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Document 52024PC0042

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e che modifica l'Accordo che istituisce la BERS per quanto riguarda l'estensione, limitata e incrementale, della portata geografica delle operazioni della BERS all'Africa subsahariana e all'Iraq e l'eliminazione della limitazione statutaria relativa al capitale applicabile alle operazioni ordinarie

COM/2024/42 final

Bruxelles, 22.1.2024

COM(2024) 42 final

2024/0019(COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e che modifica l'Accordo che istituisce la BERS per quanto riguarda l'estensione, limitata e incrementale,
della portata geografica delle operazioni della BERS all'Africa subsahariana e all'Iraq e l'eliminazione della limitazione statutaria relativa al capitale applicabile
alle operazioni ordinarie


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) è stata fondata nel 1991 allo scopo di sostenere la transizione verso un'economia di mercato nei paesi dell'Europa centrale e orientale in seguito al crollo dei regimi comunisti. L'Unione europea, assieme alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e 40 paesi (tra cui tutti gli Stati membri dell'Unione di allora), fa parte dei membri fondatori. La BERS appartiene attualmente 1 a 72 paesi, all'Unione e alla BEI. In seguito all'estensione della sua portata geografica iniziale, la BERS oggi sostiene investimenti in 38 paesi di operazione 2 che riconoscono e applicano i principi della democrazia pluripartitica, del pluralismo e dell'economia di mercato, allo scopo di promuovere l'iniziativa privata e l'attività imprenditoriale 3 .

La proposta di decisione è diretta a consentire all'Unione di sottoscrivere ulteriori azioni versate della BERS nell'ambito dell'aumento di capitale deciso dal Consiglio dei governatori della Banca il 15 dicembre 2023 al fine di assicurare il sostegno della Banca per la resilienza e la ricostruzione in Ucraina anche dopo il 2023 e di continuare a offrire sostegno a tutti i suoi paesi di operazione per affrontare le sfide di transizione più pressanti, in linea con il mandato e l'indirizzo strategico della Banca.

La proposta di decisione è inoltre volta all'approvazione di modifiche dell'Accordo che istituisce la BERS, che i) consentano l'espansione limitata e incrementale della portata geografica delle operazioni della BERS all'Africa subsahariana e all'Iraq e che ii) eliminino la limitazione statutaria relativa al capitale applicabile alle operazioni ordinarie e conferiscano al consiglio di amministrazione della BERS il compito di stabilire e mantenere limiti appropriati per quanto riguarda gli indicatori dell'adeguatezza patrimoniale.

La proposta di decisione autorizza il governatore che rappresenta l'Unione nella BERS a depositare il necessario strumento di sottoscrizione di nuove azioni e a comunicare alla BERS l'atto di approvazione delle suddette modifiche dell'Accordo che istituisce la BERS.

L'Unione è divenuta membro della BERS in seguito alla decisione 90/674/CEE del Consiglio 4 , del 19 novembre 1990, concernente la conclusione di un accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 5 . Il capitale iniziale della BERS è stato fissato a 10 miliardi di ECU, dei quali l'Unione ha sottoscritto il 3 %.

Nel 1996 i governatori della BERS hanno deciso di raddoppiare il capitale autorizzato della Banca, per il quale l'Unione ha sottoscritto ulteriori 30 000 azioni del valore di 10 000 EUR ciascuna, portando il capitale sottoscritto dall'Unione a 600 milioni EUR 6 . La quota dell'Unione nel capitale totale autorizzato della BERS è rimasta invariata. La sottoscrizione di ulteriori azioni è seguita alla decisione 97/135/CE del Consiglio 7 , adottata il 17 febbraio 1997, relativa alla "sottoscrizione, da parte della Comunità europea, di ulteriori azioni della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a seguito della decisione di raddoppio di tale capitale". Nel 2010 la BERS ha deciso di aumentare lo stock di capitale autorizzato di 10 miliardi di EUR, mediante l'emissione di 100 000 azioni versate e 900 000 azioni richiamabili al fine di mantenere un livello di capitale sufficiente a sostenere nel medio termine un livello ragionevole di attività nei suoi paesi di operazione. L'Unione ha pertanto sottoscritto le ulteriori azioni a seguito della decisione n. 1219/2011/UE, adottata il 16 novembre 2011 8 .

Nel corso dell'assemblea annuale dei governatori a Samarcanda il 18 maggio 2023, il Consiglio dei governatori della BERS ha adottato tre decisioni strategiche che incideranno sul futuro della Banca.

Il Consiglio dei governatori ha innanzitutto adottato la risoluzione n. 258 che stabilisce che, al fine di consentire alla BERS di adempiere la propria missione in Ucraina garantendo un sostegno costante anche dopo il 2023, sarà necessario un ulteriore contributo da parte degli azionisti. La risoluzione è stata adottata in considerazione della guerra di aggressione scatenata dalla Russia contro l'Ucraina a febbraio 2022, appoggiata dal governo della Bielorussia. La BERS è stata il maggiore investitore istituzionale e partner impegnato in Ucraina fin dalla sua indipendenza nell'agosto 1991.

Per l'unicità del suo mandato e i suoi vantaggi comparativi, gli azionisti hanno chiaramente asserito che la BERS deve continuare a svolgere un ruolo fondamentale, operando in stretta collaborazione con l'Unione e le altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI), nello sforzo internazionale a sostegno dell'economia reale dell'Ucraina in tempo di guerra e nella ricostruzione postbellica, mantenendo allo stesso tempo la sua solidità finanziaria. Il Consiglio dei governatori ha pertanto definito il sostegno, odierno e futuro, all'Ucraina quale massima priorità della BERS.

Il Consiglio dei governatori ha anche dichiarato che la BERS deve continuare a sostenere tutti i sui paesi di operazione, la maggior parte dei quali continua a risentire negativamente della guerra, tra cui i paesi di accoglienza dei rifugiati e quelli con economie fortemente dipendenti dalla Russia.

Il Consiglio dei governatori è quindi giunto alla conclusione che il versamento di capitale sia la forma più efficiente di sostegno da parte degli azionisti, prefiggendosi di adottare una decisione definitiva sull'importo e sui tempi dell'aumento di capitale entro la fine del 2023. L'aumento di capitale è volto a dotare la BERS dei mezzi necessari per continuare a sostenere l'Ucraina proteggendo nel contempo la solidità finanziaria e il rating a tripla A della Banca. In particolare l'aumento è necessario per garantire un livello di attività sostenuto in tempo di guerra e livelli elevati di investimenti nella fase di ricostruzione dell'Ucraina.

Il 15 dicembre 2023 il Consiglio dei governatori ha pertanto adottato la risoluzione n. 265 9 che autorizza la BERS ad aumentare il numero di azioni di 400 000 nuove azioni del valore di 10 000 EUR ciascuna, per un totale di 4 miliardi di EUR, fissando la data di entrata in vigore al 31 dicembre 2024.

L'Unione parteciperà all'aumento di capitale in modo tale da mantenere al 3 % la propria quota di partecipazione diretta al capitale totale sottoscritto della BERS. Sono azionisti della BERS anche la BEI (3 %) e i singoli Stati membri (UE-27, per circa il 48,4 %), il che dà quindi attualmente all'Unione una partecipazione di maggioranza complessiva del 54,4 %.

L'Unione potrà sottoscrivere, proporzionalmente, 12 102 nuove azioni, del valore nominale di 10 000 EUR ciascuna, portando il numero di azioni versate dell'Unione a 102 146. Le azioni saranno pagate nell'arco di cinque anni con rate di pari importo.

Tabella 1: partecipazione dell'Unione nella BERS a seguito dell'aumento di capitale

N. di azioni attuali

N. di nuove azioni

N. di azioni dopo l'aumento di capitale

Importo in EUR di nuovo capitale versato

Importo in EUR di ciascuna rata di pagamento

90 044

12 102

102 146

121 020 000

24 204 000

Successivamente, con la risoluzione n. 259 10 di maggio 2023, il Consiglio dei governatori ha deciso di procedere a un'espansione limitata e incrementale verso l'Africa subsahariana e l'Iraq, modificando la portata geografica delle operazioni della Banca, di cui all'articolo 1 dell'Accordo che istituisce la BERS. Dalle conclusioni della relazione del consiglio di amministrazione della BERS al Consiglio dei governatori della Banca i paesi dell'Africa subsahariana più idonei al mandato e al modello operativo della BERS sono risultati sei, segnatamente Benin, Costa d'Avorio, Ghana, Kenya, Nigeria e Senegal, con la previsione di realizzare i primi investimenti a partire dal 2025, a condizione che tali paesi richiedano di aderire alla BERS e di acquisirne lo status di "paese di operazione" e che tale richiesta sia accolta dal Consiglio dei governatori della Banca. La decisione riflette i crescenti legami economici tra gli attuali paesi di operazione della BERS e l'Africa subsahariana e l'Iraq e il potenziale di sviluppo del settore privato in tali economie, in linea con il mandato di transizione della Banca, aspetto che riveste ancora più importanza alla luce del ruolo destabilizzante svolto dalla Russia nella regione.

L'analisi condotta dalla BERS conferma che un'espansione limitata e incrementale ai suddetti sei paesi dell'Africa subsahariana e all'Iraq 1) non comprometterà la sua capacità di sostenere gli attuali paesi di operazione, 2) non pregiudicherà il suo rating di credito tripla A o 3) non determinerà una richiesta di contributi di capitale aggiuntivi. Inoltre tale espansione limitata e incrementale della portata geografica delle operazioni della Banca sarà possibile mediante una modifica dell'articolo 1 dell'Accordo che istituisce la BERS. Il Consiglio dei governatori ha chiaramente asserito che l'attuazione dell'espansione deve essere effettuata in modo tale da non indebolire l'attenzione della BERS al sostegno in favore degli attuali paesi di operazione, compresa l'Ucraina e gli altri paesi colpiti negativamente dalla guerra della Russia.

In base alla risoluzione adottata, le richieste per l'ottenimento di status di paese beneficiario saranno esaminate dopo la ratifica e l'entrata in vigore della pertinente modifica dell'articolo 1 dell'Accordo che istituisce la BERS 11 . Tutte le domande ricevute saranno valutate in base alle procedure di governance della Banca consolidate.

La BERS non prevede di effettuare investimenti in tali paesi prima del 2025.

In terzo luogo, in linea con le raccomandazioni formulate nell'ambito della revisione degli schemi di adeguatezza patrimoniale (Capital Adequacy Frameworks) condotta dal G20, a maggio 2023 il Consiglio dei governatori, con la risoluzione n. 260 12 , ha deciso di eliminare dall'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo che istituisce la BERS la limitazione statutaria relativa al capitale applicabile alle operazioni ordinarie e di delegare al Consiglio di amministrazione tutti gli aspetti riguardanti lo schema di adeguatezza patrimoniale della Banca 13 , aprendo così la strada a una gestione del capitale più flessibile e dinamica, e garantendo nel contempo agli azionisti il costante controllo dei principali indicatori patrimoniali.

L'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo che istituisce la BERS attualmente impone un limite formale al valore nominale degli obblighi di capitale ordinario che la Banca può assumere. Si tratta di una disposizione analoga a quelle contenute nei documenti costitutivi di altre banche multilaterali di sviluppo.

Nell'ultimo decennio tuttavia gli azionisti hanno attribuito sempre più importanza al fatto che le banche multilaterali di sviluppo utilizzino il capitale in modo innovativo, con l'obiettivo di usare la capacità patrimoniale di cui dispongono in modo ottimale e di riuscire a massimizzare il proprio impatto. La più recente e completa serie di proposte a sostegno di tale obiettivo è stata avanzata nell'ambito della revisione indipendente degli schemi di adeguatezza patrimoniale delle banche multilaterali di sviluppo condotta dal G20. Nell'ambito di tale revisione sono state formulate alcune raccomandazioni di ampio respiro, che sono state oggetto di attenta analisi da parte della BERS e del suo Consiglio dei governatori. In particolare, la raccomandazione formulata a seguito della revisione invitava le banche multilaterali di sviluppo a trasferire obiettivi numerici specifici riguardanti il coefficiente di leva finanziaria, come quello di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dai loro statuti agli schemi di adeguatezza patrimoniale. Tale azione consentirebbe una maggiore flessibilità, che permetterebbe in futuro alla BERS di effettuare gli adeguamenti necessari rispetto gli obiettivi senza la necessità di modificare i propri documenti basilari.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il partenariato tra l'Unione e la BERS è più solido che mai. La BERS è coinvolta nell'esecuzione del bilancio dell'Unione in regime di gestione indiretta (sovvenzioni, strumenti finanziari e garanzie di bilancio) contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi strategici del quadro finanziario pluriennale dell'UE. La BERS dà un importante contributo anche all'attuazione della strategia Global Gateway. Fin dall'istituzione della BERS, l'Unione rappresenta il maggiore donatore della Banca, fornendo il 40 % dei finanziamenti complessivi dei donatori. Nel 2022 l'Unione ha contribuito al sostegno della BERS per i paesi di operazione fornendo finanziamenti dei donatori per un valore di 998 milioni di EUR nonché garanzie a sostegno di priorità comuni, all'interno e all'esterno dell'Unione.

L'Unione e la BERS, solo nel 2022, hanno firmato importanti accordi lungimiranti, quali l'accordo quadro relativo al partenariato finanziario, l'accordo di garanzia InvestEU e due accordi di garanzia nell'ambito del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+). È opportuno che, nell'esecuzione dei fondi dell'UE, la BERS continui a rispettare le norme e le procedure di cui al regolamento finanziario 14 .

La BERS è stata il principale investitore istituzionale in Ucraina e negli ultimi trent'anni ha sostenuto la transizione del paese verso un'economia di mercato sostenibile. A seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, la BERS ha lavorato in stretta collaborazione con l'Unione e altri partner internazionali, come l'FMI, al fine di promuovere obiettivi comuni in Ucraina. Data l'entità del sostegno necessario nel lungo periodo in Ucraina, al fine di massimizzare l'impatto di risorse limitate è essenziale un coordinamento efficiente ed efficace con gli altri soggetti coinvolti, comprese le banche multilaterali di sviluppo e le IFI. Gli obiettivi comuni sono costituiti dall'impegno del governo ucraino di ripristinare e mantenere la stabilità macroeconomica e di progredire verso l'adesione all'Unione.

In tale contesto gli obiettivi dell'Unione riguardo alla BERS sono i seguenti: i) mantenere i propri diritti di voto almeno al livello attuale, al fine di continuare a realizzare le priorità strategiche dell'UE in Ucraina e negli altri paesi di operazione della BERS; ii) modificare l'Accordo che istituisce la BERS al fine di a) estendere la portata geografica della BERS, in modo limitato e incrementale, a determinati paesi dell'Africa subsahariana e all'Iraq; e b) eliminare la limitazione statutaria relativa al capitale applicabile alle operazioni ordinarie e delegare al Consiglio di amministrazione tutti gli aspetti riguardanti lo schema di adeguatezza patrimoniale della BERS in linea con le raccomandazioni formulate nell'ambito della revisione indipendente condotta dal G20, al fine di consentire una gestione del capitale più flessibile e dinamica, garantendo nel contempo agli azionisti il costante controllo dei principali indicatori patrimoniali.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La BERS è stata istituita con il mandato di "favorire la transizione verso economie aperte e orientate verso il mercato e di promuovere l'iniziativa privata e l'attività imprenditoriale nei paesi che riconoscono e applicano i principi della democrazia pluripartitica, del pluralismo e dell'economia di mercato" nella regione dell'Europa centrale e orientale, dell'Asia centrale, dal 2006 in Mongolia e, dal 2012, nella regione del Mediterraneo sud-orientale. Di norma la BERS applica e promuove le norme e le politiche dell'Unione nelle proprie operazioni. Attraverso i suoi progetti la BERS usa il dialogo politico e l'applicazione di condizionalità (ad esempio: impatto sulla transizione, norme in materia di governo societario, appalti, norme ambientali, eccetera) per soddisfare le prescrizioni imposte dall'Unione in settori quali la politica ambientale e sociale.

La risposta della BERS alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina è stata forte e in linea con la politica dell'Unione. La Banca ha infatti immediatamente annunciato un pacchetto completo di investimenti destinati al sostegno all'Ucraina per 3 miliardi di EUR nel 2022-2023 15 , e ha dato un sostegno significativo anche agli altri paesi di operazione della Banca colpiti dalla guerra attraverso il proprio quadro per la resilienza e la sussistenza (Resilience and Livehoods Framework). La BERS partecipa attivamente al comitato direttivo della piattaforma di coordinamento dei donatori, composto da alti funzionari dell'Ucraina, del G7 e dell'Unione. La piattaforma coordina il finanziamento delle esigenze immediate dell'Ucraina, nonché i suoi sforzi di ripresa economica e ricostruzione. La partecipazione all'aumento del capitale versato della BERS è lo strumento più efficace ed efficiente per ottenere il massimo effetto leva e una base stabile per la prosecuzione degli investimenti della BERS in Ucraina.

Per quanto riguarda i paesi candidati, gli obiettivi relativi alla transizione perseguiti dalla BERS corrispondono all'obiettivo di compiere progressi finalizzati all'adesione all'Unione. L'analisi preliminare della Commissione riguardante la concessione dello status di paese candidato all'adesione all'Unione ha evidenziato la necessità di riforme profonde a tutti i livelli per portare l'Ucraina in linea con gli standard dell'Unione. Gli sforzi della BERS, e le condizionalità che li accompagneranno, saranno coerenti con la realizzazione delle riforme volte al conseguimento degli obiettivi relativi all'adesione dell'Ucraina.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

In passato ci sono stati due aumenti di capitale della BERS, nel 1996 e nel 2011 16 . L'Unione ha sottoscritto capitale aggiuntivo in entrambe le occasioni in proporzione alla propria quota di capitale.

A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la decisione del 2011 di partecipare all'aumento di capitale è stata adottata mediante una codecisione sulla base giuridica dell'articolo 212 TFUE a norma del quale l'Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, in particolare di assistenza, con paesi terzi.

L'articolo 212 TFUE ha costituito la base giuridica anche della decisione n. 602/2012/UE riguardante la modifica dell'Accordo che istituisce la BERS per espandere la portata geografica delle operazioni della BERS al Mediterraneo sud-orientale.

Alla luce dei precedenti sopra illustrati e considerato che l'aumento di capitale è volto a consentire alla BERS di sostenere la resilienza e la ricostruzione dell'Ucraina, appare opportuno basare la proposta di decisione sull'articolo 212 TFUE, compresa la modifica accessoria dell'articolo 12, paragrafo 1.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta di decisione riguarda l'adesione diretta dell'Unione alla BERS e la sua partecipazione in essa.

Proporzionalità

Non applicabile

Scelta dell'atto giuridico

Lo scopo può essere conseguito soltanto mediante una decisione del Consiglio e del Parlamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Tra il 2021 e il 2023 la BERS ha condotto un'analisi approfondita del futuro orientamento strategico della Banca. Gli azionisti della BERS (che comprendono, tra gli altri, tutti gli Stati membri, la BEI e la Commissione che rappresenta l'Unione) hanno attivamente partecipato a tale esercizio. In tale quadro, la BERS ha effettuato un'analisi delle opzioni di aumento di capitale, basata sul fabbisogno di capitale interno, sul mantenimento del rating del credito tripla A, nonché su un utilizzo efficace ed efficiente del capitale degli azionisti. L'attuale decisione relativa all'aumento di capitale della BERS, all'espansione delle operazioni all'Africa subsahariana e all'Iraq e all'eliminazione del limite statutario riguardo all'utilizzo del capitale è frutto di analisi approfondita, dibattiti e negoziati tra gli azionisti della BERS.

Assunzione e uso di perizie

Aumento di capitale

Dall'inizio della guerra il Consiglio dei governatori della BERS ha riesaminato regolarmente l'evoluzione dell'attività della Banca in Ucraina. In una serie di relazioni del consiglio di amministrazione della BERS è stato valutato il ruolo che può essere svolto dalla Banca non solo nel favorire la resilienza dell'Ucraina in tempo di guerra, ma anche nel dare un forte sostegno alla ricostruzione nel lungo periodo, continuando a garantire il proprio sostegno a tutti i paesi di operazione. Nelle relazioni sono state esaminate la natura e la portata potenziali dell'attività della BERS, tenendo conto dei suoi specifici punti di forza dal punto di vista istituzionale e operativo, della sua particolare posizione in Ucraina e delle altre iniziative a sostegno del paese. Le relazioni hanno anche esaminato in modo sistematico quali azioni da parte degli azionisti potrebbero essere necessarie per consentire alla BERS di sostenere nel migliore dei modi l'Ucraina. I lavori hanno portato all'approvazione da parte del Consiglio dei governatori della risoluzione n. 258 relativa al sostegno della BERS per la resilienza e la ricostruzione dell'Ucraina del 18 maggio 2023, nella quale si incaricava il consiglio di amministrazione di elaborare una proposta concreta per un aumento del capitale versato da approvarsi prima della fine del 2023.

Modifica dell'articolo 1 dell'Accordo che istituisce la BERS

Nel maggio 2022 il Consiglio dei governatori ha approvato la risoluzione n. 248 dal titolo "Toward a Limited and Incremental Expansion of the Geographic Scope of the EBRD's Operations to sub-Saharan Africa and Iraq". La risoluzione, che era basata su una valutazione approfondita del potenziale valore aggiunto della BERS nella regione e dell'incidenza sulla BERS, sotto il profilo finanziario e patrimoniale, di un'espansione limitata e incrementale, approvava, in linea di principio, un'estensione limitata e incrementale della portata geografica delle operazioni della BERS all'Africa subsahariana e all'Iraq.

Il consiglio di amministrazione ha in seguito effettuato una nuova valutazione delle implicazioni patrimoniali e finanziarie di un'espansione all'Africa subsahariana e all'Iraq, nel contesto della valutazione complessiva della capacità finanziaria della BERS. La nuova valutazione ha evidenziato che nel periodo trattato dall'attuale quadro di programmazione strategica e patrimoniale (Strategic and Capital Framework) fino al 2025 e anche oltre, fino alla fine del 2030, l'incidenza sulla posizione patrimoniale della BERS di un'eventuale espansione sarebbe limitata e non pregiudicherebbe, di per sé, la capacità della Banca di sostenere i paesi in cui opera attualmente, né metterebbe a rischio il suo rating del credito tripla A o renderebbe necessario un altro aumento di capitale.

Modifica dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo che istituisce la BERS

Lo scopo principale della modifica dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo che istituisce la BERS per eliminare il limite statutario relativo al capitale è trasferire i limiti di utilizzo del capitale nominale nello schema di adeguatezza patrimoniale, gestito a livello di consiglio di amministrazione, al fine di aumentare l'efficienza e la flessibilità della gestione del capitale della Banca. Come evidenziato dalla revisione indipendente degli schemi di adeguatezza patrimoniale delle banche multilaterali di sviluppo condotta dal G20, nel lungo periodo sussiste il rischio che il limite statutario nominale diventi un vincolo imprescindibile che potrebbe impedire alla BERS di sostenere i propri paesi beneficiari, pur disponendo di ulteriore capacità di assunzione di rischio. Dall'analisi della BERS, il livello massimo delle attività operative che potrebbe essere, in via teorica, raggiunto nell'ambito dello schema di adeguatezza patrimoniale è risultato più elevato rispetto al coefficiente nominale. Eliminando il limite statutario e consentendo al consiglio di amministrazione di valutare i livelli adeguati di utilizzo del capitale nominale nell'ambito delle strategie riguardanti lo schema di adeguatezza patrimoniale, le attività creditizie della Banca potrebbero essere guidate da una valutazione olistica della posizione patrimoniale della BERS.

Valutazione d'impatto

Alla luce del contesto illustrato nelle due precedenti sezioni e conformemente al principio di proporzionalità e alla prassi già seguita in passato, la Commissione non ha effettuato una valutazione di impatto formale.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La quota dell'Unione nel capitale sottoscritto della BERS ammonta al 3,03 %. Il capitale sottoscritto dell'Unione aumenterà pertanto di 121 020 000 EUR, sotto forma di azioni versate del valore di 10 000 EUR ciascuna. I membri della BERS possono effettuare la sottoscrizione alla data del 30 giugno 2025 o in una data precedente, oppure in una data successiva ma non posteriore al 31 dicembre 2025, come stabilito dal consiglio di amministrazione della BERS entro il 30 giugno 2025.

La prima rata è versata da ciascun membro della BERS entro l'ultima delle date seguenti: i) il 30 aprile 2025; oppure ii) entro 60 giorni dalla data in cui lo strumento di sottoscrizione è diventato effettivo. Le restanti quattro rate sono versate, rispettivamente, entro il 30 aprile 2026; il 30 aprile 2027; il 30 aprile 2028 e il 30 aprile 2029.

L'iniziativa comporta l'uso del margine non assegnato della rubrica 6 o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP. Questo aspetto sarà deciso al momento dell'elaborazione della proposta della Commissione riguardante il progetto di bilancio 2025 e previa negoziazione tra il Consiglio e il Parlamento europeo.

Le modifiche dell'Accordo che istituisce la BERS non incidono sul bilancio dell'Unione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il governatore della BERS che rappresenta l'Unione riferisce ogni anno al Parlamento e al Consiglio in merito ai seguenti aspetti:

·la promozione degli obiettivi dell'UE;

·l'uso del capitale della BERS;

·le misure atte a garantire la trasparenza delle operazioni della BERS tramite intermediari finanziari;

·i contributi della BERS all'assunzione di rischi e all'efficacia nell'ottenimento di finanziamenti aggiuntivi dal settore privato;

·la cooperazione tra la BEI e la BERS al di fuori dell'Unione.

2024/0019 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e che modifica l'Accordo che istituisce la BERS per quanto riguarda l'estensione, limitata e incrementale,
della portata geografica delle operazioni della BERS all'Africa subsahariana e all'Iraq e l'eliminazione della limitazione statutaria relativa al capitale applicabile

alle operazioni ordinarie

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'Accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), il Consiglio dei governatori della Banca, il 15 dicembre 2023 ha deciso con la risoluzione n. 265 17 un aumento pari a 4 000 000 000 di EUR dello stock di capitale autorizzato della BERS per mantenere un livello di capitale adeguato a sostenere nel medio termine un ragionevole livello di attività nei suoi paesi di operazione entro i limiti statutari.

(2)Prima di tale aumento di capitale l'Unione deteneva 90 044 azioni, di un valore nominale di 10 000 EUR ciascuna.

(3)Ai sensi della risoluzione n. 265 lo stock di capitale autorizzato della BERS è aumentato di 400 000 azioni versate e i membri della Banca possono sottoscrivere alla data del 30 giugno 2025 o in una data precedente o successiva ma non posteriore al 31 dicembre 2025, come stabilito dal consiglio di amministrazione della BERS entro il 30 giugno 2025, un numero di azioni intere al pro rata della loro attuale partecipazione. I versamenti per l'aumento di capitale sono da effettuarsi in cinque rate, che devono essere versate da ciascun membro entro l'ultima delle date seguenti: i) il 30 aprile 2025; oppure ii) entro 60 giorni dalla data in cui lo strumento di sottoscrizione è diventato effettivo. Le restanti quattro rate sono versate, rispettivamente, entro il 30 aprile 2026, il 30 aprile 2027; il 30 aprile 2028 e il 30 aprile 2029. L'Unione avrà quindi diritto a sottoscrivere fino a 12 102 azioni, di un valore nominale di 10 000 EUR ciascuna per un totale di 121 020 000 EUR, portando il numero di azioni versate dell'Unione a 102 146.

(4)L'aumento di capitale è necessario per consentire alla BERS di continuare ad operare e investire in Ucraina durante la guerra e in particolare nel periodo post-bellico per sostenere la ricostruzione del paese. L'aumento di capitale garantisce altresì che il sostegno a tali attività non limiti la capacità della BERS di rispondere alle esigenze degli altri paesi di operazione. Ciò è conforme con la prescrizione di cui all'articolo 13, punto v), dell'Accordo che istituisce la BERS, che impone alla Banca di sforzarsi di diversificare in misura ragionevole tutti i suoi investimenti. Pertanto un aumento di capitale versato contribuisce a mettere la BERS, forte finanziariamente, nelle condizioni di portare avanti il proprio mandato e di soddisfare gli obiettivi degli azionisti in tutti i paesi in cui opera.

(5)È quindi opportuno che l'Unione sottoscriva tali ulteriori azioni per conseguire i propri obiettivi nel campo delle relazioni economiche esterne e mantenere i relativi diritti di voto all'interno della BERS.

(6)Con la risoluzione n. 259 18 , adottata il 18 maggio 2023, il Consiglio dei governatori della BERS ha votato a favore delle modifiche dell'Accordo che istituisce la BERS, necessarie per consentire alla Banca di espandere, in modo limitato e progressivo, all'Africa subsahariana e all'Iraq la portata geografica delle sue operazioni, pur mantenendo il suo pieno impegno nei confronti dell'Ucraina e dei paesi in cui opera attualmente. La risoluzione ha confermato che l'estensione del mandato della BERS dovrebbe avvenire senza richiedere contributi di capitale aggiuntivi ai propri azionisti.

(7)La portata geografica delle operazioni della BERS dovrebbe essere estesa all'Africa subsahariana e all'Iraq in modo limitato e incrementale, nel pieno rispetto dei valori della BERS a sostegno dei paesi che riconoscono e applicano i principi della democrazia pluripartitica, dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti dell'uomo, del pluralismo e delle economie di mercato. La BERS ha elaborato un approccio progressivo per l'avvio delle sue attività nelle regioni interessate, che terrà conto delle specificità nazionali e regionali. La realizzazione dei primi investimenti nell'Africa subsahariana è prevista in alcuni paesi selezionati a partire dal 2025 19 . Tenendo conto della particolare attenzione riservata dalla BERS allo sviluppo del settore privato e del suo mandato di transizione, il valore che la banca può apportare nell'Africa subsahariana e in Iraq è sostanziale e di importanza geostrategica per l'Unione.

(8)I rappresentanti dell'Unione in seno agli organi di governo della BERS dovrebbero incoraggiare la BERS, nell'estendere le sue operazioni all'Africa subsahariana e all'Iraq, a mantenere il suo stretto collegamento con l'Unione e la collaborazione con la società civile, nonché a sviluppare ulteriormente la sua stretta collaborazione con le altre istituzioni di finanziamento pubbliche europee e internazionali, al fine di sfruttare appieno i relativi vantaggi comparativi.

(9)In linea con la prassi in vigore, prima di approvare un nuovo paese di operazione, la BERS dovrebbe effettuare una dettagliata valutazione tecnica delle condizioni economiche e politiche esistenti nel paese interessato che comprenda una valutazione dell'impegno di tale paese nei confronti dei principi della democrazia pluripartitica, del pluralismo e dell'economia di mercato enunciati all'articolo 1 dell'Accordo che istituisce la BERS, una valutazione delle lacune di transizione e un esame delle attività di altre istituzioni finanziarie internazionali in tale paese e delle priorità in relazione alle quali la BERS può fare miglior uso delle proprie conoscenze e competenze uniche. Tale valutazione dovrebbe essere condotta qualora un nuovo paese richieda di aderire alla BERS e di acquisirne lo status di paese di operazione e tale richiesta sia accolta dal Consiglio dei governatori della BERS.

(10)Con la risoluzione n. 260 20 , il Consiglio dei governatori della BERS ha preso atto del ruolo essenziale svolto dalla BERS nell'affrontare le diverse sfide globali urgenti nonché delle raccomandazioni formulate nell'ambito della revisione indipendente degli schemi di adeguatezza patrimoniale condotta dal G20. Al fine di consentire un uso ottimale della capacità patrimoniale della BERS per ottenere il massimo impatto potenziale nei paesi beneficiari, è necessario modificare l'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo che istituisce la BERS eliminando la limitazione statutaria relativa al capitale.

(11)A norma dell'articolo 56 dell'Accordo che istituisce la BERS, il Consiglio dei governatori della BERS ha chiesto a tutti i membri se accettano le modifiche proposte.

(12)È pertanto opportuno che l'aumento di capitale e le modifiche dell'Accordo che istituisce la BERS siano approvati a nome dell'Unione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Unione europea sottoscrive 12 102 ulteriori azioni della BERS del valore di 10 000 EUR ciascuna, ai sensi della risoluzione n. 265 del Consiglio dei governatori della BERS, alla data del 30 giugno 2025 o in una data precedente o successiva ma non posteriore al 31 dicembre 2025, come stabilito dal consiglio di amministrazione della BERS entro il 30 giugno 2025.

Il pagamento della sottoscrizione è effettuato in cinque rate, la prima delle quali è versata entro la posteriore tra le date seguenti: i) il 30 aprile 2025; oppure, ii) entro 60 giorni dalla data in cui lo strumento di sottoscrizione dell'Unione è diventato effettivo. Le restanti quattro rate sono versate, rispettivamente, entro il 30 aprile 2026, il 30 aprile 2027; il 30 aprile 2028 e il 30 aprile 2029.

Articolo 2

Il governatore della BERS che rappresenta l'Unione deposita il necessario strumento di sottoscrizione a nome dell'Unione.

Articolo 3

Le modifiche dell'articolo 1 dell'Accordo che istituisce la BERS per consentire l'estensione limitata e incrementale della portata geografica delle sue operazioni all'Africa subsahariana e all'Iraq e dell'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo accordo per eliminare la limitazione statutaria relativa al capitale sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 4

Il governatore della BERS che rappresenta l'Unione comunica alla BERS, a nome dell'Unione, l'atto di approvazione delle modifiche.

Articolo 5

Nel quadro della relazione annuale al Parlamento europeo, il governatore della BERS che rappresenta l'Unione riferisce altresì sulle attività e sulle operazioni della BERS nell'Africa subsahariana e in Iraq.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a seguito della decisione della BERS relativa all'aumento di tale capitale e alle modifiche dell'Accordo che istituisce la BERS per estendere, in modo limitato e progressivo, la portata geografica delle sue operazioni all'Africa subsahariana e all'Iraq ed eliminare la limitazione statutaria relativa al capitale, applicabile alle operazioni ordinarie.

1.2.Settore/settori interessati 

Rubrica 6 Vicinato e resto del mondo

Titolo 14 Azione esterna

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 21  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

Contribuire all'azione esterna dell'UE tramite investimenti nei paesi del vicinato, nei paesi in via di sviluppo e nel resto del mondo, anche per quanto riguarda l'assistenza ai paesi che si preparano per l'adesione all'UE.

1.4.2.Obiettivi specifici

Consentire alla BERS, attraverso la sottoscrizione di nuove azioni versate, di continuare a svolgere un ruolo fondamentale, operando in stretta collaborazione con l'Unione e le altre istituzioni, nello sforzo internazionale a sostegno dell'economia reale dell'Ucraina in tempo di guerra e nella ricostruzione postbellica, mantenendo allo stesso tempo la sua solidità finanziaria.

Approvare che la BERS proceda a un'espansione limitata e incrementale verso l'Africa subsahariana e l'Iraq, mediante la modifica della portata geografica delle sue operazioni.

In linea con le raccomandazioni formulate nell'ambito della revisione degli schemi di adeguatezza patrimoniale condotta dal G20, aprire la strada a una gestione del capitale più flessibile e dinamica da parte della BERS, delegando al consiglio di amministrazione tutti gli aspetti relativi allo schema di adeguatezza patrimoniale della BERS, garantendo nel contempo agli azionisti il costante controllo dei principali indicatori patrimoniali.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

L'aumento di capitale rafforzerebbe in modo sostanziale la BERS sia in termini di tangibile incidenza finanziaria sia come segno di conferma della fiducia degli azionisti nella missione e nell'attività della BERS in tutti i suoi paesi di operazione. La BERS disporrebbe della solidità sufficiente non solo per effettuare ulteriori investimenti in Ucraina, sia in tempo di guerra sia nella fase di ricostruzione del paese, ma anche per continuare a offrire pieno sostegno agli altri paesi di operazione nell'affrontare le sfide della transizione, così come le conseguenze, a livello regionale e mondiale, della guerra in Ucraina.

Grazie all'aumento di capitale, in futuro la BERS sarà in grado sia di sostenere l'Ucraina in tempi eccezionali sia di offrire un costante e forte sostegno a tutti gli altri paesi di operazione (inclusi gli altri paesi colpiti dalla guerra della Russia) per colmare le lacune di transizione.

Nel contempo la BERS continuerà a perseguire l'attuale quadro di programmazione strategica e patrimoniale per il periodo 2021-2025 in tutte le proprie attività, anche in Ucraina, in linea con il mandato di facilitare la transizione verso un'economia verde, inclusiva, resiliente, integrata, competitiva, caratterizzata da una buona governance e orientata verso il mercato, riservando una particolare attenzione allo sviluppo del settore privato e concentrando gli sforzi laddove le sue operazioni presentano il massimo valore aggiunto e incidono maggiormente sulla transizione.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Il conseguimento degli obiettivi sarà misurato sulla base del volume di operazioni di finanziamento della BERS per regione, in particolare in Ucraina e negli altri paesi di operazione colpiti dalla guerra della Russia, e per settore, nonché sulla base del volume di operazioni di finanziamento della BERS cofinanziate da altre istituzioni finanziarie internazionali e/o da programmi della Commissione, nonché di altri indicatori definiti nel quadro per la valutazione d'impatto della BERS.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Il 15 dicembre 2023 il Consiglio dei governatori ha adottato la risoluzione n. 265 che autorizza la BERS ad aumentare il numero di azioni di 400 000 nuove azioni del valore di 10 000 EUR ciascuna, per un totale di 4 miliardi di EUR, fissando la data di entrata in vigore al 31 dicembre 2024. L'Unione parteciperà all'aumento di capitale in modo tale da mantenere al 3 % la propria quota di partecipazione diretta al capitale totale sottoscritto della BERS. Sono azionisti della BERS anche la Banca europea per gli investimenti (BEI) (con il 3 %) e i singoli Stati membri (UE-27, con circa il 48,4 %), il che dà quindi attualmente all'Unione una partecipazione di maggioranza combinata del 54,4 %.

A norma della suddetta risoluzione, i membri della BERS possono sottoscrivere alla data del 30 giugno 2025 o in una data precedente o successiva ma non posteriore al 31 dicembre 2025, come stabilito dal consiglio di amministrazione entro il 30 giugno 2025, un numero di azioni intere al pro rata della loro attuale partecipazione. L'Unione avrà quindi diritto a sottoscrivere fino a 12 102 azioni, di un valore nominale di 10 000 EUR ciascuna per un totale di 121 020 000 EUR portando il numero di azioni versate dell'Unione a 102 146. La prima rata è versata da ciascun membro entro l'ultima delle date seguenti: i) il 30 aprile 2025; oppure ii) entro 60 giorni dalla data in cui lo strumento di sottoscrizione è diventato effettivo. Le restanti quattro rate sono versate, rispettivamente, entro il 30 aprile 2026; il 30 aprile 2027; il 30 aprile 2028 e il 30 aprile 2029.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

La proposta riguarda la sottoscrizione diretta dell'Unione di nuove azioni della BERS, dal momento che la Banca ha invitato tutti i suoi azionisti diretti a effettuare la sottoscrizione al pro rata della loro attuale partecipazione, conformemente alla risoluzione n. 265 del Consiglio dei governatori della BERS. Pertanto al fine di mantenere l'attuale quota di partecipazione dell'Unione, è necessario l'intervento a livello dell'Unione.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Nel 1996 i governatori della BERS hanno deciso di raddoppiare il capitale autorizzato della Banca per il quale l'Unione ha sottoscritto ulteriori 30 000 azioni del valore di 10 000 EUR ciascuna, portando il capitale sottoscritto dall'Unione a 600 milioni EUR. La quota dell'Unione nel capitale totale autorizzato della BERS è rimasta invariata. La sottoscrizione da parte dell'Unione di ulteriori azioni è seguita alla decisione 97/135/CE del Consiglio.

Nel 2010 i governatori della BERS hanno deciso di aumentare lo stock di capitale autorizzato di 10 miliardi di EUR, mediante l'emissione di 100 000 azioni versate e 900 000 azioni richiamabili al fine di mantenere un livello di capitale sufficiente a sostenere un livello ragionevole di attività nei paesi di operazione. L'Unione ha pertanto sottoscritto le ulteriori azioni a seguito della decisione n. 1219/2011/UE.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La BERS ha il mandato di "favorire la transizione verso economie aperte e orientate verso il mercato e di promuovere l'iniziativa privata e l'attività imprenditoriale nei paesi […] che riconoscono e applicano i principi della democrazia pluripartitica, del pluralismo e dell'economia di mercato" nella regione dell'Europa centrale e orientale, dell'Asia centrale e, dal 2012, del Mediterraneo sud-orientale. Considerando la quota diretta dell'Unione (3,03 %), della BEI (3,03 %) e le quote individuali degli Stati membri (UE-27, circa il 48,4 %), l'Unione detiene in totale una partecipazione di maggioranza complessiva del 54,4 % del capitale della BERS. Ogni azionista è rappresentato nel consiglio di amministrazione permanente della BERS. Di norma la BERS applica e promuove le norme e le politiche dell'Unione nelle proprie operazioni. Attraverso i suoi progetti la BERS usa il dialogo politico e l'applicazione di condizionalità (ad esempio: impatto sulla transizione, norme in materia di governo societario, appalti, norme ambientali, eccetera) per soddisfare le prescrizioni imposte dall'Unione in settori quali la politica ambientale e sociale.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

La sottoscrizione da parte dell'Unione europea di ulteriori 12 102 azioni in base alla risoluzione n. 265 del Consiglio dei governatori della BERS comporta l'impegno degli stanziamenti necessari nel primo semestre dell'esercizio 2025. A tal fine, l'apposita linea di bilancio della rubrica 6 (Vicinato e resto del mondo), in particolare la voce 14 20 03 04 - Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto dovrà prevedere un importo di stanziamenti impegnati pari all'intero ammontare della partecipazione dell'UE all'aumento di capitale versato della BERS, vale a dire 121 020 000 EUR.

Considerato che l'azione non può essere interamente finanziata mediante riassegnazione, sarà necessario l'uso del margine non assegnato della rubrica 6 e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP. Questo aspetto dovrà essere deciso al momento dell'elaborazione della proposta della Commissione riguardante il progetto di bilancio 2025 e previa negoziazione tra il Consiglio e il Parlamento europeo.

L'eventuale incidenza sul bilancio nell'ambito del QFP per il periodo successivo al 2027 dipenderà dalla disponibilità del finanziamento, senza pregiudicare la proposta e l'accordo sul QFP e sui programmi.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria nel 2025 per gli stanziamenti di impegno e dal 2025 al 2029 22 per gli stanziamenti di pagamento.

◻ durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti 23

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

agli organismi o alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

n.p.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Le operazioni della BERS saranno gestite conformemente alle procedure di monitoraggio e informativa proprie della BERS. La BERS riferisce al Consiglio dei governatori in merito alle operazioni e al conseguimento degli obiettivi strategici nonché ai conti sottoposti ad audit per ogni esercizio finanziario. Il Consiglio dei governatori, dopo aver preso visione della relazione del revisore dei conti, approva lo stato patrimoniale e il conto economico della BERS.

Il governatore della BERS che rappresenta l'Unione riferisce ogni anno al Parlamento e al Consiglio in merito ai seguenti aspetti:

• la promozione degli obiettivi dell'Unione;

• l'uso del capitale della BERS;

• le misure atte a garantire la trasparenza delle operazioni della BERS tramite intermediari finanziari;

• i contributi della BERS all'assunzione di rischi e all'efficacia nell'ottenimento di finanziamenti aggiuntivi dal settore privato;

• la cooperazione tra la BEI e la BERS al di fuori dell'Unione.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

L'azione sarà attuata in regime di gestione diretta a opera della Commissione, che sottoscriverà, per conto dell'Unione, fino a 12 102 nuove azioni, ciascuna avente un valore nominale di 10 000 EUR, per un totale di 121 020 000 EUR. La prima rata è versata entro l'ultima delle date seguenti: i) il 30 aprile 2025; oppure ii) entro 60 giorni dalla data in cui lo strumento di sottoscrizione è diventato effettivo. Le restanti quattro rate sono versate, rispettivamente, entro il 30 aprile 2026; il 30 aprile 2027; il 30 aprile 2028 e il 30 aprile 2029.

Le operazioni della BERS saranno gestite conformemente alle norme e procedure interne della BERS, comprese idonee misure di audit, di controllo e di sorveglianza. Come prevede l'Accordo che istituisce la BERS, il comitato di audit della BERS, coadiuvato da revisori esterni, ne assiste il consiglio di amministrazione ed è responsabile della verifica della regolarità delle operazioni e dei conti della Banca. Il Consiglio di amministrazione, nel quale l'Unione, rappresentata dalla Commissione, dispone di un amministratore, presenta i conti sottoposti ad audit per ogni esercizio finanziario per approvazione del Consiglio dei governatori ad ogni assemblea annuale e approva il bilancio della BERS. Il Consiglio dei governatori, dopo aver preso visione della relazione del revisore dei conti, approva lo stato patrimoniale e il conto economico della BERS.

Un servizio di valutazione indipendente valuta i risultati dei progetti e dei programmi completati della BERS rispetto agli obiettivi. Il servizio analizza in modo sistematico i risultati a livello sia di singolo progetto che di temi generali definiti nelle politiche della BERS. L'obiettivo principale della valutazione è contribuire alla legittimità, alla rilevanza e all'elevata efficienza istituzionale della BERS.

Il servizio di audit interno della BERS è istituito conformemente al quadro internazionale di prassi professionali dell'Institute of Internal Auditors e ha il compito di fornire alla direzione generale e al consiglio di amministrazione la garanzia indipendente e oggettiva dell'adeguatezza e dell'efficacia dei controlli interni, della governance e dei processi di gestione del rischio al fine di attenuare i principali rischi per la Banca.

La BERS dispone anche di un meccanismo indipendente di responsabilità per i progetti che costituisce il meccanismo di trattamento dei reclami della Banca e che si occupa di denunce relative a questioni ambientali, sociali e di informativa legate agli investimenti della Banca. Il meccanismo è gestito in maniera indipendente dalla BERS e si occupa della conduzione di indagini per l'accertamento dei fatti volte a determinare se la Banca ha rispettato le norme in materia ambientale, sociale e di informativa.

Il consiglio di amministrazione decide inoltre le politiche e prende decisioni in materia di prestiti, garanzie, investimenti in capitale di rischio, assunzione di prestiti della BERS, prestazione di assistenza tecnica e altre operazioni della Banca in conformità alle direttive generali del Consiglio dei governatori.

Il consiglio di amministrazione ha istituito tre comitati incaricati di assisterlo nei suoi lavori: il comitato di audit già menzionato, il comitato per gli affari amministrativi e il bilancio e il comitato per le politiche finanziarie e operative. L'amministratore che rappresenta l'Unione (o il suo supplente) partecipa a tutti i suddetti comitati. Infine il Comitato dei governatori della BERS ha istituito un comitato etico, che interpreta e salvaguarda i codici di condotta applicabili al personale e ai membri dei comitati e dei consigli della BERS.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

L'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo che istituisce la BERS stabilisce che il Consiglio dei governatori procede a una revisione dello stock di capitale della BERS a intervalli di non più di cinque anni. La BERS è soggetta a sistemi di controllo propri.

Inoltre, per quanto riguarda l'attuazione da parte della BERS di programmi dell'UE, i suoi sistemi di controllo interno sono risultati equivalenti a quelli della Commissione nella valutazione per pilastro condotta in linea con il regolamento finanziario.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Cfr. la risposta al punto 2.2.2.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

La BERS dispone di un Ufficio indipendente del Chief Compliance Officer (OCCO) (responsabile della conformità), diretto da un Chief Compliance Officer (CCO) che riferisce direttamente al presidente, o secondo le necessità, al comitato di audit. Il mandato dell'OCCO consiste nel promuovere la corretta governance e garantire che i più elevati standard di integrità siano applicati in tutte le attività della BERS secondo le migliori pratiche internazionali. Le responsabilità dell'OCCO comprendono questioni di due diligence dell'integrità, riservatezza, conflitti di interesse, governo societario, affidabilità, etica, contrasto al riciclaggio di denaro sporco, contrasto al finanziamento del terrorismo e prevenzione delle frodi e della corruzione. L'OCCO è competente in materia di indagini per accuse di frode, corruzione e comportamento illecito. Inoltre esso svolge attività di formazione e consulenza, se necessario, per il personale della BERS nominato nei consigli di amministrazione di società nelle quali la BERS detiene partecipazioni di capitale. La due diligence finanziaria e sull'integrità sono integrate nella normale approvazione della BERS di nuove attività e nel monitoraggio delle operazioni esistenti. La BERS pubblica la relazione anticorruzione dell'OCCO sul suo sito internet. Inoltre l'OCCO è specificamente competente per l'amministrazione del meccanismo indipendente di responsabilità per i progetti che prende in esame le questioni ambientali, sociali e legate alla trasparenza sollevate dalle persone e dalle organizzazioni delle società civile su cui incidono i progetti. L'OCCO valuta, ove ciò sia giustificato, se nell'approvare un determinato progetto, la BERS abbia agito conformemente alle proprie politiche pertinenti.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss 24 .

di paesi EFTA 25

di paesi candidati e potenziali candidati 26

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

6

14 20 03 04

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo – Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto

Diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

n.d.

n.d.

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

Numero

6

DG: ECFIN

Anno 
2025 27

Anno 
2026

Anno 
2027

Anno 
2028

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

• Stanziamenti operativi

2025

2026

2027

2028 28

202928

14 20 03 04 29

Impegni

(1a)

121,020

121,020

Pagamenti

(2a)

24,204

24,204

24,204

24,204

24,204

121,020

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

Pagamenti

(2b)

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 30  

Linea di bilancio

(3)

TOTALE stanziamenti 
per la DG ECFIN

Impegni

=1a+1b+3

121,020

121,020

Pagamenti

=2a+2b

+3

24,204

24,204

24,204

24,204

24,204

121,020

 



TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

121,020

121,020

Pagamenti

(5)

24,204

24,204

24,204

24,204

24,204

121,020

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 6 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

121,020

121,020

Pagamenti

=5+ 6

24,204

24,204

24,204

24,204

24,204

121,020

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

121,020

121,020

Pagamenti

(5)

24,204

24,204

24,204

24,204

24,204

121,020

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 6 
del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

121,020

121,020

Pagamenti

=5+ 6

24,204

24,204

24,204

24,204

24,204

121,020





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare usando i "dati di bilancio di natura amministrativa", da introdursi in primis nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato 5 della decisione della Commissione sulle norme interne per l'esecuzione della sezione "Commissione europea" del bilancio generale dell'Unione europea), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: <ECFIN>z

• Risorse umane

• Altre spese amministrative

TOTALE DG <ECFIN>

Stanziamenti

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2025 31

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

Pagamenti

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

2025

2026

2027

2028

   2029    2030    2031

TOTALE

RISULTATI

Tipo 32

Costo medio

Investimento annuale

Costo

Investimento annuale

Costo

Investimento annuale

Costo

Investimento annuale

Costo

Investimento annuale

Costo

Investimento annuale

Costo

Investimento annuale

Costo

Investimenti totali

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 33

Investimento annuale della BERS in Ucraina
[mio di EUR]

t

2 500

121,200

2 500

3 000

3 000

3 000

3 000

0

3 000

0

20 000

121,020

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

2 500

121,020

2 500

3 000

3 000

3 000

3 000

0

3 000

0

TOTALE

2 500

121,020

2 500

3 000

3 000

3 000

3 000

0

3 000

0

20 000

121,020

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2025 

2026

2027

2028

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Esclusa la RUBRICA 7 34  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

2025

2026

2027

2028

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 35

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz 36

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

06 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o reimpiegati all'interno della stessa DG.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

.

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Da decidere al momento dell'elaborazione della proposta della Commissione riguardante il progetto di bilancio 2025 e previa negoziazione tra il Consiglio e il Parlamento europeo.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

(1)    Alla fine del 2023.
(2)    Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia (accesso alle risorse della BERS sospeso da marzo 2022), Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Egitto, Estonia, Georgia, Giordania, Grecia, Kazakhstan, Kosovo, Kirghizistan, Lettonia, Libano, Lituania, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Mongolia, Montenegro, Polonia, Romania, Russia (nessuna nuova operazione dal 2014 e accesso alle risorse della BERS sospeso da marzo 2022), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Tagikistan, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan.
(3)    A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'Accordo che istituisce la BERS, l'accesso alle risorse della BERS da parte della Federazione russa e della Bielorussia è stato sospeso il 1º aprile 2022.
(4)    GU L 372 del 31.12.1990, pag. 1.
(5)    Conformemente alla decisione 90/674/CEE del 19 novembre 1990, nella BERS l'Unione è rappresentata dalla Commissione.
(6)    Tale importo era costituito da 157,5 milioni di EUR di capitale versato e 442,5 milioni di EUR di capitale richiamabile.
(7)    GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.
(8)    GU L 313 del 26.11.2011, pag. 1.
(9)     Risoluzione n. 265 .
(10)     Risoluzione n. 259 .
(11)    Affinché la modifica dell'articolo 1 diventi efficace è necessario che si esprimano in favore 3/4 dei membri della BERS, tra cui almeno due paesi beneficiari, rappresentanti i 4/5 dei diritti di voto complessivi all'interno della BERS.
(12)     Risoluzione n. 260 .
(13)    Affinché la modifica dell'articolo 12, paragrafo 1 diventi efficace è necessario che si esprimano in favore 3/5 dei membri della BERS, rappresentanti almeno l'85 % dei diritti di voto complessivi all'interno della BERS.
(14)    GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(15)    Il 23 ottobre 2023 la BERS ha annunciato che l'obiettivo di mobilitare 3 miliardi di EUR di finanziamenti nell'economia reale dell'Ucraina era stato raggiunto.
(16)    Nel 1996 il capitale della BERS è stato aumentato per consentire alla Banca di incrementare il proprio operato nelle regioni iniziali di operazione in linea con il suo mandato di transizione, mentre l'aumento di capitale del 2011 è stato deciso per rispondere alla crisi finanziaria del 2008 e alla necessità degli azionisti della Banca di accelerarne l'attività per contribuire a promuovere e sostenere la ripresa nella propria regione di operazione.
(17)     Risoluzione n. 265 .
(18)     Risoluzione n. 259 .
(19)    Benin, Costa d'Avorio, Ghana, Kenya, Nigeria e Senegal, a condizione che tali paesi richiedano di essere ammessi tra i paesi beneficiari della BERS e che tale richiesta sia accolta.
(20)     Risoluzione n. 260 .
(21)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(22)    La possibile incidenza finanziaria per gli anni successivi al 2027 non pregiudica il regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027.
(23)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia.
(24)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(25)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(26)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(27)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
(28)    La possibile incidenza sul bilancio per gli anni successivi al 2027 è indicativa e presentata esclusivamente a scopo informativo, fatto salvo l'accordo sul regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027.
(29)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
(30)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(31)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
(32)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(33)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..." 
(34)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(35)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(36)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
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