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Document 61974CJ0056

Sentenza della Corte del 2 giugno 1976.
Kurt Kampffmeyer Mühlenvereinigung KG ed altri contro Commissione e Consiglio delle Comunità europee.
Cause riunite 56 a 60-74.

Raccolta della Giurisprudenza 1976 -00711

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:78

61974J0056

SENTENZA DELLA CORTE DEL 2 GIUGNO 1976. - KURT KAMPFFMEYER MUEHLENVEREINIGUNG KG ED ALTRI CONTRO COMMISSIONE E CONSIGLIO DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSE RIUNITE 56 A 60/74.

raccolta della giurisprudenza 1976 pagina 00711
edizione speciale greca pagina 00291
edizione speciale portoghese pagina 00315
edizione speciale spagnola pagina 00285
edizione speciale svedese pagina 00103
edizione speciale finlandese pagina 00109


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . PROCEDURA - CEE - RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - ACCERTAMENTO - DANNO IMMINENTE E PREVEDIBILE - PREGIUDIZIO INDETERMINABILE - AZIONE DINANZI ALLA CORTE - AMMISSIBILITA - CONCLUSIONI ULTERIORI DEL RICORRENTE - NATURA

( TRATTATO CEE , ART . 215 )

2 . CEE - RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - ATTO NORMATIVO IMPLICANTE SCELTE DI POLITICA ECONOMICA - DANNO - VIOLAZIONE DI UNA NORMA GIURIDICA SUPERIORE

( TRATTATO CEE , ART . 215 )

3 . AGRICOLTURA - POLITICA AGRICOLA COMUNE - SCOPI - STABILIZZAZIONE DEI MERCATI - NOZIONE

( TRATTATO CEE , ART . 39 )

4 . AGRICOLTURA - POLITICA AGRICOLA COMUNE - SCOPI - PRECEDENZA TEMPORANEA DATA A DETERMINATI SCOPI - LICEITA

( TRATTATO CEE , ART . 39 )

Massima


1 . L ' ART . 215 DEL TRATTATO NON VIETA DI ADIRE LA CORTE PER FAR DICHIARARE LA RESPONSABILITA DELLA COMUNITA PER DANNI IMMINENTI E PREVEDIBILI CON UNA CERTA SICUREZZA , ANCHE SE L ' ENTITA DEL DANNO NON E ANCORA ESATTAMENTE DETERMINABILE . NELLE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE , LE CONCLUSIONI SUCCESSIVE CON CUI SI CHIEDE LA CONDANNA DELLA COMUNITA A VERSARE IMPORTI DETERMINATI E IN SEGUITO RETTIFICATI NON POSSONO CONSIDERARSI MODIFICA DEL RICORSO O ESPERIMENTO DI NUOVI MEZZI .

2 . QUANDO SI TRATTA DI UN ATTO NORMATIVO CHE IMPLICA DELLE SCELTE DI POLITICA ECONOMICA , LA COMUNITA RISPONDE , A NORMA DELL ' ART . 215 , 2* COMMA , DEL TRATTATO , DI UN EVENTUALE DANNO ARRECATO AI SINGOLI SOLO IN CASO DI VIOLAZIONE GRAVE DI UNA NORMA SUPERIORE INTESA A TUTELARE I SINGOLI .

3 . LA NOZIONE DI STABILIZZAZIONE DEI MERCATI NON SIGNIFICA CHE DEBBANO IN OGNI CASO ESSERE FATTE SALVE LE POSIZIONI COSTITUITESI NELLA PRECEDENTE SITUAZIONE DI MERCATO .

4 . NELL ' AMBITO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE , LE ISTITUZIONI POSSONO DARE TEMPORANEAMENTE LA PRECEDENZA A DETERMINATI SCOPI DELL ' ART . 39 RISPETTO A ALTRI SCOPI CONTEMPLATI DALLO STESSO ARTICOLO .

Parti


NELLE CAUSE RIUNITE DA 56 A 60-74

KURT KAMPFFMEYER MUHLENVEREINIGUNG KG , CON SEDE IN AMBURGO ,

OFFENE HANDELSGESELLSCHAFT IN FIRMA WILHELM WERHAHN HANSAMUHLE , CON SEDE IN NEUSS/RHEIN ,

LUDWIGSHAFENER WALZMUHLE ERLING KG , CON SEDE IN LUDWIGSHAFEN/RHEIN ,

HEINRICH AUER MUHLENWERKE KGAA , CON SEDE IN COLONIA ,

PFALZISCHE MUHLENWERKE GMBH , CON SEDE IN MANNHEIM ,

CON GLI AVVOCATI MODEST , HEEMANN , GUNDISCH , RAUSCHNING , LANDRY , ROLL , FESTGE , HORST HEEMANN , DEL FORO DI AMBURGO , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . FELICIEN JANSEN , HUISSIER DE JUSTICE , 21 , RUE ALDRINGEN ,

RICORRENTI

CONTRO

COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , RAPPRESENTATA DALLE SUE ISTITUZIONI

1 . IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE DI BRUXELLES , RAPPRESENTATO DAL PROF . DANIEL VIGNES , DIRETTORE PRESSO L ' UFFICIO LEGALE DEL CONSIGLIO , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITO DAL SIG . BERNHARD SCHLOH , CONSIGLIERE GIURIDICO PRESSO L ' UFFICIO LEGALE DEL CONSIGLIO , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . J . N . VAN DEN HOUTEN , DIRETTORE DELL ' UFFICIO LEGALE DELLA BANCA EUROPEA PER GL ' INVESTIMENTI , 2 PLACE DE METZ ,

E 2 . LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE DI BRUXELLES , RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO PETER GILSDORF , IN QUALITA D ' AGENTE , E CON DIMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . MARIO CERVINO , CONSIGLIERE GIURIDICO DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , EDIFICIO CFL , PLACE DE LA GARE ,

CONVENUTA ,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE AD OGGETTO UNA DOMANDA DI RISARCIMENTO A NORMA DELL ' ART . 215 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CEE ,

Motivazione della sentenza


1 CON RICORSI PROMOSSI NEL LUGLIO 1974 , LE RICORRENTI HANNO RICHIESTO CHE VENISSE DICHIARATA LA RESPONSABILITA DELLA COMUNITA PER IL DANNO DA ESSE PATITO , DURANTE LA STAGIONE CEREALICOLA 1974/75 , IN CONSEGUENZA DELLA DISCIPLINA DEI PREZZI E DELLE SOVVENZIONI CONCERNENTI IL GRANO DURO , COSTITUENTE L ' OGGETTO DEI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO NN . 1126/74 , 1128/74 , 1427/74 E 1524/74 DEL 29 APRILE , 4 E 17 GIUGNO 1974 ( GU N . L 128 , PAGG . 14 E 17 ; N . L 151 , PAG . 1 E N . L 164 , PAG . 6 ).

2 CON MEMORIE DEPOSITATE IL 1* OTTOBRE 1974 , IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE , CONVENUTI , HANNO ECCEPITO L ' IRRICEVIBILITA DEI RICORSI , A NORMA DELL ' ART . 91 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA . TALI RICORSI , PROMOSSI PRIMA DELL ' INIZIO DELLA STAGIONE CEREALICOLA 1974/75 , SONO CONFIGURABILI COME AZIONE MIRANTE A FAR CONSTATARE UNA SITUAZIONE OPPURE COME DOMANDA DI DECLARATORIA ( FESTSTELLUNGSKLAGE ) PER ACCERTARE LA RESPONSABILITA DELLA COMUNITA PER EVENTUALI DANNI .

IL DIRITTO COMUNITARIO AMMETTE L ' AZIONE DI RISARCIMENTO SOLO PER I DANNI TANGIBILMENTE ED EFFETTIVAMENTE PATITI , QUINDI UNA DOMANDA DI RISARCIMENTO SAREBBE ESPERITA PREMATURAMENTE SE HA IL SOLO SCOPO DI FAR DICHIARARE L ' ILLEGITTIMITA DI UN REGOLAMENTO COMUNITARIO .

3 NELLE OSSERVAZIONI INERENTI L ' ECCEZIONE DI IRRICEVIBILITA , LE RICORRENTI HANNO AMPLIATO LE CONCLUSIONI DELL ' ATTO INTRODUTTIVO , CHIEDENDO , OLTRE L ' ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA , LA CONDANNA DELLA COMUNITA A VERSARE LORO DETERMINATI IMPORTI , CORRISPONDENTI AL DANNO EFFETTIVAMENTE PATITO NEL FRATTEMPO , CIOE DOPO L ' INZIO DELLA STAGIONE 1974/75 .

4 COMMISSIONE E CONSIGLIO HANNO ECCEPITO CHE TALE MODIFICA DELLE CONCLUSIONI COMPORTA UNA MODIFICA DEL RICORSO , VIETATA DALL ' ART . 42 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA . PERALTRO , LA DOMANDA , INTESA COME DOMANDA DI RISARCIMENTO DI UN DANNO SPECIFICO , NON SAREBBE SUFFICIENTEMENTE MOTIVATA .

SULLA RICEVIBILITA

5 CON ORDINANZA DEL 20 NOVEMBRE 1974 , LA CORTE HA DECISO DI RIUNIRE L ' ESAME DELLA RICEVIBILITA ALL ' ESAME DEL MERITO , QUINDI E OPPORTUNO ANALIZZARE ANZITUTTO LA RICEVIBILITA DEI RICORSI .

6 L ' ART . 215 DEL TRATTATO NON VIETA DI ADIRE LA CORTE PER FAR DICHIARARE LA RESPONSABILITA DELLA COMUNITA PER DANNI IMMINENTI E PREVEDIBILI CON UNA CERTA SICUREZZA , ANCHE SE L ' ENTITA DEL DANNO NON E ANCORA ESATTAMENTE DETERMINABILE .

IN EFFETTI PUO ESSERE NECESSARIO , ONDE EVITARE DANNI MAGGIORI , ADIRE IL GIUDICE NON APPENA E CERTA LA CAUSA DEL PREGIUDIZIO .

TALE CONSIDERAZIONE E CONFERMATA DALLE NORME VIGENTI NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI , CHE IN MAGGIORANZA , SE NON TUTTI , AMMETTONO UN ' AZIONE PER LA DECLARATORIA DI RESPONSABILITA PER UN DANNO FUTURO , MA RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE .

7 CIRCA L ' ASSUNTO DEI CONVENUTI , SECONDO I QUALI L ' EFFETTO DANNOSO PER LE RICORRENTI PROVOCATO DALLA DISCIPLINA ADOTTATA PER LA STAGIONE CEREALICOLA 1974/75 NON POTEVA ESSERE CERTO , IN PRIMIS IN QUANTO IL LIVELLO DEI PREZZI PRESO IN CONSIDERAZIONE PER IL MERCATO COMUNE ERA DI GRAN LUNGA SUPERATO DAL LIVELLO MONDIALE DEI PREZZI , LE RICORRENTI POTEVANO IN PRIMO LUOGO ORIENTARSI IN BASE ALLA SENTENZA DEL 13 NOVEMBRE 1973 , PRONUNCIATA TRA LE STESSE PARTI NELLE CAUSE DA 63 A 69-72 ( RACC . 1973 , PAG . 1229 ), DALLA QUALE EMERGE CHE LA DISCIPLINA COMUNITARIA PER LA STAGIONE CEREALICOLA 1971/72 , SOSTANZIALMENTE IDENTICA A QUELLA PER LA STAGIONE 1974/75 , POTEVA ARRECARE LORO PREGIUDIZIO , SENZA PERO COINVOLGERE LA RESPONSABILITA DELLA COMUNITA , INOLTRE POTEVANO BASARSI SULLA LORO PREVISIONE , CHE HA TROVATO CONFERMA NELLA REALTA ALL ' INIZIO DEL 1975 , CHE LE QUOTAZIONI MONDIALI DEL GRANO SAREBBERO SCESE , PRIMA DELLA FINE DELLA STAGIONE , SOTTO LA MEDIA DEI PREZZI COMUNITARI .

8 COSI STANDO LE COSE , LE RICORRENTI AVEVANO IL DIRITTO , DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN QUESTIONE E PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE , DI ADIRE LA CORTE PER SOTTOPORLE LA QUESTIONE DEL SE E ENTRO QUALI LIMITI DETTA DISCIPLINA IMPLICASSE NEI LORO CONFRONTI UNA DISCRIMINAZIONE RISPETTO AI LORO CONCORRENTI FRANCESI E , IN CASO AFFERMATIVO , SE TALE DISCIPLINA , PER QUESTO MOTIVO , CONTRAVVENISSE AL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO .

VISTA L ' IMMINENZA DELLA MINACCIA SCATURENTE DALLA SITUAZIONE DI DIRITTO E DI FATTO , ERA LECITO RISERVARSI DI DETERMINARE ULTERIORMENTE L ' ENTITA DEL DANNO RISARCIBILE , E CHIEDERE NELL ' IMMEDIATO SOLO LA DECLARATORIA DI RESPONSABILITA DELLA COMUNITA .

NE CONSEGUE CHE LE CONCLUSIONI SUCCESSIVE CON CUI SI CHIEDE LA CONDANNA DELLA COMUNITA A VERSARE IMPORTI DETERMINATI E IN SEGUITO RETTIFICATI NON POSSONO CONSIDERARSI MODIFICA DEL RICORSO O ESPERIMENTO DI NUOVI MEZZI .

LA QUESTIONE DEL SE LE CIFRE RICHIESTE SIANO SUFFICIENTEMENTE MOTIVATE E CONNESSA CON LA VALUTAZIONE DEL DANNO E VA QUINDI ESAMINATA NON NELL ' AMBITO DELLA RICEVIBILITA , BENSI DEL MERITO DELLA DOMANDA .

9 L ' ECCEZIONE D ' IRRICEVIBILITA VA DUNQUE RESPINTA .

NEL MERITO

10 IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 13 GIUGNO 1967 , N . 120 , CHE ISTITUISCE UN ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI CEREALI CONTEMPLA LA FISSAZIONE DI UN PREZZO MINIMO GARANTITO PER IL GRANO DURO , ONDE INCENTIVARE LA COLTIVAZIONE DI DETTO CEREALE NEL MERCATO COMUNE , GIACCHE TALE PRODUZIONE , CONTRARIAMENTE A QUELLA DEL GRANO TENERO , E NETTAMENTE DEFICITARIA .

A NORMA DELL ' ART . 10 DI DETTO REGOLAMENTO , ' SE IL PREZZO D ' INTERVENTO PER IL GRANO DURO . . . E INFERIORE AL PREZZO MINIMO GARANTITO , VIENE CONCESSO UN AIUTO ALLA PRODUZIONE DI GRANO DURO ' , ' AIUTO ' CHE E PARI ALLA DIFFERENZA TRA I DUE PREZZI DI CUI SOPRA .

11 CON QUESTO SISTEMA SI E OTTENUTO UN NOTEVOLE INCREMENTO NELLA PRODUZIONE DI GRANO DURO IN ALCUNE REGIONI , OVE LA COLTIVAZIONE E POSSIBILE , SPECIE NELLA BEAUCE , NELLA FRANCIA DEL SUD E NELL ' ITALIA MERIDIONALE COSICCHE IL FABBISOGNO DEI MULINI ITALIANI E FRANCESI E STATO IN GRAN PARTE SODDISFATTO .

I MULINI TEDESCHI E QUELLI DEL BENELUX , INVECE , HANNO DOVUTO CONTINUARE AD ACQUISTARE GRANO DURO DAI FORNITORI TRADIZIONALI , CIOE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI .

E PACIFICO CHE DURANTE LE STAGIONI PRECEDENTI QUELLA 1974/75 TALE SITUAZIONE HA POSTO IN UNA POSIZIONE SVANTAGGIOSA I MULINI TEDESCHI , COME AD ESEMPIO LE RICORRENTI , POICHE I LORO CONCORRENTI FRANCESI POTEVANO RIFORNIRSI DI GRANO DURO SUL MERCATO LOCALE A PREZZI NON MOLTO DIVERSI DAL PREZZO D ' INTERVENTO STABILITO PER LA STAGIONE CEREALICOLA , MENTRE I MULINI TEDESCHI DOVEVANO ACQUISTARE I PRODOTTI A PREZZI CHE DIPENDEVANO DAL PREZZO D ' ENTRATA E POTEVANO PROCURARSI SOLO PICCOLE PARTITE DI GRANO DURO COMUNITARIO .

12 LE RICORRENTI RITENGONO CHE LE CONSEGUENZE DI TALE SITUAZIONE NEI LORO CONFRONTI SIANO IMPUTABILI AL CONSIGLIO E ALLA COMMISSIONE , VISTO IL MODO IN CUI DETTE ISTITUZIONI HANNO APPLICATO E DATO ESECUZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO N . 120/67 .

BEN SAPENDO CHE LE DISPOSIZIONI ADOTTATE IN ESECUZIONE DI TALE REGOLAMENTO AVREBBERO POTUTO QUANTO MENO AGGRAVARE GLI SVANTAGGI DI TALE SITUAZIONE , DETTE ISTITUZIONI AVREBBERO DOVUTO RIDURRE GLI AIUTI PREVISTI ELIMINANDO COSI I RIFLESSI DEI MEDESIMI SUL LIVELLO DEI PREZZI DEL GRANO DURO PRODOTTO IN FRANCIA , OPPURE AVREBBERO DOVUTO CONTROBILANCIARE LE CONSEGUENZE DI TALI RIFLESSI RIDUCENDO IL PREZZO D ' ENTRATA , COSI DA ALLINEARLO AL PREZZO D ' INTERVENTO .

QUALORA NESSUNO DEI DUE SISTEMI FOSSE STATO GIUDICATO POSSIBILE , LE ISTITUZIONI AVREBBERO DOVUTO ESCOGITARE ALTRI SISTEMI PER POR RIMEDIO ALLA PRECARIA SITUAZIONE DEI MULINI TEDESCHI E DI QUELLI DEL BENELUX .

NELL ' INERZIA ASSOLUTA DELLE ISTITUZIONI E INVECE RAVVISABILE UNA VIOLAZIONE NON SOLO DELL ' ART . 39 , PRIMO COMMA , CHE STABILISCE CHE LA POLITICA AGRICOLA COMUNE HA , TRA L ' ALTRO , LO SCOPO DI STABILIZZARE I MERCATI , MA ANCHE DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA PARITA DI TRATTAMENTO DI TUTTI GLI AMMINISTRATI NELL ' AMBITO DEL MERCATO COMUNE SANCITA DALL ' ART . 40 , N . 3 , DEL TRATTATO .

13 TRATTANDOSI DI UN ATTO NORMATIVO CHE IMPLICA DELLE SCELTE DI POLITICA ECONOMICA , LA COMUNITA RISPONDE , A NORMA DELL ' ART . 215 , SECONDO COMMA , DEL TRATTATO , DI UN EVENTUALE DANNO ARRECATO AI SINGOLI SOLO IN CASO DI VIOLAZIONE GRAVE DI UNA NORMA SUPERIORE INTESA A TUTELARE I SINGOLI .

CON L ' INSTAURAZIONE DI UN SISTEMA D ' AIUTI DIRETTO A FAVORIRE LA PRODUZIONE DEL GRANO DURO NELLA COMUNITA , SI PERSEGUIVANO DIVERSI OBIETTIVI CONTEMPLATI DALL ' ART . 39 , IN PARTICOLARE GARANTIRE GLI APPROVVIGIONAMENTI NEL MERCATO COMUNE , STABILIZZARE I MERCATI , FAVORENDO LA COLTURA DEL GRANO DURO DEFICITARIA IN RELAZIONE A QUELLA , IN ECCEDENZA , DEL GRANO TENERO . LA NOZIONE DI STABILIZZAZIONE DEI MERCATI NON SIGNIFICA CHE DEBBANO IN OGNI CASO ESSERE FATTE SALVE LE POSIZIONI COSTITUITESI NELLA PRECEDENTE SITUAZIONE DI MERCATO .

RISERVANDO UNA TEMPORANEA PREFERENZA A TALUNI OBIETTIVI DELL ' ART . 39 , IN RELAZIONE ALLA SALVAGUARDIA DELLE POSIZIONI COSTITUITE , LE ISTITUZIONI NON HANNO VIOLATO LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO DI CUI E CAUSA , MA HANNO INVECE ESERCITATO LE LORO FACOLTA NELL ' AMBITO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE IN MODO COMPLESSIVAMENTE SODDISFACENTE , E TALE POLITICA HA D ' ALTRO CANTO CONTRIBUITO AD AUMENTARE CONSIDEREVOLMENTE LA PRODUZIONE DI GRANO DURO IN ALCUNE ZONE .

14 SI DEVE PERO STABILIRE SE , NELLA MESSA IN OPERA DI DETTA POLITICA D ' AIUTI , IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO NON SI SIA RISOLTO , COME SOSTENGONO LE RICORRENTI , IN UNO SVANTAGGIO ILLECITO PER I MULINI TEDESCHI NEI CONFRONTI DEI LORO CONCORRENTI FRANCESI .

15 NELLE STAGIONI ANTERIORI A QUELLA 1974/75 IL GRANO DURO PRODOTTO IN FRANCIA E STATO VENDUTO A PREZZI SEMPRE ALLINEATI AL PREZZO D ' INTERVENTO E CHE NON HANNO MAI SFIORATO QUELLO DEL GRANO DURO IMPORTATO .

QUESTO FATTO CONSENTE DI RILEVARE CHE LA DISCIPLINA LITIGIOSA HA ARRECATO MAGGIOR VANTAGGIO AGLI ACQUIRENTI DI GRANO DURO , CIOE SOPRATTUTTO AI MULINI FRANCESI , CHE AI PRODUTTORI STESSI .

TALE SITUAZIONE , CHE LE ISTITUZIONI CONVENUTE HANNO RICONOSCIUTO E AMMESSO NELLE CAUSE DA 63 A 69-72 E NEL PRESENTE PROCEDIMENTO , AVREBBE DOVUTO SPRONARLE A MODIFICARE SE NON IL SISTEMA DI AIUTI ALMENO LA LORO ENTITA .

LA PASSIVITA DEL CONSIGLIO A QUESTO PROPOSITO , AVREBBE POTUTO RENDERE LA SITUAZIONE INCOMPATIBILE CON GLI ARTT . 39 E 40 DEL TRATTATO , SE LE CONDIZIONI DEL MERCATO FOSSERO RIMASTE IMMUTATE .

16 TUTTAVIA , DALL ' AUTUNNO 1973 I PREZZI MONDIALI DEL GRANO ERANO AUMENTATI FINO A SUPERARE I PREZZI INDICATIVI E DI ENTRATA DELLA COMUNITA , AUMENTO CHE , DOPO QUALCHE TEMPO , SI E RIFLESSO SUI PREZZI DEL GRANO DURO COMUNITARIO . DINANZI A QUESTO AUMENTO DI PREZZO , IL CONSIGLIO - SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE - HA AUMENTATO IL PREZZO D ' INTERVENTO , IL PREZZO INDICATIVO , IL PREZZO D ' ENTRATA E QUELLO MINIMO GARANTITO PER LA STAGIONE 1974/75 DI CIRCA 40 U.C . RISPETTO ALLE QUOTAZIONI DELLA STAGIONE PRECEDENTE .

PUR NON ESSENDO CHIARO IL MOTIVO PER CUI IL PREZZO MINIMO GARANTITO , DETERMINATO IN FUNZIONE DI ALTRE FINALITA , E STATO AUMENTATO ALLA STESSA STREGUA DEL PREZZO D ' INTERVENTO , DEL PREZZO INDICATIVO E DEL PREZZO D ' ENTRATA , E COMPRENSIBILE CHE NELL ' INCERTA SITUAZIONE DEL MERCATO MONDIALE IL CONSIGLIO ABBIA POTUTO RITENERE PIU PRUDENTE TENER PROVVISORIAMENTE IN VITA TUTTO IL SISTEMA VIGENTE .

COMUNQUE , IN CONSIDERAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI CUI SOPRA , LA PROCRASTINAZIONE DELLA MODIFICA E LA DECISIONE DI MANTENERE IMMUTATE NELLA STAGIONE 1974/75 LE VECCHIE STRUTTURE DEL SISTEMA , NON POSSONO COSTITUIRE UNA GRAVE VIOLAZIONE DEGLI ARTT . 39 E 40 DEL TRATTATO . TALE CONCLUSIONE TROVA CONFERMA NELLA MODIFICA APPORTATA AL SISTEMA DI AIUTI NELLA STAGIONE 1976/77 , ONDE POR RIMEDIO ALLE DISCRIMINAZIONI DENUNCIATE PIU SOPRA .

17 LE PARTICOLARI CIRCOSTANZE CHE HANNO DETERMINATO L ' ANDAMENTO DEI PREZZI DEL GRANO DURO DI PRODUZIONE FRANCESE NELLA STAGIONE 1974/75 INDUCONO A RITENERE CHE NON ERA CERTO CHE L ' ESISTENZA DEL SISTEMA DI AIUTI ED IL MANTENIMENTO DELLE ALIQUOTE PRATICATE IN PRECEDENZA AVREBBERO POTUTO INFLUIRE SU TALE ANDAMENTO IN MODO COMPARABILE A QUELLO REGISTRATO IN PRECEDENZA .

18 LE RICORRENTI , COME GIA AVEVANO FATTO NELLE CAUSE DA 63 A 69-72 , FANNO INOLTRE CARICO ALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE DI NON AVER ALLINEATO IL PREZZO D ' INTERVENTO PER IL GRANO DURO E IL PREZZO D ' ENTRATA FISSATO PER LO STESSO GRANO . IN UN MERCATO DEFICITARIO COME QUELLO IN ESAME NON VI E ALCUNA RAGIONE PER MANTENERE UN GRAN DIVARIO TRA I DUE PREZZI DI CUI SOPRA , ANZI ESSO RENDEREBBE MENO COMPETITIVI I MULINI CHE DEVONO APPROVVIGIONARSI PREVALENTEMENTE SUL MERCATO MONDIALE RISPETTO ALLE IMPRESE COMUNITARIE UBICATE NELLE ZONE DI COLTIVAZIONE DEL GRANO DURO .

NELLA STAGIONE 1974/75 SAREBBERO VENUTI MENO I MOTIVI PER I QUALI E STATO RITENUTO NECESSARIO MANTENERE LA DIFFERENZA TRA I DUE PREZZI IN QUESTIONE , CIOE L ' EVITARE INTERFERENZE NON VOLUTE TRA IL COLLOCAMENTO DEL GRANO DURO DA UN LATO E QUELLO DEL GRANO TENERO DALL ' ALTRO , GIACCHE E STATA NOTEVOLMENTE AUMENTATA LA DIFFERENZA DEI PREZZI STABILITI PER I DUE PRODOTTI , CHE NELLE STAGIONI PRECEDENTI SI AGGIRAVA SUL 20 % .

19 PER LA STAGIONE 1974/75 IL DIVARIO TRA IL PREZZO D ' INTERVENTO E IL PREZZO D ' ENTRATA , RISPETTO A QUELLO DELLA STAGIONE PRECEDENTE , SI E RIDOTTO IN PERCENTUALE E , ALMENO FINO AL 7 OTTOBRE 1974 , ANCHE IN VALORE ASSOLUTO .

QUESTO DIVARIO ERA NECESSARIO PER CONSERVARE , NEGLI STATI MEMBRI IN CUI SI PRODUCE IL GRANO DURO , LA PREFERENZA COMUNITARIA , IN QUANTO UNA RIDUZIONE DEL PREZZO D ' ENTRATA RISPETTO AL PREZZO D ' INTERVENTO AVREBBE POTUTO PREGIUDICARE IL COLLOCAMENTO DEL GRANO DELL ' ITALIA MERIDIONALE NELLE REGIONI DEL NORD ITALIA E IL COLLOCAMENTO DEL GRANO FRANCESE , PRODOTTO NEL SUD , NELLE ZONE DELLA FASCIA ATLANTICA .

PER FISSARE , COME HANNO PROPOSTO LE RICORRENTI , PREZZI D ' ENTRATA DIVERSI PER GLI STATI MEMBRI CHE NON PRODUCONO GRANO DURO E PER GLI ALTRI STATI MEMBRI , ERA NECESSARIO UN PROVVEDIMENTO DELICATO DA ADOTTARE E CHE AVREBBE IMPLICATO LA PONDERAZIONE DI ELEMENTI INSICURI , DESUMIBILI SOLO DA INFORMAZIONI PIU ATTENDIBILI E PIU VASTE DI QUANTO NON POSSA FORNIRE LA STATISTICA .

20 NELLE PROSPETTIVE DELLA STAGIONE 1974/75 , QUALI ESSE SI PRESENTAVANO AL CONSIGLIO ALLORCHE DOVEVA ADOTTARE IL REGOLAMENTO CORRISPONDENTE , LA RIDUZIONE DEL PREZZO D ' ENTRATA RISPETTO AL PREZZO D ' INTERVENTO AVREBBE AVUTO SOLO INTERESSE ACCADEMICO , GIACCHE LA MEDIA DEI PREZZI SUL MERCATO MONDIALE ERA MOLTO SUPERIORE A QUELLA CONTEMPLATA DALLA DISCIPLINA COMUNITARIA .

COSI STANDO LE COSE , NON SI PUO FAR CARICO ALLE ISTITUZIONI DI NON AVER MAGGIORMENTE RIDOTTO IL DIVARIO TRA I DUE PREZZI .

PUR SE , DALL ' INIZIO DEL 1975 , LA MEDIA MONDIALE DEI PREZZI E SCESA FINO A TOCCARE UN LIVELLO INFERIORE A QUELLO STABILITO DALLA DISCIPLINA COMUNITARIA , IL LIVELLO DEL PREZZO D ' ENTRATA NON PUO AVER SERIAMENTE PREGIUDICATO I MULINI TEDESCHI CHE , SE DOVEVANO ANCORA EFFETTUARE ACQUISTI , POTEVANO IN QUEL PERIODO GIOVARSI DI UN CALO DEL PREZZO D ' ACQUISTO DEL GRANO DURO FRANCESE , CHE ERA SCESO QUASI AL LIVELLO DEL PREZZO D ' INTERVENTO .

21 PER RAGIONI ANALOGHE A QUELLE SOPRA ESPOSTE , NON E NEMMENO POSSIBILE FAR CARICO ALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE DI AVER NEGLETTO I RIMEDI PROPOSTI DALLE RICORRENTI , COME IL RIMBORSO AI MULINI TEDESCHI DEL PRELIEVO ALL ' IMPORTAZIONE DI GRANO DAI PAESI TERZI .

APPARE LOGICO CHE LE ISTITUZIONI ABBIANO RITENUTO POCO PRUDENTE ESPERIMENTARE L ' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI ESECUZIONE ALQUANTO DELICATA , IN UNA STAGIONE ECCEZIONALE COME IL 1974/75 . DI CONSEGUENZA NON VI E MOTIVO DI RAVVISARE SOTTO QUESTO ASPETTO UNA GRAVE VIOLAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI DEL TRATTATO INVOCATI DALLE RICORRENTI .

22 LE RICORRENTI HANNO INOLTRE INVOCATO UN PRINCIPIO SECONDO CUI ANDREBBE SANCITO IL DANNO CAUSATO DA UN INTERVENTO ILLEGITTIMO DELL ' AUTORITA PUBBLICA , ASSIMILABILE AD UN ' ESPROPRIAZIONE .

23 SENZA ASSODARE SE TALE RESPONSABILITA SIA CONTEMPLATA DALL ' ART . 215 , SARA SUFFICIENTE RILEVARE CHE , NON RISULTANDO VIZIATI DA ILLEGITTIMITA GLI INTERVENTI CRITICATI , IL MEZZO DEV ' ESSERE RESPINTO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

24 LE RICORRENTI SONO RIMASTE SOCCOMBENTI E DOVREBBERO VENIR CONDANNATE ALLE SPESE A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA . TUTTAVIA , DA QUANTO PRECEDE , SI DESUME CHE E COMPRENSIBILE CHE ESSE AVESSERO VALIDI MOTIVI PER RITENERSI PREGIUDICATE DALLA PROROGA SENZA MODIFICHE DELLA DISCIPLINA ADOTTATA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO N . 120/67 .

E DUNQUE OPPORTUNO COMPENSARE LE SPESE E STATUIRE CHE LE SPESE D ' ISTRUTTORIA SARANNO ACCOLLATE PER META ALLE RICORRENTI E PER META ALLE ISTITUZIONI CONVENUTE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE

DICHIARA E STATUISCE :

1* I RICORSI SONO RESPINTI .

2* CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE SPESE DA ESSA SOSTENUTE .

3* LE SPESE INERENTI L ' ESCUSSIONE DEI TESTI SONO POSTE PER META A CARICO , RISPETTIVAMENTE , DELLE RICORRENTI E DELLE ISTITUZIONI CONVENUTE .

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