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Document 52023PC0054

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

    COM/2023/54 final

    Bruxelles, 6.2.2023

    COM(2023) 54 final

    2023/0022(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    recante modifica della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    L'accordo di Lisbona del 1958 per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale ha creato un'Unione particolare ("Unione particolare") nell'ambito dell'Unione per la protezione della proprietà industriale, istituita dalla convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale firmata a Parigi il 20 marzo 1883 ("convenzione di Parigi"). Le sue parti contraenti sono tenute a proteggere, nei loro territori, le denominazioni di origine dei prodotti delle altre parti contraenti riconosciute e protette in quanto tali nel paese di origine e registrate presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), a meno che non dichiarino, entro un anno dalla domanda di registrazione, di non poter garantire la protezione.

    Nel periodo dal 2009 al 2015 l'accordo di Lisbona ha subito una revisione volta a i) perfezionare il suo attuale quadro; ii) introdurre disposizioni indicanti che il sistema di Lisbona si applica anche alle indicazioni geografiche (IG); e iii) introdurre la possibilità di aderire all'accordo per organizzazioni intergovernative quali l'UE. Dall'11 al 21 maggio 2015 si è tenuta a Ginevra la conferenza diplomatica dell'OMPI, che il 20 maggio 2015 ha adottato l'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (di seguito l'"atto di Ginevra").

    Il 27 luglio 2018 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra (documento COM(2018) 350 final) sulla base dell'articolo 207 e dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Alla luce della competenza esclusiva dell'Unione europea per quanto riguarda la negoziazione di tale atto, la proposta prevedeva che solo l'Unione europea vi aderisse.

    Il 15 marzo 2019 il Consiglio ha trasmesso al Parlamento europeo un progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra che autorizzava tutti gli Stati membri che lo desiderassero ad aderire a tale atto al fianco dell'Unione europea. Il 16 aprile 2019 il Parlamento ha approvato tale progetto.

    Poiché la Commissione non ha sostenuto il progetto di decisione, il 7 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato all'unanimità la decisione (UE) 2019/1754, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 1, TFUE.

    L'articolo 3 della decisione (UE) 2019/1754 recita:

    "Gli Stati membri che lo desiderano sono autorizzati a ratificare o ad accedere, a seconda dei casi, all'atto di Ginevra, al fianco dell'Unione [europea] e nell'interesse di questa, nonché nel rispetto integrale della sua competenza esclusiva".

    L'articolo 4, paragrafo 1, della medesima decisione recita:

    "Nell'ambito dell'Unione particolare, l'Unione [europea] e gli Stati membri che ratificano o aderiscono all'atto di Ginevra, ai sensi dell'articolo 3 della presente decisione, sono rappresentati dalla Commissione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE. L'Unione [europea] è responsabile di garantire l'esercizio dei diritti e il rispetto degli obblighi dell'Unione [europea] e degli Stati membri che ratificano o aderiscono all'atto di Ginevra ai sensi dell'articolo 3 della presente decisione".

    In una dichiarazione inserita nel verbale del Consiglio relativo all'adozione di tale decisione, la Commissione ha, da un lato, contestato la possibilità di autorizzare tutti gli Stati membri dell'Unione europea che lo desiderassero a ratificare l'atto di Ginevra o ad aderirvi parallelamente all'Unione europea e, dall'altro, affermato che sarebbe stata disposta ad accettare che i sette Stati membri che da tempo erano parti dell'accordo di Lisbona e che avevano già registrato numerosi diritti di proprietà intellettuale ai sensi di tale accordo fossero autorizzati ad aderire all'atto di Ginevra nell'interesse dell'Unione europea.

    L'Unione europea ha depositato lo strumento di adesione all'atto di Ginevra il 26 novembre 2019, portando il numero delle parti contraenti alle cinque necessarie per l'entrata in vigore. L'atto di Ginevra è entrato in vigore tre mesi dopo, il 26 febbraio 2020.

    Il 17 gennaio 2020 la Commissione ha proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE diretto all'annullamento parziale della decisione (UE) 2019/1754. La Commissione ha impugnato la decisione del Consiglio dinanzi alla Corte di giustizia adducendo a motivazione principale il fatto che il Consiglio avesse violato il principio di attribuzione delle competenze e il diritto di iniziativa della Commissione. La Commissione, pur chiedendo alla Corte di giustizia di annullare la decisione (UE) 2019/1754 nella misura in cui autorizza tutti gli Stati membri ad aderire all'atto di Ginevra, ha anche chiesto alla Corte di mantenere gli effetti della decisione per i sette Stati membri che sono già parti dell'accordo di Lisbona. In caso contrario, tali Stati membri perderebbero i diritti di priorità connessi alle denominazioni di origine già registrate a loro nome ai sensi dell'accordo di Lisbona.

    La sentenza della Corte è stata pronunciata il 22 novembre 2022. La Corte ha sostanzialmente confermato le argomentazioni addotte dalla Commissione e le conclusioni dell'avvocato generale del 19 maggio 2022. In particolare, la Corte ha riconosciuto nel merito che la preservazione dell'anzianità e della continuità della protezione delle denominazioni di origine registrate a titolo dell'accordo di Lisbona nei sette Stati membri già parti di tale accordo è segnatamente necessaria, in conformità del principio di leale cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati membri enunciato all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), al fine di proteggere i diritti acquisiti derivanti da tali registrazioni nazionali.

    La Corte ha annullato l'articolo 3 e, nella parte in cui contiene riferimenti agli Stati membri, l'articolo 4 della decisione (UE) 2019/1754, del 7 ottobre 2019, relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra.

    La Corte ha dichiarato che occorre mantenere gli effetti delle parti annullate della decisione (UE) 2019/1754, unicamente nella misura in cui essi riguardano Stati membri che, alla data della pronuncia della sentenza, hanno già fatto uso dell'autorizzazione, prevista dall'articolo 3 di detta decisione, a ratificare l'atto di Ginevra o ad aderirvi, a fianco dell'Unione, fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi a partire dalla data suddetta, di una nuova decisione del Consiglio.

    Si rende pertanto necessario adottare entro sei mesi modifiche della decisione (UE) 2019/1754 affinché gli Stati membri che sono parti dell'accordo di Lisbona possano essere parti anche dell'atto di Ginevra, così che possano mantenere i diritti di priorità connessi alle denominazioni di origine già registrate a loro nome ai sensi dell'accordo di Lisbona.

    La presente proposta contiene dette modifiche.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    Per quanto riguarda i prodotti agricoli, l'UE ha istituito sistemi di protezione uniformi e completi delle indicazioni geografiche per i vini (1970), le bevande spiritose (1989), i vini aromatizzati (1991) e altri prodotti agricoli e alimentari (1992). Grazie a questi sistemi, le denominazioni dei prodotti tutelati godono di un'ampia protezione in tutta l'UE basata su una procedura unica di domanda. Le disposizioni fondamentali sono attualmente stabilite per quanto riguarda il vino nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, per quanto concerne le bevande spiritose nel regolamento (UE) 2019/787 del 17 aprile 2019 e per quanto riguarda i prodotti agricoli e alimentari e i vini aromatizzati nel regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    La proposta è in linea con le politiche generali dell'UE volte a promuovere e rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche tramite accordi bilaterali, regionali e multilaterali.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    In considerazione dell'oggetto del trattato, la decisione del Consiglio dovrebbe essere basata sull'articolo 207 e sull'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), TFUE.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non si applica ai settori di competenza esclusiva dell'UE.

    Proporzionalità

    Le modifiche proposte sono necessarie per preservare l'anzianità e la continuità della protezione delle denominazioni di origine registrate a titolo dell'accordo di Lisbona nei sette Stati membri già parti di tale accordo, in conformità del principio di leale cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati membri enunciato all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, al fine di proteggere i diritti acquisiti derivanti da tali registrazioni nazionali.

    Scelta dell'atto giuridico

    In base all'articolo 28 (Condizioni e modalità per divenire parte del presente atto) dell'atto di Ginevra, una decisione del Consiglio recante modifica la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio è lo strumento giuridico appropriato. In considerazione dell'oggetto del trattato, la decisione di modifica del Consiglio dovrebbe essere basata sull'articolo 207 e sull'articolo 218, paragrafo 6, TFUE.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

    Non pertinente.

    Consultazioni dei portatori di interessi

    La tabella di marcia dell'UE sull'adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche è stata pubblicata il 21 dicembre 2017, con un termine per la presentazione delle osservazioni dei portatori di interessi, fissato al 18 gennaio 2018. Sono pervenute otto osservazioni.

    Assunzione e uso di perizie

    Non pertinente.

    Valutazione d'impatto

    Gli orientamenti per legiferare meglio chiariscono che la valutazione d'impatto dovrebbe essere effettuata solo quando risulta utile, in base ad un'analisi caso per caso. In linea di principio la valutazione d'impatto non è necessaria quando le possibilità di scelta a disposizione della Commissione sono molto ridotte o nulle. Tale eventualità si sostanzia nel caso di specie, in quanto la sentenza della Corte del 22 novembre 2022 richiede di intervenire rapidamente per adottare una decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio al fine di tutelare i diritti degli Stati membri interessati.

    Efficienza normativa e semplificazione

    Non pertinente.

    Diritti fondamentali

    L'adesione dell'Unione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona contribuirà all'adempimento dell'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che stabilisce che la proprietà intellettuale deve essere protetta.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    Non pertinente.

    5.ALTRI ELEMENTI

    Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

    Non pertinente.

    Documenti esplicativi (per le direttive)

    Non pertinente.

    Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

    Non pertinente.

    2023/0022 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    recante modifica della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l'approvazione del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)L'accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale del 31 ottobre 1958 ("accordo di Lisbona") è un trattato amministrato dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). L'accordo di Lisbona crea un'Unione particolare ("Unione particolare") nell'ambito dell'Unione per la protezione della proprietà industriale. Esso è aperto alle parti della convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale. Le sue parti contraenti sono tenute a proteggere, nei loro territori, le denominazioni di origine dei prodotti delle altre parti contraenti riconosciute e protette in quanto tali nel paese di origine e registrate presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI, a meno che non dichiarino, entro un anno dalla domanda di registrazione, di non poter garantire la protezione.

    (2)Sette Stati membri sono parti dell'accordo di Lisbona, ossia Bulgaria, Cechia, Francia, Italia, Ungheria, Portogallo e Slovacchia. L'Unione stessa non è parte contraente dell'accordo di Lisbona, in quanto solo i paesi possono aderirvi.

    (3)A seguito di una revisione dell'accordo di Lisbona, la conferenza diplomatica dell'OMPI ha adottato l'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ("atto di Ginevra") il 20 maggio 2015. L'atto di Ginevra estende la protezione delle denominazioni di origine a tutte le indicazioni geografiche e consente alle organizzazioni intergovernative di divenirne parti contraenti.

    (4)Con sentenza del 25 ottobre 2017 1 , la Corte ha statuito che la negoziazione dell'atto di Ginevra rientrava nella competenza esclusiva che l'articolo 3, paragrafo 1, TFUE attribuisce all'Unione europea nel settore della politica commerciale comune contemplata dall'articolo 207, paragrafo 1, TFUE. 

    (5)Il 27 luglio 2018 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra 2 sulla base dell'articolo 207 e dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Alla luce della competenza esclusiva dell'Unione per quanto riguarda la negoziazione di tale atto, la proposta prevedeva che solo l'Unione vi aderisse.

    (6)Il 7 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato all'unanimità la decisione (UE) 2019/1754 3 relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 1, TFUE. L'articolo 3 di tale decisione stabilisce che gli Stati membri che lo desiderano sono autorizzati a ratificare o ad accedere all'atto di Ginevra, al fianco dell'Unione. L'articolo 4 della decisione stabilisce che, nell'ambito dell'Unione particolare, l'Unione e gli Stati membri che ratificano o aderiscono all'atto di Ginevra sono rappresentati dalla Commissione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE). L'articolo 4 stabilisce inoltre che l'Unione è responsabile di garantire l'esercizio dei diritti e il rispetto degli obblighi dell'Unione e degli Stati membri che ratificano o aderiscono all'atto di Ginevra.

    (7)In una dichiarazione inserita nel verbale del Consiglio relativo all'adozione della decisione (UE) 2019/1754, la Commissione ha contestato la possibilità di autorizzare tutti gli Stati membri a ratificare l'atto di Ginevra o ad aderirvi parallelamente all'Unione. La Commissione ha tuttavia affermato anche che sarebbe stata disposta ad accettare che i sette Stati membri che sono parti dell'accordo di Lisbona e che hanno registrato numerosi diritti di proprietà intellettuale ai sensi di tale accordo fossero autorizzati ad aderire all'atto di Ginevra nell'interesse dell'Unione.

    (8)L'atto di Ginevra è entrato in vigore il 26 febbraio 2020, tre mesi dopo il deposito dello strumento di adesione dell'Unione, che ha portato il numero delle parti contraenti alle cinque necessarie.

    (9)Il 17 gennaio 2020 la Commissione ha proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE diretto all'annullamento parziale della decisione (UE) 2019/1754. La Commissione ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea adducendo a motivazione principale il fatto che il Consiglio avesse violato il principio di attribuzione delle competenze e il diritto di iniziativa della Commissione e, in subordine, per violazione dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 207 TFUE nonché dell'obbligo di motivazione.

    (10)La Commissione, pur chiedendo alla Corte di giustizia di annullare la decisione (UE) 2019/1754 nella misura in cui autorizza tutti gli Stati membri ad aderire all'atto di Ginevra, ha anche chiesto alla Corte di mantenere gli effetti della decisione per i sette Stati membri che sono già parti dell'accordo di Lisbona. Sarebbe infatti contrario all'interesse dell'Unione perdere i diritti di priorità connessi alle denominazioni di origine già registrate da tali Stati membri ai sensi dell'accordo di Lisbona.

    (11)La sentenza della Corte è stata pronunciata il 22 novembre 2022 4 . La Corte ha annullato l'articolo 3 e, nella parte in cui contiene riferimenti agli Stati membri, l'articolo 4 della decisione (UE) 2019/1754.

    (12)La sentenza della Corte riconosce tuttavia anche la necessità di preservare l'anzianità e la continuità della protezione delle denominazioni di origine registrate a titolo dell'accordo di Lisbona nei sette Stati membri già parti di tale accordo. La Corte ha quindi dichiarato che occorre mantenere gli effetti delle parti annullate della decisione (UE) 2019/1754 per gli Stati membri che hanno già fatto uso dell'autorizzazione a ratificare l'atto di Ginevra o ad aderirvi fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi, di una nuova decisione del Consiglio.

    (13)In considerazione della competenza esclusiva dell'Unione e della possibilità per l'Unione di aderire all'atto di Ginevra, solo in circostanze rigorosamente giustificate ed eccezionali gli Stati membri possono essere autorizzati ad aderire a tale atto, al fianco dell'Unione, fintanto che la loro adesione sia debitamente giustificata nell'interesse dell'Unione e purché rimanga funzionalmente limitata.

    (14)L'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1753 5 stabilisce disposizioni transitorie per le denominazioni di origine originarie degli Stati membri già registrate nell'ambito dell'accordo di Lisbona. Sulla base di tali disposizioni, i sette Stati membri che sono parti dell'accordo di Lisbona hanno notificato alla Commissione entro il 14 novembre 2022 la loro scelta di chiedere la registrazione internazionale, prevista dall'atto di Ginevra, delle denominazioni di origine già registrate ai sensi dell'accordo di Lisbona.

    (15)È dunque opportuno modificare la decisione (UE) 2019/1754 al fine di autorizzare, nel pieno rispetto della competenza esclusiva dell'Unione, i sette Stati membri che hanno aderito all'accordo di Lisbona prima dell'adozione dell'atto di Ginevra a ratificare anche l'atto di Ginevra o ad aderirvi, nella misura strettamente necessaria per preservare, nell'interesse dell'Unione, i diritti di priorità connessi alle denominazioni di origine già registrate da tali Stati membri ai sensi dell'accordo di Lisbona.

    (16)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1754,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Modifiche della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio

    La decisione (UE) 2019/1754 è così modificata:

    (1)l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

    "Gli Stati membri che erano parti dell'accordo di Lisbona il 26 febbraio 2020 6 sono autorizzati, nel pieno rispetto della competenza esclusiva dell'Unione, a ratificare l'atto di Ginevra o ad aderirvi, al fianco dell'Unione, nella misura strettamente necessaria per preservare, nell'interesse dell'Unione, i diritti di priorità connessi alle denominazioni di origine già registrate da tali Stati membri ai sensi dell'accordo di Lisbona e per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1753.";

    (2)all'articolo 4, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

    "Nell'ambito dell'Unione particolare, l'Unione e gli Stati membri che hanno ratificato o aderito all'atto di Ginevra, ai sensi dell'articolo 3 della presente decisione, sono rappresentati dalla Commissione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE. L'Unione è responsabile di garantire l'esercizio dei diritti e il rispetto degli obblighi dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 della presente decisione.".

     

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    Sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2017, Commissione/Consiglio (Accordo di Lisbona riveduto), C-389/15, ECLI:EU:C:2017:798.
    (2)    COM(2018) 350 final.
    (3)    Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 12).
    (4)    Sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2022, Commissione/Consiglio, C-24/20, ECLI:EU:C:2022:911.
    (5)    Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1).
    (6)    Bulgaria, Cechia, Francia, Italia, Ungheria, Portogallo e Slovacchia.
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