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Document 52023PC0539

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor due atti dell'Unione di recente adozione

COM/2023/539 final

Bruxelles, 12.9.2023

COM(2023) 539 final

2023/0326(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor due atti dell'Unione di recente adozione


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (di seguito "l'accordo di recesso") in riferimento alla prevista adozione di una decisione di detto comitato che modifica l'allegato 2 del Quadro di Windsor 1 , che costituisce parte integrante dell'accordo di recesso.

2.Contesto della proposta

2.1.Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e Quadro di Windsor

L'accordo di recesso definisce le modalità di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom. L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. Il 27 febbraio 2023 la Commissione europea e il governo del Regno Unito hanno raggiunto un accordo politico di massima sul Quadro di Windsor. Il comitato misto istituito dall'accordo di recesso, riunitosi a Londra il 24 marzo 2023, ha adottato le nuove disposizioni relative al Quadro di Windsor e le due parti hanno convenuto di collaborare intensamente e fedelmente per attuare tutti gli elementi del suddetto Quadro.

2.2.Comitato misto

Il comitato misto, istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, è composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito. È copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito. L'allegato VIII dell'accordo di recesso stabilisce il regolamento interno del comitato misto. Il comitato misto si riunisce su richiesta dell'Unione o del Regno Unito e almeno una volta l'anno e stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

I compiti del comitato misto sono definiti all'articolo 164 dell'accordo di recesso e consistono principalmente nel:

·sorvegliare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo di recesso, direttamente o attraverso i lavori dei comitati specializzati che riferiscono al comitato misto;

·adottare decisioni e formulare raccomandazioni, comprese le modifiche dell'accordo di recesso nei casi ivi previsti;

·prevenire i problemi e risolvere le controversie che possano derivare dall'interpretazione e dall'applicazione dell'accordo di recesso.

2.3.L'atto previsto del comitato misto

Nella sua prossima riunione il comitato misto sarà chiamato ad adottare una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor due atti dell'Unione di recente adozione che rientrano nell'ambito di applicazione del suddetto Quadro (di seguito "l'atto previsto"), a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, dello stesso.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso. A norma dell'articolo 9 del regolamento interno del comitato misto e dei comitati specializzati, le decisioni adottate dal comitato misto specificano la data da cui hanno effetto.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

3.1.    Allegato 2 ("Disposizioni di diritto dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 4") del Quadro di Windsor

L'allegato 2 del Quadro di Windsor riporta le disposizioni di diritto dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del medesimo.

Il 31 maggio 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2023/1077 2 , che prevede misure commerciali autonome temporanee (ad esempio la sospensione dei dazi doganali, dei contingenti tariffari e dei dazi antidumping) che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina. Il regolamento (UE) 2023/1077 prevede nei confronti dell'Ucraina lo stesso tipo e livello di misure commerciali autonome di cui al regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 3 , che ha cessato di essere applicabile il 5 giugno 2023 e che ha avuto un effetto positivo sugli scambi dell'Ucraina con l'Unione, preservando i flussi commerciali dall'Ucraina verso l'Unione nonostante le perturbazioni causate dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e in controtendenza rispetto al volume delle esportazioni dall'Ucraina, nel complesso fortemente diminuito.
Il regolamento (UE) 2023/1077 è entrato in vigore il 6 giugno 2023 e si applica fino al 5 giugno 2024.

Il 20 luglio 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2023/1524 4 , che rinnova la sospensione dei dazi all'importazione sulle importazioni dalla Repubblica di Moldova ("Moldova") nell'Unione di cui al regolamento (UE) 2022/1279 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 del 18 luglio 2022, che ha cessato di essere applicabile il 24 luglio 2023, ed estende tale sospensione a tutti i dazi e i contingenti tariffari rimanenti sulle importazioni dalla Moldova nell'Unione. Il regolamento (UE) 2023/1524 integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti moldavi a norma dell'accordo di associazione UE-Moldova al fine di attenuare gli effetti negativi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sull'economia della Moldova, accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette tra l'Unione e la Moldova e fornire rapidamente sostegno all'economia del paese. Il regolamento (UE) 2023/1524 è entrato in vigore il 25 luglio 2023 e si applica fino al 25 luglio 2024.

Tali atti dell'Unione di recente adozione riguardano gli scambi di merci con paesi terzi e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del Quadro di Windsor. In quanto tali, dovrebbero pertanto essere aggiunti all'allegato 2, punto 4 "Aspetti generali del commercio".

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Inoltre rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione.
Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 6 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di recesso.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo di recesso.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo esclusivo e il contenuto dell'atto previsto sono aggiungere all'allegato 2 del Quadro di Windsor due atti dell'Unione di recente adozione.

La conclusione dell'accordo di recesso si basa sull'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE).

Conformemente al principio fondamentale secondo cui un atto può essere modificato solo con un atto dello stesso tipo, la base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 50, paragrafo 2, TUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 50, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto del comitato misto apporterà modifiche all'allegato 2 del Quadro di Windsor e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2023/0326 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor due atti dell'Unione di recente adozione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio 7 del 30 gennaio 2020, l'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica 8 ("accordo di recesso"), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

(2)A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor 9 , che costituisce parte integrante dell'accordo di recesso, al comitato misto, istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso ("comitato misto"), è conferito il potere di adottare decisioni che modificano i pertinenti allegati del Quadro stesso aggiungendovi gli atti dell'Unione di recente adozione che rientrano nel suo ambito di applicazione ma che non modificano né sostituiscono gli atti dell'Unione elencati nei suoi allegati.

(3)Il regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra 10 e il regolamento (UE) 2023/1524 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti provenienti dalla Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra 11 sono atti dell'Unione di recente adozione che riguardano gli scambi di merci con paesi terzi e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del Quadro di Windsor.

(4)È opportuno che nella prossima riunione il comitato misto adotti una decisione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor che aggiunga all'allegato 2 del medesimo i due menzionati atti dell'Unione di recente adozione.

(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor due atti dell'Unione di recente adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor due atti dell'Unione di recente adozione è basata sul progetto di decisione di detto comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 ( GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87 ).
(2)    Regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ( GU L 144 del 5.6.2023, pag. 1 ).
(3)    Regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ( GU L 152 del 3.6.2022, pag. 103 ).
(4)    Regolamento (UE) 2023/1524 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ( GU L 185 del 24.7.2023, pag. 1 ).
(5)    Regolamento (UE) 2022/1279 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2022, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ( GU L 195 del 22.7.2022, pag. 6 ).
(6)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(7)    Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ( GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1 ).
(8)     GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1 .
(9)    Dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 ( GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87 ).
(10)     GU L 144 del 5.6.2023, pag. 1 .
(11)     GU L 185 del 24.7.2023, pag. 1 . 
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Bruxelles, 12.9.2023

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ALLEGATO

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Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor due atti dell'Unione di recente adozione








ALLEGATO

DECISIONE n. […]/2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del...

che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor due atti dell'Unione di recente adozione

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica 1 ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor 2 ,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor conferisce al comitato misto istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso ("comitato misto") il potere di adottare decisioni che aggiungono ai pertinenti allegati del Quadro di Windsor gli atti dell'Unione di recente adozione che rientrano nel suo ambito di applicazione. A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.

(2)È opportuno aggiungere all'allegato 2 del Quadro di Windsor due atti dell'Unione di recente adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

(1)Nell'allegato 2 del Quadro di Windsor, punto 4 "Aspetti generali del commercio", è aggiunto il regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra 3 .

(2)Nell'allegato 2 del Quadro di Windsor, punto 4 "Aspetti generali del commercio", è aggiunto il regolamento (UE) 2023/1524 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra 4 .

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a ..., il ...

Per il comitato misto

I copresidenti supplenti

(1)     GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 .
(2)    Dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 ( GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87 ).
(3)     GU L 144 del 5.6.2023, pag. 1 .
(4)     GU L 185 del 24.7.2023, pag. 1 .
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