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Document 61975CJ0038
Judgment of the Court of 19 November 1975. # Douaneagent der NV Nederlandse Spoorwegen v Inspecteur der invoerrechten en accijnzen. # Reference for a preliminary ruling: Tariefcommissie - Netherlands. # Xerographic duplicators. # Case 38-75.
Sentenza della Corte del 19 novembre 1975.
Douaneagent der NV Nederlandse Spoorwegen contro Inspecteur der invoerrechten en accijnzen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tariefcommissie - Paesi Bassi.
Duplicatori xerografici.
Causa 38-75.
Sentenza della Corte del 19 novembre 1975.
Douaneagent der NV Nederlandse Spoorwegen contro Inspecteur der invoerrechten en accijnzen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tariefcommissie - Paesi Bassi.
Duplicatori xerografici.
Causa 38-75.
Raccolta della Giurisprudenza 1975 -01439
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:154
*A9* Tariefcommissie, uitspraak van 11/06/1974 (11095T)
- Beslissingen in belastingzaken 1975 nº 145
- Uitspraken van de tariefcommissie 1975 p.69-74
- Diritto comunitario e degli scambi internazionali 1975 p.419-420
*P1* Tariefcommissie, uitspraak van 05/04/1976 (11095T)
- Uitspraken van de tariefcommissie 1976 p.122-123
SENTENZA DELLA CORTE DEL 19 NOVEMBRE 1975. - DOUANEAGENT DER N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN CONTRO INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA TARIEFCOMISSIE). - CAUSA 38/75.
raccolta della giurisprudenza 1975 pagina 01439
edizione speciale greca pagina 00435
edizione speciale portoghese pagina 00479
edizione speciale spagnola pagina 00391
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . TARIFFA DOGANALE COMUNE - NOTA COMPLEMENTARE - EFFICACIA VINCOLANTE
2 . TARIFFA DOGANALE COMUNE - SOSTITUZIONE ALLE TARIFFE DOGANALI NAZIONALI - INTERPRETAZIONE - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE AUTORITA COMUNITARIE
3 . GATT - IMPEGNI - EFFICACIA VINCOLANTE PER LA COMUNITA - VALUTAZIONE IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE
4 . TARIFFA DOGANALE COMUNE - CONVENZIONI DI BRUXELLES SULLA NOMENCLATURA E SULL' ISTITUZIONE DI UN CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE - IMPEGNI - EFFICACIA VINCOLANTE PER LA COMUNITA
5 . TARIFFA DOGANALE COMUNE - CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE - PARERE DI CLASSIFICAZIONE - EFFETTI - INTERPRETAZIONE
1 . UNA NOTA COMPLEMENTARE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE, SCATURITA DALLA VOLONTA DEL CONSIGLIO, E PARTE INTEGRANTE DELLA VOCE CUI ESSA SI RIFERISCE ED HA PARI FORZA VINCOLANTE, VUOI CHE NE COSTITUISCA UN' INTERPRETAZIONE AUTENTICA, VUOI CHE NE COMPLETI IL CONTENUTO .
2 . A DECORRERE DAL 1 ) LUGLIO 1968, LA TARIFFA DOGANALE COMUNE HA SOSTITUITO LE TARIFFE DOGANALI NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI . LA COMPETENZA PER INTERPRETARLA E DETERMINARE GLI EFFETTI GIURIDICI DELLE VOCI CHE LA COMPONGONO SPETTA ESCLUSIVAMENTE ALLE AUTORITA COMUNITARIE, SOTTO IL CONTROLLO DEI GIUDICI INCARICATI DI APPLICARE ED INTERPRETARE IL DIRITTO COMUNITARIO . DI CONSEGUENZA, L' INTERPRETAZIONE, RELATIVA AD UNA VOCE D' UNA TARIFFA DOGANALE NAZIONALE O COMUNE SOLTANTO A DETERMINATI STATI MEMBRI, DATA DALLA COMPETENTE AUTORITA DI UNO STATO MEMBRO ANTERIORMENTE AL 1 ) LUGLIO 1968 NON PUO', IN QUANTO TALE, PREVALERE NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO, NEPPURE NELL' IPOTESI IN CUI LA CORRISPONDENTE DESCRIZIONE DELLE MERCI FOSSE RIMASTA INVARIATA NELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE .
3 . ESSENDOSI LA COMUNITA SOSTITUITA AGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA L' ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI CONTEMPLATI DAL GATT, L' EFFICACIA GIURIDICA COGENTE DI TALI IMPEGNI VA VALUTATA IN RELAZIONE ALLE AFFERENTI DISPOSIZIONI DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO, NON GIA IN RELAZIONE A QUELLE CHE LI RENDEVANO PRECEDENTEMENTE EFFICACI NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI NAZIONALI .
4 . LA COMUNITA SI E SOSTITUITA AGLI STATI MEMBRI RELATIVAMENTE AGLI IMPEGNI ASSUNTI CON LA CONVENZIONE 15 DICEMBRE 1950 SULLA NOMENCLATURA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI NELLE TARIFFE DOGANALI E CON LA CONVENZIONE, DI PARI DATA, RELATIVA ALL' ISTITUZIONE DI UN CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE .
5 . I PARERI DI CLASSIFICAZIONE EMESSI DAL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE NON VINCOLANO LE PARTI CONTRAENTI, MA COSTITUISCONO ELEMENTI INTERPRETATIVI TANTO PIU DETERMINANTI PER IL FATTO CH' ESSI EMANANO DA UN' AUTORITA INCARICATA DALLE PARTI CONTRAENTI DI GARANTIRE L' UNIFORMITA NELL' INTERPRETAZIONE E NELL' APPLICAZIONE DELLA NOMENCLATURA . SIFFATTA INTERPRETAZIONE, QUALORA CORRISPONDA, INOLTRE, ALLA PRASSI GENERALMENTE SEGUITA DAGLI STATI CONTRAENTI, POTREBBE VENIRE ESCLUSA SOLO NELL' IPOTESI IN CUI RISULTASSE INCONCILIABILE CON I TERMINI DELLA VOCE DI CUI TRATTASI, OVVERO QUALORA ESSA ECCEDESSE PALESEMENTE IL POTERE DISCREZIONALE ATTRIBUITO AL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE .
NEL PROCEDIMENTO 38-75,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DALLA " TARIEFCOMMISSIE " NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE TRA :
DOUANEAGENT DER NV NEDERLANDSE SPOORWEGEN, CON SEDE IN VENLO,
E
INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN,
DOMANDA VERTENTE SULLA VALIDITA DELLA NOTA COMPLEMENTARE AL CAPITOLO 90, CONTENUTA NEL REGOLAMENTO ( CEE ) DEL CONSIGLIO 17 DICEMBRE 1970, N . 1/71 ( GU 1 ) GENNAIO 1971, N . L 1 ),
1/2 CON ORDINANZA 11 GIUGNO 1974, PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 16 APRILE 1975, LA TARIEFCOMMISSIE HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, TRE QUESTIONI RELATIVE ALLA VALIDITA DELLA NOTA COMPLEMENTARE AGGIUNTA AL CAPITOLO 90 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE ( IN PROSIEGUO : TDC ) DAL REGOLAMENTO ( CEE ) DEL CONSIGLIO 17 DICEMBRE 1970, N . 1/71, CHE MODIFICA, CON EFFETTO DAL 1 ) GENNAIO 1971, IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 950/68 RELATIVO ALLA TDC ( GU 1 ) GENNAIO 1971, N . L 1, PAG . 335 ). TALE NOTA RECITA : " SONO CONSIDERATI COME APPARTENENTI ALLA SOTTOVOCE 90.07 A - ( APPARECCHI FOTOGRAFICI ) - GLI APPARECCHI DI RIPRODUZIONE AUTOMATICA DI DOCUMENTI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTROSTATICO, MUNITI DI UN SISTEMA OTTICO DI PRESA DELLE IMMAGINI ".
3 A NORMA DI TALE DISPOSIZIONE, L' AMMINISTRAZIONE DOGANALE DEI PAESI BASSI APPLICAVA IL DAZIO DEL 14 PERCENTO ALL' IMPORTAZIONE DA UN PAESE TERZO, EFFETTUATA IN DATA 28 APRILE 1971, DI UN DUPLICATORE XEROGRAFICO, APPARECCHIO LE CUI CARATTERISTICHE CORRISPONDONO ALLA DESCRIZIONE FORNITA DALLA NOTA COMPLEMENTARE .
4/6 L' ATTORE NELLA CAUSA PRINCIPALE CONTESTAVA IL PROVVEDIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE, SOSTENENDO CHE IL PRODOTTO DI CUI E CAUSA VA CLASSIFICATO SOTTO LA VOCE 84.54 B ( ALTRE MACCHINE ED APPARECCHI DI UFFICIO ) E AD ESSO VA APPLICATO IL DAZIO DEL 7,2 PERCENTO, CONSOLIDATO NELL' AMBITO DELL' ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI ED IL COMMERCIO ( GATT ). ESSO SI BASA SUI PROVVEDIMENTI DELLA TARIEFCOMMISSIE 2 FEBBRAIO 1970, RELATIVI A PRODOTTI IMPORTATI NEI PAESI BASSI ANTERIORMENTE AL 1 ) LUGLIO 1968, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA TDC, E CHE, INTERPRETANDO LA TARIFFA DOGANALE BENELUX, GIA VIGENTE NEI PAESI BASSI, HANNO CLASSIFICATO IL TIPO D' APPARECCHIO DI CUI TRATTASI SOTTO LA VOCE 84.54 B . A SEGUITO DI TALI PROVVEDIMENTI, MALGRADO L' ENTRATA IN VIGORE, MEDIO TEMPORE, DELLA TDC, L' AMMINISTRAZIONE DOGANALE DEI PAESI BASSI, TENENDO CONTO DELL' IDENTICA DESCRIZIONE DELLE VOCI DI CUI TRATTASI NELLA TDC E NELLA TARIFA BENELUX, AVEVA CONTINUATO A CLASSIFICARE TALI PRODOTTI NELLA SOTTOVOCE 84.54 B ED A PERCEPIRE L' ALIQUOTA DEL 7,2 PERCENTO FINO AL 1 ) GENNAIO 1971, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1/71 CHE MODIFICA LA TDC, E CHE CONTIENE LA NOTA COMPLEMENTARE DI CUI E CAUSA, IL CHE L' HA INDOTTA AD APPLICARE LA VOCE 90.07 A ED IL DAZIO DEL 14 PERCENTO .
SULLA PRIMA QUESTIONE
7 CON LA PRIMA QUESTIONE LA TARIEFCOMMISSIE CHIEDE SE SIA LECITO CLASSIFICARE NELLA SOTTOVOCE 90.07 A UN APPARECCHIO - CHE A SUO AVVISO RIENTRA NELLA DESCRIZIONE DELLA SOTTOVOCE 84.54 B - MEDIANTE UNA NOTA COMPLEMENTARE AL CAPITOLO 90, CONTENUTA IN UN REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO, SENZA PERALTRO OPPORTUNAMENTE MODIFICARE IL TENORE LETTERALE DELLA PREDETTA VOCE 90.07 .
8/10 A TERMINI DELL' ART . 28 DEL TRATTATO, LE MODIFICAZIONI O SOSPENSIONI DEI DAZI DELLA TDC VENGONO DECISE DAL CONSIGLIO . LA TDC PREVEDE, FRA L' ALTRO, AL TITOLO I A DELLA PRIMA PARTE DEL TESTO VIGENTE AL MOMENTO DELL' IMPORTAZIONE DI CUI E CAUSA, TRA LE NORME GENERALI PER L' INTERPRETAZIONE DELLA NOMENCLATURA, CHE LA CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI E DETERMINATA EX LEGE, IN PRIMO LUOGO, DAI TERMINI DELLE VOCI E DELLE NOTE DELLE SEZIONI O DEI CAPITOLI . LA NOTA COMPLEMENTARE DI CUI E CAUSA, SCATURITA DALLA VOLONTA DEL CONSIGLIO, E PARTE INTEGRANTE DELLA VOCE CUI ESSA SI CONNETTE ED HA PARI FORZA VINCOLANTE, VUOI CHE ESSA NE COSTITUISCA UN' INTERPRETAZIONE AUTENTICA, VUOI CHE ESSA LA INTEGRI .
11/12 NON SI POSSONO QUINDI MUOVERE CENSURE A TALE MODO DI PROCEDERE, D' ALTRONDE CORRENTE IN MATERIA E CONTEMPLATO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) DEL CONSIGLIO 16 GENNAIO 1969, N . 97/69, RELATIVO ALLE MISURE DA ADOTTARE PER L' APPLICAZIONE UNIFORME DELLA NOMENCLATURA DELLA TDC ( GU 21 . 1 . 1969, N . L 14, PAG . 1 ). QUINDI, LA NOTA DI CUI TRATTASI COSTITUISCE, DI PER SE, VUOI UN' INTERPRETAZIONE CHE NON ESIGE UNA MODIFICA DEL TENORE LETTERALE DELLA VOCE CONSIDERATA, VUOI, SE DEL CASO, UN' INTEGRAZIONE LECITA DEL TESTO DELLA VOCE, CHE VIENE COSI' AD ADEGUARSI ALLA NUOVA SITUAZIONE .
SULLA SECONDA QUESTIONE
13 CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE SE " CONSIDERATO CHE, AI SENSI DEGLI ARTT . 60 E 65 DELLA COSTITUZIONE DEL REGNO DEI PAESI BASSI, GLI ACCORDI CON ALTRI STATI E CON ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, POSTI IN ESSERE E PUBBLICATI NELLE DEBITE FORME, HANNO FORZA DI LEGGE; CONSIDERATO CHE IL GATT, DI CUI I PAESI BASSI SONO PARTE CONTRAENTE, COSTITUISCE UN ACCORDO DEL TIPO SOPRA INDICATO; CONSIDERATO CHE LA VOCE 84.54 E LA RELATIVA ALIQUOTA DI DAZIO SONO STATE CONSOLIDATE DURANTE IL COSIDDETTO KENNEDY ROUND, CICLO DI TRATTATIVE CONDOTTE NELL' AMBITO DEL GATT; SE SIA LECITO CHE, IN CONTRASTO CON LA CONSOLIDAZIONE CUI S' E TESTE FATTO CENNO E SENZA CHE DA PARTE DEI PAESI BASSI SIA STATO ADOTTATO IN PROPOSITO ALCUN PROVVEDIMENTO, VENGA PERCEPITO SU DI UNA MERCE, DA CLASSIFICARE SOTTO LA VOCE 84.54, UN DAZIO PIU ELEVATO, DOVUTO AL FATTO CHE LA PREDETTA MERCE E STATA CLASSIFICATA MEDIANTE UN REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CEE IN UN ALTRO CAPITOLO E SOTTO UN' ALTRA VOCE TARIFFARIA . SE - DATA LA PREVALENZA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAI TRATTATI CONCLUSI DALLE COMUNITA SUGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE - IL GIUDICE OLANDESE NON POSSA ( INDIPENDENTEMENTE DALLA QUESTIONE DEL SE UNA NORMA DEL GATT POSSA O MENO ATTRIBUIRE AI SINGOLI DIRITTI SOGGETTIVI CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE ) APPLICARE LE NORME DEL GATT CHE SI PRESTINO AD AVERE EFFICACIA DIRETTA, ANCHE SE CIO' POSSA APPARIRE IN CONTRASTO COL DIRITTO COMUNITARIO . "
14 A DECORRERE DAL 1 ) LUGLIO 1968, CONFORMEMENTE D' ALTRONDE ALL' ART . XXIV DEL GATT, LA TDC HA SOSTITUITO LE TARIFFE DOGANALI NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI, E LA COMPETENZA PER INTERPRETARLA E DETERMINARE GLI EFFETTI GIURIDICI DELLE VOCI CHE LA COMPONGONO SPETTA ESCLUSIVAMENTE ALLE AUTORITA COMUNITARIE, SOTTO IL CONTROLLO DEI GIUDICI INCARICATI DI APPLICARE ED INTERPRETARE IL DIRITTO COMUNITARIO, ED ESEMPIO NELL' AMBITO DELL' ART . 177 DEL TRATTATO .
15 A PRESCINDERE DAL QUALE SIA STATA LA FORZA COGENTE NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO NAZIONALE, ANTERIORMENTE AL 1 ) LUGLIO 1968, D' UNA INTERPRETAZIONE, RELATIVA AD UNA VOCE D' UNA TARIFFA DOGANALE NAZIONALE O COMUNE SOLTANTO A DETERMINATI STATI MEMBRI, EMANANTE DALLA COMPETENTE AUTORITA D' UNO STATO MEMBRO, SIFFATTA INTERPRETAZIONE, ANCHE NELL' IPOTESI IN CUI LA DESCRIZIONE DELLA VOCE FOSSE RIMASTA INVARIATA NELLA TDC, NON PUO', IN QUANTO TALE, PREVALERE NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO EFFICACE NEL COMPLESSO DEGLI STATI MEMBRI .
16 IN PARI GUISA, ESSENDOSI LA COMUNITA SOSTITUITA AGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA L' ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI CONTEMPLATI DAL GATT, L' EFFETTO GIURIDICO COGENTE DI TALI IMPEGNI VA VALUTATO IN RELAZIONE ALLE AFFERENTI DISPOSIZIONI DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO, NON GIA IN RELAZIONE A QUELLE CHE LI RENDEVANO PRECEDENTEMENTE EFFICACI NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI NAZIONALI .
17/19 LA NOTA COMPLEMENTARE DI CUI E CAUSA RISULTA INOLTRE DEL TUTTO CONFORME AD UN PARERE DI CLASSIFICAZIONE ELABORATO FIN DAL 1962, E MANTENUTO IN VIGORE FINO AL 1 ) GENNAIO 1972, DAL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE, ED INOLTRE ALLA PRASSI PIU GENERALE NEGLI STATI, PARTI CONTRAENTI DEL GATT E, IN ISPECIE, IN TUTTI GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA, ECCETTUATI I PAESI BASSI . LE CONCESSIONI TARIFFARIE E LE CONSOLIDAZIONI EFFETTUATE NELL' AMBITO DEL GATT, ANCOR PRIMA DEL 1 ) LUGLIO 1968, SONO STATE NEGOZIATE DALLE AUTORITA COMUNITARIE, IN CONFORMITA ALL' ART . 111 DEL TRATTATO E VERTEVANO SULLA TDC CHE SAREBBE ENTRATA IN VIGORE IL 1 ) LUGLIO 1968 . TALI CONCESSIONI E CONSOLIDAZIONI ERANO QUINDI RELATIVE ALLE VOCI 84.54 E 90.07 QUALI ERANO INTERPRETATE ED APPLICATE, CONFORMEMENTE AL PARERE DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE, IN GUISA CHE, MANTENENDO TALE INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE SUCCESSIVAMENTE AL 1 ) LUGLIO 1968, LE AUTORITA COMUNITARIE NON HANNO, SOTTO ALCUN ASPETTO, PROCEDUTO AD UN AUMENTO UNILATERALE DI UN DAZIO CONSOLIDATO .
SULLA TERZA QUESTIONE
20 CON LA TERZA QUESTIONE SI CHIEDE SE LA NOTA COMPLEMENTARE DI CUI E CAUSA NON SIA INCOMPATIBILE CON GL' IMPEGNI ASSUNTI CON LA CONVENZIONE 15 DICEMBRE 1950 SULLA NOMENCLATURA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI NELLE TARIFFE DOGANALI - PARTICOLARMENTE L' ART . II B ) ( II ) - CHE VIETANO DI APPORTARE ALLE NOTE DEI CAPITOLI E DELLE SEZIONI DELLE MODIFICHE ATTE AD ALTERARE LA PORTATA DEI CAPITOLI, DELLE SEZIONI E DELLE VOCI DELLA NOMENCLATURA .
21/23 PROPRIO ALLA STESSA GUISA CHE PER GLI IMPEGNI ASSUNTI COL GATT, LA COMUNITA SI E SOSTITUITA AGLI STATI MEMBRI RELATIVAMENTE AGLI IMPEGNI ASSUNTI CON LA CONVENZIONE 15 DICEMBRE 1950 SULLA NOMENCLATURA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI NELLE TARIFFE DOGANALI E CON LA CONVENZIONE, DI PARI DATA, RELATIVA ALL' ISTITUZIONE DI UN CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE, ED E TENUTA AD ASSOLVERE I SUDDETTI IMPEGNI . TRA GLI IMPEGNI DI CUI ALLA PRIMA DI TALI CONVENZIONI, FIGURA, SUB ART . II, LETT . B ), ( II ), L' OBBLIGO PER LE PARTI CONTRAENTI " DI NON APPORTARE ALLE NOTE DEI CAPITOLI E DELLE SEZIONI ALCUNA MODIFICA ATTA AD ALTERARE LA PORTATA DEI CAPITOLI, DELLE SEZIONI E DELLE VOCI FACENTI PARTE DELLA NOMENCLATURA ". SI E GIA AVUTO MODO DI OSSERVARE CHE LA NOTA COMPLEMENTARE DI CUI E CAUSA, ANNOVERANDO GLI APPARECCHI DI RIPRODUZIONE AUTOMATICA DI DOCUMENTI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTROSTATICO, MUNITI DI UN SISTEMA OTTICO DI PRESA DELLE IMMAGINI, NELLA VOCE 90.07 A, SI CONFORMAVA AD UN PARERE DI CLASSIFICAZIONE DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE ED ALLA PRASSI GENERALMENTE SEGUITA DAGLI STATI FIRMATARI DELLA CONVENZIONE 15 DICEMBRE 1950 .
24/26 INDUBBIAMENTE TALI PARERI DI CLASSIFICAZIONE NON VINCOLANO LE PARTI CONTRAENTI, MA COSTITUISCONO ELEMENTI INTERPRETATIVI TANTO PIU DETERMINANTI PER IL FATTO CHE ESSI EMANANO DA UN' AUTORITA INCARICATA DALLE PARTI CONTRAENTI DI GARANTIRE L' UNIFORMITA NELL' INTERPRETAZIONE E NELL' APPLICAZIONE DELLA NOMENCLATURA . SIFFATTA INTERPRETAZIONE, QUALORA CORRISPONDA, INOLTRE, ALLA PRASSI GENERALMENTE SEGUITA DAGLI STATI CONTRAENTI, POTREBBE VENIR ESCLUSA SOLO NELL' IPOTESI IN CUI RISULTASSE INCONCILIABILE CON I TERMINI DELLA VOCE DI CUI TRATTASI, OVVERO NELL' IPOTESI IN CUI ESSA ECCEDESSE PALESEMENTE IL POTERE DISCREZIONALE ATTRIBUITO AL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE . IN CONSIDERAZIONE DELLA NOTEVOLE ANALOGIA - RICONOSCIUTA DAL GIUDICE A QUO - TRA I PROCEDIMENTI FOTOGRAFICI E XEROGRAFICI CON PRESA DELLE IMMAGINI, NON RISULTA CHE VI SIANO MOTIVI PER CONSIDERARE IL PARERE DI CLASSIFICAZIONE INCOMPATIBILE CON LA VOCE CUI ESSO SI RIFERISCE, PER QUANTO RIGUARDA LA SUA APPLICAZIONE NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO .
27 DA QUANTO PRECEDE DISCENDE CHE LA DISAMINA DEL FASCICOLO NON HA EVIDENZIATO ELEMENTI ATTI AD INFICIARE LA VALIDITA DELLA NOTA COMPLEMENTARE AL CAPITOLO 90 DELLA SEZIONE XVIII DELLA TDC, QUALE RISULTA DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 17 DICEMBRE 1970, N . 1/71 .
28/29 LE SPESE SOSTENUTE DAL CONSIGLIO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE; NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE, IL PRESENTE PROCEDIMENTO RIVESTE IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, CUI SPETTA QUINDI DI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .
PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE,
PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA TARIEFCOMMISSIE CON ORDINANZA 11 GIUGNO 1974, AFFERMA PER DIRITTO :
LA DISAMINA DELLE QUESTIONI SOTTOPOSTE A QUESTA CORTE NON HA EVIDENZIATO ELEMENTI ATTI AD INFICIARE LA VALIDITA DELLA NOTA COMPLEMENTARE AL CAPITOLO 90 DELLA SEZIONE XVIII DELLA TDC, QUALE RISULTA DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 17 DICEMBRE 1970, N . 1/71 .