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Document 61974CJ0090
Judgment of the Court (First Chamber) of 16 October 1975. # Francine Deboeck v Commission of the European Communities. # Case 90-74.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 ottobre 1975.
Francine Deboeck contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 90-74.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 ottobre 1975.
Francine Deboeck contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 90-74.
Raccolta della Giurisprudenza 1975 -01123
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:128
SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 16 OTTOBRE 1975. - FRANCINE DEBOECK CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 90/74.
raccolta della giurisprudenza 1975 pagina 01123
edizione speciale greca pagina 00343
edizione speciale portoghese pagina 00387
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . DIPENDENTI - ASSUNZIONE - AVVISO DI POSTO VACANTE - OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE - LIMITI - ESAME DELLE PROMOZIONI O DEI TRASFERIMENTI
( STATUTO DEL PERSONALE, ARTT . 4, 2 ) COMMA, E 3 )
2 . DIPENDENTI - ASSUNZIONE - POSTI DIVERSI CORRISPONDENTI A GRADI DIVERSI - CONCORSO UNICO - LICEITA - CONDIZIONI
( STATUTO DEL PERSONALE, ART . 5 )
3 . DIPENDENTI - ASSUNZIONE - PROMOZIONE - CAMBIAMENTO DI CATEGORIA - CONCORSO - CONDIZIONI - DETERMINAZIONE - POTERI DISCREZIONALI DELL' AMMINISTRAZIONE
( STATUTO DEL PERSONALE, ART . 45, 2 ) COMMA )
4 . DIPENDENTI - ASSUNZIONE - CONCORSO - PROCEDIMENTO - COMMISSIONE GIUDICATRICE - MEMBRI - QUALITA DI DIPENDENTE - NON E NECESSARIA
( STATUTO DEL PERSONALE, ALLEGATO III, ART . 3, 1 ) E 3 ) COMMA )
5 . DIPENDENTI - ASSUNZIONE - CONCORSO - PROCEDIMENTO - PROVE - ORGANIZZAZIONE - TERZI - INTERVENTO - CONDIZIONI
( STATUTO DEL PERSONALE, ALLEGATO III, ART . 3, 2 ) COMMA )
1 . IL FATTO CHE L' AVVISO DI POSTO VACANTE DEBBA, A NORMA DEGLI ARTT . 4, 2 ) COMMA, E 3 DELLO STATUTO, PRECEDERE IL BANDO DI CONCORSO, SERVE A CONSENTIRE ALL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA D' ACCERTARE SE SIA POSSIBILE OCCUPARE IL POSTO VACANTE MEDIANTE PROMOZIONE O TRASFERIMENTO, SENZA RICORRERE AL CONCORSO .
2 . L' ORGANIZZAZIONE DI UN CONCORSO UNICO PER POSTI DIVERSI CORRISPONDENTI A GRADI DIVERSI, IN ESITO AL QUALE I POSTI DI MAGGIORE RESPONSABILITA SARANNO RISERVATI AI CANDIDATI MEGLIO CLASSIFICATI, NON E IN CONTRASTO CON L' ART . 5 DELLO STATUTO DEL PERSONALE, QUALORA I POSTI DIVERSI IMPLICHINO L' ESPLETAMENTO DI MANSIONI MOLTO AFFINI .
3 . IN CASO DI PROMOZIONE MEDIANTE CAMBIAMENTO DI CATEGORIA, L' AMMINISTRAZIONE DISPONE DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE PER DETERMINARE I CRITERI DI IDONEITA AI POSTI DI NUOVA CREAZIONE E QUINDI PER STABILIRE, IN BASE A TALI CRITERI E NELL' INTERESSE DEL SERVIZIO, LE CONDIZIONI DEL CONCORSO .
4 . RISULTA CHIARAMENTE, SIA DAL CONFRONTO TRA LE VARIE VERSIONI LINGUISTICHE, SIA DAL RAPPORTO FRA IL PRIMO E IL TERZO COMMA DELL' ART . 3 DELL' ALLEGATO III DELLO STATUTO DEL PERSONALE, CHE QUESTA DISPOSIZIONE VA INTERPRETATA NEL SENSO CHE I DIPENDENTI COMUNITARI CHE FACCIANO PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEVONO ESSERE DI GRADO ALMENO PARI A QUELLO DEL POSTO DA COPRIRE; CIO' TUTTAVIA NON SIGNIFICA CHE I MEMBRI O IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEBBANO NECESSARIAMENTE ESSERE DIPENDENTI DELLE COMUNITA .
5 . L' INTERVENTO DI TERZI NELL' ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE DI UN CONCORSO E AUTORIZZATO DALL' ART . 3, 2 ) COMMA, DELL' ALLEGATO III DELLO STATUTO, PURCHE ESSO SI LIMITI ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI CONSULTIVE E LA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONSERVI IL CONTROLLO FINALE DELLE OPERAZIONI ED IL SUO POTERE DI VALUTAZIONE .
NELLA CAUSA 90-74,
FRANCINE DEBOECK IN GELDERS, DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RESIDENTE AD OVERIJSE, STOBBAERTSDREEF 2, CON L' AVV . MARCEL SLUSNY, DEL FORO DI BRUXELLES, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L' AVV . ERNEST ARENDT, CENTRE LOUVIGNY 34 B IV, RUE PHILIPPE II, RICORRENTE,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO THOMAS F . CUSACK, IN QUALITA DI AGENTE, CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . MARIO CERVINO, PLACE DE LA GARE, CONVENUTA,
AVENTE AD OGGETTO L' ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DEL CONCORSO INTERNO COM/BS/9/73, NONCHE DELLE NOMINE EFFETTUATE IN ESITO A DETTO CONCORSO .
1 CON IL PRESENTE RICORSO, DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 21 NOVEMBRE 1974, LA RICORRENTE CHIEDE IN SOSTANZA L' ANNULLAMENTO DEL CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAMI COM/BS/9/73 - BANDITO DALLA COMMISSIONE ED AVENTE AD OGGETTO TALUNI POSTI DI ASSISTENTE DI SEGRETERIA ( CARRIERA B 3 - B 2 ) E ASSISTENTE DI SEGRETERIA AGGIUNTO ( CARRIERA B 5 - B 4 ) - NONCHE DELLE NOMINE EFFETTUATE IN ESITO A DETTO CONCORSO .
2 ESSA FA CARICO ALLA CONTROPARTE DI AVERE IN PRIMO LUOGO BANDITO IL CONCORSO SENZA FARLO PRECEDERE DA UN AVVISO DI POSTO VACANTE, INOLTRE DI AVER COMMESSO IRREGOLARITA NELL' ORGANIZZAZIONE E NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DEL CONCORSO; TALI PROVE SAREBBERO, PER DI PIU, INCOMPATIBILI CON LA FINALITA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 GIUGNO 1972, N . 1473 ( GU N . L 160, PAG . 1 DEL 16.7.1972 ), CHE MODIFICA L' ALLEGATO I DELLO STATUTO DEL PERSONALE MEDIANTE LA CREAZIONE DI DUE NUOVI POSTI-TIPO .
3 ALLO SCOPO DI VENIRE INCONTRO ALLE ASPIRAZIONI DELLE SEGRETARIE DI DIREZIONE E DELLE SEGRETARIE PRINCIPALI DELLA CARRIERA C 1, NONCHE DELLE SEGRETARIE DATTILOGRAFE DELLA CARRIERA C 3 - C 2, CHE SPESSO, ESAURITO L' ARCO DELLA LORO CARRIERA STATUTARIA, SI VEDONO PRECLUSA OGNI POSSIBILITA DI ULTERIORE AVANZAMENTO, E TENUTO CONTO DEL FATTO CHE " CIRCA IL 10 PERCENTO DI TALI DIPENDENTI ESPLETANO DI FATTO MANSIONI DI SEGRETERIA PROPRIE DELLA CATEGORIA B ", LA COMMISSIONE CHIEDEVA E OTTENEVA CHE IL CONSIGLIO DISPONESSE LA TRASFORMAZIONE DI UN CERTO NUMERO DI POSTI, FINO AD ALLORA FACENTI PARTE DELLA CATEGORIA C, IN POSTI DI ASSISTENTE DI SEGRETERIA ( CARRIERA B 3 - B 2 ) E DI ASSISTENTE DI SEGRETERIA AGGIUNTO ( CARRIERA B 5 - B 4 ).
4 LA COMMISSIONE BANDIVA UN CONCORSO INTERNO PER TITOLI E PER ESAMI, SENZA PUBBLICARE PREVENTIVAMENTE UN AVVISO DI POSTO VACANTE . A NORMA DEL BANDO DI CONCORSO, I PRIMI 40 CANDIDATI DICHIARATI IDONEI AVREBBERO POTUTO ACCEDERE - PURCHE AVESSERO RIPORTATO COMPLESSIVAMENTE 70 PUNTI NELLE PROVE OBBLIGATORIE - AI NUOVI POSTI DI ASSISTENTE DI SEGRETERIA ( GRADO B 3 ), MENTRE AI SUCCESSIVI 40 CHE AVESSERO OTTENUTO 60 PUNTI SAREBBERO STATI ASSEGNATI I POSTI DI ASSISTENTE DI SEGRETERIA AGGIUNTO ( GRADO B 5 ).
5 LE PROVE - OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE - ERANO IDENTICHE PER ENTRAMBI I TIPI DI POSTO . LE PROVE OBBLIGATORIE COMPRENDEVANO ESAMI SCRITTI, TALUNE PROVE PRATICHE ED UNA PROVA ORALE . L' AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE ERA SUBORDINATA AL SUPERAMENTO DELLE PROVE SCRITTE E PRATICHE .
6 ERA INFINE PREVISTA L' ATTRIBUZIONE DI PUNTI SUPPLEMENTARI AI CANDIDATI CHE VANTASSERO UNA MAGGIOR ANZIANITA DI SERVIZIO PRESSO LE COMUNITA, NEL RAMO SEGRETERIA, E/O UN' ESPERIENZA DI SEGRETERIA ANTERIORE .
7 IL CONCORSO, PERTANTO, PUR NON ESCLUDENDO IN LINEA DI PRINCIPIO GLI ALTRI CANDIDATI, FAVORIVA INDISCUTIBILMENTE LE SEGRETARIE DI GRADO C 1 E C 3 - C 2 DIPENDENTI DELLA COMMISSIONE .
8 LA RICORRENTE, SEGRETARIA DI DIREZIONE DI GRADO C 1, CHE AVEVA PRESO PARTE AL CONCORSO, VENIVA INFORMATA DI ESSERE STATA ESCLUSA DAGLI ESAMI ORALI A CAUSA DELL' ESITO POCO BRILLANTE DELLE PROVE SCRITTE E PRATICHE .
9/10 PRIMA DI AFFRONTARE L' ESAME DEL MERITO DEL RICORSO, E OPPORTUNO OSSERVARE CHE LASCIA PERPLESSI IL METODO SEGUITO NELLA FATTISPECIE PER LA RIQUALIFICAZIONE - RITENUTA INDISPENSABILE - DI TALUNI POSTI . LA DESIGNAZIONE DEI POSTI DA RIQUALIFICARE, INFATTI, NON E STATA EFFETTUATA OGGETTIVAMENTE, CIOE SOLO ALLA LUCE DELLA NATURA E DEL LIVELLO DELLE MANSIONI CONNESSE CON I POSTI, ( ART . 5 ED ALLEGATO I DELLO STATUTO ), BENSI' IN BASE AI RISULTATI OTTENUTI NELLE PROVE DI CONCORSO DAI TITOLARI DEI POSTI, I QUALI, PERALTRO, CONTINUANO AD ESPLETARE LE LORO MANSIONI NORMALI . TUTTAVIA, LA RICORRENTE NON SI E AVVALSA DI QUESTO MEZZO E LA CORTE NON RAVVISA L' OPPORTUNITA DI ESAMINARLO D' UFFICIO .
SUL PRIMO MEZZO
11 SECONDO LA RICORRENTE, IL CONCORSO IN CAUSA VA ANNULLATO IN QUANTO LA CONVENUTA, PRIMA DI EMANARE IL BANDO RELATIVO, HA OMESSO DI PUBBLICARE L' AVVISO DI POSTO VACANTE COME PRESCRITTO DALL' ART . 4, 2 ) COMMA, DELLO STATUTO DEL PERSONALE .
12/14 TALE MEZZO, CHE CONCERNE UN REQUISITO FORMALE LA CUI INOSSERVANZA IMPLICA L' ANNULLAMENTO DELL' ATTO, E IRRICEVIBILE PER DIFETTO DI INTERESSE AD AGIRE DA PARTE DELLA RICORRENTE .
IL FATTO CHE L' AVVISO DI POSTO VACANTE DEBBA, A NORMA DELL' ART . 4, 2 ) E 3 ) COMMA, DELLO STATUTO, ESSERE PUBBLICATO PRIMA DEL BANDO DI CONCORSO, SERVE A CONSENTIRE ALL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA DI ACCERTARE SE SIA POSSIBILE OCCUPARE IL POSTO VACANTE MEDIANTE PROMOZIONE O TRASFERIMENTO SENZA RICORRERE AL CONCORSO . LA RICORRENTE PERO', INQUADRATA NELLA CATEGORIA C, AVREBBE POTUTO ACCEDERE ALLA CATEGORIA B SOLO SUPERANDO UN CONCORSO, COME DISPONE L' ART . 45, N . 2, DELLO STATUTO .
15/16 L' OMESSA PUBBLICAZIONE DELLA VACANZA DI POSTO, PUO' AVER IMPEDITO - CON GRAVE LORO PREGIUDIZIO - AD ALTRI DIPENDENTI LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, MA TALE PREGIUDIZIO NON E STATO SOFFERTO DALLA RICORRENTE .
IL PRESENTE MEZZO VA QUINDI DISATTESO .
SUL SECONDO MEZZO
17 LA RICORRENTE SOSTIENE, IN SECONDO LUOGO, CHE L' AVER BANDITO UN UNICO CONCORSO PER L' ATTRIBUZIONE DI PIU POSTI DI DIVERSO GENERE E DI DIVERSO GRADO COSTITUISCE VIOLAZIONE DELL' ART . 5 DELLO STATUTO DEL PERSONALE IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DEI POSTI E DI DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI INERENTI A CIASCUN POSTO-TIPO .
18 UN SIFFATTO MODO DI PROCEDERE SAREBBE INVERO INCOMPATIBILE CON LA NORMA SUDDETTA QUALORA LE PROVE DEL CONCORSO RISULTASSERO MANIFESTAMENTE INADATTE A METTERE IN LUCE I REQUISITI NECESSARI PER OCCUPARE L' UNO O L' ALTRO TIPO DI POSTI .
19/21 COME RISULTA DALLA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 28 MAGGIO 1973, I POSTI DI ASSISTENTE DI SEGRETERIA ( B 3 - B 2 ) E DI ASSISTENTE DI SEGRETERIA AGGIUNTO ( B 5 - B 4 ) COMPORTANO L' ESPLETAMENTO DI MANSIONI MOLTO AFFINI, MA CON UN DIVERSO GRADO DI RESPONSABILITA . IN EFFETTI, NEL PRIMO CASO SI TRATTA DI EFFETTUARE LAVORI DI SEGRETERIA DIFFICILI E COMPLESSI " IN ESECUZIONE DI DIRETTIVE DI CARATTERE GENERALE ", MENTRE NEL SECONDO CASO LE STESSE MANSIONI SONO ESPLETATE " SOTTO CONTROLLO ".
STANDO COSI' LE COSE, NON E INCOMPATIBILE CON L' ART . 5 SOPRA CITATO L' ORGANIZZAZIONE DI UN CONCORSO UNICO IN ESITO AL QUALE I CANDIDATI CLASSIFICATISI NELLE PRIME POSIZIONI SONO AFFIDATI POSTI CHE COMPORTANO MAGGIORI RESPONSABILITA, MENTRE I CANDIDATI IDONEI CHE HANNO RIPORTATO UN PUNTEGGIO INFERIORE VENGONO ASSEGNATI AI POSTI CHE IMPLICANO UNA MINORE RESPONSABILITA .
IL MEZZO VA QUINDI DISATTESO .
SUL TERZO MEZZO
22/24 SECONDO LA RICORRENTE, BENCHE SI TRATTASSE DI UN CONCORSO PER TITOLI E PER ESAMI, LA CONVENUTA HA BASATO IL PROPRIO GIUDIZIO PREVALENTEMENTE SULL' ESITO DELLE PROVE A DETRIMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DEI CANDIDATI . TALE ASSUNTO E CORROBORATO DALLE DICHIARAZIONI DI TALUNI MEMBRI DELLA COMMISSIONE CHE AVREBBERO ASSERITO CHE CON TALE CONCORSO SI VOLEVANO APRIRE LE PORTE DELLA CATEGORIA B AD ALCUNI DIPENDENTI GIUNTI ALL' ULTIMO GRADO DELLA CATEGORIA C .
ONDE FORNIRE LA CONTROPROVA, LA RICORRENTE CHIEDE CHE LA CORTE VOGLIA ORDINARE LA PRODUZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI E VERBALI DELLA COMMISSIONE REDATTI NEI LAVORI PREPARATORI DEL CONCORSO .
25/28 COME SI E GIA DETTO, E PACIFICO CHE IL CONCORSO IN QUESTIONE MIRAVA AD OFFRIRE A TALUNE CATEGORIE DI DIPENDENTI ORMAI GIUNTI - O PROSSIMI - AL TERMINE DELLA CARRIERA STATUTARIA UNA POSSIBILITA DI ACCEDERE A POSTI DI CATEGORIA B . TUTTAVIA, NE DALLA COMUNICAZIONE AL PERSONALE 6 GIUGNO 1972 DEL SIG . COPPE, MEMBRO DELLA COMMISSIONE ( ALLEGATO 5 ALLA REPLICA ), NE DALLA SUA COMUNICAZIONE PRECEDENTE IL BANDO DI CONCORSO TRASPARE L' INTENZIONE DI RICORRERE AL CONCORSO PER CONSENTIRE AI DIPENDENTI L' ACCESSO QUASI AUTOMATICO ALLA CATEGORIA SUPERIORE .
SE COSI' FOSSE STATO, DEL RESTO, L' AUTORITA INVESTITA DEL POTERE DI NOMINA AVREBBE TRAVISATO GLI ARTT . 7 E 27 DELLO STATUTO .
DI CONSEGUENZA, LA DOMANDA DI PRODUZIONE DI DOCUMENTI VA RESPINTA .
29/31 LA NOMINA AI POSTI IN QUESTIONE COMPORTAVA UN PASSAGGIO DI CATEGORIA E PRESUPPONEVA QUINDI NECESSARIAMENTE IL SUPERAMENTO DI UN CONCORSO . LA COMMISSIONE DISPONEVA PERTANTO DI UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE PER DETERMINARE I CRITERI D' IDONEITA AI POSTI DI NUOVA CREAZIONE E PER STABILIRE QUINDI, IN BASE A TALI CRITERI E NELL' INTERESSE DEL SERVIZIO, LE CONDIZIONI DEL CONCORSO .
NON E EMERSO QUINDI ALCUN ELEMENTO ATTO A DIMOSTRARE CHE LA COMMISSIONE HA INFRANTO I LIMITI DEL PROPRIO POTERE DISCREZIONALE IN MATERIA .
IL MEZZO VA QUINDI RESPINTO .
SUL QUARTO MEZZO
32 LA RICORRENTE RAVVISA INOLTRE UN ALTRO MOTIVO DI INVALIDITA DEL CONCORSO NEL FATTO CHE IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NON ERA DIPENDENTE DELLE COMUNITA .
33 L' ART . 3 DELL' ALLEGATO III DELLO STATUTO DEL PERSONALE DISPONE CHE :
" LA COMMISSIONE GIUDICATRICE E COMPOSTA DI UN PRESIDENTE E DI UNA O PIU PERSONE DESIGNATE DALL' AUTORITA CHE HA IL POTERE DI NOMINA NONCHE DI UN FUNZIONARIO DESIGNATO DAL COMITATO DEL PERSONALE .
PER DETERMINATI ESAMI, LA COMMISSIONE GIUDICATRICE PUO' RICHIEDERE LA PARTECIPAZIONE DI UNO O PIU MEMBRI AGGREGATI CON VOTO CONSULTIVO .
I MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SCELTI FRA I FUNZIONARI DEVONO ESSERE DI GRADO ALMENO PARI A QUELLO DEL POSTO DA COPRIRE . "
34/35 LA RICORRENTE INFERISCE ERRONEAMENTE DA TALI NORME, E IN PARTICOLARE DAL 3 ) COMMA, CHE I COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEVONO ESSERE DIPENDENTI DELLA COMUNITA . COME RISULTA CHIARAMENTE SIA DAL CONFRONTO DELLE VERSIONI DELLA NORMA STESSA NELLE VARIE LINGUE, SIA DAL RAPPORTO FRA IL PRIMO E IL TERZO COMMA, ESSA VA INTERPRETATA NEL SENSO CHE, I DIPENDENTI COMUNITARI CHE EVENTUALMENTE FACCIANO PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEVONO ESSERE DI GRADO ALMENO PARI A QUELLO DEL POSTO DA ATTRIBUIRE : CIO', TUTTAVIA, NON SIGNIFICA CHE I COMPONENTI O IL PRESIDENTE DI DETTA COMMISSIONE DEBBANO NECESSARIAMENTE ESSERE DIPENDENTI DELLA COMUNITA .
SUL QUINTO E SESTO MEZZO
36 COL QUINTO E COL SESTO MEZZO LA RICORRENTE CRITICA INFINE IL MODO CON CUI SONO STATE ORGANIZZATE TALUNE PROVE E, IN PARTICOLARE, IL FATTO CHE L' ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE PRATICHE SIA STATA AFFIDATA AD UNA DITTA PRIVATA CHE SI AVVALE DI CALCOLATORI ELETTRONICI .
37/40 TALI CENSURE, CHE ATTENGONO ALL' OPPORTUNITA DELLA SCELTA DELLE PROVE DEL CONCORSO, CONCERNONO ELEMENTI DI FATTO E NON POSSONO INTACCARE LA LEGITTIMITA DEL CONCORSO .
D' ALTRA PARTE, L' INTERVENTO DI TERZI NELL' ORGANIZZAZIONE DELLA PROVA E AUTORIZZATO DALL' ART . 3, 2 ) COMMA, DELL' ALLEGATO III DELLO STATUTO, PURCHE TALE INTERVENTO SI LIMITI ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI CONSULTIVE E LA COMMISSIONE D' ESAME CONSERVI IL CONTROLLO FINALE DELLE OPERAZIONI ED IL SUO POTERE DI VALUTAZIONE .
NON E STATO DIMOSTRATO, NE TANTO MENO AFFERMATO, CHE NELLA FATTISPECIE LE COSE SI SIANO SVOLTE DIVERSAMENTE; I MEZZI IN ESAME VANNO DISATTESI .
41/43 LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE . A NORMA DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . TUTTAVIA, IN FORZA DELL' ART . 70 DELLO STESSO REGOLAMENTO, LE SPESE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI, NELLE CAUSE PROMOSSE DA DIPENDENTI DELLE COMUNITA, RESTANO A CARICO DI QUESTE .
PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),
DICHIARA E STATUISCE :
1 ) IL RICORSO E RESPINTO .
2 ) CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE SPESE DA ESSA INCONTRATE .