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Document 61970CJ0077
Judgment of the Court (First Chamber) of 16 June 1971. # Maurice Prelle v Commission of the European Communities. # Case 77-70.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 giugno 1971.
Maurice Prelle contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 77-70.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 giugno 1971.
Maurice Prelle contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 77-70.
Raccolta della Giurisprudenza 1971 -00561
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1971:68
SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 16 GIUGNO 1971. - MAURICE PRELLE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 77/70.
raccolta della giurisprudenza 1971 pagina 00561
edizione speciale danese pagina 00149
edizione speciale greca pagina 00873
edizione speciale portoghese pagina 00219
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . PROCEDURA - CHIUSURA DELLA FASE ORALE - DOMANDA D' ASSUNZIONE DI UN MEZZO ISTRUTTORIO - PRESUPPOSTI DELLA RICEVIBILITA
( REGOLAMENTO DI PROCEDURA, ART . 59, N . 2 )
2 . DIPENDENTI - RIVALUTAZIONE DI UN POSTO - ESPLETAMENTO DI COMPITI DI UNA CARRIERA SUPERIORE - REINQUADRAMENTO - NON E NECESSARIO
1 . LA DOMANDA DI ASSUNZIONE DI UN MEZZO ISTRUTTORIO PROPOSTA DA UNA PARTE DOPO LA CHIUSURA DELLA FASE ORALE PUO' ESSERE ACCOLTA SOLTANTO QUALORA RIGUARDI FATTI IN GRADO DI AVERE UN' INFLUENZA DECISIVA E CHE L' INTERESSATO NON ABBIA POTUTO FAR VALERE PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA FASE ORALE STESSA .
2 . LA CIRCOSTANZA CHE UN DIPENDENTE SVOLGA MANSIONI PROPRIE PURE DI UN POSTO DI GRADO SUPERIORE PUO' COSTITUIRE UN ELEMENTO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER UN' EVENTUALE PROMOZIONE, MA NON E DI PER SE SUFFICIENTE A GIUSTIFICARE IL REINQUADRAMENTO . CIO' VALE IN PARTICOLARE PER GLI UFFICI IN CUI I COMPITI AFFIDATI A DIPENDENTI DI GRADO DIVERSO SONO DI NATURA SIMILE E QUINDI INTERCAMBIABILI .
NELLA CAUSA 77-70
MAURICE PRELLE, DIPENDENTE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RESIDENTE IN BRUXELLES, CON L' AVVOCATO DOMICILIATARIO ERNEST ARENDT, PATROCINANTE DINANZI ALLA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, 34/B, RUE PHILIPPE II, RICORRENTE,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . PETER GILSDORF, IN QUALITA DI AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO, PRESSO IL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO SIG . EMILE REUTER, 4 BOULEVARD ROYAL, CONVENUTA,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CON CUI VENIVA RESPINTA LA DOMANDA PRESENTATA DAL RICORRENTE IL 16 LUGLIO 1970, NONCHE L' INQUADRAMENTO DEL RICORRENTE AL GRADO A/3 A PARTIRE DAL 25 APRILE 1970 OPPURE IL RISARCIMENTO DEL DANNO,
1 IL RICORSO E DIRETTO CONTRO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CON CUI VENIVA RESPINTO IL RECLAMO PROPOSTO DAL RICORRENTE IL 16 LUGLIO 1970 .
2 NELL' ATTO INTRODUTTIVO, IL RICORRENTE SOSTIENE CHE, PER IL FATTO DI AVER SVOLTO MANSIONI CORRISPONDENTI AD UN POSTO DI GRADO SUPERIORE AL SUO, E CIO' OLTRE IL PERIODO PREVISTO DALL' ART . 7, N . 2, DELLO STATUTO DEL PERSONALE, EGLI HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE E MATERIALE CHE AVREBBE SUBITO A CAUSA DEL PROTRARSI DI UNA SIFFATTA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA, NON CONFORME ALLO STATUTO .
3 NELLA SENTENZA 16 DICEMBRE 1970, PRONUNZIATA FRA LE STESSE PARTI, QUESTA CORTE HA DICHIARATO CHE IL RICORRENTE NON AVEVA DIRITTO ALL' INDENNITA DIFFERENZIALE DI CUI ALL' ART . 7, N . 2, DELLO STATUTO, IN QUANTO I COMPITI DA LUI SVOLTI NON IMPLICAVANO RESPONSABILITA MAGGIORI DI QUELLE NORMALMENTE INCOMBENTIGLI .
4 NELLA REPLICA, IL RICORRENTE HA PRECISATO IL SUO PUNTO DI VISTA, NEL SENSO CHE, POICHE RISULTA DALLA SUDDETTA SENTENZA CHE LE SUE MANSIONI ERANO ANALOGHE A QUELLE DI UN DIPENDENTE DI GRADO A/3, NE CONSEGUE CH' EGLI AVREBBE DIRITTO AL REINQUADRAMENTO ALLO STESSO GRADO E NELLA STESSA CARRIERA .
5 DI CONSEGUENZA, EGLI HA CHIESTO DI ESSERE INQUADRATO AL GRADO A/3, CON EFFETTO DAL 25 APRILE 1970, OPPURE, IN SUBORDINE, CHE LA COMMISSIONE SIA CONDANNATA A VERSARGLI UN ADEGUATO COMPENSO PECUNIARIO .
SULLA RICEVIBILITA DELLA DOMANDA 28 MAGGIO 1971
6 IL 28 MAGGIO 1971, IL RICORRENTE HA CHIESTO ALLA CORTE DI ORDINARE, A NORMA DELL' ART . 60 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, L' AUDIZIONE DI TESTIMONI, ALLO SCOPO DI ACCERTARE QUALE FOSSE IL LIVELLO DELLE MANSIONI DA LUI SVOLTE MENTRE OCCUPAVA IL POSTO IN QUESTIONE .
7 UNA DOMANDA DEL GENERE, PRESENTATA IN UN MOMENTO IN CUI, A NORMA DELL' ART . 59, PARAGRAFO 2, DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, LA FASE ORALE ERA GIA CHIUSA, PUO' ESSERE ACCOLTA SOLTANTO QUALORA RIGUARDI FATTI IN GRADO DI ESERCITARE UN' INFLUENZA DECISIVA E CHE L' INTERESSATO NON ABBIA POTUTO FAR VALERE PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA FASE ORALE .
8 POICHE CIO' NON SI VERIFICA NELLA FATTISPECIE, LA DOMANDA E IRRICEVIBILE .
NEL MERITO
9 IL RICORRENTE, INQUADRATO AL GRADO A/4 NELL' UFFICIO LEGALE DELLA COMMISSIONE, HA EFFETTUATO, ALMENO PER UNA PARTE NOTEVOLE DEI RELATIVI COMPITI, LA SUPPLENZA DI UN COLLEGA DI GRADO A/3, IN ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI DAL 25 APRILE 1969 E RIENTRATO IN SERVIZIO IL 1 ) GENNAIO 1971 .
10 LA SENTENZA SURRICORDATA HA STATUITO CON FORZA DI GIUDICATO CHE, TENUTO CONTO DELLA STRUTTURA DELL' UFFICIO LEGALE DELLA COMMISSIONE, NON VI E UNA DIFFERENZA SPECIFICA FRA L' IMPIEGO DEL RICORRENTE E QUELLO DI CUI EFFETTUAVA LA SUPPLENZA .
11 TUTTAVIA, LA CIRCOSTANZA CHE UN DIPENDENTE SVOLGA MANSIONI ANALOGHE A QUELLE PROPRIE DI UN POSTO DI GRADO SUPERIORE, MENTRE PUO' COSTITUIRE UN ELEMENTO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER UN' EVENTUALE PROMOZIONE, NON E DI PER SE SUFFICIENTE A GIUSTIFICARE IL REINQUADRAMENTO .
12 CIO' VALE IN PARTICOLARE PER GLI UFFICI COME QUELLO CUI APPARTIENE IL RICORRENTE, IN CUI I COMPITI AFFIDATI A DIPENDENTI DI GRADO DIVERSO SONO DI NATURA SIMILE, E PERCIO' INTERCAMBIABILI .
13 PERCIO', IL FATTO CHE AL POSTO OCCUPATO DAL RICORRENTE CORRISPONDESSERO I COMPITI IN QUESTIONE NON PUO' AVERE COME CONSEGUENZA UNA RIVALUTAZIONE DEL POSTO STESSO NE IMPONE IL REINQUADRAMENTO AD UN GRADO SUPERIORE .
14 PER QUESTI MOTIVI, LE CONCLUSIONI FORMULATE IN VIA PRINCIPALE VANNO RESPINTE .
15 PER QUANTO RIGUARDA LE CONCLUSIONI IN SUBORDINE, RELATIVE AL RISARCIMENTO DEI DANNI, DALLE PRECEDENTI CONSIDERAZIONI RISULTA CHE IL FATTO DI ESSER STATO COSTRETTO AD EFFETTUARE LA SUPPLENZA NON PUO' AVER CAUSATO AL RICORRENTE UN DANNO MORALE E MATERIALE DI CUI EGLI DEBBA ESSERE INDENNIZZATO .
16 ANCHE LE CONCLUSIONI IN SUBORDINE VANNO PERTANTO RESPINTE .
17/19 A NORMA DELL' ART . 69, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . IL RICORRENTE E RIMASTO SOCCOMBENTE . TUTTAVIA, A NORMA DELL' ART . 70 DELLO STESSO REGOLAMENTO, NELLE CAUSE PROMOSSE DA DIPENDENTI DELLE COMUNITA, LE SPESE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI RESTANO A CARICO DI QUESTE .
LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),
RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :
1 ) IL RICORSO E RESPINTO .
2 ) CIASCUNA DELLE PARTI SOPPORTERA LE SPESE DA ESSA SOSTENUTE .