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Document 52023XC0627(01)

Comunicazione della Commissione pubblicata in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso AT - 40735 - Distribuzione online di biglietti ferroviari in Spagna 2023/C 224/01

GU C 224 del 27.6.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/1


Comunicazione della Commissione pubblicata in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso AT - 40735 - Distribuzione online di biglietti ferroviari in Spagna

(2023/C 224/01)

1.   Introduzione

(1)

Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e qualora le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse nei loro confronti dalla Commissione nella valutazione preliminare, può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e concludere che l’intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un’esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

2.   Sintesi del caso

(2)

Il 28 aprile 2023 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, del 7 aprile 2004, nei confronti di Renfe Viajeros, S.M.E., S.A. («Renfe») in merito a una presunta violazione dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»). Lo stesso giorno la Commissione ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.

(3)

La valutazione preliminare esprime le preoccupazioni della Commissione quanto al fatto che Renfe potrebbe aver abusato della sua posizione dominante rifiutando di fornire tutti i suoi contenuti e dati in tempo reale a piattaforme di emissione di biglietti di terzi (2) attive in Spagna. Per contenuti si intendono tutti i tipi di biglietti, sconti e funzionalità (come la possibilità di trattare le richieste di rimborso dei clienti). Per dati in tempo reale si intendono le informazioni relative ai servizi di trasporto ferroviario di passeggeri operati da Renfe, che possono essere pre-viaggio (ad esempio, il numero del binario), durante il viaggio (ad esempio perturbazioni del servizio) o dopo il viaggio (ad esempio, informazioni sui termini previsti per presentare una domanda di risarcimento).

(4)

Secondo la valutazione preliminare, Renfe è dominante i) nel mercato a monte della fornitura di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in Spagna, in cui Renfe opera come vettore ferroviario di passeggeri, e ii) nel mercato a valle della distribuzione online di biglietti ferroviari per passeggeri in Spagna, in cui Renfe opera tramite il sito web di Renfe, le applicazioni di Renfe e la piattaforma per la mobilità di Renfe «dōcō». In questo mercato a valle Renfe è in concorrenza con le piattaforme di biglietteria di terzi (agenzie di viaggio online o società di organizzazione di viaggi).

(5)

Nella valutazione preliminare la Commissione ha ritenuto che Renfe possa aver abusato della sua posizione dominante, in violazione dell’articolo 102 del trattato, rifiutando di concedere alle piattaforme di biglietteria di terzi l’accesso richiesto ai contenuti completi e ai dati in tempo reale disponibili sui canali di distribuzione online di Renfe, il che potrebbe aver ostacolato la loro capacità di creare il proprio prodotto, di innovare e di esercitare una concorrenza effettiva sul mercato a valle dei servizi di biglietteria ferroviaria online in Spagna.

3.   Contenuto essenziale degli impegni proposti

(6)

Renfe non riconosce alcuna violazione del diritto della concorrenza e non concorda con le preoccupazioni preliminari espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare, ma ha comunque proposto impegni a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 per rispondere alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza.

(7)

Gli elementi fondamentali degli impegni proposti da Renfe sono i seguenti.

a)

Renfe si impegna a mettere a disposizione delle piattaforme di biglietteria di terzi tutti i contenuti e i dati in tempo reale (3) disponibili alla data di entrata in vigore (4) o che potrebbero diventare disponibili su uno qualsiasi dei suoi canali online, compresa la sua piattaforma di mobilità dōcō, dopo la data di entrata in vigore. Gli impegni di Renfe sarebbero quindi dinamici e non limitati ai contenuti o ai dati in tempo reale già forniti da Renfe attraverso i propri canali online.

b)

Per attuare gli impegni, Renfe si impegna a mettere a disposizione delle piattaforme di biglietteria di terzi tutti i contenuti di Renfe o i dati in tempo reale disponibili sui canali online di Renfe e/o sulla piattaforma di mobilità di Renfe (come dōcō) alla data di entrata in vigore entro e non oltre il 29 febbraio 2024. In via eccezionale, per i contenuti o i dati in tempo reale che richiedono l’avvio di una procedura di gara per dare accesso a piattaforme di biglietteria di terzi, Renfe si impegna a dare accesso a tali contenuti o dati in tempo reale entro il 30 giugno 2024; tuttavia i) entro il 30 novembre 2024 saranno disponibili informazioni in tempo reale su eventi programmati che possono avere un impatto sui biglietti già venduti e ii) entro il 31 dicembre 2024 saranno disponibili biglietti per i treni turistici sia di lusso che per il grande pubblico.

c)

Per quanto riguarda i contenuti di Renfe o i dati in tempo reale che potrebbero essere messi a disposizione delle piattaforme di emissione dei biglietti di terzi dopo la data di entrata in vigore, per consentire alle piattaforme di emissione di biglietti di terzi di preparare i propri sistemi informatici, Renfe si impegna ad annunciare contemporaneamente alle piattaforme di emissione di biglietti di terzi e a dōcō l’inserimento di eventuali nuovi contenuti Renfe o dati in tempo reale con 4 mesi di anticipo informandole contemporaneamente sulle specifiche tecniche necessarie per adeguare i loro sistemi con un mese di anticipo fino al 31 dicembre 2024 e con 2 mesi di anticipo dopo il 31 dicembre 2024. Il termine di preavviso di 1 mese è volto a garantire il rispetto degli impegni di cui alla lettera b) relativi all’accesso ai contenuti e ai dati in tempo reale disponibili sui canali online di Renfe ma non ancora disponibili sulle piattaforme di biglietteria di terzi alla data di entrata in vigore. Il termine di 2 mesi si applicherebbe ai contenuti futuri e ai dati in tempo reale (contenuti e dati in tempo reale non disponibili sui canali online di Renfe alla data di entrata in vigore).

d)

Renfe si impegna a non imporre alle piattaforme di emissione di biglietti di terzi un rapporto medio mensile massimo tra il numero di visitatori di un sito e le prenotazioni concluse (Look-to-Book ratio («L2B»)) (5) inferiore a 140. Tale valore L2B sarà riveduto periodicamente e potrà essere modificato dalla Commissione su richiesta di Renfe. In casi giustificati, se una piattaforma di biglietteria di terzi ha superato il rapporto L2B, Renfe può sospendere l’accesso della piattaforma al suo sistema informatico.

e)

Renfe si impegna a rispettare un tasso di errore (6) massimo pari a 14,23 %. Tale valore massimo sarebbe riveduto periodicamente e potrà essere modificato dalla Commissione su richiesta di Renfe. In caso di mancato rispetto del tasso di errore massimo, Renfe si impegna a compiere gli sforzi necessari per analizzare le cause e attuare le misure tecniche necessarie per risolvere i problemi nel più breve tempo possibile.

f)

Renfe si impegna a nominare un fiduciario di controllo che controllerà e riferirà alla Commissione in merito all’attuazione degli impegni per un periodo di dieci anni.

g)

Renfe si impegna a non eludere in alcun modo o tentare di eludere gli impegni né direttamente né indirettamente mediante azioni od omissioni.

h)

Gli impegni restano in vigore per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore.

(8)

Gli impegni sono pubblicati in versione integrale in inglese sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza all’indirizzo:

 

https://ec.europa.eu/competition-policy/index_en

4.   Invito a presentare osservazioni

(9)

La Commissione, previo un test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito internet della direzione generale della Concorrenza.

(10)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro sei settimane dalla data di pubblicazione dell’invito. Le osservazioni contenenti informazioni che i terzi interessati ritengono segreti aziendali o di natura riservata vanno inviate anche in una versione non riservata in cui le parti non pubblicabili siano omesse e sostituite, a seconda dei casi, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato».

(11)

Le parti interessate sono invitate ad argomentare le risposte e le osservazioni formulate e a esporre i fatti fondamentali. In caso vengano individuati problemi relativi ad aspetti degli impegni proposti, la Commissione invita a suggerire una possibile soluzione.

(12)

Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento AT - 40735 - Distribuzione online di biglietti ferroviari in Spagna per e-mail all’indirizzo (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Antitrust

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1o dicembre 2009 gli articoli 101 e 102 TFUE sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE, senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente comunicazione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 81 e 82 del trattato CE, ove necessario.

(2)  Le piattaforme di biglietteria di terzi sono definite negli impegni proposti come qualsiasi impresa che distribuisce biglietti ferroviari a clienti individuali e/o imprese nell’Unione europea attraverso negozi virtuali di applicazioni (come Apple App Store o Google Play Store) o tramite un sito web. Le imprese che non offrono ai clienti funzionalità di prenotazione e di pagamento (ossia motori di metaricerca che reindirizzano i clienti verso il sito web di Renfe) non sono considerate piattaforme di biglietteria di terzi e non sono pertanto interessate dagli impegni proposti.

(3)  Il contenuto di Renfe e i dati in tempo reale sono definiti nella sezione A degli impegni.

(4)  La data di entrata in vigore è la data in cui Renfe riceverà la notifica formale della decisione sugli impegni.

(5)  Il rapporto L2B è il rapporto tra il numero delle interrogazioni («look») inerenti alla vendita di biglietti formulate al sistema di vendita dei biglietti di Renfe e il numero di vendite effettivamente realizzate («book») in un determinato periodo di tempo.

(6)  Il tasso di errore è il rapporto tra il numero di richieste di prenotazione non andate in porto e il numero totale di richieste di prenotazione presentate al sistema di vendita dei biglietti di Renfe durante un determinato periodo di tempo.


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