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Document 61974CJ0073
Judgment of the Court of 26 November 1975. # Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique and others v Commission of the European Communities. # Case 73-74.
Sentenza della Corte del 26 novembre 1975.
Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 73-74.
Sentenza della Corte del 26 novembre 1975.
Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 73-74.
Raccolta della Giurisprudenza 1975 -01491
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:160
SENTENZA DELLA CORTE DEL 26 NOVEMBRE 1975. - GROUPEMENT DES FABRICANTS DE PAPIERS PEINTS DE BELGIQUE ED ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 73/74.
raccolta della giurisprudenza 1975 pagina 01491
edizione speciale greca pagina 00457
edizione speciale portoghese pagina 00503
edizione speciale spagnola pagina 00409
edizione speciale svedese pagina 00525
edizione speciale finlandese pagina 00535
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . CONCORRENZA - INTESA - LISTINO PREZZI - FISSAZIONE - DIVIETO
( TRATTATO CEE, ART . 85, N . 1 )
2 . CONCORRENZA - INTESA - LIMITAZIONE NEL TERRITORIO DI UN SOLO STATO MEMBRO - PREGIUDIZIO PER GLI SCAMBI FRA STATI MEMBRI - CRITERI
( TRATTATO CEE, ART . 85 )
3 . ATTI DI UN' ISTITUZIONE - DECISIONI CHE RIENTRANO NELLE PRASSI - MOTIVAZIONE SOMMARIA O ESAURIENTE
( TRATTATO CEE, ART . 190 )
1 . UN REGIME DI PREZZI DI LISTINO CHE SIA FRUTTO DI UN' INTESA E CHE IMPLICHI IL DIVIETO DI OFFRIRE AL PUBBLICO DEGLI SCONTI SU DETTI PREZZI RICADE SOTTO IL DIVIETO DI CUI ALL' ART . 85, N . 1, DEL TRATTATO CEE .
2 . L' INTESA AVENTE AD OGGETTO LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI IN UN SOLO STATO MEMBRO, PUO' PREGIUDICARE GLI SCAMBI FRA STATI MEMBRI . UN' INTESA CHE ABBRACCI L' INTERO TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO HA, PER NATURA, L' EFFETTO DI RINFORZARE LE SCOMPARTIMENTAZIONI NAZIONALI, E DI CONSEGUENZA OSTACOLA LA COMPENETRAZIONE ECONOMICA VOLUTA DAL TRATTATO ED ALTRESI' PROTEGGE I PRODOTTI NAZIONALI . IN PROPOSITO, VANNO ACCERTATI I MEZZI DI CUI DISPONGONO I MEMBRI DI UN' INTESA PER GARANTIRSI LA FEDELTA DELLA CLIENTELA, E NEL CONTEMPO L' IMPORTANZA RELATIVA DELL' INTESA NEL MERCATO DI CUI TRATTASI ED IL CONTESTO ECONOMICO IN CUI L' INTESA S' INSERISCE .
3 . BENCHE IL PROVVEDIMENTO CHE RIENTRI NELL' AMBITO DI UNA PRASSI COSTANTE IN MATERIA DI DECISIONI POSSA ESSERE SOMMARIAMENTE MOTIVATO, IN PARTICOLARE CON UN RICHIAMO A TALE PRASSI, LA COMMISSIONE E TENUTA A MOTIVARE ESAURIENTEMENTE IL PROVVEDIMENTO CHE VADA NOTEVOLMENTE OLTRE LE DECISIONI PRECEDENTI .
NELLA CAUSA 73-74
GROUPEMENT DES FABRICANTS DE PAPIERS PEINTS DE BELGIQUE, CON SEDE IN BRUXELLES,
S . C . USINES PETERS-LACROIX SA, CON SEDE IN BRUXELLES,
LES PAPETERIES GENVAL SA, CON SEDE IN GENVAL,
ETABLISSEMENTS VANDERBORGHT FRERES SA, CON SEDE IN BRUXELLES,
PAPIERS PEINTS BREPOLS SA, CON SEDE IN TURNHOUT,
TUTTE CON L' AVVOCATO MARCEL GREGOIRE, DEL FORO DI BRUXELLES ( L' ULTIMA INOLTRE CON L' AVVOCATO GUY SCHRANS, DEL FORO DI GAND ), E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO, PRESSO L' AVVOCATO TONY BIEVER, 83, BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE, RICORRENTI,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, RAPPRESENTATA DAI SUOI CONSIGLIERI GIURIDICI SIGNORI JEAN-PIERRE DUBOIS E DIETER OLDEKOP, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO, PRESSO IL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO, SIGNOR MARIO CERVINO, BATIMENT CFL, PLACE DE LA GARE, CONVENUTA,
E
DITTA JEAN-MARIE PEX, RAPPRESENTATA DALL' AVVOCATO LOUIS VAN BUNNEN, DEL FORO DI BRUXELLES, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO, PRESSO L' AVVOCATO PAUL BEGHIN, 9, AVENUE DE LA GARE, INTERVENIENTE,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 23 LUGLIO 1974 RELATIVA AD UNA PROCEDURA AI SENSI DELL' ART . 85 DEL TRATTATO CEE,
1 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 30 SETTEMBRE 1974, IL GROUPEMENT DES PAPIERS PEINTS DE BELGIQUE ( IN PROSIEGUO : GRUPPO ), NONCHE I SUOI MEMBRI, HANNO CHIESTO L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 23 LUGLIO 1974 ( GU 1974, N . L 237, PAG . 3 ) CON CUI LA COMMISSIONE HA CONSTATATO L' INCOMPATIBILITA CON L' ART . 85, N . 1, DEL TRATTATO CEE DI UN COMPLESSO DI INTESE E DI PROVVEDIMENTI DEL GRUPPO, HA RESPINTO LA DOMANDA DI ESENZIONE, HA INGIUNTO AI MEMBRI DEL GRUPPO DI PORRE IMMEDIATAMENTE TERMINE ALLE INFRAZIONI ACCERTATE ED INFLITTO AGLI STESSI MEMBRI AMMENDE A MOTIVO DELLA LORO DECISIONE COLLETTIVA DI SOSPENDERE LE FORNITURE ALLA DITTA PEX .
SULL' OGGETTO DEL RICORSO
2 ALL' UDIENZA, I MEMBRI DEL GRUPPO HANNO DICHIARATO DI RINUNZIARE A CONTESTARE " A PARTIRE DAL GIORNO IN CUI E STATA PRONUNCIATA E PER L' AVVENIRE, LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE, NELLA PARTE IN CUI SI VIETANO GLI ACCORDI RELATIVI ALL' OBBLIGO DI RISPETTARE I PREZZI IMPOSTI E DI RENDERLI DI PUBBLICA RAGIONE E CHE VIETANO DI OFFRIRE AL PUBBLICO PREZZI INFERIORI O SCONTI IN RELAZIONE AI PREZZI IMPOSTI O CONSIGLIATI ".
3 IL GRUPPO HA TENUTO A PRECISARE CHE ESSO INSISTE NEL CONTESTARE LA LEGITTIMITA DELLA DECISIONE PER IL PASSATO, NON GIA PER CHIEDERNE L' ANNULLAMENTO PER INTERO, BENSI' PER DIMOSTRARE CHE LA SOSPENSIONE DELLE FORNITURE ALLA DITTA PEX NON RIENTRA NEL DIVIETO DI CUI ALL' ART . 85, N . 1 E CHE QUINDI LA DECISIONE CON CUI LA COMMISSIONE AVEVA INFLITTO AMMENDE A MOTIVO DI TALE SOSPENSIONE, DOVEVA ESSERE ANNULLATA .
4 IN SUBORDINE, I MEMBRI DEL GRUPPO ASSUMONO CHE LE AMMENDE SONO SPROPORZIONATE DI GUISA CHE QUESTA CORTE, ESSENDO COMPETENTE ANCHE NEL MERITO, DOVREBBE RIDURLE .
5 LE RICORRENTI HANNO INVOCATO MEZZI RELATIVI ALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO ED IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE .
NEL MERITO
PREGIUDIZIO PER IL GIOCO DELLA CONCORRENZA NELL' AMBITO DEL MERCATO COMUNE
6 LE RICORRENTI SOSTENGONO CHE A TORTO LA DECISIONE HA CONSTATATO AL PUNTO II C.3 . CH' ESSE HANNO IMPOSTO I PREZZI DI RIVENDITA AI COMMERCIANTI DI CARTE DA PARATI .
7 CIONONDIMENO, ESSE RICONOSCONO CHE I DETTAGLIANTI, A PRESCINDERE DAL FATTO CHE ESSI ABBIANO OTTENUTO LE LORO FORNITURE DAL GRUPPO O PER IL TRAMITE DI INTERMEDIARI, SONO TENUTI A RENDERE DI PUBBLICA RAGIONE I LISTINI DEI PREZZI, FISSATI IN COMUNE DAI MEMBRI DEL GRUPPO, E NON DEVONO OFFRIRE AL PUBBLICO SCONTI SU TALI PREZZI .
8 LE RICORRENTI SOSTENGONO CHE TRATTASI SOLTANTO DI UN DIVIETO DI OFFRIRE AL PUBBLICO SCONTI, VISTO CHE I DETTAGLIANTI SONO LIBERI DI ACCORDARE IN SINGOLI CASI SPECIFICI, ANCHE IN MANIERA REGOLARE, SCONTI, PURCHE ESSI NON LI RENDANO DI PUBBLICA RAGIONE .
9 L' ART . 85, N . 1, DEL TRATTATO DICHIARA ESPRESSAMENTE INCOMPATIBILI COL MERCATO COMUNE LE INTESE CHE CONSISTONO NEL " FISSARE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE I PREZZI ... DI VENDITA OVVERO ALTRE CONDIZIONI DI TRANSAZIONE ".
10 SE UN SISTEMA DI PREZZI DI VENDITA IMPOSTI E MANIFESTAMENTE IN CONTRASTO CON DETTA NORMA, IL REGIME DEI " PREZZI INDICATIVI ", COL DIVIETO DI OFFRIRE AL PUBBLICO SCONTI SU TALI PREZZI, NON LO E MENO .
11 E' DI SCARSO RILIEVO, QUINDI, ACCERTARE SE LA DECISIONE ABBIA A TORTO CONTESTATO AI MEMBRI DEL GRUPPO D' AVER PRATICATO UN SISTEMA DI PREZZI IMPOSTI ALLA RIVENDITA .
12 INOLTRE, E PACIFICO CHE L' ACCORDO TRA I MEMBRI DEL GRUPPO, CHE COMPRENDE QUATTRO DEI CINQUE PRODUTTORI BELGI DI CARTE DA PARATI, ESCLUDE QUALSIASI CONCORRENZA SUI PREZZI DI VENDITA NEL BELGIO PER LE CARTE CH' ESSI ESITANO CONTRASSEGNATE DALLA MARCA COLLETTIVA " DECORGROUP ".
13 A PRESCINDERE DALLA FISSAZIONE DIRETTA O INDIRETTA DEI PREZZI, L' INTESA CONTEMPLATA NELLA DECISIONE DI CUI E CAUSA PREVEDE ANCORA UN COMPLESSO DI CLAUSOLE RESTRITTIVE RELATIVE AD ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI DI CUI AL PUNTO II A2 ( A)-(U ) DELLA DECISIONE IMPUGNATA .
14 PUR SE TALUNE CLAUSOLE DEL REGOLAMENTO INTERNO ERANO GIA CADUTE IN DESUETUDINE AL MOMENTO DELLA DECISIONE DI CUI E CAUSA, NON E STATO CONTESTATO CHE LA PARTE SOSTANZIALE DELL' ACCORDO VERTENTE SU QUALSIASI ASPETTO DELLA VENDITA E DELLA DISTRIBUZIONE DELLE CARTE DA PARATI DEL GRUPPO SIA RIMASTA IN VIGORE FINO A CHE LA DECISIONE NON L' HA VIETATA .
15 LE RICORRENTI SOSTENGONO CHE LA DECISIONE DI NON RIFORNIRE LA DITTA PEX E STATA ADOTTATA SINGOLARMENTE DA CIASCUN PRODUTTORE CUI QUEST' ULTIMA S' ERA RIVOLTA, IN RAGIONE DELLA VIOLAZIONE DA PARTE DELLA DITTA PEX DEI PROPRI IMPEGNI CONTRATTUALI .
16 IL POTERE RISERVATO AL GRUPPO DI DECIDERE LA SOSPENSIONE DELLE FORNITURE ALL' ACQUIRENTE CHE NON AVESSE RISPETTATO LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ERA ESPRESSAMENTE CONTEMPLATO DALLE CIRCOLARI INVIATE DAI MEMBRI DEL GRUPPO ALLA CLIENTELA .
17 NELLA CIRCOLARE 29 OTTOBRE 1971, INVIATA DAL GRUPPO A TUTTA LA CLIENTELA, E DETTO CHE :
" NELLE ATTUALI CIRCOSTANZE RITENIAMO NECESSARIO ATTIRARE LA VOSTRA ATTENZIONE SULLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, IN PARTICOLARE SULLA RIGIDA OSSERVANZA DEI TRE PUNTI SEGUENTI :
CON IL SOLO FATTO DI PASSARE L' ORDINE, IL CLIENTE S' IMPEGNA A RISPETTARE TUTTI GLI OBBLIGHI DI CUI ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E SI RENDE RESPONSABILE DELLE CONSEGUENZE DI EVENTUALI INFRAZIONI ... ".
18 RISULTA EVIDENTE DA TALI TERMINI E DAL MOMENTO DELLA SUA PUBBLICAZIONE CHE TALE CIRCOLARE SI PREFIGGEVA L' OBIETTIVO DI GARANTIRE AI DETTAGLIANTI CHE IL GRUPPO VIGILAVA ALL' APPLICAZIONE DI SIFFATTE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E CHE PROVVEDIMENTI ADEGUATI SAREBBERO STATI ADOTTATI NEI CONFRONTI DI UN CONCORRENTE RIBASSISTA, TANTO PIU CHE LE CONDIZIONI SU CUI VENIVA RICHIAMATA L' ATTENZIONE DELLA CLIENTELA ERANO PROPRIO QUELLE CHE LA DITTA PEX AVEVA VIOLATO .
19 SI DEVE QUINDI CONSTATARE CHE LA COMMISSIONE DISPONEVA DI SUFFICIENTI ELEMENTI ATTI A COMPROVARE CHE LA DECISIONE DI SOSPENDERE LE FORNITURE ALLA DITTA PEX ERA STATA ADOTTATA COLLETTIVAMENTE DAI MEMBRI DEL GRUPPO .
20 QUINDI IL FATTO CHE LA PEX NON ABBIA CERCATO DI PASSARE IL PROPRIO ORDINATIVO AD UNO DEI MEMBRI DEL GRUPPO E CHE UN ALTRO MEMBRO DEL GRUPPO ABBIA CONTINUATO A RIFORNIRLA DURANTE UN CERTO LASSO DI TEMPO, NON SONO ATTI A INVALIDARE LA CONSTATAZIONE DELLA COMMISSIONE CHE SUSSISTEVA UNA DECISIONE COLLETTIVA DI RIFIUTO DI FORNITURE NEI CONFRONTI DELLA PEX .
21 IN CONCLUSIONE, LA DISCIPLINA DI MERCATO PRATICATA DAL GRUPPO, CARATTERIZZATA DALLA SUA POLITICA DEI PREZZI E DEGLI SCONTI ED ACCOMPAGNATA DA SANZIONI INTESE A SALVAGUARDARE LA RIGIDA OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, AVEVA PER OGGETTO E PER EFFETTO DI RESTRINGERE O FALSARE IL GIOCO DELLA CONCORRENZA NEL BELGIO E, QUINDI, NELL' AMBITO DEL MERCATO COMUNE .
PREGIUDIZIO PER GLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI
22 LE RICORRENTI, SOSTENGONO CHE, IN PRIMO LUOGO, GLI ACCORDI E LE DECISIONI DEL GRUPPO NON ERANO ATTI A PREGIUDICARE GLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI .
23 IN SECONDO LUOGO, PUR SE GLI ACCORDI E LE DECISIONI FOSSERO EFFETTIVAMENTE ATTI A PREGIUDICARE GLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI, LA DECISIONE DI CUI TRATTASI NON AVREBBE PRECISATO IN CHE MODO TALI SCAMBI POTREBBERO VENIR PREGIUDICATI .
24 IN ULTIMO, I MEMBRI DEL GRUPPO SAREBBERO STATI IN PERFETTA BUONA FEDE NEL RITENERE CHE GLI ACCORDI E LE DECISIONI NON PREGIUDICASSERO GLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI, IN GUISA CHE LE AMMENDE, INFLITTE A CAUSA DI UNA DECISIONE CHE NON HA FATTO ALTRO CHE DARE APPLICAZIONE AGLI ACCORDI, NON TROVEREBBERO GIUSTIFICAZIONE .
25 LA CIRCOSTANZA CHE UN' INTESA SUI PREZZI DEL TIPO DI CUI E CAUSA ABBIA PER OGGETTO SOLTANTO LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI NELL' AMBITO DI UN UNICO STATO MEMBRO NON E SUFFICIENTE AD ESCLUDERE CHE GLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI POSSANO VENIR PREGIUDICATI .
26 IN EFFETTI, UN' INTESA CHE ABBRACCI L' INTERO TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO HA, PER NATURA, L' EFFETTO DI RINFORZARE LE BARRIERE NAZIONALI, E DI CONSEGUENZA OSTACOLA LA COMPENETRAZIONE ECONOMICA VOLUTA DAL TRATTATO ED ALTRESI' PROTEGGE I PRODOTTI NAZIONALI .
27 IN PROPOSITO, VANNO ACCERTATI I MEZZI DI CUI DISPONGONO I MEMBRI DI UN' INTESA PER GARANTIRSI LA FEDELTA DELLA CLIENTELA, E NEL CONTEMPO L' IMPORTANZA RELATIVA DELL' INTESA NEL MERCATO DI CUI TRATTASI ED IL CONTESTO ECONOMICO IN CUI L' INTESA S' INSERISCE .
28 LA DECISIONE DEL GRUPPO RELATIVA ALLA TABELLA DEI PREMI DI COOPERAZIONE, LA CUI PERCENTUALE VIENE DETERMINATA DALL' IMPORTO GLOBALE DEL COMPLESSO DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI PRESSO I MEMBRI NEL CORSO DI UN ANNO, POTEVA AVERE L' EFFETTO DI CONCENTRARE GLI ORDINATIVI PRESSO MEMBRI DEL GRUPPO, IN GUISA CHE IL CLIENTE CHE AVESSE GIA ACQUISTATO UNA PARTE DEL SUO FABBISOGNO PRESSO MEMBRI DEL GRUPPO ERA INDOTTO A CONCENTRARE I SUOI ACQUISTI PRESSO QUESTI ULTIMI ONDE OTTENERE IL MASSIMO SCONTO POSSIBILE .
29 LA DECISIONE NON CHIARISCE IN QUAL MODO LA CIRCOSTANZA CHE IL 10 PERCENTO DELLE IMPORTAZIONI BELGHE, CHE RAPPRESENTANO IL 5 PERCENTO DEL MERCATO GLOBALE BELGA, CHE VIENE VENDUTO DAL GRUPPO AI PROPRI PREZZI E CONDIZIONI, IN MANCANZA DI RAPPORTI D' ESCLUSIVA TRA I MEMBRI DEL GRUPPO ED I PRODUTTORI STRANIERI POSSA PREGIUDICARE GLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI .
30 IN FORZA DELL' ART . 190 DEL TRATTATO, LA COMMISSIONE E TENUTA A MOTIVARE LE SUE DECISIONI, FACENDO RIFERIMENTO AI DATI DI FATTO DA CUI DIPENDE LA GIUSTIFICAZIONE GIURIDICA DEL PROVVEDIMENTO, NONCHE ALLE CONSIDERAZIONI CHE L' HANNO INDOTTA AD ADOTTARE LA DECISIONE .
31 PUR SE QUEST' ULTIMA, QUALORA RIENTRI NELL' AMBITO DI UNA PRASSI COSTANTE IN MATERIA DI DECISIONI, PUO' ESSERE SOMMARIAMENTE MOTIVATA, IN PARTICOLARE CON UN RICHIAMO A TALE PRASSI, NELL' IPOTESI IN CUI ESSA VADA NOTEVOLMENTE AL DI LA DELLE DECISIONI PRECEDENTI, SPETTA ALLA COMMISSIONE DI MOTIVARE ESAURIENTEMENTE IL PROVVEDIMENTO .
32 PER QUANTO RIGUARDA LA PROTEZIONE TERRITORIALE DELL' INTESA E L' ISOLAMENTO DEL MERCATO NAZIONALE MENZIONATI NELLA DECISIONE, QUEST' ULTIMA NON ESPONE IN MANIERA CHIARA I MOTIVI PER CUI LA COMMISSIONE LI HA RITENUTI SUSSISTENTI, VISTO CHE IL SEMPLICE RICHIAMO AD UN CASO PRECEDENTE NON E SUFFICIENTE A DELUCIDARLO .
33 SENZA ESCLUDERE CHE UN' INTESA SUI PREZZI DEL TIPO DI CUI TRATTASI POTESSE IN EFFETTI PREGIUDICARE GLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI, CIO' NON TOGLIE CHE LA CONVENUTA, ADOTTANDO UNA DECISIONE CHE VA NOTEVOLMENTE OLTRE LE PROPRIE DECISIONI PRECEDENTI, AVREBBE DOVUTO MOTIVARLA IN MODO PIU CIRCOSTANZIATO .
34 IN PROPOSITO, LE MERE ASSERZIONI CONTENUTE NELLA RUBRICA E DELLA DECISIONE DI CUI E CAUSA, DAL TITOLO " PREGIUDIZIO PER GLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI " NON ADEMPIONO L' OBBLIGO DI MOTIVARE LE DECISIONI CHE SPETTANO ALLA COMMISSIONE IN FORZA DELL' ART . 190 DEL TRATTATO CEE .
35 QUINDI, IN CONFORMITA ALLA DOMANDA DELLE RICORRENTI, VA ANNULLATO L' ART . 4 DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE N . 74/431/CEE .
36/38 AI SENSI DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE, LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE SE NE E STATA FATTA DOMANDA . NELLA FATTISPECIE, LA CONVENUTA E RIMASTA SOCCOMBENTE E, CONFORMEMENTE ALLE CONCLUSIONI DELLE RICORRENTI, VA QUINDI CONDANNATA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO .
PER QUESTI MOTIVI,
LA CORTE,
DICHIARA E STATUISCE :
1 . E' ANNULLATO L' ART . 4 DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE N . 74/431/CEE .
2 . LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE E CONDANNATA ALLE SPESE .