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Document 61968CJ0010

Sentenza della Corte del 10 dicembre 1969.
Società "Eridania" Zuccherifici Nazionali ed altri contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla società Co.Pro.B. - Cooperativa Produttori Bieticoli ed altri.
Cause riunite 10 e 18-68.

Raccolta della Giurisprudenza 1969 -00459

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1969:66

61968J0010

SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 DICEMBRE 1969. - SOCIETA'ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI E 5 ALTRI RICORRENTI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE SOSTENUTA DALLA SOCIETA'CO.PRO.B. - COOPERATIVA PRODUTTORI BIETICOLI E ALTRI INTERVENIENTI. - CAUSE RIUNITE 10 E 18/68.

raccolta della giurisprudenza 1969 pagina 00459
edizione speciale danese pagina 00117
edizione speciale greca pagina 00159
edizione speciale portoghese pagina 00171
edizione speciale spagnola pagina 00399


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . ATTI DI UN' ISTITUZIONE - RICORSO DI UN PRIVATO CONTRO UNA DECISIONE PRESA NEI CONFRONTI DI ALTRE PERSONE - DECISIONE CHE LO RIGUARDA INDIVIDUALMENTE - CRITERI

( TRATTATO CEE, ART . 173 )

2 . PROCEDURA - RICORSO PER CARENZA - ATTI CONTEMPLATI DALL' ARTICOLO 173 DEL TRATTATO CEE - IRRICEVIBILITA

Massima


1 . LA SEMPLICE CIRCOSTANZA CHE UN ATTO POSSA INFLUIRE SULLE RELAZIONI CONCORRENZIALI ESISTENTI NELL' AMBITO DI UN PARTICOLARE MERCATO NON E SUFFICIENTE A FAR RITENERE CHE TALE ATTO RIGUARDI DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE QUALSIASI OPERATORE ECONOMICO CHE SI TROVI IN UN QUALSIASI RAPPORTI DI CONCORRENZA CON IL DESTINATARIO DELL' ATTO STESSO . SOLTANTO L' ESISTENZA DI CIRCOSTANZE SPECIFICHE POTREBBE LEGITTIMARE L' INTERESSATO, IL QUALE SOSTENGA CHE L' ATTORI SI PERCUOTE SULLA SUA POSIZIONE SUL MERCATO, AD AGIRE IN FORZA DELL' ARTICOLO 173 .

2 . IL TRATTATO PREVEDE, PRECISAMENTE ALL' ARTICOLO 173, I MEZZI COI QUALI UN ATTO COMUNITARIO RITENUTO ILLEGITTIMO PUO' ESSERE IMPUGNATO, ED EVENTUALMENTE ANNULLATO, AD INIZIATIVA DI UN SOGGETTO DEBITAMENTE QUALIFICATO .

L' INTERESSATO CHE ABBIA CHIESTO, ALL' ISTITUZIONE DA CUI EMANA L' ATTO, DI REVOCARLO, NON PUO', QUALORA L' ISTITUZIONE SI ASTENGA DAL PRENDERE POSIZIONE, DEFERIRE TALE COMPORTAMENTO ALLA CORTE IN QUANTO ILLEGITTIMA ASTENSIONE DAL PRENDERE UNA DECISIONE . UN SIMILE PROCEDIMENTO EQUIVARREBBE AD OFFRIRE AGLI INTERESSATI UN MEZZO DI RICORSO ANALOGO A QUELLI DELL' ARTICOLO 173, MA NON SUBORDINATO AI PRESUPPOSTI STABILITI DAL TRATTATO .

Parti


NELLE CAUSE RIUNITE 10/68 E 18/68

SOCIETA' " ERIDANIA " ZUCCHERIFICI NAZIONALI, CON SEDE IN GENOVA, CORSO A . PODESTA, 2,

SOCIETA' ITALIANA PER L' INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI, CON SEDE IN GENOVA, VIA CORSICA 19,

SOCIETA' DISTILLERIA DI CAVARZERE, CON SEDE IN PADOVA, VIA S . FERMO 39,

SOCIETA' ROMANA ZUCCHERO, CON SEDE IN GENOVA, VIA XX SETTEMBRE 29/4,

SOCIETA' ZUCCHERIFICIO DEL VOLANO, CON SEDE IN GENOVA, VIA XX SETTEMBRE 29/4,

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA GLI INDUSTRIALI DELLO ZUCCHERO, DELL' ALCOOL E DEL LIEVITO, CON SEDE IN GENOVA, VIA B . BOSCO 57/4,

TUTTE CON L' AVV . NICOLA CATALANO, DEL FORO DI ROMA, E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO PRESSO L' AVV . ERNEST ARENDT, 34/B, RUE PHILIPPE II, RICORRENTI,

CONTRO

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

RAPPRESENTATA DAL SUO CONSULENTE GIURIDICO, DOTT . GIANCARLO OLMI, IN QUALITA DI AGENTE,

E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO PRESSO IL DOTT . EMILE REUTER, 4, BOULEVARD ROYAL, CONVENUTA,

I . CO.PRO.B . - COOPERATIVA PRODUTTORI BIETICOLI, S.R.L ., CON SEDE IN BOLOGNA, VIA SAN FELICE 25,

E

CO.PRO.A . - COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI, S.R.L ., CON SEDE IN OSTELLATO ( FERRARA ),

ENTRAMBE RAPPRESENTATE E DIFESE DAGLI AVVOCATI FRANCESCO VITTORIO BIANCHI, GUIDO GIORDANI, GIUSEPPE BERTANI, DEL FORO DI BOLOGNA,

CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO PRESSO L' AVV . ANDRE ELVINGER, 84, GRAND' RUE;

II . SOCIETA' PER AZIONI ZUCCHERIFICIO CASTIGLIONESE, CON SEDE IN ROMA, VIA CURTATONE 3,

CON L' AVV . GAETANO CASTELLANO, DEL FORO DI BOLOGNA,

E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO PRESSO L' AVV . FELICIEN JANSEN, 21, RUE ALDRINGER;

III . GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

RAPPRESENTATO DAL MINISTRO PLENIPOTENZIARIO ADOLFO MARESCA, IN QUALITA DI AGENTE, ASSISTITO DAL SOSTITUTO AVVOCATO GENERALE DELLO STATO, PIETRO PERONACI, E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO PRESSO L' AMBASCIATA D' ITALIA, INTERVENIENTI,

Oggetto della causa


CAUSE AVENTI AD OGGETTO

LA CAUSA 10/68 :

LA DOMANDA DI ANNULLAMENTO

1 ) DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 27 LUGLIO 1967 N . 1/22/66, RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL CONCORSO FEAOG, PER 480 000 UC, PER L' AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELLO ZUCCHERIFICIO DI MINERBIO ( BOLOGNA ), DI PROPRIETA DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI BIETICOLI CO.PRO.B .;

2 ) DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2 OTTOBRE 1967 N . 1/17/INON, RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL CONCORSO FEAOG, PER 767 000 UC, PER L' AMPLIAMENTO DELLO ZUCCHERIFICIO DI OSTELLATO ( FERRARA ), DI PROPRIETA DELLA SOCIETA COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI, OSTELLATO;

3 ) DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 7 MARZO 1968 N . 1/73/67, RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL CONCORSO FEAOG, PER 300 000 UC, PER L' AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELLO ZUCCHERIFICIO IN CASTIGLION FIORENTINO ( AREZZO ), DI PROPRIETA DELLA ZUCCHERIFICIO CASTIGLIONESE SPA, CON SEDE IN ROMA;

LA CAUSA 18/68 :

LA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE IMPLICITA ( RISULTANTE DAL SILENZIO DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ) DI REIEZIONE DELL' ESPOSTO FORMULATO IL 7 MAGGIO 1968, CON CUI SI CHIEDEVA L' ANNULLAMENTO O LA REVOCA DELLE DECISIONI IN QUESTIONE,

Motivazione della sentenza


1 CON RICORSO 10/68, DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 10 MAGGIO 1968, LE RICORRENTI HANNO CHIESTO L' ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE N . 1/22/66 DEL 27 LUGLIO 1967, N . 1/17/INON DEL 2 OTTOBRE 1967 E N . 1/73/67 DEL 7 MARZO 1968, CHE CONCEDONO UNA SOVVENZIONE DEL FEAOG A DETERMINATI ZUCCHERIFICI AVENTI SEDE IN ITALIA .

2 CON RICORSO 18/68, PROPOSTO IN FORZA DELL' ARTICOLO 175 DEL TRATTATO E DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 1 ) AGOSTO 1968, LE STESSE RICORRENTI HANNO IMPUGNATO IL SILENZIO-RIFIUTO CHE, A LORO AVVISO, SI DEVE DESUMERE DAL SILENZIO DELLA COMMISSIONE A PROPOSITO DI UN RICORSO AMMINISTRATIVO CON CUI ESSE AVEVANO CHIESTO LA REVOCA DELLE DECISIONI SOPRA INDICATE .

3 CON ORDINANZA 25 OTTOBRE 1968, LA CORTE HA RIUNITO LE DUE CAUSE AI FINI DELLA SENTENZA .

SULLA RICEVIBILITA DEL RICORSO 10/68

4 LA CONVENUTA E GLI INTERVENIENTI ECCEPISCONO L' IRRICEVIBILITA DEL RICORSO 10/68 SOSTENENDO, IN PRIMO LUOGO, CHE ESSO E STATO PROPOSTO OLTRE IL TERMINE PER QUANTO RIGUARDA LE DUE PRIME DECISIONI IMPUGNATE, LA CUI ADOZIONE E STATA RESA PUBBLICA MEDIANTE INFORMAZIONI PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE IL 4 AGOSTO E, RISPETTIVAMENTE, IL 7 OTTOBRE 1967, E, IN SECONDO LUOGO, CHE LE RICORRENTI, LE QUALI NON SONO LE DESTINATARIE DEGLI ATTI IMPUGNATI, NON SONO DIRETTAMENTE NE INDIVIDUALMENTE TOCCATE DA QUESTI E NON POSSONO QUINDI CHIEDERNE L' ANNULLAMENTO . POSTO CHE LA SECONDA PARTE DI QUESTA ECCEZIONE D' IRRICEVIBILITA RIGUARDA L' INTERO RICORSO, E OPPORTUNO ESAMINARLA PER PRIMA .

5 A NORMA DELL' ARTICOLO 173 DEL TRATTATO, QUALSIASI PERSONA FISICA O GIURIDICA PUO' PROPORRE RICORSO D' ANNULLAMENTO CONTRO LE DECISIONI DI CUI E DESTINATARIA E CONTRO LE DECISIONI CHE, BENCHE ABBIANO L' APPARENZA DI REGOLAMENTO O DI DECISIONE DESTINATA AD ALTRI, LA RIGUARDANO DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE . A NORMA DELL' ULTIMO ARTICOLO DI CIASCUNA DELLE DECISIONI IMPUGNATE, QUESTE SONO DESTINATE AL GOVERNO ITALIANO COME PURE AI RISPETTIVI BENEFICIARI . IL DIRITTO D' IMPUGNAZIONE DELLE RICORRENTI POTREBBE QUINDI ESSERE AMMESSO QUALORA DETTE DECISIONI LE RIGUARDINO DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE .

6 LE RICORRENTI, CHE SOSTENGONO LA SOLUZIONE AFFERMATIVA, DEDUCONO CHE LE SOVVENZIONI CONCESSE SONO ATTE A MODIFICARE I RAPPORTI DI CONCORRENZA SUL MERCATO ITALIANO DELLO ZUCCHERO E CHE ESSE SONO QUINDI LESE DAL VANTAGGIO CONCESSO ALLE DESTINATARIE DELLE DECISIONI IMPUGNATE, CON LE QUALI ESSE SONO IN CONCORRENZA . SOPRATTUTTO IN VISTA DELL' INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI QUOTE CONTEMPLATO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CEE 18 DICEMBRE 1967 N . 1009, RELATIVO ALL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ( GU N . 308 ), E DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CEE 21 DICEMBRE 1967 N . 1027, RELATIVO ALLA FISSAZIONE DELLE QUOTE DI BASE PER LO ZUCCHERO ( GU N . 313 ), LE DECISIONI IMPUGNATE SI RIPERCUOTEREBBERO IN MODO DIRETTO E INDIVIDUALE SULLA POSIZIONE DELLE RICORRENTI NEL MERCATO ITALIANO DELLO ZUCCHERO .

7 LA SEMPLICE CIRCOSTANZA CHE UN ATTO POSSA INFLUIRE SUI RAPPORTI DI CONCORRENZA NEL MERCATO DI CUI TRATTASI NON E SUFFICIENTE A FAR RITENERE CHE QUALSIASI OPERATORE ECONOMICO, IL QUALE SI TROVI IN QUALCHE MODO IN CONCORRENZA COL DESTINATARIO DELL' ATTO, SIA DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE TOCCATO DA QUEST' ULTIMO . SOLO L' ESISTENZA DI CIRCOSTANZE SPECIFICHE PUO' LEGITTIMARE AD AGIRE IN FORZA DELL' ARTICOLO 173 CHI PRETENDA CHE L' ATTO SI RIPERCUOTE SULLA SUA POSIZIONE NEL MERCATO .

8 L' ASSUNTO DELLE RICORRENTI SECONDO IL QUALE LE DECISIONI IMPUGNATE INFLUISCONO DIRETTAMENTE SULLA LORO SITUAZIONE NELL' AMBITO DEL SISTEMA DI RIPARTIZIONE DELLE QUOTE CONTEMPLATO DAI REGOLAMENTI 1009/67 E 1027/67, TENDE A PROVARE CHE NELLA FATTISPECIE SUSSISTONO DELLE CIRCOSTANZE SPECIFICHE . ONDE VALUTARE SE L' ASSUNTO SIA FONDATO, E OPPORTUNO RICORDARE DETERMINATE PARTICOLARITA DI DETTO SISTEMA, QUALE E POSTO IN OPERA PER IL MERCATO ITALIANO DELLO ZUCCHERO .

9 I REGOLAMENTI SOPRA MENZIONATI, ONDE EVITARE LE ECCEDENZE DI PRODUZIONE E PROMUOVERE LA SPECIALIZZAZIONE REGIONALE DELLA PRODUZIONE STESSA, HANNO STABILITO, PER UN PERIODO TRANSITORIO, UN SISTEMA DI QUOTE CONSISTENTE NELL' ATTRIBUZIONE A CIASCUNA IMPRESA O ZUCCHERIFICIO DI UNA QUOTA BASE, PER LA QUALE LA GARANZIA DI PREZZO E DI SMERCIO VIENE FORNITA DALLA COMUNITA, MENTRE PER I QUANTITATIVI PRODOTTI OLTRE LA QUOTA LA GARANZIA E LIMITATA O VIENE MENO . A TALE SCOPO, A CIASCUNO STATO MEMBRO VIENE ATTRIBUITA UNA QUANTITA BASE, DA RIPARTIRSI TRA LE IMPRESE E GLI ZUCCHERIFICI NAZIONALI, PER IL 90 -85 PERCENTO, SECONDO UNA FORMULA MATEMATICA CONTENUTA NELL' ARTICOLO 23 DEL REGOLAMENTO 1009/67, E BASATA SULLA LORO PRODUZIONE DURANTE UN PERIODO DI RIFERIMENTO ( LE CAMPAGNE 1961/62 - 1965/66 ), MENTRE PER IL RESTANTE 10-15 PERCENTO ESSA VIENE RIPARTITA DAL GOVERNO DI CUI TRATTASI TENENDO CONTO DEGLI EVENTUALI MUTAMENTI, INTERVENUTI NELL' INDUSTRIA DELLO ZUCCHERO E NELLA COLTIVAZIONE DELLE BARBABIETOLE, O DI CIRCOSTANZE SPECIALI .

10 CON DECRETO MINISTERIALE 26 FEBBRAIO 1968, IL GOVERNO ITALIANO HA ADOTTATO, PER LA RIPARTIZIONE DEL 10 PERCENTO DELLA QUANTITA BASE, DEI CRITERI CHE CONSENTONO, ALLE SOLE IMPRESE CHE SODDISFANO DETERMINATE CONDIZIONI GENERALI OBIETTIVE, DI OTTENERE, ENTRO LIMITI PREVIAMENTE FISSATI E SALVO UN' ECCEZIONE CHE QUI NON C' INTERESSA, UN AUMENTO AUTOMATICO DELLA RISPETTIVA QUOTA BASE . LA CAPACITA PRODUTTIVA DELLE IMPRESE E DEGLI STABILIMENTI NON HA QUINDI INFLUITO SULLA RIPARTIZIONE DI QUESTO 10 PERCENTO, SOLO ELEMENTO VARIABILE DEL SISTEMA, POSTO CHE LA RIPARTIZIONE E STATA BASATA SU CRITERI RELATIVI A CIRCOSTANZE COMPLETAMENTE DIVERSE, QUALI LA REGIONE IN CUI HA SEDE LO STABILIMENTO, LA NATURA E IL NUMERO DELLE UNITA PRODUTTIVE DELL' IMPRESA O I RISULTATI DELLE CAMPAGNE DI PRODUZIONE EFFETTUATE TRA IL PERIODO DI RIFERIMENTO E L' ENTRATA IN VIGORE DI DETTO DECRETO MINISTERIALE .

11 DA QUESTI FATTI EMERGE CHE LE SOVVENZIONI DEL FEAOG, DEL GENERE DI QUELLE CONCESSE CON LE DECISIONI IMPUGNATE, INFLUISCONO SULLA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE SOLO NELLA MISURA CONSENTITA DAI CRITERI ADOTTATI DAI GOVERNI . DETTE SOVVENZIONI NON PRODUCONO QUINDI UN EFFETTO DIRETTO SULLA RIPARTIZIONE STESSA .

12 LE RICORRENTI HANNO ANCORA SOSTENUTO CHE LE DECISIONI IMPUGNATE, IN ISPECIE QUELLA RIGUARDANTE LO ZUCCHERIFICIO DI CASTIGLION FIORENTINO, HANNO INFLUITO SULLA RIPARTIZIONE DELLA QUANTITA BASE DA PARTE DEL GOVERNO ITALIANO, PER IL FATTO DI AVER SUBORDINATO IL VERSAMENTO DELLA SOVVENZIONE ALL' IMPEGNO DI DETTO GOVERNO DI ATTRIBUIRE AI BENEFICIARI UNA QUOTA BASE CORRISPONDENTE ALLA LORO ACCRESCIUTA CAPACITA .

13 NON SI PUO' TUTTAVIA RITENERE CHE DETTA CONDIZIONE ABBIA DETERMINATO IL CONTENUTO DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE ADOTTATI DAL GOVERNO ITALIANO . AL CONTRARIO, LA COMMISSIONE NON POTEVA CONCEDERE LE SOVVENZIONI DEL FEAOG SENZA AVER PREVIAMENTE ACCERTATO CHE LE RELATIVE DECISIONI FOSSERO IN ARMONIA CON LA POLITICA DI RIPARTIZIONE CHE IL GOVERNO ITALIANO INTENDEVA SEGUIRE, IN CONFORMITA ALLA DISCIPLINA RELATIVA ALL' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO .

14 LE CIRCOSTANZE ADDOTTE DALLE RICORRENTI NON PROVANO QUINDI CHE LE DECISIONI IMPUGNATE LE RIGUARDASSERO DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE . DI CONSEGUENZA E SENZA CHE SIA NECESSARIO ESAMINARE LE RESTANTI ECCEZIONI D' IRRICEVIBILITA, IL RICORSO 10/68 VA DICHIARATO IRRICEVIBILE .

SULLA RICEVIBILITA DEL RICORSO 18/68

15 QUESTO RICORSO E DIRETTO ALL' ANNULLAMENTO DEL SILENZIO-RIFIUTO OPPOSTO DALLA COMMISSIONE ALLA DOMANDA RIVOLTALE DALLE RICORRENTI E TENDENTE AD OTTENERE L' ANNULLAMENTO O LA REVOCA DELLE TRE DECISIONI DI CUI E CAUSA, PER MOTIVI D' ILLEGITTIMITA O PER MOTIVI D' OPPORTUNITA .

16 L' AZIONE CONTEMPLATA DALL' ARTICOLO 175 E DIRETTA A FAR ACCERTARE UN' OMISSIONE ILLEGITTIMA, COME SI EVINCE DA DETTO ARTICOLO, IL QUALE PARLA DI ASTENSIONE " IN VIOLAZIONE DEL PRESENTE TRATTATO ", E DALL' ARTICOLO 176, IL QUALE PARLA DI ASTENSIONE CHE SIA STATA DICHIARATA " CONTRARIA AL PRESENTE TRATTATO ". SENZA PRECISARE A NORMA DI QUALI DISPOSIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO LA COMMISSIONE SAREBBE STATA TENUTA AD ANNULLARE O REVOCARE DETTE DECISIONI, LE RICORRENTI SI SONO LIMITATE A SOSTENERE CHE QUESTE SONO STATE ADOTTATE IN VIOLAZIONE DEL TRATTATO, E CHE QUESTA CIRCOSTANZA SAREBBE DA SOLA SUFFICIENTE A RENDERE APPLICABILE L' ARTICOLO 175 ALL' ASTENSIONE DELLA COMMISSIONE .

17 IL TRATTATO, E PRECISAMENTE L' ARTICOLO 173, PREVEDE PERO' ALTRE AZIONI CON CUI UN ATTO COMUNITARIO RITENUTO ILLEGITTIMO PUO' ESSERE IMPUGNATO, ED EVENTUALMENTE ANNULLATO, AD INIZIATIVA DI UN SOGGETTO CHE POSSIEDA I REQUISITI PRESCRITTI . SE SI AMMETTESSE, COME LE RICORRENTI VORREBBERO, CHE GLI INTERESSATI POSSANO CHIEDERE, ALL' ISTITUZIONE CHE HA EMESSO L' ATTO, DI REVOCARLO E, IN CASO NEGATIVO, ADIRE LA CORTE PER SILENZIO-RIFIUTO, SIGNIFICHEREBBE ATTRIBUIRE LORO UNA AZIONE PARALLELA A QUELLA DELL' ARTICOLO 173, CHE NON SAREBBE SOGGETTA ALLE CONDIZIONI STABILITE DAL TRATTATO .

18 IL PRESENTE RICORSO NON POSSIEDE QUINDI I REQUISITI PRESCRITTI DALL' ARTICOLO 175 DEL TRATTATO E VA PERTANTO DICHIARATO IRRICEVIBILE .

Decisione relativa alle spese


19 A NORMA DELL' ARTICOLO 69, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . POSTO CHE I RICORSI SONO IRRICEVIBILI, LE RICORRENTI VANNO CONDANNATE ALLE SPESE, IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE AGLI INTERVENTI .

Dispositivo


LA CORTE

RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :

1 ) I RICORSI 10/68 E 18/68 SONO IRRICEVIBILI .

2 ) LE RICORRENTI SONO CONDANNATE ALLE SPESE, IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE AGLI INTERVENTI .

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