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Document 61976CC0036

Conclusioni dell'avvocato generale Mayras del 1 dicembre 1976.
Amministrazione delle Finanze dello Stato contro S.r.l. Foral e D. & C. S.p.A.
Domande di pronuncia pregiudiziale: Corte suprema di Cassazione - Italia.
Cause riunite 36 e 37-76.

Raccolta della Giurisprudenza 1976 -02009

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:170

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS

DEL 1O DICEMBRE 1976 ( 1 )

Signor presidente,

signori giudici,

con le due domande di pronunzia pregiudiziale propostevi dalla Corte di cassazione italiana vengono formulate identiche questioni d'interpretazione di regolamenti adottati dal Consiglio, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, durante il periodo transitorio previsto per la graduale attuazione di tale organizzazione.

Come ben sapete, i testi allora vigenti contemplavano l'applicazione di prelievi sui prodotti agricoli importati non solo dai paesi terzi, ma anche dagli altri Stati membri.

Nella fattispecie si tratta di stabilire se il prelievo ed eventualmente l'importo supplementare da applicare all'importazione di salsicce in recipienti contenenti anche un liquido di governo dovessero essere calcolati sul peso complessivo della merce, ivi compreso quello del suddetto liquido, o se invece quest'ultimo andasse escluso dal calcolo.

Oltre alle indicazioni contenute nell'art. 1 del regolamento n. 20/62, la nomenclatura dei prodotti sottoposti all'organizzazione comune dei mercati per il settore in questione veniva stabilita nell'allegato II B del regolamento del Consiglio 18 luglio 1963, n. 85.

Fra questi prodotti rientrano quelli designati come «salsicce, salami e simili di carni, frattaglie o di sangue di maiale», classificati sotto la voce ex 16.01 B della tariffa doganale comune.

È alla suddetta nomenclatura che si riferiscono i regolamenti coi quali sono stati periodicamente stabiliti l'importo e il metodo di calcolo dei prelievi; così, fra l'altro, i regolamenti nn. 88 e 89/63, i quali fissano i prelievi sulle importazioni dai paesi terzi e, rispettivamente, sugli scambi intracomunitari. L'importo dei prelievi è ivi stabilito per «100 kg di peso netto» della merce.

Per le salsicce importate in recipienti contenenti un liquido di conservazione, le autorità doganali italiane ritenevano che il prelievo dovesse èssere calcolato sul peso netto globale della merce, compreso quello del liquido.

Di conseguenza, nel periodo ottobre 1963 - giugno 1966, le importazioni di salsicce in iscatola effettuate dalla S.r.l. Forai e dalla S.p.A. D. & C. venivano assoggettate al prelievo relativo al peso complessivo del prodotto e del liquido di conservazione.

Tuttavia, con regolamento n. 84/66, il Consiglio modificava la nomenclatura per taluni prodotti a base di carni bovine, quale risultava dagli allegati del regolamento n. 85/63, ed aggiungeva, in merito alla designazione delle merci comprese nella voce ex 16.01 B di cui all'allegato II B dello stesso regolamento n. 85/63, la seguente disposizione:

«il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del peso del detto liquido».

Le società Forai e D. & C. ravvisavano in questa norma la possibilità di contestare, con successo, l'importo dei prelievi loro imposti. In prima istanza, il tribunale di Bologna accoglieva le loro domande in tal senso e questa soluzione veniva confermata dalla Corte d'appello della stessa città.

Avendo, però, l'Amministrazione delle finanze dello Stato proposto ricorso per cassazione, la Suprema Corte riteneva, in conformità all'art. 177 del trattato CEE, di dovervi sottoporre due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dei regolamenti del Consiglio nn. 85/63 e 84/66.

Con la prima questione essa chiede se l'art. 2 del regolamento del 1966, che si applica ai prodotti classificati sotto la voce doganale ex 16.01 B, abbia, laddove esclude espressamente il liquido di conservazione delle salsicce dal calcolo del prelievo, carattere interpretativo della disciplina precedente e, quindi, effetto retroattivo, o se invece si tratti di una disposizione innovativa, avente effetto solo a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto regolamento.

Per il caso in cui la vostra pronunzia sia in quest'ultimo senso, la Corte di Cassazione chiede inoltre se, nel regime del regolamento del 1963, il peso del liquido dovesse senz'altro esser preso in considerazione ai fini del calcolo del prelievo, ovvero ciascuno Stato potesse riferirsi, per risolvere la questione, alla propria legislazione doganale.

I —

Mi sembra opportuno, signori, invertire l'ordine in cui sono state formulate le due questioni e stabilire anzitutto, come suggerisce la Commissione, quale sia l'interpretazione del regolamento n. 85/63, come pure, d'altra parte, dei testi che fissavano l'importo dei prelievi, a prescindere dalla successiva adozione del regolamento n. 84/66.

In proposito va osservato che la classificazione propria della nomenclatura allegata al primo dei summenzionati regolamenti, per quanto riguarda le salsicce, i salami e simili, corrisponde effettivamente a quanto risulta dalla tariffa doganale comune; inoltre, le note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale precisano che tali prodotti vanno classificati nella stessa voce, anche qualora siano presentati in recipienti chiusi ermeticamente.

Il prelievo da applicare ai prodotti compresi in questa voce si riferisce quindi alle salsicce indipendentemente dalla loro presentazione, siano esse immerse o meno in un liquido destinato a garantirne la conservazione.

Poiché il prelievo va calcolato in funzione del peso netto delle merci comprese nella voce 16.01 B, non si può pensare che ciò fornisca una prima indicazione nel senso che non si deve tener conto del peso del liquido di governo?

Vorrei osservare, preliminarmente, che dalla disciplina comunitaria in tema di prelievi non si può ricavare alcuna precisa definizione del peso netto. È solo in una raccomandazione della Commissione in data 13 marzo 1961 che si trova una definizione del peso imponibile e che viene messa in evidenza la distinzione fra «peso lordo» e «peso netto». Comunque, a parte il fatto che la nozione di peso netto, considerato come il peso proprio della merce priva degli imballaggi, non consentirebbe, di per sé, di risolvere il problema sottopostovi, ritengo impossibile trarre illazioni dalla suddetta raccomandazione; questa, relativa ai soli dazi doganali, non poteva infatti applicarsi ai prelievi contemplati dalle norme sulle organizzazioni comuni dei mercati agricoli.

Mi sembrano invece da condividere tre considerazioni svolte dalla Commissione.

In primo luogo, sta di fatto che, nell'allegato II B del regolamento n. 85/63, la merce classificata sotto la voce 16.01 B viene designata unicamente con la denominazione «salsicce»; non si fa alcuna menzione di salsicce in iscatola o conservate; la nozione di peso netto si riferisce quindi, a mio avviso, a tale merce in sé e per sé, indipendentemente non solo dalla sua presentazione, ma anche dal «condizionamento» costituito da un liquido avente l'esclusivo scopo di garantirne la conservazione.

In secondo luogo, l'acqua, anche se salata, nella quale sono immerse le salsicce assolve unicamente una funzione di equilibrio osmotico, in quanto mira ad evitare l'essiccamento del prodotto, senza modificare affatto le sue caratteristiche organolettiche. In altri termini, l'aggiunta di liquido non costituisce un miglioramento della qualità del prodotto.

Infine, è vero che il legislatore comunitario, nella fissazione del prelievo, non ha tenuto conto del peso di eventuali liquidi per la pura e semplice conservazione. Ciò risulta da quanto disposto nell'art. 4, n. 2, e nell'art. 5, n. 3, del regolamento di base n. 20/62, a seconda che si tratti dei prelievi intracomunitari o di quelli sugli scambi con paesi terzi. Per le merci di cui all'art. 1 di questo testo (n. 1, punto c)), fra le quali si trovano quelle della voce 16.01, l'importo del prelievo è determinato tenendo conto della media ponderata dei prelievi stabiliti per le carni suine, per i prodotti di base, frattaglie, nonché, d'altra parte, per gli altri prodotti usati nella loro fabbricazione.

La redazione delle due suddette norme è sostanzialmente identica:

«… l'ammontare dei prelievi intracomunitari [o nei confronti dei paesi terzi] è determinato, per ogni Stato membro, tenendo conto in particolare:

a)

per quei prodotti nella cui fabbricazione vengono utilizzati esclusivamente dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b): della media ponderata dei prelievi stabiliti per questi prodotti…;

b)

per quei prodotti nella cui fabbricazione vengono utilizzati anche prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b): della media ponderata di tutti i prelievi, tasse e diritti di qualsiasi natura riscossi all'importazione in provenienza dagli Stati membri [o dai paesi terzi] per i prodotti che si utilizzano nella loro fabbricazione».

Ora, non si può affermare che il liquido di conservazione (a differenza, forse, della salamoia) sia un prodotto «pilota», usato nella fabbricazione dei prodotti derivati.

Sotto un altro profilo, va ricordato che, mentre all'epoca dei fatti litigiosi, cioè prima del 1968, gli Stati membri avevano conservato una certa autonomia in materia doganale, nel regime dei prelievi, instaurato nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, essi non avevano più alcun margine di valutazione discrezionale. Le nozioni definite nei regolamenti comunitari dovevano avere identica portata ed essere applicate in modo uniforme nell'intero ambito del mercato comune.

Ora, il problema d'interpretazione da risolvere nella fattispecie si pone unicamente sul terreno della specifica disciplina del settore agricolo di cui trattasi, non già su quello della tariffa doganale comune.

Le autorità italiane hanno ritenuto, da parte loro, che il solo fondamento giuridico del prelievo comunitario da applicare nel caso concreto si trovasse nella normativa doganale interna, adottata per dare attuazione ai regolamenti comunitari, e cioè nel decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, il cui art. 6 dispone che, per l'applicazione del regime dei prelievi e delle restituzioni, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari italiane in materia doganale.

Questa tesi è stata condannata nella vostra giurisprudenza — precisamente nelle sentenze 7 febbraio 1973 (causa 39-72, Commissione c. Italia, Racc. 1973, pagg. 113-114) e 10 ottobre 1973 (causa 34-73, Variola, Racc. 1973, pagg. 990-991) - e giustamente avete ora chiesto di essere informati circa il comportamento delle autorità competenti degli altri Stati membri per quanto riguarda il calcolo del prelievo all'importazione, sul prodotto di cui trattasi, sotto il regime vigente nel 1963. Pur deplorando che i chiarimenti forniti in udienza dalla Commissione non abbiano fatto piena luce in proposito, mi sembra certo che le amministrazioni doganali della maggior parte degli Stati membri abbiano escluso, nel determinare la base imponibile del prelievo, il peso del liquido di conservazione. Ciò vale senza dubbio per i Paesi Bassi, in cui sono state impartite istruzioni in tal senso. Un'identica soluzione è stata adottata nella Repubblica federale di Germania, in forza di una circolare 27 luglio 1964. Allo stesso risultato portano le informazioni fornite, dapprima verbalmente e recentemente confermate, dalle autorità francesi. Anche per il Belgio, infine, la verifica di alcuni documenti di transito in dogana permette di concludere che solo il peso netto delle salsicce importate veniva colpito dal prelievo.

Pur tenendo conto della relativa imprecisione di talune delle risposte date ai quesiti posti dalla Corte, sembra quindi che, in complesso, le autorità nazionali, ad eccezione dell'amministrazione doganale italiana, abbiano seguito un comune orientamento.

Dette informazioni non apportano, certo, un elemento decisivo per la soluzione del problema; tuttavia, esse costituiscono almeno un ulteriore dato di fatto a sostegno della tesi suggerita dalla Commissione.

Ma ciò che, in definitiva, mi ha convinto dell'esattezza delle osservazioni di quest'ultima è l'irrazionalità dell'interpretazione propugnata dal governo italiano, che farebbe gravare sulle salsicce conservate in acqua salata un prelievo il cui importo, tenuto conto dei relativi criteri di determinazione, sarebbe press'a poco pari al doppio di quello che veniva riscosso sulle salsicce presentate senza tale condizionamento, dal momento che il peso del liquido è approssimativamente uguale al peso del prodotto in sé. Non si può infatti equiparare un liquido di conservazione con le sostanze che si utilizzano in piccole quantità per migliorare il gusto o la presentazione dei prodotti, e che fanno invece parte integrante del peso imponibile.

II —

Stando così le cose, ritengo che il regolamento n. 84/66 avesse carattere semplicemente interpretativo, e che la sua portata, sul punto che interessa la Corte di cassazione italiana, sia soltanto dichiarativa. Al riguardo, non hanno alcuna rilevanza le «imprecisioni» od «inesattezze» delle varie versioni linguistiche del preambolo del regolamento stesso. Per completare o modificare la designazione delle merci di cui all'allegato II B del regolamento n. 85/63 era tuttavia necessario valersi di uno strumento giuridico come il regolamento e stabilire una data di entrata in vigore: è solo entro questi limiti che il regolamento n. 84/66 non ha effetto retroattivo.

Concludo nel senso che dovreste affermare per diritto quanto segue:

a norma del regolamento del Consiglio n. 85/63, il prelievo sulle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo doveva essere riscosso sul peso netto, previa detrazione del peso di tale liquido;

la precisazione apportata su quest'ultimo punto dal regolamento del Consiglio n. 84/66 ha valore semplicemente dichiarativo.


( 1 ) Traduzione dal francese.

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