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Document 52023PC0559

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico tra la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea, dall'altra

COM/2023/559 final

Bruxelles, 28.9.2023

COM(2023) 559 final

2023/0337(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico tra la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea, dall'altra


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la firma dell'accordo di partenariato economico (APE) tra la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte, e l'Unione europea (UE), dall'altra ("APE UE-Kenya" o "accordo").

I testi negoziati dell'APE sono stati resi pubblici e possono essere consultati al seguente link: https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/east-african-community-eac/eu-kenya-agreement/text-agreement_it .

Obiettivo dell'accordo è l'attuazione bilaterale delle disposizioni dell'APE tra l'UE e gli Stati partner dell'EAC (Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania e Uganda), l'"APE UE-EAC", i cui negoziati si sono conclusi il 16 ottobre 2014. L'UE, il Kenya e il Ruanda hanno firmato l'APE UE-EAC nel settembre 2016, e il Kenya l'ha ratificato nello stesso mese. Tuttavia l'APE UE-EAC regionale non è mai stato applicato in via provvisoria, perché non tutti i membri dell'EAC hanno firmato e ratificato l'accordo (il che costituiva un requisito dell'APE UE-EAC per la sua entrata in vigore).

Nel febbraio 2021 il vertice ordinario dei capi di Stato dell'EAC ha deciso di consentire ai singoli paesi dell'EAC di procedere all'attuazione bilaterale dell'APE UE-EAC in base al principio della "geometria variabile". Il 4 maggio 2021 il Kenya ha trasmesso alla Commissione europea la richiesta di procedere in tal senso.

Il 17 febbraio 2022 il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis, a nome dell'UE, e l'ambasciatore Raychelld Omamo, a nome del Kenya, hanno firmato una dichiarazione comune a margine del vertice UE-Unione africana nella quale hanno convenuto di proseguire i negoziati sull'APE UE-Kenya, che resterà aperto agli altri Stati partner dell'EAC.

I negoziati volti a introdurre i necessari adeguamenti per l'attuazione bilaterale, tra il Kenya e l'UE, delle disposizioni dell'APE UE-EAC si sono conclusi il 24 maggio 2023 a livello tecnico e il 19 giugno 2023 a livello politico, durante la visita del vicepresidente esecutivo Dombrovskis in Kenya. Nel corso dei negoziati le Parti hanno concordato alcuni adeguamenti dell'accordo iniziale che ne rendono possibile l'attuazione su base bilaterale, anche nel settore delle regole di origine e dell'aiuto allo sviluppo. È stato inoltre aggiunto all'accordo un nuovo allegato relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile.

La prevista conclusione del presente accordo giunge al momento opportuno.

In primo luogo, il Kenya è un'economia in crescita e un importante attore economico regionale. Rappresenta la nona economia del continente africano e il principale polo economico dell'Africa orientale. Nel periodo 2015-2019 ha conseguito una crescita media annuale generalizzata del 4,8 % e ha significativamente ridotto la povertà, dal 36,5 % nel 2005 al 27,2 % nel 2019. Dopo la pandemia di COVID-19 l'economia ha registrato una forte ripresa, con una crescita del PIL stimata al 5,5 % nel 2022 e un tasso di povertà che ha riconfermato la sua tendenza al ribasso dopo aver subito un aumento all'inizio della pandemia. Guardando al futuro, secondo la Banca mondiale la crescita a medio termine del Kenya resterà brillante. Il PIL reale dovrebbe salire al 5,0 % nel 2023 e al 5,2 % in media nel periodo 2024-2025. Questa previsione di crescita a breve termine è superiore al tasso di crescita potenziale stimato del PIL del Kenya, pari al 4,9 %, e alla media pre-pandemia (2010-2019) del 5,0 %. Il reddito reale pro capite dovrebbe crescere, passando dal 2,8 % nel 2022 al 3,1 %.

In secondo luogo, le relazioni economiche tra l'UE e il Kenya sono ben consolidate. L'UE è il secondo partner commerciale del Kenya. Gli scambi commerciali tra l'UE e il Kenya hanno raggiunto i 3,3 miliardi di EUR nel 2022, registrando un aumento del 27 % rispetto al 2018. Le importazioni dell'UE dal Kenya ammontano a 1,2 miliardi di EUR e sono principalmente costituite da ortaggi, frutta e fiori. Il Kenya intende esportare sempre più merci complesse e aumentare il valore aggiunto delle merci esportate. Le esportazioni dell'UE in Kenya ammontano a 2,02 miliardi di EUR e sono principalmente costituite da prodotti minerali, prodotti chimici e macchinari, che rappresentano elementi importanti data l'intenzione del Kenya di sviluppare ulteriormente i propri settori industriali. L'UE è la prima destinazione delle esportazioni del Kenya (16 % delle esportazioni totali nel 2022), seguita dall'Uganda (12 %) e dagli Stati Uniti (8 %), ed è la terza fonte delle sue importazioni (10 %).

Un accordo commerciale con il Kenya, riguardante gli scambi di merci, la cooperazione allo sviluppo e la sostenibilità, non si limiterebbe a preservare la quota di mercato dell'UE in un mercato in forte espansione, ma la accrescerebbe, e rafforzerà la posizione del Kenya nella regione 1 . L'impegno dell'UE con il Kenya incoraggerebbe il paese a promuovere la liberalizzazione degli scambi nella regione EAC (poiché l'accordo resterà aperto all'adesione di altri Stati partner dell'EAC).

In terzo luogo, da un punto di vista più geopolitico, il Kenya svolge sempre più un ruolo di primo piano a livello regionale e internazionale, in particolare nella promozione della pace e della sicurezza nei paesi vicini e nel sostegno all'agenda globale in materia di sostenibilità. L'UE ha individuato nel Kenya un attore chiave per un maggior impegno negli affari regionali, in particolare in Etiopia e Sudan 2 . Il Kenya ospita l'unico quartier generale dell'ONU nel continente africano (programma dell'ONU per l'ambiente/UNEP e programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani/UN-Habitat) e ha avuto un seggio temporaneo al Consiglio di sicurezza dell'ONU (2021-2022). Il Kenya fa inoltre da apripista negli sforzi di sostenibilità del continente africano ed è un alleato affidabile nella lotta ai cambiamenti climatici. Insieme all'UE e ad altri partner internazionali, il paese africano è alla guida della coalizione dei ministri del Commercio sul clima, avviata nel 2023.

In considerazione dell'attuale contesto politico internazionale, la tempestiva conclusione dei negoziati con un partner fondamentale come il Kenya costituisce anche un segnale forte dell'impegno comune a favore di un sistema commerciale basato su regole e della sostenibilità.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Gli obiettivi di cui sopra sono coerenti con il trattato sull'Unione europea (TUE) secondo il quale l'UE deve "incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali" 3 .

La conclusione del presente accordo è pienamente in linea con l'ambizione dell'UE di promuovere relazioni commerciali con i partner africani, come stabilito nella strategia dell'UE per l'Africa (2020) 4 , nel riesame della politica commerciale (2021) 5 e nella comunicazione sul riesame della politica commerciale sostenibile (2022) 6 .

La presente proposta attua in particolare l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro 7 ("accordo di partenariato ACP-UE"), che prevede la conclusione di accordi di partenariato economico compatibili con le disposizioni dell'OMC.

Obiettivo del presente accordo è infatti l'attuazione bilaterale delle disposizioni dell'APE UE-EAC sulla base del principio di "geometria variabile". L'accordo resterà aperto all'adesione di altri Stati partner dell'EAC.

L'APE tra l'UE e il Kenya è stato inoltre esplicitamente integrato come risultato fondamentale del dialogo strategico UE-Kenya, avviato nel giugno 2021, ed è una componente chiave della strategia dell'UE per l'impegno in Africa.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Gli obiettivi sono coerenti con le altre normative dell'UE, in particolare quelle in materia di sviluppo e ambiente.

L'APE con il Kenya è un accordo commerciale orientato allo sviluppo. Offre al Kenya un accesso asimmetrico al mercato, che consente al paese di proteggere settori sensibili dalla liberalizzazione, prevede un numero cospicuo di misure di salvaguardia e una clausola a tutela di industrie nascenti e abolisce il ricorso alle sovvenzioni all'esportazione negli scambi tra le Parti. Tali disposizioni contribuiscono all'obiettivo della coerenza delle politiche per lo sviluppo e sono conformi all'articolo 208, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'accordo comprende inoltre un ambizioso allegato sul commercio e lo sviluppo sostenibile che contempla questioni ambientali e sociali e inerenti al lavoro, ai diritti umani e alla parità di genere. Gli obiettivi dell'accordo sono pertanto in linea con le politiche ambientali, climatiche e sociali e con gli impegni concordati a livello internazionale dell'UE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Conformemente al parere 2/15 della Corte di giustizia sull'ALS UE-Singapore, del 16 maggio 2017, tutti i settori contemplati dall'APE rientrerebbero nella competenza esclusiva dell'UE e, più in particolare, nell'ambito di applicazione dell'articolo 207 TFUE.

Il presente accordo deve pertanto essere firmato dall'Unione in forza di una decisione del Consiglio basata sull'articolo 218, paragrafo 5, TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'APE presentato al Consiglio non disciplina questioni che esulano dalla competenza esclusiva dell'UE.

Proporzionalità

Gli accordi commerciali sono il mezzo appropriato per disciplinare l'accesso al mercato e i settori correlati delle relazioni economiche globali con un paese terzo al di fuori dell'UE. Non esistono alternative per rendere giuridicamente vincolanti tali impegni e sforzi di liberalizzazione.

L'iniziativa persegue direttamente l'obiettivo dell'azione esterna dell'Unione e contribuisce alla priorità politica "Un ruolo più incisivo dell'UE a livello mondiale". Essa è in linea con gli orientamenti della strategia globale dell'UE intesi a promuovere il dialogo con altre parti e a rilanciare i partenariati esterni in modo responsabile, al fine di realizzare le priorità esterne dell'Unione. Contribuisce agli obiettivi dell'UE in materia di commercio e sviluppo.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, che prevede l'adozione di decisioni relative alla firma di accordi internazionali da parte del Consiglio. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Obiettivo del presente APE è l'attuazione bilaterale delle disposizioni di un accordo regionale di libero scambio già concluso (l'APE UE-EAC). L'accordo è in linea con le direttive di negoziato aggiornate 8 . Per questi motivi non si applicano i requisiti degli orientamenti per legiferare meglio.

In futuro potrebbe essere prevista una valutazione ex-post dell'accordo.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente.

Nel marzo 2023, nel contesto di un dialogo con la società civile, si è tenuta una presentazione dell'allegato dell'accordo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile (che costituisce la principale novità rispetto all'APE UE-EAC), rivolta ai portatori di interessi.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

In questa fase non è necessaria una valutazione d'impatto. Poiché l'obiettivo del presente accordo è l'attuazione bilaterale delle disposizioni di un accordo regionale di libero scambio già concluso (APE UE-EAC), la realizzazione di valutazioni d'impatto supplementari non è richiesta dal pacchetto di strumenti per legiferare meglio.

In precedenza, nel 2002, è stata avviata una valutazione d'impatto per la sostenibilità (SIA) per tutti gli APE. L'esito di tale SIA ha riguardato i negoziati sia per l'APE UE-EAC quadro, concluso nel 2007 (FEPA), sia per l'APE UE-EAC globale per gli scambi di merci, concluso nell'ottobre 2014.

A seguito della conclusione dell'APE UE-EAC nell'ottobre 2014, nel 2018 è stata effettuata un'analisi economica dei risultati negoziali per valutare l'impatto economico dell'APE UE-EAC sulle Parti.

Efficienza normativa e semplificazione

Il presente accordo non è soggetto a procedure REFIT, non comporta costi per le PMI dell'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

Diritti fondamentali

La proposta non incide sulla protezione dei diritti fondamentali nell'Unione.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il Kenya beneficia già del regolamento sull'accesso al mercato (MAR), che offre un accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e contingenti, come accade nell'ambito di un APE. Obiettivo del MAR era concedere l'accesso al mercato dell'UE a quei paesi ACP che si erano adoperati per concludere, firmare e ratificare un APE che in ultima analisi non aveva potuto essere applicato in via provvisoria per ragioni indipendenti dalla loro volontà. È quanto accaduto al Kenya con l'APE UE-EAC 2014, che non ha potuto essere applicato in via provvisoria a causa della mancata firma e ratifica di tale accordo da parte di tutti i membri dell'EAC.

Non vi sarà pertanto alcuna incidenza sul bilancio, dal momento che l'accordo manterrà l'accesso del Kenya al mercato dell'UE alle medesime condizioni.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'accordo comprende disposizioni istituzionali che istituiscono organismi ministeriali, tecnici e di alti funzionari incaricati di supervisionare, orientare e sostenere la sua attuazione, il suo funzionamento e il suo impatto e di adottare le misure necessarie.

A livello ministeriale sarà istituito il Consiglio APE, che avrà il potere di prendere decisioni e adottare raccomandazioni. Il Consiglio sarà assistito da un comitato degli alti funzionari nella supervisione dell'attuazione e dell'applicazione dell'APE, nonché nella valutazione del suo impatto sulle Parti.

A livello tecnico, il comitato degli alti funzionari potrà istituire comitati specializzati, gruppi di lavoro, task force o organismi incaricati di trattare le questioni inerenti all'accordo. Le disposizioni dell'accordo istituiscono inoltre, all'entrata in vigore, un comitato speciale per le dogane e l'agevolazione degli scambi, che monitorerà l'attuazione e la gestione delle disposizioni in materia di cooperazione doganale e agevolazione degli scambi e regole di origine. Sarà inoltre istituito un dialogo globale sull'agricoltura e sulla politica di sviluppo rurale, con il compito di monitorare i progressi compiuti nell'attuazione del capitolo relativo all'agricoltura e fungere da sede di scambio e di cooperazione in relazione alle rispettive politiche agricole interne delle Parti. Per quanto riguarda il commercio e lo sviluppo sostenibile, all'entrata in vigore sarà istituito un comitato speciale per il commercio e lo sviluppo sostenibile, incaricato di agevolare, monitorare ed esaminare l'attuazione del relativo allegato.

L'accordo conferirà ai rappresentanti della società civile (settore privato, associazioni d'imprese, sindacati, organizzazioni non governative) un ruolo nella sua attuazione, anche per quanto riguarda le disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile. Saranno istituiti gruppi consultivi interni, comprendenti una rappresentanza equilibrata di organizzazioni indipendenti della società civile, in particolare organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati che operano nei settori economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo Tali gruppi si riuniranno periodicamente e forniranno consulenza alla rispettiva Parte sull'attuazione dell'accordo. Sarà altresì istituito un comitato consultivo (un organo consultivo comune della società civile a cui parteciperanno i gruppi consultivi interni), che assisterà il comitato degli alti funzionari nella promozione del dialogo e della cooperazione tra i rappresentanti della società civile, del settore privato e delle parti economiche e sociali sulle questioni inerenti all'accordo.

Infine, la relazione annuale sull'attuazione e sull'applicazione della Commissione contemplerà l'APE UE-Kenya a partire dalla sua entrata in vigore.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il presente accordo mira de facto all'attuazione delle disposizioni del precedente accordo negoziato con i membri dell'EAC nel 2014. Introduce gli adeguamenti necessari per l'attuazione dell'APE regionale da parte di un singolo membro dell'EAC ed è aperto all'adesione futura di qualsiasi altro paese EAC. L'accordo è stato inoltre aggiornato per allinearlo alle sfide attuali, ad esempio la promozione della sostenibilità, attraverso l'inclusione di un allegato ambizioso in materia di commercio e sviluppo sostenibile e l'aggiornamento del capitolo sulla cooperazione economica e allo sviluppo.

L'APE UE-Kenya contiene disposizioni in materia di scambi di merci, dogane e agevolazione degli scambi, ostacoli tecnici agli scambi, misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), agricoltura e pesca, cooperazione allo sviluppo e prevenzione e risoluzione delle controversie, nonché un allegato in materia di commercio e sviluppo sostenibile. L'accordo comprende inoltre due dichiarazioni comuni relative all'applicabilità, rispettivamente, delle disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile e di regole di origine.

L'accordo prevede in particolare gli elementi seguenti.

Eliminazione asimmetrica delle tariffe: l'UE concede il libero accesso al proprio mercato eliminando le tariffe e i contingenti (tranne che per le armi), mentre il Kenya aprirà gradualmente il proprio mercato, beneficiando dei periodi di transizione e dell'esclusione di prodotti sensibili dalla liberalizzazione.

Applicazione temporanea agli scambi di entrambe le Parti delle regole di origine del regolamento sull'accesso al mercato (che si applica già al Kenya) finché non sarà negoziato un nuovo protocollo sulle regole di origine all'entrata in vigore dell'accordo ed entro cinque anni dall'attuazione dell'APE. Il nuovo protocollo sulle regole di origine si baserà sulle regole di origine dell'APE UE-EAC, come previsto dalla dichiarazione comune sulle regole di origine.

Disposizioni che tengono conto delle esigenze di sviluppo del Kenya, quali misure di salvaguardia speciali per l'agricoltura, misure sulla sicurezza alimentare e tutela delle industrie nascenti.

Disposizioni in materia doganale volte ad agevolare gli scambi, a promuovere il miglioramento della legislazione e delle procedure doganali, a sostenere l'amministrazione doganale kenyota e a rafforzare la cooperazione tra le istituzioni doganali.

Disposizioni in materia di misure sanitarie e fitosanitarie volte a promuovere l'armonizzazione delle norme intraregionali e a rafforzare la capacità tecnica del Kenya.

Un capitolo sulla cooperazione economica e allo sviluppo, contenente disposizioni volte a promuovere la competitività dell'economia kenyota rafforzando la capacità di offerta e assistendo il Kenya nell'armoniosa attuazione dell'APE. Il capitolo originario dell'APE EAC è stato in gran parte mantenuto, con i necessari aggiornamenti. È stato aggiunto un allegato specifico per il Kenya e l'UE che riporta le modifiche apportate al testo dell'accordo regionale.

Un allegato apposito dedicato al commercio e allo sviluppo sostenibile che riguarda il lavoro, la parità di genere e le questioni ambientali e climatiche e contiene impegni vincolanti e applicabili (attraverso uno specifico meccanismo di risoluzione delle controversie). Nell'accordo non è inclusa la possibilità di sospendere temporaneamente gli obblighi a norma dell'allegato su commercio e sviluppo sostenibile (ossia imporre "sanzioni"). Nella dichiarazione comune sul commercio e lo sviluppo sostenibile, l'UE e il Kenya si sono tuttavia esplicitamente impegnati a proseguire i negoziati su questo aspetto nel contesto della "clausola di revisione a tempo".

L'accordo sarà riesaminato ogni cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Il testo dell'APE comprende l'impegno a negoziare nuovi settori da includere nell'accordo ("clausola di revisione a tempo"), tra cui disposizioni in materia di scambi di servizi, e norme relative agli scambi riguardanti lo sviluppo sostenibile, la politica della concorrenza, gli investimenti e lo sviluppo del settore privato, i diritti di proprietà intellettuale e la trasparenza negli appalti pubblici. I risultati dei negoziati su questi settori dovrebbero essere aggiunti entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

2023/0337 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico tra la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per accordi di partenariato economico (APE) con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

(2)I negoziati tra l'Unione europea (UE) e gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC) (Repubblica del Burundi, Repubblica del Kenya, Repubblica del Ruanda, Repubblica unita della Tanzania e Repubblica dell'Uganda) per un accordo di partenariato economico si sono conclusi il 14 ottobre 2014 e l'APE EAC è stato siglato il 16 ottobre 2014.

(3)Il Kenya ha ratificato e firmato l'APE UE-EAC nel settembre 2016. Affinché l'APE regionale entri in vigore è necessario che tutti i membri dell'EAC lo firmino e lo ratifichino. Ad oggi mancano ancora le firme e le ratifiche di tre membri dell'EAC, il che impedisce l'entrata in vigore dell'accordo regionale.

(4)Il 19 dicembre 2019 il Consiglio ha aggiornato le direttive di negoziato della Commissione del 2002 includendovi la conclusione di un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile negli APE.

(5)Il 27 febbraio 2021 il vertice dell'EAC ha consentito ai singoli paesi dell'EAC di procedere all'attuazione bilaterale dell'APE EAC in base al principio della "geometria variabile". Il 4 maggio 2021 il Kenya ha trasmesso alla Commissione la richiesta di procedere in tal senso.

(6)Il 17 febbraio 2022 il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis, a nome dell'UE, e l'ambasciatore Raychelld Omamo, a nome del Kenya, hanno firmato una dichiarazione comune a margine del vertice UE-Unione africana nella quale hanno convenuto di proseguire i negoziati sull'APE UE-Kenya ("accordo"), che resterà aperto agli altri Stati partner dell'EAC.

(7)Il 24 maggio 2023 i negoziati per l'accordo tra l'Unione europea e il Kenya si sono conclusi con esito positivo.

(8)È pertanto opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a firmare, a nome dell'Unione, l'accordo di partenariato economico tra la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea, dall'altra, con riserva della conclusione di detto accordo in una fase successiva.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

 
Articolo 3

L'accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Nel periodo 2015-2019 la crescita economica del Kenya è stata in media del 5,7 %, il che ha reso il paese una delle economie in più rapida crescita dell'Africa subsahariana. I risultati ottenuti dall'economia sono stati favoriti da un ambiente macroeconomico stabile, dalla fiducia positiva degli investitori e da un settore dei servizi resiliente. (Fonte: Banca mondiale).
(2)    Nel maggio 2021 le conclusioni del Consiglio sul Corno d'Africa hanno individuato nel Kenya un partner fondamentale per perseguire un programma di valori e interessi condivisi e promuovere la pace e la sicurezza, la prosperità e la stabilità democratica nella regione, nonché il multilateralismo.
(3)    Articolo 21, paragrafo 2, lettera e), TUE.
(4)    Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Verso una strategia globale per l'Africa", https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0004 .
(5)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva", EUR-Lex - 52021DC0066 - IT - EUR-Lex (europa.eu) .
(6)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0409&qid=1656586727707 .
(7)    GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).
(8)    Decisione del Consiglio (UE) 2020/13, del 19 dicembre 2019, che modifica le direttive di negoziato per i negoziati degli accordi di partenariato economico con i paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, nella misura in cui rientrano nella competenza dell'Unione (GU L 6 del 10.1.2020, pag. 101, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.006.01.0101.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A006%3ATOC ).
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Bruxelles, 28.9.2023

COM(2023) 559 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico tra la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea, dall'altra


ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO

TRA LA REPUBBLICA DEL KENYA, MEMBRO DELLA COMUNITÀ DELL'AFRICA ORIENTALE,

DA UNA PARTE,

E L'UNIONE EUROPEA,

DALL'ALTRA

PARTI DELL'ACCORDO

LA REPUBBLICA DEL KENYA

(di seguito denominata "Stato partner dell'EAC"),

   da una parte, e

L'UNIONE EUROPEA

(di seguito denominata "UE"),

   dall'altra,

RICORDANDO gli impegni assunti nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, di seguito denominati "accordo OMC";


VISTO l'accordo che istituisce il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), firmato a Georgetown il 6 giugno 1975;

VISTO l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010, di seguito denominato "accordo di Cotonou", e l'accordo che lo sostituirà;

VISTO il trattato istitutivo della Comunità dell'Africa orientale (EAC), firmato ad Arusha il 30 novembre 1999, e il relativo protocollo sull'istituzione dell'Unione doganale della Comunità dell'Africa orientale;

VISTO l'accordo di partenariato economico tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, i cui negoziati si sono conclusi il 16 ottobre 2014 (di seguito denominato "APE UE-EAC");

RINNOVANDO l'auspicio di una maggiore unità dell'Africa e del conseguimento degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità economica africana;

VISTO il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

CONSIDERANDO che lo Stato o gli Stati partner dell'EAC e l'UE hanno convenuto che l'obiettivo della loro cooperazione commerciale ed economica è la promozione della graduale e armoniosa integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale nel rispetto delle loro scelte politiche, del loro livello di sviluppo e delle loro priorità di sviluppo, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile e contribuire all'eliminazione della povertà nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;


RIAFFERMANDO inoltre che il presente accordo deve essere coerente con gli obiettivi e i principi dell'accordo di Cotonou, in particolare con le disposizioni della parte 3, titolo II, in materia di cooperazione economica e commerciale, e con le corrispondenti disposizioni dell'accordo che lo sostituirà;

RIAFFERMANDO che il presente accordo deve fungere da strumento di sviluppo, promuovere una crescita sostenuta, far aumentare la produzione e la capacità di offerta dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, favorire la trasformazione strutturale delle economie dello Stato o degli Stati partner dell'EAC e la loro diversificazione e competitività, determinare lo sviluppo degli scambi commerciali, l'afflusso di investimenti e tecnologie e portare alla creazione di posti di lavoro nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

RIBADENDO la necessità di prestare particolare attenzione all'integrazione regionale e di assicurare un trattamento speciale e differenziato allo Stato o agli Stati partner dell'EAC mantenendo nel contempo il trattamento speciale per lo Stato o gli Stati partner dell'EAC meno sviluppati;

RICONOSCENDO la necessità di massicci investimenti ai fini dell'innalzamento del tenore di vita nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

RIBADENDO che il presente accordo mira ad attuare le disposizioni dell'accordo di partenariato economico tra l'UE e l'EAC,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:


PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione dell'accordo

Le Parti istituiscono un accordo di partenariato economico (APE). Il presente accordo contempla:

a)    disposizioni generali;

b)    gli scambi di merci;

c)    la pesca;

d)    l'agricoltura;

e)    la cooperazione economica e allo sviluppo;

f)    disposizioni istituzionali;

g)    la prevenzione e la risoluzione delle controversie;

h)    eccezioni generali;


i)    disposizioni generali e finali;

j)    allegati, protocolli e dichiarazioni comuni relativi alle materie di cui sopra.

ARTICOLO 2

Obiettivi

1.    Il presente accordo si propone i seguenti obiettivi:

a)    contribuire alla crescita economica e allo sviluppo mediante l'istituzione di un partenariato strategico rafforzato nel campo degli scambi commerciali e dello sviluppo, che sia coerente con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile;

b)    promuovere l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

c)    promuovere la graduale integrazione dello Stato o degli Stati partner dell'EAC nell'economia mondiale, conformemente alle loro scelte politiche e alle loro priorità di sviluppo;

d)    favorire la trasformazione strutturale delle economie dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, la loro diversificazione e la loro competitività attraverso un incremento della capacità di produzione, fornitura e scambio;

e)    migliorare la capacità dello Stato o degli Stati partner dell'EAC in materia di politica commerciale e di questioni connesse agli scambi;


f)    istituire e attuare un quadro di regolamentazione efficace, prevedibile e trasparente nell'ambito degli scambi commerciali e degli investimenti nello Stato o negli Stati partner dell'EAC, così da favorire le condizioni per stimolare gli investimenti e l'iniziativa del settore privato; e

g)    rafforzare le attuali relazioni tra le Parti su basi di solidarietà e di interesse reciproco. A tal fine il presente accordo, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'OMC, intensifica le relazioni economiche e commerciali, sostiene una nuova dinamica commerciale tra le Parti mediante la progressiva liberalizzazione asimmetrica degli scambi reciproci e rafforza, amplia e approfondisce la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio e agli investimenti.

2.    Coerentemente con gli articoli 34 e 35 dell'accordo di Cotonou e con le corrispondenti disposizioni dell'accordo che lo sostituirà, il presente accordo si propone inoltre di:

a)    istituire un accordo compatibile con l'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 ("GATT 1994");

b)    facilitare la prosecuzione degli scambi commerciali dello Stato o degli Stati partner dell'EAC a condizioni non meno favorevoli di quelle previste dall'accordo di Cotonou o dall'accordo che lo sostituirà;

c)    stabilire il quadro e la portata di possibili negoziati su altri temi, compresi gli scambi di servizi, le questioni connesse agli scambi identificate nell'accordo di Cotonou o nell'accordo che lo sostituirà e ogni altra questione di interesse per entrambe le Parti.


ARTICOLO 3

Clausola di revisione a tempo

Le Parti si impegnano a concludere i negoziati sui temi elencati di seguito, entro cinque (5) anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo:

a)    gli scambi di servizi;

b)    le questioni connesse agli scambi, in particolare:

i)    la politica della concorrenza;

ii)    gli investimenti e lo sviluppo del settore privato;

iii)    gli scambi, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile;

iv)    i diritti di proprietà intellettuale;

v)    la trasparenza negli appalti pubblici;

c)    qualsiasi altro settore concordato tra le Parti.


ARTICOLO 4

Principi

Il presente accordo si basa sui seguenti principi:

a)    l'acquis dell'accordo di Cotonou, e dell'accordo che lo sostituirà, quale base di partenza;

b)    il rafforzamento dell'integrazione nella regione dell'EAC;

c)    l'asimmetria a favore dello Stato o degli Stati partner dell'EAC nella liberalizzazione degli scambi e nell'applicazione delle misure di natura commerciale e degli strumenti di difesa commerciale;

d)    consentire allo Stato o agli Stati partner dell'EAC di mantenere le preferenze regionali nei confronti di altre regioni e paesi africani senza l'obbligo di estenderle all'UE; e

e)    contribuire ad aumentare la capacità di produzione, fornitura e scambio dello Stato o degli Stati partner dell'EAC.


PARTE II

SCAMBI DI MERCI

ARTICOLO 5

Ambito di applicazione e obiettivi

1.    Le disposizioni della presente parte si applicano a tutte le merci originarie dell'UE e dello Stato o degli Stati partner dell'EAC.

2.    Gli obiettivi nel settore degli scambi di merci sono:

a)    offrire alle merci originarie dello Stato o degli Stati partner dell'EAC condizioni di accesso al mercato dell'UE in esenzione da ogni dazio e contingente, in una prospettiva sicura, di lungo periodo e prevedibile, nel rispetto delle modalità previste dal presente accordo;

b)    liberalizzare progressivamente e gradualmente il mercato o i mercati dello Stato o degli Stati partner dell'EAC per le merci originarie dell'UE, nel rispetto delle modalità previste dal presente accordo; e

c)    mantenere e migliorare le condizioni di accesso al mercato per garantire allo Stato o agli Stati partner dell'EAC di beneficiare pienamente dell'APE.


TITOLO I

DAZI DOGANALI E LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

ARTICOLO 6

Dazi doganali

1.    Per dazio doganale si intende qualsiasi tipo di dazio od onere applicato all'importazione di merci o ad essa collegato, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate a tale importazione, esclusi:

a)    gli oneri, equivalenti a tasse interne, applicati su merci importate e di produzione locale nel rispetto dell'articolo 20;

b)    le misure antidumping, compensative o di salvaguardia applicate a norma delle disposizioni di cui al titolo VI; e

c)    i diritti o gli altri oneri imposti a norma delle disposizioni di cui all'articolo 8.

2.    Il dazio doganale di base al quale si applicano le successive riduzioni è quello indicato nei calendari di liberalizzazione tariffaria di ciascuna Parte per ciascun prodotto.


ARTICOLO 7

Classificazione delle merci

1.    Agli scambi di merci disciplinati dal presente accordo si applica la classificazione della nomenclatura tariffaria di ciascuna delle Parti in conformità alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("SA").

2.    Le Parti, entro tre mesi dal momento dell'introduzione di una modifica tariffaria o del SA, si scambiano tutte le informazioni necessarie sui rispettivi dazi doganali applicati e sulle nomenclature corrispondenti ai prodotti elencati negli allegati I e II.

ARTICOLO 8

Diritti e altri oneri

I diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati, non costituiscono una protezione indiretta a favore dei prodotti interni, né una tassazione delle importazioni a scopi fiscali. Per i servizi consolari non sono imposti diritti e oneri commerciali.


ARTICOLO 9

Regole di origine

1.    Ai fini della presente parte, è "originario" ciò che possiede i requisiti per essere considerato "originario" a norma del diritto applicabile della Parte importatrice 1 , 2 .

2.    Il Consiglio APE, mediante decisione, adotta un protocollo che disciplina le regole di origine entro cinque (5) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui tale protocollo diventa applicabile.

3. Se al termine del periodo di cinque (5) anni di cui al paragrafo 2 le Parti non hanno adottato il suddetto protocollo, il Consiglio APE valuta l'applicazione del paragrafo 1 e può decidere di prorogare detto periodo.

ARTICOLO 10

Dazi doganali sui prodotti originari dello Stato o degli Stati partner dell'EAC

I prodotti originari dello Stato o degli Stati partner dell'EAC sono importati nell'UE in esenzione dai dazi doganali ai sensi delle condizioni definite nell'allegato I.

ARTICOLO 11

Dazi doganali sui prodotti originari dell'UE

I prodotti originari dell'UE sono importati nello Stato o negli Stati partner dell'EAC ai sensi delle condizioni fissate nel calendario di liberalizzazione tariffaria di cui all'allegato II.


ARTICOLO 12

Clausola di standstill

1.    Le Parti convengono di non incrementare i dazi doganali applicati ai prodotti oggetto di liberalizzazione a norma del presente accordo, ad eccezione delle misure adottate a norma degli articoli 48, 49 e 50.

2.    Al fine di preservare la prospettiva di più ampi processi di integrazione regionale in Africa, le Parti possono decidere in seno al Consiglio APE di modificare il livello dei dazi doganali di cui agli allegati II(a), II(b) e II(c), applicabili a prodotti originari dell'UE all'importazione nello Stato o negli Stati partner dell'EAC. Le Parti garantiscono che tali eventuali modifiche non determinano un'incompatibilità del presente accordo con quanto prescritto dall'articolo XXIV del GATT 1994.



ARTICOLO 13

Circolazione delle merci

1.    Sulle merci originarie di una Parte i dazi doganali vengono riscossi una sola volta nel territorio dell'altra Parte.

2.    I dazi riscossi all'importazione in uno Stato partner dell'EAC sono integralmente rimborsati per le merci in uscita dallo Stato partner dell'EAC di prima importazione dirette verso un altro Stato partner dell'EAC. Il dazio è corrisposto nello Stato partner dell'EAC in cui le merci sono consumate.

3.    Le Parti convengono di cooperare con l'obiettivo di agevolare la circolazione delle merci e semplificare le procedure doganali.

ARTICOLO 14

Dazi e tasse all'esportazione

1.    Le Parti non istituiscono, in relazione alle merci esportate nell'altra Parte, nuovi dazi o tasse superiori a quelli istituiti su prodotti simili destinati alla vendita sul mercato interno.



2.    In deroga al paragrafo 1, lo Stato o gli Stati partner dell'EAC possono istituire, dopo averne informato l'UE, dazi o tasse temporanei sulle merci esportate nei seguenti casi:

a)    per favorire lo sviluppo dell'industria interna;

b)    per mantenere la stabilità valutaria qualora l'aumento del prezzo mondiale di un prodotto di base destinato all'esportazione determini il rischio di una sopravvalutazione della moneta; oppure

c)    per proteggere le entrate, la sicurezza alimentare e l'ambiente.

3.    Tali tasse dovrebbero essere applicate per un periodo di tempo determinato su un numero limitato di prodotti e sono riesaminate dal Consiglio APE, una volta trascorsi 48 mesi, ai fini del loro rinnovo.

4.    Qualsiasi trattamento più favorevole che preveda o riguardi l'applicazione da parte dello Stato o degli Stati partner dell'EAC di tasse all'esportazione su qualsiasi prodotto destinato a una grande economia commerciale è riconosciuto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, ai prodotti simili destinati al territorio dell'UE.



5.    Ai fini del presente articolo e dell'articolo 15, per "grande economia commerciale" si intende un paese sviluppato oppure un paese che l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio di cui all'articolo 15 rappresentava una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1 %, oppure un gruppo di paesi, agenti singolarmente, collettivamente o nell'ambito di un accordo di libero scambio, che nel suo insieme rappresentava una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1,5 % l'anno precedente l'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio di cui all'articolo 15 3 .

ARTICOLO 15

Trattamento più favorevole derivante da un accordo di libero scambio

1.    In relazione alle merci contemplate dalla presente parte, l'UE accorda allo Stato o agli Stati partner dell'EAC qualsiasi trattamento più favorevole applicabile in virtù dell'adesione dell'UE a un accordo di libero scambio con soggetti terzi successivamente alla firma del presente accordo.

2.    In relazione alle merci contemplate dalla presente parte, lo Stato o gli Stati partner dell'EAC accordano all'UE qualsiasi trattamento più favorevole eventualmente applicabile in virtù della loro adesione a un accordo di libero scambio con una grande economia commerciale successivamente alla firma del presente accordo. A condizione che l'UE possa dimostrare di aver ricevuto un trattamento meno favorevole di quello accordato dallo Stato o dagli Stati partner dell'EAC a qualunque altra grande economia commerciale, le Parti si consultano e decidono congiuntamente, per quanto possibile, sul modo più efficace per dare attuazione, caso per caso, alle disposizioni del presente paragrafo.



3.    Le disposizioni della presente parte non implicano l'obbligo per le Parti di riservarsi reciprocamente il trattamento preferenziale applicabile in virtù del fatto che una di esse fosse parte di un accordo di libero scambio con soggetti terzi alla data della firma del presente accordo.

4.    Il paragrafo 2 non si applica agli accordi commerciali tra lo Stato o gli Stati partner dell'EAC e paesi del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o altri Stati e regioni africani.

5.    Ai fini del presente articolo, per "accordo di libero scambio" si intende un accordo che liberalizza in misura sostanziale gli scambi e che elimina in misura sostanziale le misure discriminatorie e/o vieta nuove misure discriminatorie o misure più discriminatorie tra le Parti al momento dell'entrata in vigore di tale accordo o entro un periodo di tempo ragionevole.

ARTICOLO 16

Disposizioni speciali in materia di cooperazione amministrativa

1.    Le Parti, nel riconoscere che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma della presente parte, ribadiscono il loro impegno a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e nei settori connessi.



2.    La Parte che constati, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi può, conformemente a quanto disposto dal presente articolo, procedere alla sospensione temporanea del trattamento preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati.

3.    Ai fini del presente articolo, per "mancata prestazione di cooperazione amministrativa" si intende, tra l'altro:

a)    la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario del prodotto o dei prodotti interessati;

b)    il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati, o un ingiustificato ritardo nell'esecuzione di tali operazioni;

c)    il reiterato rifiuto o un ingiustificato ritardo nel vedersi riconosciuta l'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni importanti per la concessione del trattamento preferenziale in questione.


4.    Una constatazione di irregolarità o frode può essere fatta, tra l'altro, qualora si osservi un aumento repentino delle importazioni di merci al di sopra del normale livello di produzione e della capacità di esportazione dell'altra Parte, aumento che non trovi spiegazione soddisfacente e sia collegato a dati oggettivi relativi a irregolarità o frodi.

5.    L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

a)    la Parte che abbia constatato, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio quanto constatato e i dati oggettivi al comitato degli alti funzionari, istituito a norma dell'articolo 106 ("comitato degli alti funzionari") e avvia consultazioni in seno a detto comitato in base a tutte le informazioni pertinenti e ai dati oggettivi, onde pervenire a una soluzione accettabile per entrambe le Parti;

b)    qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato degli alti funzionari come sopra indicato senza pervenire a una soluzione accettabile entro tre (3) mesi dalla notifica, la Parte interessata può procedere alla sospensione temporanea del trattamento preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati. La sospensione temporanea è notificata senza indugio al Consiglio APE;



c)    le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. La loro durata è limitata a sei (6) mesi rinnovabili. Tali sospensioni sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato degli alti funzionari, in particolare nella prospettiva di una loro revoca non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

6.    Parallelamente alla notifica al comitato degli alti funzionari a norma del paragrafo 5, lettera a), del presente articolo, la Parte interessata pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori. Tale avviso precisa che per il prodotto in questione si sono constatate, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

ARTICOLO 17

Gestione degli errori amministrativi

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell'applicare le regole di origine applicabili ai fini del presente accordo per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa, un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, la Parte che subisce dette conseguenze può chiedere al comitato degli alti funzionari di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure necessarie per risolvere la situazione.


ARTICOLO 18

Valutazione in dogana

1.    Le norme per la valutazione in dogana applicate agli scambi tra le Parti si basano sull'articolo VII del GATT 1994 e sull'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994.

2.    Le Parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.

TITOLO II

MISURE NON TARIFFARIE

ARTICOLO 19

Divieto di restrizioni quantitative

1.    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo sono soppressi fra le Parti tutti i divieti o tutte le restrizioni all'importazione, all'esportazione o sulle vendite destinate all'esportazione, fatta eccezione per i dazi doganali, le tasse, i diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 6, siano detti divieti o restrizioni applicati mediante contingenti, licenze di importazione o di esportazione o altre misure. Non sono introdotte nuove misure di questo tipo negli scambi tra le Parti. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate le disposizioni del titolo VI della presente parte.



2.    Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica:

a)    ai divieti o alle restrizioni all'esportazione applicati temporaneamente per prevenire o alleviare gravi casi di penuria di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte contraente esportatrice;

b)    ai divieti o alle restrizioni all'importazione e all'esportazione necessari ai fini dell'applicazione di norme o regolamentazioni concernenti la classificazione, la selezione o la commercializzazione dei prodotti di base nel commercio internazionale.

ARTICOLO 20

Trattamento nazionale in rapporto all'imposizione e alle normative interne

1.    Ai prodotti importati originari di una Parte non si applicano, né direttamente né indirettamente, imposte interne o altri oneri interni di alcun tipo superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, sui prodotti interni simili dell'altra Parte. Le Parti si astengono inoltre dall'applicare imposte o altri oneri interni a protezione della rispettiva produzione.

2.    I prodotti importati originari dell'altra Parte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti interni simili per quanto concerne tutte le disposizioni legislative e regolamentari e le condizioni inerenti alla vendita interna, all'offerta per la vendita, all'acquisto, al trasporto, alla distribuzione o all'uso. Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione di oneri di trasporto interno differenziati determinati esclusivamente dalla gestione economica del mezzo di trasporto e non dall'origine del prodotto.



3.    Le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore eventuali regolamenti quantitativi interni riguardanti la miscela, la trasformazione o l'uso dei prodotti in quantità o proporzioni specificate che impongano, direttamente o indirettamente, il ricorso a fonti interne per la fornitura di determinate quantità o proporzioni dei prodotti oggetto dei suddetti regolamenti. Le Parti si astengono inoltre dall'applicare qualunque regolamento quantitativo interno a protezione della rispettiva produzione.

4.    Le disposizioni del presente articolo non ostano al versamento di sovvenzioni riservate esclusivamente ai produttori nazionali, quali i pagamenti ai produttori nazionali derivanti dagli introiti di imposte interne o oneri interni applicati in conformità al presente articolo e le sovvenzioni erogate attraverso l'acquisto di prodotti nazionali da parte dello Stato.

5.    Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle disposizioni legislative o regolamentari, alle procedure o alle prassi che disciplinano gli appalti pubblici.

ARTICOLO 21

Buon governo nel settore fiscale

Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione relativa ai principi del buon governo nel settore fiscale per mezzo delle autorità competenti, in linea con le loro disposizioni legislative e regolamentari nazionali.


TITOLO III

COOPERAZIONE DOGANALE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI

ARTICOLO 22

Ambito di applicazione e obiettivi

1.    Le Parti riconoscono l'importanza che le questioni della cooperazione doganale e dell'agevolazione degli scambi commerciali rivestono nell'evoluzione del contesto commerciale globale e:

a)    convengono di rafforzare la cooperazione e di garantire che la legislazione e le procedure pertinenti, così come la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti, consentano di realizzare l'obiettivo di promuovere l'agevolazione degli scambi;

b)    riconoscono che lo Stato o gli Stati partner dell'EAC hanno bisogno di periodi transitori e di rafforzare le proprie capacità al fine di attuare armoniosamente le disposizioni del presente titolo.

2.    Gli obiettivi del presente titolo sono:

a)    agevolare gli scambi tra le Parti;

b)    promuovere l'armonizzazione della legislazione e delle procedure doganali a livello regionale;



c)    fornire sostegno allo Stato o agli Stati partner dell'EAC al fine di migliorare l'agevolazione degli scambi;

d)    fornire sostegno alle amministrazioni doganali dello Stato o degli Stati partner dell'EAC al fine di dare attuazione al presente accordo e ad altre buone pratiche doganali internazionali; e

e)    rafforzare la cooperazione tra le autorità doganali delle Parti e altre pertinenti autorità di frontiera.

ARTICOLO 23

Cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca

1.    Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente titolo e realizzare efficacemente gli obiettivi di cui all'articolo 22, le Parti:

a)    si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;

b)    adottano iniziative congiunte in settori concordati;



c)    cooperano nei seguenti ambiti:

i)    ammodernamento dei sistemi e delle procedure doganali e riduzione dei tempi di sdoganamento;

ii)    semplificazione e armonizzazione delle procedure doganali e delle formalità commerciali, comprese quelle relative all'importazione, all'esportazione e al transito;

iii)    miglioramento dei sistemi di transito regionale;

iv)    miglioramento della trasparenza in conformità all'articolo 24, paragrafo 3;

v)    sviluppo delle capacità, compresa l'assistenza finanziaria e tecnica allo Stato o agli Stati partner dell'EAC;

vi)    qualunque altra questione concordata dalle Parti nel settore doganale;

d)    definiscono, per quanto possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane e di agevolazione degli scambi, quali l'OMC, l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD);

e)    promuovono il coordinamento tra tutte le agenzie correlate, a livello sia interno sia transfrontaliero.

2.    Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, le Parti si prestano assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, conformemente alle disposizioni del protocollo 1.



ARTICOLO 24

Legislazione e procedure doganali

1.    Le Parti convengono che la loro legislazione e le loro procedure in materia doganale e di scambi si ispirino agli strumenti e alle norme internazionali applicabili nel settore delle dogane e del commercio, tra cui gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali e del quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale dell'OMD, il set di dati OMD e la convenzione sul sistema armonizzato (SA).

2.    Le Parti decidono di basare le rispettive legislazioni e procedure commerciali e doganali:

a)    sulla necessità di tutelare e agevolare il commercio legittimo mediante un'applicazione efficace e il rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione doganale;

b)    sulla necessità di evitare che sugli operatori economici gravino ostacoli inutili e discriminatori, sulla necessità di tutela dalla frode e dalla corruzione e sull'esigenza di agevolare ulteriormente gli operatori che dimostrino elevati livelli di conformità alla legislazione e alle procedure doganali;

c)    sulla necessità di utilizzare un unico documento amministrativo o un suo equivalente elettronico ai fini della dichiarazione in dogana rispettivamente nell'UE e nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;



d)    sull'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, procedure semplificate di ingresso e di svincolo delle merci, controlli a posteriori e audit;

e)    sul progressivo sviluppo di sistemi applicabili alle esportazioni, alle importazioni e al transito, basati anche sulle tecnologie dell'informazione, che agevolino lo scambio di dati tra operatori economici, amministrazioni doganali e altre agenzie;

f)    sul principio di proporzionalità delle sanzioni per lievi violazioni della regolamentazione o degli obblighi procedurali doganali, la cui applicazione non determini indebiti ritardi dello sdoganamento;

g)    su un sistema di pronunce vincolanti su questioni doganali, in particolare per quanto concerne la classificazione tariffaria e le regole di origine, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legislazione regionale e/o nazionale;

h)    sulla necessità di applicare diritti e oneri proporzionati ai servizi prestati in relazione a qualunque transazione specifica e non calcolati su una base ad valorem. Non sono imposti diritti e oneri per i servizi consolari relativi allo scambio di merci;

i)    sulla soppressione dell'obbligo di ispezioni pre-imbarco, così come definite dall'accordo OMC sulle ispezioni pre-imbarco, o di formalità equivalenti;

j)    sull'eliminazione di qualunque prescrizione relativa all'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali e su norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate per il rilascio delle relative licenze.



3.    Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la trasparenza e l'efficienza delle operazioni doganali, le Parti:

a)    prendono ulteriori provvedimenti per semplificare e uniformare la documentazione e le formalità commerciali necessarie a consentire lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;

b)    instaurano procedure efficaci, rapide e non discriminatorie che consentano di presentare ricorso contro le misure amministrative, le pronunce e le decisioni delle autorità doganali o di altre agenzie, che incidano sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci. Tali procedure sono facilmente accessibili a tutte le imprese;

c)    assicurano il mantenimento dell'integrità mediante l'applicazione di misure ispirate ai principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti.

ARTICOLO 25

Agevolazione delle operazioni di transito

1.    Le Parti garantiscono la libertà di transito attraverso i loro territori secondo i percorsi più convenienti. Le restrizioni, i controlli o le prescrizioni devono avere carattere non discriminatorio e proporzionato ed essere applicati in modo uniforme.



2.    Una Parte può esigere che il traffico in transito sul suo territorio sia oggetto di una dichiarazione presso l'ufficio doganale pertinente e utilizzi percorsi prestabiliti. La Parte che imponga di utilizzare tali percorsi è tenuta a farlo nel pieno rispetto dell'articolo V, paragrafo 3, del GATT 1994.

3.    Fatti salvi i legittimi controlli doganali, le Parti riservano alle merci in transito dal territorio dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle merci interne.

4.    Le Parti istituiscono regimi di trasporto sotto vincolo doganale che consentano il transito di merci senza l'obbligo di versare dazi doganali o altri oneri aventi effetto equivalente, a condizione che venga fornita una garanzia adeguata in conformità alle legislazioni doganali regionali e/o nazionali.

5.    Le Parti promuovono e attuano accordi regionali in materia di transito.

6.    Le Parti promuovono il coordinamento tra tutte le agenzie interessate, a livello sia interno sia transfrontaliero.

7.    La legislazione delle Parti si ispira agli strumenti e alle norme internazionali pertinenti in materia di transito.



ARTICOLO 26

Rapporti con la comunità imprenditoriale

Le Parti convengono di:

a)    adoperarsi affinché tutta la legislazione, tutte le procedure, tutti i diritti e gli oneri siano resi noti al pubblico, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici o con qualunque altro mezzo appropriato, e siano corredati delle necessarie giustificazioni, nei limiti del possibile;

b)    consultare in maniera costante e tempestiva i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure relative a questioni doganali e commerciali;

c)    introdurre disposizioni legislative e procedure nuove o modificate in un modo che consenta agli operatori commerciali di essere adeguatamente preparati a conformarvisi;

d)    rendere note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle agenzie e le procedure di entrata, gli orari di apertura, le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi di frontiera e i punti di contatto per chiedere informazioni;



e)    favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti mediante il ricorso a procedure non arbitrarie e accessibili al pubblico, quali i memorandum d'intesa, fondate su quelle promulgate dall'OMD;

f)    garantire che le prescrizioni e procedure doganali nonché le prescrizioni e procedure correlate continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, si mantengano conformi alle migliori pratiche e abbiano effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.

ARTICOLO 27

Disposizioni transitorie

1.    Alla luce della necessità di rafforzare le capacità dello Stato o degli Stati partner dell'EAC nel settore doganale e dell'agevolazione degli scambi, e fatti salvi gli impegni da essi assunti nel quadro dell'OMC, le Parti decidono che lo Stato o gli Stati partner dell'EAC beneficiano di un periodo transitorio di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo per conformarsi agli obblighi di cui agli articoli 23, 24 e 25.

2.    Tale periodo transitorio può essere ulteriormente prorogato previa autorizzazione del Consiglio APE.



ARTICOLO 28

Armonizzazione delle norme doganali a livello regionale

Le Parti riconoscono l'importanza di consolidare l'armonizzazione delle norme doganali e delle misure di agevolazione degli scambi a livello regionale, compreso l'avvio di riforme nel settore doganale e dell'agevolazione degli scambi ove necessario.

ARTICOLO 29

Comitato speciale per le dogane e l'agevolazione degli scambi

1.    Le Parti istituiscono un comitato speciale per le dogane e l'agevolazione degli scambi, composto da loro rappresentanti, il quale:

a)    si riunisce alla data e con l'ordine del giorno preventivamente concordati tra le Parti;

b)    è presieduto a rotazione dalle Parti; e

c)    riferisce al Consiglio APE.



2.    Il comitato speciale per le dogane e l'agevolazione degli scambi ha tra l'altro il compito di:

a)    monitorare l'attuazione e la gestione del presente titolo e dell'articolo 9;

b)    costituire una sede di consultazione e discussione su tutti i temi riguardanti le dogane, tra cui le regole di origine, le procedure doganali generali, la valutazione in dogana, la classificazione tariffaria, il transito e l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;

c)    intensificare la cooperazione per la definizione, l'applicazione e il rispetto delle regole di origine e delle relative procedure doganali, delle procedure doganali generali e dell'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;

d)    intensificare la cooperazione in materia di sviluppo delle capacità e di assistenza tecnica;

e)    affrontare ogni altra questione concordata tra le Parti in relazione al presente titolo.



TITOLO IV

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

ARTICOLO 30

Ambito di applicazione e definizioni

1.    Le disposizioni del presente titolo si applicano alle misure contemplate dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio (accordo SPS dell'OMC).

2.    Ai fini del presente titolo, salvo altrimenti disposto, si applicano le definizioni dell'accordo SPS dell'OMC, della commissione del Codex Alimentarius, dell'Organizzazione mondiale per la salute animale e della Convenzione internazionale per la protezione delle piante.

ARTICOLO 31

Obiettivi

Gli obiettivi nel settore dell'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) sono i seguenti:

a)    agevolare gli scambi interregionali e intraregionali delle Parti, tutelando nel contempo la vita e la salute di persone, animali e piante conformemente all'accordo SPS dell'OMC;



b)    affrontare i problemi derivanti dalle misure SPS in relazione a settori e prodotti prioritari concordati tenendo in debita considerazione l'integrazione regionale;

c)    stabilire procedure e modalità per agevolare la cooperazione per quanto concerne le questioni SPS;

d)    garantire la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili al commercio tra le Parti e nel territorio delle medesime;

e)    promuovere l'armonizzazione intraregionale delle misure con le norme internazionali, in conformità all'accordo SPS dell'OMC, e l'elaborazione di politiche e di quadri legislativi, regolamentari e istituzionali adeguati all'interno dello Stato o degli Stati partner dell'EAC;

f)    aumentare l'effettiva partecipazione dello Stato o degli Stati partner dell'EAC in seno alla commissione del Codex Alimentarius, all'Organizzazione mondiale per la salute animale e alla Convenzione internazionale per la protezione delle piante;

g)    promuovere consultazioni e scambi tra lo Stato o gli Stati partner dell'EAC e le istituzioni e i laboratori dell'UE;

h)    agevolare lo sviluppo delle capacità di definizione e attuazione di norme regionali e nazionali in conformità alle prescrizioni internazionali al fine di agevolare l'integrazione regionale;



i)    sviluppare e rafforzare la capacità dello Stato o degli Stati partner dell'EAC di attuare e monitorare le misure SPS a norma delle disposizioni della parte V, titolo VI, in materia di cooperazione economica e allo sviluppo; e

j)    promuovere il trasferimento delle tecnologie.

ARTICOLO 32

Diritti e obblighi

1.    Le Parti riaffermano i propri diritti ed obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi internazionali relativi al presente titolo di cui esse sono firmatarie.

2.    Ciascuna Parte:

a)    ha il diritto sovrano di attuare misure SPS, a condizione che tali misure siano compatibili con le disposizioni dell'accordo SPS dell'OMC;


b)    consulta l'altra Parte prima dell'introduzione di qualunque nuova misura SPS, tramite i meccanismi di notifica previsti nell'accordo SPS dell'OMC e, se e quando opportuno, tramite i punti di contatto delle Parti;

c)    sostiene l'altra Parte nel raccogliere le informazioni necessarie per prendere decisioni informate;

d)    promuove i contatti, le joint venture, la ricerca e lo sviluppo in comune tra lo Stato o gli Stati partner dell'EAC e le istituzioni e i laboratori dell'UE.

ARTICOLO 33

Giustificazione scientifica delle misure

Nel rispetto delle disposizioni del presente titolo, le Parti provvedono affinché l'introduzione, la variazione o la modifica di qualsiasi misura SPS nel loro territorio si basi su elementi scientifici e sia conforme all'accordo SPS dell'OMC.



ARTICOLO 34

Armonizzazione

1.    Le Parti mirano a conseguire l'armonizzazione delle rispettive regole e procedure per l'elaborazione delle loro misure SPS, comprese le procedure di ispezione, prova e certificazione, in conformità all'accordo SPS dell'OMC.

2.    Il comitato degli alti funzionari elabora le modalità per assistere e monitorare tale processo di armonizzazione.

ARTICOLO 35

Equivalenza

Le Parti applicano i principi di equivalenza conformemente alle disposizioni dell'accordo SPS dell'OMC. A tale scopo ciascuna Parte garantisce all'altra Parte che ne faccia richiesta un accesso ragionevole alle proprie procedure per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.



ARTICOLO 36

Zonizzazione e compartimentazione

Le Parti riconoscono, caso per caso, determinate zone indenni da parassiti o malattie o specifiche zone a limitata diffusione di parassiti o malattie quali fonti potenziali di prodotti di origine vegetale e animale, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 6 dell'accordo SPS dell'OMC.


ARTICOLO 37

Notifiche, richieste di informazioni e trasparenza

1.    Le Parti adottano un comportamento trasparente nell'applicazione delle misure SPS conformemente all'accordo SPS dell'OMC.

2.    Le Parti riconoscono l'importanza di meccanismi efficaci di consultazione, notifica e scambio di informazioni in materia di misure SPS conformemente all'accordo SPS dell'OMC.

3.    La Parte importatrice informa la Parte esportatrice in merito alle modifiche delle proprie prescrizioni SPS all'importazione che possano incidere sugli scambi rientranti nell'ambito di applicazione del presente titolo. Le Parti si impegnano inoltre a istituire meccanismi per lo scambio di tali informazioni.



ARTICOLO 38

Valutazione della conformità

Le Parti, allo scopo di garantire il rispetto delle norme SPS, concordano le procedure di valutazione della conformità.


ARTICOLO 39

Scambio di informazioni e trasparenza delle condizioni commerciali

La collaborazione comprende:

a)    la condivisione di informazioni e la consultazione sulle modifiche delle misure SPS che possano incidere sui prodotti le cui esportazioni rivestono un interesse per l'una o l'altra Parte;

b)    lo scambio di informazioni su altri settori potenzialmente rilevanti per le relazioni commerciali tra le Parti, anche per quanto riguarda allarmi rapidi, pareri scientifici ed eventi su richiesta specifica;

c)    il preavviso necessario a garantire che lo Stato o gli Stati partner dell'EAC siano informati delle nuove misure SPS che possono incidere sulle loro esportazioni nell'UE. Tale sistema si basa sui meccanismi in vigore derivanti dagli obblighi assunti nel quadro dell'OMC, in particolare l'articolo 7 dell'accordo SPS dell'OMC;



d)    la promozione della trasparenza per quanto riguarda il campionamento, l'analisi e le azioni in seguito ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti provenienti dalle Parti.

ARTICOLO 40

Autorità competenti

1.    Le rispettive autorità responsabili delle misure SPS delle Parti sono le autorità competenti per l'attuazione delle misure di cui al presente titolo nello Stato o negli Stati partner dell'EAC e nell'UE.

2.    Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 svolgono le funzioni ad esse conferite a norma dell'accordo SPS dell'OMC.

3.    Le Parti si informano reciprocamente circa le rispettive autorità competenti di cui al paragrafo 1 e le eventuali modifiche delle medesime.



TITOLO V

NORME, REGOLAMENTI TECNICI E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

ARTICOLO 41

Ambito di applicazione e definizioni

1.    Le disposizioni del presente titolo si applicano all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e della valutazione della conformità, quali definiti nell'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (accordo TBT).

2.    Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di cui all'accordo TBT.


ARTICOLO 42

Diritti e obblighi

1.    Le Parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'accordo TBT, tenendo nel contempo in considerazione i loro diritti e impegni in forza di altri accordi internazionali di cui sia lo Stato o gli Stati partner dell'EAC sia l'UE siano firmatari, compresi in particolare quelli relativi alla protezione dell'ambiente e della biodiversità.



2.    Le Parti provvedono affinché l'elaborazione, l'adozione o l'applicazione dei regolamenti tecnici non abbiano come obiettivo o come effetto la creazione di inutili ostacoli agli scambi tra di loro, in conformità alle disposizioni dell'accordo TBT.

ARTICOLO 43

Accordi di reciproco riconoscimento

Le Parti possono negoziare accordi di reciproco riconoscimento nei settori di mutuo interesse economico.


ARTICOLO 44

Trasparenza e notifica

1.    Le Parti riaffermano i loro obblighi in materia di notifica e condivisione di informazioni sui regolamenti tecnici, sulle norme e sulle procedure di valutazione della conformità, secondo quanto disposto dall'accordo TBT.

2.    Le Parti, tramite i punti di informazione, si scambiano informazioni su questioni potenzialmente rilevanti per le loro relazioni commerciali, anche in materia di allarmi rapidi, pareri scientifici ed eventi.



3.    Le Parti possono cooperare all'istituzione e al mantenimento dei punti di informazione e di banche dati comuni.

ARTICOLO 45

Armonizzazione

Le Parti si impegnano ad armonizzare le loro norme, i loro regolamenti tecnici e le loro procedure di valutazione della conformità.


ARTICOLO 46

Valutazione della conformità

1.    Le Parti riaffermano i loro impegni per quanto concerne la valutazione della conformità secondo quanto previsto dall'accordo TBT.

2.    Le Parti, tenendo in considerazione il grado di allineamento dei loro regolamenti tecnici, delle loro norme e della loro infrastruttura di valutazione della conformità, possono valutare la possibilità di negoziare accordi di reciproco riconoscimento delle procedure di valutazione della conformità.



ARTICOLO 47

Organismi di regolamentazione tecnica

1.    Gli organismi di regolamentazione dello Stato o degli Stati partner dell'EAC sono le autorità competenti per l'attuazione delle misure di cui al presente titolo nello Stato o negli Stati partner dell'EAC, autorità che hanno la competenza e la responsabilità di garantire o sorvegliare l'attuazione delle attività di normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità.

2.    L'organismo competente per l'attuazione del presente titolo nell'UE è la Commissione europea.

3.    Lo Stato o gli Stati partner dell'EAC informano l'UE in merito ai propri organismi di regolamentazione tecnica, in conformità a quanto previsto dal presente accordo.


TITOLO VI

MISURE DI DIFESA COMMERCIALE

ARTICOLO 48

Misure antidumping e compensative

1.    Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che l'UE o lo Stato o gli Stati partner dell'EAC adottino, singolarmente o collettivamente, misure antidumping o compensative nel rispetto dei pertinenti accordi OMC. Ai fini del presente articolo, l'origine è stabilita secondo le regole di origine non preferenziali delle Parti.

2.    Le Parti, prima di istituire dazi antidumping o compensativi definitivi su prodotti importati dall'una o dall'altra Parte, valutano le possibilità di soluzioni costruttive quali previste dai pertinenti accordi OMC.

3.    Qualora una misura antidumping o compensativa sia stata istituita dall'una o dall'altra Parte, l'istanza di tutela giurisdizionale è unica anche in sede di appello.

4.    Laddove le misure antidumping o compensative possano essere istituite a livello regionale e, ove applicabile, a livello nazionale, le Parti garantiscono che tali misure non siano applicate contemporaneamente allo stesso prodotto sia dalle autorità regionali sia dalle autorità nazionali.



5.    Prima di avviare qualsiasi inchiesta, la Parte interessata notifica alla Parte esportatrice di aver ricevuto una denuncia adeguatamente documentata.

6.    Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le inchieste avviate successivamente all'entrata in vigore del presente accordo.

7.    Alle controversie aventi per oggetto misure antidumping o compensative si applicano le norme dell'OMC in materia di risoluzione delle controversie.

ARTICOLO 49

Misure di salvaguardia multilaterali

1.    Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che lo Stato o gli Stati partner dell'EAC e l'UE adottino misure a norma dell'articolo XIX del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 5 dell'accordo OMC sull'agricoltura allegato all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (accordo OMC sull'agricoltura). Ai fini del presente articolo, l'origine è stabilita secondo le regole di origine non preferenziali delle Parti.

2.    Nonostante quanto previsto al paragrafo 1, l'UE, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo complessivi del presente accordo e delle ridotte dimensioni delle economie dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, esclude le importazioni da qualunque Stato partner dell'EAC dalle misure adottate a norma dell'articolo XIX del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 5 dell'accordo OMC sull'agricoltura.



3.    Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Al più tardi centoventi (120) giorni prima della scadenza di tale periodo, il Consiglio APE procede all'esame del funzionamento di tali disposizioni alla luce delle esigenze di sviluppo dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, al fine di stabilire se prorogarne l'applicazione per un ulteriore periodo.

4.    Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono soggette all'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (DSU).

ARTICOLO 50

Misure di salvaguardia bilaterali

1.    Dopo avere esaminato le soluzioni alternative, una Parte può applicare, alle condizioni e nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo, misure di salvaguardia di durata limitata in deroga agli articoli 10 e 11.



2.    Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 possono essere adottate ove un prodotto originario di una delle Parti sia importato nel territorio dell'altra Parte in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

a)    un grave pregiudizio all'industria interna di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della Parte importatrice, oppure

b)    perturbazioni di un settore economico, in particolare ove queste perturbazioni determinino problemi sociali rilevanti o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica della Parte importatrice, oppure

c)    perturbazioni dei mercati dei prodotti agricoli 4 simili o direttamente concorrenti o dei meccanismi che regolano tali mercati.

3.    Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non vanno al di là di quanto necessario per prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni definiti al paragrafo 2 e al paragrafo 5, lettera b), o per porvi rimedio. Le misure di salvaguardia della Parte importatrice possono consistere solo in una o più tra le misure elencate di seguito:

a)    la sospensione dell'ulteriore riduzione – prevista dal presente accordo – dell'aliquota del dazio all'importazione applicata al prodotto interessato;



b)    l'aumento del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato ad altri membri dell'OMC, e

c)    l'introduzione di contingenti tariffari per il prodotto interessato.

4.    Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi da 1 a 3, ove un prodotto originario dello Stato o degli Stati partner dell'EAC sia importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2 in una o più regioni ultraperiferiche dell'UE, quest'ultima può adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente alla regione o alle regioni interessate secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.

5.    a)    Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi da 1 a 3, ove un prodotto originario dell'UE sia importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2 nello Stato o negli Stati partner dell'EAC, lo Stato o gli Stati partner dell'EAC possono adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente al proprio territorio secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.

b)    Lo Stato o gli Stati partner dell'EAC possono adottare misure di salvaguardia secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9 qualora un prodotto originario dell'UE sia importato nel loro territorio, a seguito della riduzione dei dazi, in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare perturbazioni a un'industria nascente che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti. Tale disposizione è applicabile unicamente per un periodo di dieci (10) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Tale periodo può essere prorogato dal Consiglio APE per un periodo massimo di cinque (5) anni.



6.    a)    Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono mantenute in vigore unicamente per il tempo necessario a prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni definiti ai paragrafi 2, 4 e 5 o a porvi rimedio.

b)    Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono applicate per un periodo non superiore a due (2) anni. Tali misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due (2) anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione. Qualora lo Stato o gli Stati partner dell'EAC applichino una misura di salvaguardia, oppure qualora l'UE applichi una misura di salvaguardia limitatamente al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche, tali misure possono comunque essere applicate per un periodo non superiore a quattro (4) anni, prorogabile per altri quattro (4) anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione.

c)    Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo di durata superiore a un (1) anno contengono elementi che ne prevedono esplicitamente la progressiva abolizione entro la fine del periodo stabilito.

d)    Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non possono essere applicate alle importazioni di un prodotto già assoggettate a misure di questo tipo prima che sia trascorso almeno un (1) anno dalla loro scadenza.



7.    Ai fini dell'attuazione dei paragrafi da 1 a 6, si applicano le seguenti disposizioni:

a)    la Parte che ritenga sussistere una delle situazioni descritte ai paragrafi 2, 4 e/o 5 sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato degli alti funzionari;

b)    il comitato degli alti funzionari può formulare le raccomandazioni eventualmente necessarie per porre rimedio alle situazioni che si siano manifestate. Se il comitato degli alti funzionari non formula raccomandazioni per porre rimedio alle situazioni che si sono manifestate, oppure non si perviene ad alcun'altra soluzione soddisfacente entro trenta (30) giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al comitato degli alti funzionari, la Parte importatrice è autorizzata ad adottare le misure idonee a risolvere la situazione secondo quanto disposto dal presente articolo;

c)    prima dell'adozione delle misure previste dal presente articolo oppure non appena possibile ove si applichi il paragrafo 8 del presente articolo, lo Stato o gli Stati partner dell'EAC forniscono al comitato degli alti funzionari tutte le informazioni necessarie a un esame approfondito della situazione perché si possa pervenire a una soluzione accettabile per le Parti interessate;

d)    nella scelta delle misure di salvaguardia a norma del presente articolo, devono essere privilegiate quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo;



e)    le misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo sono immediatamente notificate per iscritto al comitato degli alti funzionari e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale organo, in particolare al fine di stabilire un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

8.    Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la Parte importatrice interessata può adottare a titolo provvisorio le misure di cui ai paragrafi 3, 4 o 5 senza rispettare quanto prescritto dal paragrafo 7. Tali interventi possono essere adottati per un periodo massimo di centottanta (180) giorni nel caso di misure prese dall'UE e di duecento (200) giorni nel caso di misure prese dallo Stato o dagli Stati partner dell'EAC o di misure prese dall'UE la cui applicazione sia limitata al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche. La durata di tali misure provvisorie è calcolata come parte del periodo iniziale e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 6. Nell'adozione di tali misure provvisorie si tiene conto dell'interesse di tutte le Parti coinvolte, compreso il loro livello di sviluppo. La Parte importatrice interessata informa l'altra Parte e sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato degli alti funzionari.

9.    La Parte importatrice che assoggetta le importazioni di un prodotto a una procedura amministrativa volta a fornire rapidamente informazioni sull'andamento dei flussi commerciali che possono dar origine ai problemi descritti nel presente articolo ne informa senza indugio il comitato degli alti funzionari.

10.    L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a una Parte di adottare misure di salvaguardia conformi a quanto disposto dal presente articolo.



PARTE III

PESCA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 51

Ambito di applicazione e principi

1.    La cooperazione nel settore del commercio e dello sviluppo della pesca riguarda la pesca marittima, la pesca nelle acque interne e l'acquacoltura.

2.    Le Parti riconoscono che la pesca costituisce una risorsa economica chiave per lo Stato o gli Stati partner dell'EAC, contribuisce in maniera significativa all'economia di tale Stato o di tali Stati e ha grandi potenzialità per il futuro sviluppo economico e la riduzione della povertà nella regione. Essa rappresenta anche un'importante fonte di cibo e di valuta estera.



3.    Le Parti, nel riconoscere altresì che le risorse della pesca rivestono anche notevole interesse sia per l'UE sia per lo Stato o gli Stati partner dell'EAC, convengono di cooperare per lo sviluppo e la gestione sostenibili del settore della pesca nel loro reciproco interesse, tenendo conto delle ripercussioni economiche, ambientali e sociali.

4.    Le Parti convengono che la strategia adeguata per promuovere la crescita economica del settore della pesca e rafforzarne il contributo all'economia dello Stato o degli Stati partner dell'EAC consiste nel potenziare le attività del settore generatrici di valore aggiunto, tenendo presente nel contempo la sostenibilità nel lungo periodo.

ARTICOLO 52

Principi della cooperazione

1.    I principi della cooperazione nel settore della pesca comprendono:

a)    il sostegno allo sviluppo e al rafforzamento dell'integrazione regionale;

b)    il mantenimento dell'acquis dell'accordo di Cotonou e dell'accordo che lo sostituirà;

c)    il riconoscimento di un trattamento speciale e differenziato;

d)    la necessità di tener conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili ai fini della valutazione delle risorse e della loro gestione;



e)    un sistema di monitoraggio efficace delle ripercussioni ambientali, economiche e sociali nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

f)    il rispetto delle disposizioni legislative nazionali vigenti e degli strumenti internazionali di settore pertinenti, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (UNCLOS), e gli accordi regionali e subregionali;

g)    la salvaguardia e la considerazione prioritaria delle esigenze specifiche della pesca artigianale/di sussistenza.

2.    Questi principi guida dovrebbero contribuire a garantire lo sviluppo sostenibile e responsabile delle risorse biologiche marine, delle acque interne e dell'acquacoltura e ad ottimizzare – mediante maggiori investimenti, lo sviluppo di capacità e un migliore accesso al mercato – i benefici di questo settore a vantaggio della generazione attuale e di quelle future.

3.    Le Parti cooperano al fine di garantire la prestazione del sostegno, anche di natura finanziaria, necessario per migliorare la competitività e la capacità produttiva delle industrie di trasformazione, promuovere la diversificazione dell'industria della pesca e lo sviluppo e il potenziamento degli impianti portuali nello Stato o negli Stati partner dell'EAC.

4.    Gli specifici ambiti di cooperazione sono descritti nella parte V, titolo IV, del presente accordo.


TITOLO II

PESCA MARITTIMA

ARTICOLO 53

Ambito di applicazione e obiettivi

1.    Le disposizioni del presente titolo si applicano all'utilizzo, alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca marittima per ottimizzare i benefici della pesca per lo Stato o gli Stati partner dell'EAC mediante gli investimenti, lo sviluppo di capacità e un migliore accesso al mercato.

2.    Gli obiettivi della cooperazione sono:

a)    la promozione dello sviluppo e della gestione sostenibili della pesca;

b)    una cooperazione rafforzata al fine di garantire lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle risorse della pesca quale base solida dell'integrazione regionale, dato che lo Stato o gli Stati costieri partner dell'EAC hanno in comune specie migratorie e transzonali e che nessuno Stato partner dell'EAC è in grado, da solo, di assicurare la sostenibilità di queste risorse;

c)    una ripartizione più equa dei benefici derivanti dal settore della pesca;

d)    l'efficacia del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza necessari a contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN);


e)    la promozione dello sfruttamento, della conservazione e della gestione efficaci delle risorse biologiche marine nella zona economica esclusiva (ZEE) e nelle acque sulle quali lo Stato o gli Stati partner dell'EAC esercitano la loro giurisdizione in forza di strumenti internazionali quali la convenzione UNCLOS, nella prospettiva di un beneficio socioeconomico per le Parti;

f)    la promozione e lo sviluppo degli scambi regionali e internazionali sulla base delle migliori pratiche;

g)    la creazione di un contesto favorevole, anche attraverso lo sviluppo di infrastrutture e capacità, che consenta allo Stato o agli Stati partner dell'EAC di soddisfare le severe esigenze del mercato nei settori della pesca industriale e della pesca su piccola scala;

h)    il sostegno alle politiche nazionali e regionali finalizzate a una maggiore produttività e competitività del settore della pesca; e

i)    l'instaurazione di collegamenti con altri settori economici.

ARTICOLO 54

Gestione e conservazione delle risorse della pesca

1.    Deve essere applicato un approccio precauzionale nello stabilire livelli di cattura sostenibili, la capacità di pesca e altre strategie di gestione per scongiurare o porre fine a esiti indesiderati, quali la sovraccapacità e il sovrasfruttamento delle risorse ittiche, ed effetti indesiderati sugli ecosistemi e sulla pesca artigianale.


2.    Ciascuno Stato partner dell'EAC può adottare le misure opportune, tra cui le limitazioni stagionali e all'uso di attrezzi da pesca, per tutelare le proprie acque territoriali e garantire la sostenibilità della pesca artigianale e costiera.

3.    Le Parti promuovono l'adesione dello Stato o degli Stati partner dell'EAC interessati alla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e ad altre organizzazioni competenti in materia di pesca. Lo Stato o gli Stati partner dell'EAC coordinano insieme all'UE gli interventi per garantire la gestione e la conservazione di tutte le specie ittiche, compresi i tonnidi e le specie affini, e facilitare le ricerche scientifiche in materia.

4.    Qualora l'autorità di gestione competente in ambito nazionale non disponga di dati scientifici sufficienti per stabilire i limiti e i livelli obiettivo delle catture sostenibili in una ZEE di uno Stato partner dell'EAC, le Parti, in consultazione con l'autorità nazionale competente e l'IOTC e – se del caso – con altre organizzazioni regionali della pesca, sostengono questo tipo di analisi scientifica.

5.    Le Parti convengono in merito all'adozione di misure adeguate qualora un aumento dello sforzo di pesca determini livelli di cattura superiori al livello sostenibile stabilito dall'autorità nazionale competente.

6.    Per la conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, l'UE e lo Stato o gli Stati partner dell'EAC garantiscono che le navi battenti le loro bandiere rispettino le misure nazionali, regionali e subregionali di gestione delle risorse ittiche e le disposizioni legislative e regolamentari nazionali correlate.


ARTICOLO 55

Disciplina sulla gestione delle navi e sulle fasi successive alla cattura

1.    Verrà osservata la disciplina sulla gestione delle navi e sulle fasi successive alla cattura elaborata in sede di IOTC e delle altre organizzazioni regionali competenti in materia di pesca. Lo Stato o gli Stati partner dell'EAC e l'UE stabiliscono modalità e condizioni minime relative al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza dei pescherecci dell'UE che operano nelle acque dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, tra l'altro mediante:

a)    l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle navi (VMS - Vessel Monitoring System) per lo Stato o gli Stati partner dell'EAC. Lo Stato o gli Stati partner dell'EAC che non dispongono di un VMS riceveranno l'assistenza dell'UE per l'istituzione di un VMS compatibile;

b)    la messa a punto da parte dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, in associazione con l'UE, di altri meccanismi a fianco del VMS compatibile e obbligatorio, per garantire l'efficacia del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza, e il sostegno dell'UE allo Stato o agli Stati partner dell'EAC per l'istituzione di questo sistema concordato e la relativa assistenza attuativa;

c)    il diritto dell'UE e dello Stato o degli Stati partner dell'EAC di inviare osservatori nelle acque nazionali o internazionali, previa precisa definizione delle procedure per il loro impiego. Gli osservatori dovranno essere retribuiti dai governi nazionali, mentre tutti i costi a bordo saranno a carico dell'armatore. L'UE sosterrà i costi di formazione degli osservatori;

d)    la messa punto e l'impiego in tutta la regione di sistemi comuni di comunicazione dei dati sulle attività di pesca, con la definizione dei requisiti minimi della comunicazione;



e)    l'obbligo per tutte le navi che effettuano lo sbarco o il trasbordo del pescato in uno Stato partner dell'EAC di effettuare queste operazioni nei porti o negli avamporti. Non sono consentiti trasbordi in mare, salvo che non ricorrano le condizioni particolari previste dalla competente organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP). Le Parti collaborano allo sviluppo e all'ammodernamento delle infrastrutture di sbarco e trasbordo nei porti dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, compresa la capacità di valorizzazione dei prodotti ittici;

f)    l'obbligo di comunicare i rigetti. La priorità dovrebbe risiedere nell'evitare i rigetti mediante l'impiego di metodi di pesca selettivi conformi ai principi dell'IOTC e delle organizzazioni regionali competenti in materia di pesca. Le catture accessorie devono essere, per quanto possibile, portate a terra.

2.    Le Parti convengono di cooperare alla messa a punto e all'attuazione di programmi di formazione nazionali/regionali destinati ai cittadini dello Stato o degli Stati partner dell'EAC in modo da facilitare il loro efficace coinvolgimento nel settore della pesca. Nel caso di accordi di pesca bilaterali negoziati dall'UE, è incoraggiata l'occupazione di cittadini dello Stato o degli Stati partner dell'EAC. Ai marinai imbarcati su navi europee si applica la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro.

3.    Le Parti attuano sforzi coordinati per migliorare gli strumenti volti a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN e a tal fine adottano misure adeguate. Le autorità competenti dovrebbero confiscare i pescherecci e perseguire gli armatori coinvolti in attività di pesca INN. A questi ultimi non dovrebbe essere consentito di pescare nuovamente nelle acque dello Stato o degli Stati partner dell'EAC salvo previa autorizzazione dello Stato di bandiera e dello Stato o degli Stati partner dell'EAC nonché, se del caso, della competente ORGP.


TITOLO III

SVILUPPO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E DELL'ACQUACOLTURA

ARTICOLO 56

Ambito di applicazione e obiettivi

1.    Le disposizioni del presente titolo si applicano allo sviluppo della pesca nelle acque interne, della pesca costiera e dell'acquacoltura nello Stato o negli Stati partner dell'EAC sotto i seguenti profili: sviluppo delle capacità, trasferimento di tecnologie, norme SPS, investimenti e relativo finanziamento, protezione dell'ambiente e definizione di quadri legislativi e regolamentari.

2.    Gli obiettivi della cooperazione in materia di sviluppo della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura sono i seguenti: la promozione dello sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nelle acque interne, una migliore produzione dell'acquacoltura, l'eliminazione dei vincoli che ostacolano la crescita dell'offerta, il miglioramento della qualità del pesce e dei prodotti ittici in modo che rispettino le misure SPS internazionali, un migliore accesso al mercato dell'UE, l'abbattimento degli ostacoli agli scambi intraregionali, l'attrazione di capitali e di investimenti nel settore, il rafforzamento della capacità e un migliore accesso degli investitori privati al sostegno finanziario per lo sviluppo della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura.


PARTE IV

AGRICOLTURA

ARTICOLO 57

Ambito di applicazione e definizioni

1.    Le disposizioni della presente parte si applicano alle colture e al patrimonio zootecnico, compresi gli insetti utili.

2.    Ai fini della presente parte e della parte V, titolo II, si applicano le definizioni seguenti:

a)    l'agricoltura comprende le colture, il patrimonio zootecnico e gli insetti utili;

b)    per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti di cui all'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura;

c)    per "finanziamento agricolo" si intende l'erogazione di risorse finanziarie a sostegno delle attività agricole lungo tutta la catena del valore, ad esempio forniture dei fattori di produzione, servizi agricoli, produzione, immagazzinamento, distribuzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

d)    per "fattori di produzione agricoli" si intendono tutte le sostanze o i materiali, le attrezzature e gli strumenti utilizzati per la produzione e la lavorazione di prodotti agricoli;

e)    per "tecnologia per un'agricoltura sostenibile" si intende qualunque tecnologia concepita con particolare attenzione al suo impatto ambientale, sociale ed economico;


f)    per "sicurezza alimentare e nutrizionale" si intende una situazione in cui tutti, in ogni momento, possono accedere, sia fisicamente sia economicamente, ad alimenti sicuri, nutrienti e sufficienti a soddisfare il loro fabbisogno per una vita sana e produttiva;

g)    per "sicurezza dei mezzi di sussistenza" si intende un accesso adeguato e sostenibile a fonti di reddito e risorse per soddisfare le necessità primarie in modo equo (compreso un accesso adeguato ad alimenti, acqua potabile, strutture sanitarie, opportunità di istruzione, alloggi e disponibilità di tempo per partecipare alla vita della comunità ed integrarsi a livello sociale);

h)    per "catastrofi naturali" si intendono le conseguenze di calamità naturali, ad esempio siccità, terremoti, frane, eruzioni vulcaniche, inondazioni, parassiti e malattie;

i)    per "piccoli agricoltori" si intendono i produttori dotati di risorse limitate proprietari di terreni di superficie inferiore a due (2) ettari, i quali esercitano un'attività su scala troppo ridotta per attrarre la prestazione dei servizi necessari ad aumentare la produttività in modo significativo e sfruttare le opportunità di mercato;

j)    per "sviluppo sostenibile", nel contesto della presente parte, si intende anche la gestione e la protezione delle risorse naturali ai fini dello sviluppo economico e sociale in modo tale da soddisfare le necessità degli esseri umani a vantaggio della generazione attuale e di quelle future.

ARTICOLO 58

Obiettivi

1.    Le Parti convengono che l'obiettivo fondamentale della presente parte è lo sviluppo agricolo sostenibile, che comprende anche la sicurezza alimentare e dei mezzi di sussistenza, lo sviluppo rurale e la riduzione della povertà nello Stato o negli Stati partner dell'EAC.

2.    Gli obiettivi della presente parte sono:

a)    promuovere la cooperazione tra le Parti al fine di creare ricchezza e migliorare la qualità della vita di coloro che esercitano attività agricole mediante un aumento della produzione, della produttività e della quota di mercato;

b)    migliorare la sicurezza alimentare e nutrizionale nello Stato o negli Stati partner dell'EAC, promuovendo la creazione di valore aggiunto e aumentando la produzione, la qualità, la sicurezza, l'integrazione dei mercati, il commercio, la disponibilità e l'accessibilità;

c)    contribuire alla creazione di posti di lavoro retribuiti lunga tutta la catena del valore in un settore agricolo più moderno;

d)    sviluppare industrie moderne e competitive nel settore agricolo;

e)    promuovere l'uso e la gestione sostenibili delle risorse naturali e culturali mediante lo sviluppo di tecnologie sostenibili e rispettose dell'ambiente atte a migliorare la produttività agricola;

f)    contribuire alla competitività promuovendo la creazione di valore aggiunto lungo tutta la catena di approvvigionamento ai fini dell'accesso ai mercati;

g)    migliorare il reddito dei produttori, potenziando la commercializzazione di prodotti agricoli a maggiore valore aggiunto;

h)    agevolare l'adeguamento del settore agricolo e dell'economia rurale per far fronte ai cambiamenti economici globali;



i)    mobilitare e aumentare i risultati economici dei piccoli agricoltori sviluppando le capacità delle organizzazioni degli agricoltori;

j)    migliorare l'agevolazione degli scambi e dei mercati per i prodotti agricoli al fine di aumentare le entrate in valuta estera;

k)    migliorare, all'interno dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, le infrastrutture destinate all'aumento della produzione e della produttività e al miglioramento della commercializzazione e della distribuzione dei fattori di produzione e dei prodotti agricoli, con particolare riguardo all'immagazzinamento, alla classificazione, alla lavorazione, all'imballaggio e al trasporto.


ARTICOLO 59

Principi generali

1.    Le Parti riconoscono l'importanza dell'agricoltura nelle economie dello Stato o degli Stati partner dell'EAC quale fonte principale di mezzi di sussistenza per la maggior parte della popolazione dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, quale fattore essenziale per garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale, come settore con elevate potenzialità di crescita e di creazione di valore aggiunto e quale fonte di proventi derivanti dalle esportazioni.

2.    In considerazione del ruolo polivalente svolto dall'agricoltura nell'economia dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, le Parti decidono di adottare un approccio globale all'agricoltura come base per lo sviluppo sostenibile.

3.    Le Parti convengono di cooperare per promuovere la crescita sostenibile del settore agricolo, tenendo conto dei suoi molteplici aspetti e della diversità delle caratteristiche economiche, sociali e ambientali e delle strategie di sviluppo dello Stato o degli Stati partner dell'EAC.



4.    Le Parti riconoscono che una più profonda integrazione del settore agricolo nello Stato o negli Stati partner dell'EAC contribuirà all'espansione dei mercati interregionali e aumenterà le opportunità di investimento e di sviluppo del settore privato.

5.    Le Parti riconoscono l'importanza di sostenere la produzione agricola, la creazione di valore aggiunto, il commercio agricolo e le iniziative volte allo sviluppo dei mercati mediante strumenti adeguati e la previsione di un quadro normativo appropriato che consenta di adeguarsi all'evoluzione delle condizioni di mercato. A tale riguardo, le Parti decidono di collaborare per attrarre gli investimenti necessari nello Stato o negli Stati partner dell'EAC.

6.    Le Parti convengono che le priorità del settore agricolo contemplate nella presente parte devono essere chiaramente collegate al quadro politico generale per la sicurezza alimentare e nutrizionale e per la riduzione della povertà a livello regionale al fine di garantire la coerenza e l'orientamento dell'agenda per lo sviluppo regionale.

ARTICOLO 60

Dialogo globale

1.    Le Parti istituiscono un dialogo globale tra lo Stato o gli Stati partner dell'EAC e l'UE sull'agricoltura e sulla politica di sviluppo rurale ("dialogo sull'agricoltura") riguardante tutte le questioni contemplate nella presente parte. Il dialogo sull'agricoltura monitora i progressi compiuti nell'attuazione della presente parte e funge da sede di scambio e di cooperazione in relazione alle rispettive politiche agricole interne delle Parti e, in particolare, al ruolo svolto dall'agricoltura nello Stato o negli Stati partner dell'EAC nell'aumentare i redditi agricoli, la sicurezza alimentare, l'uso sostenibile delle risorse, lo sviluppo rurale e la crescita economica.



2.    Il dialogo sull'agricoltura si svolge in sede di comitato degli alti funzionari.

3.    Le Parti stabiliscono di comune accordo le procedure di lavoro e le modalità per lo svolgimento del dialogo sull'agricoltura.

ARTICOLO 61

Integrazione regionale

Le Parti riconoscono che l'integrazione del settore agricolo nei vari Stati partner dell'EAC, mediante la progressiva eliminazione degli ostacoli e lo sviluppo di un adeguato quadro regolamentare ed istituzionale, l'armonizzazione e la convergenza delle politiche, contribuirà all'approfondimento del processo di integrazione regionale, sostenendo in tal modo l'espansione dei mercati regionali, la quale a sua volta aumenterà le opportunità di investimento e di sviluppo del settore privato.

ARTICOLO 62

Politiche di sostegno

La Parti riconoscono l'importanza di adottare e attuare politiche e riforme istituzionali che rendano possibile e agevolino il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente parte.



ARTICOLO 63

Sviluppo agricolo sostenibile

Le Parti cooperano per realizzare uno sviluppo agricolo sostenibile, con particolare attenzione al sostegno alle popolazioni rurali vulnerabili nello Stato o negli Stati partner dell'EAC alla luce dei cambiamenti dei modelli produttivi e commerciali globali come anche nei gusti e nelle preferenze dei consumatori.

ARTICOLO 64

Sicurezza alimentare e nutrizionale

1.    Le Parti convengono che le disposizioni del presente accordo consentono allo Stato o agli Stati partner dell'EAC di attuare misure efficaci per conseguire la sicurezza alimentare e nutrizionale e uno sviluppo agricolo sostenibile, nonché per sviluppare mercati agricoli a livello regionale che consentano di garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale.

2.    Le Parti provvedono affinché gli interventi intrapresi a norma della presente parte mirino a migliorare la sicurezza alimentare e nutrizionale e ad evitare l'adozione di misure che possano pregiudicare la realizzazione dell'obiettivo della sicurezza alimentare e nutrizionale a livello di nucleo familiare, nazionale e regionale.



ARTICOLO 65

Gestione della catena del valore

Le Parti convengono di adottare una strategia regionale per rafforzare la capacità di approvvigionamento nel settore agricolo, identificare i sottosettori agricoli di elevato valore in cui la regione possiede un vantaggio concorrenziale e mettere a frutto gli investimenti che possono agevolare la transizione dai vantaggi comparativi a quelli concorrenziali.

ARTICOLO 66

Sistemi di allarme rapido

Le Parti riconoscono la necessità di istituire, migliorare e potenziare i sistemi di informazione sulla sicurezza alimentare, compresi i sistemi nazionali di allarme rapido, nonché i sistemi di valutazione della vulnerabilità e di monitoraggio, e di attuare interventi di sviluppo delle capacità, attraverso i meccanismi esistenti a livello internazionale e regionale e in sinergia con tali meccanismi.

ARTICOLO 67

Tecnologia

Le Parti riconoscono l'importanza di tecnologie agricole moderne e sostenibili e convengono di sviluppare e promuovere l'uso di tecnologie agricole moderne che comprendano:

a)    sistemi di irrigazione e di fertirrigazione sostenibili;



b)    colture dei tessuti e micropropagazione;

c)    sementi migliorate;

d)    inseminazione artificiale;

e)    difesa integrata;

f)    imballaggio dei prodotti;

g)    trattamento dopo la raccolta;

h)    laboratori accreditati;

i)    biotecnologie;

j)    valutazione e gestione del rischio.

ARTICOLO 68

Misure di politica interna

1.    Ciascuna Parte garantisce la trasparenza del sostegno all'agricoltura connesso agli scambi di prodotti agricoli. A tal fine, l'UE informa periodicamente lo Stato o gli Stati partner dell'EAC, nel quadro del dialogo sull'agricoltura, in merito alla base giuridica, alla forma e all'entità di tale sostegno. Tali informazioni si intendono trasmesse se sono rese accessibili, dalle Parti o per loro conto, su un sito web pubblico.



2.    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'UE non accorda allo Stato o agli Stati partner dell'EAC sovvenzioni all'esportazione di prodotti agricoli. Tale divieto è riesaminato dal Consiglio APE dopo 48 mesi.

3.    Il comitato degli alti funzionari esamina inoltre le questioni che possono insorgere in relazione all'accesso dei prodotti agricoli di una Parte al mercato dell'altra Parte. Il comitato può rivolgere raccomandazioni al Consiglio APE a norma dell'articolo 107.

ARTICOLO 69

Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli di base

1.    Le Parti riconoscono le difficoltà che lo Stato o gli Stati partner dell'EAC devono affrontare in quanto per ottenere entrate in valuta straniera dipendono dalle esportazioni di prodotti agricoli di base primari, soggetti a un'elevata volatilità dei prezzi e a un deterioramento delle ragioni di scambio.

2.    Le Parti decidono pertanto di:

a)    rafforzare il partenariato pubblico-privato per gli investimenti destinati alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli di base;

b)    cooperare allo sviluppo delle capacità di accesso ai mercati di nicchia e favorire la conformità alle norme applicabili ai prodotti di base al fine di soddisfare le condizioni di tali mercati;



c)    sostenere la diversificazione della produzione agricola e dei prodotti di esportazione nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

d)    migliorare il reddito dei produttori potenziando la commercializzazione di prodotti agricoli ad alto valore aggiunto.

ARTICOLO 70

Monitoraggio

Le Parti convengono che il Consiglio APE riesamina e monitora l'attuazione dei rispettivi obblighi derivanti dal presente accordo. Il Consiglio APE garantisce una vigilanza efficace dell'adempimento degli obblighi garantendo la trasparenza e dà alle Parti la possibilità di valutare il contributo offerto da tali obblighi alla realizzazione dell'obiettivo a lungo termine, vale a dire l'istituzione di un sistema di commercio agricolo equo e orientato al mercato.

ARTICOLO 71

Paesi importatori netti di prodotti alimentari

1.    Le Parti riconoscono l'importanza di dare una risposta alle preoccupazioni dello Stato o degli Stati partner dell'EAC importatori netti di prodotti alimentari. Pertanto l'obiettivo del presente articolo è assistere gli Stati importatori netti di prodotti alimentari nell'elaborazione di programmi che garantiscano la sicurezza alimentare.



2.    Le Parti convengono di:

a)    affrontare i vincoli che limitano la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di prodotti alimentari nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

b)    far arrivare gli aiuti alimentari dallo Stato o dagli Stati partner dell'EAC e dalle altre comunità economiche regionali africane;

c)    migliorare il coordinamento degli aiuti alimentari.

3.    Le Parti convengono di mantenere un adeguato livello di aiuti alimentari, tenendo conto degli interessi dei beneficiari degli aiuti alimentari, e di garantire che le misure di cui al paragrafo 2 non ostacolino involontariamente la distribuzione degli aiuti alimentari forniti per far fronte a situazioni di emergenza.

4.    Le Parti provvedono affinché gli aiuti alimentari siano forniti in piena conformità alle misure intese a evitare distorsioni commerciali, garantendo tra l'altro:

a)    che tutte le transazioni relative agli aiuti alimentari rispondano alle necessità e siano interamente a titolo gratuito; e

b)    che tali transazioni non siano direttamente o indirettamente collegate a esportazioni commerciali di prodotti agricoli o di altri beni e servizi.



ARTICOLO 72

Importanza di determinati settori

1.    Le Parti riconoscono che:

a)    per garantire la sicurezza dei mezzi di sussistenza delle popolazioni rurali, è importante assicurare un adeguato accesso al cibo, ad acqua potabile sicura e pulita, a strutture sanitarie, a opportunità di istruzione e ad alloggi e la partecipazione alla vita delle comunità e l'integrazione sociale;

b)    lo sviluppo delle infrastrutture agricole, anche per la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione, svolge un ruolo essenziale nello sviluppo socioeconomico delle zone rurali e nell'integrazione regionale dello Stato o degli Stati partner dell'EAC;

c)    i servizi di supporto tecnico, come la ricerca, la divulgazione e la formazione professionale nel settore agricolo, sono importanti per aumentare la produttività agricola;

d)    i finanziamenti agricoli agevolati sono una misura importante per trasformare il settore agricolo nello Stato o negli Stati partner dell'EAC. Sono necessari finanziamenti per lo sviluppo delle tecnologie agricole, per le assicurazioni e i crediti agricoli, per lo sviluppo delle infrastrutture, per i mercati e per la formazione degli agricoltori; e

e)    uno sviluppo rurale sostenibile è importante per migliorare il tenore di vita delle popolazioni rurali dello Stato o degli Stati partner dell'EAC.



2.    Le Parti convengono di cooperare nei settori della sicurezza dei mezzi di sussistenza, delle infrastrutture agricole, dei servizi di supporto tecnico, dei servizi di finanziamento all'agricoltura e dello sviluppo rurale, secondo quanto previsto nella parte V, titolo II.

ARTICOLO 73

Scambio di informazioni e consultazioni

1.    Le Parti convengono di scambiarsi esperienze e informazioni sulle migliori pratiche e di consultarsi in merito a tutti i temi connessi al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente Parte.

2.    Le Parti convengono di:

a)    scambiarsi informazioni sulla produzione, sui consumi e sugli scambi di prodotti agricoli e sull'evoluzione dei rispettivi mercati dei prodotti agricoli;

b)    scambiarsi informazioni sulle opportunità di investimento e sugli incentivi disponibili nel settore agricolo, anche a livello di attività su piccola scala;

c)    scambiarsi informazioni sulle politiche e sulle disposizioni legislative e regolamentari relative al settore agricolo;

d)    discutere i cambiamenti politici e istituzionali necessari a sostenere la trasformazione del settore agricolo come pure l'elaborazione e l'attuazione di politiche regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, nella prospettiva dell'integrazione regionale;

e)    scambiarsi informazioni sulle nuove tecnologie più appropriate nonché sulle politiche e sulle misure riguardanti la qualità dei prodotti agricoli.



ARTICOLO 74

Indicazioni geografiche

1.    Le Parti riconoscono l'importanza delle indicazioni geografiche per l'agricoltura sostenibile e lo sviluppo rurale.

2.    Le Parti convengono di collaborare per individuare, riconoscere e registrare i prodotti che potrebbero essere protetti come indicazioni geografiche, e per qualunque altro intervento volto a proteggere i prodotti individuati.

PARTE V

COOPERAZIONE ECONOMICA E ALLO SVILUPPO

ARTICOLO 75

Disposizioni generali

1.    A norma degli articoli 34 e 35 dell'accordo di partenariato ACP-UE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, nella versione aggiornata ad oggi, e delle corrispondenti disposizioni dell'accordo che lo sostituirà, le Parti ribadiscono che la cooperazione allo sviluppo costituisce un elemento fondamentale del loro partenariato e un fattore essenziale per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo. Le parti convengono che l'allegato VI del presente accordo prevale sulle disposizioni della presente parte dell'accordo.



2.    Le Parti convengono di affrontare le esigenze di sviluppo dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, aumentando la capacità di produzione e di offerta, favorendo le trasformazioni strutturali e la competitività delle loro economie, migliorando la loro diversificazione economica e aumentando la creazione di valore aggiunto, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e sostenere l'integrazione regionale.

3.    Le Parti si impegnano a cooperare in modo da agevolare l'attuazione del presente accordo e sostenere l'integrazione regionale e le strategie di sviluppo. Le Parti concordano che la cooperazione si basa sulla parte relativa alla cooperazione economica e allo sviluppo e sulla matrice di sviluppo dell'APE, entrambe soggette alle disposizioni che prevalgono dell'allegato VI, nonché sulle strategie di sviluppo regionale e nazionale dello Stato o degli Stati partner dell'EAC. La matrice e i corrispondenti parametri di riferimento, indicatori e obiettivi di base, che riflettono le esigenze individuate dallo Stato o dagli Stati partner dell'EAC al momento della firma dell'APE UE-EAC, sono specificati negli allegati III(a) e III(b) acclusi al presente accordo. Essi sono riesaminati ogni cinque (5) anni. La cooperazione consiste in un sostegno, finanziario e non, allo Stato o agli Stati partner dell'EAC.

4.    A tale proposito, il finanziamento della cooperazione allo sviluppo tra lo Stato o gli Stati partner dell'EAC e l'UE per l'attuazione del presente accordo è effettuato nel rispetto delle norme e delle pertinenti procedure previste dall'accordo di Cotonou e dall'accordo che lo sostituirà e nel quadro dei pertinenti strumenti successivi finanziati dal bilancio generale dell'UE. In tale contesto, tenuto conto delle nuove sfide che derivano dal rafforzamento dell'integrazione regionale e da una maggiore concorrenza sui mercati mondiali, le Parti convengono che una delle priorità consiste nel sostenere l'attuazione del presente accordo. Le Parti convengono di mobilitare gli strumenti finanziari previsti dall'accordo di Cotonou e dall'accordo che lo sostituirà in modo da ottimizzare i previsti vantaggi del presente accordo.



5.    Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le Parti si impegnano a mobilitare risorse separatamente e congiuntamente sulla base degli orientamenti forniti dalle disposizioni specifiche di cui al titolo X in materia di mobilitazione delle risorse, fatte salve le disposizioni che prevalgono dell'allegato VI del presente accordo.

6.    In coerenza con la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, adottata nel 2005, le Parti convengono di utilizzare e sostenere adeguatamente i meccanismi di erogazione, i fondi o gli strumenti nazionali e/o regionali per convogliare e coordinare le risorse destinate all'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 76

Obiettivi

La cooperazione economica e allo sviluppo mira a:

a)    promuovere la competitività dell'economia o delle economie dello Stato o degli Stati partner dell'EAC;

b)    rafforzare la capacità di offerta e consentire l'armoniosa attuazione del presente accordo;

c)    trasformare la struttura delle economie dello Stato o degli Stati partner dell'EAC creando una base economica solida, competitiva e diversificata mediante il potenziamento della produzione, della distribuzione, del trasporto e della commercializzazione;

d)    sviluppare la capacità commerciale e di attrarre investimenti;

e)    rafforzare le politiche e la regolamentazione in materia di scambi e investimenti; e

f)    approfondire l'integrazione regionale.



ARTICOLO 77

Ambiti di cooperazione

La cooperazione economica e allo sviluppo include i seguenti ambiti, fatte salve le disposizioni che prevalgono dell'allegato VI del presente accordo:

a)    infrastrutture;

b)    agricoltura e zootecnia;

c)    sviluppo del settore privato;

d)    pesca;

e)    acqua e ambiente;

f)    questioni relative all'accesso al mercato, inclusi:

i)    questioni sanitarie e fitosanitarie;

ii)    ostacoli tecnici agli scambi; e

iii)    dogane e agevolazione degli scambi nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

g)    misure di adeguamento all'APE; e

h)    mobilitazione delle risorse.


TITOLO I

INFRASTRUTTURE

ARTICOLO 78

Ambito di applicazione e obiettivi

1.    La cooperazione allo sviluppo di infrastrutture fisiche comprende in particolare i trasporti, l'energia e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2.    Gli obiettivi in questo ambito sono:

a)    promuovere la competitività dello Stato o degli Stati partner dell'EAC;

b)    affrontare le restrizioni sul fronte dell'offerta a livello istituzionale, nazionale e regionale; e

c)    potenziare lo sviluppo di partenariati pubblico-privati.

ARTICOLO 79

Trasporti

1.    La cooperazione nel settore dei trasporti comprende i trasporti stradali, ferroviari, aerei e per vie navigabili.



2.    Gli obiettivi in questo ambito sono:

a)    migliorare i collegamenti nazionali e regionali per approfondire l'integrazione economica regionale;

b)    sviluppare, ristrutturare, ripristinare, potenziare e ammodernare i sistemi di trasporto dello Stato o degli Stati partner dell'EAC al fine di renderli durevoli ed efficienti;

c)    migliorare la circolazione delle persone e il flusso delle merci; e

d)    fornire un migliore accesso ai mercati attraverso il miglioramento dei trasporti stradali, aerei, marittimi, ferroviari e per vie navigabili interne.

3.    Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a)    gestione dei sistemi di trasporto;

b)    miglioramento, sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture a ogni livello, compreso lo sviluppo di reti di infrastrutture intermodali;

c)    rafforzamento delle capacità istituzionali, tecniche e amministrative dello Stato o degli Stati partner dell'EAC per quanto concerne le attività di normazione, la garanzia della qualità, la metrologia e i servizi di valutazione della conformità;

d)    sviluppo e trasferimento di tecnologie, innovazione, scambi di informazioni, reti e marketing;



e)    stimolo ai partenariati, ai collegamenti e alle joint venture tra operatori economici;

f)    miglioramento della sicurezza e dell'affidabilità dei trasporti, anche per quanto riguarda le previsioni meteorologiche, la gestione delle merci pericolose e la risposta alle emergenze;

g)    sviluppo di politiche di trasporto regionale e dei pertinenti quadri normativi.

ARTICOLO 80

Energia

1.    La cooperazione nel settore dell'energia comprende la partecipazione dei settori pubblico e privato alla produzione, alla trasmissione, alla distribuzione e agli scambi transfrontalieri di energia.

2.    Gli obiettivi in questo ambito sono:

a)    sviluppare, rafforzare e ampliare le capacità di produzione di energia della regione;

b)    aumentare il numero di fonti alternative di energia;

c)    sviluppare, aumentare e ampliare le reti energetiche;

d)    sviluppare, potenziare e ampliare la distribuzione e la trasmissione;

e)    migliorare l'accesso dello Stato o degli Stati partner dell'EAC a fonti energetiche pulite, moderne, efficienti, affidabili, diversificate, sostenibili e rinnovabili, a prezzi competitivi;



f)    migliorare la capacità di produzione, distribuzione e gestione dell'energia a livello nazionale e regionale;

g)    promuovere l'interconnessione energetica sia all'interno sia all'esterno dello Stato o degli Stati partner dell'EAC per ottimizzare l'uso dell'energia; e

h)    sostenere la creazione di un ambiente idoneo ad attrarre gli investimenti nel settore.

3.    Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a)    capacità di produzione, trasmissione e distribuzione delle fonti energetiche attuali, in particolare acqua, petrolio e biomassa;

b)    diversificazione del mix energetico in modo che esso comprenda altre potenziali fonti di energia, accettabili da un punto di vista sociale e ambientale e in grado di ridurre la dipendenza dal petrolio;

c)    sviluppo di infrastrutture energetiche, anche nelle zone rurali;

d)    elaborazione di idonee riforme politiche e normative in campo energetico, riguardanti tra l'altro gli aspetti della commercializzazione e della privatizzazione;

e)    cooperazione e interconnessione a livello regionale e interregionale nel campo della produzione e della distribuzione di energia;



f)    rafforzamento delle capacità inerenti alle risorse umane, miglioramento gestionale, innalzamento degli standard di servizio e miglioramento delle strutture istituzionali;

g)    sviluppo e trasferimento di tecnologie, ricerca e sviluppo (R&S), innovazione, scambio di informazioni, sviluppo di banche dati e reti;

h)    partenariati, collegamenti e joint venture.

ARTICOLO 81

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

1.    La cooperazione nel settore delle TIC comprende: lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la competitività, l'innovazione e una transizione armoniosa verso la società dell'informazione.

2.    Gli obiettivi in questo ambito sono:

a)    sviluppare il settore delle TIC;

b)    migliorare il contributo delle TIC all'agevolazione degli scambi attraverso i servizi elettronici (e-services), il commercio elettronico, la pubblica amministrazione elettronica (e-government), la sanità elettronica, la sicurezza delle transazioni e altri settori socioeconomici.

3.    Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a)    connettività ed efficacia economica delle TIC a livello nazionale, regionale e mondiale;



b)    diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

c)    sviluppo del quadro giuridico e regolamentare in materia di TIC;

d)    sviluppo e trasferimento di tecnologie, applicazioni tecnologiche, R&S, innovazione, scambi di informazioni, reti e marketing;

e)    rafforzamento delle capacità inerenti alle risorse umane, innalzamento degli standard di servizio e miglioramento delle strutture istituzionali;

f)    partenariati, collegamenti e joint venture tra operatori economici;

g)    promozione e sostegno dello sviluppo di mercati di nicchia per i servizi basati sulle TIC.

TITOLO II

AGRICOLTURA

ARTICOLO 82

Ambito di applicazione e obiettivi

1.    La cooperazione prevista dal presente titolo si applica alle colture e al patrimonio zootecnico, compresi gli insetti utili.



2.    Le Parti convengono che l'obiettivo principale del presente titolo è lo sviluppo agricolo sostenibile, che comprende anche la sicurezza alimentare e dei mezzi di sussistenza, lo sviluppo rurale e la riduzione della povertà nello Stato o negli Stati partner dell'EAC.

3.    Gli altri obiettivi del presente titolo sono stabiliti all'articolo 58 della parte IV.

ARTICOLO 83

Ambiti di cooperazione

1.    Le Parti riconoscono l'importanza del settore agricolo per le economie dello Stato o degli Stati partner dell'EAC e convengono di cooperare per promuovere la sua trasformazione al fine di aumentarne la competitività, garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale e lo sviluppo rurale e facilitare l'adeguamento dell'agricoltura e dell'economia rurale agli effetti dell'attuazione del presente accordo, con particolare attenzione ai piccoli agricoltori.

2.    Le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a)    Integrazione regionale

Miglioramento dell'accesso ai mercati regionali e internazionali dei prodotti agricoli, compreso lo sviluppo di sistemi di mercato e di strategie di sviluppo del mercato.

b)    Politiche di sostegno

i)    Sviluppo delle politiche agricole nazionali e regionali e di quadri giuridici e regolamentari, potenziamento delle capacità necessarie e sostegno allo sviluppo istituzionale;



ii)    potenziamento delle capacità dello Stato o degli Stati partner dell'EAC di sfruttare pienamente le maggiori opportunità commerciali e ottimizzare i benefici delle riforme del commercio.

c)    Sviluppo agricolo sostenibile

i)    Svolgimento di attività congiunte su base regionale, anche per quanto concerne la produzione di fertilizzanti e di sementi, lo sviluppo del patrimonio zootecnico e la lotta contro le malattie delle piante e contro le malattie animali;

ii)    promozione e rafforzamento delle attività di trasformazione, commercializzazione, distribuzione e trasporto e di lavorazione di prodotti agricoli;

iii)    rafforzamento delle capacità necessarie per conformarsi alle norme internazionali relative alla produzione agricola, all'imballaggio e alle misure SPS.

d)    Infrastrutture agricole

i)    Sviluppo delle infrastrutture di sostegno all'agricoltura, compresi sistemi di irrigazione sostenibili e sistemi di recupero stoccaggio e gestione delle acque, commercializzazione e classificazione;

ii)    sviluppo delle infrastrutture di ricerca e formazione, degli impianti di stoccaggio, delle strade di accesso locali e dei raccordi stradali;

iii)    sviluppo di infrastrutture per la trasformazione dei prodotti agricoli;

iv)    istituzione di un centro di agrometeorologia nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

v)    sviluppo di infrastrutture di mercato moderne per l'espansione dei mercati nazionali e regionali.



e)    Sicurezza alimentare e nutrizionale

i)    Rafforzamento delle capacità delle comunità rurali e urbane per quanto concerne la promozione di condizioni di vita migliori, l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile;

ii)    diversificazione della produzione agricola e sviluppo di prodotti che rispondano alle esigenze di sicurezza alimentare e nutrizionale dello Stato o degli Stati partner dell'EAC;

iii)    elaborazione e attuazione di programmi diretti ad aumentare la produzione e la produttività del settore agricolo, con particolare riguardo ai piccoli agricoltori;

iv)    sviluppo delle capacità necessarie per garantire l'osservanza delle norme di sicurezza alimentare a livello nazionale e regionale; e

v)    elaborazione e attuazione di programmi di adeguamento sociale nelle regioni colpite da catastrofi naturali.

f)    Gestione della catena del valore

i)    Promozione dell'uso di tecnologie agricole sostenibili e fornitura dei fattori di produzione agricoli necessari;

ii)    miglioramento della produzione, della produttività e della competitività del settore agricolo mediante la promozione delle industrie del settore;

iii)    maggiore creazione di valore aggiunto lungo tutta la catena di approvvigionamento dei prodotti agricoli al fine di soddisfare le esigenze dei mercati nazionali, regionali e internazionali; e

iv)    promozione dello sviluppo di attività riguardanti la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione e il trasporto dei prodotti agricoli.



g)    Sistemi di allarme rapido

i)    Sviluppo delle capacità di valutare i probabili effetti di catastrofi imminenti e di diffondere informazioni a tale riguardo con largo anticipo in modo da adottare misure di emergenza e garantire una reazione tempestiva;

ii)    sviluppo e gestione di sistemi di informazione nazionali e regionali;

iii)    sviluppo, potenziamento e collegamento dei sistemi di allarme rapido e dei piani e delle strategie di emergenza per la gestione della reazione alle catastrofi a livello nazionale e regionale; e

iv)    sostegno alle alternative di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici nello Stato o negli Stati partner dell'EAC.

h)    Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli di base

i)    Sviluppo delle capacità di accesso ai mercati di nicchia e agevolazione del rispetto delle norme sui prodotti di base al fine di soddisfare i requisiti di tali mercati;

ii)    diversificazione della produzione agricola e dei prodotti per l'esportazione nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

iii)    sviluppo di infrastrutture di mercato moderne per l'espansione dei mercati nazionali e regionali; e

iv)    sviluppo di programmi di imballaggio e di etichettatura dei prodotti che consentano ai produttori dello Stato o degli Stati partner dell'EAC di ottenere prezzi più elevati per le esportazioni dei prodotti di base.



i)    Sviluppo rurale

i)    Sviluppo delle capacità dei gruppi di agricoltori lungo tutta la catena del valore in agricoltura;

ii)    miglioramento delle strutture di trasporto, di comunicazione e di mercato per la commercializzazione dei fattori di produzione e dei prodotti agricoli;

iii)    superamento degli ostacoli socioculturali, quali le differenze linguistiche, i livelli di alfabetizzazione, le discriminazioni di genere, la salute di comunità, che incidono sulla natura dei sistemi agricoli;

iv)    miglioramento dell'accesso degli agricoltori ai servizi creditizi e della gestione delle risorse naturali e culturali; e

v)    sviluppo delle misure necessarie a sostenere la disponibilità tempestiva di fattori di produzione agricoli adeguati ai piccoli agricoltori.

j)    Paesi importatori netti di prodotti alimentari

Affrontare i vincoli che limitano la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di prodotti alimentari nello Stato o negli Stati partner dell'EAC.

k)    Sicurezza dei mezzi di sussistenza

i)    Potenziamento delle capacità inerenti allo sviluppo di servizi sociali per le popolazioni delle zone rurali e periurbane;

ii)    aumento del reddito totale delle famiglie derivante dalla produzione agricola anche mediante la diversificazione, l'aggiunta di valore, l'occupazione all'esterno delle aziende agricole e l'adozione di nuove tecnologie agricole sostenibili nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;



iii)    aumento della produttività del settore agricolo nello Stato o negli Stati partner dell'EAC; e

iv)    aumento dell'uso di tecnologie agricole sostenibili.
l)
   Servizi di supporto tecnico

L'UE si impegna a fornire allo Stato o agli Stati partner dell'EAC risorse adeguate e assistenza tecnica per lo sviluppo delle capacità in forme prevedibili e sostenibili nei seguenti ambiti:

i)    potenziamento dell'innovazione e del trasferimento di tecnologie, conoscenze e R&S;

ii)    sviluppo e maggior uso della meccanizzazione nel settore agricolo dello Stato o degli Stati partner dell'EAC;

iii)    creazione di stabilimenti e di sistemi di distribuzione dei fattori di produzione agricoli nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

iv)    promozione e potenziamento degli investimenti in attività di ricerca agricola, servizi di divulgazione, formazione e collegamento tra ricerca, divulgazione e agricoltori;

v)    ove opportuno, creazione e potenziamento di centri di eccellenza regionali, tra i quali un centro di agrometeorologia, laboratori di biotecnologia, di analisi e diagnostici per le colture, il patrimonio zootecnico e i terreni; e



vi)    miglioramento dell'accesso ai servizi nel settore della produzione vegetale e animale, compresi servizi di selezione del bestiame, servizi veterinari e fitosanitari.

m)    Servizi di finanziamento all'agricoltura

i)    Rafforzamento dei servizi finanziari rurali a favore dei piccoli produttori, trasformatori e commercianti;



ii)    sviluppo di meccanismi gestiti a livello regionale o di un fondo per lo sviluppo agricolo e rurale;

iii)    creazione di istituzioni di microfinanza e di sistemi assicurativi per l'agricoltura;

iv)    agevolazione dell'accesso al credito fornito da banche e da altre istituzioni finanziarie a favore degli agricoltori, dei trasformatori e commercianti agricoli; e

v)    sostegno alle istituzioni finanziarie dello Stato o degli Stati partner dell'EAC al servizio del settore agricolo e agevolazione dell'accesso ai mercati dei capitali per consentire al settore privato di finanziarsi sia a breve sia a lungo termine.

n)    Indicazioni geografiche

i)    sviluppo di politiche e quadri giuridici sulle indicazioni geografiche;

ii)    definizione di norme sulle indicazioni geografiche;

iii)    elaborazione di un codice di buone pratiche per la definizione dei prodotti in relazione all'origine;



iv)    sostegno alle organizzazioni e alle istituzioni locali nel coordinamento dei soggetti interessati locali in materia di indicazioni geografiche e conformità dei prodotti;

v)    sviluppo delle capacità di identificazione, registrazione, commercializzazione, tracciabilità e conformità sui prodotti protetti da indicazioni geografiche; e

vi)    sviluppo di qualunque altro settore di cooperazione che possa emergere in futuro nel presente ambito.


TITOLO III

SVILUPPO DEL SETTORE PRIVATO

ARTICOLO 84

Ambito di applicazione e obiettivi

1.    La cooperazione in materia di sviluppo del settore privato comprende la promozione degli investimenti e lo sviluppo delle imprese.

2.    Gli obiettivi del presente titolo sono:

a)    creare un ambiente favorevole alla promozione degli investimenti e delle imprese private, compresi lo sviluppo di nuovi settori, gli investimenti esteri diretti (IED) e i trasferimenti di tecnologie;



b)    rafforzare la capacità di offerta, la competitività e la creazione di valore;

c)    migliorare l'accesso ai finanziamenti per investimenti forniti dalle istituzioni finanziarie dell'UE, come la Banca europea per gli investimenti;

d)    sviluppare le capacità e fornire sostegno istituzionale a favore delle istituzioni preposte allo sviluppo del settore privato, come le agenzie per la promozione degli investimenti, gli organismi di vertice, le camere di commercio, le associazioni, i punti di contatto e le istituzioni per l'agevolazione degli scambi;

e)    sviluppare e/o rafforzare un quadro politico, giuridico e regolamentare che promuova e tuteli gli investimenti;

f)    migliorare il sostegno e i meccanismi di erogazione al settore privato delle istituzioni comuni ACP-UE, compreso il centro per lo sviluppo dell'agricoltura, al fine di promuovere gli investimenti nello Stato o negli Stati partner dell'EAC; e

g)    creare e potenziare partenariati, joint venture, subappalti nonché l'esternalizzazione e i collegamenti.

ARTICOLO 85

Promozione degli investimenti

Le Parti convengono di promuovere gli investimenti nello Stato o negli Stati partner dell'EAC nei seguenti ambiti:

a)    sostegno alle riforme delle politiche e dei quadri giuridici e regolamentari;



b)    sostegno allo sviluppo delle capacità istituzionali, in particolare delle capacità delle agenzie per la promozione degli investimenti dello Stato o degli Stati partner dell'EAC e delle istituzioni attive nella promozione e nell'agevolazione degli investimenti esteri e locali;

c)    sostegno alla creazione di strutture amministrative adeguate, compresi gli sportelli unici, per l'ammissione e la realizzazione degli investimenti;

d)    sostegno alla creazione e al mantenimento nel tempo di un ambiente prevedibile e sicuro per gli investimenti;

e)    sostegno agli sforzi dello Stato o degli Stati partner dell'EAC diretti a concepire strumenti generatori di entrate al fine di mobilitare risorse per gli investimenti;

f)    iniziative volte a creare e sostenere sistemi di assicurazione contro i rischi che fungano da meccanismi di attenuazione dei rischi volti a stimolare la fiducia degli investitori nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

g)    sostegno alla creazione di meccanismi per lo scambio di informazioni tra le agenzie per gli investimenti dello Stato o degli Stati partner dell'EAC e le loro controparti nell'UE;

h)    promozione degli investimenti del settore privato dell'UE nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

i)    sostegno alla creazione di quadri e di strumenti finanziari adeguati alle esigenze di investimento delle PMI; e

j)    agevolazione dei partenariati mediante joint venture e finanziamenti in conto capitale.



ARTICOLO 86

Sviluppo delle imprese

Le Parti convengono di collaborare allo sviluppo delle imprese nello Stato o negli Stati partner dell'EAC sostenendo:

a)    la promozione del dialogo, della cooperazione e di partenariati commerciali tra lo Stato o gli Stati partner dell'EAC e l'UE nel settore privato;

b)    gli sforzi volti a promuovere ed integrare le microimprese e le piccole e medie imprese (MPMI) nelle attività commerciali generali;

c)    la promozione dell'efficienza nella produzione e nella commercializzazione da parte delle aziende dello Stato o degli Stati partner dell'EAC;

d)    l'attuazione di strategie di sviluppo del settore privato da parte dello Stato o degli Stati partner dell'EAC;

e)    la promozione di un ambiente favorevole allo sviluppo e alla crescita delle MPMI;

f)    la capacità delle organizzazioni del settore privato di conformarsi alle norme internazionali;

g)    la protezione dell'innovazione dalla pirateria; e

h)    le capacità dello Stato o degli Stati partner dell'EAC di prospezione, sfruttamento e commercializzazione delle risorse naturali.


TITOLO IV

PESCA

ARTICOLO 87

Ambito della cooperazione

La cooperazione nel settore della pesca riguarda la pesca marittima, la pesca nelle acque interne e l'acquacoltura.

ARTICOLO 88

Ambiti di cooperazione nella pesca marittima

1.    La cooperazione nel settore della pesca marittima comprende:

a)    la gestione e la conservazione delle risorse della pesca;

b)    la disciplina sulla gestione delle navi e sulle fasi successive alla cattura;

c)    le misure finanziarie e commerciali; e

d)    lo sviluppo della pesca e dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura marina.



2.    L'UE contribuisce a mobilitare le risorse per attuare la cooperazione a livello nazionale e regionale negli ambiti individuati, anche attraverso il sostegno allo sviluppo di capacità regionali.

3.    Nel rispetto di quanto disposto dalla parte III del presente accordo e dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a)    sviluppo e miglioramento delle infrastrutture per lo stoccaggio, la commercializzazione e la distribuzione del pesce e dei prodotti della pesca;

b)    sviluppo di capacità a livello nazionale e regionale per soddisfare i requisiti tecnici SPS/TBT/HACCP (analisi di rischio e punti critici di controllo), sviluppo di sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle zone economiche esclusive dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, introduzione e gestione di sistemi di certificazione di specifici tipi di pesca marina;

c)    investimenti e trasferimenti di tecnologia nei settori dell'esercizio della pesca, della trasformazione del pescato, dei servizi portuali, dello sviluppo e del miglioramento delle strutture portuali, della diversificazione della pesca in modo da sfruttare le specie diverse dai tonnidi attualmente non utilizzate o sottoutilizzate;

d)    joint venture e collegamenti in particolare con le MPMI e le attività di pesca artigianale all'interno della catena di approvvigionamento della pesca;



e)    creazione di valore in relazione al pesce; e

f)    R&S in merito alla valutazione degli stock ittici e ai livelli di sostenibilità.

4.    Le Parti si impegnano a cooperare per promuovere la costituzione di joint venture impegnate nell'esercizio della pesca, nella trasformazione del pescato, nei servizi portuali, nell'aumento della capacità di produzione, nel potenziamento della competitività della pesca e delle attività e dei servizi correlati, nella trasformazione a valle, nello sviluppo e nel potenziamento delle strutture portuali, nella diversificazione della pesca in modo da sfruttare le specie diverse dai tonnidi attualmente non utilizzate o sottoutilizzate.

ARTICOLO 89

Sviluppo della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura

La cooperazione allo sviluppo della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura comprende i contributi dell'UE nei seguenti ambiti:

a)    il rafforzamento delle capacità e lo sviluppo dei mercati di esportazione mediante:

i)    il rafforzamento delle capacità per quanto concerne la produzione industriale e artigianale, la trasformazione e la diversificazione dei prodotti così da rafforzare la competitività della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura nella regione. Questi risultati potrebbero essere conseguiti, ad esempio, mediante l'istituzione di centri di ricerca e sviluppo (R&S) impegnati anche nello sviluppo dell'acquacoltura per le aziende di allevamento ittico a carattere commerciale;



ii)    lo sviluppo di competenze per la gestione delle filiere dei mercati di esportazione, comprese l'introduzione e la gestione di sistemi di certificazione di particolari linee di prodotti, la promozione commerciale, la creazione di valore aggiunto e la riduzione delle perdite di prodotti della pesca successivamente alla cattura;

iii)    l'innalzamento delle capacità regionali, ad esempio attraverso un potenziamento delle autorità competenti in materia di pesca, delle associazioni dei pescatori e degli operatori commerciali, in modo che possano partecipare agli scambi dei prodotti della pesca con la Parte UE e ai programmi di formazione sullo sviluppo e sulla definizione dell'immagine (branding) dei prodotti;

b)    il potenziamento delle infrastrutture mediante:

i)    lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture per la pesca nelle acque interne e per l'acquacoltura;

ii)    l'agevolazione dell'accesso ai finanziamenti per le infrastrutture, compreso ogni tipo di attrezzatura;

c)    il miglioramento delle tecnologie mediante:

i)    lo sviluppo delle capacità tecniche, compresa la promozione della tecnologia che genera valore aggiunto, ad esempio attraverso il trasferimento di tecnologie della pesca dall'UE allo Stato o agli Stati partner dell'EAC;

ii)    il rafforzamento della capacità di gestione della pesca nella regione, ad esempio mediante la ricerca e sistemi di raccolta di dati e mediante il sostegno a tecnologie adeguate per la gestione della fase della cattura e di quelle successive;

d)    lo sviluppo di quadri normativi e regolamentari mediante:

i)    l'elaborazione di disposizioni regolamentari sulla pesca nelle acque interne e sull'acquacoltura e di sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza;



ii)    lo sviluppo di strumenti giuridici e regolamentari adeguati in materia di diritti di proprietà intellettuale e il rafforzamento delle capacità per attuare tali strumenti nel commercio internazionale;

iii)    la protezione dei marchi di qualità ecologica e della proprietà intellettuale;

e)    investimenti e finanziamenti mediante:

i)    la promozione di joint venture e di altre forme di investimenti misti tra soggetti interessati delle Parti, ad esempio per stabilire modalità di individuazione degli investitori per le joint venture nei settori della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura;

ii)    l'accesso alle agevolazioni creditizie per lo sviluppo – nel settore della pesca nelle acque interne – di piccole e medie imprese e di imprese su scala industriale;

f)    conservazione dell'ambiente e degli stock ittici nel settore della pesca mediante misure volte a garantire che il commercio ittico favorisca la conservazione dell'ambiente, preservi gli stock dal depauperamento, assicuri il mantenimento della biodiversità e l'introduzione prudente di specie esotiche in acquacoltura - introduzione che deve avvenire con prudenza solo in spazi controllati/chiusi, sentiti tutti i paesi vicini interessati;

g)    misure socioeconomiche e di riduzione della povertà mediante:

i)    la promozione delle piccole e medie imprese operanti nei settori della pesca, della trasformazione del pescato e del commercio ittico, attraverso un rafforzamento della capacità dello Stato o degli Stati partner dell'EAC di effettuare scambi commerciali con l'UE;



ii)    la partecipazione dei gruppi marginali alle attività del settore della pesca; ad esempio mediante la promozione della parità tra i generi nella pesca e in particolare attraverso la qualificazione di operatrici commerciali impegnate nel settore in questione o intenzionate a operare in tale settore. Verranno coinvolti in questi processi anche altri gruppi svantaggiati che hanno le potenzialità per operare nel settore della pesca nella prospettiva di uno sviluppo socioeconomico sostenibile.

TITOLO V

ACQUA E AMBIENTE

ARTICOLO 90

Ambito di applicazione e obiettivi

1.    La cooperazione di cui al presente titolo comprende le risorse naturali, in particolare l'acqua, l'ambiente e la biodiversità.

2.    Gli obiettivi di cooperazione del presente titolo sono:

a)    potenziare i collegamenti tra il commercio e l'ambiente;

b)    sostenere l'attuazione di accordi, convenzioni e trattati internazionali in materia di ambiente;

c)    garantire l'equilibrio tra la gestione ambientale e la riduzione della povertà;



d)    proteggere l'ambiente e promuovere la conservazione della biodiversità e del patrimonio genetico;

e)    promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse naturali;

f)    agevolare e incoraggiare l'utilizzo sostenibile delle risorse comuni;

g)    promuovere il coinvolgimento del settore pubblico e di quello privato nella gestione delle risorse naturali.

ARTICOLO 91

Risorse idriche

1.    La cooperazione nel settore delle risorse idriche comprende l'irrigazione, la produzione di energia idroelettrica, la produzione e l'approvvigionamento di acqua e la protezione dei bacini idrografici.

2.    Gli obiettivi di cooperazione in tale settore sono:

a)    promuovere un uso e una gestione sostenibili delle risorse idriche nello Stato o negli Stati partner dell'EAC in modo da migliorare le condizioni di vita della popolazione dello Stato o degli Stati partner dell'EAC;

b)    favorire la cooperazione regionale per un uso sostenibile delle risorse idriche transfrontaliere;

c)    sviluppare infrastrutture di approvvigionamento idrico a fini produttivi.

3.    Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a)    sviluppo di infrastrutture di approvvigionamento idrico nella regione;



b)    elaborazione dei quadri giuridici e regolamentari pertinenti;

c)    gestione integrata delle risorse idriche;

d)    rafforzamento delle capacità inerenti alle risorse umane, innalzamento degli standard di servizio, miglioramento della gestione delle acque e delle strutture istituzionali;

e)    creazione di partenariati, collegamenti e joint venture tra operatori economici;

f)    promozione dello sviluppo e del trasferimento di tecnologie, delle applicazioni tecnologiche, di R&S, dell'innovazione, degli scambi di informazioni e delle reti;


g)    potenziamento della lotta contro l'inquinamento idrico, della depurazione e della conservazione delle acque, del trattamento e del recupero delle acque reflue;

h)    promozione di sistemi d'irrigazione sostenibili.

ARTICOLO 92

Ambiente

1.    La cooperazione in materia ambientale comprende la protezione e la gestione sostenibile dell'ambiente e l'attuazione di politiche ambientali con valenze commerciali.



2.    Gli obiettivi di cooperazione in tale settore sono:

a)    proteggere, ripristinare e conservare l'ambiente e la biodiversità (la flora, la fauna e il materiale genetico microbico, compresi i loro ecosistemi);

b)    sviluppare i settori dello Stato o degli Stati partner dell'EAC che utilizzano tecnologie rispettose dell'ambiente;

c)    promuovere lo sviluppo, il trasferimento e l'applicazione di tecnologie, la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione e lo scambio di informazioni.

3.    Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a)    attuazione di accordi, convenzioni e trattati internazionali in materia di ambiente;

b)    rafforzamento e promozione dell'uso equo e sostenibile, della conservazione e della gestione dell'ambiente e della biodiversità, comprese le risorse forestali e la flora e fauna selvatica;

c)    rafforzamento dei quadri giuridici e istituzionali e della capacità di elaborare, attuare, gestire e applicare disposizioni legislative e regolamentari, norme e politiche in campo ambientale;

d)    creazione di partenariati, collegamenti e joint venture tra operatori economici;

e)    prevenzione e attenuazione degli effetti delle catastrofi ambientali naturali e della perdita di biodiversità;



f)    promozione dello sviluppo, dell'adattamento e del trasferimento delle tecnologie, delle applicazioni tecnologiche, di R&S e dell'innovazione;

g)    protezione e gestione delle risorse marine e costiere e delle risorse biologiche e genetiche autoctone, sia domestiche sia selvatiche;

h)    sviluppo di attività e modelli di vita alternativi ed ecocompatibili;

i)    produzione di beni e servizi per i quali è importante il marchio di qualità ecologica e agevolazione dei relativi scambi;

j)    scambio di informazioni e attività di rete per quanto concerne i prodotti e le prescrizioni in materia di processi produttivi, trasporto, commercializzazione ed etichettatura ad essi applicabili;

k)    sviluppo di infrastrutture basate su prodotti ecocompatibili;

l)    integrazione delle comunità locali nella gestione della biodiversità, delle risorse forestali e della flora e fauna selvatica;

m)    potenziamento della gestione dei rifiuti e dello smaltimento dei rifiuti tossici e industriali;

n)    promozione della partecipazione dei soggetti interessati al dialogo internazionale in materia di ambiente.



TITOLO VI

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

ARTICOLO 93

Ambito di applicazione e obiettivi

1.    La cooperazione di cui al presente titolo comprende il sostegno e lo sviluppo di capacità inerenti all'armonizzazione, alla zonizzazione e compartimentazione, alla valutazione della conformità, allo scambio di informazioni e alla trasparenza delle condizioni commerciali.

2.    Gli obiettivi di cooperazione del presente titolo sono:

a)    agevolare gli scambi interregionali e intraregionali delle Parti, tutelando nel contempo la vita e la salute di persone, animali e piante conformemente all'accordo SPS dell'OMC;

b)    affrontare i problemi derivanti dalle misure SPS in relazione a settori e prodotti prioritari concordati tenendo in debita considerazione l'integrazione regionale;

c)    stabilire procedure e modalità per agevolare la cooperazione per quanto concerne le questioni SPS;

d)    garantire la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili al commercio tra le Parti e nel territorio delle medesime;



e)    promuovere l'armonizzazione intraregionale delle misure con le norme internazionali, in conformità all'accordo SPS dell'OMC, e l'elaborazione di politiche e di quadri legislativi, regolamentari e istituzionali adeguati nello Stato o negli Stati partner dell'EAC;

f)    aumentare l'effettiva partecipazione dello Stato o degli Stati partner dell'EAC in seno alla commissione del Codex Alimentarius, all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e alla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC);

g)    promuovere consultazioni e scambi tra istituzioni e laboratori dell'EAC e dell'UE;

h)    agevolare lo sviluppo delle capacità di definizione e attuazione di norme regionali e nazionali in conformità alle prescrizioni internazionali al fine di agevolare l'integrazione regionale;

i)    sviluppare e rafforzare la capacità dello Stato o degli Stati partner dell'EAC di attuare e monitorare le misure SPS a norma del presente articolo; e

j)    promuovere il trasferimento delle tecnologie.

3.    Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a)    sostegno allo Stato o agli Stati partner dell'EAC per consentire loro di conformarsi alle misure SPS, compresi lo sviluppo di quadri normativi adeguati, le politiche, le questioni riguardanti il lavoro dei pertinenti organismi di normazione internazionali, la formazione, l'organizzazione di eventi informativi, lo sviluppo delle capacità e l'assistenza tecnica;



b)    ove opportuno, sostegno all'armonizzazione delle misure SPS nello Stato o negli Stati partner dell'EAC, istituzione di comitati di coordinamento SPS nazionali e sviluppo delle capacità dei settori pubblico e privato in materia di controllo sanitario. Gli ambiti prioritari comprendono lo sviluppo e l'attuazione di un programma di qualità, la formazione, l'organizzazione di eventi informativi e la creazione, il potenziamento, l'ammodernamento e l'accreditamento di laboratori;

c)    sostegno su questioni riguardanti i lavori dei pertinenti organismi di normazione internazionali. Tale cooperazione può includere corsi di formazione, eventi informativi, sviluppo delle capacità e assistenza tecnica;

d)    sostegno al settore della pesca allo scopo di elaborare norme regionali armonizzate e di sviluppare la legislazione e le norme relative ai prodotti ittici al fine di promuovere gli scambi tra le Parti e all'interno della regione EAC;

e)    sostegno finalizzato a promuovere la cooperazione tra le istituzioni dello Stato o degli Stati partner dell'EAC che si occupano di misure SPS e le corrispondenti istituzioni dell'UE;

f)    sostegno all'attuazione dell'accordo SPS, in particolare per rafforzare le autorità competenti e gli uffici informazioni e notifiche dello Stato o degli Stati partner dell'EAC;

g)    sostegno alla condivisione e allo scambio di informazioni.



ARTICOLO 94

Armonizzazione

1.    Le Parti mirano a conseguire l'armonizzazione delle rispettive regole e procedure per l'elaborazione delle loro misure SPS, comprese le procedure di ispezione, prova e certificazione, in conformità all'accordo SPS dell'OMC.

2.    Ove opportuno, lo Stato o gli Stati partner dell'EAC, con il sostegno dell'UE, elaboreranno un programma e un calendario per l'armonizzazione delle proprie norme SPS.

3.    Ove opportuno, il comitato degli alti funzionari elabora le modalità per coadiuvare e monitorare tale processo di armonizzazione all'interno delle regioni.

ARTICOLO 95

Zonizzazione e compartimentazione

Le Parti riconoscono, caso per caso, determinate zone indenni da parassiti o malattie e specifiche zone a limitata diffusione di parassiti o malattie quali fonti potenziali di prodotti di origine vegetale e animale, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 6 dell'accordo SPS dell'OMC.



ARTICOLO 96

Trattamento speciale e differenziato e assistenza tecnica

1.    L'UE si impegna a fornire assistenza tecnica e un trattamento speciale e differenziato in conformità agli articoli 9 e 10 dell'accordo SPS dell'OMC.

2.    Le Parti cooperano per rispondere alle particolari esigenze dello Stato o degli Stati partner dell'EAC derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente titolo.

3.    Le Parti convengono sul carattere prioritario dei seguenti ambiti per l'assistenza tecnica:

a)    lo sviluppo di capacità tecniche nei settori pubblico e privato dello Stato o degli Stati partner dell'EAC in modo da rendere possibile i controlli sanitari e fitosanitari, prevedendo anche attività di formazione e informazione in materia di ispezioni, certificazione, sorveglianza e controllo;

b)    il rafforzamento delle capacità tecniche per l'attuazione e il monitoraggio delle misure SPS, compresa la promozione di un maggior ricorso alle norme internazionali;

c)    lo sviluppo di capacità in materia di analisi dei rischi, armonizzazione, rispetto delle norme, prove, certificazione, sorveglianza dei residui, tracciabilità e accreditamento, anche attraverso il potenziamento o l'istituzione di laboratori e altri impianti, in modo da aiutare lo Stato o gli Stati partner dell'EAC a rispettare le norme internazionali;



d)    il sostegno alla partecipazione dello Stato o degli Stati partner dell'EAC al lavoro dei pertinenti organismi di normazione internazionali;

e)    lo sviluppo delle capacità dello Stato o degli Stati partner dell'EAC di partecipare efficacemente ai processi di notifica.

TITOLO VII

OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

ARTICOLO 97

Ambito di applicazione e obiettivi

1.    La cooperazione di cui al presente titolo comprende l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità, quali definiti nell'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (accordo TBT).

2.    Gli obiettivi di cooperazione del presente titolo sono:

a)    eliminare progressivamente gli ostacoli tecnici agli scambi al fine di agevolare il commercio tra le Parti e all'interno dello Stato o degli Stati partner dell'EAC;

b)    rafforzare l'integrazione regionale dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, tramite l'armonizzazione delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità applicati nello Stato o negli Stati partner dell'EAC, in conformità all'accordo TBT;



c)    promuovere un maggiore uso dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità internazionali, comprese misure settoriali specifiche;

d)    sviluppare collegamenti funzionali, joint venture e attività di ricerca e sviluppo in comune tra lo Stato o gli Stati partner dell'EAC e l'UE in materia di normazione, valutazione della conformità e istituzioni di regolamentazione;

e)    potenziare l'accesso al mercato per i prodotti originari dello Stato o degli Stati partner dell'EAC migliorandone la sicurezza, la qualità e la competitività;

f)    promuovere il maggior uso delle migliori pratiche internazionali in materia di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità internazionali;

g)    garantire che l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione delle norme e dei regolamenti tecnici siano trasparenti e non creino inutili ostacoli agli scambi tra le Parti, conformemente alle disposizioni dell'accordo TBT;

h)    sostenere lo sviluppo, all'interno dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, di un quadro normativo adeguato e di politiche e riforme rispondenti alle pratiche accettate a livello internazionale;

i)    assistere lo Stato o gli Stati partner dell'EAC per consentire loro di dare attuazione all'accordo TBT e di conformarsi alle prescrizioni dei loro partner commerciali in materia di ostacoli tecnici agli scambi nel contesto dell'accordo TBT.

3.    Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a)    sostegno alla promozione di un maggior ricorso alle norme internazionali, ai regolamenti tecnici e alle valutazioni della conformità, anche in relazione a misure settoriali specifiche nel territorio delle Parti;



b)    sviluppo delle capacità dello Stato o degli Stati partner dell'EAC in materia di normazione, metrologia, accreditamento e procedure di valutazione della conformità, compreso il sostegno finalizzato all'istituzione e al potenziamento dei laboratori e delle istituzioni competenti e l'acquisto delle attrezzature necessarie;

c)    sostegno alla gestione e alla garanzia della qualità in settori selezionati di rilievo per lo Stato o gli Stati partner dell'EAC;

d)    sostegno alla piena partecipazione degli organismi di normazione e di altri organismi tecnici di regolamentazione dello Stato o degli Stati partner dell'EAC agli organismi di normazione internazionali; potenziamento del ruolo delle norme internazionali come base per i regolamenti tecnici;

e)    sostegno agli sforzi degli organismi di valutazione della conformità dello Stato o degli Stati partner dell'EAC per ottenere l'accreditamento internazionale;

f)    sviluppo di collegamenti funzionali tra le istituzioni di normazione, valutazione della conformità e certificazione delle Parti;

g)    sostegno all'elaborazione di una visione comune delle buone pratiche normative, che comprenda:

i)    la trasparenza nella preparazione, nell'adozione e nell'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità;

ii)    la necessità e la proporzionalità delle misure regolamentari e delle relative procedure di valutazione della conformità, che possono comprendere l'uso della dichiarazione di conformità dei fornitori;



iii)    il ricorso alle norme internazionali come base per l'elaborazione dei regolamenti tecnici, tranne quando dette norme siano inefficaci o inadatte per conseguire i legittimi obiettivi perseguiti;

iv)    l'applicazione dei regolamenti tecnici e le attività di sorveglianza del mercato; e

v)    l'elaborazione di metodi e meccanismi per il riesame dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità;

h)    individuazione delle infrastrutture tecniche necessarie, definizione di un loro ordine prioritario e sostegno al loro sviluppo; trasferimento delle relative tecnologie in materia di metrologia, normazione, prove, certificazione e accreditamento a sostegno dei regolamenti tecnici;

i)    rafforzamento della cooperazione in materia regolamentare e in ambito tecnico e scientifico mediante, ad esempio, lo scambio di informazioni, esperienze e dati, al fine di migliorare la qualità e il livello dei pertinenti regolamenti tecnici e di sfruttare in modo efficiente le risorse esistenti in campo regolamentare;

j)    promozione della compatibilità e della convergenza dei rispettivi regolamenti tecnici e delle rispettive norme e procedure di valutazione della conformità;

k)    promozione e incoraggiamento della cooperazione bilaterale tra le rispettive organizzazioni delle Parti competenti in materia di metrologia, normazione, prove, certificazione e accreditamento;

l)    promozione della cooperazione tra le Parti e nell'EAC per quanto riguarda le attività delle competenti istituzioni e organizzazioni internazionali e dei consessi che si occupano di questioni inerenti agli ostacoli tecnici agli scambi.


TITOLO VIII

DOGANE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI

ARTICOLO 98

Ambito di applicazione e obiettivi

1.    Le Parti riconoscono l'importanza che la cooperazione nel settore doganale e dell'agevolazione degli scambi commerciali riveste nell'evoluzione del contesto commerciale mondiale.

2.    Le Parti convengono di rafforzare la cooperazione con l'obiettivo di garantire che la legislazione e le procedure pertinenti, così come la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti, consentano di realizzare l'obiettivo di promuovere l'agevolazione degli scambi.

3.    Le Parti riconoscono la necessità di un'adeguata capacità amministrativa per il conseguimento di tali obiettivi. Le Parti riconoscono che lo Stato o gli Stati partner dell'EAC avranno bisogno di periodi transitori e di rafforzare le proprie capacità al fine di attuare armoniosamente le disposizioni del presente titolo.

4.    Gli obiettivi di cooperazione del presente titolo sono:

a)    agevolare gli scambi tra le Parti;

b)    promuovere l'armonizzazione della legislazione e delle procedure doganali a livello regionale;

c)    fornire sostegno allo Stato o agli Stati partner dell'EAC al fine di migliorare l'agevolazione degli scambi;



d)    fornire sostegno alle amministrazioni doganali dello Stato o degli Stati partner dell'EAC al fine di dare attuazione al presente accordo e ad altre buone pratiche doganali internazionali;

e)    rafforzare la cooperazione tra le autorità doganali delle Parti e altre pertinenti autorità di frontiera.

5.    Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 75, le Parti convengono di cooperare nei seguenti ambiti:

a)    scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;

b)    elaborazione di iniziative congiunte in settori concordati;

c)    sostegno alle seguenti iniziative:

i)    ammodernamento dei sistemi e delle procedure doganali e riduzione dei tempi di sdoganamento;

ii)    semplificazione e armonizzazione delle procedure doganali e delle formalità commerciali, comprese quelle relative all'importazione, all'esportazione e al transito;

iii)    miglioramento dei sistemi di transito regionale;

iv)    miglioramento della trasparenza in conformità all'articolo 134;



v)    sviluppo delle capacità, compresa l'assistenza finanziaria e tecnica allo Stato o agli Stati partner dell'EAC in tale settore; e

vi)    qualunque altra questione eventualmente concordata dalle Parti del presente accordo nel settore doganale;

d)    definizione, per quanto possibile, di posizioni comuni in materia doganale in seno ad organizzazioni internazionali quali l'OMC, l'OMD, l'ONU e l'UNCTAD;

e)    promozione del coordinamento tra tutte le agenzie correlate, a livello sia interno sia transfrontaliero.

6.    Le Parti cooperano in materia doganale e in materia di regole di origine, nei seguenti ambiti:

a)    introduzione di procedure e pratiche basate sugli strumenti e sulle norme internazionali applicabili nel settore delle dogane e dell'agevolazione degli scambi, comprese le regole dell'OMC e gli strumenti e le norme dell'OMD;

b)    esecuzione di attività volte a consolidare l'armonizzazione delle norme doganali e delle misure di agevolazione degli scambi;

c)    applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, pronunce vincolanti, procedure semplificate, controlli a posteriori e metodi di audit;



d)    automazione delle procedure doganali e di altre procedure commerciali, compreso lo scambio elettronico di informazioni doganali e commerciali;

e)    formazione dei funzionari doganali e di altri funzionari pubblici e operatori privati competenti in materia di dogane e agevolazione degli scambi; e

f)    eventuali altri ambiti che possano essere individuati dalle Parti.

TITOLO IX

MISURE DI ADEGUAMENTO ALL'APE

ARTICOLO 99

Ambito di applicazione e obiettivi

1.    Le Parti riconoscono che la soppressione e/o la riduzione sostanziale dei dazi doganali secondo quanto previsto dal presente accordo rappresenterà una sfida per lo Stato o gli Stati partner dell'EAC. Le Parti convengono di affrontare questa sfida concreta mediante l'istituzione di un regime compensativo, fatte salve le disposizioni che prevalgono dell'allegato VI del presente accordo.

2.    Le Parti riconoscono inoltre che l'attuazione del presente accordo può dar luogo, tra l'altro, a sfide potenziali in campo sociale, economico e ambientale per le economie dello Stato o degli Stati partner dell'EAC. Le Parti convengono che tali sfide devono essere affrontate mediante interventi di cooperazione economica e allo sviluppo.



3.    La cooperazione nell'ambito del presente titolo mira ad affrontare i problemi di adeguamento effettivi e potenziali derivanti dall'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 100

Ambiti di cooperazione

1.    Per quanto riguarda la riduzione delle entrate connessa alla riduzione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni che prevalgono dell'allegato VI del presente accordo, l'UE:

a)    avvia un dialogo rafforzato sulle misure e sulle riforme di adeguamento fiscale;

b)    definisce modalità di cooperazione a sostegno della riforma fiscale;

c)    fornisce risorse finanziarie per coprire, in via transitoria, la riduzione concordata delle entrate pubbliche derivante dalla soppressione o dalla riduzione sostanziale dei dazi doganali.

2.    Per garantire che le economie dello Stato o degli Stati partner dell'EAC beneficino appieno del presente accordo, l'UE si impegna a collaborare con lo Stato o gli Stati partner dell'EAC al fine di intraprendere attività di cooperazione appropriate con l'obiettivo di:

a)    migliorare la competitività dei settori produttivi all'interno dello Stato o degli Stati partner dell'EAC;

b)    migliorare le capacità produttive e professionali della forza lavoro dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, anche formando i lavoratori rimasti disoccupati a seguito della chiusura di imprese e/o facendo acquisire loro le abilità richieste per svolgere nuove attività;



c)    sostenere misure a favore della sostenibilità ambientale;

d)    sviluppare le capacità necessarie a rafforzare la disciplina macroeconomica;

e)    attenuare nello Stato o negli Stati partner dell'EAC i possibili effetti sulla sicurezza alimentare e nutrizionale, sullo sviluppo rurale, sulla sicurezza dei mezzi di sussistenza e sui proventi derivanti dalle esportazioni;

f)    trattare altri possibili ambiti di cooperazione relativi alle sfide derivanti dall'attuazione del presente accordo.

TITOLO X

MOBILITAZIONE DELLE RISORSE

ARTICOLO 101

Principi e obiettivi

1.    Le Parti riconoscono l'impegno dell'UE a sostenere l'attuazione del presente accordo e gli sforzi dello Stato o degli Stati partner dell'EAC volti a finanziare le loro esigenze di sviluppo e convengono di lavorare sia congiuntamente sia in modo indipendente per mobilitare le risorse finanziarie a sostegno dell'attuazione del presente accordo, dell'integrazione regionale e delle strategie di sviluppo dello Stato o degli Stati partner dell'EAC.



2.    La mobilitazione delle risorse comuni ha l'obiettivo di integrare, sostenere e promuovere, in uno spirito di interdipendenza, gli sforzi dello Stato o degli Stati partner dell'EAC volti ad ottenere fonti alternative di finanziamento per sostenere l'integrazione regionale e le strategie di sviluppo contenute nel presente accordo, in particolare la matrice di sviluppo dell'APE, fatte salve le disposizioni che prevalgono dell'allegato VI del presente accordo.

ARTICOLO 102

Obblighi

1.    Fatte salve le disposizioni che prevalgono dell'allegato VI del presente accordo, lo Stato o gli Stati partner dell'EAC:

a)    impegnano risorse dei loro meccanismi di finanziamento in modo tempestivo e prevedibile per sostenere l'integrazione regionale e le strategie e i progetti di sviluppo connessi all'APE quali contemplati nella matrice di sviluppo dell'APE;

b)    elaborano le loro strategie di sviluppo tenendo debitamente conto del diritto dello Stato o degli Stati partner dell'EAC di determinare l'indirizzo e l'ordine delle loro priorità e strategie di sviluppo;

c)    istituiscono un Fondo APE per convogliare le risorse connesse all'APE;

d)    integrano nelle strategie regionali e nazionali le priorità stabilite dalla matrice di sviluppo dell'APE.

2.    Fatto salvo l'allegato VI del presente accordo, che prevale, lo Stato o gli Stati partner dell'EAC elaborano norme e regolamenti per la gestione del Fondo al fine di garantire la trasparenza, la responsabilità e l'ottimizzazione dell'uso di tali risorse. Fatti salvi i contributi di altri partner al Fondo APE dell'EAC, le risorse dell'UE verranno rese disponibili una volta conclusasi con esito positivo la valutazione delle procedure operative del Fondo da parte dell'UE.



3.    Fatto salvo l'allegato VI del presente accordo, che prevale, l'UE impegna le proprie risorse in modo tempestivo e prevedibile, tenendo conto, in particolare, dei vincoli dello Stato o degli Stati partner dell'EAC sul fronte dell'offerta relativi all'attuazione del presente accordo, compresi i deficit di finanziamento identificati nella matrice di sviluppo dell'APE, mediante:

a)    il bilancio dell'UE;

b)    qualsiasi altro strumento usato per attuare l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dell'UE.

4.    Le Parti si impegnano congiuntamente ad adoperarsi per mobilitare le seguenti risorse:

a)    fondi di altri donatori (donatori bilaterali e multilaterali);

b)    sovvenzioni, prestiti agevolati, partenariati pubblico-privati e strumenti specializzati;

c)    qualsiasi altra risorsa messa a disposizione dai partner per lo sviluppo nel quadro dell'aiuto pubblico allo sviluppo.



PARTE VI

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 103

Ambito di applicazione e obiettivo

1.    Le disposizioni della presente parte si applicano al Consiglio APE, al comitato degli alti funzionari, al comitato consultivo e alle istituzioni e ai comitati che possono essere istituiti in forza del presente accordo.

2.    L'obiettivo della presente parte è creare istituzioni che agevoleranno il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

ARTICOLO 104

Consiglio APE

1.    È istituito un Consiglio dell'accordo di partenariato economico (Consiglio APE) al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

2.    Il Consiglio APE è composto dai rappresentanti delle Parti a livello ministeriale.

3.    Il Consiglio APE adotta il proprio regolamento interno entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.



4.    Il Consiglio APE è copresieduto da un rappresentante di ciascuna delle Parti secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

5.    Il Consiglio APE si riunisce periodicamente – a intervalli non superiori a due (2) anni – e anche in seduta straordinaria, con l'accordo delle Parti, ogniqualvolta le circostanze lo richiedano.

6.    Il Consiglio APE è responsabile per:

a)    il funzionamento e l'attuazione del presente accordo e il monitoraggio della realizzazione dei suoi obiettivi;

b)    l'esame di tutte le questioni di rilievo inerenti al presente accordo, nonché di qualsiasi altra questione di interesse comune che incida sugli scambi tra le Parti, fatti salvi i diritti conferiti nella parte VII; e

c)    l'esame delle proposte e delle raccomandazioni delle Parti relative al riesame e alla modifica del presente accordo.



ARTICOLO 105

Poteri del Consiglio APE

1.    Il Consiglio APE ha il potere di prendere decisioni e può adottare le raccomandazioni formulate dal comitato degli alti funzionari per iscritto mediante reciproco consenso.

2.    Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano tutte le misure necessarie per la loro applicazione conformemente alle rispettive norme interne.

3.    Entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio APE stabilisce e adotta il regolamento interno necessario per la costituzione di un collegio arbitrale, come previsto dagli articoli 112 e 113.

4.    Per le questioni in cui uno Stato partner dell'EAC agisca a titolo individuale l'adozione di tali decisioni da parte del Consiglio APE richiede l'accordo dello Stato partner dell'EAC interessato.

ARTICOLO 106

Comitato degli alti funzionari

1.    È istituito un comitato degli alti funzionari al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.



2.    Esso è composto, a seconda dei casi, da segretari permanenti o segretari principali dello Stato o degli Stati partner dell'EAC e da rappresentanti dell'UE a livello di alti funzionari.

3.    Fatte salve eventuali indicazioni fornite dal Consiglio APE, il comitato degli alti funzionari si riunisce almeno una volta all'anno e può tenere riunioni straordinarie ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, in qualsiasi momento concordato dalle Parti. Il comitato degli alti funzionari si riunisce inoltre prima di ogni riunione del Consiglio APE.

4.    Il comitato è copresieduto da un rappresentante di ciascuna delle Parti.

5.    Il comitato degli alti funzionari:

a)    assiste il Consiglio APE nell'esercizio delle sue funzioni;

b)    riceve ed esamina le relazioni dei comitati specializzati, dei gruppi di lavoro, delle task force o di qualunque altro organismo istituito dal comitato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, e ne coordina le attività, oltre a formulare raccomandazioni da sottoporre all'esame del Consiglio APE;

c)    presenta al Consiglio APE relazioni e raccomandazioni sull'attuazione del presente accordo di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio APE o di una delle Parti;

d)    in materia di scambi commerciali:

i)    ha la competenza ed esercita la vigilanza per quanto attiene all'attuazione e all'adeguata applicazione delle disposizioni del presente accordo; a tale proposito il comitato discute e raccomanda gli ambiti di cooperazione;



ii)    interviene, conformemente a quanto previsto dalla parte VII, titolo I, per prevenire e risolvere le controversie che possano insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo;

iii)    assiste il Consiglio APE nello svolgimento delle sue funzioni, compresa la presentazione di raccomandazioni per le decisioni che devono essere prese dal Consiglio APE;

iv)    monitora l'evoluzione dell'integrazione regionale e delle relazioni economiche e commerciali tra le Parti;

v)    monitora e valuta l'incidenza che l'attuazione del presente accordo ha sullo sviluppo sostenibile delle Parti;

vi)    discute e realizza interventi che possono agevolare gli scambi, gli investimenti e le opportunità imprenditoriali tra le Parti; e

vii)    discute qualsiasi materia attinente al presente accordo e qualsiasi questione che possa condizionare il raggiungimento dei suoi obiettivi;

e)    in materia di sviluppo:

i)    assiste il Consiglio APE nell'esercizio delle sue funzioni per quanto attiene alle questioni riguardanti la cooperazione allo sviluppo contemplate dal presente accordo;

ii)    monitora l'attuazione delle disposizioni del presente accordo relative alla cooperazione e coordina tale attività con donatori terzi;



iii)    formula raccomandazioni sulla cooperazione commerciale tra le Parti;

iv)    riesamina periodicamente gli ambiti di cooperazione contemplati dal presente accordo e, all'occorrenza, formula raccomandazioni relative all'inclusione di nuove priorità; e

v)    esamina e discute gli aspetti della cooperazione inerenti all'integrazione regionale e all'attuazione del presente accordo.


ARTICOLO 107

Poteri del comitato degli alti funzionari

1.    Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato degli alti funzionari:

a)    ove opportuno, istituisce, impartisce istruzioni e sovrintende a qualunque comitato specializzato, gruppo di lavoro, task force od organismo per affrontare le questioni che rientrano nel suo ambito di competenza, e ne determina la composizione, le funzioni e il regolamento interno, salvo diversamente disposto nel presente accordo;

b)    prende decisioni o adotta raccomandazioni nei casi previsti dal presente accordo ovvero nei casi in cui il Consiglio APE abbia delegato tali competenze di esecuzione al comitato degli alti funzionari. Nel caso in cui siano state delegate tali competenze di esecuzione, il comitato prende decisioni o adotta raccomandazioni in conformità alle condizioni stabilite dall'articolo 105; e



c)    esamina qualsiasi questione rientrante nel presente accordo e adotta i provvedimenti del caso nell'esercizio delle sue funzioni.

2.    Il comitato organizza sessioni di lavoro specifiche per l'esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

3.    Il Comitato adotta il proprio regolamento interno entro (3) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 108

Comitato consultivo APE

1.    È istituito un comitato consultivo APE incaricato di assistere il comitato degli alti funzionari nella promozione del dialogo e della cooperazione tra i rappresentanti del settore privato, delle organizzazioni della società civile, compresi gli ambienti accademici, e delle parti economiche e sociali. Il dialogo e la cooperazione riguardano tutte le questioni contemplate dal presente accordo che si manifestino nel corso dell'attuazione del presente accordo.

2.    La partecipazione al comitato consultivo APE è decisa dal Consiglio APE, su raccomandazione del comitato degli alti funzionari, in modo da garantire un'ampia rappresentanza di tutte le parti interessate.



3.    Il comitato consultivo APE svolge la sua attività previa consultazione del comitato degli alti funzionari oppure di propria iniziativa e rivolge raccomandazioni al comitato degli alti funzionari. Rappresentanti delle Parti partecipano alle riunioni del comitato consultivo APE.

4.    Il comitato consultivo APE adotta il proprio regolamento interno entro tre (3) mesi dalla sua istituzione di concerto con il comitato degli alti funzionari.


PARTE VII

PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 109

Ambito di applicazione e obiettivo

1.    La presente parte si applica, salvo diversa indicazione, alle controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

2.    L'obiettivo della presente parte è prevenire e risolvere in buona fede le controversie tra le Parti concernenti l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo e giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate.



TITOLO I

PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 110

Consultazioni

1.    Le Parti avviano consultazioni e si adoperano per risolvere in buona fede le controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del presente accordo onde pervenire a una soluzione concordata.

2.    Una Parte chiede per iscritto all'altra Parte, con copia al comitato degli alti funzionari, l'avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni dell'accordo con cui considera la misura incompatibile.

3.    Salvo diversa decisione delle Parti, le consultazioni si svolgono nel territorio della Parte convenuta e si tengono entro venti (20) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Le consultazioni si ritengono concluse entro sessanta (60) giorni dalla data in cui la Parte convenuta ha ricevuto la richiesta, a meno che le Parti non decidano di proseguirle. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

4.    Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono appena possibile e comunque entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, e si considerano concluse entro trenta (30) giorni dalla medesima data, a meno che le Parti non decidano di proseguirle.



5.    Se la Parte cui è presentata la richiesta di consultazione non risponde a tale richiesta entro dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della medesima, o se le consultazioni non si svolgono entro i termini prescritti rispettivamente ai paragrafi 3 e 4, oppure se le consultazioni si sono concluse senza che sia stato raggiunto un consenso su una soluzione concordata, ciascuna Parte può richiedere la risoluzione della controversia mediante la procedura di arbitrato a norma dell'articolo 112.

6.    Le Parti possono decidere di modificare i termini di cui ai paragrafi da 3 a 5, alla luce delle difficoltà incontrate dall'una o dall'altra Parte o della complessità del caso.

ARTICOLO 111

Mediazione

1.    Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le Parti possono chiedere, di comune accordo, l'intervento di un mediatore. Salvo diverso accordo tra le Parti, il mandato di mediazione riguarda la questione oggetto della richiesta di consultazioni.

2.    Ciascuna Parte può procedere all'arbitrato a norma dell'articolo 112 senza previo ricorso alla mediazione.


3.    A meno che le Parti non giungano ad un accordo sulla scelta di un mediatore entro quindici (15) giorni dalla data in cui è stato concordato il ricorso alla mediazione, il presidente del comitato degli alti funzionari o un suo delegato designa un mediatore estraendolo a sorte tra i nominativi delle persone figuranti nell'elenco di cui all'articolo 125, che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte. La selezione viene effettuata entro venticinque (25) giorni dalla data in cui è stato comunicato l'accordo delle Parti al ricorso alla mediazione, in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte. Il mediatore convoca una riunione delle Parti entro trenta (30) giorni dalla sua designazione. Il mediatore riceve le comunicazioni delle Parti almeno quindici (15) giorni prima della riunione e notifica un parere entro quarantacinque (45) giorni dalla sua designazione.

4.    Il parere del mediatore può comprendere una raccomandazione su come risolvere la controversia in conformità alle disposizioni del presente accordo. Il parere del mediatore non è vincolante.

5.    Le Parti possono decidere di modificare i termini di cui al paragrafo 3. Anche il mediatore può decidere di modificare tali termini su istanza di una delle Parti o di propria iniziativa, alla luce delle difficoltà incontrate dalla Parte interessata o della complessità del caso.

6.    Gli atti relativi alla mediazione, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle Parti nel corso di tale procedimento, rimangono riservati.



TITOLO II

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 112

Avvio della procedura di arbitrato

1.    Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all'articolo 110, la Parte attrice può notificare un avviso di avvio della procedura per la costituzione di un collegio arbitrale, che viene costituito in conformità all'articolo 113.

2.    L'avviso di costituzione del collegio arbitrale è comunicato per iscritto alla Parte convenuta e al comitato degli alti funzionari. La Parte attrice precisa nel suo avviso le specifiche misure contestate e spiega chiaramente come tali misure costituiscano una violazione delle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 113

Costituzione del collegio arbitrale

1.    Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.

2.    Entro dieci (10) giorni dalla data in cui l'avviso di costituzione del collegio arbitrale è stato comunicato al comitato degli alti funzionari, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.



3.    Se le Parti non riescono a concordare la composizione del collegio arbitrale entro il termine stabilito al paragrafo 2, ciascuna Parte, entro cinque (5) giorni, seleziona un arbitro scegliendolo tra i nominativi dell'elenco degli arbitri istituito a norma dell'articolo 125. Se una delle Parti non nomina il proprio arbitro, su richiesta dell'altra Parte il presidente del comitato degli alti funzionari, o il suo delegato, seleziona tale arbitro estraendolo a sorte dal sottoelenco di tale Parte istituito a norma dell'articolo 125.

4.    Se le Parti non raggiungono un accordo sulla nomina del presidente del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2, i due arbitri, entro cinque (5) giorni dalla loro nomina, selezionano un terzo arbitro dall'elenco istituito a norma dell'articolo 125 e lo nominano presidente del collegio arbitrale provvedendo a informare il Comitato degli alti funzionari di tale nomina. In caso di mancata nomina del presidente del collegio, ciascuna Parte può chiedere al presidente del comitato degli alti funzionari o al suo delegato di nominare, entro cinque (5) giorni, il presidente del collegio arbitrale estraendolo a sorte dal sottoelenco di presidenti che figura nell'elenco istituito a norma dell'articolo 125.

5.    La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui tutti i tre arbitri sono stati scelti e hanno accettato la nomina conformemente al regolamento interno.



ARTICOLO 114

Relazione intermedia del collegio arbitrale

1.    Di norma il collegio arbitrale notifica alle Parti una relazione intermedia contenente una sezione descrittiva, le risultanze e le conclusioni entro novanta (90) giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle Parti e al comitato degli alti funzionari, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di presentare la relazione intermedia. La relazione intermedia deve comunque essere notificata entro centoventi (120) giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Le Parti possono presentare al collegio arbitrale osservazioni scritte su aspetti specifici della relazione intermedia entro quindici (15) giorni dalla data della sua notifica.

2.    Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per produrre la relazione intermedia entro trenta (30) giorni dalla data della sua costituzione, e in ogni caso non oltre quarantacinque (45) giorni dalla medesima data. Una Parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti specifici della relazione intermedia entro sette (7) giorni dalla data della sua notifica.

3.    Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle Parti sulla relazione intermedia, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame da esso ritenuto opportuno. Il lodo definitivo del collegio arbitrale comprende una discussione delle argomentazioni presentate in fase di riesame intermedio e risponde con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle Parti.


ARTICOLO 115

Lodo del collegio arbitrale

1.    Il collegio arbitrale:

a)    notifica il lodo alle Parti e al comitato degli alti funzionari entro centoventi (120) giorni dalla data della sua costituzione;

b)    nonostante quanto disposto alla lettera a), il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle Parti e al comitato degli alti funzionari, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di notificare il lodo. Il lodo deve comunque essere notificato entro centocinquanta (150) giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

2.    Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale:

a)    notifica il proprio lodo entro sessanta (60) giorni dalla data della sua costituzione;

b)    può pronunciarsi in via preliminare, appena possibile e in ogni caso entro sette (7) giorni dalla sua costituzione, per confermare se ritiene che il caso sia urgente.

3.    Il lodo del collegio arbitrale comprende raccomandazioni su come la Parte convenuta possa rendersi adempiente.


4.    Nonostante le disposizioni di cui ai paragrafi da 6 a 10 sul periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede al lodo del collegio arbitrale.

5.    Qualora non sia possibile un'esecuzione immediata, le Parti si adoperano per concordare il periodo di tempo necessario a dare esecuzione al lodo arbitrale. In tal caso, entro ventuno (21) giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale alle Parti, la Parte convenuta informa la Parte attrice e il comitato degli alti funzionari del periodo di tempo di cui avrà bisogno per dare esecuzione al lodo.

6.    In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la Parte attrice, entro quattordici (14) giorni dalla notifica effettuata a norma del paragrafo 1, chiede per iscritto al collegio arbitrale di stabilire la durata di tale periodo. Tale richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato degli alti funzionari. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al comitato degli alti funzionari entro ventuno (21) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

7.    Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 113. Il termine per la notifica del lodo è di trentacinque (35) giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 6.

8.    Nel determinare la durata del periodo di tempo ragionevole, il collegio arbitrale tiene conto dei tempi normalmente necessari alla Parte convenuta per adottare misure legislative o amministrative corrispondenti a quelle che secondo tale Parte sono necessarie per assicurare l'esecuzione del lodo; il collegio arbitrale tiene conto in particolare delle difficoltà che lo Stato o gli Stati partner dell'EAC possono incontrare a causa della mancanza delle capacità necessarie.



9.    Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo accordo delle Parti.

ARTICOLO 116

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

1.    Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta notifica all'altra Parte e al comitato degli alti funzionari le misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

2.    Se alla scadenza del periodo di tempo ragionevole la Parte convenuta non si è conformata al paragrafo 1, la Parte attrice, previa notifica all'altra Parte e al comitato degli alti funzionari, può adottare le misure appropriate conformemente all'articolo 118, paragrafo 2.

3.    Qualora le Parti siano in disaccordo sulla questione se la Parte convenuta si sia conformata alle disposizioni del presente accordo, ciascuna Parte può richiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. Tale richiesta indica quale sia la specifica misura contestata e spiega con chiarezza le ragioni della sua compatibilità o incompatibilità con le disposizioni del presente accordo e con il lodo del collegio arbitrale.

4.    Il collegio arbitrale si adopera per notificare il proprio lodo entro quarantacinque (45) giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione della richiesta.



5.    Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario entro quindici (15) giorni, si applicano le procedure di cui all'articolo 113. In tali casi, il termine per la notifica del lodo è di ottanta (80) giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3.

ARTICOLO 117

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1.    Se la Parte convenuta non notifica alcuna misura presa per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, oppure se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 116, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi della Parte convenuta a norma delle disposizioni del presente accordo, la Parte attrice è autorizzata ad adottare le misure opportune previa notifica all'altra Parte.

2.    Nell'adottare tali misure, la Parte attrice si adopera per scegliere quelle che meno incidono sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e tiene conto del loro effetto sull'economia della Parte convenuta. Inoltre, qualora il diritto di adottare tali misure sia stato riconosciuto all'UE, quest'ultima sceglie misure intese specificamente ad ottenere l'adempimento da parte dello Stato partner dell'EAC le cui misure siano state giudicate in contrasto con il presente accordo.

3.    In qualunque momento dopo la scadenza del periodo di tempo ragionevole, la Parte attrice può chiedere alla Parte convenuta di presentare un'offerta di compensazione temporanea; in tal caso la Parte convenuta presenta la suddetta offerta.



4.    La compensazione o eventuali misure di ritorsione sono temporanee e si applicano solo fino a quando la misura giudicata in contrasto con le disposizioni del presente accordo non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a quanto previsto dalle citate disposizioni o fino a quando le Parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.


ARTICOLO 118

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure opportune

1.    La Parte convenuta notifica all'altra Parte e al comitato degli alti funzionari le misure da essa adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale come pure la sua richiesta affinché la Parte attrice ponga fine all'applicazione delle misure appropriate.

2.    Se le Parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con le disposizioni del presente accordo entro trenta (30) giorni dalla notifica, la Parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata all'altra Parte e al comitato degli alti funzionari. Il lodo del collegio arbitrale viene notificato alle Parti e al comitato degli alti funzionari entro quarantacinque (45) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3.    Qualora stabilisca la non conformità di una misura di esecuzione alle disposizioni del presente accordo, il collegio arbitrale decide se la Parte attrice può continuare ad applicare le misure appropriate. Se il collegio arbitrale decide che una misura di esecuzione è conforme alle disposizioni del presente accordo, le misure appropriate sono revocate immediatamente dopo la data del lodo.



4.    Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 113. Il termine per la notifica del lodo è di sessanta (60) giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 119

Soluzione concordata

Le Parti possono in qualunque momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia ai sensi della presente parte; in tal caso le Parti informano il comitato degli alti funzionari di tale soluzione. Se la soluzione richiede l'approvazione in base alle pertinenti procedure interne dell'una o dell'altra Parte, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento è sospeso. Qualora tale approvazione non sia necessaria, o all'atto della notifica della conclusione di tali procedure interne, il procedimento è concluso.



ARTICOLO 120

Regolamento interno

Le procedure di risoluzione delle controversie sono disciplinate dal regolamento interno che il Consiglio APE è tenuto ad adottare entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 121

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta dell'una o dell'altra Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può acquisire informazioni ai fini del procedimento arbitrale da qualunque fonte che ritenga opportuna, ivi comprese le Parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti. Le persone fisiche o giuridiche interessate delle Parti ed altri soggetti terzi sono autorizzati a presentare al collegio arbitrale memorie a titolo di amicus curiae conformemente al regolamento interno. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate alle Parti, che possono formulare osservazioni.



ARTICOLO 122

Lingua delle comunicazioni

1.    Le comunicazioni scritte e orali delle Parti sono formulate in una delle lingue ufficiali delle Parti.

2.    Le Parti si adoperano per concordare l'uso di una lingua di lavoro comune per ogni specifico procedimento disciplinato dalla presente parte. Se le Parti non riescono a raggiungere un accordo sull'uso di una lingua di lavoro comune, ciascuna delle Parti provvede, sostenendone i relativi costi, alla traduzione delle sue comunicazioni scritte e all'interpretazione in sede di udienza nella lingua scelta dalla Parte convenuta, a meno che quest'ultima lingua non sia una lingua ufficiale di tale Parte 5 .

ARTICOLO 123

Norme di interpretazione

1.    I collegi arbitrali interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

2.    I lodi e le interpretazioni del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni del presente accordo.



ARTICOLO 124

Procedura decisionale del collegio arbitrale

1.    Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza.

2.    Il lodo del collegio arbitrale espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni del presente accordo e le motivazioni a sostegno di tutte le risultanze e di tutte le raccomandazioni o conclusioni formulate. Il comitato degli alti funzionari mette a disposizione del pubblico i lodi del collegio arbitrale.

3.    Il lodo del collegio arbitrale è definitivo e vincolante per le Parti.

ARTICOLO 125

Elenco degli arbitri

1.    Il comitato degli alti funzionari compila, entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, un elenco di almeno quindici (15) persone idonee e disposte ad esercitare le funzioni di arbitro. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna Parte, contenente nominativi di persone proposte per l'esercizio delle funzioni di arbitro; un sottoelenco di nominativi di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte, che siano disponibili per l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque (5) persone. Il comitato degli alti funzionari provvede affinché l'elenco sia sempre mantenuto a questo livello, in conformità al regolamento interno.



2.    Qualora al momento in cui viene comunicato un avviso a norma dell'articolo 113, paragrafo 2, uno dei sottoelenchi non sia stato compilato o non contenga un numero sufficiente di nominativi, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi delle persone che sono state formalmente proposte da una o da entrambe le Parti per i rispettivi sottoelenchi. Qualora soltanto una delle Parti abbia proposto i nominativi degli arbitri richiesti, i tre arbitri sono estratti a sorte tra tali nominativi.

3.    Qualora non sia stato istituito alcun elenco di arbitri a norma del paragrafo 1 o non sia stato proposto alcun nominativo a norma del paragrafo 2, la Parte che avvia il procedimento di arbitrato chiede al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di esercitare le funzioni di autorità con potere di nomina.

4.    Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e di commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle Parti e devono rispettare il codice di condotta allegato al regolamento interno che deve essere adottato dal Consiglio APE entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 126

Relazione con la procedura di risoluzione delle controversie dell'OMC

1.    I collegi arbitrali istituiti a norma del presente accordo non si pronunciano su controversie riguardanti i diritti o gli obblighi delle Parti derivanti dagli accordi OMC.



2.    Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie. La Parte che per una misura specifica abbia avviato un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente titolo o dell'accordo OMC non può tuttavia avviare un procedimento di risoluzione delle controversie relativo alla stessa misura nell'altra sede finché il primo procedimento non sia concluso. Le Parti non possono inoltre denunciare in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dal presente accordo e dall'accordo OMC. In tal caso, dopo l'avvio di un procedimento di risoluzione delle controversie, la Parte non presenta una denuncia di violazione dello stesso obbligo a norma dell'altro accordo presso l'altra sede, a meno che la sede scelta non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni sulla denuncia relativa alla violazione di tale obbligo.

3.    Una Parte può, in relazione ad una misura specifica, avviare un procedimento di risoluzione delle controversie a norma della presente parte o dell'accordo OMC:

a)    i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma della presente parte si considerano avviati quando una Parte ha chiesto la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 112, e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al comitato degli alti funzionari a norma dell'articolo 115 oppure quando è stata raggiunta una soluzione concordata a norma dell'articolo 119;

b)    i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviati quando una Parte ha chiesto la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 della DSU, e si considerano conclusi quando l'organo di conciliazione adotta la relazione del panel e quella dell'organo d'appello, a seconda dei casi, a norma dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 14, della DSU.



4.    Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non impedisce a una Parte di sospendere obblighi a norma del presente accordo.

ARTICOLO 127

Termini

1.    Tutti i termini fissati nella presente parte, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.

2.    I termini citati nella presente parte possono essere prorogati previo accordo fra le Parti.



PARTE VIII

ECCEZIONI GENERALI

ARTICOLO 128

Clausola relativa alle eccezioni generali

Fatto salvo l'obbligo di non applicare le misure che seguono in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti in presenza di condizioni analoghe, oppure una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente accordo va interpretata come ostativa a che l'UE o lo Stato o gli Stati partner dell'EAC adottino o applichino misure:

a)    necessarie per tutelare la pubblica sicurezza o la pubblica morale o mantenere l'ordine pubblico;

b)    necessarie per tutelare la vita e la salute delle persone, degli animali o delle piante;

c)    connesse all'importazione o all'esportazione di oro o argento;

d)    necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, comprese quelle relative all'applicazione della normativa doganale, al mantenimento in vigore dei monopoli conformemente all'articolo II, paragrafo 4, e all'articolo XVII del GATT, alla tutela dei brevetti, dei marchi e dei diritti di autore, e alla prevenzione delle pratiche ingannevoli;



e)    connesse ai prodotti fabbricati nelle prigioni;

f)    necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;

g)    relative alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, quando dette misure siano associate a restrizioni alla produzione o al consumo interni;

h)    adottate in ottemperanza ad obblighi assunti in virtù di un accordo intergovernativo sui prodotti di base conforme ai criteri sottoposti alle parti contraenti del GATT e da queste non respinti o sottoposto alle parti contraenti del GATT e da queste non respinto 6 ;

i)    che comportino restrizioni all'esportazione di materie prime interne necessarie per assicurare a un'industria interna di trasformazione le quantità indispensabili di tali materie prime in periodi in cui il loro prezzo interno è mantenuto a un livello inferiore a quello del prezzo mondiale nel quadro di un piano governativo di stabilizzazione. Tali misure non devono tuttavia comportare l'aumento delle esportazioni o il rafforzamento della protezione concessa a tale industria interna, né devono essere contrarie alle disposizioni del presente accordo in materia di non discriminazione;

j)    essenziali per l'acquisto o la distribuzione di prodotti che risultano scarsi in generale o in loco, purché tali misure siano compatibili con il principio secondo cui l'UE o lo Stato o gli Stati partner dell'EAC hanno diritto a una quota equa dell'offerta internazionale di tali prodotti e purché tali misure, incompatibili con altre disposizioni del presente accordo, siano revocate non appena cessino le condizioni che le hanno determinate.



ARTICOLO 129

Eccezioni relative alla sicurezza

1.    Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:

a)    imporre all'UE o allo Stato o agli Stati partner dell'EAC di fornire informazioni la cui divulgazione essi ritengano contraria ai loro interessi essenziali in materia di sicurezza; o

b)    impedire all'UE o allo Stato o agli Stati partner dell'EAC di intraprendere qualsiasi azione da essi ritenuta necessaria ai fini della tutela dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza:

i)    in relazione ai materiali fissili o ai materiali da cui essi sono ricavati;

ii)    in relazione al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico di altri prodotti e materiali direttamente o indirettamente destinati all'approvvigionamento di una installazione militare;

iii)    nell'ambito di appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale;

iv)    adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o

c)    impedire all'UE o allo Stato o agli Stati partner dell'EAC di intraprendere qualsiasi iniziativa necessaria ad assolvere ai propri obblighi assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale in virtù della Carta delle Nazioni Unite.



2.    Il comitato degli alti funzionari è informato nella più ampia misura possibile delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della loro revoca.

ARTICOLO 130

Fiscalità

1.    Nessuna disposizione del presente accordo né di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo può essere interpretata come ostativa a che le Parti, nell'applicare le pertinenti disposizioni delle loro legislazioni fiscali, distinguano tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare sotto il profilo del luogo di residenza o del luogo di investimento dei capitali.

2.    Nessuna disposizione del presente accordo né di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo può essere interpretata come ostativa all'adozione o all'applicazione di misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale in forza delle disposizioni fiscali di accordi tendenti a evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o della legislazione tributaria nazionale.

3.    Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da qualsiasi convenzione fiscale. In caso di contrasto tra il presente accordo e una di tali convenzioni, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili.


PARTE IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 131

Difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti

1.    La Parte che incontri o rischi di incontrare gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e nei rapporti finanziari con l'estero può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda gli scambi di merci.

2.    Le Parti si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 1.

3.    Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo devono essere non discriminatorie, avere una durata limitata e non andare al di là di quanto necessario per ovviare alle difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e nei rapporti finanziari con l'estero. Tali misure devono essere conformi alle condizioni stabilite negli accordi OMC e compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale (FMI), laddove applicabili.

4.    La Parte che abbia adottato, mantenga in vigore o modifichi misure restrittive le notifica sollecitamente all'altra Parte e al Consiglio APE e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.



5.    In seno al Consiglio APE sono avviate tempestive consultazioni al fine di valutare la situazione relativa alla bilancia dei pagamenti della Parte interessata e le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo, tenendo conto, fra l'altro, di fattori quali:

a)    la natura e la portata delle difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e nei rapporti finanziari con l'estero;

b)    l'ambiente economico e commerciale esterno;

c)    le misure correttive alternative che potrebbero essere adottate.

6.    Nel corso delle consultazioni viene esaminata la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 3 e 4. Vengono accettati tutti i dati statistici e di altra natura presentati dal Fondo monetario internazionale in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti e le conclusioni si basano sulla valutazione che il Fondo dà della situazione della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna della Parte interessata che adotta o mantiene in vigore la misura in questione.

ARTICOLO 132

Definizione delle Parti e adempimento degli obblighi

1.    Le Parti contraenti del presente accordo sono la Repubblica del Kenya e qualsiasi altra parte contraente del trattato istitutivo della Comunità dell'Africa orientale che aderisce al presente accordo conformemente all'articolo 144, qui denominate "Stato o Stati partner dell'EAC", da una parte, e l'Unione europea, qui denominata "UE", dall'altra.

2.    Ai fini del presente accordo per "Parte" si intendono, a seconda dei casi, lo Stato o gli Stati partner dell'EAC o l'UE. Il termine "Parti" si riferisce agli Stati partner dell'EAC che agiscono collettivamente e all'UE.



3.    Lo Stato o gli Stati partner dell'EAC possono incaricare uno dei loro rappresentanti di agire per loro conto in tutte le materie disciplinate dal presente accordo nelle quali hanno deciso di agire collettivamente.

4.    Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e ne garantiscono la conformità agli obiettivi in esso previsti.

ARTICOLO 133

Punti di contatto

1.    Per agevolare le comunicazioni connesse a un'efficace attuazione del presente accordo, le Parti designano un punto di contatto per lo scambio di informazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. La designazione di un punto di contatto per lo scambio di informazioni non pregiudica la designazione specifica di autorità competenti a norma di specifiche disposizioni del presente accordo.

2.    Su richiesta dei punti di contatto per lo scambio di informazioni, ciascuna Parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile di qualsiasi questione inerente all'attuazione del presente accordo e fornisce l'assistenza necessaria ad agevolare la comunicazione con la Parte richiedente.

3.    Ove necessario ciascuna Parte, su richiesta dell'altra Parte e nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile, fornisce informazioni e risponde sollecitamente alle domande dell'altra Parte relative ad una misura proposta o in vigore che può incidere sugli scambi tra le Parti.



ARTICOLO 134

Trasparenza e riservatezza

1.    Ciascuna Parte provvede a pubblicare o a rendere noti al pubblico e a segnalare all'altra Parte in modo tempestivo le proprie disposizioni legislative e regolamentari, le proprie procedure e decisioni amministrative di applicazione generale, nonché gli impegni internazionali riguardanti qualsiasi questione commerciale disciplinata dal presente accordo.

2.    Fatte salve le specifiche disposizioni del presente accordo in materia di trasparenza, le informazioni di cui al presente articolo si presumono fornite quando siano state rese disponibili ai governi dello Stato o degli Stati partner dell'EAC e alla Commissione europea, o all'OMC, oppure quando siano consultabili gratuitamente da tutti su un sito web ufficiale delle Parti.

3.    Nessuna disposizione del presente accordo impone alle Parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nella misura in cui la divulgazione sia necessaria nel quadro di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma della parte VII del presente accordo. Qualora la divulgazione venga ritenuta necessaria da un collegio costituito a norma dell'articolo 113 della parte VII, detto collegio garantisce la massima tutela della riservatezza.



ARTICOLO 135

Regioni ultraperiferiche dell'Unione europea

1.    Tenuto conto della vicinanza geografica tra le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea e lo Stato o gli Stati partner dell'EAC e al fine di rafforzare i legami socioeconomici tra queste regioni e lo Stato o gli Stati partner dell'EAC, le Parti si adoperano per facilitare la cooperazione in tutti gli ambiti contemplati dal presente accordo tra le regioni ultraperiferiche dell'UE e lo Stato o gli Stati partner dell'EAC.

2.    Ogniqualvolta ciò sia possibile, gli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono perseguiti anche incoraggiando la partecipazione congiunta dello Stato o degli Stati partner dell'EAC e delle regioni ultraperiferiche dell'UE ai programmi quadro e ai programmi specifici dell'UE riguardanti gli ambiti contemplati dal presente accordo.

3.    L'UE si adopera per garantire il coordinamento tra i vari strumenti finanziari delle politiche di coesione e di sviluppo dell'UE al fine di promuovere la cooperazione tra lo Stato o gli Stati partner dell'EAC e le regioni ultraperiferiche dell'UE negli ambiti contemplati dal presente accordo.

4.    Nessuna disposizione del presente accordo osta a che l'UE applichi le misure esistenti volte a far fronte alla situazione socioeconomica strutturale delle sue regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



ARTICOLO 136

Rapporti con altri accordi

1.    Fatta eccezione per le disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo di cui alla parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou o le corrispondenti disposizioni dell'accordo che lo sostituirà, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente accordo e quelle della parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou o le corrispondenti disposizioni dell'accordo che lo sostituirà, prevalgono le disposizioni del presente accordo.

2.    In caso di contrasto tra le disposizioni della parte V del presente accordo e l'accordo di Cotonou o l'accordo che lo sostituirà, prevalgono le disposizioni dell'accordo di Cotonou o le corrispondenti disposizioni dell'accordo che lo sostituirà.    

3.    Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo da impedire alle Parti di adottare misure adeguate compatibili con il presente accordo e in applicazione dell'accordo di Cotonou o delle corrispondenti disposizioni dell'accordo che lo sostituirà.

ARTICOLO 137

Rapporti con gli accordi OMC

Le Parti convengono che nessuna disposizione del presente accordo impone loro di agire in modo incompatibile con gli accordi OMC.



ARTICOLO 138

Notifiche

Le notifiche prescritte a norma del presente accordo sono presentate per iscritto e inviate ai governi dello Stato o degli Stati partner dell'EAC o alla Commissione europea, a seconda dei casi.

ARTICOLO 139

Entrata in vigore

1.    Il presente accordo viene firmato e ratificato o approvato secondo le norme e procedure costituzionali o interne applicabili delle Parti.

2.    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui le Parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1.

3.    Le notifiche relative all'entrata in vigore sono inviate, nel caso dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, ai pertinenti depositari del presente accordo nello Stato o negli Stati partner dell'EAC e, nel caso dell'UE, al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositari congiunti del presente accordo. Ciascun depositario informa l'altro del ricevimento del deposito dell'ultimo strumento di ratifica che indica l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne ai fini dell'entrata in vigore del presente accordo.



ARTICOLO 140

Denuncia

1.    Ciascuno Stato partner dell'EAC o l'UE può notificare per iscritto all'altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo.

2.    La denuncia ha effetto trascorso un anno dalla notifica all'altra Parte.

ARTICOLO 141

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dall'altra, ai territori dello Stato o degli Stati partner dell'EAC. I riferimenti al termine "territorio" contenuti nel presente accordo vanno interpretati in tal senso.

ARTICOLO 142

Clausola di riesame

1.    Il presente accordo è riesaminato ogni cinque (5) anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.



2.    Per quanto concerne l'attuazione del presente accordo, ciascuna Parte può formulare suggerimenti volti a mettere a punto la cooperazione commerciale tenendo conto dell'esperienza acquisita in sede di attuazione del presente accordo.

3.    Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1, le Parti convengono che il presente accordo può essere rivisto alla luce della scadenza dell'accordo di Cotonou o dell'accordo che lo sostituirà.

ARTICOLO 143

Clausola di modifica

1.    Le Parti possono convenire, per iscritto, di modificare il presente accordo. Ciascuna Parte può sottoporre all'esame del Consiglio APE proposte di modifica del presente accordo. L'altra Parte può presentare osservazioni sulle proposte di modifica entro novanta (90) giorni dalla data di ricevimento della proposta.
2.
   Qualora il Consiglio APE adotti modifiche del presente accordo, queste ultime sono sottoposte alle Parti per la ratifica, l'accettazione o l'approvazione nel rispetto delle rispettive norme costituzionali o prescrizioni giuridiche interne.

3.    Una modifica entra in vigore dopo che le Parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti giuridici alla data convenuta dalle Parti.



ARTICOLO 144

Adesione delle parti contraenti del trattato istitutivo della Comunità dell'Africa orientale

1.    Il presente accordo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato che è parte contraente del trattato istitutivo della Comunità dell'Africa orientale. La richiesta di adesione è presentata al Consiglio APE.

2.    Le Parti esaminano gli effetti prodotti sul presente accordo dall'adesione dello Stato o degli Stati partner dell'EAC ammissibili. Il Consiglio APE può decidere le misure transitorie o di modifica eventualmente necessarie.

ARTICOLO 145

Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

1.    L'UE notifica allo Stato o agli Stati partner dell'EAC qualsiasi richiesta di adesione all'UE presentata da un paese terzo.

2.    Nel corso dei negoziati fra l'UE e il paese terzo di cui al paragrafo 1, l'UE si adopera per:

a)    fornire, su richiesta dello Stato o degli Stati partner dell'EAC e nella misura del possibile, informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e

b)    tenere conto delle preoccupazioni espresse dallo Stato o dagli Stati partner dell'EAC.



3.    L'UE notifica allo Stato o agli Stati partner dell'EAC l'entrata in vigore di qualsiasi trattato relativo all'adesione di un paese terzo all'UE.

4.    Il Consiglio APE esamina gli eventuali effetti sul presente accordo dell'adesione di un paese terzo all'UE con sufficiente anticipo rispetto alla data di tale adesione. Le Parti possono, con decisione del Consiglio APE, mettere in atto le disposizioni transitorie o gli adeguamenti del presente accordo eventualmente necessari.

ARTICOLO 146

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e kiswahili, tutti i testi facenti ugualmente fede.


ARTICOLO 147

Allegati e protocolli

I seguenti allegati, protocolli e dichiarazioni comuni del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Allegato I

Dazi doganali sui prodotti originari dello Stato o degli Stati partner dell'EAC

Allegato II

Dazi doganali sui prodotti originari dell'UE

Allegato III(a)

Matrice di sviluppo dell'APE dell'EAC

Allegato III(b)

Parametri, obiettivi e indicatori di sviluppo

Allegato IV

Dichiarazione comune relativa ai paesi che hanno istituito un'unione doganale con l'Unione europea

Allegato V

Allegato VI

Commercio e sviluppo sostenibile

Dichiarazione comune delle Parti sulla cooperazione economica e allo sviluppo a norma del presente accordo 

Protocollo 1

Dichiarazione comune 1

Dichiarazione comune 2

Relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Dichiarazione comune sulle regole di origine

Dichiarazione comune sul commercio e lo sviluppo sostenibile

 

(1)    Si precisa che, nel determinare la coerenza di una misura con il presente accordo a norma della parte VII, titolo II, un collegio arbitrale può considerare, se del caso, il diritto di una Parte una questione di fatto. A tal fine, il collegio arbitrale segue l'interpretazione prevalente che del diritto danno i tribunali o le autorità di tale Parte e il significato attribuito al diritto dal collegio arbitrale non è vincolante per i tribunali o le autorità di tale Parte.
(2)    I prodotti originari dello Stato partner dell'EAC importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'UE a norma del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU UE L 302 del 15.11.1985, pag. 23). Lo Stato partner dell'EAC garantisce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale che si applica ai prodotti importati dall'UE e originari dell'UE.
(3)    Tale calcolo si basa sui dati ufficiali dell'OMC riguardanti i principali esportatori nel commercio internazionale (escludendo gli scambi intra-UE).
(4)    Ai fini del presente articolo, per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti di cui all'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura.
(5)    Ai fini del presente articolo, le lingue ufficiali sono quelle elencate all'articolo 146.
(6)    L'eccezione di cui alla presente lettera si applica anche a qualsiasi accordo sui prodotti di base che sia conforme ai principi approvati dal Consiglio economico e sociale nella sua risoluzione n. 30 (IV) del 28 marzo 1947.
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Bruxelles, 28.9.2023

COM(2023) 559 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico tra la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea, dall'altra


ALLEGATO I

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI
ORIGINARI DELLO STATO O DEGLI STATI PARTNER DELL'EAC

1.    Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 4, alla data di entrata in vigore del presente accordo sono interamente soppressi i dazi doganali dell'UE (di seguito "dazi doganali dell'UE") su tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, ad eccezione di quelli del capitolo 93, originari di uno Stato partner dell'EAC. Per i prodotti compresi nel capitolo 93, l'UE continua ad applicare l'aliquota del dazio della nazione più favorita (di seguito "aliquota del dazio NPF") in vigore.

2.    All'importazione dei prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari di uno Stato partner dell'EAC riconosciuto dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 50 1

3.    A partire dal 1° ottobre 2015, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 50, si può ritenere che si abbiano perturbazioni dei mercati dei prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 quando il prezzo di mercato dello zucchero bianco nell'UE è inferiore per due mesi consecutivi all'80% del prezzo di mercato dello zucchero bianco nell'UE constatato nella campagna di commercializzazione precedente.



4.    Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti compresi nelle voci tariffarie 1701 e 0803 0019 originari dello Stato o degli Stati partner dell'EAC e immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare. La disposizione è applicabile per un periodo di dieci (10) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Tale periodo è prorogato per altri dieci (10) anni, a meno che le Parti non decidano diversamente.

________________

ALLEGATO II – PARTE 1

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DELL'UE

1.    Per le merci elencate nell'allegato II(a), i dazi doganali applicabili ai prodotti originari dell'UE importati nel territorio dello Stato o degli Stati partner dell'EAC sono soppressi al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

2.    Per le merci elencate nell'allegato II(b), i dazi doganali applicabili ai prodotti originari dell'UE importati nel territorio dello Stato o degli Stati partner dell'EAC sono soppressi progressivamente secondo il seguente calendario:

   sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti all'80% del dazio di base;

   otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 70% del dazio di base;

   nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 60% del dazio di base;



   dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base;

   undici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 40% del dazio di base;

   dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 30% del dazio di base;

   tredici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 20% del dazio di base;

   quattordici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 10% del dazio di base;

   quindici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui sono soppressi.



3.    Per le merci elencate nell'allegato II(c), i dazi doganali applicabili ai prodotti originari dell'UE importati nel territorio dello Stato o degli Stati partner dell'EAC sono soppressi progressivamente secondo il seguente calendario:

   dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 95% del dazio di base;

   tredici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 90% del dazio di base;

   quattordici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 85% del dazio di base;

   quindici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti all'80% del dazio di base;

   sedici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 70% del dazio di base;

   diciassette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 65% del dazio di base;



   diciotto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 60% del dazio di base;

   diciannove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 55% del dazio di base;

   venti anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base;

   ventuno anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 40% del dazio di base;

   ventidue anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 30% del dazio di base;

   ventitré anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 20% del dazio di base;

   ventiquattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi sono ridotti al 10% del dazio di base;



   venticinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui sono soppressi.

4.    Per le merci elencate nell'allegato II(d), i dazi doganali applicabili ai prodotti originari dell'UE importati nel territorio dello Stato o degli Stati partner dell'EAC sono esclusi da qualsiasi forma di soppressione progressiva dei dazi prevista dal presente allegato.

ALLEGATO II(a) – PARTE 2

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DELL'UE

Codice SA a 8 cifre

Codice SA a 6 cifre

Designazione delle merci

Aliquota del dazio

Anno dell'impegno nei confronti dell'UE

01012100

010121

-- riproduttori di razza pura

0 %

T0

01013010

010130

--- riproduttori di razza pura

0 %

T0

01022100

010221

-- riproduttori di razza pura

0 %

T0

01023100

010231

-- riproduttori di razza pura

0 %

T0

01029010

010290

-- riproduttori di razza pura

0 %

T0

01031000

010310

- riproduttori di razza pura

0 %

T0

01041010

010410

--- riproduttori di razza pura

0 %

T0

01042010

010420

--- riproduttori di razza pura

0 %

T0

05111000

051110

- Sperma di tori

0 %

T0

05119110

051191

--- --- Uova e lattimi di pesci

0 %

T0

05119120

051191

--- Cascami di pesci

0 %

T0

05119910

051199

--- --- Seme animale diverso da quello di tori

0 %

T0

06011000

060110

- Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo

0 %

T0

06012000

060120

- Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria

0 %

T0

06021000

060210

- Talee senza radici e marze

0 %

T0

06022000

060220

- Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati

0 %

T0

06023000

060230

- Rododendri e azalee, anche innestati

0 %

T0

06024000

060240

- Rosai, anche innestati

0 %

T0

06029000

060290

- - altri

0 %

T0

10011100

100111

-- destinato alla semina

0 %

T0

10011900

100119

-- altro

0 %

T0

10019100

100191

-- destinato alla semina

0 %

T0

10021000

100210

- destinata alla semina

0 %

T0

10029000

100290

- altra

0 %

T0

10031000

100310

- destinato alla semina

0 %

T0

10041000

100410

- destinata alla semina

0 %

T0

10049000

100490

- altra

0 %

T0

12091000

120910

- Semi di barbabietole da zucchero

0 %

T0

12092100

120921

-- di erba medica

0 %

T0

12092200

120922

-- di trifoglio (Trifolium spp.)

0 %

T0

12092300

120923

-- di festuca

0 %

T0

12092400

120924

-- di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.)

0 %

T0

12092500

120925

-- di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

0 %

T0

12092900

120929

-- altri

0 %

T0

12093000

120930

- Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori

0 %

T0

12099100

120991

-- Semi di ortaggi

0 %

T0

12099900

120999

-- altri

0 %

T0

12101000

121010

- Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets

0 %

T0

12102000

121020

- Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

0 %

T0

12119010

121190

-- per usi farmaceutici, ad esempio cortecce di china

0 %

T0

13012000

130120

- Gomma arabica

0 %

T0

13019000

130190

- altri

0 %

T0

13021100

130211

-- Oppio

0 %

T0

13021200

130212

-- di liquirizia

0 %

T0

13021300

130213

-- di luppolo

0 %

T0

13021900

130219

-- altri

0 %

T0

13022000

130220

- Sostanze pectiche, pectinati e pectati

0 %

T0

13023100

130231

-- Agar-agar

0 %

T0

13023200

130232

-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati

0 %

T0

13023900

130239

-- altri

0 %

T0

15029000

150290

- altri

0 %

T0

15050000

150500

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

0 %

T0

15071000

150710

- Olio greggio, anche depurato delle mucillagini

0 %

T0

15081000

150810

- Olio greggio

0 %

T0

15091000

150910

- vergini

0 %

T0

15111000

151110

- Olio greggio

0 %

T0

15131100

151311

-- Olio greggio

0 %

T0

15132100

151321

-- Olio greggio

0 %

T0

15141100

151411

-- Olio greggio

0 %

T0

15149100

151491

-- Olio greggio

0 %

T0

15151100

151511

-- Olio greggio

0 %

T0

15200000

152000

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

0 %

T0

15220000

152200

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

0 %

T0

18031000

180310

- non sgrassata

0 %

T0

18032000

180320

- completamente o parzialmente sgrassata

0 %

T0

18040000

180400

Burro, grasso e olio di cacao

0 %

T0

18050000

180500

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0 %

T0

19053210

190532

--- Ostie

0 %

T0

19059010

190590

--- Capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti

0 %

T0

25020000

250200

Piriti di ferro non arrostite

0 %

T0

25030000

250300

Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale

0 %

T0

25041000

250410

- in polvere o in scaglie

0 %

T0

25049000

250490

- altra

0 %

T0

25051000

250510

- Sabbie silicee e sabbie quarzose

0 %

T0

25059000

250590

- altre sabbie

0 %

T0

25061000

250610

- Quarzi

0 %

T0

25062000

250620

- Quarzite

0 %

T0

25081000

250810

- Bentonite

0 %

T0

25083000

250830

- Argille refrattarie

0 %

T0

25084000

250840

- altre argille

0 %

T0

25085000

250850

- Andalusite, cianite e sillimanite

0 %

T0

25086000

250860

- Mullite

0 %

T0

25087000

250870

- Terre di chamotte o di dinas

0 %

T0

25090000

250900

Creta

0 %

T0

25101000

251010

- non macinati

0 %

T0

25102000

251020

- macinati

0 %

T0

25111000

251110

- Solfato di bario naturale (baritina)

0 %

T0

25112000

251120

- Carbonato di bario naturale (witherite)

0 %

T0

25120000

251200

Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate

0 %

T0

25131000

251310

- Pietra pomice

0 %

T0

25132000

251320

- Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali

0 %

T0

25140000

251400

Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

0 %

T0

25151100

251511

-- greggi o sgrossati

0 %

T0

25151200

251512

-- semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

0 %

T0

25152000

251520

- Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro

0 %

T0

25161100

251611

-- greggio o sgrossato

0 %

T0

25161200

251612

-- semplicemente segato o altrimenti tagliato in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

0 %

T0

25162000

251620

- Arenaria

0 %

T0

25169000

251690

- altre pietre da taglio o da costruzione

0 %

T0

25201000

252010

- Pietra da gesso; anidrite

0 %

T0

25202000

252020

- Gessi

0 %

T0

26011100

260111

-- non agglomerati

0 %

T0

26011200

260112

-- agglomerati

0 %

T0

26012000

260120

- Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)

0 %

T0

26020000

260200

Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco

0 %

T0

26030000

260300

Minerali di rame e loro concentrati

0 %

T0

26040000

260400

Minerali di nichel e loro concentrati

0 %

T0

26050000

260500

Minerali di cobalto e loro concentrati

0 %

T0

26060000

260600

Minerali di alluminio e loro concentrati

0 %

T0

26070000

260700

Minerali di piombo e loro concentrati

0 %

T0

26080000

260800

Minerali di zinco e loro concentrati

0 %

T0

26090000

260900

Minerali di stagno e loro concentrati

0 %

T0

26100000

261000

Minerali di cromo e loro concentrati

0 %

T0

26110000

261100

Minerali di tungsteno e loro concentrati

0 %

T0

26121000

261210

- Minerali di uranio e loro concentrati

0 %

T0

26122000

261220

- Minerali di torio e loro concentrati

0 %

T0

26131000

261310

- arrostiti

0 %

T0

26139000

261390

- altri

0 %

T0

26140000

261400

Minerali di titanio e loro concentrati

0 %

T0

26151000

261510

- Minerali di zirconio e loro concentrati

0 %

T0

26159000

261590

- altri

0 %

T0

26161000

261610

- Minerali di argento e loro concentrati

0 %

T0

26169000

261690

- altri

0 %

T0

26171000

261710

- Minerali di antimonio e loro concentrati

0 %

T0

26179000

261790

- altri

0 %

T0

26180000

261800

Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio

0 %

T0

26190000

261900

Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio

0 %

T0

26201100

262011

-- metalline di galvanizzazione

0 %

T0

26201900

262019

-- altri

0 %

T0

26202100

262021

-- Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo

0 %

T0

26202900

262029

-- altri

0 %

T0

26203000

262030

- contenenti principalmente rame

0 %

T0

26204000

262040

- contenenti principalmente alluminio

0 %

T0

26206000

262060

- contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici

0 %

T0

26209100

262091

-- contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli

0 %

T0

26209900

262099

-- altri

0 %

T0

26211000

262110

- Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani

0 %

T0

26219000

262190

- altri

0 %

T0

27090000

270900

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

0 %

T0

27101210

271012

--- Benzine per motori, normali

0 %

T0

27101220

271012

--- Benzine per motori, super

0 %

T0

27101230

271012

--- Benzine avio

0 %

T0

27101240

271012

--- Carboturbi tipo benzina

0 %

T0

27101250

271012

--- Benzine speciali e acqua ragia minerale ("white spirit")

0 %

T0

27101290

271012

--- Altri oli leggeri e preparazioni

0 %

T0

27101910

271019

--- parzialmente raffinati, compresi gli oli greggi che hanno subito una distillazione primaria (topping)

0 %

T0

27101921

271019

---- Carboturbo

0 %

T0

27101922

271019

---- Petrolio lampante

0 %

T0

27101929

271019

---- altri oli medi e preparazioni

0 %

T0

27101931

271019

---- Gasolio (da autotrazione, leggero, di colore ambrato, per motori veloci)

0 %

T0

27101932

271019

---- Olio diesel (industriale pesante, di colore nero, per motori marini e stazionari a bassa velocità)

0 %

T0

27101939

271019

---- altri gasoli

0 %

T0

27101941

271019

---- Oli combustibili residui (marini, pesanti e oli combustibili simili), aventi viscosità cinematica di 125 centistoke

0 %

T0

27101942

271019

---- Oli combustibili residui (marini, bunker e oli combustibili simili), aventi viscosità cinematica di 180 centistoke

0 %

T0

27101943

271019

---- Oli combustibili residui (marini, bunker e oli combustibili simili), aventi viscosità cinematica di 280 centistoke

0 %

T0

27101949

271019

---- altri combustibili residui

0 %

T0

27101955

271019

---- Oli per trasformatori

0 %

T0

27101957

271019

---- Olio bianco - di grado tecnico

0 %

T0

27102000

271020

- Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenti biodiesel, diversi dai residui di oli

0 %

T0

27122000

271220

- Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

0 %

T0

27129000

271290

- altri

0 %

T0

27131200

271312

-- calcinato

0 %

T0

28011000

280110

- Cloro

0 %

T0

28012000

280120

- Iodio

0 %

T0

28013000

280130

- Fluoro; bromo

0 %

T0

28020000

280200

Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

0 %

T0

28030000

280300

Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)

0 %

T0

28041000

280410

- Idrogeno

0 %

T0

28042100

280421

-- Argo

0 %

T0

28042900

280429

-- altri

0 %

T0

28043000

280430

- Azoto

0 %

T0

28045000

280450

- Boro; tellurio

0 %

T0

28046100

280461

-- contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio

0 %

T0

28046900

280469

-- altro

0 %

T0

28047000

280470

- Fosforo

0 %

T0

28048000

280480

- Arsenico

0 %

T0

28049000

280490

- Selenio

0 %

T0

28051100

280511

-- Sodio

0 %

T0

28051200

280512

-- Calcio

0 %

T0

28051900

280519

-- altri

0 %

T0

28053000

280530

- Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro

0 %

T0

28054000

280540

- Mercurio

0 %

T0

28061000

280610

- Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)

0 %

T0

28062000

280620

- Acido clorosolforico

0 %

T0

28080000

280800

Acido nitrico; acidi solfonitrici

0 %

T0

28091000

280910

- Pentaossido di difosforo

0 %

T0

28092000

280920

- Acido fosforico e acidi polifosforici

0 %

T0

28100000

281000

Ossidi di boro; acidi borici

0 %

T0

28112200

281122

-- Diossido di silicio

0 %

T0

28112900

281129

-- altri

0 %

T0

28121000

281210

- Cloruri e ossicloruri

0 %

T0

28129000

281290

- altri

0 %

T0

28131000

281310

- Disolfuro di carbonio

0 %

T0

28139000

281390

- altri

0 %

T0

28141000

281410

- Ammoniaca anidra

0 %

T0

28142000

281420

- Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)

0 %

T0

28151100

281511

-- solido

0 %

T0

28151200

281512

-- in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)

0 %

T0

28152000

281520

- Idrossido di potassio (potassa caustica)

0 %

T0

28153000

281530

- Perossidi di sodio o di potassio

0 %

T0

28161000

281610

- Idrossido e perossido di magnesio

0 %

T0

28164000

281640

- Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario

0 %

T0

28170010

281700

--- Ossido di zinco

0 %

T0

28170020

281700

--- Perossido di zinco

0 %

T0

28181000

281810

- Corindone artificiale, anche definito chimicamente

0 %

T0

28182000

281820

- Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale

0 %

T0

28183000

281830

- Idrossido di alluminio

0 %

T0

28191000

281910

- Triossido di cromo

0 %

T0

28199000

281990

- altri

0 %

T0

28201000

282010

- Diossido di manganese

0 %

T0

28209000

282090

- altri

0 %

T0

28211000

282110

- Ossidi e idrossidi di ferro

0 %

T0

28212000

282120

- Terre coloranti

0 %

T0

28220000

282200

Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

0 %

T0

28230000

282300

Ossidi di titanio

0 %

T0

28241000

282410

- Monossido di piombo (litargirio, massicot)

0 %

T0

28249000

282490

- altri

0 %

T0

28251000

282510

- Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici

0 %

T0

28252000

282520

- Ossido e idrossido di litio

0 %

T0

28253000

282530

- Ossidi e idrossidi di vanadio

0 %

T0

28254000

282540

- Ossidi e idrossidi di nichel

0 %

T0

28255000

282550

- Ossidi e idrossidi di rame

0 %

T0

28256000

282560

- Ossidi di germanio e diossido di zirconio

0 %

T0

28257000

282570

- Ossidi e idrossidi di molibdeno

0 %

T0

28258000

282580

- Ossidi di antimonio

0 %

T0

28259000

282590

- altri

0 %

T0

28261200

282612

-- di alluminio

0 %

T0

28261900

282619

-- altri

0 %

T0

28263000

282630

- Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)

0 %

T0

28269000

282690

- altri

0 %

T0

28271000

282710

- Cloruro di ammonio

0 %

T0

28272000

282720

- Cloruro di calcio

0 %

T0

28273100

282731

-- di magnesio

0 %

T0

28273200

282732

-- di alluminio

0 %

T0

28273500

282735

-- di nichel

0 %

T0

28273900

282739

-- altri

0 %

T0

28274100

282741

-- di rame

0 %

T0

28274900

282749

-- altri

0 %

T0

28275100

282751

-- Bromuri di sodio o di potassio

0 %

T0

28275900

282759

-- altri

0 %

T0

28276000

282760

- Ioduri e ossiioduri

0 %

T0

28281000

282810

- Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio

0 %

T0

28289000

282890

- altri

0 %

T0

28291100

282911

-- di sodio

0 %

T0

28291900

282919

-- altri

0 %

T0

28299000

282990

- altri

0 %

T0

28301000

283010

- Solfuri di sodio

0 %

T0

28309000

283090

- altri

0 %

T0

28311000

283110

- di sodio

0 %

T0

28319000

283190

- altri

0 %

T0

28321000

283210

- Solfiti di sodio

0 %

T0

28322000

283220

- altri solfiti

0 %

T0

28323000

283230

- Tiosolfati

0 %

T0

28331100

283311

-- Solfato di disodio

0 %

T0

28331900

283319

-- altri

0 %

T0

28332100

283321

-- di magnesio

0 %

T0

28332200

283322

-- di alluminio

0 %

T0

28332400

283324

-- di nichel

0 %

T0

28332500

283325

-- di rame

0 %

T0

28332700

283327

-- di bario

0 %

T0

28332900

283329

-- altri

0 %

T0

28333000

283330

- Allumi

0 %

T0

28334000

283340

- Perossolfati (persolfati)

0 %

T0

28341000

283410

- Nitriti

0 %

T0

28342100

283421

-- di potassio

0 %

T0

28342900

283429

-- altri

0 %

T0

28351000

283510

- Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)

0 %

T0

28352200

283522

-- di mono o di disodio

0 %

T0

28352400

283524

-- di potassio

0 %

T0

28352500

283525

-- Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)

0 %

T0

28352600

283526

-- altri fosfati di calcio

0 %

T0

28352900

283529

-- altri

0 %

T0

28353100

283531

-- Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)

0 %

T0

28353900

283539

-- altri

0 %

T0

28362000

283620

- Carbonato di disodio

0 %

T0

28363000

283630

- Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio

0 %

T0

28364000

283640

- Carbonati di potassio

0 %

T0

28365000

283650

- Carbonato di calcio

0 %

T0

28366000

283660

- Carbonato di bario

0 %

T0

28369100

283691

-- Carbonati di litio

0 %

T0

28369200

283692

-- Carbonato di stronzio

0 %

T0

28369900

283699

-- altri

0 %

T0

28371100

283711

-- di sodio

0 %

T0

28371900

283719

-- altri

0 %

T0

28372000

283720

- Cianuri complessi

0 %

T0

28391100

283911

-- Metasilicati

0 %

T0

28391900

283919

-- altri

0 %

T0

28399000

283990

- altri

0 %

T0

28401100

284011

-- anidro

0 %

T0

28401900

284019

-- altro

0 %

T0

28402000

284020

- altri borati

0 %

T0

28403000

284030

- Perossoborati (perborati)

0 %

T0

28413000

284130

- Dicromato di sodio

0 %

T0

28415000

284150

- altri cromati e dicromati; perossocromati

0 %

T0

28416100

284161

-- Permanganato di potassio

0 %

T0

28416900

284169

-- altri

0 %

T0

28417000

284170

- Molibdati

0 %

T0

28418000

284180

- Tungstati (volframati)

0 %

T0

28419000

284190

- altri

0 %

T0

28421000

284210

- Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no

0 %

T0

28429000

284290

- altri

0 %

T0

28431000

284310

- Metalli preziosi allo stato colloidale

0 %

T0

28432100

284321

-- Nitrato d'argento

0 %

T0

28432900

284329

-- altri

0 %

T0

28433000

284330

- Composti d'oro

0 %

T0

28439000

284390

- altri composti; amalgami

0 %

T0

28441000

284410

- Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale

0 %

T0

28442000

284420

- Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti

0 %

T0

28443000

284430

- Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti

0 %

T0

28444000

284440

- Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 284410, 284420 o 284430; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi

0 %

T0

28445000

284450

- Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari (Euratom)

0 %

T0

28451000

284510

- Acqua pesante (ossido di deuterio) (Euratom)

0 %

T0

28459000

284590

- altri

0 %

T0

28461000

284610

- Composti del cerio

0 %

T0

28469000

284690

- altri

0 %

T0

28470000

284700

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

0 %

T0

28480000

284800

Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori

0 %

T0

28491000

284910

- di calcio

0 %

T0

28492000

284920

- di silicio

0 %

T0

28499000

284990

- altri

0 %

T0

28500000

285000

Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849

0 %

T0

28521000

285210

- chimicamente definiti

0 %

T0

28529000

285290

- altri

0 %

T0

28530000

285300

Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi

0 %

T0

29011000

290110

- saturi

0 %

T0

29012100

290121

-- Etilene

0 %

T0

29012200

290122

-- Propene (propilene)

0 %

T0

29012300

290123

-- Butene (butilene) e suoi isomeri

0 %

T0

29012400

290124

-- Buta-1,3-diene e isoprene

0 %

T0

29012900

290129

-- altri

0 %

T0

29021100

290211

-- Cicloesano

0 %

T0

29021900

290219

-- altri

0 %

T0

29022000

290220

- Benzene

0 %

T0

29023000

290230

- Toluene

0 %

T0

29024100

290241

-- o-Xilene

0 %

T0

29024200

290242

-- m-Xilene

0 %

T0

29024300

290243

-- p-Xilene

0 %

T0

29024400

290244

-- Miscele di isomeri dello xilene

0 %

T0

29025000

290250

- Stirene

0 %

T0

29026000

290260

- Etilbenzene

0 %

T0

29027000

290270

- Cumene

0 %

T0

29029000

290290

- altri

0 %

T0

29031100

290311

-- Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)

0 %

T0

29031200

290312

-- Diclorometano (cloruro di metilene)

0 %

T0

29031300

290313

-- Cloroformio (triclorometano)

0 %

T0

29031400

290314

-- Tetracloruro di carbonio

0 %

T0

29031500

290315

-- Dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano)

0 %

T0

29031910

290319

- - - 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)

0 %

T0

29031990

290319

- - - altri

0 %

T0

29032100

290321

-- Cloruro di vinile (cloroetilene)

0 %

T0

29032200

290322

-- Tricloroetilene

0 %

T0

29032300

290323

-- Tetracloroetilene (percloroetilene)

0 %

T0

29032900

290329

-- altri

0 %

T0

29033100

290331

-- Dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano)

0 %

T0

29033910

290339

- - - Bromometano (bromuro di metile)

0 %

T0

29033990

290339

- - - altri

0 %

T0

29037100

290371

-- Clorodifluorometano

0 %

T0

29037200

290372

-- Diclorotrifluoroetano

0 %

T0

29037300

290373

-- Diclorofluoroetano

0 %

T0

29037400

290374

-- Clorodifluoroetano

0 %

T0

29037500

290375

-- Dicloropentafluoropropano

0 %

T0

29037600

290376

-- Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroetani

0 %

T0

29037700

290377

-- altri derivati peralogenati unicamente con fluoro e cloro

0 %

T0

29037800

290378

-- altri derivati peralogenati

0 %

T0

29037900

290379

-- altri

0 %

T0

29038100

290381

-- 1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI)

0 %

T0

29038200

290382

-- Aldrina (ISO), clordano (ISO) e eptacloro (ISO)

0 %

T0

29038900

290389

-- altri

0 %

T0

29039100

290391

-- Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene

0 %

T0

29039200

290392

-- Esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano]

0 %

T0

29039900

290399

-- altri

0 %

T0

29041000

290410

- Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici

0 %

T0

29042000

290420

- Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi

0 %

T0

29049000

290490

- altri

0 %

T0

29051100

290511

-- Metanolo (alcole metilico)

0 %

T0

29051200

290512

-- Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)

0 %

T0

29051300

290513

-- Butan-1-olo (alcole n-butilico)

0 %

T0

29051400

290514

-- altri butanoli

0 %

T0

29051600

290516

-- Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri

0 %

T0

29051700

290517

-- Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)

0 %

T0

29051900

290519

-- altri

0 %

T0

29052200

290522

-- Alcoli terpenici aciclici

0 %

T0

29052900

290529

-- altri

0 %

T0

29053100

290531

-- Glicole etilenico (etandiolo)

0 %

T0

29053200

290532

-- Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)

0 %

T0

29053900

290539

-- altri

0 %

T0

29054100

290541

-- 2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)

0 %

T0

29054200

290542

-- Pentaeritritolo (pentaeritrite)

0 %

T0

29054300

290543

-- Mannitolo

0 %

T0

29054400

290544

-- D-glucitolo (sorbitolo)

0 %

T0

29054500

290545

-- Glicerolo (glicerina)

0 %

T0

29054900

290549

-- altri

0 %

T0

29055100

290551

-- Etclorvinolo (DCI)

0 %

T0

29055900

290559

-- altri

0 %

T0

29061100

290611

-- Mentolo

0 %

T0

29061200

290612

-- Cicloesanolo, metilcicloesanoli e dimetilcicloesanoli

0 %

T0

29061300

290613

-- Steroli e inositoli

0 %

T0

29061900

290619

-- altri

0 %

T0

29062100

290621

-- Alcole benzilico

0 %

T0

29062900

290629

-- altri

0 %

T0

29071100

290711

-- Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali

0 %

T0

29071200

290712

-- Cresoli e loro sali

0 %

T0

29071300

290713

-- Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti

0 %

T0

29071500

290715

-- Naftoli e loro sali

0 %

T0

29071900

290719

-- altri

0 %

T0

29072100

290721

-- Resorcinolo e suoi sali

0 %

T0

29072200

290722

-- Idrochinone e suoi sali

0 %

T0

29072300

290723

-- 4,4′-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali

0 %

T0

29072900

290729

-- altri

0 %

T0

29081100

290811

-- Pentaclorofenolo (ISO)

0 %

T0

29081900

290819

-- altri

0 %

T0

29089100

290891

-- Dinoseb (ISO) e suoi sali

0 %

T0

29089200

290892

-- 4,6-Dinitro-o-cresolo (DNOC (ISO)) e suoi sali

0 %

T0

29089900

290899

-- altri

0 %

T0

29091100

290911

-- Etere dietilico (ossido di dietile)

0 %

T0

29091900

290919

-- altri

0 %

T0

29092000

290920

- Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

0 %

T0

29093000

290930

- Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

0 %

T0

29094100

290941

-- 2,2′-Ossidietanolo (dietilenglicole)

0 %

T0

29094300

290943

-- Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole

0 %

T0

29094400

290944

-- altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole

0 %

T0

29094900

290949

-- altri

0 %

T0

29095000

290950

- Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

0 %

T0

29096000

290960

- Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

0 %

T0

29101000

291010

- Ossirano (ossido di etilene)

0 %

T0

29102000

291020

- Metilossirano (ossido di propilene)

0 %

T0

29103000

291030

- 1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)

0 %

T0

29104000

291040

- Dieldrina (ISO, DCI)

0 %

T0

29109000

291090

- altri

0 %

T0

29110000

291100

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

0 %

T0

29121100

291211

-- Metanale (formaldeide)

0 %

T0

29121200

291212

-- Etanale (acetaldeide)

0 %

T0

29121900

291219

-- altre

0 %

T0

29122100

291221

-- Benzaldeide (aldeide benzoica)

0 %

T0

29122900

291229

-- altre

0 %

T0

29124100

291241

-- Vanillina (aldeide metilprotocatechica)

0 %

T0

29124200

291242

-- Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica)

0 %

T0

29124900

291249

-- altre

0 %

T0

29125000

291250

- Polimeri ciclici delle aldeidi

0 %

T0

29126000

291260

- Paraformaldeide

0 %

T0

29130000

291300

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912

0 %

T0

29141100

291411

-- Acetone

0 %

T0

29141200

291412

-- Butanone (metiletilchetone)

0 %

T0

29141300

291413

-- 4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)

0 %

T0

29141900

291419

-- altri

0 %

T0

29142200

291422

-- Cicloesanone e metilcicloesanoni

0 %

T0

29142300

291423

-- Iononi e metiliononi

0 %

T0

29142900

291429

-- altri

0 %

T0

29143100

291431

-- Fenilacetone (fenilpropano-2-one)

0 %

T0

29143900

291439

-- altri

0 %

T0

29144000

291440

- Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi

0 %

T0

29145000

291450

- Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate

0 %

T0

29146100

291461

-- Antrachinone

0 %

T0

29146900

291469

-- altri

0 %

T0

29147000

291470

- Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

0 %

T0

29151100

291511

-- Acido formico

0 %

T0

29151200

291512

-- Sali dell'acido formico

0 %

T0

29151300

291513

-- Esteri dell'acido formico

0 %

T0

29152100

291521

-- Acido acetico

0 %

T0

29152400

291524

-- Anidride acetica

0 %

T0

29152900

291529

-- altri

0 %

T0

29153100

291531

-- Acetato di etile

0 %

T0

29153200

291532

-- Acetato di vinile

0 %

T0

29153300

291533

-- Acetato di n-butile

0 %

T0

29153600

291536

-- Acetato di dinoseb (ISO)

0 %

T0

29153900

291539

-- altri

0 %

T0

29154000

291540

- Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro esteri

0 %

T0

29155000

291550

- Acido propionico, suoi sali e suoi esteri

0 %

T0

29156000

291560

- Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri

0 %

T0

29157000

291570

- Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri

0 %

T0

29159000

291590

- altri

0 %

T0

29161100

291611

-- Acido acrilico e suoi sali

0 %

T0

29161200

291612

-- Esteri dell'acido acrilico

0 %

T0

29161300

291613

-- Acido metacrilico e suoi sali

0 %

T0

29161400

291614

-- Esteri dell'acido metacrilico

0 %

T0

29161500

291615

-- Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri

0 %

T0

29161600

291616

-- Binapacril (ISO)

0 %

T0

29161900

291619

-- altri

0 %

T0

29162000

291620

- Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

0 %

T0

29163100

291631

-- Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri

0 %

T0

29163200

291632

-- Perossido di benzoile e cloruro di benzoile

0 %

T0

29163400

291634

-- Acido fenilacetico e suoi sali

0 %

T0

29163900

291639

-- altri

0 %

T0

29171100

291711

-- Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri

0 %

T0

29171200

291712

-- Acido adipico, suoi sali e suoi esteri

0 %

T0

29171300

291713

-- Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri

0 %

T0

29171400

291714

-- Anidride maleica

0 %

T0

29171900

291719

-- altri

0 %

T0

29172000

291720

- Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

0 %

T0

29173200

291732

-- Ortoftalati di diottile

0 %

T0

29173300

291733

-- Ortoftalati di dinonile o di didecile

0 %

T0

29173400

291734

-- altri esteri dell'acido ortoftalico

0 %

T0

29173500

291735

-- Anidride ftalica

0 %

T0

29173600

291736

-- Acido tereftalico e suoi sali

0 %

T0

29173700

291737

-- Tereftalato di dimetile

0 %

T0

29173900

291739

-- altri

0 %

T0

29181100

291811

-- Acido lattico, suoi sali e suoi esteri

0 %

T0

29181200

291812

-- Acido tartarico

0 %

T0

29181300

291813

-- Sali ed esteri dell'acido tartarico

0 %

T0

29181400

291814

-- Acido citrico

0 %

T0

29181500

291815

-- Sali ed esteri dell'acido citrico

0 %

T0

29181600

291816

-- Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri

0 %

T0

29181800

291818

-- Clorobenzilato (ISO)

0 %

T0

29181900

291819

-- altri

0 %

T0

29182100

291821

-- Acido salicilico e suoi sali

0 %

T0

29182200

291822

-- Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri

0 %

T0

29182300

291823

-- altri esteri dell'acido salicilico e loro sali

0 %

T0

29182900

291829

-- altri

0 %

T0

29183000

291830

- Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

0 %

T0

29189100

291891

-- 2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5-triclorofenossiacetico), suoi sali e suoi esteri

0 %

T0

29189900

291899

-- altri

0 %

T0

29191000

291910

- fosfato di tris(2,3-dibromopropile)

0 %

T0

29199000

291990

- altri

0 %

T0

29201100

292011

-- Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration)

0 %

T0

29201900

292019

-- altri

0 %

T0

29209000

292090

- altri

0 %

T0

29211100

292111

-- Mono-, di- o trimetilammina e loro sali

0 %

T0

29211900

292119

-- altri

0 %

T0

29212100

292121

-- Etilendiammina e suoi sali

0 %

T0

29212200

292122

-- Esametilendiammina e suoi sali

0 %

T0

29212900

292129

-- altri

0 %

T0

29213000

292130

- Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti

0 %

T0

29214100

292141

-- Anilina e suoi sali

0 %

T0

29214200

292142

-- Derivati dell'anilina e loro sali

0 %

T0

29214300

292143

-- Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti

0 %

T0

29214400

292144

-- Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti

0 %

T0

29214500

292145

-- 1-Naftilammina (α-naftilammina), 2-naftilammina (β-naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti

0 %

T0

29214600

292146

-- Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti

0 %

T0

29214900

292149

-- altri

0 %

T0

29215100

292151

-- o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti

0 %

T0

29215900

292159

-- altri

0 %

T0

29221100

292211

-- Monoetanolammina e suoi sali

0 %

T0

29221200

292212

-- Dietanolammina e suoi sali

0 %

T0

29221300

292213

-- Trietanolammina e suoi sali

0 %

T0

29221400

292214

-- Destropropoxifene (DCI) e suoi sali

0 %

T0

29221900

292219

-- altri

0 %

T0

29222100

292221

-- Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali

0 %

T0

29222900

292229

-- altri

0 %

T0

29223100

292231

-- Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti

0 %

T0

29223900

292239

-- altri

0 %

T0

29224100

292241

-- Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti

0 %

T0

29224200

292242

-- Acido glutammico e suoi sali

0 %

T0

29224300

292243

-- Acido antranilico e suoi sali

0 %

T0

29224400

292244

-- Tilidina (DCI) e suoi sali

0 %

T0

29224900

292249

-- altri

0 %

T0

29225000

292250

- Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate

0 %

T0

29231000

292310

- Colina e suoi sali

0 %

T0

29232000

292320

- Lecitine ed altri fosfoamminolipidi

0 %

T0

29239000

292390

- altri

0 %

T0

29241100

292411

-- Meprobamato (DCI)

0 %

T0

29241200

292412

-- Fluoroacetamide (ISO), monocrotofos (ISO) e fosfamidone (ISO)

0 %

T0

29241900

292419

-- altri

0 %

T0

29242100

292421

-- Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti

0 %

T0

29242300

292423

-- Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali

0 %

T0

29242400

292424

-- Etinamato (DCI)

0 %

T0

29242900

292429

-- altri

0 %

T0

29251100

292511

-- Saccarina e suoi sali

0 %

T0

29251200

292512

-- Glutetimide (DCI)

0 %

T0

29251900

292519

-- altri

0 %

T0

29252100

292521

-- Clordimeforme (ISO)

0 %

T0

29252900

292529

-- altri

0 %

T0

29261000

292610

- Acrilonitrile

0 %

T0

29262000

292620

- 1-Cianoguanidina (diciandiammide)

0 %

T0

29263000

292630

- Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermediario (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-difenilbutano)

0 %

T0

29269000

292690

- altri

0 %

T0

29270000

292700

Composti a funzione diazo, azo o azossi

0 %

T0

29280000

292800

Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina

0 %

T0

29291000

292910

- Isocianati

0 %

T0

29299000

292990

- altri

0 %

T0

29302000

293020

- Tiocarbammati e ditiocarbammati

0 %

T0

29303000

293030

- Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame

0 %

T0

29304000

293040

- Metionina

0 %

T0

29305000

293050

- Captafol (ISO) e metamidofos (ISO)

0 %

T0

29309000

293090

- altri

0 %

T0

29311000

293110

- Piombo tetrametile e piombo tetraetile

0 %

T0

29312000

293120

- Composti di tributilstagno

0 %

T0

29319000

293190

- altri

0 %

T0

29321100

293211

-- Tetraidrofurano

0 %

T0

29321200

293212

-- 2-Furaldeide (furfurale)

0 %

T0

29321300

293213

-- Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico

0 %

T0

29321900

293219

-- altri

0 %

T0

29322000

293220

- Lattoni

0 %

T0

29329100

293291

-- Isosafrolo

0 %

T0

29329200

293292

-- 1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)propan-2-one

0 %

T0

29329300

293293

-- Piperonale

0 %

T0

29329400

293294

-- Safrolo

0 %

T0

29329500

293295

-- Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)

0 %

T0

29329900

293299

-- altri

0 %

T0

29331100

293311

-- Fenazone (antipirina) e suoi derivati

0 %

T0

29331900

293319

-- altri

0 %

T0

29332100

293321

-- Idantoina e suoi derivati

0 %

T0

29332900

293329

-- altri

0 %

T0

29333100

293331

-- Piridina e suoi sali

0 %

T0

29333200

293332

-- Piperidina e suoi sali

0 %

T0

29333300

293333

-- Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), chetobemidone (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti

0 %

T0

29333900

293339

-- altri

0 %

T0

29334100

293341

-- Levorfanolo (DCI) e suoi sali

0 %

T0

29334900

293349

-- altri

0 %

T0

29335200

293352

-- Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali

0 %

T0

29335300

293353

-- Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, ciclobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), fenobarbital(DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) e vinilbarbital (DCI); sali di tali prodotti

0 %

T0

29335400

293354

-- altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti

0 %

T0

29335500

293355

-- Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti

0 %

T0

29335900

293359

-- altri

0 %

T0

29336100

293361

-- Melamina

0 %

T0

29336900

293369

-- altri

0 %

T0

29337100

293371

-- 6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)

0 %

T0

29337200

293372

-- Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)

0 %

T0

29337900

293379

-- altri lattami

0 %

T0

29339100

293391

-- Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazépam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti

0 %

T0

29339900

293399

-- altri

0 %

T0

29341000

293410

- Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato

0 %

T0

29342000

293420

- Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni

0 %

T0

29343000

293430

- Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni

0 %

T0

29349100

293491

-- Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti

0 %

T0

29349900

293499

-- altri

0 %

T0

29350000

293500

Solfonammidi

0 %

T0

29362100

293621

-- Vitamine A e loro derivati

0 %

T0

29362200

293622

-- Vitamina B1 e suoi derivati

0 %

T0

29362300

293623

-- Vitamina B2 e suoi derivati

0 %

T0

29362400

293624

-- Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B3 o vitamina B5) e suoi derivati

0 %

T0

29362500

293625

-- Vitamina B6 e suoi derivati

0 %

T0

29362600

293626

-- Vitamina B12 e suoi derivati

0 %

T0

29362700

293627

-- Vitamina C e suoi derivati

0 %

T0

29362800

293628

-- Vitamina E e suoi derivati

0 %

T0

29362900

293629

-- altre vitamine e loro derivati

0 %

T0

29369000

293690

- altre, compresi i concentrati naturali

0 %

T0

29371100

293711

-- Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali

0 %

T0

29371200

293712

-- Insulina e suoi sali

0 %

T0

29371900

293719

-- altri

0 %

T0

29372100

293721

-- Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone)

0 %

T0

29372200

293722

-- Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidei

0 %

T0

29372300

293723

-- Estrogeni e progestogeni

0 %

T0

29372900

293729

-- altri

0 %

T0

29375000

293750

- Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali

0 %

T0

29379000

293790

- altri

0 %

T0

29381000

293810

- Rutoside (rutina) e suoi derivati

0 %

T0

29389000

293890

- altri

0 %

T0

29391100

293911

-- Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), codeina, diidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodone (DCI), oximorfone (DCI), folcodina (DCI), tebacone (DCI) e tebaina; sali di tali prodotti

0 %

T0

29391900

293919

-- altri

0 %

T0

29392000

293920

- Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti

0 %

T0

29393000

293930

- Caffeina e suoi sali

0 %

T0

29394100

293941

-- Efedrina e suoi sali

0 %

T0

29394200

293942

-- Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali

0 %

T0

29394300

293943

-- Catina (DCI) e suoi sali

0 %

T0

29394400

293944

-- Norefedrina e suoi Sali

0 %

T0

29394900

293949

-- altri

0 %

T0

29395100

293951

-- Fenetillina (DCI) e suoi sali

0 %

T0

29395900

293959

-- altri

0 %

T0

29396100

293961

-- Ergometrina (DCI) e suoi sali

0 %

T0

29396200

293962

-- Ergotamina (DCI) e suoi sali

0 %

T0

29396300

293963

-- Acido lisergico e suoi sali

0 %

T0

29396900

293969

-- altri

0 %

T0

29399100

293991

-- Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI); sali, esteri di tali prodotti

0 %

T0

29399900

293999

-- altri

0 %

T0

29400000

294000

Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939

0 %

T0

29411000

294110

- Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti

0 %

T0

29412000

294120

- Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti

0 %

T0

29413000

294130

- Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti

0 %

T0

29414000

294140

- Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti

0 %

T0

29415000

294150

- Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti

0 %

T0

29419000

294190

- altri

0 %

T0

29420000

294200

Altri composti organici

0 %

T0

30012000

300120

- Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni

0 %

T0

30019000

300190

- altri

0 %

T0

30021000

300210

- Antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici

0 %

T0

30022000

300220

- Vaccini per la medicina umana

0 %

T0

30023000

300230

- Vaccini per la medicina veterinaria

0 %

T0

30029000

300290

- altri

0 %

T0

30031000

300310

- contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati

0 %

T0

30032000

300320

- contenenti altri antibiotici

0 %

T0

30033100

300331

-- contenenti insulina

0 %

T0

30033900

300339

-- altri

0 %

T0

30034000

300340

- contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, né antibiotici

0 %

T0

30039000

300390

- altri

0 %

T0

30043100

300431

-- contenenti insulina

0 %

T0

30051000

300510

- Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo

0 %

T0

30059010

300590

--- Ovatte di cotone idrofilo bianche

0 %

T0

30059090

300590

--- altri

0 %

T0

30061000

300610

- Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili

0 %

T0

30062000

300620

- Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni

0 %

T0

30063000

300630

- Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente

0 %

T0

30064000

300640

- Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea

0 %

T0

30066000

300660

- Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi

0 %

T0

30067000

300670

- Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici

0 %

T0

31010000

310100

Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale

0 %

T0

31021000

310210

- Urea, anche in soluzione acquosa

0 %

T0

31022100

310221

-- Solfato di ammonio

0 %

T0

31022900

310229

-- altri

0 %

T0

31023000

310230

- Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa

0 %

T0

31024000

310240

- Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante

0 %

T0

31025000

310250

- Nitrato di sodio

0 %

T0

31026000

310260

- Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio

0 %

T0

31028000

310280

- Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali

0 %

T0

31029000

310290

- altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti

0 %

T0

31031000

310310

- Perfosfati

0 %

T0

31039000

310390

- altri

0 %

T0

31042000

310420

- Cloruro di potassio

0 %

T0

31043000

310430

- Solfato di potassio

0 %

T0

31049000

310490

- altri

0 %

T0

31051000

310510

- Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

0 %

T0

31052000

310520

- Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio

0 %

T0

31053000

310530

- Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)

0 %

T0

31054000

310540

- Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonico (fosfato diammonico)

0 %

T0

31055100

310551

-- contenenti nitrati e fosfati

0 %

T0

31055900

310559

-- altri

0 %

T0

31056000

310560

- Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

0 %

T0

31059000

310590

- altri

0 %

T0

32011000

320110

- Estratto di quebracho

0 %

T0

32012000

320120

- Estratto di mimosa

0 %

T0

32019000

320190

- altri

0 %

T0

32021000

320210

- Prodotti per concia organici sintetici

0 %

T0

32029000

320290

- altri

0 %

T0

32030000

320300

Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo

0 %

T0

32041100

320411

-- Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti

0 %

T0

32041200

320412

-- Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti

0 %

T0

32041300

320413

-- Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti

0 %

T0

32041400

320414

-- Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti

0 %

T0

32041500

320415

-- Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti

0 %

T0

32041600

320416

-- Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti

0 %

T0

32041700

320417

-- Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti

0 %

T0

32041900

320419

-- altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci da 320411 a 320419

0 %

T0

32042000

320420

- Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come « agenti fluorescenti di avvivaggio »

0 %

T0

32049000

320490

- altri

0 %

T0

32050000

320500

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo

0 %

T0

32061100

320611

-- contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca

0 %

T0

32061900

320619

-- altri

0 %

T0

32062000

320620

- Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo

0 %

T0

32064100

320641

-- Oltremare e sue preparazioni

0 %

T0

32064200

320642

-- Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco

0 %

T0

32064900

320649

-- altre

0 %

T0

32065000

320650

- Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come « sostanze luminescenti »

0 %

T0

32071000

320710

- Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili

0 %

T0

32072000

320720

- Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili

0 %

T0

32073000

320730

- Lustri liquidi e preparazioni simili

0 %

T0

32074000

320740

- Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

0 %

T0

32159010

321590

--- Inchiostri per penne a sfera

0 %

T0

33011200

330112

-- di arancio

0 %

T0

33011300

330113

-- di limone

0 %

T0

33011900

330119

-- altri

0 %

T0

33012400

330124

-- di menta piperita (Mentha piperita)

0 %

T0

33012500

330125

-- di altra menta

0 %

T0

33012900

330129

-- altri

0 %

T0

33013000

330130

- Resinoidi

0 %

T0

33019000

330190

- altri

0 %

T0

33021000

330210

- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

0 %

T0

33029000

330290

- altri

0 %

T0

34031100

340311

-- Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

0 %

T0

34031900

340319

-- altri

0 %

T0

34039100

340391

-- Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

0 %

T0

34039900

340399

-- altri

0 %

T0

34042000

340420

- di poli(ossietilene) (polietilenglicole)

0 %

T0

34049000

340490

- altre

0 %

T0

35071000

350710

- Presame e suoi concentrati

0 %

T0

35079000

350790

- altri

0 %

T0

37011000

370110

- per raggi X

0 %

T0

37021000

370210

- per raggi X

0 %

T0

38011000

380110

- Grafite artificiale

0 %

T0

38012000

380120

- Grafite colloidale o semicolloidale

0 %

T0

38013000

380130

- Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni

0 %

T0

38019000

380190

- altre

0 %

T0

38021000

380210

- Carboni attivati

0 %

T0

38029000

380290

- altri

0 %

T0

38030000

380300

Tallolio, anche raffinato

0 %

T0

38040000

380400

Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallolio della voce 3803

0 %

T0

38051000

380510

- Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato

0 %

T0

38059000

380590

- altri

0 %

T0

38061000

380610

- Colofonie ed acidi resinici

0 %

T0

38062000

380620

- Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie

0 %

T0

38063000

380630

- « Gomme-esteri »

0 %

T0

38069000

380690

- altri

0 %

T0

38070000

380700

Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali

0 %

T0

38085000

380850

- Merci menzionate nella nota di sottovoci 1 del presente capitolo

0 %

T0

38089191

380891

- - - - contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

0 %

T0

38089199

380891

- - - - altri

0 %

T0

38089210

380892

--- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

0 %

T0

38089290

380892

--- altri

0 %

T0

38089310

380893

--- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

0 %

T0

38089390

380893

--- altri

0 %

T0

38089410

380894

--- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

0 %

T0

38089490

380894

--- altri

0 %

T0

38089910

380899

--- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

0 %

T0

38089990

380899

--- altri

0 %

T0

38091000

380910

- a base di sostanze amidacee

0 %

T0

38099100

380991

-- dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili

0 %

T0

38099200

380992

-- dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili

0 %

T0

38099300

380993

-- dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili

0 %

T0

38121000

381210

- Preparazioni dette « acceleranti di vulcanizzazione »

0 %

T0

38122000

381220

- Plastificanti composti per gomma o materie plastiche

0 %

T0

38123000

381230

- Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

0 %

T0

38130010

381300

---contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani

0 %

T0

38130020

381300

--- contenenti idrobromofluorocarburi del metano, dell'etano o del propano (HBFC)

0 %

T0

38130030

381300

--- contenenti idroclorofluorocarburi del metano, dell'etano o del propano (HCFC)

0 %

T0

38130040

381300

--- contenenti bromoclorometano

0 %

T0

38130090

381300

--- altre

0 %

T0

38140010

381400

---contenenti clorofluorocarburi del metano, dell'etano o del propano (CFC), anche contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC)

0 %

T0

38140020

381400

--- contenenti idroclorofluorocarburi del metano, dell'etano o del propano (HCFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC)

0 %

T0

38140030

381400

--- contenenti tetracloruro di carbonio, bromoclorometano o 1,1,1-tricloroetano

0 %

T0

38140090

381400

--- altre

0 %

T0

38160000

381600

Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801

0 %

T0

38170000

381700

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902

0 %

T0

38210000

382100

Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali

0 %

T0

38220000

382200

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

0 %

T0

38231100

382311

-- Acido stearico

0 %

T0

38231200

382312

-- Acido oleico

0 %

T0

38231300

382313

-- Acidi grassi del tallolio

0 %

T0

38231900

382319

-- altri

0 %

T0

38237000

382370

- Alcoli grassi industriali

0 %

T0

38241000

382410

- Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

0 %

T0

38243000

382430

- Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici

0 %

T0

38244000

382440

- Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo

0 %

T0

38245000

382450

- Malte e calcestruzzo, non refrattari

0 %

T0

38246000

382460

- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 290544

0 %

T0

38247100

382471

-- contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)

0 %

T0

38247200

382472

-- contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani

0 %

T0

38247300

382473

-- contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)

0 %

T0

38247400

382474

-- contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC)

0 %

T0

38247500

382475

-- contenenti tetracloruro di carbonio

0 %

T0

38247600

382476

-- contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)

0 %

T0

38247700

382477

-- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

0 %

T0

38247800

382478

-- contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)

0 %

T0

38247900

382479

-- altri

0 %

T0

38248100

382481

-- contenenti ossirano (ossido di etilene)

0 %

T0

38248200

382482

-- contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)

0 %

T0

38248300

382483

-- contenenti fosfato di tri(2,3-dibromopropile)

0 %

T0

38249010

382490

--- Ossido di piombo e piombo metallico ("ossido grigio" e "ossido nero") ("polvere di piombo")

0 %

T0

38249090

382490

--- altri

0 %

T0

38260000

382600

Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

0 %

T0

39011000

390110

- Polietilene di densità inferiore a 0,94

0 %

T0

39012000

390120

- Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94

0 %

T0

39013000

390130

- Copolimeri di etilene e di acetato di vinile

0 %

T0

39019000

390190

- altri

0 %

T0

39021000

390210

- Polipropilene

0 %

T0

39022000

390220

- Poliisobutilene

0 %

T0

39023000

390230

- Copolimeri di propilene

0 %

T0

39029000

390290

- altri

0 %

T0

39031100

390311

-- espansibile

0 %

T0

39031900

390319

-- altro

0 %

T0

39032000

390320

- Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)

0 %

T0

39033000

390330

- Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

0 %

T0

39039000

390390

- altri

0 %

T0

39041000

390410

- Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze

0 %

T0

39042100

390421

-- non plastificato

0 %

T0

39042200

390422

-- plastificato

0 %

T0

39043000

390430

- Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile

0 %

T0

39044000

390440

- altri copolimeri di cloruro di vinile

0 %

T0

39045000

390450

- Polimeri di cloruro di vinilidene

0 %

T0

39046100

390461

-- Politetrafluoroetilene

0 %

T0

39046900

390469

-- altri

0 %

T0

39049000

390490

- altri

0 %

T0

39071000

390710

- Poliacetali

0 %

T0

39072000

390720

- altri polieteri

0 %

T0

39073000

390730

- Resine epossidiche

0 %

T0

39074000

390740

- Policarbonati

0 %

T0

39076000

390760

- Poli(etilene tereftalato)

0 %

T0

39081000

390810

- Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12

0 %

T0

39089000

390890

- altre

0 %

T0

39093000

390930

- altre resine amminiche

0 %

T0

39094000

390940

- Resine fenoliche

0 %

T0

39100000

391000

Siliconi, in forme primarie

0 %

T0

39111000

391110

- Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni

0 %

T0

39119000

391190

- altri

0 %

T0

39121100

391211

-- non plastificati

0 %

T0

39121200

391212

-- plastificati

0 %

T0

39122000

391220

- Nitrati di cellulosa (compresi i collodi)

0 %

T0

39123100

391231

-- Carbossimetilcellulosa e suoi sali

0 %

T0

39123900

391239

-- altri

0 %

T0

39129000

391290

- altri

0 %

T0

39131000

391310

- Acido alginico, suoi sali e suoi esteri

0 %

T0

39139000

391390

- altri

0 %

T0

39140000

391400

Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie

0 %

T0

39151000

391510

- di polimeri di etilene

0 %

T0

39152000

391520

- di polimeri di stirene

0 %

T0

39153000

391530

- di polimeri di cloruro di vinile

0 %

T0

39159000

391590

- di altre materie plastiche

0 %

T0

39161000

391610

- di polimeri di etilene

0 %

T0

39162000

391620

- di polimeri di cloruro di vinile

0 %

T0

39169000

391690

- di altre materie plastiche

0 %

T0

39171000

391710

- Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche

0 %

T0

39239010

392390

--- Capsule di gelatina vuote per usi farmaceutici

0 %

T0

40011000

400110

- Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato

0 %

T0

40012100

400121

-- Fogli affumicati

0 %

T0

40012200

400122

-- Gomme tecnicamente specificate (TSNR)

0 %

T0

40012900

400129

-- altri

0 %

T0

40013000

400130

- Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe

0 %

T0

40021100

400211

-- Lattice

0 %

T0

40021900

400219

-- altre

0 %

T0

40022000

400220

- Gomma butadiene (BR)

0 %

T0

40023100

400231

-- Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR)

0 %

T0

40023900

400239

-- altre

0 %

T0

40024100

400241

-- Lattice

0 %

T0

40024900

400249

-- altre

0 %

T0

40025100

400251

-- Lattice

0 %

T0

40025900

400259

-- altre

0 %

T0

40026000

400260

- Gomma isoprene (IR)

0 %

T0

40027000

400270

- Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM)

0 %

T0

40028000

400280

- Mescole dei prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce

0 %

T0

40029100

400291

-- Lattice

0 %

T0

40029900

400299

-- altri

0 %

T0

40030000

400300

Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

0 %

T0

40040000

400400

Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli

0 %

T0

40051000

400510

- Gomma addizionata di nerofumo o di silice

0 %

T0

40052000

400520

- Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 400510

0 %

T0

40059100

400591

-- Lastre, fogli e nastri

0 %

T0

40059900

400599

-- altre

0 %

T0

40061000

400610

- Profilati per la ricostruzione di coperture

0 %

T0

40070000

400700

Fili e corde di gomma vulcanizzata

0 %

T0

40113000

401130

- dei tipi utilizzati per veicoli aerei

0 %

T0

40116100

401161

-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali

0 %

T0

40119200

401192

-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali

0 %

T0

40141000

401410

- Preservativi

0 %

T0

40149000

401490

- altri

0 %

T0

40151100

401511

-- per chirurgia

0 %

T0

40170010

401700

--- Cascami e avanzi

0 %

T0

43011000

430110

- di visone, intere, anche senza teste, code o zampe

0 %

T0

43013000

430130

- di agnello detto "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe

0 %

T0

43016000

430160

- di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe

0 %

T0

43018000

430180

- altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe

0 %

T0

43019000

430190

- Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria

0 %

T0

44011000

440110

- Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

0 %

T0

44012100

440121

-- di conifere

0 %

T0

44012200

440122

-- diverso da quello di conifere

0 %

T0

44013100

440131

-- Pellet di legno

0 %

T0

44013900

440139

-- altri

0 %

T0

44021000

440210

- di bambù

0 %

T0

44029000

440290

- altro

0 %

T0

44031000

440310

- trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

0 %

T0

44032000

440320

- altro, di conifere

0 %

T0

44034100

440341

-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau

0 %

T0

44034900

440349

-- altro

0 %

T0

44039100

440391

-- di quercia (Quercus spp.)

0 %

T0

44039200

440392

-- di faggio (Fagus spp.)

0 %

T0

44039900

440399

-- altro

0 %

T0

44041000

440410

- di conifere

0 %

T0

44042000

440420

- diversi da quelli di conifere

0 %

T0

44050000

440500

Lana (paglia) di legno; farina di legno

0 %

T0

44061000

440610

- non impregnate

0 %

T0

44069000

440690

- altre

0 %

T0

45011000

450110

- Sughero naturale greggio o semplicemente preparato

0 %

T0

45019000

450190

- altri

0 %

T0

45020000

450200

Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli)

0 %

T0

47010000

470100

Paste meccaniche di legno

0 %

T0

47020000

470200

Paste chimiche di legno, per dissoluzione

0 %

T0

47031100

470311

-- di conifere

0 %

T0

47031900

470319

-- diverse da quelle di conifere

0 %

T0

47032100

470321

-- di conifere

0 %

T0

47032900

470329

-- diverse da quelle di conifere

0 %

T0

47041100

470411

-- di conifere

0 %

T0

47041900

470419

-- diverse da quelle di conifere

0 %

T0

47042100

470421

-- di conifere

0 %

T0

47042900

470429

-- diverse da quelle di conifere

0 %

T0

47050000

470500

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

0 %

T0

47061000

470610

- Paste di linters di cotone

0 %

T0

47062000

470620

- Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)

0 %

T0

47063000

470630

- altre, di bambù

0 %

T0

47069100

470691

-- meccaniche

0 %

T0

47069200

470692

-- chimiche

0 %

T0

47069300

470693

-- ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

0 %

T0

47071000

470710

- carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati

0 %

T0

47072000

470720

- altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta

0 %

T0

47073000

470730

- carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili)

0 %

T0

47079000

470790

- altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati

0 %

T0

48041910

480419

--- "Kraftliner" per batterie a secco

0 %

T0

48114110

481141

--- non stampati

0 %

T0

48115910

481159

--- per l'etichettatura di pile e batterie a secco

0 %

T0

48116010

481160

--- non stampati

0 %

T0

48120000

481200

Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta

0 %

T0

48131000

481310

- in blocchetti o in tubetti

0 %

T0

48132000

481320

- in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm

0 %

T0

48139000

481390

- altra

0 %

T0

49011000

490110

- in fogli sciolti, anche piegati

0 %

T0

49019100

490191

-- Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli

0 %

T0

49019900

490199

-- altri

0 %

T0

49021000

490210

- con almeno quattro edizioni settimanali

0 %

T0

49029000

490290

- altri

0 %

T0

49030000

490300

Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini

0 %

T0

49040000

490400

Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata

0 %

T0

49051000

490510

- Globi

0 %

T0

49059100

490591

-- in forma di libri o di opuscoli

0 %

T0

49059900

490599

-- altri

0 %

T0

49060000

490600

Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra

0 %

T0

49070090

490700

--- altri

0 %

T0

49119910

491199

--- Tavole per l'insegnamento

0 %

T0

49119920

491199

--- Questionari per prove d'esame

0 %

T0

50010000

500100

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

0 %

T0

50020000

500200

Seta greggia (non torta)

0 %

T0

50030000

500300

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)

0 %

T0

51011100

510111

-- Lane di tosatura

0 %

T0

51011900

510119

-- altre

0 %

T0

51012100

510121

-- Lane di tosatura

0 %

T0

51012900

510129

-- altre

0 %

T0

51013000

510130

- carbonizzate

0 %

T0

51021100

510211

-- di capra del Cachemir

0 %

T0

51021900

510219

-- altri

0 %

T0

51022000

510220

- Peli grossolani

0 %

T0

51031000

510310

- Pettinacce di lana o di peli fini

0 %

T0

51032000

510320

- altri cascami di lana o di peli fini

0 %

T0

51033000

510330

- Cascami di peli grossolani

0 %

T0

51040000

510400

Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani

0 %

T0

51051000

510510

- Lana cardata

0 %

T0

51052100

510521

-- « Lana pettinata alla rinfusa »

0 %

T0

51052900

510529

-- altra

0 %

T0

51053100

510531

-- di capra del Cachemir

0 %

T0

51053900

510539

-- altri

0 %

T0

51054000

510540

- Peli grossolani, cardati o pettinati

0 %

T0

52010000

520100

Cotone, non cardato né pettinato

0 %

T0

52021000

520210

- Cascami di filati

0 %

T0

52029100

520291

-- sfilacciati

0 %

T0

52029900

520299

-- altri

0 %

T0

52030000

520300

Cotone, cardato o pettinato

0 %

T0

53011000

530110

- Lino greggio o macerato

0 %

T0

53012100

530121

-- maciullato o stigliato

0 %

T0

53012900

530129

-- altro

0 %

T0

53013000

530130

- Stoppe e cascami di lino

0 %

T0

53021000

530210

- Canapa greggia o macerata

0 %

T0

53029000

530290

- altri

0 %

T0

53031000

530310

- Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate

0 %

T0

53039000

530390

- altri

0 %

T0

53050000

530500

Cocco, abaca (canapa di Manila o "Musa textilis Nee"), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

0 %

T0

55011000

550110

- di nylon o di altre poliammidi

0 %

T0

55012000

550120

- di poliesteri

0 %

T0

55013000

550130

- acrilici o modacrilici

0 %

T0

55014000

550140

- di polipropilene

0 %

T0

55019000

550190

- altri

0 %

T0

55020000

550200

Fasci di filamenti artificiali

0 %

T0

55031100

550311

-- di aramidi

0 %

T0

55031900

550319

-- altre

0 %

T0

55032000

550320

- di poliesteri

0 %

T0

55033000

550330

- acriliche o modacriliche

0 %

T0

55034000

550340

- di polipropilene

0 %

T0

55039000

550390

- altre

0 %

T0

55041000

550410

- di rayon viscosa

0 %

T0

55049000

550490

- altre

0 %

T0

55051000

550510

- di fibre sintetiche

0 %

T0

55052000

550520

- di fibre artificiali

0 %

T0

55061000

550610

- di nylon o di altre poliammidi

0 %

T0

55062000

550620

- di poliesteri

0 %

T0

55063000

550630

- acriliche o modacriliche

0 %

T0

55069000

550690

- altre

0 %

T0

55070000

550700

Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

0 %

T0

59021000

590210

- di nylon o di altre poliammidi

0 %

T0

59022000

590220

- di poliesteri

0 %

T0

59029000

590290

- altri

0 %

T0

59114000

591140

- Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli

0 %

T0

63049110

630491

--- Zanzariere

0 %

T0

63072000

630720

- Cinture e giubbotti di salvataggio

0 %

T0

65061000

650610

- Copricapo di sicurezza

0 %

T0

69021000

690210

- contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr2O3)

0 %

T0

69022000

690220

- contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al2O3), di silice (SiO2) o di una miscela o combinazione di tali prodotti

0 %

T0

69029000

690290

- altri

0 %

T0

69091100

690911

-- di porcellana

0 %

T0

69091200

690912

-- Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs

0 %

T0

69091900

690919

-- altri

0 %

T0

69099000

690990

- altri

0 %

T0

70010000

700100

Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa

0 %

T0

70101010

701010

--- per prodotti farmaceutici

0 %

T0

70151000

701510

- Vetri da occhialeria medica

0 %

T0

70171000

701710

- di quarzo o di altra silice fusi

0 %

T0

70172000

701720

- di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

0 %

T0

70179000

701790

- altre

0 %

T0

71031010

710310

--- Tanzanite

0 %

T0

71031020

710310

--- Alessandrite

0 %

T0

71039910

710399

--- Tanzanite

0 %

T0

71039920

710399

--- Alessandrite

0 %

T0

71082000

710820

- per uso monetario

0 %

T0

71189000

711890

- altre

0 %

T0

72011000

720110

- Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo

0 %

T0

72012000

720120

- Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo

0 %

T0

72015000

720150

- Ghise gregge legate; ghise specolari

0 %

T0

72021100

720211

-- contenente, in peso, più di 2 % di carbonio

0 %

T0

72021900

720219

-- altro

0 %

T0

72022100

720221

-- contente, in peso, più di 55 % di silicio

0 %

T0

72022900

720229

-- altro

0 %

T0

72023000

720230

- Ferro-silico-manganese

0 %

T0

72024100

720241

-- contenente, in peso, più di 4 % di carbonio

0 %

T0

72024900

720249

-- altro

0 %

T0

72025000

720250

- Ferro-silico-cromo

0 %

T0

72026000

720260

- Ferro-nichel

0 %

T0

72027000

720270

- Ferro-molibdeno

0 %

T0

72028000

720280

- Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno

0 %

T0

72029100

720291

-- Ferro-titanio e ferro-silico-titanio

0 %

T0

72029200

720292

-- Ferro-vanadio

0 %

T0

72029300

720293

-- Ferro-niobio

0 %

T0

72029900

720299

-- altre

0 %

T0

72031000

720310

- Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro

0 %

T0

72039000

720390

- altri

0 %

T0

72041000

720410

- Cascami ed avanzi di ghisa

0 %

T0

72042100

720421

-- di acciai inossidabili

0 %

T0

72042900

720429

-- altri

0 %

T0

72043000

720430

- Cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati

0 %

T0

72044100

720441

-- Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti

0 %

T0

72044900

720449

-- altri

0 %

T0

72045000

720450

- Cascami lingottati

0 %

T0

72051000

720510

- Graniglie

0 %

T0

72052100

720521

-- di acciai legati

0 %

T0

72052900

720529

-- altre

0 %

T0

72061000

720610

- Lingotti

0 %

T0

72069000

720690

- altri

0 %

T0

72071100

720711

-- di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore

0 %

T0

72071200

720712

-- altri, di sezione trasversale rettangolare

0 %

T0

72071900

720719

-- altri

0 %

T0

72072000

720720

- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

0 %

T0

72081000

720810

- arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo

0 %

T0

72082500

720825

-- di spessore di 4,75 mm o più

0 %

T0

72082600

720826

-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

0 %

T0

72082700

720827

-- di spessore inferiore a 3 mm

0 %

T0

72083600

720836

-- di spessore superiore a 10 mm

0 %

T0

72083700

720837

-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm

0 %

T0

72083800

720838

-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

0 %

T0

72083900

720839

-- di spessore inferiore a 3 mm

0 %

T0

72084000

720840

- non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo

0 %

T0

72085100

720851

-- di spessore superiore a 10 mm

0 %

T0

72085200

720852

-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm

0 %

T0

72085300

720853

-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

0 %

T0

72085400

720854

-- di spessore inferiore a 3 mm

0 %

T0

72089000

720890

- altri

0 %

T0

72101200

721012

-- di spessore inferiore a 0,5 mm

0 %

T0

72105000

721050

- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo

0 %

T0

72139100

721391

-- di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm

0 %

T0

72139900

721399

-- altri

0 %

T0

72172000

721720

- zincati

0 %

T0

72173010

721730

--- dei tipi utilizzati per la fabbricazione di pneumatici

0 %

T0

72181000

721810

- Lingotti e altre forme primarie

0 %

T0

72189100

721891

-- di sezione trasversale rettangolare

0 %

T0

72189900

721899

-- altri

0 %

T0

72191100

721911

-- di spessore superiore a 10 mm

0 %

T0

72191200

721912

-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm

0 %

T0

72191300

721913

-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm

0 %

T0

72191400

721914

-- di spessore inferiore a 3 mm

0 %

T0

72192100

721921

-- di spessore superiore a 10 mm

0 %

T0

72192200

721922

-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm

0 %

T0

72192300

721923

-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm

0 %

T0

72192400

721924

-- di spessore inferiore a 3 mm

0 %

T0

72193100

721931

-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm

0 %

T0

72193200

721932

-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm

0 %

T0

72193300

721933

-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm

0 %

T0

72193400

721934

-- di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm

0 %

T0

72193500

721935

-- di spessore inferiore a 0,5 mm

0 %

T0

72199000

721990

- altri

0 %

T0

72241000

722410

- Lingotti e altre forme primarie

0 %

T0

72249000

722490

- altri

0 %

T0

73021000

730210

- Rotaie

0 %

T0

73023000

730230

- Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi

0 %

T0

73024000

730240

- Stecche (ganasce) e piastre di appoggio

0 %

T0

73029000

730290

- altri

0 %

T0

73041100

730411

-- di acciai inossidabili

0 %

T0

73041900

730419

-- altri

0 %

T0

73042200

730422

-- Aste di perforazione di acciai inossidabili

0 %

T0

73042300

730423

-- altre aste di perforazione

0 %

T0

73042400

730424

-- altri, di acciai inossidabili

0 %

T0

73042900

730429

-- altri

0 %

T0

73051100

730511

-- saldati longitudinalmente ad arco sommerso

0 %

T0

73051200

730512

-- saldati longitudinalmente, altri

0 %

T0

73051900

730519

-- altri

0 %

T0

73052000

730520

- Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

0 %

T0

73061100

730611

-- saldati, di acciai inossidabili

0 %

T0

73061900

730619

-- altri

0 %

T0

73062100

730621

-- saldati, di acciai inossidabili

0 %

T0

73062900

730629

-- altri

0 %

T0

73081000

730810

- Ponti ed elementi di ponti

0 %

T0

73082000

730820

- Torri e piloni

0 %

T0

73084000

730840

- Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature

0 %

T0

73102920

731029

--- Lattine e coperchi per bevande

0 %

T0

73259100

732591

-- Palle ed oggetti simili per mulini

0 %

T0

73261100

732611

-- Palle ed oggetti simili per mulini

0 %

T0

73269010

732690

--- Trappole e lacci per la distruzione degli organismi nocivi

0 %

T0

73269020

732690

--- Bobine per manichette antincendio

0 %

T0

74010000

740100

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

0 %

T0

74020000

740200

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

0 %

T0

74040000

740400

Cascami e avanzi di rame

0 %

T0

74071000

740710

- di rame raffinato

0 %

T0

74081100

740811

-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm

0 %

T0

74082200

740822

-- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

0 %

T0

75011000

750110

- Metalline di nichel

0 %

T0

75012000

750120

- « Sinters » di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel

0 %

T0

75021000

750210

- Nichel non legato

0 %

T0

75022000

750220

- Leghe di nichel

0 %

T0

75030000

750300

Cascami e avanzi rottami di nichel

0 %

T0

75040000

750400

Polveri e pagliette di nichel

0 %

T0

76011000

760110

- Alluminio non legato

0 %

T0

76012000

760120

- Leghe di alluminio

0 %

T0

76020000

760200

Cascami e avanzi di alluminio

0 %

T0

76031000

760310

- Polveri a struttura non lamellare

0 %

T0

76032000

760320

- Polveri a struttura lamellare; pagliette

0 %

T0

76109000

761090

- altri

0 %

T0

76129010

761290

---Lattine e coperchi per bevande

0 %

T0

78011000

780110

- Piombo raffinato

0 %

T0

78019100

780191

-- contenente antimonio come altro elemento predominante in peso

0 %

T0

78019900

780199

-- altro

0 %

T0

78020000

780200

Cascami e avanzi di piombo

0 %

T0

78042000

780420

- Polveri e pagliette

0 %

T0

79011100

790111

-- contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco

0 %

T0

79011200

790112

-- contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco

0 %

T0

79012000

790120

- Leghe di zinco

0 %

T0

79020000

790200

Cascami e avanzi di zinco

0 %

T0

79031000

790310

- Zinco polverizzato

0 %

T0

79039000

790390

- altri

0 %

T0

80011000

800110

- Stagno non legato

0 %

T0

80012000

800120

- Leghe di stagno

0 %

T0

80020000

800200

Cascami e avanzi di stagno

0 %

T0

81011000

810110

- Polveri

0 %

T0

81019400

810194

-- Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

0 %

T0

81019600

810196

-- Fili

0 %

T0

81019700

810197

-- Cascami e avanzi

0 %

T0

81019900

810199

-- altri

0 %

T0

81021000

810210

- Polveri

0 %

T0

81029400

810294

-- Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

0 %

T0

81029500

810295

-- Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli

0 %

T0

81029600

810296

-- Fili

0 %

T0

81029700

810297

-- Cascami e avanzi

0 %

T0

81029900

810299

-- altri

0 %

T0

81032000

810320

- Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri

0 %

T0

81033000

810330

- Cascami e avanzi

0 %

T0

81039000

810390

- altri

0 %

T0

81041100

810411

-- contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio

0 %

T0

81041900

810419

-- altri

0 %

T0

81042000

810420

- Cascami e avanzi

0 %

T0

81043000

810430

- Trucioli, torniture e granelli calibrati; polveri

0 %

T0

81049000

810490

- altri

0 %

T0

81052000

810520

- Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri

0 %

T0

81053000

810530

- Cascami e avanzi

0 %

T0

81059000

810590

- altri

0 %

T0

81060000

810600

Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi

0 %

T0

81072000

810720

- Cadmio greggio; polveri

0 %

T0

81073000

810730

- Cascami e avanzi

0 %

T0

81079000

810790

- altri

0 %

T0

81082000

810820

- Titanio greggio; polveri

0 %

T0

81083000

810830

- Cascami e avanzi

0 %

T0

81089000

810890

- altri

0 %

T0

81092000

810920

- Zirconio greggio; polveri

0 %

T0

81093000

810930

- Cascami e avanzi

0 %

T0

81099000

810990

- altri

0 %

T0

81101000

811010

- Antimonio greggio; polveri

0 %

T0

81102000

811020

- Cascami e avanzi

0 %

T0

81109000

811090

- altri

0 %

T0

81110000

811100

Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi

0 %

T0

81121200

811212

-- greggio; polveri

0 %

T0

81121300

811213

-- Cascami e avanzi

0 %

T0

81121900

811219

-- altri

0 %

T0

81122100

811221

-- greggio; polveri

0 %

T0

81122200

811222

-- Cascami e avanzi

0 %

T0

81122900

811229

-- altri

0 %

T0

81125100

811251

-- greggio; polveri

0 %

T0

81125200

811252

-- Cascami e avanzi

0 %

T0

81125900

811259

-- altri

0 %

T0

81129200

811292

-- greggi; cascami e avanzi; polveri

0 %

T0

81129900

811299

-- altri

0 %

T0

81130000

811300

Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi

0 %

T0

82084000

820840

- per macchine agricole, orticole o forestali

0 %

T0

84011000

840110

- Reattori nucleari (Euratom)

0 %

T0

84012000

840120

- Macchine e apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti (Euratom)

0 %

T0

84013000

840130

- Elementi combustibili (cartucce) non irradiati (Euratom)

0 %

T0

84014000

840140

- Parti di reattori nucleari (Euratom)

0 %

T0

84021100

840211

-- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t

0 %

T0

84021200

840212

-- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t

0 %

T0

84021900

840219

-- altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste

0 %

T0

84022000

840220

- Caldaie dette « ad acqua surriscaldata »

0 %

T0

84029000

840290

- Parti

0 %

T0

84031000

840310

- Caldaie

0 %

T0

84039000

840390

- Parti

0 %

T0

84041000

840410

- Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403

0 %

T0

84042000

840420

- Condensatori per macchine a vapore

0 %

T0

84049000

840490

- Parti

0 %

T0

84051000

840510

- Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori

0 %

T0

84059000

840590

- Parti

0 %

T0

84061000

840610

- Turbine per la propulsione di navi

0 %

T0

84068100

840681

-- di potenza superiore a 40 MW

0 %

T0

84068200

840682

-- di potenza inferiore o uguale a 40 MW

0 %

T0

84069000

840690

- Parti

0 %

T0

84071000

840710

- Motori per l'aviazione

0 %

T0

84072100

840721

-- di tipo fuoribordo

0 %

T0

84079010

840790

--- destinati all'industria, all'agricoltura, all'approvvigionamento idrico, alla rete fognaria e al drenaggio

0 %

T0

84081000

840810

- Motori per la propulsione di navi

0 %

T0

84089010

840890

--- destinati all'industria, all'agricoltura, all'approvvigionamento idrico, alla rete fognaria e al drenaggio

0 %

T0

84101100

841011

-- di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW

0 %

T0

84101200

841012

-- di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW

0 %

T0

84101300

841013

-- di potenza superiore a 10 000 kW

0 %

T0

84109000

841090

- Parti, compresi i regolatori

0 %

T0

84111100

841111

-- di spinta inferiore o uguale a 25 kN

0 %

T0

84111200

841112

-- di spinta superiore a 25 kN

0 %

T0

84112100

841121

-- di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW

0 %

T0

84112200

841122

-- di potenza superiore a 1 100 kW

0 %

T0

84118100

841181

-- di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW

0 %

T0

84118200

841182

-- di potenza superiore a 5 000 kW

0 %

T0

84119100

841191

-- di turboreattori o di turbopropulsori

0 %

T0

84119900

841199

-- altre

0 %

T0

84121000

841210

- Propulsori a reazione diversi dai turboreattori

0 %

T0

84122100

841221

-- a movimento rettilineo (cilindri)

0 %

T0

84122900

841229

-- altri

0 %

T0

84123100

841231

-- a movimento rettilineo (cilindri)

0 %

T0

84123900

841239

-- altri

0 %

T0

84128000

841280

- altri

0 %

T0

84129000

841290

- Parti

0 %

T0

84132000

841320

- Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 841311 o 841319

0 %

T0

84134000

841340

- Pompe per calcestruzzo

0 %

T0

84135000

841350

- altre pompe volumetriche alternative

0 %

T0

84136000

841360

- altre pompe volumetriche rotative

0 %

T0

84137000

841370

- altre pompe centrifughe

0 %

T0

84138100

841381

-- Pompe

0 %

T0

84138200

841382

-- Elevatori per liquidi

0 %

T0

84139100

841391

-- di pompe

0 %

T0

84139200

841392

-- di elevatori per liquidi

0 %

T0

84161000

841610

- Bruciatori a combustibili liquidi

0 %

T0

84162000

841620

- altri bruciatori, compresi i bruciatori misti

0 %

T0

84163000

841630

- Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

0 %

T0

84169000

841690

- Parti

0 %

T0

84171000

841710

- Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli

0 %

T0

84172000

841720

- Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria

0 %

T0

84178000

841780

- altri

0 %

T0

84179000

841790

- Parti

0 %

T0

84186110

841861

--- per l'industria lattiero-casearia o la pesca

0 %

T0

84186120

841861

--- per usi industriali

0 %

T0

84186910

841869

--- per l'industria lattiero-casearia o la pesca

0 %

T0

84186920

841869

--- per usi industriali

0 %

T0

84191100

841911

-- a riscaldamento immediato, a gas

0 %

T0

84191900

841919

-- altri

0 %

T0

84192000

841920

- Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio

0 %

T0

84193100

841931

-- per prodotti agricoli

0 %

T0

84193200

841932

-- per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni

0 %

T0

84193900

841939

-- altri

0 %

T0

84194000

841940

- Apparecchi di distillazione o di rettificazione

0 %

T0

84195000

841950

- Scambiatori di calore

0 %

T0

84196000

841960

- Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas

0 %

T0

84198100

841981

-- per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti

0 %

T0

84198900

841989

-- altri

0 %

T0

84199000

841990

- Parti

0 %

T0

84201000

842010

- Calandre e laminatoi

0 %

T0

84209100

842091

-- Cilindri

0 %

T0

84209900

842099

-- altri

0 %

T0

84211100

842111

-- Scrematrici

0 %

T0

84212100

842121

-- per filtrare o depurare l'acqua

0 %

T0

84212200

842122

-- per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua

0 %

T0

84221900

842219

-- altri

0 %

T0

84222000

842220

- Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti

0 %

T0

84223000

842230

- Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande

0 %

T0

84224000

842240

- altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile)

0 %

T0

84232000

842320

- Basculle per la pesatura continua su trasportatori

0 %

T0

84233000

842330

- Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici

0 %

T0

84238200

842382

-- di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg

0 %

T0

84241000

842410

- Estintori, anche carichi

0 %

T0

84242000

842420

- Pistole a spruzzo ed apparecchi simili

0 %

T0

84243000

842430

- Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

0 %

T0

84248100

842481

-- per l'agricoltura o l'orticoltura

0 %

T0

84248900

842489

-- altri

0 %

T0

84261100

842611

-- Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi

0 %

T0

84261200

842612

-- Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti « cavaliers »

0 %

T0

84261900

842619

-- altri

0 %

T0

84262000

842620

- Gru a torre

0 %

T0

84263000

842630

- Gru a portale

0 %

T0

84264100

842641

-- su pneumatici

0 %

T0

84264900

842649

-- altri

0 %

T0

84269100

842691

-- costruiti per essere montati su un veicolo stradale

0 %

T0

84269900

842699

-- altri

0 %

T0

84271000

842710

- Carrelli semoventi a motore elettrico

0 %

T0

84272000

842720

- altri carrelli semoventi

0 %

T0

84279000

842790

- altri carrelli

0 %

T0

84281000

842810

- Ascensori e montacarichi

0 %

T0

84282000

842820

- Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici

0 %

T0

84283100

842831

-- appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei

0 %

T0

84283200

842832

-- altri, a benna

0 %

T0

84283300

842833

-- altri, a nastro o a cinghia

0 %

T0

84283900

842839

-- altri

0 %

T0

84284000

842840

- Scale meccaniche e marciapiedi mobili

0 %

T0

84286000

842860

- Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari

0 %

T0

84289000

842890

- altre macchine e apparecchi

0 %

T0

84291100

842911

-- su cingoli

0 %

T0

84291900

842919

-- altri

0 %

T0

84292000

842920

- Livellatrici

0 %

T0

84293000

842930

- Ruspe spianatrici

0 %

T0

84294000

842940

- Compattatori e rulli compressori

0 %

T0

84295100

842951

-- Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale

0 %

T0

84295200

842952

-- Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360°

0 %

T0

84295900

842959

-- altri

0 %

T0

84301000

843010

- Battipali e macchine per l'estrazione dei pali

0 %

T0

84302000

843020

- Spazzaneve

0 %

T0

84303100

843031

-- semoventi

0 %

T0

84303900

843039

-- altre

0 %

T0

84304100

843041

-- semoventi

0 %

T0

84304900

843049

-- altre

0 %

T0

84305000

843050

- altre macchine e apparecchi, semoventi

0 %

T0

84306100

843061

-- Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno

0 %

T0

84306900

843069

-- altri

0 %

T0

84321000

843210

- Aratri

0 %

T0

84322100

843221

-- Erpici a dischi (polverizzatori)

0 %

T0

84322900

843229

-- altri

0 %

T0

84323000

843230

- Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici

0 %

T0

84324000

843240

- Spanditori di letame e distributori di concimi

0 %

T0

84328000

843280

- altre macchine, apparecchi e congegni

0 %

T0

84329000

843290

- Parti

0 %

T0

84332000

843320

- Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore

0 %

T0

84333000

843330

- altre macchine ed apparecchi da fienagione

0 %

T0

84334000

843340

- Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccoglitrici

0 %

T0

84335100

843351

-- Mietitrici-trebbiatrici

0 %

T0

84335200

843352

-- altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura

0 %

T0

84335300

843353

-- Macchine per la raccolta di radici o tuberi

0 %

T0

84335900

843359

-- altre

0 %

T0

84336000

843360

- Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli

0 %

T0

84339000

843390

- Parti

0 %

T0

84341000

843410

- Mungitrici

0 %

T0

84342000

843420

- Macchine ed apparecchi per l'industria del latte

0 %

T0

84349000

843490

- Parti

0 %

T0

84351000

843510

- Macchine ed apparecchi

0 %

T0

84359000

843590

- Parti

0 %

T0

84361000

843610

- Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali

0 %

T0

84362100

843621

-- Incubatrici ed allevatrici

0 %

T0

84362900

843629

-- altri

0 %

T0

84368000

843680

- altre macchine e apparecchi

0 %

T0

84369100

843691

-- di macchine o apparecchi per l'avicoltura

0 %

T0

84369900

843699

-- altre

0 %

T0

84371000

843710

- Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi

0 %

T0

84378000

843780

- altre macchine e apparecchi

0 %

T0

84379000

843790

- Parti

0 %

T0

84381000

843810

- Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari

0 %

T0

84382000

843820

- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata

0 %

T0

84383000

843830

- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero

0 %

T0

84384000

843840

- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra

0 %

T0

84385000

843850

- Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni

0 %

T0

84386000

843860

- Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi

0 %

T0

84388000

843880

- altre macchine e apparecchi

0 %

T0

84389000

843890

- Parti

0 %

T0

84391000

843910

- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche

0 %

T0

84392000

843920

- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone

0 %

T0

84393000

843930

- Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone

0 %

T0

84399100

843991

-- di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche

0 %

T0

84399900

843999

-- altre

0 %

T0

84401000

844010

- Macchine ed apparecchi

0 %

T0

84409000

844090

- Parti

0 %

T0

84411000

844110

- Tagliatrici

0 %

T0

84412000

844120

- Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste

0 %

T0

84413000

844130

- Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo

0 %

T0

84414000

844140

- Macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone

0 %

T0

84418000

844180

- altre macchine e apparecchi

0 %

T0

84419000

844190

- Parti

0 %

T0

84423000

844230

- Macchine, apparecchi e materiale

0 %

T0

84424000

844240

- Parti di macchine, apparecchi e materiale

0 %

T0

84425000

844250

- Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)

0 %

T0

84431100

844311

-- Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a bobine

0 %

T0

84431200

844312

-- Macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato

0 %

T0

84431300

844313

-- altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset

0 %

T0

84431400

844314

-- Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)

0 %

T0

84431500

844315

-- Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)

0 %

T0

84431600

844316

-- Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici

0 %

T0

84431700

844317

-- Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici

0 %

T0

84431900

844319

-- altri

0 %

T0

84433100

844331

-- Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete

0 %

T0

84433200

844332

-- altre, collegabili ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete

0 %

T0

84439100

844391

-- Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442

0 %

T0

84440000

844400

Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

0 %

T0

84451100

844511

-- Carde

0 %

T0

84451200

844512

-- Pettinatrici

0 %

T0

84451300

844513

-- Banchi a fusi

0 %

T0

84451900

844519

-- altre

0 %

T0

84452000

844520

- Macchine per la filatura delle materie tessili

0 %

T0

84453000

844530

- Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili

0 %

T0

84454000

844540

- Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili

0 %

T0

84459000

844590

- altre

0 %

T0

84461000

844610

- per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm

0 %

T0

84462100

844621

-- a motore

0 %

T0

84462900

844629

-- altri

0 %

T0

84463000

844630

- per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta

0 %

T0

84471100

844711

-- con cilindro di diametro inferiore o uguale a 165 mm

0 %

T0

84471200

844712

-- con cilindro di diametro superiore a 165 mm

0 %

T0

84472000

844720

- Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia

0 %

T0

84479000

844790

- altri

0 %

T0

84481100

844811

-- Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni

0 %

T0

84481900

844819

-- altri

0 %

T0

84482000

844820

- Parti e accessori di macchine della voce 8444 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari

0 %

T0

84483100

844831

-- Guarniture per carde

0 %

T0

84483200

844832

-- di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde

0 %

T0

84483300

844833

-- Fusi e loro alette, anelli e cursori

0 %

T0

84483900

844839

-- altri

0 %

T0

84484200

844842

-- Pettini, licci e quadri di licci

0 %

T0

84484900

844849

-- altri

0 %

T0

84485100

844851

-- Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie

0 %

T0

84485900

844859

-- altri

0 %

T0

84490000

844900

Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli

0 %

T0

84511000

845110

- Macchine per pulire a secco

0 %

T0

84512100

845121

-- di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

0 %

T0

84512900

845129

-- altre

0 %

T0

84513000

845130

- Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio

0 %

T0

84514000

845140

- Macchine per lavare, imbianchire o tingere

0 %

T0

84515000

845150

- Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti

0 %

T0

84518000

845180

- altre macchine e apparecchi

0 %

T0

84519000

845190

- Parti

0 %

T0

84521000

845210

- Macchine per cucire di tipo domestico

0 %

T0

84522100

845221

-- Unità automatiche

0 %

T0

84522900

845229

-- altre

0 %

T0

84523000

845230

- Aghi per macchine per cucire

0 %

T0

84529000

845290

- Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti; altre parti di macchine per cucire

0 %

T0

84531000

845310

- Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli

0 %

T0

84532000

845320

- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature

0 %

T0

84538000

845380

- altre macchine e apparecchi

0 %

T0

84539000

845390

- Parti

0 %

T0

84541000

845410

- Convertitori

0 %

T0

84542000

845420

- Lingottiere e secchie di colata

0 %

T0

84543000

845430

- Macchine per colare (gettare)

0 %

T0

84549000

845490

- Parti

0 %

T0

84551000

845510

- Laminatoi per tubi

0 %

T0

84552100

845521

-- Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo

0 %

T0

84552200

845522

-- Laminatoi a freddo

0 %

T0

84553000

845530

- Cilindri di laminatoi

0 %

T0

84559000

845590

- altre parti

0 %

T0

84561000

845610

- operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni

0 %

T0

84562000

845620

- operanti con ultrasuoni

0 %

T0

84563000

845630

- operanti per elettroerosione

0 %

T0

84569000

845690

- altre

0 %

T0

84571000

845710

- Centri di lavorazione

0 %

T0

84572000

845720

- Macchine a posto fisso

0 %

T0

84573000

845730

- Macchine a stazioni multiple

0 %

T0

84581100

845811

-- a comando numerico

0 %

T0

84581900

845819

-- altri

0 %

T0

84589100

845891

-- a comando numerico

0 %

T0

84589900

845899

-- altri

0 %

T0

84591000

845910

- Unità di lavorazione con guida di scorrimento

0 %

T0

84592100

845921

-- a comando numerico

0 %

T0

84592900

845929

-- altre

0 %

T0

84593100

845931

-- a comando numerico

0 %

T0

84593900

845939

-- altre

0 %

T0

84594000

845940

- altre alesatrici

0 %

T0

84595100

845951

-- a comando numerico

0 %

T0

84595900

845959

-- altre

0 %

T0

84596100

845961

-- a comando numerico

0 %

T0

84596900

845969

-- altre

0 %

T0

84597000

845970

- Filettatrici o maschiatrici

0 %

T0

84601100

846011

-- a comando numerico

0 %

T0

84601900

846019

-- altre

0 %

T0

84602100

846021

-- a comando numerico

0 %

T0

84602900

846029

-- altre

0 %

T0

84603100

846031

-- a comando numerico

0 %

T0

84603900

846039

-- altre

0 %

T0

84604000

846040

- Macchine per levigare o smerigliare

0 %

T0

84609000

846090

- altre

0 %

T0

84612000

846120

- Macchine per limare e per sbozzare

0 %

T0

84613000

846130

- Macchine per brocciare

0 %

T0

84614000

846140

- Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi

0 %

T0

84615000

846150

- Macchine per segare o troncare

0 %

T0

84619000

846190

- altre

0 %

T0

84621000

846210

- Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli

0 %

T0

84622100

846221

-- a comando numerico

0 %

T0

84622900

846229

-- altre

0 %

T0

84623100

846231

-- a comando numerico

0 %

T0

84623900

846239

-- altre

0 %

T0

84624100

846241

-- a comando numerico

0 %

T0

84624900

846249

-- altre

0 %

T0

84629100

846291

-- Presse idrauliche

0 %

T0

84629900

846299

-- altre

0 %

T0

84631000

846310

- Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili

0 %

T0

84632000

846320

- Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura

0 %

T0

84633000

846330

- Macchine per la lavorazione dei metalli in fili

0 %

T0

84639000

846390

- altre

0 %

T0

84641000

846410

- Macchine per segare

0 %

T0

84642000

846420

- Macchine per molare o levigare

0 %

T0

84649000

846490

- altre

0 %

T0

84651000

846510

- Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni

0 %

T0

84659100

846591

-- Macchine per segare

0 %

T0

84659200

846592

-- Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare

0 %

T0

84659300

846593

-- Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare

0 %

T0

84659400

846594

-- Macchine per curvare o montare

0 %

T0

84659500

846595

-- Foratrici o mortasatrici

0 %

T0

84659600

846596

-- Macchine per spaccare, tranciare o svolgere

0 %

T0

84659900

846599

-- altre

0 %

T0

84661000

846610

- Portautensili e filiere a scatto automatico

0 %

T0

84662000

846620

- Portapezzi

0 %

T0

84663000

846630

- Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili

0 %

T0

84669100

846691

-- per macchine della voce 8464

0 %

T0

84669200

846692

-- per macchine della voce 8465

0 %

T0

84669300

846693

-- per macchine delle voci da 8456 a 8461

0 %

T0

84669400

846694

-- per macchine delle voci 8462 o 8463

0 %

T0

84671100

846711

-- rotativi (anche a percussione)

0 %

T0

84671900

846719

-- altri

0 %

T0

84672100

846721

-- Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative

0 %

T0

84672200

846722

-- Seghe e troncatrici

0 %

T0

84672900

846729

-- altri

0 %

T0

84678100

846781

-- Troncatrici a catena

0 %

T0

84678900

846789

-- altri

0 %

T0

84679100

846791

-- di troncatrici a catena

0 %

T0

84679200

846792

-- di utensili pneumatici

0 %

T0

84679900

846799

-- altre

0 %

T0

84681000

846810

- Cannelli a mano

0 %

T0

84682000

846820

- altre macchine ed apparecchi a gas

0 %

T0

84688000

846880

- altre macchine ed apparecchi

0 %

T0

84689000

846890

- Parti

0 %

T0

84690000

846900

Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l'elaborazione di testi

0 %

T0

84713000

847130

- Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo

0 %

T0

84714100

847141

-- che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita

0 %

T0

84714900

847149

-- altre, presentate in forma di sistemi

0 %

T0

84715000

847150

- Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 847141 o 847149, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita

0 %

T0

84716000

847160

- Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria

0 %

T0

84717000

847170

- Unità di memoria

0 %

T0

84718000

847180

- altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione

0 %

T0

84719000

847190

- altre

0 %

T0

84721000

847210

- Duplicatori

0 %

T0

84733000

847330

- Parti e accessori di macchine della voce 8471

0 %

T0

84741000

847410

- Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare

0 %

T0

84742000

847420

- Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare

0 %

T0

84743100

847431

-- Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento

0 %

T0

84743200

847432

-- Macchine per mescolare le materie minerali al bitume

0 %

T0

84743900

847439

-- altri

0 %

T0

84748000

847480

- altre macchine e apparecchi

0 %

T0

84749000

847490

- Parti

0 %

T0

84751000

847510

- Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro

0 %

T0

84752100

847521

-- Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati

0 %

T0

84752900

847529

-- altre

0 %

T0

84759000

847590

- Parti

0 %

T0

84771000

847710

- Formatrici ad iniezione

0 %

T0

84772000

847720

- Estrusori

0 %

T0

84773000

847730

- Formatrici per soffiaggio

0 %

T0

84774000

847740

- Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici

0 %

T0

84775100

847751

-- per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria

0 %

T0

84775900

847759

-- altre

0 %

T0

84778000

847780

- altre macchine e apparecchi

0 %

T0

84779000

847790

- Parti

0 %

T0

84781000

847810

- Macchine ed apparecchi

0 %

T0

84789000

847890

- Parti

0 %

T0

84791000

847910

- Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi

0 %

T0

84792000

847920

- Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali

0 %

T0

84793000

847930

- Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero

0 %

T0

84794000

847940

- Macchine per fabbricare corde e cavi

0 %

T0

84795000

847950

- Robot industriali, non nominati né compresi altrove

0 %

T0

84796000

847960

- Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria

0 %

T0

84797100

847971

-- del tipo utilizzato negli aeroporti

0 %

T0

84797900

847979

-- altre

0 %

T0

84798100

847981

-- per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici

0 %

T0

84798200

847982

-- per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare

0 %

T0

84798900

847989

-- altri

0 %

T0

84799000

847990

- Parti

0 %

T0

84801000

848010

- Staffe per fonderia

0 %

T0

84802000

848020

- Piastre di fondo per forme

0 %

T0

84803000

848030

- Modelli per forme

0 %

T0

84804100

848041

-- per formare ad iniezione o per compressione

0 %

T0

84804900

848049

-- altre

0 %

T0

84805000

848050

- Forme per vetro

0 %

T0

84806000

848060

- Forme per materie minerali

0 %

T0

84807100

848071

-- per formare ad iniezione o per compressione

0 %

T0

84807900

848079

-- altre

0 %

T0

84861000

848610

- Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette

0 %

T0

84862000

848620

- Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici

0 %

T0

84863000

848630

- Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto

0 %

T0

84864000

848640

- Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo

0 %

T0

84869000

848690

- Parti ed accessori

0 %

T0

85011000

850110

- Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W

0 %

T0

85012000

850120

- Motori universali di potenza superiore a 37,5 W

0 %

T0

85013100

850131

-- di potenza inferiore o uguale a 750 W

0 %

T0

85013200

850132

-- di potenza superiore a 750 W e inferiore o uguale a 75 kW

0 %

T0

85013300

850133

-- di potenza superiore a 75 kW e inferiore o uguale a 375 kW

0 %

T0

85013400

850134

-- di potenza superiore a 375 kW

0 %

T0

85014000

850140

- altri motori a corrente alternata, monofase

0 %

T0

85015100

850151

-- di potenza inferiore o uguale a 750 W

0 %

T0

85015200

850152

-- di potenza superiore a 750 W e inferiore o uguale a 75 kW

0 %

T0

85015300

850153

-- di potenza superiore a 75 kW

0 %

T0

85016100

850161

-- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA

0 %

T0

85016200

850162

-- di potenza superiore a 75 kVA e inferiore o uguale a 375 kVA

0 %

T0

85016300

850163

-- di potenza superiore a 375 kVA e inferiore o uguale a 750 kVA

0 %

T0

85016400

850164

-- di potenza superiore a 750 kVA

0 %

T0

85021100

850211

-- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA

0 %

T0

85021200

850212

-- di potenza superiore a 75 kVA e inferiore o uguale a 375 kVA

0 %

T0

85021300

850213

-- di potenza superiore a 375 kVA

0 %

T0

85022000

850220

- Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)

0 %

T0

85023100

850231

-- ad energia eolica

0 %

T0

85023900

850239

-- altri

0 %

T0

85024000

850240

- Convertitori rotanti elettrici

0 %

T0

85030000

850300

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

0 %

T0

85041000

850410

- Ballast per lampade o tubi a scarica

0 %

T0

85042100

850421

-- di potenza inferiore o uguale a 650 kVA

0 %

T0

85042200

850422

-- di potenza superiore a 650 kVA e inferiore o uguale a 10 000 kVA

0 %

T0

85042300

850423

-- di potenza superiore a 10 000 kVA

0 %

T0

85043300

850433

-- di potenza superiore a 16 kVA e inferiore o uguale a 500 kVA

0 %

T0

85043400

850434

-- di potenza superiore a 500 kVA

0 %

T0

85044000

850440

- Convertitori statici

0 %

T0

85045000

850450

- altre bobine di reattanza e di autoinduzione

0 %

T0

85049000

850490

- Parti

0 %

T0

85051100

850511

-- di metallo

0 %

T0

85051900

850519

-- altri

0 %

T0

85052000

850520

- Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici

0 %

T0

85059000

850590

- altri, comprese le parti

0 %

T0

85069000

850690

- Parti

0 %

T0

85079000

850790

- Parti

0 %

T0

85131010

851310

--- Lampade di sicurezza per minatori

0 %

T0

85141000

851410

- Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto)

0 %

T0

85142000

851420

- Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche

0 %

T0

85143000

851430

- altri forni

0 %

T0

85144000

851440

- altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

0 %

T0

85149000

851490

- Parti

0 %

T0

85151100

851511

-- Ferri e pistole per brasare

0 %

T0

85151900

851519

-- altri

0 %

T0

85152100

851521

-- interamente o parzialmente automatici

0 %

T0

85152900

851529

-- altri

0 %

T0

85153100

851531

-- interamente o parzialmente automatici

0 %

T0

85153900

851539

-- altri

0 %

T0

85158000

851580

- altre macchine ed apparecchi

0 %

T0

85159000

851590

- Parti

0 %

T0

85167100

851671

-- Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

0 %

T0

85167200

851672

-- Tostapane

0 %

T0

85171200

851712

-- Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo

0 %

T0

85176100

851761

-- Stazioni fisse

0 %

T0

85255000

852550

- Apparecchi trasmittenti

0 %

T0

85256000

852560

- Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente

0 %

T0

85261000

852610

- Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)

0 %

T0

85269100

852691

-- Apparecchi di radionavigazione

0 %

T0

85269200

852692

-- Apparecchi di radiotelecomando

0 %

T0

85284100

852841

-- dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471

0 %

T0

85285100

852851

-- dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471

0 %

T0

85286100

852861

-- dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471

0 %

T0

85301000

853010

- Apparecchi per strade ferrate o simili

0 %

T0

85308000

853080

- altri apparecchi

0 %

T0

85351000

853510

- Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

0 %

T0

85352100

853521

-- per una tensione inferiore a 72,5 kV

0 %

T0

85352900

853529

-- altri

0 %

T0

85353000

853530

- Sezionatori ed interruttori

0 %

T0

85354000

853540

- Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente

0 %

T0

85359000

853590

- altri

0 %

T0

85367000

853670

- Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

0 %

T0

85372000

853720

- per una tensione superiore a 1 000 V

0 %

T0

85411000

854110

- Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce

0 %

T0

85412100

854121

-- con potere di dissipazione inferiore a 1 W

0 %

T0

85412900

854129

-- altri

0 %

T0

85413000

854130

- Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili

0 %

T0

85414000

854140

- Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce

0 %

T0

85415000

854150

- altri dispositivi a semiconduttore

0 %

T0

85416000

854160

- Cristalli piezoelettrici montati

0 %

T0

85419000

854190

- Parti

0 %

T0

85433000

854330

- Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi

0 %

T0

85447000

854470

- Cavi di fibre ottiche

0 %

T0

85451100

854511

-- dei tipi utilizzati per forni

0 %

T0

86011000

860110

- a presa di corrente elettrica esterna

0 %

T0

86012000

860120

- ad accumulatori elettrici

0 %

T0

86021000

860210

- Locomotive diesel-elettriche

0 %

T0

86029000

860290

- altri

0 %

T0

86031000

860310

- a presa di corrente elettrica esterna

0 %

T0

86039000

860390

- altre

0 %

T0

86040000

860400

Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)

0 %

T0

86050000

860500

Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)

0 %

T0

86061000

860610

- Carri cisterna e simili

0 %

T0

86063000

860630

- Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sottovoce 860610

0 %

T0

86069100

860691

-- coperti e chiusi

0 %

T0

86069200

860692

-- aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)

0 %

T0

86069900

860699

-- altri

0 %

T0

86071100

860711

-- Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione

0 %

T0

86071200

860712

-- altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)

0 %

T0

86071900

860719

-- altri, comprese le parti

0 %

T0

86072100

860721

-- Freni ad aria compressa e loro parti

0 %

T0

86072900

860729

-- altri

0 %

T0

86073000

860730

- Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti

0 %

T0

86079100

860791

-- di locomotive o di locotrattori

0 %

T0

86079900

860799

-- altre

0 %

T0

86080000

860800

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

0 %

T0

86090000

860900

Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto

0 %

T0

87011000

870110

- Motocoltivatori

0 %

T0

87012010

870120

--- Non montati

0 %

T0

87013000

870130

- Trattori a cingoli

0 %

T0

87019000

870190

- altri

0 %

T0

87021011

870210

---- Non montati

0 %

T0

87021021

870210

---- Non montati

0 %

T0

87021091

870210

---- Non montati

0 %

T0

87029011

870290

---- Non montati

0 %

T0

87029021

870290

---- Non montati

0 %

T0

87029091

870290

---- Non montati

0 %

T0

87032110

870321

--- Non montati

0 %

T0

87032210

870322

--- Non montati

0 %

T0

87032310

870323

--- Non montati

0 %

T0

87032410

870324

--- Non montati

0 %

T0

87033110

870331

--- Non montati

0 %

T0

87033210

870332

--- Non montati

0 %

T0

87033310

870333

--- Non montati

0 %

T0

87039010

870390

--- Ambulanze e carri funebri

0 %

T0

87039020

870390

--- Non montati

0 %

T0

87041010

870410

--- Non montati

0 %

T0

87042110

870421

--- Non montati

0 %

T0

87042210

870422

--- Non montati

0 %

T0

87042310

870423

--- Non montati

0 %

T0

87043110

870431

--- Non montati

0 %

T0

87043210

870432

--- Non montati

0 %

T0

87049010

870490

--- Non montati

0 %

T0

87051000

870510

- Gru-automobili

0 %

T0

87052000

870520

- Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione

0 %

T0

87053000

870530

- Autopompe antincendio

0 %

T0

87054000

870540

- Autocarri betoniere

0 %

T0

87059000

870590

- altri

0 %

T0

87091100

870911

-- elettrici

0 %

T0

87091900

870919

-- altri

0 %

T0

87099000

870990

- Parti

0 %

T0

87100000

871000

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

0 %

T0

87131000

871310

- senza meccanismo di propulsione

0 %

T0

87139000

871390

- altri

0 %

T0

87142000

871420

- di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi

0 %

T0

87161010

871610

--- Non montati o smontati

0 %

T0

87162010

871620

--- Non montati o smontati

0 %

T0

87163110

871631

--- Non montati o smontati

0 %

T0

87163910

871639

--- Non montati o smontati

0 %

T0

87164010

871640

--- Non montati o smontati

0 %

T0

88010000

880100

Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore

0 %

T0

88021100

880211

-- di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg

0 %

T0

88021200

880212

-- di peso a vuoto superiore a 2 000 kg

0 %

T0

88022000

880220

- Aeroplani e altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg

0 %

T0

88023000

880230

- Aeroplani e altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg

0 %

T0

88024000

880240

- Aeroplani e altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg

0 %

T0

88026000

880260

- Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

0 %

T0

88031000

880310

- Eliche e rotori, e loro parti

0 %

T0

88032000

880320

- Carrelli di atterraggio e loro parti

0 %

T0

88033000

880330

- altre parti di aeroplani o di elicotteri

0 %

T0

88039000

880390

- altre

0 %

T0

88040000

880400

Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori

0 %

T0

88051000

880510

- Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti

0 %

T0

88052100

880521

-- Simulatori di combattimento aereo e loro parti

0 %

T0

88052900

880529

-- altri

0 %

T0

89011000

890110

- Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto

0 %

T0

89012000

890120

- Navi cisterna

0 %

T0

89013000

890130

- Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 890120

0 %

T0

89019000

890190

- altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

0 %

T0

89020000

890200

Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca

0 %

T0

89040000

890400

Rimorchiatori e spintori

0 %

T0

89051000

890510

- Draghe

0 %

T0

89052000

890520

- Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

0 %

T0

89059000

890590

- altri

0 %

T0

89061000

890610

- Navi da guerra

0 %

T0

89069000

890690

- altre

0 %

T0

89071000

890710

- Zattere gonfiabili

0 %

T0

89079000

890790

- altri

0 %

T0

89080000

890800

Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione

0 %

T0

90011000

900110

- Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche

0 %

T0

90012000

900120

- Materie polarizzanti in fogli o in lastre

0 %

T0

90013000

900130

- Lenti oftalmiche a contatto

0 %

T0

90014000

900140

- Lenti per occhiali, di vetro

0 %

T0

90015000

900150

- Lenti per occhiali, di altre materie

0 %

T0

90019000

900190

- altri

0 %

T0

90049010

900490

--- Per la correzione della vista

0 %

T0

90061000

900610

- Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa

0 %

T0

90063000

900630

- Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria

0 %

T0

90111000

901110

- Microscopi stereoscopici

0 %

T0

90112000

901120

- altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

0 %

T0

90118000

901180

- altri microscopi

0 %

T0

90119000

901190

- Parti ed accessori

0 %

T0

90121000

901210

- Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi

0 %

T0

90129000

901290

- Parti ed accessori

0 %

T0

90131000

901310

- Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI

0 %

T0

90132000

901320

- Laser, diversi dai diodi laser

0 %

T0

90138000

901380

- altri dispositivi, apparecchi e strumenti

0 %

T0

90139000

901390

- Parti ed accessori

0 %

T0

90141000

901410

- Bussole, comprese quelle di navigazione

0 %

T0

90142000

901420

- Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)

0 %

T0

90148000

901480

- altri strumenti ed apparecchi

0 %

T0

90149000

901490

- Parti ed accessori

0 %

T0

90151000

901510

- Telemetri

0 %

T0

90152000

901520

- Teodoliti e tacheometri

0 %

T0

90153000

901530

- Livelle

0 %

T0

90154000

901540

- Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria

0 %

T0

90158000

901580

- altri strumenti ed apparecchi

0 %

T0

90159000

901590

- Parti ed accessori

0 %

T0

90160000

901600

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

0 %

T0

90171000

901710

- Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche

0 %

T0

90172000

901720

- altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo

0 %

T0

90173000

901730

- Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili

0 %

T0

90178000

901780

- altri strumenti

0 %

T0

90179000

901790

- Parti ed accessori

0 %

T0

90181100

901811

-- Elettrocardiografi

0 %

T0

90181200

901812

-- Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica

0 %

T0

90181300

901813

-- Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica

0 %

T0

90181400

901814

-- Apparecchi per scintigrafia

0 %

T0

90181900

901819

-- altri

0 %

T0

90182000

901820

- Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi

0 %

T0

90183100

901831

-- Siringhe, con o senza aghi

0 %

T0

90183200

901832

-- Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture

0 %

T0

90183900

901839

-- altri

0 %

T0

90184100

901841

-- Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti

0 %

T0

90184900

901849

-- altri

0 %

T0

90185000

901850

- altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia

0 %

T0

90189000

901890

- altri strumenti ed apparecchi

0 %

T0

90191000

901910

- Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica

0 %

T0

90192000

901920

- Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

0 %

T0

90200000

902000

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

0 %

T0

90211000

902110

- Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture

0 %

T0

90212100

902121

-- Denti artificiali

0 %

T0

90212900

902129

-- altri

0 %

T0

90213100

902131

-- Protesi articolari

0 %

T0

90213900

902139

-- altri

0 %

T0

90214000

902140

- Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori

0 %

T0

90215000

902150

- Stimolatori cardiaci (« pacemakers ») escluse le parti ed accessori

0 %

T0

90219000

902190

- altri

0 %

T0

90221200

902212

-- Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione

0 %

T0

90221300

902213

-- Apparecchi per uso odontoiatrico

0 %

T0

90221400

902214

-- altri, per uso medico, chirurgico o veterinario

0 %

T0

90221900

902219

-- per altri usi

0 %

T0

90222100

902221

-- per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario

0 %

T0

90222900

902229

-- per altri usi

0 %

T0

90223000

902230

- Tubi a raggi X

0 %

T0

90229000

902290

- altri, comprese le parti ed accessori

0 %

T0

90230000

902300

Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi

0 %

T0

90241000

902410

- Macchine ed apparecchi per prove su metalli

0 %

T0

90248000

902480

- altre macchine ed apparecchi

0 %

T0

90249000

902490

- Parti ed accessori

0 %

T0

90251100

902511

-- a liquido, a lettura diretta

0 %

T0

90251900

902519

-- altri

0 %

T0

90258000

902580

- altri strumenti

0 %

T0

90259000

902590

- Parti ed accessori

0 %

T0

90261000

902610

- per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi

0 %

T0

90262000

902620

- per la misura o il controllo della pressione

0 %

T0

90268000

902680

- altri strumenti ed apparecchi

0 %

T0

90269000

902690

- Parti ed accessori

0 %

T0

90271000

902710

- Analizzatori di gas o di fumi

0 %

T0

90272000

902720

- Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi

0 %

T0

90273000

902730

- Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)

0 %

T0

90275000

902750

- altri strumenti e apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)

0 %

T0

90278000

902780

- altri strumenti ed apparecchi

0 %

T0

90279000

902790

- Microtomi; parti ed accessori

0 %

T0

90281000

902810

- Contatori di gas

0 %

T0

90282000

902820

- Contatori di liquidi

0 %

T0

90283000

902830

- Contatori di elettricità

0 %

T0

90289000

902890

- Parti ed accessori

0 %

T0

90301000

903010

- Strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti

0 %

T0

90302000

903020

- Oscilloscopi ed oscillografi

0 %

T0

90303100

903031

-- Multimetri, senza dispositivo registratore

0 %

T0

90303200

903032

-- Multimetri, con dispositivo registratore

0 %

T0

90303300

903033

-- altri, senza dispositivo registratore

0 %

T0

90303900

903039

-- altri, con dispositivo registratore

0 %

T0

90304000

903040

- altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipsometri, kerdometri, distorsiometri, psofometri)

0 %

T0

90308200

903082

-- per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore

0 %

T0

90308400

903084

-- altri, con dispositivo registratore

0 %

T0

90308900

903089

-- altri

0 %

T0

90309000

903090

- Parti ed accessori

0 %

T0

90311000

903110

- Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche

0 %

T0

90312000

903120

- Banchi di prova

0 %

T0

90314100

903141

-- per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore

0 %

T0

90314900

903149

-- altri

0 %

T0

90318000

903180

- altri strumenti, apparecchi e macchine

0 %

T0

90319000

903190

- Parti ed accessori

0 %

T0

90321000

903210

- Termostati

0 %

T0

90322000

903220

- Manostati (pressostati)

0 %

T0

90328100

903281

-- idraulici o pneumatici

0 %

T0

90328900

903289

-- altri

0 %

T0

90329000

903290

- Parti ed accessori

0 %

T0

90330000

903300

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

0 %

T0

94021010

940210

--- Poltrone per dentisti e loro parti

0 %

T0

94029010

940290

--- Tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici

0 %

T0

94060010

940600

--- Serre, celle frigorifere

0 %

T0

96089100

960891

-- Pennini da scrivere e punte per pennini

0 %

T0



ALLEGATO II(b) – PARTE 3

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DELL'UE

Anno e aliquota applicabile

Codice SA a 8 cifre

Codice SA a 6 cifre

Designazione delle merci

Aliquota del dazio

T0+7

T0+8

T0+9

T0+10

T0+11

T0+12

T0+13

T0+14

T0+15

05100000

051000

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

08021100

080211

-- con guscio

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

08022100

080221

-- con guscio

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

11081100

110811

-- Amido di frumento (grano)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

11081200

110812

-- Amido di granturco

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

11081300

110813

-- Fecola di patate

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

11081400

110814

-- Fecola di manioca

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

11081900

110819

-- altri amidi e fecole

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

11082000

110820

- Inulina

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

11090000

110900

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12011000

120110

- destinate alla semina

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12019000

120190

- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12023000

120230

- destinate alla semina

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12024100

120241

-- con guscio

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12024200

120242

-- sgusciate, anche frantumate

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12030000

120300

Copra

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12040000

120400

Semi di lino, anche frantumati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12051000

120510

- Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12059000

120590

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12060000

120600

Semi di girasole, anche frantumati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12071000

120710

- Noci e mandorle di palmisti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12072100

120721

-- destinate alla semina

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12072900

120729

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12073000

120730

- Semi di ricino

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12074000

120740

- Semi di sesamo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12075000

120750

- Semi di senape

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12076000

120760

- Semi di cartamo (Carthamus tinctorius)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12077000

120770

- Semi di melone

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12079100

120791

-- Semi di papavero nero o bianco

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12079900

120799

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12081000

120810

- di fave di soia

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12089000

120890

- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12112000

121120

- Radici di ginseng

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12113000

121130

- Coca (foglie di)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12114000

121140

- Paglia di papavero

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12119020

121190

-- Piretro

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12119090

121190

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12122100

121221

-- destinate al consumo umano

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12122900

121229

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12129100

121291

-- Barbabietole da zucchero

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12129200

121292

-- Carrube

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12129300

121293

-- Canne da zucchero

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12129400

121294

-- Radici di cicoria

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12129900

121299

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12130000

121300

Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12141000

121410

- Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

12149000

121490

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

14011000

140110

- Bambù

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

14012000

140120

- Canne d'India

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

14019000

140190

- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

14042000

140420

- Linters di cotone

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

15011000

150110

- Strutto

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

15012000

150120

- Altri grassi di maiale

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

15019000

150190

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

15021000

150210

- Sego

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

15030000

150300

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

15041000

150410

- Oli di fegato di pesci e loro frazioni

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

15042000

150420

- Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

15043000

150430

- Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

15060000

150600

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

15121100

151211

-- Oli greggi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

15122100

151221

-- Olio greggio, anche depurato del gossipolo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

15153000

151530

- Olio di ricino e sue frazioni

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

15211000

152110

- Cere vegetali

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

15219000

152190

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

18010000

180100

Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

18020000

180200

Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

23011000

230110

- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

23012000

230120

- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

23021000

230210

- di granturco

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

23024000

230240

- di altri cereali

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

23025000

230250

- di legumi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

23031000

230310

- Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

23032000

230320

- Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

23033000

230330

- Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

23040000

230400

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

23050000

230500

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

23061000

230610

- di semi di cotone

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

23062000

230620

- di semi di lino

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

23063000

230630

- di semi di girasole

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

23064100

230641

-- di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

23064900

230649

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

23065000

230650

- di noce di cocco o di copra

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

23066000

230660

- di noci o di mandorle di palmisti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

23069000

230690

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

23070000

230700

Fecce di vino; tartaro greggio

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

23080000

230800

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

23099010

230990

- - - Premiscele utilizzate nella fabbricazione di alimenti per animali e per pollame

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

23099090

230990

- - - altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25070000

250700

Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25171000

251710

- Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25172000

251720

- Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 251710

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25173000

251730

- Tarmacadam

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25174100

251741

-- di marmo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25174900

251749

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25181000

251810

- Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta « cruda »

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25182000

251820

- Dolomite calcinata o sinterizzata

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25183000

251830

- Pigiata di dolomite

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25191000

251910

- Carbonato di magnesio naturale (magnesite)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25199000

251990

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25210000

252100

Pietre calcaree da fonderia (« castines »); pietre da calce o da cemento

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25221000

252210

- Calce viva

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25222000

252220

- Calce spenta

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25223000

252230

- Calce idraulica

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25251000

252510

- Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25252000

252520

- Mica in polvere

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25253000

252530

- Cascami di mica

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25261000

252610

- non frantumati né polverizzati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25262000

252620

- frantumati o polverizzati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25280000

252800

Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25291000

252910

- Feldspato

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25292100

252921

-- contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25292200

252922

-- contenente, in peso, più di 97 % di fluoruro di calcio

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25293000

252930

- Leucite; nefelina e sienite-nefelinica

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25301000

253010

- Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25302000

253020

- Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

25309000

253090

- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27011100

270111

-- Antracite

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27011200

270112

-- Carbon fossile bituminoso

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27011900

270119

-- altri carboni fossili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27012000

270120

- Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27021000

270210

- Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27022000

270220

- Ligniti agglomerate

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27030000

270300

Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27040000

270400

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27050000

270500

Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27060000

270600

Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27071000

270710

- Benzolo (benzene)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27072000

270720

- Toluolo (toluene)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27073000

270730

- Xilolo (xileni)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27074000

270740

- Naftalene

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27075000

270750

- altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27079100

270791

-- Oli di creosoto

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27079900

270799

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27081000

270810

- Pece

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27082000

270820

- Coke di pece

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27101953

271019

---- Oli per sformare

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27101956

271019

---- Oli non lubrificanti (oli da taglio, refrigeranti, antiruggine, fluidi per freni e oli simili n.s.a.)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27101959

271019

---- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27109100

271091

-- contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27109900

271099

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27131100

271311

-- non calcinato

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27132000

271320

- Bitume di petrolio

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27139000

271390

- altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27141000

271410

- Scisti e sabbie bituminosi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27149000

271490

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27150000

271500

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, « cut-backs »)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

27160000

271600

Energia elettrica

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

28070000

280700

Acido solforico; oleum

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

28111100

281111

-- Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

30041000

300410

- contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

30042000

300420

- contenenti altri antibiotici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

30043200

300432

-- contenenti ormoni corticosteroidei, loro derivati o analoghi strutturali

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

30043900

300439

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

30044000

300440

- contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 2937, né antibiotici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

30045000

300450

- altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

30049000

300490

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

30065000

300650

- Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

32100010

321000

- Pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

32110000

321100

Siccativi preparati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

32121000

321210

- Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

32129010

321290

--- Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

32129090

321290

--- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

32151100

321511

-- neri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

32151900

321519

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

34070000

340700

Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette "cere per l'odontoiatria" presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

35011000

350110

- Caseine

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

35019000

350190

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

35021100

350211

-- essiccata

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

35021900

350219

-- altra

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

35022000

350220

- Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

35029000

350290

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

35030000

350300

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

35040000

350400

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

35051000

350510

- Destrina ed altri amidi e fecole modificati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

36010000

360100

Polveri propellenti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

36020000

360200

Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

36030000

360300

Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37012000

370120

- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37013000

370130

- altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37019100

370191

-- per la fotografia a colori (policromia)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37019900

370199

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37023100

370231

-- per la fotografia a colori (policromia)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37023200

370232

-- altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37023900

370239

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37024100

370241

-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37024200

370242

-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37024300

370243

-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37024400

370244

-- di larghezza superiore a 105 mm e uguale o inferiore a 610 mm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37025200

370252

-- di larghezza non superiore a 16 mm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37025300

370253

-- di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37025400

370254

-- di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37025500

370255

-- di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37025600

370256

-- di larghezza superiore a 35 mm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37029600

370296

-- di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37029700

370297

-- di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37029800

370298

-- di larghezza superiore a 35 mm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37031000

370310

- in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37032000

370320

- altri, per la fotografia a colori (policromia)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37039000

370390

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37040000

370400

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37051000

370510

- per la stampa in offset

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37059000

370590

- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37061000

370610

- di larghezza uguale o superiore a 35 mm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37069000

370690

- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37071000

370710

- Emulsioni per sensibilizzare le superfici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

37079000

370790

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

38089111

380891

- - - - contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

38089119

380891

- - - - altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

38089121

380891

- - - - contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

38089129

380891

- - - - altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

38101000

381010

- Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

38109000

381090

- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

38111100

381111

-- a base di composti del piombo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

38111900

381119

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

38112100

381121

-- contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

38112900

381129

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

38119000

381190

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

38151100

381511

-- aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

38151200

381512

-- aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

38151900

381519

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

38159000

381590

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

38180000

381800

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

38190000

381900

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

38200000

382000

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

39069000

390690

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

39095000

390950

- Poliuretani

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

39199010

391990

--- in rotoli, di larghezza superiore a 100 cm, non stampati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

39203010

392030

--- non stampati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

39203090

392030

--- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

39206310

392063

--- non stampati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

39206390

392063

--- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

39234000

392340

- Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

39239020

392390

--- Tubi di materie plastiche per l'imballaggio di dentifrici, cosmetici e prodotti simili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40069000

400690

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40081900

400819

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40082100

400821

-- Lastre, fogli e nastri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40091100

400911

-- senza accessori

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40091200

400912

-- con accessori

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40092100

400921

-- senza accessori

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40092200

400922

-- con accessori

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40093100

400931

-- senza accessori

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40093200

400932

-- con accessori

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40094100

400941

-- senza accessori

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40094200

400942

-- con accessori

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40101100

401011

-- rinforzati soltanto di metallo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40101200

401012

-- rinforzati soltanto di materie tessili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40101900

401019

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40103100

401031

-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40103200

401032

-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40103300

401033

-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40103400

401034

-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40103500

401035

-- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40103600

401036

-- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40103900

401039

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40114000

401140

- dei tipi utilizzati per motocicli

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40115000

401150

- dei tipi utilizzati per biciclette

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40116200

401162

-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40116300

401163

-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40116900

401169

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40119300

401193

-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40119400

401194

-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40119900

401199

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40129010

401290

--- Battistrada per ricostruzione a freddo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40132000

401320

- dei tipi utilizzati per biciclette

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40151900

401519

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40159000

401590

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40161000

401610

- di gomma alveolare

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40169200

401692

-- Gomme per cancellare

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40169300

401693

-- Giunti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40169400

401694

-- Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40169500

401695

-- altri oggetti gonfiabili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

40169900

401699

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41012000

410120

- Cuoi e pelli greggi interi, non spaccati, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41015000

410150

- Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41019000

410190

- altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41021000

410210

- col vello

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41022100

410221

-- piclate

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41022900

410229

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41032000

410320

- di rettili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41033000

410330

- di suini

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41039000

410390

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41041100

410411

-- pieno fiore, non spaccati; lato fiore

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41041900

410419

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41044100

410441

-- pieno fiore, non spaccati; lato fiore

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41044900

410449

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41051000

410510

- allo stato umido (compresi i wet-blue)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41053000

410530

- allo stato secco (in crosta)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41062100

410621

-- allo stato umido (compresi i wet-blue)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41062200

410622

-- allo stato secco (in crosta)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41063100

410631

-- allo stato umido (compresi i wet-blue)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41063200

410632

-- allo stato secco (in crosta)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41064000

410640

- di rettili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41069100

410691

-- allo stato umido (compresi i wet-blue)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41069200

410692

-- allo stato secco (in crosta)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41071100

410711

-- pieno fiore, non spaccate

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41071200

410712

-- lato fiore

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41071900

410719

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41079100

410791

-- pieno fiore, non spaccati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41079200

410792

-- lato fiore

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41079900

410799

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41120000

411200

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41131000

411310

- di caprini

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41132000

411320

- di suini

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41133000

411330

- di rettili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41139000

411390

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41141000

411410

- Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41142000

411420

- Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41151000

411510

- Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

41152000

411520

- Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

43021100

430211

-- di visone

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

43021900

430219

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

43022000

430220

- Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

43023000

430230

- Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

44071000

440710

- di conifere

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

44072100

440721

-- Mahogany (Swietenia spp.)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

44072200

440722

-- Virola, Imbuia e Balsa

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

44072500

440725

-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

44072600

440726

-- White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

44072700

440727

-- Sapelli

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

44072800

440728

-- Iroko

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

44072900

440729

-- altro

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

44079100

440791

-- di quercia (Quercus spp.)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

44079200

440792

-- di faggio (Fagus spp.)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

44079300

440793

-- di acero (Acer spp.)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

44079400

440794

-- di ciliegio (Prunus spp.)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

44079500

440795

-- di frassino (Fraxinus spp.)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

44079900

440799

-- altro

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

45041000

450410

- Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

48010010

480100

--- di peso inferiore a 42 g/m²

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

48021000

480210

- Carta e cartone fabbricati a mano

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

48022000

480220

- Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

48024000

480240

- Carta da supporto per carta da parati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

48025400

480254

-- di peso inferiore a 40 g/m²

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

48062000

480620

- Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

48063000

480630

- Carta da lucido

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

48064000

480640

- Carta detta « cristallo » e altre carte calandrate trasparenti o traslucide

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

48092000

480920

- Carta detta « autocopiante »

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

48102200

481022

-- Carta patinata leggera, detta « L.W.C. »

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

48102900

481029

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

48111000

481110

- Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

48115990

481159

--- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

48116090

481160

--- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

48192010

481920

--- Scatole americane e scatole barchetta, in cartone

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

49070010

490700

--- Moduli e/o libretti di assegni bancari

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

49081000

490810

- Decalcomanie vetrificabili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

49089000

490890

- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

50040000

500400

Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

50050000

500500

Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

50060000

500600

Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

51061000

510610

- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

51062000

510620

- contenenti meno di 85 %, in peso, di lana

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

51071000

510710

- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

51072000

510720

- contenenti meno di 85 %, in peso, di lana

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

51081000

510810

- cardati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

51082000

510820

- pettinati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

51091000

510910

- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

51099000

510990

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

51100000

511000

Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52051100

520511

-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52051200

520512

-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52051300

520513

-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52051400

520514

-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52051500

520515

-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52052100

520521

-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52052200

520522

-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52052300

520523

-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52052400

520524

-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52052600

520526

-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52052700

520527

-- aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52052800

520528

-- aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52053100

520531

-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52053200

520532

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52053300

520533

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52053400

520534

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52053500

520535

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52054100

520541

-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52054200

520542

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52054300

520543

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52054400

520544

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52054600

520546

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm di filati semplici)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52054700

520547

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52054800

520548

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52061100

520611

-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52061200

520612

-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52061300

520613

-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52061400

520614

-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52061500

520615

-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52062100

520621

-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52062200

520622

-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52062300

520623

-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52062400

520624

-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52062500

520625

-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52063100

520631

-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52063200

520632

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52063300

520633

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52063400

520634

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52063500

520635

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52064100

520641

-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52064200

520642

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52064300

520643

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52064400

520644

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52064500

520645

-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52071000

520710

- contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

52079000

520790

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

53061000

530610

- semplici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

53062000

530620

- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

53071000

530710

- semplici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

53072000

530720

- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

53081000

530810

- Filati di cocco

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

53082000

530820

- Filati di canapa

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

53089000

530890

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54021100

540211

-- di aramidi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54021900

540219

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54022000

540220

- Filati ad alta tenacità di poliesteri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54023100

540231

-- di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54023200

540232

-- di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54023300

540233

-- di poliesteri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54023400

540234

-- di polipropilene

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54023900

540239

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54024400

540244

-- di elastomeri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54024500

540245

-- altri, di nylon o di altre poliammidi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54024600

540246

-- altri, di poliesteri, parzialmente orientati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54024700

540247

-- altri, di poliesteri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54024800

540248

-- altri, di polipropilene

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54024900

540249

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54025100

540251

-- di nylon o di altre poliammidi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54025200

540252

-- di poliesteri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54025900

540259

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54026100

540261

-- di nylon o di altre poliammidi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54026200

540262

-- di poliesteri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54026900

540269

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54031000

540310

- Filati ad alta tenacità di rayon viscosa

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54033100

540331

-- di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54033200

540332

-- di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54033300

540333

-- di acetato di cellulosa

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54033900

540339

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54034100

540341

-- di rayon viscosa

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54034200

540342

-- di acetato di cellulosa

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54034900

540349

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54041100

540411

-- di elastomeri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54041200

540412

-- altri, di polipropilene

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54041900

540419

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54049000

540490

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54050000

540500

Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

54060000

540600

Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55091100

550911

-- semplici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55091200

550912

-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55092100

550921

-- semplici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55092200

550922

-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55093100

550931

-- semplici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55093200

550932

-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55094100

550941

-- semplici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55094200

550942

-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55095100

550951

-- misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55095200

550952

-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55095300

550953

-- misti principalmente o unicamente con cotone

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55095900

550959

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55096100

550961

-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55096200

550962

-- misti principalmente o unicamente con cotone

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55096900

550969

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55099100

550991

-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55099200

550992

-- misti principalmente o unicamente con cotone

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55099900

550999

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55101100

551011

-- semplici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55101200

551012

-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55102000

551020

- altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55103000

551030

- altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55109000

551090

- altri filati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55111000

551110

- di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di tali fibre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55112000

551120

- di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

55113000

551130

- di fibre artificiali in fiocco

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

56031100

560311

-- di peso non superiore a 25 g/m²

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

56031200

560312

-- di peso superiore a 25 g/m² ma non superiore a 70 g/m²

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

56031300

560313

-- di peso superiore a 70 g/m² ma non superiore a 150 g/m²

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

56031400

560314

-- di peso superiore a 150 g per m²

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

56039100

560391

-- di peso non superiore a 25 g/m²

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

56039200

560392

-- di peso superiore a 25 g/m² ma non superiore a 70 g/m²

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

56039300

560393

-- di peso superiore a 70 g/m² ma non superiore a 150 g/m²

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

56039400

560394

-- di peso superiore a 150 g per m²

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

56041000

560410

- Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

56049000

560490

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

56050000

560500

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

56060000

560600

Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti « a catenella »

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

59011000

590110

- Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

59019000

590190

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

59031000

590310

- con poli(cloruro di vinile)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

59032000

590320

- con poliuretano

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

59039000

590390

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

59080000

590800

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

59111000

591110

- Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

59112000

591120

- Veli e tele da buratti, anche confezionati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

59113100

591131

-- di peso inferiore a 650 g/m²

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

59113200

591132

-- di peso uguale o superiore a 650 g/m²

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

59119000

591190

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

63101000

631010

- selezionati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

63109000

631090

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

64061000

640610

- Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

64062000

640620

- Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

64069000

640690

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

65010000

650100

Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

65020000

650200

Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

65070000

650700

Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

66032000

660320

- Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

66039000

660390

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

68109910

681099

--- Parapetti e traverse ferroviarie

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

68128000

681280

- di crocidolite

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

68129100

681291

-- Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

68138910

681389

--- Guarnizioni di frizione

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

68138990

681389

--- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

69031000

690310

- contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

69032000

690320

- contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al2O3) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO2)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

69039000

690390

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70021000

700210

- Biglie

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70022000

700220

- Barre e bacchette

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70023100

700231

-- di quarzo o di altra silice fusi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70023200

700232

-- di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin a una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70023900

700239

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70031200

700312

-- colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70031900

700319

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70032000

700320

- Lastre e fogli, armati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70033000

700330

- Profilati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70051000

700510

- Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70072900

700729

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70080000

700800

Vetri isolanti a pareti multiple

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70111000

701110

- per l'illuminazione elettrica

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70112000

701120

- per tubi catodici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70191100

701911

-- Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70191200

701912

-- Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70191900

701919

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70193100

701931

-- Feltri (mats)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70193200

701932

-- Veli

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70194000

701940

- Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70195100

701951

-- di larghezza non superiore a 30 cm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70195200

701952

-- di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m², aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70195900

701959

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70199010

701990

--- Tele in fibra di vetro per la fabbricazione di mole da smeriglio e da taglio

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70199090

701990

--- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70200010

702000

--- Galleggianti per reti da pesca

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

70200091

702000

---- Rivestimento interno di vetro per bottiglie isolanti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72091500

720915

-- di spessore di 3 mm o più

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72091600

720916

-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72091700

720917

-- di spessore di 0,5 mm o più e uguale o inferiore a 1 mm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72091800

720918

-- di spessore inferiore a 0,5 mm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72092500

720925

-- di spessore di 3 mm o più

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72092600

720926

-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72092700

720927

-- di spessore di 0,5 mm o più e uguale o inferiore a 1 mm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72092800

720928

-- di spessore inferiore a 0,5 mm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72099000

720990

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72111300

721113

-- laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72111400

721114

-- altri, di spessore di 4,75 mm o più

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72111900

721119

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72112300

721123

-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72119000

721190

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72121000

721210

- stagnati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72122000

721220

- zincati elettroliticamente

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72123000

721230

- zincati con altri procedimenti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72124000

721240

- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72125000

721250

- altrimenti rivestiti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72126000

721260

- placcati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72131000

721310

- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72132000

721320

- altri, di acciai automatici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72141000

721410

- fucinate

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72142000

721420

- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72143000

721430

- altre, di acciai automatici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72149100

721491

-- di sezione trasversale rettangolare

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72149900

721499

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72151000

721510

- di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72155000

721550

- altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72159000

721590

- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72161000

721610

- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72162100

721621

-- Profilati a L

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72162200

721622

-- Profilati a T

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72163100

721631

-- Profilati ad U

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72163200

721632

-- Profilati ad I

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72163300

721633

-- Profilati ad H

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72164000

721640

- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72165000

721650

- altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72166100

721661

-- ottenuti da prodotti laminati piatti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72166900

721669

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72169100

721691

-- ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72169900

721699

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72171000

721710

- non rivestiti, anche lucidati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72173090

721730

--- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72179000

721790

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72201100

722011

-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72201200

722012

-- di spessore inferiore a 4,75 mm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72202000

722020

- semplicemente laminati a freddo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72209000

722090

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72210000

722100

Vergella o bordione di acciai inossidabili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72221100

722211

-- di sezione circolare

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72221900

722219

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72222000

722220

- Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72223000

722230

- altre barre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72224000

722240

- Profilati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72230000

722300

Fili di acciai inossidabili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72251100

722511

-- a grani orientati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72251900

722519

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72253000

722530

- altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72254000

722540

- altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72255000

722550

- altri, semplicemente laminati a freddo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72259100

722591

-- zincati elettroliticamente

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72259200

722592

-- zincati con altri procedimenti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72259900

722599

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72261100

722611

-- a grani orientati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72261900

722619

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72262000

722620

- di acciai rapidi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72269100

722691

-- semplicemente laminati a caldo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72269200

722692

-- semplicemente laminati a freddo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72269900

722699

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72271000

722710

- di acciai rapidi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72272000

722720

- di acciai silico-manganese

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72279000

722790

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72281000

722810

- Barre di acciai rapidi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72282000

722820

- Barre di acciai silico-manganese

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72283000

722830

- altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72284000

722840

- altre barre, semplicemente fucinate

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72285000

722850

- altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72286000

722860

- altre barre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72287000

722870

- Profilati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72288000

722880

- Barre forate per la perforazione

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72292000

722920

- di acciai silico-manganese

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

72299000

722990

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73011000

730110

- Palancole

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73012000

730120

- Profilati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73043100

730431

-- trafilati o laminati a freddo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73043900

730439

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73044100

730441

-- trafilati o laminati a freddo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73044900

730449

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73045100

730451

-- trafilati o laminati a freddo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73045900

730459

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73053100

730531

-- saldati longitudinalmente

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73053900

730539

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73059000

730590

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73102910

731029

--- Recipienti aerosol

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73129000

731290

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73151100

731511

-- Catene a rulli

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73151900

731519

-- Parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73152000

731520

- Catene antisdrucciolevoli

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73158100

731581

-- Catene a maglie con traversino

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73158200

731582

-- altre catene, a maglie saldate

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73158900

731589

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73159000

731590

- altre parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73160000

731600

Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73181100

731811

-- Tirafondi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73181200

731812

-- altre viti per legno

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73181300

731813

-- Ganci a vite e viti ad occhio

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73181400

731814

-- Viti autofilettanti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73181900

731819

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73182100

731821

-- Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73182200

731822

-- altre rondelle

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73182300

731823

-- Ribadini

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73182400

731824

-- Copiglie, pernotti e chiavette

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73182900

731829

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73221100

732211

-- di ghisa

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73221900

732219

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73229000

732290

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73251000

732510

- di ghisa non malleabile

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73259900

732599

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

73261900

732619

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74031100

740311

-- Catodi e sezioni di catodi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74031200

740312

-- Barre da filo (Wire-bars)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74031300

740313

-- Billette

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74031900

740319

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74032100

740321

-- a base di rame-zinco (ottone)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74032200

740322

-- a base di rame-stagno (bronzo)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74032900

740329

-- altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74050000

740500

Leghe madri di rame

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74061000

740610

- Polveri a struttura non lamellare

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74062000

740620

- Polveri a struttura lamellare; pagliette

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74072100

740721

-- a base di rame-zinco (ottone)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74072900

740729

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74081900

740819

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74082100

740821

-- a base di rame-zinco (ottone)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74082900

740829

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74091100

740911

-- arrotolati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74091900

740919

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74092100

740921

-- arrotolati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74092900

740929

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74093100

740931

-- arrotolati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74093900

740939

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74094000

740940

- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74099000

740990

- di altre leghe di rame

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74101100

741011

-- di rame raffinato

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74101200

741012

-- di leghe di rame

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74102100

741021

-- di rame raffinato

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74102200

741022

-- di leghe di rame

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

74130090

741300

--- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

75051100

750511

-- di nichel non legato

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

75051200

750512

-- di leghe di nichel

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

75052100

750521

-- di nichel non legato

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

75052200

750522

-- di leghe di nichel

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

75061000

750610

- di nichel non legato

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

75062000

750620

- di leghe di nichel

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

76051100

760511

-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

76051900

760519

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

76052100

760521

-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

76052900

760529

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

76061100

760611

-- di alluminio non legato

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

76071100

760711

-- semplicemente laminati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

76071910

760719

--- Fogli e nastri sottili di alluminio, non stampati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

76071990

760719

--- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

76072010

760720

--- Fogli e nastri sottili di alluminio, non stampati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

76072090

760720

--- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

76121000

761210

- Astucci tubolari flessibili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

76129090

761290

---Altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

76130000

761300

Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

76141000

761410

- con anima di acciaio

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

76149000

761490

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

78041100

780411

-- Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

78041900

780419

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

78060000

780600

Altri lavori di piombo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

79040000

790400

Barre, profilati e fili, di zinco

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

79050000

790500

Lamiere, fogli e nastri, di zinco

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

79070000

790700

Altri lavori di zinco

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

80030000

800300

Barre, profilati e fili, di stagno

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

80070000

800700

Altri lavori di stagno

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82011000

820110

- Vanghe e pale

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82013000

820130

- Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82014000

820140

- Asce, roncole e simili utensili taglienti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82015000

820150

- Forbici per potare (comprese le forbici « trinciapollo ») utilizzabili con una mano

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82016000

820160

- Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82019000

820190

- altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82021000

820210

- Seghe a mano

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82022000

820220

- Lame di seghe a nastro

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82023100

820231

-- con parte operante di acciaio

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82023900

820239

-- altre, comprese le parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82024000

820240

- Catene di seghe dette « taglienti »

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82029100

820291

-- Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82029900

820299

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82031000

820310

- Lime, raspe ed utensili simili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82032000

820320

- Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82033000

820330

- Cesoie per metalli ed utensili simili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82034000

820340

- Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82041100

820411

-- ad apertura fissa

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82041200

820412

-- ad apertura variabile

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82042000

820420

- Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82051000

820510

- Utensili per forare, filettare o maschiare

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82052000

820520

- Martelli e mazze

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82053000

820530

- Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82054000

820540

- cacciaviti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82055900

820559

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82056000

820560

- Lampade per saldare e simili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82057000

820570

- Morse, sergenti e simili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82059000

820590

- altri, comprese le assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle sottovoci di questa voce

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82060000

820600

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82071300

820713

-- con parte operante di cermet

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82071900

820719

-- altri, comprese le parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82072000

820720

- Filiere per trafilare o estrudere i metalli

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82073000

820730

- Utensili per imbutire, stampare o punzonare

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82074000

820740

- Utensili per maschiare o filettare

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82075000

820750

- Utensili per forare

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82076000

820760

- Utensili per alesare o scanalare

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82077000

820770

- Utensili per fresare

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82078000

820780

- Utensili per tornire

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82079000

820790

- altri utensili intercambiabili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82081000

820810

- per la lavorazione dei metalli

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82082000

820820

- per la lavorazione del legno

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82083000

820830

- per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82089000

820890

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82090000

820900

Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82100000

821000

Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82111000

821110

- Assortimenti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82119100

821191

-- Coltelli da tavola a lama fissa

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82119200

821192

-- altri coltelli a lama fissa

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82119300

821193

-- Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82119400

821194

-- Lame

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82119500

821195

-- Manici di metalli comuni

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82129000

821290

- altre parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82130000

821300

Forbici a due branche e loro lame

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82141000

821410

- Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82151000

821510

- Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82152000

821520

- altri assortimenti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82159100

821591

-- argentati, dorati o platinati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

82159900

821599

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

83021000

830210

- Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

83022000

830220

- Rotelle

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

83024100

830241

-- per edifici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

83024200

830242

-- altri, per mobili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

83024900

830249

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

83051000

830510

- Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

83071000

830710

- di ferro o di acciaio

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

83079000

830790

- di altri metalli comuni

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

83081000

830810

- Graffette, ganci ed occhielli

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

83082000

830820

- Rivetti tubolari o a gambo biforcuto

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

83089000

830890

- altri, comprese le parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

83112000

831120

- Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

83119000

831190

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84072900

840729

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84073100

840731

-- di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm³

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84073200

840732

-- di cilindrata superiore a 50 cm³ ma inferiore o uguale a 250 cm³

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84073300

840733

-- di cilindrata superiore a 250 cm³ ma inferiore o uguale a 1 000 cm³

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84073400

840734

-- di cilindrata superiore a 1 000 cm³

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84079090

840790

--- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84082000

840820

- Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84089090

840890

--- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84091000

840910

- di motori per l'aviazione

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84099100

840991

-- riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84099900

840999

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84131100

841311

-- Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84131900

841319

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84133000

841330

- Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84141000

841410

- Pompe per vuoto

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84142000

841420

- Pompe per aria, a mano o a pedale

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84143000

841430

- Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84144000

841440

- Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84149000

841490

- Parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84159000

841590

- Parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84185000

841850

- altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l’esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84189100

841891

-- Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84189900

841899

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84211200

842112

-- Idroestrattori per biancheria

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84211900

842119

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84212300

842123

-- per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84212900

842129

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84213100

842131

-- Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84213910

842139

--- Apparecchi industriali per filtrare o depurare i gas

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84213990

842139

--- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84219100

842191

-- di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84219900

842199

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84229000

842290

- Parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84231000

842310

- Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84238100

842381

-- di portata inferiore o uguale a 30 kg

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84238910

842389

--- Apparecchi e strumenti per pesare, di portata superiore a 5 000 kg

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84238990

842389

--- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84239000

842390

- Pesi per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84249000

842490

- Parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84251100

842511

-- a motore elettrico

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84251900

842519

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84253100

842531

-- a motore elettrico

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84253900

842539

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84254100

842541

-- Sollevatori fissi di vetture per autorimesse

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84254200

842542

-- altre binde e martinetti, idraulici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84254900

842549

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84311000

843110

- di macchine o apparecchi della voce 8425

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84312000

843120

- di macchine o apparecchi della voce 8427

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84313100

843131

-- di ascensori, montacarichi o scale meccaniche

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84313900

843139

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84314100

843141

-- Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84314200

843142

-- Lame di apripista

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84314300

843143

-- Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 843041 o 843049

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84314900

843149

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84433900

844339

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84439900

844399

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84501110

845011

--- Non montate

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84501210

845012

--- Non montate

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84501910

845019

--- Non montate

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84502010

845020

--- Non montate

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84509000

845090

- Parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84701000

847010

- Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84702100

847021

-- con dispositivo stampante

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84702900

847029

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84703000

847030

- altre macchine calcolatrici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84705000

847050

- Registratori di cassa

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84709000

847090

- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84723000

847230

- Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84729000

847290

- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84731000

847310

- Parti ed accessori di macchine della voce 8469

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84732100

847321

-- di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 847010, 847021 o 847029

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84732900

847329

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84734000

847340

- Parti e accessori di macchine della voce 8472

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84735000

847350

- Parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8469 a 8472

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84762100

847621

-- con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84762900

847629

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84768100

847681

-- con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84768900

847689

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84769000

847690

- Parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84811000

848110

- Riduttori di pressione

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84812000

848120

- Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84813000

848130

- Valvole di ritegno

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84814000

848140

- Valvole di troppo pieno o di sicurezza

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84818000

848180

- altri oggetti di rubinetteria e organi simili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84819000

848190

- Parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84821000

848210

- Cuscinetti a sfere

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84822000

848220

- Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84823000

848230

- Cuscinetti a rulli a botte

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84824000

848240

- Cuscinetti ad aghi (a rullini)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84825000

848250

- Cuscinetti a rulli cilindrici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84828000

848280

- altri, compresi, i cuscinetti combinati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84829100

848291

-- Sfere, cilindri, rulli ed aghi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84829900

848299

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84831000

848310

- Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84832000

848320

- Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84833000

848330

- Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84834000

848340

- Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84835000

848350

- Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84836000

848360

- Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84839000

848390

- Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84841000

848410

- Guarnizioni metalloplastiche

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84842000

848420

- Giunti di tenuta stagna meccanici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84849000

848490

- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84871000

848710

- Eliche per navi e loro pale

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

84879000

848790

- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85043100

850431

-- di potenza inferiore o uguale a 1 kVA

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85043200

850432

-- di potenza superiore a 1 kVA e inferiore o uguale a 16 kVA

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85111000

851110

- Candele di accensione

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85112000

851120

- Magneti; dinamo-magneti, volano-magneti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85113000

851130

- Distributori; bobine di accensione

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85114000

851140

- Avviatori, anche funzionanti come generatori

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85115000

851150

- altri generatori

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85118000

851180

- altri apparecchi e dispositivi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85119000

851190

- Parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85121000

851210

- Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85122000

851220

- altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85123000

851230

- Apparecchi di segnalazione acustica

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85124000

851240

- Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85129000

851290

- Parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85131090

851310

--- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85139000

851390

- Parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85163100

851631

-- Asciugacapelli

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85163200

851632

-- altri apparecchi per parrucchiere

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85163300

851633

-- Apparecchi per asciugare le mani

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85164000

851640

- Ferri da stiro elettrici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85165000

851650

- Forni a microonde

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85166000

851660

- altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85167900

851679

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85168000

851680

- Resistenze scaldanti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85169000

851690

- Parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85171100

851711

-- Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio « cordless »

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85171800

851718

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85176200

851762

-- Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85176900

851769

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85177000

851770

- Parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85232110

852321

--- non registrate

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85232910

852329

---non registrati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85235100

852351

-- Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85235200

852352

-- "Schede intelligenti" ("smart cards")

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85235900

852359

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85238010

852380

---Software

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85285910

852859

--- Non montati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85287210

852872

--- Non montati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85287290

852872

--- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85287310

852873

--- Non montati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85287390

852873

--- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85311000

853110

- Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85312000

853120

- Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85318000

853180

- altri apparecchi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85319000

853190

- Parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85321000

853210

- Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85322100

853221

-- di tantalio

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85322200

853222

-- elettrolitici all'alluminio

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85322300

853223

-- a dielettrico di ceramica, ad un solo strato

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85322400

853224

-- a dielettrico di ceramica, a più strati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85322500

853225

-- a dielettrico di carta o di materie plastiche

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85322900

853229

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85323000

853230

- Condensatori variabili o regolabili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85329000

853290

- Parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85331000

853310

- Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85332100

853321

-- per una potenza inferiore o uguale a 20 W

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85332900

853329

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85333100

853331

-- per una potenza inferiore o uguale a 20 W

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85333900

853339

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85334000

853340

- altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85339000

853390

- Parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85340000

853400

Circuiti stampati

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85361000

853610

- Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85362000

853620

- Interruttori automatici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85363000

853630

- altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85364100

853641

-- per una tensione inferiore o uguale a 60 V

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85364900

853649

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85365000

853650

- altri interruttori, sezionatori e commutatori

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85366100

853661

-- Portalampade

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85366900

853669

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85369000

853690

- altri apparecchi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85371000

853710

- per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85381000

853810

- Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85389000

853890

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85401100

854011

-- a colori

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85401200

854012

-- in monocromie

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85402000

854020

- Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85404000

854040

- Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in monocromie; tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85406000

854060

- altri tubi catodici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85407100

854071

-- Magnetron

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85407900

854079

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85408100

854081

-- Tubi per ricezione e tubi per amplificazione

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85408900

854089

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85409100

854091

-- di tubi catodici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85409900

854099

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85423100

854231

-- Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85423200

854232

-- Memorie

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85423300

854233

-- Amplificatori

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85423900

854239

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85429000

854290

- Parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85431000

854310

- Acceleratori di particelle

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85432000

854320

- Generatori di segnali

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85437000

854370

- altre macchine ed apparecchi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85439000

854390

- Parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85451900

854519

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85452000

854520

- Spazzole

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85459000

854590

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85461000

854610

- di vetro

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85462000

854620

- di ceramica

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85469000

854690

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85471000

854710

- Pezzi isolanti di ceramica

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85472000

854720

- Pezzi isolanti di materie plastiche

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

85479000

854790

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87012090

870120

--- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87041090

870410

--- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87049090

870490

--- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87081000

870810

- Paraurti e loro parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87082100

870821

-- Cinture di sicurezza

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87082900

870829

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87083000

870830

- Freni e servofreni; loro parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87084000

870840

- Cambi di velocità e loro parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87085000

870850

- Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87087000

870870

- Ruote, loro parti ed accessori

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87088000

870880

- Sistemi di sospensione e loro parti (compresi gli ammortizzatori di sospensione)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87089300

870893

-- Frizioni e loro parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87089400

870894

-- Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo; loro parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87089500

870895

-- Sacche gonfiabili di sicurezza con sistema di gonfiamento (« airbags »); loro parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87089900

870899

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87141000

871410

- di motocicli (compresi i ciclomotori)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87149100

871491

-- Telai e forcelle, e loro parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87149200

871492

-- Cerchioni e raggi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87149300

871493

-- Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87149400

871494

-- Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87149500

871495

-- Selle

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87149600

871496

-- Pedali e pedaliere, e loro parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87149900

871499

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87161090

871610

--- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87162090

871620

--- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87163190

871631

--- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87163990

871639

--- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87164090

871640

--- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

87169000

871690

- Parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

90021100

900211

-- per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

90021900

900219

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

90022000

900220

- Filtri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

90029000

900290

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

90031100

900311

-- di materie plastiche

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

90031900

900319

-- di altre materie

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

90039000

900390

- Parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

90041000

900410

- Occhiali da sole

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

90049090

900490

--- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

90051000

900510

- Binocoli

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

90058000

900580

- altri strumenti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

90059000

900590

- Parti ed accessori (compresi i sostegni)

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

90071000

900710

- Cineprese

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

90072000

900720

- Proiettori

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

90079100

900791

-- di cineprese

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

90079200

900792

-- di proiettori

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

90085000

900850

- Proiettori ed apparecchi di ingrandimento o di riduzione

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

90089000

900890

- Parti ed accessori

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

90101000

901010

- Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

90105000

901050

- altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

90106000

901060

- Schermi per proiezioni

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

90109000

901090

- Parti ed accessori

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

90291000

902910

- Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

90292000

902920

- Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

90299000

902990

- Parti ed accessori

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

92011000

920110

- Pianoforti verticali

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

92012000

920120

- Pianoforti a coda

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

92019000

920190

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

92021000

920210

- ad arco strofinato, a mezzo di un archetto

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

92029000

920290

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

92051000

920510

- Strumenti detti « ottoni »

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

92059000

920590

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

92060000

920600

Strumenti musicali a percussione [per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas]

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

92071000

920710

- Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

92079000

920790

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

92081000

920810

- Scatole musicali

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

92089000

920890

- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

92093000

920930

- Corde armoniche

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

92099100

920991

-- Parti ed accessori di pianoforti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

92099200

920992

-- Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9202

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

92099400

920994

-- Parti e accessori di strumenti musicali della voce 9207

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

92099900

920999

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

93039000

930390

- altri

25 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

93069000

930690

- altri

25 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

94029090

940290

--- altri

25 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

94038100

940381

-- di bambù o di canna d'India

25 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

94038900

940389

-- altri

25 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

94060090

940600

--- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

96061000

960610

- Bottoni a pressione e loro parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

96062100

960621

-- di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

96062200

960622

-- di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

96062900

960629

-- altri

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

96063000

960630

- Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

96071100

960711

-- con dentini di metalli comuni

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

96071900

960719

-- altre

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

96072000

960720

- Parti

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

96190010

961900

---Assorbenti e tamponi igienici

10 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %



ALLEGATO II(c) – PARTE 4

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DELL'UE

Anno e aliquota applicabile

Codice SA a 8 cifre

Codice SA a 6 cifre

Designazione delle merci

Aliquota del dazio

T0+12

T0+13

T0+14

T0+15

T0+16

T0+17

T0+18

T0+19

T0+20

T0+21

T0+22

T0+23

T0+24

T0+25

01012900

010129

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01013090

010130

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01019010

010190

--- riproduttori di razza pura

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01019090

010190

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01022900

010229

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01023900

010239

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01029090

010290

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01039100

010391

-- di peso inferiore a 50 kg

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01039200

010392

-- di peso uguale o superiore a 50 kg

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01041090

010410

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01042090

010420

---altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01051200

010512

-- Tacchine e tacchini

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01051300

010513

-- Anatre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01051400

010514

-- Oche

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01051500

010515

-- Faraone

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01059400

010594

-- Galli e galline

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01059900

010599

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01061100

010611

-- Primati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01061200

010612

-- Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01061300

010613

-- Cammelli e altri camelidi (Camelidae)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01061400

010614

-- Conigli e lepri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01061900

010619

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01062000

010620

- Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01063100

010631

-- Uccelli rapaci

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01063200

010632

-- Psittaformici (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01063300

010633

-- Struzzi; emù (Dromaius novaehollandiae)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01063900

010639

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01064100

010641

-- Api

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01064900

010649

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

01069000

010690

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02011000

020110

- in carcasse o mezzene

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02021000

020210

- in carcasse o mezzene

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02031100

020311

-- in carcasse o mezzene

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02031900

020319

-- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02032100

020321

-- in carcasse o mezzene

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02041000

020410

- Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02042100

020421

-- in carcasse o mezzene

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02043000

020430

- Carcasse e mezzene di agnello, congelate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02044100

020441

-- in carcasse o mezzene

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02050000

020500

Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02062100

020621

-- Lingue

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02063000

020630

- della specie suina, fresche o refrigerate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02064100

020641

-- Fegati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02064900

020649

-- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02068000

020680

- altre, fresche o refrigerate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02071300

020713

-- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02071400

020714

-- Pezzi e frattaglie, congelati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02072400

020724

-- interi, freschi o refrigerati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02072500

020725

-- interi, congelati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02072600

020726

-- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02072700

020727

-- Pezzi e frattaglie, congelati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02074100

020741

-- interi, freschi o refrigerati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02074200

020742

-- interi, congelati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02074300

020743

-- Fegati grassi, freschi o refrigerati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02074400

020744

-- altri, freschi o refrigerati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02074500

020745

-- altri, congelati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02075100

020751

-- interi, freschi o refrigerati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02075200

020752

-- interi, congelati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02075300

020753

-- Fegati grassi, freschi o refrigerati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02075400

020754

-- altri, freschi o refrigerati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02075500

020755

-- altri, congelati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02076000

020760

- di faraone

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02081000

020810

- di conigli o di lepri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02083000

020830

- di primati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02084000

020840

- di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02085000

020850

- di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02086000

020860

- di cammelli e altri camelidi (Camelidae)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02089000

020890

- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02091000

020910

- di suini

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02099000

020990

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02109100

021091

-- di primati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02109200

021092

-- di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02109300

021093

-- di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

02109900

021099

-- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03011100

030111

-- di acqua dolce

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03011900

030119

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03019100

030191

-- Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03019200

030192

-- Anguille (Anguilla spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03019300

030193

-- Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03019400

030194

-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03019500

030195

-- Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03019900

030199

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03021100

030211

-- Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03021300

030213

-- Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03021400

030214

-- Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03021900

030219

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03022100

030221

-- Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03022200

030222

-- Passere di mare (Pleuronectes platessa)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

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10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03022300

030223

-- Sogliole (Solea spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

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10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03022400

030224

-- Rombi (Psetta maxima)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

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10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03022900

030229

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03023100

030231

-- Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03023200

030232

-- Tonni albacora (Thunnus albacares)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03023300

030233

-- Tonnetti striati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03023400

030234

-- Tonni obesi (Thunnus obesus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03023500

030235

-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03023600

030236

-- Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03024100

030241

-- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03024200

030242

-- Acciughe (Engraulis spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03024300

030243

-- Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03024400

030244

-- Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03024500

030245

-- Suri e sugarelli (Trachurus spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03024600

030246

-- Cobia (Rachycentron canadum)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

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10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03024700

030247

-- Pesce spada (Xiphias gladius)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

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10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03025100

030251

-- Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

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13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03025200

030252

-- Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03025300

030253

-- Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03025400

030254

-- Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

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10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03025500

030255

-- Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

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5,0 %

2,5 %

0,0 %

03025600

030256

-- Melù e melù australe (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

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7,5 %

5,0 %

2,5 %

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03025900

030259

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03027100

030271

-- Tilapia (Oreochromis spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

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10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03027200

030272

-- Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

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10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03027300

030273

-- Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

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10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03027400

030274

-- Anguille (Anguilla spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

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7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03027900

030279

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

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10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03028100

030281

-- Squali

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

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10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

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03028200

030282

-- Razze (Rajidae)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

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10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03028300

030283

-- Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

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10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03028400

030284

-- Spigole (Dicentrarchus spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03028500

030285

-- Dentici (Sparidae)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03028900

030289

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03029000

030290

- Fegati, uova e lattimi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03031100

030311

-- Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

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10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03031200

030312

-- Altri salmoni del Pacifico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03031300

030313

-- Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03031400

030314

-- Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03031900

030319

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03032300

030323

-- Tilapia (Oreochromis spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03032400

030324

-- Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03032500

030325

-- Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03032600

030326

-- Anguille (Anguilla spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03032900

030329

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

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03033100

030331

-- Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03033200

030332

-- Passere di mare (Pleuronectes platessa)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03033300

030333

-- Sogliole (Solea spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03033400

030334

-- Rombi (Psetta maxima)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03033900

030339

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03034100

030341

-- Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03034200

030342

-- Tonni albacora (Thunnus albacares)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03034300

030343

-- Tonnetti striati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03034400

030344

-- Tonni obesi (Thunnus obesus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03034500

030345

-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03034600

030346

-- Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03034900

030349

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03035100

030351

-- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03035300

030353

-- Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03035400

030354

-- Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03035500

030355

-- Suri e sugarelli (Trachurus spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03035600

030356

-- Cobia (Rachycentron canadum)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03035700

030357

-- Pesce spada (Xiphias gladius)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03036300

030363

-- Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03036400

030364

-- Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03036500

030365

-- Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03036600

030366

-- Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03036700

030367

-- Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03036800

030368

-- Melù e melù australe (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03036900

030369

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03038100

030381

-- Squali

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03038200

030382

-- Razze (Rajidae)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03038300

030383

-- Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03038400

030384

-- Spigole (Dicentrarchus spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03038900

030389

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03039000

030390

- Fegati, uova e lattimi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03052000

030520

- Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03054100

030541

-- Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03054200

030542

-- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03055100

030551

-- Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03056100

030561

-- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03056200

030562

-- Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03056300

030563

-- Acciughe (Engraulis spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03061100

030611

-- Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03061200

030612

-- Astici (Homarus spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03061400

030614

-- Granchi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03061500

030615

-- Scampi (Nephrops norvegicus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03061600

030616

-- Gamberetti d'acqua fredda (Pandalus spp., Crangon crangon)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03061700

030617

-- Altri gamberetti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03061900

030619

-- altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03062100

030621

-- Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03062200

030622

-- Astici (Homarus spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03062400

030624

-- Granchi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03062500

030625

-- Scampi (Nephrops norvegicus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03062600

030626

-- Gamberetti d'acqua fredda (Pandalus spp., Crangon crangon)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03062700

030627

-- Altri gamberetti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03062900

030629

-- altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03071100

030711

-- vive, fresche o refrigerate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03071900

030719

-- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03072100

030721

-- vivi, freschi o refrigerati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03072900

030729

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03073100

030731

-- vivi, freschi o refrigerati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03073900

030739

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03074100

030741

-- vivi, freschi o refrigerati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03074900

030749

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03075100

030751

-- vivi, freschi o refrigerati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03075900

030759

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03076000

030760

- Lumache, diverse da quelle di mare

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03077100

030771

-- vivi, freschi o refrigerati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03077900

030779

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03078100

030781

-- vivi, freschi o refrigerati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03078900

030789

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03079100

030791

-- vivi, freschi o refrigerati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03079900

030799

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03081100

030811

-- vive, fresche o refrigerate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03081900

030819

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03082100

030821

-- vivi, freschi o refrigerati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03082900

030829

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03083000

030830

- Meduse (Rhopilema spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

03089000

030890

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

04081100

040811

-- essiccati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

04089100

040891

-- essiccati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

04100000

041000

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05010000

050100

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05021000

050210

- Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05029000

050290

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05040000

050400

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05051000

050510

- Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05059000

050590

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05061000

050610

- Osseina e ossa acidulate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05069000

050690

- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05071010

050710

--- Zanne di elefante

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05071020

050710

--- Denti di ippopotamo

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05071030

050710

--- Corna di rinoceronte

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05071090

050710

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05079000

050790

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05080000

050800

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05119190

051191

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

05119990

051199

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

06039000

060390

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

06042000

060420

- Freschi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

06049000

060490

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07011000

070110

- da semina

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07052100

070521

-- Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07052900

070529

-- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07115100

071151

-- Funghi del genere Agaricus

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07123100

071231

-- Funghi del genere Agaricus

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07123200

071232

-- Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07123300

071233

-- Tremelle (Tremella spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07123900

071239

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07141000

071410

- Radici di manioca

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07142000

071420

- Patate dolci

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07143000

071430

- Igname (Dioscorea spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07144000

071440

- Colocasia (Colocasia spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07145000

071450

- Malanga (Xanthosoma spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

07149000

071490

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08011100

080111

-- disseccate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08011200

080112

-- nel guscio interno (endocarpo)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08011900

080119

-- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08012100

080121

-- con guscio

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08012200

080122

-- sgusciate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08021200

080212

-- sgusciate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08022200

080222

-- sgusciate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08023100

080231

-- con guscio

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08023200

080232

-- sgusciate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08024100

080241

-- con guscio

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08024200

080242

-- sgusciate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08025100

080251

-- con guscio

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08025200

080252

-- sgusciate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08041000

080410

- Datteri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08042000

080420

- Fichi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08054000

080540

- Pompelmi e pomeli

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08055000

080550

- Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08061000

080610

- fresche

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08091000

080910

- Albicocche

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08092100

080921

-- Ciliege acide (Prunus cerasus)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08092900

080929

-- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08101000

081010

- Fragole

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08102000

081020

- Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08103000

081030

- Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uva spina

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08104000

081040

- Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere « Vaccinium »

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08105000

081050

- Kiwi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08106000

081060

- Durian

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08112000

081120

- Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08121000

081210

- Ciliege

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08129000

081290

- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08131000

081310

- Albicocche

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08132000

081320

- Prugne

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

08133000

081330

- Mele

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

09030000

090300

Mate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

09061100

090611

-- Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

09061900

090619

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

09082100

090821

-- non tritato né polverizzato

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

09082200

090822

-- tritato o polverizzato

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

09093100

090931

-- non tritati né polverizzati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

09093200

090932

-- tritati o polverizzati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

10039000

100390

- altro

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

10071000

100710

- destinato alla semina

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

10079000

100790

- altro

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

10082100

100821

-- destinato alla semina

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

10082900

100829

-- altro

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

10083000

100830

- Scagliola

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

10084000

100840

- Fonio (Digitaria spp.)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

10085000

100850

- Quinoa (Chenopodium quinoa)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

10086000

100860

- Triticale

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

10089000

100890

- altri cereali

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

11031900

110319

-- di altri cereali

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

11032000

110320

- Agglomerati in forma di pellets

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

11042200

110422

-- di avena

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

11042300

110423

-- di granturco

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

11043000

110430

- Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

11061000

110610

- di legumi da granella secchi della voce 0713

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

11062000

110620

- di sago, di radici o tuberi della voce 0714

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

11063000

110630

- dei prodotti del capitolo 8

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

15089000

150890

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

15100000

151000

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

15132900

151329

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

15141900

151419

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

15149900

151499

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

15151900

151519

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

15159000

151590

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

15161000

151610

- Grassi e oli animali e loro frazioni

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

16030000

160300

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

16051000

160510

- Granchi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

16052100

160521

-- non in recipienti ermeticamente chiusi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

16052900

160529

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

16053000

160530

- Astici

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

16054000

160540

- altri crostacei

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

16055100

160551

-- Ostriche

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

16055200

160552

-- Conchiglie dei pellegrini, ventagli o pettini

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

16055300

160553

-- Mitili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

16055400

160554

-- Seppie e calamari

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

16055500

160555

-- Polpi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

16055600

160556

-- Vongole, cardidi e arche

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

16055700

160557

-- Abaloni

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

16055800

160558

-- Lumache, diverse da quelle di mare

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

16055900

160559

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

16056100

160561

-- Oloturie

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

16056200

160562

-- Ricci di mare

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

16056300

160563

-- Meduse

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

16056900

160569

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

17031000

170310

- Melassi di canna

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

17039000

170390

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

19043000

190430

- Bulgur di grano

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

20039000

200390

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

25233000

252330

- Cementi alluminosi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

25241000

252410

- Crocidolite

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

25249000

252490

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

27101951

271019

---- Lubrificanti in forma liquida

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

27101952

271019

---- Grassi lubrificanti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

27101954

271019

---- Oli per fibre tessili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

27111100

271111

-- Gas naturale

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

27111200

271112

-- Propano

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

27111300

271113

-- Butani

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

27111400

271114

-- Etilene, propilene, butilene e butadiene

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

27111900

271119

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

27112100

271121

-- Gas naturale

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

27112900

271129

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

28112100

281121

-- Diossido di carbonio

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

30069200

300692

-- Rifiuti farmaceutici

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

32100090

321000

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

32131000

321310

- Colori in assortimenti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

32139000

321390

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

32159090

321590

---altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

33062000

330620

- Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

36041000

360410

- Articoli per fuochi d'artificio

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

36049000

360490

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

36069000

360690

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

38089131

380891

---- a base di piretro

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

38089132

380891

- - - - contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

38089139

380891

---- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

38251000

382510

- Rifiuti urbani

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

38252000

382520

- Fanghi di depurazione

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

38253000

382530

- Rifiuti clinici

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

38254100

382541

-- alogenati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

38254900

382549

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

38255000

382550

- Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

38256100

382561

-- contenenti principalmente costituenti organici

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

38256900

382569

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

38259000

382590

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

39199090

391990

---altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

39204310

392043

--- non stampati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

39204390

392043

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

39204900

392049

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

39206210

392062

--- non stampati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

39206290

392062

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

39239090

392390

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

39251000

392510

- Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

39252000

392520

- Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

39253000

392530

- Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

39263000

392630

- Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

39264000

392640

- Statuette ed altri oggetti da ornamento

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

40121100

401211

-- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e auto da corsa)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

40121200

401212

-- dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

40121300

401213

-- dei tipi utilizzati per veicoli aerei

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

40121900

401219

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

40122000

401220

- Pneumatici usati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

40129090

401290

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

40170090

401700

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

42010000

420100

Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

42060000

420600

Lavori di budella, di pellicola di intestini « baudruche », di vesciche o di tendini

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

43031000

430310

- Indumenti ed accessori di abbigliamento

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

43039000

430390

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

43040000

430400

Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

44151000

441510

- Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

44219010

442190

--- Stecchi per fiammiferi

10 %

9.5 %

8.6 %

7.3 %

5.8 %

4.1 %

2.6 %

1.6 %

0.9%

0.4 %

0.2 %

0.1 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

44219090

442190

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

46012100

460121

-- di bambù

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

46012200

460122

-- di canne d'India

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

46012900

460129

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

46019200

460192

-- di bambù

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

46019300

460193

-- di canne d'India

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

46019400

460194

-- di materiali vegetali

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

46019900

460199

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

46021100

460211

-- di bambù

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

46021200

460212

-- di canne d'India

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

46021900

460219

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

48010090

480100

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

48025500

480255

-- di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m², in rotoli

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

48041990

480419

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

48044200

480442

-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

48054000

480540

- Carta da filtro e cartone da filtro

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

48055000

480550

- Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

48059200

480592

-- di peso superiore a 150 g per m² ma inferiore a 225 g per m²

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

48101300

481013

-- in rotoli

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

48114900

481149

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

48142000

481420

- Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

48192090

481920

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

48234000

482340

- Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

49119100

491191

-- Immagini, incisioni e fotografie

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

49119990

491199

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

50071000

500710

- Tessuti di roccadino

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

50072000

500720

- altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

50079000

500790

- altri tessuti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

51111100

511111

-- di peso non superiore a 300 g/m²

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

51111900

511119

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

51112000

511120

- altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

51113000

511130

- altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

51119000

511190

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

51121100

511211

-- di peso non superiore a 200 g/m²

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

51121900

511219

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

51122000

511220

- altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

51123000

511230

- altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

51129000

511290

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

51130000

511300

Tessuti di peli grossolani o di crine

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

52041100

520411

-- contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

52042000

520420

- condizionati per la vendita al minuto

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

52082300

520823

-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

52114100

521141

-- ad armatura a tela

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

52121100

521211

-- greggi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

52121300

521213

-- tinti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

52121400

521214

-- di filati di diversi colori

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

52122100

521221

-- greggi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

52122200

521222

-- imbianchiti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

52122300

521223

-- tinti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

53091100

530911

-- greggi o imbianchiti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

53091900

530919

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

53092100

530921

-- greggi o imbianchiti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

53092900

530929

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

53101000

531010

- greggi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

53109000

531090

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

53110000

531100

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

54011000

540110

- di filamenti sintetici

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

54012000

540120

- di filamenti artificiali

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

54079400

540794

-- stampati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

54081000

540810

- Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

54082100

540821

-- greggi o imbianchiti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

54082200

540822

-- tinti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

54082300

540823

-- di filati di diversi colori

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

54082400

540824

-- stampati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

54083100

540831

-- greggi o imbianchiti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

54083200

540832

-- tinti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

54083300

540833

-- di filati di diversi colori

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

55081000

550810

- di fibre sintetiche in fiocco

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

55082000

550820

- di fibre artificiali in fiocco

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

55163300

551633

-- di filati di diversi colori

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

55164300

551643

-- di filati di diversi colori

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

55169100

551691

-- greggi o imbianchiti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

55169200

551692

-- tinti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

55169300

551693

-- di filati di diversi colori

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

56013000

560130

- Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

56021000

560210

- Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

56022100

560221

-- di lana o di peli fini

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

56022900

560229

-- di altre materie tessili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

56074100

560741

-- Spago per legare

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

57021000

570210

- Tappeti detti "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

57022000

570220

- Rivestimenti del suolo di cocco

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

57023100

570231

-- di lana o di peli fini

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

57023200

570232

-- di materie tessili sintetiche o artificiali

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

57023900

570239

-- di altre materie tessili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

57024100

570241

-- di lana o di peli fini

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

57024200

570242

-- di materie tessili sintetiche o artificiali

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

57041000

570410

- Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m²

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

58011000

580110

- di lana o di peli fini

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

58012100

580121

-- Velluti e felpe a trama, non tagliati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

58013100

580131

-- Velluti e felpe a trama, non tagliati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

58013200

580132

-- Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

58023000

580230

- Superfici tessili « tufted »

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

58043000

580430

- Pizzi a mano

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

58050000

580500

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

58081000

580810

- Trecce in pezza

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

58090000

580900

Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

58101000

581010

- Ricami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

58109100

581091

-- di cotone

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

58109200

581092

-- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

58109900

581099

-- di altre materie tessili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

59041000

590410

- Linoleum

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

59049000

590490

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

59050000

590500

Rivestimenti murali di materie tessili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

59061000

590610

- Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

59069100

590691

-- a maglia

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

59069900

590699

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

59070000

590700

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

59090000

590900

Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

59100000

591000

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60011000

600110

- Stoffe dette a peli lunghi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60012200

600122

-- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60012900

600129

-- di altre materie tessili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60019200

600192

-- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60024000

600240

- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60029000

600290

- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60031000

600310

- di lana o di peli fini

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60032000

600320

- di cotone

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60033000

600330

- di fibre sintetiche

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60034000

600340

- di fibre artificiali

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60039000

600390

- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60041000

600410

- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60049000

600490

- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60052100

600521

-- gregge o imbianchite

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60052200

600522

-- tinte

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60052300

600523

-- di filati di diversi colori

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60052400

600524

-- stampate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60053100

600531

-- gregge o imbianchite

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60053200

600532

-- tinte

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60053300

600533

-- di filati di diversi colori

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60053400

600534

-- stampate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60054100

600541

-- gregge o imbianchite

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60054200

600542

-- tinte

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60054300

600543

-- di filati di diversi colori

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60054400

600544

-- stampate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60059000

600590

- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60061000

600610

- di lana o di peli fini

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60062100

600621

-- gregge o imbianchite

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60062200

600622

-- tinte

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60062300

600623

-- di filati di diversi colori

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60062400

600624

-- stampate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60063100

600631

-- gregge o imbianchite

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60063200

600632

-- tinte

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60063300

600633

-- di filati di diversi colori

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60063400

600634

-- stampate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60064100

600641

-- gregge o imbianchite

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60064200

600642

-- tinte

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60064300

600643

-- di filati di diversi colori

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60064400

600644

-- stampate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

60069000

600690

- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

61101100

611011

-- di lana

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

61101200

611012

-- di capra del Cachemir

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

61101900

611019

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

65040000

650400

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

65050000

650500

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

65069100

650691

-- di gomma o di materia plastica

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

65069900

650699

-- di altre materie

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

66019100

660191

-- con fusto o manico telescopico

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

66019900

660199

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

66020000

660200

Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

67010000

670100

Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 0505, e dai calami e dagli steli di piume, lavorati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

67021000

670210

- di materie plastiche

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

67029000

670290

- di altre materie

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

67030000

670300

Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

67041100

670411

-- Parrucche complete

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

67041900

670419

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

67042000

670420

- di capelli

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

67049000

670490

- di altre materie

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68010000

680100

Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68022100

680221

-- Marmo, travertino e alabastro

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68022300

680223

-- Granito

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68022900

680229

-- altre pietre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68029100

680291

-- Marmo, travertino e alabastro

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68029200

680292

-- altre pietre calcaree

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68029300

680293

-- Granito

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68029900

680299

-- altre pietre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68030000

680300

Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68041000

680410

- Mole per macinare o per sfibrare

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68043000

680430

- Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68051000

680510

- applicati solamente su tessuto di materie tessili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68053000

680530

- applicati su altre materie

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68061000

680610

- Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68062000

680620

- Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68091100

680911

-- unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68091900

680919

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68099000

680990

- altri lavori

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68101100

681011

-- Blocchi e mattoni da costruzione

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68101900

681019

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68109100

681091

-- Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68109990

681099

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68114000

681140

- contenenti amianto

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68118100

681181

-- Lastre ondulate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68118200

681182

-- altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68118900

681189

-- altri lavori

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68129200

681292

-- Carta, cartoni e feltri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68129300

681293

-- Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68129900

681299

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68141000

681410

- Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68149000

681490

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68151000

681510

- Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68152000

681520

- Lavori di torba

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

68159100

681591

-- contenenti magnesite, dolomite o cromite

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

69041000

690410

- Mattoni da costruzione

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

69131000

691310

- di porcellana

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

69139000

691390

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

70181000

701810

- Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

70182000

701820

- Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

70200099

702000

---- altri

10 %

9.5 %

8.6 %

7.3 %

5.8 %

4.1 %

2.6 %

1.6 %

0.9%

0.4 %

0.2 %

0.1 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

71011000

710110

- Perle fini

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71012100

710121

-- gregge

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71012200

710122

-- lavorate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71021000

710210

- non scelti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71022100

710221

-- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71022900

710229

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71023100

710231

-- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71023900

710239

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71031090

710310

--- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71039100

710391

-- Rubini, zaffiri e smeraldi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71039990

710399

--- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71041000

710410

- Quarzo piezoelettrico

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71042000

710420

- altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71049000

710490

- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71051000

710510

- di diamanti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71059000

710590

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71061000

710610

- Polveri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71069100

710691

-- greggio

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71069200

710692

-- semilavorato

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71070000

710700

Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71081100

710811

-- Polveri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71081200

710812

-- greggio

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71081300

710813

-- semilavorato

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71090000

710900

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71101100

711011

-- greggio o in polvere

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71101900

711019

-- altro

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71102100

711021

-- greggio o in polvere

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71102900

711029

-- altro

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71103100

711031

-- greggio o in polvere

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71103900

711039

-- altro

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71104100

711041

-- greggi o in polvere

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71104900

711049

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71110000

711100

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71123000

711230

- Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71129100

711291

-- di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71129200

711292

-- di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71129900

711299

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71131100

711311

-- di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71131900

711319

-- di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71132000

711320

- di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71141100

711411

-- di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71141900

711419

-- di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71142000

711420

- di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71151000

711510

- Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71159000

711590

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71161000

711610

- di perle fini o coltivate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71162000

711620

- di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71171100

711711

-- gemelli e bottoni simili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71171900

711719

-- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71179000

711790

- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

71181000

711810

- Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

72102000

721020

- piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

72106900

721069

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

72112900

721129

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73030000

730300

Tubi e profilati cavi, di ghisa

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73063000

730630

- altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73064000

730640

- altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73065000

730650

- altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73066100

730661

-- di sezione quadrata o rettangolare

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73066900

730669

-- di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73071100

730711

-- di ghisa non malleabile

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73072100

730721

-- Flange

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73072300

730723

-- Accessori da saldare testa a testa

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73072900

730729

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73079100

730791

-- Flange

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73079300

730793

-- Accessori da saldare testa a testa

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73101000

731010

- di capacità uguale o superiore a 50 litri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73102990

731029

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73141200

731412

-- Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73141400

731414

-- altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73142000

731420

- Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm²

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73143100

731431

-- zincate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73143900

731439

-- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73144100

731441

-- zincate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73144200

731442

-- ricoperte di materie plastiche

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73145000

731450

- Lamiere e lastre, incise e stirate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73194000

731940

- Spilli di sicurezza ed altri spilli

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73199000

731990

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73202000

732020

- Molle ad elica

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73209000

732090

- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73211100

732111

-- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73211900

732119

-- altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73219000

732190

- Parti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73231000

732310

- Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73239100

732391

-- di ghisa, non smaltati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73239200

732392

-- di ghisa smaltati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73239300

732393

-- di acciai inossidabili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73241000

732410

- Acquai e lavabi di acciai inossidabili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73242100

732421

-- di ghisa, anche smaltate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73242900

732429

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73249000

732490

- altri, comprese le loro parti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

73262000

732620

- Lavori di fili di ferro o acciaio

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

74111000

741110

- di rame raffinato

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

74112100

741121

-- a base di rame-zinco (ottone)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

74112200

741122

-- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

74112900

741129

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

74121000

741210

- di rame raffinato

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

74122000

741220

- di leghe di rame

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

74130010

741300

--- Cavi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

74151000

741510

- Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

74152100

741521

-- Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

74152900

741529

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

74153300

741533

-- Viti; bulloni e dadi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

74153900

741539

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

74181000

741810

- Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

74182000

741820

- Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

74191000

741910

- Catene, catenelle e loro parti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

74199100

741991

-- colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

74199900

741999

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

75071100

750711

-- di nichel non legato

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

75071200

750712

-- di leghe di nichel

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

75072000

750720

- Accessori per tubi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

75081000

750810

- Tele metalliche e griglie, di fili di nichel

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

75089000

750890

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

76041000

760410

- di alluminio non legato

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

76042100

760421

-- Profilati cavi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

76061200

760612

-- di leghe di alluminio

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

76069200

760692

-- di leghe di alluminio

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

76081000

760810

- di alluminio non legato

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

76152000

761520

- Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

76161000

761610

- Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

76169100

761691

-- Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

82142000

821420

- Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

82149000

821490

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

83012000

830120

- Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

83013000

830130

- Serrature del tipo utilizzato per mobili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

83014 000

830140

- altre serrature; catenacci

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

83015000

830150

- Fermagli e montature a fermaglio con serratura

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

83017000

830170

- Chiavi presentate isolatamente

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

83025000

830250

- Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

83026000

830260

- Congegni di chiusura automatica per porte

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

83030000

830300

Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

83040000

830400

Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

83061000

830610

- Campane, campanelli, gong ed oggetti simili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

83062100

830621

-- argentati, dorati o platinati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

83062900

830629

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

83063000

830630

- Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

84145100

841451

-- Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

84145900

841459

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

84146000

841460

- Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

84148010

841480

--- Compressori fissi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

84148090

841480

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

84151000

841510

- del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo "split-system" (sistemi ad elementi separati)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

84152000

841520

- del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

84158100

841581

-- con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

84158200

841582

-- altri, con attrezzatura frigorifera

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

84158300

841583

-- senza attrezzatura frigorifera

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

84181000

841810

- Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

84182100

841821

-- a compressione

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

84182900

841829

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

84183000

841830

- Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

84184000

841840

- Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

84186190

841861

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

84186990

841869

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

84221100

842211

-- di tipo familiare

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

84331100

843311

-- a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

84331900

843319

-- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

84501190

845011

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

84501290

845012

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

84501990

845019

--- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

84502090

845020

--- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85072000

850720

- altri accumulatori al piombo

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85073000

850730

- al nichel-cadmio

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85074000

850740

- al nichel-ferro

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85075000

850750

- Accumulatori all'idruro di nichel metallico

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85076000

850760

- Accumulatori al litio-ion

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85078000

850780

- altri accumulatori

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85081100

850811

-- di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85081900

850819

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85086000

850860

- altri aspirapolvere

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85087000

850870

- Parti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85094000

850940

- Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85098000

850980

- altri apparecchi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85099000

850990

- Parti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85101000

851010

- Rasoi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85102000

851020

- Tosatrici

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85103000

851030

- Apparecchi per la depilazione

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85109000

851090

- Parti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85161000

851610

- Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85162100

851621

-- Radiatori ad accumulazione

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85162900

851629

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85181000

851810

- Microfoni e loro supporti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85182100

851821

-- Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85182200

851822

-- Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85182900

851829

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85183000

851830

- Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85184000

851840

- Amplificatori elettrici a bassa frequenza

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85185000

851850

- Apparecchi elettrici di amplificazione del suono

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85189000

851890

- Parti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85192000

851920

- Apparecchi azionati tramite l’introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85193000

851930

- Piatti giradischi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85195000

851950

- Segreterie telefoniche

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85198100

851981

-- muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85198900

851989

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85211000

852110

- a nastri magnetici

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85219000

852190

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85221000

852210

- Lettori fonografici

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85229000

852290

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85232190

852321

--- registrati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85232990

852329

--- registrati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85234100

852341

-- non registrati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85234900

852349

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85238090

852380

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85258000

852580

- Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85271200

852712

-- Radiocassette tascabili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85271300

852713

-- altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85271900

852719

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85272100

852721

-- combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85272900

852729

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85279100

852791

-- combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85279200

852792

-- non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85279900

852799

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85284900

852849

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85285990

852859

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85286900

852869

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85287100

852871

-- non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85291000

852910

- Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85299000

852990

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85309000

853090

- Parti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85391000

853910

- Oggetti detti « fari e proiettori sigillati »

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85392100

853921

-- alogeni, al tungsteno

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85392200

853922

-- altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85392900

853929

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85393100

853931

-- fluorescenti, a catodo caldo

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85393200

853932

-- Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85393900

853939

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85394100

853941

-- Lampade ad arco

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85394900

853949

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85399000

853990

- Parti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85441100

854411

-- di rame

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85441900

854419

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85442000

854420

- Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85443000

854430

- Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85446000

854460

- altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

85481000

854810

- Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

87031000

870310

- Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

87039090

870390

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

87071000

870710

- degli autoveicoli della voce 8703

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

87150000

871500

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

89031000

890310

- Imbarcazioni pneumatiche

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

89039100

890391

-- Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

89039200

890392

-- Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

89039900

890399

-- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

90064000

900640

- Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

90065100

900651

-- con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

90066100

900661

-- Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti « flash elettronici »)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

90066900

900669

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

90069100

900691

-- di apparecchi fotografici

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

90069900

900699

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91011100

910111

-- solamente con indicatore meccanico

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91011900

910119

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91012100

910121

-- a carica automatica

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91012900

910129

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91019100

910191

-- a funzionamento elettrico

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91019900

910199

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91021100

910211

-- solamente con indicatore meccanico

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91021200

910212

-- solamente con indicatore optoelettronico

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91021900

910219

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91022100

910221

-- a carica automatica

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91022900

910229

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91029100

910291

-- a funzionamento elettrico

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91029900

910299

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91031000

910310

- a funzionamento elettrico

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91039000

910390

- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91040000

910400

Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91051100

910511

-- a funzionamento elettrico

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91051900

910519

-- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91052100

910521

-- a funzionamento elettrico

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91052900

910529

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91059100

910591

-- a funzionamento elettrico

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91059900

910599

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91061000

910610

- Registratori di presenza; orodatari e contatori di ore

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91069000

910690

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91070000

910700

Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91081100

910811

-- solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91081200

910812

-- solamente con indicatore optoelettronico

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91081900

910819

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91082000

910820

- a carica automatica

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91089000

910890

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91091000

910910

- a funzionamento elettrico

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91099000

910990

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91101100

911011

-- Movimenti completi, non montati o parzialmente montati « chablons »

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91101200

911012

-- Movimenti incompleti, montati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91101900

911019

-- Sbozzi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91109000

911090

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91111000

911110

- Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91112000

911120

- Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91118000

911180

- altre casse

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91119000

911190

- Parti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91122000

911220

- Casse e gabbie

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91129000

911290

- Parti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91131000

911310

- Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91132000

911320

- Di metalli comuni, anche dorati o argentati

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91139000

911390

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91141000

911410

- Molle, comprese le spirali

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91143000

911430

- Quadranti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91144000

911440

- Platine e ponti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

91149000

911490

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

93011000

930110

- Pezzi d'artiglieria (per esempio: cannoni, obici e mortai)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

93012000

930120

- Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lanciasiluri e dispositivi di lancio simili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

93019000

930190

- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

93020000

930200

Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

93031000

930310

- Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

93032000

930320

- altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

93033000

930330

- altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

93040000

930400

Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

93051000

930510

- di rivoltelle o pistole

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

93052000

930520

- di fucili o carabine della voce 9303

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

93059100

930591

-- di armi da guerra della voce 9301

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

93059900

930599

-- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

93062100

930621

-- Cartucce

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

93062900

930629

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

93063000

930630

- altre cartucce e loro parti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

93070000

930700

Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

94011000

940110

- Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

94015100

940151

-- di bambù o di canna d'India

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

94015900

940159

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

94021090

940210

--- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

94049000

940490

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95030000

950300

Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95042000

950420

- Bigliardi di ogni tipo e loro accessori

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95043000

950430

- altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings)

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95044000

950440

- Carte da gioco

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95045000

950450

- Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 950430

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95049000

950490

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95051000

950510

- Oggetti per feste di Natale

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95059000

950590

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95061100

950611

-- Sci

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95061200

950612

-- Attacchi per sci

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95061900

950619

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95062100

950621

-- Tavole a vela

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95062900

950629

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95063100

950631

-- Bastoni completi

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95063200

950632

-- Palle

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95063900

950639

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95064000

950640

- Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95065100

950651

-- Racchette da tennis, anche senza corde

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95065900

950659

-- altre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95066100

950661

-- Palle da tennis

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95066200

950662

-- Imbarcazioni pneumatiche

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95066900

950669

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95067000

950670

- Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95069100

950691

-- Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95069900

950699

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95071000

950710

- Canne da pesca

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95072000

950720

- Ami, anche montati su alamatori

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95073000

950730

- Mulinelli per la pesca

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95079000

950790

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95081000

950810

- Circhi ambulanti e serragli ambulanti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

95089000

950890

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96011000

960110

- Avorio lavorato e lavori di avorio

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96019000

960190

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96020000

960200

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96031000

960310

- Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96032900

960329

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96033000

960330

- Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96034000

960340

- Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 960330); tamponi e rulli per dipingere

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96035000

960350

- altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96040000

960400

Stacci e crivelli, a mano

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96050000

960500

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96083000

960830

- Penne stilografiche ed altre penne

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96084000

960840

- Portamine

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96085000

960850

- Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96086000

960860

- Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96089900

960899

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96091000

960910

- Matite con guaina

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96092000

960920

- Mine per matite o per portamine

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96099000

960990

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96121000

961210

- Nastri inchiostratori

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96122000

961220

- Cuscinetti per timbri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96131000

961310

- Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96132000

961320

- Accendini tascabili, a gas, ricaricabili

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96138000

961380

- altri accendini ed accenditori

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96139000

961390

- Parti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96140000

961400

Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96151100

961511

-- di gomma indurita o di materie plastiche

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96151900

961519

-- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96159000

961590

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96161010

961610

- - - Teste usate per la fabbricazione di spruzzatori

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96161090

961610

- - - altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96162000

961620

- Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toeletta

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

96180000

961800

Manichini e simili; automi e scene animate per mostre

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

97011000

970110

- Quadri, pitture e disegni

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

97019000

970190

- altri

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

97020000

970200

Incisioni, stampe e litografie, originali

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

97030000

970300

Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

97040000

970400

Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 4907

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

97050000

970500

Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %

97060000

970600

Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età

25 %

23,8 %

22,5 %

21,3 %

20,0 %

17,5 %

16,3 %

15,0 %

13,8 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

5,0 %

2,5 %

0,0 %



ALLEGATO II(d) – PARTE 5

DAZI DOGANALI SUI PRODOTTI ORIGINARI DELL'UE

Codice SA a 8 cifre

Codice SA a 6 cifre

Designazione delle merci

Aliquota del dazio

01051100

010511

-- Galli e galline

25 %

02012000

020120

- altri pezzi non disossati

25 %

02013000

020130

- disossate

25 %

02022000

020220

- altri pezzi non disossati

25 %

02023000

020230

- disossate

25 %

02031200

020312

-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati

25 %

02032200

020322

-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati

25 %

02032900

020329

-- altre

25 %

02042200

020422

-- in altri pezzi non disossati

25 %

02042300

020423

-- disossate

25 %

02044200

020442

-- in altri pezzi non disossate

25 %

02044300

020443

-- disossate

25 %

02045000

020450

- Carni di animali della specie caprina

25 %

02061000

020610

- della specie bovina, fresche o refrigerate

25 %

02062200

020622

-- Fegati

25 %

02062900

020629

-- altre

25 %

02069000

020690

- altre, congelate

25 %

02071100

020711

-- interi, freschi o refrigerati

25 %

02071200

020712

-- interi, congelati

25 %

02101100

021011

-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati

25 %

02101200

021012

-- Pancette (ventresche) e loro pezzi

25 %

02101900

021019

-- altre

25 %

02102000

021020

- Carni della specie bovina

25 %

03023900

030239

-- altri

25 %

03043100

030431

-- Tilapia (Oreochromis spp.)

25 %

03043200

030432

-- Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

25 %

03043300

030433

-- Persico africano (Lates niloticus)

25 %

03043900

030439

-- altri

25 %

03044100

030441

-- Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

25 %

03044200

030442

-- Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

25 %

03044300

030443

-- Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi)

25 %

03044400

030444

-- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae

25 %

03044500

030445

-- Pesci spada (Xiphias gladius)

25 %

03044600

030446

-- Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

25 %

03044900

030449

-- altri

25 %

03045100

030451

-- Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.)

25 %

03045200

030452

-- Salmonidi

25 %

03045300

030453

-- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae

25 %

03045400

030454

-- Pesci spada (Xiphias gladius)

25 %

03045500

030455

-- Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

25 %

03045900

030459

-- altri

25 %

03046100

030461

-- Tilapia (Oreochromis spp.)

25 %

03046200

030462

-- Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

25 %

03046300

030463

-- Persico africano (Lates niloticus)

25 %

03046900

030469

-- altri

25 %

03047100

030471

-- Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

25 %

03047200

030472

-- Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

25 %

03047300

030473

-- Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

25 %

03047400

030474

-- Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

25 %

03047500

030475

-- Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

25 %

03047900

030479

-- altri

25 %

03048100

030481

-- Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

25 %

03048200

030482

-- Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

25 %

03048300

030483

-- Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi)

25 %

03048400

030484

-- Pesci spada (Xiphias gladius)

25 %

03048500

030485

-- Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

25 %

03048600

030486

-- Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

25 %

03048700

030487

-- Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

25 %

03048900

030489

-- altri

25 %

03049100

030491

-- Pesci spada (Xiphias gladius)

25 %

03049200

030492

-- Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

25 %

03049300

030493

-- Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.)

25 %

03049400

030494

-- Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

25 %

03049500

030495

-- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, diversi dai merluzzi dell'Alaska (Theraga chalcogramma)

25 %

03049900

030499

-- altri

25 %

03051000

030510

- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

25 %

03053100

030531

-- Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.)

25 %

03053200

030532

-- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae

25 %

03053900

030539

-- altri

25 %

03054300

030543

-- Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

25 %

03054400

030544

-- Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.)

25 %

03054900

030549

-- altri

25 %

03055900

030559

-- altri

25 %

03056400

030564

-- Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.)

25 %

03056900

030569

-- altri

25 %

03057100

030571

-- Pinne di squalo

25 %

03057200

030572

-- Teste, code e stomaco di pesci

25 %

03057900

030579

-- altri

25 %

04011000

040110

- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %

60 %

04012000

040120

- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %

60 %

04014000

040140

- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % ed inferiore o uguale a 10 %

60 %

04015000

040150

- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %

60 %

04021000

040210

- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

60 %

04022100

040221

-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

60 %

04022900

040229

-- altri

60 %

04029100

040291

-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

60 %

04029900

040299

-- altri

60 %

04031000

040310

- Yogurt

25 %

04039000

040390

- altro

25 %

04041000

040410

- Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

25 %

04049000

040490

- altri

25 %

04051000

040510

- Burro

25 %

04052000

040520

- Paste da spalmare lattiere

25 %

04059000

040590

- altri

25 %

04061000

040610

- Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini

25 %

04062000

040620

- Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi

25 %

04063000

040630

- Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

25 %

04064000

040640

- Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti

25 %

04069000

040690

- altri formaggi

25 %

04071100

040711

-- di galline della specie Gallus domesticus

25 %

04071900

040719

-- altri

25 %

04072100

040721

-- di galline della specie Gallus domesticus

25 %

04072900

040729

-- altri

25 %

04079000

040790

- altri

25 %

04081900

040819

-- altri

25 %

04089900

040899

-- altri

25 %

04090000

040900

Miele naturale

25 %

06031100

060311

-- Rose

25 %

06031200

060312

-- Garofani

25 %

06031300

060313

-- Orchidee

25 %

06031400

060314

-- Crisantemi

25 %

06031500

060315

-- Gigli (Lilium spp.)

25 %

06031900

060319

-- altri

25 %

07019000

070190

- altre

25 %

07020000

070200

Pomodori, freschi o refrigerati

25 %

07031000

070310

- Cipolle e scalogni

25 %

07032000

070320

- Agli

25 %

07039000

070390

- Porri ed altri ortaggi agliacei

25 %

07041000

070410

- Cavolfiori e cavoli broccoli

25 %

07042000

070420

- Cavoletti di Bruxelles

25 %

07049000

070490

- altri

25 %

07051100

070511

-- a cappuccio

25 %

07051900

070519

-- altre

25 %

07061000

070610

- Carote e navoni

25 %

07069000

070690

- altri

25 %

07070000

070700

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

25 %

07081000

070810

- Piselli (Pisum sativum)

25 %

07082000

070820

- Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

25 %

07089000

070890

- altri legumi

25 %

07092000

070920

- Asparagi

25 %

07093000

070930

- Melanzane

25 %

07094000

070940

- Sedani, esclusi i sedani-rapa

25 %

07095100

070951

-- Funghi del genere Agaricus

25 %

07095900

070959

-- altri

25 %

07096000

070960

- Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta"

25 %

07097000

070970

- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

25 %

07099100

070991

-- Carciofi

25 %

07099200

070992

-- Olive

25 %

07099300

070993

-- Zucche e zucchine (Cucurbita spp.)

25 %

07099900

070999

-- altri

25 %

07101000

071010

- Patate

25 %

07102100

071021

-- Piselli (Pisum sativum)

25 %

07102200

071022

-- Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

25 %

07102900

071029

-- altri

25 %

07103000

071030

- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

25 %

07104000

071040

- Granturco dolce

25 %

07108000

071080

- altri ortaggi o legumi

25 %

07109000

071090

- Miscele di ortaggi o di legumi

25 %

07112000

071120

- Olive

25 %

07114000

071140

- Cetrioli e cetriolini

25 %

07115900

071159

-- altri

25 %

07119000

071190

- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

25 %

07122000

071220

- Cipolle

25 %

07129000

071290

- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

25 %

07131000

071310

- Piselli (Pisum sativum)

25 %

07132000

071320

- Ceci

25 %

07133100

071331

-- Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek

25 %

07133200

071332

-- Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis)

25 %

07133300

071333

-- Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris)

25 %

07133400

071334

-- Fagiolo Bambara o di terra (Vigna subterranea o Voandzeia subterranea)

25 %

07133500

071335

-- Fagiolo dall'occhio (Vigna unguiculata)

25 %

07133900

071339

-- altri

25 %

07134000

071340

- Lenticchie

25 %

07135000

071350

- Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor)

25 %

07136000

071360

- Pisello caiano o del tropico (Cajanus cajan)

25 %

07139000

071390

- altre

25 %

08013100

080131

-- con guscio

25 %

08013200

080132

-- sgusciate

25 %

08026100

080261

-- con guscio

25 %

08026200

080262

-- sgusciate

25 %

08027000

080270

- Noci di cola (Cola spp.)

25 %

08028000

080280

- Noci di arec

25 %

08029000

080290

- altre

25 %

08031000

080310

- Banane plantano (banane da cuocere)

25 %

08039000

080390

- altre

25 %

08043000

080430

- Ananassi

25 %

08044000

080440

- Avocadi

25 %

08045000

080450

- Guaiave, manghi e mangostani

25 %

08051000

080510

- Arance

25 %

08052000

080520

- Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

25 %

08059000

080590

- altri

25 %

08062000

080620

- secche

25 %

08071100

080711

-- Cocomeri

25 %

08071900

080719

-- altri

25 %

08072000

080720

- Papaie

25 %

08081000

080810

- Mele

25 %

08083000

080830

- Pere

25 %

08084000

080840

- Cotogne

25 %

08093000

080930

- Pesche, comprese le pesche noci

25 %

08094000

080940

- Prugne e prugnole

25 %

08107000

081070

- Cachi

25 %

08109000

081090

- altri

25 %

08111000

081110

- Fragole

25 %

08119000

081190

- altre

25 %

08134000

081340

- altre frutta

25 %

08135000

081350

- Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo

25 %

08140000

081400

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

25 %

09011100

090111

-- non decaffeinizzato

25 %

09011200

090112

-- decaffeinizzato

25 %

09012100

090121

-- non decaffeinizzato

25 %

09012200

090122

-- decaffeinizzato

25 %

09019000

090190

- altri

25 %

09021000

090210

- Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg

25 %

09022000

090220

- Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato

25 %

09023000

090230

- Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg

25 %

09024000

090240

- Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati

25 %

09041100

090411

-- non tritato né polverizzato

25 %

09041200

090412

-- tritato o polverizzato

25 %

09042100

090421

-- essiccati, non tritati né polverizzati

25 %

09042200

090422

-- tritati o polverizzati

25 %

09051000

090510

- non tritata né polverizzata

25 %

09052000

090520

- tritata o polverizzata

25 %

09062000

090620

- tritati o polverizzati

25 %

09071000

090710

- non tritati né polverizzati

25 %

09072000

090720

- tritati o polverizzati

25 %

09081100

090811

-- non tritate né polverizzate

25 %

09081200

090812

-- tritate o polverizzate

25 %

09083100

090831

-- non tritati né polverizzati

25 %

09083200

090832

-- tritati o polverizzati

25 %

09092100

090921

-- non tritati né polverizzati

25 %

09092200

090922

-- tritati o polverizzati

25 %

09096100

090961

-- non tritati né polverizzati

25 %

09096200

090962

-- tritati o polverizzati

25 %

09101100

091011

-- non tritato né polverizzato

25 %

09101200

091012

-- tritato o polverizzato

25 %

09102000

091020

- Zafferano

25 %

09103000

091030

- Curcuma

25 %

09109100

091091

-- Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo

25 %

09109900

091099

-- altre

25 %

10019910

100199

--- Frumento (grano) duro

35 %

10019990

100199

--- altro

35 %

10051000

100510

- destinato alla semina

25 %

10059000

100590

- altro

50 %

10061000

100610

- Risone (riso « paddy »)

25 %

10062000

100620

- Riso semigreggio (riso « cargo » o riso « bruno »)

25 %

10063000

100630

- Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

25 %

10064000

100640

- Rotture di riso

25 %

10081000

100810

- Grano saraceno

25 %

11010000

110100

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

60 %

11022000

110220

- Farina di granturco

50 %

11029000

110290

- altre

25 %

11031100

110311

-- di frumento (grano)

25 %

11031300

110313

-- di granturco

25 %

11041200

110412

-- di avena

25 %

11041900

110419

-- di altri cereali

25 %

11042900

110429

-- di altri cereali

25 %

11051000

110510

- Farina, semolino e polvere

25 %

11052000

110520

- Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets

25 %

11071000

110710

- non torrefatto

10 %

11072000

110720

- torrefatto

10 %

14049000

140490

- altri

10 %

15079000

150790

- altri

25 %

15099000

150990

- altri

25 %

15119010

151190

--- Oleina di palma, frazioni

10 %

15119020

151190

--- Stearina di palma, frazioni

10 %

15119030

151190

--- Oleina di palma, RBD

25 %

15119040

151190

--- Stearina di palma, RBD

10 %

15119090

151190

--- altri

25 %

15121900

151219

-- altri

25 %

15122900

151229

-- altri

25 %

15131900

151319

-- altri

25 %

15152100

151521

-- Olio greggio

10 %

15152900

151529

-- altri

25 %

15155000

151550

- Olio di sesamo e sue frazioni

25 %

15162000

151620

- Grassi e oli vegetali e loro frazioni

25 %

15171000

151710

- Margarina, esclusa la margarina liquida

25 %

15179000

151790

- altre

25 %

15180000

151800

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove

25 %

16010000

160100

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

25 %

16021000

160210

- Preparazioni omogeneizzate

25 %

16022000

160220

- di fegato di qualsiasi animale

25 %

16023100

160231

-- di tacchino

25 %

16023200

160232

-- di galline della specie Gallus domesticus

25 %

16023900

160239

-- altre

25 %

16024100

160241

-- Prosciutti e loro pezzi

25 %

16024200

160242

-- Spalle e loro pezzi

25 %

16024900

160249

-- altre, compresi i miscugli

25 %

16025000

160250

- della specie bovina

25 %

16029000

160290

- altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale

25 %

16041100

160411

-- Salmoni

25 %

16041200

160412

-- Aringhe

25 %

16041300

160413

-- Sardine, alacce e spratti

25 %

16041400

160414

-- Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.)

25 %

16041500

160415

-- Sgombri

25 %

16041600

160416

-- Acciughe

25 %

16041700

160417

-- Anguille

25 %

16041900

160419

-- altri

25 %

16042000

160420

- altre preparazioni e conserve di pesci

25 %

16043100

160431

-- Caviale

25 %

16043200

160432

-- Succedanei del caviale

25 %

17011210

170112

--- Sagù (sago)

35 %

17011290

170112

--- altri

100 %

17011310

170113

--- Sagù (sago)

35 %

17011390

170113

--- altri

35 %

17011410

170114

--- Sagù (sago)

100 %

17011490

170114

--- altri

100 %

17019100

170191

-- con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

100 %

17019910

170199

--- Zucchero per uso industriale

100 %

17019990

170199

--- altri

100 %

17021100

170211

-- contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

10 %

17021900

170219

-- altri

10 %

17022000

170220

- Zucchero e sciroppo d'acero

10 %

17023000

170230

- Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio

10 %

17024000

170240

- Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

10 %

17025000

170250

- Fruttosio chimicamente puro

10 %

17026000

170260

- altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

10 %

17029000

170290

- altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

10 %

17041000

170410

- Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero

25 %

17049000

170490

- altri

25 %

18061000

180610

- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

25 %

18062000

180620

- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

25 %

18063100

180631

-- ripiene

25 %

18063200

180632

-- non ripiene

25 %

18069000

180690

- altre

25 %

19011000

190110

- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

25 %

19012010

190120

--- Biscotto in polvere

10 %

19012090

190120

--- altre

25 %

19019010

190190

- - - Estratti di malto

10 %

19019090

190190

- - - altri

25 %

19021100

190211

-- contenenti uova

25 %

19021900

190219

-- altre

25 %

19022000

190220

- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)

25 %

19023000

190230

- altre paste alimentari

25 %

19024000

190240

- Cuscus

25 %

19030000

190300

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

25 %

19041000

190410

- Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura

25 %

19042000

190420

- Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati

25 %

19049000

190490

- altri

25 %

19051000

190510

- Pane croccante detto « Knäckebrot »

25 %

19052000

190520

- Pane con spezie (panpepato)

25 %

19053100

190531

-- Biscotti con aggiunta di dolcificanti

25 %

19053290

190532

---altro

25 %

19054000

190540

- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

25 %

19059090

190590

--- altri

25 %

20011000

200110

- Cetrioli e cetriolini

25 %

20019000

200190

- altri

25 %

20021000

200210

- Pomodori, interi o in pezzi

25 %

20029000

200290

- altri

25 %

20031000

200310

- Funghi del genere Agaricus

25 %

20041000

200410

- Patate

25 %

20049000

200490

- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

25 %

20051000

200510

- Ortaggi e legumi omogeneizzati

25 %

20052000

200520

- Patate

25 %

20054000

200540

- Piselli (Pisum sativum)

25 %

20055100

200551

-- Fagioli in grani

25 %

20055900

200559

-- altri

25 %

20056000

200560

- Asparagi

25 %

20057000

200570

- Olive

25 %

20058000

200580

- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

25 %

20059100

200591

-- Germogli di bambù

25 %

20059900

200599

-- altri

25 %

20060000

200600

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

25 %

20071000

200710

- Preparazioni omogeneizzate

25 %

20079100

200791

-- di agrumi

25 %

20079900

200799

-- altre

25 %

20081100

200811

-- Arachidi

25 %

20081900

200819

-- altre, compresi i miscugli

25 %

20082000

200820

- Ananassi

25 %

20083000

200830

- Agrumi

25 %

20084000

200840

- Pere

25 %

20085000

200850

- Albicocche

25 %

20086000

200860

- Ciliege

25 %

20087000

200870

- Pesche, comprese le pesche noci

25 %

20088000

200880

- Fragole

25 %

20089100

200891

-- Cuori di palma

25 %

20089300

200893

-- Mirtilli rossi (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

25 %

20089700

200897

-- Miscugli

25 %

20089900

200899

-- altri

25 %

20091100

200911

-- congelati

25 %

20091200

200912

-- non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20

25 %

20091900

200919

-- altri

25 %

20092100

200921

-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20

25 %

20092900

200929

-- altri

25 %

20093100

200931

-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20

25 %

20093900

200939

-- altri

25 %

20094100

200941

-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20

25 %

20094900

200949

-- altri

25 %

20095000

200950

- Succhi di pomodoro

25 %

20096100

200961

-- di un valore Brix inferiore o uguale a 30

25 %

20096900

200969

-- altri

25 %

20097100

200971

-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20

25 %

20097900

200979

-- altri

25 %

20098100

200981

-- Mirtilli rossi (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

25 %

20098900

200989

-- altri

25 %

20099000

200990

- Miscugli di succhi

25 %

21011100

210111

-- Estratti, essenze e concentrati

10 %

21011200

210112

-- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè

25 %

21012000

210120

- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate

25 %

21013000

210130

- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

25 %

21021000

210210

- Lieviti vivi

25 %

21022000

210220

- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti

25 %

21023000

210230

- Lieviti in polvere preparati

25 %

21031000

210310

- Salsa di soia

25 %

21032000

210320

- Salsa « Ketchup » ed altre salse al pomodoro

25 %

21033000

210330

- Farina di senape e senape preparata

25 %

21039000

210390

- altri

25 %

21041000

210410

- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

25 %

21042000

210420

- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

25 %

21050000

210500

Gelati, anche contenenti cacao

25 %

21061000

210610

- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

10 %

21069010

210690

---- preparati appositamente per l'infanzia

10 %

21069020

210690

--- Preparazioni dei tipi utilizzati per la produzione delle bevande

10 %

21069091

210690

---- Integratori alimentari

25 %

21069092

210690

---- Premiscela minerale impiegata per l'arricchimento degli alimenti

25 %

21069099

210690

---- altre

25 %

22011000

220110

- Acque minerali e acque gassate

25 %

22019000

220190

- altre

25 %

22021000

220210

- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

25 %

22029000

220290

- altre

25 %

22030010

220300

--- Stout e Porter

25 %

22030090

220300

--- altre

25 %

22041000

220410

- Vini spumanti

25 %

22042100

220421

-- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

25 %

22042900

220429

-- altri

25 %

22043000

220430

- altri mosti di uva

10 %

22051000

220510

- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

25 %

22059000

220590

- altri

25 %

22060010

220600

--- Sidro

25 %

22060020

220600

--- Birra opaca (ad es. Kibuku)

25 %

22060090

220600

--- altre

25 %

22071000

220710

- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

25 %

22072000

220720

- Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

25 %

22082000

220820

- Acquaviti di vino o di vinacce

25 %

22083000

220830

- Whisky

25 %

22084000

220840

- Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati

25 %

22085000

220850

- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)

25 %

22086000

220860

- Vodka

25 %

22087000

220870

- Liquori

25 %

22089010

220890

--- Bevande alcoliche distillate (ad es. Konyagi, Uganda Waragi)

25 %

22089090

220890

--- altri

25 %

22090000

220900

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico

25 %

23023000

230230

- di frumento

10 %

23091000

230910

- Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

10 %

24011000

240110

- Tabacchi non scostolati

25 %

24012000

240120

- Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati

25 %

24013000

240130

- Cascami di tabacco

25 %

24021000

240210

- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

25 %

24022010

240220

---di lunghezza non superiore a 72 mm filtro compreso

35 %

24022090

240220

--- altri

35 %

24029000

240290

- altri

25 %

24031100

240311

-- Tabacco da narghilè di cui alla nota 1 di sottovoci di questo capitolo

35 %

24031900

240319

-- altro

35 %

24039100

240391

-- Tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"

25 %

24039900

240399

-- altri

25 %

25010000

250100

Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare

25 %

25231000

252310

- Cementi non polverizzati detti « clinkers »

10 %

25232100

252321

-- Cementi bianchi, anche colorati artificialmente

25 %

25232900

252329

-- altri

55 %

25239000

252390

- altri cementi idraulici

25 %

27121000

271210

- Vaselina

25 %

28044000

280440

- Ossigeno

25 %

28111900

281119

-- altri

10 %

30069100

300691

-- Dispositivi per stomia

25 %

32081000

320810

- a base di poliesteri

25 %

32082000

320820

- a base di polimeri acrilici o vinilici

25 %

32089000

320890

- altre

25 %

32091000

320910

- a base di polimeri acrilici o vinilici

25 %

32099000

320990

- altre

25 %

32141000

321410

- Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura

25 %

32149000

321490

- altri

25 %

33030000

330300

Profumi ed acque da toeletta

25 %

33041000

330410

- Prodotti per il trucco delle labbra

25 %

33042000

330420

- Prodotti per il trucco degli occhi

25 %

33043000

330430

- Preparazioni per manicure o pedicure

25 %

33049100

330491

-- Ciprie, comprese le polveri compatte

25 %

33049900

330499

-- altri

25 %

33051000

330510

- Shampoo

25 %

33052000

330520

- Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti

25 %

33053000

330530

- Lacche per capelli

25 %

33059000

330590

- altre

25 %

33061000

330610

- Dentifrici

25 %

33069000

330690

- altre

25 %

33071000

330710

- Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba

25 %

33072000

330720

- Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore

25 %

33073000

330730

- Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno

25 %

33074100

330741

-- Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione

25 %

33074900

330749

-- altre

25 %

33079000

330790

- altri

25 %

34011100

340111

-- da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)

25 %

34011900

340119

-- altri

25 %

34012010

340120

--- Cilindretti per la produzione di sapone da toletta

25 %

34012090

340120

--- altri

25 %

34013000

340130

- Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone

25 %

34021100

340211

-- anionici

10 %

34021200

340212

-- cationici

10 %

34021300

340213

-- non ionici

25 %

34021900

340219

-- altri

25 %

34022000

340220

- Preparazioni condizionate per la vendita al minuto

25 %

34029000

340290

- altri

25 %

34051000

340510

- Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio

25 %

34052000

340520

- Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno

25 %

34053000

340530

- Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli

25 %

34054000

340540

- Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare

25 %

34059000

340590

- altri

25 %

34060000

340600

Candele, ceri ed articoli simili

25 %

35052000

350520

- Colle

25 %

35061000

350610

- Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg

25 %

35069100

350691

-- Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma

25 %

35069900

350699

-- altri

25 %

36050000

360500

Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604

35 %

36061000

360610

- Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm³

25 %

39051200

390512

-- in dispersione acquosa

10 %

39051900

390519

-- altro

10 %

39052100

390521

-- in dispersione acquosa

10 %

39052900

390529

-- altri

10 %

39053000

390530

- Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato

10 %

39059100

390591

-- Copolimeri

10 %

39059900

390599

-- altri

10 %

39061000

390610

- Poli(metacrilato di metile)

10 %

39075000

390750

- Resine alchidiche

10 %

39077000

390770

- Acido polilattico

10 %

39079100

390791

-- non saturi

10 %

39079900

390799

-- altri

10 %

39091000

390910

- Resine ureiche; resine di tiourea

10 %

39092000

390920

- Resine melamminiche

10 %

39172100

391721

-- di polimeri di etilene

25 %

39172200

391722

-- di polimeri di propilene

25 %

39172300

391723

-- di polimeri di cloruro di vinile

25 %

39172900

391729

-- di altre materie plastiche

25 %

39173100

391731

-- Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa

25 %

39173200

391732

-- altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori

25 %

39173300

391733

-- altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori

25 %

39173900

391739

-- altri

25 %

39174000

391740

- Accessori

25 %

39181000

391810

- di polimeri di cloruro di vinile

25 %

39189000

391890

- di altre materie plastiche

25 %

39191000

391910

- in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm

10 %

39201010

392010

--- non stampati

10 %

39201090

392010

--- altri

10 %

39202010

392020

--- non stampati

25 %

39202090

392020

--- altri

25 %

39205110

392051

--- non stampati

25 %

39205190

392051

--- altri

25 %

39205910

392059

--- non stampati

10 %

39205990

392059

--- altri

10 %

39206110

392061

--- non stampati

10 %

39206190

392061

--- altri

10 %

39206910

392069

--- non stampati

25 %

39206990

392069

--- altri

25 %

39207110

392071

--- non stampati

25 %

39207190

392071

--- altri

25 %

39207310

392073

--- non stampati

10 %

39207390

392073

--- altri

10 %

39207910

392079

--- non stampati

25 %

39207990

392079

--- altri

25 %

39209110

392091

--- non stampati

25 %

39209190

392091

--- altri

25 %

39209210

392092

--- non stampati

25 %

39209290

392092

--- altri

25 %

39209310

392093

--- non stampati

10 %

39209390

392093

--- altri

10 %

39209410

392094

--- non stampati

25 %

39209490

392094

--- altri

25 %

39209910

392099

--- non stampati

10 %

39209990

392099

--- altri

10 %

39211110

392111

--- non stampati

10 %

39211190

392111

--- altri

10 %

39211210

392112

--- non stampati

10 %

39211290

392112

--- altri

25 %

39211310

392113

--- non stampati

10 %

39211390

392113

--- altri

10 %

39211410

392114

--- non stampati

25 %

39211490

392114

--- altri

25 %

39211910

392119

--- non stampati

25 %

39211990

392119

--- altri

25 %

39219000

392190

- altri

25 %

39221000

392210

- Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi

25 %

39222000

392220

- Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti

25 %

39229000

392290

- altri

25 %

39231000

392310

- Scatole, casse, casellari e oggetti simili

25 %

39232100

392321

-- di polimeri di etilene

25 %

39232900

392329

-- di altre materie plastiche

25 %

39233000

392330

- Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili

25 %

39235010

392350

--- Inserti

10 %

39235090

392350

--- altri

25 %

39241000

392410

- Oggetti per il servizio da tavola o da cucina

25 %

39249000

392490

- altri

25 %

39259000

392590

- altri

25 %

39261000

392610

- Oggetti per l'ufficio e per la scuola

25 %

39262000

392620

- Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e muffole)

25 %

39269010

392690

--- Galleggianti per reti da pesca

10 %

39269090

392690

--- altri

10 %

40081100

400811

-- Lastre, fogli e nastri

10 %

40082900

400829

-- altri

10 %

40111000

401110

- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e auto da corsa)

25 %

40112010

401120

--- con cerchioni di diametro inferiore a 17 pollici

10 %

40112020

401120

--- con cerchioni di diametro uguale o superiore a 17 pollici

10 %

40131000

401310

- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo « break » e auto da corsa), autobus o autocarri

25 %

40139000

401390

- altre

25 %

40169100

401691

-- Rivestimenti e tappeti da pavimento

25 %

42021100

420211

-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

25 %

42021200

420212

-- con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili

25 %

42021900

420219

-- altri

25 %

42022100

420221

-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

25 %

42022200

420222

-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

25 %

42022900

420229

-- altre

25 %

42023100

420231

-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

25 %

42023200

420232

-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

25 %

42023900

420239

-- altri

25 %

42029100

420291

-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

25 %

42029200

420292

-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

25 %

42029900

420299

-- altri

25 %

42031000

420310

- Indumenti

25 %

42032100

420321

-- speciali per praticare gli sport

25 %

42032900

420329

-- altri

25 %

42033000

420330

- Cinture, cinturoni e bandoliere

25 %

42034000

420340

- altri accessori di abbigliamento

25 %

42050000

420500

Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

10 %

44081000

440810

- di conifere

25 %

44083100

440831

-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau

25 %

44083900

440839

-- altri

25 %

44089000

440890

- altro

25 %

44091000

440910

- di conifere

25 %

44092100

440921

-- di bambù

25 %

44092900

440929

-- altro

25 %

44101100

441011

-- Pannelli di particelle

25 %

44101200

441012

-- Pannelli detti « oriented strand board » (OSB)

25 %

44101900

441019

-- altri

25 %

44109000

441090

- altri

25 %

44111200

441112

-- di spessore inferiore o uguale a 5 mm

25 %

44111300

441113

-- di spessore superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 9 mm

25 %

44111400

441114

-- di spessore superiore a 9 mm

25 %

44119200

441192

-- con massa volumica superiore a 0,8 g/cm³

25 %

44119300

441193

-- con massa volumica superiore a 0,5 g/cm³ ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm³

25 %

44119400

441194

-- con massa volumica inferiore o uguale a 0,5 g/cm³

25 %

44121000

441210

- di bambù

25 %

44123100

441231

-- avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo

25 %

44123200

441232

-- altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere

25 %

44123900

441239

-- altro

25 %

44129400

441294

-- ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata

25 %

44129900

441299

-- altri

25 %

44130000

441300

Legno detto « addensato », in blocchi, tavole, listelli o profilati

25 %

44140000

441400

Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

25 %

44152000

441520

- Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette

25 %

44160000

441600

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

25 %

44170000

441700

Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

25 %

44181000

441810

- Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti

25 %

44182000

441820

- Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie

25 %

44184000

441840

- Casseforme per gettate di calcestruzzo

25 %

44185000

441850

- Tavole di copertura (« shingles » e « shakes »)

25 %

44186000

441860

- Pali e travi

25 %

44187100

441871

-- per pavimenti a mosaico

25 %

44187200

441872

-- altri, multistrato

25 %

44187900

441879

-- altri

25 %

44189000

441890

- altri

25 %

44190000

441900

Articoli di legno per la tavola o per la cucina

25 %

44201000

442010

- Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno

25 %

44209000

442090

- altri

25 %

44211000

442110

- Grucce per indumenti

25 %

45031000

450310

- Turaccioli

10 %

45039000

450390

- altri

10 %

45049000

450490

- altri

10 %

46029000

460290

- altri

25 %

48025600

480256

-- di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m², in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato

25 %

48025700

480257

-- altri, di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m²

25 %

48025800

480258

-- di peso superiore a 150 g per m²

25 %

48026100

480261

-- in rotoli

25 %

48026200

480262

-- in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato

25 %

48026900

480269

-- altri

10 %

48030000

480300

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toeletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli

10 %

48041100

480411

-- greggi

25 %

48042100

480421

-- greggia

25 %

48042900

480429

-- altra

25 %

48043100

480431

-- greggi

25 %

48043900

480439

-- altri

25 %

48044100

480441

-- greggi

25 %

48044900

480449

-- altri

25 %

48045100

480451

-- greggi

25 %

48045200

480452

-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico

25 %

48045900

480459

-- altri

25 %

48051100

480511

-- Carta di pasta semichimica da ondulare detta « fluting »

25 %

48051200

480512

-- Carta paglia da ondulare

25 %

48051900

480519

-- altri

25 %

48052400

480524

-- di peso non superiore a 150 g per m²

25 %

48052500

480525

-- di peso superiore a 150 g per m²

25 %

48053000

480530

- Carta da imballaggio al solfito

25 %

48059100

480591

-- di peso non superiore a 150 g per m²

25 %

48059300

480593

-- di peso uguale o superiore a 225 g per m²

25 %

48061010

480610

--- stampati

10 %

48061090

480610

--- altri

10 %

48070000

480700

Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli

25 %

48081000

480810

- Carta e cartone ondulati, anche perforati

25 %

48084000

480840

- Carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata

25 %

48089000

480890

- altri

25 %

48099000

480990

- altra

10 %

48101400

481014

-- in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato

25 %

48101900

481019

-- altri

25 %

48103100

481031

-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m²

10 %

48103200

481032

-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m²

25 %

48103900

481039

-- altri

25 %

48109200

481092

-- a più strati

25 %

48109900

481099

-- altri

25 %

48114190

481141

--- altri

10 %

48115100

481151

-- con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m²

25 %

48119000

481190

- altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa

10 %

48149000

481490

- altri

25 %

48162000

481620

- Carta detta « autocopiante »

25 %

48169000

481690

- altra

25 %

48171000

481710

- Buste

25 %

48172000

481720

- Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza

25 %

48173000

481730

- Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

25 %

48181000

481810

- Carta igienica

25 %

48182000

481820

- Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani

25 %

48183000

481830

- Tovaglie e tovaglioli da tavola

25 %

48185000

481850

- Indumenti ed accessori di abbigliamento

25 %

48189000

481890

- altri

25 %

48191000

481910

- Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato

25 %

48193000

481930

- Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più

25 %

48194000

481940

- altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci

25 %

48195000

481950

- altri imballaggi, comprese le buste per dischi

25 %

48196000

481960

- Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

25 %

48201000

482010

- Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili

25 %

48202000

482020

- Quaderni

25 %

48203000

482030

- Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti

25 %

48204000

482040

- Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati

25 %

48205000

482050

- Album per campioni o per collezioni

25 %

48209000

482090

- altri

25 %

48211010

482110

--- per l'etichettatura di batterie a secco

10 %

48211090

482110

--- altre

25 %

48219000

482190

- altre

10 %

48221000

482210

- dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili

10 %

48229000

482290

- altri

10 %

48232000

482320

- Carta da filtro e cartone da filtro

25 %

48236100

482361

-- di bambù

25 %

48236900

482369

-- altri

25 %

48237000

482370

- Articoli foggiati a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta

25 %

48239010

482390

--- Involucri per cannucce

10 %

48239090

482390

--- altri

10 %

49090000

490900

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

25 %

49100000

491000

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare

25 %

49111000

491110

- Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili

25 %

52041900

520419

-- altri

25 %

52081100

520811

-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m²

25 %

52081200

520812

-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m²

25 %

52081300

520813

-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

25 %

52081900

520819

-- altri tessuti

25 %

52082100

520821

-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m²

25 %

52082200

520822

-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m²

25 %

52082900

520829

-- altri tessuti

25 %

52083100

520831

-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m²

25 %

52083200

520832

-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m²

25 %

52083300

520833

-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

25 %

52083900

520839

-- altri tessuti

25 %

52084100

520841

-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m²

25 %

52084200

520842

-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m²

25 %

52084300

520843

-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

25 %

52084900

520849

-- altri tessuti

25 %

52085110

520851

--- Khanga, Kikoi e Kitenge

50 %

52085190

520851

--- altri

25 %

52085210

520852

--- Khanga, Kikoi e Kitenge

50 %

52085290

520852

--- altri

25 %

52085900

520859

-- altri tessuti

25 %

52091100

520911

-- ad armatura a tela

25 %

52091200

520912

-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

25 %

52091900

520919

-- altri tessuti

25 %

52092100

520921

-- ad armatura a tela

25 %

52092200

520922

-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

25 %

52092900

520929

-- altri tessuti

25 %

52093100

520931

-- ad armatura a tela

25 %

52093200

520932

-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

25 %

52093900

520939

-- altri tessuti

25 %

52094100

520941

-- ad armatura a tela

25 %

52094200

520942

-- Tessuti detti « denim »

25 %

52094300

520943

-- altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

25 %

52094900

520949

-- altri tessuti

25 %

52095110

520951

--- Khanga, Kikoi e Kitenge

50 %

52095190

520951

--- altri

25 %

52095200

520952

-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

25 %

52095900

520959

-- altri tessuti

25 %

52101100

521011

-- ad armatura a tela

25 %

52101900

521019

-- altri tessuti

25 %

52102100

521021

-- ad armatura a tela

25 %

52102900

521029

-- altri tessuti

25 %

52103100

521031

-- ad armatura a tela

25 %

52103200

521032

-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

25 %

52103900

521039

-- altri tessuti

25 %

52104100

521041

-- ad armatura a tela

25 %

52104900

521049

-- altri tessuti

25 %

52105110

521051

--- Khanga, Kikoi e Kitenge

50 %

52105190

521051

--- altri

25 %

52105900

521059

-- altri tessuti

25 %

52111100

521111

-- ad armatura a tela

25 %

52111200

521112

-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

25 %

52111900

521119

-- altri tessuti

25 %

52112000

521120

- imbianchiti

25 %

52113100

521131

-- ad armatura a tela

25 %

52113200

521132

-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

25 %

52113900

521139

-- altri tessuti

25 %

52114200

521142

-- Tessuti detti « denim »

25 %

52114300

521143

-- altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

25 %

52114900

521149

-- altri tessuti

25 %

52115110

521151

--- Khanga, Kikoi e Kitenge

50 %

52115190

521151

--- altri

25 %

52115200

521152

-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4

25 %

52115900

521159

-- altri tessuti

25 %

52121200

521212

-- imbianchiti

25 %

52121510

521215

--- Khanga, Kikoi e Kitenge

50 %

52121590

521215

--- altri

25 %

52122400

521224

-- di filati di diversi colori

25 %

52122510

521225

--- Khanga, Kikoi e Kitenge

50 %

52122590

521225

--- altri

25 %

54071000

540710

- Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri

25 %

54072000

540720

- Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili

25 %

54073000

540730

- « Tessuti » previsti nella nota 9 della sezione XI

25 %

54074100

540741

-- greggi o imbianchiti

25 %

54074200

540742

-- tinti

25 %

54074300

540743

-- di filati di diversi colori

25 %

54074400

540744

-- stampati

25 %

54075100

540751

-- greggi o imbianchiti

25 %

54075200

540752

-- tinti

25 %

54075300

540753

-- di filati di diversi colori

25 %

54075400

540754

-- stampati

25 %

54076100

540761

-- contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati

25 %

54076900

540769

-- altri

25 %

54077100

540771

-- greggi o imbianchiti

25 %

54077200

540772

-- tinti

25 %

54077300

540773

-- di filati di diversi colori

25 %

54077400

540774

-- stampati

25 %

54078100

540781

-- greggi o imbianchiti

25 %

54078200

540782

-- tinti

25 %

54078300

540783

-- di filati di diversi colori

25 %

54078400

540784

-- stampati

25 %

54079100

540791

-- greggi o imbianchiti

25 %

54079200

540792

-- tinti

25 %

54079300

540793

-- di filati di diversi colori

25 %

54083400

540834

-- stampati

25 %

55121100

551211

-- greggi o imbianchiti

25 %

55121900

551219

-- altri

25 %

55122100

551221

-- greggi o imbianchiti

25 %

55122900

551229

-- altri

25 %

55129100

551291

-- greggi o imbianchiti

25 %

55129900

551299

-- altri

25 %

55131100

551311

-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

25 %

55131200

551312

-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

25 %

55131300

551313

-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

25 %

55131900

551319

-- altri tessuti

25 %

55132100

551321

-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

25 %

55132300

551323

-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

25 %

55132900

551329

-- altri tessuti

25 %

55133100

551331

-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

25 %

55133900

551339

-- altri tessuti

25 %

55134110

551341

--- Khanga, Kikoi e Kitenge

50 %

55134190

551341

--- altri

25 %

55134900

551349

-- altri tessuti

25 %

55141100

551411

-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

25 %

55141200

551412

-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

25 %

55141900

551419

-- altri tessuti

25 %

55142100

551421

-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

25 %

55142200

551422

-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

25 %

55142300

551423

-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

25 %

55142900

551429

-- altri tessuti

25 %

55143000

551430

- di filati di diversi colori

25 %

55144110

551441

--- Khanga, Kikoi e Kitenge

50 %

55144190

551441

--- altri

25 %

55144200

551442

-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

25 %

55144300

551443

-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

25 %

55144900

551449

-- altri tessuti

25 %

55151100

551511

-- misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa

25 %

55151200

551512

-- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

25 %

55151300

551513

-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

25 %

55151900

551519

-- altri

25 %

55152100

551521

-- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

25 %

55152200

551522

-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

25 %

55152900

551529

-- altri

25 %

55159100

551591

-- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

25 %

55159900

551599

-- altri

25 %

55161100

551611

-- greggi o imbianchiti

25 %

55161200

551612

-- tinti

25 %

55161300

551613

-- di filati di diversi colori

25 %

55161400

551614

-- stampati

25 %

55162100

551621

-- greggi o imbianchiti

25 %

55162200

551622

-- tinti

25 %

55162300

551623

-- di filati di diversi colori

25 %

55162400

551624

-- stampati

25 %

55163100

551631

-- greggi o imbianchiti

25 %

55163200

551632

-- tinti

25 %

55163400

551634

-- stampati

25 %

55164100

551641

-- greggi o imbianchiti

25 %

55164200

551642

-- tinti

25 %

55164400

551644

-- stampati

25 %

55169400

551694

-- stampati

25 %

56012100

560121

-- di cotone

25 %

56012200

560122

-- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

56012900

560129

-- altri

25 %

56029000

560290

- altri

25 %

56072100

560721

-- Spago per legare

25 %

56072900

560729

-- altri

25 %

56074900

560749

-- altri

25 %

56075000

560750

- di altre fibre sintetiche

10 %

56079000

560790

- altri

25 %

56081100

560811

-- Reti confezionate per la pesca

10 %

56081910

560819

--- Reti per alberi da frutto e vivai

10 %

56081990

560819

--- altre

25 %

56089000

560890

- altre

25 %

56090000

560900

Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove

25 %

57011000

570110

- di lana o di peli fini

25 %

57019000

570190

- di altre materie tessili

25 %

57024900

570249

-- di altre materie tessili

25 %

57025000

570250

- altri, non vellutati, né confezionati

25 %

57029100

570291

-- di lana o di peli fini

25 %

57029200

570292

-- di materie tessili sintetiche o artificiali

25 %

57029900

570299

-- di altre materie tessili

25 %

57031000

570310

- di lana o di peli fini

25 %

57032000

570320

- di nylon o di altre poliammidi

25 %

57033000

570330

- di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali

25 %

57039000

570390

- di altre materie tessili

25 %

57049000

570490

- altri

25 %

57050000

570500

Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati

25 %

58012200

580122

-- Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste

25 %

58012300

580123

-- altri velluti e felpe a trama

25 %

58012600

580126

-- Tessuti di ciniglia

25 %

58012700

580127

-- Velluti e felpe a catena

25 %

58013300

580133

-- altri velluti e felpe a trama

25 %

58013600

580136

-- Tessuti di ciniglia

25 %

58013700

580137

-- Velluti e felpe a catena

25 %

58019000

580190

- altra

25 %

58021100

580211

-- greggi

25 %

58021900

580219

-- altri

25 %

58022000

580220

- Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili

25 %

58030000

580300

Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806

25 %

58041000

580410

- Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate

25 %

58042100

580421

-- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

58042900

580429

-- di altre materie tessili

25 %

58061000

580610

- Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna

25 %

58062000

580620

- altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma

25 %

58063100

580631

-- di cotone

25 %

58063200

580632

-- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

58063900

580639

-- di altre materie tessili

25 %

58064000

580640

- Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)

25 %

58071000

580710

- tessuti

25 %

58079000

580790

- altri

25 %

58089000

580890

- altri

25 %

58110000

581100

Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810

25 %

60012100

600121

-- di cotone

25 %

60019100

600191

-- di cotone

25 %

60019900

600199

-- di altre materie tessili

25 %

61012000

610120

- di cotone

25 %

61013000

610130

- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

61019000

610190

- di altre materie tessili

25 %

61021000

610210

- di lana o di peli fini

25 %

61022000

610220

- di cotone

25 %

61023000

610230

- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

61029000

610290

- di altre materie tessili

25 %

61031000

610310

- Vestiti o completi

25 %

61032200

610322

-- di cotone

25 %

61032300

610323

-- di fibre sintetiche

25 %

61032900

610329

-- di altre materie tessili

25 %

61033100

610331

-- di lana o di peli fini

25 %

61033200

610332

-- di cotone

25 %

61033300

610333

-- di fibre sintetiche

25 %

61033900

610339

-- di altre materie tessili

25 %

61034100

610341

-- di lana o di peli fini

25 %

61034200

610342

-- di cotone

25 %

61034300

610343

-- di fibre sintetiche

25 %

61034900

610349

-- di altre materie tessili

25 %

61041300

610413

-- di fibre sintetiche

25 %

61041900

610419

-- di altre materie tessili

25 %

61042200

610422

-- di cotone

25 %

61042300

610423

-- di fibre sintetiche

25 %

61042900

610429

-- di altre materie tessili

25 %

61043100

610431

-- di lana o di peli fini

25 %

61043200

610432

-- di cotone

25 %

61043300

610433

-- di fibre sintetiche

25 %

61043900

610439

-- di altre materie tessili

25 %

61044100

610441

-- di lana o di peli fini

25 %

61044200

610442

-- di cotone

25 %

61044300

610443

-- di fibre sintetiche

25 %

61044400

610444

-- di fibre artificiali

25 %

61044900

610449

-- di altre materie tessili

25 %

61045100

610451

-- di lana o di peli fini

25 %

61045200

610452

-- di cotone

25 %

61045300

610453

-- di fibre sintetiche

25 %

61045900

610459

-- di altre materie tessili

25 %

61046100

610461

-- di lana o di peli fini

25 %

61046200

610462

-- di cotone

25 %

61046300

610463

-- di fibre sintetiche

25 %

61046900

610469

-- di altre materie tessili

25 %

61051000

610510

- di cotone

25 %

61052000

610520

- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

61059000

610590

- di altre materie tessili

25 %

61061000

610610

- di cotone

25 %

61062000

610620

- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

61069000

610690

- di altre materie tessili

25 %

61071100

610711

-- di cotone

25 %

61071200

610712

-- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

61071900

610719

-- di altre materie tessili

25 %

61072100

610721

-- di cotone

25 %

61072200

610722

-- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

61072900

610729

-- di altre materie tessili

25 %

61079100

610791

-- di cotone

25 %

61079900

610799

-- di altre materie tessili

25 %

61081100

610811

-- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

61081900

610819

-- di altre materie tessili

25 %

61082100

610821

-- di cotone

25 %

61082200

610822

-- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

61082900

610829

-- di altre materie tessili

25 %

61083100

610831

-- di cotone

25 %

61083200

610832

-- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

61083900

610839

-- di altre materie tessili

25 %

61089100

610891

-- di cotone

25 %

61089200

610892

-- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

61089900

610899

-- di altre materie tessili

25 %

61091000

610910

- di cotone

25 %

61099000

610990

- di altre materie tessili

25 %

61102000

611020

- di cotone

25 %

61103000

611030

- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

61109000

611090

- di altre materie tessili

25 %

61112000

611120

- di cotone

25 %

61113000

611130

- di fibre sintetiche

25 %

61119000

611190

- di altre materie tessili

25 %

61121100

611211

-- di cotone

25 %

61121200

611212

-- di fibre sintetiche

25 %

61121900

611219

-- di altre materie tessili

25 %

61122000

611220

- Tute da sci e completi da sci

25 %

61123100

611231

-- di fibre sintetiche

25 %

61123900

611239

-- di altre materie tessili

25 %

61124100

611241

-- di fibre sintetiche

25 %

61124900

611249

-- di altre materie tessili

25 %

61130000

611300

Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907

25 %

61142000

611420

- di cotone

25 %

61143000

611430

- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

61149000

611490

- di altre materie tessili

25 %

61151000

611510

- Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio : le calze per varici)

25 %

61152100

611521

-- di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex

25 %

61152200

611522

-- di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex

25 %

61152900

611529

-- di altre materie tessili

25 %

61153000

611530

- altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex

25 %

61159400

611594

-- di lana o di peli fini

25 %

61159500

611595

-- di cotone

25 %

61159600

611596

-- di fibre sintetiche

25 %

61159900

611599

-- di altre materie tessili

25 %

61161000

611610

- impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma

25 %

61169100

611691

-- di lana o di peli fini

25 %

61169200

611692

-- di cotone

25 %

61169300

611693

-- di fibre sintetiche

25 %

61169900

611699

-- di altre materie tessili

25 %

61171000

611710

- Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili

25 %

61178000

611780

- altri accessori

25 %

61179000

611790

- Parti

25 %

62011100

620111

-- di lana o di peli fini

25 %

62011200

620112

-- di cotone

25 %

62011300

620113

-- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

62011900

620119

-- di altre materie tessili

25 %

62019100

620191

-- di lana o di peli fini

25 %

62019200

620192

-- di cotone

25 %

62019300

620193

-- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

62019900

620199

-- di altre materie tessili

25 %

62021100

620211

-- di lana o di peli fini

25 %

62021200

620212

-- di cotone

25 %

62021300

620213

-- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

62021900

620219

-- di altre materie tessili

25 %

62029100

620291

-- di lana o di peli fini

25 %

62029200

620292

-- di cotone

25 %

62029300

620293

-- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

62029900

620299

-- di altre materie tessili

25 %

62031100

620311

-- di lana o di peli fini

25 %

62031200

620312

-- di fibre sintetiche

25 %

62031900

620319

-- di altre materie tessili

25 %

62032200

620322

-- di cotone

25 %

62032300

620323

-- di fibre sintetiche

25 %

62032900

620329

-- di altre materie tessili

25 %

62033100

620331

-- di lana o di peli fini

25 %

62033200

620332

-- di cotone

25 %

62033300

620333

-- di fibre sintetiche

25 %

62033900

620339

-- di altre materie tessili

25 %

62034100

620341

-- di lana o di peli fini

25 %

62034200

620342

-- di cotone

25 %

62034300

620343

-- di fibre sintetiche

25 %

62034900

620349

-- di altre materie tessili

25 %

62041100

620411

-- di lana o di peli fini

25 %

62041200

620412

-- di cotone

25 %

62041300

620413

-- di fibre sintetiche

25 %

62041900

620419

-- di altre materie tessili

25 %

62042100

620421

-- di lana o di peli fini

25 %

62042200

620422

-- di cotone

25 %

62042300

620423

-- di fibre sintetiche

25 %

62042900

620429

-- di altre materie tessili

25 %

62043100

620431

-- di lana o di peli fini

25 %

62043200

620432

-- di cotone

25 %

62043300

620433

-- di fibre sintetiche

25 %

62043900

620439

-- di altre materie tessili

25 %

62044100

620441

-- di lana o di peli fini

25 %

62044200

620442

-- di cotone

25 %

62044300

620443

-- di fibre sintetiche

25 %

62044400

620444

-- di fibre artificiali

25 %

62044900

620449

-- di altre materie tessili

25 %

62045100

620451

-- di lana o di peli fini

25 %

62045200

620452

-- di cotone

25 %

62045300

620453

-- di fibre sintetiche

25 %

62045900

620459

-- di altre materie tessili

25 %

62046100

620461

-- di lana o di peli fini

25 %

62046200

620462

-- di cotone

25 %

62046300

620463

-- di fibre sintetiche

25 %

62046900

620469

-- di altre materie tessili

25 %

62052000

620520

- di cotone

25 %

62053000

620530

- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

62059000

620590

- di altre materie tessili

25 %

62061000

620610

- di seta o di cascami di seta

25 %

62062000

620620

- di lana o di peli fini

25 %

62063000

620630

- di cotone

25 %

62064000

620640

- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

62069000

620690

- di altre materie tessili

25 %

62071100

620711

-- di cotone

25 %

62071900

620719

-- di altre materie tessili

25 %

62072100

620721

-- di cotone

25 %

62072200

620722

-- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

62072900

620729

-- di altre materie tessili

25 %

62079100

620791

-- di cotone

25 %

62079900

620799

-- di altre materie tessili

25 %

62081100

620811

-- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

62081900

620819

-- di altre materie tessili

25 %

62082100

620821

-- di cotone

25 %

62082200

620822

-- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

62082900

620829

-- di altre materie tessili

25 %

62089100

620891

-- di cotone

25 %

62089200

620892

-- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

62089900

620899

-- di altre materie tessili

25 %

62092000

620920

- di cotone

25 %

62093000

620930

- di fibre sintetiche

25 %

62099000

620990

- di altre materie tessili

25 %

62101000

621010

- con prodotti delle voci 5602 o 5603

25 %

62102000

621020

- altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 620111 a 620119

25 %

62103000

621030

- altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 620211 a 620219

25 %

62104000

621040

- altri indumenti per uomo o ragazzo

25 %

62105000

621050

- altri indumenti per donna o ragazza

25 %

62111100

621111

-- per uomo o ragazzo

25 %

62111200

621112

-- per donna o ragazza

25 %

62112000

621120

- Tute da sci e completi da sci

25 %

62113200

621132

-- di cotone

25 %

62113300

621133

-- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

62113900

621139

-- di altre materie tessili

25 %

62114210

621142

--- Khanga, Kikoi e Kitenge

50 %

62114290

621142

--- altri

25 %

62114310

621143

--- Khanga, Kikoi e Kitenge

50 %

62114390

621143

--- altri

25 %

62114910

621149

--- Khanga, Kikoi e Kitenge

50 %

62114990

621149

--- altri

25 %

62121000

621210

- Reggiseno e bustini

25 %

62122000

621220

- Guaine e guaine-mutandine

25 %

62123000

621230

- Modellatori

25 %

62129000

621290

- altri

25 %

62132000

621320

- di cotone

25 %

62139000

621390

- di altre materie tessili

25 %

62141000

621410

- di seta o di cascami di seta

25 %

62142000

621420

- di lana o di peli fini

25 %

62143000

621430

- di fibre sintetiche

25 %

62144000

621440

- di fibre artificiali

25 %

62149000

621490

- di altre materie tessili

25 %

62151000

621510

- di seta o di cascami di seta

25 %

62152000

621520

- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

62159000

621590

- di altre materie tessili

25 %

62160000

621600

Guanti, mezzoguanti e muffole

25 %

62171000

621710

- Accessori

25 %

62179000

621790

- Parti

25 %

63011000

630110

- Coperte a riscaldamento elettrico

25 %

63012000

630120

- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini

25 %

63013000

630130

- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone

25 %

63014000

630140

- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche

25 %

63019000

630190

- altre coperte

25 %

63021000

630210

- Biancheria da letto a maglia

25 %

63022100

630221

-- di cotone

50 %

63022200

630222

-- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

63022900

630229

-- di altre materie tessili

25 %

63023100

630231

-- di cotone

50 %

63023200

630232

-- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

63023900

630239

-- di altre materie tessili

25 %

63024000

630240

- Biancheria da tavola a maglia

25 %

63025100

630251

-- di cotone

50 %

63025300

630253

-- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

63025900

630259

-- di altre materie tessili

25 %

63026000

630260

- Biancheria da toeletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone

25 %

63029100

630291

-- di cotone

50 %

63029300

630293

-- di fibre sintetiche o artificiali

25 %

63029900

630299

-- di altre materie tessili

25 %

63031200

630312

-- di fibre sintetiche

25 %

63031900

630319

-- di altre materie tessili

25 %

63039100

630391

-- di cotone

25 %

63039200

630392

-- di fibre sintetiche

25 %

63039900

630399

-- di altre materie tessili

25 %

63041100

630411

-- a maglia

25 %

63041900

630419

-- altri

25 %

63049190

630491

--- altri

25 %

63049200

630492

-- di cotone, diversi da quelli a maglia

25 %

63049300

630493

-- diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche

25 %

63049900

630499

-- diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili

25 %

63051000

630510

- di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

45 %

63052000

630520

- di cotone

25 %

63053200

630532

-- Contenitori flessibili per merci alla rinfusa

25 %

63053300

630533

-- altri, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene

25 %

63053900

630539

-- altri

25 %

63059000

630590

- di altre materie tessili

25 %

63061200

630612

-- di fibre sintetiche

25 %

63061900

630619

-- di altre materie tessili

25 %

63062200

630622

-- di fibre sintetiche

25 %

63062900

630629

-- di altre materie tessili

25 %

63063000

630630

- Vele

25 %

63064000

630640

- Materassi pneumatici

25 %

63069000

630690

- altri

25 %

63071000

630710

- Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie

25 %

63079000

630790

- altri

25 %

63080000

630800

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

25 %

63090000

630900

Oggetti da rigattiere

45 %

64011000

640110

- Calzature con puntale protettivo di metallo

25 %

64019200

640192

-- che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio

25 %

64019900

640199

-- altre

25 %

64021200

640212

-- Calzature da sci e calzature per il surf da neve

25 %

64021900

640219

-- altre

25 %

64022000

640220

- Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli

25 %

64029100

640291

-- che ricoprono la caviglia

25 %

64029900

640299

-- altre

25 %

64031200

640312

-- Calzature da sci e calzature per il surf da neve

25 %

64031900

640319

-- altre

25 %

64032000

640320

- Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce

25 %

64034000

640340

- altre calzature, con puntale protettivo di metallo

25 %

64035100

640351

-- che ricoprono la caviglia

25 %

64035900

640359

-- altre

25 %

64039100

640391

-- che ricoprono la caviglia

25 %

64039900

640399

-- altre

25 %

64041100

640411

-- Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili

25 %

64041900

640419

-- altre

25 %

64042000

640420

- Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

25 %

64051000

640510

- con tomaie di cuoio naturale o ricostituito

25 %

64052000

640520

- con tomaie di materie tessili

25 %

64059000

640590

- altre

25 %

66011000

660110

- Ombrelloni da giardino e simili

25 %

68021000

680210

- Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente

25 %

68042100

680421

-- di diamante naturale o sintetico, agglomerato

25 %

68042200

680422

-- di altri abrasivi agglomerati o di ceramica

25 %

68042300

680423

-- di pietre naturali

25 %

68052000

680520

- applicati solamente su carta o cartone

25 %

68069000

680690

- altri

25 %

68071000

680710

- in rotoli

25 %

68079000

680790

- altri

25 %

68080000

680800

Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali

25 %

68132000

681320

- contenenti amianto

10 %

68138100

681381

-- Guarnizioni per freni

10 %

68159900

681599

-- altri

25 %

69010000

690100

Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili

25 %

69049000

690490

- altri

25 %

69051000

690510

- Tegole

25 %

69059000

690590

- altre

25 %

69060000

690600

Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica

25 %

69071000

690710

- Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm

25 %

69079000

690790

- altri

25 %

69081000

690810

- Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm

25 %

69089000

690890

- altri

25 %

69101000

691010

- di porcellana

25 %

69109000

691090

- altri

25 %

69111000

691110

- Oggetti per il servizio da tavola o da cucina

25 %

69119000

691190

- altri

25 %

69120000

691200

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana

25 %

69141000

691410

- di porcellana

25 %

69149000

691490

- altri

25 %

70042000

700420

- Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente

10 %

70049000

700490

- altro vetro

10 %

70052100

700521

-- colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato

10 %

70052900

700529

-- altro

10 %

70053000

700530

- Vetro armato

10 %

70060000

700600

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie

25 %

70071100

700711

-- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

10 %

70071900

700719

-- altri

10 %

70072100

700721

-- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

10 %

70091000

700910

- Specchi retrovisivi per veicoli

10 %

70099100

700991

-- non incorniciati

25 %

70099200

700992

-- incorniciati

25 %

70101090

701010

--- altri

25 %

70102000

701020

- Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura

10 %

70109000

701090

- altri

25 %

70119000

701190

- altri

10 %

70131000

701310

- Oggetti di vetroceramica

25 %

70132200

701322

-- di cristallo al piombo

25 %

70132800

701328

-- altri

25 %

70133300

701333

-- di cristallo al piombo

25 %

70133700

701337

-- altri

25 %

70134100

701341

-- di cristallo al piombo

25 %

70134200

701342

-- di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

25 %

70134900

701349

-- altri

25 %

70139100

701391

-- di cristallo al piombo

25 %

70139900

701399

-- altri

25 %

70140000

701400

Vetrerie per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente

10 %

70159000

701590

- altri

10 %

70161000

701610

- Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili

25 %

70169000

701690

- altri

25 %

70189000

701890

- altri

25 %

70193900

701939

-- altri

10 %

72101100

721011

-- di spessore di 0,5 mm o più

25 %

72103000

721030

- zincati elettroliticamente

25 %

72104100

721041

-- ondulati

25 %

72104900

721049

-- altri

25 %

72106100

721061

-- rivestiti di leghe di alluminio-zinco

25 %

72107000

721070

- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

25 %

72109000

721090

- altri

25 %

73049000

730490

- altri

10 %

73069000

730690

- altri

25 %

73071900

730719

-- altri

25 %

73072200

730722

-- Gomiti, curve e manicotti, filettati

25 %

73079200

730792

-- Gomiti, curve e manicotti, filettati

25 %

73079900

730799

-- altri

25 %

73083000

730830

- Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

25 %

73089010

730890

--- Tegole rivestite di vernice acrilica, parte esposta alle intemperie rivestita di granuli di sabbia naturale

25 %

73089091

730890

---- Parapetti stradali

25 %

73089099

730890

---- altri

25 %

73090000

730900

Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

25 %

73102100

731021

-- Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura

25 %

73110000

731100

Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio

25 %

73121000

731210

- Trefoli e cavi

10 %

73130000

731300

Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti

25 %

73141900

731419

-- altri

25 %

73144900

731449

-- altre

25 %

73151200

731512

-- altre catene

10 %

73170000

731700

Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame

25 %

73181500

731815

-- altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle

10 %

73181600

731816

-- Dadi

10 %

73201000

732010

- Molle a balestra e loro foglie

25 %

73211200

732112

-- a combustibili liquidi

25 %

73218100

732181

-- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili

25 %

73218200

732182

-- a combustibili liquidi

25 %

73218900

732189

-- altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi

25 %

73239400

732394

-- di ferro o acciaio, smaltati

25 %

73239900

732399

-- altri

25 %

73269090

732690

--- altri

25 %

76042900

760429

-- altri

25 %

76069100

760691

-- di alluminio non legato

10 %

76082000

760820

- di leghe di alluminio

25 %

76090000

760900

Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

25 %

76101000

761010

- Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

25 %

76110000

761100

Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

25 %

76151000

761510

- Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

25 %

76169900

761699

-- altri

25 %

82055100

820551

-- per uso domestico

10 %

82121000

821210

- Rasoi

25 %

82122000

821220

- Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri

10 %

83011000

830110

- Lucchetti

25 %

83016000

830160

- Parti

10 %

83023000

830230

- altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli

10 %

83052000

830520

- Punti metallici presentati in barrette

10 %

83059000

830590

- altri, comprese le parti

10 %

83091000

830910

- Tappi a corona

40 %

83099010

830990

--- coperchi "easy open" con lembo inciso e anello a strappo o altro meccanismo di apertura facile in metallo comune utilizzati per bevande o conserve alimentari

25 %

83099090

830990

--- altri

25 %

83100000

831000

Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405

25 %

83111000

831110

- Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni

10 %

83113000

831130

- Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni

10 %

85061000

850610

- al diossido di manganese

35 %

85063000

850630

- all'ossido di mercurio

35 %

85064000

850640

- all'ossido di argento

35 %

85065000

850650

- al litio

35 %

85066000

850660

- a zinco-aria

35 %

85068000

850680

- altre pile e batterie di pile

35 %

85071000

850710

- al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone

25 %

85444200

854442

-- muniti di pezzi di congiunzione

25 %

85444900

854449

-- altri

25 %

85489000

854890

- altri

25 %

87021019

870210

---- altri

25 %

87021022

870210

---- per il trasporto di 15 persone al massimo

25 %

87021029

870210

---- altri

25 %

87021099

870210

---- altri

25 %

87029019

870290

---- altri

25 %

87029029

870290

---- altri

25 %

87029099

870290

---- altri

25 %

87032190

870321

--- altri

25 %

87032290

870322

--- altri

25 %

87032390

870323

--- altri

25 %

87032490

870324

--- altri

25 %

87033190

870331

--- altri

25 %

87033290

870332

--- altri

25 %

87033390

870333

--- altri

25 %

87042190

870421

--- altri

25 %

87042290

870422

--- altri

25 %

87042390

870423

--- altri

25 %

87043190

870431

--- altri

25 %

87043290

870432

--- altri

25 %

87060000

870600

Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

25 %

87079000

870790

- altre

25 %

87089100

870891

-- Radiatori e loro parti

10 %

87089200

870892

-- Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti

10 %

87111010

871110

- - - Moto-ambulanze

25 %

87111090

871110

- - - altri

25 %

87112010

871120

- - - Moto-ambulanze

25 %

87112090

871120

- - - altri

25 %

87113010

871130

- - - Moto-ambulanze

25 %

87113090

871130

- - - altri

25 %

87114010

871140

- - - Moto-ambulanza

25 %

87114090

871140

- - - altri

25 %

87115010

871150

- - - Moto-ambulanze

25 %

87115090

871150

- - - altri

25 %

87119000

871190

- altri

25 %

87120000

871200

Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

10 %

87168000

871680

- altri veicoli

10 %

90065200

900652

-- altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm

25 %

90065300

900653

-- altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm

25 %

90065900

900659

-- altri

25 %

94012000

940120

- Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli

25 %

94013000

940130

- Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza

25 %

94014000

940140

- Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti

25 %

94016100

940161

-- imbottiti

25 %

94016900

940169

-- altri

25 %

94017100

940171

-- imbottiti

25 %

94017900

940179

-- altri

25 %

94018000

940180

- altri mobili per sedersi

25 %

94019000

940190

- Parti

25 %

94031000

940310

- Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici

25 %

94032000

940320

- altri mobili di metallo

25 %

94033000

940330

- Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

25 %

94034000

940340

- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine

25 %

94035000

940350

- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

25 %

94036000

940360

- altri mobili di legno

25 %

94037000

940370

- Mobili di materie plastiche

25 %

94039000

940390

- Parti

25 %

94041000

940410

- Sommier

25 %

94042100

940421

-- di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti

25 %

94042900

940429

-- di altre materie

25 %

94043000

940430

- Sacchi a pelo

25 %

94051000

940510

- Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche

25 %

94052000

940520

- Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici

25 %

94053000

940530

- Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale

25 %

94054000

940540

- altri apparecchi elettrici per l'illuminazione

25 %

94055000

940550

- Apparecchi per l'illuminazione non elettrici

25 %

94056000

940560

- Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili

25 %

94059110

940591

---per lampadine e tubi fluorescenti

10 %

94059190

940591

---altri

25 %

94059200

940592

-- di materie plastiche

25 %

94059910

940599

---per lampadine e tubi fluorescenti

10 %

94059990

940599

---altre

25 %

96032100

960321

-- Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere

25 %

96039000

960390

- altri

25 %

96081000

960810

- Penne e matite a sfera

25 %

96082000

960820

- Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose

25 %

96100000

961000

Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate

25 %

96110000

961100

Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano

25 %

96170000

961700

Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)

25 %

96190090

961900

--- altri

25 %



ALLEGATO II – PARTE 6

TABELLA RIASSUNTIVA DELL'OFFERTA DI ACCESSO AL MERCATO DELLA COMUNITÀ DELL'AFRICA ORIENTALE

Anno

Valore liberalizzato (in USD)

% degli scambi liberalizzati

Valore escluso dall'EAC (in USD)

Esclusione da parte dell'EAC (in %)

Liberalizzazione UE

Portata della liberalizzazione degli scambi

Numero di linee tariffarie

T0

1 590 623 926

64,4 %

430 094 737

17,4 %

100 %

1934

T+15

377 967 173

15,3 %

 

1082

T+25

71 339 692

2,9%

 

990

Esclusione

430 094 737

 

 

1432

Totale degli scambi liberalizzati da parte dell'EAC

2 039 930 791

82,6 %

 

91,3 %

 

Totale delle importazioni dell'EAC provenienti dall'UE

2 470 025 527

 

 

 

Totale delle linee tariffarie

 

 

5438

________________

(1)    A tal fine e in deroga all'articolo 50, singoli Stati riconosciuti dalle Nazioni Unite come paesi meno sviluppati possono essere soggetti a misure di salvaguardia.
Top

Bruxelles, 28.9.2023

COM(2023) 559 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico tra la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea, dall'altra


ALLEGATO III(a)

MATRICE DI SVILUPPO DELL'APE - 11 SETTEMBRE 2015

Sottocomponente del progetto

Ubicazione

Copertura geografica

Situazione attuale

Costo totale stimato (in MIO USD)

UE

Stati membri dell'UE

Altri donatori

EAC PS

Deficit da finanziare (in MIO USD)

Equivalente in EUR (1 USD = 0,78 EUR)

Periodo di attuazione

Osservazioni

Corridoio settentrionale n. 1 (Mombasa-Malaba-Katuna)

Sviluppo del porto di Mombasa (SPM)

Kenya

Burundi, Uganda, Ruanda e Tanzania

Gli studi di fattibilità e i progetti dettagliati sono stati completati; la fase 1 è in corso e i finanziamenti per la fase 2 sono disponibili.

1 375,00

-

-

885,00

690,00

5 anni

Ammodernamento dell'infrastruttura portuale per potenziare il commercio consentendo alle navi di maggiori dimensioni di fare scalo nel porto. Il progetto comprende lo sviluppo della nuova banchina n. 23 del terminale container, per un costo di 300 milioni di USD; la trasformazione delle banchine di carico convenzionali n. 11, 12, 13 e 14 in banchine per container, per un costo di 73 milioni di USD; il trasferimento del terminale petrolifero di Kipevu, per un costo di 152 milioni di USD; lo sviluppo del porto franco di Dongo Kundu, per un costo di 300 milioni di USD; il dragaggio del canale: 60 milioni di USD.

Porto secco di Voi

Kenya

Burundi, Uganda, Ruanda e Tanzania

Studio di fattibilità concluso.

104,00

81,12

4 anni

Decongestionare il porto e il punto di transito regionale di Mombasa. 97 acri di terreno disponibili.

Sviluppo di una piattaforma per navi portacontainer

Tanzania/Zanzibar

Kenya, Uganda

Lo studio del progetto è già stato completato.

212,00

5 anni

Agevolare il trasbordo e migliorare i collegamenti lungo la costa dell'EAC e negli interporti di destinazione dei container.

Sviluppo del porto di Kisumu e di altri porti sul lago Vittoria.

Sviluppo di un nuovo corridoio di trasporto da Lamu all'Etiopia e al Sud Sudan.

Kenya

Kenya, Ruanda, Uganda, Tanzania, e Burundi

Progetto avviato.

22 000,00

30,00

21 170,00

5 anni

Sviluppo del porto di Lamu, della rete stradale, di 3 aeroporti internazionali, di una raffineria di petrolio, di un oleodotto e di 3 località turistiche per garantire un collegamento ferroviario efficiente tra il porto di Lamu, il Sud Sudan e l'Etiopia.

Ampliamento del bacino portuale e costruzione di un terminale per container nel porto di Bujumbura.

Burundi

Burundi, Tanzania e Ruanda

Lo studio di fattibilità è stato concluso.

19,00

-

-

-

-

19,00

14,82

Questo progetto consentirà la costruzione di frangiflutti all'imboccatura del porto di Bujumbura e la riqualificazione del terminale petrolifero.

Costruzione di un cantiere navale presso il porto di Bujumbura.

Burundi

Kenya, Tanzania, Uganda, Ruanda

Sono disponibili gli studi di fattibilità attualmente in corso (nel quadro del piano regolatore portuale).

7,00

-

-

-

-

7,00

5,46

Miglioramento delle attrezzature di movimentazione, costruzione di un deposito, ampliamento delle banchine, costruzione di un nuovo edificio per le autorità portuali. Costo da determinare. Rinnovo della flotta, costruzione di nuove navi, miglioramento della sicurezza della navigazione.

Costruzione del porto di Bukasa e delle relative navi per garantire il collegamento con il porto di Mwanza in Tanzania.

Uganda

Uganda e Tanzania

Deve essere intrapreso lo studio di fattibilità.

300,00

-

-

-

-

300,00

234,00

5 anni

Il progetto agevolerà l'accesso e il collegamento con la Tanzania.

Creazione di depositi per container esterni allo scalo marittimo a Mombasa e Dar es Salaam.

Ruanda

Ruanda, Burundi, Kenya, Uganda e Tanzania

Sono stati completati gli studi di fattibilità sia per Mombasa sia per Dar es Salaam. L'acquisto di terreni a Mombasa si trova nella fase finale, mentre a Dar es Salaam l'iter non è ancora iniziato.

34,00

-

-

WB e TMEA

-

34,00

26,52

7 anni

Il GoR sta attuando questo progetto nel quadro dell'iniziativa volta a integrare le strutture logistiche al fine di trasformare la catena logistica che unisce i porti all'entroterra, ridurre i costi e migliorare le operazioni.

Sviluppo di un nuovo porto a Mwambani Bay (Tanga) e della ferrovia di Musoma.

Tanzania

Tanzania, Uganda

Lo studio di fattibilità è stato completato nel novembre 2012. A seguito dell'esito infruttuoso della gara d'appalto internazionale "Design build Finance" (DBF), il 27 gennaio 2015 è stato deciso che il progetto sarà realizzato in due fasi e inizierà con l'elaborazione di progetti dettagliati indipendenti dai lavori di costruzione. Il capitolato d'oneri relativo ai progetti dovrebbe essere pubblicato nell'agosto 2015.

500,00

-

-

-

-

500,00

390,00

3 anni

Il progetto ferroviario fa parte del progetto ferroviario e marittimo Tanga (Mwambani) - Arusha - Musoma - New Kampala, che comprende anche una componente marittima consistente nello sviluppo di nuovi porti ad elevata capacità a Mwambani - Tanga, Musoma e Kampala. La linea aprirà il corridoio di sviluppo di Tanga verso le vie commerciali internazionali e promuoverà il commercio transfrontaliero con i paesi vicini. La linea ferroviaria sarà utilizzata per il trasporto dei prodotti agricoli e forestali e di carbonato di sodio, fosfati ed altri prodotti minerali ai centri di mercato. Il progetto intende inoltre stimolare lo sfruttamento di un enorme giacimento di nichel scoperto a Dutwa, a circa 100 km ad est di Mwanza, e di un giacimento di carbonato di sodio vicino al lago Natron.

Costruzione di un oleodotto da Kigali a Bujumbura.

Burundi

Ruanda e Burundi

Non avviato.

-

-

-

-

-

-

-

Gli studi di fattibilità e la costruzione non sono ancora stati avviati. I costi saranno determinati dallo studio. La BAD ha accettato di fornire il sostegno finanziario nel quadro dell'EAC (579 368 USD).

Costruzione di un oleodotto parallelo da Nairobi a Eldoret per aumentare la capacità di pompaggio.

Kenya

Kenya, Uganda, Ruanda e Burundi

Studio di fattibilità concluso.

194,74

-

-

-

-

194,74

151,90

5 anni

Installazione di un oleodotto del diametro di 14 pollici da Nairobi a Eldoret.

Prolungamento dell'oleodotto Kenya-Uganda (KUPPE).

Kenya

Kenya e Uganda

Sono state avviate la progettazione e la gara d'appalto.

144,94

-

-

-

-

144,94

113,05

5 anni

Costruzione di un oleodotto tra Eldoret, Malaba e Kampala per garantire la sicurezza e le forniture di prodotti petroliferi all'Uganda. Installazione di un oleodotto del diametro di 10 pollici per il flusso inverso: progetto attuato da entrambi i paesi.

Corridoio centrale n. 2 (Dar es Salaam-Dodoma-Isaka-Mutukula-Masaka).

Sviluppo della stazione merci di Kisarawe (KFS).

Tanzania

Tanzania, Uganda, Ruanda e Burundi

La TPA sta acquistando 1 760 acri di terreno per lo sviluppo del progetto. L'appalto per lo studio di fattibilità è stato firmato il 17 settembre 2014; il consulente è giunto alla fase intermedia dello studio e dovrebbe completarlo entro la fine di settembre 2015.

120,00

-

-

-

-

120,00

93,60

5 anni

Il progetto aumenterà la capacità del porto di Dar es Salaam di gestire il traffico della Tanzania e dei paesi vicini, cioè Burundi, Ruanda e Uganda.

Costruzione di una linea ferroviaria a scartamento standard per unire Dar es Salaam, Isaka, Kigali /Keza, Gitega e Musongati (1 670 km).

Tanzania, Burundi e Ruanda

Tanzania, Burundi e Ruanda

Lo studio di fattibilità relativo alla costruzione di una linea ferroviaria a scartamento standard tra Isaka, Kigali/Keza, Gitega e Musongati è stato completato con il finanziamento dell'AfDB (2,80 milioni di USD). Lo studio di fattibilità per il miglioramento della linea tra Dar es Salaam e Isaka (al fine di trasformarla in linea a scartamento standard) è stato completato dalla BNSF con il finanziamento congiunto fornito da USTDA e BNSF (0,9 milioni di USD). Nel novembre 2014 è stato ultimato lo studio tecnico dettagliato per l'intera linea ferroviaria (Dar es Salaam-Isaka- Kigali/Keza-Gitega-Musongati) con il finanziamento dell'AfDB (8,9 milioni di USD). Il progetto è coordinato da un Segretariato presieduto dalla Tanzania e con sede in Ruanda.

5 580,00

-

-

-

-

5 580,00

4 352,40

8 anni

È stato assunto un consulente (CPSC) con l'incarico di organizzare il progetto in partenariati pubblico-privati e di fornire assistenza nei negoziati relativi ai finanziamenti. Nel luglio 2015 è stato pubblicato un invito a manifestare interesse.

Bitumatura del tratto stradale Mutukula-Kyaka-Bugene-Kasulo (277 km).

Tanzania

Tanzania, Burundi, Ruanda e Uganda.

124,00

-

-

-

-

124,00

96,72

5 anni

Il finanziamento è richiesto soltanto per un tratto di 124 km.

Sviluppo delle banchine n. 13 e 14 del porto di Dar es Salaam.

Tanzania

Burundi, Ruanda e Uganda.

È stato assunto un consulente (CPSC) con l'incarico di organizzare il progetto in partenariati pubblico-privati e di fornire assistenza nei negoziati relativi ai finanziamenti. Nel luglio 2015 è stato pubblicato un invito a manifestare interesse.

400,00

-

-

-

-

400,00

312,00

3 anni

La stima dei costi riguarda la gara d'appalto per i lavori di costruzione e per le attrezzature richieste.

Miglioramento dei porti di Mwanza Sud, Kigoma e Kasanga.

Tanzania

Tanzania, Kenya, Uganda, Ruanda e Burundi.

Lo studio di fattibilità per l'ammodernamento del porto di Mwanza è stato avviato dalla Royal Haskoning nell'agosto 2014 e sarà completato nel marzo 2015. I lavori di ammodernamento inizieranno una volta completati gli studi.

400,00

-

-

-

-

400,00

312,00

5 anni

Miglioramento del tratto stradale Mpanda – Uvinza – Kanyani (252 km).

Questo tratto stradale fa parte del corridoio occidentale tra Tunduma, Sumbawanga, Mpanda, Kigoma e Nyakanazi (1 286 km). Le attività economiche lungo questo corridoio comprendono l'agricoltura, il turismo, le attività minerarie, la lavorazione del legno, la pesca e l'oreficeria. Sezione del principale corridoio occidentale della Tanzania, apertura della regione centro-occidentale della Tanzania e collegamento con le regioni dell'EAC e del Mercato comune dell'Africa orientale e australe (COMESA). Si tratta di un importante collegamento con il corridoio TANZAM, a Tunduma, e i corridoi centrali, a Nyakanazi.

Tanzania

EAC-SADC-COMESA

I lavori per un tratto di 50 km sulla strada Mpanda-Mishamo (sezione Mpanda-Usiumbili (35 km)) sono in fase di aggiudicazione nel quadro di un finanziamento del GOT. Resta da finanziare il collegamento Usimbili-Mishamo-Uvinza-Kanyani (267 km). Lo studio di fattibilità e i progetti sono stati completati dal GoT.

203,46

0

0

0

0

1,46

202

5 anni

Dar es Salaam - Circonvallazione sud a scorrimento veloce (85,5 km) - Collegamento del porto di Dar es Salaam con il futuro porto secco di Kisarawe e con Mlandizi.

Tanzania

Tanzania, EAC, COMESA.

Studio di fattibilità e progettazione in corso, finanziati dal GOT.

200

0

0

0

0

200

156,00

5 anni

La circonvallazione a scorrimento rapido permetterà di decongestionare il corridoio di trasporto centrale e aumentare l'efficienza nello scorrimento del traffico in entrata e in uscita dalla città di Dar es Salaam.

Bitumatura del tratto stradale Handeni - Kiberashi - Singida (460 km).

Tanzania

Tanzania, Ruanda e Burundi.

Studio di fattibilità e progetto in corso, finanziati dal governo della Tanzania.

460,00

-

-

-

-

460,00

358,80

5 anni

Dar es Salaam - Circonvallazione sud a scorrimento rapido (85,5 km).

Tanzania

Tanzania, Burundi e Ruanda

Studio di fattibilità e progetto in corso, finanziati dal governo della Tanzania.

200,00

-

-

-

-

200,00

156,00

5 anni

La circonvallazione a scorrimento rapido permetterà di decongestionare il corridoio di trasporto centrale e aumentare l'efficienza nello scorrimento del traffico in entrata e in uscita dalla città di Dar es Salaam.

Costruzione del porto di Rumonge (studi di fattibilità e costruzione).

Burundi

Burundi, Tanzania

Progetto non avviato. Studi di fattibilità disponibili.

6,00

-

-

-

-

6,00

4,68

2011-2012 - 2014-2016

Riqualificazione della strada Kayonza- Rusumo (92 km).

Ruanda

Ruanda e Tanzania

Il governo del Ruanda sta mobilitando fondi della JICA e dell'AfDB.

75,45

-

-

0,45

-

75,00

58,50

3 anni

La JICA ha completato la valutazione del progetto nel luglio 2015.

Riqualificazione del tratto stradale Musanze-Cyanika (24 km).

Ruanda

Ruanda e Uganda.

Nel marzo 2015 è stato avviato uno studio dettagliato, la cui conclusione è prevista per novembre 2015.

26,20

-

-

0,20

-

26,00

20,28

3 anni

I finanziamenti per i lavori non sono ancora disponibili.

Miglioramento del tratto Ngoma-Ramiro-Nyanza (130 km in 2 lotti). Collegamento al corridoio centrale.

Ruanda

Ruanda e Tanzania

Nel gennaio 2015 è stato completato lo studio dettagliato.

170,00

-

-

0,50

-

169,50

132,21

4 anni

I finanziamenti per i lavori non sono ancora disponibili.

Costruzione di un traghetto sul lago Tanganika.

Burundi

Burundi e Tanzania

Non avviato.

12,00

-

-

-

-

12,00

9,36

2012 - 2016

I finanziamenti per i lavori non sono ancora disponibili.

Riqualificazione della strada nazionale 6 (Muyinga-Kobero).

Burundi

Burundi-Tanzania

104,00

-

-

-

-

104,00

81,12

Riqualificazione e prolungamento della strada nazionale 12 (Gitega-Karuzi-Muyinga-Tanzania).

Burundi

Burundi-Tanzania

Il progetto dettagliato è stato completato.

89,60

-

-

-

-

89,60

69,89

Riqualificazione della strada nazionale 18 (Nyakararo-Mwaro-Gitega).

Burundi

Burundi-Tanzania

Il progetto dettagliato è stato completato.

44,80

-

-

-

-

44,80

34,94

I finanziamenti per i lavori del tratto stradale Mwaro-Gitega non sono ancora disponibili.

Riqualificazione della strada nazionale 7 (Bujumbura-Nyakararo).

Burundi

Burundi-Tanzania

Il progetto dettagliato è stato completato.

60,00

-

-

-

-

60,00

46,80

Riqualificazione e prolungamento della strada nazionale 1 (Bujumbura-Kayanza-Kanyaru Haut).

Burundi

Burundi-Ruanda

Il progetto dettagliato è stato completato.

138,00

-

-

-

-

138,00

107,64

Lavori di costruzione della strada provinciale 101.

Burundi

 

49,20

-

-

-

-

49,20

38,38

Prolungamento della strada nazionale 6 fino a Kayanza.

Burundi

Burundi-Ruanda

È stato completato il progetto dettagliato relativo al tratto Kobero-Muyinga.

156,00

-

-

-

-

156,00

121,68

Riqualificazione della strada nazionale 2 (Bujumbura-Gitega).

Burundi

Burundi-Tanzania

52,00

-

-

-

-

52,00

40,56

Riqualificazione e lavori di costruzione delle strade nazionali 16 e 17 (tratto Gitega-Bururi-Makamba – 127 km).

Burundi

Burundi-Tanzania

145,20

-

-

-

-

145,20

113,26

Studio di fattibilità e costruzione del tratto Ruyigi-Gisuru-Gahumo (Burundi-Tanzania) (80 km).

Burundi

Burundi e Tanzania

Non avviato.

70,00

-

-

-

-

70,00

54,60

I costi saranno determinati dallo studio.

Costruzione di una linea ferroviaria a scartamento standard tra Dar es Salaam, Isaka, Kigali /Keza, Gitega e Musongati (1 670 km).

Tanzania, Burundi e Ruanda

Tanzania, Burundi e Ruanda

Lo studio di fattibilità relativo alla costruzione di una linea ferroviaria a scartamento standard tra Isaka, Kigali/Keza, Gitega e Musongati è stato completato con il finanziamento dell'AfDB (2,80 milioni di USD). Lo studio di fattibilità per il miglioramento della linea tra Dar es Salaam e Isaka (al fine di trasformarla in linea a scartamento standard) è stato completato dalla BNSF con il finanziamento congiunto fornito da USTDA e BNSF (0,9 milioni di USD). Nel febbraio 2013 sarà ultimato lo studio tecnico dettagliato per l'intera linea ferroviaria (Dar es Salaam-Isaka- Kigali/Keza-Gitega-Musongati) con il finanziamento dell'AfDB (8,9 milioni di USD). Il progetto è coordinato da un Segretariato presieduto dalla Tanzania e con sede in Ruanda.

5 580,00

-

-

-

5 580,00

4 352,40

8 anni

Gli studi di fattibilità sono stati eseguiti dalla DBI (Germania) e dalla BNSF (USA).

È attualmente in corso uno studio tecnico dettagliato finanziato dall'AfDB (costo circa 8,9 milioni di USD) con l'obiettivo di organizzare il progetto in partenariati pubblico-privati e intraprendere studi di preinvestimento/fattibilità in relazione agli interventi prioritari.

Il progetto di relazione è atteso per dicembre 2012 e la relazione finale per febbraio 2013.

Progetto per una linea ferroviaria a scartamento standard - Tratto Mombasa-Kampala-Kigali.

Ruanda

Ruanda, Uganda, Kenya e Burundi.

La costruzione del tratto Mombasa-Nairobi è iniziata nel novembre 2013. Tale tratto è finanziato principalmente dalla Exim Bank of China, mentre i lavori di costruzione sono eseguiti dalla China Road and Bridge Corporation (CRBC);

13 800,00

-

-

6 500,00

7 300,00

5 694,00

2014-2019 (quadro istituzionale, finanziamento e progettazione: 2 anni; costruzione: 3 anni).

 

lo studio di fattibilità per il tratto Nairobi-Malaba è effettuato dalla China Communications Construction Company (CCCC) e la conclusione di tale studio è prevista per settembre 2015; il progetto tecnico preliminare per il tratto Malaba-Kampala è stato completato nell'agosto 2014; nel marzo 2015 il governo dell'Uganda e la China Harbour Engineering Company (CHEC) hanno firmato un accordo per la costruzione di tale tratto, compresa la via verso nord per Gulu e Nimule;

l'Uganda e il Sud Sudan hanno iniziato ad attuare congiuntamente il progetto tecnico preliminare per il tratto Tororo-Nimule-Juba;

l'Uganda e il Ruanda hanno iniziato ad attuare congiuntamente il progetto tecnico preliminare per il tratto Kampala-Kigali e i relativi raccordi; la conclusione di tali lavori è prevista per ottobre 2015.

Il processo di mobilitazione delle risorse finanziarie è iniziato nei tre paesi.

Riqualificazione della strada Nyanguge-Magu-Musoma (184,2 km).

Tanzania

Tanzania e Kenya.

La riqualificazione è stata completata per il tratto che unisce il confine Simiyu/Mara a Musoma (85,5 km). Mancano ancora fondi per finanziare il collegamento tra Nyanguge e il confine Simiyu/Mara (80 km). Lo studio di fattibilità è stato completato nel giugno 2008 e il progetto tecnico dettagliato è stato completato nel 2009 con il finanziamento dell'UE.

115,00

0,67

-

-

-

114,33

89,18

5 anni

Il progetto potrebbe essere finanziato con le risorse del programma indicativo regionale del 10° Fondo europeo di sviluppo.

Tratto stradale Kidahwe–Kibondo–Nyakanazi (310 km).

Tanzania

Tanzania, Burundi e Ruanda

È attualmente in fase di costruzione un tratto stradale bitumato di 100 km (50 km da Nyakanazi verso Kasulu e 50 km da Kidahwe verso Kasulu). Il progetto è finanziato dal GOT. Restano ancora da costruire 250 km di strada, per i quali non sono stati ottenuti impegni di finanziamento. È in corso una gara d'appalto per servizi di consulenza con l'obiettivo di aggiornare lo studio di fattibilità e i progetti dettagliati relativi al tratto Kasulu-Nyakanazi (210 km), oltre allo studio di fattibilità del tratto Kasulu-Mugina (45 km) (alla frontiera tra Tanzania e Burundi), con il finanziamento del Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa (NEPAD) e dell'IPPF.

255,00

-

-

-

-

255,00

198,90

5 anni

Costruzione del tratto stradale Malindi Lungalunga Bagamoyo. (503 km)

5 %

Kenya e Tanzania.

Sono stati completati gli studi di fattibilità e i progetti tecnici dettagliati.

571,00

571,00

445,38

5 anni

Gli studi di fattibilità e i progetti tecnici dettagliati sono finanziati interamente dall'AfDB. Collegamento prioritario al corridoio n. 1 e al LAPPSET.

Linea ferroviaria Tanga-Moshi-Arusha-Musoma.

Tanzania

Tanzania, Uganda e Kenya

Studio di fattibilità in corso (per un costo di 2 miliardi di TZS).

1 903,00

-

-

-

1 903,00

1 484,34

2012-2017

Il progetto prevede il rafforzamento, il miglioramento e la costruzione della linea ferroviaria da Tanga a Musoma con un binario di raccordo verso il Lago Natron presso la località di Mto wa Mbu. La linea ferroviaria collegherà l'Uganda con il porto di Tanga.

Riqualificazione di 110 km della linea ferroviaria esistente tra Voi e Taveta.

Kenya

Kenya, Tanzania

Studio di fattibilità concluso.

18,00

Miglioramento delle infrastrutture aeroportuali dell'aeroporto Karume a Pemba.

Tanzania/Zanzibar

Kenya, Tanzania, Uganda.

Lo studio di fattibilità è disponibile.

12,12

Produzione di energia

Progetto e costruzione della centrale idroelettrica Rusizi IV (285 MW).

Ruanda

Ruanda e Burundi

Lo studio di prefattibilità è concluso.

Deve essere effettuato lo studio di fattibilità.

500,00

-

-

-

-

500,00

390,00

Sono in corso i negoziati con i costruttori della centrale Rusizi III.

Costruzione della centrale elettrica Rusizi III (145 MW).

Ruanda

Ruanda e Burundi

Tutti gli studi sono già stati completati. Sono in corso i negoziati con il costruttore privato.

405,00

2,82

-

402,18

313,70

2015-2019

Da sviluppare nell'ambito del partenariato pubblico-privato.

Centrale comune a gas naturale liquefatto (100 MW).

Ruanda

Ruanda e Kenya

Il Kenya ha indetto un appalto per una centrale da 700 MW, compresa un'unità galleggiante di stoccaggio e di rigassificazione, da costruire nella contea di Mombasa (da definire con il Ruanda). Il GoR, attraverso il ministero per le Infrastrutture, ha elaborato un documento di riflessione per un progetto da 1 000 MW e ha proseguito il dibattito con il Kenya.

900,00

-

-

-

-

900,00

702,00

Data la complessità del progetto, in particolare per quanto concerne l'unità galleggiante di stoccaggio del GNL, per gli impianti di stoccaggio e di gassificazione sono previsti tempi di costruzione di 2-3 anni (escluse le attività di mobilitazione dei finanziamenti e di appalto).

Valutazione esaustiva della fattibilità tecnica di tutti gli aspetti del progetto, dal porto alla centrale elettrica e alla rete di trasmissione. Valutazione esaustiva della fattibilità finanziaria del progetto in base ai costi di capitale e alle previsioni relative alla domanda e ai prezzi del GNL. Valutazione per stabilire se tale progetto debba essere realizzato con fondi pubblici, ossia con un impegno di tutti i paesi a finanziarlo, oppure con fondi privati, ossia con ciascun paese che garantisce una parte del pagamento richiesto dall'operatore privato.

Costruzione della linea di trasmissione dall'Uganda al Kenya per aumentare la fornitura di energia alla rete nazionale del Kenya (127 km, 220 kV) - interconnessione Lessos-Tororo.

Kenya

Uganda - Kenya

È stato completato lo studio di fattibilità, sono stati svolti i lavori preparatori ed è stata messa a punto la documentazione del progetto e della gara d'appalto.

56,00

-

-

-

-

56,00

43,68

5 anni

Il progetto è a carattere regionale e servirà a migliorare la fornitura di energia all'interno della regione. Capacità stimata: 200 MW.

Costruzione della linea di trasmissione dalla Tanzania al Kenya per aumentare la fornitura di energia alla rete nazionale del Kenya (100 km, 400 kV) - linea a doppia terna tra Isinya e Namanga.

Kenya

Kenya-Tanzania

Studio di fattibilità concluso. Sono stati svolti i lavori preparatori ed è stata messa a punto la documentazione del progetto e della gara d'appalto.

55,00

-

-

-

-

55,00

42,90

5 anni

Capacità stimata: 1 300 MW.

Progetto di interconnessione energetica Tanzania - Zambia - Kenya (TZK). Ampliamento della linea di trasmissione (400 kV) tra Zambia, Tanzania e Kenya, mediante i tratti Iringa-Mbeya (292 km), Iringa-Shinyanga, (670 km) e Singida-Arusha (414,4 km).

Tanzania

Tanzania e Kenya.

Sono stati completati gli studi di fattibilità (Mbeya-Iringa, Iringa-Shinyanga e Singida-Arusha). È in corso la realizzazione del tratto Iringa-Shinyanga.

911,23

-

-

470,00

-

441,29

344,21

4 anni

I partner per lo sviluppo (Banca Mondiale, JICA, BEI, EDCF) sono pronti a finanziare il tratto Iringa-Shinyanga (470 milioni di USD); il consorzio dei finanziatori (WB/IDA, AfDB, JICA e Agenzia francese per lo sviluppo (AFD)) hanno manifestato interesse a finanziare il tratto Singida-Arusha (242,09 milioni di USD), mentre per il tratto Mbeya-Iringa (199,2 milioni di USD) si cercano finanziamenti.

Linee di trasmissione:

1) linea da 400 kV Olwiyo-Nimule-Juba (190 km)

2) linea da 200 kV Nkenda-Mpondwe-Beni (70 km)

3) linea da 200 kV Masaka-Mwanza (85 km).

Uganda

Uganda e Tanzania

Deve essere intrapreso lo studio di fattibilità.

162,00

-

-

-

-

162,00

126,36

4 anni

 

TIC E TELECOMUNICAZIONI

Connessione transfrontaliera (linea di collegamento al cavo sottomarino dell'Africa orientale) (studi di fattibilità e costruzione).

Ruanda

Kenya, Uganda, Ruanda, Burundi e Tanzania

Situazione aggiornata a settembre 2014. È stato firmato un contratto di locazione a lungo termine che fornisce al Ruanda una capacità pari a 2,4 Gbps. Date le necessità del Ruanda, tale capacità è insufficiente.

32,00

-

-

-

-

32,00

24,96

3 anni

Vi è l'urgente necessità di creare un anello di fibra spenta specifico per il collegamento delle cinque capitali della regione dell'EAC; si ridurrà il costo del traffico aumentando nel contempo la capacità del flusso in tutti i paesi.

Creazione di parchi tecnologici TIC in Kenya e Ruanda (Ruanda Technopol).

Kenya

Kenya e Ruanda

Sono stati acquisitati e recintati 5 000 acri di terreno per la costruzione del parco TIC Konza Technology City. È stato approvato il piano generale, è stato selezionato il partner principale per l'esecuzione dei lavori tramite procedura d'appalto, l'ufficio di cantiere è stato collegato alla rete elettrica, è in corso la costruzione della diga di Thwake, sono state eseguite 10 perforazioni, è in corso la costruzione di un padiglione vendite, è stata creata una zona cuscinetto di 10 km di raggio, la costruzione delle strade di accesso è in corso e i lavori di sbancamento sono stati completati.

11 765,00

11 765,00

9 176,70

12 anni

È stata organizzata una conferenza per gli investitori internazionali e si è tenuta una cerimonia per l'inizio dei lavori con 14 imprese internazionali del settore delle TIC coinvolte nei lavori di costruzione, come IBM, Microsoft, Google, Safaricom e alcune banche locali; il governo intende realizzare il progetto attraverso un partenariato pubblico-privato.

Kenya e Ruanda

EAC

Situazione aggiornata a settembre 2014. Sono stati completati il piano generale, il piano commerciale e il progetto architettonico generale per un parco tecnologico di 61,3 ettari. Prossime fasi: 1) elaborazione di progetti architettonici dettagliati; 2) sviluppo delle infrastrutture materiali per il parco tecnologico; 3) la costruzione del centro regionale d'eccellenza dovrebbe iniziare entro la fine di quest'anno (durata prevista 22 mesi).

230,00

-

-

-

-

230,00

179,40

2014-2019

A causa dell'elevato costo del parco tecnologico per il GOR, siamo stati costretti a prendere in considerazione un approccio graduale la cui realizzazione richiederà più di 10 anni. Se i fondi saranno disponibili saremo in grado di realizzare il parco tecnologico nella metà del tempo (di ciò è stato tenuto conto nel calendario di realizzazione del progetto).

Creazione di un punto di scambio Internet regionale (RIXP).

Ruanda

Ruanda, Burundi, Kenya, Uganda e Tanzania

Fase preliminare (avvio).

15,00

-

-

-

-

15,00

11,70

2013-2015

NUOVO - Tale progetto favorirà la creazione delle infrastrutture e dei servizi che consentiranno di superare la dipendenza della regione dagli operatori internazionali che gestiscono nella regione il traffico generato a livello regionale.

Progetto di rete regionale per l'istruzione e la ricerca (REduNet).

Ruanda

Ruanda e Tanzania

Il progetto pilota è stato avviato in Ruanda e Tanzania.

20,00

-

-

-

-

20,00

15,60

2013-2015

Nella regione scarseggia l'attività di R&S e manca la capacità di innovazione delle istituzioni. Il progetto creerà una rete dati dedicata, ad elevate prestazioni ed efficace sotto il profilo dei costi, che consentirà di collegare gli istituti di ricerca e di istruzione superiore (HLI) ad altri istituti simili nella regione e alle risorse globali nel campo della ricerca e dell'istruzione sfruttando Ubuntunet e Internet.

Costruzione di un impianto combinato per la produzione di fertilizzanti.

Kenya

Ruanda, Burundi, Kenya, Uganda e Tanzania

Studio di fattibilità completato

3,20

5 anni

Agevolare l'accesso a fertilizzanti di qualità ed economici.

SVILUPPO DELLE CAPACITÀ E QUADRO ISTITUZIONALE

Rafforzare le capacità e promuovere il trasferimento delle tecnologie in relazione a questioni sanitarie e fitosanitarie negli Stati partner dell'EAC per garantire la conformità alle norme internazionali.

I finanziamenti verranno utilizzati per la formazione dei funzionari competenti in materia di norme e garanzia della qualità, per la partecipazione ai lavori del Codex, dell'OIE e dell'IPPC ("le tre sorelle") e per l'attuazione delle norme SPS regionali e internazionali, compresa l'istituzione di laboratori accreditati e di zone indenni da malattie.

EAC

EAC

È stato completato lo studio preliminare.

60,25

-

-

0,25

-

60,00

46,80

5 anni

Progetto di biosicurezza della FAO nell'ambito di un programma congiunto delle Nazioni Unite che ha fornito un contributo pari a 247 256 USD.

Costruzione di strade di accesso per le attività di pesca attorno al lago Vittoria.

Kenya

Kenya, Uganda e Tanzania

In corso

7,10

-

-

-

-

7,10

5,54

3 anni

Creazione di posti di ispezione frontalieri per il controllo della qualità e della conformità alle norme (Namanga, Sirari, Holili e Tunduma).

Tanzania

Tanzania e Kenya

In corso

13,00

-

-

-

-

13,00

10,14

4 anni

L'esecuzione di questo progetto contribuirà a eliminare o ridurre in modo significativo l'incidenza delle pratiche di pesca illegale e a migliorare la biodiversità, le catture e l'approvvigionamento ittico, aumentando in tal modo le entrate pubbliche provenienti dalle attività di pesca.

Progetti riguardanti il lago Vittoria

Riqualificazione ed ampliamento di Port Bell con i relativi traghetti per Kisumu e Mwanza.

Uganda

Uganda, Tanzania e Kenya

Rimane ancora da effettuare lo studio di fattibilità.

157,89

-

-

-

-

157,89

123,15

4 anni

Deve essere accertato l'ammontare del contributo di altri donatori. L'AfDB ha mostrato interesse.

Sviluppo di infrastrutture di commercializzazione nel settore della pesca.

Kenya

Kenya, Ruanda, Uganda, Tanzania, e Burundi

In corso

46,60

5 anni

Aumentare le esportazioni, ridurre le perdite successive alla cattura e aumentare la produzione delle attività di pesca e di acquacoltura.

Combattere la pesca illegale e non regolamentata.

Kenya

Kenya, Ruanda, Uganda, Tanzania, e Burundi

In corso

46,60

5 anni

Rafforzare i sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza.

Migliorare il trasporto per vie d'acqua sul lago Vittoria.

Uganda

Uganda, Tanzania e Kenya

Lo studio di fattibilità è in corso.

100,00

-

-

-

-

100,00

78,00

5 anni

Il progetto richiede l'acquisto tramite appalto pubblico di ausili alla navigazione per sostituire quelli obsoleti.

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

Istituzione di zone indenni da malattia.

Kenya

Kenya, Ruanda, Uganda, Tanzania, e Burundi

4,10

5 anni

Agevolare l'accesso dei prodotti di origine animale ai mercati locali, regionali ed esteri nel rispetto delle norme internazionali.

Totale

71 520,68

3,49

-

471,40

6 531,46

62 777,77

32 221,32

ALLEGATO III(b)

PARAMETRI, OBIETTIVI E INDICATORI DI SVILUPPO

Settori di cooperazione

Obiettivi

Scenario di riferimento (2013)

Obiettivi

Indicatori di risultato

A breve termine (3 anni)

A medio termine (5 anni)

A lungo termine (2033)

1.    INFRASTRUTTURE

1.1.    Energia

Migliorare l'accesso degli Stati partner dell'EAC a fonti di energia moderne, affidabili, diversificate e rinnovabili a prezzi competitivi al fine di agevolare il commercio intraregionale ed interregionale.

L'attuale potenza energetica installata (energia idroelettrica, bagassa, energia termica e geotermica e gas naturale) è di circa 3 597 MW, mentre la potenza prevista sarà di 18 744 MW nel 2030 e di 21 173 MW nel 2033.

Aumento della produzione di 1 613 MW (pari al 40 % della produzione totale prevista).

Aumento della produzione di 3 225 MW (pari al 40 % della produzione totale prevista).

Aumento della produzione di 6 773 MW (pari al 40 % della produzione totale prevista: 21 173 MW).

Variazione della quantità di megawatt elettrici generati (in %).

Riduzione del costo dell'energia elettrica.

Riduzione della dipendenza dall'energia da combustibili fossili.

Manca una rete regionale che colleghi tutti gli Stati partner dell'EAC.

Due linee di interconnessione ad alta tensione costruite e operative nella regione dell'EAC.

Quattro linee di interconnessione ad alta tensione costruite e operative nella regione dell'EAC.

Potenziamento della capacità delle infrastrutture esistenti.

Interconnessione di tutte le reti nazionali di energia elettrica degli Stati partner dell'EAC.

Numero di nuove interconnessioni transfrontaliere.

La rete regionale è pienamente operativa.

Miglioramento dell'accesso alle unità del settore privato (fino a raggiungere almeno il 75 %).

Miglioramento dell'accesso alle unità del settore privato (fino al 100 %).

Nuovi collegamenti al settore privato (in %).

Miglioramento dell'affidabilità dell'approvvigionamento energetico (fino a raggiungere il 95 %).

Miglioramento dell'affidabilità dell'approvvigionamento energetico (fino a raggiungere il 99 %).

Aumento dell'affidabilità dell'approvvigionamento energetico (in %).

Le politiche energetiche e i quadri giuridici e regolamentari non sono armonizzati e/o sono poco attraenti per gli investitori.

Politiche energetiche e quadri giuridici e regolamentari armonizzati e attraenti per gli investitori.

Creazione di partenariati, collegamenti e joint venture.

Maggiori investimenti in R&S.

Sviluppo di partenariati, collegamenti e joint venture.

Sviluppo e trasferimento di tecnologie.

Numero di politiche e quadri giuridici e regolamentari armonizzati.

Numero di nuovi investimenti credibili (compresi accordi di partenariato pubblico-privato (PPP)).

Acquisizione di nuove tecnologie.

Rafforzamento delle capacità istituzionali, tecniche e amministrative delle istituzioni competenti in materia di energia.

Miglioramento dell'approvvigionamento energetico e della relativa affidabilità.

Approvvigionamento energetico stabile.

Rafforzamento della capacità di gestione dell'energia a livello nazionale e regionale.

Maggiore affidabilità dell'approvvigionamento energetico.

1.2.    Trasporti

Potenziare l'interconnessione a livello nazionale e regionale per contribuire ad approfondire l'integrazione economica regionale e migliorare la circolazione di persone e merci.

La rete regionale comprende:

Sviluppo e miglioramento dei sistemi di infrastrutture intermodali:

Sviluppo e miglioramento dei sistemi di infrastrutture intermodali:

Sviluppo e miglioramento dei sistemi di infrastrutture intermodali:

Aumento del volume degli scambi intraregionali ed interregionali (in %).

Riduzione dei costi di trasporto.

Aumento del traffico intraregionale e interregionale (stradale, ferroviario, aereo e per vie navigabili).

Riduzione dei tempi di turnaround.

circa 178 737 km di strade, di cui circa 22 347 km asfaltati e 156 390 km non asfaltati (2011);

riduzione del 4 % (600 km) dei chilometri di strade non asfaltate (in ghiaia) della rete stradale dell'Africa orientale;

riduzione del 15 % (2 220 km) dei chilometri di strade non asfaltate (in ghiaia) della rete stradale dell'Africa orientale;

riduzione del 22 % (3 240 km) dei chilometri di strade non asfaltate (in ghiaia) della rete stradale dell'Africa orientale.

Numero di km di collegamenti regionali mancanti costruiti e di corridoi regionali migliorati e sottoposti a manutenzione.

assenza di linea ferroviaria a scartamento standard nella regione. La regione dell'EAC dispone di circa 8 100 km di linea ferroviaria a scartamento metrico, di cui 6 000 km circa sono in funzionamento;

sviluppo di 2 nuove linee ferroviarie a scartamento standard;

sviluppo di 3 nuove linee ferroviarie a scartamento standard; 2 linee operative;

sviluppo di 4 nuove linee ferroviarie a scartamento standard; 5 linee operative;

5 grandi porti marittimi e diversi porti interni;

sviluppo, ampliamento e/o ammodernamento di 3 porti prioritari;

sviluppo, ampliamento e/o ammodernamento di 4 porti prioritari;

sviluppo, ampliamento e/o ammodernamento di 5 porti prioritari;

Numero di porti sviluppati, ampliati o ammodernati.

11 aeroporti internazionali.

sviluppo, ampliamento e/o ammodernamento di 3 aeroporti prioritari;

sviluppo, ampliamento e/o ammodernamento di 3 aeroporti prioritari;

sviluppo, ampliamento e/o ammodernamento di 5 aeroporti prioritari.

Numero di porti sviluppati, ampliati o ammodernati.

Sviluppo di politiche e quadri regolamentari in materia di trasporti regionali.

Sviluppo di partenariati, collegamenti e joint venture tra operatori economici.

Miglioramento della sicurezza e dell'affidabilità dei trasporti.

Numero di nuovi investimenti credibili (compresi accordi di partenariato pubblico-privato (PPP)).

Rafforzamento delle capacità istituzionali, tecniche e amministrative delle istituzioni competenti in materia di trasporti.

Migliore circolazione delle persone e del traffico di veicoli (compreso il flusso delle merci).

1.3.    Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC)

Sviluppare e ammodernare le infrastrutture TIC per facilitare il commercio e la prestazione di servizi a livello intraregionale e interregionale.

Tutti gli Stati partner dell'EAC sono collegati mediante fibra ottica. Le TIC sono tuttavia costose e soltanto il 13 % circa della popolazione ha accesso a internet, mentre circa il 50 % della popolazione è abbonato a servizi di telefonia mobile.

Sviluppo di infrastrutture TIC transfrontaliere integrate.

L'80 % delle imprese è collegato mediante connessioni ad alta velocità.

Operazioni e servizi sicuri (ad esempio servizi elettronici, commercio elettronico, pubblica amministrazione elettronica, sanità elettronica).

Riduzione del 60% delle tariffe per l'accesso a internet.

Numero di infrastrutture TIC transfrontaliere integrate sviluppate.

Aumento della larghezza di banda (in %).

Riduzione dei costi per l'accesso a internet (in %).

Il 20 % della popolazione ha accesso a internet e circa il 60 % della popolazione è abbonato a servizi di telefonia mobile.

Il 40 % della popolazione ha accesso a internet e circa il 75 % della popolazione è abbonato a servizi di telefonia mobile.

Il 60 % della popolazione ha accesso a internet e circa il 90 % della popolazione è abbonato a servizi di telefonia mobile.

Aumento delle transazioni commerciali online (in %).

Aumento del numero di abbonati ai servizi di telefonia e telefonia mobile e di utenti di internet (in %).

Rafforzamento delle capacità nel campo delle risorse umane, innalzamento degli standard di servizio e miglioramento delle strutture istituzionali.

Sviluppo di partenariati, collegamenti e joint venture tra operatori economici.

Numero di nuovi investimenti credibili (compresi accordi di partenariato pubblico-privato (PPP)).

Sviluppo ed armonizzazione dei quadri giuridici e regolamentari in materia di TIC.

Sviluppo e trasferimento delle tecnologie, applicazioni tecnologiche, R&S e innovazione.

Aumento del numero di specialisti in TIC (in %).

2.    AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

Migliorare la produzione e la produttività.

Migliorare la produzione e la produttività delle colture più importanti (caffè, tè, e canna da zucchero), partendo dal dato attuale di 10,95 milioni di tonnellate.

Aumento della produzione e della produttività delle colture e del bestiame (del 15 %).

Aumento della produzione e della produttività delle colture e del bestiame (del 25 %).

Aumento della produzione e della produttività delle colture e del bestiame (del 30 %).

Aumento della sicurezza alimentare a livello regionale.

Aumento del volume delle esportazioni agricole.

Aumento della produzione agricola nella regione (in %).

Soppressione degli ostacoli non tariffari nell'EAC.

Aumentare la produzione e la produttività dei capi di bestiame (bovini, ovini, caprini, suini, pollame) partendo rispettivamente da 56,6 milioni, 32,3 milioni, 61,9 milioni, 7,9 milioni e 143 milioni.

Aumento della produzione e della produttività del bestiame (del 10 % per i bovini, del 25 % per gli ovini, del 4 % per i caprini, del 20 % per i suini e del 10 % per il pollame).

Aumento della produzione e della produttività del bestiame (del 15 % per i bovini, del 30 % per gli ovini, del 10 % per i caprini, del 25 % per i suini e del 15 % per il pollame).

Aumento della produzione e della produttività del bestiame (del 20 % per i bovini, del 35 % per gli ovini, del 15 % per i caprini, del 30 % per i suini e del 20 % per il pollame).

Aumento della sicurezza alimentare a livello regionale.

Aumento della produzione di bestiame nella regione (in %).

Aumento del volume delle esportazioni di bestiame.

Migliorare e sviluppare l'industria agroalimentare (creazione di valore aggiunto).

La percentuale delle esportazioni a valore aggiunto è attualmente inferiore al 10 %.

Aumento della percentuale delle esportazioni a valore aggiunto fino a raggiungere almeno il 20 %.

Aumento della percentuale delle esportazioni a valore aggiunto fino a raggiungere almeno il 50 %.

Aumento della percentuale delle esportazioni a valore aggiunto fino a raggiungere almeno il 75 %.

Aumento delle esportazioni di prodotti primari a valore aggiunto rispetto al totale delle esportazioni (in %).

Numero di industrie moderne e competitive create nel settore agricolo.

Migliorare gli scambi e l'accesso al mercato per i prodotti agricoli di base.

Per la maggior parte dei prodotti oggetto di scambio, gli scambi intraregionali rappresentano attualmente circa il 10 % del totale degli scambi sul mercato regionale.

Aumento della quota del commercio intraregionale fino al 30 %.

Aumento della quota del commercio intraregionale fino al 50 %.

Aumento della quota del commercio intraregionale fino all'80 %.

Aumento del contributo delle esportazioni agricole al PIL (in %).

Potenziare lo sviluppo dei mercati finanziari per sostenere le assicurazioni e i finanziamenti a favore dell'agricoltura (del 30 %).

Potenziare lo sviluppo dei mercati finanziari per sostenere le assicurazioni e i finanziamenti a favore dell'agricoltura (del 50 %).

Potenziare lo sviluppo dei mercati finanziari per sostenere le assicurazioni e i finanziamenti a favore dell'agricoltura (dell'80 %).

Numero di istituzioni finanziarie e di regimi assicurativi istituiti.

Numero di investimenti assicurati nel settore agricolo.

Istituzione e coordinamento di un sistema regionale di informazioni commerciali.

Miglioramento della copertura del sistema di informazioni commerciali (del 20 %).

Miglioramento della copertura del sistema di informazioni commerciali (del 100 %).

Investimenti nella ricerca e nello sviluppo.

Sistema regionale di informazioni commerciali agricole operativo.

Armonizzazione delle norme agricole nell'EAC.

Garanzia della qualità, livelli di qualità e certificazione.

Migliorare e sviluppare le infrastrutture agricole.

Le infrastrutture di mercato sono inadeguate.

Costruire nuove infrastrutture di mercato e potenziare quelle esistenti, riconvertendone il 20 % in impianti moderni.

Riconvertire il 40% delle infrastrutture di mercato in impianti moderni.

Riconvertire il 100 % delle infrastrutture di mercato in impianti moderni.

Numero di strutture di mercato per i prodotti agricoli costruite e riqualificate.

Infrastrutture di mercato create e riconvertite.

Aumento del volume e del valore degli scambi intra EAC realizzati grazie alle strutture create (in %).

3.    PESCA

Promuovere e sviluppare il commercio regionale e internazionale di pesce e prodotti a base di pesce.

Il settore della pesca è sottosviluppato.

La quota del PIL spettante alle attività della pesca a valore aggiunto è dell'1,3 %.

Aumento della quota del PIL spettante alle attività della pesca a valore aggiunto fino a raggiungere il 4 %.

Aumento del 30% della quantità di pesce e di prodotti della pesca commercializzati.

Aumento della quota del PIL spettante alle attività della pesca a valore aggiunto fino a raggiungere il 6 %.

Aumento del 60 % della quantità di pesce e di prodotti della pesca commercializzati.

Aumento della quota del PIL spettante alle attività della pesca a valore aggiunto fino a raggiungere il 13 %.

Aumento dell'85 % della quantità di pesce e di prodotti della pesca commercializzati.

Aumento della quota del PIL spettante alle attività della pesca a valore aggiunto (in %).

Aumento della quantità di pesce e prodotti della pesca, prodotti e commercializzati (in %).

Aumento del numero di nuovi punti di distribuzione del pesce.

Aumento del numero di mercati sicuri.

Sviluppare, potenziare e ammodernare le infrastrutture della pesca e dell'acquacoltura.

Le infrastrutture moderne del settore della pesca sono inadeguate.

Potenziamento e ammodernamento delle strutture esistenti per la pesca e per la manipolazione e la trasformazione del pesce.

Creazione di nuove e moderne infrastrutture per la pesca dotate di:

3 porti di pesca;

15 nuovi cantieri nautici;

200 luoghi di sbarco;

30 nuovi mercati ittici;

15 industrie di trasformazione del pesce; e

300 impianti della catena del freddo.

Aumento del 40 % del volume di pesca nelle acque interne e d'alto mare.

Aumento del 60 % del volume di pesca nelle acque interne e d'alto mare;

5 nuovi porti di pesca;

25 nuovi cantieri nautici;

400 luoghi di sbarco;

60 nuovi mercati ittici;

40 industrie di trasformazione del pesce;

500 impianti della catena del freddo.

Numero di strutture esistenti per la pesca e per la manipolazione e la trasformazione del pesce potenziate e ammodernate.

Numero di nuovi porti di pesca costruiti.

Numero di nuovi punti di sbarco costruiti.

Aumento del numero di licenze per la pesca nelle acque interne e d'alto mare.

Aumento del numero di impianti della catena del freddo.

Aumento del volume e dei tipi di pesce e prodotti della pesca diversificati a valore aggiunto.

Numero di pescherecci moderni acquistati.

Le infrastrutture moderne per l'acquacoltura sono inadeguate.

Potenziare e ammodernare gli stabilimenti di acquacoltura, gli incubatoi e i centri di riproduzione esistenti in modo da aumentare la produzione dell'acquacoltura del 10 %.

Adozione di tecnologie di acquacoltura appropriate.

Ammodernare gli stabilimenti di acquacoltura, gli incubatoi e i centri di riproduzione in modo da aumentare la produzione dell'acquacoltura del 20 %.

Aumento della produzione dell'acquacoltura fino a raggiungere il 30 % della produzione ittica.

Numero di nuovi stabilimenti di acquacoltura costruiti.

Numero di incubatoi e centri di riproduzione costruiti.

Numero di stabilimenti di acquacoltura, incubatoi e centri di riproduzione esistenti che sono stati potenziati ed ammodernati.

Adozione e sviluppo di tecnologie di acquacoltura appropriate.

Garantire l'efficacia nella gestione, nella protezione e nella conservazione delle risorse della pesca.

Esistono pochi dati sul potenziale degli stock ittici e scarse informazioni sulla pesca.

Sviluppo di un quadro strategico, giuridico e regolamentare per la condivisione di informazioni sulla pesca.

Acquisto di strumenti per la raccolta, il trattamento e la diffusione di dati.

Creazione di una banca dati e di un sistema di gestione delle informazioni sulla pesca completi, affidabili e operativi.

Sistema di informazione sulla pesca operativo.

Banca dati sulla pesca istituita ed operativa.

Numero e tipo di attrezzature acquistate. Numero di pubblicazioni prodotte e diffuse.

Numero di corpi d'acqua con potenziale di stock ittici noto.

Determinazione del potenziale degli stock ittici nelle acque costiere e nei principali laghi.

Determinazione del potenziale degli stock ittici nelle acque territoriali e della zona economica esclusiva.

Determinazione del potenziale degli stock ittici nei corpi d'acqua marini e interni.

Disponibilità di informazioni sulle pratiche di pesca illegali e sul commercio illegale.

Istituzione di un sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza (MCS) a livello regionale.

Operatività dei sistemi MCS a livello regionale.

Protezione e conservazione degli habitat critici e della biodiversità acquatica.

Riduzione della pesca e delle pratiche commerciali illegali (in %).

Numero di habitat critici migliorati.

Numero e tipo di specie ittiche in pericolo o minacciate che sono state conservate.

Numero e tipo di apparecchiature MCS acquistate.

Miglioramento della biodiversità acquatica.

4.    GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

4.1.    Risorse idriche

Potenziare l'uso e la gestione sostenibili delle risorse idriche nella regione.

L'uso dell'acqua per la produzione agricola nell'EAC è ridotto.

Elaborazione di un quadro strategico, giuridico e regolamentare.

Avvio delle attività di sviluppo delle capacità. Sviluppo del quadro istituzionale.

Applicazione di criteri di sostenibilità nell'uso e nella gestione delle risorse idriche.

Adozione di un quadro strategico, giuridico, regolamentare e istituzionale.

Sviluppare infrastrutture di approvvigionamento idrico per l'irrigazione e altri fini produttivi

Le infrastrutture di approvvigionamento idrico per l'irrigazione sono limitate nella regione dell'EAC.

Avvio degli studi di fattibilità, dei progetti e degli appalti per le infrastrutture per l'approvvigionamento idrico.

Almeno 5 sistemi di approvvigionamento idrico costruiti e resi operativi.

Almeno 10 sistemi di approvvigionamento idrico costruiti e resi operativi.

Numero di studi di fattibilità avviati.

Numero di sistemi di approvvigionamento idrico costruiti e resi operativi.

Promuovere la cooperazione regionale per un impiego sostenibile delle risorse idriche transfrontaliere.

Cooperazione regionale attuata nell'EAC per l'uso delle risorse idriche comuni.

Riesame del quadro strategico, giuridico e regolamentare.

Attività di sviluppo delle capacità in relazione al quadro istituzionale.

Operatività delle politiche.

Quadro strategico, giuridico, regolamentare e istituzionale in essere e operativo.

5.    SVILUPPO DEL SETTORE PRIVATO

Promuovere lo sviluppo del settore privato, gli investimenti, le capacità di offerta e la competitività.

Strategia di sviluppo del settore privato dell'EAC.

Realizzazione delle pertinenti riforme dei quadri istituzionali, strategici, giuridici e regolamentari.

Aumento (in %) delle micro, piccole e medie imprese integrate nelle attività commerciali tradizionali.

Aumento (in %) del numero di imprese dell'EAC che esportano verso il mercato dell'UE prodotti fabbricati nella regione dell'EAC.

Codice degli investimenti EAC operativo.

Modello di codice degli investimenti EAC.

Sviluppo della capacità di sostegno istituzionale a favore dello sviluppo del settore privato e della promozione degli investimenti.

Creazione di nuove industrie e trasformazione di quelle esistenti.

Aumento dei flussi di investimenti esteri diretti.

Maggiore promozione degli investimenti e dello sviluppo imprenditoriale.

Rafforzamento della capacità di approvvigionamento, della competitività, della diversificazione e della creazione di valore.

Politica regionale della concorrenza.

Elaborazione del quadro per la creazione e il rafforzamento di partenariati, joint venture, subappalti, esternalizzazioni e collegamenti.

Miglioramento dell'accesso del settore privato dell'EAC alle risorse messe a disposizione dalle istituzioni finanziarie dell'UE, segnatamente BEI, CSI e CTA.

Aumento del volume delle esportazioni e dei relativi proventi.

Quadro strategico e regolamentare per i partenariati pubblico-privati.

Aumento degli investimenti esteri diretti (in %) e aumento dei partenariati istituiti (in %).

Istituzione di strutture amministrative adeguate, compresi gli sportelli unici a sostegno degli investimenti.

Istituzione di un quadro per i partenariati pubblico-privati dell'EAC.

Accesso al credito a condizioni ragionevoli e tassi di interesse più bassi.

Aumento dei proventi annuali derivanti dalle esportazioni (in %).

Aumento dei finanziamenti erogati dalle istituzioni finanziarie dell'UE per gli investimenti e le attività commerciali.

Creazione di fondi speciali cui il settore privato può accedere per il finanziamento di progetti di investimento.

Aumento degli investimenti dell'UE nell'EAC (in %).

Aumento dell'utilizzo della capacità delle imprese (in %).

Aumento delle esportazioni dell'EAC verso il mercato dell'UE.

6.    QUESTIONI RELATIVE ALL'ACCESSO AI MERCATI

6.1.    SPS, TBT

Sviluppare le capacità necessarie per rispettare gli accordi commerciali.

Conclusione del protocollo SPS dell'EAC

Attuazione del protocollo e delle misure SPS dell'EAC da parte di tutti gli Stati partner dell'EAC.

Istituzione dei sistemi di identificazione, registrazione e tracciabilità dei prodotti agricoli.

Aumento della quota degli scambi intraregionali dell'EAC fino a raggiungere il 30%.

Operatività del protocollo SPS dell'EAC

Aumento della quota degli scambi intraregionali dell'EAC fino a raggiungere il 50 %.

Istituzione di centri di eccellenza SPS per la sicurezza alimentare e per la salute di animali e piante.

Aumento della quota degli scambi intraregionali dell'EAC fino a raggiungere l'80 %.

Aumento della sicurezza alimentare, degli animali e delle piante medianti sistemi di allarme efficaci (in %).

Aumento della quota degli scambi intraregionali dell'EAC (in %).

1 500 norme dell'EAC armonizzate sulla base di parametri internazionali (su 2 500).

1 000 norme armonizzate.

Partecipazione dell'EAC agli organismi di normazione.

Sviluppo del sistema di regolamentazione tecnica dell'EAC.

Istituzione di comitati congiunti di monitoraggio sugli ostacoli tecnici agli scambi entro due anni dall'attuazione dell'APE.

Sviluppo delle capacità relative alle infrastrutture materiali e immateriali relative a TBT e SPS, compresi: tracciabilità, ispezione, accreditamento, analisi dei rischi, norme e certificazione.

Armonizzazione e notifica dei regolamenti tecnici dell'EAC.

Scambio di informazioni.

Adozione di norme internazionali.

Certificazione di sistemi e prodotti.

Trasferimento di tecnologie.

Accreditamento delle istituzioni di valutazione della conformità.

Numero di ostacoli tecnici ridotti.

Prove e certificati di reciproco riconoscimento.

Maggiore diffusione di informazioni mediante il portale dell'EAC.

6.2.    Dogane e agevolazione degli scambi commerciali

Armonizzazione e attuazione della legislazione e delle procedure in materia doganale.

Adozione di una legge sulla gestione doganale nell'EAC.

Tutti gli Stati partner dell'EAC sono membri dell'OMD.

Avvio di attività di sviluppo delle capacità riguardanti i processi, i sistemi e le infrastrutture immateriali in materia doganale.

Riduzione dei tempi di espletamento delle procedure per le navi (da 11-14 giorni nel 2011 a 6 giorni nel 2017).

Riduzione a 4 giorni del tempo medio di sosta dei container carichi importati.

Armonizzazione dei processi e delle procedure doganali.

Istituzione di uno sportello unico ai posti di frontiera

Riduzione a 3 giorni dei tempi per l'espletamento delle procedure per le navi.

Riduzione a 2 giorni del tempo medio di sosta dei container carichi importati.

Riduzione a un giorno dei tempi di espletamento delle procedure presso i valichi di frontiera.

Riduzione a un giorno del tempo medio di sosta dei container carichi importati.

Aumento del numero dei contenitori caricati/scaricati all'ora.

Ridurre i tempi per l'espletamento delle procedure per le navi.

Piena armonizzazione e attuazione della legislazione e delle procedure doganali.

7.    COSTI DI ADEGUAMENTO ALL'APE

7.1.    Misure di adeguamento all'APE

Affrontare le sfide reali e potenziali di adeguamento all'APE derivanti dall'attuazione del medesimo.

Assenza di un fondo di adeguamento all'APE.

Istituzione di un fondo di adeguamento all'APE per coprire in via transitoria la potenziale riduzione delle entrate pubbliche derivante dalla soppressione o dalla notevole riduzione dei dazi doganali.

Avvio dello studio sulla valutazione di potenziali perdite di entrate pubbliche.

Compensazione delle perdite concordate.

Avvio della valutazione della compensazione per i NFIC.

Avvio della valutazione della compensazione per le perdite di proventi derivanti dalle esportazioni nell'EAC.

Rafforzamento della capacità di assicurare la stabilità macroeconomica.

Importo dei fondi di adeguamento erogati per coprire le perdite di entrate pubbliche.

Conformità a indicatori macroeconomici (crescita del PIL superiore al 7 %, sostenibilità del disavanzo di bilancio e dei tassi di inflazione).

7.2.    Mobilitazione delle risorse

Mobilitare i finanziamenti per l'integrazione regionale e per le strategie di sviluppo dell'APE a titolo individuale e congiunto.

Contributi del FES, degli Stati membri dell'UE, di altri partner per lo sviluppo, del settore privato e degli Stati partner dell'EAC.

Istituzione del fondo APE dell'EAC.

Mobilitazione dei fondi a titolo individuale e congiunto.

Realizzazione degli studi di fattibilità.

Finanziamento e realizzazione dei progetti di sviluppo APE dell'EAC (contenuti nella matrice di sviluppo dell'APE).

Sviluppo delle infrastrutture connesse al commercio.

Importo delle risorse finanziarie impegnate dagli Stati partner dell'EAC, dall'UE, dagli Stati membri dell'UE, da altri partner per lo sviluppo e dal settore privato.

Importo delle risorse utilizzate.

Numero di progetti e programmi attuati.

Indice delle abbreviazioni utilizzate negli allegati III(a) e III(b)

Abbreviazione

WB

Banca mondiale

TMEA

TradeMark East Africa

GoR

Governo del Ruanda

ToR

Capitolato d'oneri

BAD

Banque Africaine de Développement (Banca africana di sviluppo - AfDB)

AfDB

African Development Bank (Banca africana di sviluppo)

BNSF

BNSF Railway (già Burlington Northern and Santa Fe Railway)

USTDA

US Trade and Development Agency (Agenzia statunitense per il commercio e lo sviluppo)

CPSC

Canadian Pacific Consulting Services

EoI

Invito a manifestare interesse

Tz

Tanzania

GOT/GoT

Governo della Tanzania

JICA

Japan International Cooperation Agency (Agenzia giapponese per la cooperazione internazionale)

NEPAD-IPPF

New Partnership for Africa's Development – Infrastructure Project Preparation Facility (Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa - Strumento per finanziare la preparazione di progetti infrastrutturali)

CSI

Centro per lo sviluppo delle imprese

CTA

Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale

NFIC

Paesi importatori netti di prodotti alimentari

TPA

Autorità portuale della Tanzania

HLI

Istituti di istruzione superiore

Top

Bruxelles, 28.9.2023

COM(2023) 559 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico tra la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea, dall'altra


ALLEGATO IV

DICHARAZIONE COMUNE RELATIVA AI PAESI CHE HANNO ISTITUITO UN'UNIONE DOGANALE CON L'UNIONE EUROPEA

L'UE ricorda l'obbligo per gli Stati che hanno istituito un'unione doganale con l'UE di allineare il proprio regime commerciale a quello dell'UE e l'obbligo per alcuni di essi di concludere accordi preferenziali con i paesi che hanno accordi preferenziali con l'UE.

In tale contesto, le Parti osservano che lo Stato o gli Stati partner dell'EAC avvieranno negoziati con gli Stati:

a)    che hanno istituito un'unione doganale con l'UE; e

b)    i cui prodotti non beneficiano delle concessioni tariffarie nell'ambito del presente accordo,

al fine di concludere un accordo bilaterale che istituisca una zona di libero scambio in conformità all'articolo XXIV del GATT.

Lo Stato o gli Stati partner dell'EAC convengono di negoziare tale accordo bilaterale in futuro.

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Bruxelles, 28.9.2023

COM(2023) 559 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico tra la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea, dall'altra


ALLEGATO V

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

ARTICOLO 1

Contesto e obiettivi

1.    Le Parti richiamano l'Agenda 21 e la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo adottate in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata il 10 giugno 2008 a Ginevra dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 97a sessione (dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa), il documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 intitolato "The Future We Want" (Il futuro che vogliamo), approvato con risoluzione 66/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottata il 27 luglio 2012, la risoluzione 70/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottata il 25 settembre 2015 contenente il documento finale intitolato "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Agenda 2030) e la dichiarazione del centenario dell'OIL per il futuro del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 108a sessione.

2.    Le Parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile consta delle tre componenti interdipendenti e sinergiche dello sviluppo economico, dello sviluppo sociale e della protezione dell'ambiente e riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo degli scambi e degli investimenti internazionali in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.



3.    Le Parti riconoscono l'urgente necessità di affrontare i cambiamenti climatici, come indicato nella relazione speciale sul riscaldamento globale di 1,5 ºC del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), per contribuire agli obiettivi economici, sociali e ambientali dello sviluppo sostenibile.

4.    Alla luce di quanto precede, obiettivo del presente allegato è rafforzare l'integrazione dello sviluppo sostenibile, in particolare delle sue dimensioni relative al lavoro 1 e all'ambiente, nelle relazioni commerciali e di investimento tra le Parti, anche rafforzando il dialogo e la cooperazione.

ARTICOLO 2

Diritto di legiferare e livelli di protezione

1.    Le Parti riconoscono il diritto di ciascuna Parte di definire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, di fissare i livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro che ritiene appropriati e di adottare o modificare il proprio diritto e le proprie politiche pertinenti. Tali livelli, tale diritto e tali politiche sono coerenti con l'impegno di ciascuna Parte a rispettare le norme riconosciute a livello internazionale e gli accordi menzionati nel presente allegato.

2.    Ciascuna Parte si adopera per garantire che il proprio diritto e le proprie politiche pertinenti prevedano e incoraggino livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro e si adopera per migliorare tali livelli, tale diritto e tali politiche.



3.    Una Parte non indebolisce né riduce i livelli di protezione garantiti dal proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.

4.    Una Parte non rinuncia né deroga altrimenti al proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro, né offre di rinunciare o derogare altrimenti a tale diritto, al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.

5.    Una Parte non omette di dare efficace applicazione al proprio diritto in materia di ambiente o di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, al fine di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.

6.    Le Parti riconoscono reciprocamente le rispettive politiche e priorità di sviluppo per quanto riguarda le loro aspirazioni in materia di scambi e investimenti in conformità alle disposizioni sul trattamento speciale e differenziato previste dall'accordo OMC e coerentemente con gli impegni assunti da ciascuna Parte a rispettare le norme riconosciute a livello internazionale e gli accordi di cui al presente allegato.

ARTICOLO 3

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1.    Le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale con modalità atte a favorire un lavoro dignitoso per tutti, in linea con la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa.



2.    Conformemente alla Costituzione dell'OIL, adottata come parte XIII del trattato di Versailles firmato il 28 giugno 1919, e alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e suoi seguiti, adottata a Ginevra il 18 giugno 1998 dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione (dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro) e come modificata nella sua 110a sessione nel 2022, ciascuna Parte rispetta, promuove e attua i principi relativi ai diritti fondamentali del lavoro, quali definiti nelle convenzioni fondamentali dell'OIL, ossia:

a)    libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;

b)    eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio 2 ;

c)    abolizione effettiva del lavoro minorile;

d)    eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione; e

e)    un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

3.    Ciascuna Parte si adopera con costanza e assiduità per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL non ancora ratificate.

4.    Le Parti si scambiano periodicamente informazioni sulle rispettive situazioni e sui rispettivi progressi per quanto riguarda la ratifica delle convenzioni o dei protocolli dell'OIL da questa classificati come aggiornati.



5.    Ciascuna Parte attua efficacemente le rispettive convenzioni dell'OIL che lo Stato partner dell'EAC e gli Stati membri dell'Unione europea hanno ratificato.

 

6.    Richiamando la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, le Parti osservano che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo e che le norme in materia di lavoro non dovrebbero essere utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.

7.    Ciascuna Parte, attraverso il proprio diritto e le proprie pratiche, promuove l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso esposta nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, in particolare per quanto riguarda:

a)    condizioni di lavoro dignitose per tutti, tra l'altro in termini di retribuzione e salario, orario di lavoro, rafforzamento della sicurezza sociale, altre condizioni di lavoro e protezione sociale;

b)    il dialogo sociale in materia di lavoro tra lavoratori e datori di lavoro e rispettive organizzazioni, e con le competenti autorità pubbliche.

8.    Coerentemente con gli impegni assunti nell'ambito dell'OIL, ciascuna Parte:

a)    adotta e attua misure e politiche in materia di termini e condizioni di impiego nonché di salute e sicurezza sul lavoro, anche per quanto riguarda il risarcimento in caso di infortuni o malattie professionali;

b)    mantiene in vigore un sistema efficace di ispezione del lavoro.



9.    Le Parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di lavoro, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, compreso in sede di OIL. Tale cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti:

a)    attuazione delle convenzioni fondamentali e prioritarie e di altre convenzioni aggiornate dell'OIL;

b)    lavoro dignitoso, compresi i collegamenti tra il commercio e l'occupazione piena e produttiva, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali del lavoro, il lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali, la protezione sociale e l'inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere;

c)    incidenza del diritto e delle norme in materia di lavoro su commercio e investimenti e incidenza del diritto in materia di commercio e investimenti sul lavoro.

10.    Le Parti tengono in debita considerazione, se del caso, i pareri espressi dai rappresentanti dei lavoratori, dai datori di lavoro e dalle organizzazioni della società civile al momento di individuare gli ambiti di cooperazione e di svolgere attività di cooperazione.



ARTICOLO 4

Commercio e parità di genere

1.    Le Parti riconoscono che politiche commerciali inclusive contribuiscono a promuovere l'emancipazione economica delle donne e la parità di genere, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile 5 dell'Agenda 2030 e con gli obiettivi della dichiarazione comune sul commercio e sull'emancipazione economica delle donne adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi a Buenos Aires nel dicembre 2017. Le Parti riconoscono l'importante contributo delle donne alla crescita economica attraverso la loro partecipazione all'attività economica, compreso il commercio internazionale. Le Parti si impegnano ad attuare le disposizioni del presente accordo in modo da promuovere e rafforzare la parità di genere.

2.    Le Parti mirano a rafforzare le loro relazioni commerciali e la loro cooperazione secondo modalità che prevedano effettivamente pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne per beneficiare delle disposizioni del presente accordo, anche in materia di occupazione e impiego, conformemente ai loro impegni internazionali.

3.    Ciascuna Parte adempie efficacemente gli obblighi ad essa derivanti dagli accordi internazionali di cui è firmataria che trattano della parità di genere e dei diritti delle donne, compresa la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, prendendo atto in particolare delle sue disposizioni riguardanti l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna nella vita economica e nel settore dell'occupazione. A tale riguardo le Parti ribadiscono i rispettivi impegni a norma dell'articolo 3 del presente allegato, compresi quelli relativi all'efficace attuazione delle convenzioni dell'OIL relative alla parità di genere e all'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.



4.    Ciascuna Parte si adopera per garantire che il proprio diritto e le proprie politiche pertinenti prevedano e promuovano la parità di diritti e di trattamento e le pari opportunità tra uomini e donne. Ciascuna Parte si adopera per migliorare tale diritto e tali politiche, fatto salvo il diritto di ciascuna Parte di stabilire il proprio ambito di applicazione e i propri livelli di protezione per quanto riguarda le pari opportunità per uomini e donne. Tale diritto e tali politiche sono coerenti con gli impegni di ciascuna Parte a rispettare le norme riconosciute a livello internazionale e gli accordi menzionati nel presente articolo.

5.    Le Parti ribadiscono gli impegni assunti a norma dell'articolo 2 del presente allegato in relazione al rispettivo diritto inteso a garantire la parità di genere o le pari opportunità per uomini e donne.

6.    Le Parti collaborano a livello bilaterale o in altri consessi pertinenti, a seconda dei casi, per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di parità di genere, anche per quanto riguarda le attività volte a migliorare la capacità e le condizioni affinché le donne, comprese le lavoratrici e le imprenditrici, possano accedere alle opportunità create dal presente accordo e beneficiarne. Tale cooperazione può vertere, fra l'altro, sullo scambio di informazioni e migliori pratiche per quanto riguarda la raccolta di dati disaggregati per sesso e l'analisi delle politiche commerciali in un'ottica di genere.

7.    Le Parti convengono sull'importanza di monitorare e valutare, conformemente alle rispettive procedure interne, l'impatto dell'attuazione del presente accordo sulla parità di genere e sulle pari opportunità offerte alle donne in ambito commerciale.


ARTICOLO 5

Governance e accordi multilaterali in materia di ambiente

1.    Le Parti riconoscono l'importanza della governance internazionale dell'ambiente, in particolare il ruolo dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEA) del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) nonché degli accordi ambientali multilaterali (MEA) quale risposta della comunità internazionale alle sfide ambientali globali o regionali, e sottolineano la necessità di rafforzare le sinergie tra politiche, norme e misure commerciali e ambientali.

2.    Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte attua efficacemente i MEA, i protocolli e le modifiche da essa ratificati.

3.    Le Parti si scambiano periodicamente informazioni sulle rispettive situazioni per quanto riguarda la ratifica dei MEA, compresi i relativi protocolli e le relative modifiche.

4.    Le Parti riaffermano il diritto di ciascuna di esse di adottare o mantenere in vigore misure volte a promuovere gli obiettivi dei MEA di cui è firmataria. Le Parti rammentano che le misure adottate o applicate per attuare tali MEA possono trovare giustificazione a norma della parte VIII del presente accordo.

5.    Le Parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure ambientali, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, compreso in sede di Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, UNEP, UNEA, MEA e OMC. Tale cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti:



a)    politiche e misure volte a promuovere le sinergie tra commercio e ambiente, tra cui:

   condivisione di informazioni sulle politiche e sulle pratiche e promozione di iniziative per incoraggiare il passaggio a un'economia circolare;

   promozione di iniziative su produzione e consumo sostenibili, crescita verde e riduzione dell'inquinamento;

   scambio di informazioni sulle politiche e sulle pratiche e promozione di posizioni comuni nel quadro dei MEA;

b)    iniziative volte a incoraggiare gli scambi e gli investimenti in prodotti e servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli tariffari e non tariffari;

c)    incidenza del diritto e delle norme in materia di ambiente su commercio e investimenti o incidenza del diritto in materia di commercio e investimenti sull'ambiente;

d)    altri aspetti attinenti al commercio dei MEA, compresi i relativi protocolli e modifiche e la loro attuazione.

6.    Le Parti tengono in debita considerazione, se del caso, le opinioni o i contributi dei cittadini e dei portatori di interessi pertinenti nella definizione e nell'attuazione delle loro attività di cooperazione e possono, ove necessario, coinvolgere ulteriormente detti portatori di interessi in tali attività.



ARTICOLO 6

Commercio e cambiamenti climatici

1.    Le Parti riconoscono l'importanza di intervenire con urgenza per combattere i cambiamenti climatici e i loro effetti, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo, in linea con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici conclusa a New York il 9 maggio 1992 (UNFCCC), con l'accordo di Parigi nell'ambito dell'UNFCCC concluso a Parigi il 12 dicembre 2015 (accordo di Parigi) e con altri MEA e altri strumenti multilaterali in materia di cambiamenti climatici.

2.    Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte attua efficacemente l'UNFCCC e l'accordo di Parigi.

3.    L'impegno ad attuare efficacemente l'accordo di Parigi a norma del paragrafo 2 comprende l'obbligo di astenersi da atti o omissioni che vanificano nella sostanza l'oggetto e la finalità di detto accordo.

4.    Una Parte può adottare misure appropriate in relazione al presente accordo in caso di violazione dell'obbligo di cui al paragrafo 3. Le misure appropriate sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 96 dell'accordo di Cotonou o conformemente alle corrispondenti disposizioni dell'accordo che lo sostituirà, come previsto all'articolo 136, paragrafo 3, del presente accordo.



5.    Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte:

a)    promuove le sinergie fra politiche e misure commerciali e politiche e misure climatiche, così da contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di gas a effetto serra, a un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse e a uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici;

b)    favorisce l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in prodotti e servizi di particolare rilevanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, quali le energie rinnovabili e i prodotti e servizi efficienti sotto il profilo energetico.

6.    Le Parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di cambiamenti climatici, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, anche nel quadro dell'UNFCCC, dell'accordo di Parigi, del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, concluso a Montreal il 16 settembre 1987 (protocollo di Montreal), dell'OMC e dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Tale cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti:

a)    dialogo politico e cooperazione nell'attuazione dell'accordo di Parigi, ad esempio per quanto riguarda i mezzi per promuovere la resilienza ai cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, le tecnologie a basse emissioni di carbonio, l'efficienza energetica, la preparazione e l'adozione di misure di fissazione del prezzo del carbonio, compresi i sistemi per lo scambio di quote di emissioni, i trasporti sostenibili, lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici e il monitoraggio delle emissioni;

b)    sostegno allo sviluppo e all'adozione, da parte dell'IMO, di misure ambiziose ed efficaci di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che dovranno essere attuate dalle navi che operano nel commercio internazionale;



c)    sostegno a un'ambiziosa eliminazione graduale delle sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) e alla riduzione graduale degli idrofluorocarburi (HFC) nel quadro del protocollo di Montreal mediante misure volte a controllarne la produzione, il consumo e il commercio, l'introduzione di alternative alle ODS e agli HFC rispettose dell'ambiente, l'aggiornamento delle norme di sicurezza e di altre norme pertinenti e la lotta al commercio illegale di sostanze disciplinate dal protocollo di Montreal.

ARTICOLO 7

Commercio e diversità biologica

1.    Le Parti riconoscono l'importanza di preservare e utilizzare in modo sostenibile la diversità biologica, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tali obiettivi, in linea con i pertinenti MEA di cui sono firmatarie, tra cui la convenzione sulla diversità biologica, conclusa a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 (CBD) e i relativi protocolli e la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, conclusa a Washington il 3 marzo 1973 (CITES), e con le decisioni adottate nel loro ambito.

2.    Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte:

a)    attua misure efficaci per combattere il commercio illegale di specie selvatiche, se del caso anche nei confronti dei paesi terzi;



b)    promuove la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle specie elencate nella CITES come pure l'inserimento nelle appendici della CITES di specie animali e vegetali il cui stato di conservazione è considerato a rischio a causa del commercio internazionale, ed effettua riesami periodici, che possono portare a una raccomandazione di modifica delle appendici della CITES, al fine di garantire che riflettano adeguatamente le esigenze di conservazione delle specie minacciate dal commercio internazionale;

c)    promuove il commercio di prodotti ottenuti con un uso sostenibile delle risorse biologiche al fine di contribuire alla conservazione della biodiversità;

d)    promuove la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, conformemente al protocollo di Nagoya relativo alla CBD, concluso a Nagoya il 29 ottobre 2010 (protocollo di Nagoya);

e)    adotta misure per preservare la diversità biologica quando subisce pressioni legate al commercio e agli investimenti, in particolare al fine di prevenire la diffusione di zoonosi e specie esotiche invasive.

3.    Le Parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di biodiversità, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, anche nell'ambito della CBD e della CITES. Tale cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti:

a)    iniziative e buone pratiche relative al commercio di prodotti e servizi ottenuti con l'uso sostenibile delle risorse biologiche al fine di preservare la diversità biologica;



b)    commercio responsabile nonché conservazione e uso sostenibile della diversità biologica, compresi lo sviluppo e l'applicazione di metodi di contabilizzazione del capitale naturale e degli ecosistemi, la valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi e strumenti economici connessi, nonché l'integrazione della biodiversità nel commercio e nei processi commerciali;

c)    lotta al commercio illegale di specie selvatiche, anche attraverso iniziative volte a ridurre la domanda di prodotti illegali delle specie selvatiche e iniziative volte a migliorare la condivisione delle informazioni e la cooperazione, l'applicazione della legge, il trasferimento volontario di tecnologia, i programmi di scambio e lo sviluppo di capacità;

d)    accesso alle risorse genetiche e giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione in linea con il protocollo di Nagoya.

ARTICOLO 8

Commercio e foreste

1.    Le Parti riconoscono l'importanza della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste per l'assolvimento di funzioni ambientali e per offrire opportunità economiche e sociali alle generazioni presenti e future, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo.

2.    Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte:

a)    attua misure di lotta contro il disboscamento illegale e il commercio che ne deriva, se del caso anche nei confronti dei paesi terzi, e promuove il commercio di prodotti forestali ottenuti legalmente;



b)    promuove la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste e il commercio e il consumo di legno e prodotti da esso derivati ottenuti conformemente al diritto del paese di produzione e provenienti da foreste gestite in modo sostenibile;

c)    scambia informazioni con l'altra Parte sulle iniziative attinenti al commercio riguardanti la gestione sostenibile delle foreste, la conservazione delle foreste e la governance forestale, sulle iniziative di lotta al disboscamento illegale e su altre politiche pertinenti di reciproco interesse e collabora per massimizzare effetti e sinergie delle rispettive politiche di reciproco interesse.

3.    Riconoscendo che la deforestazione è una delle principali cause del riscaldamento globale e della perdita di biodiversità, le Parti condividono conoscenze ed esperienze sulle modalità per incoraggiare il consumo e il commercio di prodotti provenienti da catene di approvvigionamento a deforestazione zero, riducendo al minimo il rischio di immissione sui rispettivi mercati di prodotti associati alla deforestazione o al degrado forestale.

4.    Le Parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio della gestione sostenibile delle foreste, del miglioramento della conservazione delle foreste, della minimizzazione di tutte le forme di deforestazione e degrado forestale, del miglioramento della tracciabilità e della catena di custodia dei prodotti forestali, della promozione di iniziative per una maggiore condivisione delle informazioni, della lotta contro il disboscamento illegale come pure del rafforzamento del ruolo delle foreste nella mitigazione dei cambiamenti climatici, nella lotta contro la perdita di biodiversità nonché nell'economia circolare e nella bioeconomia, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi.



ARTICOLO 9

Commercio e gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e dell'acquacoltura

1.    Le Parti riconoscono l'importanza di conservare e gestire in modo sostenibile le risorse biologiche marine e gli ecosistemi marini e di promuovere un'acquacoltura responsabile e sostenibile, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tali obiettivi.

2.    Le Parti riconoscono che la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) compromette la conservazione e la gestione sostenibili degli stock ittici e ha un impatto negativo sui mezzi di sussistenza delle comunità di pescatori e di quanti commerciano pesce e prodotti della pesca. Ciò conferma la necessità di prendere provvedimenti per combattere la pesca INN e porvi fine e per ovviare ai problemi della pesca eccessiva e dell'utilizzo non sostenibile delle risorse della pesca.

3.    Sulla scorta dei paragrafi 1 e 2 ciascuna Parte:

a)    attua misure di conservazione e di gestione a lungo termine e un uso sostenibile delle risorse biologiche marine secondo la definizione dell'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (accordo sugli stock ittici), adottato a New York il 4 agosto 1995, secondo l'accordo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) volto a promuovere il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte delle navi da pesca in alto mare (accordo di conformità), adottato a Roma il 24 novembre 1993, nonché secondo l'accordo della FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, concluso a Roma il 22 novembre 2009;



b)    agisce coerentemente con i principi della UNCLOS, dell'accordo sugli stock ittici, dell'accordo di conformità, del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile, adottato con risoluzione 4/95 del 31 ottobre 1995, e dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo, e partecipa, se del caso, all'iniziativa della FAO relativa al registro mondiale delle navi da pesca, delle navi frigorifere e delle navi da rifornimento;

c)    partecipa attivamente ai lavori delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) di cui la Parte è membro, osservatore o parte non contraente cooperante, al fine di conseguire una buona governance della pesca e una pesca sostenibile, ad esempio attraverso la promozione della ricerca scientifica e l'adozione di misure di conservazione e di gestione basate sulle migliori informazioni scientifiche disponibili, il rafforzamento dei meccanismi di conformità, la realizzazione di verifiche periodiche dei risultati e l'adozione di un controllo, un monitoraggio e un'applicazione efficaci delle misure di gestione delle ORGP e, se del caso, l'adozione e l'attuazione di sistemi di documentazione o certificazione delle catture e di misure dello Stato di approdo;

d)    attua misure efficaci per combattere la pesca INN, comprese misure volte a escludere i prodotti INN dai flussi commerciali, e coopera per agevolare lo scambio di informazioni al fine di garantire l'applicazione della tracciabilità;

e)    promuove lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile e responsabile, tenendo conto dei relativi aspetti economici, sociali e ambientali, anche per quanto riguarda l'attuazione degli obiettivi e dei principi contenuti nel codice di condotta della FAO per una pesca responsabile;



f)    promuove la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle specie elencate nella CITES come pure l'inserimento nelle appendici della CITES di specie animali e vegetali acquatiche il cui stato di conservazione è considerato a rischio a causa del commercio internazionale;

g)    rispetta la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, conclusa a Bonn il 23 giugno 1979 (convenzione di Bonn), e gli strumenti previsti da tale convenzione, per la conservazione sostenibile delle specie migratrici, la gestione delle catture accessorie e i dati relativi agli sbarchi.

4.    Le Parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione e i vantaggi reciproci riguardo agli aspetti attinenti al commercio delle politiche e delle misure in materia di pesca e acquacoltura, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, compreso in sede di OMC, ORGP, FAO e altri strumenti multilaterali in questo settore, al fine di promuovere pratiche di pesca e un'acquacoltura sostenibili come pure il commercio di pesce e prodotti ittici provenienti da attività di pesca e acquacoltura gestite in modo sostenibile. Le Parti collaborano strettamente e accelerano gli sforzi per conseguire l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 delle Nazioni Unite (vita sott'acqua), che mira a conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile, anche prevenendo e riducendo in modo significativo ogni forma di inquinamento marino, in particolare quello derivante da attività esercitate sulla terraferma, compreso l'inquinamento dei detriti marini e delle sostanze nutritive, e integrando la conservazione degli ecosistemi marini nelle politiche in materia di economia blu sostenibile.



ARTICOLO 10

Commercio e investimenti a favore dello sviluppo sostenibile

1.    Le Parti riconoscono che gli scambi e gli investimenti in prodotti e servizi connessi alla protezione dell'ambiente o che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali, come pure la promozione del ricorso a sistemi di sostenibilità o ad altre iniziative volontarie, possono contribuire in modo significativo allo sviluppo sostenibile.

2.    A tal fine, le Parti hanno soppresso i dazi doganali sui prodotti ambientali originari dell'altra Parte a norma degli articoli 10 e 11 del presente accordo.

3.    Le Parti si sono inoltre impegnate a concludere negoziati sui servizi ambientali e sulle attività manifatturiere a norma dell'articolo 3 del presente accordo.

4.    Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte promuove e agevola gli scambi e gli investimenti riguardanti:

a)    prodotti e servizi ambientali;

b)    prodotti che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali; e

c)    prodotti soggetti a sistemi di garanzia della sostenibilità trasparenti, fattuali e non fuorvianti, come i sistemi di commercio equo ed etico e i marchi di qualità ecologica.



5.    La promozione e l'agevolazione degli scambi e degli investimenti di cui al paragrafo 4 possono comprendere:

a)    azioni di sensibilizzazione nonché campagne di informazione e di educazione del pubblico;

b)    l'adozione di quadri strategici che favoriscano la diffusione delle migliori tecnologie disponibili;

c)    la promozione del ricorso a sistemi di sostenibilità trasparenti, fattuali e non fuorvianti, in particolare per le PMI;

d)    attività volte ad affrontare i relativi ostacoli non tariffari; e

e)    il riferimento alle norme internazionali pertinenti, quali le convenzioni e gli orientamenti dell'OIL o i MEA, come aggiornati periodicamente dagli organismi pertinenti.

6.    Le Parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle questioni contemplate dal presente articolo, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali e multilaterali, a seconda dei casi, anche mediante lo scambio di informazioni, migliori pratiche e iniziative di sensibilizzazione.



ARTICOLO 11

Commercio, condotta responsabile delle imprese e gestione responsabile delle catene di approvvigionamento

1.    Le Parti riconoscono l'importanza della condotta responsabile delle imprese e delle pratiche di responsabilità sociale delle imprese, compresa la gestione responsabile delle catene di approvvigionamento, così come il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo.

2.    Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna Parte:

a)    promuove la condotta responsabile delle imprese e la responsabilità sociale delle imprese, compresa la gestione responsabile delle catene di approvvigionamento, predisponendo quadri strategici di sostegno che incoraggino le imprese ad adottare pratiche in tal senso;

b)    sostiene il rispetto, l'attuazione, il seguito e la diffusione degli strumenti internazionali pertinenti, quali le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL adottata a Ginevra nel novembre 1977 (dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL), il Global Compact delle Nazioni Unite e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani approvati dal Consiglio dei diritti umani nella risoluzione 17/4 del 16 giugno 2011.



3.    Le Parti riconoscono l'utilità di orientamenti settoriali internazionali in materia di responsabilità sociale delle imprese/condotta responsabile delle imprese, e promuovono la collaborazione al riguardo. Le Parti attuano inoltre misure volte a promuovere l'adozione delle pertinenti linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, riconosciute a livello internazionale, e dei relativi supplementi. In qualità di membri del comitato per la sicurezza alimentare mondiale della FAO, le Parti promuovono inoltre la sensibilizzazione in merito ai principi per investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari e alle direttive volontarie per una governance responsabile dei regimi di proprietà applicabili alla terra, alla pesca e alle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale.

4.    Le Parti collaborano per rafforzare la loro cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle questioni contemplate dal presente articolo, a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, anche mediante lo scambio di informazioni, migliori pratiche e iniziative di sensibilizzazione.

ARTICOLO 12

Informazioni scientifiche e tecniche

1.    Nello stabilire o nell'attuare misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti, ciascuna Parte tiene conto delle informazioni scientifiche e tecniche disponibili e delle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali.

2.    Qualora manchi la piena certezza scientifica e sussistano rischi di danni gravi o irreversibili all'ambiente o per la salute e la sicurezza sul lavoro, una Parte può adottare misure volte a prevenire tali danni, conformemente al principio di precauzione.



ARTICOLO 13

Trasparenza

1.    Ciascuna Parte, al fine di garantire la consapevolezza e offrire alle persone interessate e ai portatori di interessi ragionevoli possibilità di formulare osservazioni, elabora, adotta e attua in modo trasparente:

a)    misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti; o

b)    misure commerciali o di investimento che possono incidere sulla protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro.

2.    Ciascuna Parte tiene in debita considerazione le comunicazioni e i pareri del pubblico sulle questioni relative al presente allegato. Essa può, se del caso, informare di tali comunicazioni e pareri i gruppi consultivi interni istituiti a norma dell'articolo 15 del presente allegato nonché il punto di contatto dell'altra Parte designato conformemente all'articolo 14, paragrafo 5.

ARTICOLO 14

Comitato speciale per il commercio e lo sviluppo sostenibile e punti di contatto

1.    Le Parti istituiscono un comitato speciale per il commercio e lo sviluppo sostenibile (comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile), disciplinato dalla parte VI del presente accordo, il quale:

a)    si riunisce una volta all'anno o senza indebito ritardo su richiesta di una delle Parti;



b)    è copresieduto, al livello appropriato, da rappresentanti delle Parti; e

c)    riferisce al Consiglio APE.

2.    Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile:

a)    facilita, monitora ed esamina l'attuazione del presente allegato;

b)    svolge i compiti di cui all'articolo 18 del presente allegato;

c)    contribuisce ai lavori del comitato degli alti funzionari sulle questioni contemplate dal presente allegato, anche per quanto riguarda i temi da discutere con il comitato consultivo APE di cui all'articolo 108 del presente accordo;

d)    esamina qualsiasi altra questione relativa al presente allegato eventualmente concordata dalle Parti.

3.    Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile può stabilire il proprio regolamento interno, in mancanza del quale si applica mutatis mutandis il regolamento interno del comitato degli alti funzionari.

4.    Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile pubblica una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni.

5.    Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo ciascuna Parte designa un punto di contatto all'interno della propria amministrazione per agevolare la comunicazione e il coordinamento tra le Parti su qualsiasi questione relativa al presente allegato. Ciascuna Parte notifica all'altra Parte i dati di contatto del proprio punto di contatto. Le Parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.



ARTICOLO 15

Gruppi consultivi interni

1.    Ciascuna Parte istituisce un nuovo gruppo consultivo interno o designa un gruppo consultivo interno esistente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Il gruppo consultivo interno fornisce consulenza alla Parte interessata sulle questioni contemplate dal presente accordo. Esso comprende una rappresentanza equilibrata di organizzazioni indipendenti della società civile, in particolare organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati che operano nei settori economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo. Il gruppo consultivo interno può essere convocato in varie formazioni per discutere dell'attuazione delle diverse parti e disposizioni del presente accordo.

2.    Ciascuna Parte si riunisce con il proprio gruppo consultivo interno almeno una volta all'anno. Ciascuna Parte esamina i pareri o le raccomandazioni presentati dal proprio gruppo consultivo interno in merito all'attuazione del presente accordo.

3.    Al fine di sensibilizzare il pubblico in merito all'esistenza dei gruppi consultivi interni, ciascuna Parte pubblica l'elenco delle organizzazioni che compongono il proprio gruppo consultivo interno e i dati del punto di contatto del gruppo.

4.    Le Parti promuovono l'interazione tra i rispettivi gruppi consultivi interni, compresa la loro partecipazione al comitato consultivo APE istituito a norma dell'articolo 108 del presente accordo.



ARTICOLO 16

Prevenzione e risoluzione delle controversie

1.    Le Parti compiono tutti gli sforzi possibili, attraverso il dialogo, la consultazione, lo scambio di informazioni e la cooperazione, per comporre i contrasti che emergessero circa l'applicazione del presente allegato.

2.    In caso di disaccordo tra le Parti in merito all'applicazione del presente allegato, le Parti si avvalgono esclusivamente delle procedure di risoluzione delle controversie stabilite a norma degli articoli 17 e 18 del presente allegato.

ARTICOLO 17

Consultazioni e mediazione

1.    Salvo altrimenti disposto nel presente articolo, si applicano gli articoli 110 e 111 del presente accordo.

2.    Le consultazioni si tengono entro venti (20) giorni dalla data in cui la Parte convenuta ha ricevuto la richiesta e si ritengono concluse entro novanta (90) giorni da tale data, a meno che le Parti non decidano di proseguirle.



3.    Se le consultazioni riguardano disposizioni relative ad accordi o strumenti multilaterali di cui al presente allegato, le Parti tengono conto delle informazioni fornite dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) o da organizzazioni od organismi pertinenti istituiti a norma dei MEA al fine di promuovere la coerenza tra i lavori delle Parti e i lavori di tali organizzazioni od organismi. Le Parti, se del caso, chiedono la consulenza di tali organizzazioni od organismi o di altri esperti od organismi che ritengono appropriati. Ciascuna Parte, se del caso, può anche chiedere il parere dei gruppi consultivi interni istituiti a norma dell'articolo 15 del presente allegato o la consulenza di altri esperti.

4.    La soluzione cui giungono le Parti è resa pubblica.

ARTICOLO 18

Risoluzione delle controversie

1.    Salvo altrimenti disposto nel presente articolo, si applicano gli articoli da 112 a 115, l'articolo 116, paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli da 119 a 124, l'articolo 125, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 126 e 127 del presente accordo.

2.    Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito a norma dell'articolo 14 del presente allegato compila, entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, un elenco di almeno quindici (15) persone idonee e disposte ad esercitare le funzioni di arbitro per le controversie a norma del presente allegato. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna Parte, contenente nominativi di persone proposte per l'esercizio delle funzioni di arbitro; un sottoelenco di nominativi di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte e che siano disponibili per l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque (5) persone. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile provvede affinché l'elenco sia sempre mantenuto a questo livello, in conformità al regolamento interno.



3.    Gli arbitri devono possedere conoscenze o competenze specialistiche riguardanti il diritto del lavoro o il diritto ambientale, le questioni disciplinate dal presente allegato o la risoluzione delle controversie che possono sorgere nel quadro di accordi internazionali. Essi devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle Parti e devono rispettare il codice di condotta allegato al regolamento interno che deve essere adottato dal Consiglio APE entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo a norma dell'articolo 125, paragrafo 4.

4.    Se il collegio arbitrale è composto secondo la procedura di cui all'articolo 113 del presente accordo, gli arbitri sono selezionati tra le persone comprese nei sottoelenchi di cui al paragrafo 2.

5.    Per quanto riguarda le questioni relative alla conformità agli accordi e agli strumenti multilaterali di cui al presente allegato, le informazioni o i pareri di esperti richiesti dal collegio arbitrale a norma dell'articolo 121 dovrebbero includere informazioni e consulenze fornite dall'OIL o da organizzazioni od organismi pertinenti istituiti a norma dei MEA.

6.    Entro 21 giorni dalla pronuncia del lodo del collegio arbitrale, la Parte convenuta informa il proprio gruppo consultivo interno istituito a norma dell'articolo 15 del presente allegato delle misure di esecuzione che ha adottato o intende adottare a norma dell'articolo 115, paragrafo 4, del presente accordo.

7.    Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile monitora l'attuazione delle misure di esecuzione. I gruppi consultivi interni possono presentare osservazioni al riguardo al comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

_________________

(1)

   Ai fini del presente allegato, per "lavoro" si intendono gli obiettivi strategici dell'OIL nell'ambito dell'agenda per il lavoro dignitoso, enunciati nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa.

(2)

   In tale contesto le Parti sottolineano l'importanza della ratifica del Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato, adottato dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella 103a sessione dell'ILC tenutasi a Ginevra l'11 giugno 2014.

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Bruxelles, 28.9.2023

COM(2023) 559 final

ALLEGATO

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proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico tra la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea, dall'altra


ALLEGATO VI

DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UE e della Repubblica del Kenya (Kenya) SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA E ALLO SVILUPPO A NORMA DEL PRESENTE ACCORDO

L'UE, da una parte, e il Kenya, dall'altra, di seguito denominate "le Parti" ai fini della presente dichiarazione comune.  

Le Parti convengono che al presente accordo si applicano i principi e le procedure seguenti. 

1.    Le Parti attribuiscono grande importanza all'efficace attuazione del presente accordo e al proseguimento delle relazioni commerciali e di sviluppo che intercorrono tra di esse. Le Parti intrattengono relazioni proficue e auspicano di svilupparle ulteriormente nel quadro del presente accordo.

2.    Le Parti riconoscono che la parte V del presente accordo sulla cooperazione economica e allo sviluppo è interpretata e applicata conformemente all'accordo di Cotonou o all'accordo che lo sostituirà.  Le Parti convengono che, in caso di incompatibilità tra le disposizioni della parte V ("Cooperazione economica e allo sviluppo") del presente accordo e l'accordo di Cotonou o l'accordo che lo sostituirà, prevalgono le disposizioni dell'accordo di Cotonou o le corrispondenti disposizioni dell'accordo che lo sostituirà. Non si applicano disposizioni incompatibili con quanto sopra.



3.    Le Parti riconoscono il sostegno dell'UE allo sviluppo in un'ampia gamma di settori e ribadiscono il loro impegno a favore di uno sviluppo basato su regole e sostenibile. Questo partenariato basato su valori e affidabile mira a stimolare una crescita economica sostenibile ed un lavoro dignitoso per tutti e a promuovere una transizione verde inclusiva, incentrata sui settori digitale, climatico, energetico e dei trasporti, con il sostegno di investimenti intelligenti, puliti e sicuri da parte del settore pubblico e di quello privato.

a)    In coerenza con il partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo, fatto a Busan il 1º dicembre 2011, le Parti convengono di utilizzare e sostenere adeguatamente i meccanismi di erogazione, i fondi o gli strumenti nazionali o regionali per convogliare e coordinare le risorse destinate all'attuazione del presente accordo.

b)    Le Parti riconoscono che l'attuazione del presente accordo può comportare sfide, derivanti anche dall'impatto delle riduzioni tariffarie, da affrontare, tra l'altro, mediante azioni di cooperazione economica e allo sviluppo intraprese dall'UE. Nel frattempo le Parti convengono che non vi sarà alcuna compensazione finanziaria specifica da parte dell'UE e che il regime compensativo non si applica tra le Parti. Su richiesta del Kenya, tale questione può tuttavia essere sottoposta a riesame in sede di Consiglio APE.



c)    Le Parti convengono che le disposizioni relative alla matrice e ai parametri del presente accordo e dei suoi allegati non saranno applicabili. Le Parti concordano tuttavia che la matrice, o parti di essa, possono essere applicate o prese in prestito nella misura applicabile tenendo conto delle priorità di investimento e dei parametri delle Parti.

d)    Le Parti convengono che le disposizioni relative al Fondo APE, comprese quelle riguardanti la sua istituzione e gestione, non si applicano tra di loro.

e)    Le Parti convengono che il presente accordo, compresi i riferimenti al bilancio dell'UE, al Fondo europeo di sviluppo, all'accordo di Cotonou o all'accordo che lo sostituirà, non comporta obblighi finanziari per le Parti.

________________

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Bruxelles, 28.9.2023

COM(2023) 559 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico tra la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea, dall'altra


PROTOCOLLO 1

RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a)    per "merci" si intendono tutte le merci che rientrano nel campo di applicazione del sistema armonizzato, indipendentemente dal campo di applicazione del presente accordo;

b)    per "legislazione doganale" si intendono le disposizioni legislative o regolamentari applicabili nel territorio di una Parte che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

c)    per "autorità richiedente" si intende l'autorità amministrativa competente designata da una Parte per l'attuazione del presente protocollo e che presenta una domanda di assistenza a norma del presente protocollo;

d)    per "autorità interpellata" si intende l'autorità amministrativa competente designata da una Parte per l'attuazione del presente protocollo e che riceve una domanda di assistenza a norma del presente protocollo;

e)    per "dati personali" si intende qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile;

f)    per "operazione contraria alla legislazione doganale" si intende qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.



ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1.    Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni che violano tale legislazione.

2.    L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti che sia competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale. Essa non riguarda le informazioni ottenute in virtù di poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia stata preventivamente autorizzata da detta autorità.

3.    L'assistenza nei procedimenti per la riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.



ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1.    Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che possono consentire all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o in programma che costituiscono o potrebbero costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2.    L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente che ne faccia richiesta:

a)    se le merci esportate dal territorio di una Parte sono state importate legalmente nel territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;

b)    se le merci importate nel territorio di una Parte sono state esportate legalmente dal territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3.    Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, le misure necessarie a garantire che siano oggetto di particolare sorveglianza:

a)    le persone fisiche o giuridiche nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;


b)    i luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c)    le merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d)    i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le Parti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità alle rispettive disposizioni legislative o regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

a)    operazioni che risultino o appaiano contrarie alla legislazione doganale e che possano interessare l'altra Parte;

b)    nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c)    merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;


d)    persone fisiche o giuridiche nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

e)    mezzi di trasporto rispetto ai quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 5

Consegna e notifica

1.    Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, in conformità alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, prende tutte le misure necessarie per:

a)    consegnare ogni documento proveniente dall'autorità richiedente e rientrante nel campo di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata e se del caso:

b)    notificare ogni decisione dell'autorità richiedente rientrante nel campo di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata.

2.    Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.


ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.    Le domande di assistenza formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. Sono altresì ammesse le domande trasmesse per via elettronica.

2.    Le domande prodotte a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a)    la denominazione dell'autorità richiedente;

b)    la misura richiesta;

c)    l'oggetto e il motivo della domanda;

d)    le disposizioni legislative o regolamentari e gli altri elementi di diritto pertinenti;

e)    le indicazioni il più possibile esatte ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto dell'indagine; e

f)    una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.


3.    Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1.

4.    Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelari.

ARTICOLO 7

Espletamento delle domande

1.    Per espletare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali l'autorità interpellata indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente.

2.    Le domande di assistenza sono evase nel rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari della Parte interpellata.


3.    I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da quest'ultima stabilite:

a)    recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata a norma del paragrafo 1 per ottenere le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale e che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo;

b)    presenziare alle indagini condotte nel territorio dell'altra Parte.

ARTICOLO 8

Forma in cui vanno comunicate le informazioni

1.    L'autorità interpellata trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2.    Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono, su richiesta, essere trasmesse per via elettronica.

3.    Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti non appena possibile.


ARTICOLO 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1.    L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata al rispetto di alcuni requisiti o condizioni qualora una Parte interessata ritenga che l'assistenza in forza del presente protocollo:

a)    possa pregiudicare la sovranità di uno Stato partner dell'EAC o di uno Stato membro dell'Unione europea a cui è stato chiesto di fornire assistenza a norma del presente protocollo, oppure

b)    possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, oppure

c)    violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.    L'autorità interpellata può differire l'assistenza qualora questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni richieste dall'autorità interpellata.

3.    Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.


4.    Nei casi descritti ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1.    Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservatissima o riservata, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Dette informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle pertinenti disposizioni legislative della Parte che le ha ricevute e nel caso dell'Unione europea dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità dell'Unione europea 1 .

2.    Lo scambio dei dati personali è consentito solo se la Parte cui potrebbero essere destinati si impegna a garantire un livello di protezione perlomeno equivalente a quello applicabile nel caso di specie nel territorio della Parte che potrebbe fornirli. A tal fine le Parti si comunicano le informazioni relative alle rispettive norme e disposizioni di legge applicabili.


3.    L'impiego, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati a seguito dell'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute a norma del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali dinanzi agli organi giurisdizionali, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso a detti documenti viene informata di tale uso.

4.    Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. La Parte che intenda utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere preventivamente l'accordo scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

ARTICOLO 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione, in qualità di esperto o testimone, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal presente protocollo e produrre gli oggetti, gli atti o le loro copie autenticate eventualmente necessari ai fini del procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa il funzionario deve comparire, nonché su quali questioni e a quale titolo sarà ascoltato.


ARTICOLO 12

Spese di assistenza

Le Parti rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni e quelle per gli interpreti e i traduttori che non siano dipendenti pubblici.

ARTICOLO 13

Attuazione

1.    L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali dello Stato o degli Stati partner dell'EAC e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione europea e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea. Dette autorità decidono tutte le misure e modalità pratiche necessarie per l'applicazione del protocollo, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati.

2.    Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di esecuzione adottate a norma del presente protocollo.


ARTICOLO 14

Modifiche

Le Parti possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

ARTICOLO 15

Disposizioni finali

1.    Il presente protocollo integra e non pregiudica l'applicazione degli accordi in materia di assistenza amministrativa reciproca che siano stati conclusi o possano essere conclusi tra le Parti, né osta alla prestazione di una più ampia assistenza reciproca a norma di tali accordi.

2.    Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali.

3.    Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano le disposizioni dell'Unione europea che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni ottenute in virtù del presente protocollo che potrebbero interessare l'Unione europea.


4.    Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano le disposizioni dello Stato o degli Stati partner dell'EAC che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti dell'EAC e le autorità doganali dello Stato o degli Stati partner dell'EAC, delle informazioni ottenute in virtù del presente protocollo che potrebbero interessare lo Stato o gli Stati partner dell'EAC.

5.    Nonostante il disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che siano stati o potrebbero venire conclusi tra singoli Stati membri dell'Unione europea e uno Stato partner dell'EAC, se e in quanto le disposizioni di detti accordi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

6.    Le Parti si consultano nell'ambito del Comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi per risolvere le questioni inerenti all'applicabilità del presente protocollo.

_______________

(1)    Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
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COM(2023) 559 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico tra la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea, dall'altra


DICHIARAZIONE COMUNE SULLE REGOLE DI ORIGINE 
DELL'UE E DELLA REPUBBLICA DEL KENYA

L'UE, da una parte, e la Repubblica del Kenya (Kenya), dall'altra, di seguito denominate "le Parti" ai fini della presente dichiarazione comune,

RICHIAMANDO i propri valori condivisi e i forti legami culturali, politici, economici e di cooperazione che le uniscono;

RICORDANDO l'accordo di Cotonou;

RICORDANDO il trattato istitutivo della Comunità dell'Africa orientale (EAC), firmato ad Arusha il 30 novembre 1999, e il relativo protocollo sull'istituzione dell'Unione doganale della Comunità dell'Africa orientale;

RICORDANDO l'APE UE-EAC;

RIBADENDO il proprio impegno a rafforzare la cooperazione su questioni bilaterali, regionali e globali di interesse comune,


confermano il testo dell'articolo 9 del presente accordo relativo alle regole di origine e convengono che il protocollo sulle regole di origine dell'APE UE-EAC costituirà la base per il futuro protocollo sulle regole di origine da adottare a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del presente accordo, compresa la sua struttura, con alcuni limitati adeguamenti necessari in particolare per tenere conto della natura bilaterale del presente accordo. Ciascuna Parte può presentare proposte appropriate per tali adeguamenti, tenendo conto della futura dimensione regionale di detto protocollo. Fino all'adozione a cura delle Parti del suddetto protocollo sulle regole di origine e a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente accordo, ciascuna Parte applica le norme d'origine di cui al regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sull'accesso al mercato) 1 quale diritto applicabile della Parte importatrice. Le Parti adotteranno quanto prima, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, un protocollo sulle regole di origine, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del presente accordo, che disciplini le esportazioni dell'UE e del Kenya. Le discussioni in merito a detto protocollo inizieranno immediatamente.

(1)

   GU L 185 dell'8.7.2016.

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Bruxelles, 28.9.2023

COM(2023) 559 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico tra la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea, dall'altra







DICHIARAZIONE COMUNE
SUL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELL'UE E DELLA REPUBBLICA DEL KENYA

L'UE, da una parte, e la Repubblica del Kenya, dall'altra, di seguito denominate "le Parti" ai fini della presente dichiarazione comune,

RICHIAMANDO i propri valori condivisi e i forti legami culturali, politici, economici e di cooperazione che le uniscono;

RICORDANDO l'accordo di Cotonou, come modificato da ultimo;

RICORDANDO il trattato istitutivo della Comunità dell'Africa orientale (EAC), firmato ad Arusha il 30 novembre 1999, e il relativo protocollo sull'istituzione dell'Unione doganale della Comunità dell'Africa orientale;

RICORDANDO l'APE UE-EAC;

RIBADENDO il proprio impegno a rafforzare la cooperazione su questioni bilaterali, regionali e globali di interesse comune;

DETERMINATE a garantire che il presente accordo promuova la sostenibilità, affinché la crescita economica si accompagni alla protezione del lavoro dignitoso, del clima e dell'ambiente, in piena adesione alle priorità e ai valori condivisi delle Parti, tra cui il sostegno alla transizione verde e la promozione di catene del valore responsabili e sostenibili,


si impegnano, nel quadro dell'articolo 3 del presente accordo, a esaminare ulteriormente la possibilità di rafforzare i meccanismi reciproci per l'attuazione e l'applicazione efficaci degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile, durante il periodo di riesame iniziale. Tale esame inteso a incoraggiare la conformità reciproca può comprendere tabelle di marcia per l'attuazione, assistenza finanziaria e tecnica, promozione di approcci partecipativi nonché modalità per affrontare potenziali divergenze nell'attuazione degli impegni concordati.

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