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Document 61975CC0054
Opinion of Mr Advocate General Mayras delivered on 22 September 1976. # Raphaël de Dapper and others v European Parliament. # Case 54-75.
Conclusioni dell'avvocato generale Mayras del 22 settembre 1976.
Raphaël de Dapper e altri contro Parlamento europeo.
Causa 54-75.
Conclusioni dell'avvocato generale Mayras del 22 settembre 1976.
Raphaël de Dapper e altri contro Parlamento europeo.
Causa 54-75.
Raccolta della Giurisprudenza 1976 -01381
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:123
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 22 SETTEMBRE 1976 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
con il presente ricorso «avverso l'omissione dell'autorità che ha il potere di nomina di controllare la regolarità e la legittimità delle elezioni» svoltesi il 18 marzo 1975 per designare il comitato del personale del Parlamento europeo, il ricorrente e due dei suoi colleghi vi hanno chiesto l'annullamento di dette elezioni socio-professionali.
Poiché in questa fase le parti sono state invitate ad esporre i loro mezzi e i loro argomenti solo sui problemi della competenza della Corte e della ricevibilità del ricorso, anch'io mi limiterò all'esame di questi aspetti della controversia.
I — |
Le norme che riguardano la Corte non le conferiscono esplicitamente alcuna competenza specifica per conoscere del contenzioso relativo alle elezioni socio-professionali nell'ambito delle istituzioni comunitarie. Tuttavia la norma generale dell'art. 179 ci pare possa costituire una buona base per desumerne la disciplina giuridica di simili litigi: «la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi». Anche se il Parlamento europeo non è compartecipe immediato delle operazioni elettorali del comitato del personale e deve rimanere estraneo a questa attività, è evidente il suo interesse alla regolare costituzione dell'organo. Infatti le attribuzioni del comitato del personale contemplate dal n. 3 dell'art. 9 dello statuto «hanno carattere accessorio, rispetto all'attività» dell'istituzione; il comitato del personale «ha natura di organo interno della rispettiva istituzione» (ordinanza 14 novembre 1963, Lassalle, Racc. 1964, pag. 101). L'art. 9, n. 2 dello statuto conferisce ad ogni istituzione la competenza a determinare la composizione e le modalità di funzionamento di detto organo. L'istituzione ha perciò diritto e dovere di vegliare a che l'organo sia regolarmente e legittimamente costituito. Essa deve intervenire se constata che non sussiste uno dei presupposti di cui all'art. 1 dell'allegato II, che disciplina la composizione e le modalità di funzionamento degli organi di cui all'art. 9 dello statuto. Lo stesso deve dirsi per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per la validità delle elezioni del comitato del personale. Se, in conformità alla disciplina sulla rappresentanza del personale, spetta anzitutto al collegio degli scrutatori decidere sui reclami relativi alle operazioni elettorali, è l'autorità che ha il potere di nomina che, in ultima analisi, risponde della regolarità delle operazioni nei confronti del personale. Il Parlamento europeo ha la facoltà e il dovere di controllare come sono stati eletti i membri del comitato del personale e almeno una volta si è già servito di tale prerogativa. D'altro canto il presidente del Parlamento europeo ha assunto le proprie responsabilità rispondendo esplicitamente — pur se in tono negativo — al reclamo dei ricorrenti. Sul piano del sindacato giurisdizionale, l'autorità che ha il potere di nomina è il «convenuto naturale» mentre non lo sono il comitato eletto nelle elezioni contestate — che non ha capacità processuale, come si rileva nell'ordinanza Lassalle — o il collegio degli scrutatori. Lo stesso criterio vale, a questo proposito, per la commissione esaminatrice, per la quale avete dichiarato, nella sentenza 14 giugno 1972, Marcato (Racc. pag. 433) «il solo mezzo d'impugnazione di cui dispongano gli interessati è il ricorso alla Corte, unica competente ad annullare atti di questo tipo». Aggiungerò, ad abundantiam, che — se la Corte non fosse competente — non si vede quale magistratura potrebbe conoscere di siffatta controversia. La vostra sentenza del 15 giugno 1976, Mills, riguarda un caso analogo. Non vi sono difficoltà quanto alle conseguenze di una sentenza che dovesse sancire l'irregolarità della consultazione elettorale: la pratica sarebbe rimessa al Parlamento europeo, che dovrebbe adottare le disposizioni implicate dall'esecuzione della vostra sentenza. Indubbiamente, se l'irregolarità che vizia l'elezione viene rilevata dopo la scadenza del mandato del comitato eletto irregolarmente e se la nullità delle elezioni del 18 marzo 1975 non comporta «l'annullamento dei procedimenti in cui il comitato del personale deve intervenire per assolvere la sua funzione statutaria», come ha stabilito il presidente della seconda sezione nell'ordinanza 2 luglio 1975, la portata di un tale rilievo rischia di restare piuttosto teorica. Ciò però sottolinea ancor più la necessità di risolvere al più presto simili controversie, specie dal momento che è sempre possibile l'esperimento di un'azione per far dichiarare la responsabilità e che nel nostro caso essa è stata esperita. |
II — |
I tre ricorrenti hanno tempestivamente reclamato presso il collegio degli scrutatori, reclamo respinto il 22 aprile 1975. Il 5 maggio 1975, gli stessi ricorrenti, prima di adire la Corte, hanno presentato ricorso al presidente del Parlamento europeo a norma dell'art. 90, n. 2 dello statuto, avverso detta reiezione. Il 16 giugno 1975 è stato promosso il presente ricorso. In ossequio all'art. 91, n. 4, ultimo capoverso, il presidente della seconda sezione ha disposto il 14 luglio 1975, la sospensione del procedimento di merito fino a quando l'autorità competente non si fosse pronunciata sul reclamo. Il 10 ottobre ad uno dei ricorrenti era comunicata una decisione negativa del presidente del Parlamento, datata 7 ottobre; quindi il procedimento proseguiva normalmente. Mi pare dunque che il ricorso sia stato tempestivamente proposto, nei termini cioè stabiliti dal combinato disposto degli artt. 90 e 91. Nella redazione attuale, i due articoli sono concepiti esclusivamente in funzione della soluzione di controversie individuali, conseguenti alle azioni promosse dal personale. Al limite, il presente ricorso ha indole collettiva, giacché le sue parti in causa sono i sindacati, che agiscono in giudizio tramite parti processuali fittizie. Pur se affiliati ad un organismo sindacale, i ricorrenti sono tuttavia soggetti contemplati dallo statuto; nella loro veste di elettori o candidati regolarmente iscritti, eleggibili o eletti, essi possono impugnare il risultato delle elezioni, indipendentemente dal loro successo elettorale: in realtà il numero di preferenze ottenute da un candidato ha influenza immediata sulla sua «rappresentatività». Quanto alla natura dell'atto impugnato, la vostra giurisprudenza ha distinto tra atti che pregiudicano la posizione statutaria dei dipendenti e i rapporti interni del servizio. Per questi ultimi, nella causa Nemirovsky (14 luglio 1976) avete stabilito che «le censure formulate nel reclamo e nel presente ricorso non riguardano la posizione statutaria della ricorrente, ma esclusivamente i rapporti interni del servizio». Pur se, a stretto rigor di termini, i diritti «statutari» dei dipendenti non sono lesi dal modo in cui si sono svolte le operazioni elettorali del comitato del personale, il personale di un'istituzione ha — come d'altronde l'istituzione — interesse a che gli organi amministrativi siano designati e composti senza irregolarità. La decisione con cui il collegio degli scrutatori ha respinto il reclamo dei ricorrenti, arrecava loro pregiudizio, quindi essi avevano il diritto e l'obbligo (art. 91, n. 2) di presentare anzitutto un reclamo all'autorità che ha il potere di nomina, prima di investire della controversia la Corte di giustizia. D'altro canto la decisione con cui il presidente del Parlamento, autorità che deve vegliare alla corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 9 dello statuto e 1 dell'allegato II; respinge il reclamo dei ricorrenti, è un provvedimento lesivo nei confronti di questi ultimi, che possono quindi promuovere un ricorso dinanzi a voi. |
Propongo che dichiariate la vostra competenza a pronunciarvi sulla presente controversia, dichiariate ricevibile il ricorso e poniate a carico del Parlamento europeo le spese relative alla presente fase del procedimento.
( 1 ) Traduzione dal francese.