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Document 61965CJ0061

Sentenza della Corte del 30 giugno 1966.
Sig.ra G. Gœbbels, vedova Vaassen contro Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Heerlen - Paesi Bassi.
Causa 61-65.

edizione speciale inglese 1966 00408

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1966:39

61965J0061

SENTENZA DELLA CORTE DEL 30 GIUGNO 1966. - SIG.RA G. GOEBBELS, VEDOVA VAASSEN CONTRO IL BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLO SCHEIDSGERECHT VAN HET BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF). - CAUSA 61/65.

raccolta della giurisprudenza
edizione francese pagina 00377
edizione olandese pagina 00258
edizione tedesca pagina 00584
edizione italiana pagina 00408
edizione speciale inglese pagina 00261
edizione speciale danese pagina 00227
edizione speciale greca pagina 00337
edizione speciale portoghese pagina 00401
edizione speciale spagnola pagina 00389
edizione speciale svedese pagina 00263
edizione speciale finlandese pagina 00263


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . PROCEDURA - PRONUNZIA PREGIUDIZIALE - GIURISDIZIONE NAZIONALE AI SENSI DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE - ORGANISMI ANALOGHI AI TRIBUNALI DI DIRITTO COMUNE - POSSONO RIVOLGERSI ALLA CORTE

2 . PROCEDURA - PRONUNZIA PREGIUDIZIALE - COMPETENZA DELLA CORTE - INTERPRETAZIONE

( TRATTATO CEE, ARTICOLO 177 )

3 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI MIGRANTI - PREVIDENZA SOCIALE - LEGISLAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO N . 3 DEL CONSIGLIO DELLA CEE - DISPOSIZIONI STATUTARIE - NOZIONE

( REGOLAMENTO N . 3 DEL CONSIGLIO DELLA CEE, ARTICOLO 1 B )

4 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI MIGRANTI - PREVIDENZA SOCIALE - REGIME SPECIALE AI SENSI DELL' ARTICOLO 2, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 3 DEL CONSIGLIO DELLA CEE - CONTROLLO CIRCA L' ESISTENZA DI DETTO REGIME - SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE - APPLICAZIONE A DETTO REGIME DEI REGOLAMENTI N . 3 E N . 4

( REGOLAMENTO N . 3 DEL CONSIGLIO DELLA CEE, ARTICOLO 2, N . 2 )

5 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI MIGRANTI - PREVIDENZA SOCIALE - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 3 DEL CONSIGLIO DELLA CEE - LEGISLAZIONE OLANDESE - ASSICURAZIONE MALATTIE - COMPRENDE TANTO IL REGIME GENERALE QUANTO I REGIMI SPECIALI

( REGOLAMENTO N . 3 DEL CONSIGLIO DELLA CEE, ALLEGATO B, CAPITOLO " PAESI BASSI ")

6 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI MIGRANTI - PREVIDENZA SOCIALE - CLAUSOLE RELATIVE AL TERRITORIO - NON SONO OPPONIBILI - TITOLARI DI PENSIONI O DI RENDITE IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO E LORO SUPERSTITI - RESIDENZA NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN CUI SI TROVA L' ENTE DEBITORE - IL BENEFICIO DELL' AFFILIAZIONE AL REGIME ANCHE SOLO FACOLTATIVO DI ASSICURAZIONE RESTA SALVO

( TRATTATO CEE, ARTICOLI 48-51; REGOLAMENTO N . 3 DEL CONSIGLIO DELLA CEE, ARTICOLI 4 E 22 )

7 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI MIGRANTI - PREVIDENZA SOCIALE - PRESTAZIONI IN NATURA AI SENSI DELL' ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO N . 3 DEL CONSIGLIO DELLA CEE - CORRESPONSIONE SOTTO FORMA DI RIMBORSO SPESE - AMMISSIBILITA

( REGOLAMENTO N . 3 DEL CONSIGLIO DELLA CEE, ARTICOLO 22 )

Massima


1 . IL TERMINE " GIURISDIZIONE " AI SENSI DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE PUO' COMPRENDERE, A DETERMINATE CONDIZIONI, UN ORGANISMO DIVERSO DA UN TRIBUNALE DI DIRITTO COMUNE .

2 . VEDI LA MASSIMA N . 1 DELLA SENTENZA 6-64, RACCOLTA, VOL . X, PAG . 1131 .

PRONUNCIANDOSI IN VIA PREGIUDIZIALE, LA CORTE NON PUO' APPLICARE IL TRATTATO A UN CASO DETERMINATO, NE STATUIRE SULLA COMPATIBILITA DI UNA NORMA GIURIDICA INTERNA COL TRATTATO STESSO, COME INVECE LE SAREBBE POSSIBILE IN VIRTU DELL' ARTICOLO 169 . OVE IL PROVVEDIMENTO DI RINVIO SIA FORMULATO IN MODO IMPRECISO, ESSA PUO' DESUMERNE SOLTANTO LE QUESTIONI RIGUARDANTI L' INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO .

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3 . UNA DISCIPLINA RELATIVA ALL' ASSICURAZIONE MALATTIA DEI LAVORATORI E DEI LORO SUPERSTITI, ISTITUITA E MESSA IN ESECUZIONE DA UN ORGANISMO DI DIRITTO PRIVATO, COSTITUISCE, IN QUALITA DI " DISPOSIZIONE STATUTARIA ", UNA " LEGISLAZIONE " AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 ( B ) E 4 DEL REGOLAMENTO N . 3 QUALORA COMPLETI, O SOSTITUISCA, LE LEGGI E I REGOLAMENTI ISTITUTIVI DI UN REGIME GENERALE O SPECIALE DI PREVIDENZA SOCIALE .

4 . UN REGIME SPECIALE AI SENSI DELL' ARTICOLO 2, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 3 DEL CONSIGLIO DELLA CEE SUSSISTE IN ISPECIE QUALORA UN GRUPPO SPECIFICO DI LAVORATORI SIA SOGGETTO AD UN' ASSICURAZIONE DI TIPO SPECIALE, OBBLIGATORIA IN FORZA DEL DIRITTO PUBBLICO .

SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE LO STABILIRE SE RICORRANO DI FATTO I PRESUPPOSTI DI UN REGIME SPECIALE .

I REGOLAMENTI N . 3 E N . 4 SI APPLICANO AD UN REGIME SPECIALE NELLA SUA TOTALITA, IVI COMPRESE LE EVENTUALI DISPOSIZIONI RELATIVE ALL' AFFILIAZIONE VOLONTARIA E FACOLTATIVA DEGLI EX-ASSICURATI E DEI LORO SUPERSTITI .

5 . L' ALLEGATO B, CAPITOLO " PAESI BASSI ", DEL REGOLAMENTO N . 3 DEL CONSIGLIO DELLA CEE COMPRENDE I REGIMI GENERALI E SPECIALI DI PREVIDENZA SOCIALE RELATIVI ALL' ASSICURAZIONE MALATTIA .

6 . POSTO CHE GLI ARTICOLI 48-51 DEL TRATTATO CEE, COME PURE IL REGOLAMENTO N . 3 DEL CONSIGLIO DELLA CEE, TENDONO FRA L' ALTRO AD IMPEDIRE CHE, IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE, DELLE CLAUSOLE RELATIVE AL TERRITORIO POSSANO ESSERE OPPOSTE AI LAVORATORI O AI LORO SUPERSTITI, LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO N . 3 OSTANO A CHE UN ENTE PREVIDENZIALE RIFIUTI A UN LAVORATORE, TITOLARE DI UNA PENSIONE O DI UNA RENDITA IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO, OVVERO A UN SUO SUPERSTITE, IL BENEFICIO DELL' AFFILIAZIONE AL REGIME ANCHE SOLO FACOLTATIVO DI ASSICURAZIONE MALATTIA DA ESSO GESTITO, PER IL FATTO CHE DETTO TITOLARE RISIEDE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN CUI L' ENTE STESSO SI TROVA .

7 . L' ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO N . 3 SI APPLICA DEL PARI ALLE PRESTAZIONI CONCERNENTI I TRATTAMENTI E CURE MEDICHE E LA FORNITURA DI MEDICINALI, CORRISPOSTE SOTTO FORMA DI RIMBORSO SPESE .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 61-65

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE, DALLO " SCHEIDSGERECHT VAN HET BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF " NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE

FRA

LA SIG.RA G . GOEBBELS, VEDOVA VAASSEN

E

IL BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF

Oggetto della causa


E DIRETTA AD OTTENERE L' INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 3 DEL CONSIGLIO DELLA CEE, RELATIVO ALLA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI ( G.U . DEL 16 DICEMBRE 1958, PAG . 561 E SEGG .),

Motivazione della sentenza


I - SULLA RICEVIBILITA DELLA DOMANDA D' INTERPRETAZIONE

IL CONVENUTO NELLA CAUSA DI MERITO SOSTIENE CHE LO " SCHEIDSGERECHT VAN HET BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF " NON E UNA GIURISDIZIONE AI SENSI DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE E NON PUO' QUINDI SOTTOPORRE ALLA CORTE UNA DOMANDA D' INTERPRETAZIONE BASATA SU DETTO ARTICOLO .

LA CORTE RILEVA CHE LO SCHEIDSGERECHT E REGOLARMENTE COSTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE OLANDESE; ESSO E INFATTI PREVISTO DALL' RBFM, TESTO CHE DISCIPLINA I RAPPORTI FRA IL BEAMBTENFONDS E I SUOI ASSICURATI . A NORMA DELLA LEGGE OLANDESE SULL' INVALIDITA, L' ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PREVISTA DA DETTA LEGGE NON RIGUARDA LE PERSONE LE CUI PENSIONI D' INVALIDITA E DI VECCHIAIA SONO DISCIPLINATE DA UN ALTRO REGIME, DESTINATO A SOSTITUIRE IL REGIME GENERALE, IL CHE AVVIENE QUANDO LE AUTORITA COMPETENTI DICHIARANO CHE DETTO REGIME E CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE E OFFRE SUFFICIENTI GARANZIE PER LA CORRESPONSIONE DELLE PENSIONI . DISPOSIZIONI ANALOGHE ESISTONO PER ALTRI RAMI DELLA PREVIDENZA SOCIALE . IL REGOLAMENTO E LE SUE EVENTUALI MODIFICHE DEVONO ESSERE QUINDI APPROVATI, OLTRE CHE DAL MINISTRO OLANDESE DA CUI DIPENDE L' INDUSTRIA MINERARIA, ANCHE DAL MINISTRO DEGLI AFFARI SOCIALI E DELLA SANITA PUBBLICA . SPETTA POI AL MINISTRO DA CUI DIPENDE L' INDUSTRIA MINERARIA NOMINARE I MEMBRI DELLO SCHEIDSGERECHT, DESIGNARE IL SUO PRESIDENTE E STABILIRE IL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA .

LO SCHEIDSGERECHT, ORGANO PERMANENTE INCARICATO DI DIRIMERE LE CONTROVERSIE DEFINITE, IN VIA GENERALE, DALL' ARTICOLO 89 DELL' RBFM, E SOGGETTO A NORME DI PROCEDURA IN CONTRADDITTORIO ANALOGHE A QUELLE CHE DISCIPLINANO IL FUNZIONAMENTO DEI TRIBUNALI DI DIRITTO COMUNE .

INFINE, LE PERSONE CONTEMPLATE DALL' RBFM SONO OBBLIGATORIAMENTE MEMBRI DEL BEAMBTENFONDS, E CIO' A NORMA DI UN REGOLAMENTO ADOTTATO DAL MIJNINDUSTRIERAAD ( CONSIGLIO DELL' INDUSTRIA MINERARIA ), ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO; DETTE PERSONE SONO TENUTE AD ADIRE LO SCHEIDSGERECHT IN CASO DI CONTROVERSIE FRA ESSE E L' ENTE ASSICURATIVO .

LO SCHEIDSGERECHT DEVE APPLICARE LE NORME GIURIDICHE .

NELLA FATTISPECIE, IL PROBLEMA DEL SE DEI COMPLESSI DI DISPOSIZIONI DEL GENERE DELL' RBFM SIANO CONTEMPLATI DAL REGOLAMENTO N . 3 DEL CONSIGLIO DELLA CEE RIENTRA NELL' INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEV' ESSERE RISOLTO ESAMINANDO LA PRIMA QUESTIONE DEFERITA .

STANDO COSI' LE COSE, LO SCHEIDSGERECHT DEV' ESSERE CONSIDERATO COME UNA GIURISDIZIONE AI SENSI DELL' ARTICOLO 177 .

LA DOMANDA D' INTERPRETAZIONE E PERTANTO RICEVIBILE .

II - NEL MERITO

1 . SULLA PRIMA QUESTIONE DEFERITA

LO SCHEIDSGERECHT CHIEDE ALLA CORTE DI DICHIARARE SE LA DISCIPLINA CONTENUTA NEL CAPITOLO II DELL' RBFM E RELATIVA ALLA CASSA MALATTIA GESTITA DAL BFM SIA UNA " LEGISLAZIONE " AI SENSI DEL REGOLAMENTO N . 3, SIA COMPRESA DALL' ALLEGATO B, CAPITOLO " PAESI BASSI ", LETTERA I ), DI DETTO REGOLAMENTO E DI CONSEGUENZA QUEST' ULTIMO SI APPLICHI AGLI IMPIEGATI MINERARI OLANDESI CUI DETTA DISCIPLINA SI RIFERISCE .

A NORMA DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE, LA CORTE PUO' PRONUNZIARSI SULL' INTERPRETAZIONE O SULLA VALIDITA DEL TRATTATO E DEGLI ATTI EMANATI DALLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA, MA NON PUO' APPLICARE LE RELATIVE NORME A UNA FATTISPECIE DETERMINATA . ESSA DEVE QUINDI LIMITARSI A DESUMERE DALLA QUESTIONE DEFERITALE, BASANDOSI SUI DATI ESPOSTI DALLO SCHEIDSGERECHT, QUANTO ATTIENE ALL' INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO E DEL REGOLAMENTO N . 3 .

A ) IL PRIMO PROBLEMA DA RISOLVERE E SE UNA DISCIPLINA RELATIVA ALL' ASSICURAZIONE MALATTIA DEI LAVORATORI E DEI LORO SUPERSTITI, INSTAURATA E POSTA IN ESECUZIONE DA UN ORGANISMO DI DIRITTO PRIVATO, POSSA COSTITUIRE UNA LEGISLAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO N . 3 .

IN FORZA DELL' ARTICOLO 1 B ) DEL REGOLAMENTO N . 3, " IL TERMINE ' LEGISLAZIONE ' DESIGNA LE LEGGI, I REGOLAMENTI E LE DISPOSIZIONI STATUTARIE ... DI CIASCUNO STATO MEMBRO, CHE CONCERNONO I REGIMI E I RAMI DELLA SICUREZZA SOCIALE PREVISTI AI PARAGRAFI ( 1 ) E ( 2 ) DELL' ARTICOLO 2 DEL PRESENTE REGOLAMENTO ", CIOE FRA L' ALTRO I REGIMI E I RAMI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI MALATTIA . LA MENZIONE DELLE " DISPOSIZIONI STATUTARIE " TENDE MANIFESTAMENTE A COMPRENDERE I REGIMI E I RAMI DELLA PREVIDENZA SOCIALE GESTITI DA ORGANISMI DIVERSI DALLE PUBBLICHE AUTORITA E CHE GODONO DI UNA CERTA AUTONOMIA RISPETTO A QUESTE .

D' ALTRO LATO, IN CONFORMITA ALL' ARTICOLO 1 E ) DEL REGOLAMENTO N . 3, " IL TERMINE ' ISTITUZIONE ' DESIGNA ... L' ORGANISMO O L' AUTORITA INCARICATA DI APPLICARE, IN TUTTO O IN PARTE, LA LEGISLAZIONE ". L' ACCOSTAMENTO DELLE ESPRESSIONI " ORGANISMO " E " AUTORITA " MOSTRA CHE IL REGOLAMENTO N . 3 RIGUARDA DEL PARI LE DISPOSIZIONI STATUTARIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PRIVATO, E CIO' TANTO PIU IN QUANTO QUESTE NON SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSE DA ALCUNA DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO N . 3 .

LA NOZIONE DI " DISPOSIZIONI STATUTARIE " SI APPLICA ALLE NORME CHE, PUR ESSENDO EMANATE ED APPLICATE IN FORME E DA ORGANISMI DI DIRITTO PRIVATO, FANNO PARTE DEL REGIME DI PREVIDENZA SOCIALE DI UNO STATO MEMBRO IN QUANTO SONO DESTINATE A COMPLETARE, O A SOSTITUIRE, LE LEGGI E I REGOLAMENTI AD ESSA RELATIVI . NEL REGOLAMENTO N . 3 E MANIFESTO L' INTENTO DI NON ESCLUDERE DAL BENEFICIO DELLE SUE DISPOSIZIONI I REGIMI GESTITI DAGLI ORGANISMI NON STATALI CHE, ALMENO IN ALCUNI STATI MEMBRI, COMPRENDONO UN SETTORE RILEVANTE DELLA PREVIDENZA SOCIALE .

IL CONVENUTO NELLA CAUSA DI MERITO SOSTIENE TUTTAVIA CHE LE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO SONO PRIVE DI VALORE NEL CASO IN CUI GLI INTERESSATI, IN MANCANZA DELLA DISCIPLINA DI CUI TRATTASI, NON SAREBBERO OBBLIGATORIAMENTE ASSICURATI IN FORZA DEL REGIME PREVIDENZIALE GENERALE . IN QUESTO CASO, DETTA DISCIPLINA NON POTREBBE ESSERE CONSIDERATA COME UN SOSTITUTIVO DEL REGIME GENERALE . LO STESSO CONVENUTO SOSTIENE POI CHE DETTE CONSIDERAZIONI NON SI APPLICANO AI SUPERSTITI DI UN LAVORATORE AFFILIATI A TITOLO PURAMENTE FACOLTATIVO ALL' ENTE AL QUALE IL LAVORATORE STESSO ERA STATO AFFILIATO OBBLIGATORIAMENTE .

LA CORTE RILEVA CHE L' OBIEZIONE SECONDO LA QUALE IL VAASSEN SAREBBE STATO ESENTE DAL REGIME PREVIDENZIALE GENERALE VA RESPINTA, POSTO CHE IL PROBLEMA CHE HA INDOTTO LO SCHEIDSGERECHT A RIVOLGERSI ALLA CORTE E EVIDENTEMENTE QUELLO DEL SE LA DISCIPLINA DI CUI TRATTASI FACCIA O MENO PARTE DI UN REGIME SPECIALE AI SENSI DELL' ARTICOLO 2, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 3 . UN REGIME DEL GENERE SUSSISTE INDUBBIAMENTE QUALORA UN GRUPPO SPECIFICO DI LAVORATORI SIA SOGGETTO AD UN' ASSICURAZIONE DI TIPO SPECIALE, OBBLIGATORIA IN FORZA DEL DIRITTO PUBBLICO .

IL CONVENUTO NELLA CAUSA DI MERITO SEMBRA DEL RESTO AVER BEN COMPRESO L' ESSENZIALE DELLA NOZIONE NEL PUNTO DELLA SUA MEMORIA IN CUI ESPONE, ANZITUTTO CHE L' OBBLIGO ASSICURATIVO DEGLI IMPIEGATI MINERARI OLANDESI DERIVA DALL' ARTICOLO 33 DEL REGOLAMENTO DEL MIJNINDUSTRIERAAD IN DATA 8 SETTEMBRE 1952, RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEGLI APPRENDISTI IMPIEGATI E DEGLI IMPIEGATI MINERARI ( NEDERLANDSE STAATSCOURANT DEL 23 SETTEMBRE 1952, N . 185 ) E, IN SECONDO LUOGO, CHE DETTO REGOLAMENTO, ESSENDO STATO EMANATO DA UN ORGANO PUBBLICO, HA NATURA PUBBLICISTICA .

SPETTA TUTTAVIA AL GIUDICE NAZIONALE, EVENTUALMENTE ( COME NELLA FATTISPECIE ) PREVIA APPLICAZIONE DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO, LO STABILIRE SE RICORRANO DI FATTO I PRESUPPOSTI DI UN REGIME SPECIALE, DI GUISA CHE LE RELATIVE DISPOSIZIONI STATUTARIE RIENTRINO NELLA NOZIONE DI LEGISLAZIONE DI CUI ALL' ARTICOLO 1 B DEL REGOLAMENTO N . 3 . UNA VOLTA ACCERTATA L' ESISTENZA DI UN REGIME SPECIALE, I REGOLAMENTI N . 3 E N . 4 SI APPLICANO A DETTO REGIME NELLA SUA TOTALITA, IVI COMPRESE LE EVENTUALI DISPOSIZIONI RELATIVE ALL' AFFILIAZIONE VOLONTARIA E FACOLTATIVA DEGLI EX-ASSICURATI E DEI LORO SUPERSTITI .

B ) CON LA SECONDA PARTE DELLA QUESTIONE, SI CHIEDE ALLA CORTE DI DICHIARARE SE IL REGIME DI ASSICURAZIONE MALATTIA OLANDESE ISTITUITO A FAVORE DEGLI IMPIEGATI MINERARI E DEI LORO AVENTI CAUSA RIENTRI NELL' ALLEGATO B, CAPITOLO " PAESI BASSI ", LETTERA I ) DEL REGOLAMENTO N . 3, IL QUALE RECITA : " L' ASSICURAZIONE MALATTIA DEI LAVORATORI DELLE MINIERE ( PRESTAZIONI IN DANARO E IN NATURA IN CASO DI MALATTIA E DI MATERNITA ) ".

SECONDO IL CONVENUTO NELLA CAUSA DI MERITO, LA SOLUZIONE DOVREBBE ESSERE NEGATIVA . NEL TESTO OLANDESE DELLA DISPOSIZIONE SOPRACITATA, AL TERMINE " LAVORATORI " CORRISPONDE L' ESPRESSIONE " MIJNWERKERS " LA QUALE, A DIFFERENZA DEL TERMINE " WERKNEMERS ", RIGUARDEREBBE SOLTANTO GLI OPERAI ED ESCLUDEREBBE QUINDI GLI IMPIEGATI .

LA CORTE OSSERVA CHE, QUAND' ANCHE DETTA INTERPRETAZIONE DEL TERMINE " MIJNWERKERS " FOSSE ESATTA - IL CHE APPARE DUBBIO - LA TESI DEL CONVENUTO NELLA CAUSA DI MERITO NON POTREBBE COMUNQUE ESSERE ACCOLTA . NEL CAPITOLO " PAESI BASSI " DELL' ALLEGATO B DEL REGOLAMENTO N . 3, ALLA LETTERA A ), VIENE FATTA MENZIONE DELL' ASSICURAZIONE MALATTIA IN GENERALE E, ALLA LETTERA I ), DELL' ASSICURAZIONE MALATTIA DEI LAVORATORI DELLE MINIERE . IL REGIME SPECIALE DI ASSICURAZIONE MALATTIA, QUALE SOPRA DEFINITO, SE NON RIENTRASSE NELLA LETTERA I ), SAREBBE COMPRESO NELLA LETTERA A ) CHE SI APPLICA, SENZA DISTINZIONI, A TUTTI I " LAVORATORI " (" ARBEITSKRAEFTE " E " ARBEITNEHMER "; " LAVORATORI "; " WERKNEMERS ") AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 48 A 51 DEL TRATTATO, ESPRESSIONE CHE COMPRENDE DEL PARI GLI IMPIEGATI .

L' ALLEGATO B, CAPITOLO " PAESI BASSI ", DEL REGOLAMENTO N . 3 COMPRENDE QUINDI TANTO IL REGIME GENERALE QUANTO I REGIMI PREVIDENZIALI SPECIALI RELATIVI ALL' ASSICURAZIONE MALATTIA .

2 . SULLA SECONDA QUESTIONE DEFERITA

CON LA SECONDA QUESTIONE, DA RISOLVERSI NEL CASO IN CUI LA PRIMA VENGA RISOLTA IN SENSO AFFERMATIVO, LO SCHEIDSGERECHT CHIEDE ALLA CORTE DI DICHIARARE SE IL SUPERSTITE DI UN LAVORATORE " ABBIA DIRITTO ALLE PRESTAZIONI CONTEMPLATE DALL' ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO N . 3 E MENZIONATE NELL' ARTICOLO 22, N . 2, ULTIMA PARTE ",

- ANCHE SE RISIEDE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO DELL' ENTE ASSICURATIVO DI CUI TRATTASI,

- E ANCHE SE LA LEGISLAZIONE APPLICATA DA DETTO ENTE PREVEDE, PER I SUPERSTITI, SOLTANTO IL " RIMBORSO, DA PARTE DELLA CASSA MALATTIA, DELLE SPESE PER TRATTAMENTI E CURE MEDICHE E PER FORNITURA DI MEDICINALI ".

A ) QUANTO ALLA PRIMA CONDIZIONE, DAL CONTESTO DELLA DECISIONE DI RINVIO EMERGE CHE LO SCHEIDSGERECHT DESIDERA IN REALTA SAPERE SE IL REGOLAMENTO N . 3 OSTI A CHE UN ENTE ASSICURATIVO RIFIUTI DI AMMETTERE IL SUPERSTITE DI UN LAVORATORE ALL' ASSICURAZIONE MALATTIA FACOLTATIVA PER IL SOLO FATTO CHE EGLI RISIEDE IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO DELL' ENTE STESSO .

I NUMERI ( 2 ) E ( 3 ) DELL' ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO N . 3 DISCIPLINANO LA CORRESPONSIONE DELLE PRESTAZIONI MALATTIA AL " TITOLARE DI UNA PENSIONE O DI UNA RENDITA " DOVUTA IN VIRTU DELLA LEGISLAZIONE DI UNO O PIU STATI MEMBRI, QUALORA DETTO TITOLARE RISIEDA NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO IN CUI NON SI TROVA ALCUNO DEGLI ENTI DEBITORI DELLA PENSIONE O DELLA RENDITA .

QUESTE DISPOSIZIONI RIGUARDANO IN OGNI CASO L' IPOTESI IN CUI L' ASSICURAZIONE MALATTIA DERIVA OBBLIGATORIAMENTE DAL DIRITTO ALLA PENSIONE O ALLA RENDITA, CIOE IN CUI ESSA COSTITUISCE, IN UN CERTO SENSO, UN ELEMENTO INDISPENSABILE DEL REGIME DI PENSIONE O DI RENDITA . ESSE PRESUPPONGONO LOGICAMENTE CHE L' AFFILIAZIONE AD UN REGIME DI ASSICURAZIONE MALATTIA NON PUO' ESSERE SOPPRESSA PER IL FATTO CHE L' INTERESSATO TRASFERISCE LA PROPRIA RESIDENZA IN UN PAESE DIVERSO DA QUELLO O DA QUELLI IN CUI SI TROVANO GLI ENTI DEBITORI DELLE PRESTAZIONI DI CUI TRATTASI .

CIO' TROVA DEL RESTO CONFERMA NELL' ARTICOLO 10 ( 1 ) DEL REGOLAMENTO N . 3, A TERMINI DEL QUALE " LE PENSIONI O RENDITE ... ACQUISITE IN VIRTU DELLA LEGISLAZIONE DI UNO O PIU STATI MEMBRI NON POSSONO SUBIRE ALCUNA RIDUZIONE, MODIFICA, SOSPENSIONE, SOPPRESSIONE O CONFISCA PER IL FATTO CHE IL BENEFICIARIO RISIEDE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN CUI SI TROVA L' ISTITUZIONE DEBITRICE ".

D' ALTRO LATO, L' ARTICOLO 22 NON MENZIONA ESPRESSAMENTE IL CASO IN CUI L' AFFILIAZIONE DEL TITOLARE DELLA PENSIONE O DELLA RENDITA A UN REGIME DI ASSICURAZIONE MALATTIA E SOLTANTO FACOLTATIVA . SI DEVE QUINDI STABILIRE SE, NEL SILENZIO DI DETTO ARTICOLO, QUESTO SI APPLICHI PURE IN DETTA IPOTESI .

A TERMINI DELL' ARTICOLO 4, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 3, LE DISPOSIZIONI DI QUESTO SI APPLICANO " AI SUPERSTITI DEI LAVORATORI SUBORDINATI O ASSIMILATI CHE SONO STATI SOTTOPOSTI ALLA LEGISLAZIONE DI UNO O PIU STATI MEMBRI ". L' AMPIA FORMULAZIONE DI QUESTE DISPOSIZIONI DIMOSTRA CHE L' APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO NON SI LIMITA AI LAVORATORI, O AI LORO SUPERSTITI, CHE HANNO OCCUPATO IMPIEGHI IN PIU STATI O CHE OCCUPANO, OVVERO HANNO OCCUPATO, UN IMPIEGO IN UNO STATO PUR RISIEDENDO, O AVENDO RISIEDUTO, IN UN ALTRO . IL REGOLAMENTO SI APPLICA QUINDI DEL PARI NELL' IPOTESI CHE IL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA IN UN ALTRO STATO MEMBRO SIA STATO EFFETTUATO, NON DALLO STESSO LAVORATORE, BENSI' DA UN SUPERSTITE .

QUESTA INTERPRETAZIONE E CONFORME ALLO SPIRITO DEGLI ARTICOLI DA 48 A 51 DEL TRATTATO, COME PURE DEL REGOLAMENTO N . 3, I QUALI TENDONO AD IMPEDIRE ( SPINGENDOSI CON CIO' OLTRE LA PROTEZIONE DEL LAVORATORE MIGRANTE STRICTO SENSU ) CHE, IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE, DELLE CLAUSOLE RELATIVE AL TERRITORIO POSSANO ESSERE OPPOSTE AI LAVORATORI O AI LORO SUPERSTITI .

DALL' ARTICOLO 9 ( 1 ) DEL REGOLAMENTO N . 3 RISULTA POI CHE QUESTO SI APPLICA INDISTINTAMENTE " ALL' ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA VOLONTARIA O FACOLTATIVA CONTINUATA ". DALL' ARTICOLO 10 ( 2 ) IN RELAZIONE ALL' ALLEGATO E DI DETTO REGOLAMENTO, SI DESUME INOLTRE CHE QUEST' ULTIMO, TUTTE LE VOLTE CHE INTENDE FAR SALVE DELLE CLAUSOLE RELATIVE AL TERRITORIO CONTENUTE NELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI, NE FA ESPRESSA MENZIONE . PERCIO', QUAND' ANCHE L' AFFILIAZIONE AL REGIME DI ASSICURAZIONE MALATTIA DEL LAVORATORE O SUPERSTITE, TITOLARE DELLA PENSIONE O DELLA RENDITA, SIA PREVISTA A TITOLO PURAMENTE FACOLTATIVO, IL REGOLAMENTO N . 3 VIETA ALL' ENTE ASSICURATIVO DI SOPPRIMERE L' AFFILIAZIONE STESSA PER IL FATTO CHE DETTO TITOLARE HA TRASFERITO LA PROPRIA RESIDENZA IN UN PAESE DIVERSO DA QUELLO IN CUI ESSO ENTE SI TROVA .

B ) LA DOMANDA D' INTERPRETAZIONE E DIRETTA ANCORA AD ACCERTARE SE L' ARTICOLO 22, IL QUALE MENZIONA SOLTANTO LE " PRESTAZIONI IN NATURA " SIA APPLICABILE A PRESTAZIONI PER TRATTAMENTI E CURE MEDICHE E FORNITURA DI MEDICINALI, CORRISPOSTE SOTTO FORMA DI RIMBORSO SPESE .

IL CAPITOLO 1 DEL TITOLO III DEL REGOLAMENTO N . 3, INTITOLATO " MALATTIA, MATERNITA " E DEL QUALE FA PARTE L' ARTICOLO 22 DI CUI TRATTASI, CONTRAPPONE LE " PRESTAZIONI IN NATURA " ALLE " PRESTAZIONI IN DANARO " SENZA TUTTAVIA DEFINIRE NE LE UNE NE LE ALTRE . E' CIONONDIMENO CERTO CHE LA NOZIONE DI " PRESTAZIONI IN NATURA " NON ESCLUDE CHE QUESTE CONSISTANO IN PAGAMENTI EFFETTUATI DALL' ENTE DEBITORE . E' INFATTI NORMALE CHE DETTO ENTE EFFETTUI DEI PAGAMENTI NELLE IPOTESI ESPRESSAMENTE QUALIFICATE " PRESTAZIONI IN NATURA " DALL' ARTICOLO 19 ( 5 ) DEL REGOLAMENTO N . 3, CIOE LA FORNITURA " DELLE PROTESI " E " DEI GRANDI APPARECCHI ".

LE DISPOSIZIONI DEL CAPITOLO 1 DI CUI TRATTASI NON PREVEDONO INOLTRE ALCUNA DIFFERENZA A SECONDA CHE DETTI PAGAMENTI SIANO EFFETTUATI ALL' INTERESSATO STESSO OPPURE A TERZI . INFINE, L' ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO PERMETTE DI RITENERE CHE LE " PRESTAZIONI IN DANARO " SONO ESSENZIALMENTE DESTINATE A COMPENSARE LA PERDITA DI SALARI DEL LAVORATORE MALATO E RIGUARDANO QUINDI UN' IPOTESI DEL TUTTO DIVERSA DA QUELLA IN ESAME .

DA TUTTI QUESTI ELEMENTI RISULTA CHE L' ARTICOLO 22 SI APPLICA DEL PARI NEL CASO IN CUI LE PRESTAZIONI DEL GENERE DI QUELLE MENZIONATE DALLO SCHEIDSGERECHT VENGONO CORRISPOSTE SOTTO FORMA DI RIMBORSO SPESE .

Decisione relativa alle spese


LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLA CEE, CHE HA SOTTOPOSTO LE SUE OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA DI MERITO, QUESTO PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CONTROVERSIA PENDENTE DINANZI ALLO SCHEIDSGERECHT VAN HET BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF, AL QUALE SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


LA CORTE,

STATUENDO SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE IN VIA PREGIUDIZIALE DALLO SCHEIDSGERECHT VAN HET BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF, CON PROVVEDIMENTO DEL 10 DICEMBRE 1965,

DICHIARA :

1 . UNA DISCIPLINA RELATIVA ALL' ASSICURAZIONE MALATTIA DEI LAVORATORI E DEI LORO SUPERSTITI, ISTITUITA E MESSA IN ESECUZIONE DA UN ORGANISMO DI DIRITTO PRIVATO, COSTITUISCE, IN QUALITA DI " DISPOSIZIONE STATUTARIA ", UNA " LEGISLAZIONE " AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 B ) E 4 DEL REGOLAMENTO N . 3 QUALORA COMPLETI, O SOSTITUISCA, LE LEGGI E I REGOLAMENTI ISTITUTIVI DI UN REGIME GENERALE O SPECIALE DI PREVIDENZA SOCIALE .

2 . L' ALLEGATO B, CAPITOLO " PAESI BASSI ", DEL REGOLAMENTO N . 3 COMPRENDE I REGIMI GENERALI E SPECIALI DI PREVIDENZA SOCIALE RELATIVI ALL' ASSICURAZIONE MALATTIA DEGLI IMPIEGATI MINERARI .

3 . LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO N . 3 OSTANO A CHE UN ENTE PREVIDENZIALE RIFIUTI AL SUPERSTITE DI UN LAVORATORE, TITOLARE DI UNA PENSIONE O DI UNA RENDITA IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO, IL BENEFICIO DELL' AFFILIAZIONE AL REGIME ANCHE SOLO FACOLTATIVO DI ASSICURAZIONE MALATTIA DA ESSO GESTITO, PER IL FATTO CHE DETTO TITOLARE RISIEDE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO IN CUI L' ENTE STESSO SI TROVA .

4 . L' ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO N . 3 SI APPLICA DEL PARI ALLE PRESTAZIONI CONCERNENTI I TRATTAMENTI E CURE MEDICHE E LA FORNITURA DI MEDICINALI, CORRISPOSTE SOTTO FORMA DI RIMBORSO SPESE .

E DECIDE :

5 . SPETTA ALLO SCHEIDSGERECHT VAN HET BEAMBTENFONDS VOOR HET MIJNBEDRIJF STATUIRE SULLE SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO .

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