COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 4.3.2024
COM(2024) 97 final
ALLEGATO
della
proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda
ALLEGATO I
ACCORDO
TRA L'UNIONE EUROPEA, L'ISLANDA,
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN E IL REGNO DI NORVEGIA
RELATIVO AD UN MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE PER IL PERIODO MAGGIO 2021 - APRILE 2028
L'UNIONE EUROPEA
L'ISLANDA,
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
IL REGNO DI NORVEGIA,
CONSIDERANDO che le Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE") hanno convenuto della necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti tra le varie regioni nell'intento di consolidare in maniera continua ed equilibrata le relazioni commerciali ed economiche fra di esse,
CONSIDERANDO che, al fine di contribuire a tale obiettivo, gli Stati EFTA hanno istituito un meccanismo finanziario nell'ambito dello Spazio economico europeo,
CONSIDERANDO che le disposizioni che disciplinano il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2004-2009 figurano nel protocollo 38 bis dell'accordo SEE e nell'addendum di detto protocollo,
CONSIDERANDO che le disposizioni che disciplinano il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014 figurano nel protocollo 38 ter dell'accordo SEE e nell'addendum di detto protocollo,
CONSIDERANDO che le disposizioni che disciplinano il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021 figurano nel protocollo 38 quater dell'accordo SEE,
CONSIDERANDO che, poiché persiste l'esigenza di ridurre le disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo, è opportuno istituire un nuovo meccanismo per i contributi finanziari degli Stati EFTA-SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028,
HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:
ARTICOLO 1
Il testo dell'articolo 117 dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari figurano nel protocollo 38, nel protocollo 38 bis, nell'addendum del protocollo 38 bis, nel protocollo 38 ter, nell'addendum del protocollo 38 ter, nel protocollo 38 quater e nel protocollo 38 quinquies.".
ARTICOLO 2
Dopo il protocollo 38 quater dell'accordo SEE è inserito un nuovo protocollo 38 quinquies. Il testo del protocollo 38 quinquies figura nell'allegato del presente accordo.
ARTICOLO 3
Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
In attesa del completamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.
ARTICOLO 4
Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, islandese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle Parti dell'accordo.
Fatto a Bruxelles,
Per l'Unione europea
Per l'Islanda
Per il Principato del Liechtenstein
Per il Regno di Norvegia
ALLEGATO
PROTOCOLLO 38 quinquies
sul meccanismo finanziario del SEE (2021-2028)
Articolo 1
(1)Obiettivi
L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia ("gli Stati EFTA") contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo e al consolidamento delle proprie relazioni con gli Stati beneficiari attraverso contributi finanziari nell'ambito delle priorità tematiche elencate all'articolo 3.
(2)Valori e principi comuni
Il meccanismo finanziario del SEE (2021-2028) poggia sui valori comuni e i principi del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.
Tutti i programmi e le attività finanziati dal meccanismo finanziario del SEE sono coerenti con il rispetto di tali valori e principi e non sostengono operazioni che potrebbero essere contrarie a questi. La loro attuazione rispetta i diritti e gli obblighi fondamentali sanciti dagli strumenti e dalle norme pertinenti.
Articolo 2
Impegni
L'importo del contributo finanziario di cui all'articolo 1 è pari a 1 705 milioni di EUR. Un contributo finanziario aggiuntivo di 100 milioni di EUR sarà inoltre messo a disposizione per progetti connessi alle sfide generate dall'invasione dell'Ucraina. Tali contributi saranno resi disponibili per impegni in quote annue di 257,86 milioni di EUR nel periodo compreso fra il 1° maggio 2021 e il 30 aprile 2028 compresi.
L'importo totale è costituito da dotazioni specifiche per paese, come specificato all'articolo 6, e dai fondi, come specificato all'articolo 7.
Articolo 3
(1)Priorità tematiche
Le dotazioni specifiche per paese sono assegnate ai fini della promozione delle seguenti priorità tematiche generali:
(a)Transizione verde europea
(b)Democrazia, Stato di diritto e diritti umani
(c)Inclusione sociale e resilienza
Nell'ambito di queste priorità tematiche, le aree programmatiche sono delineate nell'allegato del presente protocollo. Il contenuto di tali aree programmatiche sarà oggetto di consultazione con gli Stati beneficiari.
(2)Esigenze degli Stati beneficiari
Le aree programmatiche sono scelte, concentrate e adattate, in funzione delle diverse esigenze di ciascuno Stato beneficiario, tenendo conto delle sue dimensioni e dell'importo del contributo. A tal fine la procedura da seguire è delineata all'articolo 9, paragrafo 5.
Articolo 4
(1)Memorandum d'intesa
Per garantire la concentrazione e un'attuazione efficiente, conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 1, e tenuto conto delle politiche dell'UE nonché delle raccomandazioni specifiche per paese e degli accordi di partenariato conclusi fra gli Stati membri e la Commissione europea, gli Stati EFTA negoziano un memorandum d'intesa con ciascuno Stato beneficiario in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5.
(2)Consultazioni con la Commissione europea
La Commissione europea viene consultata a livello strategico nel corso dei negoziati relativi ai memorandum d'intesa, al fine di promuovere la complementarità e le sinergie con la politica di coesione dell'UE.
Articolo 5
(1)Cofinanziamento
Per quanto riguarda i programmi oggetto delle dotazioni specifiche per paese, della cui attuazione sono responsabili gli Stati beneficiari, il contributo EFTA non supera l'85 % del costo del programma, salvo decisione contraria degli Stati EFTA.
(2)Aiuti di Stato
Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.
(3)Responsabilità
La responsabilità degli Stati EFTA per i progetti è limitata all'erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Di conseguenza gli Stati EFTA non assumono responsabilità nei confronti di terzi.
Articolo 6
Dotazioni specifiche per paese
Le dotazioni specifiche per paese sono messe a disposizione dei seguenti Stati beneficiari: Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia, secondo la seguente ripartizione:
Stato beneficiario
|
Fondi (EUR)
|
Bulgaria
|
132 807 931
|
Croazia
|
68 018 840
|
Cipro
|
9 014 276
|
Repubblica ceca
|
115 163 505
|
Estonia
|
36 750 087
|
Grecia
|
159 320 451
|
Ungheria
|
129 868 485
|
Lettonia
|
56 013 268
|
Lituania
|
60 274 987
|
Malta
|
5 710 418
|
Polonia
|
472 614 415
|
Portogallo
|
126 276 741
|
Romania
|
304 642 069
|
Slovacchia
|
66 843 694
|
Slovenia
|
25 580 833
|
Gli importi presentati includono le assegnazioni specifiche per paese che saranno destinate a ciascuno Stato beneficiario ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, e la quota destinata al fondo per la società civile di cui all'articolo 7 per ciascuno Stato beneficiario.
Articolo 7
Nell'ambito del meccanismo finanziario del SEE sono disponibili due fondi. Essi contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE (2021‑2028) di cui all'articolo 1 e alle priorità tematiche di cui all'articolo 3. Gli Stati EFTA possono partecipare ai fondi in qualità di partner.
Fondo per la società civile
Il 10 % dell'importo totale è accantonato a beneficio di un fondo per la società civile. Il criterio di ripartizione tra gli Stati beneficiari è fissato all'articolo 6.
Il 5 % del fondo è accantonato a beneficio di iniziative transnazionali.
Fondo per lo sviluppo di capacità e la cooperazione con organizzazioni e istituzioni internazionali
Il 2 % dell'importo totale è accantonato a beneficio di un fondo per lo sviluppo di capacità e la cooperazione con organizzazioni e istituzioni internazionali, fra le quali si annoverano il Consiglio d'Europa, l'OCSE e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA). Tale fondo mira a promuovere le priorità tematiche negli Stati beneficiari.
Articolo 8
(1)Coordinamento con il meccanismo finanziario norvegese
Il contributo finanziario previsto dal presente protocollo è strettamente coordinato con il contributo bilaterale della Norvegia previsto dal meccanismo finanziario norvegese. In particolare, gli Stati EFTA garantiscono che le procedure e le modalità di attuazione siano essenzialmente le stesse per entrambi i meccanismi finanziari.
(2)Coordinamento con la politica di coesione sociale dell'UE
Qualunque cambiamento pertinente nella politica di coesione dell'UE è tenuto in debito conto.
Articolo 9
All'attuazione del meccanismo finanziario del SEE si applicano le disposizioni seguenti.
(1)Cooperazione
Gli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE di cui all'articolo 1 sono perseguiti in un quadro di stretta cooperazione fra gli Stati beneficiari e gli Stati EFTA, nel rispetto dei valori e dei principi nonché dei diritti e degli obblighi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
(2)Principi di attuazione
In tutte le fasi dell'attuazione si applicano i più elevati livelli di trasparenza e di responsabilità, il miglior rapporto costo/efficacia e i principi di buon governo, partenariato e governance multilivello, sviluppo sostenibile nonché uguaglianza di genere e non discriminazione.
(3)Gestione dei fondi
Gli Stati EFTA amministrano i due fondi di cui all'articolo 7 e sono responsabili della sua attuazione, compresi la gestione e il controllo.
(4)Comitato del meccanismo finanziario
Gli Stati EFTA istituiscono un comitato incaricato della gestione complessiva del meccanismo finanziario del SEE. Ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario del SEE, comprese le misure di semplificazione intese a garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione, saranno emanate dagli Stati EFTA previa consultazione degli Stati beneficiari, eventualmente coadiuvati dalla Commissione europea. Gli Stati EFTA si adoperano per emanare tali disposizioni prima della firma dei memorandum d'intesa.
(5)Negoziati relativi ai memorandum d'intesa
Gli Stati EFTA negoziano con ciascuno Stato beneficiario un memorandum d'intesa riguardante la rispettiva dotazione specifica, ad eccezione dei fondi di cui all'articolo 7 e al paragrafo 3 del presente articolo. Il memorandum d'intesa stabilisce i programmi, la distribuzione di fondi tra le aree programmatiche, le strutture per la gestione e il controllo nonché le condizioni applicabili.
(6)Attuazione
(a)Sulla base dei memorandum d'intesa, gli Stati beneficiari presentano proposte di programmi specifici agli Stati EFTA, che valutano e approvano le proposte e concludono convenzioni di sovvenzione, comprendenti le condizioni pertinenti, la valutazione e la riduzione dei rischi, con gli Stati beneficiari per ciascun programma.
(b)L'attuazione dei programmi approvati spetta agli Stati beneficiari, che prevedono un adeguato sistema di gestione e di controllo al fine di garantire la corretta applicazione e gestione.
(c)Gli Stati EFTA possono effettuare controlli conformemente ai propri requisiti nazionali. Gli Stati beneficiari forniscono a tal fine tutta l'assistenza, tutte le informazioni e tutta la documentazione necessarie.
(d)Per garantire il rispetto degli obblighi gli Stati EFTA, previa valutazione e dopo aver udito lo Stato beneficiario, possono adottare misure idonee e proporzionate, compresi la sospensione dei pagamenti e il recupero dei fondi.
(e)Per garantire un'ampia partecipazione si fa ricorso, se del caso, a partenariati per la preparazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del contributo finanziario. Tra i partner possono figurare autorità a livello locale, regionale e nazionale, nonché il settore privato, la società civile e le parti sociali degli Stati beneficiari e degli Stati EFTA.
(f)Tutti i progetti previsti nell'ambito dei programmi dello Stato beneficiario possono essere attuati in collaborazione, tra l'altro, con soggetti aventi sede negli Stati beneficiari e negli Stati EFTA, conformemente alle norme in vigore in materia di appalti pubblici.
(7)Costi di gestione
I costi di gestione degli Stati EFTA sono coperti dall'importo totale di cui all'articolo 2 e sono specificati nelle disposizioni relative all'attuazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. I costi di gestione dei fondi di cui all'articolo 7 sono coperti dall'importo a questi dedicato.
(8)Comunicazione
Gli Stati EFTA riferiscono in merito al loro contributo agli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE.
Articolo 10
Riesame
Al termine del periodo di cui all'articolo 2 e fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo SEE, le Parti contraenti riesaminano, alla luce dell'articolo 115 dello stesso accordo, la necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti all'interno dello Spazio economico europeo.
ALLEGATO DEL PROTOCOLLO 38 QUINQUIES
Transizione verde
Imprese verdi e innovazione
Ricerca e innovazione
Istruzione, formazione e occupazione giovanile
Cultura
Sviluppo locale, buon governo e inclusione
Inclusione e autonomia dei Rom
Salute pubblica
Prevenzione delle calamità e preparazione alle stesse
Settore della giustizia, compresa la violenza domestica e di genere, l'accesso alla giustizia, i servizi correzionali, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità
Asilo, migrazione e integrazione
Cooperazione istituzionale e sviluppo di capacità
Gli Stati beneficiari trarranno vantaggio anche dai progetti finanziati da:
Fondo per la società civile
Fondo per lo sviluppo di capacità e la cooperazione con organizzazioni e istituzioni internazionali partner
L'uguaglianza di genere e la digitalizzazione saranno semplificate e costituiranno parte integrante di tutte le pertinenti aree programmatiche.