COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 31.5.2023
COM(2023) 280 final
2023/0169(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti
{SEC(2023) 208 final} - {SWD(2023) 154 final} - {SWD(2023) 155 final} - {SWD(2023) 156 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L'UE mira a istituire, mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale siano garantiti la libera circolazione delle persone, l'accesso alla giustizia e il pieno rispetto dei diritti fondamentali.
Nell'UE è in continuo aumento il numero di adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi (di seguito "adulti"). Ciò è dovuto all'invecchiamento demografico e alla conseguente incidenza di malattie legate all'età come pure al crescente numero di persone con disabilità. A seconda della legislazione nazionale dello Stato membro in cui vivono, questi adulti possono essere sottoposti a misure di protezione disposte da un'autorità giudiziaria o amministrativa oppure essere sostenuti da un terzo che hanno previamente incaricato (attraverso "poteri di rappresentanza") di gestire i loro interessi.
Il numero crescente di adulti che necessitano di sostegno per prendere decisioni, associato alla maggiore mobilità delle persone all'interno dell'UE, dà luogo a numerosi problemi cui devono far fronte adulti in situazioni transfrontaliere. Ad esempio gli adulti possono avere bisogno di gestire beni o beni immobiliari in un altro paese, usufruire di assistenza medica programmata o di emergenza all'estero oppure trasferirsi in un altro paese per vari motivi. In assenza di statistiche, si stima che il numero di adulti sotto misura di protezione di un'autorità giudiziaria o amministrativa in situazioni transfrontaliere nell'UE sia compreso tra 145 000 e i 780 000.
In queste situazioni transfrontaliere gli adulti si trovano a confrontarsi con le complesse e talvolta contrastanti norme di diritto internazionale privato degli Stati membri. Tali norme definiscono quale sia l'autorità giudiziaria o di altro tipo competente per le misure di protezione (di seguito "autorità"), quale sia la legge applicabile e il modo per riconoscere o dare esecuzione a una decisione adottata oppure a poteri di rappresentanza stabiliti all'estero. Ne conseguono situazioni in cui gli adulti, le loro famiglie e i loro rappresentanti vivono una forte incertezza giuridica in relazione a quali norme si applichino al loro caso, e all'esito delle procedure e delle formalità. Per assicurarsi la continuità della protezione a livello transfrontaliero o l'accesso ai propri diritti all'estero, devono in molti casi passare per procedimenti lunghi e costosi. In alcuni casi la loro protezione e i poteri conferiti al loro rappresentante non sono in ultima istanza riconosciuti dalle autorità giudiziarie estere o da attori non giudiziari come istituti bancari, personale sanitario o agenti immobiliari.
Sotto gli auspici della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato è stata adottata la convenzione del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti (convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti) che affronta alcune delle difficoltà menzionate. La convenzione fornisce un corpus normativo globale sulla competenza internazionale, sulla legge applicabile, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle misure di protezione, e disposizioni sui poteri di rappresentanza. Stabilisce altresì meccanismi di cooperazione tra le autorità e le autorità centrali dei paesi che hanno ratificato la convenzione (parti contraenti). La convenzione è unanimemente ritenuta uno strumento di diritto internazionale privato efficiente e adatto allo scopo a livello globale.
Che gli Stati membri e non solo ratifichino la convenzione è un fattore fondamentale per il suo efficace funzionamento. Tuttavia solo 12 Stati membri ne sono attualmente parte.
La ratifica da parte di tutti gli Stati membri della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti (o l'adesione a essa) rappresenta un obiettivo di vecchia data dell'UE. Dal 2008 la convenzione è stata espressamente sostenuta dal Consiglio dell'Unione europea, dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea. Il Parlamento europeo ha sostenuto attivamente non solo la ratifica della convenzione da parte di tutti gli Stati membri ma anche una possibile iniziativa legislativa dell'UE a favore della protezione degli adulti che vada ad integrare la convenzione.
A livello dell'UE sono state adottate oltre 20 normative per armonizzare le norme di diritto internazionale privato, che hanno permesso di rimuovere numerosi ostacoli alla cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri sulla base del principio della fiducia reciproca. Non esiste tuttavia nessuno strumento che disciplini la cooperazione giudiziaria nel campo della protezione degli adulti tra gli Stati membri.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Questa proposta fa parte di un pacchetto contenente una proposta della Commissione di decisione del Consiglio che autorizza 14 Stati membri che non sono parti contraenti a diventare parti, nell'interesse dell'Unione europea, della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti.
In questo modo si stabiliranno norme comuni di diritto internazionale privato a livello dell'UE applicate dalle autorità degli Stati membri con i paesi terzi che sono parti della convenzione. Si promuoveranno i diritti degli adulti al di là delle frontiere dell'UE.
Per le relazioni tra gli Stati membri, questa proposta di regolamento riprende le norme di cui alla convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, relative alla competenza e alla legge applicabile con diretto riferimento alle disposizioni corrispondenti della convenzione. In altri settori la proposta di regolamento si basa sulla convenzione per semplificarne le norme e migliorare l'efficienza della cooperazione tra gli Stati membri. Con l'introduzione nel regolamento di strumenti digitalizzati e di un certificato europeo di rappresentanza si agevolerà una maggiore semplificazione e il miglioramento della cooperazione all'interno dell'UE.
Il valore aggiunto della proposta di regolamento deriva pertanto dal fatto che semplifica e modernizza le norme della convenzione per adattarle alle circostanze dell'UE e rafforza la cooperazione tra gli Stati membri nel settore della protezione degli adulti. Sebbene le norme della convenzione siano finalizzate a un'applicazione globale in paesi con sistemi giuridici differenti e alla protezione degli adulti in particolare, il regolamento istituirà norme più snelle e una cooperazione più stretta sulla base del principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, anche basandosi sull'esperienza maturata nell'armonizzare altri settori della giustizia civile a livello transfrontaliero nell'UE.
Ne consegue che il regolamento proposto si applicherebbe tra gli Stati membri, mentre la convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti sarebbe applicabile in relazione ai paesi terzi che sono parti contraenti della convenzione. Gli adulti dell'UE possono avere legami sia con gli Stati membri che con i paesi terzi (ad es. come titolari di beni o per legami personali). È pertanto necessario un quadro di diritto internazionale privato coerente applicabile alla protezione degli adulti nell'UE e in relazione ai paesi terzi parti della convenzione che garantisca la protezione degli adulti in situazioni a carattere internazionale.
Le due proposte di regolamento e di decisione del Consiglio sono reciprocamente complementari e per tale motivo sono presentate insieme.
•Coerenza con altre normative dell'Unione
L'UE e i suoi Stati membri sono parti della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) che, dalla sua adozione nel 2006, costituisce la pietra angolare a livello internazionale dei diritti delle persone con disabilità.
La coerenza e l'interazione positiva delle norme della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti con i diritti sanciti nell'UNCRPD sono state riconosciute in diverse occasioni. Uno studio giuridico commissionato dal relatore speciale ONU sui diritti delle persone con disabilità e la relativa dichiarazione congiunta del relatore speciale sui diritti delle persone con disabilità e dell'esperto indipendente sul godimento di tutti i diritti umani da parte degli anziani hanno chiarito la questione, giungendo alla conclusione che la convenzione del 2000 lascia margine di interpretazione e per apportare miglioramenti pratici e può evolvere per tener conto di norme nazionali più moderne.
Nel marzo 2021 la Commissione europea ha adottato la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 con cui si propone di migliorare la vita delle persone con disabilità in Europa e in tutto il mondo. La strategia affronta segnatamente la questione di "migliorare l'accesso alla giustizia, alla protezione giuridica, alla libertà e alla sicurezza" per le persone con disabilità. L'attuazione della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti in linea con l'UNCRPD costituisce uno degli obiettivi della strategia. A tale scopo nel 2021 è stato condotto uno studio giuridico in base al quale un'iniziativa dell'UE sulla protezione transfrontaliera degli adulti garantirebbe i diritti delle persone con disabilità che necessitano di sostegno nella tutela dei propri interessi. Da tale studio è emerso che, in aggiunta alla ratifica della convenzione, un regolamento dell'UE che migliori e semplifichi la cooperazione giudiziaria nell'UE migliorerebbe notevolmente la situazione dei diritti degli adulti.
La presente proposta segna un importante passo avanti nel rispetto del diritto all'autonomia sancito nell'UNCRPD, in quanto agevolerà di molto la circolazione dei poteri di rappresentanza conferiti dall'adulto per quando non sarà più in grado di curare i propri interessi. La proposta prevede in particolare l'accettazione degli atti pubblici per il rapido riconoscimento della loro efficacia probatoria nell'UE e istituisce un certificato europeo di rappresentanza che permette ai rappresentanti di dimostrare la natura e la portata dei loro poteri oltre frontiera.
Da ultimo la proposta si basa sulle precedenti iniziative della Commissione in materia di digitalizzazione della cooperazione giudiziaria. Nella sua comunicazione del 2 dicembre 2020, la Commissione si è impegnata a fare dei canali digitali l'opzione predefinita nella cooperazione transfrontaliera dell'UE. Il 1º dicembre 2021 ha presentato una proposta sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria per la piena digitalizzazione degli strumenti legislativi vigenti in materia civile e penale. Ai fini della digitalizzazione della protezione degli adulti, la presente proposta di regolamento si basa sulla proposta sulla digitalizzazione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica per la competenza dell'UE nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale è costituita dall'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che rappresenta pertanto la base giuridica della presente proposta di regolamento.
Al contrario non è applicabile l'articolo 81, paragrafo 3, TFUE relativo al diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere, in quanto la protezione transfrontaliera degli adulti non riguarda il diritto di famiglia.
L'espressione "diritto di famiglia" ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretata in modo autonomo a prescindere dalla definizione prevista nella legislazione nazionale degli Stati membri. Il legislatore europeo ha finora interpretato la nozione in modo piuttosto restrittivo, limitandola alle norme che disciplinano i rapporti di famiglia, ad esempio in materia matrimoniale oppure di obbligazioni alimentari o di responsabilità genitoriale. Il regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni ad esempio non è stato considerato far parte del diritto di famiglia ed è stato adottato sulla base dell'articolo 81, paragrafo 2, TFUE.
Non è raro che gli adulti beneficino di una protezione assicurata dai familiari. In alcuni Stati membri la protezione giuridica degli adulti vulnerabili è assegnata ex lege al coniuge o ai familiari. La famiglia dell'adulto, se l'adulto ha una famiglia, rappresenta tuttavia solo uno degli aspetti da considerare per garantire la protezione. Il coinvolgimento dei familiari non è un elemento necessario né un elemento disciplinato dal diritto internazionale privato. L'aspetto fondamentale nell'ambito della protezione degli adulti risiede piuttosto nel sostegno fornito e nel rispetto del diritto degli adulti alla dignità, all'autonomia personale, alla non discriminazione e all'inclusione sociale, a prescindere dai loro legami familiari.
È infine necessario osservare che né la presente proposta né la convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti fanno in alcun modo riferimento ai rapporti familiari ("genitore", "figli" o "coniuge"), diversamente dai regolamenti in materia di diritto di famiglia.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L'obiettivo strategico di disporre di un insieme armonizzato ed efficiente di norme di diritto internazionale privato che si applichino a tutti gli Stati membri nei casi transfrontalieri di protezione degli adulti può essere conseguito meglio attraverso un'iniziativa dell'UE.
I problemi attuali degli adulti in situazioni transfrontaliere presentano un'intrinseca dimensione unionale, in quanto hanno carattere transfrontaliero e incidono sui diritti fondamentali degli adulti e sul loro diritto di circolare liberamente. Le norme sulla competenza internazionale, sulla legge applicabile e sul riconoscimento si applicano nei contesti transfrontalieri e richiedono pertanto il coinvolgimento di almeno due paesi. Il confliggere o divergere delle norme di diritto internazionale privato degli Stati membri in materia di protezione degli adulti causa molteplici problemi nelle situazioni transfrontaliere nell'UE, come l'interruzione della protezione degli adulti, il mancato riconoscimento di misure estere, procedimenti giudiziari aggiuntivi o il mancato riconoscimento delle volontà e delle preferenze espresse da un adulto. Un'azione individuale degli Stati membri non potrebbe affrontare in modo soddisfacente tali problemi.
Analogamente la modernizzazione e digitalizzazione della cooperazione giudiziaria esigono l'applicazione di norme armonizzate (ad es. modelli uniformi che snelliscano le procedure transfrontaliere) e l'utilizzo di strumenti interoperabili (modelli, software, registri ecc.), sviluppabili solo a livello dell'UE.
•Proporzionalità
La presente proposta intende tutelare i diritti fondamentali degli adulti, migliorare l'efficacia e la rapidità dei casi transfrontalieri di protezione degli adulti e rafforzare la certezza del diritto e la prevedibilità nei rapporti transfrontalieri. A tale scopo la proposta armonizza le norme degli Stati membri sulla competenza internazionale, sulla legge applicabile, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle misure di protezione e sull'accettazione degli atti pubblici. Stabilisce norme per rendere effettivi i poteri di rappresentanza in tutti gli Stati membri. Prevede infine strumenti di sviluppo per migliorare e accelerare la cooperazione tra gli Stati membri in tale settore.
La proposta non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi.
Ad esempio non interferisce con le norme nazionali che disciplinano il sostegno agli adulti con capacità ridotte, e si applica solo ai casi di conflitto di competenza, conflitto di leggi oppure riconoscimento di misure o documenti esteri in situazioni transfrontaliere.
Inoltre il certificato europeo di rappresentanza introdotto con la presente proposta è facoltativo e non intende sostituire i documenti nazionali equivalenti che comprovano la rappresentanza.
La proposta richiede che gli Stati membri istituiscano un registro delle misure e dei poteri di rappresentanza interconnettendolo con i registri degli altri Stati membri. Questo per fare in modo che sia mantenuta la protezione degli adulti nei casi transfrontalieri e che, quando si trasferiscono all'interno dell'UE, ne sia rispettato il diritto all'autonomia personale, ivi compresa la liberà di compiere scelte riguardanti la loro persona e/o le loro disposizioni future. L'insieme dei dati da registrare e condividere attraverso l'interconnessione dei registri ai sensi della presente proposta è comunque estremamente limitato e contiene solo informazioni sulla protezione esistente dell'adulto. Rimarrà inoltre competenza degli Stati membri designare le autorità nazionali che potranno accedere al sistema interconnesso di registri.
La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.
•Scelta dell'atto giuridico
L'adozione di norme comuni in materia di competenza internazionale, riconoscimento delle misure di protezione, accettazione degli atti pubblici e legge applicabile alle misure di protezione e ai poteri di rappresentanza in situazioni transfrontaliere è possibile solo attraverso un insieme di norme comuni applicabili nell'UE.
La piena cooperazione tra le autorità e la rimozione degli ostacoli per gli adulti e i loro rappresentanti è conseguibile meglio sulla base del principio della fiducia reciproca. Il certificato europeo di rappresentanza, la digitalizzazione delle comunicazioni transfrontaliere e l'alleggerimento dell'onere linguistico possono essere prescritti solo con regolamento. Infine solo un regolamento può garantire un'interpretazione e un'applicazione pienamente coerenti delle norme all'interno dell'UE. In linea con i precedenti strumenti UE in materia di diritto internazionale privato, lo strumento giuridico prescelto è pertanto il regolamento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Non applicabile
•Consultazioni dei portatori di interessi
La presente proposta unitamente alla parallela proposta di decisione del Consiglio sulla medesima materia è stata preceduta da vaste e intense consultazioni dei portatori di interessi.
La consultazione pubblica aperta e l'invito a presentare contributi risalgono a inizio 2022. La maggior parte dei partecipanti, compresi gli Stati membri e le organizzazioni professionali che rappresentano avvocati e notai, si è dichiarata a favore di un'iniziativa UE che imponga agli Stati membri di ratificare la convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, chiedendo uno strumento UE che integri la convenzione. Alcuni partecipanti (ONG per la tutela dei diritti delle persone con disabilità) hanno espresso preoccupazione per i diritti fondamentali degli adulti nel caso in cui uno strumento UE favorisca la circolazione di decisioni che rischierebbero di violarne i diritti fondamentali.
Nel contesto della strategia di consultazione della Commissione, il 29 settembre 2022 si è tenuto un incontro online con i portatori di interessi. Il 27 ottobre 2022 la Commissione ha organizzato un incontro online con gli esperti degli Stati membri per informarli dell'iniziativa e favorire un primo scambio di opinioni. Gli Stati membri che sono già parte della convenzione hanno incoraggiato fortemente gli altri Stati membri a ratificarla. Tra i motivi di non ratifica addotti da questi Stati membri figurano un cambio di governo, dibattiti interni in corso e il ridotto numero di casi transfrontalieri segnalati, senza che ciò implichi tuttavia alcuna critica della convenzione in sé.
Infine durante un incontro del 7 e 8 novembre 2022 è stata consultata la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (EJN-civil) sul suo possibile ruolo in un'iniziativa futura.
In conclusione da tutte le consultazioni della Commissione sono emersi un forte sostegno e riscontri nel complesso positivi nei confronti della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti. Le consultazioni hanno inoltre mostrato che la maggior parte dei portatori di interessi ravvisa la necessità pratica di misure aggiuntive a livello europeo e si è espressa a loro favore.
•Assunzione e uso di perizie
Nel 2021 è stato svolto uno studio giuridico, i cui autori sono giunti alle conclusioni seguenti: i) sussistono incoerenze e lacune significative nella protezione transfrontaliera degli adulti (norme di competenza, riconoscimento dei poteri di rappresentanza, mancanza di certezza del diritto e problemi pratici per le autorità); ii) la ratifica generale della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti nell'UE affronterebbe direttamente alcuni di tali problemi tra gli Stati membri e i paesi terzi; e iii) uno strumento UE rafforzerebbe ulteriormente la protezione degli adulti, ne renderebbe più facile la vita e agevolerebbe l'operato delle autorità competenti.
Nel 2022 è stato completato un nuovo studio a sostegno della preparazione di una valutazione d'impatto che ha apportato ulteriori prove e analisi dei problemi esistenti e dell'impatto di varie opzioni strategiche. Nel contesto di questo studio si sono state svolte altre consultazioni dei portatori di interessi.
Una missione di accertamento dei fatti della rete europea dei servizi di ispezione giudiziaria (RESIJ) ha evidenziato l'insufficienza della protezione degli adulti nei casi transfrontalieri e formulato le raccomandazioni seguenti: i) migliorare la formazione delle autorità sugli strumenti a disposizione; ii) armonizzare la terminologia; iii) istituire un certificato europeo di rappresentanza; iv) istituire registri nazionali interoperabili della protezione degli adulti; e v) adottare un corpus di norme comune dell'UE.
Sono state poi raccolte informazioni sul tema della protezione degli adulti a livello transfrontaliero da altre fonti, come lo studio del Parlamento europeo che accompagna la sua relazione di iniziativa legislativa (2016) e la relazione dell'Istituto europeo di diritto (2020).
•Valutazione d'impatto
Sulla base degli orientamenti della Commissione per legiferare meglio e delle conclusioni della valutazione d'impatto iniziale, la Commissione ha messo a punto una valutazione d'impatto della presente proposta. Nella valutazione d'impatto sono state prese in considerazione le opzioni seguenti: i) lo scenario di base; ii) una decisione del Consiglio che imponga agli Stati membri di aderire entro un certo termine alla convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti; iii) un regolamento che recepisca alcune norme della convenzione e stabilisca norme aggiuntive per promuovere l'autonomia delle parti, semplificare le norme di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni estere e l'accettazione degli atti pubblici, istituire un certificato europeo di rappresentanza, prevedere il patrocinio a spese dello Stato, l'interconnessione dei registri e stabilire comunicazioni rapide ed efficienti; e iv) una combinazione dei punti ii) e iii), vale a dire una decisione del Consiglio che disciplini i casi in cui sono coinvolti paesi terzi e un regolamento basato sulle norme della convenzione e che ne migliori il funzionamento tra gli Stati membri.
La relazione sulla valutazione d'impatto ha preso in esame l'impatto previsto di ciascuna opzione e rispettiva efficacia, efficienza e coerenza con il quadro giuridico e politico dell'UE. Sulla scorta di questa valutazione la scelta è ricaduta sull'opzione di un "pacchetto" costituito da una proposta di decisione del Consiglio relativa alla ratifica della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti e da una proposta di regolamento per migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.
Dalla valutazione d'impatto è emerso che l'opzione prescelta, attraverso un quadro giuridico coerente, migliorerebbe in modo significativo la protezione degli adulti, in quanto garantirebbe la certezza del diritto, ridurrebbe ed eviterebbe le lungaggini dei procedimenti giudiziari e in ultima analisi agevolerebbe il riconoscimento della protezione degli adulti nei casi transfrontalieri, all'interno e all'esterno delle frontiere dell'UE.
L'opzione strategica prescelta sarebbe inoltre la più efficace per ovviare ai problemi connessi alla protezione degli adulti, in quanto offrirebbe i benefici più significativi a livello legale, sociale e psicologico. L'opzione prescelta avrebbe altresì chiari effetti positivi sulla tutela dei diritti, anche fondamentali, degli adulti, come il diritto di proprietà, l'accesso alla giustizia, l'autonomia personale e la libera circolazione. Avrebbe altresì un impatto sociale e psicologico positivo in quanto apporterebbe maggiore certezza del diritto, benefici sotto il profilo del benessere e dell'inclusione sociale degli adulti e ne allevierebbe il disagio emotivo. Ridurrebbe poi i costi attualmente sostenuti dagli adulti in situazioni transfrontaliere e dagli Stati membri. Gli altri impatti non sarebbero di portata considerevole. Tale opzione strategica sarebbe in linea con il principio del "digitale per default" in quanto le procedure transfrontaliere di protezione degli adulti sarebbero digitalizzate in conformità del regolamento.
Grazie all'adozione di norme comuni a livello dell'UE, l'opzione prescelta eliminerebbe la maggior parte dei costi e degli oneri amministrativi legati ai procedimenti giudiziari, alle traduzioni e ad altre procedure con attori non giudiziari. Stando alle stime, il risparmio medio realizzato dall'adulto o dal rappresentante in un caso transfrontaliero sarebbe in media tra i 40 EUR e i 9 000 EUR.
Il 20 gennaio 2023 la relazione sulla valutazione d'impatto ha ottenuto il parere favorevole del comitato per il controllo normativo.
•Efficienza normativa e semplificazione
Non applicabile
•Diritti fondamentali
Agevolando la circolazione dei poteri di rappresentanza conferiti dagli adulti, il presente regolamento promuove il diritto all'autonomia e la libertà di compiere le proprie scelte. A ciò provvede in special modo l'istituzione di un certificato europeo di rappresentanza che darà ai rappresentanti nominati da un adulto la possibilità di dimostrare facilmente la natura e la portata dei loro poteri all'estero. Vi provvederanno anche le norme sull'accettazione degli atti pubblici in quanto ne garantiranno il riconoscimento dell'efficacia probatoria nell'UE. L'interconnessione dei registri garantirà anche che i poteri di rappresentanza registrati in uno Stato membro non siano ignorati da un'autorità competente in un altro Stato membro per mancanza di informazioni sulla loro esistenza e che di conseguenza siano rispettate la volontà e le preferenze dell'adulto.
La presente proposta garantirà che nei casi transfrontalieri si applichino norme comuni di diritto internazionale privato sulla protezione degli adulti e che siano interpretate in linea con l'UNCRPD. Quando sarà attuato, il presente regolamento agevolerà la condivisione di buone pratiche tra gli Stati membri attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, il portale europeo della giustizia elettronica e attività di formazione.
Infine la proposta promuove altri diritti degli adulti che sono ancora regolarmente minacciati o lesi a livello internazionale, come l'uguaglianza davanti alla legge, il diritto di proprietà, l'accesso alla giustizia e la libera circolazione.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
È possibile che gli Stati membri debbano sostenere costi una tantum per adeguarsi al regolamento, in particolare costi derivanti dall'istituzione di autorità centrali o dalla formazione dei giudici e di altre autorità competenti sulle nuove norme. Potrebbero emergere costi ricorrenti di lieve entità, ad esempio per la formazione continua delle autorità o il monitoraggio dell'applicazione del regolamento. I costi non dovrebbero essere significativi e sarebbero compensati dagli incrementi di efficienza e dai risparmi derivanti dal regolamento.
Gli Stati membri potrebbero altresì incorrere in costi dovuti all'installazione e manutenzione dei punti di accesso del sistema informatico decentrato sul loro territorio e all'adattamento dei loro sistemi informatici nazionali per renderli interoperabili con i punti di accesso. Inoltre gli Stati membri potrebbero anche avere la necessità di usare il software di implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione, con alcuni costi conseguenti. Tutti questi costi sono necessari per rendere possibili le comunicazioni elettroniche tra autorità competenti attraverso un sistema informatico decentrato, in aggiunta alle comunicazioni tra le persone e le autorità competenti attraverso il punto di accesso elettronico europeo creato sul portale europeo della giustizia elettronica. Tuttavia i costi citati non si renderebbero necessari ai soli fini della presente proposta, in quanto il sistema informatico decentrato sarebbe usato per tutti gli strumenti UE legati alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Gli Stati membri potrebbero altresì fare domanda di sovvenzioni per finanziare tali costi nel quadro degli opportuni programmi finanziari dell'UE.
Gli Stati membri sosterranno costi una tantum specifici, legati alla creazione di uno o più registri digitalizzati e al loro collegamento ai registri degli altri Stati membri, e successivamente costi ricorrenti di manutenzione.
I costi sarebbero ampiamente compensati dai risparmi globali sugli oneri procedurali a beneficio degli adulti e dei loro rappresentanti.
La digitalizzazione delle comunicazioni tra le autorità e tra persone fisiche e autorità e l'interconnessione dei registri comporteranno costi aggiuntivi anche per la Commissione. Quest'ultima fornirà alle autorità competenti degli Stati membri il software di implementazione di riferimento comune, svilupperà e manterrà un nuovo modulo del punto di accesso elettronico europeo introdotto nella proposta sulla digitalizzazione e svilupperà e manterrà il software di interconnessione per i registri. I particolari riguardanti tali costi figurano nel rendiconto finanziario e nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Un regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, quindi non va recepito nel diritto nazionale.
La proposta prevede adeguati obblighi di monitoraggio, valutazione e informazione. Innanzitutto l'applicazione pratica del regolamento sarebbe monitorata con riunioni periodiche della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, che riunisce gli esperti degli Stati membri. Dieci anni dopo l'entrata in vigore del regolamento la Commissione effettuerebbe per giunta una valutazione completa dell'applicazione del regolamento. La valutazione si avvarrà dei contributi delle autorità degli Stati membri, degli esperti esterni e dei portatori di interessi.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
•Il capo I illustra l'ambito di applicazione del regolamento che si applica in materia civile in relazione alla protezione degli adulti (articolo 1), dettagliando le materie contemplate e quelle che esulano dall'ambito di applicazione del regolamento. Espone poi l'oggetto del regolamento (articolo 2) e le definizioni dei termini utilizzati (articolo 3).
•Il capo II stabilisce le norme generali sulla competenza internazionale facendo diretto riferimento alle norme di cui al capo II della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti. Gli articoli 6 e 7 stabiliscono un criterio di competenza aggiuntivo e non esclusivo applicabile nell'UE quando un adulto ha compiuto la scelta del foro. A tale scelta dovrebbe fare seguito, nel rispetto delle tre condizioni cumulative di cui all'articolo 6, l'obbligo di informare l'autorità centrale dello Stato membro in cui l'adulto ha la residenza abituale.
•Il capo III stabilisce le norme sulla legge applicabile facendo diretto riferimento al capo III della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti.
•La sezione 1 del capo IV prevede il riconoscimento automatico delle misure disposte dalle autorità degli Stati membri, per rendere effettivo il principio del riconoscimento reciproco che si basa sul principio della fiducia reciproca nell'UE. I motivi di non riconoscimento sono limitati allo stretto necessario e finalizzati in particolare alla salvaguardia dei diritti fondamentali degli adulti anche nelle situazioni transfrontaliere. Ad esempio, a prescindere dalla legislazione e dalle procedure nazionali, può non essere riconosciuta una misura disposta senza dare all'adulto la possibilità di essere ascoltato. È possibile ricorrere all'eccezione dell'ordine pubblico solo in circostanze eccezionali, segnatamente in caso di violazioni manifeste dei diritti fondamentali degli adulti. La sezione 2 abolisce l'exequatur (procedure volte a dichiarare esecutiva in uno Stato membro una misura disposta in un altro Stato membro) per le misure disposte dalle autorità di uno Stato membro. La sezione 3 stabilisce le norme procedurali applicabili quando è fatto valere, contestato o chiesto il riconoscimento, oppure è chiesta l'esecuzione di una misura davanti alle autorità di uno Stato membro.
•Il capo V stabilisce le norme sull'accettazione in uno Stato membro degli atti pubblici formati dalle autorità competenti di un altro Stato membro, agevolandone pertanto la circolazione all'interno dell'UE. L'accettazione degli atti pubblici garantisce che abbiano in tutto e per tutto in altri Stati membri la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato membro di origine. Ciò riguarda sia i contenuti degli atti registrati che i fatti ivi contenuti. Per gli atti pubblici è altresì prevista la medesima presunzione di autenticità ed esecutività che hanno nello Stato membro di origine.
•La sezione 1 del capo VI sulla cooperazione istituisce le autorità centrali affinché assistano nel funzionamento del regolamento e migliori la protezione degli adulti nei casi transfrontalieri rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento. La proposta istituisce procedure specifiche per: i) localizzare un adulto o la persona che potrebbe dare sostegno all'adulto; ii) ottenere il consenso dell'autorità centrale prima che un adulto sia collocato in un altro Stato membro; e iii) nominare un'autorità pubblica o una persona che agisce per conto o sotto la supervisione di un'autorità pubblica come rappresentante dell'adulto all'estero. La sezione 2 stabilisce le norme per la cooperazione diretta e la comunicazione tra le autorità, se necessario attraverso le autorità centrali, affinché siano di aiuto nell'attuazione di una misura o in caso di grave pericolo. L'articolo 27 costituisce la base giuridica delle comunicazioni dirette tra autorità giudiziarie e amministrative. La sezione 3 definisce le norme generali in materia di cooperazione tra autorità centrali o autorità competenti dei diversi Stati membri. Definisce altresì norme sul diritto al patrocinio a spese dello Stato per i richiedenti che beneficiano di detto patrocinio nello Stato membro di origine. È così garantito l'accesso alla giustizia del richiedente nei procedimenti sul riconoscimento o non riconoscimento di una misura, oppure alla notificazione e comunicazione di un documento in un altro Stato membro.
•Il capo VII istituisce un certificato europeo di rappresentanza che darà ai rappresentanti degli adulti la possibilità di dimostrare in modo agevole ed efficiente i poteri di cui godono in un altro Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero nominare un'autorità per il rilascio di detto certificato. Tale autorità dovrebbe conoscere adeguatamente il caso cui fa riferimento il certificato e avere accesso alle informazioni pertinenti ai fini del rapido rilascio del certificato su richiesta. Il certificato non sostituisce altri certificati in uso in certi Stati membri. Gli attestati accompagnano le misure di protezione o gli atti pubblici ai fini del loro riconoscimento, della loro esecuzione o accettazione da parte delle autorità competenti di altri Stati membri. Il certificato proposto andrebbe comunque usato come documento a sé stante che comprovi i poteri del rappresentante, in particolare quando questi debba confrontarsi con attori non giudiziari per conto o a sostegno dell'adulto.
•Il capo VIII intende migliorare la trasmissione delle informazioni sulla protezione di un adulto alle autorità competenti nell'UE. In questo garantisce che le misure disposte in un altro Stato membro o i poteri di rappresentanza conferiti dall'adulto in un altro Stato membro siano rispettati in tutta l'UE. Impone pertanto agli Stati membri di istituire uno o più registri delle misure disposte dalle rispettive autorità. Nei casi in cui il diritto nazionale prevede poteri di rappresentanza confermati da un'autorità competente, gli Stati membri hanno anche l'obbligo di istituire un registro di tali poteri di rappresentanza confermati. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che questi e altri registri dei poteri di rappresentanza istituiti in virtù del diritto nazionale siano collegati tra loro attraverso un sistema di interconnessione messo a punto dalla Commissione. È necessario che il registro riporti un insieme minimo di dati in modo da fornire informazioni sufficienti alle autorità competenti di altri Stati membri sull'esistenza di una misura o di poteri di rappresentanza in relazione a un adulto specifico.
•Il capo IX prevede l'uso obbligatorio delle comunicazioni digitali tra autorità competenti o autorità centrali e l'uso facoltativo delle comunicazioni digitali tra persone fisiche e autorità competenti.
•Nei suoi allegati la proposta contiene una serie di moduli che dovrebbero ridurre la necessità di traduzioni e agevolare le comunicazioni e il trasferimento di informazioni nei casi transfrontalieri nell'UE.
•Gli allegati I e II intendono agevolare il riconoscimento e l'esecuzione delle misure disposte dalle autorità di uno Stato membro e l'accettazione degli atti pubblici redatti dalle autorità di uno Stato membro.
•Gli allegati da IV a X sono moduli standard il cui scopo è agevolare le comunicazioni tra persone fisiche e autorità competenti oppure tra autorità competenti o autorità centrali di Stati membri differenti.
•La proposta contiene da ultimo un modulo che devono usare le autorità competenti per il rilascio del certificato europeo di rappresentanza (allegato III).
2023/0169 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il presente regolamento ha per obiettivo la definizione di norme nei procedimenti transfrontalieri per la protezione degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi. Il regolamento stabilisce segnatamente norme sulla competenza, sulla legge applicabile, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle misure, sull'accettazione degli atti pubblici e sulla cooperazione tra le autorità competenti e le autorità centrali degli Stati membri.
(2)L'Unione si è prefissata l'obiettivo di creare, mantenere e sviluppare al suo interno uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare progressivamente tale spazio, l'Unione deve adottare tra l'altro misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare ove necessario per il corretto funzionamento del mercato interno.
(3)A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tali misure possono includere misure volte a garantire la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione e il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione.
(4)L'Unione ha adottato vari atti legislativi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transfrontaliere. Ad eccezione di una norma sulla capacità delle persone fisiche nel contesto delle obbligazioni contrattuali transfrontaliere in materia civile e commerciale di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nessuno di tali atti legislativi dell'Unione disciplina gli aspetti transfrontalieri della capacità giuridica delle persone fisiche. Analogamente nessun atto giuridico dell'Unione disciplina gli aspetti civili della protezione transfrontaliera degli adulti che, a causa di ostacoli nell'interazione tra un'alterazione o un'insufficienza delle facoltà personali e vari fattori personali e altri fattori legati all'ambiente in cui vivono, non sono in grado di curare i propri interessi o possono avere bisogno che proseguano in tutta l'Unione il sostegno e le garanzie di esercizio della capacità giuridica di cui godono in uno Stato membro.
(5)In mancanza di norme comuni possono insorgere difficoltà di vario tipo per gli adulti che non sono in grado di curare i propri interessi in situazioni transfrontaliere, specie quando si trasferiscono in un altro Stato membro o possiedono beni immobili o altri beni in un altro Stato membro. Può essere problematico ad esempio per un adulto far valere in altri Stati membri le misure prese in uno Stato membro nell'ottica della sua protezione, comprese le misure di sostegno per l'esercizio della sua capacità giuridica, oppure per un rappresentante far valere all'estero i poteri di rappresentanza conferiti da un adulto perché siano esercitati qualora questi non sia in grado di curare i propri interessi. Tali difficoltà possono avere gravi ripercussioni sulla certezza del diritto nei rapporti transfrontalieri, sui diritti e sul benessere degli adulti e sul rispetto della loro dignità. Possono in particolare subire ripercussioni negative i diritti fondamentali degli adulti, come l'accesso alla giustizia, il diritto all'autonomia, il diritto di proprietà e la libera circolazione.
(6)Sono pertanto necessarie norme di diritto internazionale privato uniformi che disciplinino le situazioni transfrontaliere al fine di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali degli adulti con un'alterazione o un'insufficienza delle facoltà personali. A livello internazionale la convenzione del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti ("convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti ") prevede norme sulla competenza, sulla legge applicabile, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle misure per la protezione di tali adulti, sulla legge applicabile ai poteri di rappresentanza e norme in materia di cooperazione tra le autorità competenti o le autorità centrali delle sue parti contraenti.
(7)La convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti non impedisce alle parti contraenti di promuovere la cooperazione in materia di protezione degli adulti oltre le disposizioni in essa previste o finanche di discostarsi dalle sue norme nei loro rapporti reciproci. In conformità dell'articolo 49, paragrafi e 2 e 3, della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, il presente regolamento stabilisce norme sulle materie rette da detta convenzione in relazione agli adulti che hanno la residenza abituale in uno Stato membro. Le norme di cui al presente regolamento non dovrebbero pregiudicare l'applicazione della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti nei rapporti degli Stati membri con i paesi terzi che sono Stati contraenti di detta convenzione.
(8)Il presente regolamento dovrebbe integrare alcune norme della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, in particolare in ordine alla competenza internazionale e alla legge applicabile, e renderle direttamente applicabili nei rapporti tra gli Stati membri. È comunque opportuno che nei rapporti tra gli Stati membri l'Unione migliori la protezione degli adulti in situazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione, sulla base del principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri e dell'esperienza acquisita in altri settori della cooperazione giudiziaria in materia civile. Il presente regolamento dovrebbe pertanto integrare le norme di cui alla convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, definendo a sua volta norme dirette a semplificare, snellire e modernizzare le procedure e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri. In particolare dovrebbe essere possibile promuovere il diritto all'autonomia e il diritto all'esercizio della capacità giuridica degli adulti su una base di uguaglianza con gli altri, agevolando l'esercizio in contesti transfrontalieri dei poteri di rappresentanza tramite i quali hanno previamente organizzato la propria protezione per quando non fossero in grado di curare i propri interessi, e dando piena e immediata esecuzione alle loro scelte.
(9)Vista la complementarità del presente regolamento e della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, e vista la necessità di garantire la continuità della protezione degli adulti in situazioni transfrontaliere che coinvolgono Stati membri e paesi terzi, è opportuno allineare, ove possibile, l'interpretazione delle norme del presente regolamento e delle norme della convenzione.
(10)Inoltre, a guidare l'interpretazione delle norme del presente regolamento dovrebbero essere i suoi stessi obiettivi, che sono rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e di altri diritti degli adulti in situazioni transfrontaliere, tra cui il diritto all'autonomia, l'accesso alla giustizia, il diritto di proprietà, il diritto di essere ascoltati, il diritto alla libera circolazione e l'uguaglianza. A questo proposito il presente regolamento si basa sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e sul diritto umanitario internazionale in materia. Una parte significativa degli adulti cui si applica il presente regolamento è costituita da persone con disabilità. I loro diritti, compreso il diritto all'uguaglianza davanti alla legge, all'integrità, all'accesso alla giustizia e al rispetto per la dignità intrinseca e l'autonomia individuale, sono garantiti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ("UNCRPD"), di cui sia l'Unione che i suoi Stati membri sono parti. I diritti garantiti nell'UNCRPD devono essere tutelati nei procedimenti nazionali come in quelli transfrontalieri e, ove siano prese misure riguardanti persone con disabilità, queste misure devono essere in linea con l'UNCRPD. Il presente regolamento, in quanto stabilisce norme di diritto internazionale privato per i procedimenti transfrontalieri, dovrebbe essere applicato in modo coerente con gli obblighi in materia di diritti umani di cui all'UNCRPD, in particolare con i suoi articoli 3, 9, 12 e 19. In quanto parti contraenti dell'UNCRPD, gli Stati membri devono garantire che le leggi sostanziali e procedurali nazionali sul trattamento degli adulti siano coerenti con gli obblighi in materia di diritti umani di cui all'UNCRPD. In particolare gli Stati membri devono rispettare l'uguaglianza degli adulti davanti alla legge, il loro diritto di godere della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita, con il sostegno di cui dovessero necessitare, come pure la loro autonomia e integrità in conformità dell'articolo 12 UNCRPD.
(11)Oltre alla tutela nelle situazioni transfrontaliere dei diritti e delle libertà e fondamentali e di altri diritti degli adulti, tra cui il rispetto della loro volontà e delle loro preferenze, il presente regolamento mira a migliorare l'efficacia e la rapidità dei procedimenti amministrativi e giudiziari riguardanti la protezione degli adulti, semplificando e snellendo i meccanismi di cooperazione nei procedimenti transfrontalieri. Suo scopo è altresì rafforzare la certezza del diritto e la prevedibilità nei rapporti transfrontalieri, sia per gli adulti che per i loro rappresentanti e altre parti, che siano soggetti pubblici o privati. Garantendo maggiore certezza del diritto e procedure digitalizzate più semplici e snelle si dovrebbe inoltre incoraggiare le persone a esercitare il diritto alla libera circolazione.
(12)Il presente regolamento dovrebbe disciplinare le materie di diritto civile aventi ad oggetto la protezione degli adulti, in particolare connesse alle misure, agli atti pubblici e ai poteri di rappresentanza e finalizzate alla protezione dell'adulto. La protezione è necessaria a causa di un'insufficienza o un'alterazione delle facoltà personali dell'adulto, che può essere permanente o temporanea e, tra l'altro, di carattere fisico o psicosociale, oppure legata a una malattia connessa all'età, come la malattia di Alzheimer, o derivante da un problema di salute, come il coma. La protezione è necessaria in particolare quando gli ostacoli all'interazione con una varietà di fattori personali e ambientali impediscono la partecipazione dell'adulto alla società su base di uguaglianza con gli altri, in particolare quando l'insufficienza o l'alterazione delle facoltà personali è tale da impedire all'adulto di curare i propri interessi, ad esempio in termini di beni e personali o di salute. La grave incuria degli interessi personali o di interessi in termini di beni dei familiari di cui l'adulto è responsabile può denotare anch'essa un'alterazione o un'insufficienza delle facoltà personali dell'adulto.
(13)Nei casi in cui siano state disposte misure per la protezione di un minore che devono rimanere in vigore o prendere effetto dopo il raggiungimento della sua maggiore età, è opportuno che queste misure rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento dacché il minore abbia compiuto i 18 anni.
(14)La terminologia delle misure di protezione varia a seconda del sistema giuridico dei singoli Stati membri e queste differenze terminologiche non dovrebbero pregiudicarne il riconoscimento in altri Stati membri.
(15)A prescindere dalla terminologia giuridica in uso nei singoli Stati membri, le misure di protezione degli adulti disposte in conformità dei diritti fondamentali degli interessati dovrebbero circolare senza ostacoli nell'Unione. A questo scopo è opportuno che il presente regolamento sia interpretato in conformità della Carta e dell'UNCRPD. Per proteggere il diritto all'autonomia, il presente regolamento dovrebbe prevedere garanzie e consentire il rifiuto del riconoscimento di misure disposte senza che sia stata data all'adulto la possibilità di essere ascoltato, tranne in circostanze eccezionali giustificate dall'urgenza della situazione, o che siano manifestamente contrarie all'ordine pubblico. Nel valutare se la misura disposta dalle autorità di un altro Stato membro sia o meno manifestamente contraria all'ordine pubblico, le autorità dello Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento dovrebbero valutare se detta misura garantisce i diritti fondamentali dell'adulto, alla luce degli articoli 3, 9, 12 e 19 UNCRPD.
(16)Per garantirne l'interpretazione uniforme, il presente regolamento dovrebbe definire in particolare le nozioni di adulto, rappresentante e autorità, che possono assumere significati diversi nei sistemi giuridici degli Stati membri. Ai fini del presente regolamento, un adulto è una persona che abbia compiuto i 18 anni. A seconda del contesto questa definizione dovrebbe riferirsi ad esempio agli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi, o agli adulti che hanno conferito poteri di rappresentanza perché siano esercitati qualora non siano in grado di curare i propri interessi.
(17)I riferimenti al termine "rappresentante" nel presente regolamento dovrebbero intendersi fatti, a seconda del caso, a uno o più rappresentanti.
(18)Ai fini del presente regolamento e in linea con la terminologia usata nella convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, la nozione di "autorità" dovrebbe intendersi riferita alle autorità amministrative o giudiziarie che prendono misure di protezione dell'adulto. Più in generale con l'espressione "autorità competente" dovrebbe intendersi un'autorità pubblica di uno Stato membro cui sono attribuite responsabilità in materia di protezione degli adulti. Rientrano in questa definizione le autorità che prendono misure, le autorità che redigono atti pubblici e le autorità che rilasciano attestati, modelli o il certificato europeo di rappresentanza. Vi rientrano anche altre autorità o soggetti che agiscono in veste ufficiale nelle materie relative alla protezione degli adulti, ad esempio i responsabili della supervisione o dell'attuazione delle misure.
(19)Le norme sulla competenza internazionale e sulla legge applicabile in relazione alla protezione degli adulti dovrebbero essere quelle di cui alla convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, al fine di evitare discrepanze e garantire, per quanto possibile, che a un procedimento che coinvolge Stati membri e paesi terzi parti della convenzione si applichino le medesime norme. È possibile che, quando il presente regolamento diventerà applicabile, alcuni Stati membri non saranno parti contraenti della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti. Per tenere conto di tutti gli scenari, la convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti dovrebbe essere allegata al presente regolamento.
(20)È opportuno integrare il sistema della competenza internazionale di cui alla convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti per tener debito conto della scelta del foro compiuta dagli adulti nell'Unione. Per tutelare meglio il diritto all'autonomia degli adulti, dovrebbe esserne rispettata la scelta del foro compiuta quando prendono disposizioni per la loro rappresentanza futura, senza che siano necessari procedimenti aggiuntivi, in particolare l'approvazione da parte delle autorità dello Stato membro in cui hanno la residenza abituale. Tuttavia, considerando che le circostanze finanziarie o personali di un adulto possono mutare tra il momento in cui sceglie il foro e il momento in cui necessita di protezione, il giudice prescelto dovrebbe avere la possibilità di valutare se, al momento in cui è adito, la scelta compiuta dall'adulto sia ancora nel suo interesse. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata principalmente tenendo conto delle opinioni dell'adulto e della rilevanza dei cambiamenti delle sue condizioni di vita e dei suoi beni, verificatisi dal momento in cui ha scelto il foro.
(21)La definizione di un criterio di competenza aggiuntivo basato sulla scelta dell'adulto non dovrebbe perturbare il meccanismo istituito dalla convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti né pregiudicare l'efficacia delle comunicazioni tra le autorità, e dovrebbe evitare conflitti positivi e negativi di competenza. I meccanismi di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11 della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, che attribuiscono priorità a certi criteri di competenza, limitano gli effetti di certe misure e prevedono uno scambio di informazioni tra le autorità della residenza abituale e le autorità con competenza concorrente o sussidiaria, dovrebbero applicarsi pertanto anche nell'Unione alle autorità che esercitano la competenza conformemente alla scelta compiuta dall'adulto. Tali disposizioni dovrebbero di conseguenza applicarsi in relazione alle autorità scelte dall'adulto allo stesso modo in cui si applicano in relazione alle autorità della residenza abituale.
(22)Le autorità che intendono esercitare la competenza conformemente alla scelta compiuta dall'adulto non dovrebbero procedere se le autorità della residenza abituale dell'adulto hanno già esercitato la competenza, in particolare se hanno disposto una misura o deciso che non occorre disporne, oppure se un procedimento è pendente dinanzi a esse.
(23)Il presente regolamento dovrebbe integrare pienamente le norme sulla legge applicabile di cui alla convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti. Per garantire un'applicazione coerente del presente regolamento, il riferimento al capo III della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti relativo alla legge applicabile dovrebbe intendersi fatto all'intero capo, comprese le norme di cui all'articolo 16 della medesima convenzione riguardanti la modifica o la cessazione dei poteri di rappresentanza.
(24)La fiducia reciproca nell'amministrazione della giustizia nell'Unione giustifica il principio secondo cui le misure di protezione degli adulti disposte in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati membri senza che sia necessario ricorrere a procedimenti particolari. Ciò non dovrebbe precludere a nessun interessato la possibilità di chiedere una decisione attestante la presenza o l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento. Dovrebbe spettare al diritto nazionale dello Stato membro in cui è presentata tale domanda stabilire chi possa essere considerato persona interessata avente il diritto di presentarla. Per tutelare il diritto degli adulti di accesso alla giustizia e consentire loro un ricorso adeguato, e indipendentemente dalla natura e dalla portata della misura, gli adulti dovrebbero avere il diritto di chiedere una decisione attestante la presenza o l'assenza di motivi che di diniego.
(25)Il riconoscimento e l'esecuzione delle misure dovrebbero basarsi sul principio della fiducia reciproca. Pertanto i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo, alla luce dell'obiettivo alla base del presente regolamento, ossia facilitare il riconoscimento e l'esecuzione delle misure e la circolazione dei poteri di rappresentanza e tutelare efficacemente i diritti degli adulti. In particolare non dovrebbe essere possibile procedere al riesame della competenza delle autorità dello Stato membro di origine.
(26)Dovrebbe essere possibile rifiutare il riconoscimento di una misura solo ove sussistano uno o più motivi di diniego del riconoscimento. Nel rispetto del principio della fiducia reciproca, è opportuno che l'elenco dei motivi di diniego del riconoscimento nel presente regolamento sia esaustivo. Le misure di protezione degli adulti possono essere di lungo termine e comportare adattamenti successivi. Le norme applicabili al diniego del riconoscimento dovrebbero tener conto di questi cambiamenti nel tempo. La misura presa successivamente in un paese terzo che avrebbe avuto la competenza in virtù del presente regolamento dovrebbe quindi sostituire una misura precedente ove le due misure siano incompatibili. Per evitare misure incompatibili negli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento istituisca il sistema chiuso della competenza e il meccanismo di informazione reciproca tra autorità competenti e autorità centrali.
(27)In linea di principio il procedimento diretto a proteggere un adulto dovrebbe informarsi alle opinioni espresse dall'adulto. Agli adulti dovrebbe pertanto essere garantita la possibilità effettiva e autentica di esprimere liberamente le proprie opinioni in conformità degli articoli 20, 25, 26 e 47 della Carta e degli articoli 3, 9, 12, 13 e 19 UNCRPD. All'adulto dovrebbe essere garantita detta possibilità salvo nei casi di urgenza, compresi i casi in cui non sia assolutamente in grado di esprimersi. Non può essere riconosciuta la misura disposta senza che l'adulto abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, tranne in circostanze eccezionali di urgenza e di comprovata incapacità di esprimersi. Il fatto che l'adulto abbia avuto la possibilità di essere ascoltato dovrebbe essere oggetto di valutazione uniforme nell'Unione e non già essere valutato alla luce dei principi procedurali fondamentali dello Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento. Un esempio di caso di urgenza è la situazione in cui l'adulto deve essere sottoposto a un intervento chirurgico urgente e non può, vista la sua situazione clinica, esprimere le proprie opinioni.
(28)Dovrebbe spettare al diritto nazionale stabilire la procedura e le modalità di audizione dell'adulto, nel rispetto dei diritti degli adulti all'accessibilità. Se è necessaria un'audizione in un contesto transfrontaliero, le autorità degli Stati membri dovrebbero ricorrere agli strumenti specifici della cooperazione giudiziaria internazionale ivi compresi, se del caso, quelli di cui al regolamento (UE) 2020/1783.
(29)Al fine di tenere conto dei vari sistemi che trattano della protezione degli adulti negli Stati membri, gli atti pubblici di protezione degli adulti e dei loro interessi dovrebbero essere accettati in tutti gli Stati membri. Un atto pubblico di protezione di un adulto o dei suoi interessi formato da un'autorità di uno Stato membro può segnatamente dichiarare i poteri di rappresentanza conferiti da un adulto per quando non sarà in grado di curare i propri interessi, oppure contenere direttive previe su quel che auspica o preferisce l'adulto ovvero istruzioni dirette in materie come la salute, il benessere o la nomina di un rappresentante da parte di un'autorità. Gli atti pubblici dovrebbero avere in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato membro di origine, o gli effetti più comparabili. Nel determinare l'efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più comparabili è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell'atto pubblico nel diritto dello Stato membro di origine.
(30)Per agevolare la circolazione delle misure e degli atti pubblici all'interno dell'Unione, è necessario prevedere attestati che li accompagnino per i casi in cui debbano essere riconosciuti, eseguiti o, a seconda dei casi, accettati all'estero. Le procedure di rettifica, revoca e contestazione degli attestati utilizzati per il riconoscimento e l'esecuzione di misure e l'accettazione degli atti pubblici dovrebbero essere disciplinate dal diritto nazionale. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, le autorità che rilasciano gli attestati esercitano funzioni giudiziarie e il rilascio si colloca nella continuità del precedente procedimento giudiziario. Gli Stati membri dovrebbero pertanto predisporre ricorsi effettivi e adeguati in relazione a tale rilascio.
(31)È opportuno che in tutti gli Stati membri siano designate autorità centrali. Le autorità centrali dovrebbero in particolare assistere le autorità competenti nei procedimenti transfrontalieri e cooperare sia su questioni generali che in casi specifici. Nei singoli casi la cooperazione non dovrebbe limitarsi a una parte specifica della procedura giudiziaria o amministrativa e dovrebbe essere avviata e proseguita ove sussista un elemento transfrontaliero e sia necessaria la cooperazione.
(32)Per evitare intermediari inutili e favorire la rapidità delle comunicazioni, le autorità competenti dovrebbero poter chiedere informazioni o assistenza direttamente all'autorità centrale dello Stato membro richiesto, ma anche, se del caso, inviare la richiesta per il tramite dell'autorità centrale del loro Stato membro.
(33)In base all'articolo 19 UNCRPD, le persone con disabilità devono avere la possibilità di scegliere, su una base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non devono essere obbligate a vivere in una particolare sistemazione. Ai fini del presente regolamento, possono presentarsi situazioni in cui le autorità di uno Stato membro devono prendere una misura sul luogo di residenza o per il collocamento temporaneo di un adulto. Sono esempi di queste situazioni i casi in cui le autorità assistono l'adulto nel prendere una decisione sul luogo di residenza o in cui l'adulto non è in grado di esprimere le sue opinioni e non ha conferito il potere di decidere il suo luogo di residenza a un rappresentante ed è quindi necessaria l'ammissione in una struttura di assistenza. Nei casi in cui sia necessario procedere a tale collocamento in un altro Stato membro, dovrebbe essere prevista una procedura di consultazione per avere il consenso dell'autorità centrale dello Stato membro del collocamento prima di disporre tale misura. La richiesta di consenso presentata dall'autorità di origine dovrebbe indicare i motivi della misura proposta e le opinioni espresse dall'adulto interessato, ove possibile, alla luce dell'articolo 19 UNCRPD. L'autorità centrale dello Stato membro del collocamento dovrebbe poter decidere quanto prima se acconsentire o rifiutare. La mancanza di una risposta entro sei settimane non dovrebbe essere considerata quale consenso e la misura non dovrebbe essere attuata senza consenso. Non si dovrebbe procedere a consultazione quando il collocamento è presso privati e non richiede la supervisione di un'autorità pubblica dello Stato membro del collocamento.
(34)Nelle situazioni in cui l'adulto ha legami sostanziali con uno Stato membro diverso da quello le cui autorità hanno la competenza in virtù del presente regolamento, ad esempio sulla base della sua regolare presenza o del possesso di attività finanziarie complesse in quello Stato, può essere necessaria la nomina di un rappresentante in tale altro Stato membro. In situazioni simili può essere necessario che il rappresentante sia geograficamente vicino e abbia una buona conoscenza delle leggi per garantire la continuità della protezione dell'adulto. Nei casi in cui il rappresentante nell'altro Stato membro debba essere nominato da un'autorità competente, dovrebbe essere possibile chiederne la designazione alle autorità dello Stato membro con cui l'adulto ha legami sostanziali e recuperare le spese sostenute.
(35)I rappresentanti degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi dovrebbero poter far valere i poteri di rappresentanza di tali adulti e curarne gli interessi senza ostacoli all'interno dell'Unione. I rappresentanti dovrebbero pertanto poter dimostrare con facilità qualifica e poteri in un altro Stato membro, ad esempio in uno Stato membro in cui si trovano i beni immobiliari o altri beni dell'adulto. Perché ciò sia possibile, dovrebbe essere istituito un certificato europeo di rappresentanza ("certificato"). Tale certificato dovrebbe essere un certificato uniforme da rilasciare per essere utilizzato in un altro Stato membro. In osservanza al principio di sussidiarietà, il certificato non dovrebbe prendere il posto di eventuali documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri.
(36)Il certificato può essere richiesto dal rappresentante dell'adulto sulla base di una misura esistente o di poteri di rappresentanza confermati ("misura d'origine" e "poteri di rappresentanza confermati d'origine"). Dovrebbe pertanto essere rilasciato solo nei casi in cui l'adulto non è di fatto in grado di curare i propri interessi e il rappresentante ha il diritto di rappresentarlo attivamente in una o più questioni specifiche. Il certificato dovrebbe riportare informazioni sulla portata dei poteri che il rappresentante ha il diritto di esercitare per conto dell'adulto e, se del caso, sulle materie in cui il rappresentante non può agire o può agire a determinate condizioni.
(37)L'uso del certificato non dovrebbe essere obbligatorio. Ciò significa che il rappresentante di un adulto avente il diritto di richiedere un certificato non dovrebbe essere obbligato a farlo, ma dovrebbe essere libero di avvalersi dei documenti nazionali o degli altri strumenti messi a disposizione dal presente regolamento (misura o atto pubblico) quando fa valere i propri poteri in un altro Stato membro. Chi agisce per proprio conto non dovrebbe essere tenuto a presentare un certificato, quindi il certificato dovrebbe essere rilasciato solo ai rappresentanti che hanno bisogno di dimostrare i poteri di agire a sostegno o per conto di un adulto.
(38)Per accelerare il rilascio del certificato e garantire che l'autorità competente del rilascio disponga di informazioni sufficienti sul procedimento in esame, la competenza a rilasciare il certificato dovrebbe essere attribuita all'autorità competente che ha preso la misura o confermato i poteri di rappresentanza oppure a un'altra autorità competente che ha accesso alle informazioni sulla misura d'origine o sui poteri di rappresentanza d'origine ("autorità di rilascio"). Dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro designare le proprie autorità di rilascio e stabilire se possano coinvolgere altri organismi competenti nel processo di rilascio. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione le informazioni pertinenti relative alle autorità incaricate di rilasciare un certificato affinché tali informazioni siano rese disponibili al pubblico.
(39)Per far sì che il processo di rilascio del certificato sia uniforme in tutta l'Unione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme sul rilascio del certificato. L'autorità di rilascio dovrebbe rilasciare il certificato su richiesta e previa verifica degli elementi da certificare. La procedura di domanda e rilascio del certificato dovrebbe risultare semplificata dal fatto che l'autorità di rilascio del certificato ha accesso alla misura d'origine o ai poteri di rappresentanza confermati d'origine ed è a conoscenza della continuità della loro validità e delle informazioni ivi contenute. Ove possibile, prima di rilasciare il certificato l'autorità di rilascio dovrebbe consultare il sistema di interconnessione dei registri della protezione istituiti dal presente regolamento per verificare se esistano misure o poteri di rappresentanza confliggenti in un altro Stato membro. Qualora in una domanda di certificato il richiedente indichi che il certificato dovrebbe servire a dimostrare i propri poteri per uno scopo o in un contesto specifico, l'autorità di rilascio dovrebbe per quanto possibile inserire nel certificato informazioni sufficientemente dettagliate che riflettano detto scopo o contesto. L'originale del certificato dovrebbe essere conservato dall'autorità di rilascio che dovrebbe rilasciare al richiedente una o più copie autentiche del certificato. Il certificato dovrebbe essere rilasciato utilizzando il modulo obbligatorio di cui all'allegato del presente regolamento. Per ridurre i costi di traduzione quando il certificato è presentato in un altro Stato membro, è opportuno che il modulo del certificato di cui all'allegato del presente regolamento sia disponibile in tutte le lingue dell'Unione.
(40)Per far sì che il certificato e le sue copie autentiche rimangano aggiornati e basati su una misura d'origine valida o su poteri di rappresentanza confermati d'origine validi, la validità del certificato e delle sue copie autentiche dovrebbe essere limitata nel tempo. Allo scadere del certificato l'autorità di rilascio può rilasciare un nuovo certificato se sussistono tutti gli elementi per il rilascio del certificato. Scopo di limitare la validità è permettere all'autorità di rilascio di verificare regolarmente che non sia mutata la situazione giuridica dell'adulto, ad esempio sulla base di una misura successiva riguardante l'adulto o di una revoca dei poteri del rappresentante. La validità del certificato dovrebbe essere in linea di principio limitata a un anno. L'autorità di rilascio può però stabilire un periodo di validità diverso a seconda dei casi, tenendo anche conto della presunzione di validità del certificato e degli effetti legati al certificato rilasciato, specie la protezione dei terzi che concludono transazioni con il rappresentante. L'autorità di rilascio dovrebbe considerare in particolare la natura e la durata prevista della protezione, la validità della misura d'origine, le disposizioni stabilite dall'adulto nei poteri di rappresentanza confermati d'origine, come pure l'obiettivo che il certificato debba riflettere in modo accurato la situazione giuridica dell'adulto per tutta la durata della sua validità. Visto il contesto, l'autorità di rilascio può rilasciare il certificato per un periodo inferiore a un anno, se ad esempio la misura d'origine deve durare meno di un anno, o per un periodo superiore a un anno, se ad esempio la misura d'origine deve durare per più anni e la probabilità che cambino le circostanze riguardanti l'adulto è minima. Il periodo di validità delle copie autentiche del certificato dovrebbe corrispondere al periodo di validità del certificato.
(41)Il certificato dovrebbe produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri. Non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo ma avere forza probatoria e si dovrebbe presumere che dimostri con esattezza gli elementi accertati nel certificato in forza della legge applicabile alla protezione di un adulto specifico o di altra legge applicabile a elementi specifici. Tale presunzione di esattezza è corroborata dal fatto che prima di rilasciare il certificato, l'autorità di rilascio dovrebbe verificare, anche attraverso il sistema di interconnessione, che la misura d'origine o i poteri di rappresentanza confermati d'origine siano ancora validi e non siano stati sostituiti da una misura o poteri di rappresentanza confermati successivi. La forza probatoria del certificato non dovrebbe tuttavia estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, ad esempio la questione se un determinato bene appartenesse o meno all'adulto.
(42)A chiunque tratti con un rappresentante indicato in un certificato valido come avente diritto a rappresentare un adulto in una materia specifica dovrebbero essere riconosciute garanzie appropriate se ha agito in buona fede contando sull'esattezza delle informazioni contenute nel certificato. La medesima garanzia dovrebbe essere riconosciuta a chiunque, in base alle informazioni contenute in un certificato valido, consenta al rappresentante dell'adulto l'accesso a beni immobiliari o altri beni dell'adulto, corrisponda pagamenti a detto rappresentante oppure acquisti o riceva beni dallo stesso, ove questi sia indicato in un certificato valido come avente diritto ad agire per conto dell'adulto in tali materie. La protezione andrebbe garantita qualora siano prodotte copie autentiche che sono ancora valide.
(43)Per garantire l'accesso alla giustizia e migliorare l'affidabilità del certificato, è necessario prevedere strumenti di ricorso avverso le decisioni dell'autorità di rilascio di rilasciare o rifiutare il rilascio di un certificato o la decisione di rettificare, modificare o revocare un certificato. Ove il certificato sia rettificato, modificato o ritirato, l'autorità di rilascio dovrebbe informare le persone cui sono state rilasciate copie autentiche, al fine di evitare un uso illecito di tali copie.
(44)Per garantire la continuità della protezione agli adulti in situazioni transfrontaliere nell'Unione, le autorità competenti e le autorità centrali dovrebbero avere accesso alle informazioni sull'esistenza di misure prese da altre autorità, anche in un altro Stato membro. Per tutelare il diritto all'autonomia e la libertà di compiere le proprie scelte è inoltre fondamentale che sia rispettata la volontà espressa da un adulto nei poteri di rappresentanza, anche ove tali poteri siano stati conferiti dall'adulto in un altro Stato membro o confermati dalle autorità competenti di un altro Stato membro. Per un migliore accesso alle informazioni delle autorità competenti e delle autorità centrali e onde evitare procedimenti paralleli o che non si tenga conto dei poteri di rappresentanza, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a istituire e tenere uno o più registri che riportano i dati sulla protezione degli adulti. I registri della protezione dovrebbero riportare informazioni obbligatorie in ordine alle misure prese dalle rispettive autorità e, qualora il loro diritto nazionale prescriva la conferma dei poteri di rappresentanza da parte di un'autorità competente, informazioni obbligatorie in ordine a tali poteri di rappresentanza confermati. Per garantire l'interoperabilità e la disponibilità delle informazioni relative alla protezione degli adulti nell'Unione, gli Stati membri che hanno istituito, prima dell'adozione del presente regolamento, registri delle misure di protezione, dei poteri di rappresentanza confermati o di altri tipi di poteri di rappresentanza registrati a norma del diritto nazionale dovrebbero pubblicare in tali registri le medesime informazioni obbligatorie.
(45)Per garantire la pertinenza delle informazioni trasmesse attraverso il sistema di interconnessione, è opportuno che agli Stati membri non sia impedito mettere a disposizione attraverso detto sistema informazioni aggiuntive oltre a quelle obbligatorie. Gli Stati membri dovrebbero segnatamente avere la possibilità di mettere a disposizione attraverso il sistema di interconnessione informazioni riguardanti la natura della misura, il nome del rappresentante o dati storici sulle misure e i poteri di rappresentanza registrati prima dell'applicazione del presente regolamento.
(46)Per agevolare l'accesso alle informazioni riportate nei registri della protezione o nei registri di altri poteri di rappresentanza delle autorità competenti e delle autorità centrali che vi abbiano interesse e si trovano in altri Stati membri, detti registri delle misure, dei poteri di rappresentanza confermati o di altri tipi di poteri di rappresentanza dovrebbero essere interconnessi. Il presente regolamento dovrebbe costituire la base giuridica di tale interconnessione.
(47)L'interconnessione dei registri degli Stati membri è una componente essenziale del meccanismo di cooperazione per tutelare i diritti degli adulti nei procedimenti transfrontalieri e assicurare la certezza del diritto nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le informazioni conservate nei loro registri siano aggiornate. Nel modificare o porre fine a una misura disposta in un altro Stato membro, le autorità di uno Stato membro dovrebbero fare in modo di trasmettere informazioni adeguate alle autorità dell'altro Stato membro, in particolare perché possano aggiornare i registri della protezione.
(48)È opportuno garantire mezzi moderni ed efficienti in termini di tempo per le comunicazioni scritte tra le autorità competenti e le autorità centrali degli Stati membri. Per i procedimenti previsti dal presente regolamento, le comunicazioni scritte tra le autorità competenti e le autorità centrali degli Stati membri dovrebbero di norma avvenire con mezzi elettronici, attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile. Il sistema informatico decentrato dovrebbe costituirsi dei sistemi di back-end degli Stati membri e di punti di accesso interoperabili, tra cui il punto di accesso elettronico europeo, che ne dovrebbero assicurare l'interconnessione. I punti di accesso del sistema informatico decentrato dovrebbero basarsi sul sistema e-CODEX istituito dal regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(49)La trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato potrebbe risultare impossibile in ragione di un guasto del sistema o laddove la natura di ciò che deve essere trasmesso renda impraticabile la trasmissione con mezzi digitali, come nel caso di trasmissione di prove fisiche o materiali. Qualora non sia usato il sistema informatico decentrato, la comunicazione dovrebbe essere effettuata con i mezzi alternativi più appropriati. Tali mezzi alternativi dovrebbero comportare, tra l'altro, che la trasmissione sia effettuata il più rapidamente possibile e in modo sicuro con altro mezzo elettronico sicuro o tramite il servizio postale.
(50)Per garantire la flessibilità di determinate procedure transfrontaliere di protezione degli adulti, potrebbero essere più appropriati altri mezzi di comunicazione. È pertanto opportuno che le comunicazioni attraverso il sistema informatico decentrato non siano obbligatorie per le comunicazioni dirette tra le autorità, specie quando queste necessitano di comunicazioni personali dirette. In questi casi potrebbero essere utilizzati mezzi di comunicazione meno formali, come la posta elettronica. In considerazione del fatto che le autorità trattano dati sensibili, si dovrebbe tener sempre conto della sicurezza e dell'affidabilità dello scambio di informazioni nella scelta dei mezzi di comunicazione appropriati.
(51)È necessario prevedere un mezzo moderno di accesso alla giustizia che renda possibile a persone fisiche e giuridiche e alle autorità competenti degli Stati membri comunicare per via elettronica attraverso il punto di accesso elettronico europeo istituito sul portale europeo della giustizia elettronica con regolamento (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla digitalizzazione].
(52)Il punto di accesso elettronico europeo dovrebbe permettere la comunicazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche con le autorità competenti degli Stati membri nell'ambito dei procedimenti di decisione sul riconoscimento o non riconoscimento di una misura, e delle procedure di rilascio degli attestati e di rilascio, modifica, revoca, sospensione o ricorso del certificato europeo di rappresentanza. Le autorità competenti dello Stato membro dovrebbero comunicare attraverso il punto di accesso elettronico europeo solo quando la persona fisica o il soggetto privato ha dato previo ed esplicito consenso all'uso di tale mezzo di comunicazione.
(53)Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. I dati personali dovrebbero essere trattati a norma del presente regolamento solo per le finalità ivi specificate, fatto salvo l'ulteriore trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 89, del regolamento (UE) 2016/679.
(54)In generale i dati personali da trattare a norma del presente regolamento dovrebbero essere quelli contenuti nei documenti gestiti dalle autorità competenti e dalle autorità centrali degli Stati membri riguardanti gli adulti contemplati dal presente regolamento e i loro rappresentanti. Questi dati personali dovrebbero riferirsi in particolare alle informazioni necessarie per prendere una misura riguardante gli adulti contemplati dal presente regolamento e garantirne la continuità della protezione nelle situazioni transfrontaliere. Nell'applicare il presente regolamento, tratteranno tali dati personali le autorità competenti e le autorità centrali degli Stati membri. Anche la Commissione potrebbe avere bisogno di trattare questi dati ai fini di sviluppo e mantenimento dei mezzi di comunicazione digitale. Il presente regolamento non dovrebbe limitare il periodo di conservazione delle informazioni e dei dati personali trattati dalle autorità competenti e dalle autorità centrali degli Stati membri, in quanto la protezione degli adulti va spesso garantita sul lungo termine e le misure e gli atti pubblici rimangono vigenti per lunghi periodi.
(55)Oltre al trattamento dei dati di cui sopra, i dati personali dovrebbero altresì essere trattati a norma del presente regolamento per istituire il sistema di interconnessione dei registri della protezione e di altri registri dei poteri di rappresentanza, e per garantire la manutenzione e il corretto funzionamento di tale sistema. Tale trattamento aggiuntivo è giustificato dalla necessità che le autorità competenti e le autorità centrali degli Stati membri che vi abbiano interesse accedano a informazioni da cui risulti se un certo adulto è protetto in un altro Stato membro, nell'ottica di garantire la continuità della protezione in situazioni transfrontaliere e di aumentare la certezza del diritto e la prevedibilità. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della gestione tecnica, del mantenimento e della sicurezza dei loro registri e, in quanto previsto dal loro diritto nazionale, della correttezza e affidabilità dei dati ivi riportati. I dati relativi agli interessati dovrebbero essere principalmente conservati nei registri mantenuti dagli Stati membri. Anche la Commissione potrebbe avere bisogno di trattare dati a fini di sviluppo e mantenimento del sistema di interconnessione e di conservare temporaneamente i dati consultati attraverso il sistema di interconnessione.
(56)Le autorità competenti e autorità centrali degli Stati membri dovrebbero trattare i dati personali in conformità della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento (UE) 2016/679. Il presente regolamento dovrebbe costituire la base giuridica del trattamento dei dati personali a opera delle autorità competenti e delle autorità centrali degli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/679. Il presente regolamento dovrebbe altresì costituire la base giuridica del trattamento dei dati personali a opera della Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1725.
(57)Tra i dati degli adulti trattati a norma del presente regolamento possono figurare anche i loro dati sanitari. I dati sanitari personali possono rientrare esplicitamente nei documenti trattati a norma del presente regolamento oppure essere dedotti indirettamente dal fatto che l'adulto, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non è in grado di curare i propri interessi. A norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali relativi alla salute dovrebbero essere trattati come categoria particolare di dati personali. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le condizioni e garanzie relative al trattamento di tali categorie particolari di dati personali a opera delle autorità centrali e delle autorità competenti degli Stati membri in linea con l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679. Tratteranno i dati le autorità degli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali in conformità della lettera f) di tale articolo, oppure il trattamento sarà necessario, in conformità della lettera g) del medesimo articolo, per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del presente regolamento che mira a rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e di altri diritti degli adulti in situazioni transfrontaliere, migliorare l'efficacia e la rapidità dei procedimenti amministrativi e giudiziari di protezione degli adulti e rafforzare la certezza del diritto e la prevedibilità nei rapporti transfrontalieri. Il presente regolamento dovrebbe analogamente stabilire le condizioni e garanzie relative al trattamento di tali categorie particolari di dati personali a opera della Commissione, in linea con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725. Detto trattamento di dati sarà necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in conformità della lettera f) di tale articolo, oppure sarà necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del presente regolamento, in conformità della lettera g) del medesimo articolo.
(58)Dovrebbero sussistere garanzie adeguate per il trattamento di categorie particolari di dati personali e questi dati dovrebbero essere trattati a norma del presente regolamento solo ove necessario e proporzionato alle finalità di trattamento da quello identificate. Nell'istituire il sistema di interconnessione dovrebbero essere introdotte diverse garanzie. I dati trattati attraverso il sistema di interconnessione dovrebbero limitarsi a quanto necessario per accedere alle informazioni sulle misure e sui poteri di rappresentanza per un adulto specifico. Il trattamento effettuato nel sistema di interconnessione dovrebbe pertanto limitarsi ai dati personali inclusi nelle informazioni obbligatorie definite dal presente regolamento, salvo che gli Stati membri diano accesso a dati aggiuntivi attraverso il sistema di interconnessione, ad esempio sui poteri di rappresentanza registrati o sul nome di un rappresentante e sulla portata della rappresentanza. Il sistema di interconnessione non dovrebbe conservare dati personali, salvo per una conservazione temporanea finalizzata a garantire l'accesso ai dati stessi. L'accesso ai dati attraverso il sistema di interconnessione non dovrebbe essere pubblico. Solo le autorità competenti e le autorità centrali cui il diritto nazionale consente l'accesso ai registri nazionali dovrebbero poter accedere al sistema di interconnessione, purché abbiano interesse ad accedere a determinati dati. Gli atti di esecuzione dovrebbero fornire ulteriori garanzie in materia di protezione dei dati per quanto concerne le comunicazioni digitali e l'interconnessione dei registri.
(59)Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [data].
(60)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda l'istituzione del sistema informatico decentrato e del sistema decentrato di interconnessione previsti dal presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(61)I moduli e le informazioni resi pubblici e le comunicazioni tra autorità competenti e persone fisiche a norma del presente regolamento dovrebbero essere accessibili in conformità della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il requisito di accessibilità dovrebbe essere valutato e attuato tenendo conto della natura e degli effetti giuridici delle informazioni o comunicazioni. In particolare gli attestati e il certificato europeo di rappresentanza dovrebbero riflettere con precisione e nel dettaglio il contenuto della misura disposta o dei poteri di rappresentanza conferiti e non dovrebbero essere semplificati.
(62)Al fine di garantire che gli attestati di cui agli articoli 15 e 17 e il certificato europeo di rappresentanza di cui al capo VII del presente regolamento siano tenuti aggiornati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare gli allegati da I a X del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(63)In base al principio della fiducia reciproca e al fine di agevolare le procedure transfrontaliere, è opportuno semplificare le formalità amministrative relative alla circolazione dei documenti pubblici nelle materie inerenti alla protezione degli adulti. I documenti pubblici presentati ai fini del presente regolamento dovrebbero pertanto essere esenti da legalizzazione o formalità analoghe, ad esempio l'apostille. Tale esenzione dovrebbe riguardare i documenti pubblici rilasciati da un'autorità pubblica di uno Stato membro e presentati alle autorità pubbliche di un altro Stato membro. L'esenzione dovrebbe in particolare applicarsi nell'ambito dei procedimenti giudiziari aventi un elemento transfrontaliero o nelle procedure stabilite dal presente regolamento e dovrebbe riguardare i documenti pubblici direttamente connessi alla protezione degli adulti e altri documenti giustificativi.
(64)Nei rapporti tra gli Stati membri il presente regolamento dovrebbe prevalere sulla convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti. Tuttavia, per garantire l'applicazione di detta convenzione in relazione ai paesi terzi che ne sono parti contraenti e cui non si applica il presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento non si applichi nelle circostanze specifiche in cui l'adulto ha la residenza abituale nell'Unione e l'elemento transfrontaliero del procedimento in esame riguardi un siffatto paese terzo. È altresì opportuno che la cooperazione tra le autorità competenti e le autorità centrali di uno Stato membro e quelle di una parte contraente della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti sia disciplinata dalle disposizioni pertinenti della convenzione.
(65)Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai minori di 18 anni anche nei casi in cui abbiano acquisito la capacità di agire prima di tale età. Ciò dovrebbe evitare una sovrapposizione con l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio e della convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori. Ciò dovrebbe anche impedire che determinate persone restino escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento e dai due strumenti menzionati.
(66)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(67)[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.] OPPURE
(68)[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [con lettera del …] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]
(69)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la tutela dei diritti degli adulti in situazioni transfrontaliere nell'Unione, migliorare l'efficacia e la rapidità dei procedimenti transfrontalieri di protezione degli adulti e aumentare la certezza del diritto e la prevedibilità in tali situazioni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'applicabilità diretta e della natura vincolante del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme che:
a)determinano lo Stato membro le cui autorità sono competenti a prendere misure di protezione della persona o dei beni dell'adulto;
b)determinano la legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza;
c)determinano la legge applicabile alla rappresentanza dell'adulto;
d)assicurano il riconoscimento e l'esecuzione di tali misure in tutti gli Stati membri;
e)assicurano l'accettazione degli atti pubblici in tutti gli Stati membri;
f)stabiliscono la cooperazione tra le autorità competenti e le autorità centrali degli Stati membri per conseguire gli obiettivi del presente regolamento;
g)dispongono la digitalizzazione delle comunicazioni tra le autorità competenti e le autorità centrali e prevedono mezzi digitali di comunicazione tra persone fisiche e giuridiche e le autorità competenti;
h)istituiscono un certificato europeo di rappresentanza;
i)istituiscono un sistema di interconnessione dei registri della protezione degli Stati membri.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento si applica nelle materie di diritto civile alla protezione degli adulti in situazioni transfrontaliere che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi.
2.Il presente regolamento si applica anche alle misure concernenti l'adulto che non aveva compiuto i 18 anni quando sono state disposte.
3.Le questioni di cui al paragrafo 1 possono comprendere, in particolare:
a)la determinazione dell'incapacità dell'adulto e l'istituzione di un regime di protezione;
b)il collocamento dell'adulto sotto la protezione di un'autorità giudiziaria o amministrativa;
c)la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;
d)la designazione e le funzioni della persona o dell'organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni dell'adulto, di rappresentarlo o di assisterlo;
e)le decisioni di collocamento dell'adulto in un istituto o altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione;
f)l'amministrazione, la conservazione o la facoltà di disporre dei beni dell'adulto;
g)l'autorizzazione a compiere un determinato intervento per proteggere la persona o i beni dell'adulto.
4.Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
a)le obbligazioni alimentari;
b)la costituzione, l'annullamento e lo scioglimento del matrimonio o di una relazione analoga, nonché la separazione legale;
c)i regimi patrimoniali fra coniugi e i regimi dello stesso tipo applicabili alle relazioni analoghe al matrimonio;
d)le amministrazioni fiduciarie e le successioni;
e)la previdenza sociale;
f)le misure pubbliche di carattere generale in materia di sanità;
g)le misure disposte nei confronti di una persona conseguentemente alla commissione di reati da parte della stessa;
h)le decisioni sul diritto d'asilo e in materia di immigrazione;
i)le misure aventi come unico fine la salvaguardia della pubblica sicurezza.
5.Il paragrafo 4 non pregiudica, nelle materie menzionate, la qualità di una persona ad agire quale rappresentante dell'adulto.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)"adulto": chiunque abbia compiuto i 18 anni;
(2)"misura": a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi misura disposta da un'autorità di uno Stato membro per proteggere un adulto;
(3)"poteri di rappresentanza": i poteri conferiti da un adulto, mediante accordo o atto unilaterale, perché siano esercitati qualora questi non sia in grado di curare i propri interessi;
(4)"Stato membro di origine": lo Stato membro in cui è stata disposta la misura o è stato formalmente redatto l'atto pubblico;
(5)"atto pubblico": qualsiasi documento in materia di protezione di un adulto che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:
a)riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; e
b)sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine;
(6)"autorità": qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa di uno Stato membro competente a disporre misure di protezione della persona o dei beni di un adulto;
(7)"autorità di origine": l'autorità che ha disposto la misura o formalmente redatto l'atto pubblico;
(8)"poteri di rappresentanza confermati": i poteri di rappresentanza confermati da un'autorità competente affinché il rappresentante investito di detti poteri possa esercitarli;
(9)"autorità competente": l'autorità pubblica di uno Stato membro competente in materia di protezione degli adulti;
(10)"sistema di interconnessione": il sistema di interconnessione dei registri della protezione e dei registri di altri poteri di rappresentanza;
(11)"sistema informatico decentrato": rete di sistemi informatici e punti di accesso interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro, comprensiva del punto di accesso elettronico europeo, e che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni;
(12)"registro della protezione": il registro in cui sono registrate le misure di protezione di un adulto o i poteri di rappresentanza confermati;
(13)"punto di accesso elettronico europeo": punto di accesso interoperabile come definito all'articolo 2, punto 5, del regolamento […] [regolamento sulla digitalizzazione];
Articolo 4
Riferimenti alla convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti
Laddove vi si faccia riferimento nel presente regolamento, si applica mutatis mutandis la convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti ("convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti"), allegata al presente regolamento.
Capo II
COMPETENZA
Articolo 5
Competenza generale
Fatto salvo l'articolo 6 del presente regolamento, la competenza è determinata in conformità del capo II della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti.
Articolo 6
Scelta del foro
1.Fatto salvo l'articolo 5, sono competenti le autorità di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui l'adulto ha la residenza abituale, se ricorrono tutte le condizioni seguenti:
a)l'adulto ha scelto le autorità dell'altro Stato membro quando era ancora in grado di curare i propri interessi;
b)l'esercizio della competenza è conforme all'interesse dell'adulto;
c)le autorità di uno Stato membro competenti a norma degli articoli da 5 a 8 della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti non hanno esercitato la competenza.
2.Nell'esercitare la competenza a norma del paragrafo 1, le autorità di uno Stato membro comunicano, utilizzando il modulo di cui all'allegato IV, l'autorità centrale dello Stato membro di residenza abituale dell'adulto, designata a norma dell'articolo 18.
3.La scelta del foro di cui al paragrafo 1 è formulata per iscritto ed è datata e firmata dall'adulto. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole della scelta.
4.I riferimenti all'articolo 5 della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, presenti all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, agli articoli 9 e 10 e all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, della convenzione, si intendono fatti anche al presente articolo. Le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della convenzione devono essere altresì fornite, ove applicabile, all'autorità che ha esercitato la competenza in conformità del paragrafo 1.
Articolo 7
Competenza non esclusiva
La competenza conferita alle autorità scelte dall'adulto a norma dell'articolo 6 del presente regolamento non è esclusiva né può in particolare impedire alle autorità competenti a norma degli articoli 5 e 6 della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti di esercitare la competenza, ove le autorità scelte dall'adulto non abbiano esercitato la competenza o vi abbiano rinunciato.
Capo III
LEGGE APPLICABILE
Articolo 8
Determinazione della legge applicabile
La legge applicabile alla protezione transfrontaliera degli adulti è determinata in conformità del capo III della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti.
Capo IV
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE MISURE
Sezione 1
Riconoscimento delle misure
Articolo 9
Riconoscimento
1.La misura disposta dalle autorità di uno Stato membro è riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessario ricorrere a procedimenti particolari.
2.Ogni persona interessata, compreso l'adulto interessato dalla misura, può chiedere alle autorità di uno Stato membro che si pronuncino sul riconoscimento o non riconoscimento di una misura disposta in un altro Stato membro.
3.Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale in un procedimento riguardante il diniego o non diniego del riconoscimento davanti all'autorità di uno Stato membro, tale autorità è competente al riguardo.
Articolo 10
Motivi di diniego del riconoscimento
La misura disposta in un altro Stato membro può non essere riconosciuta:
a)se la misura è stata disposta, tranne in caso di urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato all'adulto la possibilità di essere ascoltato;
b)se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
c)se la misura è incompatibile con una misura disposta successivamente in un paese terzo che sarebbe stato competente ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 6, quando per quest'ultima misura siano adempiute le condizioni necessarie al suo riconoscimento nello Stato membro richiesto;
d)se non è stata rispettata la procedura di cui all'articolo 14.
Sezione 2
Esecutività ed esecuzione delle misure
Articolo 11
Esecutività (abolizione dell'exequatur)
La misura disposta dalle autorità di uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro lo è anche in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione che attesti l'esecutività.
Articolo 12
Esecuzione
1.Fatta salva la sezione 3, il procedimento di esecuzione delle misure prese in un altro Stato membro è disciplinata dal diritto dello Stato membro di esecuzione. La misura disposta in uno Stato membro che è esecutiva nello Stato membro richiesto è eseguita in tale Stato membro alle stesse condizioni di una misura presa nello Stato membro richiesto.
2.In deroga al paragrafo 1, i motivi di diniego o di sospensione dell'esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro richiesto si applicano nella misura in cui non sono incompatibili con i motivi di cui all'articolo 10.
Sezione 3
Disposizioni comuni
Articolo 13
Divieto di riesame del merito
In nessun caso la misura disposta dalle autorità di uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito.
Articolo 14
Procedura
1.Chiunque chieda o contesti il riconoscimento ovvero chieda l'esecuzione di una misura disposta in uno Stato membro o la faccia valere davanti alle autorità di un altro Stato membro deve produrre:
a)una copia della misura che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;
b)l'attestato rilasciato a norma dell'articolo 15.
2.L'autorità dinanzi alla quale è fatta valere una misura disposta in un altro Stato membro, ovvero è chiesta o contestata l'esecuzione o il riconoscimento di una misura disposta in un altro Stato membro può, se necessario, esigere dal richiedente che fornisca la traduzione o la traslitterazione dei contenuti dell'attestato di cui al paragrafo 1, lettera b).
Articolo 15
Attestato
L'autorità di origine, su istanza dell'interessato, rilascia un attestato utilizzando il modulo di cui all'allegato I, che rispecchia il contenuto della misura.
Capo V
ATTI PUBBLICI
Articolo 16
Accettazione degli atti pubblici
1.Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro di origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.
2.L'atto pubblico deve presentare tutte le condizioni di autenticità previste nello Stato membro di origine.
Articolo 17
Attestato
La persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità competente che lo ha formalmente redatto o registrato nello Stato membro di origine di compilare il modulo di cui all'allegato II precisando l'efficacia probatoria che l'atto pubblico ha nello Stato membro di origine.
Capo VI
COOPERAZIONE
Sezione 1
Autorità centrali
Articolo 18
Designazione di un'autorità centrale
1.Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali incaricate di assisterlo nell'applicazione del presente regolamento e ne specifica le competenze territoriali e materiali.
2.Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità centrali, le comunicazioni devono essere inviate direttamente all'autorità centrale competente. Se una comunicazione è stata inviata a un'autorità centrale non competente, quest'ultima la inoltra all'autorità centrale competente e informa il mittente al riguardo.
3.Gli Stati membri assicurano alle autorità centrali mezzi sufficienti e adeguati in termini di personale, risorse e moderni strumenti di comunicazione per consentire loro di svolgere adeguatamente i loro compiti a norma del presente regolamento.
Articolo 19
Compiti delle autorità centrali
1.Le autorità centrali cooperano tra loro e promuovono la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato membro in applicazione del presente regolamento.
2.Le autorità centrali mettono a disposizione informazioni sull'ordinamento, sulle procedure e sui servizi nazionali in materia di protezione degli adulti e prendono le misure che ritengono appropriate per migliorare l'applicazione del presente regolamento.
3.Le autorità centrali agevolano le comunicazioni tra autorità competenti con ogni mezzo.
Articolo 20
Localizzazione di un adulto o della persona suscettibile di fornire sostegno
Su richiesta di un'autorità di un altro Stato membro, l'autorità centrale di uno Stato membro aiuta, direttamente o tramite le autorità competenti, a localizzare:
a)l'adulto che risulti presente sul territorio dello Stato membro richiesto e che ha bisogno di protezione;
b)la persona che può dare sostegno a detto adulto, stando alle informazioni fornite dallo stesso o da un'altra autorità competente, e che risulta presente sul territorio dello Stato membro richiesto.
Articolo 21
Collocamento
1.Quando prospetta il collocamento dell'adulto in un altro Stato membro in un istituto o in un altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione, l'autorità di uno Stato membro richiede anzitutto il consenso dell'autorità centrale dell'altro Stato membro. A tal fine trasmette all'autorità centrale dello Stato membro richiesto un rapporto sull'adulto e i motivi della misura proposta utilizzando il modulo di cui all'allegato VI.
2.Il paragrafo 1 non si applica quando il collocamento è previsto presso privati.
3.Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, la decisione che concede o nega il consenso è trasmessa all'autorità richiedente entro sei settimane dal ricevimento della richiesta.
4.I paragrafi 1, 2 e 3 non precludono alle autorità centrali o alle autorità competenti la possibilità di concludere o mantenere accordi o regimi vigenti con le autorità centrali o con le autorità competenti di uno o più altri Stati membri che semplifichino la procedura di consultazione per ottenere il consenso nelle loro relazioni reciproche.
Articolo 22
Designazione di un rappresentante all'estero
1.L'autorità di uno Stato membro che intenda designare come rappresentante di un adulto un'autorità competente di un altro Stato membro, affinché assista l'attuazione di una misura, trasmette la richiesta all'autorità centrale dello Stato richiesto utilizzando il modulo di cui all'allegato VII.
2.Se l'autorità centrale richiesta lo chiede, l'autorità richiedente vigila a che sia rimborsato senza indugio quanto segue:
a)i compensi versati al rappresentante; e
b)i costi di attuazione della misura nell'altro Stato membro.
3.Prima di dare esecuzione alla richiesta, l'autorità centrale richiesta può chiedere all'autorità richiedente di provvedere a che sia versato un adeguato deposito o anticipo sui costi necessari.
4.L'obbligo in capo alle parti di sostenere i compensi e i costi di cui al paragrafo 2 oppure di versare un deposito o un anticipo a norma del paragrafo 3 è disciplinato dal diritto dello Stato membro dell'autorità richiedente.
Articolo 23
Riunioni delle autorità centrali
1.Per facilitare l'applicazione del presente regolamento le autorità centrali si riuniscono periodicamente.
2.Le riunioni delle autorità centrali sono convocate, in particolare, dalla Commissione in seno alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale conformemente alla decisione 2001/470/CE del Consiglio.
Sezione 2
Autorità competenti
Articolo 24
Attuazione delle misure
Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro di assisterle nell'attuazione delle misure.
Articolo 25
Scambio di informazioni tra autorità
1.In previsione di una misura e se la situazione dell'adulto lo richiede, le autorità di uno Stato membro possono chiedere a ogni autorità di un altro Stato membro in possesso di informazioni utili per la protezione dell'adulto di comunicare loro tali informazioni.
2.La richiesta di cui al paragrafo 1 è trasmessa direttamente o tramite l'autorità centrale dello Stato membro richiesto.
Articolo 26
Grave pericolo
1.Nel caso in cui l'adulto sia esposto ad un grave pericolo, le autorità competenti dello Stato membro in cui siano state o stiano per essere disposte misure di protezione dell'adulto, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza dell'adulto in un altro Stato membro, informano le autorità competenti di quest'ultimo Stato membro del suddetto pericolo e delle misure disposte o in esame.
2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse direttamente o tramite l'autorità centrale dello Stato membro richiesto.
Articolo 27
Comunicazioni dirette e cooperazione tra autorità
1.Ai fini del presente regolamento, le autorità degli Stati membri possono cooperare e comunicare direttamente tra loro, o scambiarsi direttamente richieste di informazioni, purché tali comunicazioni rispettino i diritti procedurali delle parti e la riservatezza delle informazioni.
2.La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo l'autorità ritenga opportuno e può in particolare riguardare le comunicazioni ai fini:
a)dell'articolo 5;
b)del presente capo.
3.Ai fini delle comunicazioni a norma dell'articolo 8 della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, le autorità degli Stati membri possono utilizzare il modulo di cui all'allegato VIII del presente regolamento.
4.Ai fini delle informazioni alle autorità di un altro Stato membro a norma degli articoli 7, 10 e 11 della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, le autorità degli Stati membri possono utilizzare il modulo di cui all'allegato IX del presente regolamento.
Sezione 3
Disposizioni generali
Articolo 28
Mediazione e risoluzione alternativa delle controversie
Le autorità centrali e le autorità competenti degli Stati membri incoraggiano, direttamente o tramite altri organismi, il ricorso alla mediazione o altro mezzo di risoluzione alternativa delle controversie che consenta la conclusione di accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni dell'adulto, nelle situazioni in cui si applica il presente regolamento.
Articolo 29
Non divulgazione delle informazioni
Le autorità centrali e le autorità competenti degli Stati membri non divulgano né confermano le informazioni raccolte o trasmesse ai fini del presente regolamento, se ritengono che così facendo potrebbero:
a)compromettere la salute, l'incolumità o la libertà dell'adulto o di un'altra persona;
b)mettere in pericolo i beni dell'adulto.
Articolo 30
Costi delle autorità centrali e delle autorità competenti
1.L'assistenza delle autorità centrali e delle autorità competenti a norma del presente regolamento è gratuita.
2.Fatto salvo l'articolo 37, paragrafo 2, ciascuna autorità centrale e ciascuna autorità competente sostiene le proprie spese dovute all'applicazione del presente regolamento.
Articolo 31
Lingue
1.Le richieste o le domande presentate a norma del presente capo sono compilate nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui ha sede l'autorità centrale oppure l'autorità competente interessata, ovvero in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione che quello Stato membro abbia dichiarato di poter accettare, salvo dispensa dalla traduzione concessa dall'autorità centrale o dall'autorità competente di tale Stato membro.
2.I documenti che accompagnano il modulo di richiesta o domanda non sono tradotti nella lingua stabilita in conformità del paragrafo 1, salvo se è necessaria una traduzione per l'assistenza richiesta.
Articolo 32
Moduli
Le autorità competenti e le autorità centrali possono utilizzare i moduli di cui agli allegati V e X del presente regolamento per inviare e confermare il ricevimento di una richiesta presentata a norma del presente capo.
Articolo 33
Patrocinio a spese dello Stato
L'istante che nello Stato membro di origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi o dalle spese beneficia del patrocinio più favorevole o dell'esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro richiesto:
a)nel procedimento di riconoscimento o esecuzione di una misura;
b)nella notificazione e comunicazione di un atto giudiziario o extragiudiziale in un altro Stato membro;
c)nei procedimenti stabiliti a norma del presente capo.
Capo VII
CERTIFICATO EUROPEO DI RAPPRESENTANZA
Articolo 34
Istituzione di un certificato europeo di rappresentanza
1.Il presente regolamento istituisce un certificato europeo di rappresentanza ("certificato") che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all'articolo 40.
2.L'uso del certificato non è obbligatorio.
3.Il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all'articolo 40 anche nello Stato membro le cui autorità competenti lo hanno rilasciato in forza del presente capo.
Articolo 35
Scopo del certificato
1.Il certificato è rilasciato per essere utilizzato dai rappresentanti che in un altro Stato membro hanno necessità di far valere i loro poteri di rappresentanza di adulti che, a causa di un'alterazione o un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi.
2.Il certificato può essere utilizzato per dimostrare che il rappresentante è autorizzato, sulla base di una misura o di poteri di rappresentanza confermati, a rappresentare l'adulto in particolare in uno o più dei casi seguenti:
a)controllo, gestione e alienazione di beni immobili o altri beni dell'adulto;
b)acquisto di beni immobili o altri beni a nome dell'adulto o per suo conto;
c)esecuzione di un contratto stipulato dall'adulto;
d)prosecuzione per conto dell'adulto di attività commerciali o imprenditoriali;
e)assolvimento di responsabilità e obblighi giuridici dell'adulto;
f)azioni giudiziarie a nome dell'adulto o per suo conto;
g)decisioni mediche, compreso il fatto di dare o negare il consenso a cure mediche;
h)decisioni riguardanti il benessere personale e il luogo di residenza dell'adulto.
Articolo 36
Competenza a rilasciare il certificato
1.Il certificato è rilasciato nello Stato membro in cui è stata disposta la misura o sono stati confermati i poteri di rappresentanza riguardanti un adulto.
2.L'autorità di rilascio dello Stato membro di cui al paragrafo 1 è:
a)l'autorità competente che ha preso la misura o confermato i poteri di rappresentanza riguardanti l'adulto;
b)un'altra autorità competente designata dallo Stato membro, che ha accesso alle informazioni sulla misura disposta o i poteri di rappresentanza confermati.
Articolo 37
Domanda di certificato
1.Il certificato è rilasciato su domanda di un rappresentante autorizzato a rappresentare l'adulto (di seguito "richiedente") in virtù di una misura disposta o di poteri di rappresentanza confermati in uno Stato membro.
2.Gli Stati membri provvedono affinché le spese di rilascio del certificato non superino il costo di produzione dello stesso.
Articolo 38
Rilascio del certificato
1.Ricevuta la domanda di certificato, l'autorità di rilascio verifica che:
a)il richiedente abbia il diritto di fare domanda di certificato in conformità dei poteri conferitigli con la misura disposta o i poteri di rappresentanza confermati nello Stato membro dell'autorità di rilascio ("misura d'origine" o "poteri di rappresentanza confermati d'origine");
b)gli elementi da certificare siano conformi con la misura d'origine o tali poteri di rappresentanza confermati d'origine;
c)la misura d'origine o i poteri di rappresentanza confermati d'origine rimangano validi e non siano stati sostituiti da una misura o poteri di rappresentanza confermati successivi.
2.L'autorità di rilascio verifica tutti gli elementi elencati al paragrafo 1, in particolare in riferimento alle informazioni e ai documenti di cui dispone. Può altresì svolgere ulteriori ricerche necessarie per verificare detti elementi. A tale proposito può chiedere al richiedente o alle autorità competenti di un altro Stato membro o a entrambi le informazioni o i documenti che ritiene necessari per verificare gli elementi da certificare.
3.Per la verifica degli elementi elencati al paragrafo 1 l'autorità di rilascio consulta, ove possibile, il sistema di interconnessione istituito al capo VIII.
4.Su richiesta, il richiedente trasmette all'autorità di rilascio i documenti o le informazioni di cui al paragrafo 1. Analogamente e sempre su richiesta, le autorità competenti di altri Stati membri trasmettono all'autorità di rilascio le informazioni o i documenti in loro possesso, purché il diritto nazionale le autorizzi a trasmettere tali informazioni a un'altra autorità nazionale.
5.L'autorità di rilascio emette il certificato non appena la verifica di tutti gli elementi elencati al paragrafo 1 abbia dato esito positivo. Essa rilascia il certificato anche se la residenza abituale dell'adulto è stata trasferita in un altro Stato membro o paese terzo. Non rilascia invece il certificato se la misura d'origine, i poteri di rappresentanza confermati d'origine o gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione, a meno che non siano applicabili in via provvisoria.
6.Il certificato è rilasciato utilizzando il modulo di cui all'allegato III.
7.Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua dello Stato membro dell'autorità di rilascio. Il certificato può anche essere rilasciato in un'altra lingua ufficiale dell'Unione richiesta dal richiedente. Ciò non crea l'obbligo per l'autorità di rilascio che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.
8.L'autorità di rilascio prende tutti i dovuti provvedimenti per informare l'adulto e chiunque vi abbia interesse del rilascio del certificato.
9.Il certificato ha una validità di un anno. Se giustificato, l'autorità di rilascio può decidere un periodo di validità più lungo o più breve, in particolare ove la misura d'origine abbia una durata superiore o inferiore a un anno.
Articolo 39
Contenuto del certificato
1.Il certificato indica i poteri di cui dispone il rappresentante di un adulto ovvero i poteri di cui non dispone, seconda dei casi. Ove applicabile, il certificato deve altresì indicare eventuali limitazioni di tali poteri o delle condizioni connesse.
Articolo 40
Effetti del certificato
1.Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario ricorrere a procedimenti particolari.
2.Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla misura d'origine o ai poteri di rappresentanza confermati d'origine o a ogni altra legge applicabile ai loro elementi specifici. Si presume altresì che la persona menzionata nel certificato come rappresentante dell'adulto disponga dei poteri indicati nel certificato senza condizioni o restrizioni oltre a quelle dichiarate nel certificato. Detta presunzione non si estende tuttavia agli elementi che non sono disciplinati dal presente regolamento.
3.Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato valido, tratti con una persona indicata nel certificato come rappresentante dell'adulto in relazione a una determinata materia è considerato aver trattato con una persona legittimata a rappresentare l'adulto in quella materia, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o non è valido oppure che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave.
Articolo 41
Copie autentiche del certificato
1.L'autorità di rilascio conserva l'originale del certificato e ne rilascia una o più copie autentiche al richiedente.
2.Ai fini dell'articolo 42, paragrafo 3, e dell'articolo 44, paragrafo 2, l'autorità di rilascio tiene un elenco delle copie autentiche rilasciate a norma del paragrafo 1.
3.Il termine di validità di una copia autentica corrisponde al termine di validità del certificato ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 9 e deve essere indicato nella copia autentica come data di scadenza. Allo scadere di tale periodo, chiunque sia in possesso di una copia autentica deve chiedere, per poter utilizzare il certificato ai fini indicati dall'articolo 35, il rilascio di un nuovo certificato all'autorità di rilascio.
Articolo 42
Rettifica, modifica o revoca del certificato
1.Su richiesta di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, l'autorità di rilascio rettifica il certificato in caso di errore materiale.
2.Su richiesta di chiunque vi abbia interesse o, se previsto dal diritto nazionale, d'ufficio, l'autorità di rilascio modifica o revoca il certificato ove sia stato accertato che il certificato o suoi singoli elementi non corrispondano al vero o non siano validi.
3.L'autorità di rilascio informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche del certificato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, di eventuali rettifiche, modifiche o revoche del certificato.
Articolo 43
Procedure di ricorso
1.Le decisioni adottate dall'autorità di rilascio a norma dell'articolo 38 sul rilascio di un certificato o sul diniego di emettere un certificato possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse.
Le decisioni adottate dall'autorità di rilascio a norma dell'articolo 42 e dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse.
Il ricorso è proposto davanti a un'autorità giudiziaria dello Stato membro dell'autorità di rilascio conformemente alla legge di tale Stato membro.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità giudiziarie competenti per le procedure di ricorso a norma del paragrafo 1.
3.Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il certificato rilasciato non corrisponde al vero o non è valido, l'autorità giudiziaria competente rettifica, modifica o revoca il certificato ovvero assicura che il certificato sia rettificato, modificato o revocato dall'autorità di rilascio.
Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il diniego di emettere il certificato non era motivato, l'autorità giudiziaria competente rilascia il certificato ovvero assicura che l'autorità di rilascio riesamini il caso e adotti una nuova decisione.
Articolo 44
Sospensione degli effetti del certificato
1.Può sospendere gli effetti del certificato una delle autorità competenti seguenti:
a)l'autorità di rilascio, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, nelle more di una modifica o revoca del certificato ai sensi dell'articolo 42;
b)l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 43, su richiesta di chiunque abbia diritto di impugnare una decisione adottata dall'autorità di rilascio, in pendenza di tale impugnazione.
2.L'autorità di rilascio o, a seconda dei casi, l'autorità giudiziaria informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, dell'eventuale sospensione degli effetti del certificato.
Durante la sospensione degli effetti del certificato non possono essere rilasciate ulteriori copie autentiche del certificato stesso.
Capo VIII
ISTITUZIONE E INTERCONNESSIONE DEI REGISTRI DELLA PROTEZIONE
Articolo 45
Istituzione dei registri della protezione
1.Entro e non oltre [due anni dopo la data di inizio dell'applicazione], gli Stati membri istituiscono e tengono nel loro territorio uno o più registri in cui sono conservate le informazioni riguardanti le misure di protezione e, ove il loro diritto nazionale preveda la conferma dei poteri di rappresentanza da parte di un'autorità competente, riguardanti tali poteri di rappresentanza ("registri della protezione").
2.Le informazioni conservate nei registri di cui al paragrafo 1 comprendono quanto segue ("informazioni obbligatorie"):
a)l'indicazione che è stata disposta una misura o, se del caso, che sono stati conferiti o confermati poteri di rappresentanza;
b)la data della prima misura e la data delle misure successive o, a seconda dei casi, la data in cui i poteri di rappresentanza sono stati conferiti da un adulto o confermati da un'autorità competente;
c)nei casi in cui una misura o una decisione sui poteri di rappresentanza siano applicabili in via provvisoria, la data in cui scade il termine per contestare detta misura o detta decisione;
d)se applicabile, la data di scadenza o di revisione delle misure o dei poteri di rappresentanza;
e)l'autorità competente che ha disposto, modificato o posto fine alla misura oppure che ha registrato, confermato, modificato o posto fine ai poteri di rappresentanza;
f)il nome, il luogo e la data di nascita dell'adulto e, ove applicabile, il numero di identificazione nazionale.
3.Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate nei registri della protezione non appena siano riunite condizioni seguenti:
a)le autorità degli Stati membri hanno:
i)disposto, modificato o posto fine a una misura; oppure
ii)confermato, modificato o posto fine ai poteri di rappresentanza conferiti da un adulto;
b)è scaduto il termine per contestare la misura o la decisione sui poteri di rappresentanza, a meno che la misura o i poteri di rappresentanza non siano applicabili in via provvisoria.
4.Il paragrafo 1 non osta a che gli Stati membri includano documenti o informazioni aggiuntive nei loro registri della protezione, come il nome del rappresentante oppure la natura e la portata della rappresentanza.
Articolo 46
Interoperabilità dei registri di altri poteri di rappresentanza
Entro e non oltre [due anni dopo la data di inizio dell'applicazione], gli Stati membri il cui diritto nazionale prevede registri elettronici per conservare le informazioni riguardanti altri poteri di rappresentanza da registrarsi a cura di un'autorità competente, e il cui diritto nazionale non prevede la conferma di tali poteri di rappresentanza provvedono affinché tali registri conservino le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 45, paragrafo 2.
Articolo 47
Interconnessione dei registri
1.La Commissione istituisce, mediante atti di esecuzione, un sistema di interconnessione decentrato ("sistema di interconnessione") composto dai seguenti elementi:
a)i registri della protezione degli Stati membri per le misure di cui all'articolo 45 e, se applicabile, i registri della protezione degli Stati membri per i poteri di rappresentanza confermati di cui all'articolo 45 e i registri degli Stati membri di altri poteri di rappresentanza di cui all'articolo 46;
b)un punto di accesso elettronico centrale alle informazioni nel sistema.
2.Il sistema di interconnessione fornisce un servizio di ricerca in tutte le lingue ufficiali dell'Unione al fine di rendere disponibili:
a)le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 45, paragrafo 2;
b)qualsiasi documento o informazione contenuta nei registri della protezione o in altri registri dei poteri di rappresentanza, che gli Stati membri scelgono di rendere disponibile attraverso il sistema di interconnessione.
Articolo 48
Condizioni di accesso alle informazioni attraverso il sistema di interconnessione
1.Gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, siano accessibili gratuitamente attraverso il sistema di interconnessione.
2.Le informazioni accessibili tramite il sistema di interconnessione sono a esclusiva disposizione delle autorità competenti o delle autorità centrali di uno Stato membro che:
a)hanno accesso alle informazioni obbligatorie a norma del diritto nazionale;
b)hanno un interesse legittimo ad accedere a tali informazioni.
3.Ai fini del paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri procurano i mezzi per autorizzare le autorità competenti o le autorità centrali ad accedere al sistema di interconnessione.
4.Su richiesta di queste autorità competenti o autorità centrali, il sistema di interconnessione rende loro automaticamente accessibili le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2.
Capo IX
COMUNICAZIONE DIGITALE
Articolo 49
Mezzi di comunicazione tra autorità competenti o autorità centrali
1.Le comunicazioni scritte tra le autorità competenti o le autorità centrali, compreso lo scambio dei moduli di cui agli allegati da I a X, avvengono attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile.
2.Il sistema informatico decentrato può non essere il mezzo idoneo per le comunicazioni dirette tra le autorità a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, e in alternativa può essere utilizzato qualsiasi altro mezzo di comunicazione.
3.Qualora a causa di guasti del sistema informatico decentrato, della natura del materiale trasmesso o di circostanze eccezionali non sia possibile procedere alle comunicazioni elettroniche in conformità del paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi e più appropriati, tenendo conto della necessità di garantire la sicurezza e l'affidabilità dello scambio di informazioni.
Articolo 50
Comunicazioni tramite il punto di accesso elettronico europeo
1.Il punto di accesso elettronico europeo istituito sul portale europeo della giustizia elettronica a norma dell'articolo 4 del regolamento UE […] [regolamento sulla digitalizzazione] può essere usato per le comunicazioni elettroniche tra persone fisiche e giuridiche e le autorità competenti degli Stati membri e le autorità di rilascio in relazione a quanto segue:
a)i procedimenti di decisione sul riconoscimento o non riconoscimento di una misura disposta in uno Stato membro a norma dell'articolo 10;
b)una domanda di rilascio dell'attestato a norma degli articoli 15 e 17;
c)una domanda di rilascio, rettifica, modifica o revoca del certificato europeo di rappresentanza, la sospensione dei suoi effetti o le sue procedure di ricorso a norma del capo VII.
2.Alle comunicazioni elettroniche di cui al paragrafo 1 si applicano l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 6 del [regolamento sulla digitalizzazione].
Articolo 51
Firme elettroniche e sigilli elettronici
1.Alle comunicazioni elettroniche a norma del presente regolamento si applica il quadro generale per l'uso dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2.Qualora il documento trasmesso con comunicazione elettronica a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, richieda o presenti un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il sigillo elettronico qualificato o la firma elettronica qualificata di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.
3.Qualora il documento trasmesso con comunicazione elettronica a norma dell'articolo 50 richieda o presenti un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il sigillo elettronico avanzato, la firma elettronica avanzata, il sigillo elettronico qualificato o la firma elettronica qualificata di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.
Articolo 52
Effetti giuridici dei documenti elettronici
I documenti trasmessi con comunicazione elettronica non sono privati dell'effetto giuridico né sono considerati inammissibili nelle procedure giudiziarie transfrontaliere di cui al presente regolamento per il solo fatto della loro forma elettronica.
Capo X
PROTEZIONE DEI DATI
Articolo 53
Disposizioni generali relative alla protezione dei dati
1.Le autorità competenti e le autorità centrali degli Stati membri trattano i dati personali richiesti per l'applicazione del presente regolamento allo scopo di razionalizzare le procedure transfrontaliere e la cooperazione tra gli Stati membri nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, e quindi di rafforzare la protezione degli adulti nelle situazioni a carattere internazionale. In particolare i dati personali sono trattati a norma del presente regolamento ai fini seguenti:
a)determinare gli Stati membri le cui autorità sono competenti a norma del capo II;
b)determinare la legge applicabile alle misure e ai poteri di rappresentanza di cui al capo III;
c)agevolare i procedimenti transfrontalieri di riconoscimento ed esecuzione delle misure di cui al capo IV, anche per l'ottenimento di una decisione sul riconoscimento o non riconoscimento di una misura di cui all'articolo 10 e per la presentazione di documenti al fine di far valere o eseguire la misura di cui all'articolo 14;
d)agevolare l'accettazione degli atti pubblici in tutti gli Stati membri di cui al capo V;
e)cooperazione tra le autorità competenti e le autorità centrali degli Stati membri di cui al capo VI e relative comunicazioni digitali di cui all'articolo 49;
f)comunicazioni elettroniche con le autorità competenti degli Stati membri, di cui possano avvalersi le persone fisiche e giuridiche in relazione a procedimenti o domande specifiche a norma del presente regolamento;
g)rilascio degli attestati di cui agli articoli 15 e 17, dei moduli che semplificano la cooperazione transfrontaliera di cui agli allegati e del certificato europeo di rappresentanza di cui al capo VII.
2.I dati personali da trattare a norma del presente regolamento sono quelli contenuti nei documenti che gestiscono, per le finalità di cui al paragrafo 1, le autorità competenti e le autorità centrali degli Stati membri. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento deve essere limitato a quanto necessario per le finalità di cui al paragrafo 1, fatto salvo l'ulteriore trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679.
3.Ai fini del presente regolamento sono considerate titolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, le autorità competenti e le autorità centrali incaricate dagli Stati membri della sua applicazione. I titolari del trattamento garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati trattati per le finalità di cui al paragrafo 1.
4.In deroga al paragrafo 3, la Commissione è considerata titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725, in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dal punto di accesso elettronico europeo a norma dell'articolo 50. Tale trattamento è effettuato allo scopo di dare alle autorità competenti degli Stati membri i mezzi di comunicazione elettronica di cui possano avvalersi le persone fisiche e giuridiche in relazione a procedimenti o domande specifiche a norma del presente regolamento. La Commissione attua le misure tecniche richieste per garantire la sicurezza dei dati personali trasmessi, in particolare la loro riservatezza e integrità.
Articolo 54
Dati accessibili attraverso il sistema di interconnessione
1.In deroga all'articolo 53, al trattamento dei dati personali a norma del capo VIII sull'istituzione dei registri della protezione e l'interconnessione dei registri si applicano i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2.Il trattamento dei dati personali a norma del capo VIII deve essere limitato a quanto necessario per agevolare la trasmissione transfrontaliera delle informazioni su una misura o sui poteri di rappresentanza riguardanti un adulto specifico. Fatto salvo l'articolo 47, paragrafo 2, lettera b), il trattamento è limitato ai dati personali compresi nelle informazioni obbligatorie di cui all'articolo 45, paragrafo 2.
3.I dati personali sono conservati nei registri della protezione degli Stati membri di cui all'articolo 45, paragrafo 1, o nei registri di altri poteri di rappresentanza di cui all'articolo 46. Il periodo di conservazione dei dati nel sistema di interconnessione è limitato a quanto necessario per l'interconnessione di tali registri e per il recupero dei dati o l'accesso a questi.
4.In conformità dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri sono responsabili della raccolta e della conservazione dei dati nei registri di cui all'articolo 45 e all'articolo 46, e delle decisioni prese per assicurare la disponibilità dei dati nel sistema di interconnessione di cui all'articolo 47.
5.In relazione al sistema di interconnessione di cui all'articolo 47, la Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725. Essa adotta le soluzioni tecniche necessarie per adempiere alle sue responsabilità nell'ambito di tale funzione. La Commissione attua in particolare le misure tecniche necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali in transito, segnatamente la loro riservatezza e integrità.
Capo XI
ATTI DELEGATI
Articolo 55
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 56 riguardo alle modifiche degli allegati da I a X per aggiornarli o apportarvi modifiche tecniche.
Articolo 56
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 55 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].
3.La delega di potere di cui all'articolo 55 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 55 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Capo XII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 57
Legalizzazione o altra formalità analoga
Nel quadro del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga.
Articolo 58
Relazioni con altri strumenti
1.Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento della sua adozione e che riguardano materie da questo disciplinate.
2.In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più Stati membri nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.
Articolo 59
Relazioni con la convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti
1.Nelle relazioni con la convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti il presente regolamento si applica:
a)fatto salvo il paragrafo 2, se l'adulto in questione ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro;
b)per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione di una misura disposta o l'accettazione di un atto pubblico redatto da un'autorità competente di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, anche se l'adulto interessato risiede abitualmente nel territorio di uno Stato che è parte contraente di detta convenzione e in cui non si applica il presente regolamento.
2.In deroga al paragrafo 1,
a)in relazione all'adulto che è cittadino di una parte della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti in cui non si applica il presente regolamento, si applica l'articolo 7 di tale convenzione;
b)in relazione al trasferimento di competenza tra un'autorità di uno Stato membro e un'autorità di una parte della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti in cui non si applica il presente regolamento, si applica l'articolo 8 di tale convenzione;
c)in relazione alla cooperazione tra autorità competenti e autorità centrali, si applica il capo V della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti tra uno Stato membro e una parte di tale convenzione in cui non si applica il presente regolamento.
Articolo 60
Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione
1.La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono un sistema decentrato per l'interconnessione dei registri di cui all'articolo 47 ("sistema di interconnessione"), stabilendo quanto segue:
a)le specifiche tecniche che definiscono i metodi elettronici di comunicazione e scambio di informazioni sulla base delle specifiche di interfaccia definite per il sistema di interconnessione;
b)le misure tecniche volte a garantire le norme minime di sicurezza informatica per la comunicazione e diffusione delle informazioni all'interno del sistema di interconnessione;
c)i criteri minimi per il servizio di ricerca fornito dal sistema di interconnessione sulla base delle informazioni di cui all'articolo 45;
d)i criteri minimi per la presentazione dei risultati delle ricerche nel sistema di interconnessione sulla base delle informazioni di cui all'articolo 45;
e)le modalità e le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione;
f)un glossario tecnico semantico contenente una spiegazione di base delle misure di protezione o dei poteri di rappresentanza negli Stati membri;
g)le categorie di dati cui è possibile accedere, anche a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, lettera b); e
h)le garanzie in materia di protezione dei dati.
2.La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato di cui al capo IX, stabilendo quanto segue:
a)le specifiche tecniche che definiscono i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato;
b)le specifiche tecniche per i protocolli di comunicazione;
c)gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni e un livello elevato di cibersicurezza per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell'ambito del sistema informatico decentrato; e
d)gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato;
e)le garanzie in materia di protezione dei dati.
3.Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 64.
4.Gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema di interconnessione a norma del paragrafo 1 sono adottati entro [tre anni dopo l'entrata in vigore].
5.Gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato a norma del paragrafo 2 sono adottati entro [due anni dopo l'entrata in vigore].
Articolo 61
Software di implementazione di riferimento
1.Nell'ottica di istituire il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 50, la Commissione è responsabile della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema di back-end in luogo di un sistema informatico nazionale ai fini delle comunicazioni tra le autorità competenti e le autorità centrali di cui all'articolo 49 e tra persone fisiche e giuridiche e le autorità competenti e le autorità di rilascio di cui all'articolo 50.
2.I costi di creazione, manutenzione e sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
3.La Commissione offre, mantiene e sostiene gratuitamente il software di implementazione di riferimento.
Articolo 62
Costi di istituzione dei registri della protezione e di interconnessione dei registri degli Stati membri
1.I costi di creazione, manutenzione e sviluppo del sistema di interconnessione dei registri di cui al capo VIII sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
2.Ciascuno Stato membro sostiene i costi di creazione e adattamento dei suoi registri di cui agli articoli 45 e 46 per renderli interoperabili con il sistema decentrato per l'interconnessione dei registri e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali registri. Ciò non pregiudica la possibilità di chiedere sovvenzioni per sostenere tali attività nel contesto dei programmi finanziari dell'Unione.
Articolo 63
Costi del sistema informatico decentrato, del punto di accesso elettronico europeo e dei portali informatici nazionali
1.Per quanto riguarda il sistema informatico decentrato ai sensi del capo IX, ciascuno Stato membro sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso a detto sistema situati sul proprio territorio.
2.Ciascuno Stato membro sostiene i costi di creazione e adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.
3.Nulla osta a che gli Stati membri chiedano sovvenzioni per sostenere le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 nel contesto dei pertinenti programmi finanziari dell'Unione.
4.La Commissione sostiene tutti i costi relativi al punto di accesso elettronico europeo.
Articolo 64
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 65
Disposizioni transitorie
1.Il presente regolamento si applica solo alle misure disposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e ai poteri di rappresentanza confermati posteriormente a [data di applicazione].
2.In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento si applica ai poteri di rappresentanza previamente conferiti da un adulto alle condizioni corrispondenti a quelle di cui all'articolo 15 della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti a decorrere da [data di applicazione].
3.Il capo VI sulla cooperazione tra le autorità centrali si applica alle richieste e alle domande ricevute da dette autorità a decorrere da [data di applicazione].
4.Il capo VII sul certificato europeo di rappresentanza si applica alle domande di certificato ricevute dall'autorità di rilascio a decorrere da [data di applicazione].
5.Gli Stati membri usano il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 49, paragrafo 1, nelle procedure istituite dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni che decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 60, paragrafo 5.
6.Il capo VIII sull'istituzione e l'interconnessione dei registri della protezione e dei registri di altri poteri di rappresentanza si applica alle misure disposte e ai poteri di rappresentanza confermati o registrati dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni che decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 60, paragrafo 4.
Articolo 66
Monitoraggio e valutazione
1.Entro [10 anni dopo l'entrata in vigore], la Commissione valuta il presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio [e al Comitato economico e sociale europeo] una relazione della sua valutazione, corroborata dalle informazioni fornite dagli Stati membri e raccolte dalla Commissione. La relazione è corredata, se necessario, di una proposta legislativa.
2.A decorrere da [tre anni dopo l'entrata in vigore], gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su base annuale, nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale:
a)il numero di comunicazioni in entrata ricevute dalle loro autorità a norma dell'articolo 7 della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, inviate dalle autorità di un altro Stato membro;
b)il numero di richieste in entrata ricevute dalle loro autorità a norma dell'articolo 8 della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, inviate dalle autorità di un altro Stato membro;
c)il numero di certificati europei di rappresentanza rilasciati dalle loro autorità competenti, il numero di richieste di rettifica, modifica o revoca dei certificati europei di rappresentanza precedentemente rilasciati e, ove possibile, la ripartizione tra certificati rilasciati sulla base di una misura d'origine e certificati rilasciati sulla base di poteri di rappresentanza confermati d'origine;
d)il numero di richieste in entrata ricevute dalle autorità centrali provenienti dalle autorità centrali di altri Stati membri e, ove possibile, la natura di tali richieste;
e)il numero di richieste in entrata ricevute dalle loro autorità o autorità centrali provenienti da autorità e autorità competenti di altri Stati membri e, ove possibile, la natura di tali richieste;
f)la durata media dei casi trattati dalle autorità centrali nel quadro del presente regolamento, sulla base del numero dei casi conclusi nell'anno di riferimento. La durata di un caso è calcolata dal giorno in cui è registrato dall'autorità centrale fino al giorno in cui la pratica è definitivamente chiusa.
Articolo 67
Informazioni messe a disposizione del pubblico
1.Gli Stati membri, al fine di rendere le informazioni disponibili al pubblico nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, forniscono schede informative con una breve sintesi della loro legislazione nazionale, comprese, se disponibili, le informazioni seguenti:
a)un elenco indicativo delle misure di protezione degli adulti;
b)un elenco indicativo dei poteri di rappresentanza per la protezione degli adulti;
c)se sono contemplati poteri di rappresentanza e le procedure per confermarli;
d)le autorità competenti in materia di protezione degli adulti, i loro ruoli e i dati di contatto, ove possibile;
e)le procedure nazionali che si applicano all'istituzione, registrazione, conferma, modifica e cessazione delle misure e/o dei poteri di rappresentanza.
2.Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate le informazioni.
Articolo 68
Accessibilità
Le informazioni trasmesse al pubblico e i moduli e le domande messi a disposizione del pubblico a norma del presente regolamento sono resi accessibili al pubblico in linea con i requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/882.
Articolo 69
Informazioni da comunicare alla Commissione
1.Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)le autorità competenti a pronunciarsi sul riconoscimento o non riconoscimento di una misura disposta in un altro Stato membro, di cui all'articolo 9, paragrafo 2;
b)le autorità competenti a rilasciare l'attestato di cui all'articolo 15;
c)le pertinenti disposizioni del loro diritto nazionale sull'efficacia probatoria degli atti pubblici di protezione degli adulti;
d)le condizioni per l'accertamento dell'autenticità di un atto pubblico a norma del loro diritto nazionale indicate all'articolo 16, paragrafo 2;
e)le autorità competenti per il rilascio dell'attestato di cui all'articolo 17;
f)la denominazione, l'indirizzo e i mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate a norma dell'articolo 18;
g)ove applicabile, i nomi, gli indirizzi e i dati di contatto delle autorità e altri organi competenti a istituire meccanismi di mediazione o altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie di cui all'articolo 28;
h)le lingue accettate per le traduzioni a norma dell'articolo 31;
i)le autorità competenti a rilasciare il certificato europeo di rappresentanza indicate all'articolo 36, paragrafo 2;
j)le autorità competenti per le procedure di ricorso di cui all'articolo 43;
k)le eventuali commissioni che gli Stati membri addebitano per il rilascio del certificato europeo di rappresentanza in conformità dell'articolo 37, paragrafo 2;
l)le autorità giudiziarie competenti per le procedure di ricorso a norma dell'articolo 43 e le richieste di sospensione degli effetti del certificato a norma dell'articolo 44;
m)le autorità di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera a) che hanno accesso alle informazioni attraverso il sistema di interconnessione dei registri.
2.Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a l), entro e non oltre il primo giorno del mese successivo al periodo di 15 mesi che decorre dall'inizio dell'applicazione, e le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera m), entro il primo giorno del mese successivo al periodo di due anni che decorre dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 60, paragrafo 4.
3.Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale cambiamento delle informazioni di cui al paragrafo 1.
4.La Commissione provvede con ogni mezzo appropriato, compreso il portale europeo della giustizia elettronica, a far sì che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano accessibili a tutti.
Articolo 70
Entrata in vigore e applicazione
1.Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2.Esso si applica a decorrere da [primo giorno del mese successivo a un periodo di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
3.Gli articoli 49 e 50 si applicano dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni che decorre dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 60, paragrafo 2.
4.Gli articoli 45 e 46 si applicano a partire da [due anni dopo la data di applicazione].
5.L'articolo 47 si applica dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni che decorre dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 60, paragrafo 1.
6.L'articolo 38, paragrafo 3, si applica dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni che decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 60, paragrafo 4.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La Presidente
Il Presidente