Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52024AB0021

Parere della Banca centrale europea del 21 giugno 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti (CON/2024/21)

CON/2024/21

GU C, C/2024/5048, 16.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5048/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5048/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/5048

16.8.2024

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 giugno 2024

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti

(CON/2024/21)

(C/2024/5048)

Introduzione e base giuridica

Il 17 ottobre 2023 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2021/523 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti (1) (di seguito la «proposta di regolamento»). Il 12 marzo 2024 il Parlamento europeo ha adottato una relazione sulla proposta di regolamento (di seguito la «relazione del PE») (2).

La Banca centrale europea (BCE) ritiene che la proposta di regolamento rientri nelle sue competenze e ha pertanto deciso di esercitare il suo diritto, come previsto all'articolo 127, paragrafo 4, secondo periodo e all'articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di formulare un parere di sua iniziativa.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che incidono sui compiti della BCE relativi alla raccolta di informazioni statistiche ai sensi dell'articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC») e sui compiti specifici della BCE in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi, di cui all'articolo 127, paragrafo 6, del trattato. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1

La proposta di regolamento introduce modifiche al regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), al regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), al regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (di seguito collettivamente i «regolamenti AEV») e al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). La BCE accoglie con favore l’obiettivo della proposta di regolamento di snellire gli obblighi di comunicazione, evitare la duplicazione delle segnalazioni dei dati di vigilanza e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli istituti finanziari, in particolare migliorando la condivisione di informazioni tra le autorità europee di vigilanza (AEV), il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e le autorità competenti, che possono includere la BCE nella sua funzione di vigilanza. In generale, la BCE sostiene l'iniziativa di migliorare la condivisione dei dati di vigilanza, istituendo un sistema che fornisca dati precisi, coerenti e tempestivi alle autorità di vigilanza a livello nazionale e dell'Unione, riducendo al minimo l'onere di segnalazione complessivo che grava sugli istituti finanziari. Inoltre, la BCE ravvisa i vantaggi derivanti dalla proposta di regolamento per evitare la duplicazione delle richieste di segnalazione qualora più autorità abbiano il potere di raccogliere gli stessi dati di vigilanza dagli istituti finanziari su base periodica, ma non dispongano di una base giuridica esplicita per condividerli tra loro.

1.2

Nel corso degli anni la BCE ha sviluppato vari strumenti e spazi per la condivisione delle informazioni con diverse autorità interessate dalla proposta di regolamento e dalla relazione del PE, compresa la creazione di dizionari di dati comuni. Ad esempio, le iniziative più recenti sono state condotte sotto l'egida del Comitato congiunto per la segnalazione bancaria (Joint Bank Reporting Committee, JBRC), per il quale nel marzo 2024 è stato firmato un protocollo d'intesa tra la BCE e l'Autorità bancaria europea (ABE), in linea con l'articolo 430 quater, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che prevede l'istituzione di un comitato congiunto, in cui siano rappresentati almeno l'ABE e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), per lo sviluppo e l'attuazione di un sistema di segnalazione integrato (9). Un altro possibile esempio è il lavoro svolto dalla BCE per l'istituzione del quadro integrato di segnalazione (Integrated Reporting Framework, IReF) al fine di integrare gli obblighi di segnalazione statistica per le banche, come primo passo verso una più ampia integrazione dei dati statistici, di vigilanza e di risoluzione (10).

1.3

Inoltre, la BCE è altresì disposta a effettuare questo tipo di condivisione con altre autorità in futuro, al fine di agevolare un flusso di informazioni più efficiente. In quanto autorità monetaria e di vigilanza, la BCE trae un beneficio significativo dall'accesso ai dati raccolti dalle autorità europee, ad esempio nell’ambito del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Allo stesso modo, la BCE dovrebbe altresì beneficiare dell'accesso ai dati di vigilanza raccolti dalle autorità di vigilanza sui fondi di investimento, sulle imprese di assicurazione e sui fondi pensione, il che ridurrebbe notevolmente l'onere di segnalazione per tali soggetti vigilati.

1.4

In materia di lotta al riciclaggio di denaro (anti-money laundering, AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (countering the financing of terrorism, CFT), la BCE ha formulato proposte concrete per aumentare il livello e l'efficienza della condivisione delle informazioni tra le autorità e ridurre al minimo gli oneri di segnalazione nel suo parere (12) su una proposta di regolamento che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (13) (AMLAR); i colegislatori hanno deciso di inserire alcune di tali proposte nel regolamento definitivo. Le modifiche specifiche all'AMLAR proposte dalla BCE a tale riguardo miravano a garantire un’efficace condivisione di informazioni tra le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e le autorità di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, compreso, tra l'altro, l'obbligo per l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Authority, AMLA) di fornire informazioni dalla banca dati centrale AML/CFT alle le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e alle autorità di vigilanza non preposte all’AML/CFT anche di propria iniziativa. Inoltre, la BCE ha proposto di aggiungere un obbligo generale per l'AMLA di garantire un uso proporzionato ed efficiente degli strumenti di cooperazione per agevolare la condivisione di informazioni tra le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e le autorità di vigilanza prudenziale. La BCE continuerà a sostenere lo sviluppo di strumenti normativi per una cooperazione efficace tra le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e le autorità di vigilanza prudenziale sulla base di scambi di informazioni completi, semplificati, tempestivi ed efficienti.

1.5

In tale contesto, diverse disposizioni della proposta di regolamento dovrebbero essere ulteriormente chiarite per poter conseguire gli obiettivi della stessa. In particolare, la proposta di regolamento trarrebbe beneficio da un chiarimento in ordine al suo ambito di applicazione. Si dovrebbe inoltre discutere se la proposta di regolamento preveda gli strumenti adeguati per conseguire tali obiettivi, giacché le sue disposizioni potrebbero avere la conseguenza indesiderata di minacciare l'efficacia del pacchetto di strumenti di vigilanza.

1.6

La BCE osserva che la relazione del PE amplia ulteriormente l'ambito di applicazione della proposta di regolamento per quanto riguarda (1) le informazioni da condividere (14), (2) le autorità coinvolte (15) e (3) la creazione di un sistema unico di segnalazione integrata (Single Integrated Reporting System- SIRS) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della proposta di regolamento (16). La BCE coglierà l'occasione offerta dal presente parere per formulare alcune osservazioni supplementari su questi aspetti della relazione del PE.

2.   Osservazioni sulla proposta di regolamento

2.1   Portata delle informazioni contemplate dalla proposta di regolamento

2.1.1

La portata delle informazioni da condividere non è definita nella proposta di regolamento. Non è pertanto chiaro se si limiterebbe alla segnalazione periodica, come suggerito nella relazione che accompagna la proposta di regolamento, o se essa riguarderebbe anche le informazioni verticali, decentrate e non strutturate, che la funzione di vigilanza della BCE riceve, su base ad hoc, dalle banche. Nello specifico, mentre nella relazione si parla di raccolta di «dati» dagli istituti finanziari sulla base di «obblighi di comunicazione» (17), le disposizioni della proposta di regolamento fanno riferimento, in generale, alle «informazioni [ottenute] dagli istituti finanziari» (18). Tale differenza terminologica potrebbe consentire un'interpretazione più ampia di quella potenzialmente prevista, includendo qualsiasi attività di vigilanza nell'ambito dei compiti di vigilanza della BCE. Questo approccio più ampio sembra essere previsto anche nella relazione del PE (19).

2.1.2

Sarebbe difficile e costoso attuare un ambito di applicazione ampio, comprese le richieste di dati di vigilanza di piccole dimensioni o una tantum rivolte ai soggetti vigilati, nonché il contenuto delle riunioni e di qualsiasi documento. Da un punto di vista operativo, l'inclusione di tali richieste di dati di vigilanza ad hoc inciderebbe negativamente anche sull'efficienza della vigilanza, come illustrato nel prosieguo.

2.1.3

La portata delle informazioni da condividere ai sensi della proposta di regolamento dovrebbe pertanto essere ulteriormente specificata, ad esempio limitandone la portata alle segnalazioni periodiche e strutturate a fini di vigilanza mediante modelli di segnalazione standard (20), escludendo in tal modo le richieste di informazioni di vigilanza e le analisi ad hoc nonché i dati trattati. Ciò chiarirebbe inoltre che la proposta di regolamento non pregiudica gli altri regimi normativi che disciplinano l'accesso delle autorità di vigilanza a fonti di informazione diverse dalle segnalazioni a fini di vigilanza, quali le informazioni statistiche raccolte dal SEBC o dal Sistema statistico europeo.

2.2   Requisiti per la raccolta e la condivisione delle informazioni

2.2.1

La proposta di regolamento può avere un impatto sull'efficacia della vigilanza. In primo luogo, l'obbligo di verificare se determinate informazioni siano state ottenute da altre autorità prima di chiedere informazioni agli istituti finanziari, come esplicitamente previsto nella relazione del PE (21), sarebbe difficile da attuare caso per caso. Sebbene la BCE non metta in discussione la pertinenza di tale requisito ai fini del conseguimento dell'obiettivo della proposta di regolamento, esso potrebbe compromettere la capacità della BCE di individuare tempestivamente i rischi e impedirle di adottare misure immediate ove necessario per assolvere i propri compiti di vigilanza prudenziale, in quanto la BCE dovrebbe attendere una risposta da parte di varie autorità dell'Unione e nazionali prima di ottenere le informazioni dal soggetto vigilato interessato. Considerazioni analoghe si applicano per quanto riguarda il potenziale impatto di tale requisito sulle attività di vigilanza svolte dalle autorità nazionali competenti (ANC) nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (SSM), sul cui funzionamento complessivo tale nuovo requisito potrebbe incidere negativamente. Ciò riguarderebbe in particolare le richieste di informazioni sensibili al fattore tempo, ad esempio in situazioni di emergenza. Pertanto, un’esenzione da tale obbligo per le richieste sensibili al fattore tempo dovrebbe essere inserita nella proposta di regolamento.

2.2.2

In secondo luogo, come indicato al paragrafo 2.1.3, la necessità di verificare se anche altre autorità siano autorizzate a chiedere informazioni agli istituti finanziari o ad altre autorità competenti prima di condividere tali informazioni con esse (22) richiederà uno sforzo operativo aggiuntivo e dispendioso in termini di tempo, che potrebbe ritardare ulteriormente la capacità della BCE e delle ANC di agire tempestivamente (23). Ciò avviene nel caso delle autorità dell'Unione, in particolare delle autorità nazionali, che richiedono una valutazione del quadro giuridico nazionale applicabile all'autorità destinataria.

2.2.3

In terzo luogo, l'obbligo di informare i soggetti vigilati ogniqualvolta le informazioni siano condivise con altre autorità (24) potrebbe aumentare l'onere operativo della BCE e delle ANC e potrebbe incidere negativamente sulla loro capacità di condividere informazioni riservate con altre autorità in merito alle indagini in corso senza allertare i soggetti oggetto di indagine. In particolare, se la portata delle informazioni da condividere ai sensi della proposta di regolamento non è limitata alle segnalazioni di vigilanza periodiche sulla base di modelli di segnalazione standard, la BCE ritiene controproducente l'obbligo di informare i soggetti vigilati della successiva condivisione delle loro informazioni, soprattutto quando tali informazioni riguardano la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Con riferimento ai successivi obblighi di segnalazione in caso di condivisione di informazioni tra due autorità, l'eventuale obbligo da parte dell'autorità comunicante di informare l'«altra autorità competente» di tale condivisione dovrebbe riguardare solo l'autorità competente da cui provengono le informazioni trasmesse dall'autorità comunicante a un'autorità terza.

2.3   Certezza giuridica

2.3.1

La proposta di regolamento prevede che, qualora le disposizioni siano in conflitto con quelle di altre normative dell'Unione che disciplinano lo scambio di informazioni tra autorità, prevalgano le disposizioni di tali altre normative dell'Unione (25).

2.3.2

La BCE osserva che la proposta di regolamento introduce modifiche ai regolamenti AEV che sono in conflitto con le disposizioni vigenti in materia di segreto professionale e scambio di informazioni con altre autorità (26). In particolare, la proposta di regolamento si sovrapporrebbe all'attuale potere discrezionale delle autorità di condividere informazioni con altre autorità («p[ossono]»), in quanto prevedrebbe un obbligo («condividono»). Inoltre, la BCE osserva che la clausola di prevalenza non è applicata in modo coerente nei regolamenti oggetto di modifica (ad esempio nelle modifiche al regolamento (UE) n. 1092/2010 contenute nella relazione del PE) (27). Il significato del riferimento alla prevalenza di una normativa dell'Unione in conflitto rimane pertanto poco chiaro e lascia quindi spazio a incertezze.

2.4   Informazioni da condividere con il CERS

2.4.1

Dalla formulazione della relazione del PE non è chiaro se l'obbligo di condividere le informazioni e le analisi della BCE si applichi ai fini dei compiti del CERS o se si applichi anche ai compiti delle altre autorità (28). Analogamente, le modifiche proposte ai regolamenti AEV (29) non sembrano limitare l'obbligo di condivisione ai compiti del CERS, bensì estenderlo ai compiti delle AEV. D'altro canto, la proposta dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010, contenuta nella relazione del PE, fa nuovamente riferimento solo all'obbligo di condividere informazioni e analisi per lo svolgimento della missione, degli obiettivi e dei compiti del CERS (30). La BCE chiede pertanto che la proposta di regolamento contenga riferimenti incrociati chiari e armonizzati.

2.4.2

La BCE osserva che la relazione del PE sembra agevolare in modo significativo la condivisione delle informazioni e delle analisi in materia di vigilanza tra le AEV e il CERS (31). Tuttavia, le disposizioni che disciplinano lo scambio di informazioni con il CERS sono ambigue per quanto riguarda i requisiti per la condivisione periodica di tali informazioni riservate necessarie per lo svolgimento dei compiti del CERS e per la condivisione di tali informazioni riservate su richiesta del CERS, che dovrebbero essere chiariti.

2.4.3

Inoltre, la modifica proposta relativa all'obbligo di fornire informazioni statistiche e analisi dal SEBC al CERS può suscitare preoccupazioni (32). Infatti, l'attuale formulazione del regolamento (UE) n. 1092/2010 prevede già (33) l'obbligo per il SEBC di fornire al CERS tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, comprese le informazioni statistiche, ma solo «in conformità con la legislazione dell'Unione». Il regolamento (CE) n. 2533/98 (34) del Consiglio si applica alle informazioni statistiche riservate e la sua attuale formulazione prevede soltanto la possibilità, e non un obbligo, per il SEBC di trasmettere informazioni statistiche riservate («può trasmettere») alle autorità responsabili della vigilanza o della stabilità del sistema finanziario e a condizioni rigorose. (35) Le modifiche proposte al regolamento (UE) n. 1092/2010, volte ad agevolare la condivisione dei dati di vigilanza, non dovrebbero modificare il modo in cui la condivisione di informazioni statistiche riservate è disciplinata da altre normative (come nel caso, ad esempio, della proposta dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010 contenuta nella relazione del PE, che introduce una limitazione nella formulazione «fatte salve le altre disposizioni (...)»).

2.4.4

Inoltre, come indicato al paragrafo 2.3.2, la clausola di prevalenza contenuta nella relazione del PE (36) non sembra applicarsi a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1092/2010.

2.5   Il SIRS proposto nella relazione del PE

2.5.1

La relazione del PE propone di modificare la proposta di regolamento in vista dell'istituzione del SIRS (37). In particolare, la BCE evince che la relazione del PE mira a imporre un obbligo, tra l'altro, al CERS e alla BCE (38), in coordinamento con le altre autorità. Tale obbligo mira a stabilire, entro due anni dall'applicazione della proposta di regolamento, una relazione e un programma strategico per i dettagli tecnici del SIRS, compreso un dizionario dei dati comune per garantire la coerenza e la chiarezza degli obblighi di informativa e la standardizzazione dei dati; un archivio comune degli obblighi di informativa e divulgazione; uno spazio di dati centrale, compresa la progettazione tecnica per la raccolta e lo scambio delle informazioni; un unico punto permanente di contatto che consenta ai soggetti di indicare i casi di doppia segnalazione e gli obblighi di informativa o divulgazione ridondanti od obsoleti. Inoltre, la relazione del PE prevede l'istituzione del SIRS entro tre anni dalla data di entrata in vigore della proposta di regolamento (39)..

2.5.2

La BCE comprende l'obiettivo generale dell'istituzione del SIRS nell’ambito del progetto a lungo termine di sviluppo di uno strumento centralizzato di raccolta dei dati, comprese le funzioni di condivisione e integrazione dei dati. Tuttavia, la BCE raccomanda di consolidare i progetti e gli strumenti già in corso all'interno dell'Unione, compresa la proposta di regolamento, prima di intensificare gli sforzi su nuove iniziative che potrebbero rivelarsi molto costose. Questo modello di coordinamento è previsto anche dalla strategia della Commissione in materia di dati di vigilanza nel settore dei servizi finanziari dell'Unione (40), che potrebbe potenzialmente sovrapporsi al SIRS.

2.5.3

La BCE ritiene che ulteriori sfide relative alla proposta di istituire il SIRS riguardino il suo ambito di applicazione e il calendario ambizioso previsto per la sua istituzione, al più tardi tre anni dall’entrata in vigore della proposta di regolamento, che coincide con il calendario previsto per garantire le risorse finanziarie, umane e informatiche necessarie per la sua istituzione (41).

2.5.4

È opportuno chiarire che l'ambito di applicazione del SIRS è limitato alle informazioni di vigilanza e non comprende le informazioni statistiche raccolte dalla BCE sulla base dell'articolo 5 dello statuto del SEBC e condivise con il CERS ai sensi del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio (42). A causa della base giuridica indicata per l'adozione del presente regolamento e della procedura legislativa ad esso collegata, la relazione del PE non contiene proposte di modifica. Le modalità del sostegno analitico, statistico, amministrativo e logistico fornito dalla BCE al CERS sono stabilite nel regolamento (UE) n. 1096/2010 e il regime di riservatezza applicabile alle informazioni statistiche riservate è stabilito nel regolamento (UE) n. 2533/98, nessuno dei quali può essere modificato conformemente a una posizione del PE nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

2.6   La proposta contenuta nella relazione del Parlamento europeo affinché la Commissione predisponga una proposta di modifica del regolamento sull'MVU

2.6.1

La relazione del PE propone che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di regolamento, la Commissione presenti al Consiglio, se del caso, una proposta legislativa per allineare le modifiche dei regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 806/2014 e il futuro regolamento AMLAR al regolamento sull'MVU (43).

2.6.2

La procedura di modifica del regolamento sull'MVU è stabilita all'articolo 127, paragrafo 6, del trattato e non all'articolo 114 del trattato (sul quale si basa la proposta di regolamento). Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea (44) ,, queste due basi giuridiche non possono essere congiuntamente considerate come base giuridica della proposta di regolamento, tenuto conto delle diverse procedure in questione. In particolare, le misure adottate ai sensi dell'articolo 114 del trattato sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che delibera secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale (e, se del caso, della BCE ai sensi degli articoli 127, paragrafo 4 e 282, paragrafo 5 del trattato). I regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del trattato sono invece adottati dal solo Consiglio, nell'ambito di una procedura legislativa speciale in cui il Consiglio delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE.

2.6.3

La relazione del PE non illustra ciò che la proposta della Commissione di modifica del regolamento sull'MVU dovrebbe includere. Tuttavia, la BCE comprende che l'intenzione di fondo è che il regolamento sull'MVU sia allineato al contenuto della proposta di regolamento. La BCE ritiene inoltre che la presente modifica sia intesa a obbligare la BCE, nella sua funzione di vigilanza, a soddisfare gli stessi requisiti delle altre istituzioni e autorità di cui alla relazione del PE. Tuttavia, tale approccio rischia di predeterminare le possibili modifiche del regolamento sull'MVU, il che sembra difficilmente conciliabile con la diversa procedura legislativa per modificare il regolamento sull'MVU. Inoltre, le modifiche del regolamento sull'MVU potrebbero avere effetti giuridici sulla BCE unicamente nella sua funzione di vigilanza prudenziale ma non con riferimento alle sue funzioni di banca centrale.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito internet EUR-Lex.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 giugno 2024

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM (2023) 593 final.

(2)  Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2021/523 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti (A9-0026/2024).

(3)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(5)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(6)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(7)  Regolamento (UE) n. 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) n. 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(8)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(9)  Una volta istituito, il JBRC dovrebbe promuovere la collaborazione tra le istituzioni e gli organismi europei, comprese le autorità nazionali, che preparano ed emanano normative in materia di vigilanza, risoluzione e/o segnalazione statistica nel settore bancario. Cfr. il considerando 4 del Protocollo d'intesa sull'istituzione del comitato congiunto per la segnalazione bancaria tra la Banca centrale europea e l'Autorità bancaria europea, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

(10)  Cfr. il comunicato stampa, «La BCE converge verso l’armonizzazione della segnalazione statistica per ridurre l’onere delle banche e migliorare le analisi», del 17 dicembre 2021, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

(11)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(12)  Parere CON/2022/4 della Banca centrale europea, del 16 febbraio 2022, relativo a una proposta di regolamento che istituisce un'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (GU C 210 del 25.5.2022, pag.5).

(13)  COM (2021) 421 final.

(14)  Cfr. ad esempio l'articolo 1, paragrafo 1 bis, della relazione del Parlamento europeo che introduce una sostituzione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010: «Le AEV, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la Commissione, le autorità nazionali di vigilanza e le autorità statistiche nazionali collaborano strettamente con il CERS condividendo le informazioni e le analisi necessarie per lo svolgimento dei loro compiti (...)» [sottolineatura aggiunta].

(15)  Cfr. ad esempio l'articolo 3, paragrafo 4, della relazione del PE, che inserisce un nuovo articolo 35 bis, paragrafo 1 ter, nel regolamento (UE) n. 1094/2010, riguardante l'AMLA, il Comitato di risoluzione unico e tutte le rispettive autorità competenti, di vigilanza e di risoluzione negli Stati membri.

(16)  Cfr. ad esempio l'articolo 2, paragrafo 4 bis, della relazione del PE, che inserisce un nuovo articolo 35 ter, paragrafo 1, nel regolamento (UE) n. 1093/2010.

(17)  Cfr., in particolare, il paragrafo 1 («Contesto della proposta») della relazione.

(18)  Cfr., ad esempio, l’articolo 2, paragrafo 4, della proposta di regolamento, che inserisce un nuovo articolo 35 bis, paragrafo 1, nel regolamento (CE) n. 1093/2010.

(19)  Cfr., ad esempio, l’articolo 2, paragrafo 4, della proposta di regolamento, che inserisce un nuovo articolo 35 bis nel regolamento (CE) n. 1093/2010. Tale disposizione prevede che le autorità competenti condividano con altre autorità, caso per caso o periodicamente, le informazioni che hanno ottenuto dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti nello svolgimento dei loro compiti.

(20)  Ciò sarebbe in linea con la portata del vaglio di adeguatezza sui requisiti dell'UE per le segnalazioni a fini di vigilanza, che comprende chiaramente le segnalazioni «ripetitive» ai sensi della legislazione di livello 1 e 2 ed esclude le segnalazioni «ad hoc» da parte delle autorità di vigilanza al fine di identificare dati nuovi o più dettagliati per raccogliere informazioni su rischi specifici. Cfr. SWD (2019) 403 final, pag. 11.

(21)  Cfr. ad esempio, l'articolo 3, paragrafo 4, della relazione del PE, che inserisce un nuovo articolo 35 bis, paragrafo 1 bis, nel regolamento (UE) n. 1094/2010. Si osserva che i progetti di modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 omettono l'articolo 35, paragrafi 1 bis e 1 ter, incluso negli altri regolamenti, il che sembra essere un errore di redazione.

(22)  Cfr. articolo 2, paragrafo 4, della proposta di regolamento, che inserisce un nuovo articolo 35 bis, paragrafo 1, nel regolamento (UE) n. 1093/2010; l’articolo 3, paragrafo 4, della proposta di regolamento, che inserisce un nuovo articolo 35 bis, paragrafo 1, nel regolamento (UE) n. 1094/2010; e articolo 4, paragrafo 4, della proposta di regolamento, che inserisce un nuovo articolo 35 bis, paragrafo 1, nel regolamento (UE) n. 1095/2010.

(23)  Per contro, l'obbligo di un'autorità comunicante di fornire informazioni alla BCE, qualora quest'ultima sia autorizzata a ottenere tali informazioni dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti, richiederebbe una valutazione da parte dell'autorità comunicante della portata del diritto della BCE a ricevere tali informazioni. Alla luce dell'ampia formulazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63) (di seguito il «regolamento sull'MVU»), il quale stabilisce che la BCE può esigere dalle persone fisiche e giuridiche «la comunicazione di tutte le informazioni di cui necessita per assolvere i compiti attribuitile dal presente regolamento», l'adempimento di tale obbligo può essere un compito complesso e dispendioso in termini di tempo.

(24)  Cfr. articolo 2, paragrafo 4, della proposta di regolamento, che inserisce un nuovo articolo 35 bis, paragrafo 2, nel regolamento (UE) n. 1093/2010; l’articolo 3, paragrafo 4, della proposta di regolamento, che inserisce un nuovo articolo 35 bis, paragrafo 2, nel regolamento (UE) n. 1094/2010; l’articolo 4, paragrafo 4, della proposta di regolamento, che inserisce un nuovo articolo 35 bis, paragrafo 2, nel regolamento (UE) n. 1095/2010.

(25)  Cfr., ad esempio, articolo 2, paragrafo 4, della proposta di regolamento, che inserisce un nuovo articolo 35 bis, paragrafo 5, nel regolamento (CE) n. 1093/2010.

(26)  Cfr. l’articolo 53 e seguenti della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338) nonché l’articolo 27 del regolamento sull’MVU.

(27)  L'articolo 1, paragrafo 2, della relazione del PE aggiunge un nuovo paragrafo 12 (clausola di prevalenza) all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010, che non si applica alla condivisione di informazioni a norma dell'articolo 15, paragrafi da 1 a 4, ma solo all'articolo 15, paragrafi da 7 a 9. L'articolo 1, paragrafo 1 bis, della relazione del PE introduce una sostituzione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, che recita come segue: «(...) Fatte salve le altre disposizioni sulla condivisione delle informazioni di vigilanza e delle informazioni statistiche di cui al presente articolo e ad altri atti legislativi dell'Unione, le AEV e la BCE condividono con il CERS tutte le informazioni pertinenti senza indebito ritardo non appena queste ultime sono disponibili, comprese le informazioni di vigilanza e statistiche, nonché i risultati della loro analisi di tali informazioni, di cui è necessario disporre per lo svolgimento della missione, degli obiettivi e dei compiti del CERS» [sottolineatura aggiunta].

(28)  Cfr. articolo 1, paragrafo 1 bis, della relazione del PE, che introduce una sostituzione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010: «Le AEV, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la Commissione, le autorità nazionali di vigilanza e le autorità statistiche nazionali collaborano strettamente con il CERS condividendo le informazioni e le analisi necessarie per lo svolgimento dei loro compiti (...)» [sottolineatura aggiunta].

(29)  Cfr. gli articoli 2 e 3 e l'articolo 4, paragrafo 4 ter, della relazione del Parlamento europeo, che introducono una sostituzione dell'articolo 36, paragrafo 2, rispettivamente, dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, che fanno nuovamente riferimento ai «oro» compiti anziché al «suo» compito.

(30)  L'articolo 1, paragrafo 2, della relazione del PE aggiunge un nuovo paragrafo 12 (clausola di prevalenza) all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010, che non si applica alla condivisione di informazioni a norma dell'articolo 15, paragrafi da 1 a 4, ma solo all'articolo 15, paragrafi da 7 a 9. L'articolo 1, paragrafo 1 bis, della relazione del PE introduce una sostituzione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, che recita come segue: «(...) Fatte salve le altre disposizioni sulla condivisione delle informazioni di vigilanza e delle informazioni statistiche di cui al presente articolo e ad altri atti legislativi dell'Unione, le AEV e la BCE condividono con il CERS tutte le informazioni pertinenti senza indebito ritardo non appena queste ultime sono disponibili, comprese le informazioni di vigilanza e statistiche, nonché i risultati della loro analisi di tali informazioni, di cui è necessario disporre per lo svolgimento della missione, degli obiettivi e dei compiti del CERS» [sottolineatura aggiunta].

(31)  Cfr. articolo 1, paragrafo 2, della relazione del PE, che aggiunge un nuovo paragrafo 8 bis all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010.

(32)  Cfr. articolo 1, paragrafo 1 bis, della relazione del PE, che introduce una sostituzione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010.

(33)  Cfr. l'articolo 15, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1092/2010.

(34)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(35)  Cfr. l'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 2533/98.

(36)  L'articolo 1, paragrafo 2, della relazione del PE aggiunge un nuovo paragrafo 12 (clausola di prevalenza) all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010, che non si applica alla condivisione di informazioni a norma dell'articolo 15, paragrafi da 1 a 4, ma solo all'articolo 15, paragrafi da 7 a 9. L'articolo 1, paragrafo 1 bis, della relazione del PE introduce una sostituzione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, che recita come segue: «(...) Fatte salve le altre disposizioni sulla condivisione delle informazioni di vigilanza e delle informazioni statistiche di cui al presente articolo e ad altri atti legislativi dell'Unione, le AEV e la BCE condividono con il CERS tutte le informazioni pertinenti senza indebito ritardo non appena queste ultime sono disponibili, comprese le informazioni di vigilanza e statistiche, nonché i risultati della loro analisi di tali informazioni, di cui è necessario disporre per lo svolgimento della missione, degli obiettivi e dei compiti del CERS» [sottolineatura aggiunta].

(37)  Cfr. articolo 1, paragrafo 2obis, della relazione del PE, che inserisce un nuovo articolo 15obis nel regolamento (UE) n. 1092/2010; articolo 2, paragrafo 4obis, della relazione del PE, che inserisce un nuovo articolo 35oter nel regolamento (UE) n. 1093/2010; articolo 3, paragrafo 4obis, della relazione del PE, che inserisce un nuovo articolo 35oter nel regolamento (UE) n. 1094/2010; e articolo 4, paragrafo 4obis, della relazione del PE, che inserisce un nuovo articolo 35oter nel regolamento (UE) n. 1095/2010;

(38)  Cfr. ad esempio l'articolo 1, paragrafo 2, della relazione del PE, che aggiunge un nuovo articolo 15, paragrafo 8oter, al regolamento (UE) n. 1092/2010.

(39)  Cfr. articolo 1, paragrafo 2obis, della relazione del PE, che inserisce un nuovo articolo 15obis nel regolamento (UE) n. 1092/2010; articolo 2, paragrafo 4obis, della relazione del PE, che inserisce un nuovo articolo 35oter nel regolamento (UE) n. 1093/2010; articolo 3, paragrafo 4obis, della relazione del PE, che inserisce un nuovo articolo 35oter nel regolamento (UE) n. 1094/2010 nonché articolo 4, paragrafo 4obis, della relazione del PE, che inserisce un nuovo articolo 35oter nel regolamento (UE) n. 1095/2010.

(40)  COM (2021) 798 final.

(41)  Cfr. ad esempio, l'articolo 2, paragrafo 4obis, della relazione del PE, che inserisce un nuovo articolo 35oter nel regolamento (UE) n. 1093/2010.

(42)  Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).

(43)  Cfr. articolo 5obis della relazione del PE.

(44)  Sentenza del 29 aprile 2004, Commissione c. Consiglio, C-338/01, ECLI:EU:C:2004:253, punti 57 e 58; sentenza del 10 gennaio 2006, Commissione c. Parlamento e Consiglio, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, punti da 43 a 60.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5048/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


Top