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Document 61976CC0012
Opinion of Mr Advocate General Mayras delivered on 15 September 1976. # Industrie Tessili Italiana Como v Dunlop AG. # Reference for a preliminary ruling: Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Germany. # Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters - Article 5 (1). # Case 12-76.
Conclusioni dell'avvocato generale Mayras del 15 settembre 1976.
Industrie Tessili Italiana Como contro Dunlop AG.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Germania.
Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale - Art. 5, 1º.
Causa 12-76.
Conclusioni dell'avvocato generale Mayras del 15 settembre 1976.
Industrie Tessili Italiana Como contro Dunlop AG.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Germania.
Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale - Art. 5, 1º.
Causa 12-76.
Raccolta della Giurisprudenza 1976 -01473
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:119
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 15 SETTEMBRE 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
I. |
È questa la prima causa che siete chiamati a decidere in applicazione del protocollo del 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale, testo in vigore nelle relazioni fra i sei Stati membri originari dal 1o settembre 1975. I fatti della causa si possono riassumere come segue: La ditta tedesca Dunlop AG, di Hanau, ordinava su campione, in data 29 aprile 1971, un certo numero di completi da sci presso la ditta italiana Industrie tessili, di Como. L'impresa italiana confezionava gli articoli in questione e li spediva, il 31 luglio 1971, tramite uno spedizioniere indicato dalla ditta tedesca. La merce giungeva a destinazione il 18 agosto 1971. Contemporaneamente alla spedizione della merce, la ditta italiana inviava una fattura, che perveniva alla ditta tedesca il 3 agosto 1971. Essendo sorta fra le parti una controversia sulla conformità della merce ai dati forniti nell'ordinazione, la ditta tedesca ha citato in giudizio il suo fornitore dinanzi al Landgericht (tribunale regionale) di Hanau. Le sue pretese non sono tuttavia chiare: non si riesce a capire bene se essa chieda la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento dei danni. In ogni caso viene fatto valere l'insoddisfacente adempimento del contratto da parte della ditta italiana. Quest'ultima è comparsa in giudizio, ma solo per contestare la competenza del giudice tedesco. Il Landgericht ha constatato che le parti, nel corso delle trattative per la stipulazione del contratto, lo avevano validamente scelto come foro competente a dirimere eventuali controversie e perciò, con sentenza interlocutoria, ha respinto l'eccezione di incompetenza. La ditta italiana ha allora interposto appello dinanzi all'Oberlandesgericht (tribunale regionale superiore) di Francoforte. Quest'ultimo è propenso a ritenere che le parti non si siano validamente accordate per una proroga di competenza ai sensi dell'art. 17 della convenzione. Considerato che l'attrice non ha citato la convenuta dinanzi al giudice dello Stato in cui quest'ultima è domiciliata (secondo la regola generale enunciata nell'art. 2 della convenzione), e che, d'altra parte, non esiste alcuna competenza esclusiva ratione materiae a favore d'un giudice italiano, l'Oberlandesgericht di Francoforte giunge alla conclusione che il Landgericht di Hanau potrebbe essere competente solo ove potesse essere considerato come «il tribunale del luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita». Spetta ora a voi chiarire il significato di questa espressione ed è inutile sottolineare l'importanza della risposta che siete chiamati a fornire, potendosi prevedere che il contenzioso relativo alla convenzione sarà in buona parte costituito da controversie derivanti da obbligazioni contrattuali. |
II. |
Il problema dei conflitti tra giudici sul piano internazionale non è nuovo nei sei Stati membri originari ed è proprio per tentare di risolverlo che essi hanno stipulato la convenzione di cui stiamo trattando. Nel preambolo di detta convenzione è esposta l'idea che ha animato i suoi autori, i quali si proponevano «di potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti sul suo territorio». In materia contrattuale si può determinare il giudice competente — come pure la legge da applicarsi al contratto — secondo regole più o meno rigide. Limitandoci al diritto privato dei sei Stati membri originari, possiamo osservare che, per quanto riguarda i conflitti tra giudici:
Gli accordi internazionali presentano anch'essi una varietà di soluzioni ed è per questo che l'art. 55 della convenzione precisa che, in linea di principio, quest'ultima «sostituisce nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti» tutta una serie di accordi bilaterali espressamente menzionati. Quali che siano gli argomenti che hanno motivato la loro scelta (preoccupazione di evitare lo «smembramento» della competenza fra il giudice del luogo di conclusione del contratto, per le controversie relative alla sua formazione ed ai suoi effetti, ed il giudice del luogo d'adempimento del contratto, per le controversie concernenti la sua esecuzione; opportunità di attribuire la competenza al giudice dello Stato in cui dovrà essere chiesta l'esecuzione forzata della sentenza relativa alla consegna della merce ed in cui si trovano i beni che dovranno essere consegnati), gli autori della convenzione hanno deciso — come risulta inequivocabilmente dai lavori preparatori, dai commenti della dottrina e dal testo stesso delle norme adottate — di applicare in tutte le materie il criterio «del luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita». Essi hanno visto nell'adempimento l'elemento che meglio caratterizza l'insieme dell'operazione e nel luogo dell'adempimento il criterio migliore per determinare la competenza: perciò l'art. 5, 1o, della convenzione parla del «luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita». Allo stesso modo, in materia di quasi-delitto, s'è scelto il «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», soluzione che non ha mancato di sollevare certi problemi, sui quali sarete fra breve chiamati a pronunciarvi. |
III. |
Benché l'art. 5, 1o, abbia un carattere sostanziale particolarmente importante, sottolineato dall'uso del singolare («obbligazione»), l'apparente semplicità e l'unicità del criterio in esso enunciato non devono trarre in inganno. Anzitutto, il suddetto criterio va adattato in funzione della possibile molteplicità dei luoghi d'adempimento; succede in effetti di frequente che uno stesso contratto debba essere eseguito in diversi paesi. Ma soprattutto, esso varia secondo i diversi tipi d'obbligazione. Conviene dunque, in primo luogo, definire il rapporto giuridico o il contratto in relazione al quale è sorta la controversia nella causa principale. In proposito — senza pregiudizio, beninteso, del potere del giudice nazionale di qualificare i fatti che gli vengono sottoposti — ci sembra che tale controversia sia sorta in occasione di una «vendita internazionale di beni mobili materiali», nel senso di cui alla legge uniforme su tale materia, allegata alla convenzione dell'Aia del 1o luglio 1964. In altri termini, si tratta d'una «vendita con consegna» o d'un «contratto di fornitura di beni mobili materiali da fabbricare o da produrre», dato che il venditore deve fornire tutti gli elementi necessari alla suddetta fabbricazione o produzione o, perlomeno, l'acquirente non è tenuto a fornire una parte sostanziale di tali elementi. Tale definizione compare nella convenzione dell'Aia del 15 giugno 1955 sulla legge da applicarsi alle vendite internazionali di beni mobili e nella successiva convenzione dell'Aia del 1o luglio 1964 sulla stessa materia. Quest'ultima convenzione non era ancora in vigore, all'epoca dei fatti, nei rapporti fra l'Italia e la Repubblica federale di Germania, ma è divenuta vincolante in seguito. In secondo luogo, occorre distinguere, quando ci si trova di fronte ad un contratto sinallagmatico, secondo il punto di vista dell'una o dell'altra delle parti contraenti, ad esempio nel caso di compravendita — quale ci sembra essere il contratto in esame — secondo il punto di vista del compratore o quello del venditore. Gli stessi autori della convenzione hanno operato questa distinzione in materia di vendita a rate e prestito con rimborso rateizzato (artt. 14 e 15). Tale distinzione fra gli impegni del venditore e quelli del compratore è d'altronde ripresa dalla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili materiali, che gli autori della convenzione avevano senza dubbio presente. In un'operazione di questo genere, il venditore è tenuto:
L'acquirente, da parte sua, è tenuto:
Lo scopo del contratto consiste per una delle parti nel vendere e nel consegnare il suo prodotto, per l'altra nell'acquistare il prodotto, nel pagarne il prezzo e nel riceverne il possesso: il luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita è il luogo in cui va adempiuta la prestazione che caratterizza il contratto. Delle tre obbligazioni del venditore, quella la cui esecuzione è caratteristica o tipica del contratto di vendita è, dal punto di vista del compratore, la consegna della cosa ed è pertanto il luogo della consegna che deve, nell'ipotesi di un'azione giudiziaria da parte del compratore, servire come criterio per individuare il giudice competente. |
IV. |
Ma è opportuno «spezzettare» o «smembrare» ulteriormente il luogo d'adempimento dell'obbligazione ed accertare dove va. eseguito il pagamento d'un debito risultante dalla risoluzione d'un contratto di compravendita per colpa del venditore e dove va eseguita la restituzione della cosa venduta, se è effettivamente questo l'oggetto della causa principale? Ecco il vero problema che in realtà preoccupa i giudici di Francoforte. Poiché l'obbligazione contrattuale è stata adempiuta e la controversia concerne un vizio della prestazione, essi si chiedono se l'espressione «l'obbligazione deve essere eseguita» possa riferirsi all'obbligazione sostitutiva in cui si risolverebbe, eventualmente, la mancata esecuzione dell'obbligazione principale. Secondo una prima tesi, se è esatto che il mancato oppure il corretto adempimento della obbligazione caratteristica del contratto di compravendita dal punto di vista del venditore viene accertato nel luogo della consegna, della presa in consegna e dell'accettazione della merce, può anche succedere che i vizi occulti della cosa venduta vengano alla luce solo più tardi, in un luogo diverso dal luogo originario della consegna. Sarebbe allora in questo altro luogo che si dovrebbero «dedurre in giudizio» le condizioni, le modalità d'esecuzione (modalità di controllo della merce) o le conseguenze del mancato adempimento: risoluzione per inadempimento, responsabilità del venditore, ecc. Quindi l'obbligazione dedotta in giudizio per questo motivo contro il venditore (tramite uno dei molti rimedi cui permette di ricorrere il diritto nazionale: risoluzione del contratto, risarcimento dei danni, garanzia da parte del venditore) potrebbe e dovrebbe essere eseguita in un luogo diverso da quello in cui è stata eseguita l'obbligazione caratteristica originale — la consegna nel caso della compravendita. Tale luogo potrebbe essere il luogo in cui si trova la merce oppure il luogo in cui va soddisfatto il credito dell'acquirente, a seconda che esso sia chiedibile (come avviene in Francia, nel Belgio e nella Repubblica federale di Germania) o portabile (come avviene in Italia e nei Paesi Bassi). Il problema che sorge nel caso di specie è dunque quello di accertare se l'obbligazione di cui all'art. 5, 1o, è l'obbligazione originale ovvero un suo surrogato costituito, a seconda degli usi e dei diritti nazionali, da un'azione volta ad ottenere l'adempimento, parziale o totale del contratto, o la sua risoluzione, oppure da un'azione di risarcimento dei danni per mancato od insufficiente adempimento. Al limite, la tesi sopra enunciata porta a concludere che, se il contratto contenesse più obbligazioni a carico del convenuto, l'attore potrebbe scegliere il giudice competente fra tutti quelli che, più o meno direttamente, sono interessati da una qualunque delle obbligazioni contrattuali, anche non dedotta in giudizio. Ciò spiegherebbe perché l'art. 5, 1o, parli del luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita. Noi non crediamo, signori, che sia possibile giungere così lontano. La versione italiana dell art. 5, 1o, suppone che si tratti almeno di un'obbligazione «dedotta in giudizio». Soprattutto, la tesi di cui s'è detto non sarebbe compatibile con le intenzioni degli autori della convenzione. Certo, le regole poste da tale accordo mirano essenzialmente a risolvere i conflitti tra giudici; esse non sono principalmente norme di diritto sostanziale, ma ci sembra che uno dei postulati del sistema elaborato dalla convenzione sia quello secondo cui, se è permesso distinguere in base ai tipi di contratto e ai punti di vista dei contraenti, l'insieme d'un determinato contratto costituisce però una sola entità giuridica ed economica e tutte le questioni connesse all'esecuzione dell'obbligazione che lo caratterizza devono esser soggette alla competenza del giudice del luogo d'adempimento della predetta obbligazione; tutte le controversie sorte o suscettibili di sorgere in occasione del «determinato rapporto giuridico» (art. 17) che è rappresentato dall'obbligazione di consegna devono rientrare nella competenza del giudice del luogo in cui la consegna deve essere effettuata. Ogni contratto riceve in effetti il suo connotato dominante da una delle obbligazioni che ne derivano, anche se queste obbligazioni possono essere diverse a seconda delle circostanze. È l'esecuzione di questa obbligazione che le parti s'aspettano ed è nel luogo della sua esecuzione che sarà normalmente accertato il non-adempimento e se ne trarranno le conseguenze. La tesi contraria cadrebbe nel perfezionismo e ricondurrebbe, per via indiretta, al criterio del luogo in cui si trova la cosa (lex rei sitae) o al criterio del forum conveniens. Il ricorso al luogo che è più strettamente collegato all'esecuzione dell'obbligazione o che sembra il più appropriato a tale scopo, cioè il criterio del «giudice del legame più stretto» senza ulteriori precisazioni (per analogia con l'art. 4 dell'abbozzo di convenzione sulla legge da applicarsi alle obbligazioni contrattuali e non contrattuali), sarebbe troppo vago e generico per poter tutelare i valori fondamentali della materia dei contratti, che sono la certezza giuridica e la possibilità di prevedere il diritto che sarà applicato. Sempre in base ai commenti autorizzati (Droz, Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun, 1972, pag. 128), «la convenzione respinge la teoria del forum conveniens; in effetti, notevoli difficoltà pratiche possono sorgere al momento di determinare il legame intercorrente fra la causa ed il giudice competente». Lo stesso autore aggiunge (pagg. 45-46): «Dette regole dicompetenza [quelle contemplate dagli artt. 5 e 6] formano un tutto unico ed autosufficiente … Occorre ammettere che, per principio, il silenzio dell'accordo su di un criterio di determinazione della competenza implica l'esclusione di quel criterio: ciò vale, ad esempio, oltre che per il foro del luogo di conclusione del contratto, anche per il foro della connessione che non è considerato nell'accordo come un motivo di competenza diretta». Come rileva Borei (Les conflits de loi en matière d'obligations extracontractuelles, 1961, pag. 145) «se le obbligazioni che derivano dal contratto sono determinate dalla volontà delle parti, quelle che sorgono dall'inadempimento del contratto sono create dalla legge e risultano soggette, al pari delle obbligazioni da delitto, alla “lex loci”». Ne risulterebbe che, a causa delle diversità delle leggi vigenti nei vari paesi, le obbligazioni derivanti dall'inadempimento d'un contratto potrebbero variare in notevole misura a seconda del carattere loro attribuito di norme facoltative, sottoposte alla legge dell'autonomia contrattuale, o di norme imperative, sottoposte alla legge dell'esecuzione del contratto: un tale risultato impedirebbe di raggiungere l'obiettivo del raggruppamento e della «concentrazione» delle controversie presso il giudice investito della domanda originale, obiettivo che gli autori della convenzione hanno tenuto presente nel redigere l'art. 6 (azione di garanzia, domanda riconvenzionale). In realtà, gli autori della convenzione, a differenza degli autori del trattato Benelux del 1961 sulla competenza giurisdizionale — che non è ancora entrato in vigore — hanno optato per il criterio del luogo d'esecuzione dell obbligazione anziché per quello del luogo in cui essa è sorta. L'art. 4 del trattato Benelux recita: «In materia personale o mobiliare, civile o commerciale, l'attore può adire il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta, è stata o deve essere eseguita». L'art. 1, 2o., del protocollo precisa quanto segue: «Il Lussemburgo non è tenuto a riconoscere né a delibare le sentenze rese in materia contrattuale da un giudice belga od olandese quando quest'ultimo si sia dichiarato competente in base al criterio del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita, mentre il convenuto aveva, al momento della citazione, il suo domicilio o, in mancanza di domicilio in uno dei tre paesi, la sua dimora nel Lussemburgo». Se gli autori della convenzione non hanno semplicemente parlato di «luogo d'esecuzione del contratto», ciò è dovuto alla circostanza che essa si applica tanto in campo commerciale quanto in campo civile. Impiegando l'espressione «luogo in cui l'obbligazione … deve essere eseguita», essi hanno sempre inteso riferirsi all'obbligazione originaria, principale o caratteristica. Sarebbe utile ricorrere, in via puramente sussidiaria, al criterio della competenza del giudice del luogo col quale l'esecuzione dell'obbligazione presenta i legami più stretti soltanto se risultasse impossibile determinare la prestazione caratteristica. Ma non è questo il caso della vendita d'un bene mobile materiale. |
V. |
Ci sembra di poter trovare conferma all'interpretazione secondo cui si tratta di litigi relativi alla obbligazione caratteristica del contratto in esame e di controversie, presenti o future, nate dal suddetto rapporto (art. 17, 1o comma), nella convenzione per una legge uniforme sulla compravendita, di cui già abbiamo detto. In base a tale testo, considerati i rimedi legali di cui dispone l'acquirente, le obbligazioni del venditore sono di due tipi. In primo luogo vengono le obbligazioni concernenti la data e il luogo della consegna. Le sanzioni (remedies nella versione inglese) dell'inadempimento di queste obbligazioni del venditore, consistono per l'acquirente (art. 24) nella possibilità:
Nell'uno e nell'altro caso, egli può inoltre chiedere il risarcimento dei danni in un ammontare variabile a seconda che il contratto sia stato risolto o meno. In secondo luogo vengono le obbligazioni attinenti alla conformità della cosa. Quando il venditore consegna una cosa non conforme agli accordi contrattuali, anche se il contratto riceve in tal modo un inizio d'esecuzione, il venditore è considerato inadempiente all'obbligazione di consegna (art. 33). Le sanzioni dell'inadempimento di queste obbligazioni consistono per l'acquirente nella possibilità alternativa (art. 41):
Egli può anche chiedere il risarcimento dei danni, il cui ammontare variera a seconda che il contratto sia stato risolto o meno. Di conseguenza, il venditore viene considerato come inadempiente alla sua obbligazione di consegnare la cosa, sia che non rispetti le modalità della consegna, sia che consegni una cosa non conforme agli accordi contrattuali. A nostro avviso, è superfluo accertare se l'obbligazione della consegna è stata eseguita (nel qual caso l'acquirente chiederà una riduzione di prezzo o la risoluzione del contratto più il risarcimento dei danni per la non-conformità della cosa) ovvero deve essere eseguita (nel qual caso l'acquirente esigerà l'esecuzione del contratto ed il risarcimento dei danni): il luogo, cui fa riferimento l'art. 5, 1o, della convenzione, è, in entrambe le ipotesi, il luogo della consegna. |
VI. |
La riserva formulata all'art. I del protocollo allegato alla convenzione fornisce un'ulteriore conferma della nostra interpretazione. Il primo comma dell'art. I del protocollo deroga, per quanto concerne le persone domiciliate nel Lussemburgo, alle regole di competenza rissate dall'art. 5, 1o comma. Nel Granducato del Lussemburgo le relazioni economiche sono caratterizzate dal fatto che molti contratti stipulati da persone ivi domiciliate costituiscono operazioni su scala internazionale. In questo tipo di contratto, è di solito il compratore che risiede nel Lussemburgo, mentre il venditore ha il centro dei suoi affari all'estero — nella maggior parte dei casi in Belgio — e stipula usualmente una clausola fob. Secondo gli specialisti (Jenard, Rapport sur la convention, supplemento al Bollettino CEE, novembre 1972, pag. 105), tale riserva «è giustificata dalla particolare natura delle relazioni economiche intercorrenti fra il Belgio ed il Lussemburgo, la quale fa sì che la maggior parte delle obbligazioni contrattuali fra persone domiciliate nei due paesi sono adempiute o devono essere adempiute nel Belgio». Di conseguenza, il compratore-attore, residente nel Lussemburgo, non potrebbe quasi mai (in forza dell'art. 2, 1o comma) adire il giudice lussemburghese in un'eventuale controversia con il venditoreconvenuto domiciliato nel Belgio, mentre, ove fosse lui il convenuto, verrebbe quasi sempre citato in giudizio dinanzi ai tribunali belgi. Si poteva perciò temere, come osserva Alphonse Huss (Le contrat économique international, 1975, pag. 226) che «i giudici del paese avrebbero avuto da decidere pochissime cause, mentre un gran numero di persone avrebbero dovuto far valere le proprie pretese dinanzi ad un tribunale straniero». Pertanto, non solo la scelta di fondo effettuata dagli autori della convenzione (art. 2, 1o comma) esclude il criterio del luogo di conclusione del contratto, che conferirebbe un rilevante vantaggio al contraente più forte, ma persino il criterio del luogo d'esecuzione si applica soltanto se è stato espressamente e specificamente accettato (art. 17 della convenzione e art. I, 2o comma, del protocollo). Occorre del resto notare, con lo stesso autore, che «l'utilità diretta di questa disposizione eccezionale è messa in forse dall'art. 28, 3o comma, della convenzione, che esclude il controllo della competenza da parte del giudice chiamato a riconoscere e delibare le sentenze e, sotto questo aspetto, non permette neppure il ricorso alla eccezione d'ordine pubblico. Così, se il giudice straniero trascurerà le clausole di salvaguardia del protocollo, l'interessato sarà costretto a difendere i suoi diritti dinanzi ad un giudice non competente». Quale che possa essere l'utilità pratica della riserva ed in qualunque modo la si giustifichi nella prospettiva della libertà di stabilimento degli avvocati, ci troviamo di fronte ad un'interpretazione autentica della convenzione, che ci fornisce una chiave preziosa per risolvere il problema in esame. Il «luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita» va inteso in senso ampio: nel caso della vendita d'un bene mobile materiale, la predetta espressione copre la «maggior parte» delle obbligazioni contrattuali dei venditori, ed in particolare quelle relative alla consegna della merce. |
VII. |
Quanto alla determinazione del luogo in cui effettivamente sono state o devono essere adempiute le obbligazioni di consegna del venditore, cioè del luogo della consegna, la risposta potrà variare secondo le clausole contrattuali o, in mancanza di esse, secondo le circostanze di fatto. Sotto questo aspetto, le clausole contrattuali avranno importanza decisiva: il luogo d'adempimento potrà essere il luogo in cui il venditore ha il centro delle sue principali attività (vendita fob) o invece un luogo situato nello Stato di domicilio del compratore (vendita cif). Spetta al giudice di merito individuare tale luogo ed accertare, interpretando il contratto o qualificando i fatti sulla base del proprio diritto, se l'esecuzione è avvenuta o deve avvenire in un luogo soggetto alla sua giurisdizione (un tale rinvio alla legge interna ed al diritto internazionale privato di ciascuno Stato contraente è previsto ad esempio in tema di riconoscimento delle decisioni (art. 27, 4o) o di determinazione del domicilio e della sede delle società (artt. 52 e 53)). Può darsi che detto luogo si trovi nello Stato dell'acquirente e non sia invece, come sostiene il venditore, la sede sociale di quest'ultimo. Inversamente, se il luogo in cui la merce è stata o doveva essere consegnata all'acquirente o ad un suo incaricato si trova nello Stato del venditore, la competenza spetterà ad un giudice di tale Stato. Non si può quindi escludere che, se l'attore si fosse rivolto direttamente ad un giudice dello Stato in cui ha sede la ditta venditrice (art. 2), quest'ultimo avrebbe potuto dichiararsi incompetente, affermando che la consegna era stata effettuata nello Stato dell'acquirente: non c'è necessariamente una correlazione fra la legge da applicarsi ed il tribunale investito della causa, fra la competenza legislativa e la competenza giurisdizionale. In definitiva, questa norma della convenzione rischia di non essere di alcun aiuto all'acquirente che voglia citare in giudizio il venditore-convenuto al di fuori dello Stato di quest'ultimo. Ma essa ha soltanto carattere suppletivo: non mira affatto a permettere in ogni caso all'attore di sfuggire alla regola dell'art. 2 e di citare il convenuto dinanzi ad un tribunale che non sia quello del luogo di domicilio del convenuto (art. 6, 2o). L'attore può utilizzare questa norma solo se il luogo d'esecuzione dell'obbligazione si trova nello Stato contraente in cui egli stesso è domiciliato. In realtà, lo scopo dell'art. 5, 1o, è di determinare — ammesso che il rapporto giuridico in esame abbia carattere internazionale e che il luogo d'esecuzione dell'obbligazione possa essere considerato come situato in uno Stato diverso da quello in cui è domiciliato il convenuto — il singolo giudice competente nel predetto Stato. Il suo scopo non è di derogare, in qualsiasi ipotesi, alla regola enunciata dall'art. 2, 1o. Nello stadio attuale della costruzione europea è difficile spingersi oltre finché non vengano adottate norme di diritto internazionale privato uniformi per le obbligazioni contrattuali. Gli autori della convenzione hanno inteso non già legiferare in modo uniforme, bensì «assicurare l'applicazione più efficace e più uniforme possibile delle sue disposizioni» (dichiarazione comune del 3 giugno 1971 allegata al protocollo concernente l'interpretazione della convenzione) ed «evitare che interpretazioni divergenti della convenzione possano nuocere al suo carattere unitario» (dichiarazione comune del 27 settembre 1968 allegata alla convenzione). «Non ci sarà più una verità al di qua dei Pirenei, ed un'altra al di là, anche se potranno esserci due diverse verità in Francia e nei Paesi Bassi» come dice Georges Droz (Clunet 1973, pag. 23). Ma sarebbe già un risultato degno di nota se si pervenisse ad un'interpretazione uniforme della nozione di luogo d'esecuzione, anche rinviando in subordine al diritto nazionale del giudice investito della causa. Se non esistesse la convenzione, occorrerebbe anzitutto decidere in base a che criterio vada determinata la competenza; ora, abbiamo visto che si poteva almeno essere incerti fra il luogo in cui l'obbligazione contrattuale sorge e' quello in cui deve essere eseguita. Se la convenzione avesse mantenuto questi due criteri di competenza, il giudice investito della causa avrebbe ancora dovuto ricorrere al proprio diritto nazionale per individuare i due luoghi. La convenzione rappresenta quindi un sicuro progresso rispetto alla precedente situazione, una soluzione intermedia fra il principio secondo cui occorrerebbe, nei limiti del possibile, sottoporre il contratto ad un solo giudice (e ad un'unica legge teorica) e l'opposto principio dell'atomizzazione del contratto. |
Vi proponiamo pertanto di affermare per diritto che:
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nei rapporti fra le alte parti contraenti della convenzione del 27 settembre 1968, e sotto riserva di quanto disposto negli artt. 2, 1o, e 17 della convenzione e nell'art. I del protocollo ad essa allegato, le controversie relative all'esecuzione dell'obbligazione caratteristica del contratto in esame possono, in forza dell'art. 5, 1o, essere sottoposte al giudice del luogo in cui la predetta obbligazione è stata o doveva essere adempiuta. Nel caso della vendita e dal punto di vista del venditore, l'obbligazione caratteristica è quella relativa alla consegna della cosa. Spetta al giudice investito per primo della causa individuare il luogo dell'adempimento della suddetta. |
( 1 ) Traduzione dal francese.