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Document 61972CJ0058
Judgment of the Court (First Chamber) of 17 May 1973. # Letizia Perinciolo v Council of the European Communities. # Joined cases 58 and 75-72.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 maggio 1973.
Letizia Perinciolo contro Consiglio delle Comunità europee.
Cause riunite 58 e 75-72.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 maggio 1973.
Letizia Perinciolo contro Consiglio delle Comunità europee.
Cause riunite 58 e 75-72.
Raccolta della Giurisprudenza 1973 -00511
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1973:52
SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 17 MAGGIO 1973. - LETIZIA PERINCIOLO CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSE RIUNITE 58 E 75/72.
raccolta della giurisprudenza 1973 pagina 00511
edizione speciale greca pagina 00543
edizione speciale portoghese pagina 00223
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . PROCEDURA - RICEVIBILITA - ECCEZIONE DI LITISPENDENZA - VA SOLLEVATA D' UFFICIO
( REGOLAMENTO DI PROCEDURA, ART . 92 )
2 . DIPENDENTI - INABILITA AL LAVORO - CONTROVERSIA - COMMISSIONE D' INVALIDITA - PARERE - E' LIMITATO AI CASI DI CONGEDO PER MALATTIA
( STATUTO DEL PERSONALE, ART . 59 )
3 . DIPENDENTI - POSTO - STATO DI SALUTE - INCOMPATIBILITA - OBBLIGHI
( STATUTO DEL PERSONALE, ART . 36 )
1 . LA CORTE DEVE SOLLEVARE D' UFFICIO L' ECCEZIONE DI LITISPENDENZA .
2 . LA COMMISSIONE D' INVALIDITA DEVE ESPRIMERE IL SUO PARERE UNICAMENTE NELLE CONTROVERSIE RELATIVE AI CONGEDI PER MALATTIA .
3 . IL DIPENDENTE, QUALORA RITENGA CHE IL POSTO AL QUALE E STATO ASSEGNATO NON SIA ADATTO AL SUO STATO DI SALUTE, PUO' NATURALMENTE CHIEDERE DI ESSERE DESTINATO AD UN POSTO DIVERSO; TUTTAVIA, IN ATTESA DELLA DECISIONE IN PROPOSITO, PERMANE IL SUO OBBLIGO DI RECARSI AL LAVORO E DI SVOLGERE LE MANSIONI CORRISPONDENTI ALLA SUA QUALIFICA .
NELLE CAUSE RIUNITE 58 E 75-72,
LETIZIA PERINCIOLO, DIPENDENTE DELLA SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE, RESIDENTE IN BRUXELLES, RUE MAJOR PETILLON N . 11, CON L' AVV . EMILE DRAPPIER, DEL FORO DI BRUXELLES E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L' AVV . ERNEST ARENDT, 34B IV, RUE PHILIPPE II, RICORRENTE,
CONTRO
CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, RAPPRESENTATO DALL' AVV . GONZAGUE LESORT, CONSIGLIERE GIURIDICO DELLA SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO A BRUXELLES, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . EMILE REUTER, CONSIGLIERE GIURIDICO DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, 4 BOULEVARD ROYAL, CONVENUTO,
CAUSE AVENTI AD OGGETTO :
- L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DI TRASFERIMENTO DELLA RICORRENTE IN DATA 24 MAGGIO 1972,
- L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 20 GIUGNO 1972, CHE APPLICAVA ALLA RICORRENTE L' ART . 60 DELLO STATUTO, DELLA DECISIONE 20 LUGLIO 1972, CHE CONFERMAVA LA PRECEDENTE, NONCHE DELLA LETTERA 28 AGOSTO 1972, CHE CONFERMAVA ENTRAMBE LE DECISIONI,
1 CON ATTO 10 AGOSTO 1972, LA RICORRENTE HA CHIESTO A QUESTA CORTE L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO IN DATA 24 MAGGIO 1972, CON LA QUALE ESSA VENIVA ASSEGNATA ALLA DIREZIONE GENERALE A - CENTRO DATTILOGRAFICO, SEZIONE ITALIANA - IN QUALITA DI STENODATTILOGRAFA, NONCHE DELLA DECISIONE DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE, IN DATA 20 GIUGNO 1972, CON LA QUALE VENIVA APPLICATO NEI SUOI CONFRONTI L' ART . 60 DELLO STATUTO, E DELLA LETTERA DEL SEGRETARIO GENERALE IN DATA 20 LUGLIO 1972, CON LA QUALE VENIVA CONFERMATA LA SUDDETTA DECISIONE .
2 CON UN SECONDO RICORSO IN DATA 17 OTTOBRE 1972, L' INTERESSATA HA CHIESTO L' ANNULLAMENTO, OLTRE CHE DELLA DECISIONE 20 GIUGNO 1972 E DELLA LETTERA 20 LUGLIO 1972, ANCHE DELLA NOTIFICA 28 AGOSTO 1972, CON LA QUALE LA SUDDETTA AMMINISTRAZIONE CONFERMAVA CHE LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO ALLA RICORRENTE, SECONDO QUANTO DISPOSTO NELLA LETTERA 20 LUGLIO 1972, AVREBBE CONTINUATO AD AVERE EFFETTO .
SULLA RICEVIBILITA
3 IL CONVENUTO AMMETTE LA RICEVIBILITA DEL RICORSO 58-72, MA CONTESTA CON VARI MEZZI QUELLA DEL RICORSO 75-72 .
4 QUANTO ALLA DOMANDA D' ANNULLAMENTO DELLA NOTIFICA EFFETTUATA IL 28 AGOSTO 1972, VA RILEVATO CHE QUESTO ATTO COSTITUISCE UNICAMENTE LA CONSEGUENZA E LA CONFERMA DELLA DECISIONE 20 GIUGNO 1972 E DELLA LETTERA DEL SEGRETARIO GENERALE 20 LUGLIO 1972, ATTI GIA IMPUGNATI COL RICORSO 58-72 .
5 D' ALTRONDE, IL RICORSO 75-72, DIRETTO CONTRO QUESTI ULTIMI ATTI, NELLA PARTE IN CUI RIPETE LE CONCLUSIONI DEL RICORSO 58-72, SOGGIACE ALL' ECCEZIONE DI LITISPENDENZA CHE LA CORTE DEVE SOLLEVARE D' UFFICIO .
6 IL RICORSO 75-72 E PERCIO' IRRICEVIBILE .
NEL MERITO ( RICORSO 58-72 )
7 LA RICORRENTE SOSTIENE CHE, DATI I CERTIFICATI MEDICI DA LEI PRODOTTI, L' AMMINISTRAZIONE NON POTEVA PRETENDERE CH' ESSA ACCETTASSE IL TRASFERIMENTO AL CENTRO DATTILOGRAFICO .
8/9 LA DIVERGENZA FRA IL PARERE DEL MEDICO DI FIDUCIA DELL' AMMINISTRAZIONE, NONCHE DELLO SPECIALISTA DA QUESTA INTERPELLATO, E QUELLO RISULTANTE DAI CERTIFICATI PRODOTTI DALLA RICORRENTE AVREBBE DOVUTO INDURRE L' AMMINISTRAZIONE A CHIEDERE IL PARERE DELLA COMMISSIONE D' INVALIDITA, A NORMA DELL' ART . 59, N . 3, DELLO STATUTO . AVENDO OMESSO DI CONSULTARE TALE COMMISSIONE, L' AMMINISTRAZIONE NON AVREBBE AVUTO IL DIRITTO D' INSISTERE PERCHE VENISSE ESEGUITA LA SUA DECISIONE 24 MAGGIO 1972, E QUINDI DI CONSIDERARE COME UN' ASSENZA INGIUSTIFICATA AI SENSI DELL' ART . 60 DELLO STATUTO IL RIFIUTO DELLA RICORRENTE DI DARVI ESECUZIONE .
10 L' ART . 59 DELLO STATUTO CONTEMPLA IL CONGEDO PER MALATTIA NELL' IPOTESI DEL DIPENDENTE CHE NON POSSA SVOLGERE LE PROPRIE MANSIONI PER MOTIVI DI MALATTIA O D' INFORTUNIO, COME PURE IL CONGEDO D' UFFICIO, IMPOSTO DALL' ISTITUZIONE .
11 IL N . 3 DI QUEST' ARTICOLO, IL QUALE DISPONE CHE IN CASO DI CONTESTAZIONE VIENE RICHIESTO IL PARERE DELLA COMMISSIONE D' INVALIDITA, PUO' RIFERIRSI PERCIO' ALLE SOLE IPOTESI DI CONGEDO PER MALATTIA, A PRESCINDERE DAL SE ESSO RIGUARDI ESCLUSIVAMENTE L' IPOTESI CONTEMPLATA DAL N . 2 O ANCHE QUELLA DI CUI AL N . 1 DELLO STESSO ARTICOLO .
12 NELL' AMBITO DELLA PRESENTE CONTROVERSIA, E SUFFICIENTE CONSTATARE CHE QUESTA NON VERTE SU UN CONGEDO PER MALATTIA DELLA RICORRENTE, BENSI' SULLA SITUAZIONE CREATASI IN SEGUITO ALLE OBIEZIONI DA QUESTA SOLLEVATE, CON RIFERIMENTO AL PROPRIO STATO DI SALUTE, CONTRO LA SUA ASSEGNAZIONE AL CENTRO DATTILOGRAFICO .
13 L' ART . 59, E IN ISPECIE IL N . 3, NON CONTEMPLANO AFFATTO UNA SITUAZIONE DEL GENERE, E NON POSSONO PERTANTO ESSERE INVOCATI NELLA FATTISPECIE .
14 FATTA SALVA L' APPLICAZIONE DELLE SEZIONI 2-5 DEL TITOLO III, CAPITOLO 2, DELLO STATUTO, LA POSIZIONE NORMALE DEL DIPENDENTE E QUELLA DI ATTIVITA DI SERVIZIO, DEFINITA DALL' ART . 36 COME " LA POSIZIONE DEL FUNZIONARIO CHE ESERCITA, ALLE CONDIZIONI PREVISTE DAL TITOLO IV, LE FUNZIONI CORRISPONDENTI ALL' IMPIEGO AL QUALE E STATO ASSEGNATO ".
15 IL DIPENDENTE, QUALORA RITENGA CHE IL POSTO AL QUALE E STATO ASSEGNATO NON SIA ADATTO AL SUO STATO DI SALUTE, PUO' NATURALMENTE CHIEDERE DI ESSERE DESTINATO AD UN POSTO DIVERSO; TUTTAVIA, IN ATTESA DELLA DECISIONE IN PROPOSITO, PERMANE IL SUO OBBLIGO DI RECARSI AL LAVORO E DI SVOLGERE LE MANSIONI CORRISPONDENTI ALLA SUA QUALIFICA .
16 IN OGNI CASO, NON E AMMISSIBILE CHE IN CIRCOSTANZE DEL GENERE IL DIPENDENTE SI FACCIA GIUSTIZIA DA SE, NELLA CONVINZIONE CHE IL PRESENTARE DEI CERTIFICATI MEDICI LO DISPENSI DALLA PRESENZA IN UFFICIO E LO AUTORIZZI AD ASSENTARSI, IN ATTESA CHE GLI VENGA OFFERTO UN POSTO CH' EGLI RITENGA A SE IDONEO .
17 DI CONSEGUENZA, VANNO RESPINTI TANTO LA DOMANDA DIRETTA CONTRO IL TRASFERIMENTO DELLA RICORRENTE AL CENTRO DATTILOGRAFICO, QUANTO QUELLA DIRETTA CONTRO L' APPLICAZIONE DELL' ART . 60 DELLO STATUTO .
18/20 LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE . A NORMA DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . TUTTAVIA, A NORMA DELL' ART . 70 DELLO STESSO REGOLAMENTO, LE SPESE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI, NELLE CAUSE PROMOSSE DA DIPENDENTI DELLE COMUNITA, RESTANO A CARICO DI QUESTE .
LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),
RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :
1 ) IL RICORSO 75-72 E IRRICEVIBILE .
2 ) IL RICORSO 58-72 E RESPINTO .
3 ) CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE SPESE DA ESSA INCONTRATE .