COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 6.10.2023
COM(2023) 553 final
2023/0336(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2025, l'importo annuo per il 2024, l'importo della prima quota per il 2024 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2026 e 2027
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
–
il massimale dell'importo dei contributi per il 2025;
–
l'importo annuo dei contributi per il 2024;
–
l'importo della prima quota dei contributi per il 2024;
–
una previsione non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2026 e 2027.
L'11° FES e gli altri fondi FES ancora aperti (il 9° e il 10° FES) sono gestiti applicando la seguente serie di norme:
(a)il vigente accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di partenariato ACP-UE"), quale modificato da ultimo;
(b)l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014‑2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ("accordo interno dell'11° FES");
(c)il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo ("regolamento finanziario per l'11° FES");
(d)la decisione n. 1/2022 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, del 21 giugno 2022, che modifica la decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, al fine di prorogare ulteriormente l'applicazione delle disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 giugno 2023 o fino all'entrata in vigore del nuovo accordo ovvero fino all'applicazione provvisoria tra l'Unione e gli Stati ACP del nuovo accordo di partenariato, se in data anteriore;
(e)la decisione (UE) 2020/2233 del Consiglio concernente l'impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9°, 10° e 11° Fondo europeo di sviluppo;
(f)la decisione (UE) 2022/1223 del Consiglio relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° e dell'11° Fondo europeo di sviluppo al fine di finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a seguito della guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia.
I documenti di cui alle lettere da a) a f) contengono gli impegni pluriennali delle parti per sostenere finanziariamente il bilancio del FES. Il regolamento finanziario per l'11° FES prevede che le parti eroghino contributi ordinari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell'attuazione di impegni finanziari decisi in precedenza.
Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili alle richieste di contributi ordinari, quale la presente.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento finanziario per l'11° FES, il Consiglio è tenuto a decidere sulla presente proposta entro il 15 novembre 2023.
2023/0336 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2025, l'importo annuo per il 2024, l'importo della prima quota per il 2024 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2026 e 2027
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(2)Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2023 una proposta che specifica il massimale dell'importo annuo del contributo per il 2025, l'importo annuo del contributo per il 2024, l'importo della prima quota del contributo per il 2024 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2026 e 2027.
(3)A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.
(4)A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.
(5)La decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio fissa il massimale dell'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2024 a 1 300 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.
(6)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest'ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il massimale dell'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per il 2025 è fissato a 809 000 000 EUR, così ripartiti: 800 000 000 EUR per la Commissione e 9 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 2
L'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per il 2024 è fissato a 1 500 000 000 EUR, così ripartiti: 1 200 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 3
L'importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di prima quota per il 2024 è fissato a 650 000 000 EUR, così ripartiti: 550 000 000 EUR per la Commissione e 100 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 4
Un importo di 7 800 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti del 9° FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima quota per il 2024 di cui all'articolo 3.
Articolo 5
La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi previsti per il 2026 è fissata a 600 000 000 EUR per la Commissione e a 0 EUR per la BEI. La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi previsti per il 2027 è fissata a 500 000 000 EUR per la Commissione e a 0 EUR per la BEI.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente