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Document 52023PC0226

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione

COM/2023/226 final

Strasburgo, 18.4.2023

COM(2023) 226 final

2023/0111(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2023) 230 final} - {SWD(2023) 225 final} - {SWD(2023) 226 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Le modifiche proposte alla direttiva 2014/59/UE 1 (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche o BRRD) fanno parte del pacchetto legislativo sulla gestione delle crisi e sull'assicurazione dei depositi (CMDI) che comprende anche modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014 ( 2 regolamento sul meccanismo di risoluzione unico o SRMR) e della direttiva 2014/49/UE ( 3 direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi o direttiva SGD).

Sebbene il quadro dell'UE per la gestione delle crisi sia ben consolidato, i precedenti casi di fallimenti bancari hanno dimostrato la necessità di miglioramenti. La riforma del CMDI intende ripartire dagli obiettivi del quadro per la gestione delle crisi e garantire un approccio più coerente alla risoluzione, affinché qualsiasi banca in crisi possa uscire dal mercato in modo ordinato, preservando nel contempo la stabilità finanziaria e il denaro dei contribuenti e garantendo la fiducia dei depositanti. In particolare, l'attuale quadro di risoluzione per le banche di piccole e medie dimensioni deve essere rafforzato per quanto riguarda la sua concezione, la sua attuazione e soprattutto gli incentivi alla sua applicazione, così da poter essere applicato in modo più credibile a tali banche.

Contesto della proposta

All'indomani della crisi finanziaria e della crisi del debito sovrano mondiali, l'UE ha intrapreso azioni decisive, in linea con gli appelli alla riforma a livello internazionale, per creare un settore finanziario più sicuro per il mercato unico dell'UE. Ciò ha incluso il conferimento di strumenti e poteri per gestire il fallimento di qualsiasi banca in modo ordinato, preservando nel contempo la stabilità finanziaria, le finanze pubbliche e la tutela dei depositanti. L'Unione bancaria è stata creata nel 2014 ed è attualmente composta da due pilastri: un meccanismo di vigilanza unico e un meccanismo di risoluzione unico. Tuttavia l'Unione bancaria è ancora incompleta, essendo priva del suo terzo pilastro: il sistema europeo di assicurazione dei depositi ("EDIS") 4 . La proposta della Commissione di istituire l'EDIS 5 è stata adottata il 24 novembre 2015 ma è ancora in sospeso.

L'Unione bancaria è sostenuta da un codice unico che, per quanto riguarda il CMDI, è composto da tre atti giuridici dell'UE adottati nel 2014: la BRRD, l'SRMR e la direttiva SGD. La BRRD definisce i poteri, le norme e le procedure per il risanamento e la risoluzione delle banche, comprese le intese di cooperazione transfrontaliera per far fronte ai fallimenti bancari transfrontalieri. L'SRMR istituisce il Comitato di risoluzione unico e il Fondo di risoluzione unico e definisce i poteri, le norme e le procedure per la risoluzione delle entità stabilite nell'Unione bancaria, nel contesto del meccanismo di risoluzione unico. La direttiva SGD garantisce la tutela dei depositanti e stabilisce le norme per l'utilizzo dei fondi dell'SGD. La BRRD e la direttiva SGD si applicano in tutti gli Stati membri, mentre l'SRMR si applica negli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria.

Il pacchetto per il settore bancario del 2019, noto anche come "pacchetto di riduzione del rischio", prevedeva la revisione della BRRD, dell'SRMR, del regolamento sui requisiti patrimoniali ("CRR") 6 e della direttiva sui requisiti patrimoniali ("CRD") 7 . Tali revisioni comprendevano misure che concretizzano gli impegni assunti dall'UE nei consessi internazionali 8 per compiere ulteriori passi verso il completamento dell'Unione bancaria mediante misure credibili di riduzione del rischio volte ad attenuare le minacce alla stabilità finanziaria.

Nel novembre 2020 l'Eurogruppo ha concordato la creazione e la rapida introduzione di un sostegno comune al Fondo di risoluzione unico da parte del meccanismo europeo di stabilità 9 .

La riforma del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi (CMDI) e le più ampie implicazioni per l'Unione bancaria

Insieme alla riforma del CMDI, un'Unione bancaria completa che comprenda anche il terzo pilastro, l'EDIS, offrirebbe un livello più elevato di protezione finanziaria e certezza alle famiglie e alle imprese dell'UE, aumenterebbe la fiducia e rafforzerebbe la stabilità finanziaria quali condizioni necessarie per la crescita, la prosperità e la resilienza nell'Unione economica e monetaria e nell'UE più in generale. L'Unione dei mercati dei capitali integra l'Unione bancaria in quanto entrambe le iniziative sono essenziali per finanziare la duplice transizione (digitale e verde), accrescere il ruolo dell'euro sulla scena internazionale e rafforzare l'autonomia strategica aperta dell'UE e la sua competitività in un mondo in evoluzione, in particolare alla luce dell'attuale difficile contesto economico e geopolitico 10 ,  11 .

Nel giugno 2022 l'Eurogruppo non ha approvato un piano di lavoro più completo per portare a compimento l'Unione bancaria includendo l'EDIS. Ha invece invitato la Commissione a presentare proposte legislative più mirate per riformare il quadro dell'UE per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi nazionali 12 .

Parallelamente, anche il Parlamento europeo, nella sua relazione annuale 2021 sull'Unione bancaria 13 , ha sottolineato l'importanza di completare quest'ultima con l'istituzione dell'EDIS e ha incoraggiato la Commissione a presentare una proposta legislativa sulla revisione del CMDI. Sebbene non esplicitamente approvato dall'Eurogruppo, l'EDIS renderebbe più solida la riforma del CMDI e apporterebbe sinergie e maggiore efficienza per il settore. Tale pacchetto legislativo rientrerebbe nell'agenda per il completamento dell'Unione bancaria, come sottolineato negli orientamenti politici della presidente von der Leyen, che richiamano a loro volta l'importanza dell'EDIS, e come regolarmente sollecitato dai leader 14 .

Gli obiettivi del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi (CMDI)

Il quadro CMDI è stato concepito per attenuare i rischi e gestire il dissesto di enti di qualsiasi dimensione, conseguendo nel contempo quattro obiettivi generali:

i)mantenere la stabilità finanziaria evitando nel contempo il contagio, in modo da preservare la disciplina di mercato e la continuità delle funzioni essenziali per la società;

ii)salvaguardare il funzionamento del mercato unico e garantire condizioni di parità in tutta l'UE;

iii)ridurre al minimo il ricorso al denaro dei contribuenti e indebolire il circolo vizioso tra rischio bancario e rischio sovrano; e

iv)tutelare i depositanti e garantire la fiducia dei consumatori.

Il quadro CMDI prevede una serie di strumenti che possono essere applicati nelle varie fasi del ciclo di vita delle banche in difficoltà: interventi di risanamento sostenuti da piani di risanamento elaborati dalle banche; misure di intervento precoce; misure volte a prevenire il fallimento di una banca; piani di risoluzione elaborati dalle autorità di risoluzione; e una gamma di strumenti di risoluzione quando la banca è dichiarata in dissesto o a rischio di dissesto e si ritiene che la sua risoluzione (piuttosto che la sua liquidazione) sia nell'interesse pubblico. Inoltre le procedure di insolvenza nazionali, che non rientrano nel quadro CMDI 15 , continuano ad applicarsi alle banche in dissesto che possono essere assoggettate a tali procedure nazionali, qualora siano più adatte (rispetto alla risoluzione) e non danneggino l'interesse pubblico né compromettano la stabilità finanziaria.

Il quadro CMDI mira a fornire una combinazione di fonti di finanziamento per gestire i dissesti in modo economicamente efficiente, tutelare la stabilità finanziaria e i depositanti e mantenere la disciplina di mercato, riducendo nel contempo il ricorso al bilancio pubblico e, in ultima analisi, il costo per i contribuenti. Il costo della risoluzione della banca è coperto in primo luogo dalle risorse proprie, ossia le risorse assegnate agli azionisti e ai creditori della banca stessa (che costituiscono la capacità interna di assorbimento delle perdite della banca), il che riduce anche l'"azzardo morale" (moral hazard) e migliora la disciplina di mercato. Se necessario, tale copertura può essere integrata dai fondi provenienti dai sistemi di garanzia dei depositi (SGD) e dai meccanismi di finanziamento della risoluzione (fondi nazionali di risoluzione o il Fondo di risoluzione unico nell'Unione bancaria). Tali fondi sono finanziati dai contributi di tutte le banche, a prescindere dalle loro dimensioni e dal loro modello di business. Nell'Unione bancaria queste norme sono state ulteriormente integrate affidando al Comitato di risoluzione unico la gestione e la supervisione del Fondo di risoluzione unico, finanziato dai contributi del settore negli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria. A seconda dello strumento applicato a una banca in difficoltà (ad esempio misure preventive, cautelative, di risoluzione o alternative nell'ambito di procedure di insolvenza nazionali) e dei dettagli specifici del caso, il controllo degli aiuti di Stato 16 può essere necessario per gli interventi di un fondo di risoluzione o del Fondo di risoluzione unico, di un SGD o per i finanziamenti pubblici provenienti dal bilancio dello Stato.

Motivi della proposta

Nonostante i progressi compiuti dal 2014, la risoluzione è raramente applicata, in particolare nell'Unione bancaria. Sono stati individuati settori da rafforzare e adeguare ulteriormente per quanto riguarda il quadro CMDI in termini di concezione, attuazione e, soprattutto, incentivi alla sua applicazione.

Fino ad oggi, molte banche in dissesto di piccole o medie dimensioni sono state assoggettate a regimi nazionali che spesso prevedono l'uso del denaro dei contribuenti (bailout) anziché delle reti di sicurezza finanziate dal settore, come il Fondo di risoluzione unico nell'Unione bancaria, che non è stato ancora utilizzato nel quadro della risoluzione. Ciò è contrario all'intenzione del quadro quale istituito dopo la crisi finanziaria mondiale, che ha comportato un importante cambiamento di paradigma dal bailout al bail-in. In tale contesto il costo opportunità dei meccanismi di finanziamento della risoluzione finanziati da tutte le banche è considerevole.

Il quadro di risoluzione non ha conseguito pienamente i principali obiettivi generali, in particolare facilitare il funzionamento del mercato unico bancario dell'UE garantendo condizioni di parità, gestire le crisi transfrontaliere e nazionali e ridurre al minimo il ricorso al denaro dei contribuenti.

Le ragioni sono riconducibili principalmente a incentivi disallineati nella scelta dello strumento adeguato per gestire le banche in dissesto, che hanno portato alla mancata applicazione del quadro di risoluzione armonizzato, a favore di altre vie. Ciò è dovuto, nel complesso, all'ampia discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico, alle difficoltà nell'accedere ai finanziamenti nel quadro della risoluzione senza imporre perdite ai depositanti e a un accesso più agevole ai finanziamenti al di fuori della risoluzione. Seguendo questa strada aumentano i rischi di frammentazione e di risultati subottimali nella gestione dei fallimenti delle banche, in particolare di quelle di piccole e medie dimensioni.

La revisione del quadro CMDI e dell'interazione con le procedure di insolvenza nazionali dovrebbe fornire soluzioni a tali problematiche. Dovrebbe inoltre consentire il pieno conseguimento degli obiettivi del quadro e renderlo adatto allo scopo per tutte le banche dell'UE, a prescindere dalle loro dimensioni, dal loro modello di business e dalla loro struttura delle passività, quindi anche per le banche di piccole e medie dimensioni se richiesto dalle circostanze correnti. La revisione dovrebbe mirare a garantire un'applicazione coerente delle norme in tutti gli Stati membri, assicurando migliori condizioni di parità e al tempo stesso tutelando la stabilità finanziaria e i depositanti, prevenendo il contagio e riducendo il ricorso al denaro dei contribuenti. In particolare, il quadro dovrebbe essere migliorato per facilitare la risoluzione delle banche di piccole e medie dimensioni come inizialmente previsto, attenuando gli effetti sulla stabilità finanziaria e sull'economia reale senza ricorrere ai finanziamenti pubblici e promuovendo la fiducia dei depositanti, costituiti principalmente da famiglie e da piccole e medie imprese (PMI). In termini di entità delle modifiche previste, la revisione del CMDI non mira a rimaneggiare il quadro attuale, quanto piuttosto ad apportare miglioramenti assolutamente necessari in diversi settori chiave per far funzionare il quadro come previsto per tutte le banche.

Sintesi degli elementi della riforma del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi (CMDI)

Le modifiche incluse nel pacchetto CMDI riguardano una serie di aspetti strategici e costituiscono una risposta coerente ai problemi individuati:

·ampliare l'ambito di applicazione della risoluzione, rivedendo la valutazione dell'interesse pubblico, nei casi in cui la risoluzione consente di realizzare gli obiettivi del quadro, ad esempio tutelare la stabilità finanziaria, il denaro dei contribuenti e la fiducia dei depositanti, meglio delle procedure di insolvenza nazionali;

·rafforzare il finanziamento nel quadro della risoluzione integrando la capacità interna di assorbimento delle perdite degli enti, che rimane la prima linea di difesa, con l'utilizzo dei fondi dell'SGD nel quadro della risoluzione per agevolare l'accesso ai fondi di risoluzione senza imporre perdite ai depositanti, se del caso, nel rispetto di condizioni e salvaguardie;

·modificare la gerarchia dei crediti in caso di insolvenza e assicurare una preferenza generale per i depositanti secondo una preferenza basata su un unico livello, al fine di consentire l'uso dei fondi dell'SGD nell'ambito di misure diverse dal rimborso dei depositi protetti;

·armonizzare la verifica del minor onere per tutti i tipi di interventi dell'SGD al di fuori del rimborso dei depositi protetti in caso di insolvenza, al fine di migliorare la parità di condizioni e garantire la coerenza dei risultati;

·chiarire il quadro di intervento precoce eliminando le sovrapposizioni tra misure di intervento precoce e misure di vigilanza, garantendo la certezza del diritto sulle condizioni applicabili e agevolando la cooperazione tra autorità competenti e autorità di risoluzione;

·garantire l'attivazione tempestiva della risoluzione; e

·migliorare la tutela dei depositanti (ad esempio mediante miglioramenti mirati delle disposizioni della direttiva SGD sull'ambito di applicazione della tutela e della cooperazione transfrontaliera, l'armonizzazione delle opzioni nazionali e il miglioramento della trasparenza sulla solidità finanziaria degli SGD).

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta prevede modifiche della normativa vigente per renderla pienamente coerente con le disposizioni vigenti nel settore della gestione delle crisi bancarie e dell'assicurazione dei depositi. La revisione della BRRD, dell'SRMR e della direttiva SGD mira a migliorare il funzionamento del quadro in modo da fornire alle autorità di risoluzione gli strumenti per poter gestire il fallimento di qualsiasi banca, a prescindere dalle dimensioni e dal modello di business, al fine di preservare la stabilità finanziaria, tutelare i depositanti ed evitare il ricorso al denaro dei contribuenti.

Coerenza con altre politiche dell'UE

La proposta si basa sulle riforme attuate all'indomani della crisi finanziaria che ha portato alla creazione dell'Unione bancaria e del codice unico per tutte le banche dell'UE.

La proposta contribuisce a rafforzare la legislazione finanziaria dell'UE adottata nell'ultimo decennio per ridurre i rischi nel settore finanziario e garantire una gestione ordinata dei fallimenti bancari. L'obiettivo è rendere il sistema bancario più solido e, in ultima analisi, promuovere il finanziamento sostenibile dell'attività economica nell'UE. Tale obiettivo è pienamente coerente con gli obiettivi fondamentali dell'UE di promuovere la stabilità finanziaria, ridurre il ricorso al sostegno dei contribuenti nella risoluzione delle banche e tutelare la fiducia dei depositanti. Tali obiettivi favoriscono un elevato livello di competitività e di tutela dei consumatori.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta modifica un regolamento vigente, l'SRMR, in particolare per quanto riguarda una migliore applicazione degli strumenti già disponibili nel quadro di risoluzione delle banche, il chiarimento delle condizioni per la risoluzione, l'agevolazione dell'accesso alle reti di sicurezza in caso di fallimento bancario e il miglioramento della chiarezza e della coerenza delle norme in materia di finanziamento. Stabilendo requisiti armonizzati per l'applicazione del quadro CMDI alle banche negli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico, la proposta riduce notevolmente il rischio di norme nazionali divergenti in tali Stati membri, che potrebbero falsare la concorrenza nel mercato interno.

Di conseguenza la base giuridica della proposta è la stessa dell'atto legislativo originario, vale a dire l'articolo 114 TFUE. Tale articolo prevede l'adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno per obiettivo l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La base giuridica ricade nel settore del mercato interno in cui l'Unione, a norma dell'articolo 4 TFUE, ha una competenza concorrente. La maggior parte delle azioni in esame rappresentano aggiornamenti e modifiche del diritto dell'Unione vigente e, in quanto tali, riguardano settori in cui l'UE ha già esercitato la sua competenza e non intende cessare di esercitarla.

Poiché mirano a integrare la legislazione vigente dell'UE, gli obiettivi delle misure proposte possono essere realizzati meglio a livello dell'UE piuttosto che mediante diverse iniziative nazionali. In particolare, la logica alla base di un regime di risoluzione specifico e armonizzato dell'UE per tutte le banche nell'UE è stata illustrata nelle fasi iniziali del quadro nel 2014. Le sue principali caratteristiche rispecchiano gli orientamenti internazionali e le caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione delle crisi per gli enti finanziari (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions) adottate dal Consiglio per la stabilità finanziaria all'indomani della crisi finanziaria mondiale del 2008.

Il principio di sussidiarietà è integrato nell'attuale quadro di risoluzione. I suoi obiettivi, vale a dire armonizzare le norme e i processi di risoluzione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. A causa degli effetti di un dissesto di qualsiasi ente in tutta l'UE, essi possono essere invece meglio conseguiti a livello dell'UE attraverso l'azione dell'Unione.

L'intenzione dell'attuale quadro di risoluzione è sempre stata quella di fornire una gamma di strumenti comuni per affrontare il fallimento di qualsiasi banca, a prescindere dalle sue dimensioni, dal suo modello di business o dalla sua ubicazione, in modo efficace e ordinato, laddove ciò sia necessario per preservare la stabilità finanziaria dell'UE, dello Stato membro o della regione in cui opera e per tutelare i depositanti senza fare ricorso ai fondi pubblici.

La proposta modifica alcune disposizioni dell'SRMR per migliorare il quadro esistente, in particolare per quanto riguarda la sua applicazione alle banche di piccole e medie dimensioni, in quanto altrimenti potrebbe non raggiungere i suoi obiettivi.

I rischi per la stabilità finanziaria, la fiducia dei depositanti o il ricorso alle finanze pubbliche in uno Stato membro possono avere ripercussioni di ampia portata su base transfrontaliera e, in ultima analisi, contribuire alla frammentazione del mercato unico. La mancanza di azione a livello dell'UE per le banche meno significative e la loro esclusione percepita da una rete di sicurezza mutualistica potrebbero inoltre incidere sulla loro capacità di accedere ai mercati e attirare i depositanti rispetto alle banche significative. Le soluzioni nazionali per affrontare i fallimenti bancari peggiorerebbero poi il legame tra rischio bancario e rischio sovrano e comprometterebbero l'idea alla base dell'Unione bancaria di introdurre un cambiamento di paradigma dal bail-out al bail-in.

Intervenire a livello dell'UE per riformare il quadro di risoluzione non significherà imporre la strategia che dovrebbe essere adottata in caso di fallimento delle banche. La scelta tra una strategia o uno strumento di risoluzione armonizzato a livello dell'UE e la strategia nazionale di liquidazione resterà a discrezione dell'autorità di risoluzione e si baserà sulla valutazione dell'interesse pubblico. Tale scelta è adattata a ciascun caso specifico di fallimento e non dipende automaticamente da considerazioni quali le dimensioni della banca, la portata geografica delle sue attività e la struttura del settore bancario. In pratica, la valutazione dell'interesse pubblico funge da verifica della sussidiarietà nell'UE.

Pertanto, sebbene sia necessario valutare caso per caso se una banca sia sottoposta o meno a risoluzione, è fondamentale preservare la possibilità per tutte le banche di essere sottoposte a risoluzione e che le autorità di risoluzione abbiano i giusti incentivi a optare per la risoluzione, data la natura potenzialmente sistemica di tutti gli enti, come già previsto dall'SRMR.

Gli Stati membri possono ancora prendere in considerazione la liquidazione delle banche di piccole o medie dimensioni nell'ambito del quadro riformato. A tale riguardo, i regimi di insolvenza nazionali (che non sono armonizzati) rimangono operativi quando una procedura di insolvenza è considerata un'alternativa migliore alla risoluzione. In questo modo viene preservata la continuità degli strumenti, compresi quelli esterni alla risoluzione, quali: misure preventive e cautelative; strumenti di risoluzione; misure alternative nell'ambito delle procedure di insolvenza nazionali e rimborso dei depositi protetti in caso di liquidazione frammentaria.

La modifica dell'SRMR è pertanto considerata l'opzione migliore che offre il giusto equilibrio tra l'armonizzazione delle norme e il mantenimento della flessibilità nazionale, se del caso. Le modifiche promuoverebbero ulteriormente l'applicazione uniforme del quadro di risoluzione e la convergenza delle prassi delle autorità di vigilanza e di risoluzione, oltre a garantire parità di condizioni in tutto il mercato interno dei servizi bancari. Ciò è particolarmente importante nel settore bancario, in cui numerosi enti operano in tutto il mercato unico dell'UE. Le norme nazionali non consentirebbero di conseguire questi obiettivi.

Proporzionalità

In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'UE si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti, in linea con gli obiettivi generali dei trattati.

La proporzionalità è stata parte integrante della valutazione d'impatto che accompagna la proposta. Le modifiche proposte sono state valutate singolarmente rispetto all'obiettivo di proporzionalità. Inoltre è stata valutata la mancanza di proporzionalità delle norme vigenti in diversi settori e sono state analizzate opzioni specifiche volte a ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità per gli enti più piccoli, in particolare eliminando l'obbligo di determinare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) per determinati tipi di entità.

Le condizioni di accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione nell'ambito del quadro attuale non tengono sufficientemente conto delle distinzioni per motivi di proporzionalità basate sulla strategia di risoluzione, sulle dimensioni e/o sul modello di business. La capacità delle banche di soddisfare le condizioni di accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione dipende dallo stock di strumenti sottoponibili al bail-in disponibili nei loro bilanci al momento dell'intervento. Tuttavia i dati indicano che alcune banche (di piccole e medie dimensioni) in determinati mercati incontrano difficoltà strutturali nella costituzione del MREL. Per tali banche, tenuto conto della loro specifica struttura delle passività (in particolare per quelle che dipendono in misura significativa dalla raccolta tramite depositi), alcuni depositi dovrebbero essere sottoposti a bail-in per consentire l'accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione, il che potrebbe sollevare preoccupazioni in termini di stabilità finanziaria e fattibilità operativa, alla luce dell'impatto economico e sociale in diversi Stati membri. Le modifiche proposte (ad esempio norme chiare sull'adeguamento del MREL per le strategie di risoluzione con cessione, l'introduzione di una preferenza per i depositanti basata su un unico livello e la possibilità per i fondi dell'SGD di colmare il divario nell'accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione) migliorerebbero l'accesso ai finanziamenti nel quadro della risoluzione. Introdurrebbero inoltre una maggiore proporzionalità per le banche soggette a risoluzione nell'ambito di strategie di cessione, consentendo, se del caso, la protezione dei depositi dal bail-in e affrontando efficacemente il problema del finanziamento della risoluzione senza indebolire le condizioni minime di bail-in per l'accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione.

Scelta dell'atto giuridico

Si propone di attuare le misure modificando l'SRMR mediante un regolamento. Le misure proposte fanno riferimento alle disposizioni già esistenti incorporate in questo strumento giuridico o le sviluppano ulteriormente.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Il quadro CMDI è stato concepito per prevenire e gestire il dissesto degli enti di qualsiasi dimensione o con qualsiasi modello di business. È stato sviluppato con l'obiettivo di mantenere la stabilità finanziaria, tutelare i depositanti, ridurre al minimo il ricorso al sostegno pubblico, limitare l'azzardo morale e migliorare il mercato interno dei servizi finanziari. Dalla valutazione si è concluso che, nel complesso, il quadro CMDI dovrebbe essere migliorato sotto alcuni aspetti, come una migliore protezione del denaro dei contribuenti.

In particolare, dalla valutazione emerge che la certezza del diritto e la prevedibilità nella gestione dei fallimenti bancari rimangono insufficienti. La decisione delle autorità pubbliche di ricorrere alla risoluzione o all'insolvenza può variare notevolmente da uno Stato membro all'altro. Inoltre le reti di sicurezza finanziate dal settore non sono sempre efficaci e persistono divergenze nelle condizioni di accesso ai finanziamenti nel quadro della risoluzione e al di fuori della risoluzione, che incidono sugli incentivi e creano opportunità di arbitraggio quando vengono prese decisioni su quale strumento di gestione delle crisi utilizzare. Infine la tutela dei depositanti continua a essere disomogenea e incoerente tra gli Stati membri in una serie di settori.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha condotto ampi scambi attraverso diversi strumenti di consultazione per raggiungere tutti i portatori di interessi, al fine di comprendere meglio il funzionamento del quadro e le possibilità di miglioramento.

Nel 2020 la Commissione ha avviato una consultazione su una valutazione d'impatto iniziale combinata e su una tabella di marcia volta a fornire un'analisi dettagliata delle azioni da intraprendere a livello dell'UE e del potenziale impatto delle diverse opzioni strategiche sull'economia, sulla società e sull'ambiente.

Nel 2021 la Commissione ha avviato due consultazioni: una consultazione mirata e una consultazione pubblica per raccogliere i riscontri dei portatori di interessi sulle modalità di applicazione del quadro CMDI e i loro pareri sulle possibili modifiche. La consultazione mirata, comprendente 39 domande tecniche generali e specifiche, era disponibile solo in inglese ed è stata aperta dal 26 gennaio al 20 aprile 2021. La consultazione pubblica si è articolata in 10 domande generali, disponibili in tutte le lingue dell'UE, e si è svolta nel periodo compreso tra il 25 febbraio e il 20 maggio 2021.

Il 18 marzo 2021 la Commissione ha inoltre ospitato una conferenza ad alto livello alla quale hanno partecipato rappresentanti di tutti i portatori di interessi pertinenti. La conferenza ha confermato l'importanza di un quadro efficace, ma ha anche messo in luce le attuali debolezze.

I servizi della Commissione hanno inoltre ripetutamente consultato gli Stati membri in merito all'attuazione del quadro CMDI da parte dell'UE e alle eventuali revisioni della BRRD/ dell'SRMR e della direttiva SGD nel contesto del gruppo di esperti della Commissione sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni. Parallelamente alle discussioni in seno al gruppo di esperti, le questioni affrontate nella presente proposta sono state trattate anche nelle riunioni degli organi preparatori del Consiglio, segnatamente il gruppo "Servizi finanziari e Unione bancaria" e il gruppo di lavoro ad alto livello sull'EDIS.

Inoltre, durante la fase preparatoria della normativa, i servizi della Commissione hanno tenuto anche numerose riunioni (fisiche e virtuali) con rappresentanti del settore bancario e con altri portatori di interessi.

I risultati di tutte le iniziative di cui sopra sono confluiti nell'elaborazione della presente proposta e della relativa valutazione d'impatto. Hanno dimostrato chiaramente la necessità di aggiornare e completare le norme vigenti per conseguire al meglio gli obiettivi del quadro. L'allegato 2 della valutazione d'impatto fornisce le sintesi di queste consultazioni e della conferenza pubblica.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione ha rivolto una richiesta di consulenza all'Autorità bancaria europea (ABE) in merito al finanziamento in caso di insolvenza e risoluzione. La Commissione ha chiesto consulenza tecnica mirata per: i) valutare la difficoltà segnalata per alcune banche di piccole e medie dimensioni di emettere sufficienti strumenti finanziari di assorbimento delle perdite; ii) esaminare gli attuali requisiti per accedere alle fonti di finanziamento disponibili nel quadro vigente; e iii) valutare l'impatto quantitativo delle varie opzioni strategiche possibili nel settore del finanziamento in caso di risoluzione e insolvenza e la loro efficacia nel conseguire gli obiettivi strategici. L'ABE ha risposto nell'ottobre 2021 17 .

La Commissione ha inoltre beneficiato del parere fornito dalla piattaforma "Fit for Future" nel dicembre 2021, in cui si sottolineava la necessità di rendere il quadro CMDI adatto allo scopo per tutte le banche, in modo proporzionato, tenendo conto del potenziale impatto sulla fiducia dei depositanti e sulla stabilità finanziaria.

Valutazione d'impatto 18

La proposta è stata oggetto di un'ampia valutazione d'impatto che ha tenuto conto dei riscontri ricevuti dai portatori di interessi e della necessità di affrontare varie questioni interconnesse che abbracciano tre diversi testi giuridici.

La valutazione d'impatto ha preso in esame una serie di opzioni strategiche per far fronte ai problemi individuati nella concezione e nell'attuazione del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi. Dati i forti legami tra la gamma di strumenti per la gestione delle crisi e il relativo finanziamento, la valutazione d'impatto ha preso in considerazione pacchetti di opzioni strategiche che raggruppano le pertinenti caratteristiche concettuali del quadro CMDI per garantire un approccio globale e coerente. Alcune modifiche proposte, relative alle misure di intervento precoce, agli indicatori per determinare se una banca è in dissesto o a rischio di dissesto e all'armonizzazione di talune caratteristiche della direttiva SGD, sono comuni a tutti i pacchetti di opzioni considerati.

I diversi pacchetti di opzioni si concentrano principalmente sull'analisi dello spettro delle possibilità di ampliare in modo credibile ed efficace l'ambito di applicazione della risoluzione in funzione del livello di ambizione nel rendere i finanziamenti più accessibili. In particolare, le opzioni strategiche prendono in considerazione la possibilità di agevolare il ricorso ai fondi dell'SGD nel quadro della risoluzione, anche come "ponte", nell'ambito della salvaguardia della verifica del minor onere, al fine di migliorare la proporzionalità nell'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione per le banche, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, soggette a strategie di cessione con uscita dal mercato. Inoltre le opzioni strategiche valutano la possibilità di utilizzare i fondi dell'SGD in modo più efficace ed efficiente nell'ambito di una verifica armonizzata del minor onere per misure diverse dal rimborso dei depositi protetti, cercando di migliorare la compatibilità degli incentivi per le autorità di risoluzione nella scelta dello strumento più appropriato per gestire una crisi. Lo sblocco dei fondi dell'SGD per misure diverse dal rimborso dei depositi protetti dipende dalla posizione in cui l'SGD si colloca nella gerarchia dei crediti. Pertanto le opzioni strategiche esaminano anche diversi scenari di armonizzazione delle preferenze per i depositanti.

Alla luce di questi elementi, la valutazione d'impatto esamina tre possibili pacchetti di opzioni strategiche che producono risultati con diversi livelli di ambizione. Ciascun pacchetto mira a creare un quadro basato sugli incentivi, incoraggiando l'applicazione degli strumenti di risoluzione in modo più coerente, aumentando la certezza e la prevedibilità del diritto, creando condizioni di parità e agevolando l'accesso a reti di sicurezza comuni, mantenendo nel contempo alcune alternative al di fuori della risoluzione nell'ambito delle procedure di insolvenza nazionali. Tuttavia, fin dalla progettazione, i pacchetti di opzioni consentono di realizzare questi obiettivi in misura diversa e la loro fattibilità politica varia.

L'opzione prescelta prevede miglioramenti ambiziosi nell'equazione di finanziamento, offrendo la possibilità di ampliare sostanzialmente l'ambito di applicazione della risoluzione per includervi un maggior numero di banche di piccole e medie dimensioni e di allineare meglio gli incentivi per decidere in merito al migliore strumento di crisi per tali enti. Tale opzione è stata considerata più efficace, efficiente e coerente nel conseguire gli obiettivi del quadro rispetto ad altre opzioni, compreso lo scenario di riferimento in cui non viene intrapresa alcuna azione. In particolare, l'eliminazione della super-preferenza per l'SGD è stata individuata come il mezzo più efficace per garantire che i fondi dell'SGD possano essere utilizzati nel quadro della risoluzione. L'esistenza di una super-preferenza per i crediti dell'SGD è il motivo principale per cui i fondi dell'SGD non possono quasi mai essere utilizzati al di fuori del rimborso dei depositi protetti in caso di insolvenza, a causa dell'impatto sull'esito della verifica del minor onere che privilegia un rimborso. È tuttavia emerso che la super-preferenza finisce per tutelare i mezzi finanziari dell'SGD e il settore bancario da eventuali esigenze di ricostituzione, ostacolando qualsiasi intervento dell'SGD nel quadro della risoluzione, senza offrire una migliore protezione per i depositi protetti. Pertanto l'eliminazione della super-preferenza per l'SGD è necessaria per intervenire sull'attuale esito della verifica del minor onere, che presenta uno sbilanciamento verso il rimborso, e per fornire finanziamenti adeguati nel quadro della risoluzione al fine di rendere fattibile la risoluzione delle banche di piccole e medie dimensioni attraverso una cessione delle attività e l'uscita dal mercato della banca fallita.

La valutazione d'impatto comprendeva anche un'altra opzione consistente in un'ambiziosa riforma del quadro CMDI, compreso l'EDIS, sotto forma di un modello ibrido intermedio, diverso dalla proposta della Commissione del 2015. Tale opzione riconosce l'importanza di istituire un sistema comune di assicurazione dei depositi per la solidità del quadro e il completamento dell'Unione bancaria; tuttavia in questa fase è stata giudicata politicamente impraticabile.

La proposta comporterebbe costi per le autorità e per alcune banche, a seconda della misura in cui la risoluzione sarebbe estesa sulla base di valutazioni caso per caso dell'interesse pubblico e delle circostanze specifiche di ciascun caso. L'utilizzo dei fondi dell'SGD e di un fondo di risoluzione o del Fondo di risoluzione unico sarebbe più efficiente sotto il profilo dei costi in termini di mezzi finanziari da utilizzare, ma potrebbe anche far scattare esigenze di ricostituzione attraverso i contributi del settore. Nel complesso, i costi per le autorità di risoluzione e le banche sarebbero tuttavia compensati dai vantaggi derivanti da una migliore preparazione per una gamma più ampia di banche, incentivi più chiari al momento di decidere quali strumenti di crisi utilizzare, un minore ricorso ai fondi dei contribuenti e una maggiore stabilità finanziaria e fiducia dei depositanti, il tutto grazie a norme più chiare e all'accesso a reti di sicurezza finanziate dal settore. Per i consumatori e il pubblico, i costi dovrebbero essere limitati e chiaramente compensati dai benefici, in particolare attraverso una maggiore tutela dei depositanti, la stabilità finanziaria e un ricorso ridotto al denaro dei contribuenti.

Il comitato per il controllo normativo ha approvato la valutazione d'impatto dopo un primo parere negativo. In risposta alle osservazioni formulate dal comitato, la valutazione d'impatto è stata ampliata per includere: i) ulteriori spiegazioni sulla natura dei problemi che la revisione intende affrontare e sui vantaggi generali della risoluzione rispetto alle procedure di insolvenza, al fine di tutelare la stabilità finanziaria, la fiducia dei depositanti e ridurre al minimo il ricorso al denaro dei contribuenti; ii) chiarimenti sul modo in cui la riforma è conforme al principio di sussidiarietà; e iii) ulteriori dettagli su altri aspetti, quali la coerenza con la revisione delle norme in materia di aiuti di Stato, l'interazione con la proposta della Commissione del 2015 sull'EDIS, il modo in cui si è tenuto conto della consulenza dell'ABE o le condizioni in cui l'SGD potrebbe intervenire nel quadro della risoluzione.

Adeguatezza normativa e semplificazione

La revisione si concentra principalmente sull'assetto generale e sul funzionamento del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi, prestando particolare attenzione alle banche di piccole e medie dimensioni e a un trattamento più equo dei depositanti. Si prevede che la riforma proposta apporti benefici per quanto riguarda l'efficacia del quadro e la chiarezza giuridica.

La riforma è tecnologicamente neutra e non incide sulla preparazione all'era digitale.

Diritti fondamentali

L'UE si impegna a rispettare standard elevati in materia di tutela dei diritti fondamentali ed è firmataria di numerose convenzioni sui diritti umani. In questo contesto, la proposta è conforme a tali diritti, elencati nelle principali convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che costituisce parte integrante dei trattati dell'UE, e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e segnalazione

La proposta impone agli Stati membri di recepire le modifiche della BRRD nel loro diritto nazionale entro 18 mesi dall'entrata in vigore della direttiva di modifica.

La proposta prevede l'obbligo per l'ABE di emanare norme in relazione a talune disposizioni del quadro e di riferire alla Commissione in merito alla sua effettiva attuazione, ad esempio in relazione alle valutazioni della possibilità di risoluzione effettuate dalle autorità di risoluzione o alla predisposizione per l'esecuzione della risoluzione.

La legislazione sarà oggetto di una valutazione cinque anni dopo la data di attuazione, al fine di valutarne l'efficacia e l'efficienza nel conseguire gli obiettivi e di decidere se siano necessarie nuove misure o modifiche.

6.ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA

Misure di intervento precoce e predisposizione della risoluzione

L'articolo 13 è sostituito da una nuova serie di articoli (articoli da 13 a 13 quater) che rispecchiano le disposizioni della BRRD in materia di intervento precoce (articoli da 27 a 29 BRRD), al fine di fornire alla BCE una base giuridica direttamente applicabile per l'esercizio di tali poteri. Come nella BRRD, il meccanismo di intensificazione dell'intervento tra i diversi tipi di misure è chiarito ed è specificato che la previa adozione di misure di intervento precoce o il soddisfacimento delle condizioni per l'intervento precoce non costituiscono prerequisiti per avviare la predisposizione della risoluzione o per esercitare i relativi poteri.

L'SRMR comprendeva già disposizioni relative alla cooperazione e allo scambio di informazioni tra il Comitato e la BCE o le autorità nazionali competenti quando la situazione finanziaria di una banca comincia a deteriorarsi. Tuttavia tali disposizioni dovevano essere rafforzate per garantire una cooperazione migliore e più efficace. Il nuovo articolo 13 quater si basa sul precedente articolo 13 e fornisce ulteriori dettagli sulla cooperazione in vista della risoluzione, per quanto riguarda il tipo di informazioni che dovrebbero essere scambiate, le situazioni in cui la BCE o l'autorità nazionale competente devono scambiarsi informazioni e il tipo di meccanismi che il Comitato può mettere in atto per predisporre la risoluzione.

Allerta precoce in caso di dissesto o rischio di dissesto

L'articolo 13 quater prevede l'obbligo per la BCE, o per l'autorità nazionale competente in relazione ai gruppi transfrontalieri meno significativi che rientrano nella competenza diretta del Comitato, di informare quest'ultimo con sufficiente anticipo non appena ritenga che esista un rischio significativo che un ente o un'entità soddisfi le condizioni per essere valutato o valutata come in dissesto o a rischio di dissesto, come stabilito all'articolo 18, paragrafo 4. La notifica dovrebbe includere le motivazioni della valutazione della BCE/dell'autorità nazionale competente e una panoramica delle soluzioni alternative che possono evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell'ente interessato o dell'entità interessata.

In considerazione del ruolo fondamentale che la tempistica dell'azione di risoluzione svolge nel preservare il più possibile i livelli di capitale, MREL e liquidità dell'ente o dell'entità e, più in generale, nel garantire che sussistano le condizioni necessarie affinché il Comitato possa attuare con successo la strategia di risoluzione predisposta per ciascun ente o ciascuna entità, il Comitato ha il potere di valutare, in stretta cooperazione con la BCE/l'autorità nazionale competente, quale sia un lasso di tempo ragionevole per cercare soluzioni di natura privata o amministrativa, in grado di prevenire il dissesto. Durante tale periodo di allerta precoce, la BCE/l'autorità nazionale competente dovrebbe continuare a esercitare le proprie competenze, in collegamento con il Comitato in linea con l'articolo 13 quater. La BCE/l'autorità nazionale competente e il Comitato dovrebbero monitorare, in stretta cooperazione, l'evoluzione della situazione dell'ente o dell'entità e l'attuazione di misure alternative. In tale contesto, il Comitato e la BCE/l'autorità nazionale competente dovrebbero riunirsi periodicamente, con una frequenza stabilita dal Comitato.

Se entro tale termine non viene individuata o attuata alcuna misura alternativa adeguata che consenta di evitare il dissesto, la BCE/l'autorità nazionale competente dovrebbe valutare se l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto. Se conclude che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto, la BCE/l'autorità nazionale competente dovrebbe comunicarlo formalmente al Comitato secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 1. Il Comitato può effettuare esso stesso tale valutazione, conformemente alle norme vigenti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma. Il Comitato dovrebbe quindi stabilire se sono soddisfatte le condizioni per la risoluzione. Se dalla valutazione dell'interesse pubblico risulta la necessità di sottoporre l'ente o l'entità a risoluzione, il Comitato dovrebbe adottare un programma di risoluzione. Ciò è in linea con la recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa a un caso verificatosi nell'Unione bancaria, secondo cui la valutazione della BCE è un provvedimento preparatorio diretto a permettere al Comitato di adottare una decisione circa la risoluzione di una banca. La Corte ha inoltre precisato che il Comitato ha il potere esclusivo di valutare le condizioni richieste per l'applicazione dell'azione di risoluzione, subordinatamente all'approvazione del programma di risoluzione da parte della Commissione e, se del caso, all'assenza di obiezioni da parte del Consiglio 19 .

Valutazione dell'interesse pubblico

Il quadro CMDI è stato concepito per prevenire e gestire il dissesto di enti di qualsiasi dimensione, tutelando nel contempo i depositanti e i contribuenti. Quando una banca è considerata in dissesto o a rischio di dissesto e vi è un interesse pubblico a sottoporla a risoluzione, le autorità di risoluzione interverranno utilizzando gli strumenti e i poteri attribuiti dalla BRRD/dall'SRMR in assenza di una soluzione privata. In mancanza di un interesse pubblico alla risoluzione, il fallimento bancario dovrebbe essere gestito mediante procedure nazionali di liquidazione ordinata condotte dalle autorità nazionali, eventualmente con finanziamenti provenienti dall'SGD o da altre fonti di finanziamento, a seconda dei casi.

In sostanza, la valutazione dell'interesse pubblico mette a confronto la risoluzione con l'insolvenza, in particolare valutando in che modo ciascuno scenario consente di realizzare gli obiettivi della risoluzione. Gli obiettivi della risoluzione rispetto ai quali viene effettuata la valutazione comprendono: i) l'impatto sulla stabilità finanziaria (una crisi diffusa può determinare un esito diverso della valutazione dell'interesse pubblico rispetto a un dissesto idiosincratico); ii) la valutazione dell'impatto sulle funzioni essenziali della banca; e iii) la necessità di limitare il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario. Nell'ambito del quadro attuale, la risoluzione può essere scelta solo se l'insolvenza non consentirebbe di conseguire gli obiettivi della risoluzione nella stessa misura.

L'SRMR lascia al Comitato un margine di discrezionalità nell'esecuzione della valutazione dell'interesse pubblico, il che comporta applicazioni e interpretazioni divergenti che non sempre riflettono pienamente la logica e l'intenzione della normativa. In alcuni casi la valutazione dell'interesse pubblico è stata applicata in modo piuttosto restrittivo in seno all'Unione bancaria.

Per ridurre al minimo le divergenze e applicare la valutazione dell'interesse pubblico in modo più ampio, ossia ampliare l'ambito di applicazione della risoluzione, la proposta comprende le modifiche legislative elencate di seguito.

Modifiche degli obiettivi della risoluzione

L'obiettivo di risoluzione che impone di ridurre al minimo il ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario non consente di distinguere tra l'uso dei fondi di bilancio nazionali e il ricorso alle reti di sicurezza finanziate dal settore (il Fondo di risoluzione unico o gli SGD). Pertanto questo obiettivo di risoluzione è modificato per includere un riferimento specifico al sostegno fornito dal bilancio di uno Stato membro, al fine di indicare che i finanziamenti erogati dalle reti di sicurezza finanziate dal settore sono da preferirsi a quelli sostenuti dal denaro dei contribuenti (articolo 14, paragrafo 2, lettera c)). A ciò si aggiunge una modifica delle norme procedurali in materia di valutazione dell'interesse pubblico, che impone al Comitato di prendere in considerazione e confrontare tutto il sostegno finanziario pubblico straordinario che si può ragionevolmente presumere che sarà erogato all'ente in risoluzione con lo scenario controfattuale dell'insolvenza. Se in tale scenario controfattuale dell'insolvenza è previsto un aiuto alla liquidazione, ciò dovrebbe portare a un esito positivo della valutazione dell'interesse pubblico (articolo 18, paragrafo 5, secondo comma).

L'obiettivo di risoluzione relativo alla tutela dei depositanti è modificato per chiarire che la risoluzione dovrebbe mirare a tutelare i depositanti, riducendo nel contempo al minimo le perdite per i sistemi di garanzia dei depositi. Ciò significa che la risoluzione è da preferirsi nei casi in cui l'insolvenza sarebbe più costosa per l'SGD.



Modifiche procedurali del raffronto tra risoluzione e procedure di insolvenza nazionali

Ai sensi dell'attuale SRMR, si prevede che il Comitato scelga l'insolvenza a meno che gli obiettivi della risoluzione non siano conseguiti meglio optando per la risoluzione. In base all'attuale testo dell'articolo 18, paragrafo 5, la risoluzione è scelta solo quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione nella stessa misura. Per permettere una più ampia applicazione della risoluzione, l'articolo 18, paragrafo 5, è modificato per chiarire che le procedure di insolvenza nazionali dovrebbero essere selezionate come strategia prescelta solo se consentono di realizzare gli obiettivi del quadro meglio della risoluzione (e non nella stessa misura). Pur mantenendo l'insolvenza come opzione predefinita, la modifica comporta un aumento dell'onere della prova per le autorità di risoluzione nel dimostrare che la risoluzione non è nell'interesse pubblico. Tuttavia la valutazione dell'interesse pubblico resterà una decisione caso per caso a discrezione dell'autorità di risoluzione.

Ricorso all'SGD nel quadro della risoluzione

Nell'ambito del quadro attuale, la decisione sul ricorso ai fondi dell'SGD per finanziare la risoluzione è adottata dal Comitato previa consultazione dell'SGD e l'importo del contributo dell'SGD è determinato sulla base della valutazione delle perdite che i depositanti protetti avrebbero subito se non avessero beneficiato di una simile protezione. Per garantire che le maggiori possibilità e le condizioni rigorose per l'uso delle risorse degli SGD nazionali per finanziare le strategie di cessione nel quadro della risoluzione ai sensi dell'articolo 109 BRRD modificato siano applicate in modo coerente anche nell'Unione bancaria, l'articolo 79 SRMR è modificato per specificare che l'SGD cui l'ente creditizio è affiliato dovrebbe essere utilizzato ai fini e alle condizioni di cui all'articolo 109 BRRD. Sono inoltre soppressi il secondo e il terzo comma dell'articolo 79, paragrafo 5, SRMR, che rispecchiano le condizioni di cui all'attuale articolo 109, paragrafo 5, secondo e terzo comma, BRRD.

Dato che nell'ambito dell'Unione bancaria le decisioni di risoluzione sono adottate dal Comitato mentre il finanziamento potrebbe provenire dalle risorse degli SGD nazionali, il riferimento all'articolo 109 BRRD di cui all'articolo 79, primo comma, SRMR garantisce altresì che il ruolo rafforzato dell'SGD ai sensi della BRRD si applichi nel processo decisionale per le banche di competenza del Comitato. In particolare, il costo del rimborso dei depositanti al fine di limitare l'importo del contributo dell'SGD alla risoluzione continua a essere calcolato a livello nazionale, sotto la responsabilità dell'SGD, sulla base della verifica del minor onere. Il Comitato dovrebbe determinare l'importo del contributo a carico dell'SGD solo previa consultazione dell'SGD sui risultati di tale calcolo e dovrebbe essere vincolato da tali risultati. Pertanto il Comitato non dovrebbe poter determinare un contributo dell'SGD a un'operazione che sia maggiore del costo di rimborso dei depositanti calcolato dall'SGD conformemente alle norme della direttiva SGD (senza violare la verifica del minor onere) o superiore a quanto necessario per soddisfare la condizione di accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione (requisito dell'8 % di passività totali e fondi propri (total liabilities and own funds, TLOF)).

Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario pubblico straordinario

Al fine di garantire che i fondi pubblici sotto forma di sostegno finanziario pubblico straordinario non siano utilizzati per sostenere enti o entità che non sono finanziariamente sostenibili, è necessario prevedere condizioni rigorose in merito al momento in cui tale sostegno può essere fornito e alla forma che può assumere. Le norme vigenti prevedono alcune limitazioni, ma non sono sufficientemente precise. La concessione di un sostegno finanziario pubblico straordinario al di fuori della risoluzione dovrebbe essere limitata ai casi di ricapitalizzazione cautelativa, alle misure preventive dell'SGD volte a preservare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine degli enti creditizi, alle misure adottate dall'SGD per preservare l'accesso dei depositanti e ad altre forme di sostegno concesso nel contesto delle procedure di liquidazione. La concessione di un sostegno finanziario pubblico straordinario in qualsiasi altra situazione al di fuori della risoluzione non dovrebbe essere consentita e dovrebbe far sì che l'ente o l'entità ricevente sia considerato o considerata in dissesto o a rischio di dissesto.

Ricapitalizzazione cautelativa

Occorre prestare particolare attenzione al sostegno finanziario pubblico straordinario concesso sotto forma di ricapitalizzazione cautelativa. È necessario stabilire più chiaramente le forme ammissibili di misure cautelative previste al di fuori della risoluzione e volte a ricapitalizzare l'entità interessata. Le misure concesse dovrebbero essere di natura temporanea in quanto dovrebbero far fronte alle conseguenze negative degli shock esterni e non essere utilizzate per compensare carenze intrinseche legate, ad esempio, a un modello di business obsoleto. L'uso di strumenti irredimibili, come il capitale primario di classe 1, dovrebbe diventare eccezionale e possibile solo nel caso in cui altre forme di strumenti di capitale non risultino adeguate. Tale modifica è necessaria per garantire che il sostegno rimanga di natura temporanea. Sono inoltre necessari requisiti più rigorosi ed espliciti per determinare in anticipo la durata e la strategia di uscita per le misure cautelative. L'entità che riceve il sostegno dovrebbe essere solvente al momento dell'applicazione delle misure, ossia l'autorità competente dovrebbe ritenere che non violi e non sia suscettibile di violare i requisiti patrimoniali applicabili nei 12 mesi successivi. Se le condizioni alle quali è concesso il sostegno non sono rispettate, l'entità che riceve il sostegno dovrebbe essere considerata in dissesto o a rischio di dissesto.

Modifiche relative al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)

MREL per le strategie di cessione

Come già previsto dal quadro attuale, il livello del requisito MREL dovrebbe riflettere la strategia di risoluzione prescelta. L'attuale disposizione dell'articolo 12 quinquies si concentra sulla calibrazione del MREL per le strategie di bail-in (requisito per l'importo delle perdite da assorbire e per l'importo di ricapitalizzazione, con norme dettagliate sulle modalità di adeguamento di ciascuno di essi e sui requisiti di subordinazione, volte principalmente a garantire il soddisfacimento del requisito minimo dell'8 % di TLOF). Pur riconoscendo la possibilità di utilizzare strumenti di risoluzione diversi dal bail-in, l'attuale BRRD non disciplina nel dettaglio la calibrazione del MREL per le strategie di cessione. Nella pratica ciò comporta incertezza giuridica e l'applicazione di metodologie divergenti da parte delle autorità di risoluzione al momento di stabilire il MREL per tali strategie.

È pertanto necessario fornire una base giuridica più chiara per distinguere la calibrazione del MREL per le strategie di cessione da quella per il bail-in, anche ai fini della proporzionalità e di un'applicazione coerente. A tale riguardo, è aggiunto un nuovo articolo 12 quinquies bis che stabilisce i principi che dovrebbero essere presi in considerazione dal Comitato di risoluzione unico nella calibrazione del MREL per le strategie di cessione: dimensioni, modello di business, profilo di rischio, analisi della cedibilità, commerciabilità, se si tratta di una cessione di attività o di un'operazione su azioni, uso complementare di una società veicolo per la gestione delle attività che non possono essere cedute e l'importo del contributo che si prevede sarà erogato dall'SGD per finanziare la strategia prescelta nel quadro della risoluzione.

Le modifiche rafforzano il principio secondo cui il MREL dovrebbe rimanere la prima e principale linea di difesa per tutte le banche, comprese quelle che saranno soggette a una strategia di cessione e all'uscita dal mercato, al fine di garantire che le perdite siano assorbite il più possibile da azionisti e creditori.

Stima del requisito combinato di riserva di capitale in caso di divieto di talune distribuzioni

Per colmare una lacuna esistente nella chiarezza giuridica del quadro attuale per quanto riguarda il potere di vietare talune distribuzioni in caso di mancato soddisfacimento da parte di un'entità del requisito combinato di riserva di capitale in aggiunta al suo MREL, in particolare se l'entità non è soggetta al requisito combinato di riserva di capitale (a norma dell'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE) sulla stessa base del suo MREL, all'articolo 10 bis è aggiunto un nuovo paragrafo 7 per chiarire che il potere di vietare talune distribuzioni dovrebbe essere applicato sulla base della stima del requisito combinato di riserva di capitale risultante dall'atto delegato di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 4, che specifica la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito combinato di riserva di capitale in tali circostanze.

Esenzione de minimis da taluni requisiti qualificati come MREL

Ai sensi delle norme vigenti in materia di MREL dell'SRMR, le passività strutturalmente subordinate di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), punto iii), CRR rientrano nella definizione di "strumenti ammissibili subordinati" utilizzata in tutto l'articolo 12 quater SRMR. Tuttavia le passività che è permesso considerare ammissibili ai sensi del CRR in base all'esenzione de minimis di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 4, CRR non si qualificano come "strumenti ammissibili subordinati" ai sensi dell'SRMR, in quanto l'articolo 72 ter, paragrafo 4, CRR è esplicitamente escluso dalla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 49 ter), SRMR.

Per correggere tale incoerenza e in linea con l'approccio applicato nella BRRD, all'articolo 12 quater è aggiunto un nuovo paragrafo 10 in base al quale il Comitato di risoluzione unico può consentire alle entità soggette a risoluzione di soddisfare i requisiti di subordinazione qualificati come MREL utilizzando passività di primo rango quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 4, CRR.

Per garantire l'allineamento con il quadro relativo alla capacità di assorbimento totale delle perdite (Total Loss-absorbing Capacity, TLAC), le entità soggette a risoluzione che beneficiano dell'esenzione de minimis non possono ottenere un adeguamento al ribasso del loro requisito di subordinazione qualificato come MREL per un importo equivalente al limite autorizzato del 3,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio (Total Risk Exposure Amount, TREA) per la TLAC a norma dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, primo comma, seconda frase, BRRD.

Contributi e impegni di pagamento irrevocabili

Per tenere conto della fine del periodo iniziale per la costituzione del Fondo e della conseguente riduzione dell'importo dei contributi ex ante regolari, sono apportate modifiche tecniche agli articoli 69 e 71 per scollegare l'importo massimo dei contributi ex post che possono essere raccolti dall'importo dei contributi ex ante regolari, evitando così un massimale sproporzionatamente basso per i contributi ex post, nonché per consentire un rinvio della raccolta dei contributi ex ante regolari nel caso in cui il costo di una raccolta annuale non sia proporzionato all'importo da raccogliere. Il trattamento degli impegni di pagamento irrevocabili è altresì chiarito all'articolo 70, sia per quanto riguarda il loro utilizzo nel quadro della risoluzione, sia relativamente alla procedura da seguire nel caso in cui venga meno l'assoggettamento di un ente o un'entità all'obbligo di versare contributi.

Inoltre, per garantire una maggiore trasparenza e certezza riguardo alla quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi ex ante da raccogliere, si precisa che il Comitato dovrebbe determinare tale quota una volta all'anno, nel rispetto dei limiti applicabili.

Altre disposizioni

Modifiche alla pianificazione della risoluzione

Il Comitato è tenuto a individuare le misure da adottare nei confronti delle entità del gruppo in sede di elaborazione dei piani di risoluzione di gruppo. L'intensità e il livello di dettaglio di tali attività per le filiazioni che non sono entità soggette a risoluzione possono variare in funzione delle dimensioni e del profilo di rischio degli enti e delle entità interessati, della presenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo. L'SRMR è pertanto modificato con l'introduzione di un nuovo comma all'articolo 8, paragrafo 10, che consentirà alle autorità di risoluzione di applicare, se del caso, un approccio semplificato nello svolgimento di tale compito.

Chiarimenti sull'articolo 27, paragrafo 9

Le attuali disposizioni dell'articolo 27, paragrafi 9 e 10, non sono chiare in merito alla condizione e alla sequenza di utilizzo del Fondo di risoluzione unico e delle fonti di finanziamento alternative dopo l'erogazione del finanziamento iniziale fino alla soglia del 5 % di TLOF e dopo che tutte le passività non privilegiate non garantite, diverse dai depositi ammissibili, sono state svalutate o convertite integralmente. Pertanto l'articolo 27, paragrafi 9 e 10, è modificato per garantire chiarezza giuridica e maggiore flessibilità per l'utilizzo del Fondo di risoluzione unico oltre il 5 % di TLOF.

Governance del Comitato

Per agevolare la continuità e la creazione di competenze istituzionali, sono apportate modifiche all'articolo 56 al fine di prevedere la possibilità per il presidente, il vicepresidente e i membri permanenti del Comitato di assolvere un secondo mandato, nella stessa veste del loro primo mandato. La procedura per il rinnovo del presidente, del vicepresidente e dei membri del Comitato è stata concepita tenendo conto della procedura applicabile al rinnovo dei presidenti delle autorità europee di vigilanza.

Altre modifiche sono apportate agli articoli 43, 53 e 55 al fine di concedere il diritto di voto al vicepresidente e di integrare tale diritto in tutto l'SRMR. Il vicepresidente, la cui nomina segue la stessa procedura di quella del presidente, è in grado di sostituire quest'ultimo in sua assenza o in caso di ragionevole impedimento. Non è apparso pertanto giustificato riservare al vicepresidente un trattamento diverso rispetto agli altri membri del Comitato.

Gerarchia dei crediti del Fondo di risoluzione unico

L'articolo 22, paragrafo 6, stabilisce che il Comitato dovrebbe essere in grado di recuperare dall'ente soggetto a risoluzione, in qualità di creditore privilegiato, le spese ragionevoli sostenute regolarmente in relazione all'uso degli strumenti e dei poteri di risoluzione. Tuttavia l'SRMR non specificava il rango relativo del Comitato rispetto ad altri creditori privilegiati. Inoltre non era chiaro in che modo tale disposizione potesse essere resa operativa, dato che la gerarchia dei crediti in caso di insolvenza è stabilita esclusivamente dalle leggi nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza (anche se tale gerarchia è parzialmente armonizzata in tutta l'UE). Il nuovo paragrafo 6 aggiunto all'articolo 76 chiarisce che tali crediti del Comitato dovrebbero avere, in ciascuno Stato membro partecipante, lo stesso rango dei crediti dei fondi nazionali di risoluzione a norma del nuovo articolo 108, paragrafo 9, BRRD (che dovrebbe essere superiore a quello dei crediti dei depositanti e degli SGD).

Inoltre il Fondo di risoluzione unico può essere ulteriormente utilizzato nel quadro della risoluzione ai fini di cui all'articolo 76, paragrafo 1. Finora l'SRMR non ha specificato se tale utilizzo dia luogo a un credito a favore del Comitato e, in caso affermativo, quale sia la gerarchia di tale credito in caso di insolvenza. All'articolo 76 è aggiunto un nuovo paragrafo 5 che specifica che, qualora l'attività dell'ente soggetto a risoluzione sia parzialmente ceduta a un ente-ponte o a un acquirente privato con il sostegno del Fondo di risoluzione unico, il Comitato dovrebbe vantare un credito nei confronti dell'entità residua. L'esistenza di tale credito dovrebbe essere valutata caso per caso, a seconda della strategia di risoluzione e del modo in cui il Fondo di risoluzione unico è stato concretamente utilizzato, ma dovrebbe essere collegata al ricorso al Fondo per sostenere le perdite al posto dei creditori, ad esempio quando il Fondo è utilizzato per garantire le attività e le passività cedute a un ricevente o per coprire la differenza tra le attività e le passività cedute. Se il Fondo di risoluzione unico è utilizzato per sostenere l'applicazione dello strumento del bail-in come strategia di risoluzione primaria (articolo 27, paragrafo 1, lettera a)), al posto della svalutazione e della conversione delle passività di taluni creditori, ciò non dovrebbe generare un credito nei confronti dell'ente soggetto a risoluzione, in quanto eliminerebbe la finalità del contributo del Fondo di risoluzione unico. Analogamente, le compensazioni versate a causa della violazione del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato" non dovrebbero generare un credito a favore del Comitato.

Ripartizione delle responsabilità

L'articolo 7 stabiliva una ripartizione dei compiti in base alla quale il Comitato ha la responsabilità diretta in relazione alle entità che ricadono sotto la responsabilità diretta della BCE, agli enti transfrontalieri meno significativi e alle entità per le quali è stato deciso, su iniziativa del Comitato, di un'autorità nazionale competente o di uno Stato membro, che il Comitato eserciterà una responsabilità diretta. Le autorità nazionali di risoluzione manterranno la responsabilità primaria su tutte le altre entità. Tuttavia, sebbene l'articolo 7 fosse esplicito su questa ripartizione dei compiti, la formulazione degli articoli del regolamento che disciplinavano le responsabilità specifiche in questione, quali la pianificazione della risoluzione, la valutazione della possibilità di risoluzione, la valutazione degli obblighi semplificati, la definizione del MREL o l'adozione di programmi di risoluzione, faceva riferimento solo al Comitato e pertanto non indicava chiaramente che, nel caso di entità di competenza delle autorità nazionali di risoluzione, la responsabilità dei compiti menzionati spettava a queste ultime. Questo punto è chiarito all'articolo 7.

Analogamente, nell'SRMR è stato stabilito il potere del Comitato di vietare talune distribuzioni quando un'entità di sua competenza non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale in aggiunta al MREL, ma non è stata specificata la procedura esatta che disciplina l'esercizio di tale potere. L'articolo 10 bis, paragrafo 1, chiarisce ora che il Comitato può incaricare l'autorità nazionale di risoluzione competente di esercitare tale potere.

Sono stati inoltre individuati diversi casi in cui sono stati concessi poteri alle autorità nazionali di risoluzione nell'ambito della BRRD, ma, in assenza di una menzione nell'SRMR, le modalità di applicazione nel caso di entità rientranti nella competenza diretta del Comitato non erano chiare. Per affrontare tale questione, l'articolo 12 chiarisce che, per le entità che rientrano nella sua competenza diretta, il Comitato è responsabile di concedere l'autorizzazione a rimborsare, riacquistare o ripagare gli strumenti di passività ammissibili a norma dell'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. Anche l'articolo 8 è modificato per chiarire che il Comitato può, ove lo ritenga necessario, incaricare le autorità nazionali di risoluzione di imporre a un ente o a un'entità di tenere documentazione particolareggiata dei contratti finanziari di cui l'ente è parte. L'articolo 18, paragrafo 11, precisa inoltre che il Comitato può incaricare le autorità nazionali di risoluzione di esercitare il loro potere di sospendere alcuni obblighi finanziari se è stato accertato che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto, ai sensi dell'articolo 33 bis della direttiva 2014/59/UE.

Le modifiche dell'articolo 18 chiariscono inoltre la ripartizione dei compiti tra la BCE e le autorità nazionali competenti per quanto riguarda la valutazione del dissesto o del rischio di dissesto. In alcune situazioni, in particolare nel caso di gruppi transfrontalieri meno significativi, di enti ed entità meno significativi che ricevono assistenza dal Fondo di risoluzione unico e di specifici enti ed entità meno significativi per i quali è stato deciso, su iniziativa del Comitato, di un'autorità nazionale competente o di uno Stato membro, che il Comitato eserciterà una responsabilità diretta, sebbene il programma di risoluzione sia adottato dal Comitato, la vigilanza dell'ente o dell'entità, e quindi la valutazione sul dissesto o sul rischio di dissesto di un ente o di un'entità, ricade sotto la responsabilità dell'autorità nazionale competente. È pertanto specificato che la valutazione sul dissesto o sul rischio di dissesto di un ente o di un'entità deve essere effettuata dalla BCE per gli enti significativi e dalla pertinente autorità nazionale competente per gli enti e le entità meno significativi per i quali il Comitato adotta il programma di risoluzione.

Infine, per tenere conto dell'istituzione del meccanismo di risoluzione unico, l'articolo 31 specifica che prima di agire le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero consultare il Comitato conformemente all'articolo 86 BRRD, che prevede che la procedura ordinaria di insolvenza in relazione agli enti e alle entità che rientrano nell'ambito di applicazione della BRRD non sia avviata se non su iniziativa dell'autorità di risoluzione e che la decisione di sottoporre un ente o un'entità a una procedura ordinaria di insolvenza sia adottata solo con il consenso dell'autorità di risoluzione.

Scambio di informazioni

Sono state apportate diverse modifiche al fine di agevolare l'accesso alle informazioni da parte del Comitato. Gli articoli 30 e 34 sono modificati per chiarire che le informazioni che il Comitato può richiedere alla BCE riguardano non solo le informazioni di cui dispone nella sua funzione di vigilanza, ma anche le informazioni raccolte nella sua funzione di banca centrale. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio 20 , il Comitato di risoluzione unico deve garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate e deve richiedere alla BCE l'autorizzazione per le ulteriori trasmissioni che potrebbero essere necessarie all'esecuzione dei suoi compiti.

È introdotto un nuovo articolo 30 bis che consente al Comitato di risoluzione unico di ottenere le informazioni detenute dai meccanismi centralizzati automatici istituiti dall'articolo 32 bis della direttiva (UE) 2015/849 21 , che possono rivelarsi pertinenti ai fini della valutazione dell'interesse pubblico. Il Comitato di risoluzione unico può richiedere informazioni solo sul numero di clienti per i quali un'entità è l'unico o il principale partner bancario. Il Comitato di risoluzione unico dovrebbe ricevere tali informazioni tramite le autorità o gli enti pubblici che gestiscono i meccanismi centralizzati automatici, a esclusione dei dati personali che non sono pertinenti per lo svolgimento dei suoi compiti.

Sono inoltre aggiunte modifiche per assoggettare il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), le autorità europee di vigilanza e l'SGD all'obbligo di cooperare e condividere informazioni con il Comitato di risoluzione unico, compresa la possibilità di concludere protocolli d'intesa sulla condivisione delle informazioni.

L'articolo 34 è altresì modificato per consentire al Comitato di specificare la procedura e la forma con cui chiede le informazioni da condividere, nonché di menzionare specificamente il meccanismo europeo di stabilità come una delle entità con cui possono avere luogo la cooperazione e lo scambio di informazioni.

Infine l'articolo 74 è modificato per prevedere un'allerta precoce da parte del Comitato nei confronti della BCE e della Commissione quando prevede un'eventuale necessità di ricorrere al sostegno di bilancio, al fine di consentire l'attivazione tempestiva di tale sostegno.

Divulgazione di informazioni

Le norme di cui all'SRMR sulla protezione delle informazioni riservate specifiche per ente sono piuttosto rigorose e in futuro potrebbero ostacolare gli sforzi verso una maggiore trasparenza per quanto riguarda il settore bancario. Per affrontare tale questione, l'articolo 88 è modificato in modo da consentire al Comitato di divulgare le informazioni che non sono raccolte direttamente presso gli enti e le entità di sua competenza, ma che derivano da proprie analisi, valutazioni e determinazioni, qualora ciò non pregiudichi la tutela dell'interesse pubblico per quanto concerne la politica finanziaria, monetaria o economica e vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

2023/0111 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea 22 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 23 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il quadro di risoluzione dell'Unione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ("enti") è stato istituito sulla scia della crisi finanziaria mondiale del 2008-2009 e sulla base delle caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione delle crisi per gli enti finanziari (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions) 24 del Consiglio per la stabilità finanziaria, riconosciuti a livello internazionale. Il quadro di risoluzione dell'Unione comprende la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 e il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 . Entrambi gli atti si applicano agli enti stabiliti nell'Unione e ad ogni altra entità che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva e del regolamento di cui sopra ("entità"). Il quadro di risoluzione dell'Unione mira a consentire la gestione ordinata del dissesto di enti ed entità preservandone le funzioni essenziali, scongiurando minacce per la stabilità finanziaria e tutelando al contempo i depositanti e i fondi pubblici. Esso intende inoltre promuovere lo sviluppo del mercato interno nel settore bancario creando un regime armonizzato per la gestione coordinata delle crisi transfrontaliere ed evitando problemi sotto il profilo della parità di condizioni.

(2)A vari anni di distanza dalla sua attuazione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. Di fatto il dissesto di taluni enti ed entità di piccole e medie dimensioni è affrontato prevalentemente attraverso misure nazionali non armonizzate, facendo ricorso al denaro dei contribuenti anziché ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Tale situazione risulta determinata dall'esistenza di incentivi inadeguati, che derivano dall'interazione tra il quadro di risoluzione dell'Unione e le norme nazionali, laddove l'ampia discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico non sempre è esercitata in maniera tale da riflettere il modo in cui il quadro di risoluzione dell'Unione dovrebbe applicarsi. Al contempo il quadro di risoluzione dell'Unione è stato poco utilizzato per via del rischio che i depositanti di enti che si finanziano tramite i depositi sostengano perdite per garantire che tali enti possano accedere a finanziamenti esterni nel quadro della risoluzione, in particolare in assenza di altre passività sottoponibili al bail-in. Infine il fatto che la regolamentazione in materia di accesso ai finanziamenti al di fuori della risoluzione sia meno rigorosa di quella applicabile nell'ambito della risoluzione ha scoraggiato il ricorso al quadro di risoluzione dell'Unione a favore di altre soluzioni, che spesso comportano l'utilizzo del denaro dei contribuenti anziché delle risorse proprie dell'ente o dell'entità o di reti di sicurezza finanziate dal settore. A sua volta tale situazione genera rischi di frammentazione, rischi di risultati subottimali nella gestione dei dissesti di enti ed entità, in particolare nel caso di enti ed entità di piccole e medie dimensioni, e costi opportunità derivanti dal mancato utilizzo delle risorse finanziarie. È pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato ogni qual volta ciò sia nell'interesse pubblico, anche per enti di piccole e medie dimensioni finanziati principalmente tramite depositi e senza altre passività sufficienti sottoponibili al bail-in.

(3)A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 806/2014, gli Stati membri nei quali è stata instaurata una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea (BCE) e le autorità nazionali competenti devono essere considerati Stati membri partecipanti ai fini del regolamento medesimo. Tuttavia il regolamento (UE) n. 806/2014 non contiene indicazioni dettagliate sul processo di preparazione che precede l'avvio della cooperazione stretta relativamente ai compiti legati alla risoluzione. È pertanto opportuno fornire tali indicazioni dettagliate.

(4)L'intensità e il livello di dettaglio delle attività di pianificazione della risoluzione necessarie per le filiazioni che non sono state designate come entità soggette a risoluzione variano in funzione delle dimensioni e del profilo di rischio degli enti e delle entità interessati, della presenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo. Il Comitato di risoluzione unico (il "Comitato") dovrebbe pertanto avere la possibilità di tenere conto di tali fattori al momento di individuare le misure da adottare in relazione a tali filiazioni e applicare, se del caso, un approccio semplificato.

(5)Un ente o un'entità che è sottoposto o sottoposta a liquidazione a norma del diritto nazionale, una volta che sia stato accertato che tale ente o entità è in dissesto o a rischio di dissesto e dopo che il Comitato abbia concluso che la sua risoluzione non è nell'interesse pubblico, è destinato o destinata ad uscire dal mercato. Ciò implica che non è necessario un piano di azioni da intraprendere in caso di dissesto, indipendentemente dal fatto che l'autorità competente abbia già revocato l'autorizzazione dell'ente o dell'entità in questione o non abbia ancora provveduto in tal senso. Lo stesso principio vale per un residuo ente soggetto a risoluzione dopo la cessione di attività, diritti e passività nel contesto di una strategia di cessione. È dunque opportuno specificare che in tali situazioni l'adozione di piani di risoluzione non è necessaria.

(6)Attualmente il Comitato può vietare talune distribuzioni se un ente o un'entità non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ("MREL"). Tuttavia, al fine di garantire la certezza del diritto e l'allineamento alle procedure esistenti per l'attuazione delle decisioni assunte dal Comitato, è necessario specificare con maggiore chiarezza i ruoli delle autorità coinvolte nel processo finalizzato a vietare le distribuzioni. È dunque opportuno stabilire che il Comitato dia istruzione all'autorità nazionale di risoluzione di vietare tali distribuzioni, in attuazione della decisione del Comitato. Inoltre in talune situazioni un ente o un'entità potrebbe essere tenuto o tenuta a conformarsi al MREL secondo criteri diversi da quelli in base ai quali deve soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale. Tale situazione crea incertezze quanto alle condizioni per l'esercizio, da parte del Comitato, del potere di vietare le distribuzioni e per il calcolo dell'ammontare massimo distribuibile connesso al MREL. È dunque opportuno stabilire che, in tali casi, il Comitato dia istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di vietare talune distribuzioni sulla base della stima del requisito combinato di riserva di capitale derivante dal regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione 27 . Al fine di garantire la trasparenza e la certezza del diritto, il Comitato dovrebbe comunicare la stima del requisito combinato di riserva di capitale all'ente o all'entità, che a sua volta dovrebbe comunicarlo al pubblico.

(7)La direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 stabiliscono i poteri che le autorità di risoluzione devono esercitare, alcuni dei quali non sono contemplati dal regolamento (UE) n. 806/2014. Nel meccanismo di risoluzione unico ciò può creare incertezza quanto ai soggetti che dovrebbero esercitare tali poteri e alle condizioni per il loro esercizio. È dunque necessario precisare in che modo le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero esercitare taluni poteri stabiliti soltanto nella direttiva 2014/59/UE in relazione a entità e gruppi sottoposti alla responsabilità diretta del Comitato. In tali casi il Comitato dovrebbe essere in grado, ove lo ritenga necessario, di incaricare le autorità nazionali di risoluzione di esercitare tali poteri. In particolare il Comitato dovrebbe essere in grado di incaricare le autorità nazionali di risoluzione di imporre a un ente o a un'entità di tenere documentazione particolareggiata dei contratti finanziari di cui l'ente o l'entità è parte o di applicare il potere di sospendere alcuni obblighi finanziari a norma dell'articolo 33 bis della direttiva 2014/59/UE. Tuttavia, poiché le autorizzazioni per la riduzione degli strumenti di passività ammissibili di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 , che si applica anche a enti e entità soggetti al MREL, non richiedono l'applicazione della normativa nazionale, il Comitato dovrebbe essere in grado di concedere tali autorizzazioni direttamente agli enti o alle entità, senza dovere incaricare le autorità nazionali di risoluzione di esercitare tale potere.

(8)Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 , il regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 e la direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 hanno attuato nel diritto dell'Unione gli standard internazionali relativi alla capacità di assorbimento totale delle perdite (Total Loss-absorbing Capacity - TLAC), pubblicati dal Consiglio per la stabilità finanziaria il 9 novembre 2015 ("norma TLAC"), per le banche a rilevanza sistemica globale, denominate nel diritto dell'Unione enti a rilevanza sistemica globale (G-SII). Il regolamento (UE) 2019/877 e la direttiva (UE) 2019/879 hanno inoltre modificato il MREL definito nella direttiva 2014/59/UE e nel regolamento (UE) n. 806/2014. È necessario allineare le disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 sul MREL all'attuazione della norma TLAC per i G-SII per quanto riguarda talune passività che potrebbero essere utilizzate ai fini della conformità con la parte del MREL che dovrebbe essere soddisfatta con fondi propri e altre passività subordinate. In particolare le passività di rango pari a talune passività escluse dovrebbero essere incluse nei fondi propri e negli strumenti subordinati ammissibili delle entità soggette a risoluzione quando nel bilancio dell'entità soggetta a risoluzione l'importo di tali passività escluse non supera il 5 % dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'entità soggetta a risoluzione e tale inclusione non comporta rischi legati al principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato".

(9)Le regole per la determinazione del MREL mirano prevalentemente a definire il livello adeguato del MREL presupponendo che lo strumento del bail-in sia la strategia di risoluzione prescelta. Tuttavia il regolamento (UE) n. 806/2014 consente al Comitato di utilizzare altri strumenti di risoluzione, ossia quelli basati sulla cessione dell'attività dell'ente soggetto a risoluzione a un acquirente privato o ad un ente-ponte. Si dovrebbe pertanto specificare che, qualora il piano di risoluzione preveda l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e l'uscita dal mercato dell'entità soggetta a risoluzione, il Comitato stabilisce il livello del MREL per l'entità soggetta a risoluzione interessata sulla base delle specificità di detti strumenti di risoluzione e delle diverse esigenze di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione che tali strumenti comportano.

(10)Il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione è la somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'entità soggetta a risoluzione di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione e proseguire le sue attività per un periodo adeguato. Talune strategie di risoluzione prescelte comportano la cessione di attività, diritti e passività a un ricevente e l'uscita dal mercato, in particolare lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa. In tali casi gli obiettivi perseguiti dalla componente di ricapitalizzazione potrebbero non applicarsi nella stessa misura in cui si applicano nel caso di una strategia di bail-in con banca aperta, in quanto il Comitato non sarà tenuto a garantire che l'entità soggetta a risoluzione ripristini la conformità ai requisiti di fondi propri dopo l'azione di risoluzione. Tuttavia è prevedibile che in tali casi le perdite superino i requisiti di fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione. È pertanto opportuno stabilire che il livello del MREL di tali entità soggette a risoluzione continui a includere un importo di ricapitalizzazione che è adeguato in maniera proporzionata alla strategia di risoluzione.

(11)Se la strategia di risoluzione prevede l'uso di strumenti di risoluzione diversi dal bail-in, il fabbisogno di ricapitalizzazione dell'entità interessata sarà in genere inferiore, dopo la risoluzione, che non in caso di bail-in con banca aperta. In tale circostanza la calibrazione del MREL dovrebbe tenere conto di tale aspetto al momento di stimare il fabbisogno di ricapitalizzazione. Pertanto, all'atto di adeguare il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione il cui piano prevede lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte e l'uscita dell'entità dal mercato, il Comitato dovrebbe tenere conto delle caratteristiche di tali strumenti, tra cui il previsto perimetro della cessione all'acquirente privato o all'ente-ponte, i tipi di strumenti da cedere, il valore previsto e la commerciabilità di tali strumenti e la struttura della strategia di risoluzione prescelta, compreso l'uso complementare dello strumento della separazione delle attività. Poiché l'autorità di risoluzione deve decidere di volta in volta in merito al possibile uso, nel quadro della risoluzione, dei fondi del sistema di garanzia dei depositi e poiché tale decisione non può essere assunta con certezza ex ante, il Comitato non dovrebbe considerare il potenziale contributo del sistema di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione al momento di calibrare il livello del MREL.

(12)È necessario garantire pari incentivi per la costituzione di importi sufficienti di MREL per gli enti e le entità che sarebbero soggetti a strategie di cessione sia nel quadro della risoluzione sia al di fuori della risoluzione. La determinazione del livello del MREL per gli enti e le entità che potrebbero essere soggetti a misure nel contesto delle procedure di insolvenza nazionali a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 32 dovrebbe pertanto seguire le stesse regole applicabili alla determinazione del MREL per le entità soggette a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda la vendita dell'attività d'impresa o la cessione a un ente-ponte ai fini della sua uscita dal mercato.

(13)A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio 33 , la BCE è competente per l'assolvimento dei compiti di vigilanza collegati alle misure di intervento precoce. È necessario ridurre i rischi derivanti da divergenze nel recepimento, nei diritti nazionali, delle misure di intervento precoce di cui alla direttiva 2014/59/UE e agevolare l'applicazione efficace e coerente, da parte della BCE, del potere di adottare tali misure. Le misure di intervento precoce sono state create per consentire alle autorità competenti di sanare il deterioramento della situazione economica e finanziaria di un ente o di un'entità e ridurre, per quanto possibile, il rischio e l'impatto di un'eventuale risoluzione. Tuttavia, data l'incertezza riguardo agli indicatori per l'applicazione di tali misure di intervento precoce e per via di parziali sovrapposizioni con le misure di vigilanza, le misure di intervento precoce sono state utilizzate raramente. Le disposizioni della direttiva 2014/59/UE relative alle misure di intervento precoce dovrebbero pertanto riflettersi nel regolamento (UE) n. 806/2014, garantendo in tal modo che la BCE disponga di un unico strumento giuridico direttamente applicabile; inoltre le condizioni per l'applicazione di tali misure di intervento precoce dovrebbero essere semplificate e ulteriormente precisate. Per dissipare le incertezze riguardo alle condizioni e alle tempistiche per la rimozione dell'organo di amministrazione e la nomina degli amministratori temporanei, tali misure dovrebbero essere espressamente indicate come misure di intervento precoce e la loro applicazione dovrebbe essere soggetta agli stessi indicatori. Al contempo la BCE dovrebbe avere l'obbligo di scegliere le misure appropriate da adottare per affrontare una determinata situazione nel rispetto del principio di proporzionalità. Per potere tener conto dei rischi per la reputazione o dei rischi legati al riciclaggio o alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la BCE dovrebbe valutare le condizioni per l'applicazione di misure di intervento precoce non soltanto sulla base di indicatori quantitativi, compresi i requisiti patrimoniali o di liquidità, i livelli di leva finanziaria, i crediti in sofferenza o la concentrazione di esposizioni, ma anche in funzione di indicatori qualitativi.

(14)È necessario garantire che il Comitato sia in grado di predisporre l'eventuale risoluzione di un ente o di un'entità. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente dovrebbe pertanto informare il Comitato in merito al deterioramento della situazione finanziaria di un ente o di un'entità con sufficiente anticipo e il Comitato dovrebbe disporre dei poteri necessari all'attuazione di misure preparatorie. Affinché il Comitato possa reagire con la maggiore tempestività possibile al deterioramento della situazione di un ente o di un'entità, è opportuno che l'applicazione di misure di intervento precoce non sia una condizione preliminare affinché il Comitato possa disporre la commercializzazione dell'ente o dell'entità o richiedere informazioni per aggiornare il piano di risoluzione e preparare la valutazione. Per garantire una reazione coerente, coordinata, efficace e tempestiva al deterioramento della situazione finanziaria di un ente o di un'entità e predisporre adeguatamente un'eventuale risoluzione, è necessario migliorare l'interazione e il coordinamento tra la BCE, le autorità nazionali competenti e il Comitato. Non appena un ente o un'entità soddisfi le condizioni per l'applicazione delle misure di intervento precoce, la BCE, le autorità nazionali competenti e il Comitato dovrebbero intensificare gli scambi di informazioni, comprese informazioni provvisorie, e monitorare congiuntamente la situazione finanziaria dell'ente o dell'entità.

(15)È necessario garantire un intervento tempestivo e un coordinamento precoce tra il Comitato e la BCE, o la pertinente autorità nazionale competente, in relazione a gruppi transfrontalieri meno significativi, se un ente o un'entità continua ad essere un'impresa in attività ma vi è un rischio concreto di dissesto. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente dovrebbe pertanto informare al più presto il Comitato in merito all'esistenza di tale rischio, inviando una notifica contenente le motivazioni della valutazione della BCE o della pertinente autorità nazionale competente e una panoramica delle misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, nonché dell'azione di vigilanza o delle misure di intervento precoce di cui si dispone per evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell'ente o dell'entità. Tale notifica tempestiva non dovrebbe compromettere le procedure atte a stabilire se le condizioni per la risoluzione siano soddisfatte. La notifica preliminare con cui la BCE o la pertinente autorità nazionale competente informa il Comitato che il dissesto o il rischio di dissesto dell'ente o dell'entità è una possibilità concreta non dovrebbe essere una condizione per stabilire successivamente che l'ente o l'entità è effettivamente in dissesto o a rischio di dissesto. Inoltre ove una valutazione effettuata in una fase successiva stabilisca che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto e che non esistono soluzioni alternative per evitare il dissesto in tempi ragionevoli, il Comitato deve decidere se avviare un'azione di risoluzione. In tal caso la tempestività della decisione di applicare un'azione di risoluzione a un ente o a un'entità può essere fondamentale per l'attuazione efficace della strategia di risoluzione, in particolare perché un intervento più precoce in seno all'ente o all'entità può contribuire a garantire livelli sufficienti di liquidità e di capacità di assorbimento delle perdite per l'esecuzione di tale strategia. È pertanto opportuno consentire al Comitato di valutare, in stretta collaborazione con la BCE o la pertinente autorità nazionale competente, quali siano i tempi ragionevoli per l'attuazione di misure alternative finalizzate ad evitare il dissesto dell'ente o dell'entità. Al fine di garantire risultati tempestivi e consentire al Comitato di predisporre adeguatamente la potenziale risoluzione dell'ente o dell'entità, il Comitato e la BCE, o la pertinente autorità nazionale competente, dovrebbero riunirsi periodicamente e il Comitato dovrebbe decidere la frequenza di tali riunioni tenuto conto delle circostanze del caso.

(16)Per disciplinare le violazioni sostanziali dei requisiti prudenziali, è necessario precisare le condizioni in base alle quali si possa stabilire che le imprese madri, comprese le società di partecipazione, sono in dissesto o a rischio di dissesto. Una violazione di detti requisiti da parte di un'impresa madre dovrebbe essere sostanziale quando il tipo e la portata di tale violazione la rendono comparabile a una violazione che, se commessa da un ente creditizio, avrebbe giustificato la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente in conformità dell'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE.

(17)Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato potenzialmente a qualsiasi ente o entità, a prescindere dalle sue dimensioni e dal suo modello di business, qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati alla gestione del suo dissesto. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a un ente o a un'entità in dissesto.

(18)La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi sono utilizzati in maniera più efficiente e le perdite relative a tali fondi sono ridotte al minimo. Pertanto nella valutazione dell'interesse pubblico l'obiettivo di risoluzione consistente nella tutela dei depositanti si dovrebbe ritenere meglio raggiunto nel quadro della risoluzione qualora la scelta di ricorrere alla procedura di insolvenza risultasse più costosa per il sistema di garanzia dei depositi.

(19)La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o sistemi di garanzia dei depositi), da un lato, e, dall'altro lato, finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. I finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di "azzardo morale" (moral hazard) e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato. Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, il Comitato dovrebbe giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o il sistema di garanzia dei depositi sono da preferirsi a quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri.

(20)Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe avere esito negativo solo nei casi in cui la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione più efficacemente e non soltanto nella stessa misura della risoluzione.

(21)Alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 2014/59/UE, del regolamento (UE) n. 806/2014 e della direttiva 2014/49/UE, è necessario precisare le condizioni alle quali possono essere concesse in via eccezionale misure di carattere cautelativo che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario. Al fine di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza derivanti da differenze nella natura dei sistemi di garanzia dei depositi dell'Unione, gli interventi di tali sistemi nell'ambito di misure preventive conformi alle prescrizioni della direttiva 2014/49/UE che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario dovrebbero essere consentiti in via eccezionale quando l'ente beneficiario o l'entità beneficiaria non soddisfa nessuna delle condizioni in base alle quali si può ritenere che tale ente o entità sia in dissesto o a rischio di dissesto. Si dovrebbe assicurare che le misure cautelative siano adottate con sufficiente anticipo. Attualmente la BCE determina la solvibilità di un ente o di un'entità, ai fini della ricapitalizzazione precauzionale, sulla base di una valutazione prospettica, per i 12 mesi successivi, atta a stabilire se l'ente o l'entità possa soddisfare i requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 o al regolamento (UE) 2019/2033, nonché il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva (UE) 2019/2034. Tale prassi dovrebbe essere stabilita nel regolamento (UE) n. 806/2014. Inoltre le misure atte a fornire un sostegno a fronte di attività deteriorate, ad esempio i veicoli di gestione delle attività o i sistemi di garanzia delle attività, possono risultare efficaci ed efficienti nel risolvere le cause alla base di eventuali stress finanziari di enti ed entità e nel prevenire il loro dissesto e potrebbero costituire pertanto misure cautelative pertinenti. Si dovrebbe dunque precisare che tali misure cautelative possono assumere la forma di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate.

(22)Al fine di preservare la disciplina di mercato, proteggere i fondi pubblici ed evitare distorsioni di concorrenza, le misure cautelative dovrebbero continuare a costituire un'eccezione ed essere applicate soltanto per rimediare a gravi perturbazioni del mercato o per preservare la stabilità finanziaria. Inoltre le misure cautelative non dovrebbero essere utilizzate a fronte di perdite subite o probabili. Lo strumento più affidabile per individuare le perdite subite o probabili è la verifica della qualità delle attività da parte della BCE, dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 34 , o delle autorità nazionali competenti. La BCE e le autorità nazionali competenti dovrebbero ricorrere a tale verifica per individuare le perdite subite o probabili qualora la verifica possa essere effettuata in tempi ragionevoli. Ove ciò non sia possibile, la BCE e le autorità nazionali competenti dovrebbero individuare le perdite subite o probabili nel modo più affidabile possibile nelle circostanze correnti, eventualmente sulla base di ispezioni in loco.

(23)La ricapitalizzazione precauzionale mira a sostenere gli enti e le entità economicamente sostenibili che potrebbero andare incontro a difficoltà temporanee nel prossimo futuro, nonché ad impedire un ulteriore deterioramento della loro situazione. Per evitare che siano concesse sovvenzioni pubbliche a imprese che sono già in perdita al momento della concessione del sostegno, le misure cautelative concesse sotto forma di acquisizione di strumenti di fondi propri o altri strumenti di capitale o attraverso misure a fronte di attività deteriorate non dovrebbero superare l'importo necessario a rimediare alle carenze di capitale individuate nello scenario avverso di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Per garantire la definitiva interruzione del finanziamento pubblico, tali misure cautelative dovrebbero anche essere limitate nel tempo e prevedere una chiara tempistica per la loro cessazione (strategia di uscita). Gli strumenti irredimibili, compreso il capitale primario di classe 1, dovrebbero essere utilizzati solo in circostanze eccezionali ed essere soggetti a determinati limiti quantitativi, in quanto per loro stessa natura non sono particolarmente adatti a soddisfare la condizione della temporaneità.

(24)Le misure cautelative dovrebbero essere limitate all'ammontare di cui l'ente o l'entità necessiterebbe per restare solvibile nel caso di un evento rientrante nello scenario avverso, quale determinato nell'ambito di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Nel caso delle misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate, l'ente o l'entità ricevente dovrebbe essere in grado di utilizzare tale importo a copertura delle perdite sulle attività cedute o in combinazione con un'acquisizione di strumenti di capitale, a condizione che non sia superato l'importo complessivo della carenza individuata. È inoltre necessario garantire che tali misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate siano conformi alle vigenti norme in materia di aiuti di Stato e alle migliori prassi esistenti, che esse ripristinino la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità, che l'aiuto di Stato sia limitato al minimo necessario e che siano evitate distorsioni di concorrenza. Per tali motivi in caso di misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate le autorità interessate dovrebbero tenere conto degli orientamenti specifici, compreso lo schema orientativo relativo alle società di gestione di attivi 35 e la comunicazione "Far fronte ai crediti deteriorati" 36 . Tali misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate dovrebbero inoltre essere sempre soggette alla condizione tassativa della temporaneità. Le garanzie pubbliche concesse per un determinato periodo in relazione alle attività deteriorate dell'ente interessato o dell'entità interessata dovrebbero assicurare un migliore soddisfacimento della condizione della temporaneità rispetto alle cessioni di tali attività a un'entità che beneficia del sostegno pubblico. Al fine di garantire l'uscita dal mercato degli enti e delle entità che, nonostante il sostegno ricevuto, risultano non essere economicamente sostenibili, è necessario stabilire che se l'ente interessato o l'entità interessata non rispetta le condizioni per la concessione del sostegno precisate al momento della concessione di tali misure tale ente o entità è da considerarsi in dissesto o a rischio di dissesto.

(25)È importante garantire che il Comitato avvii un'azione di risoluzione rapida e tempestiva se tale azione prevede la concessione di aiuti di Stato o di aiuti del Fondo. È pertanto necessario che il Comitato possa adottare il programma di risoluzione in questione prima che la Commissione abbia valutato se gli aiuti in questione siano compatibili con il mercato interno. Tuttavia, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno in un siffatto scenario, i programmi di risoluzione che prevedono la concessione di aiuti di Stato o di aiuti del Fondo dovrebbero comunque restare subordinati all'approvazione di tali aiuti da parte della Commissione. Per consentire alla Commissione di valutare il prima possibile la compatibilità degli aiuti del Fondo con il mercato unico, e per garantire un flusso regolare di informazioni, è inoltre necessario disporre che il Comitato e la Commissione condividano prontamente tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda l'eventuale ricorso agli aiuti del Fondo e prevedere norme specifiche che stabiliscano quali informazioni il Comitato deve fornire alla Commissione e in che momento tali informazioni devono essere fornite, al fine di orientare la valutazione, da parte della Commissione, della compatibilità degli aiuti del Fondo.

(26)La procedura che disciplina l'avvio della procedura di risoluzione è analoga alla procedura che disciplina la decisione di applicare i poteri di svalutazione e conversione. È pertanto opportuno allineare i rispettivi compiti del Comitato e della BCE o, a seconda dei casi, dell'autorità nazionale competente allorché essi valutano, da un lato, se ricorrano le condizioni per l'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione e, dall'altro lato, le condizioni per l'adozione di un programma di risoluzione.

(27)È possibile che l'azione di risoluzione debba essere applicata a un'entità soggetta a risoluzione che è capo di un gruppo soggetto a risoluzione e che invece i poteri di svalutazione e di conversione debbano essere applicati ad un'altra entità dello stesso gruppo. A causa delle interdipendenze tra tali entità, comprese l'esistenza di requisiti patrimoniali consolidati da ripristinare e la necessità di attivare meccanismi a monte per le perdite e a valle per i capitali, può essere difficile valutare le esigenze di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione separatamente per ciascuna entità e determinare in tal modo i necessari importi da svalutare e convertire per ciascuna entità. La procedura per l'applicazione del potere di svalutare e convertire strumenti di capitale e passività ammissibili in tali situazioni dovrebbe pertanto essere precisata e il Comitato dovrebbe tenere conto di tali interdipendenze. A tal fine qualora un'entità soddisfi le condizioni per l'applicazione del potere di svalutazione e di conversione e un'altra entità all'interno dello stesso gruppo soddisfi allo stesso tempo le condizioni per la risoluzione, il Comitato dovrebbe adottare un programma di risoluzione applicabile a entrambe le entità.

(28)Ai fini di una maggiore certezza del diritto, e tenuto conto della potenziale rilevanza delle passività che potrebbero derivare da eventi futuri incerti, compreso l'esito di controversie pendenti al momento della risoluzione, è necessario stabilire quale trattamento riservare a tali passività per l'applicazione dello strumento del bail-in. I principi orientativi a tale riguardo dovrebbero essere quelli forniti nelle norme contabili, in particolare quelle stabilite nell'ambito del principio contabile internazionale 37 adottato dal regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione 37 . Su tale base le autorità di risoluzione dovrebbero operare una distinzione tra accantonamenti e passività potenziali. Gli accantonamenti sono passività che riguardano un probabile deflusso di fondi e che possono essere stimate in maniera attendibile. Le passività potenziali non sono rilevate come passività contabili in quanto si riferiscono a un'obbligazione che non può essere considerata probabile al momento della stima o che non può essere stimata in maniera attendibile.

(29)Poiché gli accantonamenti sono passività contabili, si dovrebbe specificare che essi devono essere trattati alla stregua di altre passività. Tali accantonamenti dovrebbero essere sottoponibili al bail-in, a meno che non soddisfino uno dei criteri specifici che ne determinano l'esclusione dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in. Data la potenziale pertinenza di tali accantonamenti nel quadro della risoluzione e al fine di garantire certezza nell'applicazione dello strumento del bail-in, si dovrebbe specificare che gli accantonamenti rientrano nelle passività sottoponibili al bail-in e pertanto ricadono nell'ambito di applicazione dello strumento del bail-in. 

(30)Secondo i principi contabili le passività potenziali non possono essere rilevate come passività e non dovrebbero pertanto essere sottoponibili al bail-in. È dunque necessario garantire che una passività potenziale derivante da un evento che è improbabile o che non può essere stimato in maniera attendibile al momento della risoluzione non comprometta l'efficacia della strategia di risoluzione e in particolare dello strumento del bail-in. Per conseguire tale obiettivo, il valutatore dovrebbe, nell'ambito della valutazione effettuata ai fini della risoluzione, esaminare le passività potenziali che sono incluse nello stato patrimoniale dell'ente soggetto a risoluzione o dell'entità soggetta a risoluzione e quantificare il valore potenziale di tali passività al meglio delle sue possibilità. Al fine di garantire che, dopo il processo di risoluzione, l'ente o l'entità possa sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo adeguato, il valutatore dovrebbe tenere conto di tale valore potenziale al momento di stabilire l'importo di cui occorre svalutare o convertire le passività sottoponibili al bail-in al fine di ripristinare i coefficienti di capitale dell'ente soggetto a risoluzione. In particolare l'autorità di risoluzione dovrebbe applicare i suoi poteri di conversione alle passività sottoponibili al bail-in nella misura necessaria per garantire che la ricapitalizzazione dell'ente soggetto a risoluzione sia sufficiente a coprire le potenziali perdite che potrebbero essere causate da una passività insorta a causa di un evento improbabile. Nel valutare l'importo della svalutazione o conversione, l'autorità di risoluzione dovrebbe esaminare attentamente l'impatto della potenziale perdita sull'ente soggetto a risoluzione in base a una serie di fattori, tra cui la probabilità che l'evento si verifichi, i tempi necessari perché si verifichi e l'importo della passività potenziale.

(31)In talune circostanze una volta che il Fondo di risoluzione unico abbia fornito un contributo non superiore al 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente o dell'entità, il Comitato potrebbe utilizzare fonti di finanziamento supplementari per sostenere ulteriormente la propria azione di risoluzione. Si dovrebbe precisare più chiaramente in quali circostanze il Fondo di risoluzione unico può fornire ulteriore sostegno allorché tutte le passività con un livello di priorità più basso rispetto ai depositi che non sono escluse dal bail-in obbligatoriamente o su base discrezionale sono state svalutate o interamente convertite.

(32)L'efficacia della risoluzione dipende dall'accesso tempestivo del Comitato ad informazioni pertinenti fornite dagli enti e dalle entità posti sotto la sua responsabilità e da istituzioni e autorità pubbliche. In tale contesto il Comitato dovrebbe essere in grado di accedere a informazioni di natura statistica che la BCE raccoglie nell'ambito della sua funzione di banca centrale, oltre alle informazioni di cui la BCE dispone in quanto autorità di vigilanza nel quadro del regolamento (UE) n. 1024/2013. A norma del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio 38 , il Comitato deve garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate e deve richiedere alla BCE l'autorizzazione per le ulteriori trasmissioni che potrebbero essere necessarie all'esecuzione dei suoi compiti. Poiché ai fini della valutazione dell'interesse pubblico potrebbero essere necessarie informazioni relative al numero di clienti per i quali l'ente o l'entità è l'unico o il principale partner bancario (informazioni che sono detenute dai meccanismi centralizzati automatici istituiti a norma della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 ), il Comitato dovrebbe essere in grado di ricevere tali informazioni di volta in volta. Si dovrebbe inoltre precisare la tempistica esatta dell'accesso indiretto alle informazioni da parte del Comitato. In particolare quando le informazioni pertinenti sono a disposizione di un'istituzione o di un'autorità che ha l'obbligo di cooperare con il Comitato ove quest'ultimo richieda informazioni, l'istituzione o l'autorità in questione dovrebbe fornire tali informazioni al Comitato. Se in quel momento le informazioni non sono disponibili per qualsivoglia motivo, il Comitato dovrebbe essere in grado di ottenerle direttamente dalla persona fisica o giuridica che le detiene o attraverso le autorità nazionali di risoluzione, previa informazione delle stesse a tale riguardo. Il Comitato dovrebbe anche avere la possibilità di specificare la procedura e il formato per la trasmissione delle informazioni da parte delle entità finanziarie (comprese data room virtuali), al fine di garantire che tali informazioni soddisfino al meglio le sue esigenze. Inoltre per garantire la più ampia collaborazione possibile con tutte le entità che potrebbero detenere dati pertinenti per il Comitato, e necessari per l'assolvimento dei compiti ad esso conferiti, nonché per evitare la trasmissione di duplici richieste ad enti ed entità, le istituzioni e le autorità pubbliche con cui il Comitato dovrebbe essere in grado di collaborare, verificare la disponibilità di informazioni e scambiare informazioni dovrebbero comprendere i membri del Sistema europeo di banche centrali, gli SGD pertinenti, il Comitato europeo per il rischio sistemico, le autorità europee di vigilanza e il meccanismo europeo di stabilità. Infine, per garantire l'intervento tempestivo dei meccanismi di finanziamento stipulati per il Fondo di risoluzione unico in caso di necessità, il Comitato dovrebbe informare la Commissione e la BCE non appena ritenga che possa essere necessario attivare tali meccanismi di finanziamento, e fornire alla Commissione e alla BCE tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei rispettivi compiti in relazione a detti meccanismi di finanziamento.

(33)L'articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE prevede che, nei confronti di enti e entità che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, non debba essere avviata una procedura ordinaria di insolvenza tranne che su iniziativa dell'autorità di risoluzione e che debba essere decisa una procedura ordinaria di insolvenza per un ente o un'entità unicamente con il consenso dell'autorità di risoluzione. Tale disposizione non è rispecchiata nel regolamento (UE) n. 806/2014. In linea con la ripartizione dei compiti di cui al regolamento (UE) n. 806/2014, le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero consultare il Comitato prima di intervenire in conformità dell'articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE per gli enti e le entità che sono posti sotto la sua diretta responsabilità.

(34)Per la selezione del vicepresidente del Comitato valgono gli stessi criteri che si applicano alla selezione del presidente e degli altri membri a tempo pieno del Comitato. È pertanto opportuno conferire anche al vicepresidente del Comitato gli stessi diritti di voto di cui dispongono il presidente e i membri a tempo pieno del Comitato.

(35)Al fine di garantire la continuità istituzionale e la creazione di competenze istituzionali è opportuno provvedere a che il presidente, il vicepresidente e gli altri membri a tempo pieno del Comitato possano svolgere i rispettivi incarichi per due mandati consecutivi. Pertanto dovrebbe essere possibile rinnovare il loro mandato per un periodo di cinque anni, sulla base di una valutazione, da parte della Commissione, dell'assolvimento delle loro funzioni nel corso del primo mandato.

(36)Affinché il Comitato possa effettuare, in sessione plenaria, una valutazione preliminare del progetto di bilancio preliminare prima che il presidente presenti il progetto definitivo, il periodo entro il quale il presidente presenta una proposta iniziale di bilancio annuale del Comitato dovrebbe essere esteso.

(37)Dopo il periodo iniziale di costituzione del Fondo di risoluzione unico di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, i relativi mezzi finanziari disponibili potrebbero scendere leggermente al di sotto del suo livello-obiettivo, in particolare a seguito di un aumento dei depositi protetti. Pertanto l'importo dei contributi ex ante che potrebbero essere richiesti in tali circostanze sarà verosimilmente esiguo. È dunque possibile che, in alcuni esercizi, l'importo di tali contributi ex ante non sia più commisurato al costo di raccolta di tali contributi. Il Comitato dovrebbe pertanto avere la possibilità di rinviare la raccolta dei contributi ex ante per uno o più anni finché l'importo da riscuotere non raggiunga un ammontare proporzionato al costo della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità del Comitato di utilizzare il Fondo di risoluzione unico.

(38)Gli impegni di pagamento irrevocabili sono una delle componenti dei mezzi finanziari disponibili del Fondo di risoluzione unico. È pertanto necessario specificare in quali circostanze può essere avanzata la richiesta di ottemperare a tali impegni di pagamento e precisare la procedura applicabile al momento della cessazione degli impegni qualora l'ente o l'entità non abbia più l'obbligo di versare contributi al Fondo di risoluzione unico. Inoltre, per garantire una maggiore trasparenza e certezza riguardo alla quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi ex ante da raccogliere, il Comitato dovrebbe determinare tale quota una volta all'anno, nel rispetto dei limiti applicabili.

(39)L'ammontare massimo annuale dei contributi straordinari ex post al Fondo di risoluzione unico di cui è autorizzata la raccolta è attualmente limitato al triplo dell'importo dei contributi ex ante. Dopo il periodo di raccolta iniziale di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, tali contributi ex ante dipenderanno unicamente, in circostanze diverse dall'uso del Fondo di risoluzione unico, dalle variazioni del livello dei depositi protetti e pertanto diventeranno probabilmente di entità modesta. Il fatto di basare l'ammontare massimo dei contributi straordinari ex post sui contributi ex ante potrebbe dunque avere per effetto di limitare drasticamente la possibilità che il Fondo di risoluzione unico raccolga contributi ex post, riducendo pertanto la sua capacità di intervento. Per evitare un tale esito, si dovrebbe definire un limite diverso e l'ammontare massimo dei contributi straordinari ex post di cui è autorizzata la raccolta dovrebbe essere fissato al triplo di un importo pari a un ottavo del livello-obiettivo del Fondo.

(40)Il Fondo di risoluzione unico può essere utilizzato per sostenere l'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte, attraverso cui una serie di attività, diritti e passività dell'ente soggetto a risoluzione è ceduta a un ricevente. In tal caso il Comitato può vantare un credito nei confronti del residuo ente o della residua entità al momento della sua successiva liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza. Tale circostanza può verificarsi quando il Fondo di risoluzione unico è utilizzato in relazione a perdite che i creditori avrebbero altrimenti sostenuto, anche sotto forma di garanzie per attività e passività o di copertura della differenza tra le attività e le passività cedute. Al fine di assicurare che gli azionisti e i creditori rimanenti del residuo ente o della residua entità assorbano efficacemente le perdite dell'ente soggetto a risoluzione e di migliorare la possibilità di rimborso del Comitato in caso di insolvenza, i crediti che il Comitato vanta nei confronti del residuo ente o della residua entità e i crediti derivanti da spese ragionevoli sostenute regolarmente dal Comitato dovrebbero avere, in caso di insolvenza, lo stesso livello di priorità dei crediti dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione in ciascuno Stato membro partecipante, che dovrebbe essere più elevato rispetto al livello di priorità dei depositi e dei sistemi di garanzia dei depositi. Poiché le compensazioni versate agli azionisti e ai creditori a titolo del Fondo di risoluzione unico a seguito di violazioni del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato" mirano a compensare i risultati dell'azione di risoluzione, tali compensazioni non dovrebbero dare luogo a pretese da parte del Comitato.

(41)Poiché alcune delle disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 concernenti il ruolo che i sistemi di garanzia dei depositi possono svolgere nel quadro della risoluzione sono simili a quelle contenute nella direttiva 2014/59/UE, le modifiche apportate a tali disposizioni della direttiva 2014/59/UE dalla [OP: inserire il numero della direttiva che modifica la direttiva 2014/59/UE] dovrebbero essere rispecchiate nel regolamento (UE) n. 806/2014.

(42)La trasparenza è fondamentale per garantire l'integrità del mercato, la disciplina di mercato e la tutela degli investitori. Al fine di garantire che il Comitato sia in grado di adoperarsi per una maggiore trasparenza e promuovere sforzi in tal senso, il Comitato dovrebbe essere autorizzato a divulgare le informazioni derivanti dalle proprie analisi, valutazioni e determinazioni, comprese le proprie valutazioni della capacità di risoluzione, laddove la divulgazione di tali informazioni non pregiudichi la tutela dell'interesse pubblico per quanto concerne la politica finanziaria, monetaria o economica e vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

(43)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 806/2014.

(44)Al fine di garantire la coerenza, le modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014 che sono simili alle modifiche apportate alla direttiva 2014/59/UE dalla … [OP: inserire il numero della direttiva che modifica la direttiva 2014/59/UE] dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di recepimento della … [OP: inserire il numero della direttiva che modifica la direttiva 2014/59/UE, che è … [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]. Tuttavia non vi è alcun motivo per rinviare l'applicazione delle modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014 che riguardano unicamente il funzionamento del meccanismo di risoluzione unico. Tali modifiche dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

(45)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia migliorare l'efficacia e l'efficienza del quadro di risanamento e risoluzione di enti ed entità, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per via dei rischi che la diversità degli approcci nazionali potrebbe comportare per l'integrità del mercato unico ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, modificando norme già stabilite a tale livello, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014

Il regolamento (UE) n. 806/2014 è così modificato:

(1)all'articolo 3, il paragrafo 1 è così modificato:

(a)il punto 24 bis) è sostituito dal seguente:

"24 bis) "entità soggetta a risoluzione": una persona giuridica stabilita in uno Stato membro partecipante che il Comitato o l'autorità nazionale di risoluzione, conformemente all'articolo 8 del presente regolamento, ha individuato come entità nei cui confronti il piano di risoluzione prevede un'azione di risoluzione;";

(b)sono inseriti i punti 24 quinquies) e 24 sexies) seguenti:

"24 quinquies) "G-SII non UE": un G-SII non UE come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 134), del regolamento (UE) n. 575/2013;

24 sexies)    "soggetto G-SII": un soggetto G-SII come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 136), del regolamento (UE) n. 575/2013;";

(c)il punto 49) è sostituito dal seguente:

"49) "passività sottoponibili al bail-in": le passività, comprese quelle che danno origine ad accantonamenti contabili, e gli strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti del capitale primario di classe 1, negli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o 2 di un'entità di cui all'articolo 2 e che non sono esclusi dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell'articolo 27, paragrafo 3;";

(2)all'articolo 4 è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

"1 bis. Gli Stati membri informano il Comitato quanto prima della loro richiesta di instaurare una cooperazione stretta con la BCE ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

A seguito della comunicazione effettuata a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e prima che sia istituita una cooperazione stretta, gli Stati membri forniscono tutte le informazioni sulle entità e sui gruppi stabiliti nel loro territorio che il Comitato può richiedere per prepararsi ai compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento e dall'Accordo.";

(3)l'articolo 7 è così modificato:

(a)al paragrafo 3, quarto comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Nell'eseguire i compiti di cui al presente paragrafo, le autorità nazionali di risoluzione applicano le disposizioni pertinenti del presente regolamento. Qualsiasi riferimento al Comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafi 6, 8, 12 e 13, all'articolo 10, paragrafi da 1 a 10, all'articolo 10 bis, agli articoli da 11 a 14, all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 16, all'articolo 18, paragrafi 1, 1 bis, 2 e 6, all'articolo 20, all'articolo 21, paragrafi da 1 a 7, all'articolo 21, paragrafo 8, secondo comma, all'articolo 21, paragrafi 9 e 10, all'articolo 22, paragrafi 1, 3 e 6, agli articoli 23 e 24, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafi da 1 a 15, all'articolo 27, paragrafo 16, secondo comma, seconda frase, terzo comma, quarto comma, prima, terza e quarta frase, e all'articolo 32, va letto come riferimento alle autorità nazionali di risoluzione in relazione a gruppi ed entità di cui al presente paragrafo, primo comma.";

(b)il paragrafo 5 è così modificato:

i)i termini "articolo 12, paragrafo 2" sono sostituiti dai termini "articolo 12, paragrafo 3";

ii)è aggiunto il comma seguente:

"Al decorrere degli effetti della notifica di cui al primo comma, gli Stati membri partecipanti possono decidere che la responsabilità dell'esecuzione dei compiti relativi a entità e gruppi stabiliti nel loro territorio, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, sia rinviata alle autorità nazionali di risoluzione, nel qual caso il primo comma non è più applicabile. Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale opzione lo comunicano al Comitato e alla Commissione. Gli effetti della notifica decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.";

(4)l'articolo 8 è così modificato:

(a)al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

"Il Comitato può incaricare le autorità nazionali di risoluzione di esercitare i poteri di cui all'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all'articolo 29 del presente regolamento.";

(b)al paragrafo 10 è aggiunto il comma seguente:

"Per l'individuazione delle misure da adottare nei confronti delle filiazioni di cui al primo comma, lettera b), che non sono entità soggette a risoluzione il Comitato può applicare un approccio semplificato, purché esso non incida negativamente sulla possibilità di risoluzione del gruppo, tenendo conto delle dimensioni della filiazione, del suo profilo di rischio, dell'assenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo.";

(c)è aggiunto il paragrafo 14 seguente:

"14. Il Comitato non adotta piani di risoluzione per le entità e i gruppi di cui al paragrafo 1 qualora si applichi l'articolo 22, paragrafo 5, o qualora l'entità o il gruppo sia liquidato conformemente al diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE.";

(5)l'articolo 10 è così modificato:

(a)al paragrafo 4, quarto comma, i termini "primo comma" sono sostituiti dai termini "terzo comma";

(b)al paragrafo 7, i termini "indirizzata all'ente o all'impresa madre" sono sostituiti dai termini "indirizzata all'entità o all'impresa madre" e i termini "l'impatto sul modello di business dell'ente" sono sostituiti dai termini "l'impatto sul modello di business dell'entità o del gruppo";

(c)il paragrafo 10 è così modificato:

i)al secondo comma, il termine "ente" è sostituito dai termini "entità interessata";

ii)al terzo comma, il termine "ente" è sostituito dal termine "entità";

iii)è aggiunto il comma seguente:

"Se le misure proposte dall'entità interessata riducono effettivamente o rimuovono gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, il Comitato adotta una decisione, previa consultazione della BCE o della pertinente autorità nazionale competente e, ove opportuno, dell'autorità macroprudenziale designata. Tale decisione indica che le misure proposte riducono effettivamente o rimuovono gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di imporre all'ente, all'impresa madre o a filiazioni del gruppo interessato di attuare le misure proposte.";

(6)l'articolo 10 bis è modificato come segue:

(a)al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Se un'entità si trova in una situazione in cui soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE, ma risulti inadempiente rispetto al suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, se calcolati conformemente all'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, il Comitato ha il potere, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, di dare istruzione all'autorità nazionale di risoluzione di vietare a un'entità di distribuire più dell'ammontare massimo distribuibile connesso al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Maximum Distributable Amount related to the minimum requirement —"M-MDA"), calcolato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo mediante una delle azioni seguenti:";

(b)è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

"7. Se un'entità non è soggetta al requisito combinato di riserva di capitale sulla stessa base per cui è tenuta a rispettare i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies, il Comitato applica i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo sulla base della stima del requisito combinato di riserva di capitale in conformità del regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione*. Si applica l'articolo 128, quarto comma, della direttiva 2013/36/UE.

Il Comitato include la stima del requisito combinato di riserva di capitale di cui al primo comma nella decisione che determina i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento. L'entità rende pubblicamente disponibile la stima del requisito combinato di riserva di capitale insieme alle informazioni di cui all'articolo 45 decies, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.

______________________________

*    Regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione, del 26 marzo 2021, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a norma della medesima direttiva (GU L 241 dell'8.7.2021, pag. 1).";

(7)all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo 8 seguente:

"8. Il Comitato è responsabile della concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, e all'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il Comitato trasmette la sua decisione all'entità interessata.";

(8)all'articolo 12 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione garantiscono che le entità di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 3, soddisfino in ogni momento i requisiti di fondi propri e passività ammissibili ove richiesto dal Comitato e come da esso stabilito a norma del presente articolo e degli articoli da 12 ter a 12 decies.";

(9)l'articolo 12 quater è così modificato:

(a)ai paragrafi 4 e 5, il termine "G-SII" è sostituito dai termini "soggetti G-SII";

(b)al paragrafo 7, frase introduttiva, i termini "paragrafo 3" sono sostituiti dai termini "paragrafo 4" e il termine "G-SII" è sostituito dai termini "soggetti GSII";

(c)il paragrafo 8 è così modificato:

i)al primo comma, il termine "G-SII" è sostituito dai termini "soggetti GSII";

ii)al secondo comma, lettera c), il termine "G-SII" è sostituito dai termini "soggetto G-SII";

(d)è aggiunto il paragrafo 10 seguente:

"10. Il Comitato può consentire alle entità soggette a risoluzione di soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 7 utilizzando fondi propri o passività di cui ai paragrafi 1 e 3 quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a)per le entità che sono soggetti G-SII o le entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, il Comitato non ha ridotto il requisito di cui al paragrafo 4 del presente articolo, a norma del primo comma di detto paragrafo;

(b)le passività di cui al paragrafo 1 del presente articolo che non soddisfano la condizione di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 72 ter, paragrafo 4, lettere da b) a e), di tale regolamento.";

(10)all'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, ottavo comma, e paragrafo 6, ottavo comma, i termini "funzioni economiche essenziali" sono sostituiti dai termini "funzioni essenziali";

(11)è inserito l'articolo 12 quinquies bis seguente:

"Articolo 12 quinquies bis

Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per le strategie di cessione che conducono all'uscita dal mercato

1. Nell'applicare l'articolo 12 quinquies a un'entità soggetta a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda principalmente l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e la sua uscita dal mercato, il Comitato fissa l'importo di ricapitalizzazione di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, in maniera proporzionata in base ai criteri seguenti, a seconda dei casi:

(a)le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione nonché la profondità del mercato in cui essa opera;

(b)le azioni, altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività da cedere a un ricevente designato nel piano di risoluzione, tenendo in considerazione:

i)le linee di business principali e le funzioni essenziali dell'entità soggetta a risoluzione;

ii)le passività escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3;

iii)le salvaguardie di cui agli articoli da 73 a 80 della direttiva 2014/59/UE;

(c)il valore previsto e la commerciabilità delle azioni, degli altri titoli di proprietà, delle attività, dei diritti o delle passività dell'entità soggetta a risoluzione di cui alla lettera b), tenendo conto:

i)di eventuali ostacoli sostanziali alle possibilità di risoluzione, individuati dall'autorità di risoluzione, che sono direttamente connessi all'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte;

ii)delle perdite derivanti dalle attività, dai diritti o dalle passività lasciati nell'ente residuo;

(d)se la strategia di risoluzione prescelta preveda la cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi dall'entità soggetta a risoluzione, oppure della totalità o di una parte delle attività, dei diritti e delle passività dell'entità soggetta a risoluzione;

(e)se la strategia di risoluzione prescelta preveda l'applicazione dello strumento di separazione delle attività.

2. Se il piano di risoluzione prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o altre procedure nazionali equivalenti e contempla il ricorso al sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE, il Comitato tiene conto anche del paragrafo 1 del presente articolo nell'effettuare la valutazione di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 2 bis, secondo comma, del presente regolamento.

3. Dall'applicazione del paragrafo 1 non risulta un importo superiore a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 12 quinquies, paragrafo 3.";

(12)all'articolo 12 sexies, paragrafo 1, i termini "G-SII o parte di G-SII" sono sostituiti dai termini "soggetto G-SII";

(13)l'articolo 12 octies è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è così modificato:

i)il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, può decidere di applicare il requisito stabilito dal presente articolo a un'entità di cui all'articolo 2, lettera b), e a un ente finanziario di cui all'articolo 2, lettera c), che è una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione ma che non è un'entità soggetta a risoluzione.";

ii)al terzo comma, i termini "primo comma" sono sostituiti dai termini "primo e secondo comma";

(b)è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"4. Se, conformemente alla strategia globale di risoluzione, le filiazioni stabilite nell'Unione, o un'impresa madre nell'Unione e i suoi enti filiazioni, non sono entità soggette a risoluzione e i membri del collegio europeo di risoluzione, se stabiliti a norma dell'articolo 89 della direttiva 2014/59/UE, concordano con tale strategia, le filiazioni stabilite nell'Unione o, su base consolidata, l'impresa madre nell'Unione, rispettano il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, emettendo gli strumenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo nei confronti di uno dei seguenti soggetti:

(a)l'impresa madre capogruppo stabilita in un paese terzo;

(b)le filiazioni di tale impresa madre capogruppo stabilite nello stesso paese terzo;

(c)altre entità alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), e lettera b), punto ii), del presente articolo.";

(14)l'articolo 12 duodecies è così modificato:

(a)al paragrafo 1, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"In deroga all'articolo 12 bis, paragrafo 1, il Comitato fissa un adeguato periodo transitorio affinché le entità possano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies, o i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi.";

(b)al paragrafo 3, lettera a), i termini "il Comitato o l'autorità nazionale di risoluzione" sono sostituiti dai termini "il Comitato";

(c)al paragrafo 4, il termine "G-SII" è sostituito dai termini "G-SII o G-SII non UE";

(d)ai paragrafi 5 e 6, i termini "il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione" sono sostituiti dai termini "il Comitato";

(15)l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Misure di intervento precoce

1. La BCE può applicare misure di intervento precoce qualora un'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), soddisfi una delle seguenti condizioni:

(a)l'entità soddisfa le condizioni di cui all'articolo 102 della direttiva 2013/36/UE o all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e si applica una delle seguenti condizioni:

i)l'entità non ha adottato le misure correttive richieste dalla BCE, comprese le misure di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 o all'articolo 49 della direttiva (UE) 2019/2034;

ii)la BCE ritiene che misure correttive diverse dalle misure di intervento precoce siano insufficienti per affrontare i problemi dovuti, tra l'altro, a un deterioramento rapido e significativo della situazione finanziaria dell'entità;

(b)l'entità viola o rischia di violare, nei 12 mesi successivi alla valutazione della BCE, i requisiti del titolo II della direttiva 2014/65/UE, degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, o degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o degli articoli 12 septies o 12 octies del presente regolamento.

La BCE può stabilire che la condizione di cui al primo comma, lettera a), punto ii), è soddisfatta senza avere prima adottato altre misure correttive, compreso l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

2. Ai fini del paragrafo 1, le misure di intervento precoce comprendono:

(a)l'obbligo per l'organo di amministrazione dell'entità di intraprendere uno dei seguenti interventi:

i)attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento;

ii)aggiornare il piano di risanamento in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE quando le condizioni che hanno portato all'intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano di risanamento iniziale e attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento aggiornato entro tempi determinati;

(b)l'obbligo per l'organo di amministrazione dell'entità di convocare un'assemblea degli azionisti, o convocarla direttamente ove l'organo di amministrazione non ottemperi a tale obbligo, e, in entrambi i casi, fissare l'ordine del giorno e richiedere che gli azionisti prendano in considerazione determinate decisioni in vista dell'adozione;

(c)l'obbligo per l'organo di amministrazione dell'entità di preparare un piano secondo il piano di risanamento, ove applicabile, per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori;

(d)l'obbligo di modificare la struttura giuridica dell'ente;

(e)l'obbligo di rimuovere o sostituire l'alta dirigenza o l'organo di amministrazione dell'entità nella sua totalità o per quanto riguarda singole persone, in conformità dell'articolo 13 bis;

(f)la nomina di uno o più amministratori temporanei dell'entità, in conformità dell'articolo 13 ter.

3. La BCE sceglie le misure di intervento precoce adeguate secondo un principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti, tenendo conto di informazioni pertinenti quali la gravità della violazione o probabile violazione e la rapidità di deterioramento della situazione finanziaria dell'entità.

4. Per ciascuna misura di cui al paragrafo 2 la BCE stabilisce un termine adeguato per il completamento di tale misura che le consente di valutarne l'efficacia.

5. Per i gruppi comprendenti entità con sedi sia in Stati membri partecipanti sia in Stati membri non partecipanti, la BCE rappresenta le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti ai fini della consultazione e della cooperazione con Stati membri non partecipanti ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2014/59/UE.

Per i gruppi comprendenti entità stabilite in Stati membri partecipanti e filiazioni stabilite o succursali significative situate in Stati membri non partecipanti, la BCE comunica alle autorità competenti o, a seconda dei casi, alle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti le decisioni o le misure di cui agli articoli da 13 a 13 quater pertinenti per il gruppo.";

(16)sono inseriti i seguenti articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater:

"Articolo 13 bis

Sostituzione dell'alta dirigenza o dell'organo di amministrazione

Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), la nuova alta dirigenza o il nuovo organo di amministrazione, o i singoli membri di tali organi, sono nominati conformemente al diritto nazionale e dell'Unione e sono soggetti all'approvazione della BCE.

Articolo 13 ter

Amministratore temporaneo

1. Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f), la BCE può nominare un amministratore temporaneo, secondo un principio di proporzionalità e in base alle circostanze, che:

(a)sostituisca temporaneamente l'organo di amministrazione dell'entità; oppure

(b)affianchi temporaneamente l'organo di amministrazione dell'entità.

All'atto della nomina dell'amministratore temporaneo la BCE precisa la propria scelta di cui alla lettera a) o b).

Ai fini del primo comma, lettera b), all'atto della nomina dell'amministratore temporaneo la BCE ne specifica ruolo, doveri e poteri unitamente a eventuali obblighi dell'organo di amministrazione dell'entità di consultarsi con l'amministratore temporaneo, o di ottenerne il consenso, prima di assumere specifiche decisioni o iniziative.

La BCE rende pubblica la nomina dell'amministratore temporaneo, salvo quando quest'ultimo non ha il potere di rappresentare l'entità.

Gli amministratori temporanei soddisfano i requisiti di cui all'articolo 91, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2013/36/UE. La valutazione con cui la BCE stabilisce se l'amministratore temporaneo soddisfi tali requisiti fa parte integrante della decisione di nominare detto amministratore temporaneo.

2. All'atto della nomina la BCE specifica i poteri dell'amministratore temporaneo, che sono proporzionati alle circostanze. Questi poteri possono comprendere alcuni o tutti i poteri dell'organo di amministrazione dell'entità ai sensi del relativo statuto e della legislazione nazionale, ivi compreso il potere di esercitare alcune o tutte le funzioni amministrative dell'organo di amministrazione dell'entità. I poteri dell'amministratore temporaneo in relazione all'entità sono conformi al diritto societario applicabile.

3. All'atto della nomina la BCE specifica il ruolo e le funzioni dell'amministratore temporaneo, che possono comprendere tutto quanto segue:

(a)l'accertamento della situazione finanziaria dell'entità;

(b)la gestione dell'attività, in toto o in parte, dell'entità al fine di preservare o di risanare la sua situazione finanziaria;

(c)l'adozione di misure per ripristinare una gestione sana e prudente dell'attività dell'entità.

All'atto della nomina la BCE specifica le limitazioni del ruolo e delle funzioni dell'amministratore temporaneo.

4. La BCE ha la competenza esclusiva di nominare e revocare gli amministratori temporanei. La BCE può revocare un amministratore temporaneo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. La BCE può modificare i termini della nomina di un amministratore temporaneo in qualsiasi momento fatto salvo il presente articolo.

5. La BCE può esigere che determinati atti dell'amministratore temporaneo siano subordinati all'approvazione della BCE. La BCE specifica tali eventuali obblighi all'atto della nomina dell'amministratore temporaneo ovvero allorché ne sono modificati i termini.

In ogni caso, l'amministratore temporaneo può esercitare il potere di convocare l'assemblea degli azionisti dell'entità e di fissarne l'ordine del giorno soltanto previa approvazione della BCE.

6. Su richiesta della BCE l'amministratore temporaneo redige, a intervalli da questa stabiliti e in ogni caso alla fine del mandato, relazioni in merito alla situazione finanziaria dell'entità e agli atti compiuti nel corso del mandato stesso.

7. L'amministratore temporaneo è nominato per un massimo di un anno. Tale periodo può essere rinnovato in via eccezionale, se sussistono le condizioni per la designazione di un amministratore temporaneo. La BCE stabilisce tali condizioni e giustifica l'eventuale rinnovo della nomina dell'amministratore temporaneo dinanzi agli azionisti.

8. Fatto salvo il presente articolo, la nomina dell'amministratore temporaneo lascia impregiudicati i diritti degli azionisti previsti dal diritto societario nazionale o dell'Unione.

9. Un amministratore temporaneo nominato ai sensi dei paragrafi da 1 a 8 del presente articolo non è considerato un amministratore-ombra o un amministratore di fatto ai sensi della normativa nazionale.

Articolo 13 quater

Preparazione della risoluzione

1. Per le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e per le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, la BCE o le autorità nazionali competenti comunicano senza indugio al Comitato le informazioni seguenti:

(a)le misure di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 o all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE che esse impongono di adottare a un'entità o a un gruppo;

(b)ove l'attività di vigilanza indichi che le condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento o all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE sono soddisfatte in relazione a un'entità o a un gruppo, la valutazione secondo cui tali condizioni sono soddisfatte, a prescindere da qualsiasi misura di intervento precoce;

(c)l'applicazione di una delle misure di intervento precoce di cui all'articolo 13 del presente regolamento o all'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE.

Il Comitato comunica alla Commissione le informazioni ricevute a norma del primo comma.

La BCE o la pertinente autorità nazionale competente monitora attentamente, in collaborazione con il Comitato, la situazione delle entità e dei gruppi di cui al primo comma e il rispetto, da parte di tali entità e gruppi, delle misure di cui al primo comma, lettera a), che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di tali entità e gruppi, nonché delle misure di intervento precoce di cui al primo comma, lettera c).

2. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente invia al più presto una notifica al Comitato se ritiene che sussista il rischio concreto che si verifichino una o più delle circostanze di cui all'articolo 18, paragrafo 4, in relazione a un'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, o a un'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni. Tale notifica contiene:

(a)le motivazioni che l'hanno determinata;

(b)una panoramica delle misure che eviterebbero il dissesto dell'entità in tempi ragionevoli, il previsto impatto di tali misure sull'entità per quanto riguarda le circostanze di cui all'articolo 18, paragrafo 4, e i tempi previsti per l'attuazione di tali misure.

Sulla scorta della notifica di cui al primo comma, il Comitato valuta, in stretta cooperazione con la BCE o con la pertinente autorità nazionale competente, quali siano i tempi ragionevoli ai fini della valutazione della condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), prendendo in considerazione la rapidità di deterioramento delle condizioni dell'entità, la necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e ogni altro elemento pertinente. Il Comitato comunica al più presto tale valutazione alla BCE o alla pertinente autorità nazionale competente.

A seguito della notifica di cui al primo comma, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente e il Comitato monitorano, in stretta cooperazione, la situazione dell'entità, l'attuazione delle misure pertinenti nei tempi previsti e ogni altro sviluppo pertinente. A tal fine il Comitato e la BCE o la pertinente autorità nazionale competente si riuniscono periodicamente, con una frequenza stabilita dal Comitato alla luce delle circostanze del caso. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente si trasmettono a vicenda, senza indugio, le informazioni pertinenti.

Il Comitato comunica alla Commissione le informazioni ricevute a norma del primo comma.

3. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente fornisce al Comitato tutte le informazioni richieste da quest'ultimo che sono necessarie per l'espletamento dei seguenti compiti:

(a)aggiornamento del piano di risoluzione e preparazione dell'eventuale risoluzione di un'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, o di un'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, se sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione di tali disposizioni;

(b)esecuzione della valutazione di cui all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15.

Se tali informazioni non sono già a disposizione della BCE o delle autorità nazionali competenti, il Comitato e la BCE e tali autorità nazionali competenti collaborano e si coordinano per ottenerle. A tal fine la BCE e le autorità nazionali competenti hanno il potere di imporre all'entità di fornire tali informazioni, anche attraverso ispezioni in loco, e di trasmetterle al Comitato.

4. Il Comitato ha il potere di commercializzare l'entità di cui all'articolo 7, paragrafo2, o l'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, o di disporne la commercializzazione, presso potenziali acquirenti, o di richiedere all'entità di procedere in tal senso, per le seguenti finalità:

(a)preparare la risoluzione di tale entità, fatte salve le condizioni specificate all'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e gli obblighi in materia di segreto professionale di cui all'articolo 88 del presente regolamento;

(b)orientare la valutazione, da parte del Comitato, della condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

5. Ai fini del paragrafo 4, il Comitato ha il potere di:

(a)chiedere all'entità interessata di predisporre una piattaforma digitale per la condivisione delle informazioni necessarie alla commercializzazione di tale entità con potenziali acquirenti o con consulenti e valutatori che abbiano ricevuto incarico dal Comitato;

(b)imporre alla pertinente autorità nazionale di risoluzione di elaborare un programma preliminare di risoluzione per l'entità interessata.

6. L'accertamento del soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento o all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e l'adozione preliminare di misure di intervento precoce non sono condizioni necessarie affinché il Comitato prepari la risoluzione dell'entità o eserciti i poteri di cui al presente articolo, paragrafi 4 e 5.

7. Il Comitato informa senza indugio la Commissione, la BCE, le pertinenti autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione interessate in merito alle eventuali azioni intraprese a norma dei paragrafi 4 e 5.

8. La BCE, le autorità nazionali competenti, il Comitato e le pertinenti autorità nazionali di risoluzione cooperano strettamente:

(a)quando vagliano l'ipotesi di adottare le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di un'entità o di un gruppo, nonché le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c);

(b)quando vagliano l'ipotesi di intraprendere le azioni di cui ai paragrafi 4 e 5;

(c)durante l'attuazione delle azioni di cui al presente comma, lettere a) e b).

La BCE, le autorità nazionali competenti, il Comitato e le pertinenti autorità nazionali di risoluzione assicurano che tali misure e azioni siano coerenti, coordinate ed efficaci.";

(17)all'articolo 14, paragrafo 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, in particolare se fornito a titolo del bilancio di uno Stato membro;

d) tutelare i depositanti, riducendo nel contempo al minimo le perdite per i sistemi di garanzia dei depositi, e tutelare gli investitori disciplinati dalla direttiva 97/9/CE;";

(18)all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Comitato avvia un'azione di risoluzione nei confronti di un'impresa madre di cui all'articolo 2, lettera b), quando sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1.

A tal fine si ritiene che un'impresa madre di cui all'articolo 2, lettera b), sia in dissesto o a rischio di dissesto in qualsiasi delle seguenti circostanze:

(a)l'impresa madre soddisfa una o più delle condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), c) o d);

(b)l'impresa madre viola in maniera signficativa, o vi sono elementi oggettivi indicanti che nel prossimo futuro violerà in maniera significativa, i requisiti applicabili di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 o alle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 2013/36/UE.";

(19)l'articolo 18 è così modificato:

(a)i paragrafi 1, 1 bis, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il Comitato adotta un programma di risoluzione a norma del paragrafo 6 in relazione alle entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e alle entità cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, solo qualora abbia stabilito, nella sua sessione esecutiva, dopo aver ricevuto una comunicazione ai sensi del secondo comma o di propria iniziativa, che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a)l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto;

(b)tenuto conto della tempistica, della necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce, o la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, per l'entità in questione permettano di evitare il dissesto dell'entità in tempi ragionevoli;

(c)l'azione di risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico a norma del paragrafo 5.

La valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera a), è effettuata dalla BCE per le entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), o dalla pertinente autorità nazionale competente per le entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, previa consultazione del Comitato. Il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione solo dopo aver informato la BCE o la pertinente autorità nazionale competente della sua intenzione di effettuare tale valutazione e solo se la BCE o la pertinente autorità nazionale competente, entro tre giorni di calendario dal ricevimento di tale informazione, non effettua essa stessa tale valutazione. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente fornisce senza indugio al Comitato tutte le informazioni pertinenti che quest'ultimo richiede al fine di elaborare la sua valutazione, prima o dopo essere stata informata dal Comitato della sua intenzione di effettuare la valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera a).

Laddove abbia valutato che l'entità di cui al primo comma soddisfa la condizione di cui al primo comma, lettera a), la BCE o la pertinente autorità nazionale competente comunica senza indugio la valutazione in questione alla Commissione e al Comitato.

La valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera b), è effettuata dal Comitato, riunito in sessione esecutiva e in stretta cooperazione con la BCE o con la pertinente autorità nazionale competente. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente fornisce senza indugio al Comitato tutte le informazioni pertinenti che quest'ultimo richiede al fine di elaborare la sua valutazione. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente può inoltre comunicare al Comitato che ritiene soddisfatta la condizione di cui al primo comma, lettera b).

1 bis. Il Comitato può adottare un programma di risoluzione a norma del paragrafo 1 in relazione a un organismo centrale e a tutti gli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione nei casi in cui l'organismo centrale e tutti gli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente, o il gruppo soggetto a risoluzione a cui appartengono, soddisfano nel loro insieme le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma.

2. Fatti salvi i casi in cui la BCE abbia deciso di svolgere direttamente i compiti di vigilanza relativi agli enti creditizi a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, in caso di ricevimento di una comunicazione ai sensi del paragrafo 1 in relazione a un'entità o a un gruppo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, il Comitato comunica senza indugio la propria valutazione di cui al paragrafo 1, quarto comma, alla BCE o alla pertinente autorità nazionale competente.

3. L'adozione preliminare di una misura ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013, dell'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE, dell'articolo 13 del presente regolamento o dell'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE non è un prerequisito di un'azione di risoluzione.";

(b)il paragrafo 4 è così modificato:

i)al primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) l'entità necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui tale sostegno è concesso in una delle forme di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1.";

ii)il secondo e il terzo comma sono soppressi;

(c)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui tale azione è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare più efficacemente tali obiettivi.

Nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, il Comitato sulla base delle informazioni di cui dispone al momento di tale valutazione, prende in considerazione e confronta tutte le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario che si può ragionevolmente prevedere saranno concesse all'entità, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.";

(d)al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Entro 24 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, la Commissione lo approva o obietta ad esso per quanto riguarda gli aspetti discrezionali del programma di risoluzione nei casi non contemplati dal terzo comma del presente paragrafo oppure per quanto riguarda il ricorso proposto ad aiuti di Stato o aiuti del Fondo che non sono considerati compatibili con il mercato interno.";

(e)è aggiunto il paragrafo 11 seguente:

"11. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il Comitato può incaricare le autorità nazionali di risoluzione di esercitare i poteri loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento dell'articolo 33 bis della direttiva 2014/59/UE alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all'articolo 29.";

(20)è inserito l'articolo 18 bis seguente:

"Articolo 18 bis

Sostegno finanziario pubblico straordinario

1. Il sostegno finanziario pubblico straordinario al di fuori di un'azione di risoluzione può essere concesso a un'entità di cui all'articolo 2 solo in uno dei seguenti casi e a condizione che tale sostegno soddisfi le condizioni e i requisiti stabiliti nella disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione:

(a)quando, al fine di rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o di preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti:

i)una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate;

ii)una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;

iii)un'acquisizione di strumenti di fondi propri diversi dagli strumenti del capitale primario di classe 1, o di altri strumenti di capitale, oppure il ricorso a misure a favore di attività deteriorate, a prezzi o in base a una durata e a condizioni che non conferiscono un indebito vantaggio all'ente interessato o all'entità interessata, qualora nel momento in cui è concesso il sostegno pubblico non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera a), b) o c), o all'articolo 21, paragrafo 1;

(b)quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione di un sistema di garanzia dei depositi al fine di preservare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente creditizio alle condizioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter della direttiva 2014/49/UE, a condizione che non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 18, paragrafo 4;

(c)quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione di un sistema di garanzia dei depositi nel quadro della liquidazione di un ente a norma dell'articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE e alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE;

(d)quando il sostegno finanziario pubblico straordinario assume la forma di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, concesso nel quadro della liquidazione dell'ente o dell'entità a norma dell'articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE, diverso dal sostegno erogato da un sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE.

2. Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), soddisfano tutte le condizioni seguenti:

(a)le misure sono limitate alle entità solventi, come confermato dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente;

(b)le misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono basate su una strategia di uscita predefinita, approvata dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente, che precisa chiaramente la data di cessazione, la data di vendita o il piano di rimborso per le misure previste;

(c)le misure sono proporzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione o preservare la stabilità finanziaria;

(d)le misure non sono utilizzate per compensare le perdite che l'entità ha accusato o rischia di accusare nel prossimo futuro.

Ai fini del primo comma, lettera a), un'entità è considerata solvente quando la BCE o la pertinente autorità nazionale competente conclude che non si è verificata, o che è improbabile che si verifichi nei 12 mesi successivi, una violazione dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, all'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 o delle disposizioni applicabili pertinenti del diritto nazionale o dell'Unione.

Ai fini del primo comma, lettera d), l'autorità competente pertinente quantifica le perdite che l'entità ha accusato o rischia di accusare. Tale quantificazione è basata almeno sullo stato patrimoniale dell'ente, purché esso sia conforme alle norme e ai principi contabili applicabili, come confermato da un revisore esterno indipendente e, se disponibili, sulle verifiche della qualità delle attività, effettuate dalla BCE, dall'ABE o dalle autorità nazionali o, se del caso, su ispezioni in loco svolte dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente.

Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), sono limitate alle misure che sono ritenute necessarie dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente per mantenere la solvibilità dell'entità facendo fronte alle relative carenze di capitale stabilite nello scenario avverso delle prove di stress a livello nazionale, dell'Unione o di SSM o in esercizi analoghi condotti dalla BCE, dall'ABE o dalle autorità nazionali, se del caso, confermate dalla BCE o dalla pertinente autorità competente.

In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'acquisizione di strumenti del capitale primario di classe 1 è consentita in via eccezionale nei casi in cui la natura della carenza individuata è tale che l'acquisizione di altri strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale non consentirebbe all'entità interessata di far fronte alle proprie carenze di capitale stabilite nello scenario avverso della prova di stress pertinente o in un esercizio analogo. L'ammontare degli strumenti del capitale primario di classe 1 acquisiti non supera il 2 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente interessato o dell'entità interessata, calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Nel caso in cui le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano rimborsate, ripagate o altrimenti interrotte in conformità dei termini della strategia di uscita stabilita all'atto della concessione della misura, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente conclude che la condizione stabilita all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatta in relazione all'ente o all'entità che ha ricevuto tali misure di sostegno e comunica tale valutazione alla Commissione e al Comitato, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, terzo comma.";

(21)l'articolo 19 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se l'azione di risoluzione prevede la concessione di aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o di aiuti del Fondo conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, il programma di risoluzione di cui all'articolo 18, paragrafo 6, del presente regolamento, non entra in vigore finché la Commissione non adotta una decisione favorevole o condizionata, o la decisione di non sollevare obiezioni, in merito alla compatibilità con il mercato interno del ricorso a tali aiuti pubblici. La Commissione adotta la decisione in merito alla compatibilità con il mercato interno del ricorso agli aiuti di Stato o agli aiuti del Fondo al più tardi quando approva il programma di risoluzione o obietta ad esso a norma dell'articolo 18, paragrafo 7, secondo comma, o, se precedente, alla scadenza del periodo di 24 ore di cui all'articolo 18, paragrafo 7, quinto comma.

Nello svolgimento dei compiti loro conferiti dall'articolo 18 del presente regolamento, le istituzioni dell'Unione mettono in atto accorgimenti di natura strutturale per garantire l'indipendenza operativa ed evitare conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra le funzioni incaricate dello svolgimento di tali compiti e altre funzioni, e rendono pubbliche in modo adeguato tutte le informazioni pertinenti sulla loro organizzazione interna a tale proposito.";

(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Non appena ritenga necessario ricorrere al Fondo, il Comitato contatta informalmente, tempestivamente e in modo riservato la Commissione per discutere del possibile ricorso al Fondo, compresi gli aspetti giuridici ed economici connessi al suo utilizzo. Una volta che è sufficientemente sicuro che il programma di risoluzione previsto comporterà il ricorso agli aiuti del Fondo, il Comitato comunica ufficialmente alla Commissione il proposto ricorso al Fondo. Tale notifica contiene tutte le informazioni di cui la Commissione ha bisogno per effettuare le proprie valutazioni a norma del presente paragrafo e che sono in possesso del Comitato o che il Comitato ha la facoltà di ottenere in conformità del presente regolamento.

Sulla scorta della notifica di cui al primo comma, la Commissione valuta se il ricorso al Fondo comporta o rischia di comportare distorsioni della concorrenza, in quanto favorirebbe il beneficiario o qualsiasi altra impresa, al punto di risultare, nella misura in cui pregiudicherebbe gli scambi tra Stati membri, incompatibile con il mercato interno. La Commissione applica al ricorso al Fondo i criteri stabiliti per l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato sanciti dall'articolo 107 TFUE. Il Comitato fornisce alla Commissione le informazioni che sono in suo possesso, o che ha la facoltà di ottenere a norma del presente regolamento, e che la Commissione ritiene necessarie per effettuare tale valutazione.

Nell'effettuare la sua valutazione, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti regolamenti adottati a norma dell'articolo 109 TFUE, di tutte le relative comunicazioni e linee guida pertinenti della Commissione, e di tutte le misure adottate dalla Commissione in applicazione delle norme dei trattati in materia di aiuti di Stato in vigore al momento in cui è effettuata la valutazione. Tali misure sono applicate come se i riferimenti allo Stato membro responsabile della notifica dell'aiuto fossero riferimenti al Comitato, comprese tutte le altre modifiche necessarie.

La Commissione decide in merito alla compatibilità del ricorso al Fondo con il mercato interno e presenta tale decisione al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Tale decisione può essere subordinata a condizioni, impegni o obbligazioni nei confronti del beneficiario e tiene conto della necessità di una tempestiva esecuzione dell'azione di risoluzione da parte del Comitato.

La decisione può altresì stabilire obblighi per il Comitato, per le autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro partecipante o degli Stati membri partecipanti interessati o per il beneficiario al fine di permettere il monitoraggio della conformità. Ciò può comprendere obblighi relativi alla nomina di un fiduciario o di un'altra persona indipendente intesi ad assistere nel monitoraggio. Un fiduciario o un'altra persona indipendente può svolgere tali funzioni secondo le modalità eventualmente indicate nella decisione della Commissione.

Ogni decisione di cui al presente paragrafo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 

La Commissione può adottare una decisione negativa, rivolta al Comitato, nella quale decide che il proposto ricorso al Fondo sarebbe incompatibile con il mercato interno e non può essere attuato nella forma proposta dal Comitato. Quando riceve una decisione in tal senso, il Comitato riesamina il suo programma di risoluzione e prepara un programma di risoluzione rivisto.";

(c)il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"10. In deroga al paragrafo 3, su domanda di uno Stato membro o del Comitato, entro sette giorni dalla presentazione di tale domanda il Consiglio può, deliberando all'unanimità, decidere che il ricorso al Fondo è da considerarsi compatibile con il mercato interno, qualora tale decisione sia giustificata da circostanze eccezionali. Qualora il Consiglio non si sia pronunciato entro detto termine di sette giorni, la Commissione adotta una decisione sul caso.";

(22)l'articolo 20 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Prima di determinare se siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione o le condizioni per la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili di cui all'articolo 21, paragrafo 1, il Comitato provvede a che una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività di un'entità di cui all'articolo 2 sia effettuata da una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compresi il Comitato e l'autorità nazionale di risoluzione, e dall'entità interessata.";

(b)è inserito il paragrafo 8 bis seguente:

"8 bis. Ove necessario per orientare le decisioni di cui al paragrafo 5, lettere c) e d), il valutatore integra le informazioni di cui al paragrafo 7, lettera c), con una stima del valore delle attività e delle passività fuori bilancio, comprese le attività e passività potenziali.";

(c)al paragrafo 18 è aggiunta la lettera d) seguente:

"d) nel determinare le perdite che il sistema di garanzia dei depositi avrebbe sostenuto se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, applica i criteri e la metodologia stabiliti all'articolo 11 sexies della direttiva 2014/49/UE e in qualunque atto delegato adottato a norma di tale articolo.";

(23)l'articolo 21 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è così modificato:

i)il primo comma è così modificato:

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Il Comitato, deliberando a norma della procedura stabilita all'articolo 18, esercita il potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis, in relazione alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, solo qualora stabilisca, nella sua sessione esecutiva, quando riceve una comunicazione ai sensi del secondo comma o di propria iniziativa, che una o più delle condizioni seguenti sono soddisfatte:";

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) l'entità o il gruppo richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario, fatta eccezione per i casi in cui tale sostegno è concesso in una delle forme di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1.";

ii)il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La valutazione delle condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), è effettuata dalla BCE per le entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), o dalla pertinente autorità nazionale competente per le entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, e dal Comitato, riunito in sessione esecutiva, conformemente all'assegnazione dei compiti secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2.";

(b)il paragrafo 2 è soppresso;

(c)al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) tenuto conto della tempistica, della necessità di esercitare efficacemente i poteri di svalutazione e conversione o della strategia di risoluzione per il gruppo soggetto a risoluzione e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che eventuali azioni, comprese misure alternative sotto forma di intervento del settore privato, azioni di vigilanza o misure di intervento precoce, che siano diverse dalla svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis, permettano di evitare il dissesto dell'entità o del gruppo in tempi ragionevoli.";

(d)il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 in relazione a un'entità di cui a tale paragrafo, e anche le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, in relazione a tale entità o a un'entità appartenente allo stesso gruppo, si applica la procedura stabilita all'articolo 18, paragrafi 6, 7 e 8.";

(24)l'articolo 27 è così modificato:

(a)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il Fondo può fornire un contributo di cui al paragrafo 6 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a)è stato fornito un contributo all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate in base alla valutazione di cui all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15, da parte degli azionisti, dei detentori di pertinenti strumenti di capitale ed altre passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 21, paragrafo 10, del presente regolamento, e da parte del sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 79 del presente regolamento e dell'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE, se del caso;

(b)il contributo del Fondo non supera il 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate in base alla valutazione di cui all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15.";

(b)i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

"9. Il Fondo può fornire un contributo da risorse costituite grazie a contributi ex ante in conformità dell'articolo 70 e che non sono ancora state utilizzate, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a)il Fondo ha effettuato un contributo a norma del paragrafo 6 ed è stato raggiunto il limite del 5 % di cui al paragrafo 7, lettera b);

(b)tutte le passività aventi un rango inferiore ai depositi, e non escluse dal bail-in ai sensi dei paragrafi 3 e 5, sono state svalutate o interamente convertite.

10. In casi straordinari, in alternativa o in aggiunta al contributo del Fondo di cui al paragrafo 9, qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite in detto paragrafo, il Comitato può tentare di reperire ulteriori finanziamenti da fonti di finanziamento alternative.";

(c)al paragrafo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La valutazione di cui al primo comma stabilisce l'importo di cui occorre svalutare o convertire le passività sottoponibili al bail-in:

(a)per ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente soggetto a risoluzione o, se del caso, stabilire il coefficiente dell'ente-ponte, tenendo conto degli eventuali contributi di capitale da parte del Fondo ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera d);

(b)per promuovere nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente soggetto a risoluzione o nell'ente-ponte, tenendo conto della necessità di coprire le passività potenziali, e permettere all'ente soggetto a risoluzione di continuare a soddisfare, per almeno un anno, le condizioni di autorizzazione econtinuare a esercitare le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE.";

(25)l'articolo 30 è così modificato:

(a)il titolo è sostituito dal seguente:

"Obbligo di cooperazione e scambio di informazioni";

(b)sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater:

"2 bis. Il Comitato, il CERS, l'ABE, l'ESMA e l'EIOPA cooperano strettamente e si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento delle rispettive funzioni.

2 ter. La BCE e gli altri membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) cooperano strettamente con il Comitato e forniscono a quest'ultimo tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento delle sue funzioni, comprese le informazioni da essi raccolte conformemente al loro statuto. L'articolo 88, paragrafo 6, si applica agli scambi in questione.

2 quater. Le autorità designate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE cooperano strettamente con il Comitato e forniscono a quest'ultimo tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento delle sue funzioni.";

(c)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il Comitato si adopera per collaborare strettamente con qualsiasi strumento di assistenza finanziaria pubblica, inclusi la European Financial Stability Facility (EFSF) e il Meccanismo europeo di stabilità (MES), in particolare in tutte le situazioni seguenti:

(a)nelle circostanze straordinarie di cui all'articolo 27, paragrafo 9, e nei casi in cui lo strumento in questione abbia concesso o probabilmente si appresti a concedere un'assistenza finanziaria diretta o indiretta a entità con sede in uno Stato membro partecipante;

(b)nei casi in cui il Comitato abbia stipulato per il Fondo un meccanismo di finanziamento ai sensi dell'articolo 74.";

(d)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Ove necessario il Comitato conclude con la BCE e altri membri del SEBC, le autorità nazionali di risoluzione nonché le autorità nazionali competenti un memorandum d'intesa che descriva in termini generali la loro cooperazione a norma dei paragrafi 2, 2 bis, 2 ter e 4 del presente articolo e dell'articolo 74, paragrafo 2, nello svolgimento dei rispettivi compiti quali assegnati dalla legislazione dell'Unione. Il memorandum è riesaminato periodicamente e pubblicato, nel rispetto degli obblighi di segreto professionale.";

(26)è inserito l'articolo 30 bis seguente:

"Articolo 30 bis

Informazioni detenute da un meccanismo centralizzato automatico

1. Le autorità che gestiscono i meccanismi centralizzati automatici istituiti dall'articolo 32 bis della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio** forniscono al Comitato, su sua richiesta, informazioni relative al numero di clienti per i quali un'entità di cui all'articolo 2 è l'unico o il principale partner bancario.

2. Il Comitato richiede le informazioni di cui al paragrafo 1 solo caso per caso e ove necessario ai fini dell'assolvimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento.

3. Il Comitato può condividere le informazioni ottenute a norma del paragrafo 1 con le autorità nazionali di risoluzione nell'ambito dell'assolvimento delle rispettive funzioni ai sensi del presente regolamento.

______________________________

**    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).";

(27)all'articolo 31 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. Per le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e per le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, le autorità nazionali di risoluzione consultano il Comitato prima di agire a norma dell'articolo 86 della direttiva 2014/59/UE.";

(28)all'articolo 32, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per i gruppi comprendenti entità con sedi sia in Stati membri partecipanti sia in Stati membri non partecipanti o paesi terzi, fatto salvo ogni obbligo di approvazione da parte del Consiglio o della Commissione previsto dal presente regolamento, il Comitato rappresenta le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti ai fini della consultazione e della cooperazione con Stati membri non partecipanti o paesi terzi ai sensi degli articoli 7, 8, 12, 13, 16, 18, 45 nonies, 55 e da 88 a 92 della direttiva 2014/59/UE.";

(29)l'articolo 34 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Il Comitato può, avvalendosi appieno di tutte le informazioni già a disposizione della BCE, comprese le informazioni raccolte dai membri del SEBC conformemente al loro statuto, o di tutte le informazioni a disposizione delle autorità nazionali competenti, del CERS, dell'ABE, dell'ESMA o dell'EIOPA, esigere, direttamente o tramite le autorità nazionali di risoluzione previa informazione delle stesse, la comunicazione di tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti, secondo la procedura e nella forma richieste dal Comitato, da parte delle persone fisiche o giuridiche seguenti:";

(b)i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Il Comitato, la BCE, i membri del SEBC, le autorità nazionali competenti, il CERS, l'ABE, l'ESMA, l'EIOPA e le autorità nazionali di risoluzione possono redigere un memorandum d'intesa che stabilisca la procedura che disciplina lo scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni tra il Comitato, la BCE e altri membri del SEBC, le autorità nazionali competenti, il CERS, l'ABE, l'ESMA, l'EIOPA e le autorità nazionali di risoluzione non è considerato una violazione degli obblighi di segreto professionale.

6. Le autorità nazionali competenti, la BCE, i membri del SEBC, il CERS, l'ABE, l'ESMA, l'EIOPA e le autorità nazionali di risoluzione cooperano con il Comitato al fine di verificare se una parte o la totalità delle informazioni richieste siano già disponibili al momento della richiesta. Ove tali informazioni siano disponibili, le autorità nazionali competenti, la BCE e altri membri del SEBC, il CERS, l'ABE, l'ESMA, l'EIOPA o le autorità nazionali di risoluzione forniscono le informazioni al Comitato.";

(30)all'articolo 43, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera a bis):

" a bis) il vicepresidente nominato conformemente all'articolo 56;";

(31)all'articolo 50, paragrafo 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

"n) nomina un contabile e un revisore interno soggetti allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, che sono funzionalmente indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni;";

(32)l'articolo 53 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Il Comitato in sessione esecutiva è composto dal presidente, dal vicepresidente e dai quattro membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b).";

(b)al paragrafo 5, i termini "articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e b)" sono sostituiti dai termini "articolo 43, paragrafo 1, lettere a), a bis) e b)";

(33)all'articolo 55, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. In caso di deliberazioni su una singola entità o su un gruppo stabiliti in un solo Stato membro partecipante, se tutti i membri di cui all'articolo 53, paragrafi 1 e 3, non sono in grado di raggiungere un accordo comune per consenso entro un termine stabilito dal presidente, il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), decidono a maggioranza semplice.

2. In caso di deliberazioni su un gruppo transfrontaliero, se tutti i membri di cui all'articolo 53, paragrafi 1 e 4, non sono in grado di raggiungere un accordo comune per consenso entro un termine stabilito dal presidente, il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), decidono a maggioranza semplice.";

(34)l'articolo 56 è così modificato:

(a)al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) della stesura del progetto preliminare di bilancio e del progetto di bilancio del Comitato a norma dell'articolo 61, e dell'esecuzione del bilancio del Comitato a norma dell'articolo 63;";

(b)al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il mandato del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), ha una durata di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile una volta.

Una persona che abbia svolto due mandati come presidente, vicepresidente o membro di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), non può essere nominata per ricoprire nessuna delle altre due cariche.";

(c)al paragrafo 6, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

"La Commissione può ordinare i nomi all'interno di tale elenco in funzione della valutazione, da parte della Commissione stessa, dell'idoneità di ciascun candidato alla luce dei criteri di cui al paragrafo 4 del presente articolo.";

(d)è inserito il paragrafo 6 bis seguente:

"6 bis. Nei nove mesi che precedono la fine del primo mandato del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), la Commissione valuta i risultati conseguiti durante il primo mandato e decide se presentare una proposta di rinnovo del mandato sulla base dei risultati di tale valutazione.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, adotta una decisione di esecuzione per rinnovare il mandato del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b). Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.";

(e)al paragrafo 7, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"Il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), rimangono in carica fino alla nomina dei loro successori e finché questi ultimi non abbiano assunto le loro funzioni conformemente alla decisione del Consiglio di cui al paragrafo 6 del presente articolo.";

(35)l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

"Articolo 61

Elaborazione del bilancio

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il presidente redige il progetto preliminare di bilancio del Comitato, compreso uno stato di previsione delle entrate e delle spese del Comitato, unitamente alla tabella dell'organico, per l'esercizio successivo e lo trasmette al Comitato in sessione plenaria.

Il Comitato in sessione plenaria adegua, se del caso, il progetto preliminare di bilancio del Comitato unitamente al progetto di tabella dell'organico.

2. Sulla base del progetto preliminare di bilancio adottato dal Comitato in sessione plenaria, il presidente redige il progetto di bilancio del Comitato e lo trasmette al Comitato in sessione plenaria per adozione.

Entro il 30 novembre di ogni anno, il Comitato in sessione plenaria adegua, se del caso, il progetto di bilancio trasmesso dal presidente e adotta il bilancio finale del Comitato, unitamente alla tabella dell'organico.";

(36)all'articolo 69, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei contributi regolari calcolati a norma dell'articolo 70 riprende fino al ripristino di tale livello. Il Comitato può rinviare la raccolta dei contributi regolari a norma dell'articolo 70 per uno o più anni al fine di garantire che l'importo da riscuotere raggiunga un ammontare proporzionato ai costi della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità del Comitato di ricorrere al Fondo a norma della sezione 3. Qualora, dopo che il livello-obiettivo è stato raggiunto per la prima volta, i mezzi finanziari disponibili siano scesi a meno dei due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni.";

(37)l'articolo 70 è così modificato:

(a)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 69 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo del Comitato per gli scopi specificati nell'articolo 76, paragrafo 1. La quota di tali impegni di pagamento irrevocabili non supera il 50 % dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. Entro tale limite il Comitato determina ogni anno la quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi da raccogliere in conformità del presente articolo.";

(b)è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

"3 bis. Il Comitato chiede di ottemperare agli impegni di pagamento irrevocabili presi a norma del presente articolo, paragrafo 3, ove sia necessario ricorrere al Fondo a norma dell'articolo 76.

Qualora un ente o un'entità non rientri più nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 e non sia più soggetto o soggetta all'obbligo di versare contributi in conformità del presente articolo, paragrafo 1, il Comitato chiede di ottemperare agli impegni di pagamento irrevocabili presi a norma del paragrafo 3 e non ancora assolti. Se il contributo legato all'impegno di pagamento irrevocabile è debitamente versato alla prima richiesta, il Comitato cancella l'impegno e restituisce la garanzia. Se il contributo non è debitamente versato alla prima richiesta, il Comitato entra in possesso della garanzia e cancella l'impegno.";

(38)all'articolo 71, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'importo totale annuo dei contributi straordinari ex post non supera il triplo di un importo pari al 12,5 % del livello-obiettivo.";

(39)all'articolo 74 è inserito il comma seguente:

"Il Comitato informa la Commissione e la BCE non appena ritenga che possa essere necessario attivare i meccanismi di finanziamento stipulati per il Fondo conformemente al presente articolo, e fornisce alla Commissione e alla BCE tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei rispettivi compiti in relazione a detti meccanismi di finanziamento.";

(40)l'articolo 76 è così modificato:

(a)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora il Comitato stabilisca che il ricorso al Fondo per le finalità di cui al paragrafo 1 potrebbe determinare il trasferimento al Fondo di parte delle perdite di un'entità di cui all'articolo 2, si applicano i principi che disciplinano il ricorso al Fondo enunciati all'articolo 27.";

(b)sono aggiunti i paragrafi 5 e 6 seguenti:

"5. Qualora gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a) o b), siano usati per cedere soltanto parte delle attività, dei diritti o delle passività dell'ente soggetto a risoluzione, il Comitato vanta un credito nei confronti della residua entità per spese o perdite sostenute dal Fondo per effetto dei contributi versati per la risoluzione a norma del presente articolo, paragrafi 1 e 2, in relazione a perdite che i creditori avrebbero altrimenti sostenuto.

6. I crediti del Comitato di cui al paragrafo 5 del presente articolo e all'articolo 22, paragrafo 6, hanno, in ciascuno Stato membro partecipante, lo stesso livello di priorità dei crediti dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione nel diritto nazionale dello Stato membro che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza a norma dell'articolo 108, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE.";

(41)l'articolo 79 è così modificato:

(a)i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli Stati membri partecipanti assicurano che, quando il Comitato avvia un'azione di risoluzione nei confronti di un ente creditizio e purché tale azione garantisca ai depositanti il mantenimento dell'accesso ai propri depositi, per evitare che i depositanti sostengano perdite, il sistema di garanzia dei depositi cui tale ente creditizio è affiliato contribuisca ai fini e alle condizioni di cui all'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE.

2. Il Comitato determina l'importo del contributo del sistema di garanzia dei depositi conformemente al paragrafo 1, previa consultazione del sistema di garanzia dei depositi, e se del caso dell'autorità designata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE, in merito al costo stimato del rimborso dei depositanti a norma dell'articolo 11 sexies della direttiva 2014/49/UE e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20 del presente regolamento.

3. Il Comitato comunica la propria decisione di cui al primo comma all'autorità designata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE e al sistema di garanzia dei depositi cui l'ente è affiliato. Il sistema di garanzia dei depositi attua tale decisione senza indugio.";

(b)al paragrafo 5, il secondo e il terzo comma sono soppressi;

(42)all'articolo 85, paragrafo 3, i termini "di cui" sono sostituiti dai termini "adottata conformemente";

(43)all'articolo 88 è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

"7. Il presente articolo non impedisce al Comitato di divulgare le proprie analisi o valutazioni, anche quando queste si basano su informazioni fornite dalle entità di cui all'articolo 2 o da altre autorità di cui al paragrafo 6 del presente articolo, quando il Comitato ritiene che la divulgazione non arrechi pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico per quanto concerne la politica finanziaria, monetaria o economica e che vi sia un interesse pubblico alla divulgazione che prevale su qualsiasi altro interesse di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tale divulgazione si considera effettuata dal Comitato nell'esercizio delle sue funzioni a norma del presente regolamento ai fini del presente articolo, paragrafo 1.".

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Tuttavia l'articolo 1, punto 1), lettera a), punti 2) e 3), punto 4), lettera a), punto 5), lettere a) e b), punto 5, lettera c), punti i) e ii), punto 6), lettera a), punto 7), punto 13), lettera a), punto i), lettera b), punto 14), lettere a), b) e d), punto 19), lettere d) ed e), punto 21), punto 23), lettera a), punto i), primo trattino, lettere b) e d), punti da 25) a 35) e punti 39), 42) e 43), si applica a decorrere dal... [OP: inserire la data corrispondente a un mese dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(2)    Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
(3)    Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
(4)    Inoltre non esiste ancora un accordo su un meccanismo credibile e solido per fornire liquidità nel quadro della risoluzione nell'Unione bancaria, in linea con la norma stabilita dai pari internazionali.
(5)    COM(2015) 586 final.
(6)    Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(7)    Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(8)    Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e il Consiglio per la stabilità finanziaria. Consiglio per la stabilità finanziaria (versione aggiornata del 2014), Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions e (2015) Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution, Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet .
(9)    Eurogruppo (30 novembre 2020), Dichiarazione dell'Eurogruppo in formato inclusivo sulla riforma del meccanismo europeo di stabilità e la rapida introduzione del sostegno al Fondo di risoluzione unico . L'attuazione dovrebbe avvenire nel periodo 2022-2024. Tuttavia l' accordo che modifica il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità è ancora in attesa di ratifica.
(10)    Commissione europea (2020), Programma di lavoro della Commissione per il 2021 , sezione 2.3, pag. 5.
(11)    Commissione europea (2023), Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030 .
(12)    Eurogruppo (16 giugno 2022), Dichiarazione dell'Eurogruppo sul futuro dell'Unione bancaria.
(13)    Parlamento europeo (2022), Unione bancaria — relazione annuale 2021 ; a partire dal 2015 il Parlamento europeo pubblica ogni anno una relazione sull'Unione bancaria.
(14)    Riunione del Vertice euro (24 marzo 2023), Dichiarazione del Vertice euro, riunito in formato inclusivo .
(15)    Le procedure di insolvenza nazionali non sono armonizzate. Fa però parte del quadro CMDI la decisione dell'autorità di risoluzione di sottoporre a risoluzione una banca in dissesto, decisione che richiede un confronto tra la risoluzione e le procedure di insolvenza nazionali (valutazione dell'interesse pubblico). Se un'autorità di risoluzione decide di non sottoporre a risoluzione una banca in dissesto, il caso è successivamente trattato a livello nazionale, dove si valuta se avviare una procedura di insolvenza o altri tipi di procedure di liquidazione, in base ai dettagli specifici dei regimi di insolvenza nazionali.
(16)    Le norme in materia di aiuti di Stato sono intrinsecamente collegate e complementari al quadro CMDI. Tali norme non sono oggetto della presente revisione e valutazione d'impatto. Al fine di garantire la coerenza tra i due quadri, nel novembre 2020 l'Eurogruppo ha invitato la Commissione a effettuare una revisione del quadro degli aiuti di Stato per le banche e a completarlo parallelamente alla revisione del quadro CMDI, garantendone l'entrata in vigore contemporaneamente al quadro CMDI aggiornato.
(17)    ABE (22 ottobre 2021), Richiesta di consulenza in materia di finanziamento in caso di risoluzione e insolvenza .
(18)    Si vedano i riferimenti ai documenti SWD(2023) 226 (scheda di sintesi della valutazione d'impatto) e SEC(2023) 230 (parere positivo del comitato per il controllo normativo).
(19)    Ordinanza del Tribunale 6 maggio 2019, ABLV Bank/BCE, T-281/18, ECLI:EU:T:2019:296, punti da 34 a 36, e sentenza del 6 maggio 2021, ABLV Bank/BCE, C-551/19 P e C-552/19 P, ECLI: EU:C:2021:369, punti da 62 a 71.
(20)    Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).
(21)    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(22)    GU C […] del […], pag. […].
(23)    GU C […] del […], pag. […].
(24)    Consiglio per la stabilità finanziaria, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, 15 ottobre 2014.
(25)    Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(26)    Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
(27)    Regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione, del 26 marzo 2021, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a norma della medesima direttiva (GU L 241 dell'8.7.2021, pag. 1).
(28)    Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(29)    Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).
(30)    Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 226).
(31)    Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).
(32)    Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
(33)    Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
(34)    Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(35)    COM(2018) 133 final.
(36)    COM(2020) 822 final.
(37)    Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).
(38)    Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).
(39)    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
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