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Document 61968CO0017

Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 21 gennaio 1970.
Andreas Reinarz contro Commissione delle Comunità europee.
Causa 17-68.

Raccolta della Giurisprudenza 1970 -00001

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1970:2

61968O0017

ORDINANZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 22 GENNAIO 1970. - ANDREAS REINARZ CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 17/68.

raccolta della giurisprudenza 1970 pagina 00001


Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parti


++++

NELLA CAUSA 17-68 - SPESE

ANDREAS REINARZ

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Motivazione della sentenza


VISTA LA SENTENZA PRONUNZIATA DALLA CORTE ( PRIMA SEZIONE ) IL 6 MAGGIO 1969,

VISTA L' ORDINANZA 17 SETTEMBRE 1969, PRONUNZIATA DALLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE AD ISTANZA DEL RICORRENTE, CON CUI LE SPESE RIPETIBILI DA QUEST' ULTIMO SONO STATE LIQUIDATE IN ...... FRANCHI COMPLESSIVAMENTE,

VISTA L' ISTANZA DEPOSITATA DAL RICORRENTE IL 16 DICEMBRE 1969,

VISTE LE OSSERVAZIONI DEPOSITATE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE L' 8 GENNAIO 1970,

SENTITA LA RELAZIONE DEL GIUDICE RELATORE,

SENTITO L' AVVOCATO GENERALE,

VISTI GLI ARTICOLI 74 E 102 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA,

ATTESO CHE IL RICORRENTE CHIEDE CHE LA CORTE, INTERPRETANDO L' ORDINANZA DEL 17 SETTEMBRE 1969, DICHIARI CHE LE SPESE RIPETIBILI DAL RICORRENTE CONSTANO DI ...... FRANCHI PER ONORARI DI AVVOCATO, PIU ALTRE SPESE DA LIQUIDARSI IN AGGIUNTA,

ATTESO CHE LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE RIPETIBILI DI CUI ALL' ART . 74 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA HA L' UNICO SCOPO DI DETERMINARE, SE DEL CASO, L' AMMONTARE DELLE SPESE ED ONORARI CHE, IN CONSIDERAZIONE DI TUTTE LE CIRCOSTANZE DELLA CONTROVERSIA, DEV' ESSERE POSTO A CARICO DEL SOCCOMBENTE IN QUALITA DI SPESE RIPETIBILI,

ATTESO CHE DALL' ORDINANZA 17 SETTEMBRE 1969 RISULTA CHIARAMENTE CHE L' AMMONTARE DELLE SPESE RIPETIBILI E LIQUIDATO IN ...... FRANCHI COMPLESSIVAMENTE,

CHE NON E QUINDI IL CASO DI PROVVEDERE AD INTERPRETARLA,

PER QUESTI MOTIVI,

Dispositivo


LA CORTE ( PRIMA SEZIONE )

COMPOSTA DAI SIGNORI : R . MONACO, PRESIDENTE; A . M . DONNER E J . MERTENS DE WILMARS, GIUDICI; K . ROEMER, AVVOCATO GENERALE; A . VAN HOUTTE, CANCELLIERE,

COSI' PROVVEDE :

L' ISTANZA E RESPINTA .

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