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Document 52023PC0369

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'istituzione dell'euro digitale

COM/2023/369 final

Bruxelles, 28.6.2023

COM(2023) 369 final

2023/0212(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'istituzione dell'euro digitale

{SEC(2023) 257 final} - {SWD(2023) 233 final} - {SWD(2023) 234 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La digitalizzazione e le nuove tecnologie stanno influenzando sempre più la vita dei cittadini europei e l'economia europea. Con la crescente digitalizzazione dell'economia europea, gli europei utilizzano sempre più spesso i mezzi di pagamento digitali privati per effettuare transazioni.

Le banconote e le monete, che attualmente costituiscono le uniche forme di moneta di banca centrale a corso legale a disposizione del pubblico (compresi i cittadini, le autorità pubbliche e le imprese), non sono in grado da sole di sostenere l'economia dell'UE nell'era digitale. Pertanto il loro utilizzo nei pagamenti diminuisce man mano che gli acquisti online aumentano e le abitudini di pagamento del pubblico si spostano verso la grande varietà di mezzi di pagamento digitali privati offerti nell'UE. Ciò mette a rischio l'auspicabile equilibrio tra la moneta di banca centrale e i mezzi di pagamento digitali privati. Tale tendenza potrebbe addirittura rafforzarsi in futuro, con l'emergere di valute digitali di banca centrale e "stablecoin" 1 di paesi terzi emessi da imprese private che potrebbero mettere in discussione il ruolo dell'euro nei pagamenti, nell'UE e al di fuori di essa.

La mancanza di una forma di moneta di banca centrale ampiamente disponibile e utilizzabile, tecnologicamente adattata all'era digitale, potrebbe inoltre ridurre la fiducia nei confronti della moneta di banca commerciale e, in ultima analisi, nei confronti dell'euro stesso. La fiducia nei confronti della moneta di banca commerciale si basa sulla possibilità per i depositanti di convertire alla pari i loro depositi in moneta di banca centrale a corso legale, attualmente disponibile solo sotto forma di contante. La mancanza di una forma di moneta di banca centrale utilizzabile nell'economia digitale e convertibile alla pari con i depositi delle banche commerciali può compromettere il ruolo di ancoraggio monetario della moneta di banca centrale, indebolendo la stabilità finanziaria e la sovranità monetaria nell'UE.

In tale contesto, negli ultimi anni l'emissione di una valuta digitale di banca centrale per l'uso al dettaglio è stata oggetto di un'attenzione e una spinta significative 2 . Come il contante, una valuta digitale di banca centrale per l'uso al dettaglio sarebbe una forma ufficiale di moneta di banca centrale direttamente accessibile al pubblico, dotata di corso legale. Adeguerebbe quindi le forme ufficiali di moneta allo sviluppo tecnologico, integrando il contante.

Nella zona euro, l'istituzione di una valuta digitale di banca centrale per l'uso al dettaglio, l'euro digitale, è necessaria per integrare il contante e adattare le forme ufficiali della moneta agli sviluppi tecnologici, affinché l'euro possa essere utilizzato come moneta unica, in modo uniforme ed efficace in tutta la zona euro. L'euro digitale sarà offerto anche come mezzo di pagamento digitale pubblico, unitamente ai mezzi di pagamento digitali privati esistenti, sostenendo un mercato europeo dei pagamenti al dettaglio e un settore della finanza digitale più forti, competitivi, efficienti e innovativi e contribuendo a rafforzare ulteriormente la resilienza del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio. In quanto tale, l'euro digitale faciliterà lo sviluppo di soluzioni di pagamento al dettaglio paneuropee e interoperabili, compresa la piena introduzione dei pagamenti istantanei.

L'obiettivo della presente proposta è garantire che la moneta di banca centrale a corso legale rimanga a disposizione del pubblico, offrendo nel contempo mezzi di pagamento all'avanguardia ed efficienti in termini di costi, garantendo un elevato livello di tutela della vita privata nei pagamenti digitali, mantenendo la stabilità finanziaria e promuovendo l'accessibilità e l'inclusione finanziaria. A tal fine la proposta istituisce l'euro digitale che può essere emesso dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto appartenenti all'Eurosistema, e fornisce il quadro normativo necessario che dovrebbe garantire l'uso efficace dell'euro digitale come moneta unica in tutta la zona euro, rispondendo alle esigenze degli utenti nell'era digitale e promuovendo la concorrenza, l'efficienza, l'innovazione e la resilienza nell'economia digitale dell'UE. L'euro digitale non sarebbe moneta programmabile e non potrebbe essere speso soltanto per beni o servizi specifici o essere indirizzato verso tali beni o servizi: in quanto forma digitale della moneta unica, dovrebbe essere pienamente fungibile.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Ad eccezione delle disposizioni pertinenti dei trattati (articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE e articoli da 127 a 133 TFUE), della raccomandazione della Commissione del 22 marzo 2010 relativa alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro 3 e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro e all'accesso alle stesse (adottata unitamente alla presente proposta) 4 , non vigono disposizioni nel settore normativo interessato, ossia il diritto monetario nel quadro della politica monetaria della zona euro.

La presente proposta è coerente con le disposizioni del diritto primario. Al fine di garantire la coerenza tra le due forme di moneta di banca centrale (euro digitale e contante in euro), anche il corso legale del contante sarà regolamentato in modo coerente con il corso legale dell'euro digitale, fatte salve le differenze tra queste forme dell'euro.

La presente proposta si basa sulla libera prestazione di servizi di pagamento nel mercato interno, ovunque sia costituito il prestatore di servizi di pagamento. Per garantire che tutti i prestatori di servizi di pagamento dell'UE abbiano la facoltà di distribuire l'euro digitale in tutta la zona euro, la presente iniziativa è accompagnata da una proposta di regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro — COM(2023) 368 final]. 

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le strategie in materia di finanza digitale e di pagamenti al dettaglio 5 adottate dalla Commissione a settembre 2020 hanno sostenuto l'emergere di soluzioni di pagamento paneuropee competitive e lo studio dell'euro digitale quale possibile complemento del contante in euro, da offrire unitamente a mezzi di pagamento digitali privati.

L'introduzione dell'euro digitale sarebbe determinante nel contesto degli sforzi in corso per ridurre la frammentazione del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio, promuovere la concorrenza, l'efficienza, l'innovazione e la resilienza in tale mercato e incoraggiare le iniziative del settore a offrire servizi di pagamento paneuropei, sostenendo in particolare la piena diffusione dei pagamenti istantanei.

L'euro digitale sosterrà le politiche fondamentali perseguite dall'Unione, in particolare la protezione dei dati personali, l'accessibilità e l'inclusione finanziaria.

La presente iniziativa sostiene l'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela della vita privata nei pagamenti in linea con la normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati: in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) 6 e il regolamento (UE) 2018/1715 7 si applicheranno alla distribuzione e all'uso di un euro digitale in caso di trattamento di dati personali. L'euro digitale sarà progettato in modo da ridurre il trattamento dei dati personali da parte dei prestatori di servizi di pagamento e della Banca centrale europea al minimo necessario per garantire il suo corretto funzionamento. L'euro digitale sarà disponibile offline, con un livello di tutela della vita privata nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento paragonabile ai prelievi di banconote presso gli sportelli automatici e all'uso del contante. Il regolamento delle operazioni in euro digitale sarà concepito in modo tale che né la Banca centrale europea né le banche centrali nazionali possano attribuire i dati a un utente dell'euro digitale identificato o identificabile.

Inoltre, per garantire la coerenza con la direttiva (UE) 2019/882 (atto europeo sull'accessibilità) 8 , l'euro digitale sarà progettato in modo da massimizzarne l'uso prevedibile da parte delle persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e delle persone anziane.

In termini di inclusione finanziaria, l'iniziativa si ispira all'approccio adottato a norma della direttiva 2014/92/UE (direttiva sui conti di pagamento) 9 , che mira a garantire un accesso universale ai conti di pagamento con caratteristiche di base per tutti i consumatori, comprese le persone emarginate dal punto di vista finanziario. L'euro digitale sarà offerto seguendo un approccio analogo, ma con gli adeguamenti necessari, per garantire un accesso universale ai servizi di pagamento di base in euro digitale. In primo luogo, tutti gli enti creditizi che prestano servizi di conto di pagamento sarebbero tenuti a prestare servizi di pagamento di base in euro digitale su richiesta dei loro clienti. In secondo luogo, per i consumatori che non sono clienti di enti creditizi, il capo IV della direttiva sui conti di pagamento relativo all'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base si applicherebbe in relazione all'accesso al conto in euro digitale con servizi di base, con l'offerta gratuita di servizi di base in euro digitale alle persone fisiche. In terzo luogo, la presente iniziativa garantisce che gli enti pubblici (enti locali o regionali o uffici postali) distribuiscano l'euro digitale anche alle persone fisiche che non intendono aprire un conto in euro digitale presso enti creditizi o altri prestatori di servizi di pagamento. Inoltre la presente iniziativa incarica l'Autorità bancaria europea e l'Autorità antiriciclaggio di elaborare congiuntamente orientamenti che specifichino le relazioni tra gli obblighi AML/CFT e l'accesso ai servizi di pagamento di base in euro digitale.

La direttiva (UE) 2015/2366 (seconda direttiva sui servizi di pagamento) 10 disciplina la prestazione di servizi di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento (compresi gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento) e i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte in un'operazione di pagamento. La Commissione ha proposto un nuovo pacchetto legislativo comprendente sia una nuova direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno sia un regolamento adottato il 28 giugno 2023 11 . Tale pacchetto estende la definizione di fondi a tutte le forme di moneta di banca centrale emesse per l'uso al dettaglio (banconote, monete e valuta digitale di banca centrale). Il 22 ottobre 2022 la Commissione ha adottato una proposta legislativa per mettere i pagamenti istantanei in euro a disposizione di tutti i cittadini e le imprese titolari di un conto bancario nell'UE e nei paesi del SEE.

Attenendosi a un approccio basato sul rischio su cui si fonda il quadro antiriciclaggio dell'Unione ed escludendo l'anonimato totale, l'iniziativa è coerente con gli obiettivi del pacchetto antiriciclaggio 12 adottato dalla Commissione nel luglio 2021. Allo stesso tempo, l'iniziativa prevede un elevato livello di tutela della vita privata per i pagamenti in euro digitale effettuati offline, che sono pagamenti di prossimità simili al contante. Le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online seguirebbero le stesse norme in materia di protezione dei dati, vita privata e AML/CFT applicate ai mezzi di pagamento digitali privati, conformemente al quadro dell'UE in materia di AML/CFT e alla seconda direttiva sui servizi di pagamento, in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati e la strategia della Commissione sui dati aperti.

Il portafoglio europeo di identità digitale 13 interoperabile a livello dell'UE consente agli utenti, su base volontaria, di effettuare l'on-boarding ed eseguire un'autenticazione forte del cliente quando effettuano pagamenti, come previsto dall'articolo 97 della seconda direttiva sui servizi di pagamento. Le stesse funzionalità dovrebbero essere offerte agli utenti dell'euro digitale.

L'euro digitale è stato inoltre individuato come un elemento della strategia della Commissione a sostegno dell'autonomia strategica aperta dell'UE. In particolare, la proposta è coerente con la comunicazione della Commissione "Verso un rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro" 14 e con la comunicazione della Commissione "Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza" 15 .

Il regolamento sui mercati digitali 16 , adottato nel settembre 2022, mira a migliorare la contendibilità dei mercati nel settore digitale. A tal fine impone una serie di obblighi alle imprese che sono gatekeeper designati per i servizi di piattaforma di base elencati dalla Commissione europea, con l'obiettivo di promuovere la scelta degli utenti e offrire opportunità agli utenti commerciali. Mentre i gatekeeper restano soggetti alle disposizioni specifiche del regolamento sui mercati digitali, con l'introduzione dell'euro digitale, che sarà disponibile per i pagamenti offline, sarebbero necessari un'interoperabilità efficace e un accesso equo, ragionevole e non discriminatorio alle componenti hardware e software dei dispositivi mobili per garantire la disponibilità del servizio per gli utenti dell'euro digitale nel mercato interno.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

In quanto nuova forma di moneta di banca centrale a disposizione del pubblico, che affianchi le banconote e le monete in euro, l'euro digitale deve essere istituito e disciplinato da un regolamento dell'UE basato sull'articolo 133 TFUE. Ai sensi dell'articolo 133 TFUE, "[f]atte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Tali misure sono adottate previa consultazione della Banca centrale europea".

Come spiegato in precedenza e come si approfondirà nella sezione 3, l'istituzione e la regolamentazione dell'euro digitale sono una misura necessaria per garantire l'utilizzo dell'euro come moneta unica nell'era digitale. Il presente regolamento deve garantire che l'euro digitale possa essere utilizzato nello stesso modo, secondo le stesse norme e condizioni e senza frammentazione, in tutta la zona euro.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori che sono di competenza esclusiva dell'Unione. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva nel settore della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Gli Stati membri della zona euro non hanno possibilità di azione in questo settore e pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

Il rispetto del principio di proporzionalità è stato esaminato in dettaglio nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta e tutte le opzioni proposte sono state valutate rispetto a tale obiettivo.

In particolare, le microimprese che non accettano mezzi di pagamento elettronici, le persone giuridiche senza scopo di lucro e le persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività a carattere commerciale saranno esentate dall'obbligo di accettare pagamenti in euro digitale.

In termini di distribuzione dell'euro digitale, mentre tutti i prestatori di servizi di pagamento hanno la facoltà di distribuire l'euro digitale, solo gli enti creditizi che gestiscono conti di pagamento sarebbero tenuti a distribuire il conto in euro digitale su richiesta dei loro clienti. Imporre a tutti i prestatori di servizi di pagamento di distribuire l'euro digitale non sarebbe stato proporzionato all'obiettivo di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale.

Scelta dell'atto giuridico

Il regolamento è lo strumento appropriato per contribuire alla creazione di un codice unico, in quanto ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri della zona euro, il che elimina la possibilità di un'applicazione divergente nei vari Stati membri e garantisce l'obiettivo dell'utilizzo dell'euro come moneta unica, come previsto dall'articolo 133 TFUE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Il 2 ottobre 2020 la Banca centrale europea ha pubblicato un "Rapporto su un euro digitale" che esaminava i vantaggi e le sfide dell'emissione di un euro digitale e le possibili opzioni di progettazione, con l'obiettivo di raccogliere opinioni più ampie su questi aspetti da parte del pubblico. A seguito della pubblicazione del rapporto, il 12 ottobre 2020 la Banca centrale europea ha avviato una consultazione pubblica su un euro digitale, che si è protratta fino al 12 gennaio 2021. La consultazione comprendeva 18 domande volte a raccogliere i pareri di persone fisiche e professionisti. La prima parte era rivolta principalmente alle persone fisiche nel loro ruolo di utenti dei pagamenti al dettaglio, mentre la seconda si rivolgeva essenzialmente a professionisti del settore finanziario, dei pagamenti e delle tecnologie con conoscenze specifiche in materia di economia, regolamentazione e tecnologia dei pagamenti (al dettaglio). I partecipanti erano tuttavia invitati a fornire un riscontro sull'intera serie di domande. La tutela della vita privata è stata indicata come la caratteristica più importante di un euro digitale sia dai cittadini che dai professionisti che hanno partecipato alla consultazione. La Banca centrale europea ha successivamente commissionato ulteriori indagini sui mezzi di pagamento digitali e sui portafogli utilizzati dai consumatori.

La strategia di consultazione della Commissione a sostegno della presente proposta si basa su diverse iniziative:

il 5 aprile 2022 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare contributi e una consultazione mirata su un euro digitale, fino al 16 giugno 2022. La consultazione mirata ha integrato la consultazione pubblica della BCE con ulteriori informazioni raccolte da specialisti del settore, prestatori di servizi di pagamento (compresi enti creditizi, istituti di pagamento e di moneta elettronica), fornitori di infrastrutture di pagamento, sviluppatori di soluzioni di pagamento, esercenti, associazioni di esercenti, autorità di regolamentazione e autorità di vigilanza dei pagamenti al dettaglio, autorità di vigilanza antiriciclaggio (AML), unità di informazione finanziaria, il comitato europeo per la protezione dei dati e altri esperti e autorità competenti, nonché organizzazioni di consumatori, al fine di contribuire alla valutazione d'impatto preparata dalla Commissione in vista della proposta di regolamento relativo all'euro digitale. I risultati principali delle consultazioni mirate sono esposti di seguito. I cittadini dell'UE sono d'accordo con l'obiettivo di fornire l'accesso alla moneta pubblica in formato digitale a tutti, comprese le persone che non hanno accesso ai servizi bancari. I professionisti intervistati ritengono che l'euro digitale possa apportare benefici alle imprese/agli esercenti in tutte le situazioni di pagamento. Le persone preferiscono un euro digitale rapido, privato, gratuito e ampiamente disponibile. La maggior parte dei professionisti intervistati ritiene che gli aspetti più importanti da offrire al pubblico siano l'ampia disponibilità e facilità di on-boarding, la facilità di utilizzo, la capacità di pagare in qualsiasi momento, ovunque e a chiunque, e il regolamento istantaneo. Si ritiene che un euro digitale ampiamente disponibile sostenga l'autonomia strategica aperta dell'UE. La maggior parte dei professionisti intervistati si dice favorevole a un euro digitale a corso legale. La maggior parte degli intervistati sostiene un euro digitale disponibile principalmente per i cittadini residenti e le imprese stabilite nella zona euro e per le operazioni all'interno della zona euro;

esperti degli Stati membri e delle banche centrali nazionali, nonché rappresentanti della Banca centrale europea, hanno avuto l'opportunità di esprimere il loro parere nel contesto del gruppo di esperti sull'attività bancaria (CEGBPI), i pagamenti e le assicurazioni istituito dalla Commissione tra settembre 2022 e febbraio 2023. Le discussioni sono state sostenute da consultazioni mirate rivolte ai paesi. Gli Stati membri hanno inoltre espresso il loro parere nell'ambito delle riunioni dell'Eurogruppo a partire dal 2021. Sebbene gli esperti degli Stati membri avessero solo pareri preliminari durante le riunioni del CEGBPI, la maggior parte di essi si è detta favorevole alla potenziale emissione di un euro digitale a corso legale nella zona euro;

il 7 novembre 2022 la Commissione ha organizzato una conferenza ad alto livello che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle autorità nazionali e dell'UE, deputati al Parlamento europeo, rappresentanti del settore privato e della società civile ed esponenti del mondo accademico;

nel febbraio e nel marzo 2023 la Commissione ha organizzato tavole rotonde con rappresentanti di esercenti/imprese, consumatori e prestatori di servizi di pagamento;

la Commissione ha partecipato a una discussione in Aula del Parlamento europeo nell'aprile 2023 e a dibattiti politici organizzati dalla commissione economica e monetaria del Parlamento europeo nel gennaio 2023 e nel marzo 2023.

Dal gennaio 2021 la Banca centrale europea e i servizi della Commissione europea riesaminano congiuntamente a livello tecnico un'ampia gamma di questioni politiche, giuridiche e tecniche derivanti da un'eventuale introduzione dell'euro digitale, tenendo conto dei rispettivi mandati e dell'indipendenza previsti dai trattati.

Assunzione e uso di perizie

Nella preparazione della presente iniziativa sono stati impiegati diversi contributi nonché numerose fonti di conoscenze specialistiche, tra cui:

gli elementi di prova presentati attraverso le varie consultazioni sopra elencate;

le analisi dei gruppi di controllo condotte dalla BCE nel 2021, 2022 e 2023;

lo studio sui nuovi metodi di pagamento digitali, relazione Kantar, del marzo 2022;

la partecipazione dei servizi della Commissione, in qualità di osservatore, al gruppo consultivo di mercato sull'euro digitale della BCE e al comitato per i pagamenti al dettaglio in euro;

i documenti di lavoro della BCE, i documenti di lavoro dei servizi della Commissione, le indagini e le statistiche;

le simulazioni e le ricerche della Commissione e del Centro comune di ricerca.

Valutazione d'impatto

La presente proposta è corredata di una valutazione d'impatto. La relazione sulla valutazione d'impatto è stata dapprima presentata al comitato per il controllo normativo il 14 ottobre 2022. Il comitato per il controllo normativo ha esaminato la valutazione d'impatto il 16 novembre 2022 e ha espresso un parere negativo il 18 novembre 2022. La relazione sulla valutazione d'impatto è stata ripresentata al comitato per il controllo normativo il 23 marzo 2023 e quest'ultimo ha espresso un parere positivo il 25 aprile 2023. Il comitato per il controllo normativo ha formulato due pareri sulla relazione. Il primo parere chiedeva miglioramenti in termini di definizione dei problemi e di obiettivi specifici e auspicava una logica d'intervento più coerente. Il comitato per il controllo normativo chiedeva inoltre maggiori spiegazioni sul funzionamento e l'impatto di alcuni requisiti essenziali e caratteristiche di progettazione dell'euro digitale, compresi i limiti della sua riserva di valore, la regolamentazione delle commissioni a carico degli esercenti, i rischi per la cibersicurezza e considerazioni più ampie in materia di sicurezza. Il secondo parere chiedeva una valutazione più approfondita dei potenziali benefici e costi in relazione alle commissioni a carico degli esercenti, nonché un maggior numero di analisi dell'impatto atteso delle opzioni prescelte sul mercato e sugli operatori di mercato esistenti. La relazione finale sulla valutazione d'impatto ha tenuto conto delle osservazioni del comitato per il controllo normativo e ha migliorato di conseguenza le analisi e le descrizioni.

La valutazione d'impatto ritiene che il problema fondamentale e la ragione principale della necessità di creare l'euro digitale sia il fatto che la moneta di banca centrale in forma fisica, vale a dire il contante da solo, non è sufficiente nell'era digitale a sostenere l'economia europea.

Sono stati identificati due fattori all'origine del problema:

in un'economia in rapida digitalizzazione, la moneta di banca centrale in forma fisica, ossia il contante, non è disponibile per i pagamenti in una parte crescente dell'economia, in particolare il commercio elettronico, e non può soddisfare le future esigenze dell'industria 4.0 (ad esempio pagamenti da macchina a macchina, pagamenti condizionati);

le valute digitali di banca centrale dei paesi terzi e altri mezzi di pagamento innovativi (ad esempio gli "stablecoin") non denominati in euro possono gradualmente guadagnare quote di mercato nei mercati dei pagamenti della zona euro e ridurre il ruolo dell'euro.

Sono state prese in considerazione diverse opzioni per regolamentare gli elementi essenziali di un euro digitale. Le opzioni hanno esaminato il modo in cui l'euro digitale potrebbe essere regolamentato per conseguire gli obiettivi strategici stabilendo nel contempo un equilibrio con i principali compromessi: i) consentire un ampio utilizzo garantendo nel contempo una concorrenza leale con le soluzioni di pagamento private, ii) tutelare la vita privata garantendo nel contempo la tracciabilità, iii) assicurare un ampio utilizzo tutelando nel contempo la stabilità finanziaria e l'offerta di credito e iv) sostenere l'uso internazionale attenuando nel contempo i rischi per i paesi non appartenenti alla zona euro e per l'Eurosistema.

La valutazione d'impatto presenta un pacchetto di opzioni prescelte:

dare corso legale all'euro digitale imponendone l'accettazione a tutti i beneficiari, sebbene con eccezioni giustificate e proporzionate, e adottando accordi di distribuzione. Per garantire la coerenza tra tutte le forme di moneta pubblica, si suggerisce inoltre di regolamentare il corso legale del contante in una proposta legislativa parallela;

la BCE dovrebbe pubblicare il livello massimo delle commissioni e delle commissioni tra prestatori di servizi di pagamento (PSP);

prevedere un elevato livello di tutela della vita privata e di protezione dei dati per i pagamenti di prossimità offline di basso valore trattando i dati personali relativi all'identità degli utenti al momento dell'apertura dei conti di pagamento in euro digitale presso i prestatori di servizi di pagamento ma senza comunicare a questi ultimi i dati relativi alle operazioni, mentre i pagamenti online sarebbero trattati come mezzi di pagamento digitali privati in linea con gli attuali obblighi AML/CFT;

ridurre i rischi posti dalla disintermediazione finanziaria e il rischio per la stabilità finanziaria consentendo alla Banca centrale europea di definire e attuare strumenti per mantenere entro limiti ragionevoli la funzione di riserva di valore dell'euro digitale;

dapprima mettere l'euro digitale a disposizione delle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite nella zona euro e dei visitatori, ma eventualmente estenderne l'uso in una fase successiva agli Stati membri non appartenenti alla zona euro e ai paesi terzi, nell'ambito di accordi e/o intese, in modo da attenuare i rischi per la stabilità finanziaria e la sovranità monetaria.

Questa combinazione di opzioni apporterebbe diversi vantaggi che giustificano la necessità di introdurre l'euro digitale per garantire l'uso continuo dell'euro come moneta unica nell'era digitale 17 . Il pubblico potrebbe beneficiare di una scelta più ampia in quanto potrebbe utilizzare la moneta di banca centrale a corso legale in tutta la zona euro, in aggiunta ai mezzi di pagamento digitali basati sulla moneta di banca commerciale. Il pubblico trarrebbe inoltre vantaggio dalla maggiore fiducia nel sistema monetario fornita da un ancoraggio monetario digitale. Un euro digitale di facile utilizzo e ampiamente disponibile sosterrebbe poi un'ulteriore inclusione finanziaria in una società digitalizzata. Gli esercenti godrebbero parimenti di una più ampia scelta nella ricezione dei pagamenti e beneficerebbero di una maggiore concorrenza sul mercato paneuropeo dei pagamenti, che porterebbe a una maggiore efficienza.

I prestatori di servizi di pagamento distribuirebbero l'euro digitale ai loro clienti e potrebbero anche generare commissioni su servizi innovativi aggiuntivi collegati all'euro digitale e su altri servizi.

Inoltre un euro digitale sosterrebbe l'autonomia strategica aperta mediante la creazione di un nuovo regime di pagamento resiliente nei confronti di potenziali perturbazioni esterne. Un euro digitale potrebbe poi sostenere le imprese europee per i futuri casi d'uso nell'industria 4.0 e nel web 3 (ossia l'internet decentrato), offrendo loro un'alternativa pubblica ai pagamenti programmabili potenzialmente offerti dalle valute digitali di banca centrale di paesi esteri e dagli "stablecoin" di imprese tecnologiche. I costi di attuazione dell'iniziativa sarebbero principalmente a carico della Banca centrale europea, degli esercenti e dei prestatori di servizi di pagamento. Per motivi di proporzionalità, l'opzione prescelta prevede deroghe all'obbligo di accettazione per alcune categorie di esercenti, fermo restando che gli esercenti che accettano mezzi di pagamento elettronici privati dovrebbero accettare anche pagamenti in euro digitale. Potrebbero essere presenti anche alcuni costi di apprendimento per i consumatori, analogamente ai costi di apprendimento associati ai servizi bancari online o alle nuove applicazioni. L'iniziativa comporterebbe anche alcuni costi operativi (ricorrenti). I cittadini potrebbero utilizzare gratuitamente i servizi di pagamento di base in euro digitale e pagare commissioni per i servizi di pagamento aggiuntivi in euro digitale, che dovrebbero anch'essi essere fissati in modo competitivo rispetto ai mezzi di pagamento esistenti. Si prevede che l'introduzione dell'euro digitale avrà un impatto sia sul mercato dei pagamenti al dettaglio dell'UE che sui depositi. Da un lato, l'euro digitale potrebbe ridurre la quota di mercato dei mezzi di pagamento elettronici privati esistenti, con conseguenti minori entrate per alcuni prestatori di servizi di pagamento. Dall'altro, la distribuzione dell'euro digitale comporterebbe anche entrate sia per i prestatori di servizi di pagamento distributori che acquirenti. Inoltre la potenziale conversione in euro digitale dei fondi collocati presso i prestatori di servizi di pagamento (in particolare gli enti creditizi) può ridurre la liquidità e il reddito da interessi di questi ultimi e incidere eventualmente sull'erogazione di credito.

Poiché l'euro digitale online utilizzerebbe probabilmente infrastrutture analoghe a quelle dei mezzi di pagamento attualmente disponibili, il consumo di energia e quindi l'impatto ambientale dovrebbero essere simili ai pagamenti esistenti. In termini di impatto sociale, l'euro digitale migliorerebbe l'inclusione finanziaria garantendo l'accesso ai servizi di pagamento in euro digitale alle persone che non hanno accesso ai servizi bancari in un contesto in cui il contante diventa sempre meno utilizzabile in un'economia digitalizzata.

Nel complesso, dalla valutazione si conclude che i vantaggi a lungo termine di un euro digitale ben progettato e dotato di salvaguardie adeguate sono superiori ai relativi costi. Per di più, i costi di un mancato intervento possono essere potenzialmente molto elevati.

Adeguatezza normativa e semplificazione

La presente iniziativa non è un'iniziativa REFIT. Essa riguarda una nuova forma di moneta di banca centrale a corso legale a disposizione del pubblico, che affianchi le banconote e le monete in euro, che deve essere creata e disciplinata nei suoi aspetti essenziali da un nuovo regolamento dell'UE basato sull'articolo 133 TFUE. Non si basa pertanto sulla valutazione di regolamenti vigenti.

L'iniziativa per l'euro digitale sarà sostanzialmente neutra in una prospettiva "one in, one out". Ad oggi non esiste un quadro per un euro digitale; pertanto non vi sono costi amministrativi che potrebbero essere evitati in questo ambito.

Pur comportando costi di adeguamento, che sarebbero limitati al minimo e compensati dai benefici, l'iniziativa non impone nuovi costi amministrativi considerevoli, ossia derivanti da obblighi specifici in materia di etichettatura, comunicazione o registrazione, che dovrebbero essere compensati da risparmi effettuati altrove.

Diritti fondamentali

L'iniziativa rispetta appieno i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa rispetta inoltre debitamente il diritto alla libertà (articolo 6 della Carta), la libertà d'impresa (articolo 16 della Carta), il diritto di proprietà (articolo 17 della Carta), i diritti degli anziani (articolo 25 della Carta), l'inserimento dei disabili (articolo 26 della Carta) e un livello elevato di protezione dei consumatori (articolo 38 della Carta).

Il trattamento dei dati personali può essere necessario per svolgere compiti essenziali per l'utilizzo e la distribuzione di un euro digitale. Ciò avrà un impatto sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali di cui agli articoli 7 e 8 della Carta. Qualsiasi limitazione alla protezione dei dati personali e alla tutela della vita privata si applica solo nella misura strettamente necessaria, conformemente all'articolo 52 della Carta. Più specificamente, il trattamento dei dati personali è necessario solo per i compiti relativi alla distribuzione e all'uso dell'euro digitale stabiliti nel presente regolamento, nonché per i compiti esistenti svolti nell'interesse pubblico o per l'osservanza di un obbligo giuridico stabilito dal diritto dell'Unione che si applica ai fondi quali definiti nella direttiva (UE) 2015/2366. Tali compiti comprendono la prevenzione e l'individuazione delle frodi, la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, l'adempimento degli obblighi in materia di fiscalità ed elusione fiscale e la gestione dei rischi operativi e di sicurezza. La presente proposta garantisce che le attività di trattamento rispettino le prescrizioni del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati stabilendo le rispettive responsabilità del titolare del trattamento dal punto di vista della protezione dei dati, in particolare quelle della Banca centrale europea, delle banche centrali nazionali e dei prestatori di servizi di pagamento. Qualora la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali determinino i mezzi del trattamento in qualità di titolare del trattamento, misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia garantiranno che i dati personali siano pseudonimizzati o cifrati in modo che i dati personali trattati non possano essere direttamente attribuiti a un utente dell'euro digitale identificato o identificabile. La proposta stabilisce altresì una procedura per verificare se i clienti dei prestatori di servizi di pagamento sono persone o entità designate soggette a sanzioni dell'UE. Definisce norme chiare per quanto riguarda la frequenza e la responsabilità di tali verifiche. L'iniziativa garantisce che i dati personali necessari per effettuare tali verifiche siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il presente regolamento non ha alcuna incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e segnalazione

L'obiettivo di garantire che la moneta emessa dalle banche centrali, ossia l'euro digitale, possa sostenere l'UE attraverso il soddisfacimento delle esigenze di pagamento nell'era digitale può essere costantemente monitorato sulla base dei dati forniti dai prestatori di servizi di pagamento, dagli esercenti e dalla BCE. La quantità di euro digitale in circolazione, così come il numero e il valore complessivi dei pagamenti al dettaglio in euro digitale e la loro quota relativa rispetto ad altri mezzi di pagamento potrebbero essere i principali indicatori nell'attività di monitoraggio dell'uso dell'euro digitale nell'economia digitalizzata dell'UE.

I nuovi obblighi di segnalazione per i prestatori di servizi di pagamento saranno limitati.

La proposta comprende un piano generale per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto sugli obiettivi specifici, che impone alla Commissione di svolgere un primo riesame tre anni dopo la data di applicazione del regolamento (e successivamente ogni tre anni) e di comunicarne i risultati principali al Parlamento europeo e al Consiglio. Il riesame dovrebbe svolgersi conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Oggetto, istituzione e emissione dell'euro digitale (articoli da 1 a 4)

Scopo del presente regolamento è istituire l'euro digitale e regolamentarne gli aspetti essenziali per garantire l'uso dell'euro come moneta unica in tutta la zona euro. L'euro digitale è disponibile per le persone fisiche e giuridiche ai fini dei pagamenti al dettaglio. La responsabilità di autorizzare l'emissione dell'euro digitale da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali degli Stati membri della zona euro spetta alla Banca centrale europea.

Diritto applicabile e autorità competenti (articoli 5 e 6)

L'articolo 5 chiarisce che la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, modificata dalla direttiva (UE) [inserire il riferimento — proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive 2015/2366/UE e 2009/110/CE — COM(2023) 366 final] si applica all'euro digitale. Tale direttiva estende la definizione di fondi alla moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio, che comprende le valute digitali di banca centrale.

Analogamente, il regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, modificato dal regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, [inserire il riferimento — proposta di regolamento relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro — COM(2023) 368 final], la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (ad eccezione dei pagamenti offline), sostituita da [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 421 final e proposta di direttiva antiriciclaggio — COM(2021) 423] e il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, si applicano all'euro digitale.

Le autorità competenti, che ai sensi delle direttive (UE) 2015/2366 e (UE) 2015/849 sarebbero responsabili della vigilanza e dell'applicazione degli obblighi previsti da tali atti dell'Unione, sulla base dell'articolo 114 TFUE, avrebbero anche la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni pertinenti del presente regolamento.

I meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e le autorità competenti dello Stato membro ospitante di cui alla direttiva (UE) 2015/2366 e alla direttiva (UE) 2015/849 dovrebbero applicarsi anche in relazione all'euro digitale.

Inoltre gli Stati membri dovrebbero designare autorità competenti incaricate di monitorare e far rispettare gli obblighi in materia di corso legale previsti dal presente regolamento.

Il presente regolamento disciplina unicamente la vigilanza da parte delle autorità competenti e i regimi sanzionatori nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta è l'euro. I prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro avrebbero la facoltà di distribuire l'euro digitale, conformemente ai regimi sanzionatori e di vigilanza di tali Stati membri. A tal fine il presente regolamento è accompagnato da una proposta legislativa basata sull'articolo 114 TFUE.

Corso legale (articoli da 7 a 12)

All'euro digitale è dato corso legale, il che comporta, tra l'altro, l'obbligo di accettazione da parte dei beneficiari (articolo 7), salvo disposizione contraria del regolamento. L'articolo 9 definisce una serie di deroghe all'obbligo di accettazione dell'euro digitale. Tale serie di deroghe include il diritto di una microimpresa di non accettare l'euro digitale, a meno che non accetti mezzi di pagamento digitali comparabili. Analogamente, una persona fisica che agisce nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale non è obbligata ad accettare l'euro digitale. L'obbligo di accettare l'euro digitale rispetta pienamente la libertà contrattuale delle parti, in quanto il beneficiario non sarà tenuto ad accettare pagamenti in euro digitale se sia il beneficiario che il pagatore hanno espressamente concordato un altro mezzo di pagamento prima del pagamento. Ai beneficiari sarà tuttavia vietato utilizzare clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale (articolo 10), in quanto ciò comprometterebbe l'obbligo di accettazione dei beneficiari e la libertà contrattuale dei pagatori. L'articolo 11 riconosce inoltre ulteriori deroghe all'euro digitale derivanti dal diritto monetario che la Commissione ha il potere di adottare mediante un atto delegato. Il potere della Commissione di adottare atti delegati si applica fatta salva la possibilità per gli Stati membri di adottare una normativa nazionale che introduca deroghe all'obbligo di accettazione derivante dal corso legale in conformità delle condizioni stabilite dalla Corte di giustizia nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19. L'articolo 12 impone la reciproca convertibilità alla pari dell'euro digitale e del contante. Per fugare dubbi, tale articolo conferisce inoltre al pagatore il diritto di scegliere di pagare in euro digitale o in contanti laddove si applichi l'obbligo di accettazione di entrambi a norma del presente regolamento, comprese in particolare le disposizioni riguardanti l'obbligo di accettazione (ossia gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11), nonché a norma del regolamento relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro.

Distribuzione (articoli 13 e 14)

Conformemente all'autorizzazione loro concessa per prestare servizi di pagamento ai sensi della direttiva 2015/2366, tutti i prestatori di servizi di pagamento autorizzati nell'UE hanno la facoltà di prestare servizi di pagamento in euro digitale, compresi servizi di pagamento aggiuntivi in euro digitale, oltre ai servizi di pagamento di base in euro digitale. I prestatori di servizi di pagamento non necessitano di un'ulteriore autorizzazione da parte delle loro autorità competenti per prestare servizi di pagamento in euro digitale. Ai fini della distribuzione dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento devono instaurare un rapporto contrattuale con gli utenti dell'euro digitale. È escluso un rapporto contrattuale tra gli utenti dell'euro digitale e la Banca centrale europea. Gli utenti dell'euro digitale possono avere uno o più conti di pagamento in euro digitale presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento o presso diversi prestatori di servizi di pagamento.

La prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento è limitata a i) persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro, ii) persone fisiche o giuridiche che hanno aperto un conto in euro digitale nel periodo in cui risiedevano o erano stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro ma che non sono più residenti o stabilite in tali Stati membri, iii) visitatori, iv) persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, soggette alle condizioni di cui all'articolo 18, e v) persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in paesi terzi, compresi i territori in virtù di un accordo monetario con l'Unione europea, soggette alle condizioni di cui agli articoli 19 e 20. I prestatori di servizi di pagamento autorizzati al di fuori della zona euro avrebbero la facoltà di prestare tali servizi in virtù della libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi a norma della direttiva (UE) 2015/2366.

L'articolo 13 stabilisce inoltre i compiti specifici che un prestatore di servizi finanziari deve svolgere affinché l'euro sia utilizzato come moneta unica in tutta l'Unione. Ciò comprende la messa a disposizione di funzionalità di conferimento e di prelievo di fondi e la possibilità per gli utenti dell'euro digitale di disporre il prelievo automatico dei fondi detenuti in euro digitale che superano le eventuali limitazioni che la BCE può adottare (ad esempio limiti di detenzione) per spostarli su un conto di pagamento in euro non digitale, come un conto di banca commerciale, in caso di ricezione di un'operazione di pagamento in euro digitale ("approccio a cascata"). Ciò comprende anche la possibilità per gli utenti digitali di effettuare un'operazione di pagamento in euro digitale se l'importo dell'operazione supera le loro disponibilità di euro digitale ("approccio a cascata inversa").

L'articolo 14 impone agli enti creditizi che gestiscono un conto di pagamento di distribuire l'intera serie di servizi di pagamento di base in euro digitale alle persone fisiche residenti negli Stati membri la cui moneta è l'euro, su richiesta dei loro clienti. Per le persone fisiche che non dispongono di un conto di pagamento in euro non digitale presso un ente creditizio o che non intendono aprire un conto di pagamento digitale in euro digitale presso un ente creditizio o presso altri prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale, gli Stati membri dovrebbero designare enti specifici (ossia enti locali o regionali o uffici postali) che sarebbero tenuti a prestare i servizi di pagamento di base in euro digitale. Inoltre il diritto di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base ai sensi della direttiva 2014/92/UE (direttiva sui conti di pagamento) dovrebbe applicarsi in relazione ai servizi di pagamento di base in euro digitale con servizi di base in euro digitale prestati gratuitamente a differenza dei servizi offerti "a titolo gratuito o per una spesa ragionevole" di cui all'articolo 18 della direttiva sui conti di pagamento. La distribuzione dell'euro digitale da parte di altri prestatori di servizi di pagamento avverrebbe di propria iniziativa. Tutti i prestatori di servizi di pagamento tenuti a prestare servizi di base in euro digitale a norma dell'articolo 14 dovrebbero fornire sostegno all'inclusione digitale alle persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e alle persone anziane.

Limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore (articolo 16)

La Banca centrale europea dovrebbe sviluppare strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale come riserva di valore, compresi i limiti di detenzione. L'articolo 16 definisce una serie di criteri che i parametri e l'utilizzo degli strumenti sviluppati dalla Banca centrale europea dovrebbero soddisfare al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria. In particolare tali strumenti non dovrebbero impedire l'accettazione e la disposizione di un'operazione di pagamento in euro digitale. Fatti salvi i criteri di cui all'articolo 16, la decisione sull'opportunità di utilizzare tali strumenti e sulle tempistiche di tale utilizzo, nonché sulla loro calibrazione, dovrebbe spettare interamente alla Banca centrale europea. Nel quadro del presente regolamento, l'euro digitale non dovrebbe produrre interessi.

Commissioni sui servizi di pagamento di base in euro digitale (articolo 17)

La commissione di servizio a carico dell'esercente o la commissione tra PSP sono regolamentate per garantire che non superino il più basso tra gli importi seguenti: i) i costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento, compreso un equo margine di profitto, e ii) le commissioni o le spese richieste per mezzi di pagamento comparabili. A tal fine la Banca centrale europea dovrebbe monitorare regolarmente i costi, le commissioni e le spese pertinenti e pubblicare e rivedere periodicamente tali importi. Le autorità competenti designate dagli Stati membri sarebbero responsabili di garantire il rispetto di questo articolo.

Accesso all'euro digitale e relativo utilizzo al di fuori della zona euro (articoli da 18 a 21)

Il capo V stabilisce le norme che disciplinano l'accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo al di fuori della zona euro, che dipendono dal fatto che le persone fisiche e giuridiche risiedano o siano stabilite in uno Stato membro non appartenente alla zona euro o in un paese terzo. L'accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo in uno Stato membro non appartenente alla zona euro sono possibili a due condizioni: 1) lo Stato membro non appartenente alla zona euro presenta una richiesta in tal senso e si impegna a rispettare una serie di condizioni; 2) la Banca centrale europea e la banca centrale nazionale non appartenente alla zona euro stipulano un'intesa che specifica le necessarie misure di attuazione. Sono possibili anche l'accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo in un paese terzo, purché siano soddisfatte due condizioni: 1) l'Unione e il paese terzo concludono un accordo internazionale e il paese terzo si impegna a rispettare una serie di condizioni; 2) la Banca centrale europea e la banca centrale nazionale non appartenente alla zona euro stipulano un'intesa che specifica le necessarie misure di attuazione. In particolare, sono possibili l'accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo in un territorio in virtù di un accordo monetario con l'Unione, fatto salvo quanto previsto dall'accordo monetario. Il capo V stabilisce inoltre norme sui pagamenti cross-currency tra l'euro digitale e le valute locali, che dovrebbero essere oggetto di un'intesa preventiva tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali non appartenenti alla zona euro.

Caratteristiche tecniche (articoli da 22 a 24)

L'euro digitale dovrebbe essere progettato in modo da facilitarne l'uso da parte del pubblico, comprese le persone emarginate dal punto di vista finanziario o a rischio di emarginazione finanziaria, le persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e le persone anziane.

Agli utenti dell'euro digitale non sarà richiesto di avere un conto di pagamento in euro non digitale. Alcune funzionalità dell'euro digitale richiedono tuttavia un conto di pagamento in euro non digitale. In particolare, gli utenti dell'euro digitale possono designare un conto di pagamento in euro non digitale da collegare al conto di pagamento in euro digitale per utilizzare le funzionalità a cascata e a cascata inversa per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online.

L'euro digitale dovrebbe essere disponibile per le operazioni di pagamento in euro digitale sia offline che online a partire dalla prima emissione dell'euro digitale e dovrebbe consentire operazioni di pagamento condizionate. L'euro digitale non dovrebbe essere moneta programmabile, vale a dire unità che, a causa di condizioni di spesa intrinsecamente definite, possono essere utilizzate solo per acquistare determinati tipi di beni o servizi o sono soggette a limiti temporali oltre i quali non sono più utilizzabili: in quanto forma digitale della moneta unica, l'euro digitale dovrebbe essere pienamente fungibile.

Modalità di distribuzione (articoli da 25 a 33)

Gli utenti possono utilizzare i portafogli europei di identità digitale istituiti dal regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea — COM(2021) 281 final] per effettuare l'on-boarding e i pagamenti.

La Banca centrale europea dovrebbe garantire che l'euro digitale sia, nella misura del possibile, compatibile con soluzioni di pagamento digitali private per consentire sinergie tra l'euro digitale e tali soluzioni, anche con infrastrutture e terminali condivisi al punto di interazione.

La Banca centrale europea dovrebbe fornire sostegno nel trattamento delle controversie, comprese quelle di natura tecnica e per frode, relative all'euro digitale, a livello della zona euro. La Banca centrale europea non dovrebbe agire in qualità di parte in nessuna di tali controversie. La Banca centrale europea può decidere di affidare ai prestatori di servizi di supporto il compito di sviluppare e gestire una funzione per il meccanismo di risoluzione delle controversie e una funzione per la prevenzione delle frodi.

Mentre la Banca centrale europea può fornire come front-end un'interfaccia tra gli utenti dell'euro digitale e le infrastrutture di pagamento dei prestatori di servizi di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento possono sviluppare i loro servizi front-end proprietari. Gli utenti dell'euro digitale dovrebbero poter scegliere tra le diverse soluzioni disponibili.

L'euro digitale dovrebbe consentire agli utenti digitali di trasferire i loro conti di pagamento in euro digitale a un altro prestatore di servizi di pagamento su richiesta dell'utente dell'euro digitale. In circostanze eccezionali, anche quando un prestatore di servizi di pagamento ha perso i dati pertinenti, la Banca centrale europea può sostenere il trasferimento del conto di pagamento digitale a un altro prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale.

Vita privata e protezione dei dati (articoli da 34 a 36)

L'articolo 35 definisce con precisione i compiti per i quali la BCE e le banche centrali nazionali possono trattare dati personali, tra cui il regolamento delle operazioni di pagamento in euro digitale. Il trattamento dei dati personali dovrebbe basarsi sull'uso di misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, quali la pseudonimizzazione o la cifratura, per garantire che la BCE e le banche centrali nazionali non possano attribuire direttamente i dati a un utente dell'euro digitale identificato. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardo alle categorie di dati personali trattati dai prestatori di servizi di pagamento trattati, dalla BCE, delle banche centrali nazionali e dei prestatori di servizi di supporto.

Quadro in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (articolo 37)

L'articolo 37 prevede un quadro adeguato in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline che avranno un livello di tutela della vita privata più elevato rispetto ai pagamenti online. Per i pagamenti in euro digitale effettuati offline, la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali e i prestatori di servizi di pagamento non avranno accesso ai dati personali relativi alle operazioni. I prestatori di servizi di pagamento accederanno solo ai dati relativi al conferimento e al prelievo di fondi concernenti, tra l'altro, l'identità dell'utente e l'importo conferito e prelevato, analogamente ai dati personali trattati dai prestatori di servizi finanziari quando gli utenti depositano o prelevano contante. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero trasmettere tali dati relativi al conferimento e al prelievo di fondi, su richiesta, alle unità di informazione finanziaria e ad altre autorità competenti qualora gli utenti siano sospettati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per fissare limiti di detenzione e di transazione.

Disposizioni finali (articoli da 38 a 42)

La Banca centrale europea riferirà sull'euro digitale nell'ambito dei suoi obblighi di segnalazione periodica. Inoltre riferirà specificamente al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione europea in merito agli strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale come riserva di valore e ai relativi parametri, in relazione all'obiettivo di salvaguardare la stabilità finanziaria, al più tardi sei mesi prima della prevista emissione dell'euro digitale e successivamente a intervalli regolari. La Commissione dovrebbe inoltre riferire in merito all'impatto dei parametri e all'uso degli strumenti, in particolare sul ruolo degli intermediari finanziari nel finanziamento dell'economia.

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Una volta che il presente regolamento sarà approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la Banca centrale europea deciderà quando e per quale importo dovrebbe essere emesso l'euro digitale, a norma dell'articolo 4 del presente regolamento.

2023/0212 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'istituzione dell'euro digitale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea 18 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 19 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Nelle strategie in materia di finanza digitale e di pagamenti al dettaglio 20 del settembre 2020 la Commissione ha sottolineato che un euro digitale, quale valuta digitale di banca centrale per l'uso al dettaglio, fungerebbe da catalizzatore per l'innovazione nei pagamenti, nella finanza e nel commercio nel contesto degli sforzi in atto per ridurre la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione. Il Vertice euro del marzo 2021 ha auspicato un settore della finanza digitale più forte e innovativo e sistemi di pagamento più efficienti e resilienti. L'Eurogruppo ha inoltre riconosciuto, nella sua dichiarazione del 25 febbraio, il potenziale di un euro digitale ai fini della promozione dell'innovazione nel sistema finanziario. In tale contesto, sia il Parlamento europeo 21 che il Consiglio Ecofin 22 hanno accolto con favore, nel febbraio e nel marzo 2022, la decisione della Banca centrale europea di avviare una fase di indagine biennale relativa a un progetto di euro digitale, a partire da ottobre 2021.

(2)Il 2 ottobre 2020 la Banca centrale europea ha pubblicato il suo "Rapporto su un euro digitale" 23 . Il rapporto è servito da base per raccogliere opinioni sui vantaggi e sulle sfide derivanti dall'emissione di un euro digitale e sulla sua possibile progettazione.

(3)La moneta di banca centrale sotto forma di banconote e monete non può essere utilizzata per i pagamenti online. Oggi i pagamenti online si basano interamente sulla moneta di banca commerciale. L'accettabilità e la fungibilità della moneta di banca commerciale dipendono dalla sua convertibilità su base individuale in moneta di banca centrale a corso legale, che funge da ancoraggio monetario. Tale ancoraggio monetario è al centro del funzionamento dei sistemi monetari e finanziari. Esso sostiene la fiducia degli utenti nella moneta di banca commerciale e nell'euro come valuta ed è pertanto essenziale per salvaguardare la stabilità del sistema monetario in un'economia e in una società digitalizzate. Il fatto che la moneta di banca centrale in forma fisica non è in grado da sola di rispondere alle esigenze di un'economia in rapida digitalizzazione potrebbe gradualmente eliminare l'ancoraggio monetario per la moneta di banca commerciale. È pertanto necessario introdurre una nuova forma di valuta ufficiale a corso legale che sia priva di rischi e che contribuisca a visualizzare la convertibilità alla pari della moneta emessa da varie banche commerciali.

(4)Per rispondere alla necessità di un'economia in rapida digitalizzazione, l'euro digitale dovrebbe sostenere una serie di casi d'uso dei pagamenti al dettaglio. Tali casi d'uso comprendono i pagamenti da persona a persona, da persona a impresa, da persona a pubblica amministrazione, da impresa a persona, da impresa a impresa, da impresa a pubblica amministrazione, da pubblica amministrazione a persona, da pubblica amministrazione a impresa e da pubblica amministrazione a pubblica amministrazione. Inoltre l'euro digitale dovrebbe anche essere in grado di soddisfare le future esigenze in termini di pagamenti, in particolare i pagamenti da macchina a macchina nel contesto dell'industria 4.0 e i pagamenti nell'internet decentralizzato (web3). L'euro digitale non dovrebbe consentire pagamenti tra intermediari finanziari, prestatori di servizi di pagamento e altri partecipanti al mercato (vale a dire i pagamenti all'ingrosso), per i quali esistono sistemi di regolamento in moneta di banca centrale e l'uso di tecnologie diverse è oggetto di ulteriori indagini da parte dell'Eurosistema.

(5)In un contesto in cui il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia digitalizzata, è essenziale sostenere l'inclusione finanziaria garantendo ai cittadini della zona euro un accesso universale, agevole e a prezzi abbordabili all'euro digitale, nonché assicurandone l'ampia accettazione nei pagamenti. L'emarginazione finanziaria nell'economia digitalizzata può aumentare in quanto i mezzi di pagamento digitali privati potrebbero non essere specificamente destinati a gruppi vulnerabili della società o non essere adatti in alcune zone rurali o remote prive di una rete di comunicazione (stabile). Secondo la Banca mondiale e la Banca dei regolamenti internazionali, "sistemi e servizi di pagamento al dettaglio efficienti, accessibili e sicuri sono fondamentali per una maggiore inclusione finanziaria" 24 . Tale constatazione è stata ulteriormente corroborata dallo studio sui nuovi metodi di pagamento digitali commissionato dalla Banca centrale europea, che ha concluso che, per la popolazione che non ha accesso (o non ha un accesso sufficientemente ampio) ai servizi bancari o che opera offline, le caratteristiche più importanti di un nuovo metodo di pagamento sono la facilità d'uso, il fatto di non richiedere competenze tecnologiche e la sicurezza e gratuità 25 . Un euro digitale offrirebbe un'alternativa pubblica ai mezzi di pagamento digitali privati e sosterrebbe l'inclusione finanziaria, in quanto sarebbe progettato in base a tali obiettivi, garantendo in tal modo l'accesso gratuito, la facilità d'uso e un'ampia accessibilità e accettazione.

(6)L'euro digitale dovrebbe integrare le banconote e le monete in euro e non dovrebbe sostituire le forme fisiche della moneta unica. In quanto strumenti a corso legale, il contante e l'euro digitale sono entrambi ugualmente importanti. Il regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro — COM(2023/364)] armonizzerebbe il corso legale del contante e ne garantirebbe un'ampia distribuzione e un uso efficace.

(7)I futuri sviluppi dei pagamenti digitali possono incidere sul ruolo dell'euro nei mercati dei pagamenti al dettaglio sia nell'Unione europea che a livello internazionale. Molte banche centrali di tutto il mondo stanno attualmente valutando l'emissione di valute digitali di banca centrale e alcuni paesi ne hanno già emessa una. Inoltre le cosiddette "stablecoin" di paesi terzi non denominate in euro, se ampiamente utilizzate per i pagamenti, potrebbero soppiantare i pagamenti denominati in euro nell'economia dell'Unione rispondendo alla domanda di pagamenti programmabili (denominati pagamenti condizionati nel contesto del presente regolamento), anche nel commercio elettronico, nei mercati dei capitali o nell'industria 4.0. Un euro digitale sarebbe quindi importante per mantenere il ruolo dell'euro nell'era digitale.

(8)È pertanto necessario stabilire un quadro giuridico per l'istituzione di una forma digitale dell'euro avente corso legale, ad uso dei cittadini, delle imprese e delle autorità pubbliche della zona euro. In quanto nuova forma di euro a disposizione del pubblico, l'euro digitale dovrebbe avere importanti conseguenze sociali ed economiche. È pertanto necessario istituire l'euro digitale e regolamentarne le caratteristiche principali come misura di diritto monetario. La Banca centrale europea è competente a emettere e ad autorizzare l'emissione dell'euro digitale da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, nell'esercizio dei poteri conferitile dai trattati. Sulla base di tali poteri e conformemente al quadro giuridico stabilito nel presente regolamento, la Banca centrale europea dovrebbe pertanto poter decidere se emettere l'euro digitale oltre alle banconote e alle monete, con quali tempi e in quali importi, nonché altre misure particolari intrinsecamente connesse alla sua emissione.

(9)Come le banconote e le monete in euro, l'euro digitale dovrebbe essere una passività diretta della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro nei confronti degli utenti dell'euro digitale. L'euro digitale dovrebbe essere emesso per un importo pari al valore nominale della corrispondente passività nel bilancio consolidato della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in particolare convertendo le riserve di banca centrale dei prestatori di servizi di pagamento in disponibilità di euro digitale, per soddisfare la domanda degli utenti dell'euro digitale. Per detenere e utilizzare l'euro digitale, i rispettivi utenti dovrebbero solo instaurare un rapporto contrattuale con i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale per aprire conti di pagamento in euro digitale. Tra l'utente dell'euro digitale e la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali non sarebbe instaurato alcun conto o altro rapporto contrattuale. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero gestire i conti in euro digitale dei rispettivi utenti per loro conto e fornire loro servizi di pagamento in euro digitale. Poiché i prestatori di servizi di pagamento non sono una parte rispetto alla passività diretta detenuta dagli utenti dell'euro digitale nei confronti della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e agiscono per conto degli utenti dell'euro digitale, l'insolvenza dei prestatori di servizi di pagamento non inciderebbe sugli utenti dell'euro digitale.

(10)L'euro digitale dovrebbe essere disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento. Esse possono essere integrate dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi degli articoli 11, 34, 35, 36 e 38 e dagli atti di esecuzione che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi dell'articolo 37. Inoltre, nel quadro del presente regolamento e dei suoi atti delegati, la Banca centrale europea può adottare misure, norme e standard dettagliati nell'ambito delle proprie competenze. Qualora tali misure, norme e standard abbiano un impatto sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, la Banca centrale europea dovrebbe consultare il Garante europeo della protezione dei dati. Al fine di garantire la certezza del diritto, il regolamento chiarisce inoltre che l'euro digitale è soggetto alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e al regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, fatto salvo il quadro normativo adeguato in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui al presente regolamento per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline. Le operazioni di pagamento in euro digitale e i relativi servizi di pagamento sono soggetti anche alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, modificata dalla direttiva [inserire il riferimento — proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive 2015/2366/UE e 2009/110/CE — COM(2023) 366 final], che ha stabilito che i "fondi" comprendono la moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio (vale a dire banconote, monete e valute digitali di banca centrale), e al regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri.

(11)Per garantire l'effettiva protezione del corso legale dell'euro digitale come moneta unica in tutta la zona euro e l'accettazione dei pagamenti in euro digitale, è opportuno introdurre e applicare negli Stati membri norme sulle sanzioni in caso di violazione.

(12)Le pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2015/2366 sostituita dalla direttiva (UE) [inserire il riferimento — proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive 2015/2366/UE e 2009/110/CE — COM(2023) 366 final], della direttiva (UE) 2015/849 sostituita dalla direttiva (UE) [inserire il riferimento — proposta di direttiva antiriciclaggio — COM(2021) 423 final] e del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero disciplinare la vigilanza da parte delle autorità competenti nonché il regime sanzionatorio e i meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti per quanto riguarda le attività dei prestatori di servizi di pagamento stabiliti in Stati membri la cui moneta non è l'euro. Al fine di garantire un'efficace vigilanza sui prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale, le autorità competenti responsabili, a norma della direttiva (UE) 2015/2366, della vigilanza sulla prestazione di servizi di pagamento dovrebbero inoltre cooperare con la Banca centrale europea al fine di vigilare sull'applicazione degli obblighi relativi ai pagamenti di cui al regolamento (UE) n. XXX relativo all'istituzione dell'euro digitale. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2017/1725 nella misura in cui tali dati rientrano nel rispettivo ambito di applicazione. Le autorità di controllo a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 sono pertanto responsabili del controllo del trattamento dei dati personali effettuato nel contesto del presente regolamento.

(13)Gli Stati membri, le loro autorità competenti e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare misure di informazione e di istruzione per garantire il necessario livello di consapevolezza e conoscenza dei diversi aspetti dell'euro digitale.

(14)Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 26 , la nozione di "corso legale" di un mezzo di pagamento denominato in un'unità monetaria significa, nella sua accezione corrente, che tale mezzo di pagamento, in generale, non può essere rifiutato in pagamento di un debito espresso nella stessa unità monetaria, al suo valore nominale pieno, con effetto di estinguere l'obbligazione di pagamento.

(15)Il corso legale è una caratteristica distintiva della moneta di banca centrale. Finora le banconote e le monete metalliche in euro sono gli unici mezzi di pagamento aventi corso legale nella zona euro, ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio 27 relativo all'introduzione dell'euro 28 .

(16)L'euro digitale, in quanto moneta digitale a corso legale denominata in euro emessa dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto appartenenti all'Eurosistema, dovrebbe essere ampiamente accessibile, utilizzabile e accettato come mezzo di pagamento. Il fatto di dare corso legale all'euro digitale dovrebbe favorirne l'utilizzabilità nei pagamenti in tutta la zona euro e quindi sostenere anche gli sforzi volti a garantire la disponibilità e l'accessibilità costanti della moneta di banca centrale nel suo ruolo di ancoraggio monetario, in quanto il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia in rapida digitalizzazione. Inoltre l'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale come una delle condizioni principali del corso legale garantisce che i cittadini e le imprese beneficino di un'ampia accettazione e possano realmente scegliere di pagare con moneta di banca centrale in modo digitale e uniforme in tutta la zona euro.

(17)L'euro digitale dovrebbe avere corso legale per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline all'interno della zona euro, analogamente alle banconote e alle monete in euro aventi corso legale nella zona euro. L'euro digitale dovrebbe inoltre avere corso legale per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online a favore di un beneficiario residente o stabilito nella zona euro, se anche il pagatore è residente o stabilito nella zona euro. Analogamente, l'euro digitale dovrebbe avere corso legale per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online a favore di un beneficiario residente o stabilito nella zona euro, se il pagatore non è residente o stabilito nella zona euro.

(18)Poiché l'euro digitale richiede la capacità di accettare mezzi di pagamento digitali, imporre un obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale a tutti i beneficiari potrebbe essere sproporzionato. A tal fine è opportuno prevedere deroghe all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale per le persone fisiche che agiscono nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per le microimprese, che sono particolarmente importanti nella zona euro per lo sviluppo dell'imprenditorialità, la creazione di posti di lavoro e l'innovazione e svolgono un ruolo fondamentale nel plasmare l'economia. Le politiche e le azioni dell'Unione dovrebbero ridurre gli oneri normativi per le imprese di queste dimensioni. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per i soggetti giuridici senza scopo di lucro che promuovono l'interesse pubblico e servono il bene pubblico realizzando una serie di obiettivi di interesse sociale, tra cui l'equità, l'istruzione, la salute, la protezione dell'ambiente e i diritti umani. Per le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, l'acquisizione dell'infrastruttura richiesta e i costi di accettazione sarebbero sproporzionati. Essi dovrebbero pertanto essere esentati dall'obbligo di accettare pagamenti in euro digitale. In tali casi dovrebbero rimanere disponibili altri mezzi per il pagamento dei debiti pecuniari. Tuttavia le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che accettano mezzi di pagamento digitali comparabili da parte dei pagatori dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. I mezzi di pagamento digitali comparabili dovrebbero includere il pagamento tramite carta di debito o il pagamento istantaneo o altre soluzioni tecnologiche future utilizzate nel punto di interazione, ma dovrebbero escludere il bonifico e l'addebito diretto che non sono disposti nel punto di interazione. Le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che non accettano mezzi di pagamento digitali comparabili dai loro pagatori per l'estinzione di un debito (ad esempio accettano solo banconote e monete in euro), ma che possono utilizzare pagamenti digitali per pagare un debito nei confronti dei beneficiari (ad esempio pagano tramite bonifico), non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. Infine un beneficiario può anche rifiutare un pagamento in euro digitale se il rifiuto è opposto in buona fede e se il beneficiario lo giustifica con motivi legittimi e temporanei, proporzionati a circostanze concrete indipendenti dalla sua volontà e che determinano l'impossibilità di accettare pagamenti in euro digitale al momento pertinente dell'operazione, come un'interruzione di energia elettrica nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online o un dispositivo difettoso nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline o online.

(19)Al fine di garantire la possibilità di introdurre in una fase successiva ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione dell'euro digitale, se necessarie, ad esempio a causa di specificità tecniche che potrebbero emergere in futuro, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'introduzione di ulteriori deroghe di diritto monetario all'obbligo di accettazione di operazioni di pagamento in euro digitale, che si applicherebbero in modo armonizzato in tutta la zona euro, tenendo conto di eventuali proposte degli Stati membri a tal fine. La Commissione può adottare tali deroghe solo se sono necessarie, giustificate da motivi di interesse generale, proporzionate e se salvaguardano l'efficacia del corso legale dell'euro digitale. Il potere della Commissione di adottare atti delegati per l'introduzione di ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione delle operazioni di pagamento in euro digitale non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri, in virtù dei poteri ad essi conferiti in settori di competenza concorrente, di adottare una normativa nazionale che introduca deroghe all'obbligo di accettazione derivante dal corso legale conformemente alle condizioni stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza nelle cause riunite C-422/19 e C423/19.

(20)Al fine di garantire che i cittadini e le imprese beneficino di un'ampia rete di accettazione e siano in grado di utilizzare efficacemente l'euro digitale nei loro pagamenti giornalieri, i beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale non dovrebbero escludere unilateralmente i pagamenti in euro digitale attraverso clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale o pratiche commerciali.

(21)L'obiettivo principale dell'istituzione dell'euro digitale è il suo utilizzo come forma della moneta unica a corso legale nella zona euro. A tal fine e in linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, agli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti nella zona euro, compresi i consumatori senza indirizzo fisso, i richiedenti asilo e i consumatori che non hanno ottenuto un permesso di soggiorno ma la cui espulsione è impossibile per motivi di fatto o di diritto, possono essere prestati servizi di pagamento in euro digitale da prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo. Le persone fisiche e giuridiche che già ricevevano servizi di pagamento in euro digitale poiché avevano aperto un conto di pagamento in euro digitale nel periodo in cui risiedevano o erano stabilite in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, ma che non sono più residenti o stabilite in tale Stato membro, possono comunque ricevere servizi di pagamento in euro digitale da prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo, in linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, fatte salve eventuali limitazioni temporali che la Banca centrale europea può definire in relazione allo status di residenza o di stabilimento di tali persone.

(22)Ai sensi della direttiva 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, per "fondi" si intendono banconote e monete, moneta scritturale o moneta elettronica. In quanto nuova forma di moneta di banca centrale a corso legale, l'euro digitale dovrebbe essere considerato rientrante tra i fondi ai sensi della direttiva 2015/2366. È opportuno garantire che i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale siano soggetti agli obblighi stabiliti nella presente direttiva, quali recepiti dagli Stati membri e controllati a tal fine anche dalle autorità competenti di cui alla presente direttiva. Quando emettono l'euro digitale, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto appartenenti all'Eurosistema, agirebbero in quanto autorità monetarie e non dovrebbero pertanto essere soggette alla direttiva 2015/2366 conformemente all'articolo 1, lettera e), di tale direttiva.

(23)I conti di pagamento in euro digitale sono una categoria di conti di pagamento denominati in euro attraverso i quali gli utenti dell'euro digitale sono in grado di effettuare, tra l'altro, le operazioni seguenti: collocare fondi, prelevare contante ed eseguire e ricevere operazioni di pagamento verso e da terzi, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata e dalla struttura del registro o dei dati (ad esempio, se gli euro digitali sono registrati come saldi di disponibilità o unità di valore). Qualora tali attività richiedano il trattamento di dati personali, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere titolari del trattamento.

(24)I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 dovrebbero prestare ai clienti servizi di conferimento e di prelievo di fondi, indipendentemente dalla loro capacità di fornire la fonte di liquidità per tali fondi in moneta di banca centrale. Su richiesta dei clienti, al fine di svolgere con successo i servizi di conferimento e di prelievo di fondi, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto autorizzati a disporre di un conto presso la banca centrale dovrebbero fornire l'accesso ai sistemi di pagamento ai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che non sono autorizzati a disporre di un conto presso la banca centrale e, analogamente, dovrebbero trasmettere in modo obiettivo, proporzionato e non discriminatorio, attraverso l'infrastruttura di regolamento, gli ordini di trasferimento dei prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che non sono autorizzati a disporre di un conto presso la banca centrale.

(25)Ai fini della corretta applicazione di eventuali limiti di detenzione decisi dalla Banca centrale europea in relazione all'uso dell'euro digitale, all'atto dell'on-boarding degli utenti dell'euro digitale o nel corso di controlli ex post, se del caso, i prestatori di servizi di pagamento incaricati della distribuzione dell'euro digitale dovrebbero verificare se il loro cliente potenziale o esistente dispone già di conti di pagamento in euro digitale. La Banca centrale europea può sostenere i prestatori di servizi di pagamento nello svolgimento del compito di applicare i limiti di detenzione, anche istituendo, da sola o congiuntamente con le banche centrali nazionali, un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere collegata alle informazioni nel punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di servizi di pagamento il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe essere titolare del trattamento nella misura in cui tali attività richiedono il trattamento di dati personali. Quando la Banca centrale europea istituisce il punto di accesso unico insieme alle banche centrali nazionali, esse dovrebbero essere contitolari del trattamento.

(26)Per sostenere l'accesso universale all'euro digitale da parte del pubblico della zona euro e per promuovere l'innovazione e un elevato livello di concorrenza nel mercato dei pagamenti al dettaglio, tutti gli intermediari interessati dovrebbero essere in grado di distribuire l'euro digitale. Tutti i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366, compresi gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, gli uffici postali che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto appartenenti all'Eurosistema, ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità pubbliche, e gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove non agiscano in quanto autorità pubbliche dovrebbero essere in grado di fornire conti di pagamento in euro digitale e i relativi servizi di pagamento in euro digitale, indipendentemente dalla loro ubicazione nello Spazio economico europeo. Anche i prestatori di servizi per le cripto-attività disciplinati dal regolamento 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 che sono prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 dovrebbero essere autorizzati a distribuire l'euro digitale. Conformemente alla direttiva 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero essere tenuti a fornire l'accesso ai dati sui conti di pagamento ai prestatori di servizi di ordine di pagamento e di informazione sui conti basati sulle interfacce per programmi applicativi (API), per consentire loro di sviluppare e fornire servizi aggiuntivi innovativi.

(27)Nel caso in cui la disponibilità dell'euro digitale fosse subordinata a decisioni commerciali libere di tutti i prestatori di servizi di pagamento, l'euro digitale potrebbe essere emarginato o addirittura escluso dai prestatori di servizi di pagamento. Ciò potrebbe impedire agli utenti di pagare e ricevere pagamenti in forma di valuta dotata di corso legale. In tal caso, l'unicità nell'uso dell'euro digitale in tutta la zona euro richiesta dall'articolo 133 TFUE non sarebbe garantita. È pertanto essenziale che i prestatori di servizi di pagamento designati siano tenuti a distribuire servizi di base in euro digitale.

(28)L'obbligo di distribuire l'euro digitale dovrebbe essere proporzionato all'obiettivo di garantirne un uso efficace come mezzo di pagamento avente corso legale. Limitare tale obbligo agli enti creditizi già attivi nei servizi al dettaglio alle imprese garantirebbe l'effettività del corso legale, evitando nel contempo di imporre un onere sproporzionato ai prestatori di servizi di pagamento con modelli di business specializzati e non orientati ai consumatori. L'obbligo di distribuire l'euro digitale è pertanto limitato agli enti creditizi che prestano servizi di conto di pagamento su richiesta dei loro clienti. Ciò non impedisce di applicare il capo IV della direttiva sui conti di pagamento, relativo all'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, all'accesso al conto in euro digitale con caratteristiche di base da parte dei consumatori che non sono clienti di un ente creditizio.

(29)Per garantire un ampio utilizzo dell'euro digitale, anche per le persone che non dispongono di un conto di pagamento in euro non digitale, non intendono aprire un conto di pagamento in euro digitale presso un ente creditizio o presso altri prestatori di servizi di pagamento che hanno la facoltà di distribuire l'euro digitale, o per le persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e per le persone anziane, è essenziale che gli enti pubblici, compresi gli enti locali o regionali o gli uffici postali, distribuiscano l'euro digitale. A tal fine gli Stati membri dovrebbero designare entità affinché svolgano tale compito nel loro territorio. Tali entità, in quanto prestatori di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366, dovrebbero rispettare le disposizioni del presente regolamento e anche della direttiva (UE) 2015/2366 e della direttiva (UE) 2015/849.

(30)Per consentire un ampio utilizzo dell'euro digitale e tenere il passo con l'innovazione nei pagamenti digitali, i servizi di pagamento in euro digitale dovrebbero includere servizi di pagamento di base e aggiuntivi in euro digitale. I servizi di pagamento di base in euro digitale sono servizi di pagamento, di conto o di supporto considerati essenziali per l'uso dell'euro digitale da parte delle persone fisiche. Ciò comprende, tra l'altro, la fornitura di almeno uno strumento di pagamento a persone fisiche. Solo i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 dovrebbero prestare l'intera serie di servizi di base in euro digitale. Oltre a questi servizi di pagamento di base in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e altri prestatori di servizi di pagamento ai sensi della direttiva 2015/2366 possono sviluppare e prestare servizi di pagamento aggiuntivi in euro digitale. Questi ultimi comprendono ad esempio le operazioni di pagamento in euro digitale condizionate come i servizi basati sull'utilizzo effettivo o i servizi di disposizione di ordine di pagamento. L'infrastruttura per l'euro digitale dovrebbe facilitare la diffusione di tali servizi opzionali.

(31)In virtù dei poteri conferitile dai trattati e in linea con le disposizioni del presente regolamento, la Banca centrale europea dovrebbe poter fissare limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. L'uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale dovrebbe essere salvaguardato attraverso limiti alle commissioni tra PSP o a carico degli esercenti.

(32)Un uso illimitato dell'euro digitale come riserva di valore potrebbe mettere a repentaglio la stabilità finanziaria nella zona euro, con effetti negativi sull'erogazione di credito all'economia da parte degli enti creditizi. Ciò potrebbe richiedere che la Banca centrale europea, al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario e in linea con il principio di proporzionalità, introduca limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. Gli strumenti politici che potrebbero essere utilizzati a tal fine comprendono, tra l'altro, limiti quantitativi alle singole disponibilità di euro digitale e limiti alla conversione di altre categorie di fondi in euro digitale in un determinato arco di tempo. Nel decidere i parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1, la Banca centrale europea dovrebbe rispettare il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, TFUE.

(33)I limiti non dovrebbero essere utilizzati in sostituzione di un intervento precoce o di altre misure di vigilanza. Tali limiti non dovrebbero neppure essere imposti per far fronte a situazioni di singoli enti creditizi che le autorità di risoluzione competenti o altre autorità pertinenti affronterebbero normalmente utilizzando gli strumenti e i poteri a loro disposizione, tra cui sospensioni dei pagamenti, moratorie, misure disponibili a norma della direttiva 2013/36/UE, della direttiva 2014/59/UE o del regolamento (UE) n. 806/2014, o altre misure analoghe volte a ripristinare la sostenibilità economica, sottoporre a risoluzione l'ente interessato o porre altrimenti rimedio alla situazione di difficoltà finanziarie.

(34)Gli utenti dell'euro digitale dovrebbero poter scegliere di utilizzare l'euro digitale online o offline, o in entrambi i modi, entro i limiti stabiliti rispettivamente dalla Banca centrale europea e da un atto di esecuzione della Commissione. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero registrare e cancellare i dispositivi di conservazione locale per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline dai loro clienti. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero conservare l'identificativo del dispositivo di conservazione locale utilizzato per l'euro digitale offline solo per il periodo di tempo in cui agevolano la fornitura dell'euro digitale offline ai loro clienti. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identificativo del dispositivo dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere utilizzato per scopi diversi dalla fornitura dell'euro digitale offline.

(35)I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero registrare e riregistrare i dispositivi di conservazione locale per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline dai loro clienti. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero conservare l'identificativo del dispositivo di conservazione locale utilizzato per l'euro digitale offline solo per il periodo di tempo in cui agevolano la fornitura dell'euro digitale offline ai loro clienti. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identificativo del dispositivo dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere confrontato con le informazioni sull'utente dell'euro digitale al fine di identificare l'interessato, salvo ai fini dell'articolo 37.

(36)L'euro digitale dovrebbe consentire un'esperienza di pagamento agevole. Qualsiasi strumento che la Banca centrale europea potrebbe utilizzare per limitare la funzione di riserva di valore dell'euro digitale dovrebbe tenere conto di tale obiettivo. I meccanismi automatizzati che collegano un conto di pagamento in euro digitale a un conto di pagamento in euro non digitale dovrebbero consentire una funzionalità di pagamento dell'euro digitale priva di ostacoli, garantendo che le operazioni siano eseguite con successo in presenza di limiti di detenzione individuali dell'euro digitale che potrebbero diventare vincolanti per il pagatore o il beneficiario. In particolare gli utenti dell'euro digitale dovrebbero essere in grado di disporre un'operazione di pagamento in euro digitale anche se l'importo delle loro disponibilità di euro digitale è inferiore all'importo dell'operazione, mobilitando automaticamente fondi da un conto di pagamento in euro non digitale per integrare l'importo dell'operazione ("funzionalità a cascata inversa"). Per contro, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero poter ricevere operazioni di pagamento in euro digitale anche se l'importo dell'operazione supera il limite fissato per le loro disponibilità di euro digitale, trasferendo automaticamente i fondi superiori al limite a un conto di pagamento in euro non digitale ("funzionalità a cascata"). Tali funzionalità di pagamento dovrebbero essere espressamente autorizzate dagli utenti dell'euro digitale. Qualora il conto di pagamento in euro digitale detenuto da un prestatore di servizi di pagamento sia collegato a un conto di pagamento in euro non digitale detenuto da un altro prestatore di servizi di pagamento, i due prestatori di servizi di pagamento dovrebbero concludere un'intesa che specifichi i rispettivi ruoli e responsabilità ai sensi delle norme in materia di protezione dei dati, nonché concordare le misure di sicurezza necessarie per garantire la trasmissione sicura dei dati personali tra di essi.

(37)Pur mirando a salvaguardare la stabilità finanziaria e l'intermediazione finanziaria, gli strumenti utilizzati dalla Banca centrale europea per limitare un uso eccessivo dell'euro digitale come riserva di valore possono comunque incidere sull'orientamento della politica monetaria della Banca centrale europea e interagire con esso. Tali strumenti dovrebbero pertanto essere applicati in modo uniforme in tutta la zona euro al fine di garantire l'uso dell'euro digitale come moneta unica e l'unicità della politica monetaria. Sarebbe inoltre necessaria un'applicazione uniforme per garantire condizioni di parità per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato unico europeo o per evitare un'applicazione eccessivamente complessa di qualsiasi strumento da parte dei prestatori di servizi di pagamento sulla base della residenza degli utenti dell'euro digitale. Nel quadro del presente regolamento, l'euro digitale non dovrebbe produrre interessi in modo che lo si possa usare principalmente come mezzo di pagamento, limitandone nel contempo l'uso come riserva di valore.

(38)I limiti all'uso dell'euro digitale per gli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti al di fuori della zona euro non dovrebbero essere più favorevoli rispetto a quelli per gli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti nella zona euro, anche per tenere conto delle preoccupazioni in tema di sovranità monetaria e stabilità finanziaria sia all'interno che all'esterno della zona euro.

(39)Eventuali limiti alla funzione di riserva di valore decisi dalla Banca centrale europea dovrebbero essere attuati in modo vincolante dai prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale. Sebbene le persone fisiche o giuridiche possano avere uno o più conti di pagamento in euro digitale presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento o presso diversi prestatori di servizi di pagamento, qualsiasi utente dell'euro digitale dovrebbe essere soggetto a un limite di detenzione individuale che può distribuire tra diversi prestatori di servizi di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento possono offrire agli utenti dell'euro digitale la possibilità di disporre legalmente di un conto di pagamento congiunto in euro digitale. In tal caso, qualsiasi limite di detenzione applicato al conto di pagamento congiunto in euro digitale dovrebbe essere pari alla somma dei limiti di detenzione assegnati agli utenti dell'euro digitale. Se un conto di pagamento in euro digitale è legalmente detenuto da un solo utente dell'euro digitale ma può essere tecnicamente accessibile a più persone e da queste utilizzato, sulla base di un mandato di fatto o giuridico conferito dall'utente dell'euro digitale, l'eventuale limite di detenzione applicato al conto di pagamento in euro digitale dovrebbe rimanere pari al limite di detenzione definito per un conto di pagamento in euro digitale detenuto da un unico utente dell'euro digitale, al fine di evitare qualsiasi elusione dei limiti di detenzione.

(40)Per garantire un ampio accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo, in linea con il suo corso legale, e per sostenere il suo ruolo di ancoraggio monetario nella zona euro, le persone fisiche residenti nella zona euro, le persone fisiche che hanno aperto un conto in euro digitale nel periodo in cui risiedevano nella zona euro ma che non vi risiedono più, nonché i visitatori non dovrebbero sostenere spese per i servizi di pagamento di base in euro digitale. Ciò significa che a tali utenti dell'euro digitale non dovrebbero essere imputate commissioni dirette per il loro accesso di base all'euro digitale e per il relativo utilizzo di base, comprese le commissioni di transazione o altre commissioni direttamente associate alla prestazione di servizi connessi all'uso di base dell'euro digitale. Gli utenti dell'euro digitale non dovrebbero essere tenuti ad avere o aprire un conto di pagamento in euro non digitale o ad accettare altri prodotti in euro non digitale. Se l'utente dell'euro digitale accetta un pacchetto di servizi comprendente servizi in euro non digitale e servizi di pagamento di base in euro digitale, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe poter addebitare tale pacchetto di servizi a sua discrezione. In tal caso non dovrebbe essere previsto un costo differenziato per i servizi in euro non digitale offerti separatamente o nell'ambito di un pacchetto comprendente servizi di pagamento di base in euro digitale. Qualora l'utente dell'euro digitale chieda di ricevere solo servizi di pagamento di base in euro digitale da un prestatore di servizi di pagamento, tali servizi non dovrebbero essere addebitati, neppure per le funzionalità a cascata e a cascata inversa, se l'utente dell'euro digitale ha anche un conto di pagamento in euro non digitale presso un altro prestatore di servizi di pagamento. Oltre ai servizi di pagamento di base in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter addebitare agli utenti dell'euro digitale servizi di pagamento aggiuntivi in euro digitale.

(41)La Banca centrale europea o l'Eurosistema non dovrebbe addebitare ai prestatori di servizi di pagamento i costi sostenuti per agevolare la prestazione di servizi in euro digitale agli utenti dell'euro digitale.

(42)Poiché l'euro digitale è una forma di moneta unica a corso legale, le operazioni di pagamento in euro digitale non dovrebbero essere soggette a commissioni eccessive da parte dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, il fatto di dare corso legale all'euro digitale, con il corollario dell'obbligo di accettazione, fa sì che gli esercenti non abbiano altra scelta che accettare le operazioni di pagamento in euro digitale. Inoltre qualsiasi spesa o commissione periodica o per operazione erode, direttamente o indirettamente, il valore nominale dei pagamenti ricevuti, che è una componente essenziale del corso legale. È pertanto essenziale che una commissione o spesa, essendo una limitazione del valore nominale dell'euro digitale, sia oggettivamente giustificata e proporzionata all'obiettivo di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale.

(43)Per garantire che le commissioni e le spese siano uniformi in tutta la zona euro e proporzionate, la Banca centrale europea dovrebbe monitorarne regolarmente il livello e, su tale base, pubblicare gli importi corrispondenti unitamente a una relazione esplicativa. Una commissione o spesa massima dovrebbe consentire la libera concorrenza tra intermediari al di sotto di tale livello. Le commissioni o le spese non dovrebbero superare i costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale, che sono elementi oggettivi, e possono includere un equo margine di profitto. A tal fine la Banca centrale europea dovrebbe utilizzare una stima del costo medio rappresentativo sostenuto dai prestatori di servizi di pagamento in tutta la zona euro e dovrebbe pertanto essere in grado di raccogliere i dati pertinenti presso i prestatori di servizi di pagamento. I costi pertinenti per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale dovrebbero basarsi sui costi sostenuti da un gruppo rappresentativo dei prestatori di servizi di pagamento più efficienti in un determinato anno. Le autorità competenti designate dagli Stati membri dovrebbero essere responsabili di garantire che i prestatori di servizi di pagamento rispettino tali commissioni o spese massime.

(44)Inoltre, per garantire un uso efficace dell'euro digitale, è importante che le commissioni o le spese non siano superiori a quelle richieste per mezzi di pagamento digitali privati comparabili. Gli schemi di carte internazionali disciplinati dal regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 , gli schemi di carte nazionali e i pagamenti istantanei al punto di interazione forniti dai prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere considerati mezzi di pagamento comparabili.

(45)Poiché i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale non sarebbero in grado di addebitare commissioni alle persone fisiche per i servizi di pagamento di base in euro digitale, potrebbe essere necessaria una commissione tra PSP per fornire a tali prestatori di servizi di pagamento un indennizzo per i costi di distribuzione. La commissione tra PSP dovrebbe fornire un indennizzo sufficiente per i costi di distribuzione dei prestatori di servizi di pagamento distributori e acquirenti, compreso un equo margine di profitto.

(46)La distribuzione dell'euro digitale da parte di persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite al di fuori della zona euro contribuirebbe a promuovere l'uso internazionale dell'euro. Ciò apporterebbe benefici anche alla zona euro e ad altre economie, facilitando i pagamenti transfrontalieri a fini commerciali o le rimesse, in linea con l'agenda del G20.

(47)Un'eccessiva distribuzione dell'euro digitale al di fuori della zona euro potrebbe avere un impatto indesiderato sulle dimensioni e sulla composizione del bilancio consolidato della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali. Anche gli effetti sulla sovranità monetaria e sulla stabilità finanziaria dei paesi non appartenenti alla zona euro possono variare in funzione dell'uso dell'euro digitale al di fuori della zona euro. Tali effetti potrebbero essere dannosi nel caso in cui l'euro digitale sostituisse la valuta locale in un numero elevato di operazioni nazionali. In particolare, una situazione in cui l'euro digitale diventi dominante in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, sostituendo di fatto la moneta nazionale, potrebbe interferire con i criteri e il processo di adozione della zona euro di cui all'articolo 140 TFUE. Per evitare effetti indesiderati e prevenire rischi per la sovranità monetaria e la stabilità finanziaria, sia all'interno che all'esterno della zona euro, è necessario prevedere la possibilità che l'Unione concluda accordi con i paesi terzi e che la Banca centrale europea concluda intese con le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro e con le banche centrali nazionali dei paesi terzi, al fine di specificare le condizioni per la regolare prestazione di servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti al di fuori della zona euro. Tali accordi e intese non dovrebbero riguardare i visitatori della zona euro, ai quali i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo 31 , in linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, possono prestare direttamente servizi di pagamento in euro digitale.

(48)La prestazione di servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro dovrebbe essere soggetta a un'intesa preventiva tra la Banca centrale europea e la banca centrale nazionale dello Stato membro la cui moneta non è l'euro, a seguito di una richiesta dello Stato membro la cui moneta non è l'euro. In linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, gli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti in Stati membri non appartenenti alla zona euro possono ricevere servizi di pagamento in euro digitale da prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo.

(49)La prestazione di servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti in paesi terzi, a esclusione dei paesi terzi o dei territori oggetto di un accordo monetario con l'Unione, dovrebbe essere soggetta a un accordo preventivo tra l'Unione e tale paese terzo. Ciò dovrebbe valere anche per gli Stati che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo o della convenzione che istituisce l'Associazione europea di libero scambio. Tale accordo dovrebbe essere integrato da un'intesa tra la Banca centrale europea e la banca centrale nazionale del paese terzo. Gli intermediari stabiliti nello stesso paese di residenza o di stabilimento degli utenti dell'euro digitale e dei prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo possono prestare servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti in paesi terzi. Gli intermediari che prestano servizi di pagamento in euro digitale nei paesi terzi dovrebbero essere soggetti a requisiti normativi e di vigilanza adeguati, con l'obiettivo di garantire che l'euro digitale, che è una moneta di banca centrale, sia distribuito in modo sicuro e adeguato e non sia utilizzato indebitamente. I requisiti normativi e di vigilanza dovrebbero essere determinati nell'ambito della conclusione dell'accordo internazionale, sulla base di criteri proporzionati, oggettivi e uniformi. Gli accordi e le intese con i paesi terzi ad alto rischio individuati a norma del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 421 final] dovrebbero essere limitati, sospesi o risolti.

(50)La prestazione di servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti in paesi terzi o territori, in virtù di un accordo monetario con l'Unione, dovrebbe essere disciplinata da accordi monetari. Gli intermediari stabiliti nello stesso paese di residenza o di stabilimento degli utenti dell'euro digitale e dei prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo possono prestare servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti in paesi terzi o territori, in virtù di un accordo monetario con l'Unione.

(51)L'uso dell'euro digitale nei pagamenti cross-currency contribuirebbe inoltre a promuovere l'uso internazionale dell'euro. Ciò apporterebbe benefici anche alla zona euro e ad altre economie, facilitando i pagamenti transfrontalieri a fini commerciali o le rimesse, in linea con l'agenda del G20.

(52)Gli utenti dell'euro digitale, indipendentemente dal fatto che siano o meno residenti o stabiliti all'interno della zona euro, possono anche avere la capacità di ricevere o disporre pagamenti cross-currency tra l'euro digitale e una valuta locale. Le intese concluse tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro e dei paesi terzi dovrebbero specificare le condizioni per l'accesso ai sistemi di pagamento interoperabili e per il relativo utilizzo ai fini dei pagamenti cross-currency che coinvolgono l'euro digitale.

(53)Gli accordi e le intese relativi alla prestazione di servizi di pagamento in euro digitale o ai pagamenti cross-currency che coinvolgono l'euro digitale dovrebbero essere conclusi su base volontaria, in via prioritaria con gli Stati membri non appartenenti alla zona euro. La Banca centrale europea dovrebbe cooperare con le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro ai fini dei pagamenti cross-currency che coinvolgono l'euro digitale.

(54)La progettazione tecnica dell'euro digitale dovrebbe renderlo ampiamente accessibile e utilizzabile per il pubblico. Tale progettazione dovrebbe, in particolare, sostenere l'accesso per le persone emarginate dal punto di vista finanziario o a rischio di emarginazione finanziaria, le persone con disabilità garantendo l'osservanza dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 (atto europeo sull'accessibilità), le persone con limitazioni funzionali che beneficerebbero a loro volta dell'accessibilità, o le persone con competenze digitali limitate e le persone anziane. A tal fine l'euro digitale dovrebbe avere caratteristiche d'uso semplici e facili da gestire ed essere sufficientemente accessibile attraverso un'ampia gamma di dispositivi hardware per soddisfare le esigenze dei diversi gruppi della popolazione. Inoltre i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero prestare servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale, indipendentemente dal fatto che tali utenti detengano conti di pagamento in euro non digitale. Tali utenti dovrebbero altresì essere autorizzati a disporre di conti di pagamento in euro digitale presso prestatori di servizi di pagamento diversi da quelli presso cui hanno conti di pagamento in euro non digitale.

(55)L'euro digitale dovrebbe sostenere la programmazione delle operazioni di pagamento in euro digitale condizionate da parte dei prestatori di servizi di pagamento. L'euro digitale non dovrebbe tuttavia essere "moneta programmabile", vale a dire unità che, a causa di condizioni di spesa intrinsecamente definite, possono essere utilizzate solo per acquistare determinati tipi di beni o servizi o sono soggette a limiti temporali oltre i quali non sono più utilizzabili. Le operazioni di pagamento condizionate sono pagamenti attivati automaticamente da un software sulla base di condizioni prestabilite e concordate. I pagamenti condizionati non dovrebbero avere per oggetto o per effetto l'uso dell'euro digitale come moneta programmabile. I prestatori di servizi di pagamento potrebbero sviluppare diversi tipi di logica per offrire agli utenti dell'euro digitale una serie di operazioni di pagamento condizionate, tra cui le operazioni di pagamento automatizzate per il collocamento o il prelievo di euro digitali, gli ordini di pagamento permanenti che attivano pagamenti automatici di un determinato importo a una data specifica e i pagamenti tra macchine in cui tali macchine sono programmate per attivare automaticamente i pagamenti per i propri pezzi di ricambio al momento dell'ordine, per l'addebito e il pagamento dell'energia elettrica alle condizioni di mercato più favorevoli, per il pagamento delle assicurazioni, nonché dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione proporzionalmente all'uso.

(56)Per facilitare l'uso dell'euro digitale e la prestazione di servizi innovativi, l'Eurosistema dovrebbe sostenere la fornitura di operazioni di pagamento in euro digitale condizionate. In primo luogo, alcuni tipi di servizi di pagamento condizionati potrebbero essere sostenuti mediante misure, norme e standard dettagliati che potrebbero aiutare i prestatori di servizi di pagamento a sviluppare e gestire applicazioni interoperabili che eseguono la logica condizionale. Ciò potrebbe includere una serie di strumenti tecnici quali le interfacce per programmi applicativi. In secondo luogo, l'Eurosistema potrebbe fornire funzionalità aggiuntive nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale, necessarie per la prestazione di servizi di pagamento condizionati agli utenti dell'euro digitale. Ciò potrebbe facilitare l'accantonamento di fondi nell'infrastruttura di regolamento per la futura esecuzione di alcuni pagamenti condizionati. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adattare la logica operativa per le operazioni di pagamento in euro digitale condizionate conformemente agli standard e alle interfacce per programmi applicativi che l'Eurosistema può adottare per facilitare tali operazioni.

(57)I portafogli europei di identità digitale potrebbero facilitare le operazioni digitali consentendo l'autenticazione, l'identificazione e lo scambio di attributi, compresi licenze e certificati. Tali portafogli dovrebbero contribuire all'effettivo accesso universale all'euro digitale e al relativo utilizzo. Gli Stati membri dovrebbero emettere portafogli europei di identità digitale sulla base di standard e prassi comuni stabiliti nella normativa di attuazione. Il portafoglio europeo di identità digitale dovrebbe disporre di salvaguardie solide e specifiche per garantire la vita privata e la protezione dei dati e una certificazione di sicurezza di alto livello. Le soluzioni front-end che devono essere sviluppate dalla Banca centrale europea dovrebbero pertanto tenere debitamente conto delle specifiche tecniche che disciplinano i portafogli europei di identità digitale. Ciò consentirebbe la pertinente interoperabilità con i portafogli europei di identità digitale che permetterebbe di sfruttare tali vantaggi. Sulla base della scelta degli utenti, l'interoperabilità con il portafoglio europeo di identità digitale dovrebbe anche consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela a norma del regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 421 final]. Inoltre, per conseguire un'esperienza coerente dei clienti, gli intermediari potrebbero scegliere di integrare pienamente i loro servizi front-end in euro digitale nelle specifiche che disciplinano i portafogli europei di identità digitale.

(58)Gli utenti dovrebbero essere in grado, se lo desiderano, di effettuare l'on-boarding e autorizzare i pagamenti con l'euro digitale utilizzando i portafogli europei di identità digitale. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero pertanto essere tenuti ad accettare i portafogli europei di identità digitale per la verifica delle identità dei clienti sia potenziali che esistenti, in linea con il regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 421 final]. Per facilitare l'apertura di conti in euro digitale in tutta l'Unione, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero inoltre poter contare su attestati qualificati forniti dai portafogli europei di identità digitale, anche per l'esecuzione a distanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero altresì accettare l'uso dei portafogli europei di identità digitale se il pagatore desidera utilizzare il portafoglio per autorizzare il pagamento nell'ambito di operazioni di pagamento in euro digitale. Inoltre, per agevolare i pagamenti di prossimità in euro digitale effettuati offline, dovrebbe essere possibile utilizzare i portafogli europei di identità digitale per la conservazione degli euro digitali nel dispositivo di pagamento.

(59)Per agevolare l'armonizzazione dell'esperienza degli utenti, le norme, gli standard e i processi in materia di euro digitale che la Banca centrale europea può adottare conformemente alle proprie competenze dovrebbero garantire che qualsiasi utente dell'euro digitale sia in grado di effettuare operazioni di pagamento in euro digitale con qualsiasi altro utente dell'euro digitale in tutta la zona euro, indipendentemente dai prestatori di servizi di pagamento coinvolti e dai servizi front-end utilizzati. Per ridurre la frammentazione del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio e sostenere la concorrenza, l'efficienza e l'innovazione in tale mercato, nonché lo sviluppo di strumenti di pagamento in tutta l'Unione in linea con l'obiettivo della strategia della Commissione in materia di pagamenti al dettaglio, l'euro digitale dovrebbe essere, per quanto possibile, compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private, basandosi su sinergie funzionali e tecniche. In particolare, la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private al punto di interazione e nei pagamenti da persona a persona, dove la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione è attualmente significativa. L'uso di standard aperti, norme e processi comuni ed eventualmente infrastrutture condivise potrebbe favorire tale compatibilità. Le soluzioni esistenti, sebbene possano essere sfruttate laddove siano ritenute appropriate per garantire la compatibilità, in particolare al fine di ridurre al minimo i costi complessivi di adattamento, non dovrebbero creare indebite dipendenze che potrebbero impedire l'adattamento dell'euro digitale alle nuove tecnologie o sarebbero incompatibili con le caratteristiche dell'euro digitale. Al fine di conseguire tali obiettivi, e senza conferire diritti azionabili ai gestori del mercato, la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private con la massima diligenza e ove ritenuto opportuno.

(60)Per facilitare la risoluzione delle controversie, la Banca centrale europea dovrebbe fornire ai prestatori di servizi di pagamento e agli utenti dell'euro digitale un supporto tecnico e funzionale per la risoluzione delle controversie, almeno in relazione alle controversie (preliminari) di natura tecnica e per frode. Le controversie di natura tecnica comprendono, tra l'altro, le situazioni in cui l'importo dell'operazione è diverso, in cui vi sono duplicati o in cui manca l'autorizzazione o la preconvalida. Le controversie per frode comprendono, tra l'altro, le situazioni di furto d'identità, frode d'identità degli esercenti, merci contraffatte.

(61)Per accedere all'euro digitale e utilizzarlo nell'ambito dei servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero ricevere servizi front-end. Tali utenti dovrebbero avere la possibilità di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli attraverso i servizi front-end forniti dai prestatori di servizi di pagamento e dalla Banca centrale europea. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter scegliere di affidarsi ai servizi front-end forniti da altri portatori di interessi, compresa la Banca centrale europea, in particolare nel caso in cui i costi di sviluppo e gestione dei servizi front-end, comprese le applicazioni, siano sproporzionati. Laddove gli utenti digitali dell'euro possano scegliere tra diversi servizi front-end, la decisione di optare per un determinato servizio front-end dovrebbe spettare in ultima analisi a tali utenti e non dovrebbe essere imposta dai prestatori di servizi di pagamento o dalla Banca centrale europea. A tale riguardo, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero avere la capacità di fornire agli utenti dell'euro digitale la possibilità di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli attraverso i servizi front-end forniti dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea e i prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che la BCE non possa accedere all'identità dei singoli utenti dell'euro digitale attraverso la sua soluzione front-end.

(62)Per evitare interferenze nelle relazioni con i clienti dei prestatori di servizi di pagamento e nel loro ruolo nella distribuzione dell'euro digitale, le soluzioni front-end fornite dalla Banca centrale europea dovrebbero limitarsi a fornire un'interfaccia tra gli utenti dell'euro digitale e le infrastrutture di pagamento dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, l'Eurosistema non avrebbe un rapporto contrattuale con gli utenti dell'euro digitale, neppure in caso di utilizzo da parte di questi ultimi dei servizi front-end forniti dalla Banca centrale europea. La BCE e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che la BCE non possa accedere all'identità dei singoli utenti dell'euro digitale attraverso la sua soluzione front-end.

(63)Per consentire un'agevole esperienza degli utenti, i prestatori di servizi di pagamento che forniscono agli utenti dell'euro digitale servizi front-end per accedere all'euro digitale e utilizzarlo dovrebbero fare in modo che gli utenti dell'euro digitale possano accedere all'euro digitale e utilizzarlo in modo rapido e semplice. In particolare, i conti di pagamento in euro digitale dovrebbero essere chiaramente contrassegnati utilizzando il logo digitale ufficiale dell'euro digitale. I conti di pagamento in euro digitale dovrebbero essere accessibili tramite una delle pagine principali del sito internet o un'applicazione, o altri servizi front-end, su un piano di parità con i conti di pagamento in euro non digitale.

(64)Al fine di consentire il regolamento istantaneo, in circostanze normali le operazioni in euro digitale effettuate sia online che offline, anche nel contesto del conferimento e del prelievo di fondi e come funzionalità a cascata e a cascata inversa, dovrebbero essere regolate istantaneamente nel giro di pochi secondi. Il regolamento delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbe essere eseguito nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale adottata dall'Eurosistema. Le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbero essere regolate nel giro di pochi secondi, come specificato in base ai requisiti funzionali e tecnici adottati dalla Banca centrale europea. Il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbe avvenire al momento della registrazione degli euro digitali in questione del pagatore e del beneficiario nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale approvata dalla Banca centrale europea, indipendentemente dal fatto che gli euro digitali siano registrati come saldi di disponibilità o unità di valore, o dalla tecnologia utilizzata. L'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale dovrebbe cercare di garantire l'adattamento alle nuove tecnologie, compresa la tecnologia a registro distribuito.

(65)A causa dell'assenza di connettività di rete, il regolamento dei pagamenti di prossimità in euro digitale effettuati offline dovrebbe avvenire nella memoria locale del dispositivo di pagamento, rispettivamente dei pagatori e dei beneficiari. I pagamenti di prossimità in euro digitale effettuati offline dovrebbero essere regolati nel giro di pochi secondi, come specificato in base ai requisiti funzionali e tecnici adottati dalla Banca centrale europea. Il regolamento finale dovrebbe avvenire al momento dell'aggiornamento delle registrazioni delle pertinenti disponibilità di euro digitale nei dispositivi di conservazione locale, rispettivamente del pagatore e del beneficiario, indipendentemente dal fatto che gli euro digitali siano registrati come saldi di disponibilità o unità di valore detenuti, o dalla tecnologia utilizzata.

(66)Poiché i prestatori di servizi di pagamento non sono parti di un'operazione di pagamento in euro digitale tra due utenti dell'euro digitale, le operazioni di pagamento in euro digitale non comportano rischi sistemici e pertanto non giustificano la designazione come sistema quale definito all'articolo 2, lettera a), della direttiva n. 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 33 . Le operazioni di pagamento in euro digitale dovrebbero essere regolate nel giro di pochi secondi e pertanto non dovrebbero essere consentite opzioni di compensazione.

(67)Per motivi di libertà contrattuale e per garantire la concorrenza, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero avere la possibilità di trasferire i loro conti di pagamento in euro digitale a diversi prestatori di servizi di pagamento. Su richiesta degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero quindi consentire il trasferimento dei conti di pagamento in euro digitale, mantenendo nel contempo gli stessi identificativi di conto. In circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di pagamento non sia in grado di svolgere tale compito, anche a causa della perdita dei pertinenti dati relativi ai conti di pagamento in euro digitale, la Banca centrale europea dovrebbe poter autorizzare il trasferimento di conti di pagamento in euro digitale in modo che il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale possa recuperare le informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente dell'euro digitale e completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile. Tale processo dovrebbe consentire a un utente dell'euro digitale di continuare ad accedere alle proprie disponibilità di euro digitale tramite il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato. La Banca centrale europea non avrebbe alcun ruolo operativo nel trasferimento del conto, sia in situazioni di continuità aziendale che in circostanze eccezionali.

(68)La prevenzione delle frodi da parte dei prestatori di servizi di pagamento è essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale e per l'integrità dei dati personali trattati nei pagamenti in euro digitale, nonché per garantire il funzionamento regolare ed efficiente dell'euro digitale. La prevenzione delle frodi svolge un ruolo essenziale nel mantenere la fiducia nella moneta unica. A tal fine la Banca centrale europea può istituire un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi, a sostegno delle attività di gestione delle frodi svolte dai prestatori di servizi di pagamento sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online. Un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi fornisce una serie di funzioni essenziali per individuare le tipologie di frode che un singolo prestatore di servizi di pagamento non sarebbe in grado di individuare da solo. Spesso un prestatore di servizi di pagamento non dispone di un quadro completo di tutti gli elementi che potrebbero portare all'individuazione tempestiva delle frodi. Tuttavia questa può essere resa più efficace grazie alle informazioni sulle attività potenzialmente fraudolente provenienti da altri prestatori di servizi di pagamento. Questa funzione generale di individuazione delle frodi esiste in sistemi di pagamento comparabili ed è necessaria per dimostrare il conseguimento di bassi tassi di frode al fine di mantenere l'euro digitale sicuro sia per i consumatori che per gli esercenti. Il trasferimento di informazioni tra prestatori di servizi di pagamento e il meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi dovrebbero essere soggetti a misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia per garantire che i singoli utenti dell'euro digitale non siano identificati dal meccanismo centrale di individuazione e prevenzione delle frodi.

(69)Per elaborare i pagamenti in euro digitale online o offline, è essenziale che i prestatori di servizi front-end per l'euro digitale e gli emittenti di portafogli europei di identità digitale ottengano l'accesso alle tecnologie NFC (near-field communication, comunicazione in prossimità) sui dispositivi mobili. Tali componenti comprendono in particolare, ma non solo, le antenne NFC e i cosiddetti elementi sicuri dei dispositivi mobili (ad esempio Universal Integrated Circuit Card (UICC), embedded SE (eSE) e microSD ecc.). È pertanto necessario garantire che, ogniqualvolta necessario per prestare servizi in euro digitale, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili o i fornitori di servizi di comunicazione elettronica non rifiutino l'accesso alle antenne NFC e agli elementi sicuri. La moneta di banca centrale a corso legale dovrebbe essere ampiamente accessibile. Affinché ciò sia garantito anche nell'economia digitale, i prestatori di servizi front-end per l'euro digitale e gli operatori dei portafogli europei di identità digitale hanno il diritto di salvare software sull'hardware dei pertinenti dispositivi mobili in modo da rendere tecnicamente possibili le operazioni con l'euro digitale sia online che offline. A tal fine i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero essere tenuti a garantire l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a tutte le componenti hardware e software, ove necessario per le operazioni in euro digitale effettuate online e offline. In tutti i casi, tali operatori sarebbero tenuti a fornire una capacità adeguata in termini di pertinenti componenti hardware e software dei dispositivi mobili per l'elaborazione delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online e per la conservazione degli euro digitali sui dispositivi mobili per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline. Tale obbligo dovrebbe lasciare impregiudicato l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925, che obbliga i gatekeeper a fornire a titolo gratuito l'effettiva interoperabilità, nonché l'accesso ai fini dell'interoperabilità, con il sistema operativo, le componenti hardware o software dei dispositivi mobili, applicabile ai mezzi di pagamento digitali nuovi e esistenti, compreso l'euro digitale.

(70)I diritti alla vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale sono diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Come sottolineato dal comitato europeo per la protezione dei dati 34 , un elevato livello di tutela della vita privata e di protezione dei dati è fondamentale per garantire la fiducia degli europei nel futuro euro digitale. Ciò è anche in linea con i principi di politica pubblica del G7 per le valute digitali di banca centrale per l'uso al dettaglio. Il trattamento dei dati personali ai fini della conformità e nel contesto del presente regolamento sarebbe effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 35 e del regolamento (UE) 2018/1715 36 , nonché, se del caso, della direttiva 2002/58/CE 37 .

(71)L'euro digitale dovrebbe pertanto essere progettato in modo da ridurre il trattamento dei dati personali da parte dei prestatori di servizi di pagamento e della Banca centrale europea al minimo necessario per garantire il suo corretto funzionamento. L'euro digitale dovrebbe essere disponibile offline, con un livello di tutela della vita privata nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento paragonabile ai prelievi di banconote presso gli sportelli automatici. Il regolamento delle operazioni in euro digitale dovrebbe essere concepito in modo tale che né la Banca centrale europea né le banche centrali nazionali possano attribuire i dati a un utente dell'euro digitale identificato o identificabile.

(72)La protezione dei dati fin dalla progettazione e la protezione dei dati per impostazione predefinita dovrebbero essere integrate in tutti i sistemi di trattamento dei dati sviluppati e utilizzati nel quadro del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere soggetto a salvaguardie adeguate per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato. Tali salvaguardie dovrebbero garantire l'adozione di misure tecniche e organizzative, in particolare per assicurare il rispetto dei principi di protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1715, tra cui la minimizzazione dei dati e la limitazione della finalità.

(73)I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter trattare dati personali nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'euro digitale. In linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, le attività di trattamento dovrebbero essere considerate lecite per quanto riguarda l'euro digitale se e nella misura in cui sono necessarie per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento a norma del presente regolamento. Nel quadro del presente regolamento, il trattamento dei dati personali ai fini dell'applicazione dei limiti di detenzione, l'avvio del conferimento e del prelievo di fondi in relazione alle disponibilità di un utente e la gestione dei dispositivi di conservazione locale per i pagamenti in euro digitale effettuati offline sono compiti di interesse pubblico essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale nonché per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione. I prestatori di servizi di pagamento saranno titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda tali compiti. Inoltre i prestatori di servizi di pagamento possono trattare dati personali per ottemperare a compiti di interesse pubblico esistenti o a obblighi giuridici stabiliti dal diritto dell'Unione che si applicano ai fondi definiti nella direttiva (UE) 2015/2366. Tali compiti si applicano alla prestazione di servizi di pagamento e alla prevenzione e individuazione delle frodi conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366, alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849, all'adempimento degli obblighi in materia di fiscalità e di elusione fiscale e alla gestione dei rischi operativi e di sicurezza in linea con il regolamento (UE) 2022/255.

(74)Qualsiasi trattamento di dati personali per verificare se gli utenti sono persone o entità inserite nell'elenco conformemente alle misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE dovrebbe essere in linea con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il trattamento dei nomi e degli identificativi di conto di pagamento delle persone fisiche è proporzionato e necessario per garantire il rispetto delle misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE che prevedono il congelamento dei beni o il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche.

(75)Le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline sono pagamenti che avvengono in stretta prossimità fisica ("in presenza"). Esse presentano similitudini con le operazioni in contanti e dovrebbero essere trattate in modo analogo in termini di tutela della vita privata. I prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero pertanto trattare i dati personali relativi alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline, ma solo i dati personali relativi al deposito o al prelievo di euro digitali dai conti di pagamento in euro digitale per caricarli sui dispositivi di conservazione locale o dai dispositivi di conservazione locale per trasferirli ai conti di pagamento in euro digitale. Tali dati comprendono l'identificativo dei dispositivi di conservazione locale che i prestatori di servizi di pagamento attribuiscono a un utente dell'euro digitale che detiene l'euro digitale offline. Tale livello di tutela della vita privata sarebbe paragonabile ai prelievi di banconote presso gli sportelli automatici quando i prestatori di servizi di pagamento trattano dati personali relativi all'identità di un utente e dati relativi al modo in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento e di prelievo di fondi. Ciò significa che non dovrebbe avere luogo alcun monitoraggio dei dati delle operazioni per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline.

(76)La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono trattare dati personali nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'euro digitale. Nel quadro del presente regolamento, il trattamento dei dati personali ai fini del regolamento delle operazioni di pagamento in euro digitale e la gestione della sicurezza e dell'integrità dell'infrastruttura per l'euro digitale sono compiti di interesse pubblico essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale nonché per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione. Il compito di mantenere la sicurezza e l'integrità dell'infrastruttura per l'euro digitale comprende attività volte a garantire la stabilità e la resilienza operativa dell'euro digitale. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali sarebbero titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda tali compiti. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali tratterebbero i dati personali per tali compiti utilizzando misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, quali la pseudonimizzazione o la cifratura, per garantire che i dati non possano essere utilizzati per identificare direttamente uno specifico utente dell'euro digitale.

(77)Al fine di applicare i limiti di detenzione e garantire il trasferimento eccezionale del conto di pagamento in euro digitale in situazioni di emergenza su richiesta dell'utente dell'euro digitale, è necessario un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale in modo da garantire il funzionamento efficiente dell'euro digitale in tutta la zona euro, in quanto gli utenti dell'euro digitale possono detenere conti di pagamento in euro digitale in diversi Stati membri. All'atto di istituire il punto di accesso unico, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dovrebbero garantire che il trattamento dei dati personali sia ridotto al minimo strettamente necessario e che sia integrata la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Se del caso e per ridurre al minimo il rischio di violazione dei dati, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dovrebbero prendere in considerazione il ricorso alla conservazione decentrata dei dati.

(78)Con il pacchetto sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, adottato dalla Commissione il 21 luglio 2021 38 ("pacchetto AML"), la Commissione ha proposto di rafforzare in modo significativo le norme antiriciclaggio ("AML") in tutta l'Unione. In linea con tale obiettivo e al fine di garantire un'efficace applicazione degli obblighi AML/CFT all'euro digitale, il presente regolamento dovrebbe prevedere che le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online siano soggette agli obblighi AML/CFT di cui alla direttiva (UE) 2015/849.

(79)Per facilitare l'adozione generalizzata dell'euro digitale, è essenziale che i potenziali utenti dell'euro digitale possano accedere facilmente ai servizi di pagamento in euro digitale prestati dai prestatori di servizi di pagamento in modo armonizzato in tutta la zona euro. È pertanto opportuno, fatto salvo l'approccio al rischio alla base del pacchetto antiriciclaggio, che l'Autorità antiriciclaggio dell'Unione ("AMLA") affronti la materia dell'apertura di conti di pagamento in euro digitale nelle sue norme tecniche di regolamentazione in materia di adeguata verifica della clientela. Per le operazioni o i rapporti d'affari a basso rischio, l'AMLA dovrebbe individuare le pertinenti misure semplificate di adeguata verifica che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero applicare. L'AMLA dovrebbe dare priorità allo sviluppo di tali norme tecniche di regolamentazione.

(80)A differenza delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline, le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online non si limitano alle operazioni di prossimità fisica e possono essere utilizzate per trasferire fondi a distanza tra gli utenti dell'euro digitale. Per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, le valute digitali di banca centrale potrebbero presentare maggiori rischi AML/CFT rispetto al contante, in quanto fungerebbero da strumento la cui liquidità è simile a quella del contante ma senza le limitazioni alla portabilità implicite in quest'ultimo. È pertanto opportuno stabilire che un'operazione di pagamento in euro digitale effettuata online sia soggetta alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 .

(81)Al fine di garantire un'applicazione coerente delle prescrizioni in materia di corso legale e di tenere il passo con gli sviluppi tecnologici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE in modo da integrare il presente regolamento adottando atti delegati per quanto riguarda ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione e i tipi di dati personali trattati dai prestatori di servizi di pagamento, dalla Banca centrale europea, dalle banche centrali nazionali e dai prestatori di servizi di supporto. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(82)Mentre le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline presentano similitudini con le operazioni in contanti e dovrebbero essere trattate in modo analogo in termini di tutela della vita privata, limiti di detenzione e di transazione specifici per i pagamenti di prossimità effettuati offline sono essenziali per attenuare i rischi AML/CFT.

(83)Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione dei limiti di detenzione e di transazione per i pagamenti di prossimità effettuati offline, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 . La procedura d'esame dovrebbe essere utilizzata per l'adozione degli atti di esecuzione che specificano i limiti di transazione e di detenzione dell'euro digitale offline, dato che tali atti contribuiscono alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

(84)Conformemente al principio di proporzionalità, per conseguire l'obiettivo fondamentale di garantire che l'euro sia utilizzato come moneta unica in un'economia digitalizzata, è necessario e opportuno stabilire norme riguardanti in particolare il corso legale, la distribuzione, l'uso e le caratteristiche essenziali. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

(85)Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 , il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati e hanno formulato un parere congiunto il [XX XX 2023],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1
Oggetto

Al fine di adeguare l'euro ai cambiamenti tecnologici e di garantirne l'uso come moneta unica, il presente regolamento istituisce l'euro digitale e stabilisce norme riguardanti in particolare il suo corso legale, la sua distribuzione, il suo uso e le sue caratteristiche tecniche essenziali.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1."euro digitale": la forma digitale della moneta unica a disposizione delle persone fisiche e giuridiche;

2."ente creditizio": un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 42 ;

3."operazione di pagamento in euro digitale": un atto, disposto da un pagatore o per suo conto o dal beneficiario, di collocare, trasferire o prelevare euro digitali, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;

4."utente dell'euro digitale": chiunque si avvale di un servizio di pagamento in euro digitale in qualità di pagatore, beneficiario o entrambi;

5."conto di pagamento in euro digitale": un conto detenuto da uno o più utenti dell'euro digitale presso un prestatore di servizi di pagamento per accedere ad euro digitali registrati nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale o in un dispositivo per l'euro digitale offline e per disporre o ricevere operazioni di pagamento in euro digitale, effettuate offline o online e indipendentemente dalla tecnologia e dalla struttura dei dati;

6."portafogli europei di identità digitale": i portafogli di cui all'articolo 6 bis del regolamento (EUDIWR) [inserire il riferimento — proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea — COM(2021) 281 final];

7."prestatore di servizi di pagamento": un prestatore di servizi di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366;

8."servizio di pagamento in euro digitale": una delle attività operative di cui all'allegato I;

9."pagatore": chiunque abbia un conto di pagamento in euro digitale e autorizzi un ordine di pagamento da tale conto di pagamento in euro digitale;

10."beneficiario": una persona che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento in euro digitale;

11."conferimento di fondi (funding)": il processo mediante il quale un utente dell'euro digitale acquisisce euro digitali, in cambio di contante o di altri fondi, e che crea una passività diretta della Banca centrale europea o di una banca centrale nazionale nei confronti di tale utente dell'euro digitale;

12."prelievo di fondi (defunding)": il processo mediante il quale un utente dell'euro digitale scambia euro digitale con contante o altri fondi;

13."banca centrale nazionale": una banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

14."operazione di pagamento in euro digitale effettuata online": un'operazione di pagamento in euro digitale in cui il regolamento avviene nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale;

15."operazione di pagamento in euro digitale effettuata offline": un'operazione di pagamento in euro digitale, effettuata in prossimità fisica, in cui l'autorizzazione e il regolamento avvengono nei dispositivi di conservazione locale sia del pagatore che del beneficiario;

16."residenza": il luogo in cui una persona fisica è legalmente soggiornante nell'Unione secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 43 ;

17."operazione di pagamento in euro digitale condizionata": un'operazione di pagamento in euro digitale che è disposta automaticamente una volta soddisfatte le condizioni predefinite concordate dal pagatore e dal beneficiario;

18."moneta programmabile": unità di moneta digitale con una logica intrinseca che limita la piena fungibilità di ciascuna unità;

19."infrastruttura di regolamento dell'euro digitale": l'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale adottata dall'Eurosistema;

20."servizio front-end": tutti i componenti necessari per fornire servizi agli utenti dell'euro digitale che interagiscono attraverso interfacce definite con soluzioni back-end e altri servizi front-end;

21."paese terzo": un paese che non è membro dell'Unione europea;

22."visitatore": una persona fisica che non è domiciliata o residente in uno Stato membro la cui moneta è l'euro e che si reca e soggiorna in uno di tali Stati membri, anche per turismo, affari o istruzione e formazione;

23."Stato membro la cui moneta non è l'euro": uno Stato membro riguardo al quale il Consiglio non ha deciso che soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro a norma dell'articolo 140 TFUE;

24."commissione di servizio a carico dell'esercente": una commissione pagata dal beneficiario a un prestatore di servizi di pagamento al momento dell'acquisizione di un'operazione di pagamento in euro digitale;

25."mezzi di pagamento digitali comparabili": mezzi di pagamento digitali, compresi il pagamento tramite carta di debito e il pagamento istantaneo al punto di interazione, ma esclusi il bonifico e l'addebito diretto che non sono disposti nel punto di interazione;

26."trasferimento": su richiesta di un utente dell'euro digitale, il trasferimento da un prestatore di servizi di pagamento a un altro delle informazioni su tutti i servizi di pagamento in euro digitale o su alcuni di essi, compresi i pagamenti ricorrenti, eseguiti su un conto di pagamento in euro digitale, o delle disponibilità di euro digitale da un conto di pagamento in euro digitale all'altro, o entrambe le forme di trasferimento, chiudendo o senza chiudere il precedente conto di pagamento in euro digitale e mantenendo nel contempo lo stesso identificativo di conto;

27."identificativo utente": un identificativo unico creato da un prestatore di servizi di pagamento che distribuisce l'euro digitale per distinguere in modo inequivocabile, ai fini dell'euro digitale online, gli utenti dell'euro digitale, ma che non è attribuibile dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali a una persona fisica o giuridica identificabile;

28."alias dell'utente": un identificativo pseudonimo unico utilizzato per proteggere l'identità dell'utente nell'elaborazione dei pagamenti in euro digitale che può essere attribuito a una persona fisica o giuridica identificabile solo dal prestatore di servizi di pagamento che distribuisce l'euro digitale o dall'utente dell'euro digitale;

29."autenticazione dell'utente": un'informazione unica creata dal prestatore di servizi di pagamento che distribuisce l'euro digitale che, insieme all'identificativo utente, consente a un utente dell'euro digitale di dimostrare la proprietà delle disponibilità di euro digitale online registrate nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale;

30."prestatori di servizi di supporto": una o più entità, designate dalla Banca centrale europea, che prestano servizi a tutti i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale al fine di facilitare il regolare funzionamento delle operazioni di pagamento in euro digitale;

31."dispositivo mobile": un dispositivo che consente agli utenti dell'euro digitale di autorizzare operazioni di pagamento in euro digitale online o offline, compresi in particolare smartphone, tablet, smartwatch e dispositivi indossabili di tutti i tipi.

CAPO II
ISTITUZIONE ED EMISSIONE DELL
'EURO DIGITALE

Articolo 3
Istituzione dell
'euro digitale

L'euro digitale è istituito come forma digitale della moneta unica.

Articolo 4
Emissione dell
'euro digitale

1.Conformemente ai trattati, la Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro digitale, e la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere l'euro digitale.

2.L'euro digitale è una passività diretta della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nei confronti degli utenti dell'euro digitale.

Articolo 5
Diritto applicabile

1.L'euro digitale è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento, integrate dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi degli articoli 11, 33, 34, 35 e 38 e dagli atti di esecuzione che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi dell'articolo 37.

2.All'interno del quadro del presente regolamento, l'euro digitale è disciplinato anche dalle misure, norme e standard dettagliati che possono essere adottati dalla Banca centrale europea nell'ambito delle sue competenze. Qualora tali misure, norme e standard dettagliati abbiano un impatto sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, la Banca centrale europea consulta il Garante europeo della protezione dei dati prima della loro adozione.

3.Conformemente all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, sostituita dalla direttiva (UE) [inserire il riferimento — proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno — COM(2023) 366 final] e dal regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno — COM(2023) 367 final] del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX/XX/2023, le disposizioni di tale direttiva si applicano alle operazioni di pagamento in euro digitale.

4.A norma dell'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, modificato dal regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro — COM(2023) 368 final], le disposizioni di tale regolamento si applicano alle operazioni di pagamento in euro digitale.

5.Fatto salvo l'articolo 37 del presente regolamento, la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi si applicano alle operazioni di pagamento in euro digitale.

Articolo 6
Autorità competenti

1.Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per garantire l'osservanza del capo III e dell'articolo 17 nel loro territorio. Essi ne informano la Commissione, indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni e delle attribuzioni.

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del capo III e dell'articolo 17 e adottano tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione di tali norme, compreso il conferimento alle autorità competenti del potere di accedere ai dati necessari. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

2.La direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, sostituita dalla direttiva (UE) [inserire il riferimento — proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno — COM(2023) 366 final], disciplina la vigilanza da parte delle autorità competenti, il regime sanzionatorio e i meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti in merito all'adempimento da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli obblighi di cui ai capi IV, V, VI e VII del presente regolamento.

3.La direttiva (UE) 2015/849, sostituita dalla direttiva (UE) [inserire il riferimento — proposta di direttiva antiriciclaggio — COM(2021) 423 final], disciplina la vigilanza da parte delle autorità competenti, il regime sanzionatorio e i meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti per quanto riguarda le attività dei prestatori di servizi di pagamento in relazione all'euro digitale al fine di garantire l'osservanza del capo IX del regolamento (UE) n. [x] relativo all'istituzione dell'euro digitale.

4.Ai fini della vigilanza sull'osservanza dei capi IV, V e VII del presente regolamento, le autorità competenti di cui al paragrafo 2 cooperano con la Banca centrale europea.

5.Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure adeguate per sensibilizzare il pubblico in merito alla disponibilità e alle caratteristiche dell'euro digitale e alle possibilità di accedere allo stesso.

CAPO III
CORSO LEGALE

Articolo 7
Corso legale

1.L'euro digitale ha corso legale.

2.Il corso legale dell'euro digitale comporta l'obbligo di accettazione dello stesso, al valore nominale pieno, con il potere di estinguere un'obbligazione di pagamento.

3.In virtù dell'obbligo di accettazione dell'euro digitale, il beneficiario non rifiuta l'euro digitale proposto in pagamento per adempiere a tale obbligo.

4.In virtù dell'accettazione al valore nominale pieno dell'euro digitale, il valore monetario dell'euro digitale proposto per il pagamento di un debito è pari al valore del debito pecuniario. È vietato imporre spese supplementari per il pagamento del debito con l'euro digitale.

5.In virtù del potere dell'euro digitale di estinguere un'obbligazione di pagamento, il pagatore può liberarsi di un'obbligazione di pagamento proponendo al beneficiario l'euro digitale.

Articolo 8
Ambito di applicazione territoriale del corso legale

1.L'euro digitale ha corso legale per i pagamenti offline di un debito pecuniario denominato in euro che hanno luogo all'interno della zona euro.

2.L'euro digitale ha corso legale per i pagamenti online di un debito pecuniario denominato in euro a un beneficiario residente o stabilito nella zona euro.

Articolo 9
Deroghe all
'obbligo di accettazione dell'euro digitale

In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8, il beneficiario ha il diritto di rifiutare l'euro digitale nelle circostanze seguenti:

a)se il beneficiario è un'impresa che occupa meno di 10 persone o il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non è superiore a 2 milioni di EUR, o è un soggetto giuridico senza scopo di lucro quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio 44 , a meno che non accetti mezzi di pagamento digitali comparabili;

b)se il rifiuto è opposto in buona fede e si fonda su motivi legittimi e temporanei in linea con il principio di proporzionalità in considerazione di circostanze concrete indipendenti dalla volontà del beneficiario;

c)se il beneficiario è una persona fisica che agisce nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;

d)se, prima del pagamento, il beneficiario ha concordato con il pagatore un altro mezzo di pagamento, fatto salvo l'articolo 10.

Ai fini della lettera b), l'onere della prova per dimostrare che in una circostanza specifica sussistevano motivi legittimi e temporanei e che il rifiuto era proporzionato spetta al beneficiario.

Articolo 10
Divieto di esclusione unilaterale dei pagamenti in euro digitale

I beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione dell'euro digitale non utilizzano clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale o pratiche commerciali che hanno per oggetto o per effetto l'esclusione dell'uso dell'euro digitale da parte dei pagatori di debiti pecuniari denominati in euro. Tali clausole contrattuali o pratiche commerciali non sono vincolanti per il pagatore. Si considera che una clausola contrattuale non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto standard e il pagatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

Articolo 11
Ulteriori deroghe di diritto monetario

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 al fine di integrare il presente regolamento individuando ulteriori deroghe di diritto monetario al principio dell'obbligo di accettazione. Tali deroghe sono giustificate da un obiettivo di interesse pubblico e ad esso proporzionate, non compromettono l'efficacia del corso legale dell'euro digitale e sono consentite solo a condizione che siano disponibili altri strumenti per il pagamento di debiti pecuniari. Nel preparare tali atti delegati, la Commissione consulta la Banca centrale europea.

Articolo 12
Interazione tra l
'euro digitale e banconote e monete in euro

1.L'euro digitale è convertibile in banconote e monete in euro alla pari.

2.I beneficiari di un debito pecuniario denominato in euro accettano pagamenti in euro digitale conformemente alle disposizioni del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che accettino pagamenti in banconote e monete in euro conformemente al regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro — COM(2023) 364 final]. Laddove l'accettazione delle banconote e delle monete in euro e dell'euro digitale sia obbligatoria a norma delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (XXX relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro), il pagatore ha il diritto di scegliere il mezzo di pagamento.

CAPO IV
DISTRIBUZIONE

Articolo 13
Prestatori di servizi di pagamento

1.Nel quadro della direttiva 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento possono prestare i servizi di pagamento in euro digitale di cui all'allegato I a:

a)persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro;

b)persone fisiche e giuridiche che hanno aperto un conto in euro digitale nel periodo in cui risiedevano o erano stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro ma che non sono più residenti o stabilite in tali Stati membri;

c)visitatori;

d)persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in Stati membri la cui moneta non è l'euro, alle condizioni di cui all'articolo 18;

e)persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in paesi terzi, compresi i territori in virtù di un accordo monetario con l'Unione, alle condizioni di cui agli articoli 19 e 20.

La Banca centrale europea può limitare l'accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo nel tempo per gli utenti dell'euro digitale di cui alle lettere b) e c), alle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Tali tempistiche sono determinate in relazione allo status di residenti o di visitatori degli utenti dell'euro digitale.

Ai fini della lettera a), i residenti comprendono sia i cittadini dell'Unione che i cittadini di paesi terzi che beneficiano dei diritti di soggiorno a norma del diritto dell'Unione o nazionale.

2.I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento ai sensi della direttiva 2015/2366 consentono agli utenti dell'euro digitale di conferire o prelevare manualmente o automaticamente i fondi dei loro conti di pagamento in euro digitale a o da conti di pagamento in euro non digitale, o banconote e monete in euro quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante, fatte salve le limitazioni che la Banca centrale europea può adottare conformemente all'articolo 16 del presente regolamento.

3.I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione degli utenti dell'euro digitale funzionalità di conferimento e di prelievo di fondi:

a)in qualsiasi momento, su base continuativa, se il conferimento e il prelievo di fondi avvengono tramite conti di pagamento in euro non digitale;

b)quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante in cui il conferimento e il prelievo di fondi avvengono tramite banconote e monete in euro.

4.I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 consentono agli utenti dell'euro digitale di:

a)disporre il prelievo automatico dei fondi in euro digitale che superano le eventuali limitazioni che la Banca centrale europea può adottare in conformità dell'articolo 16 per spostarli su un conto di pagamento in euro non digitale, in caso di ricezione di un'operazione di pagamento in euro digitale effettuata online;

b)effettuare un'operazione di pagamento in euro digitale online se l'importo dell'operazione supera le loro disponibilità di euro digitale.

Ai fini delle lettere a) e b) e previa approvazione degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento collegano ciascun conto di pagamento in euro digitale a un unico conto di pagamento in euro non digitale designato dagli utenti dell'euro digitale. Gli utenti dell'euro digitale sono autorizzati a tenere tale conto di pagamento in euro non digitale designato presso un prestatore di servizi di pagamento diverso da quello presso cui è detenuto un determinato conto di pagamento in euro digitale.

5.L'euro digitale distribuito dai prestatori di servizi di pagamento è convertibile alla pari in moneta scritturale e moneta elettronica denominate in euro.

6.Ai fini dei servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale instaurano un rapporto contrattuale solo con i prestatori di servizi di pagamento. Gli utenti dell'euro digitale non hanno alcun rapporto contrattuale con la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali.

7.Gli utenti dell'euro digitale possono avere uno o più conti di pagamento in euro digitale presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento o presso diversi prestatori di servizi di pagamento.

8.I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione del pubblico, a titolo gratuito, informazioni accessibili sulle caratteristiche specifiche dei servizi di pagamento in euro digitale e sulle condizioni della loro distribuzione.

Articolo 14
Accesso all
'euro digitale negli Stati membri la cui moneta è l'euro

1.Ai fini della distribuzione dell'euro digitale alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), gli enti creditizi che prestano servizi di pagamento di cui ai punti 1), 2) o 3), dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 prestano a tali persone, su richiesta dei loro clienti, tutti i servizi di pagamento di base in euro digitale di cui all'allegato II.

2.Per le persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), che non sono titolari di un conto in euro non digitale, il capo IV della direttiva 2014/92/UE sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base si applica, ad eccezione degli articoli 17 e 18, all'accesso dei consumatori al conto in euro digitale con servizi di base.

3.Gli Stati membri designano le autorità di cui all'articolo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2015/2366 o gli uffici postali di cui all'articolo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2015/2366 al fine di:

a)prestare servizi di pagamento di base in euro digitale alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), che non detengono o non intendono detenere un conto di pagamento in euro non digitale;

b)prestare servizi di pagamento digitale di base e fornire sostegno all'inclusione digitale, in presenza e in prossimità fisica, alle persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e alle persone anziane.

4.I prestatori di servizi di pagamento di cui ai paragrafi da 1 a 3 forniscono sostegno all'inclusione digitale alle persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e le persone anziane. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), il sostegno all'inclusione digitale comprende un'assistenza specifica per l'on-boarding a un conto in euro digitale e per l'utilizzo di tutti i servizi di base in euro digitale.

5.L'Autorità antiriciclaggio dell'Unione ("AMLA") istituita a norma del regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento che istituisce un'Autorità dell'UE per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ("AMLA") — COM(2021) 421 final)] e l'Autorità bancaria europea emanano congiuntamente orientamenti che specificano l'interazione tra gli obblighi AML/CFT e la prestazione di servizi di pagamento di base in euro digitale, con particolare attenzione all'inclusione finanziaria dei gruppi vulnerabili, compresi i richiedenti asilo o i beneficiari di protezione internazionale, le persone senza indirizzo fisso o i cittadini di paesi terzi che non hanno ottenuto un permesso di soggiorno ma la cui espulsione è impossibile per motivi di fatto o di diritto.

CAPO V
USO DELL
'EURO DIGITALE COME RISERVA DI VALORE E COME MEZZO DI PAGAMENTO

Articolo 15
Principi

1.Al fine di consentire alle persone fisiche e giuridiche di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo, al fine di definire e attuare la politica monetaria e di contribuire alla stabilità del sistema finanziario, è possibile assoggettare a limiti l'uso dell'euro digitale come riserva di valore.

2.Al fine di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale e di evitare spese eccessive per gli esercenti soggetti all'obbligo di accettare l'euro digitale a norma del capo II, fornendo nel contempo un indennizzo per i pertinenti costi sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la fornitura di pagamenti in euro digitale, il livello delle spese o delle commissioni che devono essere pagate dalle persone fisiche o dagli esercenti ai prestatori di servizi di pagamento o tra prestatori di servizi di pagamento è soggetto a limiti.

Articolo 16
Limiti all
'uso dell'euro digitale come riserva di valore

1.Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, la Banca centrale europea sviluppa strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale come riserva di valore e ne decide i parametri e l'utilizzo, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, applicano tali limiti ai conti di pagamento in euro digitale.

2.I parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1:

a)salvaguardano gli obiettivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, in particolare la stabilità finanziaria;

b)garantiscono l'utilizzabilità e l'accettazione dell'euro digitale come strumento avente corso legale;

c)rispettano il principio di proporzionalità.

3.I parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1 si applicano in modo non discriminatorio e uniforme in tutta la zona euro.

4.Eventuali limiti di detenzione sui conti di pagamento in euro digitale adottati a norma del paragrafo 1 si applicano sia alle disponibilità offline che a quelle online. Se un utente dell'euro digitale utilizza sia un euro digitale offline che un euro digitale online, il limite che si applica all'euro digitale online è pari al limite complessivo determinato dalla Banca centrale europea meno il limite di detenzione per l'euro digitale offline fissato dagli utenti dell'euro digitale. Un utente dell'euro digitale può fissare il suo limite di detenzione offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite di detenzione fissato conformemente all'articolo 37.

5.I visitatori della zona euro di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e le persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), sono soggetti a limiti per quanto riguarda l'uso dell'euro come riserva di valore non superiori a quelli effettivamente applicati nella zona euro per le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro. I parametri e l'utilizzo degli strumenti si applicano in modo non discriminatorio e uniforme in tutti gli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Nel decidere in merito all'utilizzo degli strumenti in tali Stati membri e nel fissare i parametri, la Banca centrale europea consulta le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro.

6.Nel caso in cui abbia più conti di pagamento in euro digitale, l'utente dell'euro digitale specifica ai prestatori di servizi di pagamento presso i quali sono detenuti tali conti le modalità di ripartizione del limite di detenzione individuale tra i diversi conti di pagamento in euro digitale.

7.Se un conto di pagamento in euro digitale è detenuto da più utenti dell'euro digitale, l'eventuale limite di detenzione sul relativo conto adottato a norma del paragrafo 1 è pari alla somma dei limiti di detenzione individuali assegnati ai suoi utenti.

8.Nel quadro del presente regolamento, l'euro digitale non produce interessi.

Articolo 17
Commissioni sui servizi di pagamento in euro digitale

1.Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve eventuali commissioni addebitate per altri servizi di pagamento in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento non addebitano commissioni alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), per la prestazione dei servizi di pagamento di base in euro digitale di cui all'allegato 2.

2.Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi commissione di servizio a carico dell'esercente o commissione tra PSP in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale rispetta il principio di proporzionalità. La commissione di servizio a carico dell'esercente o la commissione tra PSP non supera l'importo più basso tra i due importi seguenti:

a)i costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la fornitura di pagamenti in euro digitale, compreso un equo margine di profitto;

b)le commissioni o le spese richieste per mezzi di pagamento digitali comparabili. 

3.La Banca centrale europea controlla regolarmente le informazioni pertinenti ai fini degli importi di cui al paragrafo 2 e pubblica periodicamente gli importi risultanti da tale controllo in una relazione esplicativa.

4.La Banca centrale europea può chiedere ai prestatori di servizi di pagamento di fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo e di verificarne l'osservanza. Le informazioni richieste sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento entro il termine fissato dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea può esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente.

5.La metodologia elaborata dalla Banca centrale europea per il controllo e il calcolo degli importi di cui ai paragrafi 2 e 3 si basa sui parametri seguenti:

a)l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera a), si basa sui costi pertinenti sostenuti per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale dai prestatori di servizi di pagamento più efficienti sotto il profilo dei costi che rappresentano collettivamente un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferiti alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento, compreso un equo margine di profitto;

b)l'equo margine di profitto incluso nell'importo massimo di cui al paragrafo 2, lettera a), è calcolato sulla base del margine di profitto dei prestatori di servizi di pagamento che applicano il margine di profitto più basso che rappresentano collettivamente un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferito alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento;

c)l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera b), si basa su un gruppo rappresentativo di prestatori di servizi di pagamento che forniscono mezzi di pagamento digitali comparabili nella zona euro;

d)gli importi di cui al paragrafo 2 sono uniformi e applicati in modo non discriminatorio in tutta la zona euro.

6.La commissione di servizio a carico dell'esercente è l'unica commissione per operazione che i prestatori di servizi di pagamento possono applicare agli esercenti. I prestatori di servizi di pagamento non addebitano agli esercenti il conferimento e il prelievo di fondi in euro digitale, comprese le operazioni di pagamento in euro digitale di cui all'articolo 13, paragrafo 4. I prestatori di servizi di pagamento includono i costi associati al conferimento e al prelievo di fondi nei costi pertinenti di cui al paragrafo 2, lettera a).

7.Al conferimento e al prelievo di fondi in euro digitale, comprese le operazioni di pagamento in euro digitale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, non si applica alcuna commissione tra PSP.

CAPO VI
DISTRIBUZIONE DELL
'EURO DIGITALE AL DI FUORI DELLA ZONA EURO

Articolo 18
Distribuzione dell
'euro digitale alle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in Stati membri la cui moneta non è l'euro

1.I prestatori di servizi di pagamento possono distribuire l'euro digitale a persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro solo se la Banca centrale europea e la banca centrale nazionale di tale Stato membro hanno firmato un'intesa in tal senso.

2.La firma dell'intesa di cui al paragrafo 1 è subordinata a tutte le condizioni seguenti:

a)lo Stato membro la cui moneta non è l'euro ha notificato agli altri Stati membri, alla Commissione e alla Banca centrale europea la richiesta di consentire l'accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo alle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in tale Stato membro;

b)nella sua richiesta, lo Stato membro la cui moneta non è l'euro si è impegnato a:

i)garantire che la sua banca centrale nazionale rispetti le norme, gli orientamenti, le istruzioni o le richieste emanati dalla Banca centrale europea in relazione all'euro digitale;

ii)garantire che la sua banca centrale nazionale fornisca tutte le informazioni sull'accesso all'euro digitale e sul relativo utilizzo nello Stato membro in questione che la Banca centrale europea può richiedere;

c)lo Stato membro la cui moneta non è l'euro ha adottato tutte le normative nazionali necessarie ad assicurare il rispetto delle pertinenti prescrizioni stabilite nel presente regolamento o delle norme e degli standard adottati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2.

3.L'accordo di cui al paragrafo 1 specifica le misure e le procedure di attuazione necessarie e i casi in cui l'accordo può essere limitato, sospeso o risolto.

4.I prestatori di servizi di pagamento applicano i limiti fissati dalla Banca centrale europea conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, per l'uso dell'euro digitale da parte delle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in Stati membri la cui moneta non è l'euro, che sono applicabili in tali Stati membri.

Articolo 19
Distribuzione dell
'euro digitale alle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in paesi terzi

1.L'euro digitale può essere distribuito a persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in paesi terzi solo se l'Unione e il paese terzo interessato hanno firmato un accordo preliminare in tal senso.

2.Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, decide in merito alle modalità di negoziazione e conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 1, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)il paese terzo garantisce che:

i)la sua banca centrale nazionale e, se del caso, la sua autorità nazionale competente rispettino le norme, gli orientamenti, le istruzioni o le richieste emanati dalla Banca centrale europea in relazione all'euro digitale;

ii)la sua banca centrale nazionale e, se del caso, la sua autorità nazionale competente forniscano tutte le informazioni sull'uso dell'euro digitale nel paese terzo in questione che la Banca centrale europea può richiedere;

b)il paese terzo ha adottato tutte le normative nazionali necessarie per garantire il rispetto delle norme e degli standard stabiliti nel presente regolamento o adottati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2;

c)il paese terzo garantisce che gli intermediari stabiliti o operanti sul suo territorio che distribuiscono l'euro digitale siano soggetti a requisiti di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati ai prestatori di servizi di pagamento stabiliti nell'Unione.

3.L'accordo tra l'Unione e il paese terzo specifica le misure e le procedure di attuazione necessarie e i casi in cui l'accordo può essere limitato, sospeso o risolto, in particolare se il paese terzo è stato identificato come paese terzo con carenze strategiche significative nel suo regime nazionale in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 23 del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] o come paese terzo con carenze di conformità nel suo regime nazionale in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 24 del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final]. Tale accordo è integrato da un'intesa tra la Banca centrale europea e la banca centrale nazionale e, se del caso, l'autorità nazionale competente del paese terzo.

4.I negoziati con i paesi terzi possono essere sospesi per i motivi di cui al paragrafo 3.

5.Gli intermediari stabiliti o operanti nel paese terzo applicano i limiti fissati dalla Banca centrale europea conformemente all'articolo 16, paragrafo 5, per l'uso dell'euro digitale da parte delle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite nel paese terzo, che sono applicabili in tale paese.

Articolo 20
Distribuzione dell
'euro digitale alle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in paesi terzi o territori in virtù di un accordo monetario con l'Unione

1.L'euro digitale può essere distribuito alle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite ad Andorra, Monaco, San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, nelle collettività francesi d'oltremare di Saint-Barthélemy e Saint Pierre e Miquelon, o in qualsiasi altro paese terzo o territorio, in virtù di un accordo monetario volto ad autorizzare il paese terzo o territorio interessato a utilizzare l'euro come valuta ufficiale conformemente al regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio 45 e al regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio 46 , a seguito di una modifica dei rispettivi accordi monetari a tal fine.

2.Fatte salve ulteriori condizioni che possono essere concordate tra l'Unione e il paese terzo o territorio interessato, la distribuzione dell'euro digitale alle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in paesi terzi o territori disciplinati dall'accordo monetario di cui al paragrafo 1 rispetta le prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

Articolo 21
Pagamenti cross-currency

1.I pagamenti cross-currency tra l'euro digitale e altre valute sono soggetti ad accordi preliminari tra, da un lato, la Banca centrale europea e, dall'altro, le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro e dei paesi terzi.

2.La Banca centrale europea coopera con le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro per consentire pagamenti interoperabili tra l'euro digitale e le altre valute.

CAPO VII
CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezione 1
Funzionalità dell
'euro digitale

Articolo 22
Accessibilità e utilizzo

1.L'euro digitale:

a)ha caratteristiche d'uso e di servizio semplici e facili da gestire, anche per le persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate, e per le persone anziane;

b)è accessibile alle persone con disabilità in virtù dell'osservanza dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva 2019/882.

2.Nei loro rapporti con i prestatori di servizi di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale non sono tenuti a detenere o aprire conti di pagamento in euro non digitale o ad accettare altri prodotti in euro non digitale.

3.Ciascun conto di pagamento in euro digitale ha un numero unico di conto di pagamento in euro digitale.

4.Ciascun conto di pagamento in euro digitale può essere collegato a uno o più conti di pagamento in euro non digitale designati dall'utente dell'euro digitale. Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 4, ciascun conto di pagamento in euro digitale può essere collegato a un solo conto di pagamento non digitale.

5.I prestatori di servizi di pagamento consentono l'uso del conto di pagamento in euro digitale da parte di più utenti dell'euro digitale.

Articolo 23
Operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online e offline

1.L'euro digitale è disponibile per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online e offline a partire dalla sua prima emissione.

2.L'euro digitale detenuto online o offline è convertibile alla pari tra queste due forme di moneta, su richiesta degli utenti dell'euro digitale.

3.Prima di disporre un'operazione di pagamento in euro digitale nell'ambito di un pagamento di prossimità, al beneficiario e al pagatore è comunicato se l'operazione avverrà offline o online.

Articolo 24
Operazioni di pagamento in euro digitale condizionate

1.Per garantire che i prestatori di servizi di pagamento e gli utenti dell'euro digitale possano porre in essere operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, la Banca centrale europea può:

a)adottare misure, norme e standard dettagliati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, che i prestatori di servizi di pagamento possono utilizzare per garantire l'interoperabilità delle operazioni di pagamento in euro digitale condizionate;

b)fornire le funzionalità dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale necessarie per l'esecuzione di operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, compreso l'accantonamento di fondi.

2.L'euro digitale non è moneta programmabile.

Sezione 2
Modalità di distribuzione

Articolo 25 
Portafogli europei di identità digitale

1.I servizi front-end sono interoperabili con i portafogli europei di identità digitale o integrati in essi.

2.Su richiesta degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale garantiscono che tali utenti possano avvalersi delle funzionalità dei loro portafogli europei di identità digitale conformemente all'articolo 6 bis del regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea — COM(2021) 281 final].

Articolo 26
Interoperabilità

La Banca centrale europea si adopera per garantire, per quanto possibile, l'interoperabilità degli standard che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale con gli standard pertinenti che disciplinano i mezzi di pagamento digitali privati. La Banca centrale europea si adopera per consentire ai mezzi di pagamento digitali privati, nella misura del possibile e ove opportuno, di avvalersi delle norme, degli standard e dei processi che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale.

Ai fini del primo comma, l'interoperabilità può essere sostenuta, tra l'altro, dall'uso di standard aperti.

Articolo 27
Meccanismo di risoluzione delle controversie

1.Fatte salve le controversie relative alla liceità del trattamento dei dati personali, le controversie sono disciplinate dalla direttiva 2015/2366. La direttiva (UE) 2020/1828 si applica alle azioni rappresentative intentate contro le violazioni delle disposizioni del presente regolamento che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori.

2.La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono mettere a disposizione dei prestatori di servizi di pagamento meccanismi per facilitare lo scambio di messaggi per la risoluzione delle controversie. Tali meccanismi possono essere gestiti direttamente dalla Banca centrale europea o dai prestatori di servizi di supporto designati dalla Banca centrale europea.

3.La Banca centrale europea non agisce in qualità di parte in nessuna delle controversie di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 28
Servizi front-end per l
'accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo

1.I prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale lasciano agli utenti dell'euro digitale la scelta di utilizzare i servizi front-end digitali elencati di seguito per consentire loro di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli:

a)servizi front-end sviluppati dai prestatori di servizi di pagamento; e

b)servizi front-end sviluppati dalla Banca centrale europea.

Se non offre un servizio front-end in euro digitale, il prestatore di servizi di pagamento utilizza un servizio della Banca centrale europea.

2.I servizi front-end forniti dalla Banca centrale europea di cui al paragrafo 1, lettera b), non prevedono relazioni con i clienti, che sono poste in essere esclusivamente dai prestatori di servizi di pagamento nel loro ruolo nell'ambito della distribuzione dell'euro digitale di cui all'articolo 13 e ai sensi della direttiva 2015/2366. La Banca centrale europea non ha accesso ai dati personali in relazione ai servizi front-end sviluppati dalla Banca centrale europea e utilizzati dai prestatori di servizi di pagamento.

3.I prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale assicurano che:

a)i servizi di pagamento in euro digitale utilizzino il logo ufficiale dell'euro digitale;

b)gli utenti dell'euro digitale possano accedere ai conti di pagamento in euro digitale e utilizzarli in modo rapido e semplice.

Articolo 29
Rispetto delle sanzioni dell
'Unione adottate a norma dell'articolo 215 TFUE

1.I prestatori di servizi di pagamento che eseguono operazioni di pagamento in euro digitale verificano se i loro utenti dell'euro digitale sono persone o entità inserite nell'elenco. I prestatori di servizi di pagamento effettuano tali verifiche immediatamente dopo l'entrata in vigore di eventuali misure restrittive nuove o modificate adottate a norma dell'articolo 215 TFUE che prevedono il congelamento dei beni o il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, e almeno una volta ogni giorno di calendario.

2.Durante l'esecuzione di un'operazione di pagamento in euro digitale, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario coinvolti nell'esecuzione di tale operazione non verificano, in aggiunta alle verifiche di cui al paragrafo 1, se il pagatore o il beneficiario i cui conti di pagamento in euro digitale sono utilizzati per l'esecuzione dell'operazione siano persone o entità inserite nell'elenco.

3.Un prestatore di servizi di pagamento che non abbia effettuato le verifiche di cui al paragrafo 1 ed esegua un'operazione di pagamento in euro digitale, facendo sì che un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'esecuzione di tale operazione non congeli le attività di persone o entità inserite nell'elenco o metta fondi o risorse economiche a disposizione di tali persone o entità, risarcisce il danno finanziario arrecato all'altro prestatore di servizi di pagamento derivante dalle sanzioni imposte a quest'ultimo a titolo delle misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE che prevedono il congelamento delle attività o il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche.

Articolo 30
Regolamento delle operazioni di pagamento in euro digitale

1.Le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online e offline sono regolate istantaneamente.

2.Il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online avviene al momento della registrazione del trasferimento degli euro digitali in questione dal pagatore al beneficiario nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale approvata dall'Eurosistema.

3.Il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline avviene nel momento in cui vengono aggiornate le registrazioni delle disponibilità di euro digitale in questione nei dispositivi di conservazione locale del pagatore e del beneficiario.

Articolo 31 
Trasferimento di conti di pagamento in euro digitale

1.I prestatori di servizi di pagamento consentono agli utenti dell'euro digitale, su loro richiesta, di trasferire i loro conti di pagamento in euro digitale ad altri prestatori di servizi di pagamento, mantenendo nel contempo gli stessi identificativi di conto.

2.In circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di pagamento non è operativamente in grado di fornire servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale per un periodo di tempo prolungato o ha perso i dati relativi ai conti di pagamento in euro digitale in questione, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono autorizzare il trasferimento dei conti di pagamento in euro digitale detenuti presso tale prestatore di servizi di pagamento a un altro prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale. Tale trasferimento consente al nuovo prestatore di servizi di pagamento di completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile.

Articolo 32
Meccanismo generale di individuazione
e prevenzione delle frodi

1.La Banca centrale europea può agevolare i compiti di individuazione e prevenzione delle frodi che i prestatori di servizi di pagamento svolgono ai sensi della direttiva 2015/2366, istituendo un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi per le operazioni in euro digitale effettuate online al fine di garantire il funzionamento regolare ed efficiente dell'euro digitale. Tale meccanismo generale di prevenzione e individuazione delle frodi può essere gestito direttamente dalla Banca centrale europea o dai prestatori di servizi di supporto designati dalla Banca centrale europea.

2.La Banca centrale europea consulta il Garante europeo della protezione dei dati prima di elaborare i dettagli relativi agli elementi operativi del meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi.

3.Il meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi:

a)valuta in tempo reale l'esposizione al rischio di frode delle operazioni in euro digitale effettuate online a uso esclusivo dei prestatori di servizi di pagamento prima dell'introduzione dell'operazione nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale;

b)aiuta i prestatori di servizi di pagamento a individuare le operazioni fraudolente nelle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online che sono state regolate.

4.Ai fini del presente articolo, i prestatori di servizi di pagamento forniscono al meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi le informazioni di cui all'allegato 5. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che il servizio di supporto non sia in grado di identificare direttamente gli utenti dell'euro digitale sulla base delle informazioni fornite al meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi.

Articolo 33
Accesso equo, ragionevole e non discriminatorio ai dispositivi mobili

1.Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972 47 consentono ai prestatori di servizi front-end e ai fornitori di portafogli europei di identità digitale l'effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software necessarie per conservare e trasferire, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, i dati per l'elaborazione delle transazioni in euro digitale effettuate online o offline, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità.

2.Ai produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1 non è impedito di adottare le misure strettamente necessarie e proporzionate per garantire che l'interoperabilità non comprometta l'integrità delle componenti hardware e software interessate dall'obbligo di interoperabilità, a condizione che tali misure siano debitamente giustificate.

3.Ai fini dell'applicazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a norma del paragrafo 1, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1 pubblicano le condizioni generali di effettiva interoperabilità e accesso. Tali condizioni generali comprendono un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie basato nell'Unione europea. Il meccanismo di risoluzione delle controversie non pregiudica il diritto di presentare ricorso dinanzi alle autorità giudiziarie in conformità del diritto dell'Unione e del diritto nazionale.

CAPO VIII
VITA PRIVATA E PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 34
Trattamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento
 

1.I prestatori di servizi di pagamento svolgono un compito di interesse pubblico quando trattano dati personali per le finalità seguenti:

a)l'applicazione di limiti, compresa la verifica dell'esistenza di conti in euro digitale detenuti dagli utenti dell'euro digitale potenziali o esistenti presso un altro prestatore di servizi di pagamento, di cui all'articolo 16;

b)il conferimento e il prelievo di fondi di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, e le operazioni di pagamento in euro digitale di cui all'articolo 13, paragrafo 4;

c)la fornitura dell'euro digitale offline, comprese la registrazione e la cancellazione dei dispositivi di conservazione locale di cui all'allegato I, lettera b);

d)il rispetto delle sanzioni dell'Unione di cui all'articolo 29;

e)gli obblighi dei prestatori di servizi di pagamento a norma della direttiva (UE) 2015/2366 relativi all'esecuzione delle operazioni e alla prevenzione e individuazione delle frodi, la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849, la conformità fiscale ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, della direttiva 2011/16/UE e del diritto nazionale pertinente, la gestione dei rischi operativi e di sicurezza a norma del regolamento (UE) 2022/2554 e gli obblighi di cui alla direttiva 2014/92/UE, nella misura in cui riguardano l'euro digitale.

Per la fornitura dell'euro digitale offline, il trattamento dei dati personali da parte dei prestatori di servizi di pagamento è limitato al conferimento e al prelievo di fondi a norma dell'articolo 37, paragrafi 3, 4 e 5.

2.Per le finalità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), del presente articolo, l'allegato III stabilisce i tipi di dati personali.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per aggiornare i tipi di dati personali elencati nell'allegato III.

I prestatori di servizi di pagamento sono considerati titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda le finalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Se un conto di pagamento in euro digitale detenuto da un prestatore di servizi di pagamento è collegato a un conto di pagamento in euro non digitale detenuto da un altro prestatore di servizi di pagamento a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, tali prestatori di servizi di pagamento sono contitolari del trattamento.

4.I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i dati comunicati alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali o ai prestatori di servizi di supporto non identifichino direttamente i singoli utenti dell'euro digitale

Articolo 35
Trattamento dei dati personali
 da parte della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali

1.La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali svolgono un compito di interesse pubblico o esercitano pubblici poteri quando trattano dati personali per le finalità seguenti:

a)fornire ai prestatori di servizi di pagamento l'accesso all'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale e sostenere lo scambio di messaggi tra prestatori di servizi di pagamento;

b)regolare le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online;

c)salvaguardare la sicurezza e l'integrità dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale e dei dispositivi di conservazione locale; 

d)sostenere la verifica, da parte dei prestatori di servizi di pagamento, dell'esistenza di conti di pagamento in euro digitale detenuti dal potenziale utente presso altri prestatori di servizi di pagamento al fine di evitare l'elusione dei limiti di cui all'articolo 16;

e)in circostanze eccezionali quali definite all'articolo 31, paragrafo 2, autorizzare i prestatori di servizi di pagamento a trasferire i conti di pagamento in euro digitale detenuti presso un prestatore di servizi di pagamento a un altro prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale.

2.Per le finalità di cui al paragrafo 1, l'allegato IV stabilisce i tipi di dati personali.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per aggiornare i tipi di dati personali elencati nell'allegato IV.

4.I dati personali trattati per i compiti di cui al paragrafo 1 sono supportati da misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia. Ciò include la chiara separazione dei dati personali per garantire che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali non possano identificare direttamente i singoli utenti dell'euro digitale.

5.La Banca centrale europea è considerata titolare del trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai paragrafi 1 e 8 del presente articolo. Quando svolge uno dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 8 congiuntamente alle banche centrali nazionali, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali sono contitolari del trattamento per tale compito.

6.Il presente articolo non pregiudica il trattamento dei dati personali interessati nell'esercizio degli altri compiti e competenze della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali, anche per quanto riguarda la vigilanza sugli enti creditizi e la sorveglianza dei sistemi di pagamento.

7.Qualora decida di non affidare i compiti di cui agli articoli 27 e 32 ai prestatori di servizi di supporto, la Banca centrale europea può trattare i tipi di dati personali di cui all'allegato 5, fatte salve le prescrizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

8.Al fine di sostenere il compito dei prestatori di servizi di pagamento di far rispettare i limiti di detenzione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e di assicurare il trasferimento di emergenza su richiesta dell'utente conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, la BCE può, da sola o congiuntamente con le banche centrali nazionali, istituire un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale di cui all'allegato 4, punto 4). La Banca centrale europea attua misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere desunta dalle informazioni consultate attraverso il punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di servizi di pagamento il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale.

Articolo 36
Trattamento da parte di prestatori di servizi di supporto

1.Qualora la Banca centrale europea decida di affidare i compiti di cui agli articoli 27 e 32 a prestatori di servizi di supporto, i prestatori di servizi di supporto forniscono servizi relativi ai pagamenti a tutti i prestatori di servizi di pagamento. In tale situazione i prestatori di servizi di pagamento svolgono un compito di interesse pubblico quando trattano dati personali per le finalità seguenti:

a)sostenere la prevenzione e l'individuazione delle frodi tra i prestatori di servizi di pagamento conformemente all'articolo 32;

b)sostenere lo scambio di messaggi per la risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 27.

2.Per le finalità di cui al paragrafo 1, l'allegato V stabilisce i tipi di dati personali.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per aggiornare i tipi di dati personali elencati nell'allegato V.

4.Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1 ha luogo solo quando sono attuate misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i prestatori di servizi di supporto non possano identificare direttamente i singoli utenti dell'euro digitale.

5.I prestatori di servizi di supporto sono considerati titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda le finalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il presente paragrafo lascia impregiudicata la possibilità per la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali di nominare gli operatori di servizi relativi ai pagamenti per tutti i prestatori di servizi di pagamento e di controllare il livello di prestazione dei servizi senza trattare dati personali.

CAPO IX
LOTTA AL RICICLAGGIO

Articolo 37
Norme
antiriciclaggio applicabili alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline

1.I prestatori di servizi di pagamento applicano i paragrafi da 2 a 6 alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline.

2.I dati sulle operazioni non sono conservati dai prestatori di servizi di pagamento né dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali.

3.I prestatori di servizi di pagamento conservano i dati relativi al conferimento e al prelievo di fondi per la conservazione degli euro digitali sugli strumenti di pagamento conformemente all'articolo 40 della direttiva (UE) 2015/849 e alle disposizioni nazionali di recepimento di tale articolo. I prestatori di servizi di pagamento, su richiesta, mettono tali dati a disposizione dell'unità di informazione finanziaria e delle altre autorità competenti di cui all'articolo 2, punto 31), del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final].

4.Ai fini del paragrafo 3, per dati relativi al conferimento e al prelievo di fondi si intendono le informazioni seguenti:

a)l'importo conferito o prelevato;

b)l'identificativo del dispositivo di conservazione locale per il pagamento in euro digitale effettuato offline;

c)la data e l'ora dell'operazione di conferimento e di prelievo di fondi;

d)i numeri di conto utilizzati per il conferimento e il prelievo di fondi.

5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che fissano limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39.

6.I limiti di transazione e di detenzione tengono conto della necessità di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo senza limitare indebitamente l'uso dell'euro digitale offline come mezzo di pagamento. Nell'elaborazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto in particolare di quanto segue:

a)una valutazione delle minacce, delle vulnerabilità e dei rischi dell'euro digitale connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'ambito del conferimento e del prelievo di fondi tramite uno strumento di pagamento;

b)le raccomandazioni e le relazioni pertinenti elaborate dalle organizzazioni e dagli enti di normazione internazionali competenti in materia di prevenzione del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo;

c)l'obiettivo di garantire l'utilizzabilità e l'accettazione dell'euro digitale come strumento avente corso legale.

Ai fini della lettera a), la Commissione può chiedere all'AMLA di adottare un parere che valuti il livello delle minacce di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associate all'euro digitale offline e le sue vulnerabilità. La Commissione può consultare il comitato europeo per la protezione dei dati.

CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38
Atti delegati

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 11, 33, 34 e 35 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.La delega di potere di cui agli articoli 11, 33, 34 e 35 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 11, 33, 34 e 35 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 39
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 40
Relazioni

1.All'emissione e all'uso dell'euro digitale si applicano le disposizioni in materia di responsabilità di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 3, dello statuto del SEBC e della Banca centrale europea.

A tal fine la Banca centrale europea presenta una relazione in merito allo sviluppo dell'euro digitale e al suo utilizzo. La relazione riguarda il contributo della Banca centrale europea all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, compresi gli elementi seguenti:

a)il livello delle commissioni o delle spese che devono essere pagate dagli esercenti ai prestatori di servizi di pagamento o tra prestatori di servizi di pagamento;

b)l'interoperabilità dell'euro digitale con altre valute negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e nei paesi terzi;

c)lo sviluppo di valute digitali di banca centrale diverse dall'euro digitale negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e nei paesi terzi interessati, e la pertinenza di tali sviluppi per la zona euro;

d)le tendenze del mercato nei pagamenti e la pertinenza di tali tendenze per i casi d'uso innovativi.

2.Prima della prevista emissione dell'euro digitale e dell'attuazione di qualsiasi modifica dei parametri e dell'utilizzo degli strumenti di cui all'articolo 16 o almeno ogni tre anni dopo l'emissione dell'euro digitale, la Banca centrale europea fornisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione:

a)informazioni sugli strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale di cui all'articolo 16 e sui parametri che la Banca centrale europea intende adottare in considerazione del contesto finanziario e monetario prevalente;

b)un'analisi del modo in cui si prevede che gli strumenti e i parametri di cui alla lettera a) conseguano l'obiettivo di salvaguardare la stabilità finanziaria.

3.Un anno dopo la prima emissione dell'euro digitale e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che analizza l'impatto dei parametri e dell'utilizzo degli strumenti di cui all'articolo 16 sugli aspetti seguenti:

a)il ruolo degli intermediari finanziari nel finanziamento dell'economia;

b)i requisiti di liquidità di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4.Un anno dopo la prima emissione dell'euro digitale e successivamente ogni due anni, gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni su tutti gli elementi seguenti:

a)le sanzioni applicate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1;

b)il numero di conti in euro digitale aperti;

c)il numero di prestatori di servizi di pagamento che forniscono servizi di base in euro digitale alle persone fisiche di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3;

d)il numero di conti di pagamento in euro digitale aperti dai prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3;

la percentuale di domande respinte dai prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3.

Articolo 41
Riesame

1.Entro un anno dalla prima emissione dell'euro digitale, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Nell'elaborare la sua relazione, la Commissione tiene conto delle relazioni della Banca centrale europea di cui all'articolo 40 e di eventuali pareri e opinioni espressi dalla Banca centrale europea.

2.Entro un anno dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'evoluzione delle valute digitali di banca centrale per l'uso al dettaglio negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e sull'impatto del presente regolamento sul mercato interno, corredata, se del caso, di proposte di modifica degli atti legislativi che disciplinano l'uso delle valute digitali di banca centrale per l'uso al dettaglio in tutta l'Unione.

3.Entro tre anni dalla prima emissione dell'euro digitale, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'adeguatezza e sull'effettività dell'accesso all'euro digitale nella zona euro e della sua accettazione.

Articolo 42
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Uno "stablecoin" è una cripto-attività che fa riferimento a una moneta fiduciaria o a un portafoglio di attività liquide per stabilizzare il suo valore di mercato.
(2)    Secondo una recente indagine Eurobarometro sui servizi e i prodotti finanziari al dettaglio: un intervistato dell'UE su tre ha dichiarato di aver sentito parlare del fatto che sono in corso discussioni sulla possibile introduzione di un euro digitale. Indagine disponibile al link: Servizi e prodotti finanziari al dettaglio — ottobre 2022 — Indagine Eurobarometro (europa.eu) (solo in EN).
(3)    GU L 83 del 30.3.2010, pag. 70.
(4)     Raccomandazione della Commissione, del 22 marzo 2010, relativa alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro (europa.eu) .
(5)    COM(2020) 591 final e COM(2020) 592 final.
(6)     EUR-Lex - 02016R0679-20160504 - IT - EUR-Lex (europa.eu) .
(7)     EUR-Lex - 32018R1725 - IT - EUR-Lex (europa.eu) .
(8)     EUR-Lex - 32019L0882 - IT - EUR-Lex (europa.eu) .
(9)     EUR-Lex - 32014L0092 - IT - EUR-Lex (europa.eu) .
(10)     EUR-Lex - 02015L2366-20151223 - IT - EUR-Lex (europa.eu) .
(11)    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive 2015/2366/CE e 2009/110/CE (COM(2023) 366 final) e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/210 (COM(2013) 367 final).
(12)     Pacchetto legislativo sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (europa.eu) (disponibile solo in EN).
(13)     EUR-Lex - 52021PC0281 - IT - EUR-Lex (europa.eu) .
(14)     https://ec.europa.eu/info/publications/towards-stronger-international-role-euro-commission-contribution-european-council-13-14-december-2018_en .
(15)    COM(2021) 32 final.
(16)     Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale .
(17)    È importante sottolineare che il sostegno all'euro rimane a un livello molto elevato nell'UE (71 %, il secondo livello più alto mai registrato) e soprattutto nella zona euro (79 %). Fonte: Eurobarometro standard 98 (inverno 2022-2023), indagine disponibile al link: Eurobarometro standard 98 — inverno 2022-2023 — febbraio 2023 — - Indagine Eurobarometro (europa.eu) (solo in EN).
(18)    GU C […] del […], pag. […].
(19)    GU C […] del […], pag. […].
(20)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final).
(21)    Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2021 (2021/2063(INI)).
(22)    https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6301-2022-INIT/it/pdf.
(23)    Banca centrale europea, Rapporto su un euro digitale , ottobre 2020.
(24)    https://documents1.worldbank.org/curated/en/806481470154477031/pdf/Payment-Aspects-of-Financial-Inclusion.pdf.
(25)     Studio sui nuovi metodi di pagamento digitali (europa.eu) , marzo 2022. Secondo la Banca mondiale, inclusione finanziaria significa che le persone hanno accesso a prodotti e servizi finanziari utili e a prezzi abbordabili che soddisfano le loro esigenze: operazioni, pagamenti, risparmi, credito e assicurazione.
(26)    Cfr. sentenza del 26 gennaio 2021, Hessischer Rundfunk, cause riunite C-422/19 e C-423/19, ECLI:EU:C:2021:63, punto 46.
(27)    Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1).
(28)    GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.
(29)    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).
(30)    Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).
(31)    Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3).
(32)    Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
(33)    Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).
(34)    Dichiarazione sulle scelte di progettazione per un euro digitale dal punto di vista della vita privata e della protezione dei dati, adottata il 10 ottobre 2022.
(35)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(36)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(37)    Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(38)    Proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (COM(2021) 420 final); proposta di direttiva che stabilisce i meccanismi che gli Stati membri dovrebbero istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849 (COM(2021) 423 final); proposta di regolamento che istituisce un'Autorità dell'UE per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ("AMLA") (COM(2021) 421 final); e una proposta di rifusione del regolamento (UE) 2015/847 che estende gli obblighi di tracciabilità alle cripto-attività (COM(2021) 422 final).
(39)    Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
(40)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(41)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(42)    Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(43)    Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).
(44)    Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
(45)    Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).
(46)    Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1).
(47)    Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).
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Bruxelles, 28.6.2023

COM(2023) 369 final

ALLEGATI

della

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'istituzione dell'euro digitale




{SEC(2023) 257 final} - {SWD(2023) 233 final} - {SWD(2023) 234 final}


ALLEGATO I
Servizi di pagamento in euro digitale

I servizi di pagamento in euro digitale consistono in quanto segue:

(a)consentire agli utenti dell'euro digitale di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo, fatte salve eventuali limitazioni stabilite dalla Banca centrale europea conformemente all'articolo 16;

(b)consentire agli utenti dell'euro digitale di disporre e ricevere operazioni di pagamento in euro digitale e fornire loro strumenti di pagamento in euro digitale;

(c)gestire i conti di pagamento in euro digitale dei rispettivi utenti;

(d)effettuare operazioni di conferimento e prelievo di fondi in conformità dell'articolo 13; e

(e)fornire ulteriori servizi di pagamento in euro digitale oltre ai servizi di pagamento di base in euro digitale ai sensi dell'allegato II.

ALLEGATO II
Servizi di pagamento di base in euro digitale

I servizi di pagamento di base in euro digitale per le persone fisiche consistono nelle attività seguenti:

(a)apertura, tenuta e chiusura di un conto di pagamento in euro digitale;

(b)consultazione di saldi e operazioni;

(c)conferimento e prelievo (non automatizzati) di fondi a/da un conto di pagamento in euro non digitale;

(d)conferimento e prelievo di fondi da/in contante;

(e)disposizione e ricezione di operazioni di pagamento in euro digitale attraverso uno strumento di pagamento elettronico, ad esclusione delle operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, diverse dagli ordini permanenti, nei casi d'uso seguenti:

operazioni di pagamento in euro digitale da persona a persona;

operazioni di pagamento in euro digitale nel punto di interazione, compresi punti vendita e commercio elettronico;

operazioni di pagamento in euro digitale da pubblica amministrazione a persona e da persona a pubblica amministrazione;

(f)operazioni di pagamento in euro digitale di cui all'articolo 13, paragrafo 4; e

(g)fornitura di almeno uno strumento di pagamento elettronico per l'esecuzione di operazioni di pagamento in euro digitale di cui alla lettera e).    

ALLEGATO III
Dati personali trattati dai prestatori di servizi di pagamento (PSP)

1.Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), il trattamento è limitato agli elementi seguenti:

i)identificativo dell'utente;

ii)autenticazione dell'utente;

iii) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, tra cui informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente e il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; e

iv) informazioni sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, compresi l'identificativo e l'importo dell'operazione.

2.Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), il trattamento è limitato agli elementi seguenti:

i)identificativo dell'utente;

ii)autenticazione dell'utente;

iii)informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, compreso il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; e

iv)informazioni sui conti di pagamento in euro non digitale, compreso il numero del conto di pagamento in euro non digitale collegato.

3.Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), il trattamento è limitato agli elementi seguenti:

i)identificativo dell'utente, compresi i nominativi dei detentori di dispositivi di conservazione locale; e

ii)informazioni sul dispositivo di conservazione locale, compreso l'identificativo del dispositivo.

ALLEGATO IV
Dati personali trattati dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali

1.Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), il trattamento è limitato agli elementi seguenti:

i)informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, compreso il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; e

ii)informazioni sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online; informazioni correlate a un numero unico di conto di pagamento in euro digitale, compreso l'importo dell'operazione.

2.Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), il trattamento è limitato agli elementi seguenti:

i)alias dell'utente;

ii)autenticazione dell'utente;

iii)riferimento alle disponibilità di euro digitale su cui effettuare l'addebito; e

iv)riferimento alle disponibilità di euro digitale su cui effettuare l'accredito.

3.Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), il trattamento è limitato ai dati necessari per l'analisi delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline finalizzata a individuare eventuali contraffazioni: informazioni sul dispositivo di conservazione locale, compreso il numero del dispositivo.

4.Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere d) ed e), e del punto di accesso unico di cui all'articolo 34, paragrafo 8, il trattamento è limitato agli elementi seguenti:

i)identificativo dell'utente;

ii)autenticazione dell'utente, relativa alle attuali disponibilità di euro digitale dell'utente; e

iii)informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, compresi il numero unico di conto di pagamento in euro digitale, le disponibilità di euro digitale dell'utente, il limite di detenzione selezionato dall'utente e il tipo di conto in euro digitale.

ALLEGATO V
Dati personali trattati dai prestatori di servizi di supporto

Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), il trattamento è limitato ai dati necessari per la prevenzione e l'individuazione delle frodi tra i prestatori di servizi di pagamento:

i)informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, compreso l'identificativo unico di conto in euro digitale;

ii)informazioni sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, compreso l'importo dell'operazione; e

iii)informazioni sulla sessione dell'operazione effettuata dall'utente dell'euro digitale, compresa la gamma di indirizzi IP del dispositivo.

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