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Document 52023IP0080

    Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2023 sulla relazione di attuazione sull'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea (2020/2202(INI))

    GU C, C/2023/403, 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/403/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/403/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie C


    C/2023/403

    23.11.2023

    P9_TA(2023)0080

    Relazione di attuazione sull'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea

    Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2023 sulla relazione di attuazione sull'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea (2020/2202(INI))

    (C/2023/403)

    Il Parlamento europeo,

    visto l'accordo relativo al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (1) («accordo di recesso»), compreso il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo»),

    vista la dichiarazione politica che definisce il quadro delle relazioni future tra l'Unione europea e il Regno Unito (2), che accompagna l'accordo di recesso,

    visto l'accordo di principio annunciato sul quadro di Windsor;

    visto l'accordo di Belfast/del Venerdì Santo del 10 aprile 1998, sottoscritto dal governo del Regno Unito, dal governo dell'Irlanda e dagli altri partecipanti ai negoziati multilaterali («accordo del Venerdì Santo»),

    viste le sue risoluzioni del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea (3), del 3 ottobre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito (4), del 13 dicembre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito (5), del 14 marzo 2018 sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito (6), del 18 settembre 2019 sullo stato di avanzamento del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (7), del 15 gennaio 2020 sull'attuazione e il monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso (8), del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato negoziale per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (9), del 18 giugno 2020 sui negoziati per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (10), del 28 aprile 2021 sull'esito dei negoziati UE-Regno Unito (11) e del 16 febbraio 2022 sulla valutazione dell'applicazione dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (12),

    vista la sua posizione del 29 gennaio 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (13),

    visto l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (14),

    visto l'articolo 54 del regolamento,

    visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per le petizioni,

    vista la lettera della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

    vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0052/2023),

    A.

    considerando che l'accordo di recesso concluso tra l'Unione europea e il Regno Unito è entrato in vigore il 1o febbraio 2020;

    B.

    considerando che l'accordo di recesso ha consentito il recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea; che l'accordo di recesso ha introdotto un comitato misto, incaricato di monitorare e promuovere l'attuazione e l'applicazione dell'accordo; che l'accordo di recesso ha creato sei comitati specializzati che coprono i seguenti ambiti: diritti dei cittadini, altre disposizioni relative alla separazione, Irlanda/Irlanda del Nord, Gibilterra, zone di sovranità a Cipro e disposizioni finanziarie;

    C.

    considerando che l'accordo di recesso, in particolare il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, e l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione costituiscono un quadro comune per le relazioni commerciali del Regno Unito con l'Unione; che entrambi gli accordi sono stati concordati e ratificati dall'UE e dal Regno Unito e sono trattati giuridicamente vincolanti ai sensi del diritto internazionale pubblico; che le relazioni tra l'UE e il Regno Unito devono basarsi sul pieno rispetto di tali impegni internazionali; che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si basa sulla piena attuazione dell'accordo di recesso e del protocollo, il che significa che le sfide di attuazione nell'ambito dell'accordo di recesso e del protocollo sono pertanto indissolubilmente legate all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; che tali sfide di attuazione potrebbero avere implicazioni di vasta portata e gravi conseguenze per le più ampie relazioni tra l'UE e il Regno Unito;

    D.

    considerando che la seconda parte dell'accordo di recesso tutela i diritti dei cittadini dell'UE che vivono nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito che vivono nell'UE; che la tutela di tali diritti prosegue giuridicamente anche dopo il completamento del recesso del Regno Unito dall'UE;

    E.

    considerando che la discrepanza tra lo status previsto dal regime per la residenza permanente e i diritti sanciti dall'accordo di recesso può presentare un rischio di incertezza giuridica per i cittadini dell'UE;

    F.

    considerando che il 31 dicembre 2020 è stata istituita l'autorità di controllo indipendente del Regno Unito per gli accordi sui diritti dei cittadini;

    G.

    considerando che il costante rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo era uno dei prerequisiti essenziali dell'accordo di recesso, in particolare per quanto riguarda l'applicazione della legge e la cooperazione giudiziaria in materia penale; che l'accordo di recesso prevede che non vi sia alcuna riduzione dei diritti, delle garanzie o delle pari opportunità per le persone in Irlanda del Nord;

    H.

    considerando che l'accordo di recesso prevede un regolamento equo e ordinato delle pendenze finanziarie con il Regno Unito;

    I.

    considerando che il 10 aprile 1998, il governo del Regno Unito, il governo dell'Irlanda e gli altri partecipanti ai negoziati multilaterali hanno sottoscritto l'accordo di Belfast/del Venerdì Santo; che il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord evita una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda, assicura il funzionamento di un'economia a livello dell'intera isola e salvaguarda tutte le dimensioni dell'accordo di Belfast/del Venerdì santo, garantendo, nel contempo, l'integrità del mercato unico dell'UE; che, dopo anni di intensi negoziati con il Regno Unito, l'unica soluzione trovata è stata il protocollo; che quest'ultimo costituisce pertanto l'unico quadro per affrontare le conseguenze specifiche per l'Irlanda del Nord della decisione del Regno Unito di lasciare il mercato unico e l'unione doganale;

    J.

    considerando che il 13 ottobre 2021 la Commissione, dimostrando flessibilità e pragmatismo, ha proposto una serie di proposte di ampia portata per rendere più flessibile l'attuazione del protocollo;

    K.

    considerando che il Regno Unito non ha onorato i suoi obblighi internazionali adottando unilateralmente e prorogando i periodi di tolleranza; che, a seguito di tale proroga unilaterale, sono stati violati alcuni aspetti centrali del protocollo;

    L.

    considerando che il Regno Unito ha presentato di recente il progetto di legge sul protocollo relativo all'Irlanda del Nord, che intende sospendere unilateralmente l'applicazione di vari disposizioni del protocollo; che tale proposta costituisce una chiara e inaccettabile violazione degli impegni internazionali previsti dall'accordo di recesso;

    M.

    considerando che l'accordo di principio recentemente annunciato sul quadro di Windsor stabilisce i termini per un'attuazione flessibile ma efficace del protocollo; che il governo del Regno Unito ha annunciato, in tale contesto, l'interruzione e la sospensione del progetto di legge sul protocollo relativo all'Irlanda del Nord;

    N.

    considerando che i funzionari eletti e le parti interessate dell'Irlanda del Nord dispongono di conoscenze ed esperienze dirette sulle conseguenze pratiche dell'attuazione del protocollo;

    O.

    considerando che è necessario preservare condizioni di parità e certezza del diritto per le imprese e i cittadini;

    Considerazioni generali

    1.

    ricorda che l'accordo di recesso ha consentito il recesso ordinato del Regno Unito dall'UE, riducendo al minimo il disagio sociale ed economico ed evitando lo scenario di una rottura brusca senza accordo; ricorda che la sua negoziazione ha rappresentato un processo politico storico, ma anche lungo e farraginoso, a cui entrambe le parti hanno dedicato considerevoli risorse politiche, amministrative e finanziarie; sottolinea che si è trattato di un periodo di profonda incertezza per l'UE-27, il Regno Unito e i rispettivi portatori di interessi; si rammarica del fatto che l'accordo di recesso non sia ancora stato pienamente attuato; sottolinea che l'attuazione integrale e tempestiva dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che sono basati sul diritto internazionale, è e sarà sempre una priorità fondamentale per l'Unione;

    2.

    rileva che, come previsto, il recesso del Regno Unito dall'UE ha provocato perturbazioni degli scambi commerciali e delle catene di approvvigionamento tra l'UE e il Regno Unito, maggiori incertezze per i cittadini e le imprese, come pure un aumento dei costi per gli operatori di vari settori, gli investitori e l'industria derivanti da carenze nei trasporti, ritardi nelle spedizioni, difficoltà nel conformarsi all'evoluzione dei regimi applicabili alle importazioni e disordini alle frontiere doganali a causa di due sistemi di regolamentazione e di formalità supplementari; osserva, pertanto, che la Brexit si è rivelata dannosa per tutti gli interessati e ancor di più per il Regno Unito; osserva che le regioni coinvolte in progetti Interreg con il Regno Unito sono state particolarmente colpite; sottolinea che, senza l'accordo di recesso, la situazione sarebbe stata di gran lunga peggiore per i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni sia nell'UE che nel Regno Unito;

    3.

    sottolinea che l'accordo di recesso ha fornito il quadro giuridico per salvaguardare i diritti dei cittadini, evitare una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda e rispettare l'accordo di Belfast/del Venerdì santo, garantendo, nel contempo, l'integrità e il funzionamento del mercato unico e dell'unione doganale dell'Unione, assicurando un equo regolamento delle pendenze finanziarie e istituendo un sistema efficace di risoluzione delle controversie nonché istituzioni congiunte per monitorare e far rispettare la sua attuazione;

    4.

    osserva che sono ancora necessari alcuni importanti miglioramenti per salvaguardare i diritti dei cittadini e che i primi tre anni di attuazione dell'accordo di recesso sono stati compromessi dalle continue violazioni, da parte del Regno Unito, degli impegni assunti nel quadro del protocollo, nonché dalla minaccia di ulteriori violazioni;

    5.

    ribadisce che le disposizioni dell'accordo di recesso devono essere rispettate e attuate; sottolinea che il rispetto dei trattati costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale e che la relazione di fiducia tra l'UE e il Regno Unito dipende dal fatto che tutte le parti rispettino i propri impegni giuridicamente vincolanti;

    6.

    ricorda che l'accordo di recesso produce effetti diretti sui rispettivi ordinamenti giuridici dell'UE e del Regno Unito; sottolinea che le sue disposizioni possono essere fatte valere direttamente dai soggetti giuridici coinvolti dinanzi ai tribunali nazionali; sottolinea che qualsiasi misura nazionale di attuazione contraria all'accordo deve essere ignorata e non può essere applicabile;

    7.

    evidenzia la necessità di preservare il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), che è necessario per interpretare il diritto dell'UE applicabile; rammenta che i tribunali del Regno Unito devono tenere debitamente conto della giurisprudenza della CGUE pronunciata dopo il periodo di transizione e sottolinea che i diritti garantiti dalla sezione dell'accordo dedicata ai diritti dei cittadini possono essere invocati direttamente dai cittadini dell'UE dinanzi ai tribunali del Regno Unito e dai cittadini britannici dinanzi ai tribunali degli Stati membri; ricorda, inoltre, che l'accordo di recesso prevede un ruolo per la CGUE, in quanto consente ai tribunali del Regno Unito di presentare domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia, a determinate condizioni, sull'interpretazione della parte seconda dell'accordo di recesso per otto anni dopo la fine del periodo di transizione;

    Diritti dei cittadini

    8.

    ricorda che la parte seconda dell'accordo di recesso prevede che tutti i cittadini dell'UE che soggiornavano legalmente nel Regno Unito e tutti i cittadini del Regno Unito che soggiornavano legalmente in uno degli Stati membri dell'UE-27 alla fine del periodo di transizione, ovvero al 31 dicembre 2020, e quelli che continuano a farlo godano di tutti i diritti stabiliti dal diritto dell'UE e interpretati dalla CGUE; ricorda che anche i minori sono protetti dall'accordo di recesso, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dello stesso; sottolinea che la piena attuazione delle disposizioni dell'accordo di recesso relative ai diritti dei cittadini è essenziale per tutelare tali diritti e garantire la certezza giuridica necessaria ai cittadini dell'UE e del Regno Unito e alle loro famiglie;

    9.

    ricorda, come sottolineato all'articolo 5 dell'accordo di recesso, che l'UE e il Regno Unito, nel pieno rispetto reciproco e in buona fede, dovrebbero prestarsi reciproca assistenza nell'adempimento dei compiti derivanti dall'accordo di recesso;

    10.

    accoglie con favore l'istituzione, da parte del Regno Unito, del regime per la residenza permanente dei cittadini dell'UE per adempiere ai suoi obblighi nei confronti dei cittadini dell'UE e dei loro familiari, ma condivide le preoccupazioni della Commissione per quanto riguarda la mancanza di chiarezza giuridica, dal momento che le condizioni di ammissibilità applicate dal Regno Unito per il godimento dei diritti nell'ambito del regime per la residenza permanente a tutt'oggi divergono da quelle previste dall'accordo di recesso; ricorda che l'accordo di recesso chiarisce che le procedure amministrative nell'ambito di un sistema costitutivo devono essere «snelle, trasparenti e semplici»;

    11.

    osserva che, al 31 dicembre 2022 e in base al regime per la residenza permanente, il Regno Unito aveva ricevuto 7 040 670 domande, di cui 988 440 dopo il termine del 30 giugno 2021; osserva che il 50 % (3 420 270) delle procedure concluse ha ottenuto lo status di persona stabilmente residente, il 39 % (2 707 800) ha ottenuto solo lo status di residente provvisorio e l'11 % ha ottenuto risultati diversi (tra cui 442 770 domande rifiutate, 152 990 ritirate o invalidate e 135 840 domande non valide);

    12.

    esprime profonda preoccupazione per le incoerenze con l'accordo di recesso, in particolare per il fatto che i cittadini dell'UE con status di residente provvisorio debbano presentare una seconda domanda per ottenere lo status di persona stabilmente residente, il che potrebbe comportare una perdita automatica e illecita dei loro diritti; ricorda che il primo gruppo di cittadini dell'UE con status di residente provvisorio che devono presentare domanda per ottenere lo status di persona stabilmente residente dovranno cominciare a farlo nella seconda metà del 2023; esprime preoccupazione per il fatto che, nel presentare la seconda domanda, i cittadini dell'UE ammissibili dovranno dimostrare che il loro soggiorno è stato ininterrotto, il che rende la procedura per ottenere la residenza permanente più onerosa di quella per la residenza provvisoria;

    13.

    ricorda che coloro che non hanno ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente, segnatamente coloro che non vivono nello Stato ospitante da almeno cinque anni, continuano a essere pienamente tutelati dall'accordo di recesso e potranno continuare a soggiornare nello Stato ospitante e acquisire il diritto di soggiorno permanente nello Stato ospitante dopo aver accumulato cinque anni di soggiorno;

    14.

    osserva che, per la maggior parte dei cittadini dell'UE, il termine per presentare la domanda per lo status di persona stabilmente residente è scaduto il 30 giugno 2021; sottolinea che, ai sensi dell'accordo di recesso, i cittadini dell'UE e le loro famiglie in grado di addurre motivi ragionevoli per il mancato rispetto dei termini possono ancora presentare domanda per il regime per la residenza permanente; riconosce che il governo del Regno Unito ha scelto di non rifiutare alcuna domanda presentata dopo il termine ufficiale; accoglie con favore la flessibilità dimostrata dal governo britannico a tale riguardo; ribadisce, tuttavia, la sua preoccupazione per coloro che hanno presentato domanda tardivamente, dal momento che per molti cittadini permane una situazione di incertezza circa il loro status di immigrazione;

    15.

    esprime preoccupazione per i lunghissimi ritardi del governo britannico nel prendere decisioni relative ai diritti dei cittadini; osserva che, nel dicembre 2022, 181 000 domande erano in attesa di una decisione; è particolarmente preoccupato per i ritardi che riguardano casi di ricongiungimento familiare; richiama l'attenzione sul fatto che il ritardo nelle decisioni riguardanti i casi di ricongiungimento familiare è aumentato da una media di 95 giorni di calendario nel luglio 2021 a 291 giorni di calendario nel giugno 2022; invita il governo del Regno Unito a fare tutto il possibile per accelerare il processo decisionale;;

    16.

    plaude all'operato dell'autorità di controllo indipendente, che ha il ruolo di garantire l'adeguata ed efficace attuazione da parte delle autorità britanniche dei diritti previsti dagli accordi sui diritti dei cittadini; ribadisce l'importanza di assicurare che l'autorità di controllo indipendente eserciti il proprio mandato in modo davvero indipendente;

    17.

    accoglie con favore la relazione sulla seconda indagine dell'autorità di controllo indipendente del luglio 2022; osserva con preoccupazione che tre intervistati su quattro non erano a conoscenza dell'autorità prima dell'indagine del 2022; invita l'autorità di controllo indipendente a rafforzare i suoi sforzi nell'ambito della comunicazione e della sensibilizzazione;

    18.

    apprezza e segue da vicino il ricorso presentato nel dicembre 2021 dall'autorità di controllo indipendente dinanzi alla High Court of Justice del Regno Unito in merito alla posizione del governo britannico per cui i cittadini dell'UE che non presentano la domanda per lo status di persona stabilmente residente o non ripresentano la domanda per lo status di residente provvisorio entro la scadenza del precedente status di residente provvisorio perderanno automaticamente i loro diritti; osserva che, nella sentenza pronunciata il 21 dicembre 2022, la High Court del Regno Unito ha dichiarato che il regime per la residenza permanente, nella sua forma attuale, è illegale sotto questi aspetti; sostiene la partecipazione della Commissione ai procedimenti giudiziari; accoglie con favore il recente annuncio del ministero degli Interni del Regno Unito che conferma che non impugnerà la sentenza e attende la sua rapida attuazione; sottolinea che, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, dell'accordo di recesso, i cittadini che ottengono il diritto di soggiorno permanente possono perdere tale diritto solo assentandosi dallo Stato ospitante per un periodo superiore a cinque anni consecutivi;

    19.

    pone in evidenza il ruolo del comitato specializzato sui diritti dei cittadini nel facilitare l'applicazione della parte seconda dell'accordo di recesso; sottolinea l'importanza del suo lavoro e delle sue relazioni sull'attuazione dei diritti di soggiorno; invita gli Stati membri e il Regno Unito a continuare a fornire informazioni statistiche complete e aggiornate al comitato specializzato sui diritti dei cittadini per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo di recesso. esorta la Commissione e il governo del Regno Unito a convocare nuovamente senza indugi il comitato specializzato sui diritti dei cittadini e a continuare a tenere riunioni con cadenza trimestrale fino a quando le questioni sollevate non saranno state pienamente affrontate;

    20.

    accoglie con favore la sesta relazione congiunta sull'attuazione dei diritti di soggiorno a titolo della parte seconda dell'accordo di recesso del 26 gennaio 2022; prende atto della regolare pubblicazione di relazioni congiunte, a cura del comitato specializzato sui diritti dei cittadini, sull'attuazione dei diritti di soggiorno a norma dell'accordo di recesso e delle relazioni annuali del segretariato del comitato destinate al comitato misto; sottolinea la loro utilità nel monitorare l'attuazione della parte seconda dell'accordo di recesso;

    21.

    conferma di ritenere che ai cittadini dell'UE nel Regno Unito sarebbe garantita una maggiore certezza se fosse rilasciato loro un documento fisico, che integri il loro attuale status digitale, a dimostrazione dei loro diritti di residenti; esprime preoccupazione per il fatto che l'approccio esclusivamente digitale possa avere un effetto negativo e discriminatorio sui richiedenti appartenenti a gruppi vulnerabili e chiede che sia fornito aiuto in tali casi; ricorda la propria posizione secondo cui un sistema dichiarativo garantirebbe ancora più certezza giuridica per i cittadini coinvolti, alleggerendo l'onere amministrativo per le autorità del Regno Unito;

    22.

    esprime preoccupazione per le difficoltà che i cittadini dell'UE e i loro familiari possono incontrare all'atto di ritornare nel Regno Unito a causa della mancanza di familiarità delle compagnie aeree con la procedura digitale per la verifica dello status di persona stabilmente residente o di residente provvisorio e della loro incapacità di effettuare tale verifica in aeroporto prima dell'imbarco; invita il governo del Regno Unito a continuare a collaborare con i vettori di trasporto per trovare delle soluzioni;

    23.

    deplora i crescenti ritardi nel rilascio dei documenti di soggiorno e dei visti d'ingresso per i cittadini dell'UE nel Regno Unito ed esorta le autorità britanniche a elaborare piani per ridurre il numero delle domande pendenti;

    24.

    deplora la decisione del Regno Unito di imporre diversi oneri ai richiedenti il visto a seconda del loro paese UE di origine;

    25.

    invita il governo del Regno Unito a continuare a garantire i diritti di soggiorno dei cittadini dell'UE detenuti che hanno lo status di residenti provvisori, come previsto dall'accordo di recesso;

    26.

    esprime preoccupazione per le difficoltà incontrate dai cittadini del Regno Unito nel chiarire il proprio status in alcuni paesi dell'UE; invita gli Stati membri a dare prova di flessibilità in relazione al trattamento delle domande pervenute tardivamente; invita gli Stati membri che hanno optato per un'attuazione ex articolo 18, paragrafo 4 — che non richiede una procedura di domanda per confermare i diritti nell'ambito dell'accordo di recesso — a prendere in considerazione le preoccupazioni del Regno Unito in relazione all'attestazione dello status e alla capacità dei cittadini del Regno Unito che vivono nell'UE di accedere a prestazioni e servizi; accoglie con favore le iniziative della Commissione volte a fornire orientamenti agli Stati membri a tale riguardo; invita gli Stati membri dotati di un sistema costitutivo a valutare la possibilità di adottare un sistema dichiarativo o alcuni suoi elementi;

    27.

    sottolinea l'importanza delle organizzazioni di base nel sostenere il rispetto dei diritti dei cittadini nel Regno Unito e nell'UE a norma dell'accordo di recesso; osserva con rammarico che alcune organizzazioni per la difesa dei diritti dei cittadini britannici in Europa hanno dovuto interrompere il proprio lavoro per mancanza di finanziamenti;

    28.

    ribadisce che i diritti dei cittadini sono una priorità assoluta per il Parlamento e riafferma il proprio impegno a monitorare attentamente l'attuazione dell'accordo di recesso in modo che tali diritti siano pienamente tutelati;

    29.

    rammenta che qualsiasi cittadino dell'UE residente nel Regno Unito ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); ricorda che anche i cittadini del Regno Unito residenti nell'UE mantengono il diritto di presentare una petizione al Parlamento;

    30.

    invita le autorità del Regno Unito a garantire i diritti sociali e occupazionali dei cittadini dell'UE e la libertà di circolazione dei lavoratori transfrontalieri sulla base della non discriminazione e della reciprocità;

    Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord

    31.

    ricorda che il protocollo è stato approvato come compromesso per salvaguardare l'accordo di Belfast/del Venerdì santo in tutte le sue parti e impedire la creazione di una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda, tutelando nel contempo l'integrità del mercato unico dell'UE; ricorda inoltre che la versione definitiva del protocollo è stata di fatto proposta dal governo del Regno Unito e ha portato all'abbandono delle precedenti soluzioni di salvaguardia («backstop»); osserva che l'applicazione del protocollo ha finora dimostrato che, in diversi importanti ambiti, esso è riuscito a conseguire il suo scopo;

    32.

    deplora il fatto che, negli ultimi tre anni, il Regno Unito abbia omesso di agire nel rispetto degli impegni assunti nel quadro del protocollo; deplora, in particolare, la mancanza di sostegno al personale dell'UE incaricato del monitoraggio dei controlli doganali nel Mare d'Irlanda, l'accesso insufficiente per il personale dell'UE ai dati doganali del Regno Unito e i successivi periodi di tolleranza stabiliti unilateralmente che hanno compromesso i controlli alle frontiere, in palese violazione del protocollo;

    33.

    sottolinea che il protocollo pone l'Irlanda del Nord in una posizione unica, in quanto garantisce alle merci prodotte in Irlanda del Nord l'accesso sia al mercato unico dell'UE che al mercato interno del Regno Unito; sottolinea che le verifiche e i controlli necessari devono avere luogo presso i punti di entrata per le merci che entrano in Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito o da qualunque altro paese terzo;

    34.

    sottolinea che l'attuale incertezza riguardo agli accordi commerciali per l'Irlanda del Nord è dannosa e deleteria per le imprese; osserva che i flussi di investimenti verso l'Irlanda del Nord stanno diminuendo e che i vantaggi derivanti dal duplice accesso al mercato previsto dal protocollo sono compromessi; riconosce che le imprese dell'Irlanda del Nord subiranno pressioni maggiori perché dovranno affrontare le differenze tra le politiche dell'UE e quelle del Regno Unito;

    35.

    sottolinea che qualsiasi violazione del protocollo costituisce una violazione degli impegni giuridici internazionali e una dimostrazione inaccettabile di mancato rispetto dello Stato di diritto;

    36.

    esprime profonda preoccupazione per il progetto di legge sul protocollo relativo all'Irlanda del Nord, che conferirebbe ai ministri del Regno Unito ampi poteri di cessare unilateralmente di applicare le disposizioni del protocollo, il che potrebbe compromettere l'accordo di Belfast/del Venerdì santo, contribuire all'incertezza economica e politica nell'Irlanda del Nord e avere ripercussioni negative sulla protezione dei consumatori, sulle imprese e sui lavoratori;

    37.

    sottolinea che non è possibile modificare unilateralmente un accordo bilaterale e che, così facendo, si comprometterebbero le relazioni tra l'UE e il Regno Unito; ribadisce alle autorità del Regno Unito l'invito a rispettare pienamente l'accordo di Belfast/del Venerdì santo in tutte le sue parti, come previsto dall'accordo di recesso, e a garantire che non vi sia alcuna limitazione dei diritti per i cittadini dell'Irlanda del Nord;

    38.

    si compiace del recente annuncio di un accordo di principio tra l'UE e il Regno Unito sul protocollo, il cosiddetto quadro Windsor, che ne garantirà l'attuazione flessibile ma efficace e il rispetto dell'accordo di Belfast/del Venerdì santo, salvaguardando nel contempo l'integrità del mercato unico dell'UE; auspica che la condivisione del potere in Irlanda del Nord possa essere ripristinata quanto prima, in linea con gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Belfast/del Venerdì santo e nell'interesse della popolazione dell'Irlanda del Nord; attende la piena attuazione dell'accordo politico, che aprirà un nuovo capitolo del partenariato UE-Regno Unito basato sulla fiducia reciproca e sulla piena cooperazione; accoglie quindi con favore l'annuncio del governo del Regno Unito, nel contesto del quadro di Windsor, di voler interrompere e non proseguire l'iter per il progetto di legge sul protocollo relativo all'Irlanda del Nord;

    39.

    ricorda la dichiarazione unilaterale rilasciata dal governo del Regno Unito, nel contesto del protocollo, riguardo al funzionamento della disposizione inerente all'espressione democratica del consenso in Irlanda del Nord con modalità conformi all'accordo di Belfast/del Venerdì santo; sottolinea che, secondo tale dichiarazione unilaterale, il «consenso democratico» al protocollo deve essere fornito a tempo debito dalla maggioranza semplice dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord; ricorda che, nelle ultime elezioni in Irlanda del Nord, una netta maggioranza degli elettori ha votato per partiti che si erano dichiarati favorevoli al mantenimento del protocollo;

    40.

    sottolinea che l'UE è sempre rimasta aperta a discussioni con il governo del Regno Unito per trovare soluzioni comuni che possano consentire il funzionamento sostenibile a lungo termine del protocollo; rammenta le proposte di ampio respiro presentate dalla Commissione nell'ottobre 2021 per trovare soluzioni pragmatiche, ragionevoli e flessibili per affrontare le sfide di attuazione del protocollo; accoglie con favore l'annuncio, espresso da entrambe le parti, della volontà politica di impegnarsi in modo costruttivo in negoziati autentici attraverso il comitato misto UE-Regno Unito, al fine di trovare soluzioni sostenibili per quanto riguarda i possibili elementi di attrito; invita il governo del Regno Unito a coinvolgere proattivamente l'Assemblea dell'Irlanda del Nord e altri funzionari eletti e portatori di interessi in Irlanda del Nord nelle discussioni riguardanti l'attuazione del protocollo;

    41.

    sottolinea che la sezione 75 della legge del Regno Unito sulla cittadinanza e le frontiere, che impone a quanti sono privi di uno status di immigrazione nel Regno Unito (compresi i cittadini dell'UE, a eccezione dei cittadini irlandesi) di procurarsi un'autorizzazione elettronica di viaggio (eTA) prima di entrare nell'Irlanda del Nord, avrà un impatto negativo sui cittadini dell'UE residenti in Irlanda; sottolinea inoltre che il sistema eTA non sarebbe pienamente in linea con l'articolo 2 del protocollo, che tutela i diritti degli individui e impone al Regno Unito di garantire che non vi sia alcuna riduzione dei diritti, delle garanzie o delle pari opportunità, anche prevedendo una tutela dalla discriminazione; sottolinea che qualsiasi proposta del Regno Unito che possa imporre, in definitiva, ai cittadini dell'UE residenti in Irlanda di registrarsi al fine di ottenere un'esenzione dal sistema eTA sarebbe sproporzionata e la sua attuazione equivarrebbe a una possibile violazione del principio di non discriminazione quale sancito dal TFUE;

    42.

    esprime il suo totale sostegno alle iniziative giuridiche avviate dalla Commissione per garantire la piena attuazione dell'accordo di recesso; si compiace dell'adozione dell'accordo interistituzionale concernente la proposta di regolamento della Commissione sui meccanismi di applicazione dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (15), che consentirebbe all'UE di intervenire rapidamente adottando misure in caso di violazione dell'accordo di recesso e/o dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; invita la Commissione a tenere il Parlamento e il Consiglio pienamente e tempestivamente informati in merito a tutti gli sviluppi sostanziali che possono dar luogo all'adozione di misure o azioni da parte della Commissione; sottolinea che gli strumenti di applicazione nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione potrebbero essere utilizzati anche per rafforzare l'applicazione del protocollo;

    Liquidazione delle pendenze finanziarie

    43.

    ricorda che l'accordo di recesso prevede un'unica liquidazione delle pendenze finanziarie con il Regno Unito, che include tutte le responsabilità giuridiche derivanti dagli impegni ancora da liquidare nonché le voci fuori bilancio, le passività potenziali e gli altri costi finanziari direttamente derivanti dal recesso del Regno Unito dall'UE; sottolinea che tale liquidazione finanziaria non costituisce un importo forfettario una tantum, bensì un accordo volto a estinguere gli impegni ancora in essere assunti durante il periodo in cui il Regno Unito era membro dell'UE;

    44.

    apprezza la proficua cooperazione in tale ambito, come pure il fatto che l'UE e il Regno Unito abbiano ribadito l'impegno a rispettare i propri obblighi finanziari in virtù dell'accordo di recesso;

    Governance e ruolo del Parlamento europeo

    45.

    apprezza il fatto che le strutture di governance responsabili dell'attuazione dell'accordo di recesso siano pienamente operative, in particolare il comitato specializzato sui diritti dei cittadini, che si riunisce con grande regolarità; invita il Regno Unito ad avvalersi pienamente di tali strutture, anziché perseguire azioni unilaterali;

    46.

    ribadisce il suo impegno a monitorare attentamente l'attuazione dell'accordo di recesso, in particolare per quanto riguarda i diritti dei cittadini e il protocollo; plaude alla cooperazione estremamente fruttuosa tra il Parlamento e la Commissione al riguardo;

    47.

    apprezza il coinvolgimento attivo dell'Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito; ritiene che tale Assemblea fornisca un quadro valido per la cooperazione parlamentare sulle sfide comuni, anche per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo di recesso e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord; si compiace del fatto che i territori autonomi abbiano ottenuto un ruolo attivo durante la seconda riunione dell'Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito nel novembre 2022 e si attende che tale ruolo sia rafforzato in futuro;

    48.

    plaude all'istituzione da parte del Comitato delle regioni, nel febbraio 2020, del gruppo di contatto per il Regno Unito, che offre uno spazio per il dialogo costante e il partenariato politico tra l'UE e gli enti locali e regionali britannici; si impegna ad adottare un'interazione simile tra il gruppo di contatto per il Regno Unito e la delegazione del Parlamento europeo nel Regno Unito, al fine di fornire prove basate sui territori relative all'attuazione dell'accordo di recesso;

    49.

    ricorda che il 31 dicembre 2020 la Spagna e il Regno Unito hanno raggiunto un'intesa sulla possibile intelaiatura di un accordo su Gibilterra; ricorda che il 20 luglio 2021 la Commissione ha presentato una raccomandazione relativa a una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito riguardo a Gibilterra, come pure le relative direttive di negoziato; osserva che il 5 ottobre 2021 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'UE e il Regno Unito riguardo a Gibilterra, come pure le direttive di negoziato; osserva che, dall'ottobre 2022, sono stati completati nove cicli di negoziati;

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    50.

    incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

    (1)   GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

    (2)   GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1.

    (3)   GU C 298 del 23.8.2018, pag. 24.

    (4)   GU C 346 del 27.9.2018, pag. 2.

    (5)   GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 32.

    (6)   GU C 162 del 10.5.2019, pag. 40.

    (7)   GU C 171 del 6.5.2021, pag. 2.

    (8)   GU C 270 del 7.7.2021, pag. 21.

    (9)   GU C 294 del 23.7.2021, pag. 18.

    (10)   GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 90.

    (11)   GU C 506 del 15.12.2021, pag. 26.

    (12)   GU C 342 del 6.9.2022, pag. 78.

    (13)   GU C 331 del 17.8.2021, pag. 38.

    (14)   GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

    (15)  Proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (COM(2022)0089).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/403/oj

    ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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