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Document 52024PC0097

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda

    COM/2024/97 final

    Bruxelles, 4.3.2024

    COM(2024) 97 final

    2024/0052(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda

    (Testo rilevante ai fini del SEE)


    RELAZIONE

    L'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato "l'accordo") consente la piena partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia ("Stati EFTA-SEE") al mercato unico. In tale contesto, dall'entrata in vigore dell'accordo nel 1994, questi tre paesi hanno contribuito a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dello Spazio economico europeo conformemente all'articolo 115 dell'accordo. Inoltre, la Norvegia ha fornito il proprio contribuito attraverso un meccanismo finanziario norvegese distinto. I meccanismi finanziari più recenti sono scaduti il 30 aprile 2021 1 .

    Tenuto conto della costante necessità di ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dello Spazio economico europeo, il 20 maggio 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia i negoziati relativi a un accordo sui futuri contributi finanziari degli Stati EFTA-SEE volti a migliorare la coesione economica e sociale nello Spazio economico europeo 2 . I negoziati ufficiali sono stati avviati il 16 giugno 2022. Parallelamente, ma indipendentemente dai negoziati sui meccanismi finanziari, è stato avviato un riesame dei protocolli UE-Islanda e UE-Norvegia riguardanti il commercio di pesce e di prodotti della pesca sulla base della clausola di revisione dei protocolli aggiuntivi degli accordi di libero scambio con l'Islanda e la Norvegia 3 .

    A livello dei negoziatori, i negoziati si sono conclusi il 30 novembre 2023 con la sigla:

    ·dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028;

    ·dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028;

    ·del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e

    ·del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda.

    La proposta allegata riguarda la conclusione dell'accordo sul meccanismo finanziario del SEE, dell'accordo con la Norvegia, del protocollo con la Norvegia e del protocollo con l'Islanda.

    L'accordo sul meccanismo finanziario del SEE e l'accordo con la Norvegia forniranno insieme un contributo finanziario degli Stati EFTA-SEE alla coesione economica e sociale nel SEE pari a 3,268 miliardi di EUR nel periodo maggio 2021 - aprile 2028. L'esito rispecchia le direttive di negoziato emanate dal Consiglio che richiedevano a) un aumento del contributo finanziario da parte degli Stati EFTA-SEE; b) l'applicazione del criterio di ripartizione del Fondo di coesione dell'UE; c) l'allineamento della durata dei nuovi meccanismi finanziari con gli strumenti della politica di coesione dell'UE (2021-2027); d) l'inclusione di obiettivi verdi fra le priorità finanziate; ed e) processi di attuazione più efficienti per i meccanismi futuri.

    In parallelo sono stati riesaminati anche i protocolli bilaterali riguardanti il commercio di pesce e di prodotti della pesca con l'Islanda e la Norvegia. Sono state accordate nuove concessioni per il periodo maggio 2021 - aprile 2028. Le concessioni si fondano sui precedenti protocolli per il 2014-2021 e sono commisurate all'importo dei contributi finanziari. È prevista la flessibilità per il riporto dei contingenti non esauriti alla fine del periodo. La Norvegia rinnoverà le disposizioni sul transito del pesce e dei prodotti della pesca per i pescherecci dell'Unione che sbarcano le catture in Norvegia.

    Gli accordi e i protocolli devono essere applicati in via provvisoria a decorrere dalle date previste nei loro articoli, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la ratifica o la conclusione e in attesa dell'entrata in vigore.

    Soddisfatta dell'esito dei negoziati, la Commissione propone che il Consiglio adotti la decisione allegata relativa alla conclusione dell'accordo sul meccanismo finanziario del SEE, dell'accordo con la Norvegia, del protocollo con la Norvegia e del protocollo con l'Islanda, previa approvazione del Parlamento europeo.

    Poiché è prassi comune all'atto della modifica di elementi specifici di trattati internazionali in vigore, si propone di avvalersi dei pertinenti articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea come base giuridica dei progetti di decisione, segnatamente l'articolo 175, terzo comma, TFUE, per gli accordi relativi ai contributi finanziari alla coesione economica e sociale nonché l'articolo 207 TFUE per i protocolli riguardanti il commercio di pesce e di prodotti della pesca. L'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE è inoltre indicato quale base giuridica ai fini della conclusione di tali accordi.

    2024/0052 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l'approvazione del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)Poiché persiste l'esigenza di ridurre le disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo, è opportuno istituire un nuovo meccanismo per i contributi finanziari degli Stati EFTA-SEE e un nuovo meccanismo finanziario norvegese.

    (2)Il 20 maggio 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia i negoziati relativi a un accordo sui futuri contributi finanziari degli Stati EFTA-SEE alla coesione economica e sociale nello Spazio economico europeo.

    (3)Il meccanismo finanziario del SEE (maggio 2021 - aprile 2028) e il meccanismo finanziario norvegese (maggio 2021 - aprile 2028) contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche sociali nello Spazio economico europeo e al consolidamento delle relazioni fra gli Stati EFTA-SEE e gli Stati beneficiari.

    (4)Le disposizioni speciali relative alle importazioni nell'Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda e della Norvegia, che figurano nei protocolli aggiuntivi dei rispettivi accordi di libero scambio con la Comunità economica europea, sono scadute il 30 aprile 2021 e sono state rivedute conformemente all'articolo 1 di tali protocolli.

    (5)L'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, l'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda sono stati firmati a Bruxelles il (...). È opportuno approvare detti accordi e protocolli a nome dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Sono approvati a nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, l'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda.

    Il testo degli accordi e il testo dei protocolli sono allegati alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata, a nome dell'Unione europea, a depositare gli strumenti di approvazione a norma dell'articolo 3 dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, dell'articolo 11 dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, dell'articolo 5 del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e dell'articolo 4 del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dagli accordi e dai protocolli.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il … 4

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    GU L 141 del 28.5.2016, pagg. 3 e 11.
    (2)    Documento 8365/21 ADD 1 del Consiglio.
    (3)    GU L 141 del 28.5.2016, pagg. 18 e 22.
    (4)    La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal Segretariato generale del Consiglio.
    Top

    Bruxelles, 4.3.2024

    COM(2024) 97 final

    ALLEGATO

    della

    proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda


    ALLEGATO I

    ACCORDO

    TRA L'UNIONE EUROPEA, L'ISLANDA,
    IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN E IL REGNO DI NORVEGIA

    RELATIVO AD UN MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE PER IL PERIODO MAGGIO 2021 - APRILE 2028



    L'UNIONE EUROPEA

    L'ISLANDA,

    IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

    IL REGNO DI NORVEGIA,

    CONSIDERANDO che le Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE") hanno convenuto della necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti tra le varie regioni nell'intento di consolidare in maniera continua ed equilibrata le relazioni commerciali ed economiche fra di esse,

    CONSIDERANDO che, al fine di contribuire a tale obiettivo, gli Stati EFTA hanno istituito un meccanismo finanziario nell'ambito dello Spazio economico europeo,

    CONSIDERANDO che le disposizioni che disciplinano il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2004-2009 figurano nel protocollo 38 bis dell'accordo SEE e nell'addendum di detto protocollo,

    CONSIDERANDO che le disposizioni che disciplinano il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014 figurano nel protocollo 38 ter dell'accordo SEE e nell'addendum di detto protocollo,

    CONSIDERANDO che le disposizioni che disciplinano il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021 figurano nel protocollo 38 quater dell'accordo SEE,

    CONSIDERANDO che, poiché persiste l'esigenza di ridurre le disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo, è opportuno istituire un nuovo meccanismo per i contributi finanziari degli Stati EFTA-SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028,

    HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:

    ARTICOLO 1

    Il testo dell'articolo 117 dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

    "Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari figurano nel protocollo 38, nel protocollo 38 bis, nell'addendum del protocollo 38 bis, nel protocollo 38 ter, nell'addendum del protocollo 38 ter, nel protocollo 38 quater e nel protocollo 38 quinquies.".

    ARTICOLO 2

    Dopo il protocollo 38 quater dell'accordo SEE è inserito un nuovo protocollo 38 quinquies. Il testo del protocollo 38 quinquies figura nell'allegato del presente accordo.

    ARTICOLO 3

    Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

    L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

    In attesa del completamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.

    ARTICOLO 4

    Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, islandese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle Parti dell'accordo.

    Fatto a Bruxelles,

    Per l'Unione europea

    Per l'Islanda

    Per il Principato del Liechtenstein

    Per il Regno di Norvegia



    ALLEGATO

       PROTOCOLLO 38 quinquies

    sul meccanismo finanziario del SEE (2021-2028)

    Articolo 1

    (1)Obiettivi

    L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia ("gli Stati EFTA") contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo e al consolidamento delle proprie relazioni con gli Stati beneficiari attraverso contributi finanziari nell'ambito delle priorità tematiche elencate all'articolo 3 1 .

    (2)Valori e principi comuni

    Il meccanismo finanziario del SEE (2021-2028) poggia sui valori comuni e i principi del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

    Tutti i programmi e le attività finanziati dal meccanismo finanziario del SEE sono coerenti con il rispetto di tali valori e principi e non sostengono operazioni che potrebbero essere contrarie a questi. La loro attuazione rispetta i diritti e gli obblighi fondamentali sanciti dagli strumenti e dalle norme pertinenti.

    Articolo 2

    Impegni

    L'importo del contributo finanziario di cui all'articolo 1 è pari a 1 705 milioni di EUR. Un contributo finanziario aggiuntivo di 100 milioni di EUR sarà inoltre messo a disposizione per progetti connessi alle sfide generate dall'invasione dell'Ucraina. Tali contributi saranno resi disponibili per impegni in quote annue di 257,86 milioni di EUR nel periodo compreso fra il 1° maggio 2021 e il 30 aprile 2028 compresi.

    L'importo totale è costituito da dotazioni specifiche per paese, come specificato all'articolo 6, e dai fondi, come specificato all'articolo 7.

    Articolo 3

    (1)Priorità tematiche

    Le dotazioni specifiche per paese sono assegnate ai fini della promozione delle seguenti priorità tematiche generali:

    (a)Transizione verde europea

    (b)Democrazia, Stato di diritto e diritti umani

    (c)Inclusione sociale e resilienza

    Nell'ambito di queste priorità tematiche, le aree programmatiche sono delineate nell'allegato del presente protocollo. Il contenuto di tali aree programmatiche sarà oggetto di consultazione con gli Stati beneficiari.

    (2)Esigenze degli Stati beneficiari

    Le aree programmatiche sono scelte, concentrate e adattate, in funzione delle diverse esigenze di ciascuno Stato beneficiario, tenendo conto delle sue dimensioni e dell'importo del contributo. A tal fine la procedura da seguire è delineata all'articolo 9, paragrafo 5.

    Articolo 4

    (1)Memorandum d'intesa

    Per garantire la concentrazione e un'attuazione efficiente, conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 1, e tenuto conto delle politiche dell'UE nonché delle raccomandazioni specifiche per paese e degli accordi di partenariato conclusi fra gli Stati membri e la Commissione europea, gli Stati EFTA negoziano un memorandum d'intesa con ciascuno Stato beneficiario in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5.

    (2)Consultazioni con la Commissione europea

    La Commissione europea viene consultata a livello strategico nel corso dei negoziati relativi ai memorandum d'intesa, al fine di promuovere la complementarità e le sinergie con la politica di coesione dell'UE.

    Articolo 5

    (1)Cofinanziamento

    Per quanto riguarda i programmi oggetto delle dotazioni specifiche per paese, della cui attuazione sono responsabili gli Stati beneficiari, il contributo EFTA non supera l'85 % del costo del programma, salvo decisione contraria degli Stati EFTA.

    (2)Aiuti di Stato

    Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.

    (3)Responsabilità

    La responsabilità degli Stati EFTA per i progetti è limitata all'erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Di conseguenza gli Stati EFTA non assumono responsabilità nei confronti di terzi.

    Articolo 6

    Dotazioni specifiche per paese

    Le dotazioni specifiche per paese sono messe a disposizione dei seguenti Stati beneficiari: Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia, secondo la seguente ripartizione:

    Stato beneficiario

    Fondi (EUR)

    Bulgaria

    132 807 931

    Croazia

    68 018 840

    Cipro

    9 014 276

    Repubblica ceca

    115 163 505

    Estonia

    36 750 087

    Grecia

    159 320 451

    Ungheria

    129 868 485

    Lettonia

    56 013 268

    Lituania

    60 274 987

    Malta

    5 710 418

    Polonia

    472 614 415

    Portogallo

    126 276 741

    Romania

    304 642 069

    Slovacchia

    66 843 694

    Slovenia

    25 580 833

    Gli importi presentati includono le assegnazioni specifiche per paese che saranno destinate a ciascuno Stato beneficiario ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, e la quota destinata al fondo per la società civile di cui all'articolo 7 per ciascuno Stato beneficiario.

    Articolo 7

    Nell'ambito del meccanismo finanziario del SEE sono disponibili due fondi. Essi contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE (2021‑2028) di cui all'articolo 1 e alle priorità tematiche di cui all'articolo 3. Gli Stati EFTA possono partecipare ai fondi in qualità di partner.

    Fondo per la società civile

    Il 10 % dell'importo totale è accantonato a beneficio di un fondo per la società civile. Il criterio di ripartizione tra gli Stati beneficiari è fissato all'articolo 6.

    Il 5 % del fondo è accantonato a beneficio di iniziative transnazionali.

    Fondo per lo sviluppo di capacità e la cooperazione con organizzazioni e istituzioni internazionali

    Il 2 % dell'importo totale è accantonato a beneficio di un fondo per lo sviluppo di capacità e la cooperazione con organizzazioni e istituzioni internazionali, fra le quali si annoverano il Consiglio d'Europa, l'OCSE e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA). Tale fondo mira a promuovere le priorità tematiche negli Stati beneficiari.

    Articolo 8

    (1)Coordinamento con il meccanismo finanziario norvegese

    Il contributo finanziario previsto dal presente protocollo è strettamente coordinato con il contributo bilaterale della Norvegia previsto dal meccanismo finanziario norvegese. In particolare, gli Stati EFTA garantiscono che le procedure e le modalità di attuazione siano essenzialmente le stesse per entrambi i meccanismi finanziari.

    (2)Coordinamento con la politica di coesione sociale dell'UE

    Qualunque cambiamento pertinente nella politica di coesione dell'UE è tenuto in debito conto.

    Articolo 9

    All'attuazione del meccanismo finanziario del SEE si applicano le disposizioni seguenti.

    (1)Cooperazione

    Gli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE di cui all'articolo 1 sono perseguiti in un quadro di stretta cooperazione fra gli Stati beneficiari e gli Stati EFTA, nel rispetto dei valori e dei principi nonché dei diritti e degli obblighi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

    (2)Principi di attuazione

    In tutte le fasi dell'attuazione si applicano i più elevati livelli di trasparenza e di responsabilità, il miglior rapporto costo/efficacia e i principi di buon governo, partenariato e governance multilivello, sviluppo sostenibile nonché uguaglianza di genere e non discriminazione.

    (3)Gestione dei fondi

    Gli Stati EFTA amministrano i due fondi di cui all'articolo 7 e sono responsabili della sua attuazione, compresi la gestione e il controllo.

    (4)Comitato del meccanismo finanziario

    Gli Stati EFTA istituiscono un comitato incaricato della gestione complessiva del meccanismo finanziario del SEE. Ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario del SEE, comprese le misure di semplificazione intese a garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione, saranno emanate dagli Stati EFTA previa consultazione degli Stati beneficiari, eventualmente coadiuvati dalla Commissione europea. Gli Stati EFTA si adoperano per emanare tali disposizioni prima della firma dei memorandum d'intesa.

    (5)Negoziati relativi ai memorandum d'intesa

    Gli Stati EFTA negoziano con ciascuno Stato beneficiario un memorandum d'intesa riguardante la rispettiva dotazione specifica, ad eccezione dei fondi di cui all'articolo 7 e al paragrafo 3 del presente articolo. Il memorandum d'intesa stabilisce i programmi, la distribuzione di fondi tra le aree programmatiche, le strutture per la gestione e il controllo nonché le condizioni applicabili.

    (6)Attuazione

    (a)Sulla base dei memorandum d'intesa, gli Stati beneficiari presentano proposte di programmi specifici agli Stati EFTA, che valutano e approvano le proposte e concludono convenzioni di sovvenzione, comprendenti le condizioni pertinenti, la valutazione e la riduzione dei rischi, con gli Stati beneficiari per ciascun programma. 

    (b)L'attuazione dei programmi approvati spetta agli Stati beneficiari, che prevedono un adeguato sistema di gestione e di controllo al fine di garantire la corretta applicazione e gestione.

    (c)Gli Stati EFTA possono effettuare controlli conformemente ai propri requisiti nazionali. Gli Stati beneficiari forniscono a tal fine tutta l'assistenza, tutte le informazioni e tutta la documentazione necessarie.

    (d)Per garantire il rispetto degli obblighi gli Stati EFTA, previa valutazione e dopo aver udito lo Stato beneficiario, possono adottare misure idonee e proporzionate, compresi la sospensione dei pagamenti e il recupero dei fondi.

    (e)Per garantire un'ampia partecipazione si fa ricorso, se del caso, a partenariati per la preparazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del contributo finanziario. Tra i partner possono figurare autorità a livello locale, regionale e nazionale, nonché il settore privato, la società civile e le parti sociali degli Stati beneficiari e degli Stati EFTA.

    (f)Tutti i progetti previsti nell'ambito dei programmi dello Stato beneficiario possono essere attuati in collaborazione, tra l'altro, con soggetti aventi sede negli Stati beneficiari e negli Stati EFTA, conformemente alle norme in vigore in materia di appalti pubblici.

    (7)Costi di gestione

    I costi di gestione degli Stati EFTA sono coperti dall'importo totale di cui all'articolo 2 e sono specificati nelle disposizioni relative all'attuazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. I costi di gestione dei fondi di cui all'articolo 7 sono coperti dall'importo a questi dedicato.

    (8)Comunicazione

    Gli Stati EFTA riferiscono in merito al loro contributo agli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE.

    Articolo 10

    Riesame

    Al termine del periodo di cui all'articolo 2 e fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo SEE, le Parti contraenti riesaminano, alla luce dell'articolo 115 dello stesso accordo, la necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti all'interno dello Spazio economico europeo.



    ALLEGATO DEL PROTOCOLLO 38 QUINQUIES

    Transizione verde

    Imprese verdi e innovazione

    Ricerca e innovazione

    Istruzione, formazione e occupazione giovanile

    Cultura

    Sviluppo locale, buon governo e inclusione

    Inclusione e autonomia dei Rom

    Salute pubblica

    Prevenzione delle calamità e preparazione alle stesse

    Settore della giustizia, compresa la violenza domestica e di genere, l'accesso alla giustizia, i servizi correzionali, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità

    Asilo, migrazione e integrazione

    Cooperazione istituzionale e sviluppo di capacità

    Gli Stati beneficiari trarranno vantaggio anche dai progetti finanziati da:

    Fondo per la società civile

    Fondo per lo sviluppo di capacità e la cooperazione con organizzazioni e istituzioni internazionali partner

    L'uguaglianza di genere e la digitalizzazione saranno semplificate e costituiranno parte integrante di tutte le pertinenti aree programmatiche.

    (1)    Nel presente protocollo i riferimenti agli articoli s'intendono, se non diversamente specificato, come riferimenti ad articoli del presente protocollo.
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    Bruxelles, 4.3.2024

    COM(2024) 97 final

    ALLEGATO

    della

    proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda


    ALLEGATO II

    ACCORDO

    TRA IL REGNO DI NORVEGIA E L'UNIONE EUROPEA RELATIVO AD UN MECCANISMO FINANZIARIO NORVEGESE PER IL PERIODO MAGGIO 2021 - APRILE 2028



    Articolo 1

    (1)Obiettivi

    Il Regno di Norvegia si impegna a contribuire alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo e al consolidamento delle proprie relazioni con gli Stati beneficiari mediante un meccanismo finanziario norvegese distinto nell'ambito delle priorità tematiche elencate all'articolo 3 1 .

    (2)Valori e principi comuni

    Il meccanismo finanziario norvegese 2021-2028 poggia sui valori comuni e i principi del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

    Tutti i programmi e le attività finanziati dal meccanismo finanziario norvegese sono coerenti con il rispetto di tali valori e principi e non sostengono operazioni che potrebbero essere contrarie a questi. La loro attuazione rispetta i diritti e gli obblighi fondamentali sanciti dagli strumenti e dalle norme pertinenti.

    Articolo 2

    Impegni

    L'importo del contributo finanziario di cui all'articolo 1 è pari a 1 380 milioni di EUR.
    Un contributo finanziario aggiuntivo di 83 milioni di EUR sarà inoltre messo a disposizione per progetti connessi alle sfide generate dall'invasione dell'Ucraina. Tali contributi saranno resi disponibili per impegni in quote annue di 209 milioni di EUR nel periodo compreso fra il 1° maggio 2021 e il 30 aprile 2028 compresi.

    L'importo totale è costituito da dotazioni specifiche per paese, come specificato all'articolo 6, e dai fondi, come specificato all'articolo 7.

    Articolo 3

    (1)Priorità tematiche

    Le dotazioni specifiche per paese sono assegnate ai fini della promozione delle seguenti priorità tematiche generali:

    (a)Transizione verde europea

    (b)Democrazia, Stato di diritto e diritti umani

    (c)Inclusione sociale e resilienza

    Nell'ambito di tali priorità tematiche, le aree programmatiche sono delineate nell'allegato del presente accordo. Il contenuto di tali aree programmatiche sarà oggetto di consultazione con gli Stati beneficiari.

    (2)Esigenze degli Stati beneficiari

    Le aree programmatiche sono scelte, concentrate e adattate, in funzione delle diverse esigenze di ciascuno Stato beneficiario, tenendo conto delle sue dimensioni e dell'importo del contributo. A tal fine la procedura da seguire è delineata all'articolo 9, paragrafo 5.

    Articolo 4

    (1)Memorandum d'intesa

    Per garantire la concentrazione sui settori prioritari e un'attuazione efficiente, conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 1, e tenuto conto delle politiche dell'UE nonché delle raccomandazioni specifiche per paese e degli accordi di partenariato conclusi fra gli Stati membri e la Commissione europea, il Regno di Norvegia negozia un memorandum d'intesa con ciascuno Stato beneficiario in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5.

    (2)Consultazioni con la Commissione europea

    La Commissione europea viene consultata a livello strategico nel corso dei negoziati relativi ai memorandum d'intesa, al fine di promuovere la complementarità e le sinergie con la politica di coesione dell'UE.

    Articolo 5

    (1)Cofinanziamento

    Per quanto riguarda i programmi oggetto delle dotazioni specifiche per paese, della cui attuazione sono responsabili gli Stati beneficiari, il contributo del Regno di Norvegia non supera l'85 % del costo del programma, salvo decisione contraria del Regno di Norvegia.

    (2)Aiuti di Stato

    Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.

    (3)Responsabilità

    La responsabilità del Regno di Norvegia per i progetti è limitata all'erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Di conseguenza il Regno di Norvegia non assume responsabilità nei confronti di terzi.

    Articolo 6

    Dotazioni specifiche per paese

    Le dotazioni specifiche per paese sono messe a disposizione dei seguenti Stati beneficiari: Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia, secondo la seguente ripartizione:

    Stato beneficiario

    Fondi (EUR)

    Bulgaria

    127 197 491

    Croazia

    65 092 127

    Cipro

    8 613 472

    Repubblica ceca

    110 034 588

    Estonia

    35 081 761

    Ungheria

    124 271 436

    Lettonia

    53 529 539

    Lituania

    57 575 226

    Malta

    5 462 877

    Polonia

    452 283 429

    Romania

    291 616 358

    Slovacchia

    63 904 256

    Slovenia

    24 437 440

    Gli importi presentati includono le assegnazioni specifiche per paese che saranno destinate a ciascuno Stato beneficiario ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, e la quota destinata al fondo per la società civile di cui all'articolo 7 per ciascuno Stato beneficiario.

    Articolo 7

    Nell'ambito del meccanismo finanziario norvegese sono disponibili tre fondi.
    Essi contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del meccanismo finanziario norvegese (2021-2028) di cui all'articolo 1 e alle priorità tematiche di cui all'articolo 3. Le entità norvegesi possono partecipare ai fondi in qualità di partner.

    (1)Fondo per la società civile

    Il 10 % dell'importo totale è accantonato a beneficio di un fondo per la società civile. 
    Il criterio di ripartizione tra gli Stati beneficiari è fissato all'articolo 6.

    Il 5 % del fondo è accantonato a beneficio di iniziative transnazionali.

    (2)Fondo per lo sviluppo di capacità e la cooperazione con organizzazioni e istituzioni internazionali

    Il 2 % dell'importo totale è accantonato a beneficio di un fondo per lo sviluppo di capacità e la cooperazione con organizzazioni e istituzioni internazionali, fra le quali si annoverano il Consiglio d'Europa, l'OCSE e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA). Tale fondo mira a promuovere le priorità tematiche negli Stati beneficiari.

    (3)Fondo per il dialogo sociale e condizioni di lavoro dignitose

    L'1 % dell'importo totale è accantonato a beneficio di un fondo per il dialogo sociale e condizioni di lavoro dignitose.

    Articolo 8

    (1)Coordinamento con il meccanismo finanziario del SEE

    Il contributo finanziario di cui all'articolo 1 è strettamente coordinato con il contributo degli Stati EFTA previsto dal meccanismo finanziario del SEE. In particolare, il Regno di Norvegia assicura che le procedure e le modalità di attuazione siano essenzialmente le stesse per entrambi i meccanismi finanziari.

    (2)Coordinamento con la politica di coesione sociale dell'UE

    Qualunque cambiamento pertinente nella politica di coesione dell'UE è tenuto in debito conto.

    Articolo 9

    All'attuazione del meccanismo finanziario norvegese si applicano le disposizioni seguenti.

    (1)Cooperazione

    Gli obiettivi del meccanismo finanziario norvegese di cui all'articolo 1 sono perseguiti in un quadro di stretta cooperazione fra gli Stati beneficiari e il Regno di Norvegia, nel rispetto dei valori e dei principi nonché dei diritti e degli obblighi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

    (2)Principi di attuazione

    In tutte le fasi dell'attuazione si applicano i più elevati livelli di trasparenza e di responsabilità, il miglior rapporto costo/efficacia e i principi di buon governo, partenariato e governance multilivello, sviluppo sostenibile nonché uguaglianza di genere e non discriminazione.

    (3)Gestione dei fondi

    Il Regno di Norvegia amministra i tre fondi seguenti di cui all'articolo 7 ed è responsabile della loro attuazione, compresi la gestione e il controllo.

    (4)Gestione da parte del Regno di Norvegia

    Il Regno di Norvegia, o un soggetto da questo designato, è responsabile della gestione complessiva del meccanismo finanziario norvegese. Ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario norvegese, comprese le misure di semplificazione intese a garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione, saranno emanate dal Regno di Norvegia previa consultazione degli Stati beneficiari, eventualmente coadiuvati dalla Commissione europea.
    Il Regno di Norvegia si adopera per emanare tali disposizioni prima della firma dei memorandum d'intesa.

    (5)Negoziati relativi ai memorandum d'intesa

    Il Regno di Norvegia negozia con ciascuno Stato beneficiario un memorandum d'intesa riguardante la rispettiva dotazione specifica, ad eccezione dei fondi di cui all'articolo 7 e al paragrafo 3 del presente articolo. Il memorandum d'intesa stabilisce i programmi, la distribuzione di fondi tra aree programmatiche, le strutture per la gestione e il controllo nonché le condizioni applicabili.

    (6)Attuazione

    (a)Sulla base dei memorandum d'intesa, gli Stati beneficiari presentano proposte di programmi specifici al Regno di Norvegia, che valuta e approva le proposte e conclude convenzioni di sovvenzione, comprendenti le condizioni pertinenti, la valutazione e la riduzione dei rischi, con gli Stati beneficiari per ciascun programma. 

    (b)L'attuazione dei programmi approvati spetta agli Stati beneficiari, che prevedono un adeguato sistema di gestione e di controllo al fine di garantire la corretta applicazione e gestione.

    (c)Il Regno di Norvegia può effettuare controlli conformemente ai propri requisiti nazionali. Gli Stati beneficiari forniscono a tal fine tutta l'assistenza, tutte le informazioni e tutta la documentazione necessarie.

    (d)Per garantire il rispetto degli obblighi il Regno di Norvegia, previa valutazione e dopo aver udito lo Stato beneficiario, può adottare misure idonee e proporzionate, compresi la sospensione dei pagamenti e il recupero dei fondi.

    (e)Per garantire un'ampia partecipazione si fa ricorso, se del caso, a partenariati per la preparazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del contributo finanziario. Tra i partner possono figurare autorità a livello locale, regionale e nazionale, nonché il settore privato, la società civile e le parti sociali degli Stati beneficiari e del Regno di Norvegia.

    (f)Tutti i progetti previsti nell'ambito dei programmi degli Stati beneficiari possono essere attuati in collaborazione, tra l'altro, con soggetti aventi sede negli Stati beneficiari e nel Regno di Norvegia, conformemente alle norme in vigore in materia di appalti pubblici.

    (7)Costi di gestione

    I costi di gestione del Regno di Norvegia sono coperti dall'importo totale di cui all'articolo 2, e sono specificati nelle disposizioni relative all'attuazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. I costi di gestione dei fondi di cui all'articolo 7 sono coperti dall'importo a questi dedicato.

    (8)Comunicazione

    Il Regno di Norvegia riferisce in merito al proprio contributo agli obiettivi del meccanismo finanziario norvegese.

    Articolo 10

    (1)Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

    (2)L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

    (3)In attesa del completamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.

    Articolo 11

    Il presente accordo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle Parti dell'accordo.

    Fatto a Bruxelles, …. [anno]

    Per l'Unione europea

    Per il Regno di Norvegia



    ALLEGATO

    Transizione verde

    Imprese verdi e innovazione

    Ricerca e innovazione

    Istruzione, formazione e occupazione giovanile

    Cultura

    Sviluppo locale, buon governo e inclusione

    Inclusione e autonomia dei Rom

    Salute pubblica

    Prevenzione delle calamità e preparazione alle stesse

    Settore della giustizia, compresa la violenza domestica e di genere, l'accesso alla giustizia, i servizi correzionali, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità

    Asilo, migrazione e integrazione

    Cooperazione istituzionale e sviluppo di capacità

    Gli Stati beneficiari trarranno vantaggio anche dai progetti finanziati da:

    Fondo per la società civile

    Fondo per lo sviluppo di capacità e la cooperazione con organizzazioni e istituzioni internazionali partner

    Fondo per il dialogo sociale e condizioni di lavoro dignitose

    L'uguaglianza di genere e la digitalizzazione saranno semplificate e costituiranno parte integrante di tutte le pertinenti aree programmatiche.

    (1)    Nel presente accordo i riferimenti agli articoli s'intendono, se non diversamente specificato, come riferimenti ad articoli del presente accordo.
    Top

    Bruxelles, 4.3.2024

    COM(2024) 97 final

    ALLEGATO

    della

    proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda


    ALLEGATO III

    PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA D'ISLANDA



    L'UNIONE EUROPEA

    e

    L'ISLANDA

    VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato il 22 luglio 1972, e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra l'Islanda e la Comunità,

    VISTO il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione di alcuni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2014-2021, in particolare l'articolo 1,

    HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:



    ARTICOLO 1

    1.Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda figurano nel presente protocollo e nel relativo allegato. Nell'allegato del presente protocollo figurano i contingenti tariffari annui esenti da dazio. Tali contingenti tariffari si applicano dal giorno in cui diventa effettiva l'applicazione provvisoria del presente protocollo, conformemente alle procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 3, fino al 30 aprile 2028.

    2.Alla fine di tale periodo, le Parti contraenti valutano la necessità di mantenere le disposizioni speciali di cui al paragrafo 1 e, se del caso, rivedono i livelli contingentali tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.

    ARTICOLO 2

    1.I contingenti tariffari sono aperti il giorno in cui diventa effettiva l'applicazione provvisoria del presente protocollo, conformemente alle procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

    2.Nell'allegato del presente protocollo figurano i volumi dei contingenti tariffari.
    Il primo contingente tariffario è disponibile a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo fino al 30 aprile 2024. A decorrere dal 1º maggio 2024, i contingenti tariffari successivi sono assegnati ogni anno dal 1º maggio al 30 aprile fino al termine del periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo.

    3.I volumi dei contingenti tariffari riguardanti il periodo dal 1º maggio 2021 fino all'applicazione provvisoria del presente protocollo sono ripartiti proporzionalmente e messi a disposizione per il resto del periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo.

    4.Nel caso in cui i contingenti di cui all'articolo 1 non siano esauriti durante il periodo di cui al medesimo articolo e se un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti non è applicato, le importazioni dall'Islanda possono avvenire per il volume cumulato residuo di tali contingenti tariffari fino a due anni successivamente alla fine del periodo di cui all'articolo 1, ma non oltre l'applicazione provvisoria di un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti.

    Articolo 3

    Le norme di origine applicabili per i contingenti tariffari elencati nell'allegato del presente protocollo sono le stesse contenute nel protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda firmato il 22 luglio 1972.





    ARTICOLO 4

    1.Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

    2.L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

    3.In attesa del completamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, il presente protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.

    ARTICOLO 5

    Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e islandese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle Parti.

    Fatto a Bruxelles, il … 2024.

    Per l'Unione europea

    Per la Repubblica d'Islanda



    Allegato

    DISPOSIZIONI SPECIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO

    Oltre ai contingenti tariffari permanenti esenti da dazio esistenti, l'Unione europea apre i seguenti contingenti tariffari annui esenti da dazio per i prodotti originari dell'Islanda:

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Volume contingentale annuo (1.5-30.4) in peso netto, tranne se altrimenti specificato 1

    0303 51 00

    Aringhe "Clupea harengus, Clupea pallasii", congelate 2

    400 tonnellate

    0306 51 00

    Scampi "Nephrops norvegicus", congelati, anche affumicati, anche sgusciati, incl. astici non sgusciati, cotti in acqua o al vapore

    100 tonnellate

    0304 49 50

    Filetti, freschi o refrigerati, di scorfani del Nord o sebasti "Sebastes spp."

    2 500 tonnellate

    1604 19 92

    1604 20 90

    Preparazioni di merluzzo e di altri pesci

    2 000 tonnellate

    0302 23 00

    0302 24 00

    0302 29

    fresche o refrigerate

    Sogliole (Solea spp.),

    Rombi (Psetta maxima),

    Lepidorombi gialli (Lepidorhombus spp.) e altri pesci di forma appiattita, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci,

    5 500 tonnellate

    ex 0302 59 90

    Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae

    0302 82 00

    Razze (Rajidae)

    0302 89 50

    Rane pescatrici (Lophius spp.)

    0302 89 90



    0302 32 00

    0303 39 85

    ex 0303 59 90

    ex 0303 69 90

    0303 82 00

    0303 89 90

    0303 99 00

    03 04 43 00



    ex 0304 44 90

    0304 46

    0304 49 10

    0304 49 90

    0304 95 10

    Altri pesci freschi o refrigerati, non nominati altrove

    Passere di mare, congelate (Pleuronectes platessa)

    Pesci di forma appiattita, congelati

    Sgombri indiani, congelati

    Pesci congelati delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae

    Razze congelate (Rajidae)

    Pesce congelato, non nominato altrove

    Pinne, teste, code, stomaci di pesci e altre frattaglie di pesce commestibili, congelate

    Filetti, freschi o refrigerati, di pesci di forma appiattita (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae e Citharidae)

    Filetti, freschi o refrigerati, di pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae

    Filetti, freschi o refrigerati, di austromerluzzi

    Filetti, freschi o refrigerati, di pesci di acqua dolce

    Filetti, freschi o refrigerati, di altri pesci, non nominati altrove

    Surimi congelato

    0305 39 10

    Filetti di salmone, salati o in salamoia, ma non affumicati

    50 tonnellate

    0305 42 00

    Aringhe affumicate

    0305 69 50

    Salmoni, solo salati o in salamoia

    0305 41 00

    Salmoni affumicati, compresi i filetti

    0305 72 00

    0305 79 00

    0305 43 00

    0305 49 80

    1604 11 00

    1604 20 10

    1605 62 00

    Teste, code e stomaci di pesci, affumicati, secchi, salati o in salamoia

    Pinne e altre frattaglie di pesce commestibili, affumicate, secche, salate o in salamoia

    Trote affumicate (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

    Altri pesci affumicati

    Oloturie, preparate o conservate

    Ricci di mare, preparati o conservati

    1 950 tonnellate

    0302 22 00

    0302 59 20

    0304 49 10

    0304 52 00

    0304 89 10

    0305 69 80

    0304 82 90





    0302 59 40



    0305 53 90

    0303 14 20

    0303 14 90

    0304 82 10

    0302 14 00

    0303 13 00

    0304 41 00

    0304 81 00

    Passere di mare, fresche o refrigerate ("Pleuronectes platessa")

    Merlani, freschi o refrigerati ("Merlangius merlangus")

    Filetti, freschi o refrigerati, di pesci d'acqua dolce, non nominati altrove

    Carne, anche tritata, di salmonidi, fresca o refrigerata

    Filetti congelati di altri pesci, non nominati altrove

    Altri pesci, solo salati o in salamoia

    Filetti di trote "Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus", congelati

    Molve, fresche o refrigerate "Molva spp."

    Pesci secchi delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, diversi dal merluzzo

    Trote congelate "Oncorhynchus mykiss", con testa e branchie, senza visceri

    Trote congelate "Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus", filetti congelati di trote "Oncorhynchus mykiss", di peso superiore a 400 g per pezzo

    Salmoni dell'Atlantico "Salmo salar" e salmoni del Danubio, freschi o refrigerati

    Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), congelati

    Salmoni del Pacifico "Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus", freschi o refrigerati

    Filetti di salmoni del Pacifico "Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus", congelati

    2 500 tonnellate

    (1)    I quantitativi sono aggiunti conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del presente protocollo.
    (2)    Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo compreso fra il 15 febbraio e il 15 giugno.
    Top

    Bruxelles, 4.3.2024

    COM(2024) 97 final

    ALLEGATO

    della

    proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda


    ALLEGATO IV

    PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E IL REGNO DI NORVEGIA



    L'UNIONE EUROPEA

    e

    IL REGNO DI NORVEGIA

    VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato il 14 maggio 1973, di seguito "l'accordo", e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra la Norvegia e la Comunità,

    VISTO il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione di alcuni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2014-2021, in particolare l'articolo 1,

    HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:



    ARTICOLO 1

    1.Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia figurano nel presente protocollo e nel relativo allegato.

    2.Nell'allegato del presente protocollo figurano i contingenti tariffari annui esenti da dazio. Tali contingenti riguardano il periodo compreso tra il 1º maggio 2021 e il 30 aprile 2028. I livelli contingentali sono riveduti entro la fine di tale periodo tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.

    ARTICOLO 2

    1.I contingenti tariffari sono aperti il giorno in cui diventa effettiva l'applicazione provvisoria del presente protocollo, conformemente alle procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

    2.Il primo contingente tariffario è disponibile a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo fino al 30 aprile 2024. A decorrere dal 1º maggio 2024, i contingenti tariffari successivi sono assegnati ogni anno dal 1º maggio al 30 aprile fino al termine del periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo.

    3.I volumi dei contingenti tariffari riguardanti il periodo dal 1º maggio 2021 fino all'applicazione provvisoria del presente protocollo sono ripartiti proporzionalmente e messi a disposizione per il resto del periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo.

    4.Nel caso in cui i contingenti di cui all'articolo 1 non siano esauriti durante il periodo di cui al medesimo articolo e se un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti non è applicato, le importazioni dalla Norvegia possono avvenire per il volume cumulato residuo di tali contingenti tariffari fino a due anni successivamente alla fine del periodo di cui all'articolo 1, ma non oltre l'applicazione provvisoria di un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti.

    Articolo 3

    1. La Norvegia fa quanto necessario per garantire il mantenimento delle disposizioni che consentono il libero transito del pesce e dei prodotti della pesca sbarcati in Norvegia da imbarcazioni battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea.

    2.L'accordo si applica fino a due anni successivamente alla fine del periodo di cui all'articolo 1, ma non oltre l'applicazione provvisoria di un protocollo successivo


    Articolo 4

    Le norme di origine applicabili per i contingenti tariffari elencati nell'allegato del presente protocollo sono le stesse contenute nel protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia firmato il 14 maggio 1973.

    ARTICOLO 5

    1.Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

    2.L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

    3.In attesa che siano espletate le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il presente protocollo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.

    ARTICOLO 6

    Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle Parti.

    Fatto a Bruxelles, il … 2024.

    Per l'Unione europea

    Per il Regno di Norvegia



    Allegato

    DISPOSIZIONI SPECIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO

    Oltre ai contingenti tariffari permanenti esenti da dazio esistenti, l'Unione europea apre i seguenti contingenti tariffari annui esenti da dazio per i prodotti originari della Norvegia:

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Volume contingentale annuo (1.5-30.4) in peso netto, tranne se altrimenti specificato 1

    0303 51 00

    Aringhe "Clupea harengus, Clupea pallasii", congelate 2

    25 000 tonnellate

    0303 55 90

    Suri e sugarelli "Trachurus spp.", congelati (escl. suri e sugarelli dell'Atlantico, inca o del Pacifico)

    5 000 tonnellate

    0303 59 90

    Sgombri indiani "Rastrelliger spp.", maccarelli reali "Scomberomorus spp.", carangi "Caranx spp.", pampi argentei "Pampus spp.", costardella saira "Cololabis saira", sugarotti "Decapterus spp.", capelin "Mallotus villosus", boniti "Sarda spp.", marlin, pesci vela e pesci lancia "Istiophoridae", congelati

    0303 69 90

    Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, congelati (escl. merluzzi bianchi, eglefini, merluzzi carbonari, naselli, merluzzi dell'Alaska, melù, merluzzi artici, merlani, merluzzi gialli, merluzzi granatieri e molve)

    0303 82 00

    Razze congelate (Rajidae)

    0303 89 90

    Pesce congelato, non nominato altrove

    0304 86 00

    Filetti di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati

    65 000 tonnellate

    0304 99 23

    Lati e altra carne "anche tritati" di aringa "Clupea harengus, Clupea pallasii", congelati

    ex 0304 49 90

    Filetti di aringhe, freschi o refrigerati

    0304 59 50

    Lati di aringhe, freschi o refrigerati

    0309 10 00

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

    1 000 tonnellate

    1604 12 91

    1604 12 99

    Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia

    28 000 tonnellate di peso netto sgocciolato

    1605 21 10

    1605 21 90

    1605 29 00

    Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati

    7 000 tonnellate

    1604 11 00

    Preparazioni o conserve di salmone, intero o in pezzi, ma non tritato

    1 250 tonnellate

    0305 41 00

    Salmone affumicato, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili

    2 500 tonnellate

    0306 16 99

    0306 17 93

    Gamberetti della famiglia Pandalidae, congelati

    1 000 tonnellate

    0302 19 00

    0302 22 00

    0302 43 90

    0302 59 20

    0302 59 30

    0302 81 15

    0302 89 31

    0302 91 00

    0302 99 00

    Pesce fresco o refrigerato

    5 100 tonnellate

    0303 19 00

    0303 53 90

    0303 89 31

    0303 89 39

    0303 91 90

    0303 99 00

    Pesce congelato

    6 850 tonnellate

    0304 52 00

    0304 73 00

    0304 99 21

    0304 99 99

    Filetti di pesce freschi, refrigerati o congelati

    3 600 tonnellate

    (1)    I quantitativi sono aggiunti conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del presente protocollo.
    (2)    Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo compreso fra il 15 febbraio e il 15 giugno.
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