COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 30.6.2023
COM(2023) 362 final
2023/0206(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che stabilisce misure di conservazione, gestione e controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga i regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (UE) n. 1236/2010 del Consiglio
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) è l'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della gestione delle risorse alieutiche contemplate dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (convenzione NEAFC). La convenzione NEAFC è stata approvata con la decisione 81/608/CEE del Consiglio ed è entrata in vigore il 17 marzo 1982.
La NEAFC adotta misure di conservazione, gestione e controllo per garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento ottimale delle risorse alieutiche di sua competenza. Tali misure sono adottate sotto forma di raccomandazioni che diventano vincolanti per le parti contraenti non appena entrano in vigore, a meno che non sia sollevata un'obiezione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della convenzione NEAFC. Ogni parte contraente può sollevare obiezioni alle misure adottate dalla NEAFC entro 50 giorni dalla data della loro notifica da parte del segretariato della NEAFC. Se tre o più parti contraenti presentano un'obiezione contro una raccomandazione, questa non diventa vincolante per nessuna di esse.
Tutte le parti contraenti della NEAFC sono membri della NEAFC. La NEAFC adotta misure all'unanimità o a maggioranza qualificata in linea con la convenzione NEAFC. Prima di ogni riunione della NEAFC, la Commissione, a nome dell'Unione, elabora direttive di negoziato basate su una posizione pluriennale quinquennale definita con decisione del Consiglio e su pareri scientifici forniti dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e in linea con la politica comune della pesca. Le direttive di negoziato sono presentate, discusse e approvate in sede di gruppo di lavoro del Consiglio e sono ulteriormente modificate, per tener conto degli sviluppi in tempo reale, nel corso di riunioni di coordinamento con gli Stati membri che si svolgono in occasione delle riunioni annuali della NEAFC.
Nelle sue riunioni annuali la NEAFC adotta nuove misure che, successivamente alla riunione, il segretariato della NEAFC notifica alle parti contraenti come decisioni della NEAFC. Una volta ricevuta la notifica, la Commissione informa il Consiglio che sono state adottate nuove misure, comunicando anche la data prevista per la loro entrata in vigore. L'Unione è tenuta a garantire che tali misure, in quanto obblighi internazionali, siano rispettate non appena entrano in vigore.
Nel 2022 i pescherecci dell'Unione autorizzati ad operare nella zona di regolamentazione NEAFC sono stati 301.
Le misure di conservazione, gestione e controllo adottate dalla NEAFC sono state recepite da ultimo dal regolamento (UE) n. 1236/2010 e sono state più volte modificate. Da allora la NEAFC ha modificato alcune misure che sono già in vigore e ne ha adottate di nuove che non sono state ancora recepite nel diritto dell'Unione. Si tratta di misure rientranti nel regime NEAFC di controllo e coercizione e di misure adottate dalla NEAFC tramite le raccomandazioni seguenti:
–raccomandazione 19:2014 relativa a misure di gestione per zona ai fini della protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di regolamentazione NEAFC, modificata dalla raccomandazione 06:2023;
–raccomandazioni 08:2023 e 09:2023 che modificano l'elenco delle risorse regolamentate dalla NEAFC rientranti nel regime NEAFC di controllo e coercizione;
–raccomandazione 10:2023 che vieta i rigetti nella zona di regolamentazione NEAFC;
–raccomandazione 11:2023 sul controllo delle operazioni di trasbordo in mare; e
–raccomandazione 12:2023 sulle misure di controllo applicabili alle navi da ricerca commerciali.
L'obiettivo principale della presente proposta consiste pertanto nel recepire nel diritto dell'Unione le suddette misure di conservazione, gestione e controllo adottate dalla NEAFC. La proposta ricalca da vicino la struttura e il testo della versione più recente delle misure NEAFC, per evitare di discostarsi dagli obblighi internazionali dell'Unione in quanto parte contraente e facilitare l'uso del documento da parte del personale addetto al controllo e degli operatori.
La proposta mira contestualmente a riunire in un unico regolamento tutte le misure NEAFC. Attualmente il regolamento (UE) n. 1236/2010 e, in qualche misura, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio comprendono disposizioni che attuano le misure di controllo della NEAFC, mentre le disposizioni che attuano le misure di conservazione e di gestione della NEAFC applicabili alla zona di regolamentazione NEAFC sono contenute nei regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (UE) 2019/1241 del Consiglio. È pertanto opportuno sostituire le disposizioni pertinenti di tali regolamenti con un unico atto legislativo.
La proposta intende recepire anche alcune misure derivanti dagli impegni internazionali dell'Unione relative al controllo di quattro attività di pesca pelagica nell'Atlantico nord-orientale: sgombro, suri/sugarelli, melù e aringa. Le misure concordate nell'ambito degli accordi di pesca tra l'Unione, le Isole Fær Øer e la Norvegia sulla gestione delle suddette attività di pesca pelagica nelle acque dell'Atlantico nord-orientale per il periodo 2014-2020 sono state recepite nel diritto dell'Unione con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1962 della Commissione. Tale regolamento ha modificato gli articoli da 78 a 91 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione. Inoltre, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio contiene, rispettivamente agli articoli 54 ter e 54 quater, disposizioni riguardanti restrizioni al trattamento e allo scarico delle catture per i pescherecci pelagici e restrizioni all'uso di apparecchiature di cernita automatica.
Nel 2022 l'Unione, le Isole Fær Øer, la Groenlandia, l'Islanda, la Norvegia e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni su eventuali misure di controllo per le suddette attività di pesca pelagica nell'Atlantico nord-orientale. Tali consultazioni, il cui esito è riportato in un verbale concordato, si sono concluse nel novembre del 2022. Le loro conclusioni rispecchiano l'accordo raggiunto su una revisione delle misure di controllo per le suddette attività di pesca pelagica concordate tra il 2014 e il 2022, compreso un impegno ad attuare misure supplementari entro il 1º gennaio 2026. Le misure rivedute riguardano il monitoraggio dei rigetti in mare, le procedure d'ispezione per gli sbarchi e le norme e i sistemi di pesatura.
L'Unione è tenuta a garantire il recepimento tempestivo di dette misure nel diritto dell'Unione. Se, da un lato, diverse misure possono essere recepite modificando gli articoli da 78 a 91 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, dall'altro la presente proposta prevede anche una revisione delle misure attualmente previste dagli articoli 54 ter e 54 quater del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio sulle restrizioni all'uso di apparecchiature di cernita automatica a bordo e in mare. Essa consente il necessario adeguamento degli strumenti di monitoraggio in alternativa alla sigillatura dei punti di scarico del peschereccio e l'uso di apparecchiature di cernita automatica a bordo se il peschereccio è dotato di sistemi di controllo elettronico a distanza. Recepisce inoltre nel diritto dell'Unione l'obbligo di monitorare elettronicamente le operazioni di pesatura presso gli impianti di sbarco e di trasformazione mediante tecnologie di videosorveglianza e sensori nel caso in cui vengano pesate più di 3 000 tonnellate all'anno degli stock pelagici interessati.
La proposta conferisce alla Commissione poteri delegati a norma dell'articolo 290 TFUE ai fini della modifica sia delle misure della NEAFC di natura più tecnica che di quelle scaturite dalle consultazioni riguardanti determinate attività di pesca pelagica nell'Atlantico nord-orientale. Tali misure dovrebbero essere rapidamente recepite nel diritto dell'Unione facendo sì che quest'ultima rispetti i suoi obblighi internazionali. Le future modifiche della proposta dovrebbero essere apportate mediante regolamenti delegati della Commissione, se le modifiche sono di natura tecnica, o mediante modifiche del presente regolamento, negli altri casi.
Nella riunione annuale del 2018 la NEAFC ha adottato la raccomandazione 19:2019 mirante ad introdurre in ambito NEAFC un sistema elettronico di comunicazione (ERS) basato sulla nuova norma FLUX UN/CEFACT per la gestione sostenibile della pesca. La raccomandazione prevede una procedura secondo cui l'Unione sarà la prima parte contraente della NEAFC ad adottare tale sistema, seguita dalle altre parti contraenti nell'arco di un periodo transitorio di 2 anni. L'adozione della nuova norma è associata all'entrata in vigore di un nuovo regime NEAFC di controllo e coercizione che la proposta mira a recepire nel diritto dell'Unione.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta integra ed è coerente con le altre disposizioni del diritto dell'Unione nel settore interessato. È coerente con la parte VI (politica esterna) del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP), che impone all'UE di condurre le sue relazioni esterne in tale settore conformemente ai suoi obblighi internazionali, basando le attività di pesca sulla cooperazione regionale in materia.
La proposta non pregiudica l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2403 relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne, a norma del quale i pescherecci dell'UE dovrebbero conformarsi all'elenco di autorizzazioni di pesca secondo le condizioni e le norme dell'ORGP interessata. Lascia impregiudicato anche il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Non modifica né pregiudica inoltre l'applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, ad eccezione delle misure relative a determinate attività di pesca pelagica attualmente in vigore a norma degli articoli 54 ter e 54 quater di tale regolamento, e infine non contiene disposizioni per il recepimento nel diritto dell'Unione di misure già incluse nei suddetti regolamenti o in altri regolamenti pertinenti.
La proposta non riguarda le possibilità di pesca dell'Unione decise dalla riunione delle parti. Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca unitamente alle condizioni correlate a queste ultime.
Le misure di conservazione e di gestione della NEAFC applicabili alla zona di regolamentazione NEAFC sono state recepite nel diritto dell'Unione, da ultimo, dall'allegato XII del regolamento (UE) 2019/1241. La proposta modifica tali misure in linea con le attuali raccomandazioni della NEAFC.
Le misure di controllo della NEAFC sono state attuate da ultimo nel diritto dell'Unione dal regolamento (CE) n. 1236/2010 del Consiglio. La proposta abroga e sostituisce tale regolamento e recepisce nel diritto dell'Unione l'ultima revisione delle misure di controllo della NEAFC in linea con il nuovo regime di controllo e contrasto. Se adottata dai colegislatori, la presente proposta renderà obsoleti, nella loro interezza, il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 32/2012 della Commissione, che saranno abrogati da un atto giuridico adottato dalla Commissione al momento dell'entrata in vigore della proposta.
La proposta recepisce le misure riguardanti determinate attività di pesca pelagica concordate dall'Unione, dalle Isole Fær Øer, dalla Groenlandia, dall'Islanda, dalla Norvegia e dal Regno Unito nell'ambito delle consultazioni in materia di pesca conclusesi nel novembre 2022.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta è coerente con le altre normative dell'UE, in particolare in materia di ambiente.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta ha come base giuridica l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in quanto stabilisce disposizioni necessarie per perseguire gli obiettivi della politica comune della pesca.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Il principio di sussidiarietà non si applica in quanto la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, lettera d), TFUE.
•Proporzionalità
La proposta garantisce che il diritto dell'Unione sia in linea con gli obblighi internazionali e con gli impegni dell'Unione, senza andare oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo.
•Scelta dell'atto giuridico
Poiché il regolamento consente di stabilire disposizioni direttamente applicabili agli Stati membri e agli operatori economici interessati, in questo contesto esso è da considerarsi come lo strumento più appropriato. Si garantirà in tal modo l'applicazione di dette disposizioni in modo tempestivo e armonizzato, generando maggior certezza giuridica.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
La proposta intende recepire nel diritto dell'Unione le misure in vigore della NEAFC, che sono vincolanti per le parti contraenti della NEAFC. Mira inoltre a recepire le misure applicabili a determinate attività di pesca pelagica nell'Atlantico nord-orientale concordate nel novembre 2022 nell'ambito delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione, le Isole Fær Øer, la Groenlandia, l'Islanda, la Norvegia e il Regno Unito. Gli esperti nazionali e i rappresentanti del settore degli Stati membri sono stati consultati sia durante la fase preparatoria precedente alle riunioni della NEAFC che hanno portato all'adozione delle suddette raccomandazioni, sia in fase di consultazione, nel corso dell'intero ciclo negoziale svoltosi nell'ambito della riunione annuale della NEAFC e durante le consultazioni in materia di pesca. Non si è pertanto ritenuto necessario procedere a ulteriori consultazioni dei portatori di interessi sulla proposta.
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
Non pertinente, in quanto l'atto proposto riguarda il recepimento di misure direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. Oltre a non definire alcuna nuova politica, la proposta riguarda obblighi internazionali esistenti che sono già vincolanti per l'Unione e che occorre recepire nel diritto dell'Unione.
•Efficienza normativa e semplificazione
Non pertinente, in quanto la proposta non è collegata al programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione.
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Il titolo I contiene l'oggetto della proposta, che consiste nello stabilire le disposizioni adottate dalla NEAFC e misure riguardanti determinate attività di pesca pelagica nell'Atlantico nord-orientale. Onde evitare duplicazioni, le misure già in vigore nel diritto dell'Unione in materia di pesca non sono incluse nella proposta poiché continuano ad essere applicabili, in particolare le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il titolo II recepisce le misure della NEAFC, ne determina l'ambito di applicazione (capo I) e stabilisce le definizioni applicabili al titolo II della proposta. Le misure alle quali viene data attuazione comprendono: i) misure di conservazione e di gestione (capo II) e ii) misure di controllo e contrasto (capo III). Le disposizioni in materia di controllo riguardano: l'obbligo per gli Stati membri dell'UE di designare punti di contatto e di assegnare mezzi d'ispezione al regime di controllo NEAFC, gli obblighi dei pescherecci dell'UE autorizzati ad operare nella zona di regolamentazione NEAFC e l'applicazione del regime NEAFC di controllo da parte dello Stato di approdo ai pescherecci di un'altra parte contraente della NEAFC con a bordo risorse alieutiche provenienti da catture effettuate nella zona della convenzione che intendono fare scalo in porti dell'UE e ai comandanti dei pescherecci dell'UE che fanno scalo in un porto di un'altra parte contraente. Il regime NEAFC comprende inoltre un elenco di gravi infrazioni e misure volte a garantire il rispetto delle norme da parte dei pescherecci di parti non contraenti.
Il titolo III stabilisce le misure applicabili a determinate attività di pesca pelagica. Il capo I definisce l'ambito di applicazione di tali misure, che riguardano la pesca dell'aringa, del melù, dello sgombro e dei suri/sugarelli nella zona della convenzione NEAFC e nelle acque dell'Unione della zona di competenza del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale. Il capo II comprende misure di controllo dei rigetti e di cernita qualitativa a bordo delle navi. Il capo III stabilisce norme in materia di monitoraggio per gli impianti di sbarco e trasformazione in cui vengono pesate più di 3 000 tonnellate all'anno di catture sbarcate delle specie pelagiche interessate.
Il titolo IV contiene le disposizioni finali, tra cui la protezione dei dati, la delega di poteri e le procedure per esercitare tale delega. Riguarda anche le modifiche e le abrogazioni di altri regolamenti, l'entrata in vigore del regolamento e la data di applicazione di alcune disposizioni.
2023/0206 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che stabilisce misure di conservazione, gestione e controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga i regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (UE) n. 1236/2010 del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Uno degli obiettivi della politica comune della pesca quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio è assicurare uno sfruttamento delle risorse biologiche marine in grado di garantire condizioni sostenibili sotto il profilo economico, ambientale e sociale.
(2)Con la decisione 98/392/CE del Consiglio l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Con la decisione 98/414/CE del Consiglio l'Unione ha approvato l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tale convenzione relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, in cui sono enunciati principi e norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. L'Unione, nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, partecipa alle iniziative intese a salvaguardare gli stock ittici d'alto mare.
(3)Con la decisione 81/608/CEE del Consiglio la Comunità economica europea ha approvato la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (di seguito, "convenzione NEAFC"), che ha istituito la commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (di seguito, "NEAFC"). Le modifiche del 2004 e del 2006 della convenzione NEAFC sono state approvate con la decisione 2009/550/CE del Consiglio. Tali modifiche sono entrate formalmente in vigore il 29 ottobre 2013, ma, in attesa della loro entrata in vigore, si è convenuto di attuarle in via provvisoria dal momento della loro adozione, conformemente alla dichiarazione del 2005 sull'interpretazione e l'attuazione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (dichiarazione di Londra).
(4)L'obiettivo della convenzione NEAFC è garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento ottimale delle risorse alieutiche nella zona della convenzione, producendo benefici duraturi sul piano socio-economico e ambientale. A tal fine, la NEAFC ha la facoltà di adottare decisioni giuridicamente vincolanti ("raccomandazioni") per la conservazione, la gestione e il controllo delle risorse alieutiche di sua competenza. Le raccomandazioni sono rivolte essenzialmente alle parti contraenti della NEAFC, ma contengono anche obblighi per gli operatori (ad esempio, per i comandanti delle navi). Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione, nel qual caso devono essere recepite nel diritto dell'Unione a meno che non vi siano già contemplate.
(5)La raccomandazione NEAFC 19:2014 stabilisce misure volte a proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili indicando le zone chiuse alla pesca di fondo, le zone di pesca di fondo esistenti e le norme applicabili alla pesca esplorativa. Alcune parti della raccomandazione sono state recepite nel diritto dell'Unione con il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio. È pertanto opportuno che il presente regolamento garantisca il pieno recepimento nel diritto dell'Unione di tale raccomandazione, nella sua interezza.
(6)La NEAFC ha inoltre adottato le raccomandazioni 01:2023 e 04:2023 che istituiscono zone di chiusura della pesca dello scorfano nel Mare di Irminger e della pesca dell'eglefino di Rockall. È opportuno recepire tali raccomandazioni nel diritto dell'Unione.
(7)Per alcune attività di pesca, la NEAFC non è stata in grado di adottare raccomandazioni pertinenti, ad esempio misure riguardanti lo scorfano nelle zone CIEM 1 e 2. È tuttavia opportuno adottare misure di conservazione in linea con le posizioni espresse dall'Unione nell'ambito della NEAFC al fine di garantire benefici riguardanti la conservazione di tali stock.
(8)L'ultimo recepimento nel diritto dell'Unione delle misure di controllo adottate dalla NEAFC risale al regolamento (UE) n. 1236/2010. Da allora, la NEAFC ha modificato alcune misure, che sono già in vigore, e ne ha adottate di nuove, che non sono state ancora recepite nel diritto dell'Unione. Si tratta, in particolare, delle misure di controllo previste dal regime NEAFC di controllo e coercizione (di seguito, "regime").
(9)Il regime, in forma di raccomandazione che stabilisce misure di controllo e contrasto applicabili alle navi battenti bandiera delle parti contraenti e operanti nella zona di regolamentazione, prevede disposizioni riguardanti procedure d'ispezione e sorveglianza in mare nella zona di regolamentazione NEAFC e procedure in caso di infrazione che devono essere applicate dalle parti contraenti. Comprende alcune misure di controllo applicabili alla zona della convenzione che riguardano le acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti della NEAFC, ad esempio requisiti relativi all'etichettatura del pesce congelato. Prevede inoltre un sistema di controllo da parte dello Stato di approdo applicabile ai pescherecci delle parti contraenti della NEAFC aventi a bordo risorse alieutiche provenienti dalla zona della convenzione che intendano fare scalo nei porti di un'altra parte contraente. Tale sistema impone all'operatore l'invio di una notifica preventiva, che la parte contraente di bandiera è tenuta a verificare, prima che lo Stato di approdo conceda l'autorizzazione allo sbarco, al trasbordo o all'uso di altri servizi portuali.
(10)La raccomandazione NEAFC 19:2019 ha introdotto un sistema elettronico di comunicazione (ERS) per la trasmissione dei dati tra le parti contraenti della NEAFC e il segretariato della NEAFC secondo la norma FLUX UN/CEFACT per la gestione sostenibile della pesca. L'introduzione di questa norma è associata all'entrata in vigore di un nuovo regime NEAFC di controllo e contrasto. È necessario recepire tale raccomandazione nel diritto dell'Unione.
(11)Nel 2022 l'Unione, le Isole Fær Øer, la Groenlandia, l'Islanda, la Norvegia e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni su eventuali misure di controllo per determinate attività di pesca pelagica nell'Atlantico nord-orientale. Le consultazioni si sono concluse nel novembre 2022 basandosi sulla posizione dell'Unione approvata dal Consiglio il 14 ottobre 2022. È opportuno recepire nel diritto dell'Unione le misure concordate nel corso di tali consultazioni. Conformemente all'accordo delle parti intervenute in dette consultazioni in materia di pesca, l'applicazione di alcune misure dovrebbe essere posticipata al fine di prevedere un periodo sufficiente per la loro attuazione.
(12)I dati personali elaborati nel quadro del presente regolamento dovrebbero essere trattati conformemente alle disposizioni applicabili dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento, i dati personali dovrebbero essere conservati per non più di cinque anni dal loro ricevimento. Nel caso in cui i suddetti dati personali siano necessari per dar seguito a denunce, infrazioni o procedimenti giudiziari o amministrativi, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero poter conservare certi dati fino al termine del procedimento amministrativo o giudiziario in questione o per tutto il tempo necessario per l'applicazione di sanzioni. È inoltre opportuno stabilire misure di salvaguardia, in particolare contro l'uso improprio, compresa la distruzione accidentale o illecita o la perdita accidentale, la modifica, la divulgazione o l'accesso non autorizzati, conformemente ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e al presente regolamento.
(13)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [inserire la data].
(14)Ai fini di un rapido recepimento nel diritto dell'Unione delle future raccomandazioni della NEAFC che modificheranno o integreranno quelle di cui al presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), atti recanti disposizioni modificative riguardanti le procedure di: notifica dei punti di contatto, trasmissione delle notifiche e autorizzazioni dei pescherecci, comunicazione relativa ai trasbordi e comunicazione al segretariato della NEAFC, dichiarazione cumulativa delle catture e dello sforzo di pesca, notifica dell'impiego di navi e aeromobili d'ispezione, notifica delle infrazioni e sorveglianza; i requisiti dei piani di stivaggio, l'elenco delle risorse regolamentate, le specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV), le coordinate delle zone di pesca di fondo esistenti, le misure tecniche applicabili nella zona di regolamentazione; i dati contenuti nei messaggi, nel registro di produzione, nel giornale di pesca elettronico e nei rapporti relativi al porto di sbarco; i formati di trasmissione dei dati e le procedure di convalida manuale dei messaggi da parte dei centri di controllo della pesca; i dati per la notifica degli ispettori e delle piattaforme d'ispezione, le attività di sorveglianza e i rapporti di sorveglianza e avvistamento; i modelli dei rapporti d'ispezione, le norme sulla costruzione e l'uso delle scalette d'imbarco, i dati contenuti nella notifica di designazione dei porti e i modelli dei moduli riguardanti il controllo da parte dello Stato di approdo. Ai fini di un rapido recepimento nel diritto dell'Unione delle future misure approvate dall'Unione e da altri Stati costieri dell'Atlantico nord-orientale nell'ambito delle consultazioni riguardanti il controllo di determinate attività di pesca pelagica, è opportuno delegare alla Commissione anche il potere di adottare, conformemente all'articolo 290 del TFUE, atti recanti disposizioni modificative riguardanti le restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici in materia di gestione e scarico delle catture, le deroghe al divieto di uso di apparecchiature di cernita automatica e le regole riguardanti lo spostamento dalla zona di pesca.
(15)È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(16)Le misure di conservazione e di gestione della NEAFC applicabili nella zona di regolamentazione sono state recepite da ultimo nel diritto dell'Unione mediante il regolamento (CEE) n. 1899/85 del Consiglio e l'allegato XII del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio. A fini di chiarezza, semplificazione e certezza del diritto, l'articolo 5, lettera h), il capo VI e l'allegato XII del regolamento (UE) 2019/1241 sono soppressi e sostituiti dalle disposizioni del presente regolamento, analogamente al regolamento (CEE) n. 1899/85 del Consiglio. Il regolamento (CEE) n. 1899/85 del Consiglio è abrogato e sostituito dalle disposizioni del presente regolamento.
(17)Per gli stessi motivi, gli articoli 54 ter e 54 quater del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio contenenti determinate misure di controllo della pesca pelagica sono soppressi e sostituiti dalle disposizioni del presente regolamento.
(18)Le misure di controllo della NEAFC sono state recepite da ultimo nel diritto dell'Unione mediante il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il regolamento (UE) n. 1236/2010 è pertanto abrogato e sostituito dal presente regolamento,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1.Il presente regolamento:
(a)stabilisce misure di conservazione e di gestione e recepisce le modifiche del regime di controllo e coercizione adottate dalla commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (di seguito, "regime NEAFC");
(b)stabilisce misure riguardanti determinate attività di pesca pelagica nella zona della convenzione e nelle acque dell'Unione della zona del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace), come specificato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio; e
(c)modifica alcune disposizioni del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.
2.Il presente regolamento si applica fatti salvi gli obblighi istituiti dai regolamenti in vigore riguardanti il settore della pesca, in particolare il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.
TITOLO II
MISURE NEAFC
Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il titolo II del presente regolamento si applica:
(a)ai pescherecci dell'Unione operanti nella zona di regolamentazione di competenza della NEAFC;
(b)ai pescherecci dell'Unione aventi a bordo catture provenienti dalla zona della convenzione, ove specificamente indicato; e
(c)ai pescherecci dei paesi terzi aventi a bordo catture provenienti dalla zona della convenzione nelle acque o nei porti dell'Unione, ove specificamente indicato.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1."NEAFC": la commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale;
2."zona della Convenzione": le zone
(a)degli Oceani Atlantico e Artico e dei loro mari secondari che si estendono a nord di 36° di latitudine nord e tra 42° di longitudine ovest e 51° di longitudine est, escluse:
I.le parti del Mar Baltico e dei Belt situate a sud e ad est delle linee che vanno da Hasenore Head a Gniben Point, da Korshage a Spodsbierg e da Gilbierg Head a Kullen e
II.le parti del Mar Mediterraneo e dei suoi mari secondari fino al punto di intersezione del parallelo situato a 36° di latitudine e del meridiano situato a 5°36′ di longitudine ovest;
(b)dell'Oceano Atlantico situate a nord di 59° di latitudine nord e tra 44° e 42° di longitudine ovest;
3."zona di regolamentazione": le acque della zona della convenzione situate al di là delle acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti in materia di pesca;
4."ecosistemi marini vulnerabili" o "EMV": gli ecosistemi marini identificati utilizzando i criteri di cui ai paragrafi 42 e 43 degli orientamenti internazionali dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la gestione della pesca in acque profonde d'alto mare;
5."risorse regolamentate": le risorse alieutiche oggetto di raccomandazioni nell'ambito della convenzione ed elencate nell'allegato I;
6."specie indicatrice di EMV": la specie che segnala la presenza di un EMV, come specificato nell'allegato II;
7."pesca di fondo": l'uso di attrezzi da pesca che possono venire a contatto con il fondale marino durante il normale svolgimento delle operazioni di pesca;
8."zone di pesca di fondo esistenti": la parte della zona di regolamentazione in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo compreso tra il 1987 e il 2007, quale delimitata dalle coordinate di cui all'allegato III;
9."pesca esplorativa di fondo": tutte le attività di pesca commerciale di fondo che si svolgono all'interno di zone di restrizione della pesca di fondo o, in caso di cambiamenti significativi nell'esercizio di quest'ultimo tipo di pesca e nella tecnologia ad essa applicabile, nelle zone di pesca di fondo esistenti;
10."attività di pesca": la pesca, comprese le operazioni di pesca congiunte, le operazioni di trasformazione del pesce, il trasbordo o lo sbarco di risorse alieutiche o prodotti derivati e qualsiasi altra attività commerciale preparatoria o correlata alla pesca, compresi il confezionamento, il trasporto, il rifornimento di carburante o il riapprovvigionamento;
11."peschereccio": qualsiasi nave utilizzata o destinata allo sfruttamento commerciale di risorse alieutiche, incluse le navi officina e le navi che partecipano a operazioni di trasbordo;
12."rinvenimento": la cattura di specie indicatrici di EMV al di sopra dei livelli soglia seguenti:
(a)per le reti da traino e gli attrezzi da pesca diversi dai palangari: la presenza di oltre 30 kg di corallo vivo e/o 400 kg di spugna viva; e
(b)per i palangari: la presenza di specie indicatrici di EMV su 10 ami per ogni serie di 1 000 ami o per ogni sezione di palangaro lunga 1 200 m, se più breve;
13."VMS": un sistema di controllo dei pescherecci via satellite che fornisce alle autorità competenti, a intervalli regolari, dati sulla posizione, sulla rotta e sulla velocità del peschereccio;
14."rapporto": le informazioni standardizzate relative alle attività di pesca registrate per via elettronica;
15."segretariato della NEAFC": il segretariato della NEAFC e altro personale nominato dalla NEAFC conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, della convenzione;
16."ripercussioni negative di rilievo": gli effetti di cui ai paragrafi da 17 a 20 degli orientamenti internazionali della FAO per la gestione della pesca in acque profonde d'alto mare;
17."risorse alieutiche": pesci, molluschi e crostacei, comprese le specie sedentarie, ad eccezione delle specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, e degli stock anadromi, in quanto oggetto di altri accordi internazionali;
18."messaggio": il modulo standard con cui vengono scambiati i rapporti tra le parti contraenti e il segretariato della NEAFC o tra gli Stati membri e la Commissione;
19."convenzione": la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale;
20."numero IMO": il numero a 7 cifre attribuito dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) o da qualsiasi altra agenzia cui sia stata data tale facoltà, al momento della costruzione di una nave o della sua prima iscrizione nel registro navale dell'IMO;
21."giornale di pesca elettronico": la registrazione informatizzata da parte del comandante del peschereccio dei dati circostanziati relativi all'attività di pesca trasmessi allo Stato di bandiera nel periodo che va dalla notifica preventiva di entrata nella zona di regolamentazione fino all'uscita da tale zona;
22."CCP": un centro di controllo della pesca dello Stato di bandiera, ubicato sulla terraferma;
23."notifica preventiva": la comunicazione dell'intenzione di esercitare, in futuro, una data attività;
24."bordata di pesca": per quanto riguarda le attività di pesca nella zona di regolamentazione, qualsiasi uscita in mare di un peschereccio nel corso della quale esso esercita attività di pesca dal momento dell'entrata fino all'uscita dalla zona di regolamentazione;
25."dichiarazione": una comunicazione relativa a un'attività di pesca in corso o già svolta al momento della sua registrazione e trasmissione;
26."operazione di trasbordo": il trasferimento diretto, da un peschereccio ad un altro, di qualsiasi quantitativo di risorse alieutiche tenute a bordo;
27."parti contraenti": le parti contraenti della convenzione;
28."EFCA": l'Agenzia europea di controllo della pesca istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio;
29."porto": qualsiasi luogo sulla costa utilizzato per lo sbarco o la prestazione di servizi in relazione ad attività di pesca o a supporto di tali attività, o un luogo sulla costa o in prossimità di essa designato da una parte contraente per il trasbordo di risorse alieutiche;
30."operazione di pesca congiunta": qualsiasi operazione, effettuata tra due o più pescherecci, in cui le catture sono prelevate dall'attrezzo da pesca di un peschereccio per essere trasferite su un altro peschereccio;
31."dati elettronici": tutti i documenti, i rapporti, i messaggi e i moduli trasmessi per via elettronica e ricevuti conformemente alle disposizioni del regime NEAFC;
32."zone di divieto della pesca di fondo": zone chiuse alla pesca di fondo ai fini della protezione di EMV nella zona di regolamentazione, come specificato al punto 8 dell'allegato IV;
33."peschereccio di una parte non contraente": qualsiasi peschereccio impegnato in attività di pesca che non batta bandiera né di una parte contraente né di una parte non contraente cooperante attiva della NEAFC, oppure qualsiasi peschereccio che, sulla base di fondati motivi, si sospetti essere privo di nazionalità;
34."pesca INN": qualsiasi attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata quale definita all'articolo 2, punti da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008; e
35."numero CFR": il numero unico di identificazione assegnato al peschereccio nella flotta peschereccia dell'Unione a prescindere dal numero assegnatogli nella flotta peschereccia nazionale e di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione.
Capo II
MISURE DI CONSERVAZIONE
Articolo 4
Misure di protezione degli EMV
1.Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta fisse a imbrocco e i palangari fissi di profondità, al di fuori delle zone di pesca di fondo esistenti elencate nell'allegato III e delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le coordinate ivi indicate, misurate in base al sistema WGS84. Il presente paragrafo non si applica alle attività di pesca esplorativa di fondo di cui all'articolo 5.
2.Sono vietate la pesca a strascico e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta fisse a imbrocco e i palangari fissi di profondità, all'interno delle zone elencate al punto 8 dell'allegato IV e delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le coordinate ivi indicate, misurate in base al sistema WGS84.
3.Il comandante di un peschereccio dell'Unione che pratica la pesca di fondo quantifica le catture delle specie indicatrici di EMV. Se il quantitativo di specie indicatrici di EMV costituisce un rinvenimento nel corso di un'operazione di pesca, il comandante:
(a)cessa l'attività di pesca ed esce da una zona corrispondente a una fascia (poligono) di due miglia nautiche di larghezza su ambo i lati della traiettoria di salpamento della rete da traino durante il quale è avvenuto il rinvenimento, nel caso in cui il rinvenimento avvenga in occasione del salpamento di un attrezzo da traino. La traiettoria è definita come la linea che unisce posizioni VMS consecutive, integrata dalle informazioni di posizionamento più precise di cui si dispone, tra l'inizio e la fine del traino, che si estende per due miglia nautiche ad entrambe le estremità;
(b)cessa l'attività di pesca e si allontana di almeno due miglia nautiche dalla posizione che, in base ai dati disponibili, risulta la più vicina al punto esatto in cui è avvenuto il rinvenimento, nel caso in cui quest'ultimo avvenga in concomitanza con l'uso di altri attrezzi da pesca di fondo.
4.Il comandante si avvale di tutte le fonti d'informazione disponibili e comunica tempestivamente allo Stato membro di bandiera i dettagli dell'incidente, tra cui la traiettoria o la posizione determinate conformemente al paragrafo 3, lettere a) e b).
5.Lo Stato membro di bandiera trasmette tempestivamente i dettagli dell'incidente alla Commissione, che inoltra tali informazioni al segretariato della NEAFC.
6.I comandanti dei pescherecci dell'Unione attuano chiusure temporanee della pesca nelle zone individuate dalla NEAFC a seguito delle informazioni relative ai rinvenimenti di eventuali EMV fintantoché il segretariato della NEAFC non avrà notificato la riapertura delle zone in questione.
Articolo 5
Attività di pesca esplorativa di fondo
1.Le attività di pesca esplorativa di fondo sono oggetto di valutazione preliminare da parte del comitato permanente della NEAFC per la gestione e le questioni scientifiche (PECMAS) e del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).
2.Gli Stati membri le cui navi intendono praticare la pesca esplorativa di fondo raccolgono i dati necessari per la valutazione preliminare del PECMAS e del CIEM e, ai fini di una valutazione delle richieste di pesca esplorativa, trasmettono per via elettronica alla Commissione le informazioni seguenti:
(a)un piano di prelievo che indichi le specie bersaglio, le date e le zone proposte e il tipo di attrezzo per la pesca di fondo da utilizzare. Per far sì che la pesca sia praticata in modo graduale in una zona geografica circoscritta si prenderà in considerazione l'eventualità di introdurre restrizioni geografiche e limitazioni dello sforzo;
(b)un piano di mitigazione che comprenda anche misure volte a prevenire ripercussioni negative di rilievo sugli EMV rinvenibili durante le attività di pesca;
(c)un piano di monitoraggio delle catture che comprenda anche la registrazione e la comunicazione di tutte le specie catturate;
(d)un sistema di registrazione e comunicazione delle catture che consenta una valutazione sufficientemente dettagliata dell'attività;
(e)un piano di raccolta di dati su scala fine sulla distribuzione delle retate e delle cale che si intendono effettuare, se possibile per retata e per cala;
(f)un piano di raccolta di dati per facilitare l'identificazione degli EMV nella zona in cui si sono svolte attività di pesca;
(g)piani di monitoraggio della pesca di fondo, utilizzando se possibile tecnologie di monitoraggio degli attrezzi da pesca, tra cui anche telecamere;
(h)dati ricavati da programmi di mappatura dei fondali marini, ecoscandagli e, se possibile, scandagli a più fasci, e altri dati pertinenti ai fini della valutazione preliminare del rischio di ripercussioni negative di rilievo sugli EMV; e
(i)una valutazione preliminare degli effetti noti e previsti della pesca di fondo proposta riguardante tra l'altro:
i. un piano di prelievo che precisi il tipo di pesca praticato o previsto, ivi inclusi i tipi di navi e attrezzi, le zone di pesca, le specie bersaglio e le specie che potrebbero essere oggetto di catture accessorie, i livelli dello sforzo di pesca e la durata della pesca;
ii. le migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili sullo stato attuale delle risorse alieutiche e le informazioni di base sugli ecosistemi, gli habitat e le comunità presenti nella zona di pesca, da utilizzare come riferimento per valutare i futuri cambiamenti;
iii. l'identificazione, la descrizione e la mappatura (ubicazione ed estensione geografica) degli EMV noti o probabilmente presenti nella zona di pesca;
iv. l'identificazione, la descrizione e la valutazione della presenza, della natura, della portata e della durata dei probabili effetti, compresi gli effetti cumulativi dell'attività di pesca proposta sugli EMV nella zona di pesca;
v. i dati e i metodi impiegati per individuare, descrivere e valutare gli effetti dell'attività, l'identificazione delle lacune a livello di conoscenze e la valutazione delle incertezze nelle informazioni presentate nella valutazione;
vi. una valutazione del rischio di probabili effetti causati dalle operazioni di pesca, al fine di stabilire quali effetti sugli EMV possano avere o determinare delle ripercussioni negative di rilievo; e
vii. le informazioni contenute nel piano di mitigazione riguardanti le misure di mitigazione e di gestione da utilizzare per prevenire ripercussioni negative di rilievo sugli EMV e le misure da utilizzare per monitorare gli effetti delle operazioni di pesca.
3.Lo Stato membro di bandiera:
(a)trasmette alla Commissione la richiesta di valutazione preliminare delle attività di pesca esplorativa di fondo corredata delle informazioni giustificative almeno sette mesi prima dell'inizio proposto delle attività di pesca;
(b)provvede affinché a bordo dei suoi pescherecci che partecipano alla pesca esplorativa di fondo sia presente un osservatore con il compito di:
i. monitorare ogni cala per raccogliere prove della presenza di EMV e identificare il corallo, le spugne e altri organismi al livello tassonomico più basso possibile;
ii. registrare in schede-dati le informazioni seguenti per l'identificazione degli EMV: nome del peschereccio, tipo di attrezzo, data, posizione (latitudine/longitudine), profondità, codice della specie, numero della bordata, numero della cala e nome dell'osservatore; e
iii. prelevare, se necessario, campioni rappresentativi da tutte le catture e fornirli all'organismo scientifico competente dello Stato membro di bandiera;
(c)autorizza l'avvio delle attività di pesca esplorativa di fondo solo dopo la loro approvazione da parte della NEAFC; e
(d)presenta un rapporto sui risultati delle attività di pesca esplorativa di fondo
al CIEM e alla Commissione, che lo inoltrano al segretariato della NEAFC.
4.La Commissione inoltra tempestivamente al segretariato della NEAFC la richiesta corredata delle informazioni giustificative.
5.I comandanti dei pescherecci dell'Unione:
(a)avviano le attività di pesca esplorativa di fondo solo dopo che esse sono state approvate dalla NEAFC e autorizzate dallo Stato membro di bandiera; e
(b)tengono a bordo un osservatore scientifico durante le attività di pesca esplorativa di fondo.
Articolo 6
Altre misure tecniche e di conservazione nella zona di regolamentazione
Le misure tecniche e le altre misure di conservazione applicabili nella zona di regolamentazione sono illustrate nei punti da 1 a 7 dell'allegato IV.
CAPO III
MISURE DI CONTROLLO E CONTRASTO
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 7
Designazione dei punti di contatto
1.Gli Stati membri designano i punti di contatto per ricevere i rapporti e i dati di sorveglianza e d'ispezione conformemente agli articoli 17, 22 e 23, all'articolo 33, paragrafo 4, e all'articolo 35, paragrafo 1, e un punto di contatto per ricevere le notifiche e rilasciare le autorizzazioni conformemente agli articoli 28 e 29.
2.La designazione dei punti di contatto comprende, se del caso, l'indicazione del numero di telefono, dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di fax e, qualora il regime NEAFC preveda il ricorso a una domanda online sul sito web della NEAFC, del nome, dell'organizzazione, della qualifica, del ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione e dell'indirizzo di posta elettronica personale.
3.Gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi punti di contatto designati di cui al paragrafo 1 e ogni successiva modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quindici giorni prima che tale modifica diventi applicabile. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NEAFC.
4.Gli Stati membri provvedono affinché i punti di contatto designati per ricevere le notifiche e rilasciare le autorizzazioni conformemente agli articoli 28 e 29 siano disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Sezione 2
Misure di controllo
Articolo 8
Controllo dei pescherecci dell'Unione notificati e autorizzati
1.Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica le informazioni relative a tutti i pescherecci battenti la loro bandiera e immatricolati nell'Unione che essi intendono autorizzare a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione. Tali informazioni sono trasmesse entro il 15 dicembre di ogni anno per l'anno successivo o comunque prima che il peschereccio entri nella zona di regolamentazione.
2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 e tutte le relative modifiche comprendono i dati pertinenti dei messaggi di notifica, autorizzazione, revoca, limitazione o sospensione di cui all'allegato V.
3.La Commissione inoltra sollecitamente le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretariato della NEAFC.
4.I pescherecci dell'Unione non svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione di competenza della convenzione a meno che essi non figurino nell'elenco dei pescherecci notificati alla NEAFC e, nel caso di attività di pesca riguardanti risorse regolamentate, dei pescherecci autorizzati a pescare tali risorse regolamentate.
5.Lo Stato membro di bandiera:
(a)autorizza i pescherecci battenti la sua bandiera a svolgere attività di pesca solo se esso è in grado di esercitare efficacemente le sue responsabilità di Stato di bandiera nei confronti di tali pescherecci;
(b)garantisce che solo i pescherecci autorizzati battenti la sua bandiera esercitino attività di pesca riguardanti risorse regolamentate;
(c)garantisce che i pescherecci battenti la sua bandiera rispettino le raccomandazioni applicabili adottate dalla NEAFC; e
(d)s'impegna a gestire il numero di pescherecci autorizzati e il loro sforzo di pesca in funzione delle possibilità di pesca di cui esso dispone.
6.Sul sito web della NEAFC possono essere rese pubbliche le informazioni seguenti relative agli elenchi dei pescherecci notificati e autorizzati a pescare nella zona di regolamentazione:
(a)il nome del peschereccio;
(b)il numero IMO (se disponibile);
(c)lo Stato di bandiera;
(d)il numero di immatricolazione esterno (se disponibile);
(e)l'indicativo internazionale di chiamata;
(f)il tipo di peschereccio (se disponibile);
(g)la stazza del peschereccio;
(h)la lunghezza del peschereccio;
(i)la potenza motrice del peschereccio; e
(j)le risorse regolamentate autorizzate, la data di inizio e di fine dell'autorizzazione.
7.Salvo disposizione contraria, le navi da ricerca dell'Unione che svolgono attività di ricerca scientifica su risorse alieutiche nella zona di regolamentazione non sono vincolate da misure di conservazione e di controllo relative alla pesca nella zona di regolamentazione, ad eccezione di quelle che commercializzano tutte o parte delle catture ottenute durante le attività di ricerca in tale zona. Le navi da ricerca che commercializzano tutte o parte delle catture sono notificate conformemente al paragrafo 1 e rispettano gli obblighi in materia di registrazione e comunicazione applicabili ai pescherecci dell'Unione.
Articolo 9
Norme riguardanti i pescherecci
1.I pescherecci dell'Unione sono contrassegnati in modo da poter essere prontamente identificati conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione.
2.Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, i pescherecci dell'Unione tengono a bordo documenti rilasciati dall'autorità di certificazione competente dello Stato membro di bandiera in cui sono immatricolati che indichino almeno i dati seguenti:
(a)il nome del peschereccio;
(b)la lettera (le lettere) del porto o del distretto marittimo in cui il peschereccio è immatricolato e il numero (i numeri) d'immatricolazione;
(c)l'indicativo internazionale di chiamata del peschereccio;
(d)il numero IMO del peschereccio, nel caso in cui esso sia soggetto alla risoluzione IMO A.1078(28);
(e)i nomi e gli indirizzi del proprietario e, se del caso, del noleggiatore;
(f)la lunghezza del peschereccio; e
(g)la potenza del motore, in kW/cavalli.
3.I documenti di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 17 metri dotati di stive per il pesce e per i pescherecci dell'Unione dotati di serbatoi di acqua marina fredda o refrigerata sono controllati a intervalli regolari dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera.
Articolo 10
Marcatura degli attrezzi
1.I pescherecci dell'Unione nella zona di regolamentazione sono contrassegnati conformemente agli articoli da 8 a 17 del regolamento (UE) n. 404/2011 e alle norme internazionali generalmente accettate, in particolare la convenzione del 1967 sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del Nord.
2.È vietato utilizzare attrezzi da pesca non contrassegnati, nel caso in cui la marcatura sia obbligatoria, o se la marcatura è in contrasto con i requisiti di cui al paragrafo 1. Gli ispettori della pesca NEAFC possono rimuovere ed eliminare sia l'attrezzo da pesca con marcatura non conforme sia i pesci presenti nell'attrezzo.
Articolo 11
Rifiuti in mare e recupero degli attrezzi persi
1.Ai comandanti dei pescherecci dell'Unione è vietato abbandonare deliberatamente o rigettare in mare attrezzi da pesca e scaricare in mare rifiuti delle navi quali definiti nella direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente all'allegato V della convenzione MARPOL sulle norme per la prevenzione dell'inquinamento causato dai rifiuti delle navi.
2.Oltre alle informazioni di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, richieste nei casi in cui gli attrezzi persi non possano essere recuperati, il peschereccio dell'Unione notifica entro 24 ore alle autorità competenti del suo Stato membro di bandiera quanto segue:
(a)l'identificativo di chiamata del peschereccio;
(b)il quantitativo di attrezzi persi; e
(c)il tentativo o meno di recupero dell'attrezzo da parte del peschereccio.
3.Lo Stato membro notifica tempestivamente le informazioni di cui al paragrafo 2 e all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009 alla Commissione, che le trasmette al segretariato della NEAFC.
4.Gli Stati membri s'impegnano a recuperare periodicamente gli attrezzi fissi persi dai pescherecci battenti la loro bandiera.
Articolo 12
Etichettatura del pesce congelato
Tutto il pesce catturato nella zona della convenzione e successivamente congelato è identificato mediante un'etichetta o un timbro chiaramente leggibili. L'etichetta o il timbro sono apposti, al momento dello stivaggio, su ogni cassa o blocco di pesce congelato e indicano il codice FAO alfa-3 della specie, la data di produzione in formato numerico, la sottozona e la divisione CIEM dove è stata effettuata la cattura e il nome del peschereccio che l'ha effettuata.
Sezione 3
Monitoraggio della pesca
Articolo 13
Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca
1.Il comandante di un peschereccio dell'Unione impegnato in attività di pesca nella zona di regolamentazione tiene un giornale di pesca elettronico.
2.I dati del giornale di pesca elettronico trasmessi dal comandante e conservati presso il CCP sono considerati dati ufficiali. Il CCP notifica tempestivamente tali dati e le loro eventuali modifiche al segretariato della NEAFC.
3.Inoltre, il comandante di un peschereccio dell'Unione impegnato in attività di pesca che congela le catture effettuate:
(a)annota la produzione complessiva, per specie e forma di presentazione del prodotto, nel registro di produzione conformemente all'allegato VI; e
(b)immagazzina nella stiva tutte le catture trasformate in modo tale che un piano di stivaggio tenuto a bordo del peschereccio consenta di localizzare ogni singola specie conformemente a quanto segue:
i. le catture trasformate sono stivate e contrassegnate in modo tale da poter identificare le stesse specie, categorie e quantità di prodotti, se collocati in diverse parti della stiva;
ii. il piano di stivaggio indica l'ubicazione dei prodotti nelle stive e i quantitativi dei prodotti a bordo espressi in kg ed è aggiornato ogni giorno per il giorno precedente calcolato dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00 (UTC); e
iii. l'elenco dei codici della forma di presentazione del prodotto, del tipo di imballaggio e del tipo di contenitore è conforme al registro dei dati di riferimento (Master Data Register) della NEAFC disponibile sul sito web della NEAFC.
4.I pescherecci dell'Unione aventi a bordo catture congelate di risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione da più di un peschereccio possono stivare il pesce di ciascun peschereccio in più di una parte della stiva, a condizione che il pesce di ogni peschereccio cedente sia chiaramente separato (ad esempio, con plastica, compensato, pezze di rete, ecc.) da quello catturato da altri pescherecci. Tutte le catture effettuate nella zona della convenzione sono stivate separatamente da tutte le catture effettuate al di fuori di tale zona.
5.Le registrazioni nel giornale di pesca elettronico sono a disposizione degli ispettori presenti a bordo del peschereccio per un periodo di almeno 12 mesi.
6.Tutti gli elementi registrati riguardanti la data e l'ora sono indicati in formato UTC. Le coordinate sono indicate in gradi decimali, al terzo decimale, utilizzando il sistema di riferimento WGS84.
7.Il comandante del peschereccio è tenuto a garantire che i quantitativi registrati conformemente al presente articolo corrispondano esattamente ai quantitativi presenti a bordo.
Articolo 14
Comunicazione di attività di pesca
1.Il comandante di un peschereccio dell'Unione:
(a)trasmette per via elettronica al CCP di riferimento i dati del giornale di pesca elettronico, tra cui almeno i dati di cui all'allegato VII, comprese tutte le catture effettuate dal peschereccio nel corso delle sue attività di pesca;
(b)invia una notifica preventiva di entrata nella zona di regolamentazione non più di 12 ore e almeno 2 ore prima di ogni entrata in tale zona, indicando l'inizio della bordata di pesca e includendo informazioni sulle catture tenute a bordo prima dell'entrata nella zona di regolamentazione;
(c)trasmette una segnalazione rettificativa della notifica preventiva di entrata prima di entrare nella zona di regolamentazione al fine di aggiornare le informazioni sulle catture tenute a bordo, la data e l'ora e la posizione al momento della trasmissione, nel caso in cui il peschereccio abbia intrapreso attività di pesca dopo l'invio della notifica preventiva di entrata e prima di entrare nella zona di regolamentazione;
(d)registra quotidianamente tutti i dati relativi a tutte le operazioni di pesca nel giornale di pesca elettronico e presenta al CCP una dichiarazione di operazione di pesca almeno una volta al giorno, entro e non oltre le ore 23:59 UTC. Nei giorni in cui non è stata svolta alcuna operazione di pesca o non sono state effettuate catture è trasmesso un rapporto indicante che non c'è "nulla da segnalare". I dati relativi alle operazioni di pesca possono essere comunicati per retata o come informazioni giornaliere. Ogni trasmissione del giornale di pesca elettronico contiene informazioni sulle catture effettuate nella zona di regolamentazione dall'ultima comunicazione delle catture fino a quel momento;
(e)registra e trasmette un rapporto distinto per ciascun attrezzo, se il peschereccio ha utilizzato più di un tipo di attrezzo nella stessa giornata;
(f)registra tutte le operazioni di pesca effettuate nella zona di regolamentazione nel giornale di pesca elettronico e trasmette i dati al CCP prima di uscire dalla zona di regolamentazione o non appena riceve una notifica d'ispezione in tale zona;
(g)trasmette al CCP una notifica preventiva di uscita prima di lasciare la zona di regolamentazione non più di 8 ore e almeno 2 ore prima di ogni uscita, indicandovi anche il quantitativo totale delle catture presenti a bordo, per specie; e
(h)trasmette una segnalazione rettificativa della notifica preventiva di uscita prima di lasciare la zona di regolamentazione al fine di aggiornare le informazioni sulle catture presenti a bordo, la data e l'ora e la posizione al momento dell'uscita, nel caso in cui il peschereccio abbia intrapreso attività di pesca dopo l'invio della notifica preventiva di uscita e prima di uscire dalla zona di regolamentazione. Il comandante, inoltre, registra tali attività di pesca nel giornale di pesca elettronico e trasmette le informazioni al CCP prima di presentare la rettifica della notifica preventiva di uscita.
2.Al comandante di un peschereccio dell'Unione è vietato:
(a)annullare una notifica preventiva di entrata dopo l'entrata nella zona di regolamentazione;
(b)annullare una notifica preventiva di uscita dopo l'uscita dalla zona di regolamentazione;
(c)annullare una notifica preventiva più di una volta;
(d)inviare una nuova notifica preventiva oltre i termini di cui al paragrafo 1, lettere b) e g); e
(e)rettificare i dati registrati nel giornale di pesca elettronico dopo le ore 12:00 UTC del giorno successivo al completamento delle operazioni di pesca comunicate o dopo aver lasciato la zona di regolamentazione.
3.Il CCP può accettare rettifiche oltre i termini stabiliti, conformemente all'articolo 17, paragrafo 7.
4.Il CCP si accerta che:
(a)i dati registrati nel giornale di pesca elettronico siano stati rettificati solo nei casi consentiti dal presente regolamento; e
(b)tutte le rettifiche e le cancellazioni siano registrate e visibili a fini ispettivi.
5.Le informazioni sulle catture di cui al presente articolo sono espresse in chilogrammi di peso vivo.
Articolo 15
Comunicazione e regolamentazione dei trasbordi in mare
1.Il comandante di un peschereccio dell'Unione impegnato in operazioni di trasbordo in mare di risorse alieutiche catturate nella zona di regolamentazione rispetta le condizioni seguenti indipendentemente dalla zona in cui avviene il trasbordo in mare:
(a)trasmette per via elettronica al CCP di riferimento i rapporti di trasbordo secondo le specifiche e il formato di cui all'allegato VII. I rapporti indicano, per ciascun trasbordo, i quantitativi caricati e scaricati. Il comandante del peschereccio cedente dell'Unione trasmette un rapporto con il quale notifica il trasbordo dal proprio peschereccio almeno 24 ore prima che questo venga effettuato. Il comandante del peschereccio ricevente dell'Unione redige un rapporto in cui dichiara il trasbordo verso il proprio peschereccio entro e non oltre un'ora dal trasbordo. I rapporti indicano la data, l'ora, la posizione geografica del trasbordo previsto e il peso totale arrotondato, suddiviso per specie, delle catture da scaricare o caricate, espresso in chilogrammi, nonché l'identificativo, rispettivamente, del peschereccio cedente e del peschereccio ricevente;
(b)le operazioni di trasbordo possono avere inizio solo dopo che la parte contraente di bandiera del peschereccio ricevente avrà rilasciato le autorizzazioni necessarie. Nel caso di pescherecci riceventi dell'UE, lo Stato membro di bandiera trasmette tempestivamente l'autorizzazione di trasbordo al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA; e
(c)fatte salve le disposizioni di cui alla sezione 5, dopo aver partecipato a un'operazione di trasbordo in mare riguardante risorse alieutiche catturate nella zona di regolamentazione, il comandante di un peschereccio ricevente dell'Unione invia un rapporto di notifica del porto di sbarco nel formato di cui all'allegato VII, indicante le catture totali a bordo, il peso totale delle catture da sbarcare, il nome del porto e la data e l'ora dello sbarco, con almeno 24 ore di anticipo rispetto a qualsiasi sbarco, indipendentemente dal fatto che lo sbarco debba avvenire in un porto situato all'interno o all'esterno della zona della convenzione.
2.È vietato rettificare il rapporto di notifica del trasbordo dal peschereccio cedente, ma è possibile annullarlo prima dell'inizio dell'operazione di trasbordo. Se il rapporto di notifica del trasbordo dal peschereccio cedente è annullato e ne viene inviato uno nuovo, si applicano i termini di cui al paragrafo 1, lettera a).
3.È vietato rettificare il rapporto di notifica del porto di sbarco, ma è possibile annullarlo. Se una notifica relativa al porto di sbarco è annullata e ne viene inviata una nuova, si applicano i termini di cui al paragrafo 1.
4.Le informazioni contenute nei rapporti di cui al paragrafo 1 sono espresse in chilogrammi di peso vivo.
5.Il comandante di un peschereccio dell'Unione non effettua trasbordi o operazioni di pesca congiunte con pescherecci di parti non contraenti alle quali non sia stato concesso lo status di parti non contraenti cooperanti attive.
6.Il comandante di un peschereccio dell'Unione impegnato in operazioni di trasbordo che comportano il caricamento a bordo di quantitativi di pesce non intraprende, nel corso della stessa bordata, alcun'altra attività di pesca, incluse eventuali operazioni di pesca congiunte.
Articolo 16
Sistema di controllo dei pescherecci (VMS)
1.Gli Stati membri:
(a)istituiscono e gestiscono un CCP incaricato di monitorare le attività di pesca dei pescherecci battenti la loro bandiera, dotato di hardware e software informatici che consentano l'elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati e che prevedano procedure di salvataggio e recupero dei dati in caso di guasto del sistema;
(b)attuano un sistema di controllo dei loro pescherecci che svolgono attività di pesca o che prevedono di svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione;
(c)impongono ai loro pescherecci che svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione di dotarsi di un sistema autonomo che sia in grado di trasmettere automaticamente messaggi al CCP e consenta di localizzare costantemente la posizione del peschereccio;
(d)provvedono affinché il sistema autonomo consenta al peschereccio di trasmettere via satellite al CCP rapporti contenenti le informazioni seguenti:
i. l'identificativo del peschereccio;
ii. l'ultima posizione geografica del peschereccio (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;
iii. la data e l'ora di rilevazione della suddetta posizione del peschereccio; e
iv. la velocità e la rotta al momento della rilevazione della suddetta posizione del peschereccio;
(e)trasmettono al segretariato della NEAFC i rapporti di posizione in tempo reale per i pescherecci battenti la loro bandiera nel momento in cui entrano o escono dalla zona di regolamentazione e, quando questi operano nella zona di regolamentazione, almeno una volta ogni ora;
(f)collaborano con la Commissione, l'EFCA e il segretariato della NEAFC nel gestire una banca dati che delimiti la zona di regolamentazione e sia in grado di effettuare l'importazione diretta di coordinate in un sistema di informazione geografica. Le modifiche apportate a queste coordinate sono tempestivamente notificate al segretariato della NEAFC su supporto informatico secondo le procedure descritte nell'allegato VIII, con copia alla Commissione e all'EFCA. Le coordinate lasciano impregiudicata la posizione di ciascuno Stato membro per quanto riguarda la delimitazione delle zone marittime soggette alla loro sovranità e giurisdizione;
(g)garantiscono che i dati ricevuti dai loro pescherecci cui si applicano i requisiti VMS siano registrati su supporto informatico e conservati per almeno tre anni; e
(h)per quanto riguarda la pesca di fondo nella zona di regolamentazione:
i. attuano un sistema automatico in grado di monitorare e individuare eventuali attività di pesca di fondo al di fuori delle zone di pesca di fondo esistenti ed eventuali attività di pesca all'interno di zone di divieto della pesca di fondo; e
ii. garantiscono che le delimitazioni delle zone di divieto della pesca di fondo siano inserite nei loro VMS.
2.I comandanti dei pescherecci dell'Unione provvedono affinché i dispositivi di localizzazione via satellite siano sempre pienamente operativi e che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano trasmesse ai CCP. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio, il dispositivo è riparato o sostituito entro un mese da tale evento. Trascorso questo periodo, è vietato iniziare una bordata di pesca con un dispositivo di localizzazione via satellite difettoso. Se il dispositivo cessa di funzionare e la bordata dura più di un mese, la riparazione o la sostituzione devono avvenire non appena il peschereccio entra in porto, nel qual caso il peschereccio non è autorizzato a proseguire la bordata di pesca o ad iniziarne un'altra senza che il dispositivo di localizzazione via satellite sia stato riparato o sostituito.
3.Il comandante di un peschereccio con un dispositivo di localizzazione VMS difettoso trasmette al CCP, almeno ogni quattro ore, rapporti contenenti le informazioni elencate al paragrafo 1, lettera d), secondo il formato di cui all'allegato IX.
Articolo 17
Comunicazioni al segretariato della NEAFC
1.Gli Stati membri si avvalgono di un sistema elettronico di comunicazione per trasmettere tempestivamente i rapporti e le informazioni al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA, utilizzando:
(a)l'XSD del campo "attività di pesca" basato sulla norma UN/FLUX P1000-3 conforme al documento di attuazione FLUX sulle attività di pesca adottato dalla NEAFC e notificato dalla Commissione, per lo scambio dei dati contenuti nel giornale di pesca, nella notifica preventiva, nella dichiarazione di trasbordo e nella dichiarazione di sbarco di cui agli articoli 14 e 15;
(b)l'XSD del campo "posizione del peschereccio" basato sulla norma UN/FLUX P1000-7 conforme al documento di attuazione FLUX sulla posizione del peschereccio adottato dalla NEAFC e notificato dalla Commissione, per la comunicazione dei dati VMS di cui all'articolo 16; e
(c)formati per lo scambio dei dati e sistemi di comunicazione dei dati conformi alle norme di cui all'allegato X.
2.In caso di malfunzionamento tecnico, i rapporti sono trasmessi al segretariato della NEAFC entro 24 ore dal ricevimento o come altrimenti concordato con il segretariato della NEAFC, conformemente alle specifiche tecniche contenute negli orientamenti in materia di continuità operativa del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni della NEAFC.
3.Il comandante di un peschereccio dell'Unione rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 14, all'articolo 15 e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3. I rapporti sulle attività di pesca di cui agli articoli 14 e 15 possono essere considerati accettati solo nel caso in cui si sia ricevuto un riscontro positivo dal segretariato della NEAFC. Il CCP dello Stato membro di bandiera informa tempestivamente il comandante del peschereccio dello stato del rapporto ricevuto dal segretariato della NEAFC.
4.Il comandante di un peschereccio dell'Unione che non abbia ricevuto dal segretariato della NEAFC un riscontro positivo su un rapporto di attività di pesca apporta immediatamente le modifiche opportune a tale rapporto e lo presenta nuovamente al CCP dello Stato di bandiera. Il comandante che continua a non ricevere un riscontro positivo o che non ha più la possibilità di modificare o ripresentare il rapporto di attività di pesca poiché fuori termine contatta il CCP dello Stato membro di bandiera per ricevere le istruzioni necessarie sulle procedure da seguire al fine di garantire la trasmissione dei dati di cui agli articoli 14 e 15.
5.In caso di guasti alle apparecchiature o di mancata trasmissione che impediscano il corretto invio dei rapporti di attività di pesca, il comandante di un peschereccio dell'Unione informa immediatamente il CCP dello Stato membro di bandiera dei problemi che compromettono lo scambio dei dati e, se del caso, informa il CCP dello Stato membro di bandiera delle misure adottate per porvi rimedio. Il CCP comunica al comandante le procedure da seguire necessarie per garantire che i dati di cui agli articoli 14 e 15 siano presentati, eventualmente ricorrendo a mezzi alternativi.
6.I pescherecci dell'Unione sono dotati di un sistema elettronico di registrazione e comunicazione a bordo, sempre pienamente operativo. In caso di malfunzionamento tecnico del sistema elettronico di registrazione e comunicazione a bordo di un peschereccio dell'Unione:
(a)il sistema è riparato o sostituito entro un mese o, se precedente, non appena il peschereccio entra in porto; e
(b)il peschereccio non è autorizzato a lasciare il porto per iniziare la pesca senza che il sistema sia stato riparato o sostituito.
7.Come procedura emergenziale e previa valutazione e convalida caso per caso, il CCP può accettare rapporti fuori termine, correggerli o crearli manualmente. In tutti questi casi, il CCP utilizza il contrassegno di cui all'allegato XI per trasmettere i rapporti e le informazioni al segretariato della NEAFC. Il contrassegno del CCP rientra tra le procedure emergenziali concordate ed è utilizzato nei casi in cui il comandante del peschereccio non sia in grado di rispettare gli obblighi di comunicazione a causa di problemi tecnici a bordo o di problemi di comunicazione tra il peschereccio e il CCP di riferimento. Il contrassegno del CCP può essere utilizzato anche nei casi in cui problemi di comunicazione tra il CCP e il segretariato della NEAFC ritardino lo scambio di dati. Il contrassegno del CCP indica che il CCP ha assistito il peschereccio gestendo il rapporto per conto del comandante, previa valutazione e convalida del rapporto caso per caso.
8.Gli Stati membri, l'EFCA e la Commissione possono chiedere al segretariato della NEAFC un messaggio di ricezione ad ogni trasmissione elettronica di un rapporto o ad ogni invio di un messaggio nel formato specificato nell'allegato X.
9.Tutti i rapporti e i messaggi comunicati ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 sono trattati in modo riservato.
Articolo 18
Dichiarazione cumulativa delle catture e dello sforzo di pesca
1.Conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, entro il 15 di ogni mese ogni Stato membro comunica alla Commissione per via informatica i quantitativi delle risorse alieutiche catturate nel mese precedente dai pescherecci battenti la loro bandiera nella zona di regolamentazione, in zone soggette alla giurisdizione nazionale di paesi terzi in materia di pesca e nelle acque dell'Unione della zona della convenzione.
2.La Commissione raccoglie i dati di cui al paragrafo 1 per tutti gli Stati membri e trasmette al segretariato della NEAFC le statistiche mensili provvisorie dell'Unione sulle catture conformemente ai requisiti approvati dalla NEAFC.
Sezione 4
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza
Articolo 19
Disposizioni generali in materia di ispezione e sorveglianza
1.L'EFCA coordina, per l'Unione, le attività di ispezione e sorveglianza previste nell'ambito del regime NEAFC, comprese le attività rientranti tra le misure di controllo da parte dello Stato di approdo di cui alla sezione 5. In consultazione con gli Stati membri interessati e la Commissione, l'EFCA può predisporre un piano d'impiego congiunto ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/473 ai fini della partecipazione dell'Unione al regime NEAFC per l'anno successivo.
2.Gli Stati membri le cui navi svolgono attività di pesca nella zona di regolamentazione adottano le misure necessarie per facilitare l'attuazione del regime NEAFC, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui tali risorse dovranno essere impiegate.
3.Se più di dieci pescherecci dell'Unione praticano contemporaneamente attività di pesca su risorse regolamentate nella zona di regolamentazione, l'EFCA e gli Stati membri interessati provvedono affinché in tale zona sia presente in quel momento una nave d'ispezione o si sia concluso un accordo con un'altra parte contraente per collaborare e gestire congiuntamente una nave d'ispezione.
4.Gli Stati membri provvedono affinché le ispezioni siano effettuate in modo non discriminatorio e conformemente al regime NEAFC. Il numero di ispezioni è definito in base alle dimensioni della flotta e tenendo conto del tempo trascorso nella zona di regolamentazione. Le ispezioni garantiscono la parità di trattamento di tutte le parti contraenti i cui pescherecci operano nella zona di regolamentazione.
Articolo 20
Ispettori NEAFC
1.Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a pescare nella zona di regolamentazione designano gli ispettori da assegnare al regime NEAFC per l'esecuzione delle attività di ispezione e sorveglianza ("ispettori NEAFC").
2.Lo Stato membro rilascia un documento d'identità speciale a ciascun ispettore NEAFC secondo il formato di cui all'allegato XII.
3.Ogni ispettore NEAFC deve essere munito ed esibire il documento d'identità speciale al momento dell'imbarco su un peschereccio.
4.L'ispettore NEAFC evita il ricorso alla forza, salvo in caso di legittima difesa. Durante le ispezioni a bordo dei pescherecci, l'ispettore NEAFC non porta con sé armi da fuoco.
5.L'ispettore NEAFC evita di arrecare danno al peschereccio e alle catture presenti a bordo o di interferire con le attività del peschereccio stesso, salvo nel caso e nella misura in cui ciò sia necessario per espletare i suoi compiti.
6.Gli Stati membri provvedono affinché agli ispettori NEAFC di un'altra parte contraente sia consentito di effettuare ispezioni a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera.
Articolo 21
Mezzi di controllo e ispezione
1.Gli Stati membri mettono a disposizione dei rispettivi ispettori NEAFC mezzi adeguati che consentano loro di svolgere gli incarichi di controllo e di ispezione ad essi conferiti e assegnano al regime navi e aeromobili d'ispezione.
2.Entro il 1º dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano all'EFCA le informazioni seguenti:
(a)i nomi e i numeri unici degli ispettori NEAFC, compresi i loro indirizzi di posta elettronica; e
(b)le navi d'ispezione e i tipi di aeromobili, con i relativi dati di identificazione (numero di immatricolazione, nome, indicativo di chiamata e indirizzi di posta elettronica), assegnati al regime NEAFC nel corso di quell'anno.
3.Entro il 1º gennaio di ogni anno l'EFCA raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 2 e le invia al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione.
4.Gli Stati membri notificano qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2 all'EFCA, che a sua volta le notifica al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione.
5.Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono fornite per via elettronica secondo i formati di cui all'allegato XIII.
6.La nave d'ispezione assegnata al regime NEAFC avente a bordo ispettori NEAFC e i canotti di attracco impiegati da tale nave espongono il segnale d'ispezione NEAFC figurante nell'allegato XIV. Sull'aeromobile assegnato al regime NEAFC l'indicativo internazionale di chiamata deve essere chiaramente visibile.
7.Gli Stati membri e l'EFCA notificano al segretariato della NEAFC l'impiego delle loro navi e dei loro aeromobili d'ispezione assegnati al regime NEAFC tramite la zona protetta del sito web della NEAFC o come indicato nell'allegato XV.
8.Gli Stati membri notificano inoltre le informazioni di cui al paragrafo 7 all'EFCA, che coordina tutti i mezzi impiegati dall'Unione e tiene un registro della data e dell'ora d'inizio e di fine delle attività di ispezione delle navi e degli aeromobili assegnati al regime.
Articolo 22
Procedure di sorveglianza
1.La sorveglianza si basa sugli avvistamenti effettuati dagli ispettori NEAFC senza l'ausilio di strumenti o con mezzi di sorveglianza posti su una nave o un aeromobile assegnati al regime NEAFC.
2.Gli ispettori NEAFC compilano il rapporto di sorveglianza conformemente all'allegato XVI, parte 1, e ne trasmettono una copia all'EFCA.
3.Lo Stato membro d'ispezione e l'EFCA trasmettono tempestivamente per via elettronica alla parte contraente del peschereccio interessato e al segretariato della NEAFC, con copia all'EFCA, un rapporto di avvistamento conforme al formato di cui all'allegato XVI, parte 2, contenente i dati estratti da ciascun rapporto di sorveglianza. Le immagini acquisite durante l'attività di sorveglianza sono trasmesse, su richiesta, alla parte contraente del peschereccio interessato.
Articolo 23
Procedure di ispezione in mare
1.Gli ispettori NEAFC non salgono a bordo di un peschereccio senza avergliene dato preavviso via radio o senza avergli dato il segnale appropriato secondo il codice internazionale dei segnali, comunicando contestualmente anche l'identità della piattaforma d'ispezione. La conferma dell'avvenuta ricezione del preavviso non è tuttavia necessaria.
2.Gli ispettori NEAFC hanno la facoltà di ispezionare tutte le zone d'interesse, i ponti e i locali del peschereccio, le catture (trasformate o meno), le reti o gli altri attrezzi, le apparecchiature e tutti i documenti ritenuti necessari per verificare il rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC e di porre domande al comandante o a una persona da questi designata.
3.Al peschereccio su cui gli ispettori devono imbarcarsi non deve essere chiesto di fermarsi o di fare manovra durante un'operazione di pesca, cala o salpamento. Gli ispettori NEAFC possono ordinare che il salpamento dell'attrezzo sia interrotto o ritardato fintantoché essi non siano saliti a bordo del peschereccio, purché tale ordine sia trasmesso nei 30 minuti successivi alla ricezione del preavviso di cui al paragrafo 1 da parte del peschereccio.
4.Gli ispettori NEAFC possono ordinare a un peschereccio di ritardare l'entrata o l'uscita dalla zona di regolamentazione fino ad un massimo di sei ore decorrenti dall'ora di trasmissione delle notifiche di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e g), da parte del peschereccio.
5.La durata di un'ispezione non supera le quattro ore o il tempo necessario al salpamento e all'ispezione della rete e delle catture, qualora tali operazioni durino più a lungo. Nel caso in cui si segnali un'infrazione, gli ispettori NEAFC possono tuttavia rimanere a bordo per tutto il tempo necessario ad ultimare quanto previsto all'articolo 34, paragrafo 1, lettera b).
6.In circostanze particolari connesse alle dimensioni del peschereccio e ai quantitativi di pescato presenti a bordo, la durata dell'ispezione può superare i limiti di tempo fissati al paragrafo 5. In tal caso, la permanenza a bordo degli ispettori NEAFC non deve superare in alcun modo il tempo necessario per il completamento dell'ispezione. I motivi che giustificano il superamento dei limiti di tempo stabiliti al paragrafo 5 sono indicati nel rapporto d'ispezione.
7.A bordo di un peschereccio di un'altra parte contraente possono salire al massimo due ispettori NEAFC.
8.Durante l'ispezione, gli ispettori NEAFC possono chiedere al comandante di prestare tutta l'assistenza necessaria.
9.Gli ispettori NEAFC non impediscono al comandante di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera durante l'imbarco e l'ispezione.
10.Le piattaforme d'ispezione effettuano le manovre a distanza di sicurezza dal peschereccio, conformemente alle buone pratiche di navigazione.
11.Gli ispettori NEAFC documentano ogni ispezione compilando un rapporto d'ispezione secondo il formato di cui all'allegato XVII. Il rapporto d'ispezione può riportare le osservazioni del comandante ed è firmato dagli ispettori NEAFC al termine dell'ispezione. Gli ispettori NEAFC consegnano al comandante del peschereccio una copia del rapporto d'ispezione.
12.Gli ispettori NEAFC trasmettono tempestivamente una copia di ciascun rapporto d'ispezione all'EFCA e caricano sollecitamente le informazioni ivi contenute nella zona protetta del sito web della NEAFC. L'originale o la copia autenticata di ciascun rapporto d'ispezione sono trasmessi, su richiesta, alla parte contraente del peschereccio ispezionato.
Articolo 24
Obblighi del comandante di un peschereccio dell'Unione durante un'ispezione in mare
Il comandante di un peschereccio dell'Unione:
(a)permette a ispettori NEAFC debitamente notificati, indipendentemente dalla parte contraente che li ha notificati, di effettuare l'ispezione;
(b)facilita un imbarco e uno sbarco rapidi e sicuri degli ispettori NEAFC fornendo loro una scaletta d'imbarco, costruita e utilizzata come descritto nell'allegato XVIII;
(c)se per l'imbarco è previsto un dispositivo di sollevamento meccanico, provvede affinché l'attrezzatura ausiliaria corrispondente sia di tipo approvato dalle autorità competenti. Il dispositivo è progettato e costruito in modo da garantire l'imbarco e lo sbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza, anche per quanto riguarda il passaggio dal dispositivo al ponte e viceversa. Una scaletta d'imbarco conforme ai requisiti dell'allegato XVIII è collocata sul ponte adiacente al dispositivo di sollevamento, pronta ad essere immediatamente utilizzata;
(d)collabora e offre assistenza durante l'ispezione del peschereccio effettuata a norma del presente regolamento, non ostacola o intimidisce gli ispettori NEAFC nell'esercizio delle loro funzioni, né interferisce con il loro operato, e garantisce la loro sicurezza;
(e)permette agli ispettori NEAFC di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera e della parte contraente d'ispezione;
(f)consente l'accesso alle zone, ai ponti e ai locali del peschereccio, alle catture (trasformate o meno), alle reti o agli altri attrezzi, alle apparecchiature e ad ogni informazione o documento che l'ispettore ritenga necessari conformemente all'articolo 23, paragrafo 2;
(g)fornisce copie dei documenti richiesti dagli ispettori NEAFC; e
(h)offre agli ispettori NEAFC una sistemazione adeguata, compresi eventualmente il vitto e l'alloggio qualora essi restino a bordo del peschereccio a norma dell'articolo 37, paragrafo 3.
Sezione 5
Controllo da parte dello Stato di approdo dei pescherecci di paesi terzi che sono parti contraenti
Articolo 25
Ambito di applicazione
Le disposizioni della presente sezione si applicano all'utilizzo dei porti degli Stati membri da parte di pescherecci aventi a bordo risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente che non siano state precedentemente sbarcate o trasbordate in un porto. Si applicano anche ai comandanti dei pescherecci dell'Unione, o ai loro rappresentanti, che intendono fare scalo nei porti di un'altra parte contraente e che hanno a bordo risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione che non siano state precedentemente sbarcate o trasbordate in un porto.
Articolo 26
Applicazione dell'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo
1.Le disposizioni dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito, "accordo FAO") si applicano mutatis mutandis come norme minime per il controllo dei pescherecci da parte dello Stato di approdo di cui all'articolo 25, fatte salve le disposizioni supplementari contenute nella presente sezione.
2.Gli Stati membri cooperano nell'efficace attuazione dell'accordo FAO e nello scambio di informazioni pertinenti ai fini dell'attuazione del regime di cui alla presente sezione.
Articolo 27
Porti designati
1.Gli Stati membri designano e notificano alla Commissione l'elenco dei porti in cui i pescherecci aventi a bordo risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione da pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente che non siano state precedentemente sbarcate o trasbordate in un porto possono sbarcare e trasbordare le catture o avvalersi di servizi portuali. L'elenco comprende le informazioni di cui all'allegato XIX ed è trasmesso alla Commissione almeno 15 giorni prima della sua entrata in vigore.
2.Eventuali modifiche dell'elenco sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione 15 giorni prima della loro entrata in vigore.
3.La Commissione dà tempestivamente notifica dei suddetti porti e delle eventuali modifiche apportate all'elenco al segretariato della NEAFC.
4.Gli sbarchi, i trasbordi e l'uso dei servizi portuali da parte dei pescherecci di cui all'articolo 25 sono consentiti solo nei porti designati.
Articolo 28
Notifica preventiva di entrata in porto
1.I comandanti dei pescherecci, o i loro rappresentanti, aventi a bordo risorse alieutiche di cui all'articolo 25 che intendano fare scalo in un porto dell'Unione e i comandanti dei pescherecci dell'Unione, o i loro rappresentanti, aventi a bordo risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione che intendano fare scalo in un porto di un'altra parte contraente informano le autorità competenti dello Stato di approdo entro e non oltre tre giorni lavorativi prima dell'ora stimata di arrivo. Lo Stato membro di approdo può stabilire un altro termine di notifica tenendo conto, in particolare, del tipo di trasformazione del pesce catturato o della distanza tra i fondali di pesca e i suoi porti. In tal caso, lo Stato membro di approdo informa tempestivamente la Commissione, che a sua volta informa sollecitamente il segretariato della NEAFC.
2.La notifica preventiva di cui al paragrafo 1 è effettuata tramite il sito web della NEAFC, utilizzando il modulo di controllo dello Stato di approdo (Port State Control, PSC) riportato nell'allegato XX, con la parte A debitamente compilata come segue:
(a)il modulo PSC 1 è utilizzato quando il peschereccio trasporta le proprie catture;
(b)il modulo PSC 2 è utilizzato quando il peschereccio ha effettuato operazioni di trasbordo, nel qual caso le informazioni relative alle catture devono essere fornite separatamente per ciascun peschereccio cedente.
3.Se il sito web della NEAFC è offline, la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 è inviata per posta elettronica o mediante un sistema di trasmissione via fax.
4.La notifica preventiva di cui al paragrafo 1 può essere annullata dal mittente informandone le autorità competenti del porto che il comandante intendeva utilizzare, entro e non oltre 24 ore prima dell'ora stimata notificata di arrivo nel porto. Lo Stato membro di approdo può stabilire un altro termine di notifica di tale annullamento. In tal caso, lo Stato membro informa tempestivamente la Commissione, che a sua volta informa sollecitamente il segretariato della NEAFC.
5.Le autorità competenti dello Stato membro di approdo inoltrano tempestivamente una copia delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 al segretariato della NEAFC, allo Stato di bandiera del peschereccio e, se il peschereccio ha effettuato operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti.
Articolo 29
Autorizzazione di sbarco, trasbordo e altri usi del porto
1.Gli Stati membri di approdo provvedono affinché, a seguito di una notifica trasmessa a norma dell'articolo 28, lo Stato di bandiera del peschereccio che intende effettuare lo sbarco o il trasbordo o, se il peschereccio ha effettuato operazioni di trasbordo al di fuori di un porto, lo Stato o gli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti compilino la parte B del modulo PSC per confermare o meno che:
(a)il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva di contingenti sufficienti per le specie dichiarate;
(b)i quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente comunicati e considerati ai fini del calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili;
(c)il peschereccio che ha dichiarato le catture disponeva dell'autorizzazione di pesca nelle zone oggetto della dichiarazione;
(d)la presenza del peschereccio nella zona di cattura dichiarata è stata verificata utilizzando i dati VMS.
2.Il comandante del peschereccio non inizia le operazioni di sbarco o di trasbordo né si avvale dei servizi portuali prima che le autorità competenti dello Stato membro di approdo abbiano rilasciato l'autorizzazione compilando debitamente la parte C del modulo PSC tramite il sito web della NEAFC e prima che sia scaduto l'orario stimato di arrivo indicato nella notifica preventiva (PSC1 o PSC2). Tale autorizzazione è concessa unicamente se si è ricevuta, da parte dello Stato di bandiera, la conferma di cui al paragrafo 1. Le operazioni di sbarco e trasbordo e l'uso di altri servizi portuali possono tuttavia iniziare, con il permesso delle autorità competenti dello Stato membro di approdo, prima dell'ora stimata di arrivo.
3.In deroga al paragrafo 2, in assenza della conferma dello Stato di bandiera di cui al paragrafo 1 lo Stato membro di approdo può autorizzare uno sbarco totale o parziale alle condizioni seguenti:
(a)il pesce deve essere tenuto in deposito sotto il controllo delle autorità competenti; e
(b)il pesce deve essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto una volta pervenuta la conferma di cui al paragrafo 1; e
(c)in caso di mancata ricezione della conferma entro 14 giorni dallo sbarco, le autorità competenti dello Stato membro di approdo possono confiscare e disfarsi del pesce conformemente alla normativa nazionale.
4.Lo sbarco, il trasbordo e altri usi dei servizi portuali non sono autorizzati qualora lo Stato membro di approdo riceva prove inequivocabili che le catture presenti a bordo sono state prelevate in violazione delle prescrizioni di una parte contraente applicabili alle zone soggette alla sua giurisdizione nazionale.
5.Le autorità competenti dello Stato membro di approdo notificano tempestivamente la loro decisione di rilasciare o meno un'autorizzazione di sbarco, trasbordo o altro uso dei servizi portuali al comandante del peschereccio o al suo rappresentante, allo Stato di bandiera del peschereccio e al segretariato della NEAFC, compilando, come richiesto, la parte C del modulo PSC.
Articolo 30
Ispettori e funzionari NEAFC del porto
1.Le ispezioni sono effettuate da funzionari autorizzati dello Stato membro che abbiano conoscenza delle raccomandazioni stabilite nel quadro della convenzione.
2.Previo accordo dello Stato membro di approdo, la Commissione può invitare gli ispettori di altre parti contraenti della NEAFC ad accompagnare gli ispettori dello Stato membro di approdo in qualità di osservatori.
3.Entro il 1º dicembre di ogni anno gli Stati membri di approdo comunicano all'EFCA le informazioni seguenti:
(a)i nomi e i dati degli ispettori NEAFC del porto autorizzati ad effettuare ispezioni nell'ambito del regime NEAFC di controllo da parte dello Stato di approdo secondo il formato di cui all'allegato XIII;
(b)i nomi e i dati dei funzionari che autorizzano gli sbarchi, i trasbordi e l'uso di altri servizi portuali.
4.Entro il 1º gennaio di ogni anno l'EFCA raccoglie e invia le informazioni di cui al paragrafo 3 al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione.
5.Gli Stati membri notificano eventuali modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 3 all'EFCA, che a sua volta le inoltra tempestivamente al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione.
Articolo 31
Ispezioni in porto
1.Nell'ambito del regime congiunto di ispezione e sorveglianza di cui all'articolo 19, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le ispezioni in porto dei pescherecci rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 25 siano effettuate secondo una metodologia armonizzata di valutazione del rischio stabilita in collaborazione con l'EFCA e con il suo coordinamento, tenendo conto degli orientamenti generali illustrati nell'allegato XXI.
2.Ai fini della valutazione del rischio, e se del caso dell'ispezione, a seguito di una notifica preventiva di cui all'articolo 28, gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori NEAFC del porto valutino i dati del giornale di pesca elettronico e i dati VMS riguardanti tutte le attività di pesca svolte da un peschereccio all'interno della zona di regolamentazione inviati da tale peschereccio al segretariato della NEAFC nel corso dell'intero anno precedente lo sbarco previsto. In caso di trasbordo sono valutati anche i dati dei pescherecci cedenti.
3.Per ogni anno, ciascuno Stato membro effettua ispezioni su almeno il 5 % degli sbarchi o dei trasbordi di pesce fresco e su almeno il 7,5 % del pesce congelato nei propri porti soggetti all'articolo 25. L'ispezione di un peschereccio che sbarca o trasborda catture sia fresche che congelate è effettuata richiamandosi ai parametri di riferimento relativi al pesce sia fresco che congelato.
4.Gli Stati membri provvedono affinché le ispezioni siano effettuate in modo equo, trasparente e non discriminatorio e non si verifichino casi di molestie nei confronti degli operatori di nessun peschereccio.
5.Nell'ambito delle procedure d'ispezione, gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori:
(a)esaminino tutte le zone d'interesse del peschereccio al fine di verificare il rispetto delle misure di conservazione e di gestione pertinenti;
(b)facciano il possibile per non cagionare al peschereccio ritardi ingiustificati, limitare al massimo le interferenze e l'intralcio ad esso arrecati ed evitare che la qualità del pesce venga alterata;
(c)non impediscano al comandante di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera;
(d)verifichino che la documentazione presente a bordo relativa all'identificazione del peschereccio e le informazioni riguardanti il proprietario siano vere, complete e corrette, se necessario anche prendendo debitamente contatto con lo Stato di bandiera o consultando i registri internazionali dei pescherecci;
(e)verifichino che la bandiera e i contrassegni apposti sul peschereccio (ad esempio, il nome, il numero di immatricolazione esterno, il numero IMO, l'indicativo internazionale di chiamata, altri contrassegni e le dimensioni principali) corrispondano alle informazioni contenute nella documentazione;
(f)verifichino che le autorizzazioni per la pesca e le attività inerenti alla pesca siano autentiche, complete, corrette e conformi alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 28;
(g)esaminino tutti gli altri documenti e registri pertinenti presenti a bordo, compresi quelli in formato elettronico e i dati VMS provenienti dallo Stato di bandiera o da organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti. La documentazione pertinente può comprendere giornali di bordo, documenti di cattura, di trasbordo o commerciali, ruolini d'equipaggio, piani di stivaggio e relativi schemi grafici, descrizioni delle stive e documenti richiesti a norma della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione;
(h)esaminino tutti gli attrezzi da pesca pertinenti presenti a bordo, compresi eventuali attrezzi riposti in modo da non essere visibili e i dispositivi connessi, e ne verifichino la conformità alle condizioni previste dalle autorizzazioni. Gli attrezzi da pesca sono controllati anche per accertare che caratteristiche quali le dimensioni delle maglie e del filo, i dispositivi e gli accessori, le dimensioni e la configurazione di reti, nasse e draghe e le dimensioni e il numero di ami siano conformi alla normativa applicabile e che i contrassegni corrispondano a quelli autorizzati per il peschereccio ispezionato;
(i)determinino se il pesce presente a bordo è stato catturato in conformità alle autorizzazioni corrispondenti;
(j)effettuino il controllo di tutte le operazioni di scarico o trasbordo e il controllo incrociato per specie tra i quantitativi indicati nella notifica preventiva di sbarco e quelli effettivamente sbarcati o trasbordati;
(k)esaminino il pesce, anche mediante campionamento, per determinarne quantità e composizione. Nel farlo gli ispettori possono aprire i contenitori in cui il pesce è stato preimballato e spostare il pesce o i contenitori per verificare l'integrità delle stive. Tale esame può comprendere ispezioni del tipo di prodotto e la determinazione del peso nominale;
(l)verifichino e prendano nota dei quantitativi di pesce di ogni specie rimanenti a bordo, una volta completato lo sbarco o il trasbordo;
(m)valutino se vi sono prove inequivocabili indicanti che il peschereccio ha praticato attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata o attività di supporto connesse a tale tipo di pesca;
(n)presentino il rapporto contenente l'esito dell'ispezione e le eventuali misure da adottare al comandante del peschereccio, che dovrà firmarlo insieme all'ispettore. La firma del comandante sul rapporto serve unicamente a confermare l'avvenuto ricevimento di una copia dello stesso. Il comandante può aggiungere al rapporto eventuali osservazioni o obiezioni e, se del caso, prendere contatto con le autorità competenti dello Stato di bandiera, in particolare se ha serie difficoltà a comprendere il contenuto del rapporto; e
(o)provvedano, ove necessario e possibile, a far tradurre la documentazione pertinente.
6.Gli Stati membri facilitano la comunicazione con il comandante o con i membri dell'equipaggio di grado più elevato, anche garantendo, ove necessario e possibile, che l'ispettore sia accompagnato da un interprete.
7.Il presente articolo si applica in aggiunta alle norme relative alla procedura d'ispezione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.
Articolo 32
Obblighi degli operatori durante le ispezioni in porto
1.Il presente articolo si applica in aggiunta agli obblighi generali di cui all'articolo 113 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
2.Il comandante di un peschereccio sottoposto a ispezione, o se del caso il suo rappresentante, ottempera agli obblighi stabiliti all'articolo 114 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e, se applicabili, agli obblighi di cui all'articolo 24 del presente regolamento.
Articolo 33
Rapporti d'ispezione
1.Ogni ispezione NEAFC in porto è documentata compilando il rapporto d'ispezione riguardante il controllo da parte dello Stato di approdo (modulo PSC 3) di cui all'allegato XXII.
2.Il comandante del peschereccio può aggiungere le sue osservazioni al rapporto d'ispezione e, al termine dell'ispezione, appone la sua firma sul rapporto, insieme a quella dell'ispettore. Una copia del rapporto d'ispezione è consegnata al comandante del peschereccio o al suo rappresentante.
3.Le autorità dello Stato membro di approdo provvedono affinché una copia di ciascun rapporto d'ispezione sia trasmessa tempestivamente allo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato, allo Stato o agli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti, nel caso in cui il peschereccio abbia effettuato operazioni di trasbordo, e al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA. L'originale o la copia autenticata di ciascun rapporto d'ispezione sono trasmessi su richiesta allo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato.
4.Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di ricevere i rapporti d'ispezione a norma del presente articolo.
Sezione 6
Infrazioni
Articolo 34
Procedure d'infrazione
1.Gli ispettori che segnalano un'infrazione commessa da un peschereccio in relazione a un'attività di pesca e contraria alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC:
(a)registrano l'infrazione nel rapporto di cui all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 23, paragrafo 11, o all'articolo 33, paragrafo 1;
(b)registrano le prove ritenute necessarie in relazione all'infrazione;
(c)adottano tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova ai fini di una successiva ispezione in porto. Su qualsiasi parte dell'attrezzo da pesca che l'ispettore ritenga essere o essere stato utilizzato in violazione delle misure applicabili può essere fissato saldamente un apposito contrassegno identificativo; e
(d)tentano immediatamente di comunicare con le autorità dello Stato membro d'ispezione e con l'EFCA.
2.Lo Stato membro d'ispezione, o l'EFCA se è quest'ultima ad effettuare l'ispezione o la sorveglianza, comunica per iscritto e per via elettronica i dettagli dell'infrazione all'autorità designata dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e alla Commissione e all'EFCA, ove possibile, entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'ispezione. Se del caso, lo Stato membro d'ispezione, o l'EFCA, ne comunica i risultati anche alla parte contraente nelle cui acque è stata commessa l'infrazione e allo Stato di cui il comandante del peschereccio è cittadino.
3.Lo Stato membro d'ispezione, o l'EFCA, trasmette tempestivamente l'originale del rapporto di sorveglianza o d'ispezione, corredato di qualsiasi documento giustificativo, alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato, con copia al segretariato della NEAFC, alla Commissione e all'EFCA.
Articolo 35
Provvedimenti in caso di presunta infrazione
1.Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di ricevere le prove di un'infrazione. Le autorità competenti designate da uno Stato membro alle quali sia stata notificata un'infrazione commessa da un peschereccio di tale Stato membro adottano misure tempestive per ricevere ed esaminare le prove dell'infrazione, svolgono ogni ulteriore indagine necessaria per prendere provvedimenti riguardo all'infrazione e, ove possibile, ispezionano il peschereccio interessato.
2.Gli Stati membri esaminano i rapporti redatti dagli ispettori NEAFC di altre parti contraenti nell'ambito del regime ed agiscono di conseguenza come se si trattasse di rapporti redatti dai loro stessi ispettori. Gli Stati membri collaborano tra loro e con altre parti contraenti al fine di agevolare l'avvio di eventuali procedimenti giudiziari o di altro tipo a seguito di un rapporto presentato da un ispettore nell'ambito del regime.
Articolo 36
Gravi infrazioni
Ai fini del presente regolamento sono considerate gravi le infrazioni seguenti relative alle risorse alieutiche:
(a)pesca praticata senza un'autorizzazione valida rilasciata dallo Stato di bandiera;
(b)pesca praticata in assenza di un contingente o successivamente all'esaurimento di un contingente;
(c)utilizzo di attrezzi da pesca vietati;
(d)gravi errori nella registrazione delle catture di risorse regolamentate;
(e)reiterata inosservanza degli articoli 14 e 16 o, per quanto riguarda le risorse regolamentate, dell'articolo 15;
(f)sbarco o trasbordo in un porto non designato a norma dell'articolo 27;
(g)mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafi da 1 a 4;
(h)sbarco o trasbordo senza l'autorizzazione dello Stato di approdo, o prima dell'ora stimata di arrivo preventivamente comunicata senza il permesso dello Stato di approdo, come previsto dall'articolo 29;
(i)impedimento all'esercizio delle funzioni di un ispettore;
(j)pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata;
(k)falsificazione o occultamento dei contrassegni, dell'identità o dell'immatricolazione del peschereccio;
(l)occultamento, manomissione o eliminazione delle prove relative a un'indagine;
(m)più violazioni che, insieme, configurino una grave inosservanza delle misure di conservazione e di gestione;
(n)partecipazione a operazioni di trasbordo o a operazioni di pesca congiunte con pescherecci di una parte non contraente alla quale la NEAFC non abbia riconosciuto lo status di parte non contraente cooperante attiva;
(o)fornitura di provviste, carburante o altri servizi a pescherecci figuranti negli elenchi INN di cui all'articolo 47, paragrafo 1.
Articolo 37
Provvedimenti in caso di grave infrazione
1.L'ispettore che ha fondati motivi per ritenere che il comandante o l'operatore di un peschereccio abbia commesso una grave infrazione ne informa sollecitamente le autorità competenti dello Stato membro d'ispezione, la Commissione e l'EFCA. Lo Stato membro d'ispezione, o l'EFCA qualora l'ispezione sia stata effettuata da quest'ultima, trasmette tempestivamente le informazioni al segretariato della NEAFC, alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio e, se del caso, allo Stato o agli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti nel caso in cui il peschereccio ispezionato abbia partecipato a operazioni di trasbordo.
2.A fini di salvaguardia delle prove, l'ispettore adotta tutti i provvedimenti necessari per garantirne la sicurezza e la conservazione, evitando il più possibile di intralciare il peschereccio e di interferire con le sue operazioni.
3.In caso di ispezione in mare nella zona di regolamentazione, l'ispettore è autorizzato a rimanere a bordo del peschereccio per tutto il tempo necessario a fornire informazioni a un ispettore debitamente autorizzato dalla parte contraente di bandiera o fintantoché, dalla parte contraente di bandiera, non sopraggiunga l'ordine all'ispettore di lasciare il peschereccio.
Articolo 38
Provvedimenti in caso di grave infrazione commessa da un peschereccio dell'Unione
1.Lo Stato membro di bandiera risponde tempestivamente a una notifica di grave infrazione e provvede affinché, entro 72 ore, un ispettore debitamente autorizzato ispezioni il peschereccio dell'Unione interessato riguardo all'infrazione.
2.A seguito della notifica dell'esito dell'esame di cui al paragrafo 1 e all'articolo 37, paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera, se le prove lo giustificano, chiede al peschereccio di recarsi immediatamente in un porto designato da tale Stato membro di bandiera per essere sottoposto a un'ispezione approfondita sotto la sua autorità e alla presenza di un ispettore NEAFC di qualsiasi altra parte contraente che desideri partecipare.
3.Lo Stato membro di bandiera può autorizzare lo Stato d'ispezione a condurre tempestivamente il peschereccio in un porto designato dallo Stato membro di bandiera.
4.Se il peschereccio non è richiamato verso un porto, lo Stato membro di bandiera deve darne sollecitamente debita giustificazione all'EFCA e alla Commissione, che a loro volta notificano l'informazione alla parte contraente d'ispezione e al segretariato della NEAFC.
5.Se il peschereccio è invitato a dirigersi in un porto per essere sottoposto a un'ispezione approfondita ai sensi del paragrafo 2 o 3, un ispettore NEAFC di un'altra parte contraente può salire e rimanere a bordo del peschereccio, previo consenso dello Stato membro di bandiera di quest'ultimo, durante il suo trasferimento in porto e può assistere all'ispezione in porto.
6.Lo Stato membro di bandiera comunica sollecitamente alla Commissione e all'EFCA l'esito dell'ispezione nonché le misure adottate a seguito dell'infrazione.
Articolo 39
Misure intese a garantire il rispetto delle norme
Gli Stati membri provvedono affinché siano sistematicamente adottate misure adeguate, inclusi procedimenti amministrativi o penali conformemente al loro diritto interno, nei confronti di persone fisiche o giuridiche responsabili di una violazione delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC.
Articolo 40
Rapporti sulle attività di sorveglianza e ispezione, sulle infrazioni, sul seguito dato alle infrazioni e sulle attività di pesca INN
1.Entro il 1º febbraio di ogni anno ciascuno Stato membro comunica all'EFCA e alla Commissione le informazioni seguenti:
(a)il numero di ispezioni da esso effettuate a norma degli articoli 22, 23 e 31, precisando il numero di ispezioni effettuate dallo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e, in caso di infrazione, la data e la posizione del peschereccio interessato e il tipo di infrazione;
(b)il numero di ore di volo e il numero di giorni in mare, rispettivamente, degli aeromobili di pattugliamento e delle vedette della NEAFC, il numero di avvistamenti, da parte dello Stato di bandiera, dei pescherecci avvistati e l'elenco dei pescherecci per i quali è stato compilato singolarmente un rapporto di sorveglianza;
(c)il numero di ispezioni, in mare o nei propri porti, di pescherecci di parti non contraenti da esso effettuate nell'ambito del presente regime, i nomi dei pescherecci ispezionati e i relativi Stati di bandiera, la data delle ispezioni, il nome di ogni porto in cui hanno avuto luogo le ispezioni e l'esito di tali ispezioni;
(d)in caso di sbarco o trasbordo effettuato successivamente a un'ispezione a norma del presente regime, il rapporto indica anche le prove fornite ai sensi dell'articolo 46; e
(e)lo stato dei procedimenti relativi a ciascuna infrazione riguardante le misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC commessa nel corso dell'anno civile precedente. Le infrazioni sono riportate in ogni successivo rapporto fino alla conclusione del procedimento conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale. Il rapporto indica lo stato del procedimento, precisando in particolare se il caso è pendente, oggetto di opposizione o ancora oggetto d'indagine. Il rapporto comprende una descrizione specifica delle sanzioni o delle penali eventualmente imposte, indica in particolare l'importo delle ammende e il valore del pesce e/o dell'attrezzo confiscato, contiene eventuali avvertimenti scritti e, qualora non sia stata adottata alcuna misura, ne fornisce giustificazione.
2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite conformemente ai modelli adottati dalla NEAFC.
3.L'EFCA redige un rapporto dell'Unione sulla base dei rapporti degli Stati membri e delle informazioni disponibili nell'ambito del regime congiunto d'ispezione e sorveglianza dell'Unione. L'EFCA invia il rapporto dell'Unione alla Commissione entro il 20 febbraio di ogni anno. La Commissione invia il rapporto dell'Unione al segretariato della NEAFC entro il 1° marzo di ogni anno.
Sezione 7
Misure intese a promuovere il rispetto delle norme da parte dei pescherecci di parti non contraenti
Articolo 41
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica ai pescherecci di parti non contraenti utilizzati o destinati all'esercizio di attività di pesca in relazione a risorse alieutiche nella zona della convenzione.
Articolo 42
Avvistamento e identificazione di pescherecci di parti non contraenti
1.Gli Stati membri o l'EFCA trasmettono tempestivamente all'EFCA, con copia alla Commissione, tutte le informazioni relative ai pescherecci di parti non contraenti avvistati o altrimenti identificati come impegnati in attività di pesca nella zona della convenzione. L'EFCA informa sollecitamente il segretariato della NEAFC e tutti gli altri Stati membri di ogni rapporto di avvistamento ricevuto.
2.L'EFCA, o lo Stato membro che ha avvistato il peschereccio di una parte non contraente, tenta di informare tempestivamente il peschereccio in questione che è stato avvistato o altrimenti identificato nell'esercizio di attività di pesca nella zona della convenzione e che, di conseguenza, è sospettato di arrecare pregiudizio alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC, tranne nel caso in cui la NEAFC abbia riconosciuto al suo Stato di bandiera lo status di parte non contraente cooperante attiva.
3.Se un peschereccio di una parte non contraente è avvistato o altrimenti identificato nell'esercizio di attività di trasbordo, la presunzione del pregiudizio arrecato alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC si applica a ogni altro peschereccio di una parte non contraente che sia stato identificato quale partecipante a tali attività insieme al peschereccio in questione.
Articolo 43
Ispezioni in mare
1.Gli ispettori NEAFC chiedono l'autorizzazione a salire a bordo e a ispezionare i pescherecci di parti non contraenti avvistati o altrimenti identificati da una parte contraente durante l'esercizio di attività di pesca nella zona della convenzione. Se il comandante autorizza l'accesso a bordo e l'ispezione del peschereccio, l'ispezione è documentata compilando il rapporto d'ispezione di cui all'allegato XVII.
2.Gli ispettori NEAFC trasmettono tempestivamente una copia del rapporto d'ispezione al comandante del peschereccio della parte non contraente, alla Commissione e all'EFCA. L'EFCA inoltra sollecitamente tale copia al segretariato della NEAFC. Se le prove contenute nel rapporto lo giustificano, lo Stato membro adotta misure adeguate conformemente al diritto internazionale.
3.Se il comandante non autorizza l'accesso a bordo e l'ispezione del suo peschereccio o non si conforma ad uno degli obblighi previsti all'articolo 24, lettere da b) a f), si presume che il peschereccio della parte non contraente abbia praticato attività di pesca INN. L'ispettore NEAFC informa tempestivamente l'EFCA e la Commissione. La Commissione informa sollecitamente il segretariato della NEAFC.
Articolo 44
Entrata in porto
1.Il comandante del peschereccio di una parte non contraente che intenda fare scalo in un porto ne dà notifica alle autorità competenti dello Stato membro di approdo conformemente alle disposizioni dell'articolo 28. Lo Stato membro di approdo inoltra tempestivamente tale informazione allo Stato di bandiera del peschereccio e al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA.
2.Lo Stato membro di approdo vieta l'accesso ai suoi porti ai pescherecci di parti non contraenti che non abbiano trasmesso la necessaria notifica preventiva di entrata in porto o fornito l'informazione di cui al paragrafo 1.
3.Lo Stato membro di approdo comunica tempestivamente la decisione di vietare l'entrata in porto al comandante del peschereccio della parte non contraente, o al suo rappresentante, allo Stato di bandiera del peschereccio e al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA.
Articolo 45
Ispezioni in porto
1.Gli Stati membri provvedono affinché tutti i pescherecci di parti non contraenti autorizzati ad entrare in uno dei loro porti siano ispezionati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafi da 4 a 8. Il peschereccio della parte non contraente non è autorizzato a sbarcare o trasbordare pesce fintantoché l'ispezione non è completata. Ogni ispezione è documentata compilando il rapporto d'ispezione di cui all'articolo 33.
2.Se il comandante del peschereccio della parte non contraente è venuto meno a uno degli obblighi previsti all'articolo 24, lettere da b) a f), si presume che il peschereccio abbia praticato attività di pesca INN.
3.Lo Stato membro di approdo trasmette immediatamente al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA, le informazioni relative all'esito di tutte le ispezioni di pescherecci di parti non contraenti effettuate nei suoi porti e alle conseguenti misure.
Articolo 46
Sbarchi, trasbordi e uso del porto
1.Le operazioni di sbarco e trasbordo e/o gli altri usi del porto da parte di pescherecci di parti non contraenti possono avere inizio soltanto previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di approdo conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.
2.In caso di entrata in porto di un peschereccio di una parte non contraente, lo Stato membro nega a tale peschereccio l'autorizzazione a effettuare operazioni di sbarco, trasbordo, trasformazione e confezionamento delle risorse alieutiche e ad usufruire di altri servizi portuali, compresi il rifornimento di carburante, l'approvvigionamento, la manutenzione e il carenaggio, se:
(a)il peschereccio è stato ispezionato ai sensi dell'articolo 45 e dall'ispezione è emerso che a bordo sono presenti specie soggette a raccomandazioni NEAFC, a meno che il comandante del peschereccio non fornisca alle autorità competenti prove soddisfacenti in grado di dimostrare che la loro cattura ha avuto luogo fuori dalla zona di regolamentazione o nel rispetto di tutte le raccomandazioni NEAFC pertinenti; o
(b)lo Stato di bandiera del peschereccio in questione, o lo Stato o gli Stati di bandiera dei pescherecci cedenti se il peschereccio ha partecipato a operazioni di trasbordo, non fornisce la conferma prevista dall'articolo 29; o
(c)il comandante del peschereccio in questione è venuto meno a uno degli obblighi di cui all'articolo 24, lettere da b) a f); o
(d)gli Stati membri hanno ricevuto prove inequivocabili della cattura delle risorse alieutiche presenti a bordo nelle acque soggette alla giurisdizione di una parte contraente in violazione dei regolamenti applicabili; o
(e)gli Stati membri dispongono di prove sufficienti del fatto che il peschereccio ha altrimenti praticato o coadiuvato attività di pesca INN nella zona della convenzione.
3.In caso di diniego ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri comunicano la loro decisione al comandante del peschereccio della parte non contraente, o a un suo rappresentante, e al segretariato della NEAFC, con copia alla Commissione e all'EFCA.
4.Gli Stati membri revocano il diniego di utilizzo dei loro porti nei riguardi di un peschereccio di una parte non contraente solo se esistono prove sufficienti che le motivazioni del diniego erano inadeguate o errate o che tali motivazioni non sono più pertinenti.
5.Lo Stato membro che ha revocato il diniego ai sensi del paragrafo 4 ne informa sollecitamente i destinatari della comunicazione di cui al paragrafo 3.
Articolo 47
Provvedimenti nei confronti di pescherecci figuranti negli elenchi NEAFC dei pescherecci INN
1.Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci figuranti nell'elenco NEAFC provvisorio (elenco "A") o confermato (elenco "B") dei pescherecci che praticano la pesca INN:
(a)siano ispezionati conformemente alle disposizioni dell'articolo 45 quando entrano nei loro porti;
(b)non siano autorizzati a effettuare sbarchi o trasbordi nei loro porti o
(c)non ricevano in alcun modo assistenza da pescherecci, navi ausiliarie, navi di rifornimento, navi madri e navi da carico battenti la loro bandiera, né siano autorizzati a partecipare a operazioni di trasbordo o a operazioni di pesca congiunte con tali navi; e
(d)non siano riforniti di provviste, carburante o altri servizi.
2.Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere da b) a d), non si applicano ai pescherecci figuranti nell'elenco INN NEAFC "A" nel caso in cui alla NEAFC sia stato raccomandato di depennarli da tale elenco.
3.Nei confronti dei pescherecci figuranti nell'elenco "B", gli Stati membri adottano, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, le misure seguenti:
(a)vietano l'ingresso di tali pescherecci nei loro porti e comunicano il divieto conformemente all'articolo 44, paragrafo 3;
(b)vietano a tali pescherecci l'autorizzazione a pescare nelle acque soggette alla loro giurisdizione nazionale;
(c)vietano il noleggio di tali pescherecci;
(d)rifiutano la concessione della loro bandiera a tali pescherecci;
(e)vietano l'importazione di pesce proveniente da tali pescherecci;
(f)vietano agli importatori, ai trasportatori e agli altri settori interessati il trasbordo e il commercio di prodotti alieutici catturati da tali pescherecci; e
(g)raccolgono e scambiano ogni opportuna informazione con altri Stati membri e parti contraenti diverse dall'Unione, o parti non contraenti cooperanti, al fine di individuare, controllare e prevenire falsi certificati di importazione/esportazione relativi ai prodotti alieutici provenienti da tali pescherecci.
4.Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3, lettere a) e d), non si applicano se le parti contraenti sono autorizzate a rifornire un peschereccio figurante nell'elenco INN di provviste, carburante o altri servizi o a concedergli la loro bandiera, a seguito di una raccomandazione rivolta alla NEAFC basata su prove soddisfacenti in grado di dimostrare che il peschereccio è destinato alla demolizione o sarà definitivamente adibito a scopi diversi dalle attività di pesca.
TITOLO III
MISURE APPLICABILI A DETERMINATE ATTIVITÀ DI PESCA PELAGICA
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 48
Ambito di applicazione
Salvo disposizione contraria, il presente titolo si applica ai pescherecci dell'Unione e ai pescherecci dei paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione che praticano la pesca dell'aringa (Clupea harengus), dello sgombro (Scomber scombrus), dei suri/sugarelli (Trachurus spp.) e del melù (Micromesistius poutassou) nella zona della convenzione e nelle acque dell'Unione della zona Copace.
Capo II
Pesca pelagica
Articolo 49
Restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici per la gestione e lo scarico delle catture
1.Lo spazio massimo tra le sbarre del separatore d'acqua a bordo dei pescherecci pelagici è di 10 mm. Le sbarre sono saldate nella loro posizione. Se il separatore d'acqua è dotato di fori anziché di sbarre, il diametro massimo dei fori non supera i 10 mm. Il diametro dei fori degli scivoli situati prima del separatore d'acqua non supera i 15 mm.
2.Il comandante del peschereccio pelagico tiene a bordo in qualsiasi momento disegni relativi alle capacità di gestione e di scarico delle catture. I disegni e le loro eventuali modifiche devono essere certificati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Il comandante invia una copia dei disegni e delle relative modifiche alle autorità responsabili della pesca dello Stato membro di bandiera, che ne verificano periodicamente l'esattezza.
3.Ai pescherecci pelagici è vietato scaricare pesce al di sotto della propria linea di galleggiamento, anche a partire da cisterne intermedie o da serbatoi di acqua di mare refrigerata.
4.Tutti i punti di scarico al di sotto della linea di galleggiamento sono sigillati. Gli Stati membri di bandiera possono tuttavia rilasciare un'autorizzazione di pesca conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che consenta di non sigillare un punto di scarico al di sotto della linea di galleggiamento, a condizione che:
(a)l'eventuale utilizzo del punto di scarico possa essere monitorato da remoto dalle autorità di controllo per via telematica; e
(b)il punto di scarico e i relativi mezzi di monitoraggio telematico siano descritti nei disegni certificati di cui al paragrafo 2.
Articolo 50
Restrizioni all'uso di apparecchiature di cernita automatica
1.È vietato tenere o usare a bordo di un peschereccio apparecchiature in grado di effettuare la cernita automatica di aringhe, sgombri, melù o suri/sugarelli.
2.In deroga al paragrafo 1, è consentito tenere a bordo e usare tali apparecchiature a condizione che:
(a)tutte le catture che possono essere legittimamente tenute a bordo:
i. siano conservate in stato congelato;
ii. i pesci sottoposti a cernita siano congelati immediatamente dopo la cernita, la trasformazione e il confezionamento e nessun esemplare sottoposto a cernita sia rigettato in mare, ad eccezione di sottoprodotti quali interiora o teste; e
iii. le apparecchiature siano installate e collocate sul peschereccio in modo tale da garantire il congelamento immediato e impedire i rigetti in mare di specie marine; o
(b)le apparecchiature di cernita a bordo del peschereccio siano state staccate dall'alimentazione elettrica e sigillate dalle autorità competenti prima dell'inizio della bordata di pesca, così da rendere inutilizzabile il sistema di cernita fino alla rimozione dei sigilli da parte delle autorità competenti; o
(c)il peschereccio sia dotato di sistemi di monitoraggio telematico da remoto installati a bordo che permettano di verificare il rispetto dell'obbligo di sbarco; o
(d)un osservatore con il compito di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarco sia presente a bordo.
Articolo 51
Spostamento dalla zona di pesca
Il comandante di un peschereccio cambia la zona di pesca in cui opera spostandosi da qualsiasi posizione di una precedente operazione di pesca in cui più del 10 % in peso vivo delle catture di una delle specie di cui all'articolo 48 comprenda esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione pertinente.
Capo III
Norme speciali per gli impianti di pesatura e trasformazione
Articolo 52
Telesorveglianza
1.Lo Stato membro di approdo garantisce la sorveglianza mediante telecamere e sensori presso gli impianti di sbarco e di trasformazione in cui sono pesate più di 3 000 tonnellate all'anno delle specie di cui all'articolo 48.
2.La sorveglianza riguarda i luoghi e le strutture di sbarco e di trasformazione e segue il flusso del pesce sbarcato fino al termine della pesatura. Tale norma non si applica durante il trasporto delle catture sbarcate verso l'impianto di trasformazione e pesatura.
3.La persona responsabile della pesatura:
(a)fornisce alle autorità competenti un accesso ai dati di sorveglianza in diretta streaming e in tempo reale; e
(b)archivia i dati di sorveglianza per un periodo che va da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni e fornisce alle autorità competenti, su richiesta, una copia dei dati archiviati.
4.I dati ottenuti a norma del presente articolo sono utilizzati esclusivamente a fini di controllo della pesca e non per l'identificazione di persone fisiche.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 53
Gestione dei dati, protezione dei dati personali e riservatezza
1.I dati personali necessari ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 13, dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 17, paragrafi da 3 a 5, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 21, paragrafi da 2 a 5 e paragrafi 7 e 8, dell'articolo 22, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 23, paragrafi 11 e 12, dell'articolo 24, lettere f) e g), dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 30, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 31, paragrafo 5, degli articoli 33 e 34, dell'articolo 35, paragrafo 1, dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 39, dell'articolo 40, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 42, paragrafo 1, dell'articolo 43, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 45, paragrafo 3, dell'articolo 47, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 49, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 50, paragrafo 2, lettere c) e d), e dell'articolo 52 sono raccolti e trattati dalle autorità degli Stati membri, dall'EFCA e dalla Commissione per le finalità seguenti:
(a)rispetto degli obblighi di individuazione dei punti di contatto pertinenti e scambio di dati sulla pesca conformemente agli articoli 7 e 8, da 13 a 19, 21 e 22, da 27 a 31, da 33 a 35, da 37 a 40, da 42 a 46 e 49, 50 e 52 del presente regolamento;
(b)monitoraggio delle possibilità di pesca, compreso l'utilizzo dei contingenti a norma dell'articolo 18 del presente regolamento;
(c)convalida dei dati conformemente all'articolo 17 del presente regolamento;
(d)monitoraggio, controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca conformemente agli articoli da 19 a 47 del presente regolamento; e
(e)indagini relative a denunce, infrazioni e procedimenti giudiziari o amministrativi, conformemente agli articoli da 35 a 40 e da 42 a 47 del presente regolamento.
2.I dati personali ricevuti a norma del presente regolamento non sono conservati più a lungo di quanto necessario per la finalità per la quale sono stati raccolti e, in ogni caso, per più di cinque anni dalla loro raccolta, ad eccezione dei dati personali necessari per dar seguito a denunce, infrazioni e procedimenti giudiziari o amministrativi, che possono essere conservati fino al termine della procedura e dei procedimenti amministrativi o giudiziari in questione o del tempo necessario per l'applicazione di sanzioni. Se le informazioni sono conservate per un periodo di tempo più lungo, i dati in esse contenuti sono resi anonimi.
3.Le autorità degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento quali definiti dall'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali che raccolgono e trasmettono a norma del presente regolamento.
4.La Commissione e l'EFCA sono considerate ciascuna titolari del trattamento quali definiti dall'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali che raccolgono e trasmettono a norma del presente regolamento.
5.Oltre agli obblighi stabiliti nei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, le autorità degli Stati membri, l'EFCA e la Commissione, ciascuna per proprio conto, provvedono a:
(a)garantire il trattamento riservato della trasmissione e della ricezione dei dati elettronici;
(b)adottare le misure necessarie per rispettare le disposizioni in materia di riservatezza e sicurezza stabilite nelle raccomandazioni approvate dalla NEAFC, compresi opportuni protocolli di cifratura per garantire la riservatezza e l'autenticità;
(c)rettificare o cancellare, se necessario e su richiesta del segretariato della NEAFC, i rapporti o i messaggi elettronici trattati in modo non conforme al presente regolamento;
(d)garantire che i dati elettronici siano conservati e utilizzati solo a fini di monitoraggio, controllo, ispezione e contrasto o per altri scopi specificati nel presente regolamento; e
(e)garantire che per tutte le trasmissioni di dati elettronici si utilizzino sistemi di comunicazione dei dati debitamente collaudati con il segretariato della NEAFC.
6.Le autorità degli Stati membri, l'EFCA e la Commissione garantiscono, ciascuna per proprio conto, la sicurezza del trattamento dei dati personali effettuato ai fini dell'applicazione del presente regolamento, compreso il trattamento dei dati personali da parte delle autorità che hanno il diritto di accedere alle banche dati sulla pesca pertinenti. In particolare, esse adottano le misure necessarie, tra cui un piano di continuità operativa e misure per conformarsi agli orientamenti e alle condizioni di utilizzo per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni adottati con la raccomandazione NEAFC 08:2014, al fine di:
(a)proteggere materialmente i dati, anche mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
(b)impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione;
(c)impedire l'inserimento di dati senza autorizzazione e l'accesso, la modifica o la cancellazione, senza autorizzazione, dei dati personali registrati;
(d)impedire che i dati siano trattati, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
(e)garantire che le persone autorizzate ad accedere alle banche dati sulla pesca pertinenti abbiano accesso unicamente ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, esclusivamente tramite identità di utente individuali e con modalità di accesso riservato;
(f)garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi i dati personali e quali dati sono stati trattati nelle banche dati sulla pesca pertinenti, quando, da chi e per quale scopo;
(g)impedire, in particolare mediante tecniche di cifratura appropriate, che i dati personali vengano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione mentre sono trasmessi da o verso le banche dati sulla pesca pertinenti, oppure durante il trasporto dei supporti di dati; e
(h)monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le misure organizzative relative al monitoraggio interno necessarie per garantire l'osservanza del presente regolamento.
7.Gli obblighi di cui all'articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio si applicano anche ai dati raccolti e ricevuti nel quadro del presente regolamento.
Articolo 54
Procedura di modifica
1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 riguardo a misure adottate dalla NEAFC concernenti:
(a)le procedure di notifica dei punti di contatto di cui all'articolo 7, paragrafi da 1 a 3;
(b)le procedure di trasmissione delle notifiche e delle autorizzazioni dei pescherecci di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2;
(c)le disposizioni relative ai piani di stivaggio di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b);
(d)le procedure di comunicazione riguardanti i trasbordi di cui all'articolo 15, paragrafi da 1 a 3;
(e)le procedure di comunicazione al segretariato della NEAFC di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 8;
(f)le procedure per la dichiarazione cumulativa delle catture e dello sforzo di pesca di cui all'articolo 18;
(g)le procedure di notifica dell'impiego di navi e aeromobili d'ispezione di cui all'articolo 21, paragrafo 7;
(h)la procedura di sorveglianza di cui all'articolo 22;
(i)le procedure di notifica delle infrazioni di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3;
(j)l'elenco delle risorse regolamentate di cui all'allegato I;
(k)l'elenco delle specie indicatrici di EMV di cui all'allegato II;
(l)le coordinate delle zone di pesca di fondo esistenti di cui all'allegato III;
(m)le misure tecniche applicabili nella zona di regolamentazione di cui all'allegato IV;
(n)i dati dei messaggi di cui all'allegato V;
(o)i dati del registro di produzione di cui all'allegato VI;
(p)i dati del giornale di pesca elettronico, dei rapporti di trasbordo e dei rapporti relativi al porto di sbarco di cui all'allegato VII;
(q)il formato di trasmissione dei dati e i dati di cui all'allegato X;
(r)le procedure di marcatura del CCP di cui all'allegato XI;
(s)i dati per la notifica degli ispettori e delle piattaforme d'ispezione di cui all'allegato XIII;
(t)i dati per la notifica delle attività di ispezione di cui all'allegato XV;
(u)i dati per la trasmissione dei rapporti di sorveglianza e di avvistamento di cui all'allegato XVI;
(v)i modelli dei rapporti d'ispezione di cui agli allegati XVII e XXII;
(w)le norme sulla costruzione e l'uso delle scalette d'imbarco di cui all'allegato XVIII;
(x)i dati per la notifica di designazione dei porti di cui all'allegato XIX; e
(y)il modello dei moduli riguardanti il controllo da parte dello Stato di approdo di cui all'allegato XX.
2.Le modifiche di cui al paragrafo 1 si limitano rigorosamente all'attuazione di misure di modifica o integrazione del regime NEAFC e di altre raccomandazioni NEAFC.
3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 che modifichino il titolo III del presente regolamento per adeguarlo a misure approvate dall'Unione e da altri Stati costieri dell'Atlantico nord-orientale in consultazioni relative al controllo delle attività di pesca di cui all'articolo 48 per quanto riguarda:
(a)le restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici per la gestione e lo scarico delle catture di cui all'articolo 49;
(b)le deroghe al divieto di uso di apparecchiature di cernita automatica di cui all'articolo 50, paragrafo 2; e
(c)le regole sullo spostamento dalla zona di pesca di cui all'articolo 51.
4.Le modifiche ai sensi del paragrafo 3 sono strettamente limitate all'attuazione di misure approvate dall'Unione e da altri Stati costieri dell'Atlantico nord-orientale in consultazioni relative al controllo delle attività di pesca di cui all'articolo 48.
Articolo 55
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 54 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° dicembre 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.La delega di potere di cui all'articolo 54 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione di revoca decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 54 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 56
Modifiche di altri regolamenti
1.Gli articoli 54 ter e 54 quater del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio sono soppressi.
2.L'articolo 5, lettera h), il capo VI e l'allegato XII del regolamento (UE) 2019/1241 sono soppressi.
Articolo 57
Abrogazioni
1.I regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (UE) n. 1236/2010 del Consiglio sono abrogati.
2.I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 58
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 50, paragrafo 4, e l'articolo 52 si applicano dal 1° gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente