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Document 61973CJ0127
Judgment of the Court of 30 January 1974. # Belgische Radio en Televisie and société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs v SV SABAM and NV Fonior. # Reference for a preliminary ruling: Rechtbank van eerste aanleg te Brussel - Belgium. # BRT-I. # Case 127-73.
Sentenza della Corte del 30 gennaio 1974.
Belgische Radio en Televisie e société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs contro SV SABAM e NV Fonior.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Rechtbank van eerste aanleg te Brussel - Belgio.
BRT-I.
Causa 127-73.
Sentenza della Corte del 30 gennaio 1974.
Belgische Radio en Televisie e société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs contro SV SABAM e NV Fonior.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Rechtbank van eerste aanleg te Brussel - Belgio.
BRT-I.
Causa 127-73.
Raccolta della Giurisprudenza 1974 -00051
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:6
*A9* Rechtbank van 1e aanleg Brussel, 12e kamer, vonnis van 04/04/1973 (149)
- Rechtskundig weekblad 1973-74 Col.2338-2345
- Common Market Law Reports 1974 Vol.2 p.244-251 p.285-293
- Journal des tribunaux 1974 p.263-266
- Rivista di diritto industriale 1974 II p.334-339
- Van Bunnen, Louis: Journal des tribunaux 1974 p.266 (FR)
SENTENZA DELLA CORTE DEL 30 GENNAIO 1974. - BELGISCHE RADIO EN TELEVISIE CONTRO SV SABAM E NV FONIOR. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE BRUXELLES). - CAUSA 127/73.
raccolta della giurisprudenza 1974 pagina 00051
edizione speciale greca pagina 00035
edizione speciale portoghese pagina 00033
edizione speciale spagnola pagina 00035
edizione speciale svedese pagina 00201
edizione speciale finlandese pagina 00201
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Dispositivo
++++
1 . DOMANDE PREGIUDIZIALI - PROCEDIMENTO - GIUDICE NAZIONALE - COMPETENZA
( TRATTATO CEE, ART . 177; STATUTO DELLA CORTE CEE, ART . 20 )
2 . CONCORRENZA - INTESE - POSIZIONI DOMINANTI SUL MERCATO - DIVIETO - EFFICACIA DIRETTA - DIRITTI DEI SINGOLI - TUTELA DA PARTE DEI GIUDICI NAZIONALI
( TRATTATO CEE, ARTT . 85, 86 )
3 . CONCORRENZA - INTESE - POSIZIONI DOMINANTI SUL MERCATO - DIVIETO - APPLICAZIONE - AUTORITA DEGLI STATI MEMBRI - NOZIONE - GIUDICI NAZIONALI - COMPETENZA
( TRATTATO CEE, ARTT . 85, 86, 88; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 17, ART . 9 )
1 . IN FORZA DEL TRATTATO, IL GIUDICE NAZIONALE HA LA FACOLTA DI VALUTARE SE LA SOLUZIONE DI QUESTIONI DI DIRITTO COMUNITARIO SIA NECESSARIA AI FINI DELLA PROPRIA SENTENZA .
DI CONSEGUENZA, IL PROCEDIMENTO DISCIPLINATO DALL' ART . 20 DEL PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE NON VIENE SOSPESO SE NON IN CASO DI REVOCA O DI ANNULLAMENTO DELL' ATTO CON CUI IL GIUDICE NAZIONALE EFFETTUA IL RINVIO .
2 . POICHE, PER LORO NATURA, I DIVIETI SANCITI DAGLI ARTT . 85, N . 1, E 86 SONO ATTI A PRODURRE DIRETTAMENTE DEGLI EFFETTI NEI RAPPORTI FRA I SINGOLI, DETTI ARTICOLI ATTRIBUISCONO DIRETTAMENTE A QUESTI DEI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE .
3 . LA CIRCOSTANZA CHE FRA LE " AUTORITA DEGLI STATI MEMBRI " DI CUI ALL' ART . 9, N . 3, DEL REGOLAMENTO N . 17 RIENTRINO, IN TALUNI DI DETTI STATI, DEI GIUDICI CUI E AFFIDATO IL PARTICOLARE COMPITO DI APPLICARE LE LEGGI NAZIONALI SULLA CONCORRENZA, O DI CONTROLLARE LA LEGITTIMITA DELL' APPLICAZIONE FATTANE DA PARTE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, NON ESIME DALLO STATUIRE IL GIUDICE DINANZI AL QUALE SIA FATTA VALERE L' EFFICACIA DIRETTA DEGLI ARTT . 85 E 86 .
L' ART . 9 DEL REGOLAMENTO N . 17 NON PUO' PORRE LIMITI ALLA FACOLTA DEL GIUDICE NAZIONALE DI RINVIARE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA PER OTTENERE UNA PRONUNZIA PREGIUDIZIALE . CIONONDIMENO, QUALORA LA COMMISSIONE INSTAURI UN PROCEDIMENTO AI SENSI DELL' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 17, IL GIUDICE NAZIONALE PUO', SE LO RITENGA NECESSARIO AI FINI DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO, SOSPENDERE IL PROCEDIMENTO IN SEDE NAZIONALE, IN ATTESA DEI RISULTATI DELL' AZIONE DELLA COMMISSIONE .
NEL PROCEDIMENTO 127-73,
AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DAL TRIBUNALE DI BRUXELLES, NELLE CAUSE DINANZI AD ESSO PENDENTI FRA :
1 . BELGISCHE RADIO EN TELEVISIE ( RADIO-TELEVISIONE BELGA )
E
NV FONIOR
2 . SV SABAM ( UNIONE BELGA DEGLI AUTORI, COMPOSITORI ED EDITORI )
E
NV FONIOR
3 . BELGISCHE RADIO EN TELEVISIE
E
SV SABAM E NV FONIOR,
DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 86 E 90, N . 2, DEL TRATTATO CEE,
1 CON SENTENZA 4 APRILE 1973, PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 19 APRILE 1973, IL TRIBUNALE DI BRUXELLES HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, VARIE QUESTIONI VERTENTI SULL' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 86 E 90, N . 2, DEL TRATTATO CEE .
2 LA LORO SOLUZIONE DEVE CONSENTIRE AL GIUDICE NAZIONALE DI VALUTARE LA CONFORMITA ALLE NORME SULLA CONCORRENZA, CONTENUTE NEL TRATTATO CEE, DI TALUNE NORME STATUTARIE E CLAUSOLE DEI CONTRATTI - TIPO DELLA UNIONE BELGA DEGLI AUTORI, COMPOSITORI ED EDITORI ( IN PROSIEGUO, SABAM ).
3 AVENDO LA SABAM INTERPOSTO APPELLO CONTRO IL PROVVEDIMENTO DI RINVIO, IL TRIBUNALE DI BRUXELLES CHIEDEVA A QUESTA CORTE, CON LETTERA 18 SETTEMBRE 1973, DI NON SOSPENDERE L' ESAME DELLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI .
4 NELL' ATTO D' APPELLO VIENE DEDOTTA, FRA L' ALTRO, L' INCOMPETENZA DEL GIUDICE NAZIONALE, IN FORZA DELL' ART . 9, N . 3, DEL REGOLAMENTO N . 17 DELLA COMMISSIONE ( GU N . 13, DEL 21 FEBBRAIO 1962 ).
5 DAL FASCICOLO RISULTA CHE LA COMMISSIONE AVEVA DECISO, FIN DAL 3 GIUGNO 1970, D' INSTAURARE D' UFFICIO IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL' ART . 3 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO NEI CONFRONTI DELLA SABAM, ED AVEVA NOTIFICATO A QUEST' ULTIMA TALE DECISIONE L' 8 GIUGNO 1970 .
6 DATE LE PARTICOLARI CIRCOSTANZE, E OPPORTUNO CHE QUESTA CORTE - PRIMA DI PRONUNCIARSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE - ACCERTI ANZITUTTO SE NELLA FATTISPECIE SIA AMMISSIBILE IL RINVIO .
SULLA COMPETENZA DELLA CORTE
7 QUESTA CORTE E COMPETENTE A STATUIRE SULLE DOMANDE DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE AI SENSI DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, NOTIFICATELE DAL GIUDICE NAZIONALE IN CONFORMITA ALL' ART . 20 DEL PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE STESSA .
8 IN FORZA DEL TRATTATO, IL GIUDICE NAZIONALE HA LA FACOLTA DI VALUTARE SE LA SOLUZIONE DI QUESTIONI DI DIRITTO COMUNITARIO SIA NECESSARIA AI FINI DELLA PROPRIA SENTENZA .
9 DI CONSEGUENZA, IL PROCEDIMENTO DISCIPLINATO DALL' ART . 20 DEL PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE NON VIENE SOSPESO SE NON IN CASO DI REVOCA O DI ANNULLAMENTO DELL' ATTO CON CUI IL GIUDICE NAZIONALE EFFETTUA IL RINVIO .
10 SI E FATTO VALERE CHE LA CORTE NON SAREBBE TENUTA A RISPONDERE AI QUESITI FORMULATI DAL TRIBUNALE DI BRUXELLES, DAL MOMENTO CHE, NEI CONFRONTI DELLA SABAM E IN CORSO IL PROCEDIMENTO INSTAURATO D' UFFICIO DALLA COMMISSIONE, A NORMA DELL' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 17 .
11 SECONDO LA SABAM, I GIUDICI CIVILI VANNO CONSIDERATI " AUTORITA DEGLI STATI MEMBRI " AI SENSI DELL' ART . 9, N . 3, DEL SUDDETTO REGOLAMENTO; IL TRIBUNALE DI BRUXELLES AVREBBE PERCIO' DOVUTO, FIN DALL' 8 GIUGNO 1970, SOSPENDERE IL PROCEDIMENTO FINO A CHE LA COMMISSIONE NON AVESSE ADOTTATO UNA DECISIONE .
12 A NORMA DELL' ART . 9, N . 3, " FINO A QUANDO LA COMMISSIONE NON ABBIA INIZIATO ALCUNA PROCEDURA A NORMA DEGLI ARTT . 2, 3 O 6, LE AUTORITA DEGLI STATI MEMBRI RESTANO COMPETENTI PER L' APPLICAZIONE DELL' ART . 85, N . 1, E DELL' ART . 86, IN CONFORMITA ALL' ART . 88 DEL TRATTATO ".
13 DI CONSEGUENZA, DAL MOMENTO IN CUI LA COMMISSIONE HA INIZIATO IL PROCEDIMENTO IN SEDE COMUNITARIA, LE AUTORITA DEGLI STATI MEMBRI CESSANO DI ESSERE COMPETENTI PER LA REPRESSIONE, A NORMA DEI SUDDETTI ARTICOLI DEL TRATTATO, DELLE PRATICHE O INTESE DI CUI TRATTASI .
14 SI DEVE PERCIO' ACCERTARE SE I GIUDICI NAZIONALI - DINANZI AI QUALI VENGANO FATTI VALERE, IN UNA CAUSA CIVILE, I DIVIETI SANCITI DAGLI ARTT . 85 E 86 DEL TRATTATO CEE - VADANO CONSIDERATI " AUTORITA DEGLI STATI MEMBRI ".
15 LA COMPETENZA DEI GIUDICI NAZIONALI, IN FATTO DI APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE, FRA L' ALTRO NELLE CONTROVERSIE CIVILI, E CONNESSA ALL' EFFICACIA DIRETTA DI TALI NORME .
16 POICHE, PER LORO NATURA, I DIVIETI SANCITI DAGLI ARTT . 85, N . 1, E 86 SONO ATTI A PRODURRE DIRETTAMENTE DEGLI EFFETTI NEI RAPPORTI FRA I SINGOLI, DETTI ARTICOLI ATTRIBUISCONO DIRETTAMENTE A QUESTI DEI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE .
17 IL NEGARE LA COMPETENZA DI QUESTI GIUDICI, BASANDOSI SULL' ART . 9 SOPRA CITATO, EQUIVALE A SPOGLIARE I SINGOLI DI DIRITTI LORO SPETTANTI IN FORZA DEL TRATTATO .
18 IL FATTO CHE L' ART . 9, N . 3, FACCIA MENZIONE DI " AUTORITA DEGLI STATI MEMBRI " COMPETENTI AD APPLICARE GLI ARTT . 85, N . 1, E 86 " IN CONFORMITA ALL' ART . 88 DEL TRATTATO " RENDE PALESE CH' ESSO SI RIFERISCE ALLE SOLE AUTORITA NAZIONALI LA CUI COMPETENZA IN MATERIA DERIVA DALL' ART . 88 .
19 IN FORZA DI QUEST' ARTICOLO, LE AUTORITA DEGLI STATI MEMBRI - IVI COMPRESI, IN TALUNI DI QUESTI STATI, I GIUDICI CUI E AFFIDATO IL PARTICOLARE COMPITO DI APPLICARE LE LEGGI NAZIONALI SULLA CONCORRENZA O DI CONTROLLARE LA LEGITTIMITA DELL' APPLICAZIONE FATTANE DA PARTE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI - SONO ALTRESI' COMPETENTI AD APPLICARE GLI ARTT . 85 E 86 DEL TRATTATO .
20 LA CIRCOSTANZA CHE I SUDDETTI ORGANI GIURISDIZIONALI RIENTRINO FRA LE " AUTORITA DEGLI STATI MEMBRI " DI CUI ALL' ART . 9, N . 3, DEL REGOLAMENTO N . 17 NON ESIME DALLO STATUIRE IL GIUDICE DINANZI AL QUALE SIA FATTA VALERE L' EFFICACIA DIRETTA DELL' ART . 86 .
21 CIONONDIMENO, QUALORA LA COMMISSIONE INSTAURI UN PROCEDIMENTO AI SENSI DELL' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 17, IL GIUDICE NAZIONALE, SE LO RITENGA NECESSARIO AI FINI DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO, PUO' SOSPENDERE IL PROCEDIMENTO IN SEDE NAZIONALE, IN ATTESA DEI RISULTATI DELL' AZIONE DELLA COMMISSIONE .
22 PER CONTRO, ESSO PROSEGUIRA DI REGOLA IL PROCEDIMENTO, QUALORA RITENGA CHE, MANIFESTAMENTE, IL COMPORTAMENTO IN QUESTIONE NON PUO' INFLUIRE IN MISURA RILEVANTE SUL GIOCO DELLA CONCORRENZA O SUGLI SCAMBI FRA GLI STATI MEMBRI, OVVERO CHE NON SUSSISTONO DUBBI CIRCA L' INCOMPATIBILITA DEL COMPORTAMENTO STESSO CON L' ART . 86 .
23 L' ART . 9 DEL REGOLAMENTO N . 17 NON PUO' PORRE LIMITI ALLA FACOLTA DEL GIUDICE NAZIONALE DI RINVIARE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA PER OTTENERE UNA PRONUNZIA PREGIUDIZIALE .
24 QUESTA CORTE, RITENUTA LA RITUALITA DEL RINVIO EFFETTUATO DAL TRIBUNALE DI BRUXELLES, NON PUO' ESIMERSI DAL RISOLVERE LE QUESTIONI SOTTOPOSTELE .
LA CORTE,
DECIDE CH' ESSA SI PRONUNZIERA SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE, DOPO AVER SENTITO L' AVVOCATO GENERALE .