This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61970CJ0062
Judgment of the Court of 23 November 1971. # Werner A. Bock v Commission of the European Communities. # Case 62-70.
Sentenza della Corte del 23 novembre 1971.
Werner A. Bock contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 62-70.
Sentenza della Corte del 23 novembre 1971.
Werner A. Bock contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 62-70.
Raccolta della Giurisprudenza 1971 -00897
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1971:108
SENTENZA DELLA CORTE DEL 23 NOVEMBRE 1971. - WERNER A. BOCK CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 62/70.
raccolta della giurisprudenza 1971 pagina 00897
edizione speciale danese pagina 00239
edizione speciale greca pagina 00977
edizione speciale portoghese pagina 00333
edizione speciale spagnola pagina 00215
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . PROCEDURA - AZIONE D' ANNULLAMENTO - RICORSO DEI SINGOLI - ATTI CHE LI RIGUARDANO INDIVIDUALMENTE - NOZIONE
( TRATTATO CEE, ART . 173 )
2 . POLITICA COMMERCIALE - ATTUAZIONE IMPLICANTE SVIAMENTI DI TRAFFICO O DIFFICOLTA ECONOMICHE IN UNO STATO MEMBRO - AUTORIZZAZIONE DI MISURE PROTETTIVE DA PARTE DELLA COMMISSIONE - DEROGA AL DIVIETO DI RESTRIZIONI QUANTITATIVE - VA INTERPRETATA RESTRITTIVAMENTE
( TRATTATO CEE, ART . 115 )
1 . A ) UNA DECISIONE RIGUARDA INDIVIDUALMENTE IL SINGOLO QUALORA LA SITUAZIONE DI FATTO DA ESSA CREATA LO CARATTERIZZI RISPETTO A QUALSIASI ALTRA PERSONA E LO INDIVIDUI IN MODO ANALOGO AL DESTINATARIO . DI CONSEGUENZA, RIGUARDA INDIVIDUALMENTE L' OPERATORE ECONOMICO LA DECISIONE CHE AUTORIZZA UNO STATO MEMBRO A RESPINGERE LA DOMANDA DI LICENZA PRESENTATA DALL' OPERATORE STESSO ANTERIORMENTE ALL' ADOZIONE DELLA DECISIONE, QUALORA LO STATO SI VALGA DI TALE AUTORIZZAZIONE .
B ) LA DECISIONE CON CUI LA COMMISSIONE HA AUTORIZZATO UNO STATO MEMBRO A VIETARE L' IMPORTAZIONE DI DETERMINATE MERCI RIGUARDA DIRETTAMENTE IL SINGOLO QUALORA QUESTI, AVENDO CHIESTO ALL' AMMINISTRAZIONE DI DETTO STATO UNA LICENZA PER L' IMPORTAZIONE DELLE MERCI STESSE, SI SIA SENTITO RISPONDERE CHE LA DOMANDA SAREBBE STATA RESPINTA NON APPENA LA COMMISSIONE NE AVESSE DATO L' AUTORIZZAZIONE ED INOLTRE TALE AUTORIZZAZIONE SIA STATA CHIESTA PRECISAMENTE IN VISTA DELLE DOMANDE GIA PRESENTATE .
2 . A ) L' AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL' ART . 115, 1 ) COMMA, SECONDO INCISO, DEL TRATTATO CEE PUO', IN ISPECIE, DEROGARE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT . 9 E 30 DEL TRATTATO DAI QUALI SI DESUME CHE IL DIVIETO DI RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL' IMPORTAZIONE E DI QUALSIASI PROVVEDIMENTO DI EFFETTO EQUIVALENTE VALE, NON SOLO PER I PRODOTTI ORIGINARI DEGLI STATI MEMBRI, MA ANCHE PER I PRODOTTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI CHE SI TROVINO IN LIBERA PRATICA NEGLI STATI MEMBRI .
B ) LE DEROGHE AMMESSE DALL' ART . 115, DATO CHE COSTITUISCONO NON SOLO UN' ECCEZIONE A DETTI ARTICOLI - I QUALI SONO D' IMPORTANZA FONDAMENTALE PER IL MERCATO COMUNE - MA ANCHE UN OSTACOLO PER L' INSTAURAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE CONTEMPLATA DALL' ART . 113, VANNO INTERPRETATE ED APPLICATE IN MODO RESTRITTIVO .
NELLA CAUSA 62-70
WERNER A . BOCK, CON SEDE IN AMBURGO, RAPPRESENTATA DAL SOCIO PERSONALMENTE RESPONSABILE SIG . WERNER A . BOCK,
CON GLI AVV . MODEST, HEEMANN, GUENDISCH, BRAENDEL, RAUSCHNING, LANDRY, ROELL, DEL FORO DI AMBURGO,
E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO, PRESSO IL SIG . FELICIEN JANSEN, HUISSIER, 21, RUE ALDRINGER, RICORRENTE,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO DR . CLAUS-DIETER EHLERMANN, IN QUALITA DI AGENTE, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO, PRESSO IL SIG . EMILE REUTER, CONSIGLIERE GIURIDICO DELLA COMMISSIONE, 4, BOULEVARD ROYAL, CONVENUTA,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 15 SETTEMBRE 1970, N . 446, CHE AUTORIZZAVA LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA AD ESCLUDERE DAL TRATTAMENTO COMUNITARIO LE PREPARAZIONI E CONSERVE DI FUNGHI DI CUI ALLA VOCE EX 20.02 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE, ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E MESSE IN LIBERA PRATICA NEI PAESI DEL BENELUX ( GU 26 SETTEMBRE 1970, N . L 213, PAG . 25 E SEGG .),
1 IL RICORSO E DIRETTO ALL' ANNULLAMENTO DELL' ART . 1 DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 15 SETTEMBRE 1970 N . 446 ( GU N . L 213/70 ), CHE AUTORIZZAVA LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA AD ESCLUDERE DAL TRATTAMENTO COMUNITARIO DETERMINATI PRODOTTI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E MESSI IN LIBERA PRATICA NEI PAESI DEL BENELUX, NELLA PARTE IN CUI RIGUARDA LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI PER LE QUALI DELLE DOMANDE DI LICENZA ERANO " ATTUALMENTE E REGOLARMENTE PENDENTI " PRESSO L' AMMINISTRAZIONE TEDESCA .
I - SULLA RICEVIBILITA
2 1 ) LA COMMISSIONE ECCEPISCE L' IRRICEVIBILITA DEL RICORSO, SOSTENENDO IN PRIMO LUOGO CHE LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA NON RIGUARDA LA RICORRENTE . L' ESPRESSIONE " ATTUALMENTE E REGOLARMENTE PENDENTI " ESCLUDEREBBE LE DOMANDE DI LICENZA D' IMPORTAZIONE CHE L' AMMINISTRAZIONE TEDESCA AVREBBE DOVUTO ACCOGLIERE PRIMA CHE ENTRASSE IN VIGORE LA DECISIONE IMPUGNATA, SE NON VOLEVA VIOLARE IL DIVIETO DI PROVVEDIMENTI EQUIVALENTI ALLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE . SAREBBE QUESTO IL CASO DELLA RICORRENTE, POSTO CHE L' AMMINISTRAZIONE TEDESCA HA INDUGIATO ECCESSIVAMENTE PRIMA DI PROVVEDERE .
3 L' ESPRESSIONE " REGOLARMENTE PENDENTI " VA RIFERITA AL COMBINATO DISPOSTO DELL' ART . 10, N . 1, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CEE 28 GIUGNO 1968 N . 865 E DEGLI ARTT . 2, 3, LETTERA Q ) E 4, N . 1 DELLA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 22 DICEMBRE 1969, DAI QUALI SI DESUME CHE GLI STATI MEMBRI, SE NON VOGLIONO VIOLARE IL DIVIETO DI PROVVEDIMENTI EQUIVALENTI ALLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE, SONO TENUTI AD ACCOGLIERE, ENTRO UN TERMINE NON " ECCESSIVAMENTE " LUNGO, LE DOMANDE DI LICENZA D' IMPORTAZIONE PER I PRODOTTI DI CUI TRATTASI .
4 NELLA FATTISPECIE E SUFFICIENTE OSSERVARE CHE IL GOVERNO FEDERALE, AVENDO MOTIVATO LA SUA RICHIESTA COL FATTO DI AVER RICEVUTO UNA DOMANDA DI LICENZA, POTEVA RITENERE CHE LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA RIGUARDASSE APPUNTO LE DOMANDE GIA PRESENTATE . IL 15 SETTEMBRE 1970, DATA DELLA DECISIONE IMPUGNATA, LA CONVENUTA SAPEVA CHE IL GOVERNO FEDERALE AVREBBE DESIDERATO CHE L' AUTORIZZAZIONE RIGUARDASSE PURE LE LICENZE PRESENTATE ALLE AUTORITA TEDESCHE GIA PRIMA DELL' 11 SETTEMBRE, DATA IN CUI DETTO GOVERNO SI E RIVOLTO ALLA CONVENUTA . QUESTA PERCIO', SE AVESSE VOLUTO ESCLUDERE DALLA MISURA DI SALVAGUARDIA DETTE DOMANDE, AVREBBE DOVUTO DIRLO CHIARAMENTE, ANZICHE USARE L' ESPRESSIONE " LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE CONCERNE UGUALMENTE ... " ED ESTENDERE COSI' IMPLICITAMENTE L' AMBITO D' APPLICAZIONE DELL' ART . 1 ), 1 ) INCISO, DELLA DECISIONE .
5 POSTO CHE IL SECONDO INCISO DI DETTO ARTICOLO SI APPLICA AL CASO DELLA RICORRENTE, LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA LA RIGUARDA .
6 2 ) LA CONVENUTA SOSTIENE CHE COMUNQUE NON PUO' RIGUARDARE DIRETTAMENTE LA RICORRENTE UN' AUTORIZZAZIONE CONCESSA ALLA REPUBBLICA FEDERALE, DATO CHE QUESTA ERA LIBERA DI NON VALERSENE .
7/8 I COMPETENTI UFFICI TEDESCHI AVEVANO PERO' FATTO SAPERE ALLA RICORRENTE CHE AVREBBERO RESPINTO LA SUA DOMANDA NON APPENA NE FOSSERO STATI AUTORIZZATI DALLA COMMISSIONE . L' AUTORIZZAZIONE ERA STATA CHIESTA PROPRIO IN SEGUITO ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E QUINDI RIGUARDA DIRETTAMENTE LA RICORRENTE .
9 3 ) LA CONVENUTA ASSUME CHE LA DECISIONE IMPUGNATA NON RIGUARDA INDIVIDUALMENTE LA RICORRENTE BENSI', IN MODO ASTRATTO, TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI CHE DESIDERAVANO IMPORTARE IN GERMANIA I PRODOTTI DI CUI TRATTASI DURANTE IL PERIODO IN CUI LA DECISIONE ERA IN VIGORE .
10 LA RICORRENTE PERO' HA IMPUGNATO LA DECISIONE SOLTANTO NELLA PARTE RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI PER LE QUALI LE DOMANDE DI LICENZA ERANO GIA PENDENTI AL MOMENTO DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE . IL NUMERO E L' IDENTITA DEGLI IMPORTATORI INTERESSATI ERANO DETERMINATI E CONTROLLABILI GIA PRIMA DI QUESTA DATA . LA CONVENUTA ERA IN GRADO DI SAPERE CHE LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA AVREBBE COLPITO ESCLUSIVAMENTE DETTI IMPORTATORI . UNA SIFFATTA SITUAZIONE DI FATTO CARATTERIZZA GLI IMPORTATORI STESSI RISPETTO A QUALSIASI ALTRA PERSONA E LI INDIVIDUA IN MODO ANALOGO AL DESTINATARIO .
11 L' ECCEZIONE D' IRRICEVIBILITA VA QUINDI RESPINTA .
II - NEL MERITO
12 LA RICORRENTE SI DUOLE CHE LA CONVENUTA ABBIA ESORBITATO DAI POTERI ATTRIBUITILE DALL' ART . 115 DEL TRATTATO CEE ED ABBIA QUINDI VIOLATO IL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI . DATA L' IRRILEVANZA DELLA PARTITA DI FUNGHI IN CONSERVA CHE LA RICORRENTE AVEVA INTENZIONE D' IMPORTARE - 65,5 TONNELLATE CIOE MENO DELL' 1,5 PER CENTO DEL CONSUMO ANNUALE, NELLA REPUBBLICA FEDERALE, DI FUNGHI IN CONSERVA - NON SAREBBE STATO NECESSARIO ESTENDERE L' AUTORIZZAZIONE ALLE DOMANDE DI LICENZA PENDENTI NEL MOMENTO IN CUI CI SI ERA RIVOLTI ALLA COMMISSIONE .
13 A NORMA DELL' ART . 115, 1 ) COMMA, " PER ASSICURARE CHE L' ESECUZIONE DELLE MISURE DI POLITICA COMMERCIALE ADOTTATE DAGLI STATI MEMBRI ... NON SIA IMPEDITA DA DEVIAZIONI DI TRAFFICO, OVVERO QUALORA DELLE DISPARITA NELLE MISURE STESSE PROVOCHINO DIFFICOLTA ECONOMICHE IN UNO O PIU STATI ", LA COMMISSIONE PUO', TRA L' ALTRO, AUTORIZZARE " GLI STATI MEMBRI AD ADOTTARE LE MISURE DI PROTEZIONE NECESSARIE DEFINENDONE LE CONDIZIONI E LE MODALITA ", RESTANDO TUTTAVIA INTESO CHE - COME DICE IL TERZO COMMA DELLO STESSO ARTICOLO - " IN ORDINE DI PRIORITA, DEVONO ESSERE SCELTE LE MISURE CAPACI DI PROVOCARE IL MINOR TURBAMENTO POSSIBILE NEL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO COMUNE ".
14 DETTA AUTORIZZAZIONE PUO', IN ISPECIE, DEROGARE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT . 9 E 30 DEL TRATTATO, DAI QUALI SI DESUME CHE IL DIVIETO DI RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL' IMPORTAZIONE E DI QUALSIASI PROVVEDIMENTO DI EFFETTO EQUIVALENTE VALE, NON SOLO PER I PRODOTTI ORIGINARI DEGLI STATI MEMBRI, MA ANCHE PER I PRODOTTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI CHE SI TROVINO IN LIBERA PRATICA NEGLI STATI MEMBRI . LE DEROGHE AMMESSE DALL' ART . 115, DATO CHE COSTITUISCONO NON SOLO UN' ECCEZIONE A DETTI ARTICOLI - I QUALI SONO D' IMPORTANZA FONDAMENTALE PER IL MERCATO COMUNE - MA ANCHE UN OSTACOLO PER L' INSTAURAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE CONTEMPLATA DALL' ART . 113, VANNO INTERPRETATE ED APPLICATE IN MODO RESTRITTIVO .
15 DAL FASCICOLO EMERGE CHE, ALLA DATA DELLA DECISIONE IMPUGNATA, PRESSO LE AUTORITA TEDESCHE ERANO PENDENTI DUE SOLE DOMANDE D' IMPORTAZIONE PER COMPLESSIVE 120 TONNELLATE, PARI A CIRCA IL 2,6 PERCENTO DELLE 46 122 TONNELLATE DI FUNGHI IN CONSERVA IMPORTATE COMPLESSIVAMENTE IN GERMANIA NEL 1969, SECONDO I DATI FORNITI DALLA STESSA CONVENUTA . STANDO COSI' LE COSE LA COMMISSIONE, CON L' ESTENDERE L' AUTORIZZAZIONE DI CUI E CAUSA AD UNA DOMANDA RELATIVA AD UN' OPERAZIONE IRRILEVANTE AI FINI DELL' EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI POLITICA COMMERCIALE CHE LO STATO MEMBRO INTENDEVA ADOTTARE, DOMANDA PRESENTATA PER DI PIU IN EPOCA IN CUI IL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE VIGEVA SENZA RESTRIZIONI PER LA MERCE DI CUI TRATTASI, E ANDATA OLTRE I LIMITI DEL " NECESSARIO " AI SENSI DELL' ART . 115, RICOLLOCATO NEL COMPLESSO DEL TRATTATO QUALE LO SI DEVE INTERPRETARE DOPO LA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO .
16 LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA VA QUINDI ANNULLATA SENZA CHE SIA NECESSARIO ESAMINARE I RESTANTI MOTIVI D' IMPUGNAZIONE .
III - 17 A NORMA DELL' ART . 69, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO . LA CONVENUTA E RIMASTA SOCCOMBENTE E VA QUINDI CONDANNATA ALLE SPESE .
LA CORTE,
RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :
1 . LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 15 SETTEMBRE 1970, CHE AUTORIZZA LA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA AD ESCLUDERE DAL TRATTAMENTO COMUNITARIO DETERMINATI PRODOTTI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E MESSI IN LIBERA PRATICA NEL BENELUX, E ANNULLATA NELLA PARTE IN CUI RIGUARDA I PRODOTTI PER I QUALI LE DOMANDE DI LICENZA ERANO " REGOLARMENTE IN ISTANZA PRESSO L' AMMINISTRAZIONE TEDESCA ", AL MOMENTO DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE .
2 . LA CONVENUTA E CONDANNATA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO .