Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023XC0505(04)

    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2023/C 160/10

    PUB/2023/155

    GU C 160 del 5.5.2023, p. 89–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.5.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 160/89


    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

    (2023/C 160/10)

    La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

    COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

    «Cariñena»

    PDO-ES-A0043-AM03

    Data della comunicazione: 6.2.2023

    DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

    1.   Inclusione di due comuni all’interno della zona geografica delimitata della DOP

    Descrizione

    La zona geografica che delimita la DOP «Cariñena» viene estesa con l'inclusione dei comuni ad essa adiacenti di Fuendeall e Vistabella de Huerva.

    La modifica riguarda la sezione 4) «Delimitazione della zona geografica» del disciplinare e la sezione 6) «Zona geografica delimitata» del documento unico.

    Conformemente all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione questa modifica, date le sue cause e motivazioni, non è considerata una modifica dell'Unione in quanto non include una variazione del nome della denominazione di origine protetta, non consiste nella variazione, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli e non comporta l'invalidazione del legame o ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. Essa è dunque considerata una modifica ordinaria.

    Motivazione

    Gli studi di terroir effettuati, basati principalmente su un'analisi delle caratteristiche edafoclimatiche di entrambi i comuni, hanno consentito di caratterizzare il potenziale agronomico del territorio che si incorpora alla DOP, giungendo alla conclusione che non vi sono differenze significative rispetto alla zona geografica attuale.

    Le zone viticole studiate di Fuendetodos presentano caratteristiche significativamente simili a quelle di una delle unità di terroir che costituiscono la DOP «Cariñena»: in particolare, si tratta di profili di altopiani calcarei. È stato inoltre rilevato che gli indici climatici coincidono con la zona climatica D della DOP.

    Per quanto riguarda il comune di Vistabella, è stato accertato che esistono due aree distinte che coincidono con quelle descritte nella DOP: in sostanza, si tratta di terreni collinari con scisti e quarzite e di terreni semi-collinari e pendii. Lo studio conclude inoltre che i dati climatici in questo comune sono simili a quelli che caratterizzano la zona climatica D della DOP.

    2.   Inclusione di una varietà bianca (secondaria)

    Descrizione

    Nell'elenco delle varietà secondarie contenuto nel disciplinare della DOP viene inclusa la varietà Cariñena blanca.

    La modifica riguarda la sezione 6) «Varietà di uve da cui si ottiene il vino» del disciplinare. Essa non incide sul documento unico in quanto si tratta di una varietà secondaria.

    Conformemente all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione questa modifica, date le sue cause e motivazioni, non è considerata una modifica dell'Unione in quanto non include una variazione del nome della denominazione di origine protetta, non consiste nella variazione, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli e non comportano l'invalidazione del legame o ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. Essa è dunque considerata una modifica ordinaria.

    Motivazione

    Con ordinanza AGM/1312/2022 del 13 settembre, il nome della varietà «Cariñena blanca» è stato aggiunto all'elenco delle varietà di uve da vino autorizzate in Aragona come sinonimo di «Carignan blanc».

    Si tratta di una varietà adattata alle condizioni specifiche della denominazione, sia in termini di produzione che sotto il profilo enologico, con un forte carattere aromatico, che mantiene il profilo sensoriale caratteristico dei vini bianchi della DOP «Cariñena».

    DOCUMENTO UNICO

    1.   Nome del prodotto

    Cariñena

    2.   Tipo di indicazione geografica

    DOP – Denominazione di origine protetta

    3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1.

    Vino

    3.

    Vino liquoroso

    5.

    Vino spumante di qualità

    8.

    Vino frizzante

    16.

    Vino di uve stramature

    4.   Descrizione del vino (dei vini)

    1.   Vini bianchi e rosati

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    Aspetto: limpido

    Vino bianco: colore giallo paglierino con riflessi verdolini, giallo pallido, giallo paglierino o giallo.

    Vino rosato: color buccia di cipolla, rosa salmone, rosa, rosa fragola o rosa viola.

    Olfatto: fruttato, aroma di legno se quest'ultimo è venuto a contatto con il vino, senza difetti.

    Gusto: acidità media, bassa dolcezza, senza difetti.

    *

    Tenore massimo di anidride solforosa 240 mg/l se il tenore di zucchero è pari a 5 g/l o superiore.

    **

    In mancanza di una specificazione dei limiti, vanno rispettati quelli stabiliti dalla normativa europea in vigore.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    9

    Acidità totale minima

    4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    13,3

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

    180

    2.   Vini rossi

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    Aspetto: limpido di color rosso violaceo, rosso porpora, rosso granato o rosso ciliegia.

    Olfatto: fruttato, frutti rossi, aroma di legno se quest'ultimo è venuto a contatto con il vino, senza difetti.

    Gusto: acidità media, bassa dolcezza, sensazione di astringenza media, senza difetti.

    *

    Tenore massimo di anidride solforosa 180 mg/l se il tenore di zuccheri è pari a 5 g/l o superiore.

    **

    In mancanza di una specificazione dei limiti, vanno rispettati quelli stabiliti dalla normativa europea in vigore.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    9

    Acidità totale minima

    4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    13,3

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

    140

    3.   Vino liquoroso

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    Aspetto: limpido

    Vino bianco: colore giallo, giallo ambrato o giallo dorato.

    Vino rosso: color rosso violaceo, rosso porpora, rosso granato o rosso ciliegia.

    Olfatto: frutta matura, aroma di legno se quest'ultimo è venuto a contatto con il vino, senza difetti.

    Gusto: sensazione di alcol (calore) e dolcezza, senza difetti.

    *

    Tenore massimo di anidride solforosa 200 mg/l se il tenore di zuccheri è pari a 5 g/l o superiore.

    **

    In mancanza di una specificazione dei limiti, vanno rispettati quelli stabiliti dalla normativa europea in vigore.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    15

    Acidità totale minima

    3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    15

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

    150

    4.   Vini spumanti di qualità

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    Aspetto: limpido, bolle di anidride carbonica.

    Vino bianco: colore giallo paglierino con riflessi verdolini, giallo pallido, giallo paglierino o giallo.

    Vino rosato: color buccia di cipolla, rosa salmone, rosa, rosa fragola o rosa viola.

    Vino rosso: colore rosso violaceo, rosso porpora, rosso granato, rosso ciliegia o rosso rubino.

    Olfatto: fruttato, senza difetti.

    Gusto: sensazione carbonica in bocca (pizzicore rinfrescante), leggero sapore acido (freschezza), senza difetti.

    *

    In mancanza di una specificazione dei limiti, vanno rispettati quelli stabiliti dalla normativa europea in vigore.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    10

    Acidità totale minima

    4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    10,83

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

    160

    5.   Vino frizzante

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    Aspetto: limpido, bolle di anidride carbonica.

    Vino bianco: colore giallo paglierino con riflessi verdolini, giallo pallido, giallo paglierino o giallo.

    Vino rosato: color buccia di cipolla, rosa salmone, rosa, rosa fragola o rosa viola.

    Vino rosso: colore rosso violaceo, rosso porpora, rosso granato, rosso ciliegia o rosso rubino.

    Olfatto: fruttato, senza difetti. Gusto: sensazione carbonica in bocca (pizzicore rinfrescante),

    leggero sapore acido (freschezza), senza difetti.

    *

    vino bianco e vino rosato: tenore massimo di anidride solforosa 180 mg/l; 240 mg/l se il tenore di zuccheri è pari a 5 g/l o superiore.

    *

    vino rosso: tenore massimo di anidride solforosa 140 mg/l; 180 mg/l se il tenore di zuccheri è pari a 5 g/l o superiore.

    **

    In mancanza di una specificazione dei limiti, vanno rispettati quelli stabiliti dalla normativa europea in vigore.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    7

    Acidità totale minima

    4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    13,3

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    6.   Vini di uve stramature (vendemmia tardiva)

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    Aspetto: limpido

    Vino bianco: colore giallo paglierino con riflessi verdolini, giallo pallido, giallo paglierino o giallo.

    Vino rosato: color buccia di cipolla, rosa salmone, rosa, rosa fragola o rosa viola.

    Vino rosso: colore rosso violaceo, rosso porpora, rosso granato, rosso ciliegia o rosso rubino.

    Olfatto: frutta matura, aroma di legno se quest'ultimo è venuto a contatto con il vino, senza difetti.

    Gusto: sensazione di alcol (calore), dolcezza in base al tenore di zuccheri, senza difetti.

    *

    vino bianco e vino rosato: tenore massimo di anidride solforosa 180 mg/l; 240 mg/l se il tenore di zuccheri è pari a 5 g/l o superiore.

    *

    vino rosso: tenore massimo di anidride solforosa 140 mg/l; 180 mg/l se il tenore di zuccheri è pari a 5 g/l o superiore.

    **

    In mancanza di una specificazione dei limiti, vanno rispettati quelli stabiliti dalla normativa europea in vigore.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    13

    Acidità totale minima

    4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    15

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    7.   Vini di uve stramature (dolce naturale)

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    Aspetto: limpido

    Vino bianco: colore giallo paglierino con riflessi verdolini, giallo pallido, giallo paglierino o giallo.

    Vino rosato: color buccia di cipolla, rosa salmone, rosa, rosa fragola o rosa viola.

    Vino rosso: colore rosso violaceo, rosso porpora, rosso granato, rosso ciliegia o rosso rubino.

    Olfatto: frutta matura, aroma di legno se quest'ultimo è venuto a contatto con il vino, senza difetti.

    Gusto: dolcezza medio-alta. Senza difetti.

    *

    vino bianco e vino rosato: tenore massimo di anidride solforosa 180 mg/l; 240 mg/l se il tenore di zuccheri è pari a 5 g/l o superiore.

    *

    vino rosso: tenore massimo di anidride solforosa 140 mg/l; 180 mg/l se il tenore di zuccheri è pari a 5 g/l o superiore.

    **

    In mancanza di una specificazione dei limiti, vanno rispettati quelli stabiliti dalla normativa europea in vigore.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    13

    Acidità totale minima

    4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    15

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    5.   Pratiche di vinificazione

    a.   Pratiche enologiche specifiche

    Pratica enologica specifica

    La vendemmia viene effettuata riservando alla produzione di vini protetti esclusivamente le partite di uve sane, con il grado di maturazione necessario e con un titolo alcolometrico probabile pari a 9 % vol o superiore.

    Per ottenere l'estrazione del mosto o del vino e la separazione dalle vinacce dev'essere applicata una pressione adeguata, in modo che il rendimento (somma dei procedimenti di salasso e pressatura) non sia superiore a 74 litri di vino per ogni 100 chilogrammi di uva.

    Pratica colturale

    La densità di impianto è di almeno 1 500 viti per ettaro, distribuite uniformemente sull'intera superficie vitata.

    b.   Rese massime

    1.

    Varietà rosse

    62,9 ettolitri per ettaro

    2.

    Varietà rosse

    8 500 chilogrammi di uve per ettaro

    3.

    Varietà bianche

    66,6 ettolitri per ettaro

    4.

    Varietà bianche

    9 000 chilogrammi di uve per ettaro

    6.   Zona geografica delimitata

    Comuni: Aguarón, Aladrén, Alfamén, Almonacid de la Sierra, Alpartir, Cariñena, Cosuenda, Encinacorba, Fuendetodos, Longares, Mezalocha, Muel, Paniza, Tosos, Villanueva de Huerva e Vistabella de Huerva.

    7.   Varietà principale/i di uve da vino

     

    CABERNET SAUVIGNON

     

    CHARDONNAY

     

    GARNACHA BLANCA

     

    GARNACHA TINTA

     

    MACABÉO – VIURA

     

    MAZUELA – CARIÑENA

     

    MERLOT

     

    SYRAH

     

    TEMPRANILLO

    8.   Descrizione del legame/dei legami

    I vigneti aragonesi hanno la loro origine nella cosiddetta regione celtiberica, dove sorgeva la cittadina romana di Carae (oggi Cariñena), della quale è noto che gli abitanti, all'incirca nel III secolo a.C., bevessero vino mescolato con miele. I limiti imposti agli impianti già nel 1696 in base alla qualità coincidevano con gli attuali comuni che figurano in questa DOP.

    Le caratteristiche dei diversi suoli della zona geografica, unite alle basse precipitazioni, alle temperature estreme e alla presenza del Cierzo (vento caratteristico della regione), costituiscono un ecosistema selettivo che ha mantenuto viva la pratica della viticoltura nel corso dei secoli, dando origine a un prodotto finale specifico e singolare adattato all'ambiente.

    Le varietà presenti, che si sono adattate e sopportano le condizioni pedoclimatiche esistenti, danno origine a una serie di vini particolari dal punto di vista fisico-chimico e sensoriale che presentano le caratteristiche distintive dei vini prodotti con le varietà autorizzate.

    VINO

    L'evoluzione dei diversi suoli della zona geografica dà origine, a seconda delle peculiarità del territorio, delle condizioni climatiche e delle diverse varietà, a vini dai profumi intensi, limpidi e freschi, equilibrati, ben strutturati e molto persistenti.

    VINO LIQUOROSO

    La produzione di vini liquorosi fa parte della storia di questa zona geografica grazie alle condizioni climatiche, caratterizzate da elevate temperature diurne e basse precipitazioni, che consentono di ottenere raccolti con un elevato tenore di zuccheri, soprattutto con le vendemmie tardive.

    VINO SPUMANTE DI QUALITÀ

    Questo processo enologico, che applica il metodo tradizionale, viene adottato dalle cantine della zona dagli inizi del XX secolo. Le temperature estreme e la ricchezza di calcare nel suolo permettono di coltivare le varietà che conferiscono ai vini ampiezza ed equilibrio. La scarsa piovosità e l'abbondanza di sole influiscono sul titolo alcolometrico naturale, che consente la produzione di vini spumanti di qualità con le gradazioni definite.

    VINO FRIZZANTE

    Il titolo alcolometrico naturale, la leggera acidità e l'intensità degli aromi fruttati che si ottengono nei vini frizzanti sono dovuti alle ore di esposizione al sole che producono un grado di irraggiamento ottimale, accompagnato dai marcati contrasti termici determinati dal clima continentale della zona, nonché dal ridotto rischio di precipitazioni durante il periodo di maturazione delle uve.

    VINO DI UVE STRAMATURE

    La pratica di ritardare i raccolti nella zona geografica che comprende la denominazione di origine protetta «Cariñena» al fine di ottenere uve con un tenore zuccherino più elevato conferisce a questi vini il loro caratteristico aroma di frutta matura, nonché una predominanza del sapore dolce o della sensazione calda dovuta alla gradazione alcolica, un equilibrio frutto dell'esposizione delle uve al sole durante il loro lungo periodo di maturazione.

    9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettaura, altri requisiti)

    Quadro giuridico di riferimento:

    nella normativa nazionale.

    Tipo di condizione supplementare:

    disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

    Descrizione della condizione:

    le etichette commerciali, proprie di ciascuna cantina registrata, devono essere comunicate al Consejo Regulador per quanto riguarda i requisiti elencati nel presente disciplinare ai fini della loro iscrizione nel registro delle etichette.

    È obbligatoria una delle due indicazioni che seguono:

    Denominación de Origen «Cariñena» (menzione tradizionale di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013) o Denominación de Origen Protegida «Cariñena». Il prodotto destinato al consumo dev'essere provvisto di marchi di garanzia, numerati ed emessi dal Consejo Regulador, da collocare nella cantina registrata in modo da impedirne il riutilizzo.

    Quadro giuridico di riferimento:

    nella normativa nazionale.

    Tipo di condizione supplementare:

    imbottigliamento nella zona geografica delimitata.

    Descrizione della condizione:

    il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione costituiscono un rischio per la qualità del vino. L'imbottigliamento nella zona di origine consente di mantenere inalterate le caratteristiche e la qualità del prodotto.

    Si tratta di un'operazione importante, che deve rispettare severi requisiti, tra cui l'obbligo di confezionare il vino nella zona delimitata dal disciplinare, preservandone tutte le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche.

    Link al disciplinare del prodotto

    https://www.aragon.es/documents/20127/60698006/Pliego_de_condiciones_DOP_Cari%C3%B1ena_vc_2022.pdf/4c84782b-a115-c455-0319-42216ec432da?t=1666097211187


    (1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


    Top