COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 7.6.2023
COM(2023) 292 final
2023/0175(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda frazione per il 2023
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Document 52023PC0292
Proposal for a COUNCIL DECISION on the financial contributions to be paid by the parties to the European Development Fund as a second instalment for 2023
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda frazione per il 2023
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda frazione per il 2023
COM/2023/292 final
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 7.6.2023
COM(2023) 292 final
2023/0175(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda frazione per il 2023
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La proposta riguarda un progetto di decisione del Consiglio relativa alla seconda frazione dei contributi finanziari che le parti dell'11° Fondo europeo di sviluppo ("FES") sono tenute a versare al FES nel 2023.
L'11° FES e gli altri fondi FES ancora aperti (ovvero il 9° e il 10° FES) sono gestiti applicando la seguente serie di norme:
(a)il vigente accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di partenariato ACP-UE"), quale modificato da ultimo 1 ;
(b)l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014‑2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 2 ("accordo interno dell'11° FES");
(c)il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo 3 ("regolamento finanziario per l'11° FES");
(d)la decisione n. 1/2022 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE 4 , del 21 giugno 2022, che modifica la decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP‑UE 5 relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, al fine di prorogare ulteriormente l'applicazione delle disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 giugno 2023 o fino all'entrata in vigore del nuovo accordo ovvero fino all'applicazione provvisoria tra l'Unione e gli Stati ACP del nuovo accordo di partenariato, se in data anteriore;
(e)la decisione (UE) 2020/2233 del Consiglio concernente l'impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9°, 10° e 11° Fondo europeo di sviluppo 6 ;
(f)la decisione (UE) 2022/1223 del Consiglio 7 relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° e dell'11° Fondo europeo di sviluppo al fine di finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a seguito della guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia.
I documenti di cui alle lettere da a) a f) contengono gli impegni pluriennali delle parti per sostenere finanziariamente il bilancio del FES. Il regolamento finanziario per l'11° FES prevede che le parti eroghino contributi ordinari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell'attuazione di impegni finanziari decisi in precedenza.
Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili alle richieste di contributi ordinari, quale la presente.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento finanziario per l'11° FES, il Consiglio deve decidere sulla presente proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione europea.
2023/0175 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda frazione per il 2023
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 8 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio 9 , del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 10 , in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(2)Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2023 una proposta che specifica l'importo della seconda frazione del contributo per il 2023.
(3)A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.
(4)A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.
(5)La decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio 11 fissa l'importo annuo del contributo che le parti del FES sono tenute a versare per il 2023 a 1 800 000 000 EUR 12 per la Commissione europea e a 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.
(6)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest'ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare come seconda frazione per il 2023 è fissato a 750 000 000 EUR, così ripartiti: 650 000 000 EUR per la Commissione e 100 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 2
I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo sono versati alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti dalle parti del Fondo europeo di sviluppo a titolo di seconda frazione per il 2023, conformemente all'allegato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 7.6.2023
COM(2023) 292 final
ALLEGATO
della
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda frazione per il 2023
ALLEGATO
Seconda frazione dei contributi del FES per il 2023 (EUR) |
||||||
STATI MEMBRI E REGNO UNITO |
Ripartizione 11° FES (%) |
Seconda frazione 2023 (EUR) |
Totale |
|||
Commissione |
BEI |
|||||
11° FES |
11° FES |
|||||
BELGIO |
3,24927 |
21 120 255 |
3 249 270 |
24 369 525 |
||
BULGARIA |
0,21853 |
1 420 445 |
218 530 |
1 638 975 |
||
CECHIA |
0,79745 |
5 183 425 |
797 450 |
5 980 875 |
||
DANIMARCA |
1,98045 |
12 872 925 |
1 980 450 |
14 853 375 |
||
GERMANIA |
20,57980 |
133 768 700 |
20 579 800 |
154 348 500 |
||
ESTONIA |
0,08635 |
561 275 |
86 350 |
647 625 |
||
IRLANDA |
0,94006 |
6 110 390 |
940 060 |
7 050 450 |
||
GRECIA |
1,50735 |
9 797 775 |
1 507 350 |
11 305 125 |
||
SPAGNA |
7,93248 |
51 561 120 |
7 932 480 |
59 493 600 |
||
FRANCIA |
17,81269 |
115 782 485 |
17 812 690 |
133 595 175 |
||
CROAZIA |
0,22518 |
1 463 670 |
225 180 |
1 688 850 |
||
ITALIA |
12,53009 |
81 445 585 |
12 530 090 |
93 975 675 |
||
CIPRO |
0,11162 |
725 530 |
111 620 |
837 150 |
||
LETTONIA |
0,11612 |
754 780 |
116 120 |
870 900 |
||
LITUANIA |
0,18077 |
1 175 005 |
180 770 |
1 355 775 |
||
LUSSEMBURGO |
0,25509 |
1 658 085 |
255 090 |
1 913 175 |
||
UNGHERIA |
0,61456 |
3 994 640 |
614 560 |
4 609 200 |
||
MALTA |
0,03801 |
247 065 |
38 010 |
285 075 |
||
PAESI BASSI |
4,77678 |
31 049 070 |
4 776 780 |
35 825 850 |
||
AUSTRIA |
2,39757 |
15 584 205 |
2 397 570 |
17 981 775 |
||
POLONIA |
2,00734 |
13 047 710 |
2 007 340 |
15 055 050 |
||
PORTOGALLO |
1,19679 |
7 779 135 |
1 196 790 |
8 975 925 |
||
ROMANIA |
0,71815 |
4 667 975 |
718 150 |
5 386 125 |
||
SLOVENIA |
0,22452 |
1 459 380 |
224 520 |
1 683 900 |
||
SLOVACCHIA |
0,37616 |
2 445 040 |
376 160 |
2 821 200 |
||
FINLANDIA |
1,50909 |
9 809 085 |
1 509 090 |
11 318 175 |
||
SVEZIA |
2,93911 |
19 104 215 |
2 939 110 |
22 043 325 |
||
REGNO UNITO |
14,67862 |
95 411 030 |
14 678 620 |
110 089 650 |
||
TOTALE UE-27 E REGNO UNITO |
100,00 |
650 000 000 |
100 000 000 |
750 000 000 |
* A norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha richiesto formalmente che la Commissione rimborsi nel 2023 la sua quota residua della riserva del 10° e dell'11° FES attraverso un calcolo su base netta del contributo residuo del Regno Unito al FES per il 2023 (2a e 3a frazione, pari complessivamente a 154,12 milioni di EUR). Tale calcolo su base netta sarà rispecchiato nelle rispettive istruzioni di pagamento.