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Document 52023PC0195

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il Giappone riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto

COM/2023/195 final

Bruxelles, 17.4.2023

COM(2023) 195 final

2023/0094(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il Giappone riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto


RELAZIONE

1.Contesto della proposta

1.1.Motivi e obiettivi della proposta

Il 22 giugno 2020 l'Unione europea e il Giappone hanno firmato un accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile ("accordo") al fine di promuovere la cooperazione bilaterale sulla sicurezza dell'aviazione civile e facilitare gli scambi e gli investimenti nel settore dei prodotti aeronautici tra l'Unione e il Giappone. L'accordo è entrato in vigore il 1º giugno 2021.

All'articolo 11, paragrafi 1 e 3, dell'accordo si stabilisce l'istituzione di un comitato misto delle parti ai fini dell'efficace funzionamento dell'accordo e che il comitato misto provvede a formulare e adottare il proprio regolamento interno La presente proposta riguarda il regolamento interno.

Affinché l'Unione adotti il regolamento interno del comitato misto, è necessaria una decisione del Consiglio che autorizzi la Commissione (che rappresenta l'Unione alle riunioni del comitato misto) ad adottare il regolamento interno a nome dell'Unione in sede di comitato misto.

1.2.Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La cooperazione tra l'UE e il Giappone in materia di sicurezza aerea rientra nella strategia per l'aviazione in Europa. Il progetto di regolamento interno proposto è simile a quello adottato per i comitati misti di altri accordi bilaterali in materia di sicurezza dell'aviazione tra l'UE e i paesi terzi.

1.3.Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'accordo persegue un obiettivo fondamentale della politica estera dell'Unione in materia di aviazione rafforzando la sicurezza dell'aviazione civile e agevolando gli scambi e gli investimenti nel settore dei prodotti aeronautici.

2.Base giuridica, sussidiarietà e proporzionalità

2.1.Base giuridica

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

2.2.Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non applicabile.

2.3.Proporzionalità

Non applicabile.

2.4.Scelta dell'atto giuridico

Non applicabile.

3.Risultati delle valutazioni ex post, consultazioni delle parti interessate e valutazioni d'impatto

3.1.Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile.

3.2.Consultazioni dei portatori di interessi

Non applicabile.

3.3.Assunzione e uso di perizie

Non applicabile.

3.4.Valutazione d'impatto

Non applicabile.

3.5.Efficienza normativa e semplificazione

Non applicabile.

3.6.Diritti fondamentali

Non applicabile.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessun impatto sul bilancio dell'UE.

5.ALTRI ELEMENTI

5.1.Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Nel comitato misto istituito dall'articolo 11 dell'accordo l'Unione sarà rappresentata dalla Commissione europea, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ("AESA") e accompagnata dalle autorità aeronautiche degli Stati membri.

5.2.Documenti esplicativi (per le direttive)

Non applicabile.

5.3.Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il progetto di regolamento interno comprende dieci punti.

Il punto 1 contiene le definizioni del termine "parte".

Il punto 2 stabilisce che il comitato misto è presieduto congiuntamente da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante del Giappone. Lo stesso punto stabilisce inoltre che nel comitato misto l'Unione europea è rappresentata dalla Commissione europea, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ("AESA") e accompagnata dalle autorità aeronautiche degli Stati membri dell'Unione europea. Sempre il punto 2 dispone infine che il Giappone è rappresentato nel comitato misto dal ministero degli Affari esteri e/o dalla missione del Giappone presso l'Unione europea e accompagnato dal ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo.

A norma del punto 3 il comitato misto si riunisce periodicamente e le sedi delle riunioni si alternano, per quanto possibile, tra Bruxelles e Tokyo. In alternativa, potrebbero essere organizzate discussioni in videoconferenza, e le decisioni e le raccomandazioni adottate durante le videoconferenze hanno lo stesso valore di quelle adottate nelle riunioni in presenza. Inoltre, salvo decisione contraria dei presidenti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. Dopo le riunioni può essere emesso, di comune accordo tra i presidenti, un comunicato stampa. Le riunioni si tengono in inglese e i documenti sono redatti in inglese. Le spese di interpretazione o traduzione in un'altra lingua sono a carico della parte richiedente.

Il punto 4 stabilisce che, prima di ogni riunione, le parti si informano reciprocamente della composizione prevista delle rispettive delegazioni designando il rispettivo presidente. I presidenti possono decidere di volta in volta di invitare esterni a partecipare alle riunioni al fine di fornire informazioni su argomenti specifici o in qualità di osservatori.

A norma del punto 5 un funzionario della Commissione europea e un funzionario del ministero degli Affari esteri del Giappone svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto.

Il punto 6 prevede che i presidenti stabiliscano di comune accordo l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. L'ordine del giorno provvisorio e gli eventuali documenti di riunione pertinenti sono trasmessi dai segretari ai partecipanti al più tardi quindici giorni lavorativi prima della data della riunione. Inoltre, il comitato misto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. Possono essere iscritti all'ordine del giorno, su decisione delle parti, punti diversi da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio. I presidenti possono modificare di comune accordo il termine per la trasmissione dei documenti di cui al paragrafo 1, compreso l'ordine del giorno provvisorio, per tenere conto delle esigenze delle procedure interne di una parte o dell'urgenza di una questione specifica.

Il punto 7 stabilisce che, al termine di ciascuna riunione del comitato misto, è redatto un progetto di verbale. Esso contiene le decisioni e le raccomandazioni adottate e le conclusioni formulate. Una volta approvato, il verbale è firmato dai presidenti e ciascuna parte archivia un originale o una copia scannerizzata. Sono possibili la firma e l'archiviazione con mezzi elettronici.

Il punto 8 definisce la procedura scritta per consentire, ove necessario e giustificato, l'adozione di raccomandazioni e decisioni del comitato misto mediante procedura scritta. A tal fine i presidenti si scambiano i progetti delle misure sulle quali si richiede il parere del comitato misto, che possono poi essere confermati mediante uno scambio di corrispondenza. Ciascuna parte può tuttavia chiedere la convocazione del comitato misto per discutere la questione.

Il punto 9 riguarda il processo decisionale in seno al comitato misto. Il comitato misto adotta decisioni e raccomandazioni per consenso tra le parti. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto recano rispettivamente il titolo di "decisione" e "raccomandazione", seguito da un numero di serie, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono firmate dai presidenti. Ogni decisione adottata dal comitato misto è attuata dalle parti in conformità alle rispettive procedure interne. Le parti possono pubblicare le decisioni adottate dal comitato misto nelle rispettive gazzette ufficiali. Le raccomandazioni o qualsiasi altro atto adottato dal comitato misto possono essere pubblicati su decisione delle parti. Una copia originale o scannerizzata delle decisioni e delle raccomandazioni è conservata da ciascuna parte.

Il punto 10 disciplina le spese. Le parti sostengono le proprie spese connesse alla partecipazione alle riunioni del comitato misto e alle riunioni in base alle decisioni e raccomandazioni del comitato misto, comprese le spese per il personale, di viaggio e soggiorno e postali e i costi delle telecomunicazioni. Le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

2023/0094 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il Giappone riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il Giappone 1 ("accordo") è stato approvato a nome dell'Unione con decisione (UE) 2021/112 del Consiglio 2 , del 25 gennaio 2021, ed è entrato in vigore il 1º giugno 2021 3 .

(2)L'articolo 11, paragrafo 1, dell'accordo prevede l'istituzione di un comitato misto delle parti ai fini dell'effettivo funzionamento dell'accordo.

(3)A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto elabora e adotta il proprio regolamento interno.

(4)La Commissione e il ministero degli Affari esteri del Giappone hanno collaborato alla redazione del progetto di regolamento interno.

(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto in relazione all'adozione del regolamento interno del comitato misto, poiché tale regolamento interno vincolerà l'Unione. La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

(1)La posizione da adottare a nome dell'Unione nella prima riunione del comitato misto istituito a norma dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il Giappone riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto si basa sul progetto di decisione del comitato misto 4 .

(2)Il rappresentante dell'Unione in seno al comitato misto può concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 229 del 16.7.2020, pag. 4.
(2)    GU L 36 del 2.2.2021, pag. 1.
(3)    GU L 230 del 30.6.2021, pag. 4.
(4)    Si veda il documento ST……../23 all'indirizzo http://register.consilium.europa.eu.
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Bruxelles, 17.4.2023

COM(2023) 195 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il Giappone riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto



DECISIONE n. 1/ … 
DEL COMITATO MISTO UE-GIAPPONE 
ISTITUITO A NORMA 
DELL'ACCORDO SULLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE 
TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE

del

che adotta il regolamento interno del comitato

IL COMITATO MISTO UE-GIAPPONE,

Visto l'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il Giappone, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Punto 1

È adottato il regolamento interno del comitato misto figurante nell'allegato della presente decisione.

Punto 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Firmato a ...,

Per l'Unione europea        Per il Giappone



COMITATO MISTO DELLE PARTI 
DELL'ACCORDO SULLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE

Regolamento interno

Punto 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento interno istituito dall'articolo 11, paragrafo 3, dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il Giappone,

-per "parte" si intende l'Unione europea o il Giappone;

-per "entrambe le parti" si intendono l'Unione europea e il Giappone.

Punto 2

Presidenza e composizione

1.Il comitato misto è presieduto congiuntamente da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante del Giappone

2.Nel comitato misto l'Unione europea è rappresentata dalla Commissione europea, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e accompagnata dalle autorità aeronautiche degli Stati membri dell'Unione europea.

3.Il Giappone è rappresentato nel comitato misto dal ministero degli Affari esteri e/o dalla missione del Giappone presso l'Unione europea e accompagnato dal ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo.

Punto 3

Riunioni

1.Il comitato misto si riunisce a intervalli regolari su richiesta di una delle parti.

2.I luoghi delle riunioni si alternano, per quanto possibile, tra Bruxelles e Tokyo. In alternativa, potrebbero essere organizzate discussioni in videoconferenza. Le decisioni e le raccomandazioni adottate durante le videoconferenze hanno lo stesso valore di quelle adottate nelle riunioni in presenza. Una volta concordati tra le parti la data e il luogo di una riunione, quest'ultima è convocata dalla Commissione europea per l'Unione europea e dal ministero degli Affari esteri per il Giappone.

3.Salvo decisione contraria dei presidenti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. Dopo le riunioni può essere emesso, di comune accordo tra i presidenti, un comunicato stampa.

4.Le riunioni si tengono in inglese e i documenti sono redatti in inglese. Le spese di interpretazione o traduzione in un'altra lingua sono a carico della parte richiedente.

Punto 4

Delegazioni

1.Prima di ogni riunione, le parti si informano reciprocamente della composizione prevista delle rispettive delegazioni designando il rispettivo presidente.

2.I presidenti possono decidere di volta in volta di invitare esterni a partecipare alle riunioni del comitato misto al fine di fornire informazioni su argomenti specifici o in qualità di osservatori.

Punto 5

Segreteria

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del ministero degli Affari esteri svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto.

Punto 6

Ordine del giorno delle riunioni

1.I presidenti stabiliscono di comune accordo l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. L'ordine del giorno provvisorio e gli eventuali documenti di riunione pertinenti sono trasmessi dai segretari ai partecipanti al più tardi quindici giorni lavorativi prima della data della riunione.

2.L'ordine del giorno è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo su decisione delle parti.

3.I presidenti possono modificare di comune accordo il termine per la trasmissione dei documenti di cui al paragrafo 1, compreso l'ordine del giorno provvisorio, per tenere conto delle esigenze delle procedure interne di una parte o dell'urgenza di una questione specifica.

Punto 7

Verbali

1.Al termine di ciascuna riunione del comitato misto è redatto un progetto di verbale. Esso contiene le decisioni e le raccomandazioni adottate e le conclusioni formulate.

2.Una volta approvato, il verbale è firmato dai presidenti e ciascuna parte archivia un originale o una copia scannerizzata. Sono possibili la firma e l'archiviazione con mezzi elettronici.

Punto 8

Procedura scritta

Qualora ne sussista la necessità e in casi motivati, le raccomandazioni e le decisioni del comitato misto possono essere adottate mediante procedura scritta. A tal fine i presidenti si scambiano i progetti delle misure sulle quali si richiede il parere del comitato misto, che possono poi essere confermati mediante uno scambio di corrispondenza. Ciascuna parte può tuttavia chiedere la convocazione del comitato misto per discutere la questione.

Punto 9

Deliberazioni

1.Il comitato misto adotta decisioni e raccomandazioni per consenso tra le parti.

2.Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto recano rispettivamente il titolo di "decisione" e "raccomandazione", seguito da un numero di serie, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

3.Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono firmate dai presidenti.

4.Ogni decisione adottata dal comitato misto è attuata dalle parti in conformità alle rispettive procedure interne.

5.Le parti possono pubblicare le decisioni adottate dal comitato misto nelle rispettive gazzette ufficiali. Le raccomandazioni o qualsiasi altro atto adottato dal comitato misto possono essere pubblicati su decisione delle parti. Una copia originale o scannerizzata delle decisioni e delle raccomandazioni è conservata da ciascuna parte.

Punto 10

Spese

Le parti sostengono le proprie spese connesse alla partecipazione alle riunioni del comitato misto e alle riunioni in base alle decisioni e raccomandazioni del comitato misto, comprese le spese per il personale, di viaggio e soggiorno e postali e i costi delle telecomunicazioni.

Le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

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