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Document 52023PC0548

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti per quanto riguarda la proposta di modifica del mandato del gruppo

    COM/2023/548 final

    Bruxelles, 28.9.2023

    COM(2023) 548 final

    2023/0333(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti per quanto riguarda la proposta di modifica del mandato del gruppo


    RELAZIONE

    1.Oggetto della proposta

    La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nel gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti (WP.30) in riferimento alla prevista adozione di varie modifiche del mandato del gruppo di lavoro.

    2.Contesto della proposta

    2.1.Il mandato del gruppo di lavoro

    Il mandato del gruppo di lavoro ("mandato del WP.30") mira a stabilire gli obiettivi, la portata e il funzionamento del gruppo. È entrato in vigore nell'ottobre 2017 1 .

    2.2.Il gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti

    Il gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti (WP.30) si occupa delle politiche della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE), sotto la supervisione generale del comitato per i trasporti interni (ITC).

    Più specificamente, il gruppo avvia e persegue azioni volte all'armonizzazione e alla semplificazione dei regolamenti, delle norme e della documentazione per le procedure di attraversamento delle frontiere nell'ambito del trasporto interno in relazione all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

    Inoltre il gruppo gestisce e controlla l'attuazione delle convenzioni e degli accordi in materia di agevolazioni doganali e di attraversamento delle frontiere sotto i suoi auspici 2 . Promuove altresì l'eventuale estensione di tali strumenti giuridici ad altre regioni e incoraggia l'adesione di nuovi paesi. Infine collabora con i comitati amministrativi per la convenzione TIR (AC.2), la convenzione sull'armonizzazione (AC.3) e la convenzione sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale (AC.4).

    I partecipanti al gruppo di lavoro sono i paesi membri dell'ECE e i paesi terzi dell'ECE che sono parti contraenti dello strumento giuridico sotto gli auspici del WP.30. Ciascun partecipante dispone di un voto e le decisioni riguardanti uno strumento giuridico in vigore sono prese solo in presenza di almeno un terzo delle parti contraenti. Le decisioni sono di norma adottate per consenso. In mancanza di consenso, le decisioni sono prese a maggioranza dei partecipanti presenti e votanti.

    L'Unione ha competenza esclusiva nel settore doganale. Tuttavia l'Unione, in quanto unione doganale ed economica, non ha diritto di voto in aggiunta ai voti dei suoi Stati membri. Tutti gli Stati membri sono parti con diritto di voto.

    2.3.Il previsto atto del gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti

    Nell'ottobre 2023, nel corso della sua 164a sessione o di una successiva, il gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti adotterà diverse modifiche relative al suo mandato ("mandato del WP.30").

    Lo scopo del nuovo mandato del WP.30 è allinearne la formulazione al nuovo mandato del comitato per i trasporti interni (ITC) 3 , che è stato approvato dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) 4 .

    Il mandato del WP.30 sarà applicabile dal momento della sua adozione da parte del WP.30.

    3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

    Sebbene la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sia un'organizzazione regionale delle Nazioni Unite, alcune delle sue attività hanno rilevanza mondiale.

    Il 21 febbraio 2017 l'ITC ha adottato una risoluzione ministeriale, firmata dalla commissaria Violeta Bulc, sull'ingresso in una nuova era del trasporto e della mobilità interni sostenibili, che sottolinea il ruolo del comitato quale piattaforma generale, a livello globale e regionale, per l'esame di tutti gli aspetti dello sviluppo e della cooperazione nel settore dei trasporti interni. In particolare i ministri hanno invitato l'ITC e i suoi organi sussidiari ad adoperarsi per migliorare la connettività regionale e intercontinentale, prestando particolare attenzione ai progetti di collegamento euroasiatico, nonché a partecipare all'iniziativa "One Belt" e "One Road" attraverso il coordinamento delle politiche e la facilitazione di trasporti senza soluzione di continuità.

    Per rispecchiare il ruolo globale dell'ITC e del suo organo sussidiario, il mandato e il regolamento interno dell'ITC sono stati modificati al fine di adottare il cosiddetto approccio ibrido per l'adesione, il che significa che gli Stati non membri dell'ECE, compresi gli Stati non membri delle Nazioni Unite, possono partecipare in qualità di membri a pieno titolo ai dibattiti delle sessioni dell'ITC che trattano degli strumenti giuridici di cui sono parti contraenti, mentre partecipano agli altri dibattiti in veste puramente consultiva.

    Di conseguenza il WP.30, in quanto organo sussidiario dell'ITC, ha elaborato modifiche del proprio mandato.

    L'Unione sostiene la proposta di modifica.

    In particolare l'Unione concorda con la trasformazione della denominazione del gruppo di lavoro in "Forum globale sulle questioni doganali relative ai trasporti, compresa l'agevolazione dell'attraversamento delle frontiere". Questa nuova denominazione riconoscerà la portata globale dei lavori del gruppo sulle questioni doganali e ne evidenzierà il ruolo ai fini dell'agevolazione dell'attraversamento delle frontiere.

    L'Unione accetta inoltre l'inclusione del riferimento al comitato per i trasporti interni nel nuovo mandato, che consentirà la partecipazione degli Stati non membri delle Nazioni Unite al futuro forum globale. Questo nuovo riferimento sostituirà il riferimento al mandato della Commissione economica per l'Europa (ECE), che consentiva la partecipazione alle riunioni soltanto agli Stati membri delle Nazioni Unite, ai membri dell'ECE o alle parti contraenti di una convenzione sotto gli auspici del gruppo di lavoro.

    Infine l'Unione sostiene diverse proposte di modifica redazionale volte a chiarire il ruolo, i compiti e le relazioni del futuro forum globale con altre organizzazioni intergovernative e non governative.

    Il progetto di atto, comprese le modifiche proposte, è accluso all'allegato della proposta di decisione del Consiglio.

    4.Base giuridica

    4.1.Base giuridica procedurale

    4.1.1.Principi

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

    Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 5 .

    4.1.2.Applicazione al caso concreto

    Il gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti è un organo creato dal comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa, istituito in conformità di una decisione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite 6 .

    L'atto che il gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare in materia di dogane, trasporti e agevolazioni dell'attraversamento delle frontiere. Ciò è dovuto al fatto che gli Stati membri dell'UE, e talvolta l'Unione europea, sono parti contraenti della maggior parte delle convenzioni delle Nazioni Unite sotto gli auspici del WP.30.

    L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

    La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    4.2.Base giuridica sostanziale

    4.2.1.Principi

    La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

    4.2.2.Applicazione al caso concreto

    L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

    La base giuridica sostanziale della decisione proposta è quindi costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

    4.3.Conclusioni

    La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    2023/0333 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti per quanto riguarda la proposta di modifica del mandato del gruppo

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Il mandato del gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti (il "mandato del WP.30") è entrato in vigore nell'ottobre 2017.

    (2)Conformemente al proprio regolamento interno, il gruppo di lavoro può adottare, per consenso o mediante votazione, una decisione sul suo mandato o sulle convenzioni sotto i suoi auspici.

    (3)Il gruppo di lavoro, nel corso della sua 164a sessione, che si terrà nell'ottobre 2023, o in una sessione successiva, adotterà modifiche del proprio mandato.

    (4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di gruppo di lavoro, poiché il nuovo mandato del gruppo sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione in materia di dogane, trasporti e agevolazioni dell'attraversamento delle frontiere.

    (5)È necessario trasformare la denominazione del gruppo di lavoro per riconoscerne il ruolo a livello mondiale e consentire a uno Stato non membro delle Nazioni Unite di partecipare alle riunioni future.

    (6)È utile chiarire i compiti, il ruolo e le relazioni del gruppo di lavoro con le organizzazioni intergovernative e non governative.

    (7)La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di gruppo di lavoro dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di modifiche accluso alla presente decisione. Ciò lascia impregiudicata la possibilità di modifiche minori non sostanziali del progetto, che possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione in sede di gruppo di lavoro senza un'ulteriore decisione del Consiglio,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 164a sessione o in una delle sessioni successive del gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti in merito al suo nuovo mandato si basa sul progetto di modifiche accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La posizione di cui all'articolo 1 è espressa dalla Commissione. Gli Stati membri dell'Unione esprimono la posizione dell'Unione quando viene espresso un voto formale in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

    Articolo 3

    Modifiche tecniche minori alla posizione di cui all'articolo 1 possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

    Articolo 4

    Gli Stati membri e la Commissione sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    ECE/TRANS/WP.30/294, paragrafo 10.
    (2)    1. Convenzione sulle facilitazioni doganali a favore del turismo, firmata a New York il 4 giugno 1954.2. Protocollo aggiuntivo alla convenzione sulle facilitazioni doganali a favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica, firmato a New York il 4 giugno 1954.3. Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali privati, firmata a New York il 4 giugno 1954.4. Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR), del 15 gennaio 1959. 5. Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR), del 14 novembre 1975. 6. Convenzione doganale relativa alla temporanea importazione per uso privato di aerei e delle imbarcazioni da diporto, del 18 maggio 1956. 7. Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali commerciali, firmata a New York il 18 maggio 1956. 8. Convenzione internazionale volta a facilitare l'attraversamento delle frontiere per i passeggeri e i bagagli trasportati per ferrovia, del 10 gennaio 1952. 9. Convenzione internazionale volta a facilitare l'attraversamento delle frontiere per le merci trasportate per ferrovia, del 10 gennaio 1952.10. Convenzione doganale relativa ai pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione dei carri "Europ", del 15 gennaio 1958. 11. Convenzione doganale concernente le casse mobili, del 18 maggio 1956.12. Convenzione doganale concernente i contenitori, del 2 dicembre 1972. 13. Convenzione europea relativa al regime doganale delle palette utilizzate per trasporti internazionali, del 9 dicembre 1960. 14. Convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, del 21 ottobre 1982. 15. Convenzione sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale, del 21 gennaio 1994. 16. Convenzione relativa alle procedure di transito doganale internazionale per il trasporto di merci per ferrovia sotto copertura delle note di spedizione SMGS, adottata a Ginevra il 9 febbraio 2006. 17. Convenzione sulla semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale, del 19 febbraio 2019.
    (3)    E/2022/L4 – ECE/TRANS/316).
    (4)    E/RES/2022/2.
    (5)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
    (6)    Relazione ufficiale dell'ITC E/ECE/59 del 18 febbraio 1948.
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    Bruxelles, 28.9.2023

    COM(2023) 548 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di decisione del Consiglio

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti per quanto riguarda la proposta di modifica del mandato del gruppo


    ALLEGATO

    Proposte di allineamento del mandato del WP.30 al testo del mandato dell'ITC

    1.    Il gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti Forum globale sulle questioni doganali relative ai trasporti, inclusa l'agevolazione dell'attraversamento delle frontiere, (di seguito il "WP.30"), opererà che opera nel quadro delle politiche della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (di seguito l'"ECE") soggetto alla supervisione generale del comitato per i trasporti interni (di seguito l'"ITC") e in conformità al nuovo mandato dell'ECE (E/ECE/778/Rev.5) dell'ITC (E/RES/2022/2 e ECE/TRANS/316/Add.2) e conformemente agli strumenti giuridici elencati nell'appendice: 

    a)    avviare e perseguire azioni volte a promuovere l'armonizzazione, il miglioramento e la semplificazione dei regolamenti tecnici e operativi, delle norme, delle regole e della documentazione per le procedure doganali e di attraversamento delle frontiere per i vari modi di trasporto interno e di collegamenti multimodali, con particolare attenzione, ove possibile, a contribuire al progresso dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Risoluzione dell'assemblea generale A/RES/70/1.) e degli obiettivi di sviluppo sostenibile correlati; (mandato ITC (d))

    b)    analizzare le difficoltà incontrate all'attraversamento delle frontiere al fine di elaborare procedure amministrative, processi operativi, infrastrutture doganali e documentazione fisica ed elettronica, per agevolare l'eliminazione di tali difficoltà; (mandato ITC (e))

    c)    gestire e monitorare l'attuazione di convenzioni, e accordi e altri strumenti internazionali giuridicamente vincolanti relativi alle dogane e all'agevolazione dell'attraversamento delle frontiere sotto gli auspici del WP.30 (appendice); (mandato ITC (h))

    d)    esaminare gli strumenti giuridici sopra menzionati per accertarne la pertinenza e la coerenza con altre convenzioni internazionali o subregionali relative a questioni doganali e di agevolazione dell'attraversamento delle frontiere e fare in modo che rispondano alle esigenze dei trasporti moderni e dei controlli alla frontiera e, ove appropriato, elaborare nuovi strumenti internazionali giuridicamente vincolanti in materia di agevolazione dell'attraversamento delle frontiere, tenendo anche conto della necessità di combattere efficacemente la frode doganale; (mandato ITC (h))

    e)    esaminare e approvare adottare proposte di modifica degli strumenti giuridici elencati nell'appendice e, ove appropriato, presentarle all'esame dei pertinenti comitati amministrativi (vedere punto n)) per adozione formale;

    f)    esaminare e adottare raccomandazioni, risoluzioni, osservazioni ed esempi delle migliori di buone pratiche con riguardo all'attuazione di tali strumenti giuridici e, se del caso, presentarle all'esame dei pertinenti comitati amministrativi (vedere punto o) or ITC per approvazione formale o all'ITC per approvazione;

    g)    studiare le questioni relative alle dogane e ai controlli doganali al fine di razionalizzare le procedure doganali e le altre procedure amministrative e la relativa documentazione nel settore dell'agevolazione dell'attraversamento delle frontiere e dei trasporti, in particolare promuovendo soluzioni basate sullo scambio di dati elettronici nuove tecnologie e innovazioni, compresa una piattaforma per la digitalizzazione; (mandato ITC (i))

    h)    studiare misure giuridiche specifiche e altre misure per combattere la frode doganale e fiscale risultante dalla semplificazione delle procedure doganali e di altre procedure di attraversamento delle frontiere e favorire lo scambio di intelligence fra le autorità competenti delle parti contraenti dei pertinenti strumenti giuridici in materia di agevolazione dell'attraversamento delle frontiere e abusi, al fine di individuare misure per combattere tali casi;

    i)    promuovere l'eventuale estensione degli accordi e delle convenzioni di cui all'appendice ad altre regioni e incoraggiare l'adesione agli stessi di nuovi paesi organizzando seminari e workshop e campagne di sensibilizzazione a questi;

    j)    incoraggiare una più ampia partecipazione pubblica e privata alle sue attività promuovendo la cooperazione e la collaborazione con i paesi, la Commissione europea, l'Organizzazione mondiale delle dogane, altre organizzazioni internazionali governative e non governative che si occupano di trasporti e di agevolazioni dell'attraversamento delle frontiere e le altre commissioni regionali delle Nazioni Unite e altre organizzazioni o organismi del sistema delle Nazioni Unite, al fine, tra l'altro, di discutere e risolvere i problemi relativi all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni dei pertinenti strumenti giuridici;

    k)    creare un ambiente di lavoro che faciliti l'adempimento da parte delle parti contraenti degli obblighi stabiliti negli strumenti giuridici elencati nell'appendice e uno scambio di opinioni sull'interpretazione di tali strumenti o sulla risoluzione dei problemi connessi alla loro applicazione;

    l)    garantire l'apertura e la trasparenza durante le sue riunioni;

    m)    sostenere le attività di formazione e sviluppo delle capacità finalizzate alla corretta attuazione dei suddetti strumenti giuridici; (mandato ITC (k))

    n)    garantire una stretta cooperazione e sostegno alle attività dei comitati amministrativi della convenzione TIR (AC.2), della convenzione sull'armonizzazione (AC.3), della convenzione sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale (AC.4) e della commissione esecutiva TIR (TIRExB);

    o)    cooperare strettamente con altri organi sussidiari dell'ITC per risolvere aspetti orizzontali relativi all'agevolazione delle questioni doganali e altre questioni inerenti all'attraversamento delle frontiere nell'ambito dei trasporti internazionali, con altri gruppi di lavoro pertinenti dell'UNECE e altre organizzazioni intergovernative e non governative, in particolare con l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD); (mandato ITC (m))

    p)    elaborare e attuare un programma di lavoro relativo alle sue attività e riferire all'ITC in merito alla sua realizzazione.

    2.    Il presente mandato non modifica le disposizioni dei pertinenti strumenti giuridici.

    Appendice

    Strumenti giuridici sotto gli auspici del gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti (WP.30)

    1.    Convenzione sulle facilitazioni doganali a favore del turismo, firmata a New York il 4 giugno 1954.

    2.    Protocollo aggiuntivo alla convenzione sulle facilitazioni doganali a favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica, firmato a New York il 4 giugno 1954.

    3.    Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali privati, firmata a New York il 4 giugno 1954.

    4.    Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR), del 15 gennaio 1959.

    5.    Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR), del 14 novembre 1975.

    6.    Convenzione doganale relativa alla temporanea importazione per uso privato di aerei e delle imbarcazioni da diporto, del 18 maggio 1956.

    7.    Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali commerciali, firmata a New York il 18 maggio 1956.

    8.    Convenzione internazionale volta a facilitare l'attraversamento delle frontiere per i passeggeri e i bagagli trasportati per ferrovia, del 10 gennaio 1952.

    9.    Convenzione internazionale volta a facilitare l'attraversamento delle frontiere per le merci trasportate per ferrovia, del 10 gennaio 1952.

    10.    Convenzione doganale relativa ai pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione dei carri "Europ", del 15 gennaio 1958.

    11.    Convenzione doganale concernente le casse mobili, del 18 maggio 1956.

    12.    Convenzione doganale concernente i contenitori, del 2 dicembre 1972.

    13.    Convenzione europea relativa al regime doganale delle palette utilizzate per trasporti internazionali, del 9 dicembre 1960.

    14.    Convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, del 21 ottobre 1982.

    15.    Convenzione sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale, del 21 gennaio 1994.

    16.    Convenzione relativa alle procedure di transito doganale internazionale per il trasporto di merci per ferrovia sotto copertura delle note di spedizione SMGS, adottata a Ginevra il 9 febbraio 2006.

    17.    Convenzione sulla semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale, del 22 febbraio 2019.

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