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Document 52024DC0175

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE

COM/2024/175 final

Bruxelles, 25.4.2024

COM(2024) 175 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE


1.Introduzione

Per sostenere gli sforzi di digitalizzazione del settore marittimo, il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE 1 ("regolamento EMSWe") comprende una serie di misure volte a conseguire l'armonizzazione e la semplificazione delle dichiarazioni marittime. Il regolamento EMSWe è entrato in vigore il 15 agosto 2019 ma le sue disposizioni si applicheranno soltanto a decorrere dal 15 agosto 2025.

Il regolamento EMSWe istituisce un punto d'accesso unico in ciascuno Stato membro per l'adempimento di tutti gli obblighi di dichiarazione legati allo scalo in un porto. L'obiettivo del regolamento è consentire uno scambio completamente digitale, tra imprese e pubblica amministrazione, delle informazioni richieste alle navi nel momento in cui fanno scalo in un porto dell'UE. Per ridurre al minimo i costi e proteggere gli investimenti precedenti, il nuovo sistema di dichiarazione si basa in gran parte sui sistemi preesistenti delle interfacce uniche marittime nazionali istituiti dalla direttiva 2010/65/UE.

I pilastri del regolamento EMSWe sono l'armonizzazione delle definizioni e dei formati dei dati e le misure volte a migliorare i flussi di dati per una maggiore efficienza. A tal fine, l'articolo 3 del regolamento EMSWe conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato di detto regolamento al fine di introdurre, sopprimere o adeguare riferimenti alla normativa o ai requisiti nazionali, agli atti giuridici dell'Unione o internazionali, e per stabilire e modificare la serie di dati EMSWe. Tra l'altro, la serie di dati EMSWe richiede anche aggiornamenti periodici per garantirne l'allineamento ai requisiti in materia di dati doganali di cui all'allegato B del regolamento (UE) 2015/2446 2 , all'allegato B del regolamento (UE) 2015/2447 3 e al relativo modello dei dati doganali dell'UE, nonché al compendio FAL dell'IMO 4 nell'ambito della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale, agevolando l'interoperabilità tra le diverse autorità.

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 del regolamento EMSWe è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 14 agosto 2019. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, la Commissione è tenuta a elaborare una relazione su tale delega. La presente relazione adempie a detto obbligo.

2.Esercizio dei poteri delegati

Nel periodo tra l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1239, avvenuta il 15 agosto 2019, e la pubblicazione della presente relazione la Commissione ha esercitato una volta il suo potere di adottare atti delegati. Il 7 novembre 2022 ha adottato il regolamento delegato (UE) 2023/205 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costituzione della serie di dati del sistema di interfaccia unica marittima europea e che ne modifica l'allegato 5 ("regolamento delegato").

Il regolamento delegato è stato adottato dopo il termine del 15 agosto 2021 di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento EMSWe. I motivi del ritardo nell'adozione del regolamento delegato sono legati alla complessità delle attività di modellizzazione dei dati dovuta a una molteplicità di basi giuridiche e, allo stesso tempo, alla difficoltà, per le autorità degli Stati membri, di presentare alla Commissione in tempo utile l'elenco degli obblighi nazionali di dichiarazione con i corrispondenti elementi di dati richiesti ai dichiaranti nei porti. Anche la crisi COVID-19 ha avuto delle ripercussioni sul processo di raccolta dei dati, in quanto le autorità degli Stati membri nel settore del trasporto marittimo erano impegnate nella gestione di diverse situazioni di crisi e hanno pertanto dovuto dare la priorità alle questioni sanitarie.

Il regolamento delegato ha costituito la serie di dati EMSWe, ossia l'elenco completo di elementi di dati derivanti dagli obblighi di dichiarazione di cui all'allegato del regolamento EMSWe. La serie di dati, ampia ed esaustiva, è suddivisa in 92 gruppi di dati, ciascuno dei quali contiene uno o più elementi di dati. In totale la serie di dati contiene più di 1 120 elementi di dati, tra cui l'identificativo, il nome, la descrizione e il formato. Per ciascun elemento di dati è riportato inoltre un riferimento alla mappatura del modello dei dati doganali dell'UE e al compendio dell'IMO (se del caso), nonché a qualsiasi elenco di codici pertinente o regola operativa applicabile.

Il regolamento delegato ha anche apportato modifiche all'allegato del regolamento EMSWe che specifica gli obblighi di dichiarazione. Tali modifiche si sono rese necessarie a seguito degli aggiornamenti della legislazione sottostante, tra cui la modifica o la sostituzione delle normative vigenti dell'UE, nazionali e internazionali, e l'inserimento di riferimenti più specifici ai testi legislativi in vigore. A causa delle molteplici modifiche, l'allegato è stato sostituito integralmente.

Nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 6 , prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione deve consultare gli esperti designati da ciascuno Stato membro. Durante la preparazione del regolamento delegato, la Commissione ha consultato gli esperti degli Stati membri e gli operatori del settore marittimo che partecipano al sottogruppo di esperti EMSWe del gruppo direttivo ad alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali 7 , che hanno sostenuto le disposizioni contenute nell'atto delegato.

Nel corso dell'iter procedurale e del processo decisionale la Commissione ha provveduto all'appropriata trasmissione dei documenti pertinenti sia al Parlamento che al Consiglio. Il Parlamento e il Consiglio non hanno sollevato obiezioni all'adozione del regolamento delegato.

Al fine di garantire un rapido aggiornamento dell'elenco degli obblighi pertinenti di cui all'allegato del regolamento EMSWe e della serie di dati EMSWe, la Commissione ritiene che il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento EMSWe dovrebbe essere mantenuto in vigore finché il regolamento EMSWe rimane applicabile. In tale contesto, la Commissione prevede che sarà necessario modificare la serie di dati EMSWe in modo ricorrente, considerando la forte dipendenza dalla costante evoluzione della legislazione dell'UE, delle convenzioni internazionali e della legislazione nazionale. Il potere di adottare o modificare atti delegati rimarrà pertanto necessario al fine di garantire la corretta attuazione e il corretto funzionamento del sistema di interfaccia unica marittima europea. A tale riguardo, i servizi della Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, si stanno già confrontando con gli esperti degli Stati membri riguardo alla necessità, nel 2024, di un nuovo regolamento delegato della Commissione per modificare la serie di dati EMSWe e adeguare l'elenco dei pertinenti obblighi di dichiarazione di cui al regolamento EMSWe.

3.Conclusione

Con la presente relazione la Commissione adempie all'obbligo di riferire al Parlamento e al Consiglio in merito all'esercizio della delega di potere di cui all'articolo 23 del regolamento EMSWe. La Commissione trasmette la presente relazione sull'esercizio della delega di potere al Parlamento e al Consiglio, come previsto all'articolo 23 del regolamento EMSWe.

La Commissione ha esercitato attivamente e adeguatamente i poteri delegati che le sono conferiti dal regolamento EMSWe. Allo stesso tempo, la Commissione ritiene che una proroga di tale delega di potere di adottare atti delegati fosse e rimanga appropriata, conformemente all'articolo 23 del regolamento EMSWe (proroga tacita). Tale proroga consentirà alla Commissione di continuare a integrare il regolamento EMSWe e di aggiornare periodicamente l'ambito di applicazione del suddetto regolamento e della serie di dati EMSWe, che determinano l'ambito delle informazioni dichiarate in ciascuna interfaccia unica marittima nazionale, garantendo un'attuazione armonizzata del regolamento EMSWe.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

(1)

GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64.

(2)

GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1. Link all'ultima versione consolidata: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/2023-03-14 .

(3)

GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558. Link all'ultima versione consolidata: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/2023-03-15 .

(4)

  https://imocompendium.imo.org/public/IMO-Compendium/Current/index.htm .

(5)

GU L 33 del 3.2.2023, pag. 24.

(6)

GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(7)

  https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=it&groupID=3450 .

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