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Document 52023IP0219

    Risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2023 sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (2022/2075(INI))

    GU C, C/2023/1226, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1226/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1226/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie C


    C/2023/1226

    21.12.2023

    P9_TA(2023)0219

    Ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione

    Risoluzione del Parlamento europeo del 1o giugno 2023 sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (2022/2075(INI))

    (C/2023/1226)

    Il Parlamento europeo,

    vista la sua decisione del 10 marzo 2022 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (INGE 2) (1), e la sua decisione del 14 febbraio 2023 che modifica la suddetta decisione del 10 marzo e adegua la sua denominazione e le sue attribuzioni (2),

    vista la sua risoluzione del 9 marzo 2022 sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (3) (in appresso, la «relazione INGE 1»),

    visto il seguito dato dalla Commissione alle raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 9 marzo 2022,

    vista la «Bussola strategica per la sicurezza e la difesa — Per un'Unione europea che protegge i suoi cittadini, i suoi valori e i suoi interessi e contribuisce alla pace e alla sicurezza internazionali», approvata dal Consiglio il 21 marzo 2022 e dal Consiglio europeo il 24 marzo 2022,

    vista la sua raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 23 novembre 2022, concernente la nuova strategia dell'UE in materia di allargamento (4),

    vista la comunicazione della Commissione, del 13 luglio 2022, dal titolo «Relazione sullo Stato di diritto 2022 — La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea» (COM(2022)0500),

    vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2022 sulla riduzione degli spazi per la società civile in Europa (5),

    vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2022 sulla sospetta corruzione da parte del Qatar e, più in generale, sulla necessità di trasparenza e responsabilità nelle istituzioni europee (6),

    vista la sua risoluzione del 23 novembre 2016 sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi (7),

    vista la sua raccomandazione, del 13 marzo 2019, al Consiglio e al vice-presidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul bilancio del seguito dato dal SEAE a due anni dalla relazione del Parlamento europeo sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la propaganda nei suoi confronti da parte di terzi (8),

    vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 sui media europei nel decennio digitale: un piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione (9),

    visti gli articoli sulla responsabilità degli Stati per atti illeciti internazionali,

    vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

    visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in particolare l'articolo 20,

    visto il regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (10),

    vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»), presentata dalla Commissione il 27 aprile 2022 (COM(2022)0177),

    vista la comunicazione della Commissione, del 3 dicembre 2020, sul piano d'azione per la democrazia europea (COM(2020)0790),

    vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2022, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022)0457),

    viste la relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa e in particolare le proposte 27 e 37 ivi contenute,

    visto il codice rafforzato di buone pratiche sulla disinformazione del 2022,

    visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (11),

    vista la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (12) (direttiva CER),

    la proposta di raccomandazione del Consiglio su un approccio coordinato dell'Unione per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche, presentata dalla Commissione il 18 ottobre 2022 (COM(2022)0551),

    vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica, presentata dalla Commissione il 25 novembre 2021 (COM(2021)0731) e i relativi emendamenti, adottata dal Parlamento il 2 febbraio 2023  (13),

    vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, presentata dalla Commissione il 25 novembre 2021 (COM(2021)0734),

    vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 16 dicembre 2020, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (COM(2020)0823) (direttiva NIS2),

    vista la relazione speciale n. 05/2022 della Corte dei conti europea, del 29 marzo 2022, dal titolo «Cibersicurezza delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE– il livello complessivo di preparazione non è commisurato alle minacce»,

    vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 marzo 2022, che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione (COM(2022)0122),

    visto l'accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (14),

    vista la dichiarazione congiunta UE-USA del Consiglio per il commercio e la tecnologia, del 5 dicembre 2022,

    vista la relazione annuale della Corte dei conti europea sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2021,

    visto il codice europeo di norme per le organizzazioni indipendenti di controllo dei fatti, pubblicato dalla rete europea sulle norme di verifica dei fatti nell'agosto 2022,

    visti gli articoli 54 e 207 del suo regolamento,

    vista la relazione (intermedia) della commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione, e sul rafforzamento dell'integrità, della trasparenza e della responsabilità al Parlamento europeo (ING2) (A9-0187/2023),

    A.

    considerando che il 9 marzo 2022 il Parlamento ha adottato una risoluzione in cui formula le proprie raccomandazioni sulla base della relazione della prima commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione; che, tra le sue raccomandazioni, tale relazione ha chiesto, tra l'altro, di adottare una strategia coordinata contro le ingerenze straniere; che la Commissione ha redatto un documento volto a dare seguito a tali raccomandazioni, suggerendo tra le altre cose che detta strategia di fatto esiste già sotto forma di vari tipi di coordinamento interistituzionale;

    B.

    considerando che il Parlamento europeo è l'unico organo eletto direttamente tra le istituzioni dell'UE ed è in prima linea nelle discussioni politiche dell'UE sulla lotta contro le ingerenze straniere, la manipolazione delle informazioni e le minacce ibride nelle nostre democrazie, comprese le istituzioni dell'UE; che i recenti avvenimenti hanno evidenziato che il Parlamento è oggetto di campagne di ingerenza straniera diversificate e aggressive;

    C.

    considerando che, nel suo discorso sullo stato dell'Unione del settembre 2022, la presidente della Commissione ha annunciato che quest'ultima presenterà un pacchetto per la difesa della democrazia, la cui adozione è prevista per il secondo trimestre del 2023; che tale pacchetto dovrebbe comprendere una proposta legislativa per proteggere le democrazie da soggetti di paesi terzi che esercitano attività nell'UE che possono incidere sull'opinione pubblica e sulla sfera democratica, un riesame delle azioni nell'ambito del piano d'azione europeo per la democrazia (European Defence Action Plan — EDAP) e misure atte a garantire elezioni sicure e resilienti, comprensive, tra l'altro, di misure di cibersicurezza nei processi elettorali;

    D.

    considerando che il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna hanno guidato congiuntamente un'esercitazione denominata «EU Integrated Resolve 2022» volta a verificare la capacità di risposta dell'UE alle campagne ibride;

    E.

    considerando che la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina è iniziata sotto forma di guerra dell'informazione, attentamente pianificata ed eseguita in modo aggressivo, cui è seguita un'invasione militare su larga scala il 24 febbraio 2022; che la Russia si avvale di una serie di diverse metodologie di ingerenza, integrate in una strategia più ampia volta a danneggiare, confondere, spaventare, indebolire e dividere gli Stati membri dell'UE e il suo vicinato; che gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno condotto efficaci campagne di comunicazione volte a prevenire la disinformazione prima dell'invasione russa su larga scala dell'Ucraina, che hanno comportato un uso senza precedenti di intelligence affidabile per contrastare la narrativa del Cremlino e far luce sulle menzogne del governo russo e degli attori collegati; che la Russia svolge da anni campagne di disinformazione, attacchi informatici, «élite capture» e attacchi volti a riscrivere la storia nel tentativo di preparare il terreno per la sua invasione dell'Ucraina;

    F.

    considerando che si prevede che i servizi del Parlamento si impegneranno a fondo per dare seguito alle raccomandazioni adottate il 9 marzo 2022, in particolare per la preparazione delle elezioni europee del 2024; che la task force del Parlamento sulla disinformazione è stata incaricata di coordinare i lavori di diverse direzioni generali del Parlamento e cooperare con altre istituzioni dell'UE in merito a diverse azioni intraprese, in particolare nei seguenti ambiti: conoscenza della situazione, rafforzamento delle capacità di resilienza, prevenzione della disinformazione e contributo a uno spazio dell'informazione sano e mitigazione dei rischi;

    G.

    considerando che il Parlamento sostiene in modo proattivo la democrazia parlamentare in una serie di paesi terzi, anche attraverso le azioni del gruppo per la democrazia e il sostegno elettorale (DEG); che in tal senso i paesi dell'immediato vicinato dell'UE rivestono una particolare importanza;

    H.

    considerando che i paesi candidati all'adesione all'UE si confrontano con le sfide derivanti da ingerenze straniere ostili e campagne di disinformazione; che gli sviluppi passati hanno dimostrato che il mancato allargamento comporta ingenti costi a livello strategico; che i Balcani occidentali sono una regione di competizione strategica e geopolitica e che alcuni paesi della regione sono esposti alla destabilizzazione, il che minaccia la sicurezza e la stabilità del nostro continente; che alcuni paesi terzi stanno sfruttando queste vulnerabilità, in particolare tramite investimenti strategici e campagne di disinformazione; che la stabilità, la sicurezza e la resilienza democratica dei paesi candidati all'adesione sono indissolubilmente legate alla sicurezza, alla stabilità e alla resilienza democratica dell'Unione;

    I.

    considerando che l'obiettivo di queste campagne di ingerenza nei Balcani occidentali è quello di influenzare negativamente il crescente orientamento euro-atlantico e la stabilità dei singoli paesi, modificando in tal modo l'orientamento della regione nel suo complesso; che la Russia sta sfruttando la propria influenza in Serbia nel tentativo di destabilizzare e interferire con gli Stati sovrani limitrofi: in Bosnia attraverso la Republika Srpska; in Montenegro, attraverso i sentimenti filoserbi del paese e la Chiesa ortodossa serba; e in Kosovo sfruttando e alimentando le controversie esistenti nel Kosovo settentrionale; che pertanto la Russia continua a esercitare una notevole influenza nei Balcani occidentali e ha il potere di interferire nei tentativi regionali di riconciliazione, integrazione e riforma verso la democratizzazione;

    J.

    considerando che le iniziative quali il progetto RADAR, finanziato dall'UE, della Trans European Policy Studies Association (TEPSA, un consorzio paneuropeo di istituti di ricerca e università di punta) sono tese a sensibilizzare i cittadini in merito alla disinformazione e a fornire una piattaforma pubblica per il dibattito e che il progetto è rivolto in modo ai giovani, al fine di dare loro voce, rafforzarne la partecipazione alla società civile e migliorare le loro capacità di pensiero critico e l'alfabetizzazione mediatica;

    K.

    considerando che è necessario un approccio olistico, che comprenda l'insieme delle nostre società, per istruire e formare i cittadini europei a individuare e resistere alle potenziali operazioni di disinformazione, compresa una formazione specifica per le persone in età lavorativa e nelle scuole; che è opportuno definire una strategia per mostrare preventivamente agli utenti di Internet video e contenuti sulle tattiche alla base della disinformazione, allo scopo di sensibilizzarli e renderli più resilienti alla cattiva informazione e alla disinformazione e accrescere la resilienza dei gruppi vulnerabili della popolazione; che a tale proposito l'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e il dialogo costante con i media sono fondamentali; che l'aspetto centrale del successo della comunicazione contro la disinformazione è la fiducia nelle istituzioni che comunicano;

    L.

    considerando che l'antisemitismo contemporaneo assume molte forme, come l'incitamento all'odio online e il riemergere di nuove teorie complottiste; che l'UE ha stabilito, nel quadro della strategia dell'UE sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica (2021-2030), il suo impegno per un futuro libero dall'antisemitismo nell'UE e oltre i suoi confini;

    M.

    considerando che le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo essenziale quale organo di controllo, sono fondamentali per costruire la resilienza democratica dall'interno, proteggere la democrazia e sostenere la lotta alle violazioni dello Stato di diritto, contribuendo attivamente alla promozione del medesimo, della democrazia e dei diritti fondamentali sul campo; che, nello specifico, le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo importante nell'individuare e contrastare le ingerenze straniere nei processi democratici; che le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'autoregolamentazione, consentendo la creazione di norme di settore per combattere la disinformazione, in particolare nei campi in cui un intervento statale può creare sfiducia; che l'ulteriore rafforzamento della partecipazione dei cittadini e della società civile ai processi democratici fa sì che anche la democrazia nel suo complesso sia meglio protetta dal rischio di ingerenze straniere;

    N.

    considerando che le organizzazioni della società civile, i gruppi di riflessione, le agenzie di consulenza, le fondazioni e le imprese stesse non sono immuni da tali ingerenze e, in alcuni casi, possono fungere da veicolo, strumento o vettore di influenza da parte di soggetti malintenzionati, compresi attori di paesi terzi, sponsorizzando direttamente o istigando ingerenze straniere e influenzando i responsabili politici; che la trasparenza è fondamentale per garantire che tali attori non diventino e non siano utilizzati come vettori per ingerenze straniere e che pertanto devono essere rispettate e controllate norme chiare per la loro influenza; che alcuni Stati membri dell'UE hanno tentato di attuare meccanismi per controllare i finanziamenti governativi esteri destinati alle organizzazioni della società civile, in particolare provenienti dalla Russia e dalla Cina;

    O.

    considerando che il sostegno offerto dall'UE alle organizzazioni della società civile mediante il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori (Citizens, Equality, Rights and Values Programme — CERV) ha rafforzato l'impegno volto a sostenere tali organizzazioni, in particolare quelle più piccole e attive a livello locale che devono affrontare ostacoli specifici; che taluni Stati membri, tramite i piani nazionali di ripresa e resilienza, hanno fornito finanziamenti per lo sviluppo delle capacità di verifica dei fatti e di lotta alla disinformazione;

    P.

    considerando che, nonostante una certa disponibilità di risorse finanziarie, tra cui taluni progetti di successo finanziati mediante fondi e programmi UE, i finanziamenti alle organizzazioni della società civile e ai media sono complessivamente frammentati, basati su progetti e spesso provenienti da paesi terzi; che la procedura di richiesta dei finanziamenti dovrebbe essere trasparente e accessibile; che la Corte dei conti europea ha concluso che l'assenza di una strategia coerente dell'Unione in materia di alfabetizzazione mediatica che preveda la lotta alla disinformazione e la frammentazione delle azioni dell'UE attenuano l'impatto dei progetti di alfabetizzazione mediatica e che molti di questi progetti non hanno raggiunto una scala e una portata sufficientemente ampie;

    Q.

    considerando che il giornalismo basato sui fatti svolge un ruolo fondamentale in una società democratica, sostenendo i principi di veridicità, accuratezza, imparzialità, onestà e indipendenza; che la libertà di espressione e di informazione sono diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; osserva che il sensazionalismo dei media ha un effetto negativo sull'affidabilità delle informazioni pubblicamente accessibili e sul panorama mediatico;

    R.

    considerando che gli informatori, i giornalisti, le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani sono sempre più spesso oggetto di intimidazioni, sorveglianza invasiva, attacchi hacker, vessazioni e minacce, incluse le minacce di natura legale e i contenziosi ingiustificati; che tali soggetti dovrebbero essere sostenuti dall'UE e dalle sue istituzioni; che le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica, comprese quelle avviate da autorità di paesi terzi nei confronti di cittadini dell'Unione o di entità con sede nell'UE, costituiscono una seria minaccia per la democrazia e i diritti fondamentali, quali la libertà di espressione e di informazione, in quanto sono un mezzo per impedire ai giornalisti e agli attivisti, nonché agli attori della società civile in senso lato, di parlare di tematiche di interesse pubblico e per punirli per tali prese di posizione, esercitando un effetto dissuasivo su tutte le voci critiche reali o potenziali;

    S.

    considerando che nell'Unione europea si registrano casi di giornalisti che rischiano la vita per le loro inchieste su temi di interesse pubblico; che alcune potenze straniere sono sospettate di ingerenze nell'Unione e hanno esteso le loro misure repressive ai territori dell'Unione, allo scopo di mettere a tacere i giornalisti che intendono segnalare e denunciare attività criminali; che un esempio in tal senso è la strategia di accanimento giudiziario attuata dal Regno del Marocco nei confronti del giornalista spagnolo Ignacio Cembrero; che taluni giornalisti e difensori dei diritti umani ai quali è stato riconosciuto il diritto di asilo nell'UE continuano a essere vittime di persecuzioni, molestie, violenze e tentativi di omicidio; che gli Stati membri dovrebbero garantire la loro sicurezza e la possibilità di continuare il loro lavoro;

    T.

    considerando che è una questione di interesse pubblico ridurre l'efficacia della manipolazione dolosa dell'informazione e in particolare i suoi effetti sul funzionamento dei processi democratici; che la disinformazione riduce la capacità dei cittadini di prendere decisioni informate e di partecipare liberamente ai processi democratici; che questa situazione si intensifica con il rapido sviluppo di nuovi tipi di media; che, secondo l'Osservatorio del pluralismo dei media 2022, nessun paese è a basso rischio per quanto concerne l'indicatore della «sostenibilità dei media», il che riflette le attuali minacce economiche al pluralismo dei media; che i nuovi media operanti nei mercati di minori dimensioni, tra cui i media locali, regionali e di nicchia, devono affrontare ulteriori sfide in quanto dispongono di entrate limitate, stanno diventando meno redditizi avvalendosi degli attuali modelli imprenditoriali commerciali e non sono in grado di adottare modelli nuovi allo stesso modo dei media operanti nei mercati di maggiori dimensioni; che, inoltre, alcuni Stati membri, che la Russia considera nella propria sfera di influenza, sono più esposti ai rischi geopolitici derivanti dalle ingerenze del Cremlino nel loro spazio dell'informazione;

    U.

    considerando che la promozione dell'indipendenza e del pluralismo dei media e dell'alfabetizzazione mediatica nella lotta alla disinformazione è una delle proposte dei cittadini contenute nella relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, pubblicata il 9 maggio 2022, con la quale i cittadini hanno esortato esplicitamente l'UE ad affrontare le minacce all'indipendenza dei media con l'introduzione di norme minime europee e a difendere e sostenere mezzi di comunicazione liberi, pluralisti e indipendenti, a intensificare la lotta contro la disinformazione e le ingerenze straniere e a garantire la protezione dei giornalisti; che la relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa conteneva anche la richiesta di istituire un organismo dell'UE incaricato di affrontare e combattere la disinformazione mirata e le ingerenze, di rafforzare il coordinamento delle autorità nazionali per la cibersicurezza e di elaborare normative e orientamenti per le piattaforme online e le imprese dei social media per far fronte alle vulnerabilità in materia di disinformazione;

    V.

    considerando che l'integrità del mercato interno dei servizi di media può essere compromessa e la polarizzazione della società può essere incoraggiata da fornitori di mezzi di comunicazione sistematicamente dediti alla disinformazione, incluse la manipolazione delle informazioni e le ingerenze di fornitori di mezzi di comunicazione finanziati da taluni paesi terzi, quali Cina, Russia e Turchia; che un ambiente mediatico altamente concentrato e controllato dal governo può condurre a un'autocrazia informativa, in cui lo Stato o i suoi alleati esteri ostili possono agevolmente esercitare la propria influenza tramite la manipolazione delle informazioni;

    W.

    considerando che negli ultimi 10 anni la Cina ha investito quasi 3 miliardi di EUR in imprese mediatiche europee, senza una risposta adeguata da parte dell'UE e dei suoi Stati membri; che l'esempio della Cina potrebbe essere seguito da altri Stati con analoghe ideologie politiche autoritarie, il che comporta notevoli rischi per l'integrità delle democrazie europee e l'ingerenza di altri paesi negli affari interni dell'UE; che diversi Istituti Confucio cinesi, gestiti dallo Stato, che diffondono propaganda e interferiscono nelle istituzioni accademiche, continuano a funzionare nell'UE; che le emittenti radiotelevisive cinesi rappresentano e diffondono l'ideologia del Partito comunista cinese; che gli account automatizzati cinesi sono sempre più attivi su social media e social network, al servizio delle esigenze delle autorità cinesi;

    X.

    considerando che l'EU DisinfoLab ha recentemente scoperto una massiccia operazione che ha preso di mira le istituzioni internazionali, in particolare a Bruxelles e Ginevra, al servizio degli interessi dell'India, che coinvolge centinaia di falsi canali mediatici e decine di organizzazioni non governative organizzate dal governo;

    Y.

    considerando che soltanto alcuni Stati membri dell'UE prevedono meccanismi di vaglio per gli investimenti stranieri nel settore dei media; che è nell'interesse pubblico conoscere l'assetto della titolarità effettiva degli organi d'informazione;

    Z.

    considerando che permangono importanti carenze strutturali che facilitano la manipolazione delle informazioni mediante le piattaforme online; che il modello aziendale delle piattaforme online si basa sui dati personali, su algoritmi che promuovono contenuti estremi e divisivi e sulla pubblicità, per cui un maggiore engagement equivale a maggiori entrate pubblicitarie e la spinta all'engagement premia le opinioni divisive ed estreme, a scapito delle informazioni fondate sui fatti; che le piattaforme online sono pertanto concepite in modo da contribuire ad amplificare le teorie complottiste e la disinformazione; che queste piattaforme online globali hanno inoltre avuto un ampio impatto destabilizzante sulla redditività economica del settore europeo dei media, in quanto dominano il mercato pubblicitario, incidendo in tal modo sui modelli economici dei media;

    AA.

    considerando che nonostante il rafforzamento del codice di buone pratiche sulla disinformazione, permangono molti problemi strutturali, come la mancanza di norme vincolanti e la possibilità per le aziende di scegliere i propri impegni, che in definitiva impediscono il buon esito del codice di buone pratiche come strumento;

    AB.

    considerando che le tecnologie di intelligenza artificiale generative in rapida evoluzione potrebbero avere conseguenze potenzialmente gravi tali da consentire a soggetti malintenzionati di produrre e diffondere maggiori contenuti di disinformazione a un costo inferiore e più velocemente; che i paesi di tutto il mondo che non dispongono delle risorse per affrontare tale sfida potrebbero subire effetti particolarmente devastanti;

    AC.

    che la proposta della Commissione sulla trasparenza e il targeting della pubblicità politica si prefigge di far fronte a tali problemi strutturali nell'ambito della pubblicità politica;

    AD.

    considerando che le piattaforme hanno intrapreso diverse iniziative per contrastare la disinformazione online, progettando campagne di prevenzione della disinformazione volte a informare gli utenti in merito ai suoi pericoli, mettendoli in guardia e smentendo preventivamente le affermazioni false diffuse attraverso campagne di disinformazione e cattiva informazione ad opera di soggetti malintenzionati; che l'impatto di tali iniziative non può essere pienamente valutato a causa dell'assenza di analisi indipendenti o istituzionalizzate da parte di ricercatori dotati del pieno accesso ai dati;

    AE.

    considerando che i contenuti non in lingua inglese rimangono sostanzialmente privi di controllo, poiché le piattaforme continuano a non disporre di un adeguato numero di revisori e verificatori dei fatti in grado di svolgere i propri compiti in altre lingue, soprattutto nelle lingue minoritarie dei paesi gravemente esposti alla disinformazione; che le piattaforme online dovrebbero garantire ai cittadini diritti fondamentali quali la libertà di espressione e di informazione;

    AF.

    considerando che, dall'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk, la società ha adottato una politica tesa a contrastare la disinformazione in caso di crisi, in base alla quale l'azienda avrebbe agito nei confronti di tweet contenenti affermazioni false e fuorvianti riguardo all'uso della forza e delle armi e avrebbe risposto dando priorità ai tweet di profili di media statali e pubblicando un'avvertenza per i tweet che violavano la politica aziendale contro la disinformazione in caso di crisi, ma che tale approccio è stato parzialmente cancellato il 23 novembre 2022; che la società ha licenziato il personale di tutti i dipartimenti responsabili dell'individuazione, della classificazione o della risposta alla disinformazione, compresa la maggior parte dei moderatori di contenuti e delle équipe specifiche per paese, e ha ripristinato oltre 60 000 account che in precedenza avevano violato le norme della piattaforma condividendo disinformazione, commettendo molestie o abusi od organizzando truffe; che dopo l'acquisizione si è registrato un aumento dei contenuti abusivi di circa il 40 %; che, senza una concreta giustificazione, si sono verificate ripetute e intollerabili sospensioni di account di giornalisti e organi di informazione, che costituiscono una minaccia alla libertà dei media nell'ambiente online;

    AG.

    considerando che alcuni reportage pubblicati nei mezzi d'informazione su documenti interni hanno sollevato interrogativi circa la neutralità politica degli sforzi della società tesi ad attuare le sue politiche contro le ingerenze straniere e la disinformazione nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2020 e sul fatto che tali sforzi costituiscano anche una forma di ingerenza nel dibattito politico e sociale più ampio attorno alle elezioni, dal momento che decine di e-mail interne hanno rivelato che i principali partiti negli Stati Uniti hanno utilizzato metodi volti a contrastare la disinformazione e l'incitamento all'odio per controllare l'elettorato; che non è ancora chiaro in quale direzione si svilupperà Twitter nel prossimo futuro, a causa delle allarmanti dichiarazioni e decisioni da parte dei nuovi vertici aziendali;

    AH.

    considerando che la disinformazione e la cattiva informazione in ambito sanitario rappresentano una seria minaccia per la salute pubblica, in quanto erodono la fiducia nella scienza, nelle istituzioni pubbliche, nelle autorità e nel personale medico e generano inoltre ostilità nei loro confronti e promuovono teorie complottiste; che tale disinformazione può essere potenzialmente letale quando dissuade le persone dal sottoporsi alle terapie raccomandate dai medici, tra cui le vaccinazioni, o promuove cure sbagliate; che durante la pandemia di COVID-19, il volume dei contenuti attinenti alla COVID-19 pubblicati senza verifica e ritenuti costituire cattiva informazione o disinformazione dopo un controllo dei fatti era pari al 20 % per i contenuti in tedesco e in spagnolo, al 47 % per i contenuti in francese e all'84 % per i contenuti in italiano; che le lingue minori hanno subito un impatto ancora maggiore;

    AI.

    considerando che le reti di bot e account falsi sulle piattaforme dei social media sono utilizzate da soggetti malintenzionati per minare i processi democratici; che Meta ha rimosso due reti provenienti da Cina e Russia per aver violato la sua politica contro i comportamenti non autentici coordinati; che la rete originaria della Russia e composta da oltre 60 siti Internet si è spacciata per siti legittimi di organizzazioni giornalistiche europee e ha pubblicato articoli originali che criticavano l'Ucraina, sostenevano la Russia e affermavano che le sanzioni dell'Occidente contro la Russia si sarebbero ritorte contro di esso; che EU DisinfoLab è giunta a conclusioni simili con la sua indagine Doppelgänger; che questa è soltanto la punta dell'iceberg e che le piattaforme online devono vigilare costantemente e migliorare la loro strategia di moderazione dei contenuti;

    AJ.

    considerando che si registra una mancanza di vigilanza su piattaforme come Reddit e Telegram, dove generalmente la disinformazione si diffonde senza alcun controllo; che Spotify ospita podcast contenenti disinformazione e cattiva informazione, con particolare riferimento alla disinformazione sui vaccini; che alcuni di essi hanno fino a 11 milioni di ascoltatori per episodio; che l'azienda si è rifiutata di intraprendere qualsiasi azione nei confronti degli account che pubblicano questi podcast in quanto priva di una strategia in materia di disinformazione; che l'UE ha avviato diverse indagini su TikTok concernenti il trasferimento di dati di cittadini dell'UE alla Cina e la pubblicità mirata destinata ai minori;

    AK.

    considerando che il regolamento sui servizi digitali (15) è entrato in vigore il 16 novembre 2022 e sarà applicato a partire dal 17 febbraio 2024; che esso uniforma appieno le norme applicabili ai servizi di intermediazione nel mercato interno e contiene disposizioni specifiche applicabili alle piattaforme online di dimensioni molto grandi e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi quando si tratta di rischi sistemici come la disinformazione e la manipolazione;

    AL.

    considerando che il regolamento sui servizi digitali prevede che le piattaforme online di dimensioni molto grandi o i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi abbiano l'obbligo di eseguire valutazioni annuali dei rischi e adottare misure volte ad attenuare i rischi derivanti dalla progettazione e dall'uso dei loro servizi; che sarebbe opportuno estendere alcune disposizioni del regolamento sui servizi digitali alle piattaforme di minori dimensioni, sulle quali la disinformazione continua a diffondersi senza ostacoli;

    AM.

    considerando che il regolamento sui servizi digitali classifica la disinformazione o la manipolazione elettorale come rischi sistemici;

    AN.

    considerando che gli algoritmi progettati per ottimizzare il modello economico delle piattaforme svolgono un ruolo cruciale nell'amplificare le narrazioni false e fuorvianti, creando bolle di filtraggio che limitano o alterano le informazioni a disposizione dei singoli utenti; che le piattaforme non hanno ancora fatto abbastanza per contrastare tale situazione; che lo sviluppo, la sperimentazione e il funzionamento degli algoritmi difettano ancora di trasparenza;

    AO.

    considerando che le piattaforme dei social media sono utilizzate come strumenti, ad esempio, per diffondere la propaganda russa volta a giustificare l'invasione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin e per promuovere movimenti politici antidemocratici nei Balcani; che l'intelligenza artificiale, attraverso l'uso malevolo di grandi modelli linguistici, come ChatGPT, sta assumendo un'importanza sempre maggiore quale strumento di diffusione della propaganda e della disinformazione, ma sarà anche fondamentale per scoprire e contrastare più efficacemente le narrazioni manipolate; che è necessario sviluppare le tecnologie digitali nel rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto;

    AP.

    considerando che la Commissione ha istituito un Centro europeo per la trasparenza algoritmica nell'ambito del JRC, composto per lo più da ingegneri e analisti dei dati dediti allo studio degli algoritmi;

    AQ.

    considerando che i coordinatori dei servizi digitali, che rappresentano autorità indipendenti nominate da ciascuno Stato membro, svolgono un ruolo e una funzione importante e sono responsabili della supervisione e dell'applicazione del regolamento sui servizi digitali negli Stati membri;

    AR.

    considerando che esiste un rischio di dipendenza economica, nonché di spionaggio e sabotaggio, se le imprese straniere acquisiscono influenza sulle infrastrutture critiche dell'UE; che le compagnie di navigazione cinesi hanno acquisito partecipazioni di maggioranza o rilevanti in oltre 20 porti europei, come ad esempio il gruppo China Merchants in Francia o la COSCO nel porto del Pireo, di Anversa, Bilbao, Genova, Amburgo, Rotterdam, Valencia e Zeebrugge; che la relazione INGE 1 ha evidenziato la necessità di adottare un quadro normativo e di applicazione più rigoroso al fine di garantire che gli investimenti esteri diretti con effetti dannosi per la sicurezza dell'UE siano bloccati;

    AS.

    considerando che attori stranieri, prevalentemente Cina e Russia, ma anche l'Iran, stanno attivamente cercando di infiltrarsi nelle infrastrutture critiche e nelle catene di approvvigionamento europee per carpire informazioni e/o know-how attraverso lo spionaggio, per ottenere un vantaggio competitivo o per sabotare parti di tali infrastrutture al fine di impedirne il corretto funzionamento; che la stessa condotta ostile è associata a progetti economici e infrastrutturali nei paesi candidati e potenziali candidati all'UE; che una minaccia sempre più concreta per i cittadini europei è rappresentata dalla possibilità di spionaggio e di raccolta di informazioni attraverso gli elettrodomestici di uso quotidiano;

    AT.

    considerando che la dipendenza energetica dell'UE dalla Russia ha creato enormi difficoltà per la sua sicurezza energetica dopo che la Russia ha iniziato la sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina; che progetti di «capitale corrosivo» da parte di attori stranieri negli Stati membri, come la centrale nucleare di Paks in Ungheria, rischiano di influenzare le decisioni politiche; che, nonostante l'occupazione illegale e l'annessione di parti dell'Ucraina da parte della Russia nel 2014, molti paesi dell'UE hanno aumentato la loro dipendenza dal gas dalla Russia; che alcuni di questi paesi hanno recentemente ridotto la loro dipendenza a quasi lo zero percento;

    AU.

    considerando che i programmi di investimento per la diffusione del 5G, quali CEF2 Digital, e il programma 6G dell'impresa comune «Reti e servizi intelligenti», potrebbero sostenere la sovranità tecnologica e ridurre la dipendenza da fornitori stranieri in tale ambito, creando infrastrutture 5G sicure e capacità tecnologiche per il 6G; che lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche critiche per l'economia europea dovrebbe essere riservato ai produttori e agli sviluppatori europei o a quelli di paesi che condividono gli stessi valori;

    AV.

    considerando che le autorità nazionali di alcuni Stati membri hanno rafforzato il proprio approccio contro le minacce straniere alle infrastrutture critiche, come lo spionaggio e il sabotaggio;

    AW.

    considerando che la disinformazione e altre manipolazioni delle informazioni alterano il dibattito pubblico sulle elezioni e altri processi democratici e possono impedire ai cittadini di prendere decisioni consapevoli o scoraggiarli del tutto dalla partecipazione politica; che la disinformazione nell'ambito delle campagne elettorali rappresenta una minaccia diretta a un'equa competizione politica democratica; che tali questioni rappresentano una sfida per le elezioni europee del 2024;

    AX.

    considerando che, alla vigilia delle elezioni europee del 2024, si prevede un aumento delle ingerenze e delle attività di manipolazione delle informazioni; che le elezioni europee offrono un contributo fondamentale al funzionamento dei processi democratici dell'Unione europea e ne rafforzano la stabilità e la legittimità; che l'integrità democratica dell'Unione deve pertanto essere difesa, anche prevenendo la diffusione della disinformazione e le influenze straniere indebite nelle elezioni europee; che la proposta sulla trasparenza e il targeting della pubblicità politica potrebbe offrire un contributo introducendo un divieto per i soggetti di paesi terzi di promuovere pubblicità politica;

    AY.

    considerando che le elezioni libere e regolari sono una pietra miliare dei paesi democratici e che processi elettorali indipendenti e trasparenti sono necessari per promuovere un ambiente elettorale competitivo e la fiducia dei cittadini nell'integrità delle elezioni; che l'integrità sistemica dei processi elettorali sono inoltre radicate nel quadro giuridico e istituzionale che disciplina lo svolgimento delle elezioni, compresi gli organi di gestione delle elezioni; che la qualità e la forza di tali quadri e delle istituzioni democratiche sono essenziali per l'integrità del processo elettorale di qualsiasi paese; che le piattaforme sociali online sono strumenti sempre più importanti nell'ambito del processo decisionale elettorale;

    AZ.

    considerando che le ingerenze nei processi elettorali possono manifestarsi in diversi modi, diretti o indiretti, quali, tra gli altri, la frode elettorale, l'ostruzione dell'accesso ai seggi o la coercizione fisica al voto, la diffusione di informazioni distorte sui candidati, la manipolazione o la modifica delle date delle consultazioni elettorali e campagne di disinformazione sui social media;

    BA.

    considerando che i regimi autoritari sono divenuti più efficaci nel cooptare o eludere le norme e le istituzioni che sostengono le libertà fondamentali e nel fornire aiuto ad altri che intendano procedere in tal senso; che tali regimi hanno alimentato e sfruttato la polarizzazione, tramite mandatari nei paesi terzi e nell'UE, e hanno tentato di creare distorsioni nell'ambito delle politiche nazionali per promuovere l'odio, la violenza e il potere illimitato; che le ingerenze straniere nei processi elettorali non sono finalizzate esclusivamente a influenzare specifici risultati elettorali, ma a minare e distruggere la fiducia a lungo termine dei cittadini nella legittimità delle loro istituzioni democratiche e dei loro processi democratici;

    BB.

    considerando che l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee contribuisce alla protezione dell'integrità delle elezioni europee;

    BC.

    considerando che la rete europea di cooperazione in materia elettorale svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'integrità delle elezioni nell'Unione europea; che tale rete è stata istituita dai servizi della Commissione con i pertinenti servizi degli Stati membri;

    BD.

    considerando che giornalisti ed esperti continuano a evidenziare l'esistenza di finanziamenti di provenienza extra-UE a favore di attività politiche ed esponenti politici nell'Unione europea prima e dopo il 24 febbraio 2022, in particolare provenienti dalla Russia, che mettono a repentaglio l'integrità del funzionamento democratico degli Stati membri dell'UE e impongono un'indagine approfondita affinché i responsabili siano chiamati a rispondere del loro operato; che El País ha rivelato il coinvolgimento del Consiglio nazionale della resistenza dell'Iran nel finanziamento di movimenti politici di estrema destra nell'UE; che la Russia e l'Iran, insieme ad altri paesi come il Venezuela, condividono l'obiettivo comune di indebolire gli Stati democratici;

    BE.

    considerando che i legislatori stanno attualmente negoziando la proposta sulla pubblicità politica che mira a integrare il regolamento sui servizi digitali, affrontare la dannosa frammentazione che attualmente esiste in questo settore e contribuire a rafforzare le nostre democrazie in Europa e i nostri processi democratici, consentire ai cittadini di prendere una decisione informata durante un'elezione o un referendum attraverso un processo aperto e proteggere i cittadini dell'UE dalla disinformazione, dalle notizie false, dalle tecniche di pubblicità politica opache e dalle ingerenze straniere in generale; che i legislatori dovrebbero raggiungere al più presto un accordo sulla proposta, al fine di garantire che le nuove norme siano in vigore prima delle elezioni europee del 2024;

    BF.

    considerando che soltanto nel primo semestre del 2021 è stato registrato un numero di attacchi informatici contro le istituzioni dell'UE equivalente a quello relativo a tutto il 2020 (16); che i casi di attacchi contro le istituzioni dell'UE e nazionali sono aumentati a seguito dell'aggressione russa in Ucraina, come dimostra un attacco informatico che ha colpito il Parlamento europeo durante la tornata di novembre 2022, chiudendo il sito web dopo una votazione su una risoluzione che denunciava la Russia come Stato sponsor del terrorismo;

    BG.

    considerando che l'UE ha intensificato notevolmente i propri sforzi e investimenti nello sviluppo delle capacità di sicurezza informatica, anche mediante i programmi Orizzonte Europa ed Europa digitale; che permane la necessità di una maggiore efficienza della cibersicurezza, con il sostegno dei relativi finanziamenti; che una solida infrastruttura di cibersicurezza potrebbe ridurre i costi degli incidenti informatici; che la valutazione d'impatto del proposto atto legislativo sulla ciberresilienza stima che l'iniziativa potrebbe determinare una riduzione dei costi degli incidenti che interessano le imprese di un importo compreso tra 180 e 290 miliardi di EUR (17); che la Commissione è stata lenta nel prendere provvedimenti in risposta agli attacchi informatici ad opera di paesi terzi tramite spyware a danno di cittadini europei nell'UE, di cui sono state vittima figure di spicco come capi di Stato o commissari; che attualmente non esiste un piano d'azione per prevenire gli attacchi informatici nei confronti di cittadini dell'UE all'interno dell'Unione da parte persone che operano in paesi terzi;

    BH.

    considerando che il Consiglio ha di recente adottato la direttiva NIS2 per garantire un livello elevato comune di sicurezza informatica in tutta l'Unione; che la direttiva NIS2 ha istituito la rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe), che rafforzerà la resilienza dei sistemi informatici; che un adeguato livello di cibersicurezza può essere raggiunto soltanto attraverso la cooperazione di molteplici attori del settore pubblico e privato; che l'UE continua a confrontarsi con importanti dipendenze nell'ambito della cibersicurezza;

    BI.

    considerando che la ciberdifesa dell'Ucraina impone l'azione e la cooperazione di tutti i partner; che le società informatiche occidentali hanno fornito assistenza all'Ucraina per individuare le vulnerabilità delle sue infrastrutture; che mancano capacità tecniche all'interno dell'UE per individuare le vulnerabilità nelle sue infrastrutture critiche; che la cooperazione e lo scambio di informazioni con partner mirati, quali gli Stati Uniti, il Regno Unito, l'Ucraina e Taiwan, sono fondamentali per migliorare la capacità dell'UE di attribuire gli attacchi;

    BJ.

    considerando che l'impresa comune «Reti e servizi intelligenti» è stata creata nel 2021 per consentire agli attori europei di definire norme globali per il 6G; che è in corso una collaborazione tra la Commissione e le autorità degli Stati membri sull'attuazione del pacchetto di strumenti informatici 5G nel quadro del gruppo di cooperazione per le reti e i sistemi informativi (NIS); che la Corte dei conti europea è giunta alla conclusione che dall'adozione del pacchetto 5G sono stati compiuti progressi nel rafforzare la sicurezza delle reti 5G, visto che la maggioranza degli Stati membri applica o è sul punto di applicare restrizioni nei confronti di fornitori ad alto rischio e che tuttavia nessuna delle misure proposte è giuridicamente vincolante, il che significa che la Commissione non ha il potere di farle rispettare;

    BK.

    considerando che si sono verificati casi di paesi terzi che trasportano migranti e richiedenti asilo alla frontiera esterna dell'UE nell'ambito delle loro strategie ibride di ingerenza straniera per sfidare l'UE e i suoi Stati membri, ad esempio nell'autunno del 2021 da parte della Bielorussia contro la Polonia, la Lituania e la Lettonia; che tali tentativi di ingerenza ibrida assumono anche la forma della diffusione di disinformazione polarizzando le società dell'UE e minando i valori e i diritti fondamentali europei;

    BL.

    considerando che i migranti, le minoranze e le diaspore sono spesso usati da attori stranieri che orchestrano campagne di disinformazione per sfruttare e amplificare i preconcetti negativi sulla migrazione ed esacerbare le tensioni all'interno delle società europee, come è avvenuto con la diaspora ucraina, vittima delle campagne di disinformazione russe mirate; che le piattaforme svolgono un ruolo essenziale nella diffusione di tali informazioni;

    BM.

    considerando che in Europa si registra un crescente numero di movimenti anti-gender, che prendono di mira in particolare la salute sessuale e riproduttiva, i diritti delle donne e le persone LGBTIQ+; che tali movimenti diffondono disinformazione nell'intento di invertire i progressi compiuti per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere; che, secondo quanto riferito, questi movimenti hanno ricevuto milioni di euro di finanziamenti stranieri, pubblici o privati, anche dalla Russia e dagli Stati Uniti;

    BN.

    considerando che questa strumentalizzazione dei migranti e delle minoranze alle frontiere esterne dell'UE evidenzia l'importanza di disporre di un sistema di gestione delle frontiere efficace e integrato e di applicare misure operative, finanziarie e diplomatiche per garantire la resilienza;

    BO.

    considerando che il Parlamento europeo sostiene la proposta della Commissione di includere nel codice frontiere Schengen disposizioni sulla strumentalizzazione dei migranti, che consentiranno agli Stati membri di agire in modo più efficace e coordinato;

    BP.

    considerando che le campagne propagandistiche e di disinformazione della Russia incidono anche sulla formazione indiretta delle opinioni in Europa, concentrandosi sulla diaspora russofona in Europa e nei paesi limitrofi; che gli Stati membri dovrebbero svolgere un ruolo chiave nel rendere disponibili fonti di informazione basate sui fatti per i gruppi di popolazione di lingua russa, al fine di contrastare la narrazione filo-russa; che le campagne di disinformazione e propaganda russe sono diffuse anche in numerosi paesi post-sovietici, tra cui l'Asia centrale;

    BQ.

    considerando che la procura federale belga ha avviato un'indagine per sospetto riciclaggio di denaro, corruzione e partecipazione a un'organizzazione criminale proveniente da un paese terzo; che dal 9 dicembre 2022 sono stati effettuati diversi arresti e perquisizioni che hanno interessato sia deputati che ex deputati al Parlamento europeo, nonché membri del personale; che a tali accuse devono far seguito misure efficaci da parte del Parlamento e delle altre istituzioni dell'UE per colmare le eventuali scappatoie per le ingerenze straniere e accrescere la trasparenza e la responsabilità, al fine di proteggere l'integrità delle istituzioni;

    BR.

    considerando che la fiducia nell'integrità del Parlamento e nello Stato di diritto è fondamentale per il funzionamento della democrazia europea; che è essenziale provvedere affinché i processi democratici non siano subordinati a interessi privati ed esterni e i diritti dei cittadini siano pienamente rispettati; che la possibilità dei rappresentanti dei gruppi di interesse di influenzare il processo decisionale in seno al Parlamento attraverso argomentazioni è un elemento essenziale della democrazia europea;

    BS.

    considerando che la relazione della commissione INGE 1 ha già evidenziato gravi lacune per quanto riguarda le norme giuridicamente vincolanti e l'applicazione del registro sulle attività di lobbying nell'UE e che ex politici e dipendenti pubblici europei di alto livello sono spesso assunti o cooptati da imprese controllate da Stati autoritari o società private straniere; che ciò rende praticamente impossibile individuare le attività di lobbying provenienti da paesi terzi;

    BT.

    considerando che l'«élite capture» da parte di attori stranieri, agevolata dall'assenza di restrizioni in relazione al fenomeno delle «porte girevoli» tra le istituzioni e i paesi autocratici con un elevato rischio di ingerenze dannose contro gli interessi democratici dell'Unione, continua a rappresentare una forma significativa di ingerenza straniera nel funzionamento democratico dell'Unione europea e può essere considerata un problema legato alla corruzione;

    BU.

    considerando che la Cina e la Russia hanno imposto sanzioni a ricercatori e istituti di ricerca europei a causa dei loro scritti o delle loro opinioni;

    BV.

    considerando che è necessaria maggiore chiarezza in merito all'ingerenza straniera per mezzo di rappresentanti di interessi a livello dell'UE, soprattutto in collaborazione con organizzazioni non governative (ONG), società di consulenza, fondazioni, gruppi di riflessione e imprese private; che ciò non dovrebbe impedire le normali attività di sensibilizzazione delle ambasciate; che il numero dei membri del personale delle ambasciate russe è in calo in Europa, mentre continua ad aumentare a Budapest, il che dimostra che l'Ungheria è esposta alle attività dei servizi segreti russi;

    BW.

    considerando che le attività di lobbying per conto di interessi stranieri, in particolare quando riguardano imprese in settori strategici e i loro governi, possono aprire la strada a ingerenze straniere nelle nostre istituzioni; che il registro per la trasparenza è stato notevolmente rafforzato a seguito di un accordo interistituzionale; che il rafforzamento degli obblighi di trasparenza per le organizzazioni della società civile, le società di consulenza, le fondazioni, i gruppi di riflessione e le imprese private potrebbe servire a individuare le ingerenze straniere;

    BX.

    considerando che vi sono stati diversi casi di intimidazione ostile e campagne vessatorie nei confronti dei deputati al Parlamento europeo, orchestrati e coordinati da paesi stranieri; che paesi come la Russia, la Cina e l'Iran hanno imposto divieti d'ingresso e sanzioni a singoli deputati e organi del Parlamento europeo e dei parlamenti degli Stati membri, a causa delle loro critiche alle politiche dei rispettivi governi in materia di diritti umani;

    BY.

    considerando che alcuni Stati autoritari accusano ingiustamente cittadini europei di reati o illeciti e li trattengono in carcere per influenzare le decisioni degli Stati membri dell'UE; che attualmente in Iran sono detenuti e condannati senza alcun fondamento cittadini come lo svedese Ahmadreza Djalalie e altri sette cittadini francesi;

    BZ.

    considerando che nel marzo 2022 l'UE ha imposto sanzioni contro i canali propagandistici russi Russia Today (RT) e Sputnik, sospendendone temporaneamente l'attività di radiodiffusione e ordinando ai fornitori di accesso a Internet di bloccarne l'accesso e ai motori di ricerca di deindicizzarne i contenuti; che, dopo l'adozione del nono pacchetto di sanzioni, operatori satellitari, quali il francese Eutelsat e il lussemburghese SES, hanno smesso di fornire servizi di radiodiffusione nell'UE a RT e Sputnik; che Eutelsat 36B continua a trasmettere programmi da parte delle emittenti russe Trikolor e di NTV plus nei territori ucraini occupati dalla Russia; che SES continua a trasmettere RT News in India, Messico e Sudafrica; che altri operatori satellitari nazionali, come Hellas Sat e Hispasat, nonché canali nazionali ungheresi, continuano a trasmettere canali televisivi sanzionati; che RT France e RT News sono ancora disponibili online; che la propaganda russa è spesso amplificata da vari media internazionali che hanno una notevole diffusione in alcune regioni del mondo;

    CA.

    considerando che, in palese contraddizione con le sanzioni imposte dall'UE, la Serbia, paese candidato all'adesione all'UE, è diventata un rifugio sicuro per alcune imprese russe che cercano di eludere o evitare le sanzioni imposte dall'UE, dal momento che dal luglio 2022 Belgrado ospita numerosi uffici di RT (ex Russia Today), che ha lanciato il suo servizio di informazione online in serbo;

    CB.

    considerando che la criminalizzazione delle ingerenze straniere colpirebbe e stigmatizzerebbe questo comportamento ostile; che attualmente non vige nell'UE un divieto generale di ingerenza straniera, il che significa che i responsabili possono procedere in tal senso senza timore di sanzioni, a meno che la loro condotta non si configuri come un reato esistente; che, a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sulla base dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transfrontaliera; che è necessario imporre sanzioni e restrizioni ai responsabili di ingerenze straniere per impedire loro di intraprendere future azioni;

    CC.

    considerando che la Commissione ha proposto di armonizzare i reati e le sanzioni penali per la violazione delle sanzioni imposte dall'UE; che diversi Stati membri hanno valutato la possibilità di ampliare le competenze della Procura europea al fine di includere dette violazioni;

    CD.

    considerando che l'UE ha già elaborato diversi importanti atti legislativi per contrastare la manipolazione malevola delle informazioni e le ingerenze straniere; che sussiste il pericolo che i quadri normativi dell'UE volti a contrastare la disinformazione possano essere copiati e utilizzati selettivamente da altri paesi (autoritari) per limitare la libertà dei mezzi di comunicazione e la libertà di espressione; che a livello dell'Unione non è stata effettuata un'adeguata valutazione dell'efficacia e dell'impatto degli strumenti esistenti sul rafforzamento della resilienza della società; che una tale valutazione potrebbe migliorare ulteriormente l'orientamento delle politiche e degli strumenti futuri per far fronte all'ingerenza straniera e alle minacce ibride;

    CE.

    considerando che, dopo la crescita economica e l'espansione politica del paese sulla scena internazionale, la Cina sta cercando di massimizzare la diffusione della sua propaganda all'estero, diffondendo narrazioni positive su sé stessa e tentando contemporaneamente di mettere a tacere le voci critiche; considerando che la Cina sta assumendo il controllo di tutti i canali di informazione dei media tradizionali in Africa, che sono ancora gli strumenti più utilizzati nel continente per ottenere informazioni; che anche la Russia mette a punto le proprie operazioni di disinformazione in Africa; che il gruppo Wagner è direttamente coinvolto in tali operazioni; che tali operazioni possono mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini europei e l'attuazione della cooperazione con i paesi partner africani;

    CF.

    considerando che l'UE sta assumendo un ruolo guida in relazione ai lavori svolti dal comitato ad hoc delle Nazioni Unite sulla criminalità informatica nel quadro del Terzo comitato, con l'obiettivo di salvaguardare i diritti fondamentali e procedurali degli indagati;

    CG.

    considerando che la consapevolezza generale in merito ai rischi legati alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze in altri paesi del mondo è aumentata con la pandemia di COVID-19; che le Nazioni Unite hanno proposto numerose iniziative tese a migliorare la governance in ambito digitale e a garantire una maggiore coerenza tra i propri Stati membri, quali il codice di condotta globale per promuovere l'integrità dell'informazione pubblica e il Patto digitale globale;

    CH.

    considerando che, nelle discussioni con la commissione speciale ING2, i rappresentanti di alcune piattaforme e altri pertinenti portatori di interessi hanno reagito positivamente all'introduzione di norme globali e in particolare di norme europee e, ove possibile, transatlantiche, volte a combattere la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri;

    CI.

    considerando che le missioni e operazioni riuscite della politica estera e di sicurezza comune (PESC)/politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e le delegazioni dell'UE all'estero figurano tra le campagne di comunicazione strategica più efficaci condotte dall'UE nei paesi terzi;

    CJ.

    considerando che il Consiglio ha approvato la bussola strategica a marzo 2022; che la bussola strategica prevede che entro il 2024 tutte le missioni e operazioni PESC/PSDC dispongano di risorse e strumenti di comunicazione strategica adeguati per contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri; che è necessario un processo di modernizzazione e professionalizzazione della comunicazione nelle missioni, anche sostenendo iniziative per combattere le vulnerabilità alla disinformazione; che la task force di comunicazione strategica (StratCom) del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ha intensificato la cooperazione con le missioni e le operazioni PSDC per aiutarle a individuare, analizzare e comprendere le campagne di manipolazione delle informazioni e di ingerenza da parte di attori stranieri;

    Strategia coordinata dell'UE contro le ingerenze straniere

    1.

    sottolinea che la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha evidenziato i legami tra i tentativi di manipolare le informazioni da parte di attori stranieri e le minacce all'UE e ai paesi limitrofi, ai Balcani occidentali e al partenariato orientale, nonché alla sicurezza e alla stabilità mondiali; osserva che la guerra su vasta scala della Russia in Ucraina ha reso ancora più evidenti gli effetti dell'ingerenza russa nei processi democratici, iniziata molto prima dell'invasione e basata sul revisionismo storico;

    2.

    pone l'accento sulla necessità di sviluppare l'autonomia strategica aperta dell'Unione, al fine di limitare le possibilità di ingerenza a causa della dipendenza dell'UE in settori strategici come quelli dell'energia, del digitale e della sanità; sostiene gli sforzi della Commissione, del Consiglio e delle altre istituzioni in tal senso, in particolare nel quadro del piano REPowerEU e dell'Agenda digitale dell'Unione;

    3.

    prende atto del seguito dato dalla Commissione alle prime raccomandazioni adottate dal Parlamento il 9 marzo 2022; ribadisce, tuttavia, il suo appello a favore di una strategia coordinata dell'Unione contro le ingerenze straniere, che tenga conto della complessità e della natura multidimensionale delle minacce, sulla base di un'analisi geopolitica articolata e multipolare; ritiene che tale strategia per l'intera società dovrebbe comprendere misure volte a migliorare l'applicazione delle disposizioni esistenti in materia di ingerenze straniere, creare un punto focale per le indagini e le risposte strategiche per contrastare le ingerenze straniere e garantire finanziamenti per le attività di sviluppo delle capacità volte a contrastare la disinformazione e a sostenere i processi democratici; è persuaso che tale strategia dovrebbe riunire e creare sinergie tra gli sforzi, le strategie, i piani d'azione, le tabelle di marcia e i sottostanti progetti e flussi di finanziamento isolati; ritiene che la strategia dovrebbe stabilire gli obiettivi strategici, i mandati necessari e le capacità operative, quali la condivisione delle informazioni sulle minacce e l'attribuzione tecnica, gli strumenti legislativi e diplomatici, quali ad esempio la nuova legislazione, le norme, i pacchetti, l'attribuzione politica, le sanzioni e altre contromisure, nonché i requisiti per lo sviluppo delle capacità, come i finanziamenti aggiuntivi alle agenzie dell'UE e alle organizzazioni della società civile che contribuiscono a tali sforzi, con indicatori chiave di prestazione per garantire che si ottengano risultati di adeguata scala e portata;

    4.

    accoglie con favore, a tale riguardo, l'annuncio da parte della Presidente della Commissione di un pacchetto per la difesa della democrazia; ricorda che la Commissione ha dichiarato di tenere attentamente conto delle raccomandazioni della commissione INGE e della commissione ING2 di elaborare un solido pacchetto per la difesa della democrazia insieme alla legislazione volta a contrastare le minacce ibride nell'UE;

    5.

    invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutti i provvedimenti adottati per proteggere l'UE dalle ingerenze straniere e dalla manipolazione delle informazioni includano forti e risolute garanzie a favore dei diritti fondamentali, compresa la libertà di espressione e di opinione;

    6.

    è dell'avviso che si dovrebbe prendere attentamente in considerazione l'opportunità di passare da un approccio neutrale in termini di paese, che riserva lo stesso trattamento a tutti i tentativi di ingerenza straniera, a prescindere dal paese di origine, a un approccio basato sul rischio e su criteri oggettivi, in modo analogo a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2015/849 (18), e sugli insegnamenti tratti da altri paesi; ritiene che l'approccio basato sul rischio possa rappresentare uno degli elementi costitutivi di un approccio graduale che dia forma a strategie e contromisure per combattere le ingerenze straniere, elimini l'inutile complessità giuridica e utilizzi in modo più efficiente le limitate capacità e risorse, dal livello operativo a quello politico, tenendo conto proprio del fattore che conta di più nel valutare e rispondere alle ingerenze straniere, ossia il paese d'origine; rileva inoltre che tale approccio potrebbe comprendere un insieme chiaro di potenziali sanzioni e pertanto fungere da deterrente nei confronti dei trasgressori e come fattore di pressione nei confronti di attori malevoli emergenti che potrebbero aggiungersi all'elenco; ritiene che tra i potenziali criteri potrebbero figurare:

    a)

    la partecipazione ad attività di ingerenza straniera,

    b)

    un programma riguardante il furto della proprietà intellettuale a danno dell'Unione e dei suoi Stati membri,

    c)

    una legislazione che obbliga gli attori nazionali non statali a partecipare alle attività di intelligence,

    d)

    continue violazioni dei diritti umani,

    e)

    una politica revisionista nei confronti dell'ordine giuridico internazionale esistente,

    f)

    l'applicazione di un'ideologia autoritaria a livello extraterritoriale; invita la Commissione e il SEAE a presentare raccomandazioni specifiche per l'introduzione di tale approccio e a trasmetterle al Consiglio per approvazione;

    7.

    ritiene che l'UE, nella sua collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe migliorare la propria comunicazione strategica per contrastare e smascherare la manipolazione delle informazioni, fornendo ampi resoconti delle operazioni in corso (demistificazione), in particolare nel Sud del mondo; invita a rafforzare le capacità di prevenzione della disinformazione dell'UE e a prevedere maggiori investimenti in tale ambito; ricorda gli esempi dell'Ucraina e di Taiwan quando si è trattato di prevenire e smascherare le manipolazioni delle informazioni, nonché la necessità di basarsi sugli insegnamenti tratti dalle loro esperienze; ricorda inoltre che, allo scopo di prevenire o smascherare rapidamente la manipolazione delle informazioni, è necessario un quadro di riferimento che consenta la rapida condivisione delle informazioni fornite dalla società civile e dalle imprese private;

    8.

    sostiene l'appello pubblico lanciato dalla vicepresidente Věra Jourová a Tallinn nel gennaio 2023 (19) affinché sia previsto un ampliamento dei canali di comunicazione indipendenti per i russofoni; invita la Commissione e il SEAE a dare seguito con proposte e misure concrete;

    9.

    condanna il pericoloso fenomeno della disinformazione a pagamento, in cui i fornitori offrono servizi di disinformazione ad attori governativi e non governativi, ad esempio nel dark web, presentando elenchi dei servizi e un listino dei prezzi; deplora che questo genere di servizio, accanto ad altri svariati utilizzi, sia stato usato per compromettere i processi elettorali;

    10.

    invita a istituire una struttura dell'UE incaricata dell'analisi dei dati statistici, del coordinamento dei progetti di ricerca e della pubblicazione di relazioni, al fine di migliorare la consapevolezza situazionale e la condivisione di informazioni sulle minacce, l'attribuzione e le contromisure relative alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze da parte di attori stranieri, e che funga da punto di riferimento e da polo di conoscenze specializzate per agevolare e promuovere lo scambio tra le autorità degli Stati membri, le istituzioni dell'UE e le agenzie dell'Unione; ritiene che tale struttura dovrebbe essere finanziata dal bilancio dell'UE e assumere la forma di un centro per l'integrità delle informazioni che collabora con tutte le istituzioni dell'Unione utilizzando tutti gli strumenti disponibili per evitare duplicazioni;

    11.

    invita gli Stati membri a riconoscere che le ingerenze straniere, compresa la disinformazione, costituiscono una minaccia per la sicurezza nazionale e transfrontaliera; afferma la necessità di solidarietà tra gli Stati membri per poter combattere efficacemente questo genere di attività; chiede di modificare l'articolo 222 TFEU al fine di includervi le ingerenze straniere;

    12.

    invita i parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE a considerare l'istituzione di organi parlamentari propri, responsabili della vigilanza delle azioni relative alla protezione della democrazia dalla manipolazione delle informazioni e dalle ingerenze da parte di attori stranieri, e a prevedere scambi periodici su tali aspetti;

    13.

    prende atto con interesse della conclusione dell'esercitazione congiunta «EU Integrated Resolve 2022», che mirava a stimolare la capacità di risposta dell'UE a una crisi ibrida e complessa, con una dimensione interna ed esterna; deplora tuttavia che il Parlamento non sia stato coinvolto in detta esercitazione e invita le altre istituzioni europee a includere il Parlamento nella struttura di tutte le esercitazioni di questo tipo;

    14.

    incoraggia ogni genere di cooperazione tra i servizi delle diverse istituzioni europee responsabili di attività operative per il monitoraggio e la lotta alla disinformazione, come la cooperazione esistente tra la task force sulla disinformazione del Parlamento, i servizi della Commissione e la divisione StratCom del SEAE con il suo sistema di allerta rapido; accoglie con favore l'impegno preso dal SEAE e dalla Commissione nei confronti del Parlamento nell'aggiornare regolarmente quest'ultimo sugli sviluppi significativi nel panorama delle minacce della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze da parte di attori stranieri, in particolare per quanto riguarda le elezioni dell'UE; suggerisce di istituire un sistema di allerta rapido per i deputati al Parlamento europeo e per i deputati dei parlamenti nazionali al fine di contrastare la disinformazione sulle piattaforme online e prevenire la condivisione della disinformazione;

    15.

    accoglie con favore la creazione, da parte del SEAE, di un Centro di condivisione e analisi delle informazioni (ISAC) nell'intento di sviluppare una metodologia e un quadro comuni per la raccolta e la condivisione sistematica di informazioni ed elementi di prova sulle minacce e, in ultima analisi, di fornire una migliore consapevolezza situazionale; sottolinea i progressi compiuti dal SEAE per quanto riguarda un quadro analitico e una metodologia comuni in materia di manipolazione delle informazioni e ingerenze da parte di attori stranieri, come descritto nell'EDAP, e sottolinea come, nell'ambito dell'ISAC, tale protocollo open source, collaborativo e interoperabile a sostegno della consapevolezza situazionale possa contribuire a una più stretta collaborazione tra le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE, gli Stati membri, le piattaforme dei social media, le agenzie di stampa e gli attori della società civile; chiede che siano destinati finanziamenti sufficienti allo sviluppo continuo, al coinvolgimento della società e allo sviluppo delle capacità che contribuiscono all'ampia adozione di tale modello con una diffusione e una portata significative in tutta l'Unione;

    16.

    chiede l'istituzione di un organo permanente in seno al Parlamento europeo che garantisca un approccio trasversale per monitorare e combattere efficacemente le ingerenze straniere;

    Resilienza

    17.

    invita a compiere uno sforzo collettivo, che coinvolga in particolare le istituzioni dell'Unione europea, gli Stati membri, i paesi partner, la società civile, il mondo imprenditoriale e i media indipendenti, al fine di sensibilizzare a livello sociale e istituzionale su disinformazione, manipolazione dell'informazione e ingerenze straniere e su come combatterle in modo globale;

    18.

    sottolinea che l'UE deve trarre insegnamento dall'esperienza dell'Ucraina, di Taiwan e di altri Stati e dalle loro competenze in materia di contrasto delle ingerenze e delle aggressioni da parte di attori stranieri e continuare a cooperare strettamente con questi paesi in tale ambito; prende atto, tuttavia, del diverso contesto in cui opera Taiwan;

    19.

    accoglie con favore il fatto che l'Osservatorio europeo dei media digitali (European Digital Media Observatory — EDMO), una rete indipendente di verificatori dei fatti, ricercatori accademici e altri portatori di interessi, avrà presto dei centri in tutti gli Stati membri, che rafforzeranno la sua capacità di individuare e studiare le campagne di disinformazione, cattiva informazione e altri contenuti creati da paesi terzi con chiaro intento propagandistico, e di organizzare attività di alfabetizzazione mediatica e altre attività a sostegno della lotta contro la disinformazione; pone l'accento sulla potenziale necessità di un quadro giuridico nell'UE o negli Stati membri inteso a garantire una verifica dei fatti di qualità;

    20.

    ribadisce l'invito agli Stati membri a includere l'alfabetizzazione mediatica e digitale, l'educazione civica, la storia comune europea, il rispetto dei diritti fondamentali, il pensiero critico e la promozione della partecipazione pubblica nei programmi di studio scolastici e universitari, parallelamente alle attività generali di sensibilizzazione tra gli adulti, compresi gli anziani, e agli sforzi volti a colmare i divari digitali basati sull'età, il genere e lo status socioeconomico; chiede una strategia concertata dell'UE in materia di alfabetizzazione mediatica con progetti che creino risultati tangibili di portata significativa che raggiungano l'intera Unione; esorta a condividere con i paesi candidati all'adesione gli orientamenti dell'UE in materia di alfabetizzazione mediatica, tradotti nelle lingue nazionali, per far fronte alla disinformazione e promuovere l'alfabetizzazione digitale attraverso l'istruzione e la formazione; chiede agli Stati membri, in tal senso, di prendere in considerazione l'elaborazione e la distribuzione all'interno degli istituti scolastici di materiali didattici rivolti a diverse fasce d'età, grazie ai quali bambini e ragazzi possano apprendere come informarsi correttamente e come verificare l'esattezza delle informazioni; chiede di istituire un osservatorio delle ingerenze straniere e del loro impatto sull'istruzione superiore e sulla ricerca;

    21.

    sottolinea l'importanza della memoria storica e della ricerca sui regimi totalitari, come il regime sovietico, e di un dibattito pubblico trasparente e basato sui fatti relativo ai reati di tali regimi, al fine di rafforzare la resilienza delle nostre società nei confronti delle distorsioni e delle manipolazioni della storia; ribadisce l'importanza delle organizzazioni della società civile, come Memorial, che operano nel settore della memoria storica, in particolare per quanto concerne la storia europea recente, oggetto di disinformazione e revisionismo sistematici da parte della Russia, nei suoi tentativi di giustificare la sua continua ingerenza e aggressione;

    22.

    chiede alla Commissione di sviluppare un efficace pacchetto per la difesa della democrazia, che tenga conto dell'esperienza unica della Conferenza sul futuro dell'Europa e delle proposte finali, comprese le iniziative volte a rafforzare la nostra democrazia dall'interno, alimentando continuamente una cultura civica di impegno democratico e la partecipazione attiva dei cittadini, anche in periodi non elettorali;

    23.

    sottolinea la necessità che le amministrazioni pubbliche, a tutti i livelli, ricevano una formazione specifica per l'individuazione e la lotta alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze, e sottolinea che tale formazione dovrebbe essere attenta alla dimensione di genere; ribadisce l'invito alle istituzioni, agli organi e organismi dell'UE e alle autorità nazionali a continuare a fornire e rafforzare azioni analoghe di formazione e di consapevolezza della situazione attuale, poiché le minacce ibride sono persistenti e diffuse e sempre più volte a influenzare le politiche e l'attività legislativa dell'UE; invita le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE a introdurre una formazione interistituzionale al fine di promuovere la loro resilienza complessiva;

    24.

    invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE e le autorità nazionali ad adottare un quadro dedicato per la comunicazione che contenga misure atte a rilevare rapidamente possibili ingerenze da parte di attori stranieri e tentativi di manipolare la sfera dell'informazione, al fine di prevenire e contrastare tali tentativi; accoglie con favore il ruolo del SEAE e dei centri di eccellenza NATO per le comunicazioni strategiche e per le minacce ibride, quali importanti partner per lo sviluppo di una maggiore consapevolezza situazionale e di ulteriori misure in risposta alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze da parte di attori stranieri;

    25.

    ribadisce l'invito al SEAE a sviluppare le proprie competenze in materia di comunicazione strategica e diplomazia pubblica, il che richiede un mandato rafforzato e l'assegnazione di maggiori risorse, in particolare alla divisione per la comunicazione strategica e alle sue task force, seguendo un approccio basato sul rischio e tenendo conto della guerra di aggressione russa in corso contro l'Ucraina come pure della guerra ibrida e della propaganda manovrata dallo Stato russo e da attori non statali, nonché dell'impatto di tale guerra ibrida sui paesi candidati all'adesione all'UE nei Balcani occidentali, sulla Moldavia e su altri paesi del partenariato orientale; sottolinea che il dialogo con i cittadini è indispensabile per sensibilizzare in merito alle priorità della politica estera e di sicurezza dell'UE; riconosce ed elogia il lavoro svolto sul sito web e sulla banca dati EUvsDisinfo e chiede un'ulteriore espansione di tale piattaforma tramite finanziamenti adeguati;

    26.

    rileva l'urgente necessità di intensificare gli sforzi per contrastare le campagne malevoli di manipolazione delle informazioni e ingerenze da parte di attori stranieri volte a limitare le capacità dei paesi candidati e dei potenziali candidati all'adesione all'UE di allinearsi progressivamente alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione; accoglie con favore il contributo del SEAE al sostegno della capacità istituzionale e della trasparenza della proprietà dei media, in particolare nei Balcani occidentali, tenendo conto della fragile situazione della sicurezza e del rischio relativo a effetti di ricaduta; sottolinea la necessità di contrastare in modo proattivo la propaganda degli attori malevoli nella regione, che mira a minare gli interessi e i valori dell'UE;

    27.

    chiede all'Unione e agli Stati membri di incrementare il sostegno rivolto agli sforzi delle organizzazioni della società civile intesi a contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, poiché si sono dimostrate efficaci nell'opera di sensibilizzazione in merito ai rischi associati alle informazioni e alla disinformazione trasmesse tramite i social media, in particolare, e anche tramite i media tradizionali e, poiché molte organizzazioni operano a livello locale, sono più vicine ai destinatari della disinformazione e sanno come comunicare con maggiore efficacia con questi ultimi; ritiene che le imprese che operano nel settore delle tecnologie e dei media dovrebbero dialogare con le organizzazioni della società civile, che sono in grado di fornire competenze in contesti politici e culturali, al fine di elaborare strategie volte a mitigare i rischi di ingerenza nei processi elettorali;

    28.

    chiede di erogare, in modo chiaro e trasparente, a favore dei giornalisti d'inchiesta e delle organizzazioni della società civile, finanziamenti sufficienti e sostenibili, commisurati ai loro sforzi di sensibilizzazione e di denuncia dei tentativi di interferire nei processi democratici e di neutralizzazione dei loro effetti;

    29.

    chiede che siano stanziate, potenziate e sfruttate le fonti di finanziamento pubbliche per le organizzazioni della società civile pertinenti, nonché che ci si adoperi al fine di aumentare i finanziamenti privati, ad esempio facilitando una conferenza dei donatori; chiede che sia avviata un'iniziativa congiunta che riunisca i fondi e i programmi dell'UE, tra cui il futuro pacchetto per la difesa della democrazia, con gli organismi finanziari, i donatori bilaterali e i beneficiari, in modo da migliorare l'armonizzazione e la cooperazione negli investimenti per la resilienza democratica e contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri; chiede che tale quadro di investimenti preveda sovvenzioni personalizzate, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e monitorati, per verificatori dei fatti indipendenti, giornalisti investigativi, accademici, gruppi di riflessione e organizzazioni della società civile impegnati a migliorare la consapevolezza situazionale (ad esempio, con attività di ricerca, indagine e individuazione dell'origine della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze, mediante lo sviluppo della cooperazione sul campo come pure l'elaborazione e la messa in opera di metodologie ISAC e di strumenti open source per affrontare la sfida della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze da parte di attori stranieri) e includa provvedimenti tesi a promuovere l'alfabetizzazione mediatica e digitale e la cultura dell'informazione, nonché altre attività di rafforzamento della resilienza e il sostegno dei difensori dei diritti umani attraverso inviti annuali o semestrali a presentare proposte che sarebbero legati a finanziamenti pluriennali a lungo termine;

    30.

    sottolinea che è essenziale garantire che gli informatori, i giornalisti e altri professionisti del settore dei media godano delle condizioni necessarie per contribuire a un dibattito pubblico aperto, libero, imparziale ed equo, quale fattore fondamentale per la democrazia e quale aspetto determinante per aiutare la società a contrastare la disinformazione, la manipolazione delle informazioni e le ingerenze; evidenzia la necessità di apparecchiature sicure e di una crittografia forte, open source ed end-to-end per proteggere la riservatezza e l'integrità delle comunicazioni tra i giornalisti e le loro fonti;

    31.

    accoglie con favore la proposta in merito alle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (20), costituita da una proposta di direttiva e una raccomandazione, volta a migliorare la protezione dei giornalisti, dei difensori dei diritti umani e delle organizzazioni della società civile contro procedimenti giudiziari abusivi; accoglie altresì con favore l'analisi, condotta dalla Commissione nella relazione sullo Stato di diritto 2022, in merito alle minacce esistenti contro la sicurezza dei giornalisti nell'UE, alle minacce di natura giudiziaria e ai procedimenti giudiziari abusivi volti a scoraggiare la partecipazione pubblica; sottolinea l'aumento della sorveglianza tramite spyware nei confronti di giornalisti e organizzazioni della società civile nell'UE come mezzo di intimidazione e molestia; sottolinea la necessità di includere questa dimensione nella valutazione della Commissione sullo Stato di diritto;

    32.

    rammenta che servizi di media indipendenti, pluralistici e di qualità sono un potente antidoto contro la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri; ricorda, a tale proposito, l'iniziativa «Journalism Trust Initiative», istituita da Reporter senza frontiere, che mira a stabilire norme di settore; ribadisce la sua richiesta di creare un programma permanente dell'UE per i mezzi e le riviste di informazione; ritiene che la libertà e il pluralismo dei media debbano essere tutelati e promossi anche nell'ambiente online, in particolare per quanto concerne la disponibilità di contenuti giornalistici sulle piattaforme online;

    33.

    osserva la necessità di garantire che la lotta alla disinformazione coinvolga anche i quotidiani e i canali di informazione tradizionali; invita, in particolare, i canali di informazione a essere più trasparenti sul profilo degli esperti che invitano sui loro set;

    34.

    accoglie con favore la proposta di legge europea per la libertà dei media (21), presentata dalla Commissione, che mira a istituire un quadro comune a livello dell'UE per garantire il pluralismo e l'indipendenza dei servizi di media nell'ambito del mercato interno stabilendo disposizioni specifiche contro le ingerenze politiche nelle decisioni editoriali e contro la sorveglianza, nonché a garantire un adeguato finanziamento dei mezzi di informazione del servizio pubblico e la trasparenza della proprietà dei media, nonché a proteggere i contenuti multimediali online; sollecita anche l'adozione di provvedimenti per proteggere i media e i loro collaboratori, in particolare quando sono presi di mira da potenze straniere che tentano di compromettere il diritto all'informazione; sottolinea che in particolare le disposizioni in materia di sorveglianza richiedono ancora miglioramenti sostanziali per garantire che non legittimino l'uso di spyware nei confronti di individui, in particolare giornalisti, e quindi pregiudichino i diritti fondamentali anziché rafforzarli;

    35.

    si compiace della proposta di creazione, nel quadro della proposta di legge europea per la libertà dei media, di un nuovo comitato europeo per i servizi di media che riunisca le autorità nazionali per i media, che dovrebbe svolgere un ruolo significativo nella lotta alla disinformazione, comprese la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri; osserva, in particolare, che uno dei compiti previsti per il comitato è il coordinamento delle misure nazionali relative all'offerta di servizi di media da parte di fornitori stabiliti in paesi terzi rivolti al pubblico dell'UE e che possono presentare un rischio per la sicurezza pubblica; raccomanda a tale riguardo di includere nell'ambito di competenza del comitato i paesi dei Balcani occidentali e del partenariato orientale; insiste affinché il comitato europeo per i servizi di media sia indipendente dalla Commissione e dai governi degli Stati membri, sia in termini di organizzazione che di finanziamento, per consentirgli di operare in modo obiettivo e politicamente indipendente;

    36.

    accoglie con favore, in connessione con la legge europea per la libertà dei media, le proposte di introduzione di un monitoraggio indipendente del mercato interno dei servizi di media che includerebbe dati dettagliati e un'analisi qualitativa della resilienza dei mercati dei media degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i rischi di manipolazione delle informazioni e di ingerenze da parte di attori stranieri; accoglie con favore la proposta di organizzare un dialogo strutturato tra le piattaforme online e il settore dei media al fine di monitorare la conformità delle piattaforme alle iniziative di autoregolamentazione; sottolinea l'importanza di garantire che la legge europea per la libertà dei media o qualsiasi altra normativa attuale o futura in materia di media o di tecnologia non preveda esenzioni speciali dalle norme orizzontali relative alla moderazione dei contenuti perché ciò equivarrebbe a dare un assegno in bianco a coloro che diffondono disinformazione;

    37.

    chiede l'introduzione di «clausole speculari» in base alle quali l'apertura dello spazio europeo dell'informazione ai paesi terzi sarebbe proporzionata all'accesso degli organi di informazione europei in tali paesi; incoraggia la Commissione a elaborare un sistema normativo a livello dell'UE che impedisca alle imprese del settore dei media sotto il controllo editoriale di governi stranieri o di proprietà di paesi stranieri ad alto rischio di acquisire le imprese del settore dei media europee; osserva che ciò si dovrebbe applicare principalmente ai paesi non democratici o ad alto rischio in cui le organizzazioni dei media europee non possono operare liberamente o sono costrette a garantire una copertura favorevole ai governi nazionali; ritiene che tali sforzi dovrebbero basarsi su una banca dati comune che faciliti la prevenzione e/o un'azione di contrasto armonizzata in tutta l'Unione europea; propone che tale sistema normativo si basi sui meccanismi di vaglio degli investimenti esteri diretti esistenti al fine di evitare duplicazioni; incoraggia a includere nella proposta di legge europea per la libertà dei media le disposizioni in materia di trasparenza della proprietà dei media, che figurano attualmente nelle raccomandazioni;

    38.

    sottolinea che la diffusione del negazionismo riguardo ai cambiamenti climatici possa essere collegata all'accoglimento più ampio nel discorso pubblico di teorie complottiste che si basano sulla creazione deliberata di una contro-realtà e sul rifiuto della scienza e che comprendono idee false su qualunque tematica, dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ai vaccini contro la COVID-19; sottolinea il ruolo degli attori stranieri nella diffusione della disinformazione sui cambiamenti climatici e sulla politica dell'UE in materia di clima, il che sta minando il sostegno pubblico ed è utilizzato anche nelle narrazioni degli attori nazionali, che sfruttano questa disinformazione sul clima per le proprie finalità politiche;

    39.

    sostiene l'invito che importanti climatologi hanno rivolto alle imprese tecnologiche in occasione della 27o conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP27), affinché affrontino il crescente problema della disinformazione e, in particolare, accettino una definizione universale di cattiva informazione e di disinformazione in materia di clima che comprenda la rappresentazione fuorviante delle evidenze scientifiche e la promozione di false soluzioni, si impegnino rispetto all'obiettivo di non pubblicare pubblicità che includano cattiva informazione e disinformazione sul clima e greenwashing e che condividano le ricerche nazionali sulla diffusione di cattiva informazione e disinformazione sul clima e greenwashing sulle proprie piattaforme;

    40.

    invita le piattaforme ad adottare misure tese a migliorare la trasparenza e a prevenire e vietare la pubblicazione di annunci pubblicitari che promuovono il negazionismo riguardo ai cambiamenti climatici e ad applicare tali misure nei confronti delle teorie complottiste e della disinformazione; riconosce l'urgente necessità di demonetizzare la diffusione dell'economia della disinformazione sui cambiamenti climatici;

    41.

    osserva con preoccupazione che molti degli amplificatori più potenti del negazionismo in materia di cambiamenti climatici e degli attacchi all'azione per il clima hanno uno status «verificato» su varie piattaforme di social media, tra cui Twitter, il che consente loro di diffondere cattiva informazione e disinformazione con tale status privilegiato a milioni di follower, e che tali amplificatori hanno spesso sede al di fuori dell'Unione europea; invita Twitter ad attuare controlli più severi in fase di vendita delle sue «spunte blu»;

    Ingerenze per mezzo delle piattaforme online

    42.

    rammenta che il modello aziendale delle piattaforme online si basa ancora sulla pubblicità basata sui dati personali e su algoritmi poco trasparenti in base ai quali un maggiore engagement si traduce in maggiori entrate pubblicitarie, mentre tale engagement è generato attraverso algoritmi che premiano le opinioni polarizzate ed estreme a scapito delle informazioni basate sui fatti e, quindi, pongono rischi significativi di manipolazione dei dati; sottolinea che il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) (22), il regolamento sui servizi digitali, il codice di buone pratiche sulla disinformazione e il futuro regolamento relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica creano ulteriori salvaguardie contro tali pratiche abusive e manipolatorie; ricorda il sostegno a tutte le misure volte a vietare il microtargeting per la pubblicità politica, in particolare, ma non solo, la pubblicità basata su dati personali sensibili;

    43.

    invita la Commissione, gli Stati membri e le imprese tecnologiche a collaborare e a investire maggiori risorse nello sviluppo di rimedi normativi e tecnologici alla disinformazione basata sull'IA;

    44.

    deplora che le piattaforme più grandi, come Meta, Google, YouTube, TikTok e Twitter, non facciano abbastanza per contrastare attivamente la disinformazione e stiano persino licenziando personale, nonostante i ripetuti appelli degli organismi di regolamentazione, della società civile e persino del personale responsabile dell'integrità all'interno di dette aziende; ricorda che tali piattaforme devono disporre di personale sufficiente per garantire aggiornamenti periodici degli strumenti di moderazione al fine di impedire che contenuti dannosi eludano la loro politica di moderazione; ricorda che le campagne di disinformazione e di ingerenza si basano fortemente sul coordinamento multipiattaforma della disinformazione e sul microtargeting; deplora che l'UE dipenda dal contributo di imprese di paesi terzi per preservare l'integrità delle elezioni europee; esorta pertanto tutte le piattaforme, comprese quelle più piccole, a intensificare il loro coordinamento per individuare meglio le campagne e prevenirne la diffusione, dal momento che l'approccio di autoregolamentazione del codice di buone pratiche è risultato insufficiente;

    45.

    si rammarica del fatto che le imprese nel settore dei social media non stiano onorando le loro responsabilità, si stiano rivelando inefficienti nell'individuare la cattiva informazione e la disinformazione sulle loro piattaforme e che, quando lo fanno, siano lenti a rimuovere tali contenuti; deplora che questa inattività delle piattaforme online sia espressione della mancanza di norme vincolanti nel quadro normativo europeo; ricorda che il modello aziendale delle piattaforme implica che esse abbiano accesso ai dati pertinenti; deplora che esse agiscano spesso solo quando i cittadini, i ricercatori o i media segnalano contenuti specifici; invita le piattaforme a dare priorità alle informazioni basate sui fatti provenienti da fonti affidabili;

    46.

    invita le piattaforme ad assegnare personale, risorse e capacità più qualificati per monitorare e moderare i contenuti e i comportamenti dannosi in tutte le lingue ufficiali dell'UE, le lingue locali e i dialetti, e incoraggia le piattaforme ad aumentare i finanziamenti e a migliorare l'integrazione dei verificatori di fatti da parte di terzi accreditati in tutte le lingue dell'UE; sottolinea l'urgente necessità di contrastare i contenuti dannosi;

    47.

    osserva che è estremamente deplorevole che le grandi piattaforme tecnologiche non offrano un servizio clienti che prevede il contatto interpersonale nella maggior parte degli Stati membri;

    48.

    denuncia i passi indietro compiuti da Twitter nella lotta contro la disinformazione dopo il cambio di proprietà; deplora in particolare il fatto che Twitter abbia ridotto notevolmente il personale responsabile della lotta alla disinformazione, compresi i responsabili della moderazione globale dei contenuti, dell'incitamento all'odio e delle molestie online; deplora il recente ripristino, senza una valutazione adeguata, degli account sospesi e in particolare il ripristino di account di destra violenti e apertamente fascisti, compresi quelli che negano l'esito delle elezioni presidenziali statunitensi del 2020; condanna fermamente la decisione di Twitter di non attuare più la propria politica di lotta alla disinformazione in relazione alla COVID-19;

    49.

    osserva che la guerra di aggressione della Russia in Ucraina ha evidenziato la mancanza di punti di contatto presso i quali le autorità possano segnalare disinformazione e contenuti illegali; deplora che la dirigenza di Meta abbia trasferito spesso la responsabilità della moderazione dei contenuti al team di sicurezza con sede negli Stati Uniti; esprime preoccupazione per il fatto che nei paesi baltici vi siano solo due rappresentanti di Meta, il che significa che non vi sono risorse sufficienti per moderare i contenuti, il che comporta errori come il blocco di account legittimi;

    50.

    reputa preoccupante che i gruppi di disinformazione in ambito sanitario, gli estremisti politici e fondamentalisti religiosi come i talebani siano stati in grado di ottenere lo status di account «verificato» con relativa spunta, aderendo al servizio in abbonamento «Twitter Blue»; invita Twitter a modificare la propria politica al fine di prevenire l'imitazione, la falsificazione o le dichiarazioni ingannevoli in merito alle competenze;

    51.

    rammenta che Twitter è firmatario del codice rafforzato di buone pratiche sulla disinformazione e che un passaggio di proprietà non dovrebbe pregiudicare gli impegni assunti dalla piattaforma nel quadro di detto codice; ricorda a Twitter che deve rispettare tutte le pertinenti normative dell'Unione europea, compreso il regolamento sui servizi digitali; esorta la Commissione e le autorità nazionali competenti a garantire che Twitter rispetti le norme e le regole dell'UE e ad applicare sanzioni adeguate qualora le imprese tecnologiche non rispettino le norme dell'UE;

    52.

    invita le piattaforme a facilitare il pieno accesso, in particolare per i ricercatori, ai dati alla base delle risultanze e a tenere un archivio delle rimozioni in modo da aiutare i ricercatori nelle future indagini nonché aiutare altre imprese tecnologiche, governi democratici e autorità di contrasto ad adottare misure adeguate; invita la Commissione a garantire che ciò avvenga nel quadro del regolamento sui servizi digitali e del codice di buone pratiche sulla disinformazione e a esigere dalle piattaforme una spiegazione del motivo per cui ritengono che fornire l'accesso ai dati non sia tecnicamente fattibile;

    53.

    accoglie con favore le disposizioni del regolamento sui servizi digitali che prevedono che le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi forniscano informazioni sugli algoritmi, esigendo che ne spieghino il funzionamento, in modo da poterne valutare l'impatto sulle elezioni e su altri processi democratici ed elettorali e adottare le necessarie misure di attenuazione dei rischi; invita i firmatari del codice di buone pratiche sulla disinformazione a onorare pienamente i loro impegni; deplora la mancanza di impegni vincolanti per i firmatari del codice di buone pratiche sulla disinformazione; chiede la rapida adozione del codice di buone pratiche come codice di condotta a norma del regolamento sui servizi digitali, comprese le revisioni che valuterebbero la conformità come stabilito all'articolo 28, e chiede alla Commissione di esaminare quali nuove proposte legislative o aggiornamenti siano necessari per colmare il divario di conformità, nonché di prevedere la possibilità di una sospensione temporanea o permanente delle piattaforme che, sistematicamente, non rispettano gli impegni assunti nell'ambito del codice di buone pratiche;

    54.

    è preoccupato del fatto che taluni attori, i cui servizi contribuiscono significativamente alla diffusione della disinformazione, non siano firmatari del codice di buone pratiche, ad esempio Apple, Amazon, Odysee, Patreon, GoFundMe e Telegram; invita la Commissione a incoraggiare i restanti portatori di interessi a firmare e a rispettare appieno il codice di buone pratiche e a partecipare alla sua task force; chiede che sia istituito un quadro giuridico volto a garantire un livello minimo di impegni per contrastare la disinformazione su tali servizi; manifesta preoccupazione per il fatto che Telegram non collabori affatto con i decisori politici nei paesi democratici e che la società sia stata riluttante a collaborare con le organizzazioni della società civile;

    55.

    accoglie con favore il fatto che tutti gli attori dell'ecosistema della pubblicità online si impegnino a controllare e limitare il collocamento di messaggi pubblicitari su account e siti web che diffondono la disinformazione o che collocano pubblicità accanto a contenuti di disinformazione, nonché a limitare la diffusione di pubblicità contenente disinformazione, e che tale impegno si estende anche alla pubblicità politica; sottolinea, tuttavia, che non vi sono ancora dati sufficienti per confermare se le misure adottate stiano producendo risultati; si rammarica del fatto che tale modello aziendale e gli algoritmi di raccomandazione che lo sostengono continuino a essere determinanti per la diffusione della disinformazione e dei contenuti falsi, fuorvianti e provocatori; esprime preoccupazione per la volontà delle piattaforme di utilizzare il pretesto di «responsabilizzare» gli utenti come modo per trasferire a questi ultimi la responsabilità di limitare l'inserimento di pubblicità su account e siti web che diffondono disinformazione; osserva che tale responsabilità dovrebbe ricadere sulle piattaforme, in quanto dispongono dei dati e delle competenze pertinenti, purché le loro azioni rimangano trasparenti e i dati siano messi a disposizione dei ricercatori; manifesta preoccupazione per la mancanza di trasparenza sul mercato degli strumenti di tutela del marchio dai rischi legati alla sua immagine, poiché spesso tali strumenti si basano su algoritmi che — è stato documentato — hanno etichettato erroneamente testate giornalistiche legittime e affidabili;

    56.

    manifesta preoccupazione per l'utilizzo di filmati creati utilizzando videogiochi per diffondere disinformazione sull'invasione russa dell'Ucraina e su altri conflitti armati; invita i media a essere più vigili per quanto riguarda tali contenuti e a sviluppare mezzi efficaci per rimuoverli dalle loro piattaforme; manifesta preoccupazione per il fatto che le società di videogiochi e di giochi online con sede in Russia, comprese quelle che producono giochi per dispositivi mobili, operino ancora liberamente sui mercati europei e potrebbero essere utilizzate per diffondere disinformazione e propaganda;

    57.

    chiede la rapida adozione del codice di buone pratiche sulla disinformazione quale codice di condotta nell'ambito del meccanismo di coregolamentazione del regolamento sui servizi digitali, tenendo presente che la sua efficacia dipenderà dalla sua rigorosa applicazione nei confronti dei firmatari non sufficientemente conformi mediante revisioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 28 del regolamento sui servizi digitali; invita ad armonizzare i diversi meccanismi di ricorso degli utenti e gli impegni sulla moderazione eccessiva e sulla moderazione insufficiente;

    58.

    ricorda che le autorità statali dispongono di account sulle piattaforme dei social media, compresi gli account utilizzati a fini di polizia e per monitorare le tendenze della disinformazione; osserva che, fintanto che tali account non interagiscono con altri utenti, dovrebbero essere identificati come sicuri e non dovrebbero essere rimossi dalle piattaforme;

    59.

    chiede che le persone fisiche o giuridiche possano citare in giudizio le piattaforme per inerzia nel caso in cui la cattiva informazione o la disinformazione non vengano rimosse, in particolare nel caso in cui siano prese di mira da queste ultime;

    60.

    sostiene l'istituzione di agenzie di rating indipendenti delle piattaforme per informare il pubblico in merito alle pratiche delle piattaforme, in modo che le persone possano compiere una scelta informata quando si registrano per utilizzarle;

    Infrastrutture critiche e settori strategici

    61.

    accoglie con favore la direttiva CER, approvata di recente, la raccomandazione del Consiglio di rafforzare le infrastrutture critiche e la direttiva NIS2; accoglie con favore la sua estensione alle infrastrutture critiche nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari; è dell'avviso che i recenti attacchi, quali il sabotaggio delle infrastrutture critiche e l'aumento degli attacchi informatici, evidenziano la necessità di esaminare la legislazione esistente dopo la sua attuazione negli Stati membri e invita la Commissione a presentare ulteriori proposte rafforzate, se necessario, che dovrebbero includere lo sviluppo della resilienza delle organizzazioni della società civile che si adoperano per contrastare le ingerenze straniere e la disinformazione; invita altresì tutti gli Stati membri ad aggiornare rapidamente le proprie strategie nazionali in materia di sicurezza e a eseguire test di resistenza delle proprie infrastrutture critiche, al fine di individuarne i punti deboli; ribadisce la raccomandazione di estendere l'elenco dei soggetti critici in modo da includere le infrastrutture di voto elettronico e i sistemi di istruzione;

    62.

    esprime preoccupazione per la dipendenza dell'UE da attori stranieri e da tecnologie straniere per quanto riguarda le infrastrutture critiche e le catene di approvvigionamento; evidenzia le vulnerabilità create dall'uso degli investimenti esteri diretti quale strumento geopolitico; ribadisce l'invito alla Commissione a elaborare un'ambiziosa legislazione vincolante in materia di sicurezza della catena di approvvigionamento delle TIC che includa i fattori di rischio non tecnici, dando seguito alla proposta del Consiglio, e un quadro normativo più solido per il regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti (23); ritiene che un quadro normativo più solido con orientamenti per un'ulteriore armonizzazione delle pratiche nazionali di controllo degli investimenti esteri diretti dovrebbe includere la prevenzione dell'acquisizione di imprese critiche in settori vitali o di imprese nel settore dei media da parte di soggetti stranieri sotto il controllo diretto o indiretto di paesi ad alto rischio e che si dovrebbe valutare di includere gli investimenti in uscita nell'ambito di applicazione dello strumento; invita gli Stati membri a istituire registri per la trasparenza della proprietà; ritiene che la Commissione europea, sotto la supervisione del Consiglio, dovrebbe poter bloccare gli investimenti esteri diretti che possono danneggiare i progetti e i programmi dell'Unione o altri interessi dell'UE o essere in contrasto con essi; sottolinea che investimenti di questo tipo nei Balcani occidentali potrebbero spingere i paesi in trappole del debito, destabilizzando ulteriormente la regione;

    63.

    osserva che, nonostante questi meccanismi di controllo degli investimenti esteri diretti, imprese cinesi come Nuctech hanno ottenuto contratti in infrastrutture critiche europee, il che comporta rischi per la sicurezza; invita pertanto il Consiglio e la Commissione a escludere l'uso di attrezzature e di software di fabbricanti con sede in paesi ad alto rischio, in particolare in Cina e in Russia, quali TikTok, ByteDance, Huawei, ZTE, Kaspersky, NtechLab o Nuctech; esorta i settori vitali e altri settori sensibili a escludere l'utilizzo di hardware e software di paesi ad alto rischio che possono essere utilizzati per minacciare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità di dati e servizi; ricorda che qualsiasi software che opera a circuito chiuso rimane vulnerabile quando vengono effettuati controlli di routine o in fase di aggiornamento; ritiene che l'app TikTok, di proprietà del conglomerato cinese ByteDance, violi il quadro europeo sulla protezione dei dati, il che fa di questa applicazione un potenziale rischio per la sicurezza e una fonte di disinformazione sostenuta dalla Cina; accoglie con favore la decisione delle istituzioni dell'UE di limitare l'uso di TikTok sui dispositivi aziendali; raccomanda di vietare l'uso di TikTok a tutti i livelli dei governi nazionali e nelle istituzioni europee;

    64.

    sottolinea la necessità di istituire e sviluppare alleanze tecnologiche con partner democratici per stimolare l'autonomia strategica e ridurre la dipendenza dell'UE da attori stranieri ad alto rischio e dalle loro tecnologie nonché per rafforzare le capacità industriali dell'UE in settori tecnologici chiave, quali l'intelligenza artificiale, i semiconduttori, il cloud e altre tecnologie all'avanguardia;

    65.

    esprime preoccupazione per le vulnerabilità e l'aumento degli attacchi ai danni di cavi o condotte sottomarini, con particolare riferimento al sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel settembre 2022; ritiene che gli investimenti esteri diretti in cavi o condotte sottomarini rappresentino un ulteriore rischio per la sicurezza; accoglie con favore la strategia per la sicurezza marittima dell'UE e chiede alla Commissione di aggiornare il Parlamento sui progressi compiuti per migliorare la comprensione e la resilienza della protezione delle infrastrutture sottomarine, migliorare il coordinamento e la condivisione delle informazioni, promuovere insieme all'industria le capacità di monitoraggio, rafforzare i meccanismi di risposta e integrare tale questione in tutti gli aspetti dell'azione esterna;

    66.

    esprime preoccupazione per le rivelazioni in merito a come le élite politiche degli Stati membri dell'UE, ad esempio in Germania, abbiano sostenuto l'agenda di Gazprom ed espresso un sostegno costante alle forniture di gas dalla Russia; osserva con preoccupazione l'impatto degli sforzi lobbystici sui processi decisionali da parte di Stati stranieri e di attori aziendali che hanno interesse che si continuino a produrre e a utilizzare combustibili fossili nell'Unione europea; ricorda, al riguardo, quanto emerso dalla relazione INGE 1; accoglie con favore la proposta REPowerEU della Commissione di trasformare il sistema energetico dell'UE, ponendo fine alla dipendenza dai combustibili fossili russi; esorta gli Stati membri dell'UE e la Commissione ad arrestare tutte le importazioni di combustibili fossili nell'UE da regimi autocratici e a progredire verso una sovranità energetica sostenibile;

    67.

    manifesta preoccupazione per gli stretti legami tra l'Ungheria e la Russia, in cui la Russia esercita la propria influenza facendo leva sul settore dell'energia; deplora che l'Ungheria non abbia adottato misure significative per ridurre la sua dipendenza energetica dalla Russia; è dell'avviso che si debba fare di più per garantire un'autonomia aperta e strategica nel settore energetico; chiede di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e al contempo di ridurre al minimo la dipendenza dalla Cina;

    68.

    accoglie con favore la normativa, proposta di recente, sulle materie prime critiche (24); ritiene che tale proposta legislativa sia essenziale per garantire le catene di approvvigionamento europee necessarie per il successo della proposta di regolamento sui chip (25); evidenzia la necessità di continuare a ricercare accordi di scambio con democrazie che condividono gli stessi principi per garantire l'approvvigionamento di risorse strategiche;

    Ingerenze durante i processi elettorali

    69.

    accoglie con favore il lavoro svolto in tal senso dall'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (APPF), in particolare per la prevenzione e la lotta contro le transazioni finanziarie proibite da paesi terzi nel sistema politico dell'UE; invita la Commissione e i colegislatori a potenziare il pacchetto di strumenti dell'APPF e a consentire l'effettiva tracciabilità delle donazioni fino al pagatore finale, evitando così l'elusione del divieto attraverso il ricorso a intermediari, in particolare affidando all'APPF il compito di ottenere informazioni direttamente dagli istituti bancari dei donatori, nonché fornendo all'APPF, da parte delle unità di informazione finanziaria degli Stati membri, un sistema di notifiche push per le operazioni sospette; invita, inoltre, gli Stati membri a rafforzare le garanzie giuridiche impedendo che i partiti nazionali aderenti ai partiti politici europei ricevano a livello nazionale pagamenti provenienti da paesi terzi che vengono poi utilizzati come contributi per fondazioni e partiti politici europei; accoglie inoltre con favore i contatti operativi che l'APPF ha già instaurato con le istituzioni e le agenzie competenti dell'UE nonché con gli Stati membri per contrastare efficacemente i tentativi di utilizzo dei dati personali a fini elettorali; invita gli Stati membri a rafforzare ulteriormente la cooperazione con l'APPF rendendo disponibili e operativi punti di contatto specializzati presso le autorità competenti per la protezione dei dati e per la cibersicurezza elettorale;

    70.

    plaude alle iniziative intraprese in seno alla rete europea di cooperazione in materia elettorale, compresi i piani di resilienza comuni; invita la Commissione a coinvolgere appieno il Parlamento nelle attività della rete e dell'APPF; ritiene auspicabile l'istituzione di reti simili con i parlamenti nazionali degli Stati membri; ritiene inoltre che i parlamenti degli Stati membri e le autorità elettorali dovrebbero informare meglio il pubblico sui rischi di ingerenza nei processi elettorali nazionali; invita la Commissione a elaborare un codice di buone pratiche sui social media applicabile ai rappresentanti pubblici e alle autorità, volto a stabilire norme di condotta comuni, tenendo conto del fatto che i politici e i governi talvolta ricorrono alla disinformazione per fomentare un'ostilità ideologica;

    71.

    osserva che il Parlamento europeo ha elaborato una strategia per le elezioni europee del 2024 che include un approfondimento sulla prevenzione e sul contrasto della manipolazione delle informazioni prima delle elezioni, senza interferire nel dibattito politico o in un più ampio confronto sociale e nel pieno rispetto dell'indipendenza del mandato dei membri; sottolinea che tale strategia dovrebbe puntare sul potenziamento delle azioni già intraprese da parte del Parlamento, comprese quelle che coinvolgono la task force sulla disinformazione, e invita pertanto a stanziare le risorse necessarie per l'attuazione delle diverse misure;

    72.

    sottolinea l'estrema importanza di proteggere la sicurezza, la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture elettorali, tra cui i sistemi informatici, le macchine e le apparecchiature di voto, le reti e le procedure degli uffici elettorali, le banche dati di registrazione degli elettori e le strutture di archiviazione; sottolinea che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono sempre più diffuse nella gestione delle elezioni e nei processi democratici; prende atto che per rispondere efficacemente alle sfide elettorali emergenti gli organi di gestione delle elezioni devono adottare nuove modalità di lavoro che rafforzino la loro capacità di prevenire i rischi e dimostrare resilienza anche in un ambiente digitale complesso; chiede che gli Stati membri dell'UE e i governi locali dispongano di un insieme di servizi e strumenti per combattere la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri; rileva che, quando si svolgono le elezioni, le schede elettorali cartacee dovrebbero avere una traccia cartacea verificabile ed essere soggette ad audit indipendenti che garantiscano l'accuratezza dei risultati; sottolinea il ruolo fondamentale dell'osservazione elettorale e degli osservatori elettorali indipendenti;

    Finanziamento occulto di attività politiche da parte di attori e donatori stranieri

    73.

    ribadisce la propria preoccupazione in merito alle periodiche rivelazioni riguardanti gli ingenti finanziamenti stanziati dalla Russia a favore di partiti politici, esponenti politici ed ex politici e funzionari in diversi paesi democratici nel tentativo di interferire con i processi nazionali e acquisire influenza sugli stessi; esprime preoccupazione per i legami della Russia con diversi partiti politici ed esponenti politici nell'UE e per la sua ampia ingerenza nei movimenti secessionisti nei territori europei e nell'UE, come in Catalogna, dove le autorità competenti sono esortate a condurre un'indagine globale, e suggerisce che il Centro europeo di eccellenza per la lotta alle minacce ibride (Hybrid CoE) di Helsinki conduca uno studio su questo caso specifico;

    74.

    osserva che la rete europea di cooperazione in materia elettorale sta procedendo alla mappatura dei finanziamenti stranieri negli Stati membri dell'UE e auspica di essere informato in merito a tali sforzi; chiede il divieto di finanziamenti esteri da parte di paesi al di fuori dell'UE; invita la rete a individuare norme comuni dell'UE per quanto riguarda l'organizzazione di campagne politiche e il finanziamento dei partiti politici, anche da parte di paesi terzi, in particolare norme che consentano di colmare le lacune evidenziate nella relazione della commissione speciale INGE 1 approvata il 9 marzo 2022 e che si applicherebbero alle legislazioni nazionali in materia elettorale in tutti gli Stati membri, compresi i meccanismi di applicazione; invita gli Stati membri ad affrontare con urgenza la questione delle donazioni di paesi terzi destinate ai partiti politici nazionali, al fine di colmare le lacune esistenti nelle rispettive legislazioni;

    75.

    prende atto dei negoziati legislativi in corso sullo statuto e il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee; auspica che tali negoziati consolideranno il mandato dell'APPF, in particolare per garantire che le transazioni finanziarie in provenienza da paesi terzi e destinate al sistema politico dell'UE siano limitate, trasparenti e soggette a controlli più rigorosi e si traducano in un quadro aggiornato, che dovrebbe rafforzare il ruolo dei partiti politici dell'UE nel contesto democratico europeo e limitare l'ingerenza di potenze straniere; ribadisce la necessità di un approccio equilibrato e proporzionato per consentire ai partiti politici di paesi terzi affini, compresi i paesi membri del Consiglio d'Europa, purché siano dotati di pieni diritti di rappresentanza in seno a quest'ultimo, di partecipare attraverso l'adesione e contributi, rafforzando ulteriormente nel contempo la trasparenza dei finanziamenti e del processo decisionale e limitando al tempo stesso il rischio di ingerenze da parte di entità straniere non democratiche o Stati ad alto rischio;

    76.

    rammenta che l'APPF dovrebbe disporre delle risorse necessarie, in particolare dal punto di vista umano e informatico, per consentirle di svolgere i propri compiti attuali ed eventuali compiti futuri previsti dalla normativa, che potranno essere eseguiti efficacemente soltanto con sufficiente personale aggiuntivo;

    77.

    prende atto dell'attività legislativa in corso in materia di trasparenza e targeting della pubblicità politica; sottolinea l'importanza di questa proposta di regolamento, che porrà un freno alle tecniche poco trasparenti di pubblicità politica, e sottolinea la necessità che i colegislatori adottino tale proposta in tempo utile prima delle elezioni europee del 2024; ribadisce, a tale proposito, l'auspicio che sia vietato l'acquisto di annunci pubblicitari da parte di attori esterni all'UE e allo spazio economico europeo (SEE) e che siano garantite la trasparenza e la non discriminazione, mediante un'adeguata etichettatura, per quanto riguarda l'acquisto di messaggi di pubblicità politica online da parte di attori interni all'UE; pone in evidenza la necessità che i partiti politici europei possano condurre campagne online e in tutta l'UE in vista delle elezioni europee, limitando nel contempo il rischio di ingerenze straniere;

    Cibersicurezza e resilienza nei confronti degli attacchi informatici connessi ai processi democratici

    78.

    è preoccupato per il grave aumento degli attacchi informatici, in particolare per il recente attacco distribuito di negazione del servizio (distributed denial-of-service — DDoS) contro il sito web del Parlamento europeo il 23 novembre 2022, rivendicato da un gruppo di hacker pro-Cremlino, e per il possibile hackeraggio di tre deputati al Parlamento europeo e di oltre 50 funzionari della Commissione attraverso il software Pegasus; chiede pertanto di rafforzare le capacità di resilienza e protezione delle istituzioni dell'UE nel settore digitale, in particolare in vista delle elezioni del Parlamento europeo;

    79.

    accoglie con favore l'accordo in merito alla direttiva NIS2 e ritiene che essa affronti la questione del coordinamento tra gli Stati membri; invita gli Stati membri a garantire una cooperazione rafforzata e a condividere le migliori pratiche in seno al gruppo di cooperazione NIS, in particolare per quanto concerne la sicurezza informatica durante le elezioni; chiede che le infrastrutture elettorali siano considerate infrastrutture critiche; reputa necessario adottare ulteriori misure legislative per proteggere efficacemente la sicurezza della catena di approvvigionamento europea delle TIC da fornitori rischiosi e per proteggerla dal furto di proprietà intellettuale per via informatica;

    80.

    accoglie con favore la proposta della Commissione di nuove norme per una cibersicurezza e una sicurezza delle informazioni comuni in seno alle istituzioni, agli organi e agenzie dell'UE; plaude, in linea con la relazione speciale della Corte dei conti europea del marzo 2022, alla creazione di un nuovo comitato per la cibersicurezza interistituzionale, al rafforzamento delle capacità di cibersicurezza e alla promozione di valutazioni periodiche della maturità e di una migliore «igiene informatica»; sottolinea l'esigenza di un coordinamento efficiente, puntuale e rigoroso tra le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE attraverso le strutture esistenti, quali la squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie europee (CERT-EU) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA); ritiene che tali strutture dovrebbero essere rafforzate e che debba essere garantito un migliore coordinamento; invita tali organi e agenzie e la Commissione a informare regolarmente il Parlamento in merito alle conclusioni e ai risultati futuri concernenti la sicurezza informatica e la sicurezza delle informazioni nell'UE; chiede che, nel momento in cui il presente regolamento entrerà in vigore e successivamente ogni anno, sia realizzato un audit completo sulla sicurezza informatica volto a determinare se le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE hanno un controllo sufficiente sulla sicurezza dei propri sistemi e dispositivi TIC, compresa una valutazione dei rischi, delle vulnerabilità e delle minacce, sulla scorta di test di penetrazione, affidata a una terza parte esterna leader e verificata, tenendo conto dei requisiti delle istituzioni in materia di sicurezza delle informazioni; ritiene che i rischi e le vulnerabilità segnalati debbano essere mitigati nell'ambito degli aggiornamenti di cibersicurezza e che le raccomandazioni della valutazione dovrebbero essere attuate attraverso le rispettive politiche in materia di cibersicurezza;

    81.

    invita la Commissione e l'ENISA a procedere a una mappatura degli organismi, delle agenzie e delle altre organizzazioni europee esistenti e previsti che si occupano di sicurezza informatica e a proporre soluzioni per colmare potenziali lacune;

    82.

    si rivolge al Consiglio, alla Commissione e al SEAE affinché rafforzino i controlli informatici dei canali di comunicazione strategica (ad esempio i canali militari in tempo di guerra e le missioni PSDC);

    83.

    riconosce che, quando si parla di attacchi informatici, la prevenzione è necessaria ma non sufficiente; ritiene che una risposta accuratamente mirata sia fondamentale per contrastare gli attacchi informatici; è dell'avviso che l'UE dovrebbe affrontare gli attacchi informatici considerando i seguenti aspetti:

    a)

    la necessità di una migliore capacità di risposta e resilienza agli attacchi informatici;

    b)

    la necessità di flessibilità nelle situazioni critiche, rispettando lo Stato di diritto e i diritti fondamentali;

    c)

    la necessità di norme comuni per garantire il coordinamento efficiente; esorta pertanto gli Stati membri ad accelerare l'attuazione delle direttive CER e NIS2;

    d)

    la necessità di condividere le informazioni tra gli Stati membri e al loro interno, in particolare per quanto concerne le vulnerabilità di sicurezza, tenendo conto dell'esigenza di impedire la diffusione pubblica del livello di protezione critica;

    e)

    la necessità di effettuare ricerca e investimenti nelle nuove tecnologie suscettibili di accrescere la ciberresilienza;

    f)

    la necessità di coinvolgere attori quali le organizzazioni della società civile, il settore privato e altri partner in modo sicuro e sostenibile;

    g)

    invita pertanto gli Stati membri ad adottare un atteggiamento più proattivo e ad ampliare le loro capacità nel ciberspazio sulla base dei principi di «impegno persistente» e «difesa anticipata», in stretto coordinamento con gli Stati membri e in consultazione con le pertinenti controparti dell'UE;

    L'impatto delle ingerenze sui diritti delle minoranze e di altri gruppi vulnerabili

    84.

    ricorda che le ingerenze straniere sono spesso collegate a obiettivi politici contrari all'UE e ai suoi valori democratici, in quanto celano palesi violazioni dei diritti umani, limitano i diritti delle donne e delle comunità LGBTIQ+ e fomentano l'odio nei confronti delle minoranze, dei migranti e delle persone più vulnerabili;

    85.

    deplora la strumentalizzazione politica della questione migratoria e del suo uso nelle ingerenze e nelle campagne di disinformazione; chiede che sia garantita la gestione efficiente delle frontiere esterne dell'UE nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;

    86.

    manifesta preoccupazione per il fatto che la comunità LGBTIQ+ continui a essere un bersaglio di ingerenze straniere e campagne di disinformazione; esprime altresì preoccupazione per la situazione della comunità LGBTIQ+ in diversi Stati membri, come la Slovacchia, l'Ungheria e la Polonia, e per la relativa disinformazione diffusa dai media di proprietà statale e dalle organizzazioni di estrema destra; deplora il fatto che la disinformazione e l'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTIQ+ siano stati il motivo principale che ha portato all'omicidio di due giovani in Slovacchia nell'ottobre 2022; invita a sviluppare programmi a lungo termine a sostegno delle organizzazioni locali di base e delle iniziative dei cittadini per contribuire a sviluppare la resistenza della popolazione all'estremismo di destra;

    87.

    esprime preoccupazione per i tentativi della disinformazione russa di minare il sostegno della società europea ai rifugiati ucraini; invita le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE e le autorità nazionali a monitorare e a smascherare la disinformazione russa sui rifugiati ucraini e sulla guerra in Ucraina;

    88.

    invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare i partenariati con le ONG e le organizzazioni internazionali che operano sul campo per monitorare il lavoro minorile e rallentare la diffusione della disinformazione in materia (ad esempio per quanto riguarda il coinvolgimento di minori nei conflitti armati);

    89.

    chiede nuovamente un sistema che faciliti la condivisione di materiale nelle lingue regionali e minoritarie; accoglie in tal senso con favore il sostegno della Commissione all'azione pilota denominata «Uguaglianza linguistica europea (ELE)»; reputa necessario adottare ulteriori provvedimenti per garantire una risposta efficace alle ingerenze ai danni delle minoranze; invita inoltre l'UE e gli Stati membri a predisporre una verifica dei fatti accessibile al fine di lottare contro la disinformazione e fornire accesso alle informazioni in tutti i formati possibili alle persone con disabilità;

    90.

    ribadisce la necessità di un'azione mirata, attraverso un quadro giuridico armonizzato dell'UE, contro la diffusione della disinformazione e dell'incitamento all'odio in relazione a questioni concernenti il genere, le persone LGBTIQ+, i rom, altre minoranze, gli immigrati, i rifugiati e le persone con disabilità, nonché le comunità religiose; ribadisce l'invito alla Commissione a elaborare e attuare strategie volte a ostacolare il finanziamento di gruppi, movimenti e individui anti-gender che diffondono attivamente la disinformazione o che prendono parte ad attività di manipolazione delle informazioni ai danni delle persone LGBTIQ+, dei diritti delle donne, delle minoranze, dei rifugiati, delle persone con disabilità e delle questioni che li riguardano, al fine di dividere la società;

    91.

    manifesta preoccupazione per il fatto che i diritti delle donne siano presi particolarmente di mira dalla disinformazione, in particolare dalla disinformazione in ambito sanitario, e dalle ingerenze straniere; chiede un'indagine completa sulle fonti di finanziamento delle campagne di disinformazione di genere; ribadisce il suo appello a creare sistemi di allarme rapido attraverso i quali sia possibile segnalare e individuare le campagne di disinformazione di genere;

    92.

    invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare misure per rafforzare i media indipendenti in lingua russa facilmente accessibili alle comunità russofone; si appella inoltre alla Commissione e agli Stati membri affinché sostengano gli opinionisti indipendenti al fine di contrastare l'influenza della propaganda dei paesi terzi sulle minoranze in Europa;

    Ingerenze attraverso attori globali tramite l'elite capture, le diaspore nazionali, le università e gli eventi culturali

    93.

    denuncia con la massima fermezza i presunti tentativi di paesi stranieri, tra cui il Qatar e il Marocco, di influenzare deputati, ex deputati e membri del personale del Parlamento europeo attraverso atti di corruzione, che costituiscono una grave ingerenza straniera nei processi democratici dell'UE; sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi per migliorare la trasparenza e l'integrità delle istituzioni dell'UE e per combattere la corruzione, la manipolazione, l'influenza e le campagne di ingerenza; ribadisce l'invito ad aggiornare le norme in materia di trasparenza ed etica, mappando i finanziamenti stranieri destinati alle attività di lobbying associate all'UE, compreso il finanziamento delle organizzazioni senza scopo di lucro, e a regolamentare e monitorare adeguatamente i gruppi di amicizia; ribadisce la necessità di sospendere immediatamente tutti i lavori sui fascicoli legislativi relativi al Qatar e al Marocco, nonché di sospendere i titoli di accesso dei rappresentanti di interessi di entrambi i paesi, fino a quando le indagini giudiziarie non avranno fornito informazioni e chiarimenti pertinenti e non avranno stabilito quali fascicoli potrebbero essere stati compromessi in ragione di tale ingerenza straniera;

    94.

    accoglie con favore la proroga del mandato e il mandato aggiornato della commissione speciale ING2 e si attende che quest'ultima elabori una relazione incisiva che individui le carenze delle norme del Parlamento europeo in materia di trasparenza, etica, integrità e corruzione e presenti proposte di riforma per combattere efficacemente la corruzione e altri mezzi utilizzati da attori stranieri per influenzare i processi decisionali europei, tenendo presente che qualsiasi potenziale obbligo di divulgazione rafforzato dovrebbe essere ponderato con la necessità di proteggere determinati individui e gruppi vulnerabili;

    95.

    si rammarica del fatto che le raccomandazioni della relazione ING1 relative alla necessità di introdurre norme più rigorose in materia di trasparenza, mappare i finanziamenti stranieri destinati alle attività di lobbying associate all'UE e garantire che tali finanziamenti siano registrati in modo da consentire di identificare i finanziamenti provenienti da governi stranieri non siano ancora state attuate;

    96.

    rammenta gli impegni assunti dalla presidente della Commissione durante il discorso sullo stato dell'Unione in relazione alla necessità di aggiornare il quadro normativo dell'UE per la lotta alla corruzione; ritiene che tale aggiornamento dovrebbe riguardare in particolare l'elite capture da parte di soggetti stranieri, il fenomeno delle porte girevoli e il traffico d'influenza, in modo da impedire agli attori stranieri di interferire con il sistema politico dell'UE; invita altresì la Commissione a inasprire le sue norme per prevenire l'elite capture da parte di governi autocratici o ad alto rischio o di entità sotto il loro controllo, e ad affrontare la questione dell'elite capture nelle relazioni annuali sullo Stato di diritto; rammenta i suoi ripetuti appelli a istituire un nuovo regime di sanzioni permanente volto a colpire individui ed entità responsabili di corruzione su larga scala;

    97.

    prende atto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 novembre 2022 nella causa C-37/2013 (26), che invalida una disposizione della quinta direttiva antiriciclaggio (27), in base alla quale gli Stati membri dovevano garantire che le informazioni sulla proprietà effettiva delle imprese fossero sempre accessibili a qualsiasi membro del pubblico; sottolinea che i registri delle informazioni sulla titolarità effettiva sono uno strumento essenziale per le organizzazioni della società civile, i ricercatori, gli inquirenti e i giornalisti per individuare presunti casi di corruzione e interessi commerciali illeciti, e che la restrizione dell'accesso a tali registri limita fortemente il futuro monitoraggio da parte del pubblico della titolarità reale; ritiene che tale invalidamento limiti l'operato di un'ampia gamma di professionisti che lottano contro la corruzione e il riciclaggio di denaro; invita la Commissione a trovare modalità adeguate per garantire che le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese siano accessibili al pubblico; sollecita la Commissione a proporre misure nel quadro della direttiva antiriciclaggio al fine di limitare l'uso del denaro contante in modo da scoraggiare l'uso di denaro illegittimo e prevenire in tal modo la corruzione; si rammarica del fatto che alcuni Stati membri abbiano utilizzato tale sentenza come un pretesto per sospendere del tutto l'accesso ai registri;

    98.

    è dell'avviso che i dati sull'ingerenza straniera attraverso rappresentanti di interessi a livello dell'UE dovrebbero essere ampiamente disponibili e presentati in modo chiaro; accoglie con favore le modifiche introdotte in merito dall'accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 su un registro per la trasparenza obbligatorio (28); raccomanda, tuttavia, di inserire una sezione specifica sulle ingerenze straniere nel registro per la trasparenza dell'UE o di istituire un registro delle ingerenze straniere; ritiene che il registro per la trasparenza dell'UE debba includere un elenco di paesi ad alto rischio; raccomanda requisiti e incentivi più rigorosi per la registrazione delle potenze straniere; ritiene che siano necessari requisiti rafforzati in materia di registrazione e comunicazione per le organizzazioni della società civile, le società di consulenza, le agenzie, le fondazioni, i gruppi di riflessione e le società private che ricevono finanziamenti esteri;

    99.

    invita il segretariato del registro per la trasparenza dell'UE a bandire i soggetti aventi relazioni dirette o indirette con il governo russo, ai sensi della decisione del Consiglio del 3 giugno 2022 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (29); chiede che le stesse misure siano applicate alla Bielorussia;

    100.

    ribadisce la propria preoccupazione per i partenariati tra le università e soggetti cinesi, compresi gli Istituti Confucio, ma soprattutto le strutture di ricerca legate al complesso militare cinese, e per il rischio che tali partenariati possono comportare per la libertà accademica e la protezione della proprietà intellettuale; è preoccupato per le recenti conclusioni (30) in base alle quali un numero considerevole di ricercatori europei che si occupano di intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, circuiti integrati, ricerca spaziale, ricerca sui nuovi materiali, neuroscienza e biotecnologia è direttamente finanziato dalla Repubblica popolare cinese; ribadisce l'invito alle autorità e agli istituti di ricerca degli Stati membri a rivedere tali partenariati e, laddove le presunte attività di spionaggio o ingerenza siano confermate, ad adottare misure volte a far rispettare e a salvaguardare la sovranità economica e politica dell'Europa, anche negando finanziamenti o revocando licenze agli istituti associati; ribadisce che la libertà accademica è un valore fondamentale di ogni società democratica; esorta gli Stati membri a utilizzare meglio i meccanismi esistenti al fine di proteggere le conoscenze scientifiche, industriali e tecniche e ad estenderli alle scienze umane e sociali; chiede maggiore trasparenza nel finanziamento delle attività di ricerca e nel sostegno finanziario che ricevono, in particolare attraverso l'istituzione di procedure di dovuta diligenza per valutare se il finanziamento estero dei progetti rappresenti una minaccia per la sicurezza;

    101.

    evidenzia che la Cina sta cercando di combinare la ricerca scientifica civile e quella militare nel quadro del programma di integrazione civile-militare; chiede l'immediata cessazione dell'attuale cooperazione con gli istituti di ricerca direttamente finanziati dalle forze armate cinesi o che hanno rapporti con esse, e che sia fatto il punto sulle conoscenze scientifiche di cui la Cina potrebbe essere venuta in possesso; accoglie con favore la pubblicazione, da parte della Commissione europea, degli orientamenti per contrastare le ingerenze straniere nel campo della ricerca e dell'innovazione, ma suggerisce che siano applicate misure proporzionate agli istituti accademici e di ricerca e che sia garantita una maggiore trasparenza nell'ambito dei partenariati con l'estero; esprime preoccupazione per la legge cinese sull'intelligence nazionale, che impone ai ricercatori cinesi presso le università occidentali di condividere le loro conoscenze con lo Stato, e per il ricorso della Cina allo spionaggio quale strumento per ottenere conoscenze al fine di portare avanti i suoi obiettivi economici e militari; chiede impegni obbligatori ai fini di una maggiore diligenza e conformità nella cooperazione accademica con le università e i ricercatori cinesi e che qualsiasi cooperazione con le università cinesi sia sottoposta a una valutazione completa dei rischi per la sicurezza;

    102.

    esprime preoccupazione per le attività in corso degli uffici di Russkiy Dom (Casa russa), finanziate dall'agenzia federale russa Rossotrudnichestvo, sanzionata dall'UE, i cui progetti fuorvianti diffondono disinformazione, propaganda e l'agenda del Cremlino tra la società civile dell'UE;

    103.

    accoglie con favore la pubblicazione, da parte della Commissione, di un pacchetto di strumenti dedicato alle modalità per attenuare le ingerenze straniere nel campo della ricerca e dell'innovazione, al fine di aiutare le università e le organizzazioni di ricerca europee a rilevare e prevenire le ingerenze straniere, rimanendo nel contempo aperte ai partenariati; invita la Commissione a includere gli istituti accademici e di ricerca nel pacchetto sulla difesa della democrazia; sollecita la Commissione e gli Stati membri a coordinare ulteriormente le azioni in questo settore, in particolare per rafforzare il ruolo dei responsabili delle questioni etiche e di sicurezza negli istituti di istruzione superiore; invita la Commissione a continuare a sviluppare orientamenti per una sicurezza della ricerca e delle conoscenze affidabile, al fine di sostenere l'integrità della collaborazione internazionale nel settore della ricerca con le organizzazioni europee; evidenzia il potenziale di un registro o di una banca dati di possibili agenti dormienti o stranieri di Stati ad alto rischio presenti presso università e organizzazioni di ricerca europee;

    104.

    esprime preoccupazione per le recenti segnalazioni riguardanti l'istituzione di stazioni di polizia cinesi nell'UE; invita gli Stati membri e le autorità dell'UE a indagare sulla presunta esistenza di tali stazioni di polizia e a intraprendere azioni coordinate nei confronti di qualsiasi attività illegale associata al dipartimento del lavoro del Fronte unito cinese in Europa; ribadisce che tali stazioni costituiscono una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati membri interessati e dell'Unione in generale e dovrebbero pertanto essere vietate; invita gli Stati membri a chiuderle immediatamente; condanna la pratica di minacciare le persone che vivono nell'Unione europea, in particolare la diaspora cinese e i gruppi politici dissidenti, nonché la detenzione dei loro familiari in Cina, al fine di costringere le persone che vivono all'estero a fare ritorno in Cina;

    105.

    esprime preoccupazione per le accuse di operazioni illegali di polizia sul suolo estero, che sfuggono alla cooperazione bilaterale ufficiale giudiziaria e di polizia; invita la Commissione a indagare sulle cosiddette stazioni di servizio della polizia cinese all'estero presenti nell'UE, che avrebbero convinto migliaia di sospetti latitanti a rientrare in Cina, e ad adottare gli opportuni provvedimenti al riguardo; chiede alle autorità cinesi e alle ambasciate cinesi negli Stati membri dell'UE di aderire alle procedure internazionali standard;

    106.

    denuncia i segnali di ingerenza e di persecuzione da parte della Turchia nei confronti di attivisti politici, leader dell'opposizione e minoranze all'interno dell'UE; condanna la nuova proposta di legge sulla disinformazione della Turchia, che rappresenta una minaccia per la libertà di parola nel paese;

    107.

    deplora la diffusione della disinformazione e l'uso oppressivo di Internet da parte del regime iraniano per nascondere le gravi violazioni dei diritti umani, la violenza contro i manifestanti e gli abusi di potere; è preoccupato per le ingerenze da parte di organizzazioni islamiche, con il sostegno di Stati stranieri;

    108.

    esprime preoccupazione per le sempre più frequenti attività di ingerenza da parte delle agenzie di intelligence di Stati stranieri autoritari nell'UE, in particolare a Bruxelles; ribadisce l'invito alle autorità nazionali a rivedere e aggiornare i propri quadri antispionaggio; accoglie con favore, a tale riguardo, l'annunciata modernizzazione del quadro antispionaggio da parte del governo belga e chiede un rafforzamento della capacità del Centro UE di situazione e di intelligence (INTCEN) in modo che possa svolgere il suo mandato di controspionaggio e approfondire la cooperazione con le autorità nazionali; invita le autorità competenti per l'immigrazione a essere più attente nel controllare il personale di imprese straniere, quali TASS e COSCO, provenienti da paesi ad alto rischio, al momento della richiesta del visto di lavoro; invita altresì le autorità competenti in materia di immigrazione a coordinarsi maggiormente tra loro in modo da rendere più difficili gli spostamenti dei funzionari di intelligence stranieri sotto falsa identità;

    109.

    esprime preoccupazione riguardo a una recente inchiesta del New York Times che accusa il Movimento imperiale russo, un gruppo suprematista, di aver organizzato una campagna d'invio di lettere-bomba a cittadini spagnoli di spicco alla fine del 2022, con l'aiuto del GRU, il servizio di intelligence militare russo; mette in guardia contro il rischio di spionaggio negli aeroporti francesi, come quelli di Strasburgo, Bordeaux, Brest, Quimper e Tolosa, che si affidano alla società cinese produttrice di apparecchiature Nuctech, legata al regime cinese e al suo complesso militare-industriale, per il controllo dei bagagli; sottolinea che Nuctech è presente in 26 dei 27 Stati membri dell'UE e ricorda che la Lituania, gli Stati Uniti e il Canada hanno bandito l'azienda dai loro appalti pubblici;

    110.

    invita i partiti politici dell'UE a elaborare una forte risposta alle campagne d'odio e vessatorie nei confronti dei deputati al Parlamento europeo; invita l'amministrazione del Parlamento a elaborare una procedura interistituzionale da attuare laddove vengano rilevate siffatte campagne nei confronti di rappresentanti eletti dell'UE;

    Deterrenza, attribuzione delle responsabilità e contromisure collettive, comprese le sanzioni

    111.

    accoglie con favore le sanzioni a livello dell'UE e la capacità dei responsabili decisionali dell'UE di agire tempestivamente per limitare temporaneamente la diffusione di determinati canali di propaganda in seguito alla guerra di aggressione ingiustificata e illegale della Russia nei confronti dell'Ucraina e sottolinea la necessità di garantire un'attuazione coerente di dette sanzioni ed evitare che siano eluse; accoglie con favore l'allineamento di taluni paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE a tali misure; invita la Commissione a cooperare più strettamente con gli Stati membri per l'imposizione e l'attuazione di sanzioni; accoglie con favore la sentenza del Tribunale del 27 luglio 2022 nella causa T-125/22 RT France (31), con cui è stata respinta l'istanza di RT secondo cui il divieto di radiodiffusione sarebbe illegale, mantenendo pertanto il divieto di diffondere contenuti imposto a RT France; invita la Commissione e il Consiglio a includere le trasmissioni satellitari nel pacchetto di sanzioni contro la Russia, tra cui l'«agenzia di stampa» InfoRos affiliata al GRU, come affermato nella sua risoluzione del maggio 2022 (32), e a includere tutti i propagandisti di spicco del Cremlino negli elenchi di persone oggetto di sanzioni dell'UE; si rammarica che tali canali siano ancora in grado di diffondere le loro narrazioni sotto falsi pseudonimi o attraverso altri canali nell'Unione europea; condanna in particolare con forza l'apertura di un ufficio di RT (precedentemente Russia Today) a Belgrado e il lancio del suo servizio di informazione online in serbo, il che permette a questo attore malintenzionato di diffondere la sua disinformazione in tutta la regione; esorta a tal proposito le autorità serbe ad allinearsi alla decisione del Consiglio sulla sospensione delle attività di radiodiffusione di Sputnik e RT;

    112.

    accoglie con favore la proposta di direttiva della Commissione relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione (COM(2022)0684) e invita la Commissione a valutare la possibilità di incaricare la Procura europea di garantire indagini e azioni penali coerenti e uniformi in relazione a tali reati in tutta l'UE; chiede che l'INTCEN dell'UE sia dotato di maggiori risorse per contribuire all'informazione sulle sanzioni dell'UE e all'applicazione di queste ultime, nonché per migliorare lo scambio di informazioni forensi e coordinare in modo più efficace la politica di attribuzione;

    113.

    esprime preoccupazione per le crescenti manipolazioni dei sistemi di identificazione automatica (AIS) effettuate allo scopo di compromettere i dati GPS e manipolare la posizione delle navi, consentendo ad alcuni attori di eludere le sanzioni; invita la Commissione a imporre protocolli di sicurezza AIS più severi e chiede di includere la tecnologia di spoofing degli AIS nel regime UE di controllo delle esportazioni a duplice uso;

    114.

    ribadisce l'invito a imporre costi a carico dei responsabili di ingerenze straniere sulla base di una solida capacità di attribuzione delle responsabilità; prende atto della riflessione in corso basata sulle conclusioni del Consiglio del giugno 2022 relative all'elaborazione di un insieme di strumenti per integrare il pacchetto di strumenti dell'UE contro le minacce ibride e il pacchetto di strumenti in ambito informatico, affrontando in particolare le attività che riguardano la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri; osserva che il pacchetto di strumenti per la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri avrebbe dovuto essere introdotto nell'autunno 2022; è fermamente convinto che tale pacchetto dovrebbe includere un regime specifico di sanzioni per la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri e misure per rafforzare la capacità di attribuzione delle istituzioni europee e dei governi nazionali; osserva che tali misure dovrebbero includere orientamenti per le sanzioni nazionali contro la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri ed essere applicate dagli Stati membri in modo coordinato; invita gli Stati membri a discutere la possibilità di ricorrere alla votazione a maggioranza qualificata in sede di irrogazione di sanzioni nei confronti di Stati ad alto rischio; osserva che il valore aggiunto del pacchetto di strumenti contro le minacce ibride e della proposta di pacchetto di strumenti contro la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, rispetto al pacchetto di strumenti in ambito informatico, risiederà nel raggiungimento di un accordo su norme di comportamento responsabile degli attori statali che offrono una migliore interpretazione di ciò che costituisce una violazione dei principi del diritto internazionale, quali la sovranità e la non ingerenza negli affari interni di uno Stato membro;

    115.

    ribadisce l'importanza della capacità dell'UE di difendersi dagli attacchi di disinformazione e di contrastare le ingerenze straniere; chiede, a tale proposito, che siano forniti finanziamenti sufficienti e siano colmate eventuali carenze sul piano degli investimenti e su quello normativo; invita gli Stati membri ad aggiornare, se necessario, i loro quadri giuridici per introdurre una base giuridica che sanzioni le ingerenze straniere da parte di paesi ad alto rischio; accoglie con favore l'introduzione di tale base giuridica nel progetto di codice penale belga, che consentirà una migliore protezione delle istituzioni europee sul suo territorio;

    116.

    invita gli Stati membri e la Commissione a valutare in che modo contrastare la disinformazione da parte di singoli attori all'interno dell'UE, come gli influencer sui social media o i politici che promuovono la disinformazione per conto di Stati ad alto rischio, ecc.; pone in evidenza la potenziale necessità di mettere a punto un regime di sanzioni nei confronti dei responsabili di manipolazione delle informazioni e ingerenze da parte di attori stranieri all'interno dell'UE;

    Vicinato, cooperazione globale, multilateralismo

    117.

    manifesta preoccupazione per i tentativi della Russia di manipolare la narrazione riguardo alla sicurezza alimentare ed energetica globale, tentativi che sono stati ripresi da altri canali di comunicazione, tra cui perlopiù organi di informazione cinesi e, in alcuni casi, Al Jazeera, incolpando l'Occidente per l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari a causa delle sanzioni contro la Russia; sottolinea che tali narrazioni distorte hanno ottenuto una vasta eco, soprattutto nel Sud globale e in alcuni paesi candidati e potenziali candidati; rammenta che la Russia è l'unica responsabile della devastazione della produzione agricola e del commercio in Ucraina a causa della guerra di aggressione contro il paese; invita pertanto il SEAE ad adottare ulteriori misure per contrastare la diffusione di narrazioni distorte nel Sud globale promossa da Russia e Cina, anche rafforzando gli strumenti e le risorse a disposizione della divisione StratCom e delle missioni e operazioni PESC/PSDC e attraverso una maggiore cooperazione e un migliore coordinamento con gli Stati Uniti e con i partner che condividono i nostri stessi principi; ritiene che l'UE dovrebbe collaborare strettamente con l'Ucraina per contrastare le narrazioni distorte provenienti dalla Russia; invita pertanto le istituzioni dell'UE a fornire sostegno alle attività diplomatiche dell'Ucraina nel Sud globale; chiede una più stretta cooperazione con le organizzazioni regionali del Sud del mondo, come l'Unione africana e l'ASEAN, al fine di procedere allo scambio delle migliori pratiche per contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri;

    118.

    ricorda che molte campagne di manipolazione delle informazioni e buona parte della propaganda sponsorizzata dallo Stato hanno come bersaglio paesi che compiono scelte strategiche riguardo ai propri processi di riforma democratica e al proprio orientamento filoeuropeo; sottolinea l'importanza di una comunicazione proattiva, efficace e trasparente e chiede una collaborazione più stretta in materia di comunicazione strategica con le organizzazioni e i paesi partner per contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri nei paesi in via di adesione e nelle zone che rivestono un'importanza strategica, come i Balcani occidentali e i paesi del partenariato orientale; ritiene che l'UE dovrebbe interagire maggiormente con gli Stati Uniti per quanto concerne i paesi vicini al fine di costruire società democratiche resilienti; ricorda che la stabilità di tali paesi è una questione di pace e sicurezza;

    119.

    chiede pertanto misure strategiche e proattive per contrastare le minacce ibride e prevenire le ingerenze di terzi nei processi politici ed elettorali e in altri processi democratici dei paesi in via di adesione; invita inoltre a profondere sforzi per aumentare la resilienza di tali paesi alle campagne di manipolazione delle informazioni e ingerenza da parte di attori stranieri e incoraggiare i paesi candidati e potenziali candidati a prendere provvedimenti incisivi per contrastare la disinformazione manipolativa, la propaganda ostile e altre minacce ibride;

    120.

    deplora la mancanza di progressi e la continua lentezza del processo di allargamento nei Balcani occidentali, che hanno portato a un calo del sostegno a favore dell'UE e causato frustrazione tra la popolazione della regione; condanna il proseguimento dei tentativi russi di esercitare influenza sui Balcani occidentali, che va inteso come parte di una strategia più ampia di promozione dell'autoritarismo in Europa; osserva inoltre che la narrazione filorussa si sta diffondendo attraverso i media di proprietà serba e ungherese nei Balcani occidentali; esprime preoccupazione per le recenti conclusioni secondo cui la Serbia sarebbe il paese più vulnerabile all'ingerenza straniera ostile nei Balcani occidentali, in particolare in provenienza dalla Russia e dalla Cina, e non avrebbe ancora attuato le sanzioni nei confronti della Russia né si sarebbe allineata alla politica estera dell'UE;

    121.

    invita la Commissione a chiarire, nella sua prossima valutazione del GDPR, se e in che modo il GDPR incida sulla condivisione delle informazioni al fine di combattere la manipolazione delle informazioni tra attori pubblici, privati e accademici nell'Unione e in cooperazione con partner che condividono i nostri stessi principi;

    122.

    ritiene che la strategia «Global Gateway» costituirà un importante strumento geopolitico per intensificare il dialogo e le relazioni dell'UE con i partner del Sud globale, fornire una risposta all'influenza esercitata dalla Cina, attraverso la nuova via della seta, e da altri paesi terzi come la Russia e l'Iran, nonché per ottenere la fiducia dei paesi terzi e rinsaldare la fiducia nei paesi candidati al fine di rafforzare l'immagine dell'UE rispetto alla Russia e alla Cina; è dell'opinione che dovrebbe essere considerato un progetto geopolitico inteso a realizzare investimenti strategici che rispondano alle esigenze dell'Europa per la transizione verde e digitale, attraverso un solido nesso con la legge sulle materie prime critiche e la legge sui semiconduttori, e chiede alla Commissione di fare chiarezza sulle priorità dell'iniziativa «Global Gateway»; reputa della massima importanza agire come «Team Europa» nell'attuazione della strategia, garantendo un adeguato controllo democratico, il pieno coinvolgimento del Parlamento e un'azione coordinata tra tutte le istituzioni dell'UE e gli Stati membri nonché con il settore privato europeo; invita la Commissione e il SEAE a cooperare strettamente e a coordinarsi con altre iniziative di connettività che prevedono la partecipazione di partner che condividono i nostri stessi principi, quali Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud e Taiwan, al fine di garantire la salvaguardia dei diritti fondamentali;

    123.

    sostiene fermamente il lavoro svolto dalla divisione Comunicazione strategica, task force e analisi delle informazioni del SEAE e dalle sue task force geografiche; ritiene che occorra prestare maggiore attenzione alla definizione del panorama delle minacce nel contesto degli attori legati alle autorità cinesi, nonché nel vicinato orientale e meridionale dell'UE e oltre; accoglie con favore, in tale contesto, il lavoro svolto dal SEAE per rafforzare le capacità delle delegazioni dell'UE e delle missioni e operazioni PSDC di rispondere alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze da parte di attori stranieri, in stretta cooperazione con i partner internazionali; ritiene tuttavia che dovrebbero essere stanziate maggiori risorse per rafforzare il suo lavoro, sia presso la sede del SEAE che sul campo; chiede un ulteriore sviluppo delle capacità, compresa una formazione su misura per il personale della PSDC, una maggiore condivisione delle conoscenze e un maggiore coordinamento con le altre missioni, operazioni e delegazioni dell'UE, un migliore dialogo con i media e la società locali e una comunicazione proattiva e reattiva nelle lingue locali;

    124.

    accoglie con favore i meccanismi di cooperazione in essere con gli Stati Uniti, quali la cooperazione UE-USA in seno al Consiglio per il commercio e la tecnologia (TTC); prende atto con interesse della dichiarazione congiunta a seguito del Consiglio per il commercio e la tecnologia del 5 dicembre 2022 in cui si afferma, in particolare, che il gruppo di lavoro 5 sulla governance dei dati e le piattaforme tecnologiche e il gruppo di lavoro 6 sull'uso improprio della tecnologia che minaccia la sicurezza e i diritti umani si stanno coordinando per comprendere e affrontare la diffusione della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze da parte della Russia, in particolare nel contesto dell'aggressione russa all'Ucraina, e il suo impatto sui paesi terzi, in particolare in Africa e America latina; accoglie con favore l'impegno della Commissione di informare regolarmente il Parlamento in merito ai lavori del Consiglio per il commercio e la tecnologia e invita a proseguire gli sforzi tesi ad affrontare le sfide comuni in tali ambiti; invita altresì la Commissione e il SEAE a intensificare ulteriormente il lavoro con gli Stati Uniti per la condivisione delle migliori pratiche e delle conoscenze operative, nonché per l'elaborazione di definizioni e approcci comuni;

    125.

    ritiene che iniziative quali il Consiglio per il commercio e la tecnologia e il meccanismo di risposta rapida del G7 siano piattaforme importanti di cooperazione tra partner che condividono gli stessi principi per l'elaborazione di strumenti e la condivisione di migliori pratiche al fine di contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri; invita l'UE ad assumere un ruolo guida in tali iniziative di cooperazione per garantire l'elaborazione di norme globali comuni in linea con i valori europei; invita la Commissione e il SEAE a coinvolgere regolarmente il Parlamento, attraverso la sua amministrazione, nelle discussioni con i partner che condividono gli stessi principi e a individuare gli ambiti in cui il sostegno del Parlamento potrebbe offrire un valore aggiunto al processo; chiede una cooperazione più profonda tra i partner democratici, come gli Stati Uniti, e la promozione della cooperazione accademica al fine di evitare una situazione di dominio della Cina nel campo dello sviluppo dell'IA;

    126.

    chiede un contatto rafforzato e diretto tra le commissioni parlamentari specializzate nelle relazioni transatlantiche attraverso il dialogo legislativo transatlantico;

    127.

    accoglie con favore il codice di condotta globale delle Nazioni Unite; esorta il SEAE a rimanere strettamente coinvolto nel processo e a fare appello agli altri Stati membri delle Nazioni Unite in merito all'importanza di una consapevolezza comune delle sfide globali e alla necessità di un'intensa cooperazione; ritiene che il codice non dovrebbe concentrarsi unicamente sulle piattaforme, ma considerare anche altri attori statali e non statali; invita le piattaforme a stanziare maggiori risorse e capacità al monitoraggio di contenuti dannosi nelle lingue o nei dialetti locali; invita le piattaforme a includere approcci volti ad attenuare i rischi derivanti dall'IA e da altre tecnologie; ribadisce la necessità di salvaguardare i diritti fondamentali nel quadro del codice; ritiene che una modifica del diritto internazionale sarebbe estremamente difficile da apportare e, pertanto, suggerisce all'UE di cooperare a stretto contatto con i partner che condividono gli stessi principi per elaborare risposte internazionali alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze da parte di attori stranieri;

    128.

    esprime preoccupazione per la salvaguardia dei diritti fondamentali nel processo di elaborazione di una convenzione globale sulla criminalità informatica delle Nazioni Unite; invita la Commissione e il SEAE a garantire che le norme, i diritti e i valori europei siano rispettati nel processo, in particolare promuovendo la convenzione di Budapest quale standard globale; rammenta il pericolo che i processi per la lotta contro la disinformazione siano utilizzati quale pretesto per limitare la libertà dei mezzi di comunicazione;

    129.

    ricorda che tutte le azioni volte a contrastare le ingerenze straniere dovrebbero essere improntate nella misura massima possibile al rispetto delle organizzazioni della società civile, delle sentenze adottate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e non si dovrebbe abusare di tali azioni per giustificare e legittimare politiche restrittive, una preoccupazione, questa, che si estende anche agli Stati membri dell'UE; chiede un'applicazione più rigorosa dei criteri per sospendere o revocare accordi con paesi terzi, come nel caso di violazioni dei diritti umani, giacché l'attuale applicazione di tali criteri espone l'UE alle ingerenze straniere;

    130.

    condanna i tentativi da parte di società militari private, come il gruppo Wagner e altri gruppi armati, milizie e forze irregolari, tra cui i Kadyrovites e i Night Wolves, di influenzare i processi democratici in diversi paesi in tutto il mondo; condanna i recenti messaggi intimidatori e di minaccia inviati al Parlamento europeo dal gruppo Wagner; invita il Consiglio e gli Stati membri a includere le società militari private russe nell'elenco di terroristi dell'UE; sollecita il SEAE ad avviare un'iniziativa con i partner affini per contrastare i gruppi di attori non statali malintenzionati, quali il gruppo Wagner; sottolinea che i pacchetti di strumenti dell'UE esistenti dovrebbero includere risposte, come le sanzioni, nei confronti dei paesi terzi che finanziano o cooperano con società militari private in regioni vulnerabili;

    131.

    sottolinea l'importanza di una cooperazione stretta e continua con i paesi del partenariato orientale, segnatamente l'Ucraina e altri paesi candidati, ai fini del rafforzamento della resilienza agli attacchi ibridi; ritiene che tale cooperazione potenziale in materia di informazione potrebbe assumere un «formato Ramstein», sullo stampo del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina («gruppo Ramstein»), che riunirebbe esperti di media ucraini, dell'UE e di paesi terzi per discutere degli insegnamenti tratti dalla resilienza ucraina contro la guerra dell'informazione russa e sviluppare operazioni congiunte; incoraggia l'UE e i suoi Stati membri ad approfondire ulteriormente la cooperazione con Taiwan per contrastare le campagne di disinformazione e le operazioni di ingerenza;

    132.

    invita la Commissione e il SEAE a intensificare la cooperazione con altri partner che condividono gli stessi principi per lo sviluppo di meccanismi volti ad affrontare le ingerenze in ambito elettorale, ad esempio con le autorità elettorali di Taiwan, Canada, Australia e Brasile; chiede una maggiore cooperazione con la NATO ai fini del rafforzamento della resilienza tra gli Stati membri dell'UE e della NATO; chiede alle delegazioni dell'UE e alle ambasciate degli Stati membri nei paesi terzi di monitorare e mappare costantemente le tecniche e gli attori nel campo della disinformazione nei rispettivi paesi in cui hanno sede, attività per le quali dovrebbero ottenere le risorse necessarie, e di aiutare i paesi partner a sviluppare e rafforzare le loro infrastrutture elettorali critiche, nonché di definire standard ambiziosi che offrano un'interpretazione rafforzata del diritto internazionale esistente; ritiene necessario organizzare corsi di formazione aggiornati per i funzionari e i diplomatici dell'Unione in materia di manipolazione delle informazioni e ingerenze da parte di soggetti stranieri;

    133.

    ribadisce la raccomandazione di istituire poli regionali di comunicazione strategica al di fuori dell'UE, su iniziativa del SEAE e dotati di risorse finanziarie sufficienti; ritiene che tali poli multilingue dovrebbero rafforzare la voce dell'UE nelle regioni prioritarie (ossia i Balcani occidentali, la regione indo-pacifica, il Medio Oriente e il Nord Africa (MENA), l'America latina e l'Africa occidentale e orientale), migliorare i contatti con i media regionali e rispondere alla manipolazione delle informazioni e alle campagne di disinformazione sponsorizzate da attori stranieri a danno dei valori e degli interessi dell'UE; sottolinea che le attività dei poli dovrebbero inoltre sostenere le delegazioni dell'UE e le missioni diplomatiche degli Stati membri, offrire sinergie con i fornitori di servizi di media dell'UE presenti in tali regioni e dare priorità al dialogo con i media e i formatori d'opinioni locali;

    134.

    invita il SEAE e gli Stati membri a continuare a lavorare a stretto contatto con i partner che condividono gli stessi principi al fine di introdurre norme di comportamento responsabile degli attori statali e definizioni comuni e di sviluppare strumenti e normative volti a combattere la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri; invita il SEAE a rafforzare la cooperazione multilaterale e multipartecipativa con i paesi terzi, la società civile e l'industria nella lotta contro la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri attraverso partenariati con soggetti che condividono gli stessi principi e nelle sedi e nei dialoghi diplomatici di ampio respiro, garantendo nel contempo la salvaguardia dei diritti fondamentali in fase di elaborazione di strumenti volti a contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri; si rammarica che alcuni Stati membri dell'UE non abbiano ancora assegnato i posti vacanti di esperto nazionale presso il Centro europeo di eccellenza per la lotta contro le minacce ibride; invita gli Stati membri a nominare rappresentanti ed esperti nazionali per il Centro;

    135.

    sottolinea l'importanza della diplomazia e delle missioni parlamentari al fine di promuovere gli sforzi di smascheramento e gli interessi strategici dell'UE nei paesi terzi, nonché di comunicare in modo efficace con questi ultimi, in particolare in Africa e nella regione MENA; pone in evidenza l'enorme valore delle iniziative intraprese dal Parlamento e dai suoi servizi a sostegno della democrazia parlamentare nei paesi terzi attraverso il rafforzamento del funzionamento democratico dei parlamenti, la mediazione e il dialogo parlamentari, l'osservazione delle elezioni e la partecipazione a dibattiti con la società civile;

    136.

    pone in evidenza il potenziale dell'UE di contribuire alla creazione di una comunità globale di verificatori di fatti e alla definizione di norme globali di qualità per la verifica dei fatti ispirate al codice europeo di norme per le organizzazioni indipendenti di verifica dei fatti; ritiene inoltre necessario che l'UE sostenga gli sforzi di verifica dei fatti nei paesi candidati e nei paesi dell'allargamento;

    137.

    accoglie con favore il sostegno fornito attraverso il Fondo europeo per la democrazia, ma ritiene che l'UE debba intraprendere ulteriori azioni per sostenere il giornalismo indipendente in settori soggetti all'influenza di attori stranieri malintenzionati, come la Russia e la Cina, nonché per fornire sostegno strategico e finanziamenti strutturali alle ONG, alle organizzazioni della società civile, ai verificatori di fatti e ai media locali con sede al di fuori dell'UE, in particolare nei paesi ad alto rischio, nei paesi dell'allargamento e nei paesi candidati; ribadisce pertanto l'invito a creare un fondo europeo per i mezzi di comunicazione democratici a sostegno del giornalismo nei paesi dell'allargamento e del vicinato europeo e nei paesi candidati; osserva che molti giornalisti ucraini sono arrivati nell'UE insieme al crescente numero di rifugiati di guerra e chiede un sostegno su misura per il settore dei media ucraino, che è stato gravemente danneggiato dall'invasione russa; invita il SEAE a includere una dimensione parlamentare nelle proprie attività di sensibilizzazione e di rafforzamento delle capacità nei paesi del vicinato dell'UE, a sostegno delle organizzazioni della società civile e dei media indipendenti;

    138.

    ritiene che l'UE sia diventata un importante polo per le redazioni indipendenti russe e bielorusse, dal momento che tali paesi hanno soppresso i media indipendenti sul loro territorio; è dell'opinione che i media indipendenti possano contribuire a contrastare la disinformazione diffusa dal Cremlino e, a lungo termine, a rendere la Russia un paese più democratico, in pace con i suoi vicini; chiede pertanto alla Commissione di sviluppare un approccio strutturato a lungo termine che comprenda l'istituzione di una politica dotata di risorse finanziarie sufficienti che fornisca un sostegno fondamentale a lungo termine ai media e al giornalismo indipendenti russi e bielorussi in esilio;

    139.

    invita la Commissione e il SEAE a passare da un approccio neutrale in termini di paese a un approccio basato sul rischio e a non esitare a individuare e denunciare, nelle sedi internazionali come le Nazioni Unite, i paesi che hanno cercato di condurre campagne di ingerenza straniera, in modo da sensibilizzare gli altri paesi in merito ai rischi che questa pone;

    o

    o o

    140.

    incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

    (1)  Testi approvati, P9_TA(2022)0070.

    (2)  Testi approvati, P9_TA(2023)0030.

    (3)   GU C 347 del 9.9.2022, pag. 61.

    (4)  Testi approvati, P9_TA(2022)0406.

    (5)   GU C 347 del 9.9.2022, pag. 2.

    (6)  Testi approvati, P9_TA(2022)0448.

    (7)   GU C 224 del 27.6.2018, pag. 58.

    (8)   GU C 23 del 21.1.2021, pag. 152.

    (9)   GU C 184 del 5.5.2022, pag. 71.

    (10)   GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1.

    (11)   GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1.

    (12)   GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164.

    (13)  Testi approvati, P9_TA(2023)0027.

    (14)   GU L 207 del 11.6.2021, pag. 1.

    (15)  Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1.

    (16)  Relazione sull'analisi d'impatto che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle informazioni nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione (SWD(2022)0066). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SC0066.

    (17)  Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna il documento dal titolo «proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica il regolamento (UE) 2019/1020» (SWD(2022)0282 final).

    (18)  Direttiva (UE) 2015/849, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

    (19)  Discorso della vicepresidente Jourová sulla difesa dei valori dell'UE in tempo di guerra.

    (20)  Proposta di direttiva sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica») (COM(2022)0177).

    (21)  Proposta di regolamento che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022)0457).

    (22)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (23)  Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1).

    (24)  Proposta di regolamento che istituisce un quadro per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) 168/2013, (UE) 2018/858, 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023)0160).

    (25)  Proposta di regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip) (COM(2022)0046).

    (26)  Sentenza del 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20, ECLI:EU:C:2022:912.

    (27)  Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

    (28)  Accordo interistituzionale, del 20 maggio 2021, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1).

    (29)  Decisione (PESC) 2022/884 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 128).

    (30)  Studio dal titolo «How to Do Trusted Research: China-Specific Guidelines for European Stakeholders», pubblicato nel settembre 2022.

    (31)  Sentenza del 27 luglio 2022, RT France/Consiglio, T-125/22, ECLI:EU:T:2022:483.

    (32)  Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulle conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra russa in Ucraina — rafforzare la capacità di agire dell'UE (GU C 479 del 16.12.2022, pag. 75).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1226/oj

    ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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