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Document 52023PC0463

    Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/485 relativamente alla proroga dell'autorizzazione concessa alla Danimarca di continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

    COM/2023/463 final

    Bruxelles, 28.7.2023

    COM(2023) 463 final

    2023/0291(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/485 relativamente alla proroga dell'autorizzazione concessa alla Danimarca di continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto


    RELAZIONE

    A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della direttiva stessa allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

    Con lettera protocollata dalla Commissione il 21 marzo 2023 la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare un regime forfettario per l'uso a fini privati di veicoli commerciali leggeri, di peso massimo autorizzato di tre tonnellate, immatricolati unicamente per uso professionale, prorogando l'applicazione della misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva IVA concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/485 del Consiglio 2 .

    A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 3 maggio 2023, ha informato gli altri Stati membri, eccetto l'Irlanda e la Polonia, della domanda presentata dalla Danimarca. L'Irlanda e la Polonia sono state informate della richiesta della Danimarca con lettera del 4 maggio 2023. Con lettera del 5 maggio 2023 la Commissione ha comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Al fine di semplificare la riscossione dell'IVA e di lottare contro l'evasione fiscale, nel 2011 la Danimarca ha chiesto una misura speciale che avrebbe consentito l'introduzione di un regime forfettario per l'uso a fini privati di veicoli commerciali leggeri, di peso totale massimo autorizzato di tre tonnellate, immatricolati unicamente per uso professionale. La domanda è stata approvata dal Consiglio con la decisione di esecuzione 2012/447/UE del 24 luglio 2012 3 . La Danimarca ha chiesto tre volte la proroga della misura speciale approvata con la decisione di esecuzione (UE) 2015/992 del Consiglio, del 19 giugno 2015 4 , con la decisione di esecuzione (UE) 2018/485 del Consiglio del 19 marzo 2018, e con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1088 del Consiglio, del 22 luglio 2020, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/485 5 . La decisione di esecuzione (UE) 2018/445 scade il 31 dicembre 2023.

    In assenza di tale misura speciale, secondo la legislazione danese qualsiasi uso privato di un tale veicolo immatricolato esclusivamente per uso professionale comporterebbe per il soggetto passivo la perdita integrale del diritto a detrazione dell'IVA sul prezzo di acquisto del veicolo. La Danimarca beneficia di una clausola sospensiva ai sensi dell'articolo 176 della direttiva IVA per quanto riguarda la detrazione dell'IVA sul prezzo di acquisto e sulle spese di funzionamento dei veicoli commerciali leggeri di peso massimo autorizzato fino a tre tonnellate. Se un'impresa immatricola un veicolo commerciale leggero esclusivamente a uso professionale, è autorizzata a detrarre integralmente l'IVA sul prezzo di acquisto del veicolo e sulle spese di funzionamento. L'impresa che immatricoli invece un veicolo commerciale leggero per uso sia professionale che privato non è autorizzata a detrarre l'IVA sul prezzo d'acquisto, ma può detrarla integralmente sulle spese di funzionamento del veicolo.

    Il sistema danese, come sopra descritto, può risultare complicato e oneroso da gestire, sia per il soggetto passivo, sia per l'amministrazione fiscale. La Danimarca ha pertanto chiesto di continuare ad applicare una procedura semplificata, come precedentemente concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/485 del Consiglio, la cui validità è stata successivamente prorogata con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1088 del Consiglio.

    Ai sensi dell'articolo 75 della direttiva IVA, per le prestazioni di servizi consistenti nell'utilizzo di un bene destinato all'impresa per l'uso privato, la base imponibile per il calcolo dell'IVA dovuta è costituita dall'importo delle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione della prestazione di servizi. Il sistema forfettario applicato in Danimarca potrebbe essere utilizzato da un soggetto passivo per un massimo di venti giorni per anno civile. In base a tale sistema, il soggetto passivo paga una tariffa giornaliera per l'uso privato del veicolo. L'importo forfettario giornaliero per l'uso del veicolo a fini privati è di 40 DKK e copre unicamente l'IVA. Tale importo è stato calcolato dal governo danese sulla base dell'analisi delle statistiche nazionali. Sarebbero imposti inoltre, a norma di altre disposizioni nazionali, il pagamento dell'imposta sul reddito sulla disponibilità di un veicolo aziendale nonché una sovrattassa di circolazione. In caso di utilizzo del veicolo per uso privato per più di venti giorni nell'anno civile si applicherà la clausola sospensiva e il soggetto passivo perderà il diritto alla detrazione integrale del prezzo di acquisto del veicolo.

    Le autorità danesi hanno messo a punto un sistema elettronico che consente ai soggetti passivi di pagare l'importo forfettario giornaliero online o attraverso un'applicazione mobile. All'atto del pagamento il soggetto passivo riceve un voucher giornaliero che documenta il pagamento dell'IVA. Le autorità ritengono che il sistema semplifichi gli obblighi contabili dei soggetti passivi nonché l'obbligo delle autorità fiscali di applicare e riscuotere l'imposta.

    La procedura semplificata è facoltativa. Il soggetto passivo è, pertanto, ancora in grado di immatricolare i veicoli commerciali leggeri per entrambi gli usi (professionale e privato), se questo risponde meglio alle sue esigenze.

    Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2018/485 del Consiglio, la Danimarca ha presentato, congiuntamente alla domanda di proroga, una relazione comprensiva di un riesame della misura. Secondo le autorità danesi, tale procedura ha funzionato molto bene negli ultimi anni e pertanto esse giudicano opportuno continuare ad applicarla.

    È pertanto opportuno autorizzare la Danimarca a continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2026.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    A norma dell'articolo 176 della direttiva IVA, il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino all'entrata in vigore di tali disposizioni gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto a detrazione in relazione alle autovetture.

    Nonostante le iniziative precedenti intese a stabilire norme sulle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione del diritto a detrazione 6 , tale misura speciale è opportuna in attesa di un'armonizzazione di tali norme a livello dell'UE.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    Articolo 395 della direttiva IVA.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    Considerata la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

    Proporzionalità

    La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

    Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire semplificare gli obblighi in materia di IVA e la riscossione dell'IVA nonché la lotta contro l'evasione fiscale.

    Scelta dell'atto giuridico

    L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.

    A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una domanda presentata dalla Danimarca e concerne solo questo Stato membro.

    Assunzione e uso di perizie

    Non è stato necessario ricorrere a perizie esterne.

    Valutazione d'impatto

    La proposta è volta a contrastare l'evasione dell'IVA e a semplificare la relativa procedura di imposizione e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo per le imprese e le amministrazioni. La soluzione è stata individuata dalla Danimarca come misura adeguata. La Danimarca ha presentato la relazione sul riesame della misura secondo la quale tale procedura semplificata ha funzionato molto bene negli ultimi anni e pertanto esse giudicano opportuno continuare ad applicarla.

    Secondo i dati presentati dalla Danimarca, negli anni 2020, 2021 e 2022 sono stati venduti, rispettivamente, 33 100, 40 000 e 43 500 voucher giornalieri a 225 DKK, di cui l'IVA rappresentava 40 DKK per voucher giornaliero venduto. Questo significa che la misura è stata applicata da un numero crescente di soggetti passivi.

    Diritti fondamentali

    La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La misura non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    La proposta contiene una clausola di temporaneità, ossia un termine automatico che fissa la cessazione dell'efficacia dell'atto al 31 dicembre 2026.

    Qualora la Danimarca ritenga opportuna una proroga della misura speciale oltre il 31 dicembre 2026, entro il 31 marzo 2026 dovrebbe essere presentata alla Commissione, congiuntamente alla domanda di proroga, una relazione che comprende un riesame della misura.

    2023/0291 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/485 relativamente alla proroga dell'autorizzazione concessa alla Danimarca di continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 7 , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/485 8 la Danimarca è stata autorizzata ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE ("la misura speciale") per applicare un regime forfettario per l'uso a fini privati di veicoli commerciali leggeri, di peso totale massimo autorizzato di tre tonnellate, immatricolati unicamente per uso professionale. La misura speciale autorizzata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/485 scade il 31 dicembre 2023.

    (2)Con lettera protocollata dalla Commissione il 21 marzo 2023, la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE di continuare ad applicare la misura speciale successivamente al 31 dicembre 2023.

    (3)Con lettere del 3 e 4 maggio 2023 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Danimarca, conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE. Con lettera del 5 maggio 2023 la Commissione ha comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

    (4)L'applicazione continua della misura consentirebbe ai soggetti passivi che hanno immatricolato un veicolo per esclusivo uso professionale di utilizzare il veicolo per usi non professionali e di calcolare la base imponibile della prestazione di servizi fittizia conformemente all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE su base forfettaria giornaliera, senza perdere il diritto a detrazione dell'IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo.

    (5)Tale metodo di calcolo semplificato dovrebbe tuttavia essere limitato a 20 giorni di uso a fini privati per anno civile.

    (6)In base alle informazioni fornite dalla Danimarca nella sua richiesta, la situazione di fatto che giustificava l'applicazione della misura speciale non è cambiata. La Danimarca ha presentato alla Commissione la domanda corredata di una relazione che riesamina l'importo forfettario giornaliero per l'uso del veicolo a fini privati. In tale relazione la Danimarca sostiene che l'importo dell'IVA che può essere riscosso su base giornaliera rimane invariato a 40 DKK.

    (7)La Danimarca indica che la misura speciale ha funzionato molto bene e che è stata applicata da un numero crescente di soggetti passivi. La Danimarca sostiene inoltre che la misura speciale mira a semplificare gli obblighi IVA a carico dei soggetti passivi che utilizzano occasionalmente per usi privati un veicolo immatricolato per uso professionale, agevolando così la riscossione dell'IVA. Tuttavia rimarrebbe possibile per un soggetto passivo scegliere di immatricolare un veicolo commerciale leggero sia per uso professionale sia per uso non professionale. Così facendo, il soggetto passivo perderebbe il diritto a detrarre l'IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo, ma non sarebbe tenuto a versare una tariffa giornaliera in caso di uso non professionale.

    (8)Il fatto di autorizzare una misura volta a garantire che un soggetto passivo che faccia occasionalmente un uso non professionale di un veicolo immatricolato per uso esclusivamente professionale non perda il diritto alla piena detrazione dell'IVA a monte sul veicolo è in linea con le disposizioni generali in materia di detrazione stabilite dalla direttiva 2006/112/CE.

    (9)È pertanto opportuno prorogare l'autorizzazione stabilita dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/485. La proroga dell'autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da poter valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace. È quindi opportuno che l'autorizzazione scada il 31 dicembre 2026.

    (10)L'eventuale richiesta di prorogare ulteriormente la misura speciale oltre il 31 dicembre 2026 dovrebbe essere presentata dalla Danimarca alla Commissione entro il 31 marzo 2026 unitamente a una relazione.

    (11)Si ritiene che la proroga della misura speciale avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito IVA riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

    (12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/485,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2018/485, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

    "Essa si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2026.

    L'eventuale domanda di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2026, corredata di una relazione comprensiva di un riesame della misura.".

    Articolo 2

    Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
    (2)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/485 del Consiglio, del 19 marzo 2018, che autorizza la Danimarca ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 81 del 23.3.2018, pag. 13), modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1088 del Consiglio del 22 luglio 2020 (GU L 239 del 24.7.2020, pag. 14).
    (3)    Decisione di esecuzione 2012/447/UE del Consiglio, del 24 luglio 2012, che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 202 del 28.7.2012, pag. 24).
    (4)    Decisione di esecuzione (UE) 2015/992 del Consiglio, del 19 giugno 2015, che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 66).
    (5)    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1088 del Consiglio, del 22 luglio 2020, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/485 che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 239 del 24.7.2020, pag. 14).
    (6)    COM(2004) 728 def. - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10), ritirata il 21 maggio 2014 (GU C 153 del 21.5.2014, pag. 3).
    (7)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
    (8)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/485 del Consiglio, del 19 marzo 2018, che autorizza la Danimarca ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 81 del 23.3.2018, pag. 13).
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