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Document 52023SC0309

    DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO [ ] che accompagna il documento [ ] Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT) e Proposta di direttiva del Consiglio sulla determinazione dei prezzi di trasferimento

    SWD/2023/309 final

    Bruxelles, 12.9.2023

    SWD(2023) 309 final

    DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

    SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

    […]

    che accompagna il documento

    […]

    Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT)

    e

    Proposta di direttiva del Consiglio sulla determinazione dei prezzi di trasferimento

    {COM(2023) 532 final} - {SWD(2023) 308 final}


    Sintesi

    Relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la proposta di direttiva del Consiglio relativa alle imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT) e la proposta di direttiva del Consiglio sulla determinazione dei prezzi di trasferimento

    A. Necessità di intervenire

    Qual è il problema e perché si pone a livello dell'UE?

    Mentre l'UE celebra i 30 anni del mercato interno, le imprese devono ancora far fronte a diversi regimi nazionali di imposta sul reddito delle società. Al di là delle aliquote di imposta sulle società e degli incentivi, ogni regime nazionale presenta caratteristiche divergenti. Le imprese che operano in tutta l'UE devono far fronte a norme fiscali, pratiche, interpretazioni e requisiti amministrativi diversi, nonché a interazioni tra i diversi regimi e a un approccio bilaterale all'assegnazione dei diritti e dei redditi fiscali tra gli Stati membri. Ne consegue che i calcoli del debito d'imposta e le risorse necessarie per adempiere agli obblighi fiscali tendono a variare da uno Stato membro all'altro.

    Ciò comporta un'elevata complessità e disparità di condizioni per le imprese che operano nel mercato interno. Determina oneri elevati di adempimento fiscale per le imprese dell'UE e costituisce un ostacolo all'espansione a livello transfrontaliero. Le differenze di trattamento fiscale possono distorcere le decisioni di investimento e possono portare a incertezze e controversie fiscali, anche se ciò potrebbe non essere necessario.

    Tali questioni sono particolarmente importanti a livello di UE in quanto l'Unione dispone di un mercato interno altamente integrato. Sebbene in numerosi altri settori si registrino progressi significativi nel diritto dell'UE per garantire che le imprese possano operare nel mercato interno in base a norme comuni, la disparità dei requisiti in materia di imposta sulle società rimane un ostacolo. In un'economia europea sempre più digitalizzata e integrata, nel contesto della quale numerose imprese operano a livello transfrontaliero, il mercato interno non può realizzare appieno il proprio potenziale senza affrontare questi problemi a livello di Unione.

    Quali sono gli obiettivi da conseguire?

    Gli obiettivi generali dell'iniziativa sono: i) semplificare le norme fiscali per le imprese nell'UE;

    ii) stimolare la crescita e gli investimenti nell'UE; iii) assicurare agli Stati membri un gettito fiscale equo e sostenibile.

    Al fine di conseguire tali obiettivi generali, occorre conseguire gli obiettivi specifici seguenti: i) ridurre i costi di conformità per le imprese dell'UE; ii) incoraggiare l'espansione a livello transfrontaliero; iii) contribuire a ridurre le distorsioni che incidono sulle decisioni delle imprese e garantire in tal modo parità di condizioni; iv) ridurre il rischio di doppia ed eccessiva imposizione e di controversie fiscali; e v) aumentare la certezza e l'equità fiscali per le imprese.

    Qual è il valore aggiunto dell'intervento a livello dell'UE (sussidiarietà)?

    I problemi che l'iniziativa affronterà sono comuni a tutti gli Stati membri e non possono essere affrontati in maniera efficace con azioni eterogenee a livello nazionale. Poiché i problemi derivano dalla frammentazione e dalla diversità dei regimi nazionali, le misure nazionali non coordinate potrebbero avere implicazioni indesiderate, aumentando ulteriormente la complessità. Anche gli approcci bilaterali saranno limitati, in particolare per i gruppi che operano in più di due Stati membri. In tale contesto sarebbe efficace soltanto un'iniziativa a livello di UE che preveda un insieme comune di norme.

    Poiché i problemi sono principalmente di natura transfrontaliera, essi possono essere affrontati soltanto stabilendo una legislazione a livello di UE. La prevista diminuzione dei costi di conformità e l'incertezza fiscale favoriranno a loro volta gli investimenti e l'espansione a livello transfrontaliero nell'UE. Le imprese che operano in diversi Stati membri saranno in grado di massimizzare pienamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali senza essere ostacolate da inutili ostacoli natura fiscale. Questa iniziativa, se intrapresa a livello di diritto dell'UE, comprende pertanto elementi che apportano un valore aggiunto in linea con il principio di sussidiarietà. Un approccio comune per tutti gli Stati membri presenterebbe le possibilità maggiori di conseguire gli obiettivi previsti.

    B. Soluzioni

    Quali sono le varie opzioni per conseguire gli obiettivi? Ne è stata prescelta una? In caso negativo, indicare i motivi.

    Gli obiettivi possono essere conseguiti attraverso un'iniziativa costituita da due atti che affrontano le attuali sfide connesse alla tassazione delle imprese dei gruppi di società nel mercato interno. Il primo atto stabilirà un insieme comune di norme per il calcolo della base imponibile dei grandi gruppi di società nell'UE, mentre il secondo presenterà un approccio comune alla determinazione dei prezzi di trasferimento per gli Stati membri. Questa iniziativa è analizzata nella relazione sulla valutazione d'impatto:

    in sintesi, una nuova serie di norme fiscali semplificate, strettamente allineate ai principi del pilastro 2, per il calcolo della base imponibile delle società appartenenti a grandi gruppi sostituirà 27 regimi diversi di imposta sulle società per i contribuenti che rientreranno nel suo ambito di applicazione. I documenti contabili saranno utilizzati come punto di partenza per calcolare la base imponibile dell'imposta sulle società del gruppo nell'UE e poi per ripartire tale base aggregata tra i suoi membri in tutti gli Stati membri.

    Un approccio comune alla determinazione dei prezzi di trasferimento garantirà la coerenza nel modo in cui gli Stati membri trattano le operazioni tra imprese associate, riducendo in tal modo il trasferimento degli utili e aumentando la certezza e la trasparenza fiscali.

    La relazione individua diverse opzioni strategiche e valuta specificamente tre combinazioni di tali opzioni.

    Versione 1 - "completa": questa versione proporrebbe norme obbligatorie per tutti i contribuenti e comporterebbe il massimo grado di armonizzazione nonché l'applicazione immediata. Questa combinazione di opzioni garantirebbe l'ambito di applicazione più ampio possibile e, di conseguenza, la semplificazione più ampia possibile per le imprese dell'UE e le autorità fiscali degli Stati membri, considerando che sostituirebbe le attuali norme nazionali in materia di imposizione dei gruppi nell'UE. 

    Versione 2 - "semplificata": questa versione proporrebbe norme che sono facoltative con il minor grado di armonizzazione e per le quali è prevista un'applicazione graduale. Questa combinazione di opzioni apporterebbe alcune modifiche allo statu quo, ma tali modifiche avrebbero un ambito di applicazione più ristretto, meno completo, e prevedrebbero un'applicazione graduale.

    Versione 3 - "composita" – l'opzione prescelta: si tratta di una raccolta di elementi di armonizzazione obbligatoria e di applicazione graduale. Questa versione prevede un approccio ibrido che comporterebbe norme comuni e obbligatorie destinate ai grandi gruppi che hanno maggiori probabilità di avere strutture transfrontaliere e che potrebbero trarre il massimo vantaggio dalla semplificazione offerta dal sistema in questione. Le norme in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento sono armonizzate sotto forma di una legislazione basata su principi e definiscono il quadro per il futuro coordinamento tra gli Stati membri nel settore. La versione 3 dimostra efficienza, in quanto il suo ambito di applicazione obbligatorio limitato è definito in modo da includere soltanto i gruppi che possono principalmente beneficiare delle norme comuni. Prevede inoltre una norma transitoria per l'assegnazione della base imponibile del gruppo che si fonda sulla media dei risultati imponibili nei tre esercizi fiscali precedenti e, in tal modo, garantisce la stabilità del gettito fiscale a livello nazionale. Comprende inoltre un meccanismo di revisione che potrebbe spianare la strada a un metodo di assegnazione permanente, eventualmente basato su una formula di ripartizione.

    C. Impatto dell'opzione prescelta

    Quali sono i vantaggi dell'opzione prescelta?

    La valutazione d'impatto illustra gli effetti positivi per le imprese e l'economia dell'UE derivanti dalle potenziali riduzioni degli attuali costi di adempimento fiscale per le imprese che operano a livello transfrontaliero, dalla compensazione transfrontaliera delle perdite, dall'armonizzazione delle norme sulla base imponibile, quali i tassi di ammortamento, e dall'assegnazione di una base imponibile comune. La valutazione d'impatto comprende l'impatto macroeconomico dell'opzione prescelta sul prodotto interno lordo (PIL) e sul gettito fiscale nell'UE.

    Quali sono i costi dell'opzione prescelta?

    I costi non possono essere stimati con precisione dato che l'iniziativa non ha un precedente cui si possa fare riferimento. Inoltre non esistono dati dedicati che si possano utilizzare in modo affidabile per produrre stime molto concrete. La relazione sulla valutazione d'impatto tenta di descrivere alcuni dei possibili costi.

    Per i grandi gruppi, nell'attuazione del quadro comune per il calcolo dei loro risultati imponibili si prevedono i costi seguenti: i costi di adeguamento a breve termine (una tantum) relativi all'aggiornamento dei sistemi informatici e alla formazione del personale delle società e delle amministrazioni fiscali per adeguarsi al nuovo sistema; e i costi operativi continui di natura amministrativa, come il personale addetto allo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali.

    Per quanto concerne la determinazione dei prezzi di trasferimento, non vi saranno costi aggiuntivi per i contribuenti o le autorità nazionali, poiché attualmente vi è un gran numero di dipendenti che si occupano di determinazione dei prezzi di trasferimento in seno ai grandi gruppi e alle amministrazioni fiscali. Vi sarebbe un costo iniziale di adeguamento per la formazione, per acquisire familiarità con le nuove norme, ma la maggiore chiarezza e l'applicazione a livello di UE delle nuove norme comporteranno in definitiva una riduzione dei costi amministrativi/di conformità.

    Quale sarà l'incidenza sulle PMI e sulla competitività?

    PMI: i gruppi di PMI che presentano documenti contabili consolidati saranno idonei a aderire al regime e quindi ad applicare le norme comuni per il calcolo della base imponibile. Considerando che le norme rimarranno facoltative per le PMI, non si prevedono effetti negativi. Le PMI beneficeranno piuttosto del vantaggio di scegliere la soluzione più semplice e più efficiente in termini di costi in base alle loro esigenze individuali.

    Competitività: l'iniziativa dovrebbe incidere positivamente sulla competitività in termini di costo e di prezzo introducendo norme comuni e un approccio comune. Tutti gli elementi si basano su semplificazioni delle attuali norme in materia di imposta sulle società che ridurranno i costi di conformità per le imprese che operano in tutti i settori del mercato interno. Secondo le previsioni, le norme comuni dovrebbero inoltre creare parità di condizioni, abbattere gli ostacoli all'espansione a livello transfrontaliero e migliorare la competitività internazionale delle imprese dell'UE rispetto alle imprese di paesi terzi, in particolare quelle che operano in altri grandi mercati. 

    Sono previsti altri impatti significativi?

    La valutazione d'impatto ha inoltre esaminato se l'iniziativa possa avere un impatto ambientale o sociale oppure un impatto sui diritti fondamentali. Non è previsto alcun impatto ambientale particolare e diretto. Inoltre non si prevede che vi sia un impatto sociale significativo. Tuttavia le risorse svincolate possono influenzare positivamente vari settori, quali gli investimenti sostenibili e le decisioni in materia di occupazione. L'iniziativa non dovrebbe inoltre incidere sui diritti fondamentali, che sono garantiti, e i dati personali saranno protetti.

    Proporzionalità?

    L'opzione prescelta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi e si concentra su elementi in cui il valore aggiunto dell'azione dell'UE va oltre quanto possa essere conseguito dai soli Stati membri singolarmente.

    D. Tappe successive

    Quando saranno riesaminate le misure proposte?

    La valutazione dell'iniziativa dovrebbe esaminare in che misura gli obiettivi delineati siano stati raggiunti e avrà luogo cinque anni dopo la data di applicazione delle direttive. Analizzerà inoltre in che misura le semplificazioni previste per i portatori di interessi interessati si siano concretizzate e valuterà i relativi oneri amministrativi e normativi. La Commissione presenterà i risultati della valutazione sotto forma di una relazione. Inoltre, per quanto concerne il quadro BEFIT, si prevede che la valutazione comprenda un riesame della norma transitoria di assegnazione. Qualora lo ritenga opportuno sulla base di tale riesame, la Commissione potrà adottare una proposta legislativa per modificare il metodo di assegnazione, eventualmente introducendo una formula.

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