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Document 52023PC0362

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce misure di conservazione, gestione e controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga i regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (UE) n. 1236/2010 del Consiglio

    COM/2023/362 final

    Bruxelles, 30.6.2023

    COM(2023) 362 final

    2023/0206(COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che stabilisce misure di conservazione, gestione e controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga i regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (UE) n. 1236/2010 del Consiglio


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    La commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) è l'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della gestione delle risorse alieutiche contemplate dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (convenzione NEAFC) 1 . La convenzione NEAFC è stata approvata con la decisione 81/608/CEE del Consiglio 2 ed è entrata in vigore il 17 marzo 1982 3 .

    La NEAFC adotta misure di conservazione, gestione e controllo per garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento ottimale delle risorse alieutiche di sua competenza. Tali misure sono adottate sotto forma di raccomandazioni che diventano vincolanti per le parti contraenti non appena entrano in vigore, a meno che non sia sollevata un'obiezione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della convenzione NEAFC. Ogni parte contraente può sollevare obiezioni alle misure adottate dalla NEAFC entro 50 giorni dalla data della loro notifica da parte del segretariato della NEAFC. Se tre o più parti contraenti presentano un'obiezione contro una raccomandazione, questa non diventa vincolante per nessuna di esse.

    Tutte le parti contraenti della NEAFC sono membri della NEAFC. La NEAFC adotta misure all'unanimità o a maggioranza qualificata in linea con la convenzione NEAFC. Prima di ogni riunione della NEAFC, la Commissione, a nome dell'Unione, elabora direttive di negoziato basate su una posizione pluriennale quinquennale definita con decisione del Consiglio e su pareri scientifici forniti dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e in linea con la politica comune della pesca. Le direttive di negoziato sono presentate, discusse e approvate in sede di gruppo di lavoro del Consiglio e sono ulteriormente modificate, per tener conto degli sviluppi in tempo reale, nel corso di riunioni di coordinamento con gli Stati membri che si svolgono in occasione delle riunioni annuali della NEAFC.

    Nelle sue riunioni annuali la NEAFC adotta nuove misure che, successivamente alla riunione, il segretariato della NEAFC notifica alle parti contraenti come decisioni della NEAFC. Una volta ricevuta la notifica, la Commissione informa il Consiglio che sono state adottate nuove misure, comunicando anche la data prevista per la loro entrata in vigore. L'Unione è tenuta a garantire che tali misure, in quanto obblighi internazionali, siano rispettate non appena entrano in vigore.

    Nel 2022 i pescherecci dell'Unione autorizzati ad operare nella zona di regolamentazione NEAFC sono stati 301.

    Le misure di conservazione, gestione e controllo adottate dalla NEAFC sono state recepite da ultimo dal regolamento (UE) n. 1236/2010 4 e sono state più volte modificate. Da allora la NEAFC ha modificato alcune misure che sono già in vigore e ne ha adottate di nuove che non sono state ancora recepite nel diritto dell'Unione. Si tratta di misure rientranti nel regime NEAFC di controllo e coercizione e di misure adottate dalla NEAFC tramite le raccomandazioni seguenti:

    raccomandazione 19:2014 relativa a misure di gestione per zona ai fini della protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di regolamentazione NEAFC 5 , modificata dalla raccomandazione 06:2023 6 ;

    raccomandazioni 08:2023 7 e 09:2023 8 che modificano l'elenco delle risorse regolamentate dalla NEAFC rientranti nel regime NEAFC di controllo e coercizione;

    raccomandazione 10:2023 che vieta i rigetti nella zona di regolamentazione NEAFC 9 ;

    raccomandazione 11:2023 sul controllo delle operazioni di trasbordo in mare 10 ; e

    raccomandazione 12:2023 sulle misure di controllo applicabili alle navi da ricerca commerciali 11 .

    L'obiettivo principale della presente proposta consiste pertanto nel recepire nel diritto dell'Unione le suddette misure di conservazione, gestione e controllo adottate dalla NEAFC. La proposta ricalca da vicino la struttura e il testo della versione più recente delle misure NEAFC, per evitare di discostarsi dagli obblighi internazionali dell'Unione in quanto parte contraente e facilitare l'uso del documento da parte del personale addetto al controllo e degli operatori.

    La proposta mira contestualmente a riunire in un unico regolamento tutte le misure NEAFC. Attualmente il regolamento (UE) n. 1236/2010 e, in qualche misura, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 12 comprendono disposizioni che attuano le misure di controllo della NEAFC, mentre le disposizioni che attuano le misure di conservazione e di gestione della NEAFC applicabili alla zona di regolamentazione NEAFC sono contenute nei regolamenti (CEE) n. 1899/85 13 e (UE) 2019/1241 del Consiglio. È pertanto opportuno sostituire le disposizioni pertinenti di tali regolamenti con un unico atto legislativo.

    La proposta intende recepire anche alcune misure derivanti dagli impegni internazionali dell'Unione relative al controllo di quattro attività di pesca pelagica nell'Atlantico nord-orientale: sgombro, suri/sugarelli, melù e aringa. Le misure concordate nell'ambito degli accordi di pesca tra l'Unione, le Isole Fær Øer e la Norvegia sulla gestione delle suddette attività di pesca pelagica nelle acque dell'Atlantico nord-orientale per il periodo 2014-2020 sono state recepite nel diritto dell'Unione con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1962 della Commissione 14 . Tale regolamento ha modificato gli articoli da 78 a 91 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione 15 . Inoltre, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio contiene, rispettivamente agli articoli 54 ter e 54 quater, disposizioni riguardanti restrizioni al trattamento e allo scarico delle catture per i pescherecci pelagici e restrizioni all'uso di apparecchiature di cernita automatica.

    Nel 2022 l'Unione, le Isole Fær Øer, la Groenlandia, l'Islanda, la Norvegia e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni su eventuali misure di controllo per le suddette attività di pesca pelagica nell'Atlantico nord-orientale. Tali consultazioni, il cui esito è riportato in un verbale concordato 16 , si sono concluse nel novembre del 2022. Le loro conclusioni rispecchiano l'accordo raggiunto su una revisione delle misure di controllo per le suddette attività di pesca pelagica concordate tra il 2014 e il 2022, compreso un impegno ad attuare misure supplementari entro il 1º gennaio 2026. Le misure rivedute riguardano il monitoraggio dei rigetti in mare, le procedure d'ispezione per gli sbarchi e le norme e i sistemi di pesatura.

    L'Unione è tenuta a garantire il recepimento tempestivo di dette misure nel diritto dell'Unione. Se, da un lato, diverse misure possono essere recepite modificando gli articoli da 78 a 91 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, dall'altro la presente proposta prevede anche una revisione delle misure attualmente previste dagli articoli 54 ter e 54 quater del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio sulle restrizioni all'uso di apparecchiature di cernita automatica a bordo e in mare. Essa consente il necessario adeguamento degli strumenti di monitoraggio in alternativa alla sigillatura dei punti di scarico del peschereccio e l'uso di apparecchiature di cernita automatica a bordo se il peschereccio è dotato di sistemi di controllo elettronico a distanza. Recepisce inoltre nel diritto dell'Unione l'obbligo di monitorare elettronicamente le operazioni di pesatura presso gli impianti di sbarco e di trasformazione mediante tecnologie di videosorveglianza e sensori nel caso in cui vengano pesate più di 3 000 tonnellate all'anno degli stock pelagici interessati.

    La proposta conferisce alla Commissione poteri delegati a norma dell'articolo 290 TFUE ai fini della modifica sia delle misure della NEAFC di natura più tecnica che di quelle scaturite dalle consultazioni riguardanti determinate attività di pesca pelagica nell'Atlantico nord-orientale. Tali misure dovrebbero essere rapidamente recepite nel diritto dell'Unione facendo sì che quest'ultima rispetti i suoi obblighi internazionali. Le future modifiche della proposta dovrebbero essere apportate mediante regolamenti delegati della Commissione, se le modifiche sono di natura tecnica, o mediante modifiche del presente regolamento, negli altri casi.

    Nella riunione annuale del 2018 la NEAFC ha adottato la raccomandazione 19:2019 mirante ad introdurre in ambito NEAFC un sistema elettronico di comunicazione (ERS) basato sulla nuova norma FLUX UN/CEFACT per la gestione sostenibile della pesca. La raccomandazione prevede una procedura secondo cui l'Unione sarà la prima parte contraente della NEAFC ad adottare tale sistema, seguita dalle altre parti contraenti nell'arco di un periodo transitorio di 2 anni. L'adozione della nuova norma è associata all'entrata in vigore di un nuovo regime NEAFC di controllo e coercizione che la proposta mira a recepire nel diritto dell'Unione.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La proposta integra ed è coerente con le altre disposizioni del diritto dell'Unione nel settore interessato. È coerente con la parte VI (politica esterna) del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca 17 (PCP), che impone all'UE di condurre le sue relazioni esterne in tale settore conformemente ai suoi obblighi internazionali, basando le attività di pesca sulla cooperazione regionale in materia.

    La proposta non pregiudica l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2403 relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne 18 , a norma del quale i pescherecci dell'UE dovrebbero conformarsi all'elenco di autorizzazioni di pesca secondo le condizioni e le norme dell'ORGP interessata. Lascia impregiudicato anche il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Non modifica né pregiudica inoltre l'applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, ad eccezione delle misure relative a determinate attività di pesca pelagica attualmente in vigore a norma degli articoli 54 ter e 54 quater di tale regolamento, e infine non contiene disposizioni per il recepimento nel diritto dell'Unione di misure già incluse nei suddetti regolamenti o in altri regolamenti pertinenti.

    La proposta non riguarda le possibilità di pesca dell'Unione decise dalla riunione delle parti. Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca unitamente alle condizioni correlate a queste ultime.

    Le misure di conservazione e di gestione della NEAFC applicabili alla zona di regolamentazione NEAFC sono state recepite nel diritto dell'Unione, da ultimo, dall'allegato XII del regolamento (UE) 2019/1241. La proposta modifica tali misure in linea con le attuali raccomandazioni della NEAFC.

    Le misure di controllo della NEAFC sono state attuate da ultimo nel diritto dell'Unione dal regolamento (CE) n. 1236/2010 del Consiglio. La proposta abroga e sostituisce tale regolamento e recepisce nel diritto dell'Unione l'ultima revisione delle misure di controllo della NEAFC in linea con il nuovo regime di controllo e contrasto 19 . Se adottata dai colegislatori, la presente proposta renderà obsoleti, nella loro interezza, il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 32/2012 della Commissione, che saranno abrogati da un atto giuridico adottato dalla Commissione al momento dell'entrata in vigore della proposta.

    La proposta recepisce le misure riguardanti determinate attività di pesca pelagica concordate dall'Unione, dalle Isole Fær Øer, dalla Groenlandia, dall'Islanda, dalla Norvegia e dal Regno Unito nell'ambito delle consultazioni in materia di pesca conclusesi nel novembre 2022.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    La proposta è coerente con le altre normative dell'UE, in particolare in materia di ambiente.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La proposta ha come base giuridica l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in quanto stabilisce disposizioni necessarie per perseguire gli obiettivi della politica comune della pesca.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    Il principio di sussidiarietà non si applica in quanto la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, lettera d), TFUE.

    Proporzionalità

    La proposta garantisce che il diritto dell'Unione sia in linea con gli obblighi internazionali e con gli impegni dell'Unione, senza andare oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

    Scelta dell'atto giuridico

    Poiché il regolamento consente di stabilire disposizioni direttamente applicabili agli Stati membri e agli operatori economici interessati, in questo contesto esso è da considerarsi come lo strumento più appropriato. Si garantirà in tal modo l'applicazione di dette disposizioni in modo tempestivo e armonizzato, generando maggior certezza giuridica.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    n.p.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    La proposta intende recepire nel diritto dell'Unione le misure in vigore della NEAFC, che sono vincolanti per le parti contraenti della NEAFC. Mira inoltre a recepire le misure applicabili a determinate attività di pesca pelagica nell'Atlantico nord-orientale concordate nel novembre 2022 nell'ambito delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione, le Isole Fær Øer, la Groenlandia, l'Islanda, la Norvegia e il Regno Unito. Gli esperti nazionali e i rappresentanti del settore degli Stati membri sono stati consultati sia durante la fase preparatoria precedente alle riunioni della NEAFC che hanno portato all'adozione delle suddette raccomandazioni, sia in fase di consultazione, nel corso dell'intero ciclo negoziale svoltosi nell'ambito della riunione annuale della NEAFC e durante le consultazioni in materia di pesca. Non si è pertanto ritenuto necessario procedere a ulteriori consultazioni dei portatori di interessi sulla proposta.

    Assunzione e uso di perizie

    n.p.

    Valutazione d'impatto

    Non pertinente, in quanto l'atto proposto riguarda il recepimento di misure direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. Oltre a non definire alcuna nuova politica, la proposta riguarda obblighi internazionali esistenti che sono già vincolanti per l'Unione e che occorre recepire nel diritto dell'Unione.

    Efficienza normativa e semplificazione

    Non pertinente, in quanto la proposta non è collegata al programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione.

    Diritti fondamentali

    n.p.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    n.p.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    n.p.

    Documenti esplicativi (per le direttive)

    n.p.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    Il titolo I contiene l'oggetto della proposta, che consiste nello stabilire le disposizioni adottate dalla NEAFC e misure riguardanti determinate attività di pesca pelagica nell'Atlantico nord-orientale. Onde evitare duplicazioni, le misure già in vigore nel diritto dell'Unione in materia di pesca non sono incluse nella proposta poiché continuano ad essere applicabili, in particolare le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    Il titolo II recepisce le misure della NEAFC, ne determina l'ambito di applicazione (capo I) e stabilisce le definizioni applicabili al titolo II della proposta. Le misure alle quali viene data attuazione comprendono: i) misure di conservazione e di gestione (capo II) e ii) misure di controllo e contrasto (capo III). Le disposizioni in materia di controllo riguardano: l'obbligo per gli Stati membri dell'UE di designare punti di contatto e di assegnare mezzi d'ispezione al regime di controllo NEAFC, gli obblighi dei pescherecci dell'UE autorizzati ad operare nella zona di regolamentazione NEAFC e l'applicazione del regime NEAFC di controllo da parte dello Stato di approdo ai pescherecci di un'altra parte contraente della NEAFC con a bordo risorse alieutiche provenienti da catture effettuate nella zona della convenzione che intendono fare scalo in porti dell'UE e ai comandanti dei pescherecci dell'UE che fanno scalo in un porto di un'altra parte contraente. Il regime NEAFC comprende inoltre un elenco di gravi infrazioni e misure volte a garantire il rispetto delle norme da parte dei pescherecci di parti non contraenti.

    Il titolo III stabilisce le misure applicabili a determinate attività di pesca pelagica. Il capo I definisce l'ambito di applicazione di tali misure, che riguardano la pesca dell'aringa, del melù, dello sgombro e dei suri/sugarelli nella zona della convenzione NEAFC e nelle acque dell'Unione della zona di competenza del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale. Il capo II comprende misure di controllo dei rigetti e di cernita qualitativa a bordo delle navi. Il capo III stabilisce norme in materia di monitoraggio per gli impianti di sbarco e trasformazione in cui vengono pesate più di 3 000 tonnellate all'anno di catture sbarcate delle specie pelagiche interessate.

    Il titolo IV contiene le disposizioni finali, tra cui la protezione dei dati, la delega di poteri e le procedure per esercitare tale delega. Riguarda anche le modifiche e le abrogazioni di altri regolamenti, l'entrata in vigore del regolamento e la data di applicazione di alcune disposizioni.

    2023/0206 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che stabilisce misure di conservazione, gestione e controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga i regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (UE) n. 1236/2010 del Consiglio

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 20 ,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)Uno degli obiettivi della politica comune della pesca quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 è assicurare uno sfruttamento delle risorse biologiche marine in grado di garantire condizioni sostenibili sotto il profilo economico, ambientale e sociale.

    (2)Con la decisione 98/392/CE del Consiglio 22 l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Con la decisione 98/414/CE del Consiglio 23 l'Unione ha approvato l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tale convenzione relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, in cui sono enunciati principi e norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. L'Unione, nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, partecipa alle iniziative intese a salvaguardare gli stock ittici d'alto mare.

    (3)Con la decisione 81/608/CEE del Consiglio 24 la Comunità economica europea ha approvato la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (di seguito, "convenzione NEAFC"), che ha istituito la commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (di seguito, "NEAFC"). Le modifiche del 2004 e del 2006 della convenzione NEAFC sono state approvate con la decisione 2009/550/CE del Consiglio 25 . Tali modifiche sono entrate formalmente in vigore il 29 ottobre 2013, ma, in attesa della loro entrata in vigore, si è convenuto di attuarle in via provvisoria dal momento della loro adozione, conformemente alla dichiarazione del 2005 sull'interpretazione e l'attuazione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (dichiarazione di Londra).

    (4)L'obiettivo della convenzione NEAFC è garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento ottimale delle risorse alieutiche nella zona della convenzione, producendo benefici duraturi sul piano socio-economico e ambientale. A tal fine, la NEAFC ha la facoltà di adottare decisioni giuridicamente vincolanti ("raccomandazioni") per la conservazione, la gestione e il controllo delle risorse alieutiche di sua competenza. Le raccomandazioni sono rivolte essenzialmente alle parti contraenti della NEAFC, ma contengono anche obblighi per gli operatori (ad esempio, per i comandanti delle navi). Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione, nel qual caso devono essere recepite nel diritto dell'Unione a meno che non vi siano già contemplate.

    (5)La raccomandazione NEAFC 19:2014 26 stabilisce misure volte a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili indicando le zone chiuse alla pesca di fondo, le zone di pesca di fondo esistenti e le norme applicabili alla pesca esplorativa. Alcune parti della raccomandazione sono state recepite nel diritto dell'Unione con il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 . È pertanto opportuno che il presente regolamento garantisca il pieno recepimento nel diritto dell'Unione di tale raccomandazione, nella sua interezza.

    (6)La NEAFC ha inoltre adottato le raccomandazioni 01:2023 28 e 04:2023 29 che istituiscono zone di chiusura della pesca dello scorfano nel Mare di Irminger e della pesca dell'eglefino di Rockall. È opportuno recepire tali raccomandazioni nel diritto dell'Unione.

    (7)Per alcune attività di pesca, la NEAFC non è stata in grado di adottare raccomandazioni pertinenti, ad esempio misure riguardanti lo scorfano nelle zone CIEM 1 e 2. È tuttavia opportuno adottare misure di conservazione in linea con le posizioni espresse dall'Unione nell'ambito della NEAFC al fine di garantire benefici riguardanti la conservazione di tali stock.

    (8)L'ultimo recepimento nel diritto dell'Unione delle misure di controllo adottate dalla NEAFC risale al regolamento (UE) n. 1236/2010 30 . Da allora, la NEAFC ha modificato alcune misure, che sono già in vigore, e ne ha adottate di nuove, che non sono state ancora recepite nel diritto dell'Unione. Si tratta, in particolare, delle misure di controllo previste dal regime NEAFC di controllo e coercizione (di seguito, "regime").

    (9)Il regime, in forma di raccomandazione che stabilisce misure di controllo e contrasto applicabili alle navi battenti bandiera delle parti contraenti e operanti nella zona di regolamentazione, prevede disposizioni riguardanti procedure d'ispezione e sorveglianza in mare nella zona di regolamentazione NEAFC e procedure in caso di infrazione che devono essere applicate dalle parti contraenti. Comprende alcune misure di controllo applicabili alla zona della convenzione che riguardano le acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti della NEAFC, ad esempio requisiti relativi all'etichettatura del pesce congelato. Prevede inoltre un sistema di controllo da parte dello Stato di approdo applicabile ai pescherecci delle parti contraenti della NEAFC aventi a bordo risorse alieutiche provenienti dalla zona della convenzione che intendano fare scalo nei porti di un'altra parte contraente. Tale sistema impone all'operatore l'invio di una notifica preventiva, che la parte contraente di bandiera è tenuta a verificare, prima che lo Stato di approdo conceda l'autorizzazione allo sbarco, al trasbordo o all'uso di altri servizi portuali.

    (10)La raccomandazione NEAFC 19:2019 31  ha introdotto un sistema elettronico di comunicazione (ERS) per la trasmissione dei dati tra le parti contraenti della NEAFC e il segretariato della NEAFC secondo la norma FLUX UN/CEFACT per la gestione sostenibile della pesca. L'introduzione di questa norma è associata all'entrata in vigore di un nuovo regime NEAFC di controllo e contrasto. È necessario recepire tale raccomandazione nel diritto dell'Unione.

    (11)Nel 2022 l'Unione, le Isole Fær Øer, la Groenlandia, l'Islanda, la Norvegia e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni su eventuali misure di controllo per determinate attività di pesca pelagica nell'Atlantico nord-orientale. Le consultazioni si sono concluse nel novembre 2022 basandosi sulla posizione dell'Unione approvata dal Consiglio il 14 ottobre 2022. È opportuno recepire nel diritto dell'Unione le misure concordate nel corso di tali consultazioni 32 . Conformemente all'accordo delle parti intervenute in dette consultazioni in materia di pesca, l'applicazione di alcune misure dovrebbe essere posticipata al fine di prevedere un periodo sufficiente per la loro attuazione.

    (12)I dati personali elaborati nel quadro del presente regolamento dovrebbero essere trattati conformemente alle disposizioni applicabili dei regolamenti (UE) 2016/679 33 e (UE) 2018/1725 34 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento, i dati personali dovrebbero essere conservati per non più di cinque anni dal loro ricevimento. Nel caso in cui i suddetti dati personali siano necessari per dar seguito a denunce, infrazioni o procedimenti giudiziari o amministrativi, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero poter conservare certi dati fino al termine del procedimento amministrativo o giudiziario in questione o per tutto il tempo necessario per l'applicazione di sanzioni. È inoltre opportuno stabilire misure di salvaguardia, in particolare contro l'uso improprio, compresa la distruzione accidentale o illecita o la perdita accidentale, la modifica, la divulgazione o l'accesso non autorizzati, conformemente ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e al presente regolamento.

    (13)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [inserire la data] 35 .

    (14)Ai fini di un rapido recepimento nel diritto dell'Unione delle future raccomandazioni della NEAFC che modificheranno o integreranno quelle di cui al presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), atti recanti disposizioni modificative riguardanti le procedure di: notifica dei punti di contatto, trasmissione delle notifiche e autorizzazioni dei pescherecci, comunicazione relativa ai trasbordi e comunicazione al segretariato della NEAFC, dichiarazione cumulativa delle catture e dello sforzo di pesca, notifica dell'impiego di navi e aeromobili d'ispezione, notifica delle infrazioni e sorveglianza; i requisiti dei piani di stivaggio, l'elenco delle risorse regolamentate, le specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV), le coordinate delle zone di pesca di fondo esistenti, le misure tecniche applicabili nella zona di regolamentazione; i dati contenuti nei messaggi, nel registro di produzione, nel giornale di pesca elettronico e nei rapporti relativi al porto di sbarco; i formati di trasmissione dei dati e le procedure di convalida manuale dei messaggi da parte dei centri di controllo della pesca; i dati per la notifica degli ispettori e delle piattaforme d'ispezione, le attività di sorveglianza e i rapporti di sorveglianza e avvistamento; i modelli dei rapporti d'ispezione, le norme sulla costruzione e l'uso delle scalette d'imbarco, i dati contenuti nella notifica di designazione dei porti e i modelli dei moduli riguardanti il controllo da parte dello Stato di approdo. Ai fini di un rapido recepimento nel diritto dell'Unione delle future misure approvate dall'Unione e da altri Stati costieri dell'Atlantico nord-orientale nell'ambito delle consultazioni riguardanti il controllo di determinate attività di pesca pelagica, è opportuno delegare alla Commissione anche il potere di adottare, conformemente all'articolo 290 del TFUE, atti recanti disposizioni modificative riguardanti le restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici in materia di gestione e scarico delle catture, le deroghe al divieto di uso di apparecchiature di cernita automatica e le regole riguardanti lo spostamento dalla zona di pesca. 

    (15)È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 36 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (16)Le misure di conservazione e di gestione della NEAFC applicabili nella zona di regolamentazione sono state recepite da ultimo nel diritto dell'Unione mediante il regolamento (CEE) n. 1899/85 del Consiglio 37 e l'allegato XII del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio 38 . A fini di chiarezza, semplificazione e certezza del diritto, l'articolo 5, lettera h), il capo VI e l'allegato XII del regolamento (UE) 2019/1241 sono soppressi e sostituiti dalle disposizioni del presente regolamento, analogamente al regolamento (CEE) n. 1899/85 del Consiglio. Il regolamento (CEE) n. 1899/85 del Consiglio è abrogato e sostituito dalle disposizioni del presente regolamento.

    (17)Per gli stessi motivi, gli articoli 54 ter e 54 quater del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 39 contenenti determinate misure di controllo della pesca pelagica sono soppressi e sostituiti dalle disposizioni del presente regolamento.

    (18)Le misure di controllo della NEAFC sono state recepite da ultimo nel diritto dell'Unione mediante il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 . Il regolamento (UE) n. 1236/2010 è pertanto abrogato e sostituito dal presente regolamento,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1
    Oggetto

    1.Il presente regolamento:

    (a)stabilisce misure di conservazione e di gestione e recepisce le modifiche del regime di controllo e coercizione adottate dalla commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (di seguito, "regime NEAFC");

    (b)stabilisce misure riguardanti determinate attività di pesca pelagica nella zona della convenzione e nelle acque dell'Unione della zona del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace), come specificato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 ; e

    (c)modifica alcune disposizioni del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

    2.Il presente regolamento si applica fatti salvi gli obblighi istituiti dai regolamenti in vigore riguardanti il settore della pesca, in particolare il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio 42 e i regolamenti (CE) n. 1005/2008 43 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

    TITOLO II
    MISURE NEAFC

    Capo I
    AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 2
    Ambito di applicazione

    Il titolo II del presente regolamento si applica:

    (a)ai pescherecci dell'Unione operanti nella zona di regolamentazione di competenza della NEAFC;

    (b)ai pescherecci dell'Unione aventi a bordo catture provenienti dalla zona della convenzione, ove specificamente indicato; e

    (c)ai pescherecci dei paesi terzi aventi a bordo catture provenienti dalla zona della convenzione nelle acque o nei porti dell'Unione, ove specificamente indicato.

    Articolo 3
    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1."NEAFC": la commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale;

    2."zona della Convenzione": le zone

    (a)degli Oceani Atlantico e Artico e dei loro mari secondari che si estendono a nord di 36° di latitudine nord e tra 42° di longitudine ovest e 51° di longitudine est, escluse:

    I.le parti del Mar Baltico e dei Belt situate a sud e ad est delle linee che vanno da Hasenore Head a Gniben Point, da Korshage a Spodsbierg e da Gilbierg Head a Kullen e

    II.le parti del Mar Mediterraneo e dei suoi mari secondari fino al punto di intersezione del parallelo situato a 36° di latitudine e del meridiano situato a 5°36′ di longitudine ovest;

    (b)dell'Oceano Atlantico situate a nord di 59° di latitudine nord e tra 44° e 42° di longitudine ovest;

    3."zona di regolamentazione": le acque della zona della convenzione situate al di là delle acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti in materia di pesca;

    4."ecosistemi marini vulnerabili" o "EMV": gli ecosistemi marini identificati utilizzando i criteri di cui ai paragrafi 42 e 43 degli orientamenti internazionali dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la gestione della pesca in acque profonde d'alto mare;

    5."risorse regolamentate": le risorse alieutiche oggetto di raccomandazioni nell'ambito della convenzione ed elencate nell'allegato I;

    6."specie indicatrice di EMV": la specie che segnala la presenza di un EMV, come specificato nell'allegato II;

    7."pesca di fondo": l'uso di attrezzi da pesca che possono venire a contatto con il fondale marino durante il normale svolgimento delle operazioni di pesca;

    8."zone di pesca di fondo esistenti": la parte della zona di regolamentazione in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo compreso tra il 1987 e il 2007, quale delimitata dalle coordinate di cui all'allegato III;

    9."pesca esplorativa di fondo": tutte le attività di pesca commerciale di fondo che si svolgono all'interno di zone di restrizione della pesca di fondo o, in caso di cambiamenti significativi nell'esercizio di quest'ultimo tipo di pesca e nella tecnologia ad essa applicabile, nelle zone di pesca di fondo esistenti;

    10."attività di pesca": la pesca, comprese le operazioni di pesca congiunte, le operazioni di trasformazione del pesce, il trasbordo o lo sbarco di risorse alieutiche o prodotti derivati e qualsiasi altra attività commerciale preparatoria o correlata alla pesca, compresi il confezionamento, il trasporto, il rifornimento di carburante o il riapprovvigionamento;

    11."peschereccio": qualsiasi nave utilizzata o destinata allo sfruttamento commerciale di risorse alieutiche, incluse le navi officina e le navi che partecipano a operazioni di trasbordo;

    12."rinvenimento": la cattura di specie indicatrici di EMV al di sopra dei livelli soglia seguenti:

    (a)per le reti da traino e gli attrezzi da pesca diversi dai palangari: la presenza di oltre 30 kg di corallo vivo e/o 400 kg di spugna viva; e

    (b)per i palangari: la presenza di specie indicatrici di EMV su 10 ami per ogni serie di 1 000 ami o per ogni sezione di palangaro lunga 1 200 m, se più breve;

    13."VMS": un sistema di controllo dei pescherecci via satellite che fornisce alle autorità competenti, a intervalli regolari, dati sulla posizione, sulla rotta e sulla velocità del peschereccio;

    14."rapporto": le informazioni standardizzate relative alle attività di pesca registrate per via elettronica;

    15."segretariato della NEAFC": il segretariato della NEAFC e altro personale nominato dalla NEAFC conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, della convenzione;

    16."ripercussioni negative di rilievo": gli effetti di cui ai paragrafi da 17 a 20 degli orientamenti internazionali della FAO per la gestione della pesca in acque profonde d'alto mare;

    17."risorse alieutiche": pesci, molluschi e crostacei, comprese le specie sedentarie, ad eccezione delle specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, e degli stock anadromi, in quanto oggetto di altri accordi internazionali;

    18."messaggio": il modulo standard con cui vengono scambiati i rapporti tra le parti contraenti e il segretariato della NEAFC o tra gli Stati membri e la Commissione;

    19."convenzione": la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale 44 ;

    20."numero IMO": il numero a 7 cifre attribuito dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) o da qualsiasi altra agenzia cui sia stata data tale facoltà, al momento della costruzione di una nave o della sua prima iscrizione nel registro navale dell'IMO;

    21."giornale di pesca elettronico": la registrazione informatizzata da parte del comandante del peschereccio dei dati circostanziati relativi all'attività di pesca trasmessi allo Stato di bandiera nel periodo che va dalla notifica preventiva di entrata nella zona di regolamentazione fino all'uscita da tale zona;

    22."CCP": un centro di controllo della pesca dello Stato di bandiera, ubicato sulla terraferma;

    23."notifica preventiva": la comunicazione dell'intenzione di esercitare, in futuro, una data attività;

    24."bordata di pesca": per quanto riguarda le attività di pesca nella zona di regolamentazione, qualsiasi uscita in mare di un peschereccio nel corso della quale esso esercita attività di pesca dal momento dell'entrata fino all'uscita dalla zona di regolamentazione;

    25."dichiarazione": una comunicazione relativa a un'attività di pesca in corso o già svolta al momento della sua registrazione e trasmissione;

    26."operazione di trasbordo": il trasferimento diretto, da un peschereccio ad un altro, di qualsiasi quantitativo di risorse alieutiche tenute a bordo;

    27."parti contraenti": le parti contraenti della convenzione;

    28."EFCA": l'Agenzia europea di controllo della pesca istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio 45 ;

    29."porto": qualsiasi luogo sulla costa utilizzato per lo sbarco o la prestazione di servizi in relazione ad attività di pesca o a supporto di tali attività, o un luogo sulla costa o in prossimità di essa designato da una parte contraente per il trasbordo di risorse alieutiche;

    30."operazione di pesca congiunta": qualsiasi operazione, effettuata tra due o più pescherecci, in cui le catture sono prelevate dall'attrezzo da pesca di un peschereccio per essere trasferite su un altro peschereccio;

    31."dati elettronici": tutti i documenti, i rapporti, i messaggi e i moduli trasmessi per via elettronica e ricevuti conformemente alle disposizioni del regime NEAFC;

    32."zone di divieto della pesca di fondo": zone chiuse alla pesca di fondo ai fini della protezione di EMV nella zona di regolamentazione, come specificato al punto 8 dell'allegato IV;

    33."peschereccio di una parte non contraente": qualsiasi peschereccio impegnato in attività di pesca che non batta bandiera né di una parte contraente né di una parte non contraente cooperante attiva della NEAFC, oppure qualsiasi peschereccio che, sulla base di fondati motivi, si sospetti essere privo di nazionalità;

    34."pesca INN": qualsiasi attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata quale definita all'articolo 2, punti da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008; e

    35."numero CFR": il numero unico di identificazione assegnato al peschereccio nella flotta peschereccia dell'Unione a prescindere dal numero assegnatogli nella flotta peschereccia nazionale e di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione 46 .

    Capo II
    MISURE DI CONSERVAZIONE

    Articolo 4 
    Misure di protezione degli EMV

    1.Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta fisse a imbrocco e i palangari fissi di profondità, al di fuori delle zone di pesca di fondo esistenti elencate nell'allegato III e delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le coordinate ivi indicate, misurate in base al sistema WGS84. Il presente paragrafo non si applica alle attività di pesca esplorativa di fondo di cui all'articolo 5.

    2.Sono vietate la pesca a strascico e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta fisse a imbrocco e i palangari fissi di profondità, all'interno delle zone elencate al punto 8 dell'allegato IV e delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le coordinate ivi indicate, misurate in base al sistema WGS84.

    3.Il comandante di un peschereccio dell'Unione che pratica la pesca di fondo quantifica le catture delle specie indicatrici di EMV. Se il quantitativo di specie indicatrici di EMV costituisce un rinvenimento nel corso di un'operazione di pesca, il comandante:

    (a)cessa l'attività di pesca ed esce da una zona corrispondente a una fascia (poligono) di due miglia nautiche di larghezza su ambo i lati della traiettoria di salpamento della rete da traino durante il quale è avvenuto il rinvenimento, nel caso in cui il rinvenimento avvenga in occasione del salpamento di un attrezzo da traino. La traiettoria è definita come la linea che unisce posizioni VMS consecutive, integrata dalle informazioni di posizionamento più precise di cui si dispone, tra l'inizio e la fine del traino, che si estende per due miglia nautiche ad entrambe le estremità;

    (b)cessa l'attività di pesca e si allontana di almeno due miglia nautiche dalla posizione che, in base ai dati disponibili, risulta la più vicina al punto esatto in cui è avvenuto il rinvenimento, nel caso in cui quest'ultimo avvenga in concomitanza con l'uso di altri attrezzi da pesca di fondo.

    4.Il comandante si avvale di tutte le fonti d'informazione disponibili e comunica tempestivamente allo Stato membro di bandiera i dettagli dell'incidente, tra cui la traiettoria o la posizione determinate conformemente al paragrafo 3, lettere a) e b).

    5.Lo Stato membro di bandiera trasmette tempestivamente i dettagli dell'incidente alla Commissione, che inoltra tali informazioni al segretariato della NEAFC.

    6.I comandanti dei pescherecci dell'Unione attuano chiusure temporanee della pesca nelle zone individuate dalla NEAFC a seguito delle informazioni relative ai rinvenimenti di eventuali EMV fintantoché il segretariato della NEAFC non avrà notificato la riapertura delle zone in questione.

    Articolo 5 
    Attività
    di pesca esplorativa di fondo

    1.Le attività di pesca esplorativa di fondo sono oggetto di valutazione preliminare da parte del comitato permanente della NEAFC per la gestione e le questioni scientifiche (PECMAS) e del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

    2.Gli Stati membri le cui navi intendono praticare la pesca esplorativa di fondo raccolgono i dati necessari per la valutazione preliminare del PECMAS e del CIEM e, ai fini di una valutazione delle richieste di pesca esplorativa, trasmettono per via elettronica alla Commissione le informazioni seguenti:

    (a)un piano di prelievo che indichi le specie bersaglio, le date e le zone proposte e il tipo di attrezzo per la pesca di fondo da utilizzare. Per far sì che la pesca sia praticata in modo graduale in una zona geografica circoscritta si prenderà in considerazione l'eventualità di introdurre restrizioni geografiche e limitazioni dello sforzo;

    (b)un piano di mitigazione che comprenda anche misure volte a prevenire ripercussioni negative di rilievo sugli EMV rinvenibili durante le attività di pesca;

    (c)un piano di monitoraggio delle catture che comprenda anche la registrazione e la comunicazione di tutte le specie catturate;

    (d)un sistema di registrazione e comunicazione delle catture che consenta una valutazione sufficientemente dettagliata dell'attività;

    (e)un piano di raccolta di dati su scala fine sulla distribuzione delle retate e delle cale che si intendono effettuare, se possibile per retata e per cala;

    (f)un piano di raccolta di dati per facilitare l'identificazione degli EMV nella zona in cui si sono svolte attività di pesca;

    (g)piani di monitoraggio della pesca di fondo, utilizzando se possibile tecnologie di monitoraggio degli attrezzi da pesca, tra cui anche telecamere;

    (h)dati ricavati da programmi di mappatura dei fondali marini, ecoscandagli e, se possibile, scandagli a più fasci, e altri dati pertinenti ai fini della valutazione preliminare del rischio di ripercussioni negative di rilievo sugli EMV; e

    (i)una valutazione preliminare degli effetti noti e previsti della pesca di fondo proposta riguardante tra l'altro:

    i. un piano di prelievo che precisi il tipo di pesca praticato o previsto, ivi inclusi i tipi di navi e attrezzi, le zone di pesca, le specie bersaglio e le specie che potrebbero essere oggetto di catture accessorie, i livelli dello sforzo di pesca e la durata della pesca;

    ii. le migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili sullo stato attuale delle risorse alieutiche e le informazioni di base sugli ecosistemi, gli habitat e le comunità presenti nella zona di pesca, da utilizzare come riferimento per valutare i futuri cambiamenti;

    iii. l'identificazione, la descrizione e la mappatura (ubicazione ed estensione geografica) degli EMV noti o probabilmente presenti nella zona di pesca;

    iv. l'identificazione, la descrizione e la valutazione della presenza, della natura, della portata e della durata dei probabili effetti, compresi gli effetti cumulativi dell'attività di pesca proposta sugli EMV nella zona di pesca;

    v. i dati e i metodi impiegati per individuare, descrivere e valutare gli effetti dell'attività, l'identificazione delle lacune a livello di conoscenze e la valutazione delle incertezze nelle informazioni presentate nella valutazione;

    vi. una valutazione del rischio di probabili effetti causati dalle operazioni di pesca, al fine di stabilire quali effetti sugli EMV possano avere o determinare delle ripercussioni negative di rilievo; e

    vii. le informazioni contenute nel piano di mitigazione riguardanti le misure di mitigazione e di gestione da utilizzare per prevenire ripercussioni negative di rilievo sugli EMV e le misure da utilizzare per monitorare gli effetti delle operazioni di pesca.

    3.Lo Stato membro di bandiera:

    (a)trasmette alla Commissione la richiesta di valutazione preliminare delle attività di pesca esplorativa di fondo corredata delle informazioni giustificative almeno sette mesi prima dell'inizio proposto delle attività di pesca;

    (b)provvede affinché a bordo dei suoi pescherecci che partecipano alla pesca esplorativa di fondo sia presente un osservatore con il compito di:

    i. monitorare ogni cala per raccogliere prove della presenza di EMV e identificare il corallo, le spugne e altri organismi al livello tassonomico più basso possibile;

    ii. registrare in schede-dati le informazioni seguenti per l'identificazione degli EMV: nome del peschereccio, tipo di attrezzo, data, posizione (latitudine/longitudine), profondità, codice della specie, numero della bordata, numero della cala e nome dell'osservatore; e

    iii. prelevare, se necessario, campioni rappresentativi da tutte le catture e fornirli all'organismo scientifico competente dello Stato membro di bandiera;

    (c)autorizza l'avvio delle attività di pesca esplorativa di fondo solo dopo la loro approvazione da parte della NEAFC; e

    (d)presenta un rapporto sui risultati delle attività di pesca esplorativa di fondo
    al CIEM e alla Commissione, che lo inoltrano al segretariato della NEAFC.

    4.La Commissione inoltra tempestivamente al segretariato della NEAFC la richiesta corredata delle informazioni giustificative.

    5.I comandanti dei pescherecci dell'Unione:

    (a)avviano le attività di pesca esplorativa di fondo solo dopo che esse sono state approvate dalla NEAFC e autorizzate dallo Stato membro di bandiera; e

    (b)tengono a bordo un osservatore scientifico durante le attività di pesca esplorativa di fondo.

    Articolo 6 
    Altre misure tecniche e di conservazione nella zona di regolamentazione

    Le misure tecniche e le altre misure di conservazione applicabili nella zona di regolamentazione sono illustrate nei punti da 1 a 7 dell'allegato IV.

    CAPO III 
    MISURE DI CONTROLLO E CONTRASTO

    Sezione 1 
    Disposizioni generali

    Articolo 7
    Designazione dei punti di contatto

    1.Gli Stati membri designano i punti di contatto per ricevere i rapporti e i dati di sorveglianza e d'ispezione conformemente agli articoli 17, 22 e 23, all'articolo 33, paragrafo 4, e all'articolo 35, paragrafo 1, e un punto di contatto per ricevere le notifiche e rilasciare le autorizzazioni conformemente agli articoli 28 e 29.

    2.La designazione dei punti di contatto comprende, se del caso, l'indicazione del numero di telefono, dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di fax e, qualora il regime NEAFC preveda il ricorso a una domanda online sul sito web della NEAFC, del nome, dell'organizzazione, della qualifica, del ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione e dell'indirizzo di posta elettronica personale.

    3.Gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi punti di contatto designati di cui al paragrafo 1 e ogni successiva modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quindici giorni prima che tale modifica diventi applicabile. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NEAFC.

    4.Gli Stati membri provvedono affinché i punti di contatto designati per ricevere le notifiche e rilasciare le autorizzazioni conformemente agli articoli 28 e 29 siano disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

    Sezione 2 
    Misure di controllo

    Articolo 8 
    Controllo dei pescherecci dell
    'Unione notificati e autorizzati

    1.Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica le informazioni relative a tutti i pescherecci battenti la loro bandiera e immatricolati nell'Unione che essi intendono autorizzare a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione. Tali informazioni sono trasmesse entro il 15 dicembre di ogni anno per l'anno successivo o comunque prima che il peschereccio entri nella zona di regolamentazione.

    2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 e tutte le relative modifiche comprendono i dati pertinenti dei messaggi di notifica, autorizzazione, revoca, limitazione o sospensione di cui all'allegato V.

    3.La Commissione inoltra sollecitamente le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretariato della NEAFC.

    4.I pescherecci dell'Unione non svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione di competenza della convenzione a meno che essi non figurino nell'elenco dei pescherecci notificati alla NEAFC e, nel caso di attività di pesca riguardanti risorse regolamentate, dei pescherecci autorizzati a pescare tali risorse regolamentate.

    5.Lo Stato membro di bandiera:

    (a)autorizza i pescherecci battenti la sua bandiera a svolgere attività di pesca solo se esso è in grado di esercitare efficacemente le sue responsabilità di Stato di bandiera nei confronti di tali pescherecci;

    (b)garantisce che solo i pescherecci autorizzati battenti la sua bandiera esercitino attività di pesca riguardanti risorse regolamentate;

    (c)garantisce che i pescherecci battenti la sua bandiera rispettino le raccomandazioni applicabili adottate dalla NEAFC; e

    (d)s'impegna a gestire il numero di pescherecci autorizzati e il loro sforzo di pesca in funzione delle possibilità di pesca di cui esso dispone.

    6.Sul sito web della NEAFC possono essere rese pubbliche le informazioni seguenti relative agli elenchi dei pescherecci notificati e autorizzati a pescare nella zona di regolamentazione:

    (a)il nome del peschereccio;

    (b)il numero IMO (se disponibile);

    (c)lo Stato di bandiera;

    (d)il numero di immatricolazione esterno (se disponibile);

    (e)l'indicativo internazionale di chiamata;

    (f)il tipo di peschereccio (se disponibile);

    (g)la stazza del peschereccio;

    (h)la lunghezza del peschereccio;

    (i)la potenza motrice del peschereccio; e

    (j)le risorse regolamentate autorizzate, la data di inizio e di fine dell'autorizzazione.

    7.Salvo disposizione contraria, le navi da ricerca dell'Unione che svolgono attività di ricerca scientifica su risorse alieutiche nella zona di regolamentazione non sono vincolate da misure di conservazione e di controllo relative alla pesca nella zona di regolamentazione, ad eccezione di quelle che commercializzano tutte o parte delle catture ottenute durante le attività di ricerca in tale zona. Le navi da ricerca che commercializzano tutte o parte delle catture sono notificate conformemente al paragrafo 1 e rispettano gli obblighi in materia di registrazione e comunicazione applicabili ai pescherecci dell'Unione.

    Articolo 9
    Norme riguardanti i pescherecci

    1.I pescherecci dell'Unione sono contrassegnati in modo da poter essere prontamente identificati conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione 47 .

    2.Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, i pescherecci dell'Unione tengono a bordo documenti rilasciati dall'autorità di certificazione competente dello Stato membro di bandiera in cui sono immatricolati che indichino almeno i dati seguenti:

    (a)il nome del peschereccio;

    (b)la lettera (le lettere) del porto o del distretto marittimo in cui il peschereccio è immatricolato e il numero (i numeri) d'immatricolazione;

    (c)l'indicativo internazionale di chiamata del peschereccio;

    (d)il numero IMO del peschereccio, nel caso in cui esso sia soggetto alla risoluzione IMO A.1078(28);

    (e)i nomi e gli indirizzi del proprietario e, se del caso, del noleggiatore;

    (f)la lunghezza del peschereccio; e

    (g)la potenza del motore, in kW/cavalli.

    3.I documenti di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 17 metri dotati di stive per il pesce e per i pescherecci dell'Unione dotati di serbatoi di acqua marina fredda o refrigerata sono controllati a intervalli regolari dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera.

    Articolo 10
    Marcatura degli attrezzi

    1.I pescherecci dell'Unione nella zona di regolamentazione sono contrassegnati conformemente agli articoli da 8 a 17 del regolamento (UE) n. 404/2011 e alle norme internazionali generalmente accettate, in particolare la convenzione del 1967 sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del Nord.

    2.È vietato utilizzare attrezzi da pesca non contrassegnati, nel caso in cui la marcatura sia obbligatoria, o se la marcatura è in contrasto con i requisiti di cui al paragrafo 1. Gli ispettori della pesca NEAFC possono rimuovere ed eliminare sia l'attrezzo da pesca con marcatura non conforme sia i pesci presenti nell'attrezzo.

    Articolo 11
    Rifiuti in mare e recupero degli attrezzi persi

    1.Ai comandanti dei pescherecci dell'Unione è vietato abbandonare deliberatamente o rigettare in mare attrezzi da pesca e scaricare in mare rifiuti delle navi quali definiti nella direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio 48 , conformemente all'allegato V della convenzione MARPOL sulle norme per la prevenzione dell'inquinamento causato dai rifiuti delle navi.

    2.Oltre alle informazioni di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, richieste nei casi in cui gli attrezzi persi non possano essere recuperati, il peschereccio dell'Unione notifica entro 24 ore alle autorità competenti del suo Stato membro di bandiera quanto segue:

    (a)l'identificativo di chiamata del peschereccio;

    (b)il quantitativo di attrezzi persi; e

    (c)il tentativo o meno di recupero dell'attrezzo da parte del peschereccio.

    3.Lo Stato membro notifica tempestivamente le informazioni di cui al paragrafo 2 e all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009 alla Commissione, che le trasmette al segretariato della NEAFC.

    4.Gli Stati membri s'impegnano a recuperare periodicamente gli attrezzi fissi persi dai pescherecci battenti la loro bandiera.

    Articolo 12
    Etichettatura del pesce congelato

    Tutto il pesce catturato nella zona della convenzione e successivamente congelato è identificato mediante un'etichetta o un timbro chiaramente leggibili. L'etichetta o il timbro sono apposti, al momento dello stivaggio, su ogni cassa o blocco di pesce congelato e indicano il codice FAO alfa-3 della specie, la data di produzione in formato numerico, la sottozona e la divisione CIEM dove è stata effettuata la cattura e il nome del peschereccio che l'ha effettuata.

    Sezione 3 
    Monitoraggio della pesca

    Articolo 13
    Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca

    1.Il comandante di un peschereccio dell'Unione impegnato in attività di pesca nella zona di regolamentazione tiene un giornale di pesca elettronico.

    2.I dati del giornale di pesca elettronico trasmessi dal comandante e conservati presso il CCP sono considerati dati ufficiali. Il CCP notifica tempestivamente tali dati e le loro eventuali modifiche al segretariato della NEAFC.

    3.Inoltre, il comandante di un peschereccio dell'Unione impegnato in attività di pesca che congela le catture effettuate:

    (a)annota la produzione complessiva, per specie e forma di presentazione del prodotto, nel registro di produzione conformemente all'allegato VI; e

    (b)immagazzina nella stiva tutte le catture trasformate in modo tale che un piano di stivaggio tenuto a bordo del peschereccio consenta di localizzare ogni singola specie conformemente a quanto segue:

    i. le catture trasformate sono stivate e contrassegnate in modo tale da poter identificare le stesse specie, categorie e quantità di prodotti, se collocati in diverse parti della stiva;

    ii. il piano di stivaggio indica l'ubicazione dei prodotti nelle stive e i quantitativi dei prodotti a bordo espressi in kg ed è aggiornato ogni giorno per il giorno precedente calcolato dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00 (UTC); e

    iii. l'elenco dei codici della forma di presentazione del prodotto, del tipo di imballaggio e del tipo di contenitore è conforme al registro dei dati di riferimento (Master Data Register) della NEAFC disponibile sul sito web della NEAFC.

    4.I pescherecci dell'Unione aventi a bordo catture congelate di risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione da più di un peschereccio possono stivare il pesce di ciascun peschereccio in più di una parte della stiva, a condizione che il pesce di ogni peschereccio cedente sia chiaramente separato (ad esempio, con plastica, compensato, pezze di rete, ecc.) da quello catturato da altri pescherecci. Tutte le catture effettuate nella zona della convenzione sono stivate separatamente da tutte le catture effettuate al di fuori di tale zona.

    5.Le registrazioni nel giornale di pesca elettronico sono a disposizione degli ispettori presenti a bordo del peschereccio per un periodo di almeno 12 mesi.

    6.Tutti gli elementi registrati riguardanti la data e l'ora sono indicati in formato UTC. Le coordinate sono indicate in gradi decimali, al terzo decimale, utilizzando il sistema di riferimento WGS84.

    7.Il comandante del peschereccio è tenuto a garantire che i quantitativi registrati conformemente al presente articolo corrispondano esattamente ai quantitativi presenti a bordo.

    Articolo 14
    Comunicazione di attività di pesca

    1.Il comandante di un peschereccio dell'Unione:

    (a)trasmette per via elettronica al CCP di riferimento i dati del giornale di pesca elettronico, tra cui almeno i dati di cui all'allegato VII, comprese tutte le catture effettuate dal peschereccio nel corso delle sue attività di pesca;

    (b)invia una notifica preventiva di entrata nella zona di regolamentazione non più di 12 ore e almeno 2 ore prima di ogni entrata in tale zona, indicando l'inizio della bordata di pesca e includendo informazioni sulle catture tenute a bordo prima dell'entrata nella zona di regolamentazione;

    (c)trasmette una segnalazione rettificativa della notifica preventiva di entrata prima di entrare nella zona di regolamentazione al fine di aggiornare le informazioni sulle catture tenute a bordo, la data e l'ora e la posizione al momento della trasmissione, nel caso in cui il peschereccio abbia intrapreso attività di pesca dopo l'invio della notifica preventiva di entrata e prima di entrare nella zona di regolamentazione;

    (d)registra quotidianamente tutti i dati relativi a tutte le operazioni di pesca nel giornale di pesca elettronico e presenta al CCP una dichiarazione di operazione di pesca almeno una volta al giorno, entro e non oltre le ore 23:59 UTC. Nei giorni in cui non è stata svolta alcuna operazione di pesca o non sono state effettuate catture è trasmesso un rapporto indicante che non c'è "nulla da segnalare". I dati relativi alle operazioni di pesca possono essere comunicati per retata o come informazioni giornaliere. Ogni trasmissione del giornale di pesca elettronico contiene informazioni sulle catture effettuate nella zona di regolamentazione dall'ultima comunicazione delle catture fino a quel momento;

    (e)registra e trasmette un rapporto distinto per ciascun attrezzo, se il peschereccio ha utilizzato più di un tipo di attrezzo nella stessa giornata;

    (f)registra tutte le operazioni di pesca effettuate nella zona di regolamentazione nel giornale di pesca elettronico e trasmette i dati al CCP prima di uscire dalla zona di regolamentazione o non appena riceve una notifica d'ispezione in tale zona;

    (g)trasmette al CCP una notifica preventiva di uscita prima di lasciare la zona di regolamentazione non più di 8 ore e almeno 2 ore prima di ogni uscita, indicandovi anche il quantitativo totale delle catture presenti a bordo, per specie; e

    (h)trasmette una segnalazione rettificativa della notifica preventiva di uscita prima di lasciare la zona di regolamentazione al fine di aggiornare le informazioni sulle catture presenti a bordo, la data e l'ora e la posizione al momento dell'uscita, nel caso in cui il peschereccio abbia intrapreso attività di pesca dopo l'invio della notifica preventiva di uscita e prima di uscire dalla zona di regolamentazione. Il comandante, inoltre, registra tali attività di pesca nel giornale di pesca elettronico e trasmette le informazioni al CCP prima di presentare la rettifica della notifica preventiva di uscita.

    2.Al comandante di un peschereccio dell'Unione è vietato:

    (a)annullare una notifica preventiva di entrata dopo l'entrata nella zona di regolamentazione;

    (b)annullare una notifica preventiva di uscita dopo l'uscita dalla zona di regolamentazione;

    (c)annullare una notifica preventiva più di una volta;

    (d)inviare una nuova notifica preventiva oltre i termini di cui al paragrafo 1, lettere b) e g); e

    (e)rettificare i dati registrati nel giornale di pesca elettronico dopo le ore 12:00 UTC del giorno successivo al completamento delle operazioni di pesca comunicate o dopo aver lasciato la zona di regolamentazione.

    3.Il CCP può accettare rettifiche oltre i termini stabiliti, conformemente all'articolo 17, paragrafo 7.

    4.Il CCP si accerta che:

    (a)i dati registrati nel giornale di pesca elettronico siano stati rettificati solo nei casi consentiti dal presente regolamento; e

    (b)tutte le rettifiche e le cancellazioni siano registrate e visibili a fini ispettivi.

    5.Le informazioni sulle catture di cui al presente articolo sono espresse in chilogrammi di peso vivo.

    Articolo 15
    Comunicazione e regolamentazione dei trasbordi in mare

    1.Il comandante di un peschereccio dell'Unione impegnato in operazioni di trasbordo in mare di risorse alieutiche catturate nella zona di regolamentazione rispetta le condizioni seguenti indipendentemente dalla zona in cui avviene il trasbordo in mare:

    (a)trasmette per via elettronica al CCP di riferimento i rapporti di trasbordo secondo le specifiche e il formato di cui all'allegato VII. I rapporti indicano, per ciascun trasbordo, i quantitativi caricati e scaricati. Il comandante del peschereccio cedente dell'Unione trasmette un rapporto con il quale notifica il trasbordo dal proprio peschereccio almeno 24 ore prima che questo venga effettuato. Il comandante del peschereccio ricevente dell'Unione redige un rapporto in cui dichiara il trasbordo verso il proprio peschereccio entro e non oltre un'ora dal trasbordo. I rapporti indicano la data, l'ora, la posizione geografica del trasbordo previsto e il peso totale arrotondato, suddiviso per specie, delle catture da scaricare o caricate, espresso in chilogrammi, nonché l'identificativo, rispettivamente, del peschereccio cedente e del peschereccio ricevente;

    (b)le operazioni di trasbordo possono avere inizio solo dopo che la parte contraente di bandiera del peschereccio ricevente avrà rilasciato le autorizzazioni necessarie. Nel caso di pescherecci riceventi dell'UE, lo Stato membro di bandiera trasmette tempestivamente l'autorizzazione di trasbordo al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA; e

    (c)fatte salve le disposizioni di cui alla sezione 5, dopo aver partecipato a un'operazione di trasbordo in mare riguardante risorse alieutiche catturate nella zona di regolamentazione, il comandante di un peschereccio ricevente dell'Unione invia un rapporto di notifica del porto di sbarco nel formato di cui all'allegato VII, indicante le catture totali a bordo, il peso totale delle catture da sbarcare, il nome del porto e la data e l'ora dello sbarco, con almeno 24 ore di anticipo rispetto a qualsiasi sbarco, indipendentemente dal fatto che lo sbarco debba avvenire in un porto situato all'interno o all'esterno della zona della convenzione.

    2.È vietato rettificare il rapporto di notifica del trasbordo dal peschereccio cedente, ma è possibile annullarlo prima dell'inizio dell'operazione di trasbordo. Se il rapporto di notifica del trasbordo dal peschereccio cedente è annullato e ne viene inviato uno nuovo, si applicano i termini di cui al paragrafo 1, lettera a).

    3.È vietato rettificare il rapporto di notifica del porto di sbarco, ma è possibile annullarlo. Se una notifica relativa al porto di sbarco è annullata e ne viene inviata una nuova, si applicano i termini di cui al paragrafo 1.

    4.Le informazioni contenute nei rapporti di cui al paragrafo 1 sono espresse in chilogrammi di peso vivo.

    5.Il comandante di un peschereccio dell'Unione non effettua trasbordi o operazioni di pesca congiunte con pescherecci di parti non contraenti alle quali non sia stato concesso lo status di parti non contraenti cooperanti attive.

    6.Il comandante di un peschereccio dell'Unione impegnato in operazioni di trasbordo che comportano il caricamento a bordo di quantitativi di pesce non intraprende, nel corso della stessa bordata, alcun'altra attività di pesca, incluse eventuali operazioni di pesca congiunte.

    Articolo 16
    Sistema di controllo dei pescherecci (VMS)

    1.Gli Stati membri:

    (a)istituiscono e gestiscono un CCP incaricato di monitorare le attività di pesca dei pescherecci battenti la loro bandiera, dotato di hardware e software informatici che consentano l'elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati e che prevedano procedure di salvataggio e recupero dei dati in caso di guasto del sistema;

    (b)attuano un sistema di controllo dei loro pescherecci che svolgono attività di pesca o che prevedono di svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione;

    (c)impongono ai loro pescherecci che svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione di dotarsi di un sistema autonomo che sia in grado di trasmettere automaticamente messaggi al CCP e consenta di localizzare costantemente la posizione del peschereccio;

    (d)provvedono affinché il sistema autonomo consenta al peschereccio di trasmettere via satellite al CCP rapporti contenenti le informazioni seguenti:

    i. l'identificativo del peschereccio;

    ii. l'ultima posizione geografica del peschereccio (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;

    iii. la data e l'ora di rilevazione della suddetta posizione del peschereccio; e

    iv. la velocità e la rotta al momento della rilevazione della suddetta posizione del peschereccio;

    (e)trasmettono al segretariato della NEAFC i rapporti di posizione in tempo reale per i pescherecci battenti la loro bandiera nel momento in cui entrano o escono dalla zona di regolamentazione e, quando questi operano nella zona di regolamentazione, almeno una volta ogni ora;

    (f)collaborano con la Commissione, l'EFCA e il segretariato della NEAFC nel gestire una banca dati che delimiti la zona di regolamentazione e sia in grado di effettuare l'importazione diretta di coordinate in un sistema di informazione geografica. Le modifiche apportate a queste coordinate sono tempestivamente notificate al segretariato della NEAFC su supporto informatico secondo le procedure descritte nell'allegato VIII, con copia alla Commissione e all'EFCA. Le coordinate lasciano impregiudicata la posizione di ciascuno Stato membro per quanto riguarda la delimitazione delle zone marittime soggette alla loro sovranità e giurisdizione;

    (g)garantiscono che i dati ricevuti dai loro pescherecci cui si applicano i requisiti VMS siano registrati su supporto informatico e conservati per almeno tre anni; e

    (h)per quanto riguarda la pesca di fondo nella zona di regolamentazione:

    i. attuano un sistema automatico in grado di monitorare e individuare eventuali attività di pesca di fondo al di fuori delle zone di pesca di fondo esistenti ed eventuali attività di pesca all'interno di zone di divieto della pesca di fondo; e

    ii. garantiscono che le delimitazioni delle zone di divieto della pesca di fondo siano inserite nei loro VMS.

    2.I comandanti dei pescherecci dell'Unione provvedono affinché i dispositivi di localizzazione via satellite siano sempre pienamente operativi e che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano trasmesse ai CCP. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio, il dispositivo è riparato o sostituito entro un mese da tale evento. Trascorso questo periodo, è vietato iniziare una bordata di pesca con un dispositivo di localizzazione via satellite difettoso. Se il dispositivo cessa di funzionare e la bordata dura più di un mese, la riparazione o la sostituzione devono avvenire non appena il peschereccio entra in porto, nel qual caso il peschereccio non è autorizzato a proseguire la bordata di pesca o ad iniziarne un'altra senza che il dispositivo di localizzazione via satellite sia stato riparato o sostituito.

    3.Il comandante di un peschereccio con un dispositivo di localizzazione VMS difettoso trasmette al CCP, almeno ogni quattro ore, rapporti contenenti le informazioni elencate al paragrafo 1, lettera d), secondo il formato di cui all'allegato IX.

    Articolo 17
    Comunicazioni al segretariato della
    NEAFC

    1.Gli Stati membri si avvalgono di un sistema elettronico di comunicazione per trasmettere tempestivamente i rapporti e le informazioni al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA, utilizzando:

    (a)l'XSD del campo "attività di pesca" basato sulla norma UN/FLUX P1000-3 conforme al documento di attuazione FLUX sulle attività di pesca adottato dalla NEAFC e notificato dalla Commissione, per lo scambio dei dati contenuti nel giornale di pesca, nella notifica preventiva, nella dichiarazione di trasbordo e nella dichiarazione di sbarco di cui agli articoli 14 e 15;

    (b)l'XSD del campo "posizione del peschereccio" basato sulla norma UN/FLUX P1000-7 conforme al documento di attuazione FLUX sulla posizione del peschereccio adottato dalla NEAFC e notificato dalla Commissione, per la comunicazione dei dati VMS di cui all'articolo 16; e

    (c)formati per lo scambio dei dati e sistemi di comunicazione dei dati conformi alle norme di cui all'allegato X.

    2.In caso di malfunzionamento tecnico, i rapporti sono trasmessi al segretariato della NEAFC entro 24 ore dal ricevimento o come altrimenti concordato con il segretariato della NEAFC, conformemente alle specifiche tecniche contenute negli orientamenti in materia di continuità operativa del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni della NEAFC.

    3.Il comandante di un peschereccio dell'Unione rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 14, all'articolo 15 e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3. I rapporti sulle attività di pesca di cui agli articoli 14 e 15 possono essere considerati accettati solo nel caso in cui si sia ricevuto un riscontro positivo dal segretariato della NEAFC. Il CCP dello Stato membro di bandiera informa tempestivamente il comandante del peschereccio dello stato del rapporto ricevuto dal segretariato della NEAFC.

    4.Il comandante di un peschereccio dell'Unione che non abbia ricevuto dal segretariato della NEAFC un riscontro positivo su un rapporto di attività di pesca apporta immediatamente le modifiche opportune a tale rapporto e lo presenta nuovamente al CCP dello Stato di bandiera. Il comandante che continua a non ricevere un riscontro positivo o che non ha più la possibilità di modificare o ripresentare il rapporto di attività di pesca poiché fuori termine contatta il CCP dello Stato membro di bandiera per ricevere le istruzioni necessarie sulle procedure da seguire al fine di garantire la trasmissione dei dati di cui agli articoli 14 e 15.

    5.In caso di guasti alle apparecchiature o di mancata trasmissione che impediscano il corretto invio dei rapporti di attività di pesca, il comandante di un peschereccio dell'Unione informa immediatamente il CCP dello Stato membro di bandiera dei problemi che compromettono lo scambio dei dati e, se del caso, informa il CCP dello Stato membro di bandiera delle misure adottate per porvi rimedio. Il CCP comunica al comandante le procedure da seguire necessarie per garantire che i dati di cui agli articoli 14 e 15 siano presentati, eventualmente ricorrendo a mezzi alternativi.

    6.I pescherecci dell'Unione sono dotati di un sistema elettronico di registrazione e comunicazione a bordo, sempre pienamente operativo. In caso di malfunzionamento tecnico del sistema elettronico di registrazione e comunicazione a bordo di un peschereccio dell'Unione:

    (a)il sistema è riparato o sostituito entro un mese o, se precedente, non appena il peschereccio entra in porto; e

    (b)il peschereccio non è autorizzato a lasciare il porto per iniziare la pesca senza che il sistema sia stato riparato o sostituito.

    7.Come procedura emergenziale e previa valutazione e convalida caso per caso, il CCP può accettare rapporti fuori termine, correggerli o crearli manualmente. In tutti questi casi, il CCP utilizza il contrassegno di cui all'allegato XI per trasmettere i rapporti e le informazioni al segretariato della NEAFC. Il contrassegno del CCP rientra tra le procedure emergenziali concordate ed è utilizzato nei casi in cui il comandante del peschereccio non sia in grado di rispettare gli obblighi di comunicazione a causa di problemi tecnici a bordo o di problemi di comunicazione tra il peschereccio e il CCP di riferimento. Il contrassegno del CCP può essere utilizzato anche nei casi in cui problemi di comunicazione tra il CCP e il segretariato della NEAFC ritardino lo scambio di dati. Il contrassegno del CCP indica che il CCP ha assistito il peschereccio gestendo il rapporto per conto del comandante, previa valutazione e convalida del rapporto caso per caso.

    8.Gli Stati membri, l'EFCA e la Commissione possono chiedere al segretariato della NEAFC un messaggio di ricezione ad ogni trasmissione elettronica di un rapporto o ad ogni invio di un messaggio nel formato specificato nell'allegato X.

    9.Tutti i rapporti e i messaggi comunicati ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 sono trattati in modo riservato.

    Articolo 18
    Dichiarazione cumulativa delle catture e dello sforzo di pesca

    1.Conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, entro il 15 di ogni mese ogni Stato membro comunica alla Commissione per via informatica i quantitativi delle risorse alieutiche catturate nel mese precedente dai pescherecci battenti la loro bandiera nella zona di regolamentazione, in zone soggette alla giurisdizione nazionale di paesi terzi in materia di pesca e nelle acque dell'Unione della zona della convenzione.

    2.La Commissione raccoglie i dati di cui al paragrafo 1 per tutti gli Stati membri e trasmette al segretariato della NEAFC le statistiche mensili provvisorie dell'Unione sulle catture conformemente ai requisiti approvati dalla NEAFC.

    Sezione 4
    Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

    Articolo 19
    Disposizioni generali in materia di ispezione e sorveglianza

    1.L'EFCA coordina, per l'Unione, le attività di ispezione e sorveglianza previste nell'ambito del regime NEAFC, comprese le attività rientranti tra le misure di controllo da parte dello Stato di approdo di cui alla sezione 5. In consultazione con gli Stati membri interessati e la Commissione, l'EFCA può predisporre un piano d'impiego congiunto ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/473 ai fini della partecipazione dell'Unione al regime NEAFC per l'anno successivo.

    2.Gli Stati membri le cui navi svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione adottano le misure necessarie per facilitare l'attuazione del regime NEAFC, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui tali risorse dovranno essere impiegate.

    3.Se più di dieci pescherecci dell'Unione praticano contemporaneamente attività di pesca su risorse regolamentate nella zona di regolamentazione, l'EFCA e gli Stati membri interessati provvedono affinché in tale zona sia presente in quel momento una nave d'ispezione o si sia concluso un accordo con un'altra parte contraente per collaborare e gestire congiuntamente una nave d'ispezione.

    4.Gli Stati membri provvedono affinché le ispezioni siano effettuate in modo non discriminatorio e conformemente al regime NEAFC. Il numero di ispezioni è definito in base alle dimensioni della flotta e tenendo conto del tempo trascorso nella zona di regolamentazione. Le ispezioni garantiscono la parità di trattamento di tutte le parti contraenti i cui pescherecci operano nella zona di regolamentazione.

    Articolo 20
    Ispettori NEAFC

    1.Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a pescare nella zona di regolamentazione designano gli ispettori da assegnare al regime NEAFC per l'esecuzione delle attività di ispezione e sorveglianza ("ispettori NEAFC").

    2.Lo Stato membro rilascia un documento d'identità speciale a ciascun ispettore NEAFC secondo il formato di cui all'allegato XII.

    3.Ogni ispettore NEAFC deve essere munito ed esibire il documento d'identità speciale al momento dell'imbarco su un peschereccio.

    4.L'ispettore NEAFC evita il ricorso alla forza, salvo in caso di legittima difesa. Durante le ispezioni a bordo dei pescherecci, l'ispettore NEAFC non porta con sé armi da fuoco.

    5.L'ispettore NEAFC evita di arrecare danno al peschereccio e alle catture presenti a bordo o di interferire con le attività del peschereccio stesso, salvo nel caso e nella misura in cui ciò sia necessario per espletare i suoi compiti.

    6.Gli Stati membri provvedono affinché agli ispettori NEAFC di un'altra parte contraente sia consentito di effettuare ispezioni a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera.

    Articolo 21
    Mezzi di controllo e ispezione

    1.Gli Stati membri mettono a disposizione dei rispettivi ispettori NEAFC mezzi adeguati che consentano loro di svolgere gli incarichi di controllo e di ispezione ad essi conferiti e assegnano al regime navi e aeromobili d'ispezione.

    2.Entro il 1º dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano all'EFCA le informazioni seguenti:

    (a)i nomi e i numeri unici degli ispettori NEAFC, compresi i loro indirizzi di posta elettronica; e

    (b)le navi d'ispezione e i tipi di aeromobili, con i relativi dati di identificazione (numero di immatricolazione, nome, indicativo di chiamata e indirizzi di posta elettronica), assegnati al regime NEAFC nel corso di quell'anno.

    3.Entro il 1º gennaio di ogni anno l'EFCA raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 2 e le invia al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione.

    4.Gli Stati membri notificano qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2 all'EFCA, che a sua volta le notifica al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione.

    5.Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono fornite per via elettronica secondo i formati di cui all'allegato XIII.

    6.La nave d'ispezione assegnata al regime NEAFC avente a bordo ispettori NEAFC e i canotti di attracco impiegati da tale nave espongono il segnale d'ispezione NEAFC figurante nell'allegato XIV. Sull'aeromobile assegnato al regime NEAFC l'indicativo internazionale di chiamata deve essere chiaramente visibile.

    7.Gli Stati membri e l'EFCA notificano al segretariato della NEAFC l'impiego delle loro navi e dei loro aeromobili d'ispezione assegnati al regime NEAFC tramite la zona protetta del sito web della NEAFC o come indicato nell'allegato XV.

    8.Gli Stati membri notificano inoltre le informazioni di cui al paragrafo 7 all'EFCA, che coordina tutti i mezzi impiegati dall'Unione e tiene un registro della data e dell'ora d'inizio e di fine delle attività di ispezione delle navi e degli aeromobili assegnati al regime.

    Articolo 22
    Procedure di sorveglianza

    1.La sorveglianza si basa sugli avvistamenti effettuati dagli ispettori NEAFC senza l'ausilio di strumenti o con mezzi di sorveglianza posti su una nave o un aeromobile assegnati al regime NEAFC.

    2.Gli ispettori NEAFC compilano il rapporto di sorveglianza conformemente all'allegato XVI, parte 1, e ne trasmettono una copia all'EFCA.

    3.Lo Stato membro d'ispezione e l'EFCA trasmettono tempestivamente per via elettronica alla parte contraente del peschereccio interessato e al segretariato della NEAFC, con copia all'EFCA, un rapporto di avvistamento conforme al formato di cui all'allegato XVI, parte 2, contenente i dati estratti da ciascun rapporto di sorveglianza. Le immagini acquisite durante l'attività di sorveglianza sono trasmesse, su richiesta, alla parte contraente del peschereccio interessato.

    Articolo 23
    Procedure di ispezione
    in mare

    1.Gli ispettori NEAFC non salgono a bordo di un peschereccio senza avergliene dato preavviso via radio o senza avergli dato il segnale appropriato secondo il codice internazionale dei segnali, comunicando contestualmente anche l'identità della piattaforma d'ispezione. La conferma dell'avvenuta ricezione del preavviso non è tuttavia necessaria.

    2.Gli ispettori NEAFC hanno la facoltà di ispezionare tutte le zone d'interesse, i ponti e i locali del peschereccio, le catture (trasformate o meno), le reti o gli altri attrezzi, le apparecchiature e tutti i documenti ritenuti necessari per verificare il rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC e di porre domande al comandante o a una persona da questi designata.

    3.Al peschereccio su cui gli ispettori devono imbarcarsi non deve essere chiesto di fermarsi o di fare manovra durante un'operazione di pesca, cala o salpamento. Gli ispettori NEAFC possono ordinare che il salpamento dell'attrezzo sia interrotto o ritardato fintantoché essi non siano saliti a bordo del peschereccio, purché tale ordine sia trasmesso nei 30 minuti successivi alla ricezione del preavviso di cui al paragrafo 1 da parte del peschereccio.

    4.Gli ispettori NEAFC possono ordinare a un peschereccio di ritardare l'entrata o l'uscita dalla zona di regolamentazione fino ad un massimo di sei ore decorrenti dall'ora di trasmissione delle notifiche di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e g), da parte del peschereccio.

    5.La durata di un'ispezione non supera le quattro ore o il tempo necessario al salpamento e all'ispezione della rete e delle catture, qualora tali operazioni durino più a lungo. Nel caso in cui si segnali un'infrazione, gli ispettori NEAFC possono tuttavia rimanere a bordo per tutto il tempo necessario ad ultimare quanto previsto all'articolo 34, paragrafo 1, lettera b).

    6.In circostanze particolari connesse alle dimensioni del peschereccio e ai quantitativi di pescato presenti a bordo, la durata dell'ispezione può superare i limiti di tempo fissati al paragrafo 5. In tal caso, la permanenza a bordo degli ispettori NEAFC non deve superare in alcun modo il tempo necessario per il completamento dell'ispezione. I motivi che giustificano il superamento dei limiti di tempo stabiliti al paragrafo 5 sono indicati nel rapporto d'ispezione.

    7.A bordo di un peschereccio di un'altra parte contraente possono salire al massimo due ispettori NEAFC.

    8.Durante l'ispezione, gli ispettori NEAFC possono chiedere al comandante di prestare tutta l'assistenza necessaria.

    9.Gli ispettori NEAFC non impediscono al comandante di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera durante l'imbarco e l'ispezione.

    10.Le piattaforme d'ispezione effettuano le manovre a distanza di sicurezza dal peschereccio, conformemente alle buone pratiche di navigazione.

    11.Gli ispettori NEAFC documentano ogni ispezione compilando un rapporto d'ispezione secondo il formato di cui all'allegato XVII. Il rapporto d'ispezione può riportare le osservazioni del comandante ed è firmato dagli ispettori NEAFC al termine dell'ispezione. Gli ispettori NEAFC consegnano al comandante del peschereccio una copia del rapporto d'ispezione.

    12.Gli ispettori NEAFC trasmettono tempestivamente una copia di ciascun rapporto d'ispezione all'EFCA e caricano sollecitamente le informazioni ivi contenute nella zona protetta del sito web della NEAFC. L'originale o la copia autenticata di ciascun rapporto d'ispezione sono trasmessi, su richiesta, alla parte contraente del peschereccio ispezionato.

    Articolo 24
    Obblighi del comandante di un peschereccio dell
    'Unione durante un'ispezione in mare

    Il comandante di un peschereccio dell'Unione:

    (a)permette a ispettori NEAFC debitamente notificati, indipendentemente dalla parte contraente che li ha notificati, di effettuare l'ispezione;

    (b)facilita un imbarco e uno sbarco rapidi e sicuri degli ispettori NEAFC fornendo loro una scaletta d'imbarco, costruita e utilizzata come descritto nell'allegato XVIII;

    (c)se per l'imbarco è previsto un dispositivo di sollevamento meccanico, provvede affinché l'attrezzatura ausiliaria corrispondente sia di tipo approvato dalle autorità competenti. Il dispositivo è progettato e costruito in modo da garantire l'imbarco e lo sbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza, anche per quanto riguarda il passaggio dal dispositivo al ponte e viceversa. Una scaletta d'imbarco conforme ai requisiti dell'allegato XVIII è collocata sul ponte adiacente al dispositivo di sollevamento, pronta ad essere immediatamente utilizzata;

    (d)collabora e offre assistenza durante l'ispezione del peschereccio effettuata a norma del presente regolamento, non ostacola o intimidisce gli ispettori NEAFC nell'esercizio delle loro funzioni, né interferisce con il loro operato, e garantisce la loro sicurezza;

    (e)permette agli ispettori NEAFC di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera e della parte contraente d'ispezione;

    (f)consente l'accesso alle zone, ai ponti e ai locali del peschereccio, alle catture (trasformate o meno), alle reti o agli altri attrezzi, alle apparecchiature e ad ogni informazione o documento che l'ispettore ritenga necessari conformemente all'articolo 23, paragrafo 2;

    (g)fornisce copie dei documenti richiesti dagli ispettori NEAFC; e

    (h)offre agli ispettori NEAFC una sistemazione adeguata, compresi eventualmente il vitto e l'alloggio qualora essi restino a bordo del peschereccio a norma dell'articolo 37, paragrafo 3.

    Sezione 5
    Controllo da parte dello Stato di approdo dei pescherecci di paesi terzi che sono parti contraenti

    Articolo 25
    Ambito di applicazione

    Le disposizioni della presente sezione si applicano all'utilizzo dei porti degli Stati membri da parte di pescherecci aventi a bordo risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente che non siano state precedentemente sbarcate o trasbordate in un porto. Si applicano anche ai comandanti dei pescherecci dell'Unione, o ai loro rappresentanti, che intendono fare scalo nei porti di un'altra parte contraente e che hanno a bordo risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione che non siano state precedentemente sbarcate o trasbordate in un porto.

    Articolo 26
    Applicazione dell
    'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo

    1.Le disposizioni dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata 49 (di seguito, "accordo FAO") si applicano mutatis mutandis come norme minime per il controllo dei pescherecci da parte dello Stato di approdo di cui all'articolo 25, fatte salve le disposizioni supplementari contenute nella presente sezione.

    2.Gli Stati membri cooperano nell'efficace attuazione dell'accordo FAO e nello scambio di informazioni pertinenti ai fini dell'attuazione del regime di cui alla presente sezione.

    Articolo 27
    Porti designati

    1.Gli Stati membri designano e notificano alla Commissione l'elenco dei porti in cui i pescherecci aventi a bordo risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente che non siano state precedentemente sbarcate o trasbordate in un porto possono sbarcare e trasbordare le catture o avvalersi di servizi portuali. L'elenco comprende le informazioni di cui all'allegato XIX ed è trasmesso alla Commissione almeno 15 giorni prima della sua entrata in vigore.

    2.Eventuali modifiche dell'elenco sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione 15 giorni prima della loro entrata in vigore.

    3.La Commissione dà tempestivamente notifica dei suddetti porti e delle eventuali modifiche apportate all'elenco al segretariato della NEAFC.

    4.Gli sbarchi, i trasbordi e l'uso dei servizi portuali da parte dei pescherecci di cui all'articolo 25 sono consentiti solo nei porti designati.

    Articolo 28
    Notifica preventiva di entrata in porto
     

    1.I comandanti dei pescherecci, o i loro rappresentanti, aventi a bordo risorse alieutiche di cui all'articolo 25 che intendano fare scalo in un porto dell'Unione e i comandanti dei pescherecci dell'Unione, o i loro rappresentanti, aventi a bordo risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione che intendano fare scalo in un porto di un'altra parte contraente informano le autorità competenti dello Stato di approdo entro e non oltre tre giorni lavorativi prima dell'ora stimata di arrivo. Lo Stato membro di approdo può stabilire un altro termine di notifica tenendo conto, in particolare, del tipo di trasformazione del pesce catturato o della distanza tra i fondali di pesca e i suoi porti. In tal caso, lo Stato membro di approdo informa tempestivamente la Commissione, che a sua volta informa sollecitamente il segretariato della NEAFC.

    2.La notifica preventiva di cui al paragrafo 1 è effettuata tramite il sito web della NEAFC, utilizzando il modulo di controllo dello Stato di approdo (Port State Control, PSC) riportato nell'allegato XX, con la parte A debitamente compilata come segue:

    (a)il modulo PSC 1 è utilizzato quando il peschereccio trasporta le proprie catture;

    (b)il modulo PSC 2 è utilizzato quando il peschereccio ha effettuato operazioni di trasbordo, nel qual caso le informazioni relative alle catture devono essere fornite separatamente per ciascun peschereccio cedente.

    3.Se il sito web della NEAFC è offline, la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 è inviata per posta elettronica o mediante un sistema di trasmissione via fax.

    4.La notifica preventiva di cui al paragrafo 1 può essere annullata dal mittente informandone le autorità competenti del porto che il comandante intendeva utilizzare, entro e non oltre 24 ore prima dell'ora stimata notificata di arrivo nel porto. Lo Stato membro di approdo può stabilire un altro termine di notifica di tale annullamento. In tal caso, lo Stato membro informa tempestivamente la Commissione, che a sua volta informa sollecitamente il segretariato della NEAFC.

    5.Le autorità competenti dello Stato membro di approdo inoltrano tempestivamente una copia delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 al segretariato della NEAFC, allo Stato di bandiera del peschereccio e, se il peschereccio ha effettuato operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti.

    Articolo 29
    Autorizzazione di sbarco, trasbordo e altri usi del porto

    1.Gli Stati membri di approdo provvedono affinché, a seguito di una notifica trasmessa a norma dell'articolo 28, lo Stato di bandiera del peschereccio che intende effettuare lo sbarco o il trasbordo o, se il peschereccio ha effettuato operazioni di trasbordo al di fuori di un porto, lo Stato o gli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti compilino la parte B del modulo PSC per confermare o meno che:

    (a)il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva di contingenti sufficienti per le specie dichiarate;

    (b)i quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente comunicati e considerati ai fini del calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili;

    (c)il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva dell'autorizzazione di pesca nelle zone oggetto della dichiarazione;

    (d)la presenza del peschereccio nella zona di cattura dichiarata è stata verificata utilizzando i dati VMS.

    2.Il comandante del peschereccio non inizia le operazioni di sbarco o di trasbordo né si avvale dei servizi portuali prima che le autorità competenti dello Stato membro di approdo abbiano rilasciato l'autorizzazione compilando debitamente la parte C del modulo PSC tramite il sito web della NEAFC e prima che sia scaduto l'orario stimato di arrivo indicato nella notifica preventiva (PSC1 o PSC2). Tale autorizzazione è concessa unicamente se si è ricevuta, da parte dello Stato di bandiera, la conferma di cui al paragrafo 1. Le operazioni di sbarco e trasbordo e l'uso di altri servizi portuali possono tuttavia iniziare, con il permesso delle autorità competenti dello Stato membro di approdo, prima dell'ora stimata di arrivo.

    3.In deroga al paragrafo 2, in assenza della conferma dello Stato di bandiera di cui al paragrafo 1 lo Stato membro di approdo può autorizzare uno sbarco totale o parziale alle condizioni seguenti:

    (a)il pesce deve essere tenuto in deposito sotto il controllo delle autorità competenti; e

    (b)il pesce deve essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto una volta pervenuta la conferma di cui al paragrafo 1; e

    (c)in caso di mancata ricezione della conferma entro 14 giorni dallo sbarco, le autorità competenti dello Stato membro di approdo possono confiscare e disfarsi del pesce conformemente alla normativa nazionale.

    4.Lo sbarco, il trasbordo e altri usi dei servizi portuali non sono autorizzati qualora lo Stato membro di approdo riceva prove inequivocabili che le catture presenti a bordo sono state prelevate in violazione delle prescrizioni di una parte contraente applicabili alle zone soggette alla sua giurisdizione nazionale.

    5.Le autorità competenti dello Stato membro di approdo notificano tempestivamente la loro decisione di rilasciare o meno un'autorizzazione di sbarco, trasbordo o altro uso dei servizi portuali al comandante del peschereccio o al suo rappresentante, allo Stato di bandiera del peschereccio e al segretariato della NEAFC, compilando, come richiesto, la parte C del modulo PSC.

    Articolo 30
    Ispettori e funzionari NEAFC del porto

    1.Le ispezioni sono effettuate da funzionari autorizzati dello Stato membro che abbiano conoscenza delle raccomandazioni stabilite nel quadro della convenzione.

    2.Previo accordo dello Stato membro di approdo, la Commissione può invitare gli ispettori di altre parti contraenti della NEAFC ad accompagnare gli ispettori dello Stato membro di approdo in qualità di osservatori.

    3.Entro il 1º dicembre di ogni anno gli Stati membri di approdo comunicano all'EFCA le informazioni seguenti:

    (a)i nomi e i dati degli ispettori NEAFC del porto autorizzati ad effettuare ispezioni nell'ambito del regime NEAFC di controllo da parte dello Stato di approdo secondo il formato di cui all'allegato XIII;

    (b)i nomi e i dati dei funzionari che autorizzano gli sbarchi, i trasbordi e l'uso di altri servizi portuali.

    4.Entro il 1º gennaio di ogni anno l'EFCA raccoglie e invia le informazioni di cui al paragrafo 3 al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione.

    5.Gli Stati membri notificano eventuali modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 3 all'EFCA, che a sua volta le inoltra tempestivamente al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione.

    Articolo 31
    Ispezioni in porto

    1.Nell'ambito del regime congiunto di ispezione e sorveglianza di cui all'articolo 19, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le ispezioni in porto dei pescherecci rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 25 siano effettuate secondo una metodologia armonizzata di valutazione del rischio stabilita in collaborazione con l'EFCA e con il suo coordinamento, tenendo conto degli orientamenti generali illustrati nell'allegato XXI.

    2.Ai fini della valutazione del rischio, e se del caso dell'ispezione, a seguito di una notifica preventiva di cui all'articolo 28, gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori NEAFC del porto valutino i dati del giornale di pesca elettronico e i dati VMS riguardanti tutte le attività di pesca svolte da un peschereccio all'interno della zona di regolamentazione inviati da tale peschereccio al segretariato della NEAFC nel corso dell'intero anno precedente lo sbarco previsto. In caso di trasbordo sono valutati anche i dati dei pescherecci cedenti.

    3.Per ogni anno, ciascuno Stato membro effettua ispezioni su almeno il 5 % degli sbarchi o dei trasbordi di pesce fresco e su almeno il 7,5 % del pesce congelato nei propri porti soggetti all'articolo 25. L'ispezione di un peschereccio che sbarca o trasborda catture sia fresche che congelate è effettuata richiamandosi ai parametri di riferimento relativi al pesce sia fresco che congelato.

    4.Gli Stati membri provvedono affinché le ispezioni siano effettuate in modo equo, trasparente e non discriminatorio e non si verifichino casi di molestie nei confronti degli operatori di nessun peschereccio.

    5.Nell'ambito delle procedure d'ispezione, gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori:

    (a)esaminino tutte le zone d'interesse del peschereccio al fine di verificare il rispetto delle misure di conservazione e di gestione pertinenti;

    (b)facciano il possibile per non cagionare al peschereccio ritardi ingiustificati, limitare al massimo le interferenze e l'intralcio ad esso arrecati ed evitare che la qualità del pesce venga alterata;

    (c)non impediscano al comandante di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera;

    (d)verifichino che la documentazione presente a bordo relativa all'identificazione del peschereccio e le informazioni riguardanti il proprietario siano vere, complete e corrette, se necessario anche prendendo debitamente contatto con lo Stato di bandiera o consultando i registri internazionali dei pescherecci;

    (e)verifichino che la bandiera e i contrassegni apposti sul peschereccio (ad esempio, il nome, il numero di immatricolazione esterno, il numero IMO, l'indicativo internazionale di chiamata, altri contrassegni e le dimensioni principali) corrispondano alle informazioni contenute nella documentazione;

    (f)verifichino che le autorizzazioni per la pesca e le attività inerenti alla pesca siano autentiche, complete, corrette e conformi alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 28;

    (g)esaminino tutti gli altri documenti e registri pertinenti presenti a bordo, compresi quelli in formato elettronico e i dati VMS provenienti dallo Stato di bandiera o da organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti. La documentazione pertinente può comprendere giornali di bordo, documenti di cattura, di trasbordo o commerciali, ruolini d'equipaggio, piani di stivaggio e relativi schemi grafici, descrizioni delle stive e documenti richiesti a norma della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione 50 ;

    (h)esaminino tutti gli attrezzi da pesca pertinenti presenti a bordo, compresi eventuali attrezzi riposti in modo da non essere visibili e i dispositivi connessi, e ne verifichino la conformità alle condizioni previste dalle autorizzazioni. Gli attrezzi da pesca sono controllati anche per accertare che caratteristiche quali le dimensioni delle maglie e del filo, i dispositivi e gli accessori, le dimensioni e la configurazione di reti, nasse e draghe e le dimensioni e il numero di ami siano conformi alla normativa applicabile e che i contrassegni corrispondano a quelli autorizzati per il peschereccio ispezionato;

    (i)determinino se il pesce presente a bordo è stato catturato in conformità alle autorizzazioni corrispondenti;

    (j)effettuino il controllo di tutte le operazioni di scarico o trasbordo e il controllo incrociato per specie tra i quantitativi indicati nella notifica preventiva di sbarco e quelli effettivamente sbarcati o trasbordati;

    (k)esaminino il pesce, anche mediante campionamento, per determinarne quantità e composizione. Nel farlo gli ispettori possono aprire i contenitori in cui il pesce è stato preimballato e spostare il pesce o i contenitori per verificare l'integrità delle stive. Tale esame può comprendere ispezioni del tipo di prodotto e la determinazione del peso nominale;

    (l)verifichino e prendano nota dei quantitativi di pesce di ogni specie rimanenti a bordo, una volta completato lo sbarco o il trasbordo;

    (m)valutino se vi sono prove inequivocabili indicanti che il peschereccio ha praticato attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata o attività di supporto connesse a tale tipo di pesca;

    (n)presentino il rapporto contenente l'esito dell'ispezione e le eventuali misure da adottare al comandante del peschereccio, che dovrà firmarlo insieme all'ispettore. La firma del comandante sul rapporto serve unicamente a confermare l'avvenuto ricevimento di una copia dello stesso. Il comandante può aggiungere al rapporto eventuali osservazioni o obiezioni e, se del caso, prendere contatto con le autorità competenti dello Stato di bandiera, in particolare se ha serie difficoltà a comprendere il contenuto del rapporto; e

    (o)provvedano, ove necessario e possibile, a far tradurre la documentazione pertinente.

    6.Gli Stati membri facilitano la comunicazione con il comandante o con i membri dell'equipaggio di grado più elevato, anche garantendo, ove necessario e possibile, che l'ispettore sia accompagnato da un interprete.

    7.Il presente articolo si applica in aggiunta alle norme relative alla procedura d'ispezione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.

    Articolo 32
    Obblighi degli operatori durante le ispezioni in porto

    1.Il presente articolo si applica in aggiunta agli obblighi generali di cui all'articolo 113 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

    2.Il comandante di un peschereccio sottoposto a ispezione, o se del caso il suo rappresentante, ottempera agli obblighi stabiliti all'articolo 114 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e, se applicabili, agli obblighi di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

    Articolo 33
    Rapporti d
    'ispezione

    1.Ogni ispezione NEAFC in porto è documentata compilando il rapporto d'ispezione riguardante il controllo da parte dello Stato di approdo (modulo PSC 3) di cui all'allegato XXII.

    2.Il comandante del peschereccio può aggiungere le sue osservazioni al rapporto d'ispezione e, al termine dell'ispezione, appone la sua firma sul rapporto, insieme a quella dell'ispettore. Una copia del rapporto d'ispezione è consegnata al comandante del peschereccio o al suo rappresentante.

    3.Le autorità dello Stato membro di approdo provvedono affinché una copia di ciascun rapporto d'ispezione sia trasmessa tempestivamente allo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato, allo Stato o agli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti, nel caso in cui il peschereccio abbia effettuato operazioni di trasbordo, e al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA. L'originale o la copia autenticata di ciascun rapporto d'ispezione sono trasmessi su richiesta allo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato.

    4.Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di ricevere i rapporti d'ispezione a norma del presente articolo.

    Sezione 6
    Infrazioni

    Articolo 34
    Procedure d
    'infrazione

    1.Gli ispettori che segnalano un'infrazione commessa da un peschereccio in relazione a un'attività di pesca e contraria alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC:

    (a)registrano l'infrazione nel rapporto di cui all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 23, paragrafo 11, o all'articolo 33, paragrafo 1;

    (b)registrano le prove ritenute necessarie in relazione all'infrazione;

    (c)adottano tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova ai fini di una successiva ispezione in porto. Su qualsiasi parte dell'attrezzo da pesca che l'ispettore ritenga essere o essere stato utilizzato in violazione delle misure applicabili può essere fissato saldamente un apposito contrassegno identificativo; e

    (d)tentano immediatamente di comunicare con le autorità dello Stato membro d'ispezione e con l'EFCA.

    2.Lo Stato membro d'ispezione, o l'EFCA se è quest'ultima ad effettuare l'ispezione o la sorveglianza, comunica per iscritto e per via elettronica i dettagli dell'infrazione all'autorità designata dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e alla Commissione e all'EFCA, ove possibile, entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'ispezione. Se del caso, lo Stato membro d'ispezione, o l'EFCA, ne comunica i risultati anche alla parte contraente nelle cui acque è stata commessa l'infrazione e allo Stato di cui il comandante del peschereccio è cittadino.

    3.Lo Stato membro d'ispezione, o l'EFCA, trasmette tempestivamente l'originale del rapporto di sorveglianza o d'ispezione, corredato di qualsiasi documento giustificativo, alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato, con copia al segretariato della NEAFC, alla Commissione e all'EFCA.

    Articolo 35
    Provvedimenti in caso di presunta infrazione
     

    1.Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di ricevere le prove di un'infrazione. Le autorità competenti designate da uno Stato membro alle quali sia stata notificata un'infrazione commessa da un peschereccio di tale Stato membro adottano misure tempestive per ricevere ed esaminare le prove dell'infrazione, svolgono ogni ulteriore indagine necessaria per prendere provvedimenti riguardo all'infrazione e, ove possibile, ispezionano il peschereccio interessato.

    2.Gli Stati membri esaminano i rapporti redatti dagli ispettori NEAFC di altre parti contraenti nell'ambito del regime ed agiscono di conseguenza come se si trattasse di rapporti redatti dai loro stessi ispettori. Gli Stati membri collaborano tra loro e con altre parti contraenti al fine di agevolare l'avvio di eventuali procedimenti giudiziari o di altro tipo a seguito di un rapporto presentato da un ispettore nell'ambito del regime.

    Articolo 36
    Gravi infrazioni
     

    Ai fini del presente regolamento sono considerate gravi le infrazioni seguenti relative alle risorse alieutiche:

    (a)pesca praticata senza un'autorizzazione valida rilasciata dallo Stato di bandiera;

    (b)pesca praticata in assenza di un contingente o successivamente all'esaurimento di un contingente;

    (c)utilizzo di attrezzi da pesca vietati;

    (d)gravi errori nella registrazione delle catture di risorse regolamentate;

    (e)reiterata inosservanza degli articoli 14 e 16 o, per quanto riguarda le risorse regolamentate, dell'articolo 15;

    (f)sbarco o trasbordo in un porto non designato a norma dell'articolo 27;

    (g)mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafi da 1 a 4;

    (h)sbarco o trasbordo senza l'autorizzazione dello Stato di approdo, o prima dell'ora stimata di arrivo preventivamente comunicata senza il permesso dello Stato di approdo, come previsto dall'articolo 29;

    (i)impedimento all'esercizio delle funzioni di un ispettore;

    (j)pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata;

    (k)falsificazione o occultamento dei contrassegni, dell'identità o dell'immatricolazione del peschereccio;

    (l)occultamento, manomissione o eliminazione delle prove relative a un'indagine;

    (m)più violazioni che, insieme, configurino una grave inosservanza delle misure di conservazione e di gestione;

    (n)partecipazione a operazioni di trasbordo o a operazioni di pesca congiunte con pescherecci di una parte non contraente alla quale la NEAFC non abbia riconosciuto lo status di parte non contraente cooperante attiva;

    (o)fornitura di provviste, carburante o altri servizi a pescherecci figuranti negli elenchi INN di cui all'articolo 47, paragrafo 1.

    Articolo 37
    Provvedimenti in caso di grave infrazione
     

    1.L'ispettore che ha fondati motivi per ritenere che il comandante o l'operatore di un peschereccio abbia commesso una grave infrazione ne informa sollecitamente le autorità competenti dello Stato membro d'ispezione, la Commissione e l'EFCA. Lo Stato membro d'ispezione, o l'EFCA qualora l'ispezione sia stata effettuata da quest'ultima, trasmette tempestivamente le informazioni al segretariato della NEAFC, alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio e, se del caso, allo Stato o agli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti nel caso in cui il peschereccio ispezionato abbia partecipato a operazioni di trasbordo.

    2.A fini di salvaguardia delle prove, l'ispettore adotta tutti i provvedimenti necessari per garantirne la sicurezza e la conservazione, evitando il più possibile di intralciare il peschereccio e di interferire con le sue operazioni.

    3.In caso di ispezione in mare nella zona di regolamentazione, l'ispettore è autorizzato a rimanere a bordo del peschereccio per tutto il tempo necessario a fornire informazioni a un ispettore debitamente autorizzato dalla parte contraente di bandiera o fintantoché, dalla parte contraente di bandiera, non sopraggiunga l'ordine all'ispettore di lasciare il peschereccio.

    Articolo 38
    Provvedimenti in caso di grave infrazione commessa da un peschereccio dell
    'Unione

    1.Lo Stato membro di bandiera risponde tempestivamente a una notifica di grave infrazione e provvede affinché, entro 72 ore, un ispettore debitamente autorizzato ispezioni il peschereccio dell'Unione interessato riguardo all'infrazione.

    2.A seguito della notifica dell'esito dell'esame di cui al paragrafo 1 e all'articolo 37, paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera, se le prove lo giustificano, chiede al peschereccio di recarsi immediatamente in un porto designato da tale Stato membro di bandiera per essere sottoposto a un'ispezione approfondita sotto la sua autorità e alla presenza di un ispettore NEAFC di qualsiasi altra parte contraente che desideri partecipare.

    3.Lo Stato membro di bandiera può autorizzare lo Stato d'ispezione a condurre tempestivamente il peschereccio in un porto designato dallo Stato membro di bandiera.

    4.Se il peschereccio non è richiamato verso un porto, lo Stato membro di bandiera deve darne sollecitamente debita giustificazione all'EFCA e alla Commissione, che a loro volta notificano l'informazione alla parte contraente d'ispezione e al segretariato della NEAFC.

    5.Se il peschereccio è invitato a dirigersi in un porto per essere sottoposto a un'ispezione approfondita ai sensi del paragrafo 2 o 3, un ispettore NEAFC di un'altra parte contraente può salire e rimanere a bordo del peschereccio, previo consenso dello Stato membro di bandiera di quest'ultimo, durante il suo trasferimento in porto e può assistere all'ispezione in porto.

    6.Lo Stato membro di bandiera comunica sollecitamente alla Commissione e all'EFCA l'esito dell'ispezione nonché le misure adottate a seguito dell'infrazione.

    Articolo 39
    Misure intese a garantire il rispetto delle norme

    Gli Stati membri provvedono affinché siano sistematicamente adottate misure adeguate, inclusi procedimenti amministrativi o penali conformemente al loro diritto interno, nei confronti di persone fisiche o giuridiche responsabili di una violazione delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC.

    Articolo 40
    Rapporti sulle attività di sorveglianza e ispezione, sulle infrazioni, sul seguito dato alle infrazioni
    e sulle attività di pesca INN

    1.Entro il 1º febbraio di ogni anno ciascuno Stato membro comunica all'EFCA e alla Commissione le informazioni seguenti:

    (a)il numero di ispezioni da esso effettuate a norma degli articoli 22, 23 e 31, precisando il numero di ispezioni effettuate dallo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e, in caso di infrazione, la data e la posizione del peschereccio interessato e il tipo di infrazione;

    (b)il numero di ore di volo e il numero di giorni in mare, rispettivamente, degli aeromobili di pattugliamento e delle vedette della NEAFC, il numero di avvistamenti, da parte dello Stato di bandiera, dei pescherecci avvistati e l'elenco dei pescherecci per i quali è stato compilato singolarmente un rapporto di sorveglianza;

    (c)il numero di ispezioni, in mare o nei propri porti, di pescherecci di parti non contraenti da esso effettuate nell'ambito del presente regime, i nomi dei pescherecci ispezionati e i relativi Stati di bandiera, la data delle ispezioni, il nome di ogni porto in cui hanno avuto luogo le ispezioni e l'esito di tali ispezioni;

    (d)in caso di sbarco o trasbordo effettuato successivamente a un'ispezione a norma del presente regime, il rapporto indica anche le prove fornite ai sensi dell'articolo 46; e

    (e)lo stato dei procedimenti relativi a ciascuna infrazione riguardante le misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC commessa nel corso dell'anno civile precedente. Le infrazioni sono riportate in ogni successivo rapporto fino alla conclusione del procedimento conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale. Il rapporto indica lo stato del procedimento, precisando in particolare se il caso è pendente, oggetto di opposizione o ancora oggetto d'indagine. Il rapporto comprende una descrizione specifica delle sanzioni o delle penali eventualmente imposte, indica in particolare l'importo delle ammende e il valore del pesce e/o dell'attrezzo confiscato, contiene eventuali avvertimenti scritti e, qualora non sia stata adottata alcuna misura, ne fornisce giustificazione.

    2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite conformemente ai modelli adottati dalla NEAFC.

    3.L'EFCA redige un rapporto dell'Unione sulla base dei rapporti degli Stati membri e delle informazioni disponibili nell'ambito del regime congiunto d'ispezione e sorveglianza dell'Unione. L'EFCA invia il rapporto dell'Unione alla Commissione entro il 20 febbraio di ogni anno. La Commissione invia il rapporto dell'Unione al segretariato della NEAFC entro il 1° marzo di ogni anno.

     

    Sezione 7
    Misure intese a promuovere il rispetto delle norme da parte dei pescherecci di parti non contraenti

    Articolo 41
    Ambito di applicazione
     

    La presente sezione si applica ai pescherecci di parti non contraenti utilizzati o destinati all'esercizio di attività di pesca in relazione a risorse alieutiche nella zona della convenzione.

    Articolo 42
    Avvistamento e identificazione di pescherecci di parti non contraenti

    1.Gli Stati membri o l'EFCA trasmettono tempestivamente all'EFCA, con copia alla Commissione, tutte le informazioni relative ai pescherecci di parti non contraenti avvistati o altrimenti identificati come impegnati in attività di pesca nella zona della convenzione. L'EFCA informa sollecitamente il segretariato della NEAFC e tutti gli altri Stati membri di ogni rapporto di avvistamento ricevuto.

    2.L'EFCA, o lo Stato membro che ha avvistato il peschereccio di una parte non contraente, tenta di informare tempestivamente il peschereccio in questione che è stato avvistato o altrimenti identificato nell'esercizio di attività di pesca nella zona della convenzione e che, di conseguenza, è sospettato di arrecare pregiudizio alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC, tranne nel caso in cui la NEAFC abbia riconosciuto al suo Stato di bandiera lo status di parte non contraente cooperante attiva.

    3.Se un peschereccio di una parte non contraente è avvistato o altrimenti identificato nell'esercizio di attività di trasbordo, la presunzione del pregiudizio arrecato alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC si applica a ogni altro peschereccio di una parte non contraente che sia stato identificato quale partecipante a tali attività insieme al peschereccio in questione.

    Articolo 43
    Ispezioni in mare

    1.Gli ispettori NEAFC chiedono l'autorizzazione a salire a bordo e a ispezionare i pescherecci di parti non contraenti avvistati o altrimenti identificati da una parte contraente durante l'esercizio di attività di pesca nella zona della convenzione. Se il comandante autorizza l'accesso a bordo e l'ispezione del peschereccio, l'ispezione è documentata compilando il rapporto d'ispezione di cui all'allegato XVII.

    2.Gli ispettori NEAFC trasmettono tempestivamente una copia del rapporto d'ispezione al comandante del peschereccio della parte non contraente, alla Commissione e all'EFCA. L'EFCA inoltra sollecitamente tale copia al segretariato della NEAFC. Se le prove contenute nel rapporto lo giustificano, lo Stato membro adotta misure adeguate conformemente al diritto internazionale.

    3.Se il comandante non autorizza l'accesso a bordo e l'ispezione del suo peschereccio o non si conforma ad uno degli obblighi previsti all'articolo 24, lettere da b) a f), si presume che il peschereccio della parte non contraente abbia praticato attività di pesca INN. L'ispettore NEAFC informa tempestivamente l'EFCA e la Commissione. La Commissione informa sollecitamente il segretariato della NEAFC.

    Articolo 44
    Entrata in porto

    1.Il comandante del peschereccio di una parte non contraente che intenda fare scalo in un porto ne dà notifica alle autorità competenti dello Stato membro di approdo conformemente alle disposizioni dell'articolo 28. Lo Stato membro di approdo inoltra tempestivamente tale informazione allo Stato di bandiera del peschereccio e al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA.

    2.Lo Stato membro di approdo vieta l'accesso ai suoi porti ai pescherecci di parti non contraenti che non abbiano trasmesso la necessaria notifica preventiva di entrata in porto o fornito l'informazione di cui al paragrafo 1.

    3.Lo Stato membro di approdo comunica tempestivamente la decisione di vietare l'entrata in porto al comandante del peschereccio della parte non contraente, o al suo rappresentante, allo Stato di bandiera del peschereccio e al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA.

    Articolo 45
    Ispezioni in porto

    1.Gli Stati membri provvedono affinché tutti i pescherecci di parti non contraenti autorizzati ad entrare in uno dei loro porti siano ispezionati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafi da 4 a 8. Il peschereccio della parte non contraente non è autorizzato a sbarcare o trasbordare pesce fintantoché l'ispezione non è completata. Ogni ispezione è documentata compilando il rapporto d'ispezione di cui all'articolo 33.

    2.Se il comandante del peschereccio della parte non contraente è venuto meno a uno degli obblighi previsti all'articolo 24, lettere da b) a f), si presume che il peschereccio abbia praticato attività di pesca INN.

    3.Lo Stato membro di approdo trasmette immediatamente al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA, le informazioni relative all'esito di tutte le ispezioni di pescherecci di parti non contraenti effettuate nei suoi porti e alle conseguenti misure.

    Articolo 46
    Sbarchi, trasbordi e uso del porto

    1.Le operazioni di sbarco e trasbordo e/o gli altri usi del porto da parte di pescherecci di parti non contraenti possono avere inizio soltanto previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di approdo conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.

    2.In caso di entrata in porto di un peschereccio di una parte non contraente, lo Stato membro nega a tale peschereccio l'autorizzazione a effettuare operazioni di sbarco, trasbordo, trasformazione e confezionamento delle risorse alieutiche e ad usufruire di altri servizi portuali, compresi il rifornimento di carburante, l'approvvigionamento, la manutenzione e il carenaggio, se:

    (a)il peschereccio è stato ispezionato ai sensi dell'articolo 45 e dall'ispezione è emerso che a bordo sono presenti specie soggette a raccomandazioni NEAFC, a meno che il comandante del peschereccio non fornisca alle autorità competenti prove soddisfacenti in grado di dimostrare che la loro cattura ha avuto luogo fuori dalla zona di regolamentazione o nel rispetto di tutte le raccomandazioni NEAFC pertinenti; o

    (b)lo Stato di bandiera del peschereccio in questione, o lo Stato o gli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti se il peschereccio ha partecipato a operazioni di trasbordo, non fornisce la conferma prevista dall'articolo 29; o

    (c)il comandante del peschereccio in questione è venuto meno a uno degli obblighi di cui all'articolo 24, lettere da b) a f); o

    (d)gli Stati membri hanno ricevuto prove inequivocabili della cattura delle risorse alieutiche presenti a bordo nelle acque soggette alla giurisdizione di una parte contraente in violazione dei regolamenti applicabili; o

    (e)gli Stati membri dispongono di prove sufficienti del fatto che il peschereccio ha altrimenti praticato o coadiuvato attività di pesca INN nella zona della convenzione.

    3.In caso di diniego ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri comunicano la loro decisione al comandante del peschereccio della parte non contraente, o a un suo rappresentante, e al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA.

    4.Gli Stati membri revocano il diniego di utilizzo dei loro porti nei riguardi di un peschereccio di una parte non contraente solo se esistono prove sufficienti che le motivazioni del diniego erano inadeguate o errate o che tali motivazioni non sono più pertinenti.

    5.Lo Stato membro che ha revocato il diniego ai sensi del paragrafo 4 ne informa sollecitamente i destinatari della comunicazione di cui al paragrafo 3.

    Articolo 47
    Provvedimenti nei confronti di pescherecci figuranti negli elenchi NEAFC dei pescherecci INN

    1.Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci figuranti nell'elenco NEAFC provvisorio (elenco "A") o confermato (elenco "B") dei pescherecci che praticano la pesca INN:

    (a)siano ispezionati conformemente alle disposizioni dell'articolo 45 quando entrano nei loro porti;

    (b)non siano autorizzati a effettuare sbarchi o trasbordi nei loro porti o

    (c)non ricevano in alcun modo assistenza da pescherecci, navi ausiliarie, navi di rifornimento, navi madri e navi da carico battenti la loro bandiera, né siano autorizzati a partecipare a operazioni di trasbordo o a operazioni di pesca congiunte con tali navi; e

    (d)non siano riforniti di provviste, carburante o altri servizi.

    2.Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere da b) a d), non si applicano ai pescherecci figuranti nell'elenco INN NEAFC "A" nel caso in cui alla NEAFC sia stato raccomandato di depennarli da tale elenco.

    3.Nei confronti dei pescherecci figuranti nell'elenco "B", gli Stati membri adottano, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, le misure seguenti:

    (a)vietano l'ingresso di tali pescherecci nei loro porti e comunicano il divieto conformemente all'articolo 44, paragrafo 3;

    (b)vietano a tali pescherecci l'autorizzazione a pescare nelle acque soggette alla loro giurisdizione nazionale;

    (c)vietano il noleggio di tali pescherecci;

    (d)rifiutano la concessione della loro bandiera a tali pescherecci;

    (e)vietano l'importazione di pesce proveniente da tali pescherecci;

    (f)vietano agli importatori, ai trasportatori e agli altri settori interessati il trasbordo e il commercio di prodotti alieutici catturati da tali pescherecci; e

    (g)raccolgono e scambiano ogni opportuna informazione con altri Stati membri e parti contraenti diverse dall'Unione, o parti non contraenti cooperanti, al fine di individuare, controllare e prevenire falsi certificati di importazione/esportazione relativi ai prodotti alieutici provenienti da tali pescherecci.

    4.Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3, lettere a) e d), non si applicano se le parti contraenti sono autorizzate a rifornire un peschereccio figurante nell'elenco INN di provviste, carburante o altri servizi o a concedergli la loro bandiera, a seguito di una raccomandazione rivolta alla NEAFC basata su prove soddisfacenti in grado di dimostrare che il peschereccio è destinato alla demolizione o sarà definitivamente adibito a scopi diversi dalle attività di pesca.

     TITOLO III
    MISURE APPLICABILI A DETERMINATE ATTIVITÀ DI PESCA PELAGICA

    Capo I
    Disposizioni generali

    Articolo 48
    Ambito di applicazione

    Salvo disposizione contraria, il presente titolo si applica ai pescherecci dell'Unione e ai pescherecci dei paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione che praticano la pesca dell'aringa (Clupea harengus), dello sgombro (Scomber scombrus), dei suri/sugarelli (Trachurus spp.) e del melù (Micromesistius poutassou) nella zona della convenzione e nelle acque dell'Unione della zona Copace.

    Capo II
    Pesca
     pelagica

    Articolo 49
    Restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici per la gestione e lo scarico delle catture

    1.Lo spazio massimo tra le sbarre del separatore d'acqua a bordo dei pescherecci pelagici è di 10 mm. Le sbarre sono saldate nella loro posizione. Se il separatore d'acqua è dotato di fori anziché di sbarre, il diametro massimo dei fori non supera i 10 mm. Il diametro dei fori degli scivoli situati prima del separatore d'acqua non supera i 15 mm.

    2.Il comandante del peschereccio pelagico tiene a bordo in qualsiasi momento disegni relativi alle capacità di gestione e di scarico delle catture. I disegni e le loro eventuali modifiche devono essere certificati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Il comandante invia una copia dei disegni e delle relative modifiche alle autorità responsabili della pesca dello Stato membro di bandiera, che ne verificano periodicamente l'esattezza.

    3.Ai pescherecci pelagici è vietato scaricare pesce al di sotto della propria linea di galleggiamento, anche a partire da cisterne intermedie o da serbatoi di acqua di mare refrigerata.

    4.Tutti i punti di scarico al di sotto della linea di galleggiamento sono sigillati. Gli Stati membri di bandiera possono tuttavia rilasciare un'autorizzazione di pesca conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che consenta di non sigillare un punto di scarico al di sotto della linea di galleggiamento, a condizione che:

    (a)l'eventuale utilizzo del punto di scarico possa essere monitorato da remoto dalle autorità di controllo per via telematica; e

    (b)il punto di scarico e i relativi mezzi di monitoraggio telematico siano descritti nei disegni certificati di cui al paragrafo 2.

    Articolo 50
    Restrizioni all
    'uso di apparecchiature di cernita automatica

    1.È vietato tenere o usare a bordo di un peschereccio apparecchiature in grado di effettuare la cernita automatica di aringhe, sgombri, melù o suri/sugarelli.

    2.In deroga al paragrafo 1, è consentito tenere a bordo e usare tali apparecchiature a condizione che:

    (a)tutte le catture che possono essere legittimamente tenute a bordo:

    i. siano conservate in stato congelato;

    ii. i pesci sottoposti a cernita siano congelati immediatamente dopo la cernita, la trasformazione e il confezionamento e nessun esemplare sottoposto a cernita sia rigettato in mare, ad eccezione di sottoprodotti quali interiora o teste; e

    iii. le apparecchiature siano installate e collocate sul peschereccio in modo tale da garantire il congelamento immediato e impedire i rigetti in mare di specie marine; o

    (b)le apparecchiature di cernita a bordo del peschereccio siano state staccate dall'alimentazione elettrica e sigillate dalle autorità competenti prima dell'inizio della bordata di pesca, così da rendere inutilizzabile il sistema di cernita fino alla rimozione dei sigilli da parte delle autorità competenti; o

    (c)il peschereccio sia dotato di sistemi di monitoraggio telematico da remoto installati a bordo che permettano di verificare il rispetto dell'obbligo di sbarco; o

    (d)un osservatore con il compito di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarco sia presente a bordo. 

    Articolo 51
    Spostamento dalla zona di pesca

    Il comandante di un peschereccio cambia la zona di pesca in cui opera spostandosi da qualsiasi posizione di una precedente operazione di pesca in cui più del 10 % in peso vivo delle catture di una delle specie di cui all'articolo 48 comprenda esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione pertinente.

    Capo III
    Norme speciali per gli impianti di pesatura e trasformazione

    Articolo 52
    Telesorveglianza

    1.Lo Stato membro di approdo garantisce la sorveglianza mediante telecamere e sensori presso gli impianti di sbarco e di trasformazione in cui sono pesate più di 3 000 tonnellate all'anno delle specie di cui all'articolo 48.

    2.La sorveglianza riguarda i luoghi e le strutture di sbarco e di trasformazione e segue il flusso del pesce sbarcato fino al termine della pesatura. Tale norma non si applica durante il trasporto delle catture sbarcate verso l'impianto di trasformazione e pesatura.

    3.La persona responsabile della pesatura:

    (a)fornisce alle autorità competenti un accesso ai dati di sorveglianza in diretta streaming e in tempo reale; e

    (b)archivia i dati di sorveglianza per un periodo che va da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni e fornisce alle autorità competenti, su richiesta, una copia dei dati archiviati.

    4.I dati ottenuti a norma del presente articolo sono utilizzati esclusivamente a fini di controllo della pesca e non per l'identificazione di persone fisiche.

    TITOLO IV
    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 53
    Gestione dei dati, protezione dei dati personali e riservatezza

    1.I dati personali necessari ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 13, dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 17, paragrafi da 3 a 5, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 21, paragrafi da 2 a 5 e paragrafi 7 e 8, dell'articolo 22, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 23, paragrafi 11 e 12, dell'articolo 24, lettere f) e g), dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 30, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 31, paragrafo 5, degli articoli 33 e 34, dell'articolo 35, paragrafo 1, dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 39, dell'articolo 40, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 42, paragrafo 1, dell'articolo 43, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 45, paragrafo 3, dell'articolo 47, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 49, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 50, paragrafo 2, lettere c) e d), e dell'articolo 52 sono raccolti e trattati dalle autorità degli Stati membri, dall'EFCA e dalla Commissione per le finalità seguenti:

    (a)rispetto degli obblighi di individuazione dei punti di contatto pertinenti e scambio di dati sulla pesca conformemente agli articoli 7 e 8, da 13 a 19, 21 e 22, da 27 a 31, da 33 a 35, da 37 a 40, da 42 a 46 e 49, 50 e 52 del presente regolamento;

    (b)monitoraggio delle possibilità di pesca, compreso l'utilizzo dei contingenti a norma dell'articolo 18 del presente regolamento;

    (c)convalida dei dati conformemente all'articolo 17 del presente regolamento;

    (d)monitoraggio, controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca conformemente agli articoli da 19 a 47 del presente regolamento; e

    (e)indagini relative a denunce, infrazioni e procedimenti giudiziari o amministrativi, conformemente agli articoli da 35 a 40 e da 42 a 47 del presente regolamento.

    2.I dati personali ricevuti a norma del presente regolamento non sono conservati più a lungo di quanto necessario per la finalità per la quale sono stati raccolti e, in ogni caso, per più di cinque anni dalla loro raccolta, ad eccezione dei dati personali necessari per dar seguito a denunce, infrazioni e procedimenti giudiziari o amministrativi, che possono essere conservati fino al termine della procedura e dei procedimenti amministrativi o giudiziari in questione o del tempo necessario per l'applicazione di sanzioni. Se le informazioni sono conservate per un periodo di tempo più lungo, i dati in esse contenuti sono resi anonimi.

    3.Le autorità degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento quali definiti dall'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali che raccolgono e trasmettono a norma del presente regolamento.

    4.La Commissione e l'EFCA sono considerate ciascuna titolari del trattamento quali definiti dall'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali che raccolgono e trasmettono a norma del presente regolamento.

    5.Oltre agli obblighi stabiliti nei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, le autorità degli Stati membri, l'EFCA e la Commissione, ciascuna per proprio conto, provvedono a:

    (a)garantire il trattamento riservato della trasmissione e della ricezione dei dati elettronici;

    (b)adottare le misure necessarie per rispettare le disposizioni in materia di riservatezza e sicurezza stabilite nelle raccomandazioni approvate dalla NEAFC, compresi opportuni protocolli di cifratura per garantire la riservatezza e l'autenticità;

    (c)rettificare o cancellare, se necessario e su richiesta del segretariato della NEAFC, i rapporti o i messaggi elettronici trattati in modo non conforme al presente regolamento;

    (d)garantire che i dati elettronici siano conservati e utilizzati solo a fini di monitoraggio, controllo, ispezione e contrasto o per altri scopi specificati nel presente regolamento; e

    (e)garantire che per tutte le trasmissioni di dati elettronici si utilizzino sistemi di comunicazione dei dati debitamente collaudati con il segretariato della NEAFC.

    6.Le autorità degli Stati membri, l'EFCA e la Commissione garantiscono, ciascuna per proprio conto, la sicurezza del trattamento dei dati personali effettuato ai fini dell'applicazione del presente regolamento, compreso il trattamento dei dati personali da parte delle autorità che hanno il diritto di accedere alle banche dati sulla pesca pertinenti. In particolare, esse adottano le misure necessarie, tra cui un piano di continuità operativa e misure per conformarsi agli orientamenti e alle condizioni di utilizzo per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni adottati con la raccomandazione NEAFC 08:2014, al fine di:

    (a)proteggere materialmente i dati, anche mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;

    (b)impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione;

    (c)impedire l'inserimento di dati senza autorizzazione e l'accesso, la modifica o la cancellazione, senza autorizzazione, dei dati personali registrati;

    (d)impedire che i dati siano trattati, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;

    (e)garantire che le persone autorizzate ad accedere alle banche dati sulla pesca pertinenti abbiano accesso unicamente ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, esclusivamente tramite identità di utente individuali e con modalità di accesso riservato;

    (f)garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi i dati personali e quali dati sono stati trattati nelle banche dati sulla pesca pertinenti, quando, da chi e per quale scopo;

    (g)impedire, in particolare mediante tecniche di cifratura appropriate, che i dati personali vengano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione mentre sono trasmessi da o verso le banche dati sulla pesca pertinenti, oppure durante il trasporto dei supporti di dati; e

    (h)monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le misure organizzative relative al monitoraggio interno necessarie per garantire l'osservanza del presente regolamento.

    7.Gli obblighi di cui all'articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio si applicano anche ai dati raccolti e ricevuti nel quadro del presente regolamento.

    Articolo 54
    Procedura di modifica

    1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 riguardo a misure adottate dalla NEAFC concernenti:

    (a)le procedure di notifica dei punti di contatto di cui all'articolo 7, paragrafi da 1 a 3;

    (b)le procedure di trasmissione delle notifiche e delle autorizzazioni dei pescherecci di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2;

    (c)le disposizioni relative ai piani di stivaggio di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b);

    (d)le procedure di comunicazione riguardanti i trasbordi di cui all'articolo 15, paragrafi da 1 a 3;

    (e)le procedure di comunicazione al segretariato della NEAFC di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 8;

    (f)le procedure per la dichiarazione cumulativa delle catture e dello sforzo di pesca di cui all'articolo 18;

    (g)le procedure di notifica dell'impiego di navi e aeromobili d'ispezione di cui all'articolo 21, paragrafo 7;

    (h)la procedura di sorveglianza di cui all'articolo 22;

    (i)le procedure di notifica delle infrazioni di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3;

    (j)l'elenco delle risorse regolamentate di cui all'allegato I;

    (k)l'elenco delle specie indicatrici di EMV di cui all'allegato II;

    (l)le coordinate delle zone di pesca di fondo esistenti di cui all'allegato III;

    (m)le misure tecniche applicabili nella zona di regolamentazione di cui all'allegato IV;

    (n)i dati dei messaggi di cui all'allegato V;

    (o)i dati del registro di produzione di cui all'allegato VI;

    (p)i dati del giornale di pesca elettronico, dei rapporti di trasbordo e dei rapporti relativi al porto di sbarco di cui all'allegato VII;

    (q)il formato di trasmissione dei dati e i dati di cui all'allegato X;

    (r)le procedure di marcatura del CCP di cui all'allegato XI;

    (s)i dati per la notifica degli ispettori e delle piattaforme d'ispezione di cui all'allegato XIII;

    (t)i dati per la notifica delle attività di ispezione di cui all'allegato XV;

    (u)i dati per la trasmissione dei rapporti di sorveglianza e di avvistamento di cui all'allegato XVI;

    (v)i modelli dei rapporti d'ispezione di cui agli allegati XVII e XXII;

    (w)le norme sulla costruzione e l'uso delle scalette d'imbarco di cui all'allegato XVIII;

    (x)i dati per la notifica di designazione dei porti di cui all'allegato XIX; e

    (y)il modello dei moduli riguardanti il controllo da parte dello Stato di approdo di cui all'allegato XX.

    2.Le modifiche di cui al paragrafo 1 si limitano rigorosamente all'attuazione di misure di modifica o integrazione del regime NEAFC e di altre raccomandazioni NEAFC.

    3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 che modifichino il titolo III del presente regolamento per adeguarlo a misure approvate dall'Unione e da altri Stati costieri dell'Atlantico nord-orientale in consultazioni relative al controllo delle attività di pesca di cui all'articolo 48 per quanto riguarda:

    (a)le restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici per la gestione e lo scarico delle catture di cui all'articolo 49;

    (b)le deroghe al divieto di uso di apparecchiature di cernita automatica di cui all'articolo 50, paragrafo 2; e

    (c)le regole sullo spostamento dalla zona di pesca di cui all'articolo 51.

    4.Le modifiche ai sensi del paragrafo 3 sono strettamente limitate all'attuazione di misure approvate dall'Unione e da altri Stati costieri dell'Atlantico nord-orientale in consultazioni relative al controllo delle attività di pesca di cui all'articolo 48.

    Articolo 55
    Esercizio della delega

    1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 54 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° dicembre 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.La delega di potere di cui all'articolo 54 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione di revoca decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

    5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 54 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 56
    Modifiche di altri regolamenti

    1.Gli articoli 54 ter e 54 quater del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio sono soppressi.

    2.L'articolo 5, lettera h), il capo VI e l'allegato XII del regolamento (UE) 2019/1241 sono soppressi.

    Articolo 57
    Abrogazioni

    1.I regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (UE) n. 1236/2010 del Consiglio sono abrogati.

    2.I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 58
    Entrata in vigore
    e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L'articolo 50, paragrafo 4, e l'articolo 52 si applicano dal 1° gennaio 2026.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    Il presidente    Il presidente

    (1)    GU L 227 del 12.8.1981, pag. 22.
    (2)    Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).
    (3)    Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).
    (4)    Regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17).
    (5)     https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-19-2014-VME-protection-as-amended-by-Rec-09-2015-Rec-10-2018-Rec-10-2021-Rec-06-and-07-2023.pdf  
    (6)     https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-06_amend-VME-closure-extension%28Rec-19-2014-as-amended%29.pdf  
    (7)     https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-08_amend-the-ICES-subareas-and-divisions-in-Annex-I%20A%29.pdf  
    (8)     https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-09_deep-sea-chimaeras.pdf  
    (9)     https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-10_discards.pdf  
    (10)     https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-11_amend-the-NEAFC-Scheme-on-transhipments-at-sea.pdf  
    (11)     https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-12_Amend-the-NEAFC-Scheme-fo-research-vessels-in-the-NEAFC-RA.pdf  
    (12)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
    (13)    Regolamento (CEE) n. 1899/85 del Consiglio, dell'8 luglio 1985, che fissa la dimensione minima delle maglie delle reti utilizzate per la pesca del merluzzo cappellano nella parte della zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale che non rientra nelle acque marittime su cui si esercita la giurisdizione di pesca delle parti contraenti di detta convenzione (GU L 179 dell'11.7.1985, pag. 2).
    (14)    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1962 della Commissione, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 287 del 31.10.2015, pag. 6).
    (15)    Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).
    (16)     2022-coastal-states-fisheries-consultations-control-measures_en.pdf (europa.eu)  
    (17)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU 354 del 28.12.2013, pag. 22).
    (18)    Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU 347 del 28.12.2017, pag. 81).
    (19)     Consolidated Texts of Draft 'New' and 'Transitional' NEAFC ERS Schemes | North-East Atlantic Fisheries Commission .
    (20)    [Riferimento del parere]
    (21)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU 354 del 28.12.2013, pag. 22).
    (22)    Decisione del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).
    (23)    Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).
    (24)    Decisione del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).
    (25)    Decisione del Consiglio, del 5 marzo 2009, relativa all'approvazione di modifiche della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale volte a istituire procedure di composizione delle controversie, estendere l'ambito di applicazione della Convenzione e riesaminarne gli obiettivi (GU 184 del 16.7.2009, pag. 12).
    (26)     https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-19-2014-VME-protection-as-amended-by-Rec-09-2015-Rec-10-2018-Rec-10-2021-Rec-06-and-07-2023.pdf  
    (27)    Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU 198 del 25.7.2019, pag. 105).
    (28)     https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-01_Redfish-Irminger-Sea.pdf  
    (29)     https://www.neafc.org/system/files/Recommendation-04_Rockall-Haddock.pdf  
    (30)    Regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17).
    (31)    https://www.neafc.org/system/files/Recommendation%2019_Introducing-ERS-based-on-FLUX-UN-CEFACT.pdf
    (32)    Verbale concordato firmato dai capi delegazione delle rispettive parti nel novembre 2022 ( https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/system/files/2022-12/2022-coastal-states-fisheries-consultations-control-measures_en.pdf ).
    (33)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
    (34)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
    (35)    [Riferimento del parere]
    (36)    Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
    (37)    Regolamento (CEE) n. 1899/85 del Consiglio, dell'8 luglio 1985, che fissa la dimensione minima delle maglie delle reti utilizzate per la pesca del merluzzo cappellano nella parte della zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale che non rientra nelle acque marittime su cui si esercita la giurisdizione di pesca delle parti contraenti di detta convenzione (GU L 179 dell'11.7.1985, pag. 2).
    (38)    Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU 198 del 25.7.2019, pag. 1050).
    (39)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
    (40)    Regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17).
    (41)    Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).
    (42)    Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU 347 del 28.12.2017, pag. 81).
    (43)    Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
    (44)    Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 22).
    (45)    Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).
    (46)    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).
    (47)    Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).
    (48)    Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU 151 del 7.6.2019, pag. 116).
    (49)    Decisione (2011/443/UE) del Consiglio, del 20 giugno 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 191 del 22.7.2011, pag. 1).
    (50)    Decisione (UE) 2015/451 del Consiglio, del 6 marzo 2015, relativa all'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (GU 75 del 19.3.2015, pag. 1).
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    Bruxelles, 30.6.2023

    COM(2023) 362 final

    ALLEGATI

    della

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che stabilisce misure di conservazione, gestione e controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga i regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (UE) n. 1236/2010 del Consiglio


    ALLEGATO I
    RISORSE REGOLAMENTATE

    1.Specie pelagiche e oceaniche

    Stock (nome comune)

    Codice FAO

    Nome scientifico

    Sottozone e divisioni CIEM

    Scorfano

    REB

    Sebastes mentella

    1, 2, 5, 12, 14

    Aringa norvegese riproduttrice nel periodo primaverile (aringa atlantico-scandinava)

    HER

    Clupea harengus

    1, 2, 4a, 5, 14

    Melù

    WHB

    Micromesistius poutassou

    1-9, 12, 14

    Sgombro

    MAC

    Scomber scombrus

    1-8, 9a, 12, 14

    Eglefino

    HAD

    Melanogrammus aeglefinus

    6b

    2.Specie di acque profonde

    Stock (nome comune)

    Codice FAO

    Nome scientifico

    Sottozone CIEM

    Alepocefalo

    ALC

    Alepocephalus bairdii

    da 1 a 14

    Alepocefalo

    PHO

    Alepocephalus rostratus

    da 1 a 14

    Antimora blu

    ANT

    Antimora rostrata

    da 1 a 14

    Pesce sciabola nero

    BSF

    Aphanopus carbo

    da 1 a 14

    Gattucci

    API

    Apristuris spp.

    da 1 a 14

    Argentine

    ARG

    Argentina spp.

    da 1 a 14

    Argentina

    ARU

    Argentina silus

    da 1 a 14

    Berici

    ALF

    Beryx spp.

    da 1 a 14

    Brosmio

    USK

    Brosme brosme

    da 1 a 14

    Sagrì

    GUP

    Centrophorus granulosus

    da 1 a 14

    Sagrì atlantico

    GUQ

    Centrophorus squamosus

    da 1 a 14

    Pescecane nero

    CFB

    Centroscyllium fabricii

    da 1 a 14

    Squalo portoghese

    CYO

    Centroscymnus coelolepis

    da 1 a 14

    Squalo musolungo

    CYP

    Centroscymnus crepidater

    da 1 a 14

    Granchio rosso di fondale

    KEF

    Chacon (Geyron) affinis

    da 1 a 14

    Chimera

    CMO

    Chimaera monstrosa

    da 1 a 14

    Chimera opalescente

    WCH

    Chimaera opalescens

    da 1 a 14

    Squalo serpente

    HXC

    Chlamydoselachus anguineus

    da 1 a 14

    Grongo

    COE

    Conger conger

    da 1 a 14

    Granatiere di roccia

    RNG

    Coryphaenoides rupestris

    da 1 a 14

    Zigrino

    SCK

    Dalatias licha

    da 1 a 14

    Deania

    DCA

    Deania calcea

    da 1 a 14

    Re di triglie nero

    EPI

    Epigonus telescopus

    da 1 a 14

    Pesci diavolo

    SHL

    Etmopterus spp.

    da 1 a 14

    Pesce diavolo maggiore

    ETR

    Etmopterus princeps

    da 1 a 14

    Sagrì nero

    ETX

    Etmopterus spinax

    da 1 a 14

    Boccanera

    SHO

    Galeus melastomus

    da 1 a 14

    Gattuccio islandese

    GAM

    Galeus murinus

    da 1 a 14

    Chimera di Haeckel

    HCH

    Harriotta haeckeli

    da 1 a 14

    Chimera naso stretto

    HCR

    Harriotta raleighana

    da 1 a 14

    Scorfano di fondale

    BRF

    Helicolenus dactylopterus

    da 1 a 14

    Squalo capopiatto

    SBL

    Hexanchus griseus

    da 1 a 14

    Pesce specchio atlantico

    ORY

    Hoplostethus atlanticus

    da 1 a 14

    Pesce specchio

    HPR

    Hoplostethus mediterraneus

    da 1 a 14

    Pesce coniglio dagli occhi piccoli

    CYA

    Hydrolagus affinis

    da 1 a 14

    Pesce coniglio dagli occhi grandi

    CYH

    Hydrolagus mirabilis

    da 1 a 14

    Pesce coniglio portoghese

    HYD

    Hydrolagus lusitanicus

    da 1 a 14

    Chimera pallida

    CYZ

    Hydrolagus pallidus

    da 1 a 14

    Pesce sciabola

    SFS

    Lepidopus caudatus

    da 1 a 14

    Blennio viviparo

    ELP

    Zoarces viviparus

    da 1 a 14

    Licode maggiore

    LXK

    Lycodes esmarkii

    da 1 a 14

    Granatiere berglax

    RHG

    Marcrourus berglax

    da 1 a 14

    Molva azzurra

    BLI

    Molva dypterigia

    da 1 a 14

    Molva

    LIN

    Molva molva

    da 1 a 14

    Mora

    RIB

    Mora moro

    da 1 a 14

    Pesce porco atlantico

    OXN

    Oxynotus paradoxus

    da 1 a 14

    Occhialone

    SBR

    Pagellus bogaraveo

    da 1 a 14

    Musdee

    FOX

    Phycis spp.

    da 1 a 14

    Musdea bianca

    GFB

    Phycis blennoides

    da 1 a 14

    Cernia di fondale

    WRF

    Polyprion americanus

    da 1 a 14

    Razza rotonda

    RJY

    Rajafyllae

    da 1 a 14

    Razza iperborea

    RJG

    Raja hyperborean

    da 1 a 14

    Razza norvegese

    JAD

    Rajanidarosiensus

    da 1 a 14

    Ippoglosso nero

    GHL

    Rheinhardtius hippoglossoides

    da 1 a 14

    Chimera atlantica

    RCT

    Rhinochimaera atlantica

    da 1 a 14

    Cagnolo atlantico

    SYR

    Scymnodon ringens

    da 1 a 14

    Scorfano atlantico

    SFV

    Sebastes viviparus

    da 1 a 14

    Squalo di Groenlandia

    GSK

    Somniosus microcephalus

    da 1 a 14

    Scorfano di acque profonde

    TJX

    Trachyscorpia cristulata

    da 1 a 14

    Granatiere pizzuto

    TSU

    Trachyrincus scabrus

    da 1 a 14

    Pesci topo

    RTX

    Macrouridae

    da 1 a 14

    3.Altre risorse regolamentate

    Stock (nome comune)

    Codice FAO

    Nome scientifico

    Sottozone CIEM

    Smeriglio1

    POR

    Lamna nasus

    da 1 a 14

    Spinarolo

    DGS

    Squalus acanthias

    da 1 a 14

    Squalo elefante1

    BSK

    Cetorhinus maximus

    da 1 a 14

    1 Finché saranno in vigore le raccomandazioni della NEAFC relative a questo stock.

    ALLEGATO II
    SPECIE INDICATRICI DI ECOSISTEMI MARINI VULNERABILI (EMV)

    Il seguente elenco di sette tipi di habitat e di elementi fisici per la zona di regolamentazione NEAFC, con i taxa che è molto probabile riscontrare in tali habitat, è considerato un elenco di indicatori di EMV.

    Tipo di habitat EMV

    Taxa rappresentativi

    1.Barriera di coralli d'acqua fredda

    a. Barriera di Lophelia pertusa

    b. Barriera di Solenosmilia variabilis

    Lophelia pertusa

    Solenosmilia variabilis

    2.Giardino di coralli

    a)Giardino su fondale duro

    I.Giardini di gorgonie e coralli neri su fondale duro

    Anthothelidae

    Chrysogorgiidae

    Isididae, Keratoisidinae

    Plexauridae

    Acanthogorgiidae

    Coralliidae

    Paragorgiidae

    Primnoidae

    Schizopathidae

    II.Madreporari coloniali su affioramenti rocciosi

    Lophelia pertusa

    Solenosmilia variabilis

    III.Aggregati madreporici non appartenenti a barriere coralline

    Enallopsammia rostrata

    Madrepora oculata

    b)Giardini di coralli su fondale soffice

    I.Giardini di gorgonie e coralli neri su fondale soffice

    Chrysogorgiidae

    II.Campi di coralli a coppa

    Caryophylliidae

    Flabellidae

    III.Campi di coralli a cavolfiore

    Nephtheidae

    3.Aggregati di spugne di acque profonde

    Altri aggregati di spugne

    Geodiidae

    Ancorinidae

    Pachastrellidae

    Giardini di spugne su fondale duro

    Axinellidae

    Mycalidae

    Polymastiidae

    Tetillidae

    Comunità di spugne vitree

    Rossellidae

    Pheronematidae

    Campi di pennatule

    Anthoptilidae

    Pennatulidae

    Funiculinidae

    Halipteridae

    Kophobelemnidae

    Protoptilidae

    Umbellulidae

    Vigulariidae

    Macchie di ceriantari

    Cerianthidae

    Fauna emergente da fango e sabbia

    Bourgetcrinidae

    Antedontidae

    Hyocrinidae

    Xenophyophora

    Syringamminidae

    Macchie di briozoi

    Elementi fisici

    Spiegazione

    Montagne sottomarine isolate

    Montagne sottomarine non appartenenti alla dorsale medio-atlantica

    Pendenze ripide e vette delle dorsali medio-oceaniche

    Dorsali ripide e vette che sostengono i giardini di coralli e altre specie indicatrici di EMV ad alta densità

    Colline sottomarine

    Elemento topografico che svetta a meno di 1 000 metri dal fondale marino

    Formazioni simili a canyon

    Formazioni costituite da una "vallata" dalle pareti fortemente scoscese non necessariamente associata a una piattaforma continentale, a un'isola o al bordo di una scarpata

    Fianchi con pendenza > 6,4°

    Da NAFO SCR Doc. 11/73

    ALLEGATO III
    ZONE DI PESCA DI FONDO ESISTENTI

    1.Zone di pesca esistenti: coordinate di Hatton Bank (HAR 1-5)

    HAR 1

    HAR 1

    latitudine

    longitudine

    LATITUDINE

    LONGITUDINE

    1

    60,0557

    -14,2048

    60°03,34

    -14°12,29

    2

    59,6708

    -14,0275

    59°40,25

    -14°01,65

    3

    59,5262

    -14,2562

    59°31,57

    -14°15,37

    4

    59,3197

    -14,6393

    59°19,18

    -14°38,36

    5

    59,2495

    -14,8738

    59°14,97

    -14°52,43

    6

    59,1178

    -14,9539

    59°07,07

    -14°57,23

    7

    59,0620

    -15,7430

    59°03,72

    -15°44,58

    8

    58,9765

    -15,9202

    58°58,59

    -15°55,21

    9

    59,0620

    -16,3034

    59°03,72

    -16°18,20

    10

    59,2992

    -16,5207

    59°17,95

    -16°31,24

    11

    59,6160

    -16,5207

    59°36,96

    -16°31,24

    12

    59,6160

    -15,4456

    59°36,96

    -15°26,74

    13

    59,8005

    -14,8280

    59°48,03

    -14°49,68

    14

    60,0670

    -14,3420

    60°04,02

    -14°20,52

    15

    60,0557

    -14,2048

    60°03,34

    -14°12,29

    HAR 2

    HAR 2

    latitudine

    longitudine

    LATITUDINE

    LONGITUDINE

    1

    59,6998

    -16,7094

    59°41,99

    -16°42,56

    2

    59,2496

    -16,8066

    59°14,97

    -16°48,39

    3

    59,1530

    -17,4699

    59°09,18

    -17°28,19

    4

    58,9913

    -17,3384

    58°59,48

    -17°20,30

    5

    59,0884

    -16,9552

    59°05,30

    -16°57,31

    6

    58,9618

    -16,7094

    58°57,71

    -16°42,56

    7

    58,4600

    -17,4584

    58°27,60

    -17°27,51

    8

    58,1897

    -17,5156

    58°11,38

    -17°30,94

    9

    58,0901

    -17,2297

    58°05,41

    -17°13,78

    10

    57,9720

    -17,2412

    57°58,32

    -17°14,47

    11

    57,9144

    -17,1039

    57°54,86

    -17°06,23

    12

    57,8292

    -17,0925

    57°49,75

    -17°05,55

    13

    57,5511

    -17,7844

    57°33,07

    -17°47,06

    14

    57,4928

    -18,2075

    57°29,57

    -18°12,45

    15

    57,2955

    -18,4935

    57°17,73

    -18°29,61

    16

    57,2151

    -18,8194

    57°12,91

    -18°49,16

    17

    57,0662

    -19,3512

    57°03,97

    -19°21,07

    18

    56,4992

    -19,5399

    56°29,95

    -19°32,39

    19

    56,6127

    -20,0202

    56°36,76

    -20°01,21

    20

    56,3791

    -20,4377

    56°22,75

    -20°26,26

    21

    56,3791

    -20,6435

    56°22,75

    -20°38,61

    22

    56,4992

    -20,8494

    56°29,95

    -20°50,96

    23

    56,6190

    -20,8494

    56°37,14

    -20°50,96

    24

    56,8354

    -20,4262

    56°50,13

    -20°25,57

    25

    57,2368

    -20,5635

    57°14,21

    -20°33,81

    26

    57,5818

    -20,5635

    57°34,91

    -20°33,81

    27

    57,8566

    -20,1803

    57°51,40

    -20°10,82

    28

    57,9235

    -19,8830

    57°55,41

    -19°52,98

    29

    58,4809

    -19,2425

    58°28,85

    -19°14,55

    30

    58,6806

    -19,2826

    58°40,84

    -19°16,95

    31

    58,9766

    -18,9967

    58°58,59

    -18°59,80

    32

    59,2145

    -18,2876

    59°12,87

    -18°17,26

    33

    59,2700

    -17,9216

    59°16,20

    -17°55,30

    34

    59,5001

    -17,6643

    59°30,01

    -17°39,86

    35

    59,6998

    -16,7094

    59°41,99

    -16°42,56

    HAR 3

    HAR 3

    latitudine

    longitudine

    LATITUDINE

    LONGITUDINE

    1

    54,9406

    -17,2011

    54°56,44

    -17°12,07

    2

    54,5810

    -18,0303

    54°34,86

    -18°01,82

    3

    54,4083

    -18,3962

    54°24,50

    -18°23,77

    4

    54,4781

    -19,0538

    54°28,69

    -19°03,23

    5

    54,4150

    -19,3112

    54°24,90

    -19°18,67

    6

    53,9767

    -19,9516

    53°58,60

    -19°57,10

    7

    54,1847

    -20,1289

    54°11,08

    -20°07,73

    8

    54,3350

    -20,1003

    54°20,10

    -20°06,02

    9

    54,6373

    -19,3912

    54°38,24

    -19°23,47

    10

    54,9800

    -19,2540

    54°58,80

    -19°15,24

    11

    55,0685

    -18,7393

    55°04,11

    -18°44,36

    12

    55,4303

    -18,6822

    55°25,82

    -18°40,93

    13

    55,4076

    -18,4134

    55°24,46

    -18°24,80

    14

    55,1438

    -17,7730

    55°08,63

    -17°46,38

    15

    54,9505

    -18,0303

    54°57,03

    -18°01,82

    16

    54,9800

    -17,1325

    54°58,80

    -17°07,95

    17

    54,9406

    -17,2011

    54°56,44

    -17°12,07

    HAR 4

    HAR 4

    latitudine

    longitudine

    LATITUDINE

    LONGITUDINE

    1

    58,4869

    -14,7537

    58°29,21

    -14°45,22

    2

    58,0659

    -14,7766

    58°03,96

    -14°46,59

    3

    57,4928

    -14,6851

    57°29,57

    -14°41,11

    4

    56,9385

    -14,5479

    56°56,31

    -14°32,87

    5

    56,5812

    -14,3020

    56°34,87

    -14°18,12

    6

    55,5696

    -15,4571

    55°34,18

    -15°27,42

    7

    55,5146

    -15,7887

    55°30,88

    -15°47,32

    8

    55,3914

    -15,9488

    55°23,48

    -15°56,93

    9

    55,2116

    -16,7523

    55°12,69

    -16°45,14

    10

    55,2884

    -16,8972

    55°17,30

    -16°53,83

    11

    55,4329

    -16,8667

    55°25,98

    -16°52,00

    12

    55,5223

    -16,6862

    55°31,34

    -16°41,17

    13

    55,5081

    -17,5842

    55°30,49

    -17°35,05

    14

    55,6858

    -17,8416

    55°41,15

    -17°50,49

    15

    56,2935

    -17,7901

    56°17,61

    -17°47,41

    16

    56,4992

    -17,4756

    56°29,95

    -17°28,54

    17

    56,7509

    -17,3955

    56°45,05

    -17°23,73

    18

    56,8948

    -17,1325

    56°53,69

    -17°07,95

    19

    56,9167

    -16,7780

    56°55,00

    -16°46,68

    20

    57,1904

    -16,7094

    57°11,42

    -16°42,56

    21

    57,1532

    -15,7887

    57°09,19

    -15°47,32

    22

    57,2708

    -15,3942

    57°16,25

    -15°23,65

    23

    57,6188

    -15,3054

    57°37,13

    -15°18,32

    24

    57,8415

    -15,3104

    57°50,49

    -15°18,63

    25

    57,9537

    -15,4859

    57°57,22

    -15°29,15

    26

    58,0668

    -15,4376

    58°04,01

    -15°26,26

    27

    58,2131

    -15,4859

    58°12,79

    -15°29,15

    28

    58,3882

    -15,2392

    58°23,29

    -15°14,35

    29

    58,3628

    -15,1350

    58°21,77

    -15°08,10

    30

    58,5018

    -14,9024

    58°30,11

    -14°54,14

    31

    58,4869

    -14,7537

    58°29,21

    -14°45,22

    HAR 5

    HAR 5

    latitudine

    longitudine

    LATITUDINE

    LONGITUDINE

    1

    55,8531

    -19,9630

    55°51,19

    -19°57,78

    2

    55,4368

    -19,7457

    55°26,21

    -19°44,74

    3

    55,3361

    -20,2375

    55°20,17

    -20°14,25

    4

    55,4855

    -20,7236

    55°29,13

    -20°43,41

    5

    55,7856

    -20,4548

    55°47,14

    -20°27,29

    6

    55,8531

    -19,9630

    55°51,19

    -19°57,78

    2.Zone di pesca esistenti: coordinate di Josephine Seamount (JOS 1)

    JOS 1

    JOS 1

    latitudine

    longitudine

    LATITUDINE

    LONGITUDINE

    1

    37,0621

    -14,1703

    37°03,73

    -14°10,22

    2

    36,7150

    -14,1044

    36°42,90

    -14°06,26

    3

    36,5521

    -14,1854

    36°33,12

    -14°11,13

    4

    36,5622

    -14,2668

    36°33,73

    -14°16,01

    5

    36,7029

    -14,5385

    36°42,17

    -14°32,31

    6

    36,8795

    -14,5560

    36°52,77

    -14°33,36

    7

    37,0560

    -14,2415

    37°03,36

    -14°14,49

    8

    37,0621

    -14,1703

    37°03,73

    -14°10,22

    3.Zone di pesca esistenti: coordinate del Medio Atlantico (MAR 1–5)

    MAR 1

    MAR 1

    latitudine

    longitudine

    LATITUDINE

    LONGITUDINE

    1

    57,1717

    -33,3419

    57°10,30

    -33°20,51

    2

    57,0976

    -33,1241

    57°05,85

    -33°07,45

    3

    56,7293

    -33,4885

    56°43,76

    -33°29,31

    4

    56,4943

    -33,5696

    56°29,66

    -33°34,18

    5

    56,3731

    -34,0165

    56°22,39

    -34°00,99

    6

    56,5289

    -34,2443

    56°31,73

    -34°14,66

    7

    56,7449

    -34,1446

    56°44,69

    -34°08,68

    8

    57,1517

    -33,5070

    57°09,10

    -33°30,42

    9

    57,1717

    -33,3419

    57°10,30

    -33°20,51

    MAR 2

    MAR 2

    latitudine

    longitudine

    LATITUDINE

    LONGITUDINE

    1

    44,7495

    -25,2187

    44°44,97

    -25°13,12

    2

    44,4873

    -24,9684

    44°29,24

    -24°58,10

    3

    44,3749

    -25,2867

    44°22,50

    -25°17,20

    4

    44,5689

    -25,4261

    44°34,13

    -25°25,57

    5

    44,7977

    -25,3331

    44°47,86

    -25°19,99

    6

    44,7495

    -25,2187

    44°44,97

    -25°13,12

    MAR 3

    MAR 3

    latitudine

    longitudine

    LATITUDINE

    LONGITUDINE

    1

    45,6840

    -27,2571

    45°41,04

    -27°15,42

    2

    45,4763

    -27,1426

    45°28,58

    -27°08,56

    3

    45,4286

    -27,4180

    45°25,72

    -27°25,08

    4

    45,2023

    -27,6218

    45°12,14

    -27°37,31

    5

    45,1872

    -27,7613

    45°11,23

    -27°45,68

    6

    45,4913

    -27,8757

    45°29,48

    -27°52,54

    7

    45,6690

    -27,6683

    45°40,14

    -27°40,10

    8

    45,6690

    -27,2571

    45°40,14

    -27°15,42

    9

    45,6840

    -27,2571

    45°41,04

    -27°15,42

    MAR 4

    MAR 4

    latitudine

    longitudine

    LATITUDINE

    LONGITUDINE

    1

    46,3844

    -27,6218

    46°23,06

    -27°37,31

    2

    46,0528

    -27,6469

    46°03,17

    -27°38,81

    3

    46,0528

    -27,9186

    46°03,17

    -27°55,12

    4

    46,3992

    -27,9186

    46°23,95

    -27°55,12

    5

    46,3992

    -27,6683

    46°23,95

    -27°40,10

    6

    46,3844

    -27,6218

    46°23,06

    -27°37,31

    MAR 5

    MAR 5

    latitudine

    longitudine

    LATITUDINE

    LONGITUDINE

    1

    47,5556

    -27,4395

    47°33,34

    -27°26,37

    2

    47,2919

    -27,3036

    47°17,51

    -27°18,21

    3

    47,2919

    -27,8042

    47°17,51

    -27°48,25

    4

    47,4638

    -27,9437

    47°27,83

    -27°56,62

    5

    47,7243

    -27,8042

    47°43,46

    -27°48,25

    6

    47,5556

    -27,4859

    47°33,34

    -27°29,16

    7

    47,5556

    -27,4395

    47°33,34

    -27°26,37

    4.Zone di pesca esistenti: coordinate del Mare di Barents (BAR 1)

    BAR 1

    BAR 1

    latitudine

    longitudine

    LATITUDINE

    LONGITUDINE

    1

    74,1356

    41,0604

    74°08,14

    41°03,62

    2

    73,7439

    41,3600

    73°44,63

    41°21,60

    3

    73,4273

    41,0317

    73°25,64

    41°01,90

    4

    73,1143

    40,7075

    73°06,86

    40°42,45

    5

    72,6406

    40,5967

    72°38,44

    40°35,80

    6

    72,1881

    40,5433

    72°11,29

    40°32,60

    7

    72,2545

    39,7799

    72°15,27

    39°46,79

    8

    72,6810

    38,8237

    72°40,86

    38°49,42

    9

    73,0749

    37,6254

    73°04,49

    37°37,52

    10

    73,3730

    36,6445

    73°22,38

    36°38,67

    11

    73,6367

    35,3640

    73°38,20

    35°21,84

    12

    73,9028

    34,1123

    73°54,17

    34°06,74

    13

    73,9778

    33,7019

    73°58,67

    33°42,11

    14

    74,2908

    35,0644

    74°17,45

    35°03,86

    15

    74,5760

    36,0207

    74°34,56

    36°01,24

    16

    74,9065

    36,9441

    74°54,39

    36°56,65

    17

    74,9377

    37,0000

    74°56,26

    37°00,00

    18

    75,1947

    37,0000

    75°11,68

    37°00,00

    19

    75,5264

    37,5368

    75°31,58

    37°32,21

    20

    75,8002

    38,0000

    75°48,01

    38°00,00

    21

    77,3222

    38,0000

    77°19,33

    38°00,00

    22

    76,8997

    42,8932

    76°53,98

    42°53,59

    23

    76,7279

    44,7579

    76°43,67

    44°45,47

    24

    76,2339

    43,8950

    76°14,03

    43°53,70

    25

    76,0200

    42,0669

    76°01,20

    42°04,01

    26

    75,5715

    42,1034

    75°34,29

    42°06,20

    27

    75,0994

    39,5952

    75°05,96

    39°35,71

    28

    74,1356

    41,0604

    74°08,14

    41°03,62

    5.Zone di pesca esistenti: coordinate di Reykjanes Ridge

    Reykjanes Ridge

    latitudine

    longitudine

    LATITUDINE

    LONGITUDINE

    1

    60,9844

    -27,0000

    60°59,07

    -27°00,00

    2

    60,8811

    -27,4432

    60°52,86

    -27°26,59

    3

    60,8893

    -27,6897

    60°53,36

    -27°41,38

    4

    60,9592

    -27,8432

    60°57,55

    -27°50,59

    5

    61,0295

    -27,7756

    61°01,77

    -27°46,53

    6

    61,1569

    -28,0560

    61°09,41

    -28°03,36

    7

    61,1901

    -28,0221

    61°11,41

    -28°01,33

    8

    60,9844

    -27,0000

    60°59,07

    -27°00,00

    ALLEGATO IV
    MISURE TECNICHE APPLICABILI NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NEAFC

    1.Obbligo di sbarco

    È vietato rigettare o rilasciare in mare nella zona di regolamentazione NEAFC le catture delle specie elencate di seguito:

    (a)specie elencate nell'allegato I.A,

    (b)eglefino,

    (c)merluzzo bianco,

    (d)merlano,

    (e)merluzzo carbonaro nelle sottozone CIEM 3-14,

    (f)rana pescatrice,

    (g)rombi gialli,

    (h)sogliola,

    (i)nasello,

    (j)scampo,

    (k)passera di mare,

    (l)merluzzo giallo,

    (m)suro/sugarello,

    (n)molva,

    (o)argentina,

    (p)brosmio,

    (q)molva azzurra,

    (r)ippoglosso nero,

    (s)pesce tamburo,

    (t)pesce sciabola nero,

    (u)berici,

    (v)granatiere di roccia, e

    (w)occhialone.

    2.Taglie minime di riferimento per la conservazione nella zona di regolamentazione NEAFC

    Specie

    NEAFC

    Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

    30 cm

    Molva (Molva molva)

    63 cm

    Molva azzurra (Molva dipterygia)

    70 cm

    Sgombro (Scomber spp.)

    30 cm

    Aringa (Clupea harengus)

    20 cm

    3.Dimensioni di maglia nella zona di regolamentazione NEAFC

    3.1.Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

    Nella zona di regolamentazione NEAFC si applicano le dimensioni di maglia del sacco e le condizioni indicate di seguito.

    Dimensione di maglia del sacco

    Zona geografica

    Condizioni

    Almeno 100 mm

    Intera zona

    Nessuna

    Almeno 35 mm

    Intera zona

    Pesca diretta del melù

    Almeno 32 mm

    Sottozone CIEM 1 e 2

    Pesca diretta del gamberetto boreale (Pandalus borealis)

    L'attrezzo deve essere dotato di una griglia di selezione con distanza massima tra le sbarre di 22 mm

    Almeno 16 mm

    Intera zona

    Pesca diretta di sgombro, capelin 1 e argentina

    3.1.Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse

    Nella zona di regolamentazione NEAFC si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse e le relative condizioni.

    Dimensione di maglia

    Zona geografica

    Condizioni

    Almeno 220 mm

    Intera zona

    Nessuna

     

    4.Misure volte a garantire la sostenibilità dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti

    4.1.    Sono vietate tutte le attività di pesca nella zona delimitata dalle coordinate seguenti, misurate in base al sistema WGS84:

    Latitudine

    Longitudine

    63° 00'

    ‐30° 00'

    61° 30'

    ‐27° 35'

    60° 45'

    ‐28° 45'

    62° 00'

    ‐31° 35'

    63° 00'

    ‐30° 00'

    4.2.    Salvo casi di forza maggiore, è vietato l'ingresso nei porti dell'Unione ai pescherecci aventi a bordo scorfani atlantici pelagici di acque superficiali e di acque profonde (Sebastes mentella) provenienti da catture effettuate nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti (sottozone CIEM 5, 12 e 14 e sottozone NAFO 1 e 2).

    4.3.    Ai pescherecci dell'Unione è vietato partecipare ad operazioni di trasbordo riguardanti gli stock di cui al paragrafo 4.2.

    5.Disposizioni speciali per la protezione della molva azzurra nella sottozona CIEM 14

    Nel periodo dal 15 febbraio al 15 aprile sono vietate tutte le attività di pesca con attrezzi di fondo (reti a strascico, palangari e reti a imbrocco) nella zona delimitata dalle seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

    60°58,76' N - 27°27,32' O

    60°56,02' N - 27°31,16' O

    60°59,76' N - 27°43,48' O

    61°03,00' N - 27°39,41' O

    6.Misure per la pesca dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2

    6.1.Per lo scorfano catturato nell'ambito di tale attività, il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, è pari a 1,70.

    6.2.Gli Stati membri provvedono affinché, a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera, osservatori scientifici raccolgano informazioni scientifiche comprendenti almeno dati rappresentativi della composizione per sesso, età e lunghezza in relazione alla profondità. Tali informazioni sono trasmesse al CIEM dalle autorità competenti degli Stati membri.

    7.Zona di protezione dell'eglefino di Rockall nella sottozona CIEM 6

    È vietata ogni attività di pesca, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

    — 57°00' N, 15°00' O

    — 57°00' N, 14°00' O

    — 56°30' N, 14°00' O

    — 56°30' N, 15°00' O

    — 57°00' N, 15°00' O

    8.Zone di divieto per la protezione di ecosistemi marini vulnerabili

    Sono vietate la pesca a strascico e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta fisse a imbrocco e i palangari fissi di profondità, nelle zone seguenti delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

    (a)Zona settentrionale della dorsale medio-atlantica:

    59°45' N, 33°30' O

    57°30' N, 27°30' O

    56°45' N, 28°30' O

    59°15' N, 34°30' O

    59°45' N, 33°30' O

    (b)Zona centrale della dorsale medio-atlantica (zona di frattura Charlie-Gibbs e regione frontale sub-polare):

    53°30' N, 38°00' O

    53°30' N, 36°49' O

    55°04,53' N, 36°49' O

    54°58,99' N, 34°41,36' O

    54°41,18' N, 34°00' O

    53°30' N, 34°00' O

    53°30' N, 30°00' O

    51°30' N, 28°00' O

    49°00' N, 26°30' O

    49°00' N, 30°30' O

    51°30' N, 32°00' O

    51°30' N, 38°00' O

    53°30' N, 38°00' O

    (c)Zona meridionale della dorsale medio-atlantica:

    44°30' N, 30°30' O

    44°30' N, 27°00' O

    43°15' N, 27°15' O

    43°15' N, 31°00' O

    44°30' N, 30°30' O

    (d)Montagne marine di Altair:

    45°00' N, 34°35' O

    45°00' N, 33°45' O

    44°25' N, 33°45' O

    44°25' N, 34°35' O

    45°00' N, 34°35' O

    (e)Montagne marine di Antialtair:

    43°45' N, 22°50' O

    43°45' N, 22°05' O

    43°25' N, 22°05' O

    43°25' N, 22°50' O

    43°45' N, 22°50' O

    (f)Hatton Bank:

    59°26' N, 14°30' O

    59°12' N, 15°08' O

    58°34' N, 16°47' O

    58°29' N, 17°25' O

    58°30' N, 17°52' O

    58°03' N, 17°52' O

    58°03' N, 17°30' O

    57°55' N, 17°30' O

    57°45' N, 19°15' O

    58°11,15' N, 18°57,51' O

    58°11,57' N, 19°11,97' O

    58°27,75' N, 19°11,65' O

    58°39,09' N, 19°14,28' O

    58°38,11' N, 19°01,29' O

    58°53,14' N, 18°43,54' O

    59°00,29' N, 18°01,31' O

    59°08,01' N, 17°49,31' O

    59°08,75' N, 18°01,47' O

    59°15,16' N, 18°01,56' O

    59°24,17' N, 17°31,22' O

    59°21,77' N, 17°15,36' O

    59°26,91' N, 17°01,66' O

    59°42,69' N, 16°45,96' O

    59°20,97' N, 15°44,75' O

    59°21' N, 15°40' O

    59°26' N, 14°30' O

    (g)Northwest Rockall:

    57°00' N, 14°53' O

    57°37' N, 14°42' O

    57°55' N, 14°24' O

    58°15' N, 13°50' O

    57°57' N, 13°09' O

    57°50' N, 13°14' O

    57°57' N, 13°45' O

    57°49' N, 14°06' O

    57°29' N, 14°19' O

    57°22' N, 14°19' O

    57°00' N, 14°34' O

    56°56' N, 14°36' O

    56°56' N, 14°51' O

    57°00' N, 14°53' O

    (h)Southwest Rockall (Empress of Britain Bank)

    Zona 1

    56°24' N, 15°37' O

    56°21' N, 14°58' O

    56°04' N, 15°10' O

    55°51' N, 15°37' O

    56°10' N, 15°52' O

    56°24' N, 15°37' O

    Zona 2

    55°56,90 N -16°11,30 O

    55°58,20 N -16°11,30 O

    55°58,30 N -16°02,80 O

    55°56,90 N -16°02,80 O

    55°56,90 N -16°11,30 O

    Zona 3

    55°49,90 N -15°56,00 O

    55°48,50 N -15°56,00 O

    55°48,30 N -15°50,60 O

    55°49,60 N -15°50,60 O

    55°49,90 N -15°56,00 O

    (i)

    (j)Edoràs bank

    56°26,00 N -22°26,00 O

    56°28,00 N -22°04,00 O

    56°16,00 N -21°42,00 O

    56°05,00 N -21°40,00 O

    55°55,00 N -21°47,00 O

    55°45,00 N -22°00,00 O

    55°43,00 N -23°14,00 O

    55°50,00 N -23°16,00 O

    56°05,00 N -23°06,00 O

    56°18,00 N -22°43,00 O

    56°26,00 N -22°26,00 O

    (k)Southwest Rockall Bank

    Zona 1

    55°58,16 N -16°13,18 O

    55°58,24 N -16°02,56 O

    55°54,86 N -16°05,55 O

    55°58,16 N -16°13,18 O

    Zona 2

    55°55,86 N -15°40,84 O

    55°51,00 N -15°37,00 O

    55°47,86 N -15°53,81 O

    55°49,29 N -15°56,39 O

    55°55,86 N -15°40,84 O

    (l)Hatton-Rockall Basin

    Zona 1

    58°00,15 N-15°27,23 O

    58°00,15 N -15°38,26 O

    57°54,19 N -15°38,26 O

    57°54,19 N -15°27,23 O

    58°00,15 N -15°27,23 O

    Zona 2

    58°06,46 N -16°37,15 O

    58°15,93 N -16°28,46 O

    58°06,77 N -16°10,40 O

    58°03,43 N -16° 10,43 O

    58°01,49 N -16°25,19 O

    58°02,62 N -16°36,96 O

    58°06,46 N -16°37,15 O

    (m)Hatton Bank 2

    Zona 1

    57°51,76 N -18°05,87 O

    57°55,00 N -17°30,00 O

    58°03,00 N -17°30,00 O

    57°53,10 N -16°56,33 O

    57°35,11 N -18°02,01 O

    57°51,76 N -18°05,87 O

    Zona 2

    57°59,96 N -19°05,05 O

    57°45,00 N -19°15,00 O

    57°50,07 N -18°23,82 O

    57°31,13 N -18°21,28 O

    57°14,09 N -19°28,43 O

    57°02,21 N -19°27,53 O

    56°53,12 N -19°28,97 O

    56°50,22 N -19°33,62 O

    56°46,68 N -19°53,72 O

    57°00,04 N -20°04,22 O

    57°10,31 N -19°55,24 O

    57°32,67 N -19°52,64 O

    57°46,68 N -19°37,86 O

    57°59,96 N -19°05,05 O

    (n)Logachev Mounds:

    55°17' N, 16°10' O

    55°34' N, 15°07' O

    55°50' N, 15°15' O

    55°33' N, 16°16' O

    55°17' N, 16°10' O

    (o)West Rockall Mound:

    57°20' N, 16°30' O

    57°05' N, 15°58' O

    56°21' N, 17°17' O

    56°40' N, 17°50' O

    57°20' N, 16°30' O

    ALLEGATO V
    NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE DEI PESCHERECCI

    1.Messaggio di notifica

    Dato

    Obbligatorio 
    /Facoltativo

    Osservazioni

    Nome del peschereccio

    O

    Nome del peschereccio

    Indicativo di chiamata

    O

    Indicativo internazionale di chiamata del peschereccio

    Stato di bandiera

    O

    Stato in cui il peschereccio è immatricolato

    Numero IMO del peschereccio

    O3

    Numero IMO/UVI del peschereccio

    Numero di riferimento interno

    F1

    Numero unico di identificazione del peschereccio della parte contraente (codice alpha-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

    Numero di immatricolazione esterno

    O

    Numero riportato sulla fiancata del peschereccio

    Nome del porto

    F

    Porto d'immatricolazione

    Proprietario del peschereccio

    O2

    Responsabile dell'utilizzo del peschereccio

    Noleggiatore

    O2

    Responsabile dell'utilizzo del peschereccio

    Tipo di peschereccio

    F

    Codice FAO del tipo di nave (appendice 1, parte A, del presente allegato)

    Attrezzo da pesca

    F

    Classificazione statistica FAO degli attrezzi da pesca (appendice 2 del presente allegato)

    Capacità del peschereccio in GT

    O

    Capacità del peschereccio conformemente alla convenzione di Londra ICTM-69

    Lunghezza fuoritutto del peschereccio

    O

    Lunghezza fuoritutto in metri

    Potenza del peschereccio

    O

    Potenza motrice in kW

    Autorizzazione limitata

    F

    Dato relativo alla licenza; autorizzazione soggetta a restrizioni specifiche per l'esercizio della pesca nella zona di regolamentazione, "SÌ" o "NO"

    1 Numero CFR.

    2 A seconda dei casi.

    3 Obbligatorio per i pescherecci soggetti alla risoluzione IMO A.1078 (28).

    2.Messaggio di revoca

    Dato

    Obbligatorio / Facoltativo

    Osservazioni

    Indicativo di chiamata

    O

    Indicativo internazionale di chiamata del peschereccio

    Numero IMO del peschereccio

    F

    Numero IMO/UVI del peschereccio

    Numero di riferimento interno

    F

    Numero unico di identificazione del peschereccio della parte contraente (codice alpha-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

    Numero di immatricolazione esterno

    F

    Numero riportato sulla fiancata del peschereccio

    Nome del peschereccio

    F

    Nome del peschereccio

    Data di inizio

    O

    Dato relativo alla licenza; data a partire dalla quale la revoca prende effetto

    3.Messaggio di limitazione

    Dato

    Obbligatorio / Facoltativo

    Osservazioni

    Indicativo di chiamata

    O

    Indicativo internazionale di chiamata del peschereccio

    Numero IMO del peschereccio

    F

    Numero IMO del peschereccio

    Numero di riferimento interno

    F

    Numero unico di identificazione del peschereccio della parte contraente (codice alpha-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

    Numero di immatricolazione esterno

    F

    Numero riportato sulla fiancata del peschereccio

    Nome del peschereccio

    F

    Nome del peschereccio

    Data di inizio

    O

    Data in cui prende effetto la limitazione

    Data di fine

    O

    Data in cui termina la limitazione

    Nome della specie

    F1

    Specie cui si applica la limitazione di pesca diretta; se la specie non è indicata la limitazione si applica a tutte le specie

    Zona considerata

    F1

    Codice CIEM della zona considerata cui si applica la limitazione; se la zona non è indicata la limitazione si applica all'intera zona di regolamentazione

    1 A seconda dei casi.



    4.Messaggio di autorizzazione

    Dato

    Obbligatorio 
    /Facoltativo

    Osservazioni

    Indicativo di chiamata

    O

    Indicativo internazionale di chiamata del peschereccio

    Numero IMO del peschereccio

    F

    Numero IMO del peschereccio

    Numero di riferimento interno

    F

    Numero unico di identificazione del peschereccio della parte contraente (codice alpha-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

    Numero di immatricolazione esterno

    F

    Numero riportato sulla fiancata del peschereccio

    Nome del peschereccio

    F

    Nome del peschereccio

    Data di rilascio

    F

    Data in cui è rilasciata l'autorizzazione

    Data di inizio

    O

    Data in cui prende effetto l'autorizzazione

    Data di fine

    O

    Data in cui scade l'autorizzazione

    Risorse regolamentate

    O

    Risorse regolamentate, separate da uno spazio, per le quali si applica l'autorizzazione; XDS per le specie di acque profonde

    5.Messaggio di sospensione

    Dato

    Obbligatorio 
    /Facoltativo

    Osservazioni

    Indicativo di chiamata

    O

    Indicativo internazionale di chiamata del peschereccio

    Numero IMO del peschereccio

    F

    Numero IMO del peschereccio

    Numero di riferimento interno

    F

    Numero unico di identificazione del peschereccio della parte contraente (codice alpha-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

    Numero di immatricolazione esterno

    F

    Numero riportato sulla fiancata del peschereccio

    Nome del peschereccio

    F

    Nome del peschereccio

    Data di inizio

    O

    Data in cui si pone termine all'autorizzazione

    Risorse regolamentate

    O

    Dato relativo alla licenza; risorse regolamentate, separate da uno spazio, per le quali si applica la sospensione dell'autorizzazione; XDS per le specie di acque profonde

    L'elenco dei codici dei principali tipi di pescherecci, delle principali attività dei pescherecci, dei principali tipi di attrezzi e delle principali categorie di attrezzi da pesca e relativi accessori conformemente al registro dei dati di riferimento della NEAFC è disponibile all'indirizzo https://www.neafc.org/mdr .

    ALLEGATO VI
    REGISTRO DI PRODUZIONE

    Dato

    Codice di campo

    Obbligatorio 
    /Facoltativo

    Osservazioni

    1. Identità del peschereccio

    Sono necessari l'indicativo di chiamata e il numero IMO, qualora non sia applicabile l'IMO (per i pescherecci soggetti alla risoluzione IMO A.1078 (28)) ed è obbligatorio utilizzare il numero di riferimento interno della parte contraente o il numero di immatricolazione esterno del peschereccio

    Indicativo di chiamata

    RC

    O

    Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; indicativo internazionale di chiamata

    Numero IMO del peschereccio

    VSA

    Numero IMO del peschereccio

    Oltre all'indicativo di chiamata, è necessario l'identificativo del peschereccio

    Per i pescherecci con numero IMO si deve utilizzare tale numero

    Numero di riferimento interno della parte contraente

    IR

    O

    Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; numero unico del peschereccio della parte contraente

    Oltre all'indicativo di chiamata, è necessario l'identificativo del peschereccio

    Per i pescherecci privi di numero IMO, il numero di riferimento interno della parte contraente può essere utilizzato come secondo identificatore

    Numero di immatricolazione esterno del peschereccio

    XR

    VSA

    Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; numero sulla fiancata del peschereccio o, se assente, numero IMO

    Nome del peschereccio

    NA

    F

    Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; nome del peschereccio

    2. Informazioni relative alla produzione

    Data

    DA

    O

    Dato relativo all'attività; data di produzione

    Quantitativo prodotto

    QP

    Dato relativo all'attività; quantitativo giornaliero prodotto per specie

    Nome della specie

    O

    Codice FAO della specie

    Quantitativo

    O

    Peso totale del prodotto in chilogrammi

    Forma di presentazione del prodotto

    O

    Codici della forma di presentazione del prodotto

    Quantitativo

    O

    Peso del prodotto in chilogrammi

     

    Codice della forma di presentazione del prodotto e peso del prodotto: utilizzare il numero di coppie necessario per coprire la totalità dei prodotti

    Produzione cumulata del periodo

    AP

    Dato relativo all'attività; quantitativo totale di ogni specie prodotto dall'entrata nella zona di regolamentazione

    Nome della specie

    O

    Codice FAO della specie

    Quantitativo

     

    O

    Peso totale del prodotto in chilogrammi

    Forma di presentazione del prodotto

     

    O

    Codici della forma di presentazione del prodotto

    Quantitativo

     

    O

    Peso del prodotto in chilogrammi

     

     

    Codice della forma di presentazione del prodotto e peso del prodotto: utilizzare il numero di coppie necessario per coprire la totalità dei prodotti

    3. Informazioni relative all'imballaggio

    Nome della specie

    SN

    F

    Dato relativo all'attività; codice FAO alfa-3 della specie

    Codice del prodotto

    PR

    F

    Dato relativo all'attività; codice del prodotto

    Tipo di imballaggio

    TY

    F

    Dato relativo all'attività; tipo di imballaggio

    Peso unitario

    NE

    F

    Dato relativo all'attività; peso netto del prodotto in chilogrammi

    Numero di unità

    NU

    F

    Dato relativo all'attività; numero di unità imballate

    4. Informazioni sui trasbordi effettuati dal destinatario

    Data e ora

    O

    Data e ora di completamento del trasbordo

    Catture trasbordate

    O

    Dato relativo all'attività; quantitativo effettivo caricato per specie

    Specie

    O

    Codice FAO della specie

    Quantitativo

    O

    Peso vivo in chilogrammi

    Ubicazione

    O

    Posizione in cui si è conclusa l'operazione di trasbordo

    Coordinate indicate in gradi decimali, al terzo decimale, nel WGS84

    Trasbordate da

    O

    Indicativo di chiamata del peschereccio cedente

    Quantitativo a bordo

    O

    Dato relativo all'attività; quantitativo totale per specie presente a bordo dopo il trasbordo

    Specie

    O

    Codice FAO della specie

    Quantitativo

    O

    Peso vivo in chilogrammi

    Comandante

    MA

    O

    Nome e indirizzo del comandante

    5. Rapporto relativo al porto di sbarco

    Tipo

    O

    ARRIVO

    Data e ora previste

    O

    Data e ora UTC stimate per l'arrivo in porto

    Porto

    O

    Nome del porto in cui avrà luogo il trasbordo/lo sbarco.

    (Codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere basato su UN/LOCODE)

    Luogo di sbarco

    VSA

    Nome dell'acquirente o altre specifiche che descrivano esattamente il punto del porto in cui avrà luogo lo sbarco.

    Obbligatorio se disponibile

    Quantitativo a bordo

    O

    Quantitativo per specie presente a bordo - da indicare separatamente per ciascuna specie

    Specie

    O

    Codice FAO della specie

    Quantitativo

    O

    Peso vivo in chilogrammi

    Gruppo per taglia

    F

    Codice della distribuzione per taglia

    Codice dello stock

    VSA

    Codice dello stock della specie

    Obbligatorio se le catture provengono da uno stock elencato nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)

    Quantitativo da sbarcare

    O

    Quantitativo per specie presente a bordo - da indicare separatamente per ciascuna specie

    Specie

    O

    Codice FAO della specie

    Quantitativo

    O

    Peso vivo in chilogrammi

    Gruppo per taglia

    F

    Codice della distribuzione per taglia

    Codice dello stock

    VSA

    Codice dello stock della specie

    Obbligatorio se le catture provengono da uno stock elencato nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)

    Gli elenchi di codici pertinenti sono conformi al registro dei dati di riferimento della NEAFC disponibile all'indirizzo https://www.neafc.org/mdr .

    ALLEGATO VII
    REGISTRAZIONE DELLE CATTURE E DELLO SFORZO DI PESCA

    1.Giornale di pesca elettronico

    1.1.Rapporti di attività di pesca

    Dati utilizzati per l'elaborazione o la correzione dei rapporti di attività di pesca da scambiare sulla base del documento di attuazione ERS NEAFC FLUX sulle attività di pesca adottato dalla NEAFC.

    a) Rapporti di attività di pesca: dati di intestazione

    Dati da includere in tutti i rapporti di attività di pesca

    Dato

    Stato

    (O = obbligatorio

    F = facoltativo

    VSA = vincolante, se applicabile)

    Osservazioni

    Dettagli del rapporto

     

     

    Identificativo del rapporto

    O

    Identificazione unica del rapporto di attività di pesca

    Tipo di rapporto

    O

    La NOTIFICA è un rapporto su un'attività futura; la DICHIARAZIONE è un rapporto su un'attività passata

    Finalità

    O

    Creazione o correzione di un rapporto

    Identificativo del rapporto di riferimento

    VSA

    Identificativo del rapporto in fase di correzione 
    In caso di correzione di un rapporto accettato

    CCP di origine

    O

    Codice paese ISO a tre lettere del CCP dello Stato di bandiera

    Accettazione

    O

    Data e ora di accettazione dell'informazione nel CCP

    Contrassegno CCP

    VSA

    Marcatura CCP

    Nel caso in cui il rapporto sia stato ritardato, corretto/annullato o generato manualmente dal CCP

    Creazione

    O

    Data e ora della creazione del rapporto da parte del CCP

    Numero progressivo

    F

    Numero di serie dei messaggi inviati da un peschereccio alla destinazione finale (XNE) 
    È unico per ogni peschereccio, per anno civile All'inizio dell'anno la numerazione ricomincia da 1 per ogni nave, per poi aumentare all'invio di ciascun messaggio

    Informazioni sulla bordata di pesca

     

    Tutte le attività fanno riferimento alla bordata di pesca

    Identificativo della bordata nella zona di regolamentazione

    F

    Identificativo unico della bordata in corso nella zona di regolamentazione NEAFC

    Identificativo interno della bordata della parte contraente

    F

    Identificativo della bordata di pesca secondo la definizione di una parte contraente

    Dati del peschereccio

     

    Sono necessari l'indicativo di chiamata e il numero IMO

    Qualora non sia applicabile l'IMO (per i pescherecci soggetti alla risoluzione IMO A.1078 (28)), è necessario utilizzare il numero di riferimento interno della parte contraente o il numero di immatricolazione esterno del peschereccio

    Indicativo di chiamata

    O

    Indicativo internazionale di chiamata radio

    Numero IMO del peschereccio

    VSA

    Numero IMO del peschereccio 
    Se disponibile

    Numero di riferimento interno della parte contraente

    O

    Numero CFR

    Numero di immatricolazione esterno del peschereccio

    VSA

    Numero sulla fiancata del peschereccio

    Qualora non sia applicabile l'IMO (per i pescherecci soggetti alla risoluzione IMO A.1078 (28)), è necessario utilizzare il numero di riferimento interno della parte contraente o il numero di immatricolazione esterno del peschereccio

    Nome del peschereccio

    F

    Nome del peschereccio

    Bandiera del peschereccio

    O

    Codice paese ISO a tre lettere del CCP dello Stato di bandiera

    Nome del comandante

    O

    Nome del comandante del peschereccio

    Data e ora di trasmissione del peschereccio

    O 2

    Data e ora di trasmissione dal peschereccio

    Posizione di trasmissione del peschereccio

    VSA

    Posizione del peschereccio al momento della trasmissione 
    Obbligatorio per la notifica AREA ENTRY (ENTRATA NELLA ZONA)

    1.2.Tipi di rapporti di attività di pesca

    a) Notifica preventiva di entrata

    Dati utilizzati per la creazione o la correzione di una notifica preventiva di entrata

    Nome dell'elemento

    Stato

    (O = obbligatorio

    F = facoltativo

    VSA = vincolante, se applicabile)

    Osservazioni

    Tipo

    O

    AREA_ENTRY

    Zona di gestione

    O

    Zona ORGP in cui entra il peschereccio

    Quantitativo a bordo

    O

    Quantitativo a bordo, per specie, al momento della trasmissione

    Specie

    O

    Codice FAO della specie

    In caso di zero catture registrare il codice FAO MZZ

    Quantitativo

    O

    Peso vivo in chilogrammi

    In caso di zero catture registrare il quantitativo = 0

    Gruppo per taglia

    F

    Codice della distribuzione per taglia

    Codice dello stock

    VSA

    Codice dello stock della specie

    Obbligatorio se le catture provengono da uno stock elencato nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)

    Attività pianificata

    O

    Motivo dell'entrata

    Dato relativo all'attività

    VSA

    Informazioni relative all'inizio previsto delle attività

    Obbligatorio nel caso in cui l'attività pianificata sia la pesca o il trasbordo

    Data e ora previste

    O

    Ora stimata di inizio dell'attività pianificata

    Luogo previsto

    O

    Posizione stimata di inizio dell'attività pianificata

    Coordinate indicate in gradi decimali, al terzo decimale, nel WGS84

    Zona pertinente

    F

    La zona di gestione in cui il comandante intende iniziare l'attività di pesca

    Specie bersaglio

    VSA

    Codice FAO della specie bersaglio della bordata

    Obbligatorio nel caso in cui l'attività pianificata sia la pesca

       

    b) Dichiarazione relativa all'operazione di pesca

    Nome dell'elemento

    Stato

    (O = obbligatorio

    F = facoltativo

    VSA = vincolante, se applicabile)

    Osservazioni

    Tipo

    O

    FISHING_OPERATION

    Data

    VSA

    Data in cui sono state effettuate le catture o per la quale sono dichiarate zero catture

    Obbligatorio in caso di dichiarazione giornaliera o se non è stata effettuata alcuna operazione di pesca

    Attività del peschereccio

    O

    Attività principale del peschereccio

    Dati relativi alle operazioni di pesca comunicati come informazioni giornaliere

    VSA

    Obbligatorio se si è svolta un'operazione di pesca e se i dati sono comunicati giornalmente

    Zona geografica

    O

    Zona di pesca (rettangolo statistico CIEM) in cui è stata condotta l'operazione di pesca

    Zona pertinente

    VSA

    Zona di gestione in cui è stata effettuata la cattura

    Obbligatorio se richiesto da misure di gestione specifiche

    Durata

    O

    Durata dell'operazione o delle operazioni di pesca in minuti

    Numero totale di cale/operazioni di pesca comunicate

    O

    Per il numero di comunicazioni giornaliere delle operazioni di pesca aggregate nel rapporto

    Attrezzo da pesca

    O

    Codice attrezzo FAO

    Classificazione statistica standard degli attrezzi da pesca

    Caratteristiche dell'attrezzo

    VSA

    Dimensione di maglia

    VSA

    Dimensione di maglia in mm

    Obbligatorio se applicabile

    Dimensioni delle sbarre dell'attrezzo

    VSA

    Dimensione delle sbarre dell'attrezzo in millimetri (mm) – Utilizzata per la luce nella griglia di selezione

    Obbligatorio se l'attrezzo è utilizzato con una griglia di selezione

    Dimensione dell'attrezzo - lunghezza

    VSA

    Dimensione dell'attrezzo: lunghezza dell'attrezzo - in metri

    Obbligatorio per le reti a imbrocco

    Numero di attrezzi

    VSA

    Numero di attrezzi utilizzati

    Obbligatorio per reti da traino, sfogliare, draghe, nasse, ami

    Problemi relativi all'attrezzo

    VSA

    Se si è verificato un problema durante l'impiego dell'attrezzo

    Obbligatorio in caso di problemi relativi all'attrezzo

    Nave partner

    VSA

    Peschereccio dal cui attrezzo sono pompate le catture o partner nella pesca in coppia

    Obbligatorio in caso di pompaggio dall'attrezzo di un altro peschereccio o durante la pesca in coppia

    Ruolo

    O

    Ruolo della nave partner; ad es. nella pesca in coppia o in caso di pompaggio dall'attrezzo di un altro peschereccio

    Indicativo di chiamata

    O

    Indicativo di chiamata della nave partner

    Stato di bandiera

    O

    Stato di bandiera della nave partner o che effettua il pompaggio

    Catture tenute a bordo

    O

    Catture tenute a bordo per operazione di pesca/giorno e per specie

    Specie

    O

    Codice FAO della specie

    In caso di zero catture registrare il codice FAO MZZ

    Quantitativo

    O

    Peso vivo in chilogrammi

    In caso di zero catture registrare il quantitativo = 0

    Gruppo per taglia

    F

    Codice della distribuzione per taglia

    Codice dello stock

    VSA

    Codice della specifica dello stock 
    Obbligatorio se le catture provengono da uno stock che figura nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)

    Dati relativi alle operazioni di pesca comunicati per cala

    VSA

    Obbligatorio se si è svolta un'operazione di pesca e se i dati sono comunicati per retata

    Attrezzo calato

    O

    Data e ora di inizio

    O

    Data e ora di inizio dell'operazione di pesca

    Ubicazione dell'inizio dell'operazione di pesca

    O

    Posizione in cui inizia l'operazione di pesca

    Coordinate indicate in gradi decimali, al terzo decimale, nel WGS84

    Profondità di pesca all'inizio

    VSA

    Profondità dell'attrezzo calato completamente, in metri 
    Obbligatorio se disponibile

    Profondità del fondale all'inizio

    VSA

    Profondità tra la superficie e il fondale marino quando l'attrezzo è calato completamente, in metri

    Obbligatorio se disponibile

    Zona pertinente

    VSA

    Zona di gestione in cui è stata effettuata la cattura

    Obbligatorio se richiesto da misure di gestione specifiche

    Durata

    O

    Durata dell'operazione di pesca in minuti

    Attrezzo da pesca

    O

    Codice attrezzo FAO

    Classificazione statistica standard degli attrezzi da pesca

    Caratteristiche dell'attrezzo

    O

    Dimensione di maglia

    VSA

    Dimensione di maglia in mm

    Obbligatoria, se del caso

    Dimensioni delle sbarre dell'attrezzo

    VSA

    Dimensione delle sbarre dell'attrezzo in millimetri (mm) – Utilizzata per la luce nella griglia di selezione

    Obbligatorio se l'attrezzo è utilizzato con una griglia di selezione

    Dimensione dell'attrezzo: lunghezza

    VSA

    Dimensione dell'attrezzo: lunghezza in metri

    Obbligatorio per reti a imbrocco

    Dimensione dell'attrezzo: numero

    VSA

    Dimensione dell'attrezzo: numero

    Obbligatorio per reti da traino, sfogliare, draghe, nasse, ami

    Problemi relativi all'attrezzo

    VSA

    Problema verificatosi durante l'impiego dell'attrezzo

    Obbligatorio in caso di problemi relativi all'attrezzo

    Recupero dell'attrezzo

    O

    Data/ora di fine

    O

    Validazione temporale alla fine dell'operazione di pesca

    Ubicazione alla fine dell'operazione di pesca

    O

    Posizione alla fine dell'operazione di pesca 

    Coordinate indicate in gradi decimali, al terzo decimale, nel WGS84

    Profondità di pesca alla fine

    VSA

    Profondità dell'attrezzo prima dell'inizio del recupero Obbligatorio se richiesto da misure di gestione specifiche

    Profondità del fondale alla fine

    VSA

    Profondità tra la superficie e il fondale marino prima dell'inizio del recupero

    Obbligatorio se richiesto da misure di gestione specifiche

    Nave partner

    VSA

    Ruolo

    O

    Ruolo della nave partner; ad es. nella pesca in coppia o in caso di pompaggio dall'attrezzo di un altro peschereccio

    Indicativo di chiamata

    O

    Indicativo di chiamata della nave partner. Obbligatorio in caso di pompaggio dall'attrezzo di un altro peschereccio o durante la pesca in coppia

    Stato di bandiera

    O

    Stato di bandiera della nave partner o che effettua il pompaggio

    Catture tenute a bordo

    O

    Catture tenute a bordo per operazione di pesca/giorno e per specie

    Specie

    O

    Codice FAO della specie

    In caso di zero catture registrare il codice FAO MZZ

    Quantitativo

    O

    Peso vivo in chilogrammi

    In caso di zero catture registrare il quantitativo = 0

    Gruppo per taglia

    F

    Codice della distribuzione per taglia

    Codice dello stock

    VSA

    Codice della specifica dello stock

    Obbligatorio se le catture provengono da uno stock che figura nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)

    Rigetti

    VSA

    Catture rigettate per operazione di pesca/giorno e per specie Obbligatorio in caso di rigetti

    Motivo

    O

    Motivo del rigetto

    Specie

    O

    Codice FAO della specie

    Quantitativo

    O

    Peso vivo in chilogrammi

    Gruppo per taglia

    F

    Codice della distribuzione per taglia

    Codice dello stock

    VSA

    Codice della specifica dello stock

    Obbligatorio se le catture provengono da uno stock che figura nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)

    c)Notifica di trasbordo del peschereccio cedente

    Dati utilizzati per la creazione o la correzione di una notifica di trasbordo del peschereccio cedente

    Dato

    Stato

    (O = obbligatorio

    F = facoltativo

    VSA = vincolante, se applicabile)

    Osservazioni

    Tipo

    O

    TRANSHIPMENT

    Data e ora previste

    O

    Data e ora stimate per l'inizio del trasbordo

    Luogo previsto

    O

    Posizione prevista in cui avrà luogo l'operazione di trasbordo Coordinate indicate in gradi decimali, al terzo decimale, nel WGS84

    Catture a bordo

    O

    Catture a bordo (prima del trasbordo) - indicare separatamente ciascuna specie

    Specie

    O

    Codice FAO della specie

    Quantitativo

    O

    Peso vivo in chilogrammi

    Gruppo per taglia

    F

    Codice della distribuzione per taglia

    Codice dello stock

    VSA

    Il codice dello stock della specie

    Obbligatorio se le catture provengono da uno stock elencato nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)

    Catture trasbordate

    O

    Quantitativo da scaricare per specie - indicare separatamente ciascuna specie

    Specie

    O

    Codice FAO della specie

    Quantitativo

    O

    Peso vivo in chilogrammi

    Gruppo per taglia

    F

    Codice della distribuzione per taglia

    Codice dello stock

    VSA

    Codice dello stock della specie

    Obbligatorio se le catture provengono da uno stock elencato nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)

    Trasbordate su

    O

    Dati del peschereccio ricevente

    Indicativo di chiamata

    O

    Indicativo di chiamata del peschereccio ricevente

    Stato di bandiera

    O

    Stato di bandiera del peschereccio ricevente

    d) Dichiarazione di trasbordo del peschereccio ricevente

    Dati utilizzati per la creazione o la correzione di una notifica di trasbordo del peschereccio ricevente

    Nome dell'elemento

    Stato

    (O = obbligatorio

    F = facoltativo

    VSA = vincolante, se applicabile)

    Osservazioni

    Tipo

    O

    TRANSHIPMENT

    Data e ora

    O

    Data e ora di completamento del trasbordo

    Ubicazione

    O

    Posizione in cui si è conclusa l'operazione di trasbordo

    Coordinate indicate in gradi decimali, al terzo decimale, nel WGS84

    Catture trasbordate

    O

    Quantitativo effettivo caricato per specie

    Specie

    O

    Codice FAO della specie

    Quantitativo

    O

    Peso vivo in chilogrammi

    Gruppo per taglia

    F

    Codice della distribuzione per taglia

    Codice dello stock

    VSA

    Obbligatorio se le catture provengono da uno stock elencato nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)

    Quantitativo a bordo

    O

    Quantitativo totale per specie presente a bordo dopo il trasbordo

    Specie

    O

    Codice FAO della specie

    Quantitativo

    O

    Peso vivo in chilogrammi

    Gruppo per taglia

    F

    Codice della distribuzione per taglia

    Codice dello stock

    VSA

    Obbligatorio se le catture provengono da uno stock elencato nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)

    Trasbordate da

    O

    Peschereccio cedente

    Indicativo di chiamata

    O

    Indicativo di chiamata del peschereccio cedente

    Stato di bandiera

    O

    Stato di bandiera del peschereccio cedente

    e) Notifica preventiva di uscita

    Dati utilizzati per la creazione o la correzione di una notifica preventiva di uscita

    Nome dell'elemento

    Stato

    (O = obbligatorio

    F = facoltativo

    VSA = vincolante, se applicabile)

    Osservazioni

    Tipo

    O

    AREA_EXIT

    Data e ora previste

    O

    Data e ora stimate di uscita

    Posizione prevista

    O

    Posizione prevista al momento dell'uscita dalla zona di regolamentazione 
    Coordinate indicate in gradi decimali, al terzo decimale, nel WGS84

    Zona di gestione

    O

    Zona ORGP da cui la nave sta uscendo

    Catture a bordo

    O

    Quantitativo totale stimato a bordo per specie, 
    vale a dire la somma di ciò che può essere stato dichiarato come quantitativo presente a bordo al momento dell'entrata nella zona di regolamentazione, più le catture effettuate nella zona di regolamentazione, meno le catture che possono essere state scaricate e/o più le catture che possono essere state caricate per i pescherecci che partecipano a operazioni di trasbordo come riceventi

    Specie

    O

    Codice FAO della specie

    In caso di zero catture registrare il codice FAO MZZ

    Quantitativo

    O

    Peso vivo in chilogrammi

    In caso di zero catture registrare il quantitativo = 0

    Gruppo per taglia

    F

    Codice della distribuzione per taglia

    Codice dello stock

    VSA

    Codice dello stock della specie

    Obbligatorio se le catture provengono da uno stock elencato nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)

    f) Notifica del porto di sbarco

    Dati utilizzati per la creazione o la correzione di una notifica del porto di sbarco

    Nome dell'elemento

    Stato

    (O = obbligatorio

    F = facoltativo

    VSA = vincolante, se applicabile)

    Osservazioni

    Tipo

    O

    ARRIVO

    Data e ora previste

    O

    Data e ora stimate UTC per l'arrivo in porto

    Porto

    O

    Nome del porto in cui avrà luogo il trasbordo/lo sbarco

    (Codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere basato su UN/LOCODE)

    Luogo di sbarco

    VSA

    Nome dell'acquirente o altre specifiche che descrivano esattamente il punto del porto in cui avrà luogo lo sbarco

    Obbligatorio se disponibile

    Quantitativo a bordo

    O

    Quantitativo per specie presente a bordo - indicare separatamente ciascuna specie

    Specie

    O

    Codice FAO della specie

    Quantitativo

    O

    Peso vivo in chilogrammi

    Gruppo per taglia

    F

    Codice della distribuzione per taglia

    Codice dello stock

    VSA

    Codice dello stock della specie

    Obbligatorio se le catture provengono da uno stock elencato nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)

    Quantitativo da sbarcare

    O

    Quantitativo per specie presente a bordo - indicare separatamente ciascuna specie

    Specie

    O

    Codice FAO della specie

    Quantitativo

    O

    Peso vivo in chilogrammi

    Gruppo per taglia

    F

    Codice della distribuzione per taglia

    Codice dello stock

    VSA

    Codice dello stock della specie

    Obbligatorio se le catture provengono da uno stock elencato nella raccomandazione NEAFC 02:2011 (modificata)

    2.Annullamento di rapporti di attività di pesca

    Dati utilizzati per l'annullamento di un rapporto di attività di pesca precedentemente accettato

    Nome dell'elemento

    Stato

    (O = obbligatorio

    F = facoltativo

    VSA = vincolante, se applicabile)

    Osservazioni

    Dettagli del rapporto

    Identificativo del rapporto

    O

    Identificativo unico del rapporto di attività di pesca

    Tipo di rapporto

    O

    Stesso tipo di rapporto di quello in fase di annullamento

    Finalità

    O

    CANCELLATION

    Creazione

    O

    Data e ora di accettazione della creazione del rapporto da parte del CCP

    CCP di origine

    O

    Codice paese ISO a tre lettere del CCP dello Stato di bandiera

    Accettazione

    O

    Data e ora di accettazione dell'informazione nel CCP

    Contrassegno CCP

    VSA

    Marcatura CCP

    Nel caso in cui il rapporto sia stato ritardato, corretto/annullato o generato manualmente dal CCP

    Identificativo del rapporto di riferimento

    O

    Identificativo del rapporto in fase di annullamento

    Numero progressivo

    F

    Numero di serie dei messaggi inviati da un peschereccio alla destinazione finale (XNE); è unico per ogni peschereccio, per anno civile; all'inizio dell'anno la numerazione ricomincia da 1 per ogni nave, per poi aumentare all'invio di ciascun messaggio

    ALLEGATO VIII
    DELIMITAZIONE DELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE

    Le eventuali modifiche delle coordinate utilizzate per la banca dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera f), devono essere:

    ·comunicate al segretariato della NEAFC come modifiche apportate alla delimitazione della zona di regolamentazione, con il numero di punti confermato separatamente e un referente identificato per la verifica della mappatura ottenuta;

    ·presentate in gradi decimali e in base al sistema WGS84, in una versione elettronica idonea all'importazione diretta nel software del sistema d'informazione geografica (SIG), senza necessità di intervento manuale;

    ·per i numeri positivi è possibile saltare la latitudine positiva nord e la latitudine est e il segno (+).

    ALLEGATO IX
    COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI VMS

    Rapporto di posizione

    Identità del peschereccio: devono essere utilizzati almeno due identificatori. Se disponibile, utilizzare l'IMO.

    Dato

    Stato

    (O = obbligatorio

    F = facoltativo

    VSA = vincolante, se applicabile)

    Osservazioni

    Indicativo di chiamata

    O

    Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; indicativo internazionale di chiamata del peschereccio

    IR

    O

    CFR

    Numero di immatricolazione esterno

    VSA

    Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; numero sulla fiancata del peschereccio o, se assente, numero IMO

    IMO

    VSA

    Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; se disponibile, utilizzare l'IMO

    Stato di bandiera

    O

    Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; Stato di bandiera del peschereccio

    Nome del peschereccio

    F

    Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; nome del peschereccio

    Coordinate geografiche

    Posizione del peschereccio trasmessa dal sistema VMS alla data-ora ottenuta

    Latitudine (in decimali)

    O

    Dato relativo all'attività; posizione alla data-ora ottenuta

    Longitudine (in decimali)

    O

    Dato relativo all'attività; posizione alla data-ora ottenuta

    Velocità

    O

    Dato relativo all'attività; velocità del peschereccio

    Rotta

    O

    Dato relativo all'attività; direzione del peschereccio

    Tipo

    O

    Il tipo di messaggio è "ENTRY" per il primo messaggio VMS proveniente dalla zona di regolamentazione, captato dal CCP della parte contraente. Il tipo di messaggio è "EXIT" per il primo messaggio VMS proveniente dall'esterno della zona di regolamentazione, captato dal CCP della parte contraente; in questo tipo di messaggio i dati relativi alla latitudine e alla longitudine sono facoltativi. Per le comunicazioni effettuate da pescherecci dotati di un impianto di localizzazione satellitare difettoso il tipo di messaggio è "MANUAL".

    Data/Ora

    O

    Data in cui la posizione del peschereccio è stata rilevata dalle apparecchiature di navigazione dei pescherecci

    ALLEGATO X
    COMUNICAZIONE IN FORMATO NAF

    1.Formato di trasmissione dei dati

    La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

    ·caratteri conformi alla norma ISO 8859.1;

    ·la trasmissione dei dati è strutturata come segue:

    ·una doppia barra (//) e le lettere SR indicano l'inizio della trasmissione;

    ·una doppia barra (//) e un codice di campo indicano l'inizio di un dato;

    ·un'unica barra obliqua (/) separa il codice di campo dal dato;

    ·le coppie di dati sono separate da uno spazio;

    ·le lettere "ER" e una doppia barra ("//") indicano la fine della registrazione.

    2.Formato per lo scambio elettronico di dati concernenti il monitoraggio, l'ispezione e la sorveglianza della pesca

    Formato per lo scambio elettronico di dati concernenti il monitoraggio, l'ispezione e la sorveglianza della pesca

    Categoria

    Dato

    Codice di campo

    Tipo

    Contenuto

    Definizioni

    Dati relativi
    al sistema

    Inizio della registrazione

    SR

     

     

    Indica l'inizio della registrazione

    Fine della registrazione

    ER

     

     

    Indica la fine della registrazione

    Stato di ricezione

    RS

    Char*3

    Codici

    ACK / NAK = ricevuto/non ricevuto

    Codice dell'errore di ricezione

    RE

    Num * 3

    001- 999

    Codici di errore ricevuti al centro operativo, cfr. allegato IX, parte D, punto 2

    Dettagli del messaggio

    Indirizzo di destinazione

    AD

    Char*3

    Indirizzo ISO-3166

    Indirizzo della parte che riceve il messaggio, XNE per NEAFC

    Da

    FR

    Char*3

    Indirizzo ISO-3166

    Indirizzo della parte che trasmette il messaggio, (parte contraente)

    Tipo di messaggio

    TM

    Char*3

    Codice

    Prime tre lettere del tipo di messaggio come nell'allegato IX

    Numero progressivo

    SQ

    Num*6

    NNNNNN

    Numero di serie dei messaggi inviati da un peschereccio alla destinazione finale (XNE); è unico per ogni peschereccio, per anno civile. all'inizio dell'anno la numerazione ricomincia da 1 per ogni nave, per poi aumentare all'invio di ciascun messaggio

    Numero di registrazione

    RN

    Num*6

    NNNNNN

    Numero di serie delle registrazioni inviate dal CCP a XNE; è unico per ogni CCP per un anno civile; all'inizio dell'anno la numerazione ricomincia da 1, per poi aumentare all'invio di ciascuna registrazione.

    Data di registrazione

    RD

    Num*8

    AAAAMMGG

    Anno, mese e giorno UTC da parte del CCP

    Ora di registrazione

    RT

    Num*4

    OOMM

    Ore e minuti UTC da parte del CCP

    Data

    DA

    Num*8

    AAAAMMGG

    Anno, mese e giorno UTC della prima trasmissione; nel caso di messaggi RET la prima trasmissione proviene dal CCP, in tutti gli altri casi la prima trasmissione proviene dal peschereccio

    Ora

    TI

    Num*4

    OOMM

    Ore e minuti UTC della prima trasmissione; nel caso di messaggi RET la prima trasmissione proviene dal CCP, in tutti gli altri casi la prima trasmissione proviene dal peschereccio

    Rapporto annullato

    CR

    Num*6

    NNNNNN

    Numero di registrazione del rapporto da annullare

    Anno del rapporto annullato

    YR

    Num*4

    NNNN

    Anno UTC del rapporto da annullare

    Dati relativi all'immatri-colazione del peschereccio

    Indicativo di chiamata

    RC

    Char*7

    Code IRCS

    Indicativo internazionale di chiamata del peschereccio

    Nome del peschereccio

    NA

    Char*45

     

    Nome del peschereccio

    Numero IMO

    IM

    Num*12

    NNNNNNNNNNNN

    Numero IMO del peschereccio

    Immatricolazione esterna

    XR

    Char*14

     

    Numero sulla fiancata del peschereccio

    Stato di bandiera

    FS

    Char*3

    ISO-3166

    Stato di immatricolazione

    Numero di riferimento interno della parte contraente

    IR

    Char*3 Char*9

    ISO-3166 + max. 9 caratteri

    Codice a tre lettere del paese seguito da nove caratteri identificativi unici del peschereccio attribuiti dallo Stato di bandiera a seguito dell'immatricolazione

    Nome del porto

    PO

    Char*45

     

    Porto di immatricolazione del peschereccio

    Proprietario del peschereccio

    VO

    Char*250

     

    Nome e indirizzo del proprietario

    Noleggiatore

    VC

    Char*250

     

    Nome e indirizzo del noleggiatore

    Dati relativi al noleggiatore

    Unità di capacità del peschereccio

    VT

    Char*2 Num*5

    Stazza "OC" o "LC"

    "OC": convenzione di OSLO del 1947; "LC": convenzione di Londra del 1969 (ICTM). Capacità del peschereccio in tonnellate metriche

    Unità di potenza del peschereccio

    VP

    Char*2 Num*5

    0-99999

    Indicazione dell'unità di misura utilizzata, "HP" o "KW". Potenza totale del motore principale

    Lunghezza del peschereccio

    VL

    Char*2 Num*3

    Lunghezza "OA" o "PP" espressa in metri

    "OA": lunghezza fuori tutto; "PP": lunghezza tra le perpendicolari. Lunghezza totale del peschereccio in metri, arrotondata al metro più vicino

    Tipo di peschereccio

    TP

    Char*3

    Codice

    Quali elencati nell'appendice 1, parte A, dell'allegato II

    Attrezzo da pesca

    GE

    Char*3

    Codice FAO

    Classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca (allegato II, appendice 2)

    Dati relativi alla licenza

    Data di rilascio

    IS

    Num*8

    AAAAMMGG

    Data dell'autorizzazione a pescare una o più specie regolamentate

    Risorse regolamentate

    RR

    Char*3

    Codice FAO della specie

    Codici FAO delle specie per le risorse regolamentate, separati da uno spazio

    Data di inizio

    SD

    Num*8

    AAAAMMGG

    Data in cui inizia la validità dell'autorizzazione/sospensione

    Data di fine

    ED

    Num*8

    AAAAMMGG

    Data di scadenza dell'autorizzazione a pescare la risorsa regolamentata

    Autorizzazione limitata

    LU

    Char*1

     

    "SÌ" o "NO" per indicare se il peschereccio dispone di un'autorizzazione limitata

    Dati sulla sorveglianza/osservazione

    Latitudine

    LA

    Char*5

    NGGMM (WGS-84)

    es.: //LA/N6535 = 65°35' Nord

    Longitudine

    LO

    Char*6

    E/OGGGMM (WGS‑84)

    es.: //LO/W02134 = 21° 34' Ovest

    Velocità

    SP

    Num * 3

    Nodi * 10

    es.: //SP/105 = 10,5 nodi

    Mezzo di sorveglianza

    MI

    Char*3

    Codice NEAFC

    "VES" per nave di superficie, "AIR" per aeromobile ad ala fissa, "HEL" per elicottero

    Ispettore designato (ID PC)

    AI

    Char*7

    Codice NEAFC

    Codice ISO-3166 per la parte contraente, seguito da un numero di 4 cifre eventualmente ripetuto

    Numero di serie dell'osservazione

    OS

    Num * 3

    0 – 999

    Numero di serie dell'osservazione durante il pattugliamento nella zona di regolamentazione

    Data di avvistamento

    DA

    Num*8

    AAAAMMGG

    Data di avvistamento del peschereccio

    Ora di avvistamento

    TI

    Num*4

    OOMM

    Ora UTC di avvistamento del peschereccio

    Identificazione dell'oggetto

    OI

    Char*7

    Code IRCS

    Indicativo internazionale di chiamata del peschereccio avvistato

    Fotografia

    PH

    Char*1

     

    È stata fatta una fotografia? "SÌ" o "NO"

    Testo libero

    MS

    Char*255

     

    Spazio per il testo libero

     

    3.Messaggi di ricezione

    Le specifiche del formato per la trasmissione dei rapporti dal segretariato della NEAFC (XNE) a un CCP sono le seguenti:

    Formato del messaggio di avvenuta ricezione

    Dato

    Codice di campo

    Obbligatorio/

    facoltativo

    Osservazioni

    Inizio della registrazione

    SR

    O

    Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione

    Indirizzo

    AD

    O

    Dato relativo al messaggio; destinazione, parte contraente che invia il rapporto

    Da

    FR

    O

    Dato relativo al messaggio; XNE per NEAFC (che invia il messaggio di avvenuta ricezione)

    Tipo di messaggio

    TM

    O

    Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio RET per avvenuta ricezione

    Numero progressivo

    SQ

    F

    Dato relativo alla comunicazione; numero di serie del rapporto del peschereccio per l'anno in questione, copiato dal rapporto ricevuto

    Indicativo di chiamata

    RC

    F

    Dato relativo alla comunicazione; indicativo internazionale di chiamata del peschereccio, copiato dal rapporto ricevuto

    Stato di ricezione

    RS

    O

    Dato relativo alla comunicazione; codice indicante se la ricezione del messaggio/rapporto è confermata o no (ACK o NAK)

    Codice dell'errore di ricezione

    RE

    F

    Dato relativo alla comunicazione; codice indicante il tipo di errore

    Numero di registrazione

    RN

    O

    Dato relativo alla comunicazione; numero di registrazione del rapporto/messaggio ricevuto

    Data

    DA

    O

    Dato relativo al messaggio; data di trasmissione del messaggio RET dalla NEAFC (XNE) al CCP

    Ora

    TI

    O

    Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione del messaggio RET dalla NEAFC (XNE) al CCP

    Fine della registrazione

    ER

    O

    Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

    4.Codici degli errori di ricezione

    Respinto (NAK) 

    Azione di follow-up necessaria

    Accettato e archiviato (ACK) 

    Azione di follow-up necessaria

    Accettato e archiviato (ACK) con avvertimento

    Causa dell'errore

    101

     

     

    Messaggio illeggibile

    102

     

     

    Valore o dimensione dati fuori dall'intervallo

    104

     

     

    Dati obbligatori mancanti

    105

     

     

    Il rapporto è un duplicato; tentativo di inviare nuovamente un rapporto precedentemente respinto

    106

     

     

    Fonte di dati non autorizzata

     

     

    150

    Errore di sequenza

     

     

    151

    Data/ora future

     

     

    155

    Il rapporto è un duplicato; tentativo di inviare nuovamente un rapporto precedentemente accettato

     

     

    250

    Tentativo di nuova notifica di un peschereccio

     

    251

     

    Peschereccio non notificato

     

    252

     

    Specie non AUT, LIM o SUS

    4.Tipi di messaggi e rapporti

    Codice

    Messaggio/ rapporto

    Osservazioni

    RET

    Ricezione

    Messaggio elettronico automatico a seguito della ricezione delle registrazioni

    SEN

    Entrata sorveglianza

    Rapporto trasmesso dalla parte contraente sull'entrata del mezzo di sorveglianza nella zona di regolamentazione

    SEX

    Uscita sorveglianza

    Rapporto trasmesso dalla parte contraente sull'uscita del mezzo di sorveglianza dalla zona di regolamentazione

    OBS

    Osservazione

    Rapporto trasmesso dalla parte contraente sulle osservazioni di pescherecci nella zona di regolamentazione da parte dei suoi ispettori incaricati ai sensi della presente raccomandazione

    ALLEGATO XI
    CONTRASSEGNO DEL CCP

    Il CCP utilizza i seguenti codici per contrassegnare i rapporti prima di trasmetterli al segretariato della NEAFC, ove necessario.

    Codice (una lettera)

    Descrizione

    D

    Rapporti inviati dal CCP in ritardo e senza modifiche

    C

    Rapporti corretti o cancellati dal CCP

    M

    Rapporti registrati manualmente dal CCP

    I rapporti devono soddisfare tutti i requisiti tecnici e di formato.

    ALLEGATO XII
    IDENTIFICAZIONE DEGLI ISPETTORI

     

    Le dimensioni della carta, che può essere plastificata, dovrebbero essere 10 × 7 cm. Il numero della carta è formato dal codice alpha-3 del paese seguito dal numero di serie a quattro cifre della parte contraente.

    ALLEGATO XIII
    NOTIFICA DEGLI ISPETTORI E DELLE PIATTAFORME D'ISPEZIONE

    1.Ispettori

    Dato

    Codice di campo

    Stato

    (O = Obbligatorio)

    (F = Facoltativo)

    Osservazioni

    Nome degli ispettori

    NA

    O

    Nome dell'ispettore

    ID univoco PC

    ID

    O

    Numero unico della parte contraente preceduto dal codice alfa-3 del paese

    Indirizzo email

    *

    O

    Indirizzo email dell'ispettore

    2.Piattaforme d'ispezione

    Dato

    Codice di campo

    Stato

    (O = Obbligatorio)

    (F = Facoltativo)

    Osservazioni

    Tipo

    *

    O

    Nave, aeromobile o elicottero

    Stato di bandiera

    FS

    O

    Stato di bandiera della piattaforma

    Numero di immatricolazione

    *

    F

    Immatricolazione dello Stato di bandiera, se disponibile

    Nome

    NA

    F

    Nome della piattaforma, se disponibile

    Indicativo di chiamata

    RC

    O

    Indicativo internazionale di chiamata (IRCS)

    Frequenze radio

    *

    O

    Frequenze radio disponibili (2 182 kHz, canale 16, ecc.)

    Telefono

    *

    F

    Numero/i di telefono, se disponibile/i

    Email

    *

    F

    Indirizzo/i email, se disponibile/i

    ALLEGATO XIV
    SEGNALE DI ISPEZIONE DELLA NEAFC

    Due bandierine, poste una sopra l'altra, da utilizzare di giorno e in condizioni di normale visibilità.

    I canotti di attracco sono muniti di una bandierina d'ispezione come indicato di seguito. Le dimensioni della bandierina possono essere ridotte della metà. La bandierina può essere dipinta sullo scafo o su una delle fiancate verticali del canotto. In tal caso non occorre riprodurre le lettere nere "NE".

    ALLEGATO XV
    NOTIFICA DELLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA

    1.Rapporto relativo all'entrata di un mezzo di sorveglianza nella zona di regolamentazione

    Messaggio di entrata del mezzo di sorveglianza (SEN)

     
    Dato

    Stato

    (O = Obbligatorio)
    (F = Facoltativo)

     
    Osservazioni

    Da

    O

    Dato relativo al messaggio; indirizzo della parte contraente che trasmette il messaggio

    Numero di registrazione

    O

    Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso

    Tipo di messaggio

    O

    Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "SEN" per i rapporti relativi all'entrata di un mezzo di sorveglianza nella zona di regolamentazione

    Data di registrazione

    O

    Dato relativo al messaggio; data di trasmissione

    Ora di registrazione

    O

    Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione

    Mezzo di sorveglianza

    O

    Dato relativo all'attività di sorveglianza; "VES" per nave di superficie, "AIR" per aeromobile ad ala fissa, "HEL" per elicottero

    Indicativo di chiamata

    O

    Dato relativo all'attività di sorveglianza; indicativo internazionale di chiamata del mezzo di sorveglianza

    Identificazione degli ispettori designati

    O

    Dato relativo all'attività di sorveglianza; numero della carta d'identità, ripetuto se necessario

    Data

    O

    Dato relativo all'attività di sorveglianza; data di entrata1

    Ora

    O

    Dato relativo all'attività di sorveglianza; ora di entrata1

    Latitudine

    O

    Dato relativo all'attività di sorveglianza; posizione al momento dell'entrata1

    Longitudine

    O

    Dato relativo all'attività di sorveglianza; posizione al momento dell'entrata1

    Fine della registrazione

    O

    Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

    1 Stimata quando il messaggio è trasmesso prima dell'entrata del mezzo di sorveglianza.

    2.Rapporto relativo all'uscita di un mezzo di sorveglianza dalla zona di regolamentazione

    Messaggio di uscita del mezzo di sorveglianza (SEN)

     
    Dato

    Stato

    (O = Obbligatorio)
    (F = Facoltativo)

     
    Osservazioni

    Da

    O

    Dato relativo al messaggio; indirizzo della parte contraente che trasmette il messaggio

    Numero di registrazione

    O

    Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso

    Tipo di messaggio

    O

    Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "SEX" per i rapporti relativi all'uscita di un mezzo di sorveglianza dalla zona di regolamentazione

    Data di registrazione

    O

    Dato relativo al messaggio; data di trasmissione

    Ora di registrazione

    O

    Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione

    Mezzo di sorveglianza

    O

    Dato relativo all'attività di sorveglianza; "VES" per nave di superficie, "AIR" per aeromobile ad ala fissa, "HEL" per elicottero

    Indicativo di chiamata

    O

    Dato relativo all'attività di sorveglianza; indicativo internazionale di chiamata del mezzo di sorveglianza

    Data

    O

    Dato relativo all'attività di sorveglianza; data di uscita1

    Ora

    O

    Dato relativo all'attività di sorveglianza; ora di uscita1

    Latitudine

    O

    Dato relativo all'attività di sorveglianza; posizione al momento dell'uscita1

    Longitudine

    O

    Dato relativo all'attività di sorveglianza; posizione al momento dell'uscita1

    Fine della registrazione

    O

    Dati relativi al sistema; indica la fine della registrazione

    1 Corrisponde al dato stimato relativo all'attività di sorveglianza contenuto nel messaggio SEN se il messaggio viene cancellato.

    ALLEGATO XVI
    RAPPORTI DI SORVEGLIANZA E DI AVVISTAMENTO

    1.Rapporto di sorveglianza NEAFC

     

    2.Rapporto di avvistamento NEAFC

    Rapporto di avvistamento (OBS)

    Dato

    Codice

    Stato

    (O = Obbligatorio)

    (F = Facoltativo)

    Osservazioni

    Inizio della registrazione

    SR

    O

    Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione

    Indirizzo

    AD

    O

    Dato relativo al messaggio; destinazione, "XNE" per NEAFC

    Da

    FR

    O

    Dato relativo al messaggio; indirizzo della parte contraente che trasmette il messaggio

    Numero di registrazione

    RN

    O

    Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso

    Tipo di messaggio

    TM

    O

    Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "OBS" per rapporto di osservazione

    Indicativo di chiamata

    RC

    O

    Dato relativo all'attività di sorveglianza; indicativo internazionale di chiamata del mezzo di sorveglianza

    Data di registrazione

    RD

    O

    Dato relativo al messaggio; data di trasmissione

    Ora di registrazione

    RT

    O

    Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione

    Numero di serie dell'osservazione

    OS

    O

    Dato relativo all'attività di sorveglianza; numero di serie dell'osservazione

    Data

    DA

    O

    Dato relativo all'attività di sorveglianza; data di avvistamento del peschereccio

    Ora

    TI

    O

    Dato relativo all'attività di sorveglianza; ora di avvistamento del peschereccio

    Latitudine

    LA

    O

    Dato relativo all'attività di sorveglianza; latitudine al momento dell'avvistamento del peschereccio

    Longitudine

    LO

    O

    Dato relativo all'attività di sorveglianza; longitudine al momento dell'avvistamento del peschereccio

    Identificazione dell'oggetto

    OI

    O

    Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; indicativo di chiamata del peschereccio avvistato

    Numero di immatricolazione esterno

    XR

    O

    Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; numero sulla fiancata del peschereccio avvistato o, se assente, numero IMO

    Nome del peschereccio

    NA

    F

    Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; nome del peschereccio avvistato

    Stato di bandiera

    FS

    O

    Dato relativo all'immatricolazione del peschereccio; Stato di bandiera del peschereccio avvistato

    Tipo di peschereccio

    TP

    F

    Caratteristiche del peschereccio; tipo del peschereccio avvistato

    Velocità

    SP

    F

    Dato relativo all'attività di sorveglianza; velocità del peschereccio avvistato

    Rotta

    CO

    F

    Dato relativo all'attività di sorveglianza; direzione del peschereccio avvistato

    Attività

    AC

    O

    Dato relativo all'attività di sorveglianza; attività del peschereccio avvistato

    Fotografia

    PH

    O

    Dato relativo all'attività di sorveglianza; è stata fatta una fotografia del peschereccio avvistato? "SÌ" o "NO"

    Osservazioni

    MS

    F

    Dato relativo all'attività di sorveglianza; osservazioni libere ad integrazione del rapporto

    Fine della registrazione

    ER

    O

    Dato relativo al sistema; indica la fine di una singola registrazione

    L'accertamento dell'identità di un peschereccio può essere effettuato solo mediante verifica visiva dell'indicativo di chiamata o del numero di immatricolazione esterno che figura sul peschereccio.

    Se non è possibile effettuare tale accertamento, occorre indicarne il motivo nello spazio riservato alle osservazioni.

    L'elenco delle attività del peschereccio avvistato deve essere conforme al registro dei dati di riferimento della NEAFC disponibile all'indirizzo https://www.neafc.org/mdr . 

    ALLEGATO XVII
    RAPPORTO D'ISPEZIONE NEAFC

    PARTE CONTRAENTE:

     

     

    NAVE D'ISPEZIONE DESIGNATA:

    NOME

     

    NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE

     

    INDICATIVO DI CHIAMATA

     

    RIFERIMENTO NEAFC

     

    ISPETTORI DESIGNATI:

    NOME

     

    RIFERIMENTO NEAFC

     

    NOME

     

    RIFERIMENTO NEAFC

     

    PARTE A. IDENTIFICAZIONE DEL PESCHERECCIO ISPEZIONATO

    A 1.1

    Numero IMO

    A 1.2

    Indicativo internazionale di chiamata

    A 1.3

    Nome del peschereccio

    A.2

    Numero di immatricolazione esterno

    A.3

    Tipo di peschereccio

    A.4

    Posizione al momento dell'ispezione determinata dalla nave d'ispezione

     

    DATA

    ORA

    Latitudine

     

    Longitudine

     

    A.5

    Apparecchiatura utilizzata per determinare la posizione

     

     

    A.6

    Stato di bandiera

    A.7

    Nome e indirizzo del comandante

    A.8

    Attività del peschereccio

     

     

     

     

    A.9

    Posizione al momento dell'ispezione determinata dal peschereccio ispezionato

     

    DATA

    ORA

    Latitudine

     

    Longitudine

     

    A.10

    Apparecchiatura utilizzata per determinare la posizione

     

     

    Eventuali osservazioni degli ispettori:

     

     

    Siglatura:

    PARTE B. CONTROLLO

    Cerchiare "SÌ" se il risultato del controllo è positivo, "NO" se è negativo; altrimenti, indicare o annotare le informazioni richieste.

    B.1.

    Documentazione del peschereccio

    Controllata:

    SÌ/NO

    B.1.1.

    Autorizzazione a pescare nella zona di regolamentazione NEAFC

    SÌ/NO

    B.1.2.

    Autorizzazione a pescare le seguenti risorse regolamentate

     

    B.1.3.

    Se del caso

    SÌ/NO

    Sono presenti a bordo un disegno o una descrizione certificati della stiva del pesce?

    SÌ/NO

    B.1.4.

    Se del caso

    SÌ/NO

    Sono presenti a bordo un disegno o una descrizione certificati delle cisterne di acqua marina refrigerata?

    SÌ/NO

    B.1.5.

    Se del caso

    SÌ/NO

    Sono presenti a bordo tabelle certificate di taratura delle cisterne di acqua marina refrigerata?

    SÌ/NO

    Eventuali osservazioni degli ispettori:

     

     

     

     

     

    Siglatura:

    B.2. Registrazione dei movimenti del peschereccio/VMS

    Controllata:

    SÌ/NO

    B.2.1. BORDATA DI PESCA

    B.2.2. RAPPORTI / VMS

     

    Arrivo nella zona
    di regolamentazione NEAFC

    Ultima posizione
    comuni
    -cata

    Trasponditore VMS installato

    SÌ/NO

    Sistema VMS operativo

    SÌ/NO

    Data

     

     

    I rapporti sono stati trasmessi?
    In caso affermativo, specificare:

    SÌ/NO

    Ora

     

     

     

    data:...................

    a) Rapporto "catture in entrata"

    Longitudine

     

     

     

    data:...................

    b) Rapporto "catture giornaliere"1

    Latitudine

     

     

     

    data:...................

    c) Trasbordo

    Giorni nella zona di regolamentazione NEAFC

     

     

    data:...................

    d) Ultimo rapporto di posizione (elaborato manualmente)

     

     

     

    data:...................

    e) Rapporto "catture in uscita"

    B.3 Registrazione dello sforzo di pesca e delle catture

    B.3.1

    Giornale di pesca

    Controllato:

    SÌ/NO

    B.3.1.1.

    Le registrazioni sono conformi alle disposizioni dell'articolo 9?

    SÌ/NO

     

    B.3.1.1.1

    In caso negativo, indicare i dati inesatti o mancanti:

     

     

     

    a)

    giornale di bordo con pagine non numerate

     

     

    b)

    attrezzi da pesca utilizzati

     

     

    c)

    registrazione delle catture suddivise per specie e totali

     

     

    d)

    zone/luoghi di pesca

     

     

    e)

    se del caso

    SÌ/NO

    trasbordi

    f)

    se del caso

    SÌ/NO

    trasmissione di comunicazioni radio

    g)

    certificazione delle registrazioni da parte del comandante

     

     

    h)

    altro:

    B.3.2

    Registro di produzione e piano di stivaggio

    Controllato:

    SÌ/NO

    B.3.2.1

    Sono richiesti un registro di produzione e un piano di stivaggio?

    SÌ/NO

     

    B.3.2.2

    Registro di produzione disponibile:

    SÌ/NO

    In caso negativo, passare al punto 3.2.4

    B.3.2.3

    In caso affermativo, le informazioni sono:

    COMPLETE/INCOMPLETE

    B.3.2.3.1

    Se incomplete, indicare le informazioni mancanti:

     

     

     

    a)

    quantitativi a bordo, espressi in peso del prodotto, per tipo di presentazione commerciale e per specie

    b)

    coefficienti di conversione per ciascun tipo di presentazione

    c)

    certificazione delle registrazioni da parte del comandante

    d)

    altro:

     

    B.3.2.4.

    Esiste un piano di stivaggio aggiornato?

    SÌ/NO

     

    B.3.2.5.

    In caso affermativo, le informazioni sono:

    COMPLETE/INCOMPLETE

    B.3.2.5.1.

    Se incomplete, indicare le informazioni mancanti:

     

     

     

    a)

    quantitativi non stivati per tipo di presentazione commerciale e per specie, come indicato nel piano

    b)

    quantitativi non identificati nella stiva per tipo di presentazione commerciale e per specie

    c)

    altro: 

     

    B.4.

    Catture tenute a bordo

    Controllate:

    SÌ/NO

    B.4.1

    Quantitativi
    registrati dal comandante

     

     

    SPECIE

    QUANTITATIVI DICHIARATI DELLE SPECIE A BORDO
    (chilogrammi di peso vivo)

    Se disponibili
    QUANTITATIVI TRASFORMATI

    (chilogrammi di peso trasformato)

    COEFFICIENTE DI CONVERSIONE

    A bordo1

    Catturati2

    Trasbordati3

    Totale a bordo4

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    TOTALE

     

     

     

     

     

     

    1. Quantitativi a bordo all'entrata del peschereccio nella zona di regolamentazione NEAFC.

    2. Quantitativi catturati e tenuti a bordo nella zona di regolamentazione NEAFC.

    3. Quantitativi caricati (+) o scaricati (–) nella zona di regolamentazione NEAFC.

    4. Totale quantitativi dichiarati a bordo al momento dell'ispezione.

    B.4.2

    Quantitativi a bordo determinati dagli ispettori

    SPECIE

    QUANTITATIVO
    (chilogrammi di
     peso
    trasformato)

    VOLUME/
    COEFFICIENTE

    DENSITÀ /

    COEFFICIENTE

    CONVERSIONE

    QUANTITATIVI
    CALCOLATI

    (chilogrammi

    di peso vivo)

    Differenza
    (%)
    1

    OSSERVAZIONI

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    TOTALE

     

     

     

     

     

    1. Differenza tra i quantitativi a bordo determinati dagli ispettori e i quantitativi totali a bordo dichiarati dal comandante.

    B.5

    Attrezzi da pesca e relativa marcatura

    Controllati:

    SÌ/NO

    B.5.1

    Tipo di attrezzo utilizzato (appendice 2, parte A, dell'allegato II)

     

    B.5.2

    Tipo di dispositivi fissati alle reti utilizzati (appendice 2, parte B, dell'allegato II):

     

    B.5.3

    Gli attrezzi fissi utilizzati sono provvisti di contrassegno? SÌ/NO

    Osservazione:

     

    B.5.4

    Gli attrezzi non utilizzati sono saldamente fissati e correttamente riposti? SÌ/NO

    Osservazione:

     

    B.5.5

    Misura delle maglie degli attrezzi utilizzati

    Controllata:

    SÌ/NO

    B.5.5.1

    Sacco della rete (compresi eventuali avansacchi - campione di 20 maglie)

    Tipo di attrezzo1

    CONDIZIONE: BAGNATO/ASCIUTTO .....................................

    Larghezza media
    (in mm)

    Dimensione ammessa
    (in mm)

    DIMENSIONE DI MAGLIA (LARGHEZZA)
    In millimetri

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. Allegato II, appendice 2, parte A

    B.5.5.2.

    Foderone - Campioni di .............. maglie

    Tipo1

    CONDIZIONE: BAGNATO/ASCIUTTO:
    ............................................

    Larghezza media
    (in mm)

    Dimensione ammessa
    (in mm)

    DIMENSIONE DI MAGLIA (LARGHEZZA)
    In millimetri

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. Allegato II, appendice 2, parte B

    B.5.5.3. Parte restante della rete - Campione di 20 maglie

    Tipo1

    CONDIZIONE: BAGNATO/ASCIUTTO:
    ..........................................

    Larghezza media
    (in mm)

    Dimensione ammessa
    (in mm)

    DIMENSIONE DI MAGLIA (LARGHEZZA)
    In millimetri

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. Allegato II, appendice 2, parte B

    PARTE C. VALUTAZIONE

    C.1.1

    Analisi delle catture dell'ultima retata

    Controllata:

    SÌ/NO

    Campione prelevato:

    SÌ/NO

    Peso: ....... in kg

    Stima visiva:

    SÌ/NO

    Codice alpha FAO
    della specie

    Peso della specie 
    (kg di peso vivo)

    % pesci sottotaglia

    % rigetti in mare

    Osservazioni

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    TOTALE

     

     

     

     

    PARTE D. COOPERAZIONE

    D.1

    Livello di cooperazione giudicato appropriato:

    SÌ/NO

     

    D.1.1

    In caso negativo, indicare le carenze:

     

     

    a)

    all'ispettore è stato impedito di svolgere le sue funzioni;

    b)

    sono stati falsificati o occultati i contrassegni, l'identità o l'immatricolazione del peschereccio;

    c)

    sono state occultate, manomesse o eliminate prove relative a un'indagine;

    d)

    non sono stati agevolati un imbarco e uno sbarco rapidi e in condizioni di sicurezza;

    e)

    agli ispettori non è stato consentito comunicare con le autorità della parte contraente di bandiera e della parte contraente d'ispezione;

    f)

    non è stato consentito l'accesso alle zone d'interesse, ai ponti e ai locali del peschereccio, alle catture (trasformate o meno), alle reti o agli altri attrezzi, alle apparecchiature e a qualunque documento utile

    Eventuali osservazioni degli ispettori:

     

    Siglatura:

    PARTE E. INFRAZIONI E OSSERVAZIONI

    E.1. Infrazioni constatate

    Articolo

    Indicare le disposizioni della NEAFC violate e riassumere le osservazioni e i fatti pertinenti

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Numero/i del sigillo

    Prove, documenti o fotografie

     

     

     

     

     

     

     

     

    PARTE E. INFRAZIONI E OSSERVAZIONI

    E.2. Osservazioni degli ispettori

     

     

     

     

     

     

     

     

    Siglatura:

     

    Dichiarazione del testimone:

     

     

    Data

     

    Firma

     

    Nome

     

    Indirizzo

     

    PARTE E. INFRAZIONI E OSSERVAZIONI

    E.3. Osservazioni del comandante

     

     

     

    Il sottoscritto ..., comandante del peschereccio ...,

     

    conferma di aver ricevuto in data odierna copia del presente rapporto e delle eventuali fotografie. La firma non costituisce in alcun caso accettazione del contenuto del rapporto, fatta eccezione per le eventuali osservazioni del sottoscritto.

    Firma:

     

    Data:

     

    PARTE F. DICHIARAZIONE DEGLI ISPETTORI NEAFC

    Data e ora di arrivo a bordo

     

     

    UTC

    Data e ora di

     

     
    partenza

     

    UTC

    Se del caso

    Data e ora di conclusione dell'ispezione

     

     

    UTC

    Firma/e dell'ispettore/degli ispettori

     

    Nome/i dell'ispettore/degli ispettori

     

    ALLEGATO XVIII
    COSTRUZIONE E USO DI SCALETTE D'IMBARCO

    1.Le imbarcazioni devono disporre di una scaletta d'imbarco idonea a consentire l'imbarco e lo sbarco degli ispettori in mare in condizioni di sicurezza. La scaletta d'imbarco deve essere tenuta pulita e in buone condizioni.

    2.La scaletta deve essere posizionata e fissata:

    (a)a debita distanza da eventuali punti di scarico del peschereccio;

    (b)a debita distanza dai cavi più sottili e, per quanto possibile, a metà della lunghezza del peschereccio;

    (c)in modo che ogni gradino poggi saldamente contro il fianco del peschereccio.

    3.I gradini della scaletta d'imbarco devono:

    (a)essere di legno duro o di altro materiale avente proprietà equivalenti ed essere costituiti da un pezzo unico privo di nodosità; i quattro gradini inferiori possono essere fatti di gomma dotata di adeguata resistenza e rigidità o di altro materiale adatto avente caratteristiche equivalenti;

    (b)avere una superficie antisdrucciolevole adeguata;

    (c)avere almeno una lunghezza di 480 mm, una larghezza di 115 mm e uno spessore di 23 mm, escluso qualsiasi dispositivo o scanalatura antisdrucciolo;

    (d)essere disposti ad intervalli regolari, con una distanza non inferiore a 300 mm né superiore a 380 mm;

    (e)essere fissati in modo da rimanere orizzontali.

    4.La scaletta d'imbarco non deve avere più di due gradini di ricambio che siano stati fissati con un metodo diverso da quello utilizzato nella costruzione originaria della scala; gli eventuali gradini fissati in tal modo devono essere sostituiti, il prima possibile, con gradini fissati con il metodo utilizzato nella costruzione originaria della scala. Se per fissare un gradino di ricambio ai cavi laterali di una scaletta d'imbarco si utilizzano gli incavi di cui esso è dotato lateralmente, questi devono trovarsi sui lati più lunghi del gradino.

    5.I cavi laterali della scaletta sono costituiti da due corde di manilla non rivestite o da corde equivalenti aventi una circonferenza non inferiore a 60 mm su ciascun lato; le corde non sono rivestite da altro materiale; esse sono intere e prive di giunzioni fino al gradino superiore; sono predisposti due guardamano di almeno 65 mm di circonferenza, adeguatamente fissati all'imbarcazione, e una fune di sicurezza, pronti per l'uso se necessario.

    6.Per impedire che la scaletta d'imbarco si attorcigli sono disposte a intervalli regolari stecche di legno duro o di altro materiale avente proprietà equivalenti, in un unico pezzo, prive di nodosità e di lunghezza compresa tra 1,8 e 2 metri. La stecca inferiore è posta sul quinto gradino dal basso della scala e la distanza tra una stecca e quella successiva non supera i nove gradini.

    7.Sono predisposti opportuni dispositivi per garantire, durante l'imbarco e lo sbarco degli ispettori, un passaggio agevole e sicuro dalla cima della scaletta d'imbarco (o di qualsiasi altra scala dei barcarizzi o attrezzatura analoga). Se il passaggio si effettua attraverso un'apertura nelle impavesate o nel parapetto, si devono predisporre opportune maniglie di appiglio. Se il passaggio si effettua mediante uno scalandrone, questo è saldamente fissato all'impavesata o alla piattaforma e due candelieri d'appiglio sono disposti nel punto d'imbarco o di sbarco a una distanza non inferiore a 0,70 metri né superiore a 0,80 metri. Ogni candeliere è fissato rigidamente alla struttura del peschereccio, alla sua base o in prossimità della stessa nonché in un punto più alto, ha un diametro di almeno 40 mm e supera di almeno 1,20 metri il bordo dell'impavesata.

    8.È predisposto un impianto d'illuminazione che di notte illumini adeguatamente sia la scaletta d'imbarco sul fianco del peschereccio che il punto in cui l'ispettore sale a bordo. Un salvagente munito di luce ad accensione automatica è tenuto a portata di mano, pronto per l'uso. È inoltre tenuta a portata di mano una sagola da getto, pronta per l'uso se necessario.

    9.Si predispone quanto necessario per consentire l'uso della scaletta d'imbarco su entrambi i lati dell'imbarcazione. L'ispettore incaricato può indicare su quale lato preferisce che venga posizionata la scaletta d'imbarco.

    10.Il montaggio della scala e le operazioni d'imbarco e sbarco dell'ispettore si effettuano sotto la supervisione di un ufficiale responsabile del peschereccio. Il funzionario responsabile si tiene in contatto radio con il ponte.

    11.Se un'imbarcazione presenta caratteristiche di costruzione, ad esempio bottazzi, che non consentono di attuare una delle disposizioni summenzionate, si adottano specifici provvedimenti che garantiscano l'imbarco e lo sbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza.

    ALLEGATO XIX
    INFORMAZIONI
     PER LA DESIGNAZIONE DEI PORTI

    Identificazione del porto

    Paese

    Nome del porto1

    Codice del porto1

    (UN/LOCODE, se disponibile)

    Posto d'ispezione frontaliero

    (Sì / No)

    Tipo di porto

    Sbarco

    Trasbordo

    Altri servizi portuali

     

     

     

     

     

     

     

    1 Il codice e il nome che figurano nell'elenco UNECE.

    ALLEGATO XX
    MODULI DI CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO

    MODULO NEAFC DI CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO - PSC 1

    PARTE A: Da compilare a cura del comandante del peschereccio. Scrivere con inchiostro nero6.

    Nome del peschereccio:

    Numero IMO:1

    Indicativo di chiamata:

    Stato di bandiera:

     

     

     

     

    Indirizzo email:

    Telefono:

    Fax:

    Numero Inmarsat:

     

     

     

     

    Nome del comandante del peschereccio

    Nazionalità del comandante del peschereccio

    Proprietario del peschereccio

    Certificato di immatricolazione

     

     

     

     

    Dimensioni del peschereccio

    Lunghezza (m)

     

    Larghezza (m)

     

    Pescaggio (m):

     

    Stato di approdo

     

    Trasbordo al porto di sbarco o altro uso del porto

     

    Motivo dell'entrata in porto

    Sbarco: 
    (sì/no)

     

    Trasbordo: 
    (sì/no)

     

    Altro: (sì/no)

     

    Ultimo porto di scalo

     

    Data:

     

    Ora stimata di arrivo

    Data:

     

    Ora UTC:

     

    Catture totali a bordo - tutte le zone

    Catture da sbarcare2

    Specie3

     

    Prodotto4

     

    Imballaggio o contenitore4

     

    Tipo di trasformazione5

     

    Zona di cattura

    Coefficiente di conversione

    Peso del prodotto (kg)

    Peso del prodotto (kg)

    Zona della convenzione NEAFC
    (sottozone e divisioni CIEM)

    Sottodivisione zona di regolamenta-zione NAFO

    Altre zone

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    PARTE B: riservato all'amministrazione – da compilare a cura dello Stato di bandiera

    Lo Stato di bandiera del peschereccio deve rispondere alle seguenti domande contrassegnando la casella "Sì" o "No".

    Zona della convenzione NEAFC

    Zona di regolamentazione NAFO

    No

    No

    a) Il peschereccio ha dichiarato di aver effettuato catture disponendo di contingenti sufficienti per le specie dichiarate

     

     

     

     

    b) I quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente comunicati e considerati ai fini del calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili

     

     

     

     

    c) Il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva dell'autorizzazione di pesca nella zona oggetto della dichiarazione

     

     

     

     

    d) La presenza del peschereccio nella zona di cattura dichiarata è stata verificata utilizzando i dati VMS

     

     

     

     

    Conferma dello Stato di bandiera: Confermo che, a quanto mi consta, le informazioni di cui sopra sono complete, vere e corrette.

    Nome e qualifica:

     

    Data:

     

    Firma:

    Timbro ufficiale:

     

     

    PARTE C: Autorizzazione NEAFC dello Stato di approdo

    Autorizzazione concessa per l'avvio di operazioni di sbarco, trasbordo o altro uso dei servizi portuali per le risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione NEAFC

    Nome dello Stato di approdo:

     

    Autorizzazione:

    Sì:

     

    No:

     

    Data:

     

    Firma:

    Timbro
    ufficiale:

     

     

    NOTE

    1.I pescherecci cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di immatricolazione esterno.

    2.Se necessario, utilizzare altri moduli.

    3.Codice FAO della specie.

    4.L'elenco dei codici per la presentazione e l'imballaggio del prodotto figura nel registro dei dati di riferimento della NEAFC.

    5.L'elenco dei codici per il tipo di trasformazione figura nel registro dei dati di riferimento della NEAFC.

    6.Se i moduli sono trasmessi via fax è necessario utilizzare l'inchiostro nero.

    MODULO NEAFC DI CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO - PSC2

    PARTE A: Da compilare a cura del comandante del peschereccio. Compilare un modulo distinto per ciascun peschereccio cedente. Scrivere con inchiostro nero6

    Nome del peschereccio:

    Numero IMO:1

    Indicativo di chiamata:

    Stato di bandiera:

     

     

     

     

    Indirizzo email:

    Telefono:

    Fax:

    Numero Inmarsat:

     

     

     

     

    Nome del comandante del peschereccio

    Nazionalità del comandante del peschereccio

    Proprietario del peschereccio

    Certificato di immatricolazione

     

     

     

     

    Dimensioni del peschereccio

    Lunghe-zza (m)

     

    Larghezza (m)

     

    Pescaggio (m):

     

    Stato di approdo

     

    Trasbordo al porto di sbarco o altro uso del porto

     

    Ultimo porto di scalo

     

    Data:

     

    Motivo dell'entrata in porto

    Sbarco: (sì/no)

     

    Trasbordo: (sì/no)

     

    Altro: (sì/no)

     

    Data di trasbordo7

     

    Luogo del trasbordo7

     

    Autorizzazione di trasbordo, se pertinente

     

    Ora stimata di arrivo

    Data

     

    Ora UTC:

     

    Ora stimata di arrivo:

    Data

     

    Ora UTC:

     

    Informazioni sulle catture per i pescherecci cedenti: compilare un modulo distinto per ciascun peschereccio cedente.

    Nome del peschereccio:

    Numero IMO:1

    Indicativo di chiamata:

    Stato di bandiera:

     

     

     

     

    Catture totali a bordo - tutte le zone

    Catture da sbarcare2 

    Specie3

    Prodotto4

    Imballaggio o contenitore4

    Tipo di trasformazione5

    Zona di cattura

    Coefficiente di conversione

    Peso del prodotto (kg)

    Peso del prodotto (kg)

     

     

     

     

    Zona della convenzione NEAFC
    (sottozone e divisioni CIEM)

    Zona di regolamentazione NAFO 
    (sottodivisione)

    Altre zone

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    PARTE B: riservato all'amministrazione – da compilare a cura dello Stato di bandiera

    Lo Stato di bandiera del peschereccio deve rispondere alle seguenti domande contrassegnando la casella "Sì" o "No".

    Zona della convenzione NEAFC

    Zona di regolamentazione NAFO

    No

    No

    a) Il peschereccio ha dichiarato di aver effettuato catture disponendo di contingenti sufficienti per le specie dichiarate

     

     

     

     

    b) I quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente comunicati e considerati ai fini del calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili

     

     

     

     

    c) Il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva dell'autorizzazione di pesca nella zona oggetto della dichiarazione

     

     

     

     

    d) La presenza del peschereccio nella zona di cattura dichiarata è stata verificata utilizzando i dati VMS

     

     

     

     

    Conferma dello Stato di bandiera: Confermo che, a quanto mi consta, le informazioni di cui sopra sono complete, vere e corrette.

    Nome e qualifica:

     

    Data:

     

    Firma:

    Timbro ufficiale:

     

     

    PARTE C: Autorizzazione NEAFC dello Stato di approdo

    Autorizzazione concessa per l'avvio di operazioni di sbarco, trasbordo o altro uso dei servizi portuali per le risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione NEAFC

    Nome dello Stato di approdo:

     

    Autorizzazione:

    Sì:

     

    No:

     

    Data:

     

    Firma:

    Timbro ufficiale:

     

     

    NOTE

    1.I pescherecci cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di immatricolazione esterno.

    2.Se necessario, utilizzare altri moduli.

    3.Codice FAO della specie.

    4.L'elenco dei codici per la presentazione e l'imballaggio del prodotto figura nel registro dei dati di riferimento della NEAFC.

    5.L'elenco dei codici per il tipo di trasformazione figura nel registro dei dati di riferimento della NEAFC.

    6.Se i moduli sono trasmessi via fax è necessario utilizzare l'inchiostro nero.

    7.Se le catture specificate nel presente modulo PSC2 sono state accettate dal peschereccio cedente in più di un trasbordo, indicare la data e il luogo dell'operazione finale di trasbordo.

    ALLEGATO XXI
    ORIENTAMENTI GENERALI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO IN RELAZIONE AL CONTROLLO DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO

    1.Per gestione del rischio s'intende l'identificazione sistematica dei rischi e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitarne il verificarsi. Nella gestione del rischio rientrano attività quali la raccolta di dati e informazioni, l'analisi e la valutazione dei rischi, la preparazione e l'adozione di misure e il regolare monitoraggio ed esame del processo e dei suoi risultati.

    2.Sulla base di una valutazione del rischio, gli Stati membri definiscono, in coordinamento con l'EFCA, una strategia di gestione del rischio per agevolare il rispetto del presente regolamento. Tale strategia dovrebbe comprendere l'identificazione, la descrizione e l'assegnazione di strumenti di controllo e mezzi d'ispezione adeguati ed efficaci sotto il profilo dei costi, in relazione alla natura e al livello stimato di ciascun rischio, nonché il raggiungimento di parametri di riferimento.

    3.Sono previsti criteri di valutazione e di gestione del rischio per le attività di controllo, ispezione e verifica al fine di realizzare in tempo utile analisi del rischio e valutazioni generali delle informazioni in materia di controllo e di ispezione pertinenti.

    4.In funzione del livello di rischio attribuito vengono sottoposti a controlli e ispezioni singoli pescherecci, gruppi di pescherecci, operatori e/o attività di pesca, in relazione a specie diverse e a diverse parti della zona della convenzione, utilizzando tra l'altro i seguenti criteri ipotetici generali per l'individuazione dei livelli di rischio con riguardo al controllo, da parte dello Stato membro di approdo, degli sbarchi e dei trasbordi in porto:

    (a)catture effettuate da un peschereccio di una parte non contraente;

    (b)catture congelate;

    (c)catture di grande volume;

    (d)catture precedentemente trasbordate in mare;

    (e)catture effettuate al di fuori delle acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti, vale a dire nella zona di regolamentazione;

    (f)catture effettuate sia all'interno che all'esterno della zona della convenzione;

    (g)catture di specie di elevato valore;

    (h)catture di risorse alieutiche per le quali le possibilità di pesca sono particolarmente limitate; e

    (i)numero di ispezioni condotte in precedenza e numero di infrazioni rilevate per peschereccio e/o operatore.

    ALLEGATO XXII
    MODULO DI ISPEZIONE IN PORTO

    Si noti che questa versione del modulo PSC3 è stata formattata specificamente per essere inserita nella versione cartacea del regime NEAFC e, in quanto tale, è raccomandata solo a titolo indicativo. Modulo PSC3

    Numero del rapporto d'ispezione:

    Numero di riferimento EPSC:

    A. RIFERIMENTO DELL'ISPEZIONE

    Sbarco

    No

    Trasbordo

    No

    Altro motivo dell'entrata in porto

     

     

     

     

     

    Stato di approdo

    Porto di sbarco o di trasbordo

     

     

    Nome del peschereccio

    Stato di bandiera

    Numero IMO1

    Indicativo internazionale di chiamata

     

     

     

     

    Inizio dello sbarco/trasbordo

    Data

    Ora

     

     

     

    Fine dello sbarco/trasbordo

    Data

    Ora

     

     

     

    Tipo di peschereccio

    Certificato di immatricolazione

    Porto di immatricolazione

    VMS

     

     

     

     

    Nome del comandante del peschereccio

    Nazionalità del comandante del peschereccio

    Nome del capopesca

    Nazionalità del capopesca

     

     

     

     

    Proprietario/operatore del peschereccio

    Proprietario effettivo del peschereccio8

    Agente del peschereccio

     

     

     

    Ultimo porto di scalo

     

    Data

     

    B. INFORMAZIONI SULL'ISPEZIONE

    Nome del peschereccio cedente2

    Numero IMO1

    Indicativo di chiamata

    Stato di bandiera

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    B1. CATTURE REGISTRATE NEL GIORNALE DI BORDO

    Specie3

    Zona di cattura

    Peso vivo dichiarato in kg

    Coefficiente di conversione utilizzato

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    B2. PESCE SBARCATO O TRASBORDATO** Se il peschereccio ha partecipato a operazioni di trasbordo, utilizzare un modulo distinto per ciascun peschereccio cedente.

    Specie4

    Prodotto5

    Imballaggio o contenitore5

    Tipo di trasforma-zione9

    Zona di cattura

    Peso del prodotto sbarcato (kg)

    Coeffi-ciente di conver-sione

    Equiva-lente peso vivo

    Differenza (kg) tra peso vivo dichiarato nel giornale di bordo e peso vivo sbarcato

    Differenza (%) tra peso vivo dichiarato nel giornale di bordo e peso vivo sbarcato

    Differenza (kg) tra peso del prodotto sbarcato e dati PSC 1/2

    Differenza (%) tra peso del prodotto sbarcato e dati PSC 1/2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Autorizzazione di trasbordo pertinente:

     

    B3. INFORMAZIONI SUGLI SBARCHI AUTORIZZATI SENZA CONFERMA DELLO STATO DI BANDIERA rif. articolo 23.3 NEAFC / articolo 43.7 NAFO

    Nome del deposito:

     

    Nome delle autorità competenti:

     

    Termine per il ricevimento della conferma:

     



     

    B4. PESCE TENUTO A BORDO

    Specie6

    Prodotto7

    Tipo di imballaggio o contenitore7

    Tipo di trasformazione10

    Zona di cattura

    Peso del prodotto (kg)

    Coefficiente di conversione

    Peso vivo (kg)

    Differenza (kg) tra peso del prodotto a bordo e dati PSC 1/2

    Differenza (%) tra peso del prodotto a bordo e dati PSC 1/2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C. RISULTATI DELL'ISPEZIONE

    C1. GENERALE

    Inizio dell'ispezione

    Data:

     

    Ora:

     

    Fine dell'ispezione

    Data:

     

    Ora:

     

    Situazione in altre zone ORGP in cui sono state intraprese attività di pesca o correlate alla pesca, compresa l'eventuale inclusione in un elenco di pescherecci INN

    ORGP

    Identificativo del peschereccio

    Status dello Stato di bandiera

    Peschereccio figurante nell'elenco dei pescherecci autorizzati

    Peschereccio figurante nell'elenco dei pescherecci INN

     

     

     

     

     

    Osservazioni

     

     

     

     

    C2 ISPEZIONE DEGLI ATTREZZI IN PORTO (in conformità all'allegato XVIII, lettera e))

    A. Dati generali

    Numero di attrezzi controllati

     

    Data dell'ispezione degli attrezzi

     

    Il peschereccio è stato oggetto di una segnalazione?

    Sì:

     

    No:

     

    In caso affermativo, compilare per intero il modulo riguardante l'ispezione in porto. In caso negativo, compilare il modulo esclusi i dati del sigillo

    B. Dati relativi alle reti da traino a divergenti

    Numero del sigillo

     

    Il sigillo è intatto?

    Sì:

     

    No:

     

    Tipo di attrezzo:

     

    Accessori:

     

    Distanza tra le sbarre della griglia (mm):

     

    Tipo di maglia

     

    Dimensione media delle maglie (mm)

    Parte di rete

     

    Bracci

     

    Corpo

     

    Avansacco

     

    Sacco

     

    D. OSSERVAZIONI DEL COMANDANTE/RAPPRESENTANTE DEL COMANDANTE

     

     

     

    Il sottoscritto ..., comandante del peschereccio/rappresentante del peschereccio
    .........................................................................................................................

    conferma di aver ricevuto in data odierna copia del presente rapporto. La firma non costituisce in alcun caso accettazione del contenuto del rapporto, fatta eccezione per le eventuali osservazioni del sottoscritto.

     Firma:______________________________________Data:___________________________________

    E. INFRAZIONI E CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI

    E1. NAFO

    E.1 Ispezione in mare

    Infrazioni risultanti dalle ispezioni nella zona di regolamentazione NAFO

    Squadra ispettiva

    Data dell'ispezione

    Divisione

    Riferimento giuridico dell'infrazione alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    E.1.B. Risultanze dell'ispezione in porto

    a) – Conferma di infrazioni constatate durante l'ispezione in mare

    Riferimento giuridico dell'infrazione alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO

    Riferimento giuridico dell'infrazione alle norme nazionali

     

     

     

     

    b) – Infrazioni constatate durante l'ispezione in mare che non è stato possibile confermare con l'ispezione in porto

    Osservazioni:

     

    c) - Ulteriori infrazioni constatate durante l'ispezione in porto

    Riferimento giuridico dell'infrazione alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO

    Riferimento giuridico dell'infrazione alle norme nazionali

     

     

     

     

    E2. INFRAZIONE NEAFC CONSTATATA

    Articolo:

    Disposizioni NEAFC non rispettate e sintesi dei fatti pertinenti

     

     

    Osservazioni dell'ispettore:

     

    Azione adottata:

     

    Autorità/organismo d'ispezione:

     

    Nome degli ispettori

    Firma degli ispettori

    Data e luogo

     

     

     

    F: DISTRIBUZIONE

    Copia allo Stato di bandiera

    Copia al segretariato della NEAFC

    Copia al segretariato esecutivo della NAFO

     

     

     

    1 Numero di immatricolazione esterno per i pescherecci privi di numero IMO.

    2 Qualora il peschereccio abbia partecipato a operazioni di trasbordo. Compilare un modulo distinto per ciascun peschereccio cedente.

    3, 4, 6 Codice FAO della specie.

    5, 7 L'elenco dei codici per la presentazione e l'imballaggio del prodotto figura nel registro dei dati di riferimento della NEAFC.

    8 Se noto e diverso dal proprietario.

    9, 10 L'elenco dei codici per il tipo di trasformazione figura nel registro dei dati di riferimento della NEAFC.

    (1)    Si ritiene che una nave abbia praticato la pesca del capelin se il capelin tenuto a bordo supera il 50 % in peso del quantitativo complessivo a bordo di capelin e altre specie.
    (2)    Non applicabile alla versione 1 del documento di attuazione FLUX FA.
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