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Document 52023PC0705

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale della Repubblica d'Armenia

    COM/2023/705 final

    Bruxelles, 14.11.2023

    COM(2023) 705 final

    2023/0400(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale della Repubblica d'Armenia


    RELAZIONE

    La presente proposta riguarda la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia sulla cooperazione tra l'Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale della Repubblica d'Armenia (in seguito denominato "accordo").

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) coordina le indagini e le azioni penali relative a forme gravi di criminalità transfrontaliera in Europa e nel resto del mondo. In quanto polo dell'Unione europea (UE) per la cooperazione giudiziaria in materia penale, Eurojust sostiene le autorità nazionali incaricate delle indagini e dell'azione penale.

    In un mondo globalizzato, l'esigenza di cooperazione tra le autorità giudiziarie coinvolte nelle indagini e nel perseguimento di reati gravi non si ferma alle frontiere dell'Unione. Con l'aumento della criminalità transfrontaliera, è fondamentale ottenere informazioni al di fuori della propria giurisdizione. Di conseguenza Eurojust dovrebbe essere in grado di cooperare strettamente e scambiare dati personali con autorità giudiziarie di paesi terzi selezionati nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2018/1727 1 (in seguito denominato "regolamento Eurojust"). Allo stesso tempo, ai fini della protezione dei dati personali è importante assicurare garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

    Eurojust può scambiare dati personali operativi con paesi terzi se è soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento Eurojust:

    ·la Commissione ha deciso, a norma dell'articolo 57, che il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato, oppure, in mancanza di una tale decisione di adeguatezza, sono offerte o sussistono garanzie adeguate in conformità dell'articolo 58, paragrafo 1, oppure, in mancanza sia di una decisione di adeguatezza sia di tali garanzie adeguate, si applicano deroghe per situazioni specifiche a norma dell'articolo 59 paragrafo 1;

    ·è stato concluso prima del 12 dicembre 2019 un accordo di cooperazione tra Eurojust e il paese terzo o l'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 26 bis della decisione 2002/187/GAI, che consenta lo scambio di dati personali operativi; oppure

    ·è stato concluso un accordo internazionale tra l'Unione e il paese terzo o l'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 218 TFUE, che presta garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

    Attualmente Eurojust ha concluso accordi di cooperazione ai sensi dell'articolo 26 bis della decisione 2002/187/GAI che consentono lo scambio di dati personali con Montenegro, Ucraina, Moldova, Liechtenstein, Svizzera, Macedonia del Nord, Stati Uniti, Islanda, Norvegia, Georgia, Albania e Serbia. A norma dell'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento Eurojust, tali accordi di cooperazione rimangono validi.

    Da quando è entrato in applicazione il regolamento Eurojust, il 12 dicembre 2019, e conformemente al trattato, la Commissione è competente per negoziare, a nome dell'Unione, accordi internazionali con paesi terzi per la cooperazione e lo scambio di dati personali con Eurojust. In linea con il capo V del regolamento Eurojust, se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Eurojust può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con partner esterni mediante accordi di lavoro, i quali tuttavia non possono costituire di per sé la base giuridica per lo scambio di dati personali.

    Al fine di rafforzare la cooperazione giudiziaria tra Eurojust e paesi terzi selezionati, la Commissione ha adottato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi 2 .

    Il Consiglio ha concesso l'autorizzazione il 1º marzo 2021 aggiungendo all'elenco anche Argentina, Brasile e Colombia, ha adottato una serie di direttive di negoziato e ha nominato un comitato speciale per assisterlo in tale compito 3 .

    I negoziati con l'Armenia sono iniziati nell'aprile 2022. Dopo il terzo e ultimo ciclo di negoziati, tenutosi nel giugno 2022, i negoziatori hanno raggiunto un accordo preliminare nell'ottobre 2022. A seguito di consultazioni interne di entrambe le parti, che hanno permesso fra l'altro di migliorare la qualità redazionale, i capi negoziatori hanno siglato il progetto di testo dell'accordo il [xx.xx.xxxx].

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    L'accordo è stato negoziato tenendo conto delle direttive di negoziato globali adottate dal Consiglio, insieme all'autorizzazione a negoziare, il 1° marzo 2021. L'accordo è inoltre coerente con la politica dell'Unione vigente nel settore della cooperazione giudiziaria.

    Negli ultimi anni sono stati compiuti progressi per migliorare la cooperazione nell'ambito dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra le agenzie dell'Unione e i paesi terzi. Il regolamento (UE) 2023/2131, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo 4 , rafforza il quadro per la cooperazione con i paesi terzi sul versante di Eurojust, fornendo una solida base giuridica per il distacco di un magistrato di collegamento di un paese terzo presso Eurojust e la cooperazione con Eurojust.

    Inoltre il regolamento (UE) 2022/838, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra 5 , presenta uno stretto collegamento con i paesi terzi. Entrambi gli atti legislativi sottolineano l'importanza di una stretta cooperazione con i paesi terzi per indagare e perseguire i reati gravi.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    La proposta è coerente con le altre normative dell'Unione.

    Nell'accordo di partenariato globale e rafforzato (CEPA) UE-Armenia, entrato pienamente in vigore il 31 marzo 2021, le parti si sono prefisse di potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, con l'obiettivo di rafforzare lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. A tal fine è stato convenuto, per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, di cercare di migliorare l'assistenza giudiziaria reciproca, anche attraverso una più stretta cooperazione tra Eurojust e le autorità competenti della Repubblica d'Armenia.

    L'UE e l'Armenia hanno indicato come una delle priorità del partenariato l'ulteriore cooperazione con l'obiettivo della promozione dei diritti umani, dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali, che mira a facilitare l'attuazione della cooperazione tra i partner nel contesto del CEPA.

    Anche il riferimento, nella dichiarazione comune del vertice del partenariato orientale del 15 dicembre 2021, a "una cooperazione rapida ed efficace tra i paesi partner e i pertinenti organismi dell'UE quali Eurojust, Europol, la Procura europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode", testimonia un costante impegno a rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale. L'impegno dell'UE a favore del partenariato orientale in un contesto geopolitico mutato è stato ribadito nella riunione dei ministri degli esteri del partenariato orientale del 12 dicembre 2022, in cui è stata nel contempo sottolineata la necessità di rendere il partenariato più flessibile e adattato alle esigenze dei partner e di garantire la complementarità tra il percorso bilaterale e il processo di allargamento.

    Gli attuali documenti strategici della Commissione sostengono la necessità di migliorare l'efficienza e l'efficacia della cooperazione nell'attività di contrasto e della cooperazione giudiziaria nell'UE, nonché di ampliare la cooperazione con i paesi terzi. Tra tali documenti figurano la strategia per l'Unione della sicurezza 6 , il programma di lotta al terrorismo dell'UE 7 e la strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 8 .

    In linea con questi documenti strategici, la cooperazione internazionale è stata rafforzata anche nel settore delle attività di contrasto. Sulla base dell'autorizzazione del Consiglio 9 , la Commissione ha negoziato accordi sullo scambio di dati personali con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), fra l'altro con la Nuova Zelanda.

    Allo stesso tempo, è fondamentale che la cooperazione giudiziaria con i paesi terzi sia pienamente in linea con i diritti fondamentali sanciti dai trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

    Una serie di garanzie particolarmente importanti, ossia quelle previste dal capo II dell'accordo, riguarda la protezione dei dati personali, che nell'UE è un diritto fondamentale. Conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento Eurojust, Eurojust può trasferire dati personali a un'autorità di un paese terzo sulla base di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e il paese terzo ai sensi dell'articolo 218 TFUE, che presta garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

    Il capo II dell'accordo prevede tali garanzie, tra cui, in particolare, disposizioni che assicurano una serie di principi e obblighi in materia di protezione dei dati che devono essere rispettati dalle due parti (articolo 10 e seguenti), nonché disposizioni che garantiscono diritti individuali azionabili (articolo 14 e seguenti), un controllo indipendente (articolo 21) e un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria in caso di violazione dei diritti e delle garanzie riconosciuti nell'accordo derivante dal trattamento di dati personali (articolo 22).

    È necessario trovare un equilibrio tra il rafforzamento della sicurezza e la salvaguardia dei diritti umani, compresi i dati e la vita privata. La Commissione ha provveduto a che l'accordo fornisca una base giuridica per lo scambio di dati personali ai fini della cooperazione giudiziaria in materia penale, prevedendo nel contempo garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    L'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), prevede decisioni relative alla "conclusione dell'accordo". Poiché la proposta riguarda settori in cui si applica la procedura legislativa ordinaria, è richiesta l'approvazione del Parlamento europeo, e pertanto la base giuridica procedurale è l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), TFUE.

    La base giuridica sostanziale dipende principalmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, l'atto giuridico deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante. La proposta persegue due obiettivi e componenti principali, vale a dire la cooperazione tra Eurojust e l'Armenia in materia penale e l'istituzione di garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e di altri diritti e libertà fondamentali delle persone ai fini di tale cooperazione. Pertanto la base giuridica sostanziale deve essere l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 85 TFUE.

    La presente proposta si basa quindi sull'articolo 16, paragrafo 2, e sull'articolo 85 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), TFUE.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    Il regolamento Eurojust stabilisce norme specifiche relative ai trasferimenti di dati personali fuori dell'UE da parte di Eurojust. L'articolo 56, paragrafo 2, elenca le situazioni in cui Eurojust può legittimamente trasferire dati personali alle autorità giudiziarie di paesi terzi. La disposizione stabilisce che per i trasferimenti strutturali di dati personali da parte di Eurojust all'Armenia è necessaria la conclusione di un accordo internazionale vincolante tra l'UE e l'Armenia che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e di altri diritti e libertà fondamentali delle persone. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l'accordo rientra pertanto nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. Di conseguenza non è necessario sottoporre la presente proposta al controllo della sussidiarietà.

    Proporzionalità

    Gli obiettivi dell'Unione in relazione alla presente proposta, quali precedentemente delineati, possono essere conseguiti solo mediante la stipulazione di un accordo internazionale vincolante che preveda le necessarie misure di cooperazione e garantisca nel contempo un'adeguata tutela dei diritti fondamentali. Le disposizioni dell'accordo si limitano a quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi principali. L'azione unilaterale degli Stati membri nei confronti dell'Armenia non rappresenta un'alternativa, in quanto Eurojust svolge un ruolo unico. Inoltre, l'azione unilaterale non fornirebbe una base sufficiente per la cooperazione giudiziaria tra Eurojust e i paesi terzi e non garantirebbe la necessaria tutela dei diritti fondamentali.

    Scelta dell'atto giuridico

    A norma dell'articolo 56 del regolamento (UE) 2018/1727, in mancanza di una decisione di adeguatezza, Eurojust può effettuare trasferimenti strutturali di dati personali operativi verso un paese terzo solo sulla base di un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 218 TFUE che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone (articolo 56, paragrafo 2, lettera c)). Conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, la firma di tale accordo è autorizzata da una decisione del Consiglio.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    Non applicabile.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Non applicabile.

    Assunzione e uso di perizie

    Nel corso dei negoziati la Commissione non si è avvalsa di esperti esterni.

    Valutazione d'impatto

    Non applicabile.

    Efficienza normativa e semplificazione

    Non applicabile.

    Diritti fondamentali

    Lo scambio di dati personali e il loro trattamento da parte delle autorità di un paese terzo costituiscono un'ingerenza nei diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati. Tuttavia, l'accordo garantisce la necessità e la proporzionalità di tale ingerenza prevedendo che ai dati personali trasferiti siano applicate garanzie adeguate in materia di protezione dei dati in linea con il diritto dell'Unione.

    Il capo II concerne la protezione dei dati personali. Su tale base, gli articoli da 10 a 20 stabiliscono i principi fondamentali in materia di protezione dei dati, che includono la limitazione delle finalità, la qualità dei dati e le norme applicabili al trattamento di categorie particolari di dati, gli obblighi applicabili ai titolari del trattamento, anche in merito alla conservazione, la tenuta di registri, la sicurezza e i trasferimenti successivi, i diritti individuali azionabili, in particolare in materia di accesso, rettifica e processo decisionale automatizzato, il controllo indipendente ed efficace nonché il ricorso amministrativo e giudiziario.

    Le garanzie riguardano tutte le forme di trattamento di dati personali nell'ambito della cooperazione tra Eurojust e la Repubblica d'Armenia. L'esercizio di determinati diritti individuali può essere rinviato, limitato o rifiutato ove ciò risulti necessario e proporzionato, tenuto conto dei diritti e degli interessi fondamentali dell'interessato, per importanti motivi di interesse pubblico, in particolare al fine di prevenire il rischio per un'indagine o azione penale in corso. Ciò è in linea con il diritto dell'Unione.

    Inoltre, sia l'Unione europea sia la Repubblica d'Armenia provvederanno affinché un'autorità pubblica indipendente responsabile della protezione dei dati (autorità di controllo) vigili sugli aspetti che incidono sulla vita privata delle persone, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'accordo.

    Come ulteriore garanzia, a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, in caso di violazione sostanziale o di mancato adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'accordo, l'accordo può essere sospeso. I dati personali trasferiti prima della sospensione continueranno a beneficiare delle garanzie previste dall'accordo. Inoltre, in caso di denuncia dell'accordo, i dati personali trasferiti prima della denuncia continuano ad essere trattati conformemente alle disposizioni dell'accordo.

    In aggiunta, l'accordo garantisce che lo scambio di dati personali tra Eurojust e la Repubblica d'Armenia sia conforme tanto al principio di non discriminazione quanto all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il quale garantisce che le ingerenze nei diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano limitate a quanto strettamente necessario per rispondere effettivamente alle finalità di interesse generale perseguite, nel rispetto del principio di proporzionalità.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    Non è necessario un piano attuativo, in quanto l'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui l'Unione europea e l'Armenia si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure.

    Per quanto concerne il monitoraggio, l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia riesaminano congiuntamente l'attuazione dell'accordo un anno dopo la sua entrata in vigore e successivamente a intervalli regolari, nonché su richiesta di una delle parti e decisione congiunta.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    L'articolo 1 fissa gli obiettivi dell'accordo.

    L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della cooperazione.

    L'articolo 3 contiene le definizioni di importanti termini dell'accordo.

    L'articolo 4 stabilisce l'obbligo per l'Armenia di designare almeno un punto di contatto nell'ambito delle autorità nazionali competenti, che non può essere identico al magistrato di collegamento. Dev'essere designato un punto di contatto per le questioni relative al terrorismo.

    L'articolo 5 prevede il distacco del magistrato di collegamento presso Eurojust.

    L'articolo 6 stabilisce le condizioni per la partecipazione di rappresentanti dell'Armenia alle riunioni operative e strategiche di Eurojust.

    L'articolo 7 prevede che Eurojust possa assistere l'Armenia nella costituzione di squadre investigative comuni e possa essere invitata a fornire assistenza finanziaria o tecnica.

    L'articolo 8 prevede la possibilità che Eurojust distacchi un magistrato di collegamento in Armenia.

    L'articolo 9 stabilisce le finalità del trattamento dei dati ai sensi dell'accordo.

    L'articolo 10 elenca i principi generali di protezione dei dati applicabili ai sensi dell'accordo.

    L'articolo 11 garantisce garanzie supplementari per il trattamento di categorie particolari di dati personali e di diverse categorie di interessati.

    L'articolo 12 limita il processo decisionale completamente automatizzato per l'uso dei dati personali trasferiti a norma dell'accordo.

    L'articolo 13 limita il trasferimento successivo dei dati personali ricevuti.

    L'articolo 14 prevede il diritto di accesso, compreso il diritto di ottenere conferma che i dati personali dell'interessato sono trattati conformemente all'accordo, e contiene informazioni essenziali sul trattamento.

    L'articolo 15 prevede il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, a determinate condizioni.

    L'articolo 16 prevede la notificazione di una violazione dei dati personali riguardante dati personali trasferiti ai sensi dell'accordo, garantendo che le rispettive autorità competenti si notifichino reciprocamente e notifichino alle rispettive autorità di controllo, senza ritardo, la violazione e adottino misure per attenuarne i possibili effetti pregiudizievoli.

    L'articolo 17 prevede che sia comunicata all'interessato di un'eventuale violazione dei dati personali che può pregiudicare gravemente i suoi diritti e le sue libertà.

    L'articolo 18 stabilisce norme concernenti la conservazione, l'esame, la rettifica e la cancellazione dei dati personali.

    L'articolo 19 dispone affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, la divulgazione, compresi i trasferimenti successivi, la combinazione o la cancellazione di dati personali.

    L'articolo 20 stabilisce obblighi sulla sicurezza dei dati, garantendo che siano messe in atto misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali scambiati ai sensi dell'accordo.

    L'articolo 21 prevede l'efficace controllo e verifica del rispetto delle misure di salvaguardia stabilite dall'accordo, garantendo che vi sia un'autorità pubblica indipendente responsabile della protezione dei dati (autorità di controllo) incaricata di vigilare sugli aspetti che incidono sulla vita privata delle persone, comprese le norme interne pertinenti ai sensi dell'accordo, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali.

    L'articolo 22 prevede il ricorso amministrativo e giudiziario, garantendo che gli interessati abbiano diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria in caso di violazione dei diritti e delle garanzie riconosciuti dall'accordo derivante dal trattamento dei loro dati personali.

    L'articolo 23 stabilisce che lo scambio e la protezione di informazioni classificate UE e di informazioni sensibili non classificate siano disciplinati da un accordo di lavoro sulla riservatezza concluso tra Eurojust e le autorità competenti dell'Armenia.

    L'articolo 24 prevede la responsabilità delle autorità competenti. Le autorità competenti sono responsabili del danno causato a una persona in ragione di errori di diritto o di fatto contenuti nelle informazioni scambiate. Nessuna delle parti può sostenere che l'altra parte abbia trasferito informazioni errate al fine di sottrarsi alla responsabilità.

    L'articolo 25 stabilisce che, in linea di principio, ciascuna parte sostenga le proprie spese connesse all'attuazione del presente accordo.

    L'articolo 26 prevede la conclusione di un accordo di lavoro tra Eurojust e le autorità competenti dell'Armenia.

    L'articolo 27 disciplina la relazione con altri strumenti internazionali, garantendo che l'accordo non pregiudichi né incida sulle disposizioni giuridiche relative allo scambio di informazioni previste da trattati, accordi o intese tra la Repubblica d'Armenia e qualsiasi Stato membro dell'Unione europea.

    L'articolo 28 prevede la notificazione dell'attuazione dell'accordo.

    L'articolo 29 dispone sull'entrata in vigore e l'applicazione dell'accordo.

    L'articolo 30 concerne le modifiche e le integrazioni dell'accordo.

    L'articolo 31 prevede il riesame e la valutazione dell'accordo.

    L'articolo 32 prevede la risoluzione delle controversie e una clausola di sospensione.

    L'articolo 33 fissa disposizioni sulla denuncia dell'accordo.

    L'articolo 34 stabilisce le modalità di esecuzione delle notifiche a norma del presente accordo.

    L'articolo 35 indica i testi facenti fede.

    2023/0400 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale della Repubblica d'Armenia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 85 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l'approvazione del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 , Eurojust può instaurare e mantenere una cooperazione con le autorità di paesi terzi sulla base di una strategia di cooperazione.

    (2)L'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1727 stabilisce inoltre che Eurojust possa trasferire i dati personali a un'autorità di un paese terzo sulla base, tra l'altro, di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e tale paese terzo ai sensi dell'articolo 218 TFUE, che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

    (3)Conformemente alla decisione [UE] [XXXX] 11 del Consiglio, l'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale della Repubblica d'Armenia (in seguito denominato "accordo") è stato firmato il [XX.XX.XXXX], fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

    (4)L'accordo consente il trasferimento di dati personali tra Eurojust e le autorità competenti dell'Armenia, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell'Unione europea e dei suoi abitanti.

    (5)L'accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'Unione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, riconosciuto all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, riconosciuto all'articolo 8, e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, riconosciuto all'articolo 47 della medesima 12 . In particolare, l'accordo comprende garanzie sufficienti con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti da Eurojust ai sensi dell'accordo.

    (6)A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare a nome dell'Unione le modifiche degli allegati I, II e III dell'accordo, a stabilire le modalità dell'ulteriore uso e conservazione delle informazioni che sono state già scambiate tra le parti a norma dell'accordo e ad aggiornare le informazioni sul destinatario delle notificazioni.

    (7)La decisione (UE) 2019/2006 della Commissione 13 ha confermato la partecipazione dell'Irlanda al regolamento (UE) 2018/1727. L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.

    (8)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (9)Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere [xxx] il [xx.xx.xxxx].

    (10)È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale della Repubblica d'Armenia (in seguito denominato "accordo") è approvato a nome dell'Unione.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La Commissione procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 34 dell'accordo 14 , per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.

    Articolo 3

    1.Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 2, dell'accordo, la posizione da adottare, a nome dell'Unione, sulle modifiche degli allegati I, II e III dell'accordo è approvata dalla Commissione previa consultazione del Consiglio.

    2.Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 3, dell'accordo, la Commissione è autorizzata a stabilire le modalità dell'ulteriore uso e conservazione delle informazioni che sono state già scambiate tra le parti a norma dell'accordo.

    3.Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2, dell'accordo, la Commissione è autorizzata ad aggiornare le informazioni sul destinatario delle notificazioni previa consultazione del Consiglio.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).
    (2)    Raccomandazione di decisione del Consiglio, del 19 novembre 2020, che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi, COM(2020) 743 final.
    (3)    Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Argentina, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, il Brasile, la Colombia, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi, adottata mediante procedura scritta il 1° marzo 2021 (CM 1990/21), documento 6153/21 + ADD 1.
    (4)    Regolamento (UE) 2023/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo.
    (5)    Regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi.
    (6)    COM(2020) 605 final del 24.7.2020.
    (7)    COM(2020) 795 final del 9.12.2020.
    (8)    COM(2021) 170 final del 14.4.2021.
    (9)    Decisione del Consiglio 7047/20 del 23 aprile 2020 e documento del Consiglio CM 2178/20 del 13 maggio 2020.
    (10)    Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).
    (11)    Decisione (UE) [XXXXX] del Consiglio, del XX.XX.XXXX, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale della Repubblica d'Armenia (XXXX).
    (12)    GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.
    (13)    Decisione (UE) 2019/2006 della Commissione del 29 novembre 2019 relativa alla partecipazione dell'Irlanda al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 59).
    (14)    La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.
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    Bruxelles, 14.11.2023

    COM(2023) 705 final

    ALLEGATO

    della

    proposta di decisione del Consiglio

    relativa alla conclusione dell’accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale della Repubblica d'Armenia




    ALLEGATO

    Testo finale negoziato UE-Armenia — 24.8.2023

    Progetto di accordo

    tra

    l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra,

    sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale della Repubblica d'Armenia

    L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata "Unione",

    e

    LA REPUBBLICA D'ARMENIA, in seguito denominata "Armenia",

    in seguito denominate congiuntamente "parti",

    VISTO il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio ("regolamento Eurojust") 1 , applicato conformemente al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 47, l'articolo 52, paragrafo 1, e l'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento Eurojust,

    VISTO, in particolare, l'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento Eurojust, che stabilisce i principi generali per il trasferimento dei dati personali da Eurojust ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, a norma del quale Eurojust può trasferire dati personali a un paese terzo sulla base di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e tale paese terzo ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    CONSIDERANDO che sia l'Armenia che Eurojust sono interessate a sviluppare una cooperazione giudiziaria in materia penale stretta e dinamica per affrontare le sfide poste dalle forme gravi di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e il terrorismo, assicurando nel contempo garanzie adeguate per quanto riguarda i diritti e le libertà fondamentali delle persone, comprese la vita privata e la protezione dei dati personali,

    CONVINTE che la cooperazione giudiziaria tra Eurojust e l'Armenia sarà reciprocamente vantaggiosa e contribuirà a sviluppare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione,

    CONSIDERANDO che l'Armenia ha ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (STCE n. 108), firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, e il relativo protocollo di emendamento (STCE n. 223), firmato a Strasburgo il 10 ottobre 2018, che svolgono entrambi un ruolo fondamentale nel sistema di protezione dei dati di Eurojust,

    CONSIDERANDO l'elevato livello di protezione dei dati personali in Armenia e nell'Unione,

    NEL RISPETTO della convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n. 5), firmata a Roma il 4 novembre 1950, che trova riscontro nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Capo I

    Obiettivi, ambito di applicazione e disposizioni comuni

    Articolo 1

    Obiettivi

    1.L'obiettivo generale del presente accordo è rafforzare la cooperazione giudiziaria tra Eurojust e le autorità competenti dell'Armenia nella lotta contro le forme gravi di criminalità di cui all'articolo 3, lettera e).

    2.Il presente accordo consente il trasferimento di dati personali tra Eurojust e le autorità competenti dell'Armenia, al fine di sostenere e rafforzare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione e quelle dell'Armenia, nonché la loro cooperazione nelle indagini e nel perseguimento delle forme gravi di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e il terrorismo, assicurando nel contempo garanzie adeguate per quanto riguarda i diritti e le libertà fondamentali delle persone, comprese la vita privata e la protezione dei dati personali.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    Le parti provvedono affinché Eurojust e le autorità competenti dell'Armenia cooperino nei settori di attività e nell'ambito delle competenze e dei compiti di Eurojust, quali stabiliti nel regolamento Eurojust applicato conformemente al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nel presente accordo.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

    (a)"Eurojust": l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, istituita dal regolamento Eurojust e successive modifiche;

    (b)"Stati membri": gli Stati membri dell'Unione europea;

    (c)"autorità competente": per l'Unione, Eurojust e, per l'Armenia, un'autorità nazionale competente a norma del diritto interno in materia di indagine e perseguimento dei reati, compresa l'attuazione degli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale, che figura nell'elenco dell'allegato II del presente accordo;

    (d)"organismi dell'Unione": le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché le missioni o le operazioni stabilite nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, istituiti dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o sulla base dei medesimi, elencati nell'allegato III del presente accordo;

    (e)"forme gravi di criminalità": le forme di criminalità di competenza di Eurojust, in particolare quelle elencate nell'allegato I del presente accordo, compresi i reati connessi;

    (f)"reati connessi": i reati commessi per procurarsi i mezzi per compiere reati gravi, per agevolare o compiere reati gravi o per assicurare l'impunità degli autori di reati gravi;

    (g)"assistente": una persona che può assistere un membro nazionale di cui al capo II, sezione II, del regolamento Eurojust, e l'aggiunto del membro nazionale o il procuratore di collegamento di cui rispettivamente al regolamento Eurojust e all'articolo 5 del presente accordo;

    (h)"procuratore di collegamento": una persona che ricopre la funzione di pubblico ministero o di giudice in Armenia, conformemente al diritto interno del paese, ed è distaccata dall'Armenia presso Eurojust a norma dell'articolo 5 del presente accordo;

    (i)"magistrato di collegamento": un magistrato di cui al regolamento Eurojust, distaccato da Eurojust in Armenia conformemente all'articolo 8 del presente accordo;

    (j)"dati personali": qualsiasi dato riguardante un interessato;

    (k)"trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati personali o serie di dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o la combinazione, la limitazione dell'accesso, la cancellazione o la distruzione;

    (l)"interessato": una persona fisica identificata o identificabile, laddove per persona fisica identificabile si intende una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on-line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

    (m)"dati genetici": i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di un individuo che forniscono informazioni univoche sulla sua fisiologia o salute, ottenuti in particolare dall'analisi di un suo campione biologico;

    (n)"dati biometrici": i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

    (o)"informazioni": i dati personali e non personali;

    (p)"violazione dei dati personali": violazione di sicurezza che comporta in modo accidentale o illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati;

    (q)"autorità di controllo": per l'Unione, il Garante europeo della protezione dei dati e, per l'Armenia, un'autorità pubblica nazionale indipendente responsabile della protezione dei dati conformemente all'articolo 21 e che è stata notificata ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3.

    Articolo 4

    Punti di contatto

    1.L'Armenia designa almeno un punto di contatto nell'ambito delle sue autorità nazionali competenti, per agevolare la comunicazione e la cooperazione tra Eurojust e le autorità competenti dell'Armenia. Il procuratore di collegamento non è un punto di contatto.

    2.Il punto di contatto per l'Armenia è notificato all'Unione. L'Armenia designa tale punto di contatto come suo punto di contatto anche per le questioni relative al terrorismo.

    3.L'Armenia informa Eurojust di eventuali cambiamenti del punto di contatto.

    Articolo 5

    Procuratore di collegamento e personale

    1.Per agevolare la cooperazione prevista dal presente accordo, l'Armenia distacca un procuratore di collegamento presso Eurojust.

    2.Il mandato e la durata del distacco del procuratore di collegamento sono stabiliti dall'Armenia di concerto con Eurojust.

    3.Il procuratore di collegamento può essere assistito da uno o più assistenti e altro personale di supporto, in funzione del carico di lavoro e di concerto con Eurojust. Se necessario, gli assistenti possono sostituire il procuratore di collegamento o agire a suo nome.

    4.L'Armenia provvede affinché il procuratore di collegamento e i suoi assistenti siano competenti ad agire in relazione alle autorità giudiziarie straniere.

    5.Il procuratore di collegamento e i suoi assistenti hanno accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale nazionale o in qualsiasi altro registro dell'Armenia, conformemente al diritto interno del paese.

    6.Il procuratore di collegamento e i suoi assistenti possono contattare direttamente le autorità competenti dell'Armenia.

    7.L'Armenia informa Eurojust della precisa natura e della portata dei poteri giudiziari di cui godono il procuratore di collegamento e i suoi assistenti in Armenia per svolgere i loro compiti conformemente al presente accordo.

    8.I dettagli dei compiti del procuratore di collegamento e dei suoi assistenti, i loro diritti e obblighi e i relativi costi sono disciplinati da un accordo di lavoro concluso tra Eurojust e le autorità competenti dell'Armenia, di cui all'articolo 26.

    9.I documenti di lavoro del procuratore di collegamento e dei suoi assistenti sono custoditi in modo inviolabile da Eurojust.

    Articolo 6

    Riunioni operative e strategiche

    1.Il procuratore di collegamento, i suoi assistenti e i rappresentanti di altre autorità competenti dell'Armenia, compreso il punto di contatto di cui all'articolo 4, possono partecipare alle riunioni per quanto riguarda le questioni strategiche, su invito del presidente di Eurojust, e alle riunioni per quanto riguarda le questioni operative con l'approvazione dei membri nazionali interessati.

    2.I membri nazionali, i loro aggiunti e assistenti, il direttore amministrativo di Eurojust e il personale di Eurojust possono partecipare alle riunioni organizzate dal procuratore di collegamento, dai suoi assistenti o da altri rappresentanti di autorità competenti dell'Armenia, compreso il punto di contatto di cui all'articolo 4.

    Articolo 7

    Squadre investigative comuni

    1.Eurojust può assistere l'Armenia nella costituzione di squadre investigative comuni con le autorità nazionali di uno Stato membro conformemente alla base giuridica applicabile tra di esse che consente la cooperazione giudiziaria in materia penale, come gli accordi di assistenza reciproca.

    2.Eurojust può essere invitata a fornire assistenza finanziaria o tecnica per la gestione di una squadra investigativa comune che sostiene operativamente.

    Articolo 8

    Magistrato di collegamento

    1.Allo scopo di agevolare la cooperazione giudiziaria con l'Armenia, Eurojust può distaccare un magistrato di collegamento presso l'Armenia conformemente al regolamento Eurojust.

    2.I dettagli dei compiti del magistrato di collegamento, i suoi diritti e obblighi e i relativi costi sono disciplinati da un accordo di lavoro concluso tra Eurojust e le autorità competenti dell'Armenia conformemente all'articolo 26.

    Capo II

    Scambio di informazioni e protezione dei dati

    Articolo 9

    Finalità del trattamento dei dati personali

    1.I dati personali richiesti e ricevuti ai sensi del presente accordo sono trattati unicamente a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, entro i limiti di cui all'articolo 10, paragrafo 6, e dei rispettivi mandati delle autorità competenti.

    2.Al più tardi all'atto di trasferire i dati personali le autorità competenti indicano chiaramente la o le finalità specifiche per cui i dati sono trasferiti.

    Articolo 10

    Principi generali di protezione dei dati

    1.Ogni parte provvede affinché i dati personali trasferiti e successivamente trattati ai sensi del presente accordo siano:

    (a)trattati in modo lecito, corretto e trasparente e unicamente per le finalità per le quali sono stati trasferiti a norma dell'articolo 9;

    (b)adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

    (c)esatti e, se necessario, aggiornati; ogni parte provvede affinché le proprie autorità competenti adottino tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare senza indebito ritardo i dati inesatti, tenendo conto delle finalità per le quali sono trattati;

    (d)conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

    (e)trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

    2.All'atto di trasferire i dati personali l'autorità competente che opera il trasferimento ("autorità trasferente") può indicare limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento successivo, la cancellazione o la distruzione trascorso un dato periodo di tempo, ovvero l'ulteriore trattamento. Qualora la necessità di tali limitazioni si manifesti dopo il trasferimento dei dati personali, l'autorità trasferente ne informa l'autorità competente che riceve i dati personali ("autorità ricevente").

    3.Ogni parte provvede affinché l'autorità ricevente rispetti le eventuali limitazioni di accesso o ulteriore uso dei dati personali indicate dall'autorità trasferente conformemente al paragrafo 2.

    4.Ogni parte provvede affinché le proprie autorità competenti mettano in atto misure tecniche e organizzative adeguate per poter dimostrare che il trattamento dei dati è conforme al presente accordo e che i diritti degli interessati sono tutelati.

    5.Ogni parte rispetta le garanzie previste dal presente accordo, indipendentemente dalla cittadinanza dell'interessato e senza discriminazioni.

    6.Ogni parte provvede affinché i dati personali trasferiti a norma del presente accordo non siano stati ottenuti in violazione dei diritti umani riconosciuti dal diritto internazionale vincolante per le parti. Ogni parte provvede affinché i dati personali ricevuti non siano utilizzati per chiedere, emettere o eseguire una pena di morte o qualsiasi forma di trattamento crudele o disumano.

    7.Ogni parte provvede affinché sia conservata una registrazione di tutti i trasferimenti di dati personali effettuati ai sensi del presente articolo e delle finalità di tali trasferimenti.

    Articolo 11

    Categorie di interessati e categorie particolari di dati personali

    1.Il trasferimento di dati personali relativi a vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati è consentito solo se strettamente necessario e proporzionato in casi specifici per indagare e perseguire un reato grave.

    2.Il trasferimento di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, e di dati genetici, dati biometrici trattati per identificare in modo univoco una persona fisica o dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona è consentito solo se strettamente necessario e proporzionato in casi specifici per indagare e perseguire un reato grave.

    3.Le parti provvedono affinché il trattamento di dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 sia soggetto a garanzie supplementari, tra cui limitazioni di accesso, misure di sicurezza supplementari e limitazioni ai trasferimenti successivi.

    Articolo 12

    Trattamento automatizzato dei dati personali

    Sono vietate le decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato dei dati personali trasferiti, compresa la profilazione, che comportano conseguenze giuridiche negative per l'interessato o incidono significativamente sulla sua persona, salvo che siano autorizzate da disposizioni di legge per indagare e perseguire un reato grave che prevedano garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, compreso almeno il diritto di ottenere l'intervento umano.

    Articolo 13

    Trasferimento successivo dei dati personali ricevuti

    1.L'Armenia provvede affinché alle sue autorità competenti sia vietato trasferire dati personali ricevuti a norma del presente accordo ad altre autorità armene, salvo che sussistano tutte le condizioni seguenti:

    (a)Eurojust ha dato la propria autorizzazione esplicita preliminare;

    (b)il trasferimento successivo è effettuato unicamente per la finalità per la quale i dati sono stati trasferiti a norma dell'articolo 9; e

    (c)il trasferimento è soggetto alle stesse condizioni e garanzie che si applicano al trasferimento originario.

    Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, l'autorizzazione preliminare non è necessaria se i dati personali sono condivisi tra autorità competenti dell'Armenia.

    2.L'Armenia provvede affinché alle sue autorità competenti sia vietato trasferire dati personali ricevuti a norma del presente accordo alle autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, salvo che sussistano tutte le condizioni seguenti:

    (a)il trasferimento successivo riguarda dati personali diversi da quelli di cui all'articolo 11;

    (b)Eurojust ha dato la propria autorizzazione esplicita preliminare; e

    (c)il trasferimento successivo ha la stessa finalità del trasferimento da parte di Eurojust.

    3.Eurojust concede l'autorizzazione di cui al paragrafo 2, lettera b), solo se e nella misura in cui sia in vigore una decisione di adeguatezza, un accordo di cooperazione o un accordo internazionale che preveda garanzie adeguate con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, ai sensi del regolamento Eurojust, che in ogni caso disciplini il trasferimento successivo.

    4.L'Unione provvede affinché a Eurojust sia vietato trasferire dati personali ricevuti ai sensi del presente accordo a organismi dell'Unione diversi da quelli elencati all'allegato III, alle autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, salvo che sussistano tutte le condizioni seguenti:

    (a)il trasferimento riguarda dati personali diversi da quelli di cui all'articolo 11;

    (b)l'Armenia ha dato la propria autorizzazione esplicita preliminare;

    (c)il trasferimento successivo ha la stessa finalità del trasferimento da parte dell'autorità trasferente dell'Armenia; e

    (d)in caso di trasferimento successivo alle autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, è in vigore una decisione di adeguatezza, un accordo di cooperazione o un accordo internazionale che preveda garanzie adeguate per la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, ai sensi del regolamento Eurojust, che disciplini in ogni caso il trasferimento successivo.

    Le condizioni di cui al primo comma non si applicano quando Eurojust condivide i dati personali con gli organismi dell'Unione elencati nell'allegato III o con le autorità degli Stati membri responsabili delle indagini e del perseguimento di reati gravi.

    Articolo 14

    Diritto di accesso

    1.Le parti provvedono affinché l'interessato abbia il diritto di ottenere dalle autorità che trattano i dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo la conferma che i dati personali che lo riguardano sono trattati ai sensi del presente accordo e, in tal caso, di accedere almeno alle informazioni seguenti:

    (a)le finalità e la base giuridica del trattamento, le categorie di dati trattati e, se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;

    (b)l'esistenza del diritto di ottenere dall'autorità la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali;

    (c)quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

    (d)la comunicazione, con un linguaggio semplice e chiaro, dei dati personali oggetto del trattamento nonché di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

    (e)il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di cui all'articolo 21 e le coordinate di contatto di detta autorità.

    Nei casi in cui è esercitato il diritto di accesso di cui al primo comma, l'autorità trasferente è consultata su base non vincolante prima che sia adottata una decisione definitiva sulla richiesta di accesso.

    2.Le parti provvedono affinché l'autorità competente dia seguito alla richiesta senza indebito ritardo e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tale termine può essere prorogato dall'autorità competente in considerazione degli sforzi necessari per rispondere alla richiesta, ma in nessun caso può essere superiore a tre mesi.

    3.Le parti possono prevedere che la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 sia rinviata, rifiutata o limitata nella misura e per il tempo in cui tale rinvio, rifiuto o limitazione costituisce una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e degli interessi dell'interessato, per:

    (a)non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;

    (b)non compromettere la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;

    (c)proteggere la sicurezza pubblica;

    (d)proteggere la sicurezza nazionale; oppure

    (e)proteggere i diritti e le libertà di altri, inclusi le vittime e i testimoni.

    4.Le parti provvedono affinché l'autorità competente informi per iscritto l'interessato in merito:

    (a)a eventuali rinvii, rifiuti o limitazioni dell'accesso e ai relativi motivi;

    (b)alla possibilità di proporre reclamo alla rispettiva autorità di controllo o di proporre un ricorso giurisdizionale.

    Le informazioni di cui al primo comma, lettera a), possono essere omesse qualora ciò comprometta la finalità del rinvio, del rifiuto o della limitazione di cui al paragrafo 3.

    Articolo 15

    Diritto di rettifica, cancellazione o limitazione

    1.Le parti provvedono affinché l'interessato abbia il diritto di ottenere dalle autorità che trattano i dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano. Tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere la rettifica include il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti trasferiti ai sensi del presente accordo.

    2.Le parti provvedono affinché l'interessato abbia il diritto di ottenere dalle autorità che trattano i dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo la cancellazione dei dati personali che lo riguardano qualora il trattamento dei dati personali violi l'articolo 10, paragrafo 1, o l'articolo 12, o qualora i dati personali debbano essere cancellati per adempiere un obbligo legale al quale sono soggette le autorità.

    3.Le parti possono prevedere la possibilità che le autorità concedano una limitazione del trattamento anziché la rettifica o la cancellazione dei dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 se:

    (a)l'esattezza dei dati personali è contestata dall'interessato e la loro esattezza o inesattezza non può essere accertata; oppure

    (b)i dati personali devono essere conservati a fini probatori.

    4.L'autorità trasferente e l'autorità che tratta i dati personali si informano reciprocamente dei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. L'autorità che tratta i dati rettifica, cancella o limita il trattamento dei dati personali in questione conformemente all'azione intrapresa dall'autorità trasferente.

    5.Le parti provvedono affinché l'autorità che ha ricevuto una richiesta di cui al paragrafo 1 o 2 informi per iscritto l'interessato, senza indebito ritardo, che i dati personali sono stati rettificati o cancellati o che il loro trattamento è stato limitato.

    6.Le parti provvedono affinché l'autorità che ha ricevuto una richiesta di cui al paragrafo 1 o 2 informi per iscritto l'interessato in merito:

    (a)all'eventuale rifiuto della richiesta e ai relativi motivi;

    (b)alla possibilità di proporre reclamo alla rispettiva autorità di controllo; e

    (c)alla possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale.

    Le informazioni di cui al primo comma, lettera a), possono essere omesse alle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

    Articolo 16

    Notifica di una violazione dei dati personali alle autorità interessate

    1.In caso di violazione dei dati personali riguardante dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo, le parti provvedono affinché le rispettive autorità si notifichino reciprocamente la violazione e la notifichino alla rispettiva autorità di controllo senza ritardo, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, e adottino misure per attenuarne i possibili effetti pregiudizievoli.

    2.La notifica deve descrivere almeno:

    (a)la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero di interessati in questione nonché le categorie e il numero di registrazioni dei dati personali in questione;

    (b)le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

    (c)le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte dell'autorità che tratta i dati per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

    3.Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore indebito ritardo.

    4.Le parti provvedono affinché le rispettive autorità documentino qualsiasi violazione dei dati personali riguardanti i dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, consentendo in tal modo alle rispettive autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.

    Articolo 17

    Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

    1.Le parti provvedono affinché, quando la violazione dei dati personali di cui all'articolo 16 è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, le rispettive autorità comunichino la violazione all'interessato senza indebito ritardo.

    2.La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno gli elementi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere b) e c).

    3.Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se:

    (a)ai dati personali oggetto della violazione sono state applicate misure tecnologiche o organizzative di protezione appropriate per rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi;

    (b)sono state successivamente adottate misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati; oppure

    (c)detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati, in particolare a motivo del numero di casi in questione. In tal caso, l'autorità procede a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

    4.La comunicazione all'interessato può essere ritardata, limitata od omessa alle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

    Articolo 18

    Conservazione, esame, rettifica e cancellazione dei dati personali

    1.Le parti provvedono affinché siano stabiliti termini adeguati per la conservazione dei dati personali ricevuti ai sensi del presente accordo, o per un riesame periodico della necessità di conservarli, in modo che tali dati siano conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trasferiti.

    2.In ogni caso, la necessità di un'ulteriore conservazione è esaminata entro tre anni dal trasferimento dei dati personali.

    3.Se un'autorità trasferente ha motivo di ritenere che i dati personali da essa precedentemente trasferiti siano errati, inesatti o non aggiornati o che tali dati non avrebbero dovuto essere trasferiti, ne informa l'autorità ricevente, la quale rettifica o cancella i dati personali e ne dà notifica all'autorità trasferente.

    4.Se un'autorità competente ha motivo di ritenere che i dati personali da essa precedentemente ricevuti siano errati, inesatti o non aggiornati o che tali dati non avrebbero dovuto essere trasferiti, ne informa l'autorità trasferente, la quale esprime la sua posizione al riguardo. Se l'autorità trasferente ritiene che i dati personali siano errati, inesatti o non aggiornati o che tali dati non avrebbero dovuto essere trasferiti, ne informa l'autorità ricevente, la quale rettifica o cancella i dati personali e ne dà notifica all'autorità trasferente.

    Articolo 19

    Registrazione e documentazione

    1.Le parti provvedono affinché siano registrati o altrimenti documentati la raccolta, la modifica, l'accesso, la divulgazione, compreso il trasferimento successivo, la combinazione o la cancellazione di dati personali.

    2.Tali registrazioni o documentazione sono messe a disposizione dell'autorità di controllo, su richiesta, e sono usate soltanto ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e del controllo interno e per garantire adeguatamente l'integrità e la sicurezza dei dati.

    Articolo 20

    Sicurezza dei dati

    1.Le parti garantiscono che siano messe in atto misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali trasferiti ai sensi del presente accordo.

    2.Per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati, le parti garantiscono che siano messe in atto misure dirette a:

    (a)negare l'accesso alle attrezzature usate per il trattamento di dati personali alle persone non autorizzate (controllo dell'accesso alle attrezzature);

    (b)impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);

    (c)impedire che siano introdotti, consultati, modificati o cancellati dati personali senza autorizzazione (controllo della conservazione);

    (d)impedire che persone non autorizzate usino sistemi automatizzati di trattamento dei dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti);

    (e)garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato di dati possano accedere esclusivamente ai dati personali cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati);

    (f)garantire che sia possibile verificare e accertare a quali entità possono essere trasmessi o sono stati trasmessi i dati personali servendosi di attrezzature di trasmissione di dati (controllo della comunicazione);

    (g)garantire che sia possibile verificare e accertare quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati, in quale momento e la persona che li ha introdotti (controllo dell'introduzione);

    (h)impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati in modo non autorizzato durante il loro trasferimento o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);

    (i)garantire che in caso di guasto i sistemi installati possano essere ripristinati immediatamente (ripristino);

    (j)garantire che le funzioni del sistema non siano difettose, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati immediatamente (affidabilità) e che i dati personali conservati non possano essere corrotti dal cattivo funzionamento del sistema (integrità).

    Articolo 21

    Autorità di controllo

    1.Le parti provvedono affinché una o più autorità pubbliche indipendenti responsabili della protezione dei dati vigilino sull'attuazione del presente accordo e ne garantiscano il rispetto, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

    2.Le parti provvedono affinché:

    (a)ogni autorità di controllo agisca in piena indipendenza nell'adempimento dei propri compiti e nell'esercizio dei propri poteri;

    (b)ogni autorità di controllo non subisca pressioni esterne, dirette o indirette, e non solleciti né accetti istruzioni;

    (c)i membri di ogni autorità di controllo abbiano un mandato garantito, comprese garanzie contro la rimozione arbitraria.

    3.Le parti provvedono affinché ogni autorità di controllo sia dotata delle risorse umane, tecniche e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l'efficace svolgimento dei suoi compiti ed esercizio dei suoi poteri.

    4.Le parti provvedono affinché ogni autorità di controllo disponga di effettivi poteri di indagine e intervento che le consentano di esercitare una vigilanza sugli organismi che controlla e di agire in sede giudiziaria.

    5.Le parti provvedono affinché ogni autorità di controllo sia competente a trattare i reclami di singoli individui in relazione all'uso dei loro dati personali.

    Articolo 22

    Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo

    1.Le parti provvedono affinché, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni interessato abbia il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode ai sensi del presente accordo siano stati violati a seguito di un trattamento dei propri dati personali in violazione del presente accordo.

    2.Il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo comprende il diritto al risarcimento di eventuali danni causati all'interessato da tale trattamento a seguito di una violazione dell'accordo, e alle condizioni stabilite nel rispettivo quadro giuridico di ciascuna parte.

    Capo III

    Riservatezza delle informazioni

    Articolo 23

    Scambio di informazioni classificate UE e di informazioni sensibili non classificate

    Lo scambio di informazioni classificate UE o di informazioni sensibili non classificate, se necessario ai sensi del presente accordo, e la loro protezione [in quanto riservate] sono disciplinati da un accordo di lavoro concluso tra Eurojust e le autorità competenti dell'Armenia.

    Capo IV

    Responsabilità

    Articolo 24

    Responsabilità e risarcimento dei danni

    1.Le autorità competenti sono responsabili, conformemente al rispettivo quadro giuridico, del danno causato a una persona in ragione di errori di diritto o di fatto contenuti nelle informazioni scambiate. Né Eurojust né le autorità competenti dell'Armenia possono invocare il fatto che l'altra parte abbia trasferito informazioni inesatte al fine di sottrarsi alla responsabilità nei confronti di una persona lesa conformemente al rispettivo quadro giuridico.

    2.Se un'autorità competente versa un risarcimento a una persona ai sensi del paragrafo 1 e la sua responsabilità è dovuta all'uso di informazioni erroneamente comunicate dall'altra autorità competente, o comunicate a seguito del mancato rispetto dei suoi obblighi da parte dell'altra autorità competente, quest'ultima rimborsa l'importo versato a titolo di risarcimento, a meno che le informazioni siano state utilizzate in violazione del presente accordo.

    3.Eurojust e le autorità competenti dell'Armenia non esigono reciprocamente alcun risarcimento di danni a titolo punitivo o non risarcitorio.

    Capo V

    Disposizioni finali

    Articolo 25

    Spese

    Le parti provvedono affinché le autorità competenti sopportino le proprie spese derivanti dall'attuazione del presente accordo, salvo diversa disposizione del presente accordo o dell'accordo di lavoro.

    Articolo 26

    Accordo di lavoro

    1.Le modalità della cooperazione tra le parti ai fini dell'attuazione del presente accordo sono oggetto di un accordo di lavoro concluso tra Eurojust e le autorità competenti dell'Armenia conformemente al regolamento Eurojust.

    2.L'accordo di lavoro sostituisce qualsiasi accordo di lavoro esistente tra Eurojust e le autorità competenti dell'Armenia.

    Articolo 27

    Relazione con altri strumenti internazionali

    Il presente accordo non pregiudica né incide o influisce in altro modo sulle disposizioni previste da accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali o trattati di assistenza giudiziaria, da altri accordi o intese di cooperazione o da relazioni di cooperazione giudiziaria a livello operativo in materia penale tra l'Armenia e qualsiasi Stato membro.

    Articolo 28

    Notificazione dell'attuazione

    1.Le parti provvedono affinché ogni autorità competente renda accessibile al pubblico le proprie coordinate di contatto e un documento che delinea, con un linguaggio semplice e chiaro, le informazioni relative alle garanzie per i dati personali sancite dal presente accordo, comprese informazioni riguardanti almeno gli elementi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e c), e i mezzi a disposizione degli interessati per l'esercizio dei loro diritti. Ciascuna parte provvede affinché una copia di tale documento sia fornita all'altra parte.

    2.Qualora non esistano già, le autorità competenti adottano norme che specificano il modo in cui sarà garantito nella pratica il rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali. Una copia di tali norme è inviata all'altra parte e alla rispettiva autorità di controllo.

    3.Le parti si notificano reciprocamente l'autorità di controllo incaricata di vigilare sull'attuazione del presente accordo e di garantirne il rispetto, conformemente all'articolo 21.

    Articolo 29

    Entrata in vigore e applicazione

    1.Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

    2.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

    3.Il presente accordo entra in applicazione il primo giorno successivo alla data in cui sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    (a)le parti hanno firmato un accordo di lavoro ai sensi dell'articolo 26;

    (b)le parti si sono notificate reciprocamente che gli obblighi previsti dal presente accordo sono stati attuati, inclusi quelli di cui all'articolo 28; e

    (c)ciascuna parte ha informato la parte notificante che la notifica di cui alla lettera b) del presente comma è stata accettata.

    Le parti si scambiano notifiche scritte che confermano il soddisfacimento delle condizioni di cui al primo comma.

    Articolo 30

    Modifiche

    1.Il presente accordo può essere modificato per iscritto in qualsiasi momento, di comune accordo tra le parti. Le modifiche sono contenute in un documento separato, debitamente firmato. Le modifiche entrano in vigore secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2.

    2.Le parti possono concordare aggiornamenti degli allegati del presente accordo mediante scambio di note diplomatiche.

    Articolo 31

    Riesame e valutazione

    1.Le parti riesaminano congiuntamente l'attuazione del presente accordo un anno dopo la sua entrata in applicazione e successivamente a intervalli regolari, nonché su richiesta di una delle parti e quando concordato tra le parti.

    2.Le parti valutano congiuntamente il presente accordo quattro anni dopo la sua entrata in applicazione.

    3.Le parti decidono in anticipo le modalità del riesame e si comunicano reciprocamente la composizione dei rispettivi gruppi. Ciascun gruppo comprende esperti in materia di protezione dei dati e cooperazione giudiziaria. Fatta salva la normativa applicabile, tutti i partecipanti al riesame rispettano la riservatezza delle discussioni e hanno le idonee autorizzazioni di sicurezza. Ai fini di qualsiasi riesame, le parti garantiscono l'accesso alla documentazione, ai sistemi e al personale pertinenti.

    Articolo 32

    Risoluzione delle controversie e clausola di sospensione

    1.In caso di controversia sull'interpretazione, sull'applicazione o sull'attuazione del presente accordo o su qualsiasi questione correlata, i rappresentanti delle parti si consultano e avviano negoziati al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile.

    2.In deroga al paragrafo 1, in caso di violazione sostanziale o di mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo o qualora vi sia motivo di ritenere che tale violazione sostanziale o mancato adempimento degli obblighi possa verificarsi nel prossimo futuro, ciascuna parte può sospenderne l'applicazione, in tutto o in parte, mediante notificazione scritta all'altra parte. Tale notificazione scritta può essere effettuata solo dopo che le parti si sono impegnate in un ragionevole periodo di consultazione senza giungere a una soluzione. La sospensione ha effetto decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della notificazione. La sospensione può essere revocata dalla parte che l'ha notificata, mediante notificazione scritta all'altra parte. La sospensione è revocata non appena ricevuta tale notifica.

    3.Nonostante la sospensione dell'applicazione del presente accordo, le informazioni che rientrano nel suo ambito di applicazione e che sono state trasferite prima della sua sospensione continuano ad essere trattate conformemente al presente accordo.

    Articolo 33

    Denuncia

    1.Ciascuna parte può notificare per iscritto all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica.

    2.Le informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo e che sono state trasferite prima della sua denuncia continuano ad essere trattate conformemente al presente accordo quale vigente al momento della sua denuncia.

    3.In caso di denuncia le parti raggiungono un accordo sull'ulteriore uso e conservazione delle informazioni che sono già state scambiate tra loro. Se non viene raggiunto un accordo, ciascuna parte è autorizzata a richiedere che le informazioni da essa comunicate siano distrutte o le siano restituite.

    Articolo 34

    Notificazioni

    1.Le notificazioni a norma del presente accordo sono inviate:

    (a)per l'Armenia, al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea;

    (b)per l'Unione, al ministero della Giustizia dell'Armenia.

    2.Le informazioni sul destinatario delle notificazioni di cui al paragrafo 1 possono essere aggiornate per via diplomatica.

    Articolo 35

    Testi facenti fede

    Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e armena. In caso di divergenza tra i testi del presente accordo, prevale il testo in lingua inglese.

    IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

    Fatto a..., addì...,

    Per l'Unione europea

    Per la Repubblica d'Armenia

    ALLEGATO I

    Forme gravi di criminalità (articolo 3, lettera e))

    ·terrorismo,

    ·criminalità organizzata,

    ·traffico di stupefacenti,

    ·attività di riciclaggio del denaro,

    ·criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive,

    ·organizzazione del traffico di migranti,

    ·tratta di esseri umani,

    ·criminalità connessa al traffico di veicoli rubati,

    ·omicidio volontario e lesioni personali gravi,

    ·traffico illecito di organi e tessuti umani,

    ·rapimento, sequestro e presa di ostaggi,

    ·razzismo e xenofobia,

    ·rapina e furto aggravato,

    ·traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,

    ·truffe e frodi,

    ·reati contro gli interessi finanziari dell'Unione,

    ·abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario,

    ·racket e estorsioni,

    ·contraffazione e pirateria in materia di prodotti,

    ·falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsificati,

    ·falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento,

    ·criminalità informatica,

    ·corruzione,

    ·traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

    ·traffico illecito di specie animali protette,

    ·traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

    ·criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi,

    ·traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita,

    ·abuso e sfruttamento sessuale, compresi materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali,

    ·genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

    Le forme di criminalità di cui al presente allegato sono valutate dalle autorità competenti armene conformemente alla legislazione armena.

    ALLEGATO II

    Autorità competenti della Repubblica d'Armenia e loro competenze

    (articolo 3, lettera c), dell'accordo)

    Le autorità competenti armene alle quali Eurojust può trasferire i dati sono le seguenti:

    Autorità

    Descrizione delle competenze

    Procura generale della Repubblica d'Armenia

    La Procura generale della Repubblica d'Armenia è competente, a norma del diritto interno, per le indagini e il perseguimento dei reati.

    La Procura generale della Repubblica d'Armenia è l'autorità centrale designata per la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, per i procedimenti nella fase preliminare delle indagini.

    Ministero della Giustizia della Repubblica d'Armenia

    L'autorità centrale incaricata della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, per i procedimenti nella fase processuale (o in una fase successiva, ad es. l'esecuzione delle condanne, il trasferimento dei condannati).

    Comitato investigativo della Repubblica d'Armenia

    L'autorità nazionale autorizzata a condurre indagini preliminari (fase preliminare del procedimento penale) sui presunti reati di sua competenza previsti dal codice di procedura penale.

    Comitato anticorruzione della Repubblica d'Armenia

    L'autorità nazionale autorizzata a condurre indagini preliminari (fase preliminare del procedimento penale) sui presunti reati di corruzione di sua competenza previsti dal codice di procedura penale.

    Dipartimento investigativo del servizio di sicurezza nazionale della Repubblica d'Armenia

    L'autorità nazionale autorizzata a condurre indagini preliminari (fase preliminare del procedimento penale) di sua competenza previste dal codice di procedura penale.

    Organi giurisdizionali della Repubblica d'Armenia

    Organi giurisdizionali di primo grado di competenza generale

    Corte anticorruzione

    Corte d'appello, sezione penale

    Corte d'appello anticorruzione

    Le autorità nazionali autorizzate ad attuare gli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale.

    ALLEGATO III

    Elenco degli organismi dell'Unione

    (articolo 3, lettera d))

    Organismi dell'Unione con cui Eurojust può condividere dati personali:

    ·Banca centrale europea (BCE)

    ·Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

    ·Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

    ·Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    ·Missioni o operazioni stabilite nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, limitatamente alle attività di contrasto e giudiziarie

    ·Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)

    ·Procura europea (EPPO)

    (1)    Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).
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