COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 30.10.2023
COM(2023) 680 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
concernente l'esercizio della delega conferita alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti
Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio
concernente l'esercizio della delega conferita alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti
1. Introduzione e base giuridica
Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti
(di seguito: il "regolamento POP") attua la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ("convenzione di Stoccolma"), firmata il 23 maggio 2001 e approvata, a nome della Comunità europea, con decisione 2006/507/CE del Consiglio
. Inoltre il regolamento POP attua il protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ("il protocollo"), approvato dall'Unione il 19 febbraio 2004
. Le misure volte a ridurre o eliminare le emissioni derivanti dalla produzione e dall'uso intenzionali e dalla produzione non intenzionale di inquinanti organici persistenti sono stabilite nel regolamento POP.
A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento POP, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nell'articolo 18 del medesimo regolamento allo scopo di modificarne gli allegati I, II e III per adattarli alle modifiche dell'elenco delle sostanze di cui agli allegati della convenzione o del protocollo, sulla base del fatto che l'Unione ha appoggiato la modifica in questione mediante una decisione del Consiglio adottata ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, o per modificare voci o disposizioni esistenti negli allegati I e II del regolamento al fine di adeguarle al progresso tecnico e scientifico.
La presente relazione ha l'obiettivo di soddisfare l'obbligo stabilito per la Commissione dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento POP. L'articolo 18, paragrafo 2, prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esercizio della delega conferitole dal regolamento POP. La relazione va elaborata al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni della delega, che decorre dal 15 luglio 2019. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
2. Esercizio della delega
Durante il periodo oggetto della presente relazione, la Commissione ha adottato sei atti delegati al fine di modificare taluni elementi non essenziali del regolamento POP. Tali atti delegati sono stati adottati sulla base dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento POP.
Sono stati adottati gli atti elencati di seguito.
2.1. Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione
L'approccio seguito nell'atto delegato per determinare i dettagli dell'inserimento dell'acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati nella parte A dell'allegato I, in particolare le deroghe, è stato oggetto di discussioni e consultazioni in seno a un gruppo di esperti composto da rappresentanti delle autorità nazionali competenti per il regolamento POP, dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, dell'industria e della società civile (di seguito: "gruppo di esperti POP"
) in occasione delle riunioni del 13 giugno 2019 e del 26 novembre 2019. Il gruppo di esperti POP è stato consultato in merito alla proposta di regolamento delegato della Commissione, resa disponibile prima della seconda riunione. La Commissione ha adottato l'atto delegato l'8 aprile 2020 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Nessuna delle due istituzioni ha sollevato obiezioni sull'atto entro il periodo di due mesi previsto dall'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento POP. Il regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione è stato pubblicato il 15 giugno 2020 ed è in vigore dal 4 luglio 2020.
2.2. Regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione
L'approccio seguito nell'atto delegato per determinare le modifiche alla voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato e ai suoi derivati (PFOS) nella parte A dell'allegato I è stato oggetto di discussioni e consultazioni in seno al gruppo di esperti POP in occasione delle riunioni del 13 giugno 2019 e del 26 novembre 2019. Il gruppo di esperti POP è stato consultato in merito alla proposta di regolamento delegato della Commissione, resa disponibile prima della seconda riunione. La Commissione ha adottato l'atto delegato il 9 giugno 2020 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Nessuna delle due istituzioni ha sollevato obiezioni sull'atto entro il periodo di due mesi previsto dall'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento POP. Il regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione è stato pubblicato il 18 agosto 2020 ed è in vigore dal 7 settembre 2020.
2.3 Regolamento delegato (UE) 2020/1204 della Commissione
L'approccio seguito nell'atto delegato per determinare i dettagli dell'inserimento del dicofol nella parte A dell'allegato I è stato oggetto di discussioni e consultazioni in seno al gruppo di esperti POP nella riunione del 26 novembre 2019. Il gruppo di esperti POP è stato consultato in merito alla proposta di regolamento delegato della Commissione, resa disponibile prima della riunione. La Commissione ha adottato l'atto delegato il 9 giugno 2020 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Nessuna delle due istituzioni ha sollevato obiezioni sull'atto entro il periodo di due mesi previsto dall'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento POP. Il regolamento delegato (UE) 2020/1204 della Commissione è stato pubblicato il 18 agosto 2020 ed è in vigore dal 7 settembre 2020.
2.4 Regolamento delegato (UE) 2021/115 della Commissione
L'approccio seguito nell'atto delegato per determinare le modifiche alla voce relativa all'acido perfluoroottanoico (PFOA), ai suoi sali e ai composti a esso correlati nella parte A dell'allegato I è stato oggetto di discussioni e consultazioni in seno al gruppo di esperti POP in occasione delle riunioni del 9 giugno 2020 e del 24 novembre 2020. Il gruppo di esperti POP è stato consultato in merito alla proposta di regolamento delegato della Commissione, resa disponibile prima della seconda riunione. La Commissione ha adottato l'atto delegato il 27 novembre 2020 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Nessuna delle due istituzioni ha sollevato obiezioni sull'atto entro il periodo di due mesi previsto dall'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento POP. Il regolamento delegato (UE) 2021/115 della Commissione è stato pubblicato il 2 febbraio 2021 ed è in vigore dal 22 febbraio 2021.
2.5 Regolamento delegato (UE) 2021/277 della Commissione
L'approccio seguito nell'atto delegato per determinare le modifiche alla voce relativa al pentaclorofenolo e ai suoi sali ed esteri nella parte A dell'allegato I è stato oggetto di discussioni e consultazioni in seno al gruppo di esperti POP in occasione delle riunioni del 26 novembre 2019, del 9 giugno 2020 e del 24 novembre 2020. Il gruppo di esperti POP è stato consultato in merito alla proposta di regolamento delegato della Commissione, resa disponibile prima della terza riunione. La Commissione ha adottato l'atto delegato il 16 dicembre 2020 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Nessuna delle due istituzioni ha sollevato obiezioni sull'atto entro il periodo di due mesi previsto dall'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento POP. Il regolamento delegato (UE) 2021/277 della Commissione è stato pubblicato il 23 febbraio 2021 ed è in vigore dal 15 marzo 2021.
2.6 Regolamento delegato (UE) 2022/2291 della Commissione
L'approccio seguito nell'atto delegato per determinare le modifiche alla voce relativa all'esaclorobenzene nella parte A dell'allegato I è stato oggetto di discussioni e consultazioni in seno al gruppo di esperti POP in occasione delle riunioni dell'8 giugno 2021, del 23 novembre 2021 e del 2 giugno 2022. Il gruppo di esperti POP è stato consultato in merito alla proposta di regolamento delegato della Commissione, resa disponibile prima delle riunioni. La Commissione ha adottato l'atto delegato l'8 settembre 2022 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Nessuna delle due istituzioni ha sollevato obiezioni sull'atto entro il periodo di due mesi previsto dall'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento POP. Il regolamento delegato (UE) 2022/2291 della Commissione è stato pubblicato il 23 novembre 2022 ed è in vigore dal 13 dicembre 2022.
2.7 Poteri delegati non utilizzati durante il periodo di riferimento
Poiché dagli Stati membri non sono pervenute richieste di autorizzare la fabbricazione e l'uso di una sostanza come prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, né si è verificata la necessità di modificare l'elenco delle sostanze oggetto di monitoraggio obbligatorio a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, durante il periodo di riferimento, non sono stati esercitati i poteri delegati previsti dal regolamento POP per l'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 2. Poiché la situazione può cambiare in qualsiasi momento, è importante che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati che consentano di adattare il regolamento POP per tener conto di tali sviluppi.
3. Conclusioni
Nel corso del periodo di riferimento in oggetto la Commissione ha esercitato i poteri delegati previsti dal regolamento POP in sei occasioni e ai sensi della base giuridica di cui sopra. La Commissione ritiene che i poteri delegati conferitile dall'articolo 4, paragrafo 3, dall'articolo 10, paragrafo 2, e dall'articolo 15, paragrafo 1, dovrebbero essere tacitamente prorogati, anche per quanto riguarda i poteri non ancora esercitati, perché in qualsiasi momento potrebbe essere necessario modificare il regolamento POP per tener conto degli sviluppi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, o dell'articolo 10, paragrafo 2. L'attuazione del regolamento POP sta progredendo e si stanno compiendo progressi tecnici e scientifici. Gli sviluppi avvenuti nel diritto dell'Unione e nell'ambito della convenzione devono trovare riscontro e richiedono l'adattamento degli allegati al regolamento POP. La Commissione sarà pertanto tenuta ad adottare ulteriori atti delegati in futuro al fine di mantenere aggiornato il contesto giuridico.
Con la presente, la Commissione adempie l'obbligo di elaborare una relazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento POP, e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prenderne atto.