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Document 61961CJ0019
Judgment of the Court of 13 July 1962. # Mannesmann AG v High Authority of the European Coal and Steel Community. # Case 19/61.
Sentenza della Corte del 13 luglio 1962.
Mannesmann AG contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio.
Causa 19-61.
Sentenza della Corte del 13 luglio 1962.
Mannesmann AG contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio.
Causa 19-61.
edizione speciale inglese 1962 00655
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1962:31
SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 LUGLIO 1962. - MANNESMANN AG CONTRO L'ALTA AUTORITA'DELLA CECA CON L'INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE RAGIONI DELLA CONVENUTA DELLA PHOENIX RHEINROHR AG. - CAUSA 19/61.
raccolta della giurisprudenza
edizione francese pagina 00675
edizione olandese pagina 00705
edizione tedesca pagina 00719
edizione italiana pagina 00655
edizione speciale inglese pagina 00357
edizione speciale danese pagina 00333
edizione speciale greca pagina 00791
edizione speciale portoghese pagina 00135
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . MECCANISMI FINANZIARI COMUNI - ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO - PRINCIPI DIRETTIVI
( TRATTATO CECA ART . 53 )
2 . MECCANISMI FINANZIARI COMUNI - CRITERI DELLA LORO APPLICAZIONE ALL' ECONOMIA
( TRATTATO CECA ART . 53 )
3 . MECCANISMI FINANZIARI COMUNI - IMPRESA - NOZIONE
( TRATTATO CECA ART . 80 )
4 . IMPRESE - UNITA DELL' ATTIVITA ECONOMICA - PERSONE GIURIDICHE DISTINTE - GRUPPI D' IMPRESE - SOCIETA MADRE ED AFFILIATE - ASSENZA DI UNITA GIURIDICA
( TRATTATO CECA ART . 80 )
5 . MECCANISMI FINANZIARI COMUNI - PEREQUAZIONE IN MATERIA DI ROTTAME - PRELIEVO - ACQUISTO DI ROTTAME - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DI TALE CRITERIO - ESCLUSIONE DELL' EFFICACIA DI CLAUSOLE DI RISERVA DELLA PROPRIETA
( TRATTATO CECA ART . 53 )
6 . DISCRIMINAZIONE
1 . VEDASI MASSIMA N . 1 DELLA SENTENZA 17 E 20-61, RACC . VOL . VIII PAG . 599 .
NELL' ELABORARE E NELL' APPLICARE I MECCANISMI FINANZIARI CHE ESSA ISTITUISCE PER SALVAGUARDARE L' EQUILIBRIO DEL MERCATO, L' ALTA AUTORITA HA SENZA DUBBIO L' OBBLIGO DI TENER CONTO DELLA REALTA ECONOMICA ALLA QUALE QUESTI MECCANISMI VANNO APPLICATI, AFFINCHE GLI SCOPI PERSEGUITI SIANO RAGGIUNTI NEL MODO MIGLIORE E COL MINIMO SACRIFICIO POSSIBILE PER LE IMPRESE PARTECIPANTI; QUESTA ESIGENZA DI GIUSTIZIA VA TUTTAVIA CONTEMPERATA COL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO CHE A SUA VOLTA TRAE ORIGINE DA CONSIDERAZIONI DI EQUITA E DI ECONOMIA . QUESTE DUE ESIGENZE VANNO CONCILIATE IN MODO DA IMPLICARE IL MINIMO SACRIFICIO POSSIBILE PER IL COMPLESSO DELLE PERSONE SOGGETTE ALLA COMUNITA .
*/ 661J0017 /*.
2 . VEDASI MASSIMA N . 2 DELLA SENTENZA 17 E 20-61, RACC . VOL . VIII PAG . 599 .
A CAUSA DEL CARATTERE MULTIFORME E MUTEVOLE DELLA VITA ECONOMICA, E NECESSARIO CHE ALL' ISTITUZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DI UN MECCANISMO FINANZIARIO DIRETTO A FAR SALVO L' EQUILIBRIO DEL MERCATO COMUNE PRESIEDANO CRITERI CHIARI ED OBIETTIVI, I QUALI POSSANO ESSERE APPLICATI A TUTTI I CASI CONTRADDISTINTI DA DETERMINATE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI COMUNI . A TAL FINE, NON E POSSIBILE TENER CONTO DI TUTTE LE POSSIBILI DIFFERENZE RISCONTRABILI NELL' ORGANIZZAZIONE DELLE UNITA ECONOMICHE SOGGETTE ALL' ALTA AUTORITA, A MENO CHE NON SI VOGLIA OSTACOLARE E RENDERE INEFFICACE L' ATTIVITA DI QUEST' ULTIMA .
*/ 661J0017 /*.
3 . VEDASI MASSIMA N . 3 DELLA SENTENZA 17 E 20-61, RACC . VOL . VIII PAG . 600 .
L' IMPRESA CONSISTE IN UN COMPLESSO UNITARIO DI ELEMENTI PERSONALI, MATERIALI ED IMMATERIALI FACENTE CAPO AD UN SOGGETTO GIURIDICO AUTONOMO E DIRETTO IN MODO DUREVOLE AL PERSEGUIMENTO DI UN DETERMINATO SCOPO ECONOMICO .
*/ 661J0017 /*.
4 . VEDASI MASSIMA N . 4 DELLA SENTENZA 17 E 20-61, RACC . VOL . VIII PAG . 600 .
LA CREAZIONE IN CAMPO ECONOMICO DI UN NUOVO SOGGETTO GIURIDICO IMPLICA SEMPRE IL SORGERE DI UN' IMPRESA AUTONOMA; IL CARATTERE UNITARIO DI UNA DETERMINATA ATTIVITA ECONOMICA NON HA INFATTI ALCUN RILIEVO SUL PIANO GIURIDICO QUALORA GLI EFFETTI DI TALE ATTIVITA VADANO DI VOLTA IN VOLTA RICOLLEGATI A VARI SOGGETTI GIURIDICI . TALE PRINCIPIO SI APPLICA ANCHE AL CASO DI UN GRUPPO D' IMPRESE DIRETTO DA UNA SOCIETA CAPOGRUPPO, DOTATO DI UN CICLO PRODUTTIVO AMPIAMENTE INTEGRATO E NEL QUALE VENGA POSTO L' ACCENTO SUGLI UTILI REALIZZATI DALL' INTERO GRUPPO E NON SU QUELLI OTTENUTI DALLE SINGOLE SOCIETA AFFILIATE, IN QUANTO SUL PIANO GIURIDICO L' ATTIVITA DEL GRUPPO E PROPRIA DEI SOGGETTI CHE SECONDO IL DIRITTO FIGURANO COME PARTI NEGLI SCAMBI ECONOMICI .
*/ 661J0017 /*.
5 . VEDASI MASSIMA N . 5 DELLA SENTENZA 17 E 20-61, RACC . VOL . VIII PAG . 600 .
L' ACQUISTO, COME CRITERIO PER IMPORRE IL PRELIEVO NELL' AMBITO DEL SISTEMA DI PEREQUAZIONE DEL ROTTAME, DEV' ESSERE INTERPRETATO IN SENSO ESTENSIVO . DEVE INFATTI RAVVISARSI UN' ACQUISTO IN QUALSIASI SCAMBIO DI ROTTAME QUALORA L' IMPRESA LO RICEVA DALL' ESTERNO E VENGA STABILITO UN PREZZO . L' ESISTENZA DI TALE TRASFERIMENTO NON PUO' ESSERE ESCLUSA DA UNA CLAUSOLA DI RISERVA DI PROPRIETA AVENTE AD OGGETTO IL ROTTAME CHE VERRA IN SEGUITO RICUPERATO .
*/ 661J0017 /*.
6 . VEDASI MASSIMA N . 6 DELLA SENTENZA 17 E 20-61, RACC . VOL . VIII PAG . 600 .
PERCHE SI POSSA FAR CARICO ALL' ALTA AUTORITA DI AVER POSTO IN ESSERE UNA DISCRIMINAZIONE E NECESSARIO CHE ESSA ABBIA TRATTATO IN MODO DIVERSO SITUAZIONI COMPARABILI, CAUSANDO CON CIO' UN PREGIUDIZIO A DETERMINATI SOGGETTI RISPETTO AD ALTRI, SENZA CHE QUESTO DIVERSO TRATTAMENTO SIA GIUSTIFICATO DA DIFFERENZE OBIETTIVE DI UN CERTO RILIEVO .
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NELLA CAUSA DELLA
S.A . MANNESMANN,
CON SEDE IN DUESSELDORF,
RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE, ASSISTITO DALL' AVV . WERNER VON SIMSON, DEL FORO DI DUESSELDORF E DALL' AVV . PROF . GEORGES VAN HECKE, DEL FORO DI BRUXELLES; CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO-BERTRANGE PRESSO IL PREDETTO AVV . WERNER VON SIMSON, RICORRENTE,
CONTRO
L' ALTA AUTORITA DELLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO,
RAPPRESENTATA DAL SUO CONSULENTE GIURIDICO, DR . BASTIAAN VAN DER ESCH, IN QUALITA DI AGENTE, ASSISTITO DALL' AVV . WOLFGANG SCHNEIDER, DEL FORO DI FRANCOFORTE,
CON DOMICILIO ELETTO NEI SUOI UFFICI, PLACE DE METZ 2, LUSSEMBURGO, CONVENUTA,
CON L' INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE RAGIONI DELLA CONVENUTA DELLA
S.A . PHOENIX-RHEINROHR,
CON SEDE IN DUESSELDORF, RAPPRESENTATA DAI SIGG . E . W . MOMMSEN, DIRETTORE DEL REPARTO SIDERURGICO E W . BRUNS, DIRETTORE,
ASSISTITI DALL' AVV . H . LIETZMANN, DEL FORO DI ESSEN, E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO, PRESSO IL SIG . ALBERT WOOPEN, RUE DU FORT ELISABETH 2,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELL' ALTA AUTORITA IN DATA 5 LUGLIO 1961, NOTIFICATA ALLA RICORRENTE IL 24 LUGLIO 1961, CON LA QUALE LE VENIVA NEGATO L' ESONERO DAI CONTRIBUTI DI PEREQUAZIONE,
SULLA RICEVIBILITA
LA RICEVIBILITA DEL RICORSO NON E STATA ESPRESSAMENTE CONTESTATA, NE DA LUOGO A RILIEVI D' UFFICIO . IL RICORSO E PERTANTO RICEVIBILE .
NEL MERITO
I - IL MEZZO DI VIOLAZIONE DEL TRATTATO O DELLE NORME GIURIDICHE RELATIVE ALLA SUA APPLICAZIONE
1 . LE NOZIONI DI " IMPRESA " E DI " ACQUISTO " AGLI EFFETTI DEL SISTEMA DI PEREQUAZIONE PER IL ROTTAME
LA RICORRENTE ASSUME CHE IL ROTTAME CIRCOLANTE FRA LE SUE AFFILIATE COSTITUISCE, AI SENSI DELLE DECISIONI DI BASE, RISORSE PROPRIE DI UN' UNICA IMPRESA, CIOE DELLA SOCIETA CAPOGRUPPO, LA QUALE AVREBBE ESERCITATO L' ATTIVITA PRODUTTIVA ATTRAVERSO LE SUE AFFILIATE, MENTRE QUESTE NON AVREBBERO POSSEDUTO LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELL' IMPRESA .
A SOSTEGNO DI QUESTA TESI, LA RICORRENTE HA POSTO IN RILIEVO L' AMPIEZZA DEI POTERI SPETTANTI ALLA CAPOGRUPPO NEI CONFRONTI DELLE AFFILIATE, LE QUALI NON AVREBBERO ALCUNA AUTONOMIA . IL DIRITTO INTERNO DEGLI STATI MEMBRI RISERVEREBBE IN DETERMINATE CIRCOSTANZE AI GRUPPI DI SOCIETA UN TRATTAMENTO ANALOGO A QUELLO FATTO ALLE IMPRESE; CIO' SAREBBE VERO AD ESEMPIO PER IL DIRITTO TRIBUTARIO TEDESCO . OLTRACCIO', SAREBBERO NELLA SPECIE SUSSISTITI DEI CONTRATTI IN FORZA DEI QUALI I PROFITTI E LE PERDITE DELLE AFFILIATE VENIVANO ATTRIBUITI PER INTERO ALLA SOCIETA CAPOGRUPPO . LA RICORRENTE CITA A SOSTEGNO DETERMINATI PASSI, AVULSI DAL CONTESTO, DELLE SENTENZE 32 E 33-58 ( RACC . V, P . 291 E SEGG .), 42-58 ( RACC . V, P . 393 E SEGG .) E 42 E 49-59 ( RACC . VII, P . 138 E SEGG .) ASSUMENDO CHE L' ILLEGITTIMITA DELL' ESENZIONE DEL ROTTAME DI GRUPPO, AFFERMATA DA QUESTE SENTENZE, NON SAREBBE APPLICABILE AL SUO CASO, GIACCHE ESSE RIGUARDEREBBERO GRUPPI ( KOZERNE ) NON COMPLETAMENTE INTEGRATI .
LA CORTE RILEVA ANZITUTTO CHE L' ALTA AUTORITA, NELL' ELABORARE E NELL' APPLICARE I MECCANISMI FINANZIARI CHE ESSA ISTITUISCE PER SALVAGUARDARE L' EQUILIBRIO DEL MERCATO, HA SENZA DUBBIO L' OBBLIGO DI TENER CONTO DELLA REALTA ECONOMICA ALLA QUALE QUESTI MECCANISMI VANNO APPLICATI, AFFINCHE GLI SCOPI PERSEGUITI SIANO RAGGIUNTI NEL MODO MIGLIORE E COL MINIMO SACRIFICIO POSSIBILE PER LE IMPRESE PARTECIPANTI; QUESTA ESIGENZA DI GIUSTIZIA VA TUTTAVIA CONTEMPERATA COL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO, CHE A SUA VOLTA TRAE ORIGINE DA CONSIDERAZIONI DI EQUITA E DI ECONOMIA . QUESTE DUE ESIGENZE VANNO CONCILIATE IN MODO DA IMPLICARE IL MINIMO SACRIFICIO POSSIBILE PER IL COMPLESSO DELLE PERSONE SOGGETTE ALLA COMUNITA .
A CAUSA DEL CARATTERE MULTIFORME E MUTEVOLE DELLA VITA ECONOMICA, E NECESSARIO CHE ALL' ISTITUZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DI UN MECCANISMO FINANZIARIO DIRETTO A FAR SALVO L' EQUILIBRIO DEL MERCATO COMUNE PRESIEDANO CRITERI CHIARI ED OBIETTIVI, I QUALI POSSANO ESSERE APPLICATI A TUTTI I CASI CONTRADDISTINTI DA DETERMINATE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI COMUNI . A TAL FINE, NON E POSSIBILE TENER CONTO DI TUTTE LE POSSIBILI DIFFERENZE RISCONTRABILI NELL' ORGANIZZAZIONE DELLE UNITA ECONOMICHE SOGGETTE ALL' ALTA AUTORITA, A MENO CHE NON SI VOGLIA OSTACOLARE E RENDERE INEFFICACE L' ATTIVITA DI QUEST' ULTIMA .
NELLE DECISIONI 22-54 E SEGUENTI, L' ALTA AUTORITA, PER DELIMITARE IL ROTTAME SOGGETTO AI CONTRIBUTI DI PEREQUAZIONE, HA ADOTTATO IL CRITERIO DELL' ACQUISTO DEL ROTTAME DA PARTE DELL' IMPRESA CONSUMATRICE . COME LA CORTE HA AFFERMATO NELLA SENTENZA 42 E 49-59 ( RACC . VII, P . 152 ), QUESTO CRITERIO VA INTESO IN SENSO LATO; L' ACQUISTO NON DEVE INFATTI NECESSARIAMENTE SODDISFARE TUTTE LE CONDIZIONI POSTE DAL DIRITTO INTERNO APPLICABILE PER LA VALIDITA E L' EFFICACIA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA, BENSI' VA IDENTIFICATO CON QUALSIASI TRASFERIMENTO DA UN' IMPRESA ESTERNA ALL' IMPRESA CONSUMATRICE CHE DIA LUOGO ALLA FISSAZIONE DI UN PREZZO .
ONDE PRECISARE LA PORTATA DI DETTO CRITERIO, LA CORTE RITIENE OPPORTUNO APPROFONDIRE LA NOZIONE DI IMPRESA .
L' IMPRESA CONSISTE IN UN COMPLESSO UNITARIO DI ELEMENTI PERSONALI, MATERIALI ED IMMATERIALI FACENTE CAPO AD UN SOGGETTO GIURIDICO AUTONOMO E DIRETTO IN MODO DUREVOLE AL PERSEGUIMENTO DI UN DETERMINATO SCOPO ECONOMICO . SECONDO QUESTA DEFINIZIONE, LA CREAZIONE IN CAMPO ECONOMICO DI UN NUOVO SOGGETTO GIURIDICO IMPLICA SEMPRE IL SORGERE DI UN' IMPRESA AUTONOMA; IL CARATTERE UNITARIO DI UNA DETERMINATA ATTIVITA ECONOMICA NON HA INFATTI ALCUN RILIEVO SUL PIANO GIURIDICO QUALORA GLI EFFETTI DI TALE ATTIVITA VADANO DI VOLTA IN VOLTA RICOLLEGATI A VARI SOGGETTI GIURIDICI .
L' ORDINAMENTO GIURIDICO ATTRIBUISCE AD OGNI NUOVO SOGGETTO, PER IL SEMPLICE FATTO CHE ESSO E SORTO, AUTONOMIA FORMALE E RESPONSABILITA PERSONALE, DI GUISA CHE, INSIEME ALLA PERSONALITA GIURIDICA, CIASCUNA SOCIETA AFFILIATA SI E VISTA ATTRIBUIRE DALL' ORDINAMENTO GIURIDICO LA FACOLTA DI DIRIGERE LA PROPRIA ATTIVITA E L' OBBLIGO DI SOPPORTARE IL RISCHIO A QUESTA INERENTE . UN SIFFATTO MUTAMENTO NELLA SITUAZIONE GIURIDICA E PRODOTTO DALLA SEMPLICE ATTRIBUZIONE DELLA PERSONALITA GIURIDICA, NE HA RILEVANZA CHE LA PREESISTENTE SITUAZIONE ECONOMICA SIA RIMASTA IMMUTATA .
CIO' POSTO, E INCONTESTABILE CHE SI PUO' AVERE UN' IMPRESA GIURIDICAMENTE AUTONOMA ANCHE NEL CASO DELLA PERSONA GIURIDICA I CUI INTERESSI SIANO STRETTAMENTE LEGATI E QUELLI DI ALTRI SOGGETTI E LA CUI VOLONTA SIA DETERMINATA DA DIRETTIVE PROVENIENTI DALL' ESTERNO .
ANCHE NEL CASO DI UN GRUPPO D' IMPRESE DIRETTO DA UNA SOCIETA CAPOGRUPPO, DOTATO DI UN CICLO PRODUTTIVO AMPIAMENTE INTEGRATO E NEL QUALE VENGA POSTO L' ACCENTO SUGLI UTILI REALIZZATI DALL' INTERO GRUPPO ( NON GIA SU QUELLI OTTENUTI DALLE SINGOLE SOCIETA AFFILIATE ), SI DEVE PERCIO' RITENERE CHE, SUL PIANO GIURIDICO, L' ATTIVITA DEL GRUPPO E PROPRIA DEI SOGGETTI CHE SECONDO IL DIRITTO FIGURANO COME PARTI NEGLI SCAMBI ECONOMICI .
VA CON CIO' RESPINTA LA TESI DELLA RICORRENTE SECONDO LA QUALE FRA IL SUO GRUPPO E GLI ALTRI TIPI DI GRUPPI ( KOZERNE ) SUSSISTEREBBERO NOTEVOLI DIFFERENZE .
LA CORTE OSSERVA CHE LA SOPRA ESAMINATA NOZIONE D' IMPRESA, APPLICATA QUI AL SISTEMA DI PEREQUAZIONE, COSTITUISCE UN CRITERIO GIURIDICAMENTE VALIDO PER STABILIRE QUALI SOGGETTI SIANO TENUTI AL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI DI DIRITTO PUBBLICO . PER DELIMITARE GLI SCAMBI DI ROTTAME SOGGETTI AI CONTRIBUTI DI PEREQUAZIONE, NON SI DEVE QUINDI AVER RIGUARDO AL GRUPPO CONSIDERATO NEL SUO INSIEME, BENSI' ALLE SINGOLE PERSONE GIURIDICHE IN QUANTO IMPRESE AUTONOME .
A QUESTA CONCLUSIONE NON OSTA LA CIRCOSTANZA CHE IL DIRITTO TRIBUTARIO TEDESCO ABBIA ADOTTATO CRITERI DIVERSI . QUESTA DIFFERENZA SI SPIEGA COL FATTO CHE IL DIRITTO TRIBUTARIO PERSEGUE UNICAMENTE LO SCOPO DI PROCURARE ALLO STATO DELLE ENTRATE, ED A TAL FINE COLPISCE IL PRESUNTO AUMENTO DI VALORE DERIVANTE DALLO SCAMBIO DELLE MERCI, MENTRE IL SISTEMA DI PEREQUAZIONE SI PROPONE DI CONSERVARE L' EQUILIBRIO SUL MERCATO DEL ROTTAME ED ALL' UOPO COLPISCE TUTTI GLI SCAMBI DI ROTTAME FRA IMPRESE DISTINTE, E CIO' ANCHE NEI CASI IN CUI QUESTI SCAMBI NON COSTITUISCANO, DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO, VERI E PROPRI SCAMBI DI RICCHEZZA .
LE CENSURE DELLA RICORRENTE RELATIVE AL CONCETTO D' IMPRESA VANNO PERCIO' DISATTESE .
2 . LA NOZIONE D' IMPRESA ED IL COMPORTAMENTO DELL' ALTA AUTORITA
LA RICORRENTE SI RICHIAMA POI AL PASSATO COMPORTAMENTO DELL' ALTA AUTORITA, COMPORTAMENTO CHE AVREBBE INGENERATO IN ESSA LA CONVINZIONE CHE L' ALTA AUTORITA CONDIVIDESSE IL SUO PUNTO DI VISTA CIRCA LA NOZIONE D' IMPRESA . ESSA RILEVA INOLTRE CHE L' ALTA AUTORITA HA TENUTO UN COMPORTAMENTO SIFFATTO ANCHE NEI SUOI CONFRONTI ED ASSUME CHE, QUAND' ANCHE LA CORTE NON ACCOGLIESSE LA SUA TESI, SAREBBE INAMMISSIBILE CHE L' ALTA AUTORITA SI PONESSE IN CONTRASTO COL PROPRIO PRECEDENTE COMPORTAMENTO (" VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM ").
LA CORTE RILEVA CHE IL COMPORTAMENTO DI CUI PARLA LA RICORRENTE RIGUARDAVA QUESTIONI QUALI LE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI O DI PRELIEVO GENERALE, L' AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE UNA CONCENTRAZIONE E LA CONCESSIONE DI PRESTITI, QUESTIONI CHE NON AVEVANO ALCUN RAPPORTO CON IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PEREQUAZIONE PER IL ROTTAME . A PRESCINDERE PERCIO' DALLA QUESTIONE SE DETTO COMPORTAMENTO DELL' ALTA AUTORITA AUTORIZZASSE A RITENERE CHE ESSA, AD ALTRI EFFETTI, CONSIDERAVA LA SOCIETA CAPOGRUPPO COME UN' IMPRESA AI SENSI DELL' ARTICOLO 80 DEL TRATTATO CECA, LA RICORRENTE NON AVEVA MOTIVO DI INTERPRETARE LE DECISIONI DI BASE DI CUI TRATTASI SULLA SCORTA DEL COMPORTAMENTO DELL' ALTA AUTORITA IN MATERIE DIVERSE DALL' APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI PEREQUAZIONE .
SE CIO' NON BASTASSE, IL PRINCIPIO IL QUALE VIETA DI " VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM " SI APPLICA AI RAPPORTI FRA SOGGETTI SITUATI SULLO STESSO PIANO, NON GIA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LA QUALE NON SEMPRE E VINCOLATA DAL PROPRIO PRECEDENTE COMPORTAMENTO .
QUESTO MOTIVO VA QUINDI RESPINTO .
3 . LA QUESTIONE SE IL ROTTAME DI CUI TRATTASI POSSA ESSERE CONSIDERATO COME " ROTTAME D' ACQUISTO "
LA RICORRENTE ASSUME CHE IL ROTTAME DI CUI TRATTASI NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME ROTTAME D' ACQUISTO NEI LIMITI IN CUI, A DECORRERE DAL 23 DICEMBRE 1957, PER IL ROTTAME RIUTILIZZATO L' ACQUISTO E STATO ESCLUSO DALLA RISERVA DI PROPRIETA FORMULATA DALLA MANNESMANN-HUETTENWERKE AG .
LA CORTE OSSERVA ANZITUTTO CHE, IN OCCASIONE DEGLI SCAMBI DI ROTTAME TRA SOCIETA AFFILIATE, E STATO SEMPRE FISSATO UN PREZZO, ANCHE POSTERIORMENTE AL 23 DICEMBRE 1957 . PUR VOLENDO AMMETTERE CON LA RICORRENTE CHE SI TRATTAVA DI PREZZI DI CONTO FISSATI INDIPENDENTEMENTE DAL MERCATO, LA CIRCOSTANZA STESSA CHE CIASCUNA AFFILIATA STABILISSE UN PREZZO DI CONTO PER LE SUE CESSIONI DI ROTTAME AD ALTRE AFFILIATE INDICA CHE VI E STATO UN VERO E PROPRIO TRASFERIMENTO .
NON E DEL RESTO NECESSARIO STABILIRE SE, AGLI EFFETTI DEL DIRITTO INTERNO APPLICABILE, GLI SCAMBI DI ROTTAME DI CUI TRATTASI AVVENUTI TRA LE AFFILIATE DELLA RICORRENTE ABBIANO AVUTO LUOGO IN BASE AD UN VERO E PROPRIO CONTRATTO DI COMPRAVENDITA, POSTO CHE QUESTI TRASFERIMENTI DI ROTTAME DA UN' IMPRESA AD UN' ALTRA SONO DI PER SE SOGGETTI AI CONTRIBUTI .
SE CIO' NON BASTASSE, IL REIMPIEGO DA PARTE DI UN' AFFILIATA DEL ROTTAME PRODOTTO DA UN' ALTRA AFFILIATA LA QUALE, PUR DIPENDENDO DALLA STESSA SOCIETA CAPOGRUPPO E FACENDO PARTE DELLO STESSO GRUPPO, E UNA PERSONA GIURIDICA DISTINTA NON PUO', PER QUANTO DETTO SOPRA, COSTITUIRE UN AUMENTO DI PRODUTTIVITA DELL' IMPRESA DI PER SE CONSIDERATA, NEL SENSO PRECISATO DALLA CORTE NELLE SENTENZE 32 E 33-58 E 42-58 ( RACC ., V, PP . 299 E 399 ). L' ESENZIONE DI TALE ROTTAME RECHEREBBE QUINDI A DETTA IMPRESA VANTAGGI INGIUSTIFICATI ED ALTEREBBE COSI' IL GIOCO DELLA CONCORRENZA .
PER QUANTO RIGUARDA INFINE LA CLAUSOLA DI RISERVA DELLA PROPRIETA DEL ROTTAME, INVOCATA DALLA RICORRENTE, LA CORTE RILEVA CHE LA RISERVA DELLA PROPRIETA AVREBBE EFFICACIA SE FOSSE POSSIBILE ATTRIBUIRE ALLA CLAUSOLA, IN SE CONSIDERATA, EFFETTI REALI LIMITATI ALLA PROPRIETA DI QUELLA PARTE DELL' ACCIAIO CEDUTO DESTINATA AD ESSERE RICUPERATA SOTTO FORMA DI ROTTAME .
LA RISERVA DI PROPRIETA SU UNA PARTE COSTITUTIVA DI UNA COSA, PARTE DI CUI SIANO INDETERMINATE LA QUALITA E LA QUANTITA, E PERO' VIETATA DAL PARAGRAFO 93 DEL CODICE CIVILE TEDESCO, APPLICABILE IN MATERIA DI PROPRIETA DI COSE SITUATE NELLA REPUBBLICA FEDERALE . UNA CLAUSOLA SIFFATTA E INOLTRE INCOMPATIBILE CON I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA VIGENTI IN TUTTI GLI STATI MEMBRI, PRINCIPI CHE TROVANO LA LORO ESPRESSIONE NELL' ISTITUTO DELL' ACCESSIONE, IL QUALE PRESUPPONE L' ESCLUSIONE DI QUALSIASI DIRITTO DI PROPRIETA DISTINTO SU UNA PARTE COSTITUTIVA ED INDETERMINATA DI UNA STESSA COSA .
GLI ARGOMENTI SVOLTI DALLA RICORRENTE A QUESTO PROPOSITO VANNO PERCIO' DEL PARI RESPINTI .
4 . LA CENSURA DI DISCRIMINAZIONE
LA RICORRENTE FA CARICO ALLA CONVENUTA DI AVER VIOLATO GLI ARTICOLI 3 E 4 B ) DEL TRATTATO . LA NOZIONE FORMALE D' IMPRESA FATTA PROPRIA DALL' ALTA AUTORITA AGLI EFFETTI DELLA PEREQUAZIONE DAREBBE LUOGO AD UNA DISCRIMINAZIONE NEI SUOI CONFRONTI IN QUANTO LA PORREBBE IN POSIZIONE SFAVOREVOLE RISPETTO ALLE IMPRESE CONCORRENTI .
LA CONVENUTA CONTESTA ANZITUTTO L' AMMISSIBILITA DI QUESTA CENSURA PEL MOTIVO CHE LA RICORRENTE NON L' HA PROPOSTA PER CONTO DELLE SUE AFFILIATE, MENTRE PROPRIO QUESTE - NON GIA LA CAPOGRUPPO ATTUALE RICORRENTE - PRODUCEVANO L' ACCIAIO ED ERANO QUINDI SOGGETTE AI CONTRIBUTI .
LA CORTE OSSERVA CHE LA RICORRENTE E SUCCEDUTA ALLE SUE AFFILIATE IN TUTTI I LORO RAPPORTI GIURIDICI . LA RICORRENTE PERCIO', PUR NON AVENDO ESPRESSAMENTE LAMENTATO UNA DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLE SUE AFFILIATE - IL CHE SAREBBE STATO D' ALTRONDE IN CONTRASTO CON LA SUA TESI CIRCA LA NOZIONE D' IMPRESA - SI RICHIAMA IN SOSTANZA ALLA SITUAZIONE DELLE SUE AFFILIATE .
L' ECCEZIONE D' INAMMISSIBILITA E QUINDI BASATA UNICAMENTE SUL MODO NEL QUALE LA CENSURA E STATA FORMULATA E VA PERTANTO RESPINTA; SI DEVE ESAMINARE ORA SE LA CENSURA SIA FONDATA .
LA RICORRENTE ASSUME DI ESSERSI TROVATA, ALL' EPOCA IN CUI IL SISTEMA DI PEREQUAZIONE ERA IN VIGORE, IN SITUAZIONE IDENTICA, QUANTO ALLE CONDIZIONI DELLA PRODUZIONE, A QUELLA DELLE IMPRESE SUE CONCORRENTI ORGANIZZATE SOTTO FORMA DI UN' UNICA PERSONA GIURIDICA .
LA CORTE RILEVA CHE, ANCHE SE QUESTO ASSUNTO FOSSE FONDATO IN FATTO E PUR DOVENDOSI AMMETTERE CHE LA RILEVATA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO IMPLICHI PER LA RICORRENTE SVANTAGGI NON TRASCURABILI RISPETTO A QUELLE FRA LE SUE CONCORRENTI CHE NON SONO SOGGETTE AI CONTRIBUTI DI PEREQUAZIONE, CIO' NON E SUFFICIENTE A FAR RITENERE SUSSISTA UNA DISCRIMINAZIONE VIETATA DAL TRATTATO . PERCHE SI POSSA FAR CARICO ALL' ALTA AUTORITA DI AVER POSTO IN ESSERE UNA DISCRIMINAZIONE E INFATTI NECESSARIO CHE ESSA ABBIA TRATTATO IN MODO DIVERSO SITUAZIONI COMPARABILI, CAUSANDO CON CIO' UN PREGIUDIZIO A DETERMINATI SOGGETTI RISPETTO AD ALTRI, SENZA CHE QUESTO DIVERSO TRATTAMENTO SIA GIUSTIFICATO DA DIFFERENZE OBIETTIVE DI UN CERTO RILIEVO . LA RICORRENTE PER CONTRO, NONOSTANTE L' IDENTITA DELLE CONDIZIONI DELLA PRODUZIONE, NON SI TROVAVA IN UNA SITUAZIONE COMPARABILE A QUELLA DELLE SUE CONCORRENTI AVENTI STRUTTURA GIURIDICA UNITARIA E CIO' A CAUSA DELLA SUA STRUTTURA GIURIDICA, LA QUALE IMPLICAVA L' ESISTENZA DI PIU IMPRESE; QUESTA DIFFERENZA COSTITUISCE UN ELEMENTO GIURIDICAMENTE RILEVANTE E QUINDI ATTO A GIUSTIFICARE UN DIVERSO TRATTAMENTO .
CIO' POSTO, SAREBBE SUPERFLUO ESAMINARE I PUNTI D' IDENTITA, LE ANALOGIE E LE DIFFERENZE ESISTENTI IN PARTICOLARE FRA LA RICORRENTE E LA SOCIETA PHOENIX-RHEINROHR . LA CORTE RITIENE SUFFICIENTE RILEVARE CHE, AGLI EFFETTI DELL' APPLICAZIONE DEGLI ONERI DI PEREQUAZIONE, LA SECONDA NON PUO' TROVARSI IN UNA SITUAZIONE COMPARABILE A QUELLA DELLA RICORRENTE PER IL FATTO STESSO CHE LE SUE VARIE ATTIVITA SI SVOLGONO NELL' AMBITO DI UN' UNICA IMPRESA .
GLI ARGOMENTI DELLA RICORRENTE INTESI A PORRE IN RILIEVO GLI STRETTISSIMI LEGAMI ESISTENTI FRA LA SOCIETA CAPOGRUPPO E LE SUE AFFILIATE - SOPRATTUTTO A CAUSA DEI CONTRATTI DI " ORGANSCHAFT " - E DIRETTI A DIMOSTRARE LE ANALOGIE CON LE SOCIETA CHE RIUNISCONO I LORO VARI SERVIZI SOTTO UN' UNICA PERSONA GIURIDICA, NON SONO CONFERENTI NELLA PRESENTE CAUSA, GIACCHE NON VALGONO AD ELIMINARE LA RILEVATA DIFFERENZA FONDAMENTALE FRA IL GRUPPO D' IMPRESE ED UNA SINGOLA IMPRESA .
IL PRINCIPIO, POSTO DALLA CORTE NELLA SENTENZA 32 E 33-58 ( RACC ., V, P . 300 ) - SECONDO IL QUALE QUALSIASI INTERVENTO DELL' ALTA AUTORITA CHE FACCIA DIPENDERE IL COSTO DI PRODUZIONE DELL' ACCIAIO DALLA STRUTTURA GIURIDICA, AMMINISTRATIVA O FINANZIARIA DEI GRUPPI INDUSTRIALI SAREBBE ILLEGITTIMO - LUNGI DAL SUFFRAGARE, COM' ESSA PRETENDE, LA TESI DELLA RICORRENTE, IN REALTA LA CONTRADDICE . CON LA MENZIONATA SENTENZA, NELLA QUALE LA CORTE HA CONFERMATO LA VALIDITA DEL CRITERIO DELLA PERSONA GIURIDICA E DISCONOSCIUTO QUALSIASI RILIEVO ALLE STRUTTURE PECULIARI DEI GRUPPI ECONOMICI, E STATA INFATTI RISOLTA IN MODO NETTO E SENZA POSSIBILITA D' ECCEZIONI LA QUESTIONE SE IL ROTTAME DI GRUPPO POSSA ESSERE ASSIMILATO ALLE RISORSE PROPRIE DI UN' UNICA IMPRESA .
A PARERE DELLA CORTE, QUESTA CONCLUSIONE DERIVA LOGICAMENTE DALLA NOZIONE D' IMPRESA ADOTTATA AGLI EFFETTI DEL SISTEMA DI PEREQUAZIONE ED E DEL PARI GIUSTIFICATA DAI PRATICI VANTAGGI INERENTI AD UN CRITERIO SEMPLICE E CHIARO . E' VERO CHE PER LA SOCIETA RICORRENTE SAREBBE STATA PIU FAVOREVOLE L' ADOZIONE DI UN CRITERIO DIVERSO, IL QUALE AVESSE TENUTO CONTO DELLE DIFFERENZE ESISTENTI FRA I VARI TIPI DI GRUPPI INDUSTRIALI; TUTTAVIA, IN CONSIDERAZIONE DELLE INNUMEREVOLI VARIETA DI RAPPORTI IN ATTO O POSSIBILI ALL' INTERNO DI UN GRUPPO E DELLE NUMEROSE DIFFICOLTA CHE OSTEREBBERO AD UNA RIGIDA CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI, SI DEVE AMMETTERE CHE UN CRITERIO SIFFATTO AVREBBE POTUTO DARE ORIGINE, IN CASO DI PRATICA APPLICAZIONE, A GRAVISSIME INCERTEZZE . ESSO AVREBBE QUINDI COSTITUITO UN OSTACOLO AL BUON FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PEREQUAZIONE ED UNA POSSIBILE FONTE DI DISCRIMINAZIONE .
SE CIO' NON BASTASSE, SPETTA ALL' ALTA AUTORITA, QUANDO ISTITUISCE MECCANISMI FINANZIARI INTESI A GARANTIRE L' EQUILIBRIO DEL MERCATO, LA SCELTA DEL SISTEMA PIU FAVOREVOLE AGLI INTERESSI GENERALI . LA CORTE PUO' CRITICARE QUESTA SCELTA SOLTANTO OVE RISULTI CHE L' ALTA AUTORITA SIA ANDATA OLTRE I LIMITI OBIETTIVI POSTI DAL TRATTATO ALLA SUA ATTIVITA : NON E QUESTO IL CASO NOSTRO .
LA RICORRENTE NON HA QUINDI PROVATO CHE IL CRITERIO ADOTTATO NELLE DECISIONI GENERALI DI BASE SIA FUORI LUOGO OVVERO PURAMENTE ARBITRARIO OD ANCHE IMPLICHI DI PER SE DELLE DISCRIMINAZIONI .
NON PUO' PERCIO' ESSERE ACCOLTA NEMMENO L' ECCEZIONE D' ILLEGITTIMITA SOLLEVATA DALLA RICORRENTE CONTRO LE DECISIONI DI BASE, ECCEZIONE SECONDO LA QUALE DETTE DECISIONI SAREBBERO STATE COMPATIBILI COL TRATTATO SOLTANTO QUALORA AVESSERO ASSOGGETTATO AI CONTRIBUTI DI PEREQUAZIONE QUALSIASI CONSUMO DI ROTTAME - QUINDI ANCHE IL ROTTAME RICUPERATO E RIUTILIZZATO NELL' AMBITO DELLA STESSA PERSONA GIURIDICA - CON LA SOLA ECCEZIONE DEL ROTTAME PRODOTTO E RIUTILIZZATO DALLA STESSA ACCIAIERIA .
LA CENSURA DI DISCRIMINAZIONE ELEVATA DALLA RICORRENTE VA PERTANTO DISATTESA .
II - VIOLAZIONE DI FORME ESSENZIALI E INCOMPETENZA
LA RICORRENTE ASSUME CHE LE DECISIONI DI BASE SONO STATE ADOTTATE IN ISPREGIO DELLE PRECISE PRESCRIZIONI DI FORMA DI CUI ALL' ARTICOLO 15 DEL TRATTATO ED ALTRESI' DELLE NORME RELATIVE ALLA COMPETENZA DALLE QUALI DIPENDE LA LEGITTIMITA DEI PROVVEDIMENTI DELL' ALTA AUTORITA .
LA RICORRENTE NON HA PERO' DIMOSTRATO LA FONDATEZZA DEL SUO ASSUNTO . ESSA SI E INFATTI LIMITATA AD AFFERMARE IN MODO GENERICO CHE VI SAREBBE DIVERGENZA FRA LA VOLONTA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED IL REALE CONTENUTO DELLE DECISIONI DI BASE .
LA CORTE NON RAVVISA DEL RESTO ALCUNA CIRCOSTANZA ATTA A SUFFRAGARE LA TESI DELLA RICORRENTE . ANCHE QUESTA ECCEZIONE VA QUINDI RITENUTA INFONDATA .
A NORMA DELL' ARTICOLO 69, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, LA PARTE SOCCOMBENTE VA CONDANNATA ALLE SPESE . NELLA SPECIE, LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE NELLA SUA AZIONE; ESSA HA CHIESTO CHE LE SPESE SIANO POSTE A CARICO DELLA CONVENUTA ANCHE QUALORA LA CORTE RESPINGESSE IL RICORSO - E CIO' IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE LA DECISIONE IMPUGNATA SI E LIMITATA A RESPINGERE LA DOMANDA DI ESENZIONE, SENZA TRATTARE DELL' OBBLIGO DI PRINCIPIO DI PAGARE I CONTRIBUTI .
CIO' NELLA SPECIE NON E AVVENUTO .
LE SPESE VANNO QUINDI POSTE A CARICO DELLA RICORRENTE, IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALL' INTERVENTO .
LA CORTE
RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA,
DICHIARA RICEVIBILE IL PRESENTE RICORSO E STATUISCE :
1 . IL RICORSO E RESPINTO PERCHE INFONDATO;
2 . LE SPESE DI CAUSA, IVI COMPRESE QUELLE DELL' INTERVENTO, SONO POSTE A CARICO DELLA PARTE RICORRENTE .