This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61975CJ0040
Judgment of the Court of 21 January 1976. # Société des produits Bertrand SA v Commission of the European Communities. # Case 40-75.
Sentenza della Corte del 21 gennaio 1976.
Société des produits Bertrand SA contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 40-75.
Sentenza della Corte del 21 gennaio 1976.
Société des produits Bertrand SA contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 40-75.
Raccolta della Giurisprudenza 1976 -00001
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:4
SENTENZA DELLA CORTE DEL 21 GENNAIO 1976. - SOCIETE DES PRODUITS BERTRAND SA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 40/75.
raccolta della giurisprudenza 1976 pagina 00001
edizione speciale greca pagina 00001
edizione speciale portoghese pagina 00001
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
NELLA CAUSA 40-75,
SOCIETE DES PRODUITS BERTRAND SA, CON SEDE IN GRIGNY ( RODANO ), FRANCIA, CON L' AVV . EDOUARD BRISAC, DEL FORO DI PARIGI E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L' AVV . GEORGES MARGUE, 20, RUE PHILIPPE II, RICORRENTE,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO, SIG . MICHEL VAN ACKERE, IN QUALITA DI AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . MARIO CERVINO, 4, BOULEVARD ROYAL, CONVENUTA,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO UNA DOMANDA FONDATA SULL' ART . 215, 2 ) COMMA, DEL TRATTATO CEE, ED INTESA AL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE PER IL FATTO CHE LA COMMISSIONE HA OMESSO DI INSTAURARE IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL' ART . 93, N . 2 E NON SI E AVVALSA DELLE FACOLTA ATTRIBUITELE DA QUESTA DISPOSIZIONE E DAGLI ARTT . 155 E 169 DEL PREDETTO TRATTATO, ONDE OTTENERE L' ABOLIZIONE DI DETERMINATI AIUTI CONCESSI DA UNO STATO MEMBRO,
1 CON ATTO DEPOSITATO IL 17 APRILE 1975, LA RICORRENTE CHIEDE IL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO PER IL FATTO CHE LA COMMISSIONE HA OMESSO DI INSTAURARE IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL' ART . 93, N . 2, DEL TRATTATO CEE, E NON SI E AVVALSA DELLE FACOLTA CONFERITELE DAGLI ARTT . 93, N . 2, 155 E 169 DEL PREDETTO TRATTATO, ONDE OTTENERE, DA PARTE DELLO STATO ITALIANO, L' ABOLIZIONE DEGLI AIUTI DA ESSO CONCESSI AI PRODUTTORI ITALIANI DI SEMOLA E DI PASTE ALIMENTARI, IN CONTRASTO CON L' ART . 92 DEL TRATTATO .
2 TALI AIUTI SONO STATI ISTITUITI DAL GOVERNO ITALIANO, NELL' AMBITO DELLA SUA POLITICA ANTINFLAZIONISTICA ONDE BLOCCARE I PREZZI DI UN CERTO NUMERO DI PRODOTTI ALIMENTARI DI LARGO CONSUMO E, IN PARTICOLARE, QUELLI DELLE PASTE ALIMENTARI SECCHE ( DECRETO LEGGE 24 LUGLIO 1973, N . 427, CONVERTITO NELLA LEGGE 4 AGOSTO 1973, N . 496; GU 24 LUGLIO 1973, N . 189 E 22 AGOSTO 1973, N . 216 ).
3 L'AIMA, ENTE STATALE PER GLI INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI, CUI SPETTAVA " REGOLARIZZARE " IL MERCATO DEL GRANO A MEZZO DI OPERAZIONI D' ACQUISTO E D' IMMAGAZZINAMENTO, NONCHE DI RIVENDITA SUL MERCATO INTERNO, HA CEDUTO AI PRODUTTORI ITALIANI DI SEMOLE E DI PASTE DI GRANO DURO 8,5 MILIONI DI QUINTALI DI GRANO A PREZZI INFERIORI DEL 30 PER CENTO, IN MEDIA, ALLE QUOTAZIONI SUL MERCATO INTERNO .
4 DATO CHE GLI AIUTI DI CUI E CAUSA LE HANNO ASSERTIVAMENTE ARRECATO PREGIUDIZIO, LA RICORRENTE CHIEDE IL VERSAMENTO DI 250 000 FF A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO, OVVERO, IN SUBORDINE, LA CONDANNA DELLA CONVENUTA A VERSARLE LA SOMMA DI 1 FF A TITOLO DI ANTICIPO SUL RISARCIMENTO DOVUTO, E LA DESIGNAZIONE DI UN PERITO INCARICATO DI PRECISARE IL QUANTUM DEL DANNO .
5 LA CONVENUTA, INTER ALIA, ECCEPISCE LA CARENZA DI UN NESSO DI CAUSALITA TRA IL COMPORTAMENTO ASCRITTOLE ED IL PREGIUDIZIO ADDOTTO .
6 LA RICORRENTE SOSTIENE DI ESSERE STATA INGIUSTAMENTE SOPPIANTATA SUL PROPRIO MERCATO DAI PRODUTTORI ITALIANI E DI ESSER STATA COSTRETTA A RIDURRE ANORMALMENTE I PROPRI PROFITTI, GIA MOLTO SCARSI, ONDE EVITARE UNA CATASTROFICA DECURTAZIONE DEL FATTURATO .
7 NEL GENNAIO 1974, AD ESEMPIO, PASTE ITALIANE SONO STATE ESITATE SUL MERCATO FRANCESE A PREZZI OSCILLANTI FRA 2,385 FF E 2,505 FF IL KG . MENTRE I PREZZI DI VENDITA DEI PRODUTTORI FRANCESI, CHE IMPLICAVANO SOLTANTO UN PROFITTO MOLTO SCARSO, OSCILLAVANO, NELLO STESSO PERIODO, TRA 3,08 E 3,20 FF IL KG .
8 LA CONVENUTA SOSTIENE DI AVER OTTENUTO ASSICURAZIONI DAL GOVERNO ITALIANO NEL SENSO CHE L'AIMA HA CEDUTO GRANO DURO A PREZZI RIDOTTI SOLTANTO AI PRODUTTORI DI PASTE DI SEMOLA SMERCIATE SUL MERCATO INTERNO, MENTRE GLI ESPORTATORI NON HANNO OTTENUTO LA MATERIA PRIMA SE NON AL PREZZO DI MERCATO .
9 LA RICORRENTE, BENCHE ADDUCA UN CALO DELLE PROPRIE VENDITE NELLA FRANCIA SUDORIENTALE, NON DIMOSTRA CHE TALE CALO SIA STATO PROVOCATO DAI PROVVEDIMENTI ITALIANI CH' ESSA CRITICA .
10 RISULTA DALLE STATISTICHE CHE NELL' ESPORTAZIONE DI PASTE ITALIANE DIRETTE IN FRANCIA SI E REGISTRATO UN INCREMENTO FIN DAL 1971, VALE A DIRE GIA PRIMA DELL' INSTAURAZIONE DEGLI AIUTI CRITICATI .
11 IN SEGUITO, NEL PERIODO IN CUI TALI AIUTI SONO STATI CORRISPOSTI, UN LIEVE INCREMENTO DELLE ESPORTAZIONI IN FRANCIA ( 4,4 PER CENTO NEL 1974 IN RAPPORTO AL 1972 ) HA COINCISO CON L' APPLICAZIONE DEI PRELIEVI COMUNITARI ISTITUITI SULLE ESPORTAZIONI NEI PAESI TERZI, A SEGUITO DELLA PENURIA DI GRANO DURO SUL MERCATO MONDIALE, E CON LA DEBOLEZZA DELLA LIRA .
12 INOLTRE, PER QUANTO RIGUARDA I PREZZI, IL DIVARIO TRA QUELLI DELLE PASTE FRANCESI FRANCO FABBRICA E QUELLI DELLE PASTE ITALIANE FRANCO FRONTIERA HA PERSINO SUBITO UN CALO NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 1964 ( 0,63 FF IL KG ) RISPETTO AL TRIMESTRE PRECEDENTE ( 1 FF IL KG ) ED ANCHE IN RELAZIONE AI PRIMI TRIMESTRI DEL 1973 ( IN MEDIA 0,65 FF IL KG ).
13 UNA RIPROVA DELL' ERRONEITA DELL' ASSUNTO DELLA RICORRENTE SI PUO' RAVVISARE NELLA CIRCOSTANZA CHE I PREZZI ITALIANI ALL' ESPORTAZIONE HANNO SUBITO UN RIALZO, RISPETTO AL 1972, DEL 25 PER CENTO NEL 1973 E DEL 75 PER CENTO NEL 1974, VALE A DIRE IN PROPORZIONE ALL' INCREMENTO MEDIO DEL PREZZO DEL GRANO DURO IN ITALIA .
14 PRESCINDENDO DA TALI CIFRE, LA RICORRENTE SI LIMITA AD ASSERIRE CHE I PREZZI DELLE PASTE ITALIANE ESPORTATE IN FRANCIA SONO INFERIORI A QUELLI DELLE PASTE FRANCESI E CHE, NEL 1974, NEL SUD-EST DELLA FRANCIA E NELLE FORNITURE MILITARI ESSA HA PERSO LA VENDITA DI 670 TONNELLATE, SENZA PER QUESTO PROVARE IL NESSO DI CAUSALITA TRA GLI AIUTI ISTITUITI IN ITALIA E SIFFATTE CIRCOSTANZE .
15 IL RICORSO VA QUINDI RESPINTO .
16/17 A NORMA DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE .
PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE,
DICHIARA E STATUISCE :
1 ) IL RICORSO E RESPINTO .
2 ) LA RICORRENTE E CONDANNATA ALLE SPESE DI CAUSA .