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Document 61955CJ0008
Judgment of the Court of 16 July 1956. # Fédération Charbonnière de Belgique v High Authority of the European Coal and Steel Community. # Case 8-55.
Sentenza della Corte del 16 luglio 1956.
Fédération Charbonnière de Belgique contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio.
Causa 8-55.
Sentenza della Corte del 16 luglio 1956.
Fédération Charbonnière de Belgique contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio.
Causa 8-55.
edizione speciale inglese 1955 00197
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1956:7
SENTENZA DELLA CORTE IN DATA 16 LUGLIO 1956. - FEDERATION CHARBONNIERE DE BELGIQUE CONTRO L'ALTA AUTORITA'. - CAUSA 8/55.
raccolta della giurisprudenza
edizione francese pagina 00201
edizione olandese pagina 00211
edizione tedesca pagina 00199
edizione italiana pagina 00197
edizione speciale inglese pagina 00245
edizione speciale danese pagina 00027
edizione speciale greca pagina 00035
edizione speciale portoghese pagina 00043
edizione speciale spagnola pagina 00001
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Dispositivo
++++
1 . PROCEDURA - RICORSO D' ANNULLAMENTO - DECISIONE DELL' ALTA AUTORITA - CARATTERE GENERALE OD INDIVIDUALE
( TRATTATO, ART . 33; CONVENZIONE, PARAGRAFO 26 )
2 . PROCEDURA - LETTERA INVIATA DALL' ALTA AUTORITA - CARATTERE DI DECISIONE
( TRATTATO, ART . 14 )
3 . PROCEDURA - RICORSO D' ANNULLAMENTO - DECISIONE GENERALE - IMPRESE - RICEVIBILITA LIMITATA AL SOLO MEZZO DI SVIAMENTO DI POTERE
( TRATTATO, ART . 33 )
4 . PERIODO TRANSITORIO - CARBONE BELGA - COSTI DI PRODUZIONE PREVEDIBILI
( CONVENZIONE, PARAGRAFO 26 )
1 . LA DECISIONE N . 22-55 E STATA EMANATA NELL' AMBITO DI UN REGIME SPECIALE PREVISTO PER IL BELGIO DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO, DAL PARAGRAFO 26 DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED APPLICABILE CON MODALITA CONCRETE, ANCHE SE SPECIFICHE E DIVERSE, A TUTTE LE IMPRESE ED A TUTTE LE TRANSAZIONI CHE SOTTOSTANNO AL PREDETTO REGIME; DETTA DECISIONE HA PERTANTO CARATTERE GENERALE . IL FATTO CHE L' ASSOCIAZIONE RICORRENTE RAGGRUPPI TUTTE LE IMPRESE CUI LA DECISIONE E DESTINATA NON PREGIUDICA, NELLA SPECIE, IL SUO CARATTERE GENERALE . LA LIMITAZIONE TERRITORIALE DEL CAMPO D' APPLICAZIONE DELLA DECISIONE IMPUGNATA NON COMPORTA ALCUNA SPECIFICAZIONE INDIVIDUALE; I CONCRETI EFFETTI CHE PROMANANO DA UNA DECISIONE GENERALE NON PREGIUDICANO IL SUO CARATTERE GENERALE . IL CARATTERE GENERALE OD INDIVIDUALE DI UNA DECISIONE DEVE RICAVARSI IN BASE A CRITERI OGGETTIVI; ESSO NON DIPENDE DALLA SUA FORMA MA DALLA SUA PORTATA .
2 . IL BRANO DELLA LETTERA DELL' ALTA AUTORITA DI DATA 28 MAGGIO 1955 IN CUI E INEQUIVOCABILMENTE INDICATO QUALE ATTEGGIAMENTO ESSA ASSUMERA QUALORA SI VERIFICHINO DETERMINATE CONDIZIONI ENUNCIATE NELLA LETTERA, COSTITUISCE UNA DECISIONE NEL SENSO INDICATO DALL' ART . 14 DEL TRATTATO .
3 . SE IL TRATTATO HA PREVISTO CHE LE PRIVATE IMPRESE HA DIRITTO D' IMPUGNARE UNA DECISIONE GENERALE OVE QUESTA SIA INFICIATA DA SVIAMENTO DI POTERE NEI LORO CONFRONTI, CIO' VUOL DIRE CHE IL TRATTATO NON HA INTESO ATTRIBUIRE LORO IL DIRITTO DI RICORRERE PER ALTRI MOTIVI . NULLA VI E NEL TRATTATO CHE PERMETTA DI ATTRIBUIRE ALLE IMPRESE UN DIRITTO DI SINDACARE LA " COSTITUZIONALITA " DELLE DECISIONI GENERALI LE QUALI SONO ATTI QUASI LEGISLATIVI EMANATI DA UNA PUBBLICA AUTORITA E CHE SPIEGANO EFFETTO NORMATIVO " ERGA OMNES ". E' BEN VERO CHE L' ART . 33 ATTRIBUISCE ALLE IMPRESE IL DIRITTO DI IMPUGNARE UNA DECISIONE GENERALE PER SVIAMENTO DI POTERE NEI LORO CONFRONTI MA SI TRATTA DI UN' ECCEZIONE GIUSTIFICATA DAL FATTO CHE IN TALE IPOTESI E SEMPRE L' ELEMENTO INDIVIDUALE CHE PREDOMINA . AFFINCHE IL RICORSO D' ANNULLAMENTO D' UNA DECISIONE GENERALE SIA RICEVIBILE BASTA CHE IL RICORRENTE DENUNCI FORMALMENTE UNO SVIAMENTO DI POTERE NEI SUOI CONFRONTI, DEDUCENDO IN MODO ATTENDIBILE LE RAGIONI DALLE QUALI, A SUO AVVISO, TALE VIZIO DERIVA; L' ESAME DELLA FONDATEZZA DEL MEZZO DI SVIAMENTO DI POTERE COSI' DENUNCIATO RIENTRA NELL' ESAME DEL MERITO .
4 . QUALORA DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO MUTINO LE PREVISIONI SUL LIVELLO DEI PREZZI DI COSTO DEL CARBONE BELGA AL TERMINE DI TALE PERIODO, E NECESSARIO PROCEDERE AD UNA NUOVA VALUTAZIONE CHE NE TENGA CONTO . PER STATUIRE IN MERITO OCCORRONO INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUL LIVELLO PREVEDIBILE DEI COSTI DI PRODUZIONE DISTINTI PER CATEGORIE E PEZZATURE .
NELLA CAUSA
TRA
LA FEDERATION CHARBONNIERE DE BELGIQUE,
CON DOMICILIO ELETTO, RUE HENRI HEINE 6, A LUSSEMBURGO, PARTE RICORRENTE,
RAPPRESENTATA DAI SIGNORI LOUIS DEHASSE E LEON CANIVET,
ASSISTITI DAGLI AVVOCATI PAUL TSCHOFFEN, PATROCINANTE PRESSO LA CORTE D' APPELLO DI LIEGI
E HENRI SIMONT, PATROCINANTE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DEL BELGIO, PROFESSORE DELL' UNIVERSITA DI BRUXELLES,
E
L' ALTA AUTORITA' DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO,
CON DOMICILIO ELETTO NEI SUOI UFFICI, PLACE DE METZ 2, A LUSSEMBURGO, PARTE CONVENUTA,
RAPPRESENTATA DAL SUO CONSULENTE GIURIDICO,
DOTT . WALTER MUCH, IN QUALITA DI AGENTE,
ASSISTITO DALL' AVV . G . VAN HECKE,
PATROCINANTE PRESSO LA CORTE D' APPELLO DI BRUXELLES, PROFESSORE DELL' UNIVERSITA DI LOVANIO,
CAUSA CHE HA PER OGGETTO L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELL' ALTA AUTORITA N . 22-55 DEL 28 MAGGIO 1955 NONCHE DI QUELLE CONTENUTE NELLA SUA LETTERA DEL 28 MAGGIO 1955 AL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO, RELATIVA AL RIORDINAMENTO DEL SISTEMA DI PEREQUAZIONE ( GAZZETTA UFFICIALE DELLA COMUNITA DEL 31 MAGGIO 1955, PAGG . 753-758 ),
A - SULLA RICEVIBILITA' DEL RICORSO
COL RICORSO SI CHIEDE L' ANNULLAMENTO
1 ) DELLA DECISIONE DELL' ALTA AUTORITA N . 22-55 DEL 28 MAGGIO 1955 E DEL LISTINO CHE VI E ALLEGATO, PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA COMUNITA DEL 31 MAGGIO 1955, IN QUANTO FISSANO PREZZI RIBASSATI PER ALCUNE PEZZATURE DI CARBONE .
2 ) DELLE DECISIONI CONTENUTE NELLA LETTERA INVIATA DALL' ALTA AUTORITA IL 28 MAGGIO 1955 AL GOVERNO BELGA E NELLA TABELLA DEI TASSI DI PEREQUAZIONE ALLEGATAVI :
A ) IN QUANTO VIEN FATTA UNA DISCRIMINAZIONE FRA PRODUTTORI D' IDENTICHE PEZZATURE DI CARBONE COL SOPPRIMERE O RIDURRE I SUSSIDI DI PEREQUAZIONE PER ALCUNE MINIERE,
B ) IN QUANTO SECONDO LA CITATA LETTERA I SUSSIDI DI PEREQUAZIONE POTRANNO ESSERE SOPPRESSI ALLE IMPRESE CHE NON FACCIANO GLI SFORZI RITENUTI POSSIBILI E NECESSARI PER LA LORO RIATTREZZATURA O CHE SI RIFIUTINO DI EFFETTUARE LE CESSIONI E LE PERMUTE DI GIACIMENTI RITENUTE INDISPENSABILI PER UNA MIGLIORE SISTEMAZIONE DEI CAMPI DI COLTIVAZIONE .
LA RICORRENTE ASSUME CHE LA DECISIONE N . 22-55 E UNA DECISIONE INDIVIDUALE; LA CONVENUTA AFFERMA INVECE CHE E UNA DECISIONE GENERALE . SECONDO LA RICORRENTE IL CARATTERE INDIVIDUALE DELLA DECISIONE DISCENDE DAL FATTO CHE, STANTE IL LEGAME INDISSOLUBILE CHE VI E FRA LA PEREQUAZIONE E LA FISSAZIONE DEI PREZZI, IL LISTINO SPIEGA NEI CONFRONTI DELLE TRE IMPRESE MINERARIE DELLA CAMPINE EFFETTI DIVERSI DA QUELLI CHE SPIEGA SU ALTRE MINIERE BELGHE E PRECISAMENTE PERCHE LA PEREQUAZIONE ACCORDATA ALLE MENZIONATE TRE IMPRESE DIFFERISCE DA QUELLA DI CUI FRUISCONO LE ALTRE .
PUR NON POTENDOSI NEGARE CHE GLI EFFETTI DEL LISTINO DI PREZZI VARIINO IN FUNZIONE DELLA DIVERSITA DELLA PEREQUAZIONE, LA CORTE RESPINGE LA TESI DELLA RICORRENTE SECONDO CUI TALI VARIAZIONI DETERMINANO IL CARATTERE DELLA DECISIONE N . 22-55 . LA PREDETTA DECISIONE E INFATTI STATA EMANATA NELL' AMBITO DI UN REGIME SPECIALE PREVISTO DAL PARAGRAFO 26 PER IL BELGIO DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO ED APPLICABILE CON MODALITA CONCRETE, ANCHE SE SPECIFICHE E DIVERSE, A TUTTE LE IMPRESE ED A TUTTE LE TRANSAZIONI CHE SOTTOSTANNO AL PREDETTO REGIME .
NELL' AMBITO DI TALE REGIME LA DECISIONE RIGUARDA LE IMPRESE PEL SOLO FATTO CHE SONO PRODUTTRICI DI CARBONE SENZA ALTRA SPECIFICAZIONE . QUALORA DEI NUOVI GIACIMENTI FOSSERO SCOPERTI NEL BELGIO, CHI LI SFRUTTASSE SAREBBE TENUTO AD APPLICARE PER LE VENDITE I PREZZI FISSATI DALLA DECISIONE . D' ALTRONDE LA LIMITAZIONE TERRITORIALE NON COMPORTA ALCUNA SPECIFICAZIONE INDIVIDUALE ED E GIUSTIFICATA DAL FATTO CHE L' INDUSTRIA BELGA NECESSITA DELLA PEREQUAZIONE .
LA CIRCOSTANZA CHE LA DECISIONE N . 22-55 CONTIENE UNA DISCIPLINA DETTAGLIATA E CONCRETA, APPLICABILE A SITUAZIONI DIVERSE, NON CONTRADDICE AL CARATTERE GENERALE DELLA DECISIONE . IL TRATTATO DISPONE INFATTI NELL' ART . 50 N . 2 CHE LE MODALITA DI COMMISURAZIONE E DI RISCOSSIONE DEL PRELIEVO SARANNO FISSATE DA UNA DECISIONE GENERALE DELL' ALTA AUTORITA; CIO' DIMOSTRA CHE UNA DECISIONE PUO' BEN AVERE CARATTERE GENERALE ANCHE SE GLI EFFETTI CONCRETI E SPECIFICI CHE SPIEGA VARIINO DALL' UNO ALL' ALTRO DESTINATARIO .
IL FATTO CHE L' ASSOCIAZIONE RICORRENTE RAGGRUPPI TUTTE LE IMPRESE CUI LA DECISIONE E DESTINATA - E SOLAMENTE QUESTE - NON CONDUCE A DIVERSO RISULTATO . SE COSI' NON FOSSE, DOVREBBE NEGARSI CARATTERE GENERALE PERSINO AD UNA DECISIONE APPLICABILE A TUTTE LE IMPRESE DELLA COMUNITA QUALORA QUESTE SI RIUNISSERO IN UNA SOLA ED UNICA ASSOCIAZIONE . IL CARATTERE INDIVIDUALE O GENERALE DI UNA DECISIONE DEVE RICAVARSI IN BASE A CRITERI OGGETTIVI PER MODO CHE NON SIA POSSIBILE, A TAL PROPOSITO, FARE DISTINZIONI A SECONDA CHE IL RICORRENTE SIA UN' ASSOCIAZIONE OD UN' IMPRESA .
LE PARTI CONCORDANO NEL RITENERE CHE LA PRIMA DELLE DECISIONI CONTENUTE NELLA LETTERA DEL 28 MAGGIO 1955 E CHE RIGUARDA LA RIDUZIONE O LA SOPPRESSIONE DELLA PEREQUAZIONE, HA CARATTERE INDIVIDUALE E CHE LA SECONDA, CHE CONTIENE LA MINACCIA DI SOPPRIMERE LA PEREQUAZIONE, HA CARATTERE GENERALE; SU QUESTO PUNTO LA CORTE ADERISCE ALL' OPINIONE DELLE PARTI .
NEL CORSO DELLA DISCUSSIONE ORALE LA CONVENUTA HA POSTO L' INTERROGATIVO SE LA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PREDETTA MINACCIA POSSA VENIR CONSIDERATA UNA DECISIONE IMPUGNABILE MEDIANTE RICORSO D' ANNULLAMENTO AI SENSI DELL' ART . 33 DEL TRATTATO . ORBENE, NELLA LETTERA DEL 28 MAGGIO 1955 L' ALTA AUTORITA HA RICONOSCIUTO CHE GLI AIUTI APPORTATI MEDIANTE LA PEREQUAZIONE DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ACCOMPAGNATI DA UN INSIEME DI PROVVEDIMENTI CHE INCOMBONO AL GOVERNO BELGA; ESSA RITIENE INOLTRE CHE DETTO GOVERNO DOVREBBE APPLICARNE QUATTRO, SPECIFICATI NELLA LETTERA SUB A ), B ), C ) E D ). QUANTO E ENUNCIATO SUB D ) FA DUNQUE PARTE DEL COMPLESSO DEI PROVVEDIMENTI CHE IL GOVERNO BELGA E TENUTO A PRENDERE IN CASO DI BISOGNO . L' ALTA AUTORITA HA IN TAL MODO INEQUIVOCABILMENTE STABILITO SIN D' ORA QUALE ATTEGGIAMENTO ASSUMERA QUALORA LE CONDIZIONI INDICATE AL PUNTO 2 D ) DELLA LETTERA SI VERIFICHINO . IN ALTRE PAROLE, ESSA HA FISSATO UNA NORMA ATTA AD ESSERE APPLICATA QUALORA LE CIRCOSTANZE LO RICHIEDANO . VI SI DEVE QUINDI RAVVISARE UNA DECISIONE NEL SENSO INDICATO DALL' ART . 14 DEL TRATTATO .
STABILITO COSI' IL CARATTERE INDIVIDUALE O GENERALE DI CIASCUNA DELLE DECISIONI IMPUGNATE, NE CONSEGUE CHE LA RICORRENTE HA IL DIRITTO DI CHIEDERE L' ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO CHE RIDUCE O SOPPRIME LA PEREQUAZIONE - DECISIONE INDIVIDUALE CONTENUTA NELLA LETTERA DEL 28 MAGGIO 1955 - FACENDO VALERE TUTTI I MEZZI AMMESSI DALL' ART . 33 DEL TRATTATO; ESSA HA DIRITTO D' IMPUGNARE LE ALTRE DUE DECISIONI, POSTO CHE SONO GENERALI, QUALORA LE RITENGA INFICIATE DA SVIAMENTO DI POTERE NEI SUOI CONFRONTI .
AFFINCHE IL RICORSO D' ANNULLAMENTO D' UNA DECISIONE GENERALE SIA RICEVIBILE, BASTA CHE IL RICORRENTE DENUNCI FORMALMENTE UNO SVIAMENTO DI POTERE NEI SUOI CONFRONTI, DEDUCENDO IN MODO ATTENDIBILE LE RAGIONI DALLE QUALI, A SUO AVVISO, TALE VIZIO DERIVA .
NEL RICORSO SI E ADEMPIUTO ALLE PREDETTE CONDIZIONI ED ESSO PERTANTO E RICEVIBILE .
TUTTAVIA LE OPINIONI DELLE PARTI DIVERGONO SULL' ESATTA PORTATA DELL' ART . 33 PER QUANTO HA TRATTO ALL' AMMISSIBILITA DI ALCUNI DEI MEZZI CHE LA PARTE RICORRENTE HA DENUNCIATO RELATIVAMENTE ALLE DECISIONI GENERALI IMPUGNATE .
LA CONVENUTA SOSTIENE CHE UN' IMPRESA PUO' DENUNCIARE LO SVIAMENTO DI POTERE NEI SUOI CONFRONTI SOLAMENTE QUALORA L' ALTA AUTORITA ABBIA DISSIMULATO SOTTO L' ASPETTO DI UN PROVVEDIMENTO REGOLAMENTARE E GENERALE, UNA DECISIONE INDIVIDUALE " CHE RIGUARDI " TALE IMPRESA .
QUESTA TESI VA RESPINTA; UNA DECISIONE INDIVIDUALE MASCHERATA RIMANE INFATTI UNA DECISIONE INDIVIDUALE POSTO CHE IL CARATTERE DELLE DECISIONI NON DIPENDE DALLA LORO FORMA MA DALLA LORO PORTATA . INOLTRE NON SI PUO' AMMETTERE UNA SIMILE INTERPRETAZIONE DELL' ART . 33 ED IN ISPECIE DELL' ESPRESSIONE " NEI LORO CONFRONTI " DATO CHE TALE ESPRESSIONE NON PUO' AVERE SIGNIFICATO DIVERSO DALLE PAROLE CHE LA COMPONGONO, CIOE QUELLO CHE SI TRATTI DI UN' IMPRESA CHE E STATA OGGETTO O PER LO MENO VITTIMA DELLO SVIAMENTO DI POTERE CHE ESSA DENUNCIA . AD AVVISO DELLA CORTE L' ART . 33 ENUNCIA CHIARAMENTE CHE LE ASSOCIAZIONI E LE IMPRESE POSSONO IMPUGNARE NON SOLTANTO LE DECISIONI INDIVIDUALI MA ANCHE VERE E PROPRIE DECISIONI GENERALI .
LA CONVENUTA SOSTIENE SUBORDINATAMENTE CHE, FRA I VARI MEZZI, LA RICORRENTE HA DIRITTO DI FAR VALERE SOLTANTO LO SVIAMENTO DI POTERE E CHE QUINDI TUTTI GLI ALTRI MEZZI CHE ESSA HA DENUNCIATI DEVONO ESSERE DISATTESI . LA RICORRENTE RITIENE INVECE CHE HA DIRITTO DI DENUNCIARE TUTTI I MEZZI D' ANNULLAMENTO PURCHE DENUNCI, INDICANDO LE RAGIONI DA CUI DERIVA, LO SVIAMENTO DI POTERE ED INOLTRE CHE HA FACOLTA DI FORNIRE LA PROVA DELLA SUSSISTENZA DEGLI ALTRI VIZI PER CONFORTARE QUELLA DELLO SVIAMENTO DI POTERE; ESSA ASSUME POI CHE IL TRATTATO HA ISTITUITO UN ORDINAMENTO GIURIDICO NEL QUALE LE PRIVATE IMPRESE SONO LEGITTIMATE A RICORRERE SOLO FACENDO VALERE LO SVIAMENTO DI POTERE NEI LORO CONFRONTI E CHE PER TALE RAGIONE SAREBBE ILLOGICO, A SUO AVVISO, RICONOSCERE A TALE MEZZO SOLTANTO UN CARATTERE ECCEZIONALE E SUSSIDIARIO .
TALE TESI VA RESPINTA; SE INFATTI IL TRATTATO HA PREVISTO CHE LE PRIVATE IMPRESE HAN DIRITTO D' IMPUGNARE UNA DECISIONE GENERALE SE QUESTA E INFICIATA DA SVIAMENTO DI POTERE NEI LORO CONFRONTI, CIO' VUOL DIRE CHE IL TRATTATO NON HA INTESO ATTRIBUIRE LORO IL DIRITTO DI RICORRERE PER ALTRI MOTIVI .
SE FOSSE ESATTA LA TESI DELLA RICORRENTE, LE IMPRESE AVREBBERO UN DIRITTO DI RICORRERE PARI A QUELLO DEGLI STATI E NON SI SPIEGHEREBBE PERCHE L' ART . 33, ANZICHE ASSIMILARE SEMPLICEMENTE I RICORSI DELLE IMPRESE A QUELLI DEGLI STATI E DEL CONSIGLIO, HA FATTO UNA NETTA DISTINZIONE FRA DECISIONI INDIVIDUALI E DECISIONI GENERALI, LIMITANDO I RICORSI DELLE IMPRESE CONTRO LE DECISIONI GENERALI AL SOLO MEZZO DI SVIAMENTO DI POTERE NEI LORO CONFRONTI . L' INCIDENTE " NELLE STESSE CONDIZIONI " NON PUO' VENIR INTERPRETATO NEL SENSO CHE LE IMPRESE, UNA VOLTA DIMOSTRATA LA SUSSISTENZA DELLO SVIAMENTO DI POTERE NEI LORO CONFRONTI, ABBIANO DIRITTO DI DENUNCIARE ANCHE GLI ALTRI MEZZI D' ANNULLAMENTO : CIO' PERCHE UNA VOLTA ACCERTATO LO SVIAMENTO DI POTERE NEI CONFRONTI DELL' IMPRESA, LA DECISIONE VA SENZ' ALTRO ANNULLATA E NON PUO' ESSERLO UNA SECONDA VOLTA PER ALTRI MOTIVI .
QUESTE CONSIDERAZIONI SI OPPONGONO RECISAMENTE ALLE ILLOGICHE DEDUZIONI CUI LA RICORRENTE E GIUNTA PARTENDO DAL PRESUPPOSTO CHE NELL' INTERPRETARE IL TRATTATO SI DEBBA PREOCCUPARSI ANZITUTTO DI APPAGARE IL DESIDERIO DI CONCEDERE ALLE PRIVATE IMPRESE UN DIRITTO D' IMPUGNAZIONE PRATICAMENTE IDENTICO A QUELLO DEGLI STATI . TALE DESIDERIO E SPIEGABILE MA NULLA VI E NEL TRATTATO CHE PERMETTA DI ATTRIBUIRE ALLE IMPRESE UN SIMILE DIRITTO DI SINDACARE LA " COSTITUZIONALITA " CIOE LA ADERENZA AL TRATTATO DELLE DECISIONI GENERALI LE QUALI SONO ATTI QUASI LEGISLATIVI EMANATI DA UNA PUBBLICA AUTORITA E CHE SPIEGANO EFFETTO NORMATIVO " ERGA OMNES ".
E' BEN VERO CHE L' ART . 33 ATTRIBUISCE ALLE IMPRESE IL DIRITTO DI IMPUGNARE UNA DECISIONE GENERALE PER SVIAMENTO DI POTERE NEI LORO CONFRONTI MA SI TRATTA QUI DI UN' ECCEZIONE GIUSTIFICATA DAL FATTO CHE IN TALE IPOTESI E SEMPRE L' ELEMENTO INDIVIDUALE CHE PREDOMINA .
LA RICORRENTE E DUNQUE LEGITTIMATA A DENUNCIARE CONTRO LE DECISIONI GENERALI SOLO LO SVIAMENTO DI POTERE NEI SUOI CONFRONTI; PER QUANTO HA TRATTO ALLA DECISIONE INDIVIDUALE, POSTO CHE LE PARTI CONCORDANO SU TALE SUO CARATTERE, LA RICORRENTE E LEGITTIMATA A FAR VALERE TUTTI I MEZZI ENUNCIATI NEL COMMA 1 ) DELL' ART . 33 .
B - SUL MERITO
PRIMA DI SCENDERE ALLE QUESTIONI CHE RIGUARDANO LA DECISIONE N . 22-55 ED IN PARTICOLARE QUELLA VOLTA A STABILIRE SE L' ALTA AUTORITA HA IL POTERE DI FISSARE I PREZZI DI VENDITA, NONCHE ALL' ESAME DELLE CENSURE RELATIVE ALLA LETTERA DEL 28 MAGGIO 1955, VA FATTA ANZITUTTO L' ANALISI DELLA DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DEI PREZZI DI COSTO PREVEDIBILI .
PER QUANTO HA TRATTO ALLA DETERMINAZIONE DI TAL LIVELLO, LA RICORRENTE ASSUME IN PRIMO LUOGO CHE L' ALTA AUTORITA NON HA DIRITTO DI MODIFICARE LA VALUTAZIONE INIZIALMENTE FATTA DEI PREZZI DI COSTO PREVEDIBILI PERCHE CON ESSA SI TRATTAVA DI PORE UN " PALIER DI ATTESA " CHE ANDAVA STABILITO ALL' INIZIO DEL PERIODO TRANSITORIO E DOVEVA RESTARE IMMUTATO, SALVO RETTIFICHE DA APPORTARVI DI COMUNE ACCORDO .
QUESTA TESI DELLA RICORRENTE VA RESPINTA PERCHE IL PARAGRAFO 26 DELLA CONVENZIONE DISPONE CHE LA MISURA DELL' INDISPENSABILE RIBASSO DEI PREZZI BELGI E DETERMINATA DAL LIVELLO DEI PREZZI DI COSTO PREVEDIBILI AL TERMINE DEL PERIODO TRANSITORIO . NE CONSEGUE CHE QUALORA LE PREVISIONI SUL LIVELLO DEI PREZZI DI COSTO MUTINO, E NECESSARIO PROCEDERE AD UNA NUOVA VALUTAZIONE CHE DI CIO' TENGA CONTO .
LE TESI GIURIDICHE DELLE PARTI SONO PURE IN CONTRASTO SUL METODO CHE VA SEGUITO PER DETERMINARE IL LIVELLO DEI PREZZI DI COSTO PREVEDIBILI . LA CORTE RITIENE CHE PRIMA DI PRONUNCIARSI, ESSA DEVE ACCERTARE QUALE ERA IL LIVELLO CHE, IN BASE A PREVISIONI GIUSTIFICATE DALLE CIRCOSTANZE E DAI FATTI NOTI ALL' ATTO DELLA VALUTAZIONE, SI POTEVA RAGIONEVOLMENTE CONSIDERARE COME IL PIU VICINO AI " COSTI DI PRODUZIONE AL TERMINE DEL PERIODO TRANSITORIO " PER OGNI PEZZATURA E CATEGORIA .
LE RISPOSTE FORNITE DALLE PARTI SU RICHIESTA DEL GIUDICE RELATORE NON BASTANO A TALE EFFETTO .
DATO CHE NELLA LORO COMUNE RISPOSTA LE PARTI HANNO DICHIARATO DI NON POTER DARE ALLA CORTE INDICAZIONI COSI' SPECIFICHE NEL TERMINE PREFISSO, VI E LUOGO DI ASSEGNARE LORO A TAL FINE UN NUOVO TERMINE .
LA CORTE
DISATTESA OGNI CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA,
DICHIARA E STATUISCE :
1 ) RICEVIBILE IL RICORSO;
2 ) DISPONE LA RIAPERTURA DELLA DISCUSSIONE ORALE CHE VERTERA ESCLUSIVAMENTE SUL LIVELLO, PER PEZZATURE E CATEGORIE, DEI PREZZI DI COSTO PREVEDIBILI DEI CARBONI BELGI AL TERMINE DEL PERIODO TRANSITORIE E SULLA LORO RELAZIONE CON I PREZZI FISSATI DALLA DECISIONE N . 22-55;
3 ) FISSA AL 20 SETTEMBRE 1956 ORE 10,30 L' UDIENZA PER LA DISCUSSIONE ORALE E DA TERMINE ALLE PARTI SINO AL 1 ) SETTEMBRE 1956 PER DEPOSITARE NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE LE INFORMAZIONI ED INDICAZIONI SCRITTE SUPPLEMENTARI DI CUI NELLA PRESENTE SENTENZA;
4 ) RISERVA OGNI PRONUNCIA SULLE SPESE .