EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52024PC0038

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito alle modifiche del regolamento interno del comitato per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento

COM/2024/38 final

Bruxelles, 24.1.2024

COM(2024) 38 final

2024/0014(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito alle modifiche del regolamento interno del comitato per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul" o "convenzione"), in relazione alla prevista adozione di modifiche del regolamento interno del comitato delle parti 1 per quanto riguarda la composizione del comitato (articolo 2) e le regole in materia di votazione (articoli 20, 21 e 25). La modifica del regolamento interno si è resa necessaria a seguito dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul.

2.Contesto della proposta

2.1.Convenzione di Istanbul

La convenzione di Istanbul mira a stabilire un insieme completo e armonizzato di norme per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica in Europa e nel resto del mondo. La convenzione è entrata in vigore il 1º agosto 2014.

L'UE ha firmato la convenzione nel giugno 2017 e ha completato la procedura di adesione con il deposito di due strumenti di approvazione il 28 giugno 2023, dando così avvio all'entrata in vigore della convenzione per l'UE il 1º ottobre 2023. L'UE ha aderito alla convenzione per quanto riguarda le materie che rientrano nella sua competenza esclusiva, segnatamente le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione 2 e la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento 3 . L'Irlanda e la Danimarca non sono vincolate dall'esercizio della competenza dell'Unione per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento 4 . Tutti gli Stati membri dell'UE hanno firmato la convenzione ma, al 10 gennaio 2024, solo 22 l'hanno ratificata e hanno quindi il diritto di voto in seno al comitato delle parti 5 . Attualmente la convenzione conta 39 parti, tra cui l'UE.

2.2.Comitato delle parti della convenzione

Il comitato delle parti 6 è l'organo politico del meccanismo di controllo della convenzione di Istanbul ed è composto dai rappresentanti delle parti della convenzione. I compiti affidati al comitato delle parti sono elencati all'articolo 1 del regolamento interno. A norma dell'articolo 67, paragrafo 2, della convenzione, il comitato delle parti è incaricato di eleggere i membri del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("GREVIO"). In conformità dell'articolo 68, paragrafo 12, della convenzione, il comitato delle parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO, raccomandazioni rivolte agli Stati parti in merito all'attuazione della convenzione. Inoltre vigila sull'attuazione di tali raccomandazioni una volta terminato il periodo di tre anni per l'attuazione 7 . Oltre a ciò, il comitato delle parti esamina i risultati delle indagini speciali che gli sono state trasmesse dal GREVIO a norma dell'articolo 68, paragrafo 15, della convenzione. Il comitato delle parti elegge anche i membri del suo ufficio di presidenza (un presidente e due vicepresidenti).

Il regolamento interno del comitato delle parti è adattato alla partecipazione degli Stati parte e ciascuna parte dispone di un voto. L'articolo 20 del regolamento interno stabilisce che "ogni membro del comitato dispone di un voto" e che il quorum richiesto per le decisioni del comitato è la "maggioranza dei due terzi dei voti espressi". Lo stesso quorum è richiesto anche per modificare il regolamento interno (articolo 25). L'articolo 21 del regolamento interno prevede norme specifiche per l'elezione dei membri del GREVIO.

L'adesione dell'UE alla convenzione richiede alcuni adeguamenti di tali norme in quanto, nelle materie che rientrano nelle sue competenze, l'Unione esercita il diritto di voto con un numero di voti pari a quello degli Stati membri vincolati dall'esercizio della competenza da parte dell'Unione e tale numero varierà a seconda dell'oggetto della votazione.

2.3.Modifica prevista del regolamento interno del comitato delle parti

Il 28 agosto 2023 il segretariato del comitato delle parti ha distribuito un documento informativo e un progetto di modifica del regolamento interno. Le modifiche proposte mirano a riflettere le implicazioni dell'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul per quanto riguarda il funzionamento del comitato delle parti e, in particolare, i suoi effetti sulle disposizioni in materia di votazione. Il segretariato del comitato delle parti ha dato agli Stati parte la possibilità di formulare osservazioni. Solo il Regno Unito ha inviato osservazioni scritte, suggerendo alcune modifiche redazionali.

Il segretariato del comitato delle parti ha chiesto all'UE di presentare osservazioni sul progetto di modifica proposto. Le modifiche del regolamento interno saranno discusse e, se possibile, adottate nel corso della 16ª riunione del comitato delle parti il 6 giugno 2024. Se le delegazioni dovessero aver bisogno di più tempo per la discussione, le modifiche potrebbero essere adottate nella riunione successiva del comitato delle parti, nel dicembre 2024.

3.Posizione da adottare a nome dell'Unione

Le modifiche al regolamento interno proposte dal segretariato del comitato delle parti possono essere sintetizzate come segue:

L'attuale quorum di due terzi dei voti espressi previsto dalla regola generale in materia di votazione (articolo 20) sarà mantenuto ma integrato da due nuovi elementi. Come primo elemento, il segretariato del comitato delle parti propone una clausola di non addizionalità, in base alla quale, a seconda della ripartizione delle competenze, spetterebbe all'UE o ai suoi Stati membri votare su una determinata questione. Qualora sia l'Unione a votare, il voto avrebbe un peso equivalente al numero degli Stati membri dell'UE che sono parti della convenzione. Come secondo elemento, il segretariato del comitato delle parti propone una "doppia maggioranza", nel senso che, nell'ambito della regola della necessità di due terzi dei voti espressi, affinché una decisione sia valida occorre che una maggioranza semplice degli Stati parte della convenzione che non sono Stati membri dell'UE abbia votato a favore della decisione.    

Per quanto riguarda l'elezione dei membri del GREVIO, sarà mantenuto l'attuale quorum di "almeno la maggioranza dei voti espressi" (articolo 21, paragrafo 9). Ciascun membro del comitato disporrà di un voto ai fini dell'elezione dei membri del GREVIO. Il principio di non addizionalità non si applicherebbe, il che significa che per l'elezione dei membri del GREVIO l'Unione disporrebbe di un "voto supplementare", in aggiunta al singolo voto di ciascuno Stato membro dell'UE che è parte della convenzione. Per quanto riguarda le decisioni di chiedere il ritiro di uno o più candidati che non soddisfano i requisiti per diventare membri del GREVIO (articolo 21, paragrafo 4), l'attuale quorum della maggioranza di due terzi dei voti espressi sarebbe mantenuto ma integrato dal requisito della doppia maggioranza.    

Per quanto riguarda le modifiche del regolamento interno (articolo 25), l'attuale quorum di due terzi dei voti espressi sarebbe mantenuto ma integrato dal requisito della doppia maggioranza.

Si propone che l'UE concordi con l'approccio generale del segretariato del comitato delle parti in merito alla modifica del regolamento interno, ma apporti una serie di adeguamenti come descritto di seguito.

In primo luogo, si propone che l'UE accetti l'inclusione di una clausola di "non addizionalità" nell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento interno, fatti salvi alcuni adeguamenti necessari per tener conto del fatto che l'Unione ha aderito alla convenzione di Istanbul per quanto riguarda le proprie istituzioni e la propria amministrazione pubblica, da un lato, e per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento, dall'altro, tenuto conto della posizione particolare della Danimarca e dell'Irlanda.

Di conseguenza, nelle materie di sua competenza, l'Unione dovrebbe esercitare il diritto di voto con un numero di voti pari al numero di quelli dei suoi Stati membri che sono parti della convenzione e che sono vincolati dall'esercizio della competenza da parte dell'Unione. Quando l'Unione esercita il diritto di voto, gli Stati membri che sono parti della convenzione e che sono vincolati dalla competenza dell'Unione nelle materie oggetto della votazione non votano, mentre gli Stati membri che non sono vincolati dalla competenza dell'Unione possono votare separatamente. Per contro, l'Unione non esercita il suo diritto di voto quando tutti i suoi Stati membri che sono parti della convenzione sono autorizzati a esercitare il loro diritto di voto.

Il principio di "non addizionalità" è in linea con la prassi consolidata per quanto riguarda altre convenzioni del Consiglio d'Europa alle quali l'UE ha aderito 8 .

In secondo luogo, si propone che l'UE accetti l'inclusione del requisito della "doppia maggioranza" nell'articolo 20, paragrafi 3 e 5, del regolamento interno, come suggerito dal segretariato del comitato delle parti, fatti salvi alcuni adeguamenti che tengano conto della posizione particolare della Danimarca e dell'Irlanda e limitatamente alle situazioni in cui l'Unione partecipa a una votazione.

L'obiettivo del requisito della "doppia maggioranza" di cui all'articolo 20 è quello di introdurre una ponderazione più equilibrata ed equa di tutte le parti della convenzione e di controbilanciare il fatto che l'UE dispone già di una maggioranza semplice in sede di comitato delle parti in termini di voti. Tale requisito mira a rassicurare gli Stati parte non appartenenti all'UE sul fatto che la loro posizione continuerà a rivestire importanza in sede di comitato delle parti nonostante l'adesione dell'UE e che essi non saranno "sopraffatti" dal fatto che l'UE e i suoi Stati membri votino come un blocco unico.

Il requisito della doppia maggioranza significherebbe che, quando l'UE partecipa a una votazione, il quorum abituale (ossia 2/3 dei voti espressi) sarebbe integrato dal requisito della maggioranza semplice dei voti espressi dalle altre parti della convenzione. Tra queste altre parti della convenzione figurano gli Stati parte non appartenenti all'UE e, se del caso, gli Stati membri dell'UE che non sono vincolati dall'esercizio della competenza da parte dell'Unione.

Se l'Unione partecipa a una votazione con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono parti della convenzione, il requisito della doppia maggioranza implicherebbe che, affinché una decisione sia validamente adottata, la maggioranza dei due terzi è raggiunta se il voto dell'Unione (pari a 22 voti) è sostenuto dalla maggioranza semplice dei voti espressi dai 16 Stati non membri dell'UE che sono parti della convenzione. Se l'Unione partecipa a una votazione con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono parti della convenzione e che sono vincolati dall'esercizio della competenza da parte dell'Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell'asilo e del non respingimento, la maggioranza dei due terzi sarebbe raggiunta se il voto dell'Unione (pari a 20 voti) è sostenuto dalla maggioranza semplice dei voti espressi dai 16 Stati non membri dell'UE che sono parti della convenzione più la Danimarca e l'Irlanda.

In terzo luogo, per quanto riguarda le norme specifiche per l'elezione dei membri del GREVIO, si propone che l'Unione accetti quanto il segretariato del comitato delle parti propone di aggiungere all'articolo 21, paragrafo 7, del regolamento interno, ossia che ciascun membro del comitato disponga di un voto. Poiché l'articolo 20, e quindi il principio di non addizionalità, non si applica nel contesto dell'articolo 21 (articolo 21, paragrafo 1), l'UE disporrà di un voto in aggiunta al singolo voto di ciascuno Stato membro dell'UE che è parte della convenzione. Per quanto riguarda la proposta di modifica dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento interno sulle decisioni di chiedere il ritiro di uno o più candidati al GREVIO volta a inserire il requisito della doppia maggioranza, l'Unione dovrebbe accettare tale requisito, tenuto conto del carattere eccezionale di tali decisioni. In tal caso, la maggioranza semplice, che integra la maggioranza di due terzi richiesta, sarà stabilita sulla base dei voti espressi dai rappresentanti delle parti diverse dall'UE e dai suoi Stati membri, come suggerito anche nelle osservazioni scritte presentate dal Regno Unito.

In quarto luogo, per quanto riguarda l'articolo 25 sulle modifiche del regolamento interno, occorre rilevare che tali decisioni devono essere adottate a maggioranza di due terzi dei voti espressi, situazione in cui ciascuna parte della convenzione dispone di un voto come previsto all'articolo 20, paragrafo 1, prima frase. Per i motivi di cui sopra, l'Unione dovrebbe accettare l'aggiunta del requisito della doppia maggioranza proposto dal segretariato del comitato delle parti, fatti salvi alcuni adeguamenti. In particolare è opportuno chiarire che il principio di non addizionalità di cui all'articolo 20, paragrafo 1, come modificato, non si applica all'articolo 25. Inoltre la maggioranza semplice, che integra la maggioranza di due terzi richiesta, deve essere stabilita secondo le stesse modalità di cui all'articolo 21, paragrafo 4.

In quinto luogo, si propone che l'UE proponga di sopprimere il riferimento all'Unione europea dall'elenco dei rappresentanti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento interno che sono autorizzati a partecipare alle riunioni del comitato delle parti senza diritto di voto o rimborso spese. La disposizione è obsoleta in quanto l'Unione europea è ora membro a pieno titolo del comitato delle parti.

Le modifiche proposte del regolamento interno del comitato delle parti da sottoporre al segretariato del medesimo comitato figurano nell'allegato della presente decisione.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 9 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato delle parti è un organo istituito dalla convenzione di Istanbul. Le modifiche del regolamento interno che il comitato delle parti è chiamato ad adottare costituiscono un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 67, paragrafo 3, della convenzione. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale dell'atto previsto è modificare il regolamento interno del comitato delle parti per affrontare le implicazioni dell'adesione dell'Unione alla convenzione di Istanbul per il funzionamento del comitato. Per quanto concerne la base giuridica sostanziale, l'UE ha aderito alla convenzione di Istanbul per quanto riguarda le materie che rientrano nella sua competenza esclusiva, segnatamente le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione 10 e la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento 11 . L'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul è stata scissa in due decisioni distinte del Consiglio per tenere conto della posizione speciale della Danimarca e dell'Irlanda rispetto al titolo V TFUE. Di conseguenza anche la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti in relazione all'atto previsto deve essere scissa in due decisioni parallele.

La base giuridica della presente decisione riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento. Tale base giuridica comprende disposizioni nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale (articolo 82, paragrafo 2, e articolo 84 TFUE) e dell'asilo e del non respingimento (articolo 78, paragrafo 2, TFUE). Tali elementi dell'atto previsto sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri. La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 82, paragrafo 2, articolo 84 e articolo 78, paragrafo 2.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 82, paragrafo 2, dall'articolo 84 e dall'articolo 78, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.



2024/0014 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito alle modifiche del regolamento interno del comitato per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, l'articolo 84 e l'articolo 78, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione") è stata conclusa dall'Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio 12 , per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione, e con decisione (UE)  2023/1076 del Consiglio 13 , per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento, ed è entrata in vigore per l'Unione il 1º ottobre 2023. Ad oggi la convenzione conta 39 parti, tra cui l'Unione e 22 Stati membri.

(2)Il comitato delle parti è l'organo politico del meccanismo di controllo della convenzione di Istanbul. Conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, della convenzione, il comitato delle parti ha adottato il proprio regolamento interno. Tale regolamento prevede che ciascuna parte della convenzione disponga di un voto. L'adesione dell'Unione alla convenzione richiede alcuni adeguamenti del regolamento interno al fine di stabilire le modalità con cui l'Unione esercita i suoi diritti di voto in qualità di parte della convenzione.

(3)Nell'agosto 2023 il segretariato del comitato delle parti ha proposto alcune modifiche del regolamento interno per riflettere l'impatto dell'adesione dell'Unione sul funzionamento del comitato e ha chiesto agli Stati parte e all'Unione di presentare suggerimenti redazionali in vista dell'adozione delle modifiche nel 2024. Le modifiche devono essere discusse e, se possibile, adottate nel corso della 16ª riunione del comitato delle parti il 6 giugno 2024.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti, in quanto le modifiche del regolamento interno vincoleranno l'Unione.

(5)Secondo il progetto di modifica proposto dal segretariato del comitato delle parti, le norme sul quorum per l'adozione delle decisioni del comitato previste dal regolamento interno sarebbero mantenute ma integrate da alcuni nuovi requisiti. L'Unione dovrebbe sostenere tali modifiche del regolamento interno, fatti salvi alcuni adeguamenti che riflettono la portata dell'adesione dell'Unione alla convenzione di Istanbul.

(6)Per quanto riguarda la regola generale in materia di votazione di cui all'articolo 20 del regolamento interno, il segretariato del comitato delle parti propone di includere una clausola di non addizionalità in base alla quale spetterebbe all'Unione o ai suoi Stati membri votare su una materia particolare. Il principio di non addizionalità è già incorporato in altre convenzioni del Consiglio d'Europa alle quali l'Unione ha aderito e dovrebbe essere accettato anche nel caso di specie. Tuttavia la formulazione della clausola dovrebbe essere adattata al fatto che l'Unione esercita il suo diritto di voto con un numero di voti che varia a seconda dell'oggetto della votazione.

(7)Per quanto riguarda la regola generale in materia di votazione di cui all'articolo 20 del regolamento interno, il segretariato del comitato delle parti propone inoltre di includere il requisito della doppia maggioranza, nel senso che una decisione sarà adottata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi solo se è sostenuta dalla maggioranza semplice dei voti espressi dagli Stati parte della convenzione che non sono Stati membri dell'Unione. Tale requisito controbilancerebbe il fatto che l'Unione dispone di una maggioranza semplice in seno al comitato delle parti in termini di voti e risponderebbe quindi alle eventuali preoccupazioni di Stati terzi parte della convenzione quanto al peso del voto dell'Unione. L'Unione dovrebbe accettare il requisito della doppia maggioranza, a condizione che esso si applichi solo quando l'Unione partecipa a una votazione e che la sua formulazione sia adattata al fatto che l'Unione esercita il suo diritto di voto con un numero di voti che varia a seconda dell'oggetto della votazione.

(8)Per quanto riguarda le regole specifiche per l'elezione dei membri del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("GREVIO"), l'Unione dovrebbe accettare la modifica proposta che prevede un voto per l'Unione in aggiunta al singolo voto di ciascuno Stato membro. Per quanto riguarda più specificamente le decisioni di chiedere il ritiro di uno o più candidati che non soddisfano i requisiti per diventare membri del GREVIO, il segretariato del comitato delle parti propone di applicare il requisito della doppia maggioranza. Tenuto conto del carattere eccezionale di tali decisioni, l'Unione dovrebbe accettare tale requisito, il che significa che la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, necessaria per tali decisioni, dovrebbe includere la maggioranza semplice dei voti espressi dai rappresentanti delle parti diverse dall'Unione e dai suoi Stati membri.

(9)Per quanto riguarda le modifiche del regolamento interno che devono essere adottate a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, situazione in cui ciascuna parte della convenzione dispone di un voto, l'Unione dovrebbe accettare l'aggiunta del requisito della doppia maggioranza come proposto dal segretariato del comitato delle parti, fatta salva la precisazione che il principio di non addizionalità non si applica in questo caso.

(10)Per quanto riguarda la disposizione del regolamento interno che elenca i partecipanti che non sono membri del comitato delle parti, il riferimento all'Unione europea dovrebbe essere soppresso in quanto divenuto obsoleto.

(11)La posizione dell'Unione in sede di comitato delle parti dovrebbe pertanto basarsi sull'accluso progetto di modifica del regolamento interno del comitato.

(12)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(13)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti, istituito a norma dell'articolo 67 della convenzione, in merito all'adozione di modifiche del regolamento interno del comitato delle parti, che devono essere discusse e adottate in una delle riunioni del comitato delle parti nel 2024, si basa sulle modifiche del regolamento interno di cui all'allegato.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Documento IC-CP(2015)2, adottato il 4 maggio 2015.
(2)    Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1º giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1).
(3)    Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1º giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4).
(4)    A norma dei protocolli n. 21 e n. 22 allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(5)    Stato delle ratifiche al 10 gennaio 2024: AT (2013); BE (2016); CY (2017); DE (2017); DK (2014); IE (2019); EL (2018); ES (2014); EE (2017) FI (2015); FR (2014); HR (2018); IT (2013); LU (2018); MT (2014); NL (2015); PL (2015); PT (2013); RO (2016); SI (2015); SV (2014), LV (2023).
(6)     Committee of the Parties - Istanbul Convention Action against violence against women and domestic violence (coe.int)
(7)    Cfr. "Framework for supervising the implementation of the recommendations addressed to state parties", adottato dal comitato delle parti il 13 aprile 2021, IC-CP/Inf (2021)2.
(8)    Cfr.: convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta) (STE n. 193); convenzione sulla responsabilità civile dei danni derivanti da attività pericolose per l'ambiente (STE n. 150); convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del (STE n. 132); convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (STE n. 104).
(9)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(10)    Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1º giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1).
(11)    Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1º giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4).
(12)    Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1º giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1).
(13)    Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1º giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4).
Top

Bruxelles, 24.1.2024

COM(2024) 38 final

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito alle modifiche del regolamento interno del comitato per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento









ALLEGATO

Articolo 20 - Votazione

Modifica n. 1: aggiungere nuovo testo alla fine (in grassetto + sottolineato)

"1. Ciascun membro del comitato dispone di un voto. Se la delegazione di una parte è composta da più di un rappresentante, solo uno di essi è autorizzato a partecipare alla votazione.

Nelle materie di sua competenza, l'Unione europea esercita il suo diritto di voto con un numero di voti pari al numero di quelli dei suoi Stati membri che sono parti della convenzione e che sono vincolati dall'esercizio della competenza da parte dell'Unione. Gli Stati membri dell'Unione europea che non sono vincolati dalla competenza dell'Unione possono votare separatamente.

Quando l'Unione europea esercita il suo diritto di voto, gli Stati membri che sono parti della convenzione e che sono vincolati dalla competenza dell'Unione nella materia oggetto di voto non votano. L'Unione europea non esercita il suo diritto di voto quando tutti i suoi Stati membri che sono parti della convenzione sono autorizzati a esercitare il loro diritto di voto."

"2. La votazione richiede un quorum".

Modifica n. 2: aggiungere nuovo testo (in grassetto + sottolineato)

"3. Le decisioni del comitato sono adottate a maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Quando l'Unione europea partecipa a una votazione in conformità del paragrafo 1, commi 2 e 3, la maggioranza dei due terzi comprende la maggioranza semplice dei voti espressi dalle altre parti."

"4. Le questioni procedurali sono decise a maggioranza dei voti espressi".

Modifica n. 3: aggiungere nuovo testo alla fine (in grassetto + sottolineato)

"5. Qualora sorga una questione sul carattere procedurale o meno di una questione, essa non è considerata procedurale a meno che il comitato decida in tal senso a maggioranza dei due terzi dei voti espressi conformemente al paragrafo 3."

"6. Ai fini del presente articolo, per "voti espressi" si intendono i voti dei membri espressi a favore o contro. Si considera che i membri astenuti non abbiano espresso alcun voto".

Articolo 21 - Norme specifiche per l'elezione dei membri del GREVIO

"1. Gli articoli 16, 19 e 20 del presente regolamento non si applicano all'elezione dei membri del GREVIO".

[…]

Modifica n. 4: aggiungere nuovo testo (in grassetto + sottolineato)

"4. La decisione del comitato di chiedere il ritiro di uno o più candidati che non soddisfano i requisiti per l'adesione al GREVIO di cui agli articoli da 2 a 5 sulla procedura di elezione dei membri del GREVIO richiede una maggioranza di due terzi dei voti espressi, compresa la maggioranza semplice dei voti espressi dai rappresentanti delle parti diverse dall'Unione europea e dai suoi Stati membri. Ai fini del presente articolo, per "voti espressi" si intendono i voti dei membri espressi a favore o contro. Si considera che i membri astenuti non abbiano espresso alcun voto".

[…]

Modifica n. 5: aggiungere nuovo testo (in grassetto + sottolineato)

"7. Ciascun membro del comitato dispone di un voto. Se la delegazione di una parte è composta da più di un rappresentante, solo uno di essi è autorizzato a partecipare alla votazione."

Articolo 25 - Modifiche del regolamento interno

Modifica n. 6: aggiungere nuovo testo (in grassetto + sottolineato))

"Il comitato può modificare il regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, compresa la maggioranza semplice dei voti espressi dai rappresentanti delle parti diverse dall'Unione europea e dai suoi Stati membri. Ai fini del presente articolo, non si applica l'articolo 20, paragrafo 1, commi 2 e 3."

Articolo 2 - Composizione

Modifica n. 7: cancellare testo

1. Membri

a. A norma dell'articolo 67, paragrafo 1, della convenzione, i membri del comitato sono i rappresentanti delle parti della convenzione.

[…]

2. Partecipanti

[…]

b. Possono nominare rappresentanti per partecipare alle riunioni del comitato senza diritto di voto o rimborso spese:

i) gli Stati che hanno firmato ma non ancora ratificato la convenzione;

ii) gli Stati che hanno ratificato la convenzione o vi hanno aderito ma per i quali essa non è ancora entrata in vigore;

iii) gli Stati invitati ad aderire alla convenzione.

iv) l'Unione europea.

[…]

**

Top