COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.11.2023
COM(2023) 755 final
2023/0439(COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il traffico di migranti è un'attività criminale che ha in spregio la vita umana e priva le persone della dignità nella ricerca del profitto, violando i diritti fondamentali e compromettendo gli obiettivi di gestione della migrazione dell'UE.
La prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti costituiscono una delle priorità dell'Unione europea e sono essenziali per affrontare in modo globale la migrazione irregolare. Le reti criminali sfruttano la disperazione delle persone e utilizzano le rotte terrestri, marittime e aeree per facilitare l'immigrazione irregolare, mettendo a rischio vite umane e cercando in ogni modo di ricavare il massimo profitto.
Nel discorso sullo stato dell'Unione del 13 settembre 2023 la presidente von der Leyen ha invitato a rafforzare tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione per contrastare efficacemente il traffico di migranti attraverso l'aggiornamento dell'attuale quadro normativo, che ha più di vent'anni. Ha inoltre esortato a rafforzare la governance in materia di traffico di migranti e il ruolo delle agenzie dell'UE, in particolare di Europol. Ha anche sottolineato la necessità di collaborare con i partner per combattere questo problema mondiale e per questo motivo la Commissione sta organizzando una conferenza internazionale per varare un'alleanza mondiale con un invito ad agire per contrastare il traffico di migranti.
Alimentato da una domanda crescente determinata da crisi emergenti e sempre più profonde, in particolare recessioni economiche, emergenze ambientali causate dai cambiamenti climatici, così come conflitti e pressione demografica in molti paesi terzi, il traffico di migranti verso l'UE e al suo interno sta raggiungendo nuovi picchi. Il traffico di migranti è un fattore determinante dell'aumento degli arrivi irregolari nell'UE: nel 2022 alle frontiere esterne dell'UE sono stati rilevati circa 331 000 ingressi irregolari, il livello più elevato dal 2016, corrispondente a un incremento del 66 % rispetto all'anno precedente. Nel 2023, fino alla fine di settembre, alle frontiere esterne dell'UE sono stati intercettati circa 281 000 attraversamenti irregolari della frontiera, pari a un incremento del 18 % rispetto allo stesso periodo del 2022. Questo dato coincide con un aumento delle attività dei trafficanti, come dimostra il nuovo record di più di 15 000 trafficanti di migranti segnalati dagli Stati membri a Frontex nel 2022. Tenendo conto dell'aumento degli arrivi irregolari nel 2023 e delle diverse crisi a livello mondiale che interessano una serie di paesi di origine e transito, è possibile prevedere che i flussi migratori verso l'Europa e le attività criminali connesse al traffico di migranti resteranno costantemente elevati e in possibile crescita.
Si stima che più del 90 % dei migranti irregolari che raggiunge l'UE faccia ricorso ai servizi dei trafficanti, che per la maggior parte sono organizzati in gruppi criminali. Si stima inoltre che le reti dei trafficanti traggano notevoli profitti dalle loro attività criminali, che si collocano tra i 4,7 e i 6 miliardi di EUR all'anno a livello mondiale. Dare una risposta forte e decisa alle attività dei trafficanti è pertanto di primaria importanza per ridurre la migrazione irregolare.
Si stima che le attività di spietati trafficanti di migranti, in particolare in mare, abbiano determinato il tragico bilancio di oltre 28 000 decessi dal 2014.
Circa la metà delle reti del traffico di migranti è dedita anche ad altre attività criminose, come la tratta di esseri umani e il traffico di stupefacenti e di armi, favorendo nel contempo anche i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'UE. Le autorità di contrasto e giudiziarie si trovano a far fronte a sfide molteplici e in costante evoluzione: la rapidità di cambiamento e di adattamento dei modi operandi dei trafficanti; l'aumento del ricorso alle minacce e alla violenza non solo nei confronti dei migranti ma anche delle autorità di contrasto; le difficoltà nel localizzare e arrestare i trafficanti che si nascondono in paesi al di fuori dell'UE; l'utilizzo di un'ampia varietà di mezzi di trasporto, comprese imbarcazioni non adatte alla navigazione e meno facili da individuare (come pescherecci o imbarcazioni di fortuna in metallo), veicoli stradali in cui i migranti sono nascosti in condizioni pericolose, così come voli commerciali e charter, sempre più usati per portare i migranti in paesi vicini o confinanti con l'UE, da dove poi cercano di entrare irregolarmente nell'Unione; l'utilizzo di strumenti digitali in tutte le fasi, con pubblicità online per i servizi offerti dai trafficanti, le rotte e i prezzi, nonché per la falsificazione dei documenti, e l'uso di cripto-valute, moneta digitale o altre forme non ufficiali di pagamento (ad esempio hawala).
Combattere il traffico di migranti è essenziale per smantellare le reti della criminalità organizzata che possono causare violazioni dei diritti umani e morte e per contrastare l'incremento della migrazione irregolare nell'UE. Un approccio globale e sostenibile alla migrazione richiede una combinazione di azioni forti ed efficienti che integrino partenariati reciprocamente vantaggiosi con i paesi di origine e di transito, che affrontino le cause profonde della migrazione, in particolare di quella irregolare, e nel contempo contrastino la criminalità organizzata, compresi il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo pone la prevenzione e il contrasto del traffico di migranti al centro del suo approccio globale alla migrazione.
Occorre modernizzare e rafforzare il quadro giuridico e operativo esistente in materia di traffico di migranti al fine di potenziare gli strumenti a disposizione dell'Unione europea per prevenire e rispondere a questa attività criminale in continua evoluzione, anche nel contesto degli obblighi giuridici che incombono all'Unione e ai suoi Stati membri a norma del diritto internazionale in base al protocollo delle Nazioni Unite per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria.
La presente proposta di direttiva fa parte di un pacchetto di misure volte a rendere operativo l'invito della presidente von der Leyen, e che mirano a modernizzare e a rafforzare il quadro giuridico esistente e a dotare l'Unione di norme adeguate allo scopo. Essa aggiorna e modernizza le norme di diritto penale esistenti dell'UE del "pacchetto sul favoreggiamento", composto dalla direttiva 2002/90/CE che stabilisce una definizione comune del reato di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali, e dalla decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
La presente proposta è accompagnata da una proposta di regolamento della Commissione, che rafforza la cooperazione di polizia e i poteri di Europol nel settore del traffico di migranti e della tratta di essere umani, in particolare codificando l'istituzione del Centro europeo contro il traffico di migranti presso Europol e rafforzandone i poteri. La proposta potenzia i compiti operativi e strategici di Europol nella lotta al traffico di migranti per guidare e sostenere le attività del Centro e individuare e attuare priorità e azioni operative. Istituisce un quadro di governance che comprende entità degli Stati membri che si occupano di traffico di migranti, la Commissione e altre agenzie dell'UE. Rafforza inoltre la cooperazione tra agenzie con Frontex ed Eurojust e potenzia la cooperazione tra Europol e i paesi terzi.
Il pacchetto è stato presentato in occasione della conferenza internazionale che ha varato "un'alleanza mondiale per contrastare il traffico di migranti". Con questa conferenza la Commissione crea un quadro per una cooperazione politica forte con i partner internazionali, volta a contrastare insieme il traffico di migranti a livello mondiale.
Queste tre iniziative integrano quelle già esistenti nel settore del contrasto del traffico di migranti, attuando il piano d'azione rinnovato dell'UE contro il traffico di migranti (2021‑2025) mediante la modernizzazione del quadro giuridico esistente dell'UE per sanzionare i trafficanti che operano sulle rotte migratorie e la definizione di un quadro giuridico rinnovato per la cooperazione operativa e internazionale contro il traffico di migranti per gli anni a venire.
Nel loro insieme, queste proposte mirano a modernizzare il quadro giuridico per combattere il traffico di migranti, al fine di garantire gli strumenti giuridici e operativi necessari a far fronte al nuovo modus operandi dei trafficanti, come stabilito nel programma di lavoro della Commissione per il 2024 annunciato il 17 ottobre 2023.
Obiettivi della proposta
L'attuale quadro giuridico dell'UE in materia di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione è stato adottato nel 2002 sulla base di disposizioni precedenti al trattato di Lisbona. L'obiettivo generale della presente proposta di direttiva è di introdurre uno strumento moderno di diritto penale dell'UE che definisca chiaramente e sanzioni in modo effettivo il reato di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'UE, in linea con le disposizioni dell'articolo 83 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con il protocollo delle Nazioni Unite per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria.
La presente proposta di direttiva persegue gli obiettivi specifici indicati di seguito.
–Garantire indagini, azioni penali e sanzioni efficaci nei confronti delle reti della criminalità organizzata responsabili del traffico di migranti
La valutazione REFIT del 2017 dell'attuale pacchetto sul favoreggiamento e i successivi monitoraggi della sua attuazione hanno evidenziato i problemi legati a una definizione ampia di cosa costituisca un reato di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali. In particolare, è emersa la mancanza di efficacia nel creare chiarezza e certezza del diritto riguardo alla distinzione tra favoreggiamento dell'immigrazione irregolare e assistenza umanitaria, a causa dell'ampiezza della definizione del reato e della mancanza di deroghe.
La presente proposta chiarisce quali atti illeciti debbano configurarsi come reati. Tra questi figurano il favoreggiamento perpetrato al fine, o con la promessa, di ricavare un vantaggio finanziario o materiale, il favoreggiamento che comporta un'elevata probabilità di arrecare grave danno a una persona, anche se perpetrato senza un vantaggio finanziario o materiale, e i casi di istigazione pubblica di cittadini di paesi terzi, ad esempio tramite internet, a entrare, transitare e soggiornare illegalmente nell'Unione europea. La proposta chiarisce inoltre che lo scopo della direttiva non è criminalizzare i cittadini dei paesi terzi per il fatto di essere oggetto di traffico di migranti, né intende configurare come reato il prestare assistenza ai familiari o fornire assistenza umanitaria o sostegno per le esigenze umane di base a cittadini di paesi terzi in conformità degli obblighi giuridici.
La definizione più precisa prevede inoltre che il reato di favoreggiamento possa essere commesso nel territorio di qualsiasi Stato membro, facilitando la cooperazione giudiziaria tra Stati membri.
–Prevedere sanzioni più armonizzate che tengano conto della gravità del reato
Dall'adozione del pacchetto sul favoreggiamento nel 2002, le reti criminali dedite al traffico di migranti hanno fatto ricorso in misura sempre maggiore alla violenza nei confronti dei migranti e delle autorità di contrasto, mettendo vite in pericolo. La proposta introduce la definizione di reati aggravati (ad esempio i reati commessi nell'ambito di un gruppo della criminalità organizzata, che causino un danno grave o mettano in pericolo la vita o la salute, o causino la morte) ai quali corrispondono sanzioni penali più severe. I livelli minimi delle sanzioni massime di cui alla proposta di direttiva sono superiori a quelli figuranti nell'attuale pacchetto sul favoreggiamento (che prevede una pena detentiva massima non inferiore a otto anni) e sono stati stabiliti tenendo conto del sistema sanzionatorio generale introdotto attraverso gli strumenti di diritto penale dell'UE. Il reato principale di favoreggiamento sarebbe punibile con una pena detentiva massima non inferiore a tre anni, mentre per i reati aggravati (ad esempio quelli perpetrati nel contesto della criminalità organizzata, o con ricorso a violenza grave) la pena detentiva massima sarebbe non inferiore a 10 anni e per i reati più gravi (che causano la morte) sarebbe non inferiore a 15 anni.
–Migliorare l'ambito di competenza giurisdizionale
Chi organizza e svolge attività di traffico di migranti spesso risiede al di fuori dell'UE e pertanto fuori dalla giurisdizione degli Stati membri. Al fine di aumentare le possibilità di sanzionare obiettivi di alto valore che organizzano attività di traffico di migranti, e per evitare situazioni in cui nessuno Stato sia in grado di esercitare la propria giurisdizione su casi gravi e tragici di traffico di migranti che avvengono, ad esempio, in acque internazionali, la proposta di direttiva estende la giurisdizione degli Stati membri ai casi in cui il favoreggiamento dell'ingresso illegale nell'UE non giunga a buon fine e i cittadini di paesi terzi perdano la vita: si tratta ad esempio del caso in cui imbarcazioni non adatte alla navigazione affondano in acque internazionali e quindi prima di raggiungere le acque territoriali di uno Stato membro o di un paese terzo. La proposta di direttiva estende inoltre la giurisdizione ai reati commessi a bordo di navi o aeromobili immatricolati in uno Stato membro o battente la sua bandiera e ai reati commessi da persone giuridiche che operano, ma che non sono necessariamente stabilite, nell'UE.
–Rafforzare le risorse degli Stati membri per la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti
Affinché gli Stati membri contrastino efficacemente il traffico di migranti, la proposta di direttiva impone loro di accertarsi che le autorità giudiziarie e di contrasto competenti dispongano di risorse adeguate, siano adeguatamente formate e specializzate per garantire la prevenzione, l'indagine e il perseguimento efficaci degli autori di reato. Gli Stati membri dovrebbero inoltre impegnarsi nella prevenzione del traffico di migranti attraverso campagne di informazione e di sensibilizzazione, programmi di ricerca e di istruzione.
–Migliorare la raccolta e la comunicazione dei dati
La mancanza di dati solidi, esaustivi e comparabili sui reati di traffico di migranti e sulle risposte della giustizia penale a livello nazionale ed europeo è stata individuata nella valutazione del 2017 come uno dei principali elementi che ostacolano la valutazione degli effetti del pacchetto sul favoreggiamento negli Stati membri; essa inoltre impedisce ai responsabili delle politiche e agli operatori di monitorare e misurare l'efficacia dei provvedimenti adottati. Al fine di colmare tale carenza e garantire un migliore monitoraggio, la proposta impone agli Stati membri di raccogliere e comunicare dati statistici su base annua. Ciò contribuirebbe a migliorare la comprensione della natura e della dimensione del traffico di migranti, l'individuazione dei casi e le risposte dei sistemi di giustizia penale degli Stati membri, orientando l'elaborazione di politiche basate su dati concreti.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta è coerente con il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, che prevede una risposta europea forte al traffico di migranti all'interno e all'esterno dell'UE quale elemento essenziale dell'approccio globale alla migrazione. Essa attua il piano d'azione rinnovato dell'UE contro il traffico di migranti (2021-2025), aggiornando e modernizzando il quadro giuridico europeo esistente per sanzionare i trafficanti che operano sulle rotte migratorie.
La proposta è coerente e in linea con i piani d'azione dell'UE presentati dalla Commissione riguardanti le rotte del Mediterraneo (centrale, orientale, occidentale), la rotta atlantica e quella dei Balcani occidentali, con il pacchetto di misure per contrastare l'uso di mezzi di trasporto commerciali per favorire la migrazione irregolare verso l'UE nonché con la proposta di regolamento relativo a misure nei confronti degli operatori di trasporto che agevolano o praticano la tratta di persone o il traffico di migranti in relazione all'ingresso illegale nel territorio dell'Unione europea. Essa è altresì in linea con gli impegni dei partenariati globali in materia di migrazione assunti a livello internazionale.
La presente proposta è coerente con il protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria di cui l'Unione europea è parte. Il protocollo delle Nazioni Unite include il vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale tra gli elementi costitutivi del reato e prevede che i cittadini di paesi terzi non debbano essere considerati penalmente responsabili ai sensi del protocollo per il fatto di essere stati oggetto di traffico.
La proposta contribuisce agli obiettivi della strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza, della strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 e della strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025, come pure alla strategia per la sicurezza marittima dell'UE riveduta.
La proposta è coerente con gli orientamenti della Commissione sull'attuazione delle norme dell'UE concernenti la definizione e la prevenzione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali del 2020, in cui si afferma che l'assistenza umanitaria obbligatoria per legge (ad esempio nel contesto di operazioni di ricerca e soccorso) non può e non deve essere qualificata come reato, che la criminalizzazione di attori non statali che svolgono operazioni di ricerca e soccorso nel rispetto del quadro normativo applicabile costituisce una violazione del diritto internazionale e di conseguenza non è permessa dal diritto dell'UE, e che l'eventuale valutazione della questione se un comportamento rientri nella nozione di "assistenza umanitaria" — nozione che non può essere interpretata nel senso di consentire la criminalizzazione di un comportamento obbligatorio per legge — dev'essere condotta caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta di direttiva è in linea con gli obiettivi perseguiti dall'Unione, in particolare con:
·la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea e la proposta di direttiva riguardante il recupero e la confisca dei beni;
·la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea;
·la direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale;
·la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI;
·la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI;
·la direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti;
·il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;
·il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio;
·il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali);
·la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
·la decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.
La presente proposta non pregiudica la direttiva 2004/38/CE e l'accordo di recesso UE‑Regno Unito. La presente proposta non modifica in alcun modo la direttiva 2004/38/CE, né l'accordo di recesso UE-Regno Unito.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 83, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che sancisce la competenza dell'UE a stabilire norme minime allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione.
Il settore della politica comune in materia di immigrazione, in particolare le condizioni di ingresso e soggiorno, l'immigrazione clandestina e il soggiorno illegale, e la gestione delle frontiere esterne dell'UE, è stato già oggetto di armonizzazione in virtù dell'acquis dell'Unione nel settore di cui al titolo V ("Spazio di libertà, sicurezza e giustizia"), capo 2 ("Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione"), TFUE, ed è essenziale garantirne l'efficace attuazione attraverso il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale.
•Sussidiarietà
Il traffico di migranti è un'attività criminale transfrontaliera che interessa direttamente l'Unione, le sue frontiere esterne e spesso più di uno Stato membro al contempo.
Questa attività criminale transfrontaliera non può essere affrontata con successo dall'azione individuale dei singoli Stati membri. L'ulteriore ravvicinamento della definizione del reato, dei livelli delle sanzioni e delle misure di prevenzione applicabili negli Stati membri può garantire un'azione più efficace nell'indagare, accertare e perseguire il traffico di migranti ed evitare forme di "forum shopping" da parte dei criminali che approfittano dei sistemi in cui le sanzioni sono meno severe.
Per aumentare l'effetto deterrente delle sanzioni nell'Unione, la proposta introduce reati aggravati, a cui corrispondono sanzioni più severe, e circostanze aggravanti, ad esempio nel caso di recidiva, se il reato è commesso da un pubblico ufficiale o da una persona in possesso di un'arma da fuoco. Attualmente, in base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il livello massimo delle sanzioni penali per il favoreggiamento dell'ingresso e del transito illegali negli Stati membri va da un anno in Belgio e Spagna a 10 anni in Bulgaria, Irlanda, Cipro e Slovenia. Le sanzioni penali per il favoreggiamento del soggiorno negli Stati membri vanno da un anno in Belgio, Cechia, Estonia, Spagna e Austria a 15 anni a Cipro. Dal 2015, 15 Stati membri hanno ritenuto importante modificare il proprio ordinamento nazionale (attualmente in tre Stati membri le modifiche sono in corso). Le modifiche introdotte includono sanzioni più severe, la qualifica di reato per il tentativo di traffico di migranti e l'esclusione dell'assistenza umanitaria dal transito illegale.
In base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione. Tenuto conto della dimensione transnazionale del traffico di migranti e in considerazione della normativa UE già esistente, si prevede che un'azione a livello di Unione europea sia più efficace ed efficiente e rechi un tangibile valore aggiunto rispetto a un'azione intrapresa individualmente dagli Stati membri. L'intervento dell'UE produrrebbe un valore aggiunto ravvicinando ulteriormente il diritto penale degli Stati membri e contribuendo a creare parità di condizioni tra gli Stati membri.
•Proporzionalità
In conformità del principio di proporzionalità, sancito nell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, la proposta di direttiva si limita a quanto necessario per rafforzare il quadro dell'UE in materia di prevenzione e contrasto del traffico di migranti e non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi in questione.
Al fine di affrontare in modo specifico le forme gravi di traffico di migranti, ad esempio quelle che causano un danno grave o la perdita della vita, che attualmente non sono esplicitamente menzionate nel pacchetto sul favoreggiamento, la proposta di direttiva introduce la definizione di reati aggravati e un insieme di circostanze aggravanti e attenuanti che garantiscono la proporzionalità delle sanzioni penali, in linea con il principio di proporzionalità delle sanzioni penali sancito dall'articolo 49, paragrafo 3, della Carta.
•Scelta dell'atto giuridico
In conformità dell'articolo 83, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale, che è indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, può essere conseguito soltanto tramite una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio adottata secondo la procedura legislativa ordinaria.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La valutazione del pacchetto sul favoreggiamento è stata condotta nel quadro del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) della Commissione nel 2017. Essa mirava a valutare se il pacchetto sul favoreggiamento fosse adeguato allo scopo. A tal fine sono stati valutati l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell'UE delle disposizioni esistenti. Dalla valutazione è risultato che tutti gli Stati membri hanno recepito il pacchetto sul favoreggiamento e modificato di conseguenza i propri ordinamenti nazionali. L'adozione del pacchetto sul favoreggiamento ha chiarito in che cosa si differenzino i reati di traffico di migranti e di tratta di esseri umani e ha consentito l'ulteriore ravvicinamento della definizione del reato, introducendo in tutti gli Stati membri sanzioni per il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
Le risultanze della valutazione hanno evidenziato una grave carenza di dati affidabili e comparabili sui reati di traffico di migranti e sulle risposte della giustizia penale a livello nazionale ed europeo, che riguardava quasi tutti i criteri di valutazione. A causa della limitata disponibilità di dati, non è possibile valutare in che modo e in che misura l'aumento dei casi di favoreggiamento individuati e perseguiti, o la maggior cooperazione tra Stati membri, siano direttamente collegati all'attuazione del pacchetto sul favoreggiamento. La raccolta e l'analisi di dati statistici sulla criminalità e la giustizia penale, affidabili e trasmessi tempestivamente, sono indispensabili per l'elaborazione di una politica dell'UE basata su dati concreti.
I dati disponibili e i pareri dei portatori di interessi hanno messo in evidenza sia elementi critici che soddisfacenti per quanto riguarda l'efficacia del pacchetto sul favoreggiamento nel conseguire i suoi obiettivi. Ad esempio, se da un lato l'effetto deterrente di questa normativa è stato messo in dubbio in un contesto di crescita del traffico di migranti verso l'UE, dall'altro lato il ravvicinamento del quadro penale è stato valutato più positivamente.
Si sono osservate differenze anche tra le diverse categorie di portatori di interessi, che hanno espresso opinioni diverse, e talvolta contrastanti, sui diversi aspetti del pacchetto sul favoreggiamento. La maggior parte delle persone e delle organizzazioni consultate si sono dichiarate estremamente favorevoli a una modifica dell'attuale definizione del reato. Malgrado il fatto che l'attuale articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sul favoreggiamento lasci agli Stati membri la scelta di non sanzionare penalmente il favoreggiamento dell'ingresso e del transito illegali quando esso sia svolto per motivi umanitari, la disposizione è stata criticata per il suo carattere opzionale, che comporta mancanza di chiarezza e di certezza del diritto.
I rappresentanti della società civile si sono dichiarati preoccupati per quanto riguarda il percepito rischio di criminalizzazione dell'assistenza fornita dalle organizzazioni della società civile o dalle persone che assistono e/o lavorano con i migranti irregolari.
Tali percezioni e critiche hanno riguardato l'assistenza umanitaria fornita sia nel territorio di uno Stato membro che alle frontiere o in alto mare, malgrado i diversi quadri normativi applicabili a tali condotte. L'analisi dell'attuazione del pacchetto sul favoreggiamento ha evidenziato l'esistenza di approcci diversi rispetto a cosa si configuri come reato nei vari Stati membri: mentre in certi Stati membri le autorità si concentrano di prassi sui casi di favoreggiamento quando questi sono commessi a scopo di lucro o da gruppi della criminalità organizzata, in altri, in ragione dell'ampia definizione del reato, sono stati perseguiti anche coloro che forniscono servizi ai migranti irregolari nel contesto della propria attività professionale o che prestano assistenza per altruismo.
•Consultazioni dei portatori di interessi
La Commissione ha svolto una serie di consultazioni mirate con una vasta gamma di portatori di interessi sull'attuazione del pacchetto sul favoreggiamento. Le consultazioni hanno coinvolto le autorità giudiziarie e di contrasto degli Stati membri, le agenzie dell'UE competenti (Eurojust, Europol, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia per i diritti fondamentali), e i rappresentanti della società civile che erano stati consultati nell'ambito della preparazione della valutazione del pacchetto sul favoreggiamento nel 2017, dell'elaborazione degli orientamenti della Commissione sull'attuazione delle norme dell'UE concernenti la definizione e la prevenzione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nel 2020, dell'elaborazione del piano d'azione rinnovato dell'UE contro il traffico di migranti (2021-2025) e, nel corso del 2023, nell'ambito del monitoraggio e della mappatura dell'attuazione del pacchetto sul favoreggiamento negli Stati membri.
In generale i portatori di interessi hanno valutato positivamente il ravvicinamento del quadro penale degli Stati membri. Le diverse categorie di portatori di interessi hanno espresso pareri divergenti rispetto alla definizione del reato e al carattere facoltativo dell'esenzione dalle sanzioni per le azioni condotte per motivi umanitari. I rappresentanti delle organizzazioni della società civile hanno rilevato che una definizione ampia del reato determina non solo mancanza di chiarezza e di certezza del diritto, ma anche il rischio che sia configurata come reato l'assistenza umanitaria prestata dalle organizzazioni della società civile o dalle persone che assistono e/o lavorano con i migranti irregolari; gli Stati membri non hanno invece indicato la necessità di restringere la definizione o di introdurre una deroga obbligatoria alla configurazione come reato. Tuttavia, a causa della varietà di approcci nazionali al reato di favoreggiamento, che incide sull'efficacia dell'azione comune dell'UE, e al fine di concentrarsi sui reati commessi a scopo di lucro in particolare dai gruppi della criminalità organizzata, è necessario definire con chiarezza il reato di favoreggiamento. Anche le consultazioni di Europol ed Eurojust hanno indicato lo stesso approccio, perché faciliterebbe la cooperazione e la risposta operative.
Nella fase di elaborazione della presente proposta, la Commissione ha consultato gli Stati membri, Eurojust, Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in merito alle principali lacune del quadro giuridico e operativo dell'UE e sulle possibili risposte a riguardo.
•Valutazione d'impatto
La proposta è presentata, in via eccezionale, senza una valutazione d'impatto di accompagnamento. Ciò nondimeno la presente proposta si basa sugli elementi raccolti nel corso della valutazione REFIT del pacchetto sul favoreggiamento condotta nel 2017, sulla consultazione pubblica sul piano d'azione rinnovato dell'UE contro il traffico di migranti (2021-2025), sulle informazioni e gli elementi forniti da Europol, Eurojust e Frontex, nonché sul confronto con gli Stati membri e i portatori di interessi della società civile nell'ambito del monitoraggio dell'attuazione dell'attuale quadro normativo. Le informazioni e gli elementi raccolti da queste consultazioni hanno evidenziato lacune riguardanti una grave carenza di dati affidabili e comparabili sui reati di traffico di migranti e sulle risposte della giustizia penale a livello nazionale ed europeo, la necessità di allineare ulteriormente la definizione del reato e di chiarirla maggiormente ai sensi della normativa dell'UE, in particolare per quanto riguarda l'elemento dello scopo di lucro, il carattere facoltativo dell'esenzione dalle sanzioni penali per la condotta volta a prestare assistenza umanitaria, i rischi percepiti di criminalizzazione e l'effetto deterrente della legislazione esistente.
•Efficienza normativa e semplificazione
Conformemente al programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) della Commissione, tutte le iniziative volte a rivedere la normativa dell'UE in vigore dovrebbero mirare a semplificare e conseguire in modo più efficiente gli obiettivi dichiarati, ad esempio, riducendo i costi normativi superflui e gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri. La proposta di direttiva è volta a migliorare la capacità degli Stati membri di contrastare il traffico di migranti in modo efficiente, in particolare con riferimento alle minacce e alle tendenze che sono emerse e si sono evolute negli ultimi due decenni dall'entrata in vigore del pacchetto sul favoreggiamento.
La proposta ravvicinerà il quadro giuridico affrontando la configurazione come reato del traffico di migranti e il regime sanzionatorio nei vari Stati membri. Si prevede che le nuove norme stabiliranno maggior certezza del diritto per quanto riguarda le condotte che si configurano come reato e adegueranno le sanzioni penali alla gravità dei reati.
•Diritti fondamentali
La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 2 e dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea ed enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta").
I diritti e le libertà fondamentali sanciti nella Carta pertinenti nell'ambito del contrasto del traffico di migranti sono numerosi. Tra questi figurano i diritti riguardanti la dignità umana (articolo 1), il diritto alla vita e all'integrità della persona (articoli 2 e 3), la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 4), il diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 6), il rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto di proprietà (articolo 17), il diritto di asilo (articolo 18), i diritti del minore (articolo 24), il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47), la presunzione di innocenza e i diritti della difesa (articolo 48), i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (articolo 49), e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (articolo 50).
La presente proposta di direttiva, attraverso l'introduzione di reati aggravati, circostanze aggravanti e attenuanti, il regime di sanzioni a carico di persone giuridiche e l'obbligo di misure preventive, renderebbe più efficace la lotta contro il reato di traffico di migranti e garantire una risposta proporzionata. In tal modo sono anche maggiormente tutelati tutti i pertinenti diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi coinvolti.
Le disposizioni che introducono nuovi reati o sanzioni o che modificano la definizione del reato sono state analizzate approfonditamente alla luce del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa, dei principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e del diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. Sono state analizzate anche dal punto di vista del rispetto della libertà di riunione e di associazione e del diritto alla vita familiare.
La presente direttiva dovrà essere recepita negli ordinamenti nazionali nel rispetto dei diritti fondamentali. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'irrogazione di sanzioni rispetti i principi della Carta, tra cui il diritto di non autoincriminarsi, il diritto al silenzio e il divieto di essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. Gli Stati membri dovrebbero inoltre assicurare che nei procedimenti penali siano rispettati i diritti procedurali degli indagati o degli imputati, come sancito nelle sei direttive sui diritti procedurali dell'UE, ossia le direttive 2010/64/UE, 2012/13/UE, 2013/48/UE, (UE) 2016/343, (UE) 2016/800 e (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La presente proposta ha un'incidenza sul bilancio per l'Unione, in particolare viste le risorse umane aggiuntive necessarie alla Commissione europea (quattro ETP) per garantire agli Stati membri assistenza nel recepimento e nella corretta attuazione del pacchetto legislativo che comprende la presente direttiva e la proposta di regolamento sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati.
L'allegato della scheda finanziaria legislativa che accompagna la presente proposta e la proposta di regolamento fornisce ulteriori dettagli e giustifica tale fabbisogno.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
A norma della presente proposta di direttiva, gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi entro un anno dall'entrata in vigore della direttiva e a comunicare alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le corrispondenti disposizioni nazionali devono fare esplicito riferimento alla presente direttiva.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
Non si ritengono necessari documenti esplicativi riguardanti il recepimento.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Articolo 1 - Oggetto: questa disposizione definisce l'ambito di applicazione della proposta di direttiva, in particolare stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni per il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali di cittadini di paesi terzi nell'Unione, nonché misure volte a migliorarne la prevenzione ed il contrasto.
Articolo 2 - Definizioni: questa disposizione contiene le definizioni dei principali termini utilizzati nella direttiva, segnatamente "cittadino di paese terzo", "minore non accompagnato" e "persona giuridica".
Articolo 3 - Reati: questa disposizione precisa che aiutare intenzionalmente un cittadino di un paese terzo ad entrare, a transitare o a soggiornare nel territorio di uno Stato membro costituisce un reato qualora vi sia un vantaggio finanziario o materiale effettivo o la promessa di un vantaggio finanziario o materiale o qualora vi sia un'elevata probabilità che il reato causi un grave danno a una persona. È considerato reato anche istigare pubblicamente cittadini di paesi terzi, ad esempio tramite internet, a entrare, transitare o soggiornare irregolarmente nell'Unione. Nei considerando della proposta si sottolinea inoltre che la direttiva non intende criminalizzare i cittadini di paesi terzi per il fatto di essere stati oggetto di traffico.
Nei considerando si chiarisce altresì che la presente direttiva non intende configurare come reato né la prestazione di assistenza ai familiari, né la prestazione di assistenza umanitaria o di sostegno per le esigenze umane di base a cittadini di paesi terzi in conformità degli obblighi giuridici.
Articolo 4 - Reati aggravati: questa disposizione definisce i reati associati a condotte più gravi riguardanti il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione, cioè i casi in cui il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale, causi un danno grave o metta in pericolo la vita dei cittadini di paesi terzi coinvolti, sia commesso con ricorso a violenze gravi, o nel caso in cui i migranti oggetto di traffico siano particolarmente vulnerabili, compresi i minori non accompagnati. È considerato un reato aggravato anche il favoreggiamento che causi la morte di uno o più cittadini di paesi terzi.
Articolo 5 - Istigazione, complicità e concorso, e tentativo: questa disposizione impone agli Stati membri di configurare come reato le forme di istigazione, complicità e concorso, e tentativo di commissione dei reati indicati nella presente direttiva.
Articolo 6 - Sanzioni applicabili alle persone fisiche: questa disposizione stabilisce norme minime relative alle sanzioni per i reati e i reati aggravati definiti nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tali reati siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. Il livello proposto delle sanzioni rispecchia la gravità dei reati: il reato principale di favoreggiamento dovrebbe essere punibile con una pena detentiva massima non inferiore a tre anni; i reati aggravati dovrebbero essere punibili con una pena detentiva massima non inferiore a 10 anni; i reati aggravati più gravi, in particolare quelli che causano la morte di cittadini di paesi terzi, dovrebbero essere punibili con una pena detentiva massima non inferiore a 15 anni. L'articolo proposto stabilisce inoltre le sanzioni o le misure supplementari che potrebbero essere imposte a carico di persone fisiche condannate.
Articolo 7 - Responsabilità delle persone giuridiche: questa disposizione contiene obblighi volti a garantire che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui alla presente direttiva nel caso in cui tali reati siano stati commessi a loro vantaggio.
La disposizione prevede inoltre che gli Stati membri provvedano affinché tali persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili della mancata sorveglianza o del mancato controllo che abbiano reso possibile la commissione di un reato a vantaggio della persona giuridica. La responsabilità della persona giuridica non dovrebbe inoltre escludere l'azione penale nei confronti delle persone fisiche.
Articolo 8 - Sanzioni applicabili alle persone giuridiche: questa disposizione stabilisce le sanzioni applicabili alle persone giuridiche coinvolte nei reati contemplati dalla presente proposta. Tali sanzioni devono essere proporzionate alla gravità del reato. Le sanzioni pecuniarie irrogate dovrebbero andare dal 3 % del fatturato totale a livello mondiale per il reato di base, al 5 % per i reati aggravati, e fino al 6 % per i reati aggravati causa di morte.
Articolo 9 - Circostanze aggravanti: questa disposizione stabilisce le circostanze aggravanti che le autorità giudiziarie dovrebbero considerare quando impongono sanzioni in relazione ai reati di cui alla presente direttiva.
Articolo 10 - Circostanze attenuanti: questa disposizione stabilisce le circostanze attenuanti di cui le autorità giudiziarie dovrebbero tenere conto nell'irrogare sanzioni in relazione ai reati di cui alla presente direttiva.
Articolo 11 - Termini di prescrizione per i reati: questa disposizione stabilisce termini di prescrizione che consentano alle autorità competenti di indagare, perseguire e giudicare i reati oggetto della direttiva, o di eseguire le pertinenti sanzioni, per un periodo di tempo sufficiente. La presente proposta stabilisce una durata minima dei termini di prescrizione compresa tra sette (con una deroga a cinque) e 15 anni, a seconda della gravità del reato.
Articolo 12 - Giurisdizione: questa disposizione impone agli Stati membri di stabilire la giurisdizione per i reati contemplati nella presente proposta. Ogni Stato membro dovrebbe stabilire la propria giurisdizione per i reati commessi interamente o parzialmente nel suo territorio, o commessi da un proprio cittadino o residente abituale, o commessi a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolati nel suo territorio, o a vantaggio di una persona giuridica che è stabilita o opera nel suo territorio. La disposizione stabilisce inoltre che gli Stati membri dovrebbero stabilire la propria giurisdizione per i tentativi di reato qualora questi provochino la morte dei cittadini di paesi terzi coinvolti.
Articolo 13 - Prevenzione: questa disposizione impone agli Stati membri di adottare misure preventive per ridurre la commissione dei reati definiti nella presente direttiva, ad esempio attraverso campagne di informazione e di sensibilizzazione e programmi di istruzione.
Articolo 14 - Risorse: questa disposizione è volta a far sì che le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono e giudicano i reati di favoreggiamento dispongano di un numero adeguato di membri del personale qualificati e delle adeguate risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per svolgere in modo efficace i compiti previsti.
Articolo 15 - Formazione: questa disposizione impone agli Stati membri di fornire formazione specializzata alle autorità competenti e al loro personale e di provvedere affinché vi siano risorse adeguate a tale scopo.
Articolo 16 - Strumenti investigativi: questa disposizione è volta a garantire che gli strumenti investigativi previsti dal diritto nazionale per la criminalità organizzata e le altre forme gravi di criminalità possano essere usati anche nei casi di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare.
Articolo 17 - Raccolta di dati e statistiche: questa disposizione affronta la necessità di raccogliere in modo sistematico informazioni sulla lotta contro il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare e di fornire dati statistici su questo reato per l'elaborazione di politiche basate su dati concreti a livello dell'UE. Essa impone agli Stati membri di raccogliere, pubblicare e inviare ogni anno alla Commissione i dati statistici pertinenti.
Articolo 18 - Sostituzione della direttiva 2002/90/CE e della decisione quadro 2002/946/GAI: quest'articolo sostituisce, in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, le disposizioni vigenti riguardanti la configurazione come reato del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
Articolo 19 - Recepimento: questa disposizione stabilisce le condizioni di recepimento, segnatamente che gli Stati membri devono recepire la direttiva nell'ordinamento nazionale entro un anno dall'entrata in vigore.
2023/0439 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione è un'attività criminale che mette in pericolo la vita umana e viola la dignità delle persone al fine di ottenere profitti elevati, compromettendo i diritti fondamentali. Questa attività criminale contribuisce alla migrazione irregolare, compromettendo gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione della migrazione. La commissione di questa attività criminale è spinta dall'aumento della domanda e dagli elevati profitti ottenuti dalle organizzazioni criminali. La prevenzione e il contrasto di tali reati rimangono una priorità per l'Unione.
(2)La direttiva 2002/90/CE e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio ("pacchetto sul favoreggiamento") costituiscono il quadro giuridico dell'Unione per contrastare il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali di cittadini di paesi terzi. Stabiliscono una definizione comune dei reati di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali come pure il quadro penale per sanzionare tali reati. Per far fronte all'evoluzione delle tendenze e migliorare ulteriormente l'efficacia del quadro dell'Unione per la prevenzione e il contrasto di tali reati, è necessario aggiornare il quadro giuridico esistente.
(3)Le conclusioni del Consiglio europeo del 9 febbraio 2023 hanno affermato la necessità di rafforzare l'azione dell'Unione per prevenire la migrazione irregolare e la perdita di vite umane, in particolare intensificando la cooperazione con i paesi di origine e di transito e garantendo una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e con Europol, Frontex ed Eurojust. Il piano d'azione rinnovato contro il traffico di migranti (2021‑2025) illustra la risposta politica a tale traffico come elemento essenziale dell'approccio globale alla migrazione definito nel nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Esso definisce azioni in quattro settori prioritari: rafforzamento della cooperazione con i paesi partner e le organizzazioni internazionali; applicazione di sanzioni ai trafficanti e prevenzione dello sfruttamento dei migranti; rafforzamento della cooperazione e sostegno al lavoro delle autorità di contrasto e giudiziarie, e rafforzamento della base di conoscenze.
(4)Il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali è un fenomeno transnazionale, e le misure adottate a livello dell'Unione e a livello nazionale dovrebbero riconoscerne la dimensione internazionale. Le azioni dell'Unione e le azioni nazionali dovrebbero pertanto tenere conto degli impegni internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri, anche in relazione al protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, alla convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché ai lavori dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine.
(5)Tenuto conto dell'evoluzione delle attività di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione, nonché degli obblighi giuridici dell'Unione e degli Stati membri ai sensi del diritto internazionale, la definizione dei reati dovrebbe essere ulteriormente ravvicinata in tutti gli Stati membri in modo da contemplare in modo più esaustivo i comportamenti rilevanti.
(6)Conformemente ai principi di legalità e proporzionalità del diritto penale, e al fine di contrastare le attività criminali che mettono in pericolo la vita umana e violano la dignità delle persone al fine di ottenere profitti, è necessario fornire una definizione precisa e dettagliata dei reati per lottare contro tali comportamenti criminali. Il favoreggiamento dell'ingresso, del transito o del soggiorno illegali nell'Unione dovrebbe costituire reato quando esiste un collegamento con un vantaggio finanziario o materiale effettivo o promesso. Tale comportamento dovrebbe inoltre essere considerato reato qualora vi sia un'alta probabilità che arrechi un grave pregiudizio ai cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto o a qualsiasi altra persona anche se non vi è alcun vantaggio finanziario o materiale o nessuna promessa in tal senso. È necessario istituire un reato per scoraggiare il modus operandi delle persone che istigano pubblicamente, ad esempio via Internet, i cittadini di paesi terzi a entrare, transitare o soggiornare illegalmente nell'Unione. Fornire informazioni oggettive o consulenza ai cittadini di paesi terzi sulle condizioni di ingresso e soggiorno legali nell'Unione, e sulla protezione internazionale, non dovrebbe essere inteso come istigazione pubblica.
(7)È opportuno prevedere la responsabilità penale qualora vi sia un nesso con un vantaggio finanziario o materiale o qualora vi sia un'alta probabilità che i migranti subiscano gravi pregiudizi. Generalmente tali condizioni non ricorreranno in caso di assistenza tra familiari o di apporto di assistenza umanitaria o sostegno alle esigenze umane fondamentali. I cittadini di paesi terzi non dovrebbero diventare penalmente responsabili per essere stati oggetto di tali reati. La presente direttiva non ha inoltre lo scopo di configurare come reato, da un lato, l'assistenza fornita ai familiari e, dall'altro, l'assistenza umanitaria o il sostegno alle esigenze umane fondamentali forniti ai cittadini di paesi terzi nel rispetto degli obblighi giuridici.
(8)L'impatto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali si estende oltre lo Stato membro di ingresso illegale. Le regole minime relative alla definizione dei reati dovrebbero applicarsi a comportamenti che hanno luogo nel territorio di qualsiasi Stato membro, per consentire agli Stati membri diversi da quelli di ingresso illegale di intervenire per tali reati, a condizione che gli Stati membri interessati stabiliscano la giurisdizione per tali reati.
(9)È necessario distinguere tra il reato di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e i reati aggravati che arrecano maggiori pregiudizi alle persone e alla società. I livelli delle sanzioni dovrebbero rispecchiare la maggiore preoccupazione sociale per i comportamenti più gravi e pregiudizievoli, e i reati aggravati dovrebbero quindi essere soggetti a pene più severe.
(10)Gli Stati membri dovrebbero applicare la presente direttiva in conformità e nel pieno rispetto della convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 1967, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non-refoulement (non respingimento), e dei diritti fondamentali.
(11)Le sanzioni per i reati dovrebbero essere efficaci, dissuasive e proporzionate. A tal fine è opportuno stabilire livelli minimi per la reclusione massima delle persone fisiche.
Le misure accessorie sono spesso efficaci e, pertanto, dovrebbero essere anch'esse disponibili nei procedimenti penali. Considerando il possibile rischio per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza che possono rappresentare, i cittadini di paesi terzi che hanno commesso i reati definiti nella presente direttiva dovrebbero essere oggetto di rimpatrio in conformità della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, o in conformità della legislazione nazionale qualora gli Stati membri si siano avvalsi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, dopo aver scontato la pena detentiva in uno Stato membro o al fine di scontare la pena detentiva, o parte di essa, in un paese terzo, fatte salve le disposizioni più favorevoli applicabili in virtù del diritto dell'Unione o del diritto nazionale; inoltre, fatte salve le disposizioni più favorevoli applicabili in virtù del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, è opportuno vietare a tali cittadini di paesi terzi di rientrare nel territorio degli Stati membri per un periodo di tempo adeguato da determinare caso per caso e che può raggiungere i dieci anni nei casi più gravi. Questo non dovrebbe incidere sulla discrezionalità degli organi giurisdizionali nei procedimenti penali di infliggere sanzioni adeguate nei singoli casi.
(12)La valutazione della gravità del reato dovrebbe estendersi anche ai tentativi di commettere il reato che non portano all'ingresso illegale nell'Unione. I tentativi che provocano la morte di uno o più cittadini di paesi terzi dovrebbero essere oggetto di sanzioni più severe rispetto ad altri tipi di tentativi. Stabilire regole minime sul livello massimo delle sanzioni a livello dell'Unione per tali tentativi è giustificato e proporzionato alla luce della dimensione transnazionale del reato, e del fatto che il tentativo di commettere un reato che comporta la morte di cittadini di paesi terzi ha la stessa gravità di un reato commesso che comporta la morte.
(13)Laddove previsto dal diritto nazionale, le persone giuridiche dovrebbero essere ritenute penalmente responsabili del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione. Gli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che i loro regimi sanzionatori amministrativi prevedano tipi e livelli di sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati quali stabiliti nella presente direttiva al fine di conseguirne gli obiettivi. Le sanzioni dovrebbero essere accompagnate da misure accessorie.
Per garantire l'effetto dissuasivo delle sanzioni pecuniarie penali e non penali irrogate dovrebbe essere presa in considerazione la situazione finanziaria delle persone giuridiche, tenendo conto del loro fatturato mondiale.
(14)L'efficacia delle sanzioni imposte nella pratica dovrebbe essere promossa prevedendo circostanze aggravanti che rispecchino la gravità del reato. Le circostanze aggravanti dovrebbero includere le situazioni che portano ad altre attività illegali, come lo sfruttamento, compreso lo sfruttamento sessuale, la strumentalizzazione, la sottrazione di documenti d'identità e il coinvolgimento in attività di lavoro illegale.
(15)Il ravvicinamento e l'efficacia dei livelli di sanzioni imposti nella pratica dovrebbero inoltre essere promossi prevedendo circostanze attenuanti comuni che rispecchino il contributo fornito dagli autori di un reato di cui alla presente direttiva, che siano persone fisiche o giuridiche, cooperando con le autorità nazionali competenti nell'indagine o nell'accertamento di tale reato.
(16)Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative ai termini di prescrizione che consentano loro di contrastare efficacemente i reati di cui alla presente direttiva, fatte salve le norme nazionali che non fissano termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione.
(17)Per contrastare il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione, è estremamente importante garantire l'effettivo sequestro dei proventi di reato, nonché dei beni strumentali utilizzati per commettere i reati, tra cui, ad esempio, imbarcazioni, motori e altri componenti di imbarcazioni e veicoli. A tal fine, è opportuno utilizzare appieno gli strumenti esistenti in materia di congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato, come la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(18)Tenuto conto della natura transfrontaliera dei reati di cui alla presente direttiva, della mobilità degli autori degli illeciti e della possibilità di indagini transfrontaliere, è necessario stabilire norme sulla determinazione della giurisdizione da parte degli Stati membri al fine di contrastare efficacemente tali illeciti. In caso di transito o soggiorno illegali che abbiano luogo in tutto o in parte nel territorio di uno Stato membro, dovrebbe poter stabilire la giurisdizione uno Stato membro diverso dallo Stato membro di primo ingresso illegale. La gravità e la natura transfrontaliera dei reati di cui alla presente direttiva richiedono che sia stabilita la giurisdizione non solo sulle persone fisiche aventi la cittadinanza dello Stato membro interessato, ma anche sui cittadini di paesi terzi che risiedono abitualmente nel suo territorio. Dovrebbe essere stabilita la giurisdizione sulle persone giuridiche quando queste sono stabilite nello Stato membro interessato o per qualsiasi attività svolta in tutto o in parte nel suo territorio. Per gli stessi motivi, è necessario che uno Stato membro stabilisca la giurisdizione sui reati commessi a bordo di navi e aeromobili immatricolati in tale Stato membro o battenti la sua bandiera. Gli Stati membri, compresi quelli diversi dallo Stato del primo ingresso illegale, dovrebbero stabilire la giurisdizione in relazione ai reati di cui alla presente direttiva quando ciò porta all'ingresso, al transito o al soggiorno dei cittadini di paesi terzi oggetto del reato nello Stato membro interessato.
(19)Nel caso in cui a un cittadino di paese terzo sia fornito un aiuto per raggiungere il territorio di uno Stato membro, gli Stati membri interessati dovrebbero inoltre poter stabilire la propria giurisdizione per quanto riguarda i tentativi, anche se il cittadino di paese terzo non entra nel loro territorio. Gli Stati membri dovrebbero almeno stabilire la propria giurisdizione per quanto riguarda il tentativo di commettere un reato che abbia causato il decesso di un cittadino di un paese terzo.
(20)Qualora un reato ricada nella giurisdizione di più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati dovrebbero cooperare per determinare quale sia il più idoneo ad esercitare l'azione penale. Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati decidano, nel quadro della cooperazione o delle consultazioni dirette a norma della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, di accentrare l'azione penale in un unico Stato membro mediante il trasferimento del procedimento penale, per tale trasferimento si dovrebbe far ricorso al regolamento (UE) …/… [proposta di regolamento sul trasferimento dei procedimenti penali]. A tal fine dovrebbero essere tenuti in debita considerazione i criteri rilevanti di cui all'articolo 5 di detto regolamento. La priorità e il peso di tali criteri dovrebbero basarsi sui fatti e sul merito di ogni singolo caso.
(21)Per contrastare il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione, dovrebbero essere utilizzati sia meccanismi di giustizia penale sia meccanismi di prevenzione. La prevenzione dei reati di cui alla presente direttiva dovrebbe attenuare la necessità di una risposta della giustizia penale e apportare benefici più ampi in termini di riduzione della criminalità. Tali misure dovrebbero mirare a fare opera di sensibilizzazione e includere campagne di informazione e programmi di ricerca e di istruzione. Tali attività dovrebbero essere svolte in cooperazione con gli altri Stati membri, con le agenzie competenti dell'Unione e con i paesi terzi.
(22)La mancanza di risorse e di poteri di contrasto in cui incorrono le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano i reati di cui alla presente direttiva crea ostacoli all'efficace prevenzione e sanzionamento degli stessi. In particolare, una carenza di risorse può impedire alle autorità di intervenire o può limitarne le azioni di contrasto, consentendo agli autori dei reati di sottrarsi alla responsabilità o di ricevere una pena non commisurata alla gravità del reato. È pertanto opportuno stabilire criteri minimi in materia di risorse e poteri di contrasto.
(23)L'efficacia della catena di contrasto dipende da una serie di competenze specialistiche. La complessità delle sfide poste dal favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e la natura di tali reati richiedono un approccio multidisciplinare, un elevato livello di conoscenze giuridiche, competenze tecniche e sostegno finanziario, nonché un elevato livello di formazione e di specializzazione in seno a tutte le autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero prevedere una formazione adeguata per chi è preposto ad accertare, indagare, perseguire o giudicare i reati relativi al favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione.
(24)Per garantire un'azione efficace di contrasto, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione, per i reati di cui alla presente direttiva, validi strumenti di indagine come quelli previsti dalla legislazione nazionale per la lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi, tra cui, ad esempio, l’intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, il controllo dei conti bancari e altri strumenti di indagine finanziaria. Questi strumenti dovrebbero essere applicati in linea con il principio di proporzionalità e nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Conformemente al diritto nazionale, il ricorso a tali strumenti investigativi dovrebbe essere giustificato dalla natura e dalla gravità dei reati oggetto di indagine. È opportuno che sia rispettato il diritto alla protezione dei dati personali.
(25)I contenuti online che costituiscono o agevolano i reati di cui alla presente direttiva, nello specifico fornire aiuto o istigare pubblicamente all'ingresso, al transito e al soggiorno illegali nell'UE attraverso Internet, saranno soggetti alle misure di cui al regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contenuti illegali.
(26)Per contrastare efficacemente il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri raccolgano dati accurati, coerenti e comparabili sulla portata e sulle tendenze dei reati di cui alla presente direttiva, sugli sforzi compiuti per combatterli e sui loro risultati. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere e comunicare alla Commissione i dati statistici pertinenti su tali reati. La Commissione dovrebbe valutare e pubblicare periodicamente i risultati basati sui dati trasmessi dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero inoltre raccogliere e diffondere periodicamente dati statistici e informazioni sull'applicazione della presente direttiva per consentire il monitoraggio della sua attuazione. I dati statistici e le informazioni dovrebbero essere comparabili tra gli Stati membri e raccolti sulla base di norme minime comuni.
(27)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire stabilire regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e dell'effetto dell'azione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(28)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto e la protezione della dignità umana, il diritto all'integrità della persona, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, i diritti del minore, la libertà di associazione, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e il principio del ne bis in idem.
(29)La presente direttiva è volta a modificare e ad ampliare le disposizioni della direttiva 2002/90/CE e della decisione quadro 2002/946/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono di carattere sostanziale è opportuno che, per ragioni di chiarezza, la direttiva 2002/90/CE e la decisione quadro 2002/946/GAI siano sostituite nella loro interezza in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva.
(30)La presente direttiva non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'accordo di recesso UE-Regno Unito.
(31)L'Irlanda partecipa alla presente direttiva, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio.
(32)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente direttiva si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente direttiva, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(33)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nei settori di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio.
(34)Per quanto riguarda la Svizzera, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nei settori di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio.
(35)Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nei settori di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio.
(36)Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria e la Romania, la presente direttiva costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce regole minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali di cittadini di paesi terzi, nonché misure di prevenzione e di contrasto della commissione di tali reati.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1. "cittadino di paese terzo": chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e non è beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale secondo la definizione dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2. "minore non accompagnato": un cittadino di paese terzo d’età inferiore ai 18 anni che giunga nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a una tale persona; il termine include il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;
3. "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico che possieda tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.
Articolo 3
Reati
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'aiuto intenzionale prestato a un cittadino di paese terzo affinché entri, transiti o soggiorni nel territorio di uno Stato membro in violazione della pertinente normativa dell'Unione o delle leggi dello Stato membro interessato in materia di ingresso, transito e soggiorno di cittadini di paesi terzi costituisca reato qualora:
a) la persona che pone in atto la condotta solleciti, riceva o accetti, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, o una promessa di tale vantaggio, o ponga in atto la condotta al fine di ottenere tale vantaggio, oppure
b) vi sia un'elevata probabilità di arrecare un grave pregiudizio a una persona.
2. Gli Stati membri provvedono affinché istigare pubblicamente cittadini di paesi terzi all'ingresso, al transito o al soggiorno nel territorio di uno Stato membro in violazione della pertinente normativa dell'Unione o delle leggi dello Stato membro interessato in materia di ingresso, transito e soggiorno di cittadini di paesi terzi costituisca reato.
Articolo 4
Reati aggravati
Gli Stati membri provvedono affinché la condotta di cui all'articolo 3 costituisca un reato aggravato qualora:
a) il reato sia stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) il reato, intenzionalmente o per grave negligenza, abbia causato un serio pregiudizio o abbia messo in pericolo la vita dei cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto;
c) il reato sia stato commesso con uso di grave violenza;
d) i cittadini di paesi terzi oggetto del reato siano particolarmente vulnerabili, compresi i minori non accompagnati;
e) il reato abbia causato il decesso dei cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto.
Articolo 5
Istigazione, complicità e concorso, e tentativo
Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente l'istigazione, il concorso e la complicità nella commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 4, e il tentativo di commetterli.
Articolo 6
Sanzioni applicabili alle persone fisiche
1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 siano passibili di pene effettive, proporzionate e dissuasive.
2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a tre anni.
3.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all’articolo 4, lettere da a) a d), siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a dieci anni.
4.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati, incluso il tentativo di reato, di cui all'articolo 4, lettera e), siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a 15 anni.
5.Oltre alle pene imposte a norma dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone fisiche condannate per aver commesso uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 possano essere oggetto di sanzioni o misure di natura penale o non penale imposte da un'autorità competente, tra cui:
a) il ritiro dei permessi o delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato, o il divieto di praticare, direttamente o tramite un intermediario, l'attività professionale nell'esercizio della quale è stato commesso il reato;
b) il rimpatrio dopo l'esecuzione della pena in uno Stato membro, o per scontare la pena irrogata, o parte di essa, nel paese terzo di rimpatrio, fatte salve le disposizioni più favorevoli che possono essere applicabili in virtù del diritto dell'Unione o nazionale;
c) il divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri per un adeguato periodo di massimo dieci anni, fatte salve le disposizioni più favorevoli che possono essere applicabili in virtù del diritto dell'Unione o nazionale;
d) l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
e) sanzioni pecuniarie;
f) il congelamento e la confisca dei proventi derivanti dalla commissione del reato e dei beni strumentali utilizzati a tal fine, in conformità della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 7
Responsabilità delle persone giuridiche
1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, e che detenga una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica, in virtù:
a) del potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
c) dell’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.
2.Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 da parte di una persona sottoposta all’autorità di tale soggetto.
3.La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l’avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5, abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.
Articolo 8
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche
1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 7 siano applicate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure a carico delle persone giuridiche responsabili ai sensi dell'articolo 7 per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 possano comprendere:
a) sanzioni pecuniarie penali e non penali;
b) l'esclusione dal godimento di benefici, aiuti o sovvenzioni pubblici;
c) l'esclusione temporanea o permanente dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
d) l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività commerciali;
e) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
f) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
g) la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato;
h) il ritiro dei permessi o delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato alla commissione del reato;
i) il congelamento e la confisca dei proventi derivanti dalla commissione del reato e dei beni strumentali utilizzati a tal fine, in conformità della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. L'importo delle sanzioni pecuniarie penali o non penali è proporzionato alla gravità della condotta e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il livello massimo di tali sanzioni non sia inferiore:
a) al 3 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui è stato commesso il reato, oppure nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria, per i reati di cui all'articolo 3;
b) al 5 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui è stato commesso il reato, oppure nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria, per i reati di cui all'articolo 4, lettere da a) a d);
c) al 6 % del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui è stato commesso il reato, oppure nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria, per i reati di cui all'articolo 4, lettera e).
4.Nello stabilire le sanzioni pecuniarie penali o non penali a norma del paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere norme applicabili nei casi in cui non sia possibile determinare l'importo sulla base del fatturato mondiale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui è stato commesso il reato oppure nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.
Articolo 9
Circostanze aggravanti
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze possano essere considerate circostanze aggravanti in relazione ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5:
a) il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni;
b) il reato ha comportato o ha provocato il coinvolgimento dei cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto in attività di lavoro illegale ai sensi della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) l'autore del reato è stato precedentemente condannato in via definitiva per reati della stessa natura di quelli di cui agli articoli 3, 4 o 5;
d) il reato ha comportato o ha provocato lo sfruttamento o la strumentalizzazione dei cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto;
e) i cittadini di paesi terzi oggetto del reato sono stati privati dei documenti d'identità o di viaggio;
f) il reato è stato commesso portando un'arma da fuoco.
Articolo 10
Circostanze attenuanti
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, con riferimento ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5, si possa considerare una circostanza attenuante il fatto che l'autore del reato fornisca alle autorità competenti informazioni che altrimenti esse non sarebbero state in grado di ottenere, aiutandole:
a) a identificare o a consegnare alla giustizia altri autori del reato, oppure
b) ad acquisire elementi di prova.
Articolo 11
Termini di prescrizione per i reati
1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia stabilito un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 per un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastarli efficacemente.
2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere che le indagini, l'azione penale, il processo e la decisione giudiziaria possano intervenire:
a) per un periodo di almeno sette anni dal momento della commissione, per i reati di cui all'articolo 3;
b) per un periodo di almeno dieci anni dal momento della commissione, per i reati di cui all'articolo 4, lettere da a) a d);
c) per un periodo di almeno 15 anni dal momento della commissione per i reati, compreso il tentativo di reato, di cui all'articolo 4, lettera e).
3.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:
a) la pena detentiva inflitta a seguito di una condanna definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 3, possa essere eseguita per almeno sette anni a decorrere dalla data della condanna definitiva;
b) la pena detentiva inflitta a seguito di una condanna definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 4, lettere da a) a d), possa essere eseguita per almeno dieci anni a decorrere dalla data della condanna definitiva;
c) la pena detentiva inflitta a seguito di una condanna definitiva per un reato, compreso il tentativo di reato, di cui all'articolo 4, lettera e), possa essere eseguita per almeno 15 anni a decorrere dalla data della condanna definitiva.
4.In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione inferiore, purché tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti. Detto termine è inferiore a:
a) cinque anni per i reati di cui all'articolo 3;
b) otto anni per i reati di cui all'articolo 4, lettere da a) a d);
c) dieci anni per i reati, compreso il tentativo di reato, di cui all'articolo 4, lettera e).
Articolo 12
Giurisdizione
1.Ciascuno Stato membro stabilisce la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 qualora il reato in questione:
a) sia commesso in tutto o in parte sul suo territorio;
b) sia commesso da uno dei suoi cittadini o da cittadini di paesi terzi che risiedono abitualmente sul suo territorio;
c) sia commesso a vantaggio di una persona giuridica
i) stabilita sul suo territorio;
ii) per qualsiasi attività svolta in tutto o in parte sul suo territorio;
d) sia commesso a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolati in tale Stato membro o battenti la sua bandiera;
e) porti all'ingresso, al transito o al soggiorno, sul suo territorio, di cittadini di paesi terzi oggetto del reato.
2.Gli Stati membri stabiliscono la giurisdizione per i tentativi di commettere un reato di cui all'articolo 4, lettera e), se la condotta avrebbe costituito un reato per il quale sarebbe stata stabilita la giurisdizione a norma del paragrafo 1.
3.Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 commessi al di fuori del territorio di uno Stato membro, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia subordinata ad alcuna delle seguenti condizioni:
a) i fatti costituiscono reato nel luogo in cui sono stati commessi;
b) il reato è perseguibile solo dietro trasmissione di informazioni da parte dello Stato sul cui territorio è stato commesso.
4.Qualora uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi cooperano per determinare quale di essi sia tenuto a svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, la questione è deferita a Eurojust.
Articolo 13
Prevenzione
1.Gli Stati membri adottano misure appropriate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, per sensibilizzare l'opinione pubblica e ridurre la commissione dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5.
2.Se del caso, gli Stati membri adottano le misure necessarie per svolgere le attività di cui al paragrafo 1 in cooperazione con altri Stati membri, con le agenzie competenti dell'Unione e con paesi terzi.
Articolo 14
Risorse
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti ad accertare, indagare, perseguire o giudicare i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 dispongano di personale qualificato sufficiente e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l'efficace svolgimento delle loro funzioni in relazione all'attuazione della presente direttiva.
Articolo 15
Formazione
1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il personale delle autorità di contrasto e giudiziarie e il personale delle autorità incaricate delle indagini e dei procedimenti penali riguardanti i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 riceva periodicamente una formazione specializzata e predispongono risorse adeguate a tal fine.
2.Fatta salva l'indipendenza della magistratura, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i giudici, i pubblici ministeri, il personale delle autorità di contrasto e giudiziarie e il personale delle autorità competenti coinvolte nelle indagini e nei procedimenti penali ricevano periodicamente una formazione specializzata in relazione agli obiettivi della presente direttiva.
Articolo 16
Strumenti investigativi
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché per le indagini o l'azione penale riguardo ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 siano disponibili strumenti investigativi efficaci e proporzionati. Se del caso, ciò comprende strumenti investigativi speciali, quali quelli utilizzati per contrastare la criminalità organizzata o altri reati gravi.
Articolo 17
Raccolta di dati e statistiche
1.Gli Stati membri raccolgono dati statistici disaggregati per tipo di reato di cui agli articoli 3, 4 e 5.
2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono quanto meno gli elementi seguenti:
a) il numero di cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto del reato, distinti per cittadinanza, sesso ed età (minore/adulto);
b) la durata media delle indagini penali relative ai casi;
c) il numero di persone fisiche perseguite per i reati di cui alla presente direttiva, distinte per sesso e cittadinanza;
d) il numero di persone giuridiche perseguite per i reati di cui alla presente direttiva, distinte per luogo di stabilimento;
e) il numero di decisioni delle procure, distinte per tipo di decisione (di esercitare o meno l'azione penale);
f) il numero di decisioni definitive, distinte per tipo di decisione (condanna, assoluzione, archiviazioni nel merito o altre, comprese le risoluzioni non processuali);
g) il numero di persone fisiche condannate per i reati di cui alla presente direttiva, distinte per sesso e cittadinanza;
h) il numero di persone fisiche oggetto di sanzioni, distinte per tipo e livello di sanzione (reclusione, sanzioni pecuniarie, altro), sesso e cittadinanza;
i) il numero di persone giuridiche condannate per i reati di cui alla presente direttiva e sanzionate;
j) il numero di persone giuridiche sanzionate, distinte per luogo di stabilimento e tipo di sanzione (sanzioni pecuniarie, altro);
k) la durata media dei procedimenti giudiziari in primo grado, secondo grado e cassazione.
3.Gli Stati membri pubblicano annualmente entro il 1º luglio, in un formato leggibile meccanicamente e disaggregato, i dati statistici di cui al paragrafo 2 relativi all'anno precedente e li trasmettono alla Commissione.
Articolo 18
Sostituzione della direttiva 2002/90/CE e della decisione quadro 2002/946/GAI
1.La direttiva 2002/90/CE e la decisione quadro 2002/946/GAI sono sostituite in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento di tali strumenti nel diritto nazionale.
2. In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla direttiva 2002/90/CE e alla decisione quadro 2002/946/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.
Articolo 19
Recepimento
1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
3.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 20
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 21
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
La presidente