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Document 61974CJ0004

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 luglio 1975.
Giuseppe Scuppa contro Commissione delle Comunità europee.
Cause riunite 4 e 30-74.

Raccolta della Giurisprudenza 1975 -00919

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:104

61974J0004

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 10 LUGLIO 1975. - GIUSEPPE SCUPPA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSE RIUNITE 4 E 30/74.

raccolta della giurisprudenza 1975 pagina 00919
edizione speciale greca pagina 00293
edizione speciale portoghese pagina 00329


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

DIPENDENTI - INQUADRAMENTO - PARITA - INTERESSE DEL SERVIZIO - SUBORDINAZIONE

Massima


LO STATUTO NON VIETA CHE, NELL' INTERESSE DEL SERVIZIO, UN DIPENDENTE CON FUNZIONI DIRETTIVE, PER DISPOSIZIONE DEL SUPERIORE GERARCHICO, VENGA SUBORDINATO AD UN ALTRO DIPENDENTE DI PARI GRADO ONDE COORDINARE DETERMINATE ATTIVITA .

Parti


NELLE CAUSE RIUNITE 4-74 E 30-74,

GIUSEPPE SCUPPA, EX DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RESIDENTE IN TERVUEREN ( BELGIO ), CON L' AVV . ARNAUD LYON-CAEN, PATROCINANTE IN CASSAZIONE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L' AVV . TONY BIEVER, 83, BD . GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE, RICORRENTE,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO MARC SCHIER, IN QUALITA DI AGENTE E CON DOMICILIO ELETTO PRESSO IL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO, SIG . PIERRE LAMOUREUX, 4, BD . ROYAL, LUSSEMBURGO, CONVENUTA,

Oggetto della causa


CAUSE AVENTI SOSTANZIALMENTE AD OGGETTO IL RISARCIMENTO DEI DANNI ASSERTIVAMENTE ARRECATI AL RICORRENTE DALLA DECISIONE DI TRAMUTAMENTO, ADOTTATA DALLA COMMISSIONE NEI DI LUI CONFRONTI IN DATA 16 MAGGIO 1973 ( RICORSO 4-74 ) E L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 27 GIUGNO 1973, CON LA QUALE VENIVA DEFINITIVAMENTE RISOLTO IL RAPPORTO DI LAVORO DEL RICORRENTE ( RICORSO 30-74 ),

Motivazione della sentenza


1 I RICORSI TENDONO IN SOSTANZA :

A ) NELLA CAUSA 4-74 : AL RISARCIMENTO DEI DANNI ASSERTIVAMENTE ARRECATI DALLA DECISIONE 16 MAGGIO 1973 CHE TRAMUTA IL RICORRENTE DA CAPO DELLA DIVISIONE VI/E/3 PRESSO LA DIREZIONE GENERALE " AGRICOLTURA " A CAPO DELLA DIVISIONE VI/D/4 PRESSO LA STESSA DIREZIONE GENERALE E, IN VIA SUBORDINATA, ALL' ANNULLAMENTO DELLA STESSA DECISIONE;

B ) NELLA CAUSA 30-74 : ALL' ACCERTAMENTO DI VARIE CIRCOSTANZE ATTINENTI ALLA DECISIONE 27 GIUGNO 1973, CON CUI IL RICORRENTE VIENE COLLOCATO A RIPOSO NONCHE ALL' ANNULLAMENTO DELLA STESSA DECISIONE E CONSEGUENTE RISARCIMENTO DEL DANNO .

2 I RAPPORTI STABILITI DAL RICORRENTE TRA IL RICORSO 4-74 AVVERSO ALLA DECISIONE DI COLLOCAMENTO A RIPOSO, IMPLICANO UNA PRECISAZIONE SULL' OGGETTO DI OGNI SINGOLO RICORSO .

3 IL 18 DICEMBRE 1968, IL RICORRENTE E STATO PROMOSSO CAPO DELLA DIVISIONE VI/E/3 PRESSO LA DIREZIONE GENERALE " AGRICOLTURA ".

4 IN DATA 10 FEBBRAIO 1969, LA COMMISSIONE HA ELABORATO UN PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL MEMORANDUM SULLA RIFORMA DELL' AGRICOLTURA NELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, CHE COMPORTAVA UNA CERTA SUBORDINAZIONE DI FUNZIONI TRA LA DIVISIONE VI/E/3, DIRETTA DAL RICORRENTE, E LA DIVISIONE VI/E/1, FACENTE PARTE DELLA STESSA DIREZIONE GENERALE .

5 IN PRATICA QUESTA STRUTTURA AMMINISTRATIVA HA PROVOCATO REITERATI ATTRITI TRA IL RICORRENTE E L' AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE; LA VERSIONE DEI FATTI FORNITA DALLE PARTI E PERO' DISCORDANTE .

6 CON DECISIONE 16 MAGGIO 1973, IMPUGNATA CON IL RICORSO 4-74, LA COMMISSIONE HA POI TRAMUTATO IL RICORRENTE, NOMINANDOLO CAPO DELLA DIVISIONE VI/D/4 PRESSO LA DIREZIONE GENERALE " AGRICOLTURA ".

7 IN DATA 18 GIUGNO 1973, IL RICORRENTE HA PRESENTATO RECLAMO AVVERSO TALE DECISIONE AI SENSI DELL' ART . 90, N . 2 DELLO STATUTO DEL PERSONALE .

8 SU TALE RECLAMO LA COMMISSIONE NON SI E PRONUNCIATA .

9 IL 20 GIUGNO 1973, IL RICORRENTE HA PRESENTATO ALLA COMMISSIONE LE DIMISSIONI VOLONTARIE A NORMA DELL' ART . 2 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 4 DICEMBRE 1972, N . 2530 " CHE ISTITUISCE PROVVEDIMENTI SPECIALI E TEMPORANEI PER L' ASSUNZIONE DI FUNZIONARI DELLE COMUNITA EUROPEE IN CONSEGUENZA DELL' ADESIONE DI NUOVI STATI MEMBRI NONCHE PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO PER TALUNI FUNZIONARI DI TALI COMUNITA " ( GU L 272, PAG . 1 ).

10 LA RICHIESTA E INTEGRATA DA UNA DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA DEL RICORRENTE, FORMULATA IN QUESTI TERMINI :

" LA PRESENTE DOMANDA E FORMULATA PER I MOTIVI E NELLE CONDIZIONI GIA ESPOSTE NEL RECLAMO IN PRECEDENZA INOLTRATO DAL SOTTOSCRITTO E PERVENUTO NELLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 18 GIUGNO 1973 . QUALORA, COM' E AUSPICABILE, LA COMMISSIONE ACCOLGA DETTO RECLAMO ANTERIORMENTE ALLA PRONUNCIA SULLA PRESENTE DOMANDA ( CIOE PRIMA DEL 30 GIUGNO 1973 ), QUESTA SI SVUOTA DI CONTENUTO ED IL SOTTOSCRITTO VI RINUNCIA IMPLICITAMENTE .

ANALOGAMENTE, IN CASO DIVERSO, IL SOTTOSCRITTO RITIENE CHE UN SUO COLLOCAMENTO A RIPOSO DA PARTE DELL' AUTORITA INVESTITA DEL POTERE DI NOMINA, COSTITUIREBBE UN PROVVEDIMENTO INDIPENDENTE DALLA PRESENTE DOMANDA E, QUINDI, DOVRA VENIR ANNULLATO O REVOCATO SU UNA RICHIESTA CHE SI RISERVA DI PRESENTARE DOPO AVER CONOSCIUTO L' ESITO DEL RECLAMO MEDESIMO . "

11 IL 27 GIUGNO 1973, LA COMMISSIONE HA DECISO DI COLLOCARE A RIPOSO IL RICORRENTE DAL 1 ) LUGLIO SUCCESSIVO .

12 TALE DECISIONE E STATA COMUNICATA ALL' INTERESSATO CON LETTERA 9 LUGLIO 1973, NELLA QUALE LA COMMISSIONE DICHIARAVA DI ACCOGLIERE LA DOMANDA DI DIMISSIONI VOLONTARIE .

13 IN DATA 8 OTTOBRE 1973, IL RICORRENTE HA DEPOSITATO UN RECLAMO, A NORMA DELL' ART . 90, N . 2 DELLO STATUTO, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA .

14 ANCHE SU QUESTO RECLAMO LA COMMISSIONE NON SI E PRONUNCIATA .

15 IL 15 FEBBRAIO 1974 IL RICORRENTE HA IMPUGNATO IL SILENZIO-RIFIUTO AVVERSO AL SUO RECLAMO 18 GIUGNO 1973 ( RICORSO 4-74 ).

16 L' 8 MAGGIO 1974 HA POI IMPUGNATO IL SILENZIO-RIFIUTO AVVERSO AL RECLAMO 8 OTTOBRE 1973 ( RICORSO 30-74 ).

SUL RICORSO 4-74 ( DECISIONE DI TRAMUTAMENTO )

17 CON DOMANDA INCIDENTALE PRESENTATA A MENTE DELL' ART . 91 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LA COMMISSIONE HA CHIESTO ALLA CORTE DI PRONUNCIARSI SULLA RICEVIBILITA DEL RICORSO 4-74 .

18 CON ORDINANZA 9 LUGLIO 1974, LA CORTE HA DISPOSTO DI STATUIRE SULL' ECCEZIONE UNITAMENTE AL MERITO .

19 LA COMMISSIONE FONDA LA SUA ECCEZIONE SUL FATTO CHE IL 15 GENNAIO 1974 - DATA DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IL RICORRENTE NON ERA PIU DIPENDENTE DELLE COMUNITA, IN FORZA DELLA DECISIONE 27 GIUGNO 1973, QUINDI NON POTEVA CHIEDERE ALCUNA MODIFICA DI UN RAPPORTO DI LAVORO ORMAI SCIOLTO .

20 IL RICORRENTE HA DIMOSTRATO NEL CORSO DI CAUSA IL PROPRIO INTERESSE A FAR VAGLIARE LA REGOLARITA DELLA DECISIONE DI TRAMUTAMENTO NONOSTANTE IL COLLOCAMENTO A RIPOSO, CHE PER DI PIU EGLI CONTESTA .

21 NON VI E PERCIO' MOTIVO DI PRONUNCIARSI SULLA RICEVIBILITA SOLTANTO, MA E D' UOPO ANALIZZARE IL MERITO DELLA CONTROVERSIA .

22 IL PROGETTO DI RIFORMA DELL' AGRICOLTURA PREVEDEVA IMPEGNI PARTICOLARMENTE GRAVOSI PER L' AMMINISTRAZIONE COMUNITARIA, QUINDI LA COMMISSIONE AVEVA DISPOSTO UN' ORGANIZZAZIONE SPECIALE ED UNA ESATTA RIPARTIZIONE DEI COMPITI IN RELAZIONE AD OGNI SERVIZIO E AD OGNI DIPENDENTE DELLA DIREZIONE GENERALE " AGRICOLTURA ".

23 NELL' AMBITO DELLA DIREZIONE E, COMPETENTE PER I PROBLEMI RELATIVI ALLE STRUTTURE ED ALL' AMBIENTE AGRICOLI, ERANO STATI AFFIDATI COMPITI PARTICOLARI AL CAPO DELLA DIVISIONE VI/E/1 ALLO SCOPO DI COORDINARE TALUNE ATTIVITA DI ALTRE DIVISIONI APPARTENENTI ALLA STESSA DIREZIONE .

24 NEL MARZO 1969, ALLORCHE ASSUNSE LE FUNZIONI DI CAPO DELLA DIVISIONE VI/E/3, IL RICORRENTE FECE OPPOSIZIONE A QUELLO CHE EGLI CONSIDERAVA UNO STATO DI " SUBORDINAZIONE " NEI CONFRONTI DEL CAPO DELLA DIVISIONE VI/E/1 ED IL SUO ATTEGGIAMENTO NON E MUTATO IN SEGUITO .

25 NEI QUATTRO ANNI SUCCESSIVI I RAPPORTI SONO DIVENUTI SEMPRE PIU TESI ED IL RICORRENTE HA PROTESTATO IN MODO VIEPPIU RISENTITO E SOVENTE PER MOTIVI PERSONALI .

26 LE DISPOSIZIONI DEL PROGETTO CHE IL RICORRENTE CONTESTA SONO STATE EMANATE NELL' AMBITO DELLA POTESTA REGOLAMENTARE DI CUI DISPONE L' ISTITUZIONE PER L' ORGANIZZAZIONE INTERNA DEI PROPRI SERVIZI .

27 PIU SPECIFICAMENTE, NESSUNA DISPOSIZIONE DELLO STATUTO OSTA A CHE, NELL' INTERESSE DEL SERVIZIO PER DISPOSIZIONE DELL' AUTORITA SUPERIORE, UN CAPO DIVISIONE SIA SUBORDINATO AD UN COLLEGA DI PARI GRADO, INCARICATO DELLA COORDINAZIONE DI TALUNI LAVORI .

28 LA DECISIONE DI TRAMUTAMENTO CHE NON HA MINIMAMENTE LESO IL PRINCIPIO DEL RISPETTO DEL GRADO E DEL LIVELLO RETRIBUTIVO DEL RICORRENTE, LUNGI DAL CONFERMARE UN ATTEGGIAMENTO MALEVOLO NEI CONFRONTI DI QUEST' ULTIMO, COSTITUIVA UN MEZZO DI CUI LA COMMISSIONE DISPONE LEGITTIMAMENTE ONDE PORRE FINE AD UNA SITUAZIONE NOCIVA AL BUON FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E ONDE SALVAGUARDARE GLI INTERESSI PERSONALI DI TUTTI GLI INTERESSATI .

29 TALE DECISIONE, PIENAMENTE GIUSTIFICATA, NON HA LESO IL RICORRENTE, QUINDI LA COMUNITA NON E TENUTA AD ALCUN RISARCIMENTO .

30 IL RICORSO 4-74 VA QUINDI RESPINTO .

SUL RICORSO 30-74 ( RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO )

31 LA COMMISSIONE HA ECCEPITO LA IRRICEVIBILITA DI TALUNI CAPI DELLA DOMANDA INTRODUTTIVA DEL RICORSO 30-74 IN QUANTO FAREBBERO LOGICAMENTE PARTE DEL RICORSO 4-74 .

32 TALI ECCEZIONI SONO FONDATE E NEL RICORSO 30-74 SI DEVE FAR ASTRAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI CONCERNENTI LE DECISIONI DI TRAMUTAMENTO, SULLA QUALE LA CORTE SI E TESTE PRONUNCIATA .

33 ASTRAZIONE FATTA DI TALI ELEMENTI, IL RICORSO 30-74 VERTE SULL' ILLEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL 27 GIUGNO 1973 E SUL RELATIVO RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE E MATERIALE .

34 IL RICORRENTE ARGUISCE L' ILLEGITTIMITA DEL PROVVEDIMENTO DAL FATTO CHE LA COMMISSIONE NON HA TENUTO CONTO DELLA CONDIZIONE DA LUI APPOSTA ALLE DIMISSIONI VOLONTARIE .

35 INOLTRE IL SUO COLLOCAMENTO A RIPOSO E CONSEGUENZA DELLA SITUAZIONE VENUTASI A CREARE NEGLI UFFICI DELLA COMMISSIONE E COSTITUISCE QUINDI UNA " SANZIONE CAMUFFATA " CON CUI SI E REAGITO AL SUO COMPORTAMENTO ANTERIORE .

36 LA LEGITTIMITA DELLA DECISIONE DI COLLOCAMENTO A RIPOSO VA VALUTATA ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO N . 2530/72, IN FORZA DEL QUALE E STATA ADOTTATA .

37 L' ART . 2, N . 1, SANCISCE CHE LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA ERANO AUTORIZZATE, FINO AL 30 GIUGNO 1974, A COLLOCARE A RIPOSO ANTICIPATAMENTE DETERMINATI DIPENDENTI " NELL' INTERESSE DEL SERVIZIO ".

38 SEMPRE A NORMA DEL N . 2 DELLO STESSO ARTICOLO, OGNI ISTITUZIONE POTEVA DETERMINARE QUALI DIPENDENTI SAREBBERO STATI COLLOCATI A RIPOSO, IN CONSIDERAZIONE DELLA LORO ETA, DELLA COMPETENZA, DEL RENDIMENTO, DEL COMPORTAMENTO IN SERVIZIO, DELLA SITUAZIONE DI FAMIGLIA E DELL' ANZIANITA .

39 IL N . 3 DELLO STESSO ARTICOLO RECITA POI : " COMPATIBILMENTE CON L' INTERESSE DEL SERVIZIO, L' ISTITUZIONE TIENE CONTO, CON PRIORITA DELLE DOMANDE DEI FUNZIONARI CHE SOLLECITANO L' APPLICAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO A NORMA DEL PARAGRAFO 1 ".

40 DALL' INSIEME DI TALI DISPOSIZIONI RISULTA CHE PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO L' AUTORITA AMMINISTRATIVA DISPONEVA DI UN POTERE DISCREZIONALE ( CONFERITO DAL REGOLAMENTO N . 2530/72 ) E LA DOMANDA DEGLI INTERESSATI AVEVA UNICAMENTE LA FUNZIONE DI ACCERTARE LE EVENTUALI INTENZIONI DEGLI INTERESSATI . D' ALTRONDE ANCHE L' ACCOGLIMENTO DI TALI DOMANDE ERA SUBORDINATO ALL' INTERESSE DEL SERVIZIO .

41 IL RICORRENTE HA MANIFESTATO L' INTENZIONE DI LASCIARE IL SERVIZIO, DICHIARAZIONE PIENAMENTE VALIDA PER LA COMMISSIONE, INDIPENDENTEMENTE DALLE ULTERIORI CONDIZIONI, ESPRESSE CONFUSAMENTE E AVENTI FUNZIONE COMPLETAMENTE ESTRANEA AI CRITERI CUI SI ISPIRAVA IL REGOLAMENTO N . 2530/72 .

42 IN EFFETTI TALI CONDIZIONI AVEVANO IL SOLO SCOPO DI INDURRE LA COMMISSIONE AD ASSUMERE UN ATTEGGIAMENTO FAVOREVOLE AL RICORRENTE NELLA SITUAZIONE CREATASI ANTERIORMENTE .

43 LUNGI DAL COSTITUIRE UNA SANZIONE CAMUFFATA, LA DECISIONE ADOTTATA VA INTESA COME L' ESPRESSIONE DELLA VOLONTA DELLA COMMISSIONE DI TROVARE UNA SOLUZIONE SALOMONICA ONDE VENIR INCONTRO AD UN DIPENDENTE I CUI MERITI SONO SEMPRE STATI RICONOSCIUTI E CONFERMATI FINO ALL' ULTIMO .

44 TALE ATTEGGIAMENTO E DEL RESTO CONFORME ALL' ART . 2, N . 4, DEL REGOLAMENTO N . 2530/72, IL QUALE SPECIFICA CHE IL COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO NON COSTITUISCE UN PROVVEDIMENTO DI CARATTERE DISCIPLINARE .

45 RISULTA IRREPRENSIBILE IL COMPORTAMENTO DELLA COMMISSIONE, LA QUALE, DOPO UN ESAME DEGLI ELEMENTI STRETTAMENTE PERTINENTI DEL PROBLEMA, HA ACCOLTO L' ESPLICITA DOMANDA DELL' INTERESSATO DI ESSERE COLLOCATO A RIPOSO .

46 ANCHE IL CRITERIO SEGUITO NELLA LIQUIDAZIONE E INECCEPIBILE, GIACCHE ALL' INTERESSATO SONO STATE VERSATE LE SPETTANZE CONTEMPLATE DAL REGOLAMENTO N . 2530/72, QUINDI E ESCLUSO OGNI EVENTUALE DIRITTO A RISARCIMENTO .

47 IL RICORSO 30-74 VA DUNQUE RESPINTO .

Decisione relativa alle spese


48/50 A NORMA DELL' ART . 69, N . 2 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . IL RICORRENTE E RIMASTO SOCCOMBENTE . TUTTAVIA, A NORMA DELL' ART . 70 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, NELLE CAUSE PROMOSSE DA DIPENDENTI DELLE COMUNITA, LE SPESE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI RESTANO A CARICO DI QUESTE .

PER QUESTI MOTIVI,

Dispositivo


LA CORTE ( SECONDA SEZIONE ),

DICHIARA E STATUISCE :

1 ) I RICORSI 4-74 E 30-74 SONO RESPINTI .

2 ) CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE SPESE DA ESSA INCONTRATE .

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