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Document 61972CJ0005

Sentenza della Corte del 15 giugno 1972.
F.lli Grassi contro Amministrazione delle finanze dello Stato italiano.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte d'appello di Brescia - Italia.
Causa 5-72.

Raccolta della Giurisprudenza 1972 -00443

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1972:54

61972J0005

SENTENZA DELLA CORTE DEL 22 GIUGNO 1972. - F.LLI GRASSI CONTRO AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO ITALIANO. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA). - CAUSA 5/72.

raccolta della giurisprudenza 1972 pagina 00443
edizione speciale danese pagina 00107
edizione speciale portoghese pagina 00141


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE - RINVIO ALLA CORTE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GIUDICE NAZIONALE

( TRATTATO CEE, ART . 177 )

2 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - CEREALI - ESPORTAZIONE NEI PAESI TERZI - RESTITUZIONI - PAGAMENTO - TERMINE - VA STABILITO IN BASE AL DIRITTO NAZIONALE

( REGOLAMENTO N . 19 DEL CONSIGLIO, ART . 20 )

3 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - CEREALI - REGOLAMENTI NN . 19 E 120/67 CEE DEL CONSIGLIO - AMBITO DI APPLICAZIONE

Massima


1 . A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO, SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE E NON ALLE PARTI L' ADIRE LA CORTE . POSTO CHE LA FACOLTA DI FORMULARE LE QUESTIONI E ATTRIBUITA UNICAMENTE AL GIUDICE NAZIONALE, LE PARTI NON POSSONO MODIFICARNE IL TENORE .

2 . SOTTO IL REGIME DEL REGOLAMENTO N . 19, CIOE FINO AL 30 GIUGNO 1967 INCLUSO, GLI STATI MEMBRI ERANO LIBERI DI CORRISPONDERE O MENO DELLE RESTITUZIONI PER L' ESPORTAZIONE DI CEREALI NEI PAESI TERZI .

NEI CASI IN CUI UNO STATO MEMBRO SI ERA VALSO DI QUESTA FACOLTA, LA QUESTIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO ANDAVA RISOLTA UNICAMENTE IN BASE AL DIRITTO NAZIONALE .

3 . LE INNOVAZIONI DEL REGIME ISTITUITO DAL REGOLAMENTO 120/67/CEE DEL CONSIGLIO, IN MATERIA DI CEREALI, RISPETTO A QUELLO ISTITUITO DAL REGOLAMENTO N . 19, RIGUARDANO SOLO LE OPERAZIONI ECONOMICHE EFFETTUATE DOPO IL 30 GIUGNO 1967 .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 5-72

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DELLA CORTE D' APPELLO DI BRESCIA, NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE TRA

F.LLI GRASSI, CON SEDE IN CAVATIGOZZI ( CREMONA )

E

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO ITALIANO,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE

- DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 4 APRILE 1962, N . 19 " RELATIVO ALLA GRADUALE ATTUAZIONE D' UN ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI CEREALI " ( GU N . 30 DEL 20 APRILE 1962, PAG . 933 E SEGG .),

- DELL' ART . 16 DEL REGOLAMENTO CEE DEL CONSIGLIO 13 GIUGNO 1967, N . 120 " RELATIVO ALL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI CEREALI " ( GU N . 117 DEL 19 GIUGNO 1967, PAG . 2269 E SEGG .),

Motivazione della sentenza


1 CON SENTENZA 24 NOVEMBRE 1971, PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 31 GENNAIO 1972, LA CORTE D' APPELLO DI BRESCIA HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE DUE QUESTIONI VERTENTI SULL' INTERPRETAZIONE, FRA L' ALTRO, DEI REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO 4 APRILE 1962 N . 19, RELATIVO ALLA GRADUALE ATTUAZIONE DI UN' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI CEREALI, E 13 GIUGNO 1967 N . 120/CEE, CHE HA ISTITUITO DEFINITIVAMENTE DETTA ORGANIZZAZIONE .

2 CON LA PRIMA QUESTIONE SI VUOLE ACCERTARE SE, NEL PERIODO ANTERIORE AL 1 ) LUGLIO 1967, IL TRATTATO E IL REGOLAMENTO N . 19, IN RELAZIONE ALL' ART . 16 DEL REGOLAMENTO N . 120/67, OBBLIGASSERO GLI STATI MEMBRI - OVVERO LI AUTORIZZASSERO SOLTANTO - A CORRISPONDERE LE RESTITUZIONI IN CASO DI ESPORTAZIONE NEI PAESI TERZI . CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE ALLA CORTE SE IL TRATTATO E I DETTI REGOLAMENTI " STABILISCANO EVENTUALI TERMINI DILATORI A FAVORE " DEGLI STESSI STATI .

I - SULLA COMPETENZA DELLA CORTE

3 LA DITTA GRASSI SOSTIENE CHE, BENCHE LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RIGUARDINO SOLO IL PERIODO ANTERIORE AL 1 ) LUGLIO 1967, LA CORTE, ONDE PORRE IL GIUDICE NAZIONALE IN GRADO DI DECIDERE, DOVREBBE DEL PARI PRONUNZIARSI SUL REGIME DELLE RESTITUZIONI VIGENTE A PARTIRE DA DETTA DATA .

4 A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO, SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE E NON ALLE PARTI L' ADIRE LA CORTE . POSTO CHE LA FACOLTA DI FORMULARE LE QUESTIONI E ATTRIBUITA UNICAMENTE AL GIUDICE NAZIONALE, LE PARTI NON POSSONO MODIFICARNE IL TENORE . NELLA FATTISPECIE, SI DESUME DAL TESTO DELLA SENTENZA DI RINVIO CHE IL GIUDICE PROPONENTE SI E GIA PRONUNZIATO SULLE QUESTIONI RELATIVE AL PERIODO SUCCESSIVO AL 30 GIUGNO 1967 . NON VI E QUINDI MOTIVO DI PRENDERE IN ESAME I PROBLEMI RELATIVI A DETTO PERIODO .

II - SULLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI

5 AI SENSI DELL' ART . 20, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 19, LA RESTITUZIONE " PUO' " ESSERE CORRISPOSTA PER LE ESPORTAZIONI NEI PAESI TERZI . GLI STATI MEMBRI ERANO QUINDI LIBERI DI NON CORRISPONDERLA AFFATTO . QUESTA INTERPRETAZIONE TROVA CONFERMA NELL' ART . 1 DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 25 LUGLIO 1962 N . 90 - ADOTTATO PER L' ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 19 - A NORMA DEL QUALE GLI STATI MEMBRI " POSSONO " CORRISPONDERE LA RESTITUZIONE PER LE ESPORTAZIONI NEI PAESI TERZI .

6 PER QUANTO RIGUARDA LA SECONDA QUESTIONE, NE IL REGOLAMENTO N . 19 NE I REGOLAMENTI PER L' ATTUAZIONE DELLO STESSO STABILISCONO IL TERMINE ENTRO IL QUALE LE RESTITUZIONI ANDASSERO VERSATE NEL CASO IN CUI UNO STATO MEMBRO SI FOSSE VALSO DELLA FACOLTA DI CORRISPONDERLE . IL PROBLEMA RIENTRAVA QUINDI PER INTERO NEL DIRITTO NAZIONALE, MENTRE PER IL DIRITTO COMUNITARIO ERANO IRRILEVANTI LE MODALITA DI UN PAGAMENTO CH' ESSO CONSENTIVA SENZA IMPORLO .

7 L' ART . 16 DEL REGOLAMENTO N . 120/67, DEL PARI MENZIONATO DAL GIUDICE PROPONENTE, E IRRILEVANTE PER IL REGIME IN VIGORE ANTERIORMENTE AL 1 ) LUGLIO 1967 . A NORMA DELL' ART . 33 DELLO STESSO REGOLAMENTO, INFATTI, IL REGIME DA QUESTO CONTEMPLATO E ENTRATO IN VIGORE IL 1 ) LUGLIO 1967, DATA DI ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 19 E DEI RELATIVI REGOLAMENTI D' ATTUAZIONE . LE INNOVAZIONI DEL REGIME ISTITUITO DAL REGOLAMENTO N . 120/67 RISPETTO A QUELLO ISTITUITO DAL REGOLAMENTO N . 19, RIGUARDANO QUINDI SOLO LE OPERAZIONI ECONOMICHE EFFETTUATE DOPO IL 30 GIUGNO 1967 .

Decisione relativa alle spese


8 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, CUI SPETTA QUINDI DI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


LA CORTE,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA CORTE D' APPELLO DI BRESCIA CON SENTENZA 24 NOVEMBRE 1971, AFFERMA PER DIRITTO :

1 ) SOTTO IL REGIME DEL REGOLAMENTO N . 19, CIOE FINO AL 30 GIUGNO 1967 INCLUSO, GLI STATI MEMBRI ERANO LIBERI DI CORRISPONDERE O MENO DELLE RESTITUZIONI PER L' ESPORTAZIONE DI CEREALI NEI PAESI TERZI .

2 ) NEI CASI IN CUI UNO STATO MEMBRO SI ERA VALSO DI QUESTA FACOLTA, LA QUESTIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO ANDAVA RISOLTA UNICAMENTE IN BASE AL DIRITTO NAZIONALE .

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