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Document 61959CJ0001

Sentenza della Corte del 17 dicembre 1959.
Macchiorlatti Dalmas & Figli contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio.
Causa 1-59.

edizione speciale inglese 1959 00407

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1959:29

61959J0001

SENTENZA DELLA CORTE DEL 17 DICEMBRE 1959. - MACCHIORLATTI DALMAS E FIGLI CONTRO L'ALTA AUTORITA'. - CAUSA 1/59.

raccolta della giurisprudenza
edizione francese pagina 00413
edizione olandese pagina 00447
edizione tedesca pagina 00433
edizione italiana pagina 00407
edizione speciale inglese pagina 00199
edizione speciale danese pagina 00151
edizione speciale greca pagina 00349
edizione speciale portoghese pagina 00353


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . PREZZI - VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PUBBLICAZIONE DEI LISTINI NON COSTITUENTE DISCRIMINAZIONE

( TRATTATO CECA, ARTT . 3 E 60 )

2 . PREZZI - VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PUBBLICAZIONE DEI LISTINI - DETERMINAZIONE DELL' AMMONTARE DELLA PENA PECUNIARIA

( TRATTATO CECA, ARTT . 36, 60 E 64 )

Massima


1 . QUALSIASI SCARTO DAI PREZZI DI LISTINO, ANCHE SE APPLICATO IN UGUAL MISURA A TUTTE LE TRANSAZIONI COMPARABILI, COSTITUISCE INFRAZIONE ALLE NORME SULLA PUBBLICITA, PUR SENZA VIOLARE DI PER SE IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE .

2 . PER VALUTARE LA GRAVITA DELL' INFRAZIONE E CONSEGUENTEMENTE L' AMMONTARE DELLA PENA PECUNIARIA VA ACCERTATO SE LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PUBBLICITA IMPLICHI ALTRESI' CONTRAVVENZIONE AL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE .

PER QUANTO LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PUBBLICITA COSTITUISCA UN' INFRAZIONE MENO GRAVE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE, ESSA NON PUO' TUTTAVIA CONSIDERARSI DI SECONDARIA IMPORTANZA, TENUTO CONTO DEGLI OBBIETTIVI DELLA PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA DEI LISTINI . LA SEMPLICE VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PUBBLICITA RENDE PERTANTO NECESSARIA L' IRROGAZIONE DI UN' AMMENDA PROPORZIONATA ALLE CONSEGUENZE DI TALE INFRAZIONE .

Parti


NELLA CAUSA DELLA

MACCHIORLATTI DALMAS E FIGLI,

SOCIETA ITALIANA IN ACCOMANDITA SEMPLICE,

CON SEDE IN TORINO E DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO PRESSO L' AVV . GEORGES MARGUE, RUE ALPHONSE MUENCHEN 6, PARTE RICORRENTE,

IN PERSONA DEL SIG . ANTONIO MACCHIORLATTI DALMAS,

RAPPRESENTATA ED ASSISTITA DALL' AVV . ARTURO COTTRAU, DEL FORO DI TORINO,

PATROCINANTE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE,

CONTRO

L' ALTA AUTORITA' DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO,

CON DOMICILIO ELETTO PRESSO I SUOI UFFICI, PLACE DE METZ 2, LUSSEMBURGO, PARTE CONVENUTA,

RAPPRESENTATA DAL SUO CONSULENTE GIURIDICO, PROF . GIULIO PASETTI-BOMBARDELLA, IN QUALITA DI AGENTE,

ASSISTITO DALL' AVV . PROF . ALBERTO TRABUCCHI, PATROCINANTE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE PER OGGETTO L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELL' ALTA AUTORITA DI DATA 14 NOVEMBRE 1958, NOTIFICATA IL 4 DICEMBRE 1958, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALLA RICORRENTE UN' AMMENDA DI LIT . 2.500.000 ,- PER AVERE EFFETTUATO " VENDITE A PREZZI ED A CONDIZIONI SUPERIORI A QUELLI PREVISTI DAL LISTINO ",

Motivazione della sentenza


SULLA RICEVIBILITA'

LA RICORRENTE E UN' IMPRESA DI COSTRUZIONI MECCANICHE E NEL CONTEMPO UN' IMPRESA SIDERURGICA; IN QUEST' ULTIMA QUALITA ESSA RIENTRA NELLA CATEGORIA DELLE IMPRESE CONTEMPLATE DALL' ART . 80 DEL TRATTATO CECA; E PACIFICO CHE ESSA PRODUCE IN ISPECIE LINGOTTI D' ACCIAIO, LAMINATI E PROFILATI, PRODOTTI ELENCATI NELL' ALLEGATO I DEL TRATTATO .

CONTRO LE SANZIONI PECUNIARIE INFLITTE A NORMA DEL TRATTATO, COME QUELLA DI CUI TRATTASI, E AMMESSO RICORSO DI " PLEINE JURIDICTION " AI SENSI DELL' ART . 36 DEL TRATTATO .

IL RICORSO IN ESAME E PERTANTO RICEVIBILE .

NEL MERITO

LA RICORRENTE IMPUGNA AI SENSI DELL' ART . 36 DEL TRATTATO LA DECISIONE EMANATA DALL' ALTA AUTORITA A TERMINI DELL' ART . 64, CON LA QUALE LE SI INFLIGGE UN' AMMENDA DI LIT . 2.500.000 PER AVER EFFETTUATO VENDITE " A PREZZI E CONDIZIONI SUPERIORI " A QUELLI DEL SUO LISTINO, CONTRAVVENENDO COSI' ALL' ART . 60 DEL TRATTATO ED ALLE DECISIONI EMANATE DALL' ALTA AUTORITA PER LA SUA APPLICAZIONE .

LA RICORRENTE NEGA DI AVER VIOLATO LE SUDDETTE DISPOSIZIONI E CHIEDE DI ESSERE LIBERATA DALLA PENA PECUNIARIA INFLITTALE; SUBORDINATAMENTE, CHE VENGA RIDOTTA L' AMMENDA .

E' NECESSARIO ACCERTARE - IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL' ART . 60 DEL TRATTATO E NELLE DECISIONI DELL' ALTA AUTORITA 30-53, 31-53, 1-54 E 2-54 - SE LE INFRAZIONI CONTESTATE SUSSISTONO E, IN CASO AFFERMATIVO, DECIDERE SE L' AMMONTARE DELL' AMMENDA E STATO EQUAMENTE FISSATO .

NELLA DECISIONE DEL 14 NOVEMBRE 1958 CON LA QUALE L' ALTA AUTORITA HA INFLITTO ALLA RICORRENTE L' AMMENDA OGGETTO DELLA PRESENTE CONTROVERSIA, SONO ENUMERATE 46 FATTURE IN CUI FIGURANO PREZZI MAGGIORATI RISPETTO A QUELLI INDICATI NEL LISTINO DELLA RICORRENTE; LE VENDITE IRREGOLARI ASCENDONO COMPLESSIVAMENTE A LIT . 70.569.655 E LE MAGGIORAZIONI DI PREZZO CONTESTATE A LIT 9.199.973 .

IL REGIME ISTITUITO DALL' ART . 60 DEL TRATTATO E DALLE DECISIONI DELL' ALTA AUTORITA 30-53, 31-53, 1-54 E 2-54, DISTINGUE DUE CATEGORIE DI REGOLE : LE UNE CONCERNENTI L' OSSERVANZA DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI, LE ALTRE RELATIVE ALLA PUBBLICITA DEI PREZZI .

AI TERMINI DELL' ART . 2 DELLA DECISIONE 30-53, COSI' COME MODIFICATO DALL' ART . 1 DELLA DECISIONE 1-54, COSTITUISCE PRATICA VIETATA DALL' ART . 60 N . 1, IL FATTO CHE UN VENDITORE APPLICHI PREZZI E CONDIZIONI DI VENDITA DIVERSI DA QUELLI INDICATI NEL PROPRIO LISTINO, SALVO CHE EGLI POSSA DIMOSTRARE CHE LA VENDITA DI CUI TRATTASI NON RIENTRA NELLE CATEGORIE DI TRANSAZIONI PREVISTE NEL SUO LISTINO OPPURE CHE GLI SCARTI DI PREZZO SONO STATI APPLICATI IN MISURA UGUALE A TUTTE LE TRANSAZIONI COMPARABILI .

LE REGOLE RELATIVE ALLA PUBBLICITA DEI PREZZI IMPONGONO ALLE IMPORESE DI FAR CONOSCERE, SECONDO MODALITA DETERMINATE, IL LORO LISTINO DEI PREZZI E CONDIZIONI DI VENDITA . QUINDI QUALSIASI SCARTO DAI PREZZI DI LISTINO, ANCHE SE APPLICATO IN UGUAL MISURA A TUTTE LE TRANSAZIONI COMPARABILI COSTITUISCE INFRAZIONE DELLE REGOLE SULLA PUBBLICITA, PUR SENZA COSTITUIRE DI PER SE INFRAZIONE AL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI . NEL CASO IN ESAME PERTANTO, PER ESCLUDERE UN' INFRAZIONE ALLE REGOLE SULLA PUBBLICITA, NON BASTA CHE LA RICORRENTE DIMOSTRI CHE GLI SCARTI, RISPETTO AI PREZZI DI LISTINO, NON HANNO CARATTERE DISCRIMINATORIO, IN QUANTO QUALSIASI SCARTO COSTITUISCE DI PER SE INFRAZIONE A DETTE REGOLE; LA RICORRENTE DOVREBBE ANCORA PROVARE CHE NESSUNA DELLE VENDITE, IN ORDINE ALLE QUALI DEGLI SCARTI SONO STATI ACCERTATI, RIENTRA NELLE CATEGORIE DI TRANSAZIONI PREVISTE DAL SUO LISTINO . INOLTRE, SE GLI SCARTI DI PREZZO NON SONO STATI PRATICATI IN UGUAL MISURA A TUTTE LE TRANSAZIONI COMPARABILI, VI E MANIFESTAMENTE INFRAZIONE TANTO ALLE REGOLE SULLA PUBBLICITA, QUANTO AL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI .

SE PER DICHIARARE LA LEGITTIMITA D' UNA SANZIONE PECUNIARIA E SUFFICIENTE CONSTATARE LA VIOLAZIONE DELLE REGOLE SULLA PUBBLICITA, PER VALUTARE LA GRAVITA DELL' INFRAZIONE, E CONSEGUENTEMENTE L' AMMONTARE DELLA PENA PECUNIARIA, DEVESI PERALTRO ACCERTARE SE LA CONTRAVVENZIONE ALLE REGOLE SULLA PUBBLICITA COMPORTI ALTRESI' UNA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI .

SULLA SUSSISTENZA DELL' INFRAZIONE

PER QUANTO NELLA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE IMPUGNATA NON SIA PRECISATO CHE LE ECCEZIONI PREVISTE DALL' ART . 1 DELLA DECISIONE 1-54 FOSSERO INAPPLICABILI AL CASO IN ESAME, E PERALTRO EMERSO DAL DIBATTITO CHE NESSUNA DELLE VENDITE CONTROVERSE PUO' CONSIDERARSI COME SINGOLARE RISPETTO ALLE CATEGORIE DI TRANSAZIONI PREVISTE DAL LISTINO DELLA RICORRENTE .

LA MAGGIOR PARTE DELLE VENDITE CONTESTATE CONTRAVVENGONO INVERO ALLE REGOLE SULLA PUBBLICITA : IN ALCUNI CASI IL LISTINO E STATO DIRETTAMENTE VIOLATO MEDIANTE MAGGIORAZIONE DI PREZZI, IN ALTRI IL LISTINO DIFETTA DI ALCUNE INDICAZIONI PRESCRITTE DALL' ART . 2, LETTERE B E C DELLA DECISIONE 31-53, QUALI QUELLE RELATIVE AGLI SCARTI PER DIMENSIONI E LUNGHEZZE, ALLE MAGGIORAZIONI E AI SOVRAPPREZZI RELATIVI ALLE MODALITA DI CONSEGNA, ALLE SPESE AFFERENTI AL MODO DI CARICAMENTO, ALLE MAGGIORAZIONI PER QUALITA E GRADAZIONI . LE SUDDETTE INFRAZIONI OD OMISSIONI SONO STATE CONSTATATE NELLE SEGUENTI FATTURE : NUMERI 2 DEL 5 GENNAIO 1957, 4, 6, 7 E 8 DEL 4 GENNAIO 1957, 12 DEL 7 GENNAIO 1957, 15 DELL' 8 GENNAIO 1957, 53 DEL 26 GENNAIO 1957, 63 E 64 DEL 29 GENNAIO 1957, 70 E 72 DEL 30 GENNAIO 1957, 429, 430 E 431 DEL 3 GIUGNO 1957, 438 DEL 6 GIUGNO 1957, 441 DEL 7 GIUGNO 1957, 444 DELL' 8 GIUGNO 1957, DA 445 A 455 DI DATA 8, 10 ED 11 GIUGNO 1957, DA 459 A 463 DEL 12 GIUGNO 1957, 464 E 465 DEL 13 GIUGNO 1957 E DA 466 A 473 DI DATA 13 E 17 GIUGNO 1957 .

LA RICORRENTE HA INOLTRE VIOLATO IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI NELLE VENDITE CHE RISULTANO DALLE SUE FATTURE N . 4 DEL 4 GENNAIO 1957 E N . 15 DELL' 8 GENNAIO 1957; IN TALI VENDITE INFATTI GLI SCARTI RISPETTO AL LISTINO NON SONO STATI APPLICATI IN UGUAL MISURA A TUTTE LE TRANSAZIONI COMPARABILI . D' ALTRONDE LA RICORRENTE, NELLA LETTERA INVIATA ALL' ALTA AUTORITA IL 15 DICEMBRE 1958, HA ESPLICITAMENTE AMMESSO D' AVER VIOLATO IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI PER AVER TRATTATO DIVERSAMENTE - IN BASE A CONSIDERAZIONI DI ORDINE SOGGETTIVO - DIVERSI CLIENTI . TALE LETTERA, PER QUANTO INVIATA ALL' ALTA AUTORITA IN RISPOSTA AD UNA NOTA RELATIVA AL PRELIEVO, CONTIENE DELLE AMMISSIONI RILEVANTI AI FINI DEL PRESENTE GIUDIZIO .

SULL' IMPORTO DELL' AMMENDA

LA RICORRENTE HA MANIFESTAMENTE VIOLATO LE REGOLE SULLA PUBBLICITA DEI PREZZI NELLA MAGGIOR PARTE DELLE VENDITE CONTROVERSE E, NEL CONTEMPO, IN DUE DI ESSE ALMENO HA ALTRESI' VIOLATO IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI .

PER QUANTO LA VIOLAZIONE DELLE REGOLE SULLA PUBBLICITA COSTITUISCA UN' INFRAZIONE MENO GRAVE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI, ESSA NON PUO' TUTTAVIA CONSIDERARSI DI SECONDARIA IMPORTANZA . LA PUBBLICITA OBBLIGATORIA E INFATTI PREVISTA DAL TRATTATO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGUENTI OBIETTIVI :

1 . IMPEDIRE PER QUANTO POSSIBILE LE PRATICHE VIETATE;

2 . PERMETTERE AGLI ACQUIRENTI DI ESSERE ESATTAMENTE INFORMATI DEI PREZZI E DI CONCORRERE ALTRESI' AL CONTROLLO DELLE DISCRIMINAZIONI;

3 . PERMETTERE ALLE IMPRESE DI CONOSCERE ESATTAMENTE I PREZZI PRATICATI DAI CONCORRENTI PER DARE AD ESSE LA POSSIBILITA DI ALLINEARVISI .

PERTANTO ANCHE L' INFRAZIONE ALLE SOLE REGOLE SULLA PUBBLICITA RENDE NECESSARIA L' IRROGAZIONE DI UN' AMMENDA CHE NON RAPPRESENTI SOLTANTO UNA SANZIONE DI PRINCIPIO, MA CHE SIA PROPORZIONATA ALLE CONSEGUENZE DI TALE INFRAZIONE, IN QUANTO QUESTA IMPEDISCE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FONDAMENTALI DEL TRATTATO DIANZI ENUNCIATI .

CIO' POSTO, LE INFRAZIONI ACCERTATE - TENUTO CONTO DEL COMPLESSIVO IMPORTO DELLE TRANSAZIONI IRREGOLARI, DELLO SCARTO FRA I PREZZI PRATICATI E QUELLI DI LISTINO E DELL' AMMONTARE DELLE MAGGIORAZIONI DISCRIMINATORIE APPLICATE A TALUNI ACQUIRENTI - GIUSTIFICANO LA SANZIONE PECUNIARIA CHE L' ALTA AUTORITA HA IRROGATA E CHE APPARE PROPORZIONATA ALLA GRAVITA DELLE INFRAZIONI STESSE, IN RELAZIONE AI LIMITI FISSATI DALL' ART . 64 DEL TRATTATO .

LA DECISIONE IMPUGNATA E QUINDI GIUSTIFICATA; DI CONSEGUENZA IL RICORSO DEVE ESSERE RESPINTO, PERCHE INFONDATO .

Decisione relativa alle spese


AI SENSI DELL' ART . 60 DEL REGOLAMENTO DELLA CORTE CECA, LA PARTE SOCCOMBENTE VA CONDANNATA ALLE SPESE; LA RICORRENTE, ESSENDO RIMASTA PIENAMENTE SOCCOMBENTE, DEVE QUINDI SOPPORTARE LE SPESE DI GIUDIZIO .

Dispositivo


LA CORTE

DISATTESA OGNI CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA,

DICHIARA E STATUISCE :

1 ) IL RICORSO E RESPINTO .

2 ) LA RICORRENTE E CONDANNATA ALLE SPESE DI CAUSA .

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