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Document 52023PC0063

    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

    COM/2023/63 final

    Bruxelles, 7.2.2023

    COM(2023) 63 final

    2023/0025(COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Il 25 gennaio 2022, nella sentenza nella causa C-181/20 1 , la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato la parziale invalidità dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ("direttiva RAEE") a motivo di un effetto retroattivo ingiustificato, nella parte in cui dispone che i produttori debbano sostenere il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012. Quest'ultima è la data di entrata in vigore dell'allora nuova direttiva RAEE, che ha sostituito la direttiva 2002/96/CE. A partire da questa data all'ambito di applicazione della direttiva RAEE sono stati aggiunti i pannelli fotovoltaici. Inoltre, rispetto alla precedente direttiva 2002/96/CE, la direttiva del 2012 ha introdotto più in generale un "ambito di applicazione aperto" dal 15 agosto 2018.

    La Corte evidenzia che, prima dell'adozione della direttiva 2012/19/UE, gli Stati membri potevano scegliere, a norma dell'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti 2 , se far sopportare i costi relativi alla gestione dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici al detentore attuale o anteriore dei rifiuti oppure al produttore o al distributore di tali pannelli. Secondo la Corte si deve ritenere che la regola successivamente stabilita dall'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, in forza della quale il finanziamento dei costi del trattamento a fine ciclo dei pannelli fotovoltaici destinati a utilizzatori diversi dai nuclei domestici deve essere sostenuto dai produttori, anche nel caso dei prodotti immessi sul mercato in un momento in cui era in vigore la normativa anteriore, si applichi retroattivamente e sia quindi tale da violare il principio della certezza del diritto.

    È necessario dare seguito alla sentenza attraverso una modifica mirata dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva RAEE relativo al finanziamento della raccolta e del trattamento dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

    Si ritiene inoltre opportuno modificare anche l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva RAEE in quanto contiene una disposizione parallela relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) destinate ai nuclei domestici. Benché questo articolo non sia stato esplicitamente preso in considerazione dalla sentenza perché non applicabile al caso di specie, può comunque essere considerato retroattivo sulla base del ragionamento della Corte, il che rende necessaria una modifica analoga.

    La proposta mirata della Commissione tiene conto anche degli effetti della sentenza della Corte su altri prodotti che dal 15 agosto 2018 rientrano nell'"ambito di applicazione aperto" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva RAEE, e la cui situazione è simile a quella dei pannelli fotovoltaici, esplicitamente menzionati nella sentenza. In particolare, l'"ambito di applicazione aperto" può comprendere sia le AEE destinate ai nuclei domestici che quelle destinate ad altri utilizzatori 3 . In entrambi i casi, in seguito alla sentenza della Corte, è necessario chiarire che solo a partire dal 15 agosto 2018 i produttori sono tenuti a finanziare la gestione dei rifiuti derivanti dalle AEE che rientrano nell'ambito di applicazione aperto.

    Di conseguenza la proposta della Commissione prevede la modifica dell'articolo 12, paragrafo 1. Si propone anche una modifica dell'articolo 12, paragrafi 3 e 4, volta a precisare il periodo cui si applica l'obbligo di finanziamento per i produttori.

    Analogamente, per correggere un effetto che altrimenti sarebbe retroattivo sulla base del ragionamento della Corte, la proposta della Commissione intende inoltre modificare l'articolo 15, paragrafo 2, inerente alla marcatura delle AEE.

    Infine la presente proposta aggiorna, all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva RAEE, i riferimenti alla norma europea EN 50419 sulla marcatura delle AEE rispetto alla raccolta differenziata dei rifiuti AEE (RAEE), sostituendo il riferimento alla versione del 2006 di tale norma con un riferimento a quella del 2022.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La direttiva 2012/19/UE stabilisce le attuali norme dell'Unione in materia di gestione dei RAEE.

    Scopo della proposta è modificare l'articolo 12, paragrafi 1, 3 e 4, l'articolo 13, paragrafo 1, e l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva RAEE per dare seguito alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-181/20. Queste disposizioni riguardano la responsabilità estesa del produttore, un principio fondamentale della direttiva RAEE, già introdotto dalla prima direttiva 2002/96/CE e che attua il principio "chi inquina paga" sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il principio della responsabilità estesa del produttore è definito in modo più dettagliato nella direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti). La proposta mantiene la piena efficacia delle disposizioni in materia. Tuttavia, alla luce della sentenza della Corte, si devono rispettare il principio di non retroattività e gli interessi connessi degli operatori economici per quanto riguarda il periodo in cui la direttiva RAEE non si applicava ancora ai pannelli fotovoltaici e ad altri prodotti di nuova introduzione nell'ambito di applicazione.

    La proposta mira inoltre a modificare l'articolo 14, paragrafo 4, e l'articolo 15, paragrafo 2, per aggiornare il riferimento alla norma EN 50419 nella direttiva RAEE, sostituendo quello alla versione adottata dal Cenelec nel marzo 2006 con quello alla versione riveduta adottata nel 2022 (EN 50419:2022).

    Le modifiche mirate proposte non riguardano altre disposizioni in materia di RAEE.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    Le modifiche mirate proposte mantengono la coerenza della direttiva e delle sue disposizioni sul principio di responsabilità estesa del produttore con le altre normative dell'Unione.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La proposta si basa sull'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alla tutela dell'ambiente, che costituisce la base giuridica dell'atto oggetto della modifica.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    Come indicato al considerando 36 della direttiva 2012/19/UE, poiché l'obiettivo della direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può, a motivo dell'entità dell'intervento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

    Poiché lo scopo della modifica mirata è intervenire su disposizioni già esistenti della direttiva per tenere conto della sentenza della Corte, si può concludere che il principio di sussidiarietà e del valore aggiunto dell'UE sono rispettati, come inizialmente previsto dall'adozione della direttiva 2012/19/UE. Inoltre, dato che gli Stati membri potrebbero interpretare in modo diverso la questione del momento a partire dal quale la responsabilità estesa del produttore si applica ai pannelli fotovoltaici e alle AEE che rientrano nel nuovo ambito di applicazione, la modifica è necessaria.

    Proporzionalità

    Come indicato nel considerando 36 della direttiva 2012/19/UE, in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, la direttiva RAEE si limita a quanto è necessario per conseguire il suo obiettivo.

    Dato che lo scopo della modifica mirata è intervenire su disposizioni già esistenti della direttiva per tenere conto della sentenza della Corte, si può concludere che il principio di proporzionalità è rispettato, come inizialmente previsto dall'adozione della direttiva 2012/19/UE.

    Scelta dell'atto giuridico

    Dato che lo scopo della modifica mirata è intervenire su disposizioni già esistenti della direttiva RAEE per tenere conto della sentenza della Corte, la presente proposta è presentata in forma di direttiva che modifica la direttiva 2012/19/UE.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    Non pertinente.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Gli esperti degli Stati membri sono stati informati delle implicazioni della sentenza della Corte nella causa C-181/20 il 7 aprile 2022, in occasione di una riunione del gruppo di esperti sui rifiuti relativa all'attuazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE 4 , durante la quale la Commissione ha presentato gli elementi principali della modifica mirata e ha chiesto un riscontro in merito. La proposta non ha suscitato obiezioni, né sono state formulate osservazioni specifiche.

    Dato che la Commissione è tenuta a dare esecuzione alla sentenza della Corte senza indebito ritardo, e tenuto conto della natura limitata della proposta, non vi sono state ulteriori consultazioni dei portatori di interessi.

    Assunzione e uso di perizie

    Visto l'ambito di applicazione limitato e chiaramente definito della presente proposta, volta a tenere conto di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, non è stato necessario ricorrere a consulenze esterne.

    Valutazione d'impatto

    Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto in quanto la Commissione non aveva altra scelta se non quella di modificare alcuni specifici articoli della direttiva RAEE conformemente alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C‑181/20.

    Efficienza normativa e semplificazione

    L'iniziativa si limita a modificare l'articolo 12, paragrafi 1, 3 e 4, l'articolo 13, paragrafo 1, e l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva RAEE per dare seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-181/20 e a modificare l'articolo 14, paragrafo 4, e l'articolo 15, paragrafo 2, per aggiornare il riferimento alla norma europea EN 50419.
    La proposta si attiene pertanto ad un ambito giuridico e un formato rigorosamente definiti.

    Diritti fondamentali

    La proposta non ha conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali. Tenuto conto della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-181/20, occorre darvi seguito con la presente proposta mirata della Commissione di modifica della direttiva RAEE.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La misura proposta non comporta incidenze sul bilancio per la Commissione europea.
    Di conseguenza non viene fornita la scheda finanziaria legislativa.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    Le modalità di comunicazione sono già stabilite dall'articolo 16 della direttiva RAEE, che non è interessato dalla presente proposta mirata della Commissione.

    Le modalità per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati ai fini della direttiva RAEE sono stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2019/2193 della Commissione, del 17 dicembre 2019.

    Ai fini della presente proposta non sono necessari ulteriori misure o meccanismi.

    Documenti esplicativi (per le direttive)

    La Commissione ritiene che siano necessari dei documenti che illustrano le misure nazionali di recepimento delle direttive al fine di migliorare la qualità delle informazioni in materia.

    L'obiettivo principale delle disposizioni proposte è garantire il rispetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e chiarire così a partire da quale momento i produttori di diverse apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ai nuclei domestici e ad altri utilizzatori devono provvedere al finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti. Pertanto il recepimento completo e corretto della nuova normativa è fondamentale per garantire che l'obiettivo sia raggiunto e assicurare un approccio armonizzato in tutti gli Stati membri.

    L'obbligo di fornire documenti esplicativi può generare un onere amministrativo supplementare per alcuni Stati membri. Tuttavia, tali documenti sono necessari per poter verificare che il recepimento sia avvenuto in modo completo e corretto: si tratta, per i motivi già esposti, di un passaggio essenziale che non potrebbe essere assicurato efficacemente con misure meno onerose. Inoltre, i documenti esplicativi possono contribuire in misura significativa a ridurre l'onere amministrativo del controllo di conformità che spetta alla Commissione; in loro assenza, sarebbe necessario impiegare molte risorse e tenere assidui contatti con le autorità nazionali per conoscere le modalità di recepimento in ciascuno degli Stati membri.

    Alla luce di quanto precede, è opportuno chiedere agli Stati membri di corredare la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti esplicativi che illustrino la correlazione tra le disposizioni della direttiva che modifica la direttiva RAEE e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    L'articolo 1 prevede la modifica dei seguenti articoli della direttiva 2012/19/UE sui RAEE:

    Articolo 12, paragrafo 1:

    la modifica proposta intende chiarire a partire da quale momento i produttori di pannelli fotovoltaici e di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ai nuclei domestici incluse nell'ambito di applicazione della direttiva RAEE dal 15 agosto 2018 (AEE che rientrano nell'"ambito di applicazione aperto") devono provvedere al finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti dai nuclei domestici. In particolare precisa che i produttori di pannelli fotovoltaici destinati ai nuclei domestici devono provvedere al finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei RAEE derivanti da tali pannelli se questi ultimi sono stati immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012.

    Dispone inoltre che i produttori di AEE che rientrano nell'"ambito di applicazione aperto" e che sono destinate ai nuclei domestici provvedano al finanziamento dei suddetti costi per i RAEE corrispondenti se le AAE sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018;

    Articolo 12, paragrafo 3:

    la disposizione mira a sopprimere dal testo della direttiva la prima parte della prima frase, "Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005", in quanto l'attuazione della sentenza della Corte rende obsoleto il riferimento temporale;

    Articolo 12, paragrafo 4:

    la modifica proposta chiarisce che il paragrafo si riferisce solo ai RAEE derivanti dai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva RAEE diversi dai pannelli fotovoltaici;

    Articolo 13, paragrafo 1:

    la modifica proposta mira a chiarire a partire da quale momento i produttori di pannelli fotovoltaici e di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate a utilizzatori diversi dai nuclei domestici e incluse nell'ambito di applicazione della direttiva RAEE dal 15 agosto 2018 (AEE che rientrano nell'"ambito di applicazione aperto") devono provvedere al finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE.

    In particolare specifica che i produttori di pannelli fotovoltaici destinati a utilizzatori diversi dai nuclei domestici devono provvedere almeno al finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei RAEE derivanti da tali pannelli se questi ultimi sono stati immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012.

    Chiarisce inoltre che i produttori di AEE che rientrano nell'"ambito di applicazione aperto" e che sono destinate a utilizzatori diversi dai nuclei domestici devono provvedere al finanziamento dei suddetti costi per i RAEE corrispondenti se le AAE sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018;

    Articolo 14, paragrafo 4:

    la modifica proposta aggiorna il riferimento alla norma europea EN 50419 contenuto nella direttiva RAEE. Poiché tale norma è stata rivista nel 2022, si propone di sostituire il riferimento alla versione del 2006 con un riferimento alla versione aggiornata del 2022;

    Articolo 15, paragrafo 2:

    la modifica proposta è consequenziale alle modifiche degli articoli 12 e 13 e serve a chiarire che l'obbligo dei produttori di apporre un marchio sulle AAE si applica solo dal 13 agosto 2012 per i pannelli fotovoltaici e dal 15 agosto 2018 per le AAE che rientrano nell'"ambito di applicazione aperto". Prevede anche un aggiornamento del riferimento alla norma europea EN 50419 in linea con la modifica apportata all'articolo 14, paragrafo 4.

    L'articolo 2 contiene disposizioni relative al recepimento della direttiva da parte degli Stati membri.

    L'articolo 3 contiene disposizioni relative all'entrata in vigore della misura.

    L'articolo 4 specifica i destinatari della misura, vale a dire gli Stati membri.

    2023/0025 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 5 ,

    visto il parere del Comitato delle regioni 6 ,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)La direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è entrata in vigore il 13 agosto 2012, sostituendo la direttiva 2002/96/CE.

    (2)I pannelli fotovoltaici, che non rientravano nel campo di applicazione della direttiva 2002/96/CE, sono stati inclusi in quello della direttiva 2012/19/UE dal 13 agosto 2012, quando sono stati aggiunti alla categoria 4 degli allegati I e II, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19/UE.

    (3)L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE stabilisce che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) devono sostenere i costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

    (4)Il 25 gennaio 2022, nella sentenza nella causa C-181/20 7 , la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato invalido l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE nella misura in cui riguarda i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 12 agosto 2012, a motivo di un effetto retroattivo ingiustificato. La Corte ha stabilito che, poiché prima dell'adozione della direttiva 2012/19/UE la normativa dell'Unione, conformemente all'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti 8 , lasciava agli Stati membri la scelta di far sopportare i costi relativi alla gestione dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici al detentore attuale o anteriore dei rifiuti oppure al produttore o al distributore dei pannelli fotovoltaici, e in seguito ha istituito, all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, una regola in forza della quale tali costi devono, in tutti gli Stati membri, essere sostenuti dai produttori, anche rispetto ai prodotti che questi ultimi avevano già immesso sul mercato in un momento in cui era in vigore la normativa anteriore, si deve ritenere che tale norma si applichi retroattivamente, e sia quindi tale da violare il principio della certezza del diritto. La Corte ha stabilito che tale retroattività si applica ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della direttiva 2012/19/UE, ossia prima del 13 agosto 2012.

    (5)La sentenza della Corte che dichiara parzialmente invalido l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE implica direttamente che debba essere modificato in modo che non si applichi ai rifiuti originati da pannelli fotovoltaici provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici e immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012. Alla luce delle considerazioni esposte nella sentenza, è necessario modificare la direttiva 2012/19/UE anche per quanto riguarda il finanziamento dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici provenienti dai nuclei domestici, cui si applica l'articolo 12 di detta direttiva, e per quanto riguarda altri rifiuti di AEE, provenienti tanto dai nuclei domestici quanto da altri utilizzatori, la cui situazione è paragonabile a quella dei pannelli fotovoltaici.

    (6)L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/19/UE estende l'ambito di applicazione della direttiva a tutte le AEE dal 15 agosto 2018. Come i pannelli fotovoltaici, le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/19/UE a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), ma che vi sono state incluse dal 15 agosto 2018 a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) (AAE che rientrano nell'ambito di applicazione aperto), in precedenza non erano incluse nemmeno nel campo di applicazione della direttiva 2002/96/CE. Pertanto, prima dell'adozione della direttiva 2012/19/UE, a norma dell'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE agli Stati membri era lasciata la scelta di far sopportare i costi di gestione dei rifiuti originati dalle AEE al detentore attuale o anteriore dei rifiuti oppure al produttore o al distributore di tali apparecchiature. Pertanto l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE alle AEE che rientrano nell'ambito di applicazione aperto violerebbe il principio della certezza del diritto per i motivi esposti nella sentenza della Corte nella causa C-181/20. Tuttavia, dato che la direttiva 2012/19/UE si applica alle AEE che rientrano nell'ambito di applicazione aperto solo dal 15 agosto 2018, l'articolo 13, paragrafo 1, dovrebbe essere modificato in modo che non si applichi alle AAE che rientrano nell'ambito di applicazione aperto immesse sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 15 agosto 2018.

    (7)Speculare all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, relativo agli utilizzatori diversi dai nuclei domestici, è l'articolo 12, paragrafo 1, che in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 3, della medesima direttiva impone ai produttori il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2005. Per i motivi esposti nella sentenza pronunciata dalla Corte nella causa C-181/20, nella misura in cui tali disposizioni si applicano al finanziamento di tali costi di gestione dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012 e alle AEE che rientrano nell'ambito di applicazione aperto immesse sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 15 agosto 2018, esse si applicherebbero anche retroattivamente, in contrasto al principio della certezza del diritto. Pertanto è opportuno modificare l'articolo 12 della direttiva 2012/19/UE in modo tale che non si applichi ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012 né alle AEE che rientrano nell'ambito di applicazione aperto immesse sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 15 agosto 2018.

    (8)L'articolo 14, paragrafo 4, e l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE prevedono che sulle AEE immesse sul mercato sia apposto un marchio, preferibilmente in conformità della norma europea EN 50419 adottata dal Cenelec nel marzo 2006. La norma è stata rivista al fine di aggiornare i riferimenti alla direttiva 2012/19/UE. Pertanto è opportuno aggiornare i riferimenti alla norma riportati all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 2, in modo che rimandino all'ultima versione della norma EN 50419, adottata dal Cenelec nel luglio 2022.

    (9)A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE, al fine di consentire che la data in cui l'AEE è stata immessa sul mercato sia determinata in modo inequivocabile, gli Stati membri provvedono a che il marchio apposto sull'AEE specifichi che quest'ultima è stata immessa sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. Come conseguenza delle modifiche degli articoli 12 e 13, l'articolo 15, paragrafo 2, dovrebbe essere modificato per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici e le AEE che rientrano nell'ambito di applicazione aperto, in modo che chiarisca che l'obbligo di marcatura si applica solo dal 13 agosto 2012 per i pannelli fotovoltaici e dal 15 agosto 2018 per le AEE che rientrano nell'ambito di applicazione aperto.

    (10)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 9 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Modifica della direttiva 2012/19/UE

    La direttiva 2012/19/UE è così modificata:

    (1)l'articolo 12 è così modificato:

    (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo le seguenti modalità:

    (a)per i RAEE originati dalle AEE di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, se tali AEE sono state immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005;

    (b)per i RAEE originati da pannelli fotovoltaici, se tali pannelli sono stati immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012; e

    (c)per i RAEE originati dalle AEE di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), se tali AEE sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.";

    (b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

    "3. Ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere a tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo.";

    (c)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    "4. Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati dai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diversi dai pannelli fotovoltaici, immessi sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data ("rifiuti storici") è sopportato da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi, ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura.";

    (2)all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sia sostenuto dai produttori secondo le seguenti modalità:

    (a)per i RAEE originati dalle AEE di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, se tali AEE sono state immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005;

    (b)per i RAEE originati da pannelli fotovoltaici, se tali pannelli sono stati immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012; e

    (c)per i RAEE derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), se tali AEE sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018";

    (3)all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    "4. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e di facilitarne la raccolta differenziata, gli Stati membri provvedono affinché i produttori marchino adeguatamente, preferibilmente in conformità alla norma europea EN 50419:2022, con il simbolo indicato nell'allegato IX le AEE immesse sul mercato. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'AEE.";

    (4)all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. Inoltre, al fine di consentire che la data in cui l'AEE è stata immessa sul mercato sia determinata in modo inequivocabile, gli Stati membri provvedono a che il marchio apposto sull'AEE specifichi che quest'ultima è stata immessa sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. La norma europea EN 50419:2022 è preferibilmente applicata a tal fine.

    Per i pannelli fotovoltaici, l'obbligo di cui al primo comma si applica solo a quelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012.

    Per le AEE di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l'obbligo di cui al primo comma si applica solo a quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.".

    Articolo 2

    Recepimento

    1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [un anno dopo l'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
    Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 4

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

    La presidente    Il presidente

    (1)    GU C 222 del 6.7.2020.
    (2)    GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
    (3)        Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame del campo di applicazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (la nuova direttiva RAEE) e sul riesame dei termini per conseguire i tassi di raccolta di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della nuova direttiva RAEE e sulla possibilità di stabilire tassi di raccolta individuali per una o più delle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'allegato III della direttiva (COM(2017) 171 final).
    (4)    L'ordine del giorno e il verbale della riunione sono disponibili (in inglese) nel Registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi . Si veda in particolare il punto 3 dell'ordine del giorno.
    (5)    GU C  del , pag. .
    (6)    GU C  del , pag. .
    (7)    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud, Corte suprema, Repubblica ceca), VYSOČINA WIND a.s./Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, causa C‑181/20, GU C 222 del 6.7.2020.
    (8)    GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
    (9)    GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
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