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Document 61973CJ0148
Judgment of the Court (First Chamber) of 30 January 1974. # Raymond Louwage and Marie-Thérèse Louwage, née Moriame, v Commission of the European Communities. # Case 148-73.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 gennaio 1974.
Coniugi Louwage contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 148-73.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 gennaio 1974.
Coniugi Louwage contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 148-73.
Raccolta della Giurisprudenza 1974 -00081
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:7
SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 30 GENNAIO 1974. - CONIUGI LOUWAGE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 148/73.
raccolta della giurisprudenza 1974 pagina 00081
edizione speciale greca pagina 00063
edizione speciale portoghese pagina 00059
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . ATTI DI UN' ISTITUZIONE - DIRETTIVA INTERNA - FORZA VINCOLANTE
2 . DIPENDENTI - RIMBORSO SPESE - INDENNITA GIORNALIERA - PRESUPPOSTI PER L' ATTRIBUZIONE
( STATUTO DEL PERSONALE, ALLEGATO VII, ART . 10 )
1 . SE E VERO CHE UNA DIRETTIVA INTERNA NON PUO' CONSIDERARSI COME NORMA GIURIDICA, VINCOLANTE PER L' AMMINISTRAZIONE, ESSA TUTTAVIA PRESCRIVE UNA PRASSI DALLA QUALE L' AMMINISTRAZIONE PUO' SCOSTARSI SOLO PER VALIDI MOTIVI SENZA VIOLARE IL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO .
2 . L' INDENNITA GIORNALIERA DEV' ESSERE CORRISPOSTA AL DIPENDENTE CHE, PER OTTEMPERARE ALL' OBBLIGO DI RISIEDERE NELLA SEDE DI SERVIZIO, E COSTRETTO A TRASFERIRSI, SENZA TUTTAVIA POTER TRASFERIRE LA PROPRIA ABITAZIONE .
NELLA CAUSA 148-73,
CONIUGI LOUWAGE, DIPENDENTI DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RESIDENTI IN OVERIJSE, 51, AVENUE DES MOUFLONS, CON L' AVVOCATO DOMICILIATARIO VICTOR BIEL, PATROCINANTE DINANZI ALLA " COUR SUPERIEURE DE JUSTICE " DI LUSSEMBURGO, 71, RUE DES GLACIS, RICORRENTI,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO, SIG . JOSEPH GRIESMAR, IN QUALITA D' AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO PRESSO IL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . PIERRE LAMOUREUX, 4, BOULEVARD ROYAL, LUSSEMBURGO, CONVENUTA,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L' ANNULLAMENTO DELLA NOTA 25 OTTOBRE 1972 DEL CAPO DELLA DIVISIONE " DIRITTI INDIVIDUALI - PRIVILEGI ", CONCERNENTE LE SPESE DI TRASLOCO, L' INDENNITA DI NUOVA SISTEMAZIONE E L' INDENNITA GIORNALIERA DEI RICORRENTI,
1 CON RICORSO PROPOSTO IL 29 GIUGNO 1973, I RICORRENTI CHIEDEVANO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA L' ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI DI CUI ALLA NOTA 25 OTTOBRE 1972 DEL CAPO DELLA DIVISIONE " DIRITTI INDIVIDUALI - PRIVILEGI ", CON CUI SI ESCLUDEVA NEI LORO CONFRONTI LA POSSIBILITA DI FRUIRE DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT . 5, 9 E 10 DELL' ALLEGATO VII DELLO STATUTO DEI DIPENDENTI .
2 NEL CORSO DEL GIUDIZIO, I RICORRENTI HANNO RINUNCIATO A TALUNI CAPI DELLA DOMANDA, MENTRE ALTRE RIVENDICAZIONI SONO STATE ACCOLTE DALLA CONTROPARTE .
3 I DUE PUNTI ANCORA CONTROVERSI RIGUARDANO LA PRETESA DELLA SIG.RA LOUWAGE TANTO AL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASLOCO PER IL SUO TRASFERIMENTO DAL PARLAMENTO EUROPEO ( SEDE LUSSEMBURGO ) ALLA COMMISSIONE ( SEDE BRUXELLES ), QUANTO AL VERSAMENTO DELL' INDENNITA GIORNALIERA PER IL PERIODO 5 APRILE 1971 ( DATA DI ENTRATA IN SERVIZIO PRESSO LA COMMISSIONE ) - 27 GENNAIO 1972 ( DATA DEL TRASLOCO ).
SUL PRIMO CAPO DELLA DOMANDA
4 LA SIG.RA LOUWAGE PRETENDE IL RIMBORSO TOTALE DELLE SPESE DI TRASLOCO PARI A 24 600 FB .
5 LA CONVENUTA, INVOCANDO IL PRINCIPIO CHE IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASLOCO SPETTA AI CONIUGI IN QUANTO TALI, E NON GIA A CIASCUNO DI ESSI SEPARATAMENTE E PER INTERO, SOSTIENE DI ESSERE TENUTA UNICAMENTE AL PAGAMENTO DELLA DIFFERENZA TRA IL COSTO EFFETTIVO DEL TRASLOCO E L' INDENNITA GIORNALIERA, GIA VERSATA AL SIG . LOUWAGE A TITOLO DI ANTICIPO FORFETTARIO, IN QUANTO EGLI NON AVEVA EFFETTUATO IL TRASLOCO ENTRO L' ANNO SEGUENTE ALLA SUA ENTRATA IN SERVIZIO .
6 IL LOUWAGE HA PERCEPITO NEL PERIODO 1 ) APRILE 1969 ( DATA DELLA SUA NOMINA IN RUOLO ) - 27 SETTEMBRE 1969 LA SOMMA DI 36 000 FB A TITOLO DI INDENNITA GIORNALIERA . LA CONVENUTA SOSTIENE CHE IN TALE SOMMA E COMPRESO IL RIMBORSO DELLE SPESE FORFETTARIE DI TRASLOCO, PARI A 14 650 FB .
7 A CONFORTO DELLA SUA TESI, ESSA INVOCA LA DIRETTIVA INTERNA DELLA COMMISSIONE DEL 17 MARZO 1971, A TERMINI DELLA QUALE, A DECORRERE DAL 5 MARZO 1969, " IL DIPENDENTE AUTORIZZATO AL TRASLOCO, CHE PERO' NON LO HA EFFETTUATO NELL' ANNO SUCCESSIVO ALLA NOMINA IN RUOLO ... HA DIRITTO ALLE INDENNITA GIORNALIERE PER UN PERIODO DI SEI MESI ... A PARTIRE DAL SETTIMO MESE, EGLI CONTINUA A RISCUOTERE L' INDENNITA FINCHE NON GLI SONO STATE RIMBORSATE LE SPESE FORFETTARIE DI TRASLOCO, PERO' TALE INDENNITA VIENE ULTERIORMENTE VERSATA PER UN PERIODO MASSIMO DI SEI MESI ".
8 CON NOTA 14 MAGGIO 1969, L' AMMINISTRAZIONE AUTORIZZAVA IL RICORRENTE A TRASLOCARE ENTRO UN ANNO A DECORRERE DALLA SUA NOMINA IN RUOLO, VALE A DIRE ENTRO IL 1 ) APRILE 1970 .
9 L' INDENNITA GIORNALIERA DI CUI ALL' ART . 10 DELL' ALLEGATO VII DELLO STATUTO E CORRISPOSTA AL DIPENDENTE CAPO FAMIGLIA PER UN PERIODO DI 180 GIORNI .
10 LA SUDDETTA NOTA 14 MAGGIO 1969 HA RIDOTTO QUESTO PERIODO, NEL CASO DEL RICORRENTE, A QUATTRO MESI A DECORRERE DALLA NOTIFICA DELLA AUTORIZZAZIONE AL TRASLOCO, VALE A DIRE FINO AL 27 SETTEMBRE 1969 .
11 DALLA DIRETTIVA INTERNA DELLA COMMISSIONE, SI DESUME CHE IL RICORRENTE AVEVA DIRITTO A PERCEPIRE L' INDENNITA GIORNALIERA PER UN PERIODO DI SEI MESI, CIOE DAL 1 ) APRILE AL 1 ) OTTOBRE 1969, E, A PARTIRE DAL SETTIMO MESE, " FINO A CHE NON GLI FOSSERO STATE RIMBORSATE LE SPESE FORFETTARIE DI TRASLOCO ".
12 SE E VERO CHE UNA DIRETTIVA INTERNA NON PUO' CONSIDERARSI COME NORMA GIURIDICA, VINCOLANTE PER L' AMMINISTRAZIONE, ESSA TUTTAVIA PRESCRIVE UNA PRASSI DALLA QUALE L' AMMINISTRAZIONE PUO' SCOSTARSI SOLO DICHIARANDONE I MOTIVI, SE NON VUOLE VIOLARE IL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO .
13/16 IL PRIMO PERIODO DI SEI MESI INIZIA DAL GIORNO DELLA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE . IL SIG . LOUWAGE FU NOMINATO IN RUOLO IL 1 ) APRILE 1969, DATA DALLA QUALE GLI SPETTAVA L' INDENNITA GIORNALIERA . DAL 1 ) OTTOBRE 1969, TALE INDENNITA AVREBBE AVUTO LA FUNZIONE DI RIMBORSO DELLE SPESE FORFETTARIE DI TRASLOCO .
17/18 IN REALTA IL VERSAMENTO DELL' INDENNITA GIORNALIERA CESSO' DAL 27 SETTEMBRE 1969, QUINDI AL RICORRENTE NON E STATA VERSATA ALCUNA SOMMA A TITOLO DI RIMBORSO FORFETTARIO DI SPESE DI TRASLOCO .
19 PER QUANTO RIGUARDA QUESTO CAPO DELLA DOMANDA IL RICORSO E QUINDI FONDATO .
SUL SECONDO CAPO DELLA DOMANDA
20 LA RICORRENTE AFFERMA CHE, IN BASE ALL' ART . 10, N . 1, DELL' ALLEGATO VII DELLO STATUTO - NELLA VERSIONE VIGENTE ALL' EPOCA DEI FATTI IN CAUSA - AVEVA DIRITTO ALL' INDENNITA GIORNALIERA PER IL PERIODO COMPRESO FRA LA DATA DEL SUO DISTACCAMENTO A BRUXELLES E QUELLA DEL TRASLOCO .
21 IL SUDDETTO ARTICOLO SANCISCE CHE " IL DIPENDENTE CHE PROVI DI NON POTER CONTINUARE A RISIEDERE NELLA PROPRIA CASA E CHE NON ABBIA EFFETTUATO IL TRASLOCO NELLA NUOVA SEDE DI SERVIZIO, HA DIRITTO AD UN' INDENNITA GIORNALIERA PER UN PERIODO MASSIMO DI 12 MESI ...
22 SECONDO LA CONVENUTA NON E VERO CHE, NELLA FATTISPECIE, LA RICORRENTE NON ABBIA POTUTO CONTINUARE A CONVIVERE NELL' AMBITO DEL NUCLEO FAMILIARE . QUESTO SI E RICOSTITUITO NEL MOMENTO IN CUI LA SIG.RA LOUWAGE E TORNATA A COABITARE CON IL MARITO NELL' APPARTAMENTO DI BRUXELLES .
23 LA RICORRENTE OBIETTA CHE L' ABITAZIONE DELLA FAMIGLIA LOUWAGE ERA RIMASTA IN LUSSEMBURGO : NON SI POTEVA, INFATTI, PROVVEDERE AL TRASLOCO FINO A CHE LA CONSORTE RIMANEVA SOLTANTO DISTACCATA A BRUXELLES .
24 D' ALTRA PARTE, NEGANDO ALLA RICORRENTE L' AUTORIZZAZIONE AL TRASLOCO, L' AMMINISTRAZIONE AVREBBE IMPLICITAMENTE CONFERMATO DI NON AVERE ANCORA ADOTTATO ALCUNA DECISIONE DEFINITIVA IN MERITO ALLA SUA DESTINAZIONE .
25/27 L' INDENNITA GIORNALIERA E CORRISPOSTA, FRA L' ALTRO, PER IL FATTO CHE IL DIPENDENTE E OBBLIGATO A TRASFERIRSI SENZA TUTTAVIA POTER TRASFERIRE LA PROPRIA RESIDENZA . LA CONVENUTA NON E RIUSCITA A DIMOSTRARE CHE QUESTI PRESUPPOSTI NON SUSSISTEVANO NELLA FATTISPECIE . INFATTI, NON E DETERMINANTE IL FATTO CHE LA SIG.RA LOUWAGE SIA ANDATA A COABITARE CON IL CONIUGE, ANCH' EGLI DIPENDENTE DELLE COMUNITA, NELLA NUOVA SEDE DI SERVIZIO, ESSENDO ACCERTATO CHE L' ABITAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE PERMANEVA IN LUSSEMBURGO .
28 PERTANTO, FINO A CHE IL TRASLOCO NON VENNE EFFETTUATO, CIOE FINO AL 27 GENNAIO 1972, ALLA RICORRENTE SPETTAVA L' INDENNITA GIORNALIERA PREVISTA DALLO STATUTO .
29 IL SECONDO CAPO DELLA DOMANDA E QUINDI FONDATO .
30/31 A NORMA DELL' ART . 69, N . 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . POICHE LA CONVENUTA E RIMASTA SOCCOMBENTE LE SPESE DEVONO ESSERE POSTE A SUO CARICO .
LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),
RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :
1 ) E' ANNULLATA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CON LA QUALE VENIVA RIFIUTATO AI RICORRENTI IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASLOCO, AMMONTANTI A 24 600 FB .
2 ) E' ANNULLATA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CON LA QUALE VENIVA RIFIUTATA ALLA RICORRENTE L' INDENNITA GIORNALIERA PER IL PERIODO 5 APRILE 1971 - 27 GENNAIO 1972 .
3 ) LE SPESE SONO POSTE A CARICO DELLA COMMISSIONE .