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Document 52023PC0594

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori), dell'allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell'accordo SEE (regolamento ELA)

COM/2023/594 final

Bruxelles, 18.10.2023

COM(2023) 594 final

2023/0364(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori), dell'allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell'accordo SEE

(regolamento ELA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione della decisione del Comitato misto concernente una modifica dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori), dell'allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell'accordo SEE.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo SEE

L'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della normativa dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, di cui fanno parte gli Stati membri dell'UE nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L'accordo SEE si estende inoltre alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come politiche "orizzontali e di accompagnamento". L'accordo SEE è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte dell'accordo SEE.

2.2.Il Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. È un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE. Le sue decisioni sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Il Segretariato generale della Commissione europea è responsabile del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE.

2.3.L'atto previsto del Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE sarà chiamato ad adottare la decisione del Comitato misto SEE ("l'atto previsto") relativa alla modifica dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori), dell'allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell'accordo SEE.

La finalità dell'atto previsto è integrare nell'accordo SEE il regolamento che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 1 .

Poiché già integrata nell'accordo SEE, la decisione (UE) 2016/344 deve essere abrogata ai sensi del medesimo.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La Commissione trasmette l'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio per adozione quale posizione dell'Unione. Una volta adottata, la posizione dovrebbe essere presentata quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

L'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE conferisce agli Stati EFTA-SEE diritti di partecipazione all'Autorità europea del lavoro, il che trascende quanto possa essere considerato mero adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione deve quindi essere stabilita dal Consiglio.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 2 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo SEE. L'atto che il comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, dipende essenzialmente dalla base giuridica sostanziale dell'atto giuridico dell'UE da integrare nell'accordo SEE.

Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

Poiché la decisione del Comitato misto integra nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21), è opportuno fondare la presente decisione del Consiglio sulla stessa base giuridica sostanziale dell'atto che viene integrato. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è costituita pertanto dagli articoli 46 e 48 TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dagli articoli 46 e 48 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo SEE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto del Comitato misto SEE apporterà modifiche all'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori), all'allegato VI (Sicurezza sociale) e al protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell'accordo SEE e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2023/0364 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori), dell'allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell'accordo SEE

(regolamento ELA)


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 3 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo 4 ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1º gennaio 1994.

(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori), l'allegato VI (Sicurezza sociale) e il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell'accordo SEE.

(3)È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 5 .

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori), l'allegato VI (Sicurezza sociale) e il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell'accordo SEE.

(5)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori), dell'allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21).
(2)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(3)    GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(4)    GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(5)    Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21).
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Bruxelles, 18.10.2023

COM(2023) 594 final

ALLEGATO

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori), dell'allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell'accordo SEE

(regolamento ELA)


ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. […]

del […]

che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori), l'allegato VI (Sicurezza sociale) e il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 1 .

(2)Il regolamento (UE) 2019/1149 abroga a decorrere dal 1o agosto 2021 la decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 , che è integrata nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato V, l'allegato VI e il protocollo 31 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato V dell'accordo SEE è così modificato:

1.al punto 2 (Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

"-32019 R 1149: Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21)";

2.al punto 9 (Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

-32019 R 1149: Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21)";

3.dopo il punto 10n (Decisione di esecuzione (UE) 2021/1482 della Commissione) è inserito il testo seguente:

"11.32019 R 1149: Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21)

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)    per quanto riguarda gli Stati EFTA, i riferimenti al diritto dell'Unione si intendono fatti all'accordo SEE;

b)    nonostante le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo e se non altrimenti stipulato nel presente accordo, l'espressione "Stato membro" o "Stati membri" e l'espressione "autorità nazionale" o "autorità nazionali" s'intendono ricomprendere, oltre al significato del regolamento, gli Stati EFTA e le rispettive autorità;

c)    all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 2, dopo i termini "la Commissione" sono inseriti i termini "e l'Autorità di vigilanza EFTA.";

d)    all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 13, paragrafo 13, dopo i termini "alla Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA";

e)    all'articolo 9, paragrafo 9, e all'articolo 10, paragrafo 3, dopo i termini "alla Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA";

f)    all'articolo 12, dopo il paragrafo 3 è inserito il paragrafo seguente:

"3bis. Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo alla piattaforma, nella quale hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto.";

g)    all'articolo 13:

i)    al paragrafo 1, dopo i termini "della Corte di giustizia" sono inseriti i termini "e della Corte EFTA";

ii)    ai paragrafi 3, 5 e 6, dopo i termini "della Commissione" sono inseriti i termini ", dell'Autorità di vigilanza EFTA, quando sono interessati uno o più Stati EFTA,";

h)all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, dopo la prima frase è inserita la frase "L'Autorità può invitare rappresentanti dell'Autorità di vigilanza EFTA a partecipare in veste di osservatori ai gruppi di lavoro o di esperti.";

i)all'articolo 17, dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente:

"1bis.    Gli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione, nel quale hanno gli stessi diritti e obblighi, rispettivamente, degli Stati membri dell'UE e della Commissione, ad eccezione del diritto di voto.";

j)    all'articolo 26 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5.    Gli Stati EFTA partecipano al contributo dell'Unione di cui al paragrafo 3, lettera a). A tal fine si applicano mutatis mutandis le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo SEE.";

k)    all'articolo 30 sono aggiunti i commi seguenti:

"In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dall'autorità che ha il potere di nomina dell'Autorità.

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, nei confronti del proprio personale l'Autorità considera le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.";

l)    all'articolo 32, dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente:

"1bis.    Uno Stato EFTA può designare come proprio funzionario nazionale di collegamento il funzionario nazionale di collegamento di un altro Stato EFTA o di uno Stato membro dell'UE.";

m)    all'articolo 34 è aggiunto il testo seguente:

"Gli Stati EFTA riconoscono all'Autorità e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli previsti nel protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea."."

Articolo 2

Nell'allegato VI dell'accordo SEE, punto 1 (Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

"-32019 R 1149: Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21)".

Articolo 3

Nel protocollo 31 dell'accordo SEE, il testo dell'articolo 15, paragrafo 9, secondo trattino (Decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso.

Articolo 4

Il testo del regolamento (UE) 2019/1149 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il […] purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE 3 *.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il […]

   Per il Comitato misto SEE

   Il presidente

   […]

   I segretari

   del Comitato misto SEE

   […]



Dichiarazione comune delle Parti contraenti

relativa alla decisione n. …/… che integra nell'accordo il regolamento (UE) n. 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio

Le parti riconoscono che l'integrazione del regolamento lascia impregiudicata l'applicazione diretta del protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea ai cittadini degli Stati EFTA nel territorio di ciascuno Stato membro dell'Unione europea, a norma dell'articolo 11 di tale protocollo.

(1)    GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21.
(2)    GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 12.
(3)    *    [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
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