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Document 61971CC0090

Conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 28 giugno 1972.
Giorgio Bernardi contro Parlamento europeo.
Causa 90-71.

Raccolta della Giurisprudenza 1972 -00603

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1972:59

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER

DEL 28 GIUGNO 1972 ( 1 )

Signor Presidente,

Signori Giudici,

Il ricorrente nella causa odierna è alle dipendenze del Parlamento europeo dal 10 ottobre 1966: dapprima ausiliario, poi temporaneo dal 1o marzo 1967; il 1o marzo 1969 otteneva la nomina in ruolo ed attualmente è classificato traduttore aggiunto-di grado LA 7 presso il servizio linguistico italiano del Parlamento.

Il 7 luglio 1971, con l'avviso di posto vacante n. 542 veniva messo a concorso un posto di traduttore della carriera LA 6/LA 5 presso la sezione italiana. Il posto sarebbe stato occupato mediante trasferimento o promozione. Le candidature dovevano venir presentate entro il 20 luglio 1971. Oltre il ricorrente, presentò la sua candidatura anche la sig.ra Dell'Omodarme, pure traduttrice aggiun ta di lingua italiana presso il Parlamento. Con decisione del presidente del Parlamento del 7 settembre 1971, veniva prescelta la candidata sig.ra Dell'Omodarme, che contemporanemente era promossa al grado LA 6 con effetto dal 1o ottobre 1971. La decisione veniva pubblicata per affissione l'8 ottobre 1971.

La causa odierna verte sulla legittimità del provvedimento. Il ricorrente ritiene che l'atto sia impugnabile sotto vari aspetti, ragion per cui ha promosso il presente procedimento l'8 novembre 1971; nell'atto introduttivo si chiede che:

venga annullata la decisione del presidente del Parlamento del 7 settembre 1971;

si condanni il Parlamento ad applicare l'art. 85 dello statuto;

si disponga l'apertura di un nuovo procedimento per l'occupazione del posto rimasto vacante dal 1o ottobre 1971.

Vediamo quale atteggiamento si debba assumere di fronte a queste richieste.

1.

La prima censura, che è anche la principale, si fonda sul fatto che la decisione impugnata è stata adottata nonostante il fatto che il ricorrente, candidato al posto in questione, al momento dell' adozione del provvedimento, non avesse ancora restituito l'unico rapporto biennale redatto sulla sua attività, quindi l'autorità che ha il potere di nomina non disponeva di un importante elemento di giudizio. Ciò costituirebbe una violazione del combinato disposto degli artt. 43 e 45 dello statuto.

A questo pr oposito p remetto che, nel corso del procedimento, è risultato che il ricorrente, dal 16 giugno al 30 luglio 1971 si trovava in ferie, periodo che il ricorrente ha utilizzato per un corso di perfezionamento. Il 19 luglio però, il Bernardi rientrava brevemente in sede allo scopo preciso di presentare la propria candidatura, poiché — nonostante la sua assenza — era stato informato del bando di concorso. Il 15 luglio 1971 gli era stato trasmesso il rapporto biennale sulla sua attività, accompagnato dall'invito a restituirlo, corredato dalle eventuali osservazioni, entro il 20 luglio 1971.

Il ricorrente non si riteneva evidentemente soddisfatto dei giudizi espressi in tale rapporto in quanto vi ravvisava contraddizioni. Egli intendeva chiarire questi punti per poter presentare le sue osservazioni. Già prima della partenza il Bernardi aveva chiesto ai superiori la trasmissione di certi documenti (cioè traduzioni da lui eseguite), e dopo il suo ritorno ribadiva la richiesta, accolta però solo dopo un certo tempo. Dagli atti tuttavia risulta che il ricorrente, il 29 settembre 1971, indirizzava una lettera al proprio superiore sollecitando tra l'altro la trasmissione delle sue traduzioni corrette dai revisori. Il ricorrente formulava le sue osservazioni al rapporto biennale il 26 ottobre 1971, ma non le inviava all'autorità che ha il potere di nomina, unitamente al rapporto, bensì le presentava alla Corte allegandole al ricorso dell'8 novembre. A questa data la decisione sulla promozione era stata adottata da tempo, quindi è indubbio che l'organo competente non ha potuto decidere tenendo conto delle osservazioni del ricorrente. Non è certo che la decisione sia stata presa senza tener conto nemmeno della relazione biennale, ad ogni modo tornerò su questo punto.

Ciò premesso, e necessario rissare alcuni elementi e fare alcune osservazioni. È chiaro che la decisione di promozione è stata adottata tenendo soprattutto conto dei rapporti sull'attività dei candidati, d'altra parte questo è anche quanto in effetti dispone l'art. 45 dello statuto. Pure la Corte si è ripetutamente pronunciata in questo senso (cause 94 e 96-63, 97-63; Raccolta 1964, pagg. 585 e 999). È altrettanto logico ritenere che le osservazioni degli interessati possano costituire un importante elemento di valutazione: sovente le giustificazioni fornite sono del tutto plausibili e possono validamente controbilanciare un giudizio del superiore che si ispira a criteri troppo personali. In caso di promozione, le osservazioni dell'interessato costituiscono comunque un elemento di giudizio fondamentale.

Non si può stabilire con certezza se il rapporto sul ricorrente sia stato assunto come elemento di valutazione nell'adozione del provvedimento di promozione. Il Parlamento ha affermato nel corso di causa che l'autorità che ha il potere di nomina ne ha tenuto debito conto, tuttavia non si sa se la copia del rapporto è stata esaminata dall'autorità che ha il potere di nomina oppure se il contenuto del rapporto è stato riferito dal segretario generale, che vi ha apposto la sua firma il 13 luglio 1971. Se così fosse, sarebbe lecito dubitare dell'attendibilità di tale esposizione, poiché è difficile supporre che il segretario generale, che non disponeva di altri documenti, avesse il tempo sufficiente per studiare a fondo il contenuto del documento che aveva firmato, così da poterne fare un'esauriente esposizione all'autorità che ha il potere di nomina. La questione potrebbe anche rimanere insoluta, poiché vi sono altre considetrazioni che ci consentono di formarci un convincimento sulla prima censura, non solo sul punto della valutazione del rapporto, ma anche sull'esame delle osservazioni dell'interessato. Se né il rapporto, né le osservazioni sono pervenute tempestivamente all'autorità che ha il potere di nomina — che quindi ne è rimasta all'oscuro — il fatto è imputabile al ricorrente, che deve sopportare le conseguenze del suo operato.

È vero che non si può far carico al Bernardi di non aver rinviato il rapporto, corredato dalle sue osservazioni, entro il termine di 5 giorni stabilito nella lettera del direttore generale dell'amministrazione datata 15 luglio 1971, poiché in questo periodo egli era assente da Lussemburgo, salvo una breve presenza il giorno 19; dopo il ritorno dalle ferie però, cioè dopo il 2 agosto 1971, avrebbe dovuto fare il possibile per ottemperare all'invito rivoltogli dall'amministrazione. E ve n'era ben d'onde, poiché il ricorrente aspirava ad una promozione, quindi era nel suo interesse fornire con la massima rapidità all'autorità che ha il potere di nomina tutti gli elementi di giudizio di cui disponeva. Se poi si tiene conto dell'indole delle osservazioni presentate, non si comprende veramente come non fosse possibile redigerle nel periodo precedente la decisione di promozione. Se vi fossero stati seri impedimenti, sarebbe spettato al ricorrente informare l'autorità che ha il potere di nomina, chiedere una proroga del termine e la sospensione della nomina. Nulla di tutto ciò si è verificato. Quindi il ricorrente, anche se lo statuto non prevede alcun termine per l'apposizione delle osservazioni, non può sottrarsi alla critica di non aver ottemperato in un certo senso ad un ordine del superiore che lo invitava a restituire il documento entro un dato termine; in ogni modo il Bernardi ha trasgredito all'obbligo generico incombente a tutti i dipendenti di comportarsi lealmente e di collaborare con l'amministrazione, come prescrive la giurisprudenza (causa 3-66). In ogni caso si dovrebbe presumere che, trattandosi dell'adozione di un provvedimento che lo toccava direttamente, l'in teressato era tenuto a fare il possibile affinché il procedimento di nomina si svolgesse in perfetta regolarità. Poiché però l'interessato ha dimostrato una certa negligenza, l'autorità che ha il potere di nomina poteva logicamente immaginare che il Bernardi non avesse alcuna obiezione da fare circa i giudizi espressi sul suo conto, senza escludere che poteva anche esser venuto meno ogni interesse per lui alla conferma della sua candidatura. Chi in una simile circostanza trascura i propri interessi e rimane inattivo in una situazione nella quale è essenziale l'iniziativa di parte, non può criticare l'amministrazione per aver effettuato una nomina irregolare, cioè per aver trascurato importanti elementi di giudizio che l'interessato stesso era tenuto a fornire. A questo proposito si può far richiamo ad alcune recenti sentenze, nelle quali si è affermato che non si può far carico all'amministrazione di non aver tenuto conto di documenti la cui produzione era lasciata alla diligenza del candidato. In questo senso vedansi le sentenze 3-66, 3-67 e 76-69 (Raccolta 1966, pag. 595 — Raccolta 1968, pag. 33 e Raccolta 1971, pag. 297).

È quindi d'uopo concludere che un'eventuale omissione dell'esame del rapporto biennale o delle osservazioni dell'interessato, se imputabile al dipendente, vale a dire se costituisce una conseguenza della condotta negligente dell'interessato, non costituisce un valido motivo per far annullare il provvedimento impugnato.

2.

Potrò essere più breve sulla censura di rifiuto di motivazione, cioè sulla presunta violazione dell'art. 25 dello statuto. Il Bernardi sostiene che non è sufficiente che la decisione impugnata si fondi soltanto su una proposta del segretario generale e sull'art. 45 dello statuto del personale. Sarebbe invece stato necessario motivare obiettivamente il provvedimento, vale a dire indicare espressamente che l'autorità che ha il potere di nomina aveva preso in esame il rapporto e le relative osservazioni ed aveva effettuato un esame comparativo dei meriti dei candidati, esame dal quale era emerso che il candidato prescelto possedeva incontestabilmente qualità superiori agli altri.

Al ricorrente si può ricordare che il richiamo all'art. 45 è sufficiente, poiché tale articolo contempla esattamente tutte le operazioni che il ricorrente non ritiene debitamente comprovate nel suo caso. Ancor più significativa è la vostra giurisprudenza costante secondo cui gli atti non lesivi (come le promozioni) non vanno motivati e di riflesso non è necessario motivare l'implicita esclusione di tutti i candidati non prescelti. Vedansi in questo senso le sentenze 27-63, 94 e 96-63, 27 e 30-64 e 21-68 (Raccolta 1964, pag. 247 e 585, Raccolta 1965, pag. 553 e Raccolta 1969, pag. 85). Anche il secondo mezzo non può dunque implicare l'annullamento della nomina.

3.

In terzo luogo il ricorrente invoca la violazione della decisione degli uffici del Parlamento europeo in data 12 dicembre 1962 relativa alla costituzione dell'autorità che ha il potere di nomina. A norma di detta decisione, la segreteria deve essere informata preventivamente di ogni occupazione di posti di grado A, il che farebbe arguire che l'informazione è obbligatoria anche per l'occupazione di posti della categoria L A. La decisione impugnata non reca traccia di questa informazione.

Questa decisione, già portata sul tappeto in una precedente controversia tra le stesse parti, recita tra l'altro: «Les pouvoirs dévolus par les statuts des fonctionnaires à l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le régime applicable aux autres agents à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement sont exercès: 1) en ce qui concerne le statut et ses annexes: . . . c) par le président, sur proposition du secrétaire général, pour l'application aux fonctionnaires de la catégorie A jusqu'au grade 7 inclus et du cadre linguistique jusqu'au grade 6 inclus, des dispositions des articles 1, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 28 a, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 45, 48, 49, 50, 51, 54, 59, § 1, 78, 87, 89, 90, ainsi que pour l'application des dispositions de l'article 1 de l'annexe III et des articles 7 et 11 de l'annexe IX en ce qui concerne les mêmes fonctionnaires; toutefois, il convient d'informer au préalable le bureau des décisions ayant trait au pourvoi des emplois de la catégorie A». Sia il tenore che il contenuto di questa disposizione, nonché le osservazioni presentate dal convenuto semplificano molto il nostro esame.

La decisione del Parlamento distingue tra posti di categoria A e posti della carriera linguistica. La stessa distinzione nelle norme di attuazione dello statuto non presta il fianco a critiche; le norme di attuazione hanno la funzione di articolare le competenze dell'autorità che ha il potere di nomina e di delegarle a detto organo, inoltre anche l'art. 5 dello statuto distingue la categoria A dal «quadro linguistico», che tuttavia è «assimilato» alla categoria A.

È quindi logico interpretare la norma nel senso che la segreteria deve essere informata solo in caso di occupazione di un posto di categoria A e non anche per i posti di categoria L A. la differenziazione ha anche uno scopo pratico: si comprende come la segreteria voglia conoscere in precedenza a chi si intendono affidare posti che implicano funzioni politiche ed influenza politica. Questo sindacato è superfluo nel caso del servizio linguistico, che ha prevalentemente mansioni tecniche.

Una razionale e meticolosa analisi del tenore della decisione impugnata mette in luce che non vi è stata violazione di legge, quindi non vi sono motivi di annullamento.

4.

Vediamo infine la censura di sviamento di potere. Con questo mezzo il ricorrente intende affermare che la decisione impugnata non è stata adottata nell'interesse del servizio, ma unicamente al fine di favorire determinate persone.

Il Parlamento ha eccepito l'irricevibilità del mezzo, giacché ritiene la censura priva di fondamento preciso ed insufficientemente corredata di indizi probanti; per questi motivi chiede che il quarto mezzo venga disatteso. Visti gli scarni argomenti svolti a sostegno del mezzo di «sviamento di potere», propendevo sulle prime a condividere il punto di vista del Parlamento. Poiché però il ricorrente nella replica ha fondato la sua censura richiamandosi ad altre affermazioni contenute nell'atto introduttivo, ha sostenuto cioè che i fatti cui egli si richiama contengono svariati indizi probanti, mi pare almeno azzardato sostenere a priori che la censura è irricevibile. Esaminerò quindi con cura la consistenza dei motivi di annullamento invocati dal ricorrente. Anzitutto vediamo il tentativo assertivamente compiuto dall'amministrazione per tener segreto il concorso litigioso. L'accusa si fonda sul fatto che il concorso è stato bandito allorché un probabile candidato si trovava in ferie regolarmente autorizzate dall'amministrazione. Giustamente il Parlamento ribatte che il bando di concorso è stato regolarmente discusso con il Comitato del personale e di comune accordo la data della pubblicazione è stata fissata al 15 luglio. È logico presupporre che, al momento della pubblicazione, tutto il personale viene a conoscenza della decisione ed eventuali dipendenti assenti possono venir informati da colleghi disposti a far loro questa cortesia. In effetti la notizia è giunta anche al ricorrente, che ha tempestivamente presentato la sua candidatura (19 luglio). Questo quindi non costituisce alcun indizio attendibile a favore del ricorrente.

Su altri uue punti no già espresso 1 miei commenti in precedenza: l'adozione del provvedimento impugnato senza consultare il rapporto biennale e le relative osservazioni. Il ricorrente sostiene di non averle potute presentare in tempo all'autorità che ha il potere di nomina, ma gli si può obiettare che è poco credibile una tale affermazione se si calcolano esattamente gli intervalli tra i vari termini e le varie date. Per di più, l'autorità che ha il potere di nomina avrebbe dovuto venir informata dal ricorrente circa eventuali impedimenti che potevano ragionevolmente giustificare il ritardo.

Non è più il caso di insistere nemmeno sulla presunta inosservanza della decisione del Parlamento sulla definizione dell'autorità che ha il potere di nomina. Non si può esigere che la segreteria del Parlamento dovesse venir interpellata prima dell'adozione della decisione impugnata. I due fatti citati non costituiscono indizi che corroborino la censura di sviamento di potere.

Rimane il richiamo alla sentenza 48-70, pronunciata tra le stesse parti (Raccolta 1971, pag. 175) che annulla una decisione con cui era stato affidato un interim alla candidata nominata con il concorso di cui ci occupiamo. Il ricorrente ne vuole arguire che la Corte, in quell'occasione, aveva voluto affermare che la decisione non era stata presa nell'interesse del servizio, ma aveva lo scopo di avvantaggiare ingiustamente una determinata dipendente. Ciò però non è vero, anzi l'osservazione cui si richiama il ricorrente è redatta al condizionale ed ha senso solo in relazione all'esame sulla ricevibilità.

Per quanto concerne la causa odierna, da detta sentenza non si può trarre alcun elemento positivo, anzi con un tale richiamo è impossibile dimostrare che anche la decisione impugnata era destinata a favorire la dipendente nominata. Per quanto riguarda la presunta mancata esecuzione della sentenza, cioè il fatto che non è stata chiesta la restituzione delle indennità corrisposte per l'esercizio dell'interim, lo stesso ricorrente ha dovuto ammettere in udienza che la restituzione non poteva venir chiesta per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 85 dello statuto. Devo quindi ritenere che il ricorrente ha rinunciato a questo capo di domanda, probabilmente perché — come mi pare evidente — ha riconosciuto che non può costituire un indizio dello sviamento di potere. Non è dunque possibile invocare tale mezzo per ottenere l'annullamento della decisione.

5.

Concludo quindi come segue:

Il ricorso è ricevibile, ma infondato nel merito. Esso va perciò respinto e le spese vanno ripartite come previsto dall'art. 70 del regolamento di procedura.


( 1 ) Traduzione dal tedesco.

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