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Documento 52023PC0553

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2025, l'importo annuo per il 2024, l'importo della prima quota per il 2024 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2026 e 2027

    COM/2023/553 final

    Bruxelles, 6.10.2023

    COM(2023) 553 final

    2023/0336(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2025, l'importo annuo per il 2024, l'importo della prima quota per il 2024 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2026 e 2027


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    La proposta riguarda:

       il massimale dell'importo dei contributi per il 2025;

       l'importo annuo dei contributi per il 2024;

       l'importo della prima quota dei contributi per il 2024;

       una previsione non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2026 e 2027.

    L'11° FES e gli altri fondi FES ancora aperti (il 9° e il 10° FES) sono gestiti applicando la seguente serie di norme:

    (a)il vigente accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di partenariato ACP-UE"), quale modificato da ultimo 1 ;

    (b)l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 20142020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 2 ("accordo interno dell'11° FES");

    (c)il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo 3 ("regolamento finanziario per l'11° FES");

    (d)la decisione n. 1/2022 4 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, del 21 giugno 2022, che modifica la decisione n. 3/2019 5 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, al fine di prorogare ulteriormente l'applicazione delle disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 giugno 2023 o fino all'entrata in vigore del nuovo accordo ovvero fino all'applicazione provvisoria tra l'Unione e gli Stati ACP del nuovo accordo di partenariato, se in data anteriore;

    (e)la decisione (UE) 2020/2233 del Consiglio concernente l'impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9°, 10° e 11° Fondo europeo di sviluppo 6 ;

    (f)la decisione (UE) 2022/1223 del Consiglio 7 relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° e dell'11° Fondo europeo di sviluppo al fine di finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a seguito della guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia.

    I documenti di cui alle lettere da a) a f) contengono gli impegni pluriennali delle parti per sostenere finanziariamente il bilancio del FES. Il regolamento finanziario per l'11° FES prevede che le parti eroghino contributi ordinari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell'attuazione di impegni finanziari decisi in precedenza.

    Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili alle richieste di contributi ordinari, quale la presente.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento finanziario per l'11° FES, il Consiglio è tenuto a decidere sulla presente proposta entro il 15 novembre 2023.

        

    2023/0336 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2025, l'importo annuo per il 2024, l'importo della prima quota per il 2024 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2026 e 2027

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 8 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,

    visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio 9 , del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 10 , in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

    (2)Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2023 una proposta che specifica il massimale dell'importo annuo del contributo per il 2025, l'importo annuo del contributo per il 2024, l'importo della prima quota del contributo per il 2024 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2026 e 2027.

    (3)A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.

    (4)A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.

    (5)La decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio 11  fissa il massimale dell'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2024 a 1 300 000 000 EUR 12  per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

    (6)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest'ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il massimale dell'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per il 2025 è fissato a 809 000 000 EUR, così ripartiti: 800 000 000 EUR per la Commissione e 9 000 000 EUR per la BEI.

    Articolo 2

    L'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per il 2024 è fissato a 1 500 000 000 EUR 13 , così ripartiti: 1 200 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.

    Articolo 3

    L'importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di prima quota per il 2024 è fissato a 650 000 000 EUR, così ripartiti: 550 000 000 EUR per la Commissione e 100 000 000 EUR per la BEI.

    Articolo 4

    Un importo di 7 800 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti del 9° FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima quota per il 2024 di cui all'articolo 3.

    Articolo 5

    La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi previsti per il 2026 è fissata a 600 000 000 EUR per la Commissione e a 0 EUR per la BEI. La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi previsti per il 2027 è fissata a 500 000 000 EUR per la Commissione e a 0 EUR per la BEI.

    Articolo 6

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
    (2)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
    (3)    GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.
    (4)    GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 88.
    (5)    GU L 1 del 3.1.2020, pag. 3.
    (6)    GU L 437 del 28.12.2020, pag. 188.
    (7)    GU L 188 del 15.7.2022, pag. 147.
    (8)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
    (9)    GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.
    (10)    GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.
    (11)    Decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio del 14 novembre 2022 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2024, l'importo annuo per il 2023, l'importo della prima quota per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026.
    (12)    Articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1): "Qualora al conto di cui al paragrafo 3 del presente articolo si applichino interessi negativi, al più tardi il giorno del versamento di ogni frazione di cui all'articolo 19, lo Stato membro interessato accredita sul conto un importo corrispondente all'importo di tali interessi negativi applicati fino al primo giorno del mese precedente il versamento della frazione".
    (13)    La riduzione del contributo annuo per il 2024 era già stata annunciata agli Stati membri nella comunicazione del giugno 2023 (da 1,6 a 1,5 miliardi di EUR).
    Arriba

    Bruxelles, 6.10.2023

    COM(2023) 553 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di
    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2025, l'importo annuo per il 2024, l'importo della prima quota per il 2024 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2026 e 2027


    ALLEGATO

    Prima quota 2024 (EUR) da versare alla Commissione e alla BEI

    STATI MEMBRI E REGNO UNITO

    Ripartizione 9° FES (%)

    Ripartizione 11° FES (%)

    Commissione

    BEI

    Commissione + BEI

    11° FES

    Rimborso 9° FES

    11° FES
    meno 
    rimborso 9° FES

    11° FES

    Importo totale della 
    prima quota 2024

    BELGIO

    3,92

    3,24927

    17 870 985

    305 760

    17 565 225

    3 249 270

    20 814 495

    BULGARIA

     

    0,21853

    1 201 915

    0

    1 201 915

    218 530

    1 420 445

    CECHIA

     

    0,79745

    4 385 975

    0

    4 385 975

    797 450

    5 183 425

    DANIMARCA

    2,14

    1,98045

    10 892 475

    166 920

    10 725 555

    1 980 450

    12 706 005

    GERMANIA

    23,36

    20,57980

    113 188 900

    1 822 080

    111 366 820

    20 579 800

    131 946 620

    ESTONIA

     

    0,08635

    474 925

    0

    474 925

    86 350

    561 275

    IRLANDA

    0,62

    0,94006

    5 170 330

    48 360

    5 121 970

    940 060

    6 062 030

    GRECIA

    1,25

    1,50735

    8 290 425

    97 500

    8 192 925

    1 507 350

    9 700 275

    SPAGNA

    5,84

    7,93248

    43 628 640

    455 520

    43 173 120

    7 932 480

    51 105 600

    FRANCIA

    24,30

    17,81269

    97 969 795

    1 895 400

    96 074 395

    17 812 690

    113 887 085

    CROAZIA

     

    0,22518

    1 238 490

    0

    1 238 490

    225 180

    1 463 670

    ITALIA

    12,54

    12,53009

    68 915 495

    978 120

    67 937 375

    12 530 090

    80 467 465

    CIPRO

     

    0,11162

    613 910

    0

    613 910

    111 620

    725 530

    LETTONIA

     

    0,11612

    638 660

    0

    638 660

    116 120

    754 780

    LITUANIA

     

    0,18077

    994 235

    0

    994 235

    180 770

    1 175 005

    LUSSEMBURGO

    0,29

    0,25509

    1 402 995

    22 620

    1 380 375

    255 090

    1 635 465

    UNGHERIA

     

    0,61456

    3 380 080

    0

    3 380 080

    614 560

    3 994 640

    MALTA

     

    0,03801

    209 055

    0

    209 055

    38 010

    247 065

    PAESI BASSI

    5,22

    4,77678

    26 272 290

    407 160

    25 865 130

    4 776 780

    30 641 910

    AUSTRIA

    2,65

    2,39757

    13 186 635

    206 700

    12 979 935

    2 397 570

    15 377 505

    POLONIA

     

    2,00734

    11 040 370

    0

    11 040 370

    2 007 340

    13 047 710

    PORTOGALLO

    0,97

    1,19679

    6 582 345

    75 660

    6 506 685

    1 196 790

    7 703 475

    ROMANIA

     

    0,71815

    3 949 825

    0

    3 949 825

    718 150

    4 667 975

    SLOVENIA

     

    0,22452

    1 234 860

    0

    1 234 860

    224 520

    1 459 380

    SLOVACCHIA

     

    0,37616

    2 068 880

    0

    2 068 880

    376 160

    2 445 040

    FINLANDIA

    1,48

    1,50909

    8 299 995

    115 440

    8 184 555

    1 509 090

    9 693 645

    SVEZIA

    2,73

    2,93911

    16 165 105

    212 940

    15 952 165

    2 939 110

    18 891 275

    REGNO UNITO*

    12,69

    14,67862

     

    80 732 410

    989 820

    79 742 590

     

    14 678 620

     

    94 421 210

    TOTALE UE-27 E REGNO UNITO

    100,00

    100,00

    550 000 000

    7 800 000

    542 200 000

    100 000 000

    642 200 000

     

     

     

     

    * A norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha richiesto formalmente che la Commissione rimborsi nel 2023 la sua quota residua della riserva del 10º e dell'11º FES attraverso un calcolo su base netta del suo contributo residuo al FES. Di tale calcolo su base netta si terrà conto nelle rispettive istruzioni di pagamento.

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