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Document 52023PC0292

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda frazione per il 2023

    COM/2023/292 final

    Bruxelles, 7.6.2023

    COM(2023) 292 final

    2023/0175(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda frazione per il 2023


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    La proposta riguarda un progetto di decisione del Consiglio relativa alla seconda frazione dei contributi finanziari che le parti dell'11° Fondo europeo di sviluppo ("FES") sono tenute a versare al FES nel 2023.

    L'11° FES e gli altri fondi FES ancora aperti (ovvero il 9° e il 10° FES) sono gestiti applicando la seguente serie di norme:

    (a)il vigente accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di partenariato ACP-UE"), quale modificato da ultimo 1 ;

    (b)l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 20142020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 2 ("accordo interno dell'11° FES");

    (c)il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo 3 ("regolamento finanziario per l'11° FES");

    (d)la decisione n. 1/2022 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE 4 , del 21 giugno 2022, che modifica la decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACPUE 5 relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, al fine di prorogare ulteriormente l'applicazione delle disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 giugno 2023 o fino all'entrata in vigore del nuovo accordo ovvero fino all'applicazione provvisoria tra l'Unione e gli Stati ACP del nuovo accordo di partenariato, se in data anteriore;

    (e)la decisione (UE) 2020/2233 del Consiglio concernente l'impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9°, 10° e 11° Fondo europeo di sviluppo 6 ;

    (f)la decisione (UE) 2022/1223 del Consiglio 7 relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° e dell'11° Fondo europeo di sviluppo al fine di finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a seguito della guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia.

    I documenti di cui alle lettere da a) a f) contengono gli impegni pluriennali delle parti per sostenere finanziariamente il bilancio del FES. Il regolamento finanziario per l'11° FES prevede che le parti eroghino contributi ordinari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell'attuazione di impegni finanziari decisi in precedenza.

    Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili alle richieste di contributi ordinari, quale la presente.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento finanziario per l'11° FES, il Consiglio deve decidere sulla presente proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione europea.    

    2023/0175 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda frazione per il 2023

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 8 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,

    visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio 9 , del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 10 , in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

    (2)Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2023 una proposta che specifica l'importo della seconda frazione del contributo per il 2023.

    (3)A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.

    (4)A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.

    (5)La decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio 11 fissa l'importo annuo del contributo che le parti del FES sono tenute a versare per il 2023 a 1 800 000 000 EUR 12 per la Commissione europea e a 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

    (6)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest'ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare come seconda frazione per il 2023 è fissato a 750 000 000 EUR, così ripartiti: 650 000 000 EUR per la Commissione e 100 000 000 EUR per la BEI.

    Articolo 2

    I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo sono versati alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti dalle parti del Fondo europeo di sviluppo a titolo di seconda frazione per il 2023, conformemente all'allegato.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
    (2)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
    (3)    GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.
    (4)    GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 88.
    (5)    GU L 1 del 3.1.2020, pag. 3.
    (6)    GU L 437 del 28.12.2020, pag. 188.
    (7)    GU L 188 del 15.7.2022, pag. 147.
    (8)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
    (9)    GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.
    (10)    GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.
    (11)    Decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio, del 14 novembre 2022, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2024, l'importo annuo per il 2023, l'importo della prima quota per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026
    (12)    Articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1): "Qualora al conto di cui al paragrafo 3 del presente articolo si applichino interessi negativi, al più tardi il giorno del versamento di ogni frazione di cui all'articolo 19, lo Stato membro interessato accredita sul conto un importo corrispondente all'importo di tali interessi negativi applicati fino al primo giorno del mese precedente il versamento della frazione".
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    Bruxelles, 7.6.2023

    COM(2023) 292 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda frazione per il 2023


    ALLEGATO

    Seconda frazione dei contributi del FES per il 2023 (EUR)

    STATI MEMBRI E REGNO UNITO

    Ripartizione 11° FES (%)

    Seconda frazione 2023 (EUR)

    Totale

    Commissione

    BEI

    11° FES

    11° FES

    BELGIO

    3,24927

    21 120 255

    3 249 270

    24 369 525

    BULGARIA

    0,21853

    1 420 445

    218 530

    1 638 975

    CECHIA

    0,79745

    5 183 425

    797 450

    5 980 875

    DANIMARCA

    1,98045

    12 872 925

    1 980 450

    14 853 375

    GERMANIA

    20,57980

    133 768 700

    20 579 800

    154 348 500

    ESTONIA

    0,08635

    561 275

    86 350

    647 625

    IRLANDA

    0,94006

    6 110 390

    940 060

    7 050 450

    GRECIA

    1,50735

    9 797 775

    1 507 350

    11 305 125

    SPAGNA

    7,93248

    51 561 120

    7 932 480

    59 493 600

    FRANCIA

    17,81269

    115 782 485

    17 812 690

    133 595 175

    CROAZIA

    0,22518

    1 463 670

    225 180

    1 688 850

    ITALIA

    12,53009

    81 445 585

    12 530 090

    93 975 675

    CIPRO

    0,11162

    725 530

    111 620

    837 150

    LETTONIA

    0,11612

    754 780

    116 120

    870 900

    LITUANIA

    0,18077

    1 175 005

    180 770

    1 355 775

    LUSSEMBURGO

    0,25509

    1 658 085

    255 090

    1 913 175

    UNGHERIA

    0,61456

    3 994 640

    614 560

    4 609 200

    MALTA

    0,03801

    247 065

    38 010

    285 075

    PAESI BASSI

    4,77678

    31 049 070

    4 776 780

    35 825 850

    AUSTRIA

    2,39757

    15 584 205

    2 397 570

    17 981 775

    POLONIA

    2,00734

    13 047 710

    2 007 340

    15 055 050

    PORTOGALLO

    1,19679

    7 779 135

    1 196 790

    8 975 925

    ROMANIA

    0,71815

    4 667 975

    718 150

    5 386 125

    SLOVENIA

    0,22452

    1 459 380

    224 520

    1 683 900

    SLOVACCHIA

    0,37616

    2 445 040

    376 160

    2 821 200

    FINLANDIA

    1,50909

    9 809 085

    1 509 090

    11 318 175

    SVEZIA

    2,93911

    19 104 215

    2 939 110

    22 043 325

    REGNO UNITO

    14,67862

    95 411 030

    14 678 620

    110 089 650

    TOTALE UE-27 E REGNO UNITO

    100,00

    650 000 000

    100 000 000

    750 000 000

    * A norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha richiesto formalmente che la Commissione rimborsi nel 2023 la sua quota residua della riserva del 10° e dell'11° FES attraverso un calcolo su base netta del contributo residuo del Regno Unito al FES per il 2023 (2a e 3a frazione, pari complessivamente a 154,12 milioni di EUR). Tale calcolo su base netta sarà rispecchiato nelle rispettive istruzioni di pagamento.

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