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Document 52023DC0633

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO relativa all'attuazione del regolamento (CE) n. 1007/2009, modificato dal regolamento (UE) 2015/1775, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

    COM/2023/633 final

    Bruxelles, 19.10.2023

    COM(2023) 633 final

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    relativa all'attuazione del regolamento (CE) n. 1007/2009, modificato dal regolamento (UE) 2015/1775, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca


    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    relativa all'attuazione del regolamento (CE) n. 1007/2009, modificato dal regolamento (UE) 2015/1775, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

    1.Introduzione

    Il regime dell'UE sui prodotti derivati dalla foca

    Il regolamento (CE) n. 1007/2009 1 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (il "regolamento") vieta l'immissione di prodotti derivati dalla foca sul mercato dell'Unione europea.

    Il divieto di commercio si applica ai prodotti derivati dalla foca fabbricati all'interno dell'UE e ai prodotti derivati dalla foca importati. Il regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/1775 2 in modo da riflettere gli esiti delle decisioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nella causa "EC – Seal Products" (Comunità europee – prodotti derivati dalla foca) 3 . Di conseguenza, l'attuale regime dell'UE sui prodotti derivati dalla foca prevede due eccezioni al divieto:

    1)consente l'immissione sul mercato di prodotti derivanti dalla foca qualora provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene, purché siano soddisfatte le condizioni particolari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, come modificato.

    L'articolo 3, paragrafo 1 bis, del medesimo regolamento, come modificato, stabilisce inoltre che, al momento dell'immissione sul mercato dell'UE, i prodotti derivati dalla foca sono accompagnati da un documento che attesta il rispetto delle condizioni previste per beneficiare dell'eccezione "Inuit o altre comunità indigene". L'attestazione è rilasciata da un organismo riconosciuto a tal fine dalla Commissione, in conformità dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione 4 (il "regolamento di esecuzione");

    2)autorizza altresì l'importazione di prodotti derivati dalla foca quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale da parte dei viaggiatori o delle loro famiglie (articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, come modificato).

    Obblighi concernenti la presentazione di relazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1007/2009 e successive modifiche

    L'articolo 7 del regolamento, come modificato, stabilisce che, entro il 31 dicembre 2018 e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione in cui illustrano le azioni intraprese per dare attuazione al regolamento. Entro 12 mesi dalla fine di ciascun periodo di riferimento la Commissione trasmette quindi al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del regolamento in cui ne valuta il funzionamento, l'efficacia e l'incidenza nel raggiungimento del suo obiettivo. Nella relazione la Commissione esamina inoltre le ripercussioni sullo sviluppo socioeconomico degli Inuit o di altre comunità indigene 5 .

    La prima relazione della Commissione relativa all'attuazione del regolamento, relativa al periodo dal 18 ottobre 2015 (data di applicazione del regolamento (UE) 2015/1775) al 31 dicembre 2018, è stata adottata il 10 gennaio 2020 6 .

    La presente relazione riguarda il periodo dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2022. Si basa sui contributi ricevuti dagli Stati membri dell'UE, dal Regno Unito e dai tre organismi riconosciuti in Canada e in Groenlandia.

    2.Contesto

    Nel 1983, in risposta alle crescenti preoccupazioni in merito all'uccisione annuale di taluni cuccioli di foca, l'UE ha adottato la direttiva 83/129/CEE del Consiglio 7 per vietare l'importazione nell'Unione di prodotti derivanti da due specie di cuccioli di foca, la foca groenlandica ("manto bianco") e la foca dal cappuccio ("manto grigio-blu"). La direttiva si applicava inizialmente fino al 1º ottobre 1985. La sua validità è stata dapprima prorogata fino al 1º ottobre 1989 e poi a tempo indeterminato con la direttiva del Consiglio 89/370/CEE 8 .

    Le foche sono cacciate dentro e fuori dall'Unione europea e utilizzate per fabbricare prodotti vari come le capsule di omega-3 e gli indumenti in cui sono incorporate pelli e pellicce di foca lavorate. Cittadini e consumatori hanno manifestato preoccupazioni circa la possibile presenza sul mercato di prodotti derivati da foche uccise e scuoiate con modalità che causano sofferenza. Numerosi Stati membri hanno risposto adottando misure legislative di disciplina del commercio dei prodotti derivati dalla foca, vietandone l'importazione e la produzione, mentre in altri Stati membri il commercio di questi prodotti non è stato reso oggetto di alcuna limitazione. Queste differenze hanno inciso negativamente sul funzionamento del mercato interno, ostacolando il commercio. L'UE ha pertanto adottato il regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento"), che ha introdotto il divieto di immettere prodotti derivati dalla foca sul mercato dell'Unione europea.

    Allo stesso tempo, i governi e le organizzazioni al di fuori dell'UE che rappresentano gli Inuit e i popoli indigeni hanno esortato l'UE a riconoscere che la caccia alla foca è parte integrante della realtà socioeconomica, dell'alimentazione, della cultura e dell'identità di tali comunità, in quanto contribuisce al loro sostentamento e sviluppo che non dovrebbero essere pregiudicati, conformemente alla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni adottata nel 2007. Secondo le loro dichiarazioni, inoltre, la caccia alla foca tradizionalmente praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene non desta nell'opinione pubblica le stesse preoccupazioni morali di quella praticata principalmente per motivi commerciali. Pertanto, in via eccezionale, il regolamento ha autorizzato l'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene, purché condotta nel dovuto rispetto del benessere degli animali e riducendone nei limiti del possibile la sofferenza. L'eccezione è stata limitata alla caccia che contribuisce alla sussistenza di tali comunità.

    Sempre in via eccezionale, il regolamento del 2009 ha autorizzato anche l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine, così come l'importazione di prodotti derivati dalla foca di natura occasionale, che è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale da parte dei viaggiatori o delle loro famiglie.

    Nel 2010, il Canada e la Norvegia hanno avviato un procedimento di risoluzione delle controversie in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nei confronti del regolamento e del relativo regolamento di esecuzione iniziale, il regolamento (UE) n. 737/2010. Nel 2013 l'OMC ha concluso che, autorizzando l'ingresso nel mercato dell'UE di taluni prodotti derivati dalla foca mediante le deroghe a favore degli Inuit e della gestione delle risorse marine, il regime dell'UE sui prodotti derivati dalla foca stava avendo conseguenze negative sulle possibilità di concorrenza dei prodotti canadesi e norvegesi rispetto ai prodotti groenlandesi importati e a prodotti nazionali dell'UE. In effetti, all'epoca soltanto la Groenlandia aveva ufficialmente richiesto il riconoscimento di un organismo di attestazione.

    Al fine di allineare il proprio regime alle decisioni dell'OMC, l'UE ha adottato il regolamento (UE) 2015/1775, che ha modificato il regime dell'UE sui prodotti derivati dalla foca mediante la soppressione dell'eccezione a favore della gestione delle risorse marine. La soppressione di tale eccezione faceva salva la facoltà degli Stati membri di continuare a disciplinare la caccia praticata ai fini della gestione sostenibile delle proprie risorse marine, ma impediva tuttavia agli stessi di autorizzare l'immissione sul mercato dell'UE dei prodotti derivati da tale caccia, a meno che non rientrassero nell'eccezione "Inuit o altre comunità indigene", rimasta in vigore. Il regolamento modificato ha inoltre rafforzato la coerenza con l'obiettivo del regolamento inserendo espressamente la tutela del benessere degli animali quale condizione per l'esercizio dell'eccezione "Inuit o altre comunità indigene".

    Per assicurare un'attuazione uniforme del regolamento, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione che i) precisa le prescrizioni applicabili all'importazione di prodotti derivati dalla foca destinati all'uso personale da parte dei viaggiatori o dei loro familiari; ii) elenca i criteri per il riconoscimento degli organismi competenti per il rilascio delle attestazioni che certificano la conformità all'eccezione "Inuit o altre comunità indigene"; e iii) precisa il ruolo delle autorità competenti degli Stati membri incaricate della verifica delle attestazioni e della registrazione dei dati ivi contenuti.

    Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, del regolamento, come modificato, i prodotti derivati dalla foca immessi sul mercato dell'UE in virtù dell'eccezione "Inuit o altre comunità indigene" devono essere accompagnati da un'attestazione rilasciata da un organismo riconosciuto a tal fine dalla Commissione europea, in conformità dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 (il "regolamento di esecuzione").

    Ad oggi, la Commissione ha riconosciuto tre organismi:

    -il ministero della Pesca, della caccia e dell'agricoltura della Groenlandia 9 (ora noto come il ministero della Pesca e della caccia);

    -il governo del Nunavut (Canada) 10 ;

    - il governo dei Territori del Nord-Ovest del Canada 11 .

    3.Relazioni degli Stati membri dell'UE

    I 27 Stati membri dell'UE sono stati invitati a presentare le loro relazioni nazionali alla Commissione tramite la risposta a un questionario. Le relazioni nazionali sono state presentate da tutti gli Stati membri dell'Unione, ad eccezione di tre (Grecia, Francia, e Malta). L'ulteriore riferimento a "tutti gli Stati membri" va pertanto inteso nel senso di "tutti gli Stati membri, a eccezione dei tre che non hanno presentato le rispettive relazioni". Questa sezione sintetizza i contributi ricevuti.

    a) Autorità competenti

    A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione, gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate a) della verifica, su richiesta delle autorità doganali, delle attestazioni che accompagnano i prodotti derivati dalla foca importati; b) della verifica che le attestazioni siano state rilasciate da organismi riconosciuti stabiliti e operanti nello Stato membro considerato e c) della conservazione di una copia delle attestazioni rilasciate per i prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia alla foca praticate nello Stato membro considerato. La Commissione ha pubblicato sul proprio sito web 12 l'elenco della autorità competenti designate.

    Sebbene finora nessun organismo stabilito e operante nell'UE sia stato ufficialmente riconosciuto per il rilascio delle attestazioni, alcuni Stati membri hanno al loro interno popoli che rispondono alla definizione di "Inuit o altre comunità indigene" e che questi sarebbero pertanto autorizzati a praticare la caccia alla foca per la loro sussistenza e a immettere prodotti derivati dalla foca sul mercato dell'UE. Tali Stati membri potrebbero chiedere il riconoscimento ufficiale di uno dei loro organismi come organismo di rilascio delle attestazioni. In tal caso l'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione sarebbe pertinente.

    b) Eccezione "Inuit o altre comunità indigene"

    La Danimarca e l'Estonia sono stati gli unici Stati membri a dichiarare l'immissione sul proprio mercato di prodotti derivati dalla foca sulla base delle condizioni previste dall'eccezione "Inuit o altre comunità indigene". Le autorità doganali danesi hanno registrato l'importazione dalla Groenlandia di prodotti derivati dalla foca per un valore complessivo di 8 347 944 DDK (= 1 122 337 EUR con il tasso di cambio al 17.1.2023) e un volume totale di 32 109 kg, rispetto ai 10 502 kg riportati per il periodo precedente, che ha riguardato tre anni anziché quattro. Per la prima volta, l'Estonia ha registrato l'importazione dalla Groenlandia di prodotti derivati dalla foca per un valore complessivo di 1 555,67 EUR e un volume totale di 34,16 kg. Tra i prodotti importati dalla Danimarca e dall'Estonia figuravano principalmente pelli di foca conciate o preparate non assemblate, ma anche indumenti, accessori di abbigliamento e altri articoli prodotti con la pelle di foca, come scarpe e stivali.

    c) Eccezione per uso personale da parte dei viaggiatori o dei loro familiari

    Nessuna delle autorità competenti degli Stati membri è stata informata dalle proprie autorità doganali in merito a un problema relativo all'importazione occasionale di prodotti derivati dalla foca per uso personale da parte dei viaggiatori o dei loro familiari.

    d) Perfezionamento attivo

    L'importazione di prodotti derivati dalla foca ai fini del perfezionamento e della successiva riesportazione delle merci trasformate non è vietata ai sensi del regolamento. In Estonia, le pelli di foca conciate (2 405 pezzi nel 2019; 1 682 nel 2020; 2 030 nel 2021 e 1 875 nel 2022) sono state importate da Canada e Norvegia per il perfezionamento attivo da un produttore di calzature che effettua la successiva riesportazione di tutte le merci trasformate.

    e) Sanzioni ed esecuzione

    Tutti gli Stati membri hanno dichiarato di disporre di norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del regolamento. Le sanzioni vanno dalle ammende alla confisca e distruzione delle merci (in tutti gli Stati membri), fino alla reclusione (Danimarca, Cipro, Lettonia e Paesi Bassi). Nessuno degli Stati ha irrogato simili sanzioni durante il periodo di riferimento.

    La tabella seguente indica gli importi massimi stabiliti per le ammende nei 18 Stati membri che hanno fornito informazioni al riguardo. In otto di essi gli importi delle ammende variano a seconda che l'autore del reato sia una persona fisica o una persona giuridica. In Danimarca e in Finlandia l'importo massimo delle ammende non è previsto dalla legislazione nazionale. Dovrà essere valutato dalle autorità competenti in caso di violazione del regolamento.

    Nota: per i Paesi Bassi, gli importi massimi di cui sopra riguardano reati che non sono stati commessi deliberatamente. Qualora il reato sia intenzionale, l'ammenda può arrivare a 90 000 EUR per le persone fisiche e a 900 000 EUR per le persone giuridiche.

    Le autorità doganali belghe hanno bloccato due importazioni di prodotti derivati dalla foca. Nel primo caso si trattava di un pacco spedito per posta dagli Stati Uniti con un integratore alimentare contenente un estratto di tiroide di foca (capsule di omega-3). Nel secondo caso si trattava di un cranio di foca per il quale non erano stati forniti i documenti necessari. Le autorità doganali svedesi hanno effettuato quasi 4 000 controlli documentali delle dichiarazioni di importazione. Sette di queste indicavano potenzialmente prodotti derivati dalla foca, ma in realtà erano stati utilizzati codici di nomenclatura 13  combinata errati. Tali dichiarazioni sono state corrette dalle autorità doganali svedesi.

    f) Informazioni fornite tramite un codice QR

    Per garantire il corretto funzionamento dell'eccezione "Inuit o altre comunità indigene" e migliorare le informazioni relative al regime dell'UE sui prodotti derivati dalla foca, gli organismi riconosciuti possono apporre un'etichetta con codice QR sui prodotti derivati dalla foca da essi certificati. Il codice QR si collega a una pagina web 14 che fornisce informazioni sul regime dell'UE sui prodotti derivati dalla foca.

    15 Stati membri (Belgio, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Croazia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia) hanno dichiarato di essere a conoscenza dell'esistenza di tale codice QR e nessuno degli Stati membri è stato contattato dalle proprie autorità doganali o da altri organismi di controllo per ottenere consulenza in relazione a detto codice.

    g) Caccia alla foca nell'UE

    Le popolazioni di foche nell'UE sono concentrate principalmente nel Mar Baltico. Secondo una valutazione complessiva dello stato del Mar Baltico 15 da parte della commissione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico, nota anche come HELCOM, in questo mare vivono tre specie di foca: la foca grigia in tutta la regione, la foca dagli anelli del Baltico soltanto nel Mar Baltico orientale e settentrionale e la foca comune nel Mar Baltico sud-occidentale e nel Kattegat.

    La direttiva Habitat 16 mira a contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nell'UE. L'allegato II della direttiva, che elenca le specie che richiedono la designazione e la gestione di zone speciali di conservazione, comprende:

    -Halichoerus grypus (foca grigia);

    -Monachus monachus (foca monaca mediterranea);

    -Phoca/Pusa hispida botnica (foca dagli anelli del Baltico);

    -Phoca/Pusa hispida saimensis (foca dagli anelli del Saimaa);

    -Phoca vitulina (foca comune).

    La foca monaca mediterranea e la foca dagli anelli del Saimaa sono specie prioritarie che figurano pertanto anche nell'allegato IV della direttiva Habitat, il che significa che gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela di tali specie. Anche le altre tre specie (foca grigia, foca dagli anelli del Baltico e foca comune) sono elencate nell'allegato V: gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare misure affinché il loro prelievo nell'ambiente naturale, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

    Durante il periodo di riferimento, poiché l'eliminazione dell'eccezione relativa alla "gestione sostenibile delle risorse marine" dal regolamento iniziale non pregiudicava il diritto degli Stati membri di continuare a regolamentare la caccia praticata a tal fine, le foche dagli anelli, comuni e grigie sono state cacciate sul territorio della Danimarca, dell'Estonia, della Finlandia e della Svezia. Nelle loro relazioni, tali quattro Stati membri hanno descritto sinteticamente le finalità della caccia, le condizioni in cui è stata praticata, il metodo utilizzato, il modo in cui il benessere degli animali è stato tenuto nella dovuta considerazione e le ripercussioni della caccia alla foca sulla popolazione di foche, sugli ecosistemi e sulle attività umane. I punti di vista espressi nelle quattro relazioni nazionali sono esposti nel testo seguente.

    In Danimarca non esiste una stagione venatoria o una quota per le foche. L'abbattimento con armi da fuoco delle foche può essere autorizzato solo mediante una deroga, entro un raggio di 100 metri dagli attrezzi da pesca e al di fuori dei periodi di riproduzione e muta, per prevenire gravi danni alla pesca. Inoltre la deroga per l'abbattimento delle foche grigie non è concessa all'interno dei siti Natura 2000 designati per tali specie. A partire dal 2018 sono state concesse deroghe per l'abbattimento con armi da fuoco delle foche nei corsi d'acqua, con un impatto positivo sui pesci riproduttori delle popolazioni ittiche a rischio. Gli abbattimenti con armi da fuoco in deroga sono subordinati all'utilizzo di un fucile di calibro omologato, all'esito positivo del collaudo specifico del fucile e al possesso di una licenza di caccia danese. Il cacciatore è invitato a mirare alla testa per un'uccisione immediata. A Bornholm, l'abbattimento delle foche grigie è consentito durante tutto l'anno poiché nella zona non vi sono aree di riproduzione. Il monitoraggio delle popolazioni di foche in Danimarca avviene mediante conteggi annuali. La Danimarca ha riferito che il numero di foche abbattute mediante abbattimenti con armi da fuoco in deroga durante il periodo di riferimento (134 foche comuni e nove foche grigie) non ha avuto un impatto significativo sulla dimensione della popolazione.

    In Estonia la caccia alla foca è consentita per assicurare una gestione sostenibile delle risorse marine e la sussistenza di cacciatori e loro familiari appartenenti alle comunità locali delle piccole isole del paese, con l'obiettivo di preservarne il patrimonio culturale e le tradizioni. La caccia alla foca è disciplinata rigorosamente e il benessere degli animali è tenuto nella debita considerazione. La caccia alla foca può avvenire solo nelle aree designate, durante la stagione venatoria, e i cacciatori devono aver superato una prova di tiro e utilizzare armi e munizioni specifiche. Sulla base dell'ultima relazione di monitoraggio estone, il numero di foche grigie nelle acque estoni presenta una tendenza al rialzo e nel 2021 in tutto il Mar Baltico è stato conteggiato il maggior numero di foche grigie degli ultimi 20 anni. L'Estonia ha riferito che una caccia su piccola scala, limitata a una quota annuale dell'1 % della popolazione di foche, pari a 55 esemplari all'anno durante il periodo di riferimento, è necessaria per ridurre i danni alla pesca, ma non è consentita nelle zone di protezione speciale designate per le foche grigie.

    In Finlandia la caccia alle foche viene effettuata per una gestione sostenibile delle risorse marine, al fine di prevenire danni alla pesca commerciale. Sono stabilite quote di caccia per le foche grigie e le foche dagli anelli. Durante tutto il periodo di riferimento, la quota di caccia per le foche grigie nella Finlandia continentale ammontava a 1 050 esemplari all'anno. La quota media di caccia per le foche dagli anelli nella zona del Golfo di Botnia nello stesso periodo era di 335 esemplari all'anno, mentre la quota media di caccia per le foche grigie nell'isola di Åland, una regione autonoma della Finlandia, era di 480 esemplari all'anno. La caccia alle foche è inoltre soggetta al rispetto della stagione venatoria, di caratteristiche tecniche specifiche per armi e munizioni, nonché al superamento di un esame preceduto dalla frequentazione di un corso sull'etica venatoria affinché sia adottato un metodo di uccisione che causi la morte immediata. È vietata la caccia praticata su popolazioni di foche minacciate (ad es. la foca dagli anelli nel Golfo di Finlandia e nel Mare dell'Arcipelago). La Finlandia ha comunicato che l'aumento stimato annuo della popolazione di foche è superiore al numero di foche cacciate e che è stato dimostrato che le foche si nutrono di pesce prelevato dagli attrezzi da pesca, a meno che questi non siano resistenti alle foche. Tuttavia soltanto le trappole, le nasse (lunghe reti da pesca a forma di sacco tenute aperte da una bocca rigida) o attrezzi da pesca simili possono essere resi parzialmente resistenti alle foche mantenendo al contempo la sostenibilità della pesca commerciale. Le foche mangiano da 3 a 5 kg di pesce al giorno, una quantità tale da rischiare di mettere a repentaglio le specie ittiche o le popolazioni protette dalla legislazione nazionale o da quella dell'UE. La pesca ricreativa e commerciale con reti da posta è diminuita del 30-40 % negli ultimi decenni nell'arcipelago esterno e si è persino interrotta del tutto in alcune aree a causa della predazione da parte delle foche. L'effetto positivo della caccia condotta nei pressi degli attrezzi da pesca è solo temporaneo, in quanto gli esemplari cacciati vengono sostituiti da nuovi individui nell'arco di pochi giorni o persino di poche ore. Pertanto la caccia alla foca non può essere considerata l'unico metodo di mitigazione dei problemi causati da tale animale.

    La gestione della fauna selvatica della Svezia prevede la caccia, subordinata al rilascio di un'apposita licenza, di foche grigie dal 2020 e di foche comuni dal 2022 e la "caccia protetta" delle foche dagli anelli. La caccia protetta è autorizzata e rigorosamente disciplinata nelle zone in cui la crescente popolazione di foche arreca gravi danni alla pesca locale, distruggendo gli attrezzi da pesca e cibandosi delle catture. A differenza della caccia protetta, quella basata sulle licenze non è limitata alle zone in cui le foche arrecano danni alla pesca ma prevede una quota di caccia. Durante il periodo di riferimento, la quota media di caccia era di 1 692 esemplari all'anno per le foche grigie, 712 esemplari per le foche comuni e 346 esemplari per le foche dagli anelli. Le munizioni sono rigorosamente disciplinate, il metodo di uccisione utilizzato deve causare il decesso immediato dell'animale, evitandogli sofferenze inutili, e la caccia alle foche condotta da un'imbarcazione deve avvenire quando quest'ultima è ferma. Attualmente lo sviluppo di attrezzature di pesca a prova di foca è oggetto di ricerca. La Svezia ha riferito che il numero di foche cacciate per proteggere il settore della pesca interessa solo una piccola parte della popolazione di animali.

    Il grafico seguente indica il numero totale di foche cacciate durante il periodo di riferimento dai quattro Stati membri dell'UE che ne autorizzano la caccia per la gestione sostenibile delle loro risorse marine. In Finlandia e in Svezia le quote sono fissate per stagione venatoria e non per anno civile. La stagione venatoria inizia in autunno e termina l'anno successivo in primavera. Ai sensi della direttiva Habitat, gli Stati membri sono tenuti a garantire che il prelievo di esemplari di tali specie, elencati nell'allegato V della direttiva, sia compatibile con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

    In Lettonia sono pervenute domande di caccia alla foca durante il periodo di riferimento, ma sono state respinte. Dopo la recente approvazione di un piano di gestione delle foche, è stata consentita la caccia di un numero limitato di foche grigie adulte a partire dal 2023, per evitare danni alla pesca quando non è possibile trovare metodi alternativi.

    h) Valutazione complessiva da parte degli Stati membri dell'UE

    Agli Stati membri è stato chiesto di fornire una valutazione complessiva di tre aspetti dell'attuazione del regolamento sul loro territorio: il suo funzionamento (capacità di svolgere la sua normale funzione), la sua efficacia (capacità di produrre un determinato risultato) e il suo impatto (ad esempio, il mutamento del mercato dei prodotti derivati dalla foca).

    Otto Stati membri (Bulgaria, Cechia, Irlanda, Croazia, Cipro, Lituania, Ungheria e Slovacchia) hanno osservato che sul loro territorio non sono avvenuti scambi di prodotti derivati dalla foca durante il periodo di riferimento e che pertanto non sono stati in grado di valutare il funzionamento, l'efficacia e l'impatto del regolamento. Cinque Stati membri (Germania, Italia, Lussemburgo, Romania e Slovenia) non hanno fornito alcuna valutazione.

    Sette Stati membri (Belgio, Danimarca, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Polonia e Portogallo) ritengono che il regolamento sia idoneo allo scopo e che siano in atto procedure presso le rispettive autorità doganali finalizzate alla sua corretta attuazione. Non hanno finora riscontrato problemi nella sua attuazione. I Paesi Bassi si sono impegnati a rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti e le autorità doganali al riguardo.

    L'Estonia, la Finlandia, la Lettonia e la Svezia ritengono che il regolamento funzioni adeguatamente come mezzo per controllare il commercio di prodotti derivati dalla foca, ma che il suo impatto è andato oltre lo scopo previsto. Secondo tali Stati il divieto ha contribuito alle attuali difficoltà del settore della pesca costiera e ha notevolmente ridotto il valore delle foche come specie di selvaggina. A loro avviso è importante includere la gestione delle popolazioni di foche nei piani di gestione ecosistemica per le acque dell'UE. Essi sostengono che le loro popolazioni di foca sono sottoposte a un attento monitoraggio e che il numero esiguo di esemplari cacciati durante il periodo di riferimento non ha avuto pressoché alcun impatto sulle dimensioni e sullo stato di conservazione della loro popolazione. Tali Stati membri osservano che una forma di caccia alla foca praticata per gestire in modo sostenibile le risorse marine, nel pieno rispetto del benessere degli animali e nella quale le parti dell'animale catturato siano utilizzate integralmente anziché scartate, non dovrebbe destare preoccupazioni di carattere morale nell'opinione pubblica. Secondo l'etica venatoria svedese, un animale deve essere cacciato con metodi non cruenti e le risorse che ne derivano dovrebbero essere utilizzate integralmente affinché la caccia sia considerata accettabile. Poiché i cacciatori di foche, dopo aver raccolto ciò di cui hanno bisogno per il loro uso personale, devono distruggere o disfarsi di queste preziose risorse, la Svezia ritiene che il divieto vada contro la propria etica e renda la caccia alle foche meno interessante. Questi Stati membri hanno sottolineato che, nel frattempo, l'aumento della popolazione di foche arreca danni agli attrezzi da pesca e alle catture, infestando tutte le specie ittiche con vermi di foca, uccidendo focene comuni e catturando grandi esemplari adulti di merluzzo, salmone, trota di mare e luccio, con conseguenze economiche per il settore turistico della pesca ricreativa. Per migliorare la situazione, nel 2020 la Svezia ha emanato un decreto nazionale che prevede che, se un esemplare maschio di foca grigia che arreca danni alla pesca o all'acquacoltura è legalmente cacciato, la parte lesa ha diritto a un aiuto finanziario per l'adeguato trattamento della carcassa. In Finlandia, circa 350-400 pescatori all'anno subiscono danni causati dalle foche. Può essere concesso un risarcimento per i costi sostenuti per il recupero e il trasporto delle carcasse delle foche legalmente cacciate presso un impianto autorizzato, ai fini della distruzione. Per la caccia in sé non è riconosciuto alcun risarcimento. Il sostegno mira a incoraggiare l'aumento della caccia alla foca, ma la Finlandia ritiene che la revoca del divieto di commercio dei prodotti derivati dalla foca costituirebbe un incentivo ancora più forte ed eliminerebbe la necessità di un risarcimento e i relativi costi amministrativi.

    Estonia, Finlandia, Lettonia e Svezia ammettono che il commercio di prodotti derivati dalla foca non è mai stato un settore di rilievo caratterizzato da un fatturato commerciale significativo. Tuttavia nelle zone costiere esso potrebbe apportare il suo contributo sotto forma di fonte di reddito e di incentivazione dei valori culturali. La revoca del divieto contribuirebbe a sfruttare tale potenziale, a creare un mercato nazionale e opportunità di esportazione per i prodotti derivati dalla foca, nonché a incrementare il valore dei prodotti derivati dalla foca e persino il volume delle importazioni nell'UE da Inuit o da altre comunità indigene, poiché l'immissione sul mercato dell'UE di prodotti derivati dalla foca non sarebbe più erroneamente percepita come totalmente vietata. Tali Stati membri sostengono che nell'UE dovrebbe essere autorizzata la vendita su piccola scala dei prodotti derivati dalla foca sotto forma di artigianato delle comunità locali, al fine di compensare le spese di caccia e dare risalto alla creatività e alle tradizioni locali. Se non è possibile revocare il divieto, Estonia, Finlandia, Lettonia e Svezia chiedono di prendere in considerazione la possibilità di ripristinare l'eccezione della gestione sostenibile delle risorse marine per gli Stati membri che prevedono la caccia alla foca protetta e sulla base di licenze nei loro piani di gestione della fauna selvatica. Nel 2019 il parlamento svedese ha invitato il governo ad adoperarsi per ottenere una revoca del divieto o almeno un'eccezione al divieto.

    4.Relazione del Regno Unito

    Per l'esercizio in corso, il Regno Unito è stato ancora invitato a presentare la sua relazione nazionale alla Commissione. Il periodo di riferimento per la Gran Bretagna andava dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, ossia la fine del periodo di transizione concordato congiuntamente dall'UE e dal Regno Unito a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE. Per il Regno Unito in relazione all'Irlanda del Nord, il periodo di riferimento è stato lo stesso di quello stabilito per gli Stati membri dell'UE (ossia fino alla fine del 2022) in virtù del Quadro di Windsor 17 , che comprende il regolamento sui prodotti derivati dalla foca.

    Pertanto gli elementi seguenti si sono applicati alla Gran Bretagna fino alla fine del periodo di transizione e continuano ad applicarsi nel Regno Unito e al Regno Unito in relazione all'Irlanda del Nord.

    I regolamenti del Regno Unito del 2010 sui prodotti derivati dalla foca attuano il regolamento UE. L'agenzia delle entrate e delle dogane di Sua Maestà, il ministero degli Interni e la Forza di frontiera sono incaricati di agire in conformità della legislazione dell'UE e nazionale e dei pertinenti orientamenti sul regime sui prodotti derivati dalla foca. Vi sono processi in atto affinché il regolamento UE funzioni in modo efficace.

    Le norme in materia di sanzioni sono contenute nei regolamenti sui prodotti derivati dalla foca del 2010. Chiunque commetta un reato può essere soggetto a una sanzione pecuniaria fino a 75 000 GBP. L'importo massimo è lo stesso per le ammende irrogate alle persone giuridiche.

    Durante il periodo di riferimento non sono stati immessi sul mercato del Regno Unito prodotti derivati dalla foca con l'eccezione "Inuit o altre comunità indigene".

    Il Regno Unito ha riferito che la caccia alla foca non avviene sul suo territorio in quanto i mammiferi marini, comprese le foche, sono protetti in base alla normativa che sanziona penalmente l'uccisione, il ferimento o il prelievo intenzionali di qualsiasi mammifero marino selvatico.

    5.Relazioni degli organismi riconosciuti

    Per l'esercizio in corso, gli organismi riconosciuti del Canada e della Groenlandia sono stati invitati a rispondere a un questionario. Il periodo di riferimento era lo stesso di quello stabilito per gli Stati membri dell'UE, vale a dire dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2022.

    a) Attestazioni

    Il ministero della Pesca e della caccia della Groenlandia ha rilasciato attestazioni di accompagnamento per le pelli di foche dagli anelli e foche groenlandiche, immesse sui mercati UE di Danimarca ed Estonia. Il grafico sottostante indica il numero di unità di pelli di foca che questi due Stati membri dell'UE hanno importato dalla Groenlandia durante il periodo di riferimento. Il ministero della Pesca e della caccia della Groenlandia ha anche menzionato l'esportazione di 281 pelli di foca in Italia e 18 pelli di foca in Portogallo nel 2019, ma tali importazioni non sono state segnalate dalle autorità competenti dell'UE interessate.

    Il governo del Nunavut (Canada) ha rilasciato due attestazioni, solo nel 2020, per accompagnare due crani e due pelli di foche dagli anelli esportati in Belgio, e un cranio completo di foca con due zanne esportato in Italia. Tali importazioni non sono state comunicate dalle autorità competenti dell'UE interessate.

    Il governo dei Territori del Nord-Ovest del Canada ha rilasciato due attestazioni, solo nel 2022, per accompagnare un cappotto con bordi in pelliccia per la Cechia e uno per la Francia. Anche in questo caso tali importazioni non sono state comunicate dalle autorità competenti dell'UE interessate.

    L'organismo riconosciuto del Nunavut ha individuato diverse problematiche concernenti le attestazioni e ha esortato l'Unione europea a valutare se fosse disposta a consentirgli di 1) rilasciare un unico certificato per diverse pelli; 2) rilasciare agli artigiani del Nunavut un certificato attestante che, durante la lavorazione, essi utilizzano esclusivamente pelli di foca derivanti dalla caccia praticata dagli Inuit; 3) non essere soggetto all'obbligo di specificare il nome dello Stato membro dell'UE sul cui mercato il prodotto è destinato a essere immesso; e 4) vagliare modalità di attestazione dell'origine Inuit alternative a un certificato cartaceo e consistenti, ad esempio, in un timbro tatuato sulle pelli o in etichette recanti il codice QR e un timbro in rilievo del governo del Nunavut, la cui riproduzione è pressoché impossibile.

    Nel 2021 il governo dei Territori del Nord-Ovest ha sviluppato un programma di certificazione dei prodotti derivati dalla foca per identificare i prodotti derivati dalle foche cacciate dai cacciatori Inuit/Inuvialuit e realizzati da Inuit/Inuvialuit/popoli indigeni dei territori del Nord-Ovest. Sul prodotto finito viene apposta un'etichetta di certificazione per prodotti derivati dalle foche (cfr. di seguito).

    L'organismo riconosciuto dei Territori del Nord-Ovest ritiene che le pelli provenienti da foche cacciate da Inuit/Inuvialuit in tali territori dovrebbero essere certificate automaticamente e che l'UE dovrebbe fornire sostegno finanziario o tecnico per rendere operativa l'esenzione. Sono previste sanzioni in caso di mancata ottemperanza a tali meccanismi, ma la loro applicazione non è stata sinora necessaria.

    b) Caccia alla foca con l'eccezione "Inuit o altre comunità indigene"

    L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, come modificato, autorizza l'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca solo quando questi provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene e contribuiscono alla loro sussistenza, nel dovuto rispetto del benessere degli animali.

    A tale riguardo, gli organismi riconosciuti hanno indicato i tre principi fondamentali seguiti da Inuit e Inuvialuit per la caccia alla foca: 1) caccia sostenibile, che prevede la protezione delle risorse dal sovrasfruttamento e la loro gestione finalizzata a preservare la posizione delle foche nell'ecosistema del pianeta; 2) uso completo, consistente nell'utilizzo della carne a scopo alimentare, delle pelli per l'abbigliamento e dell'olio come fonte ricca di acidi omega-3; 3) caccia con metodi non cruenti, che prevede l'obbligo di trattamento rispettoso delle foche, limita la caccia alla misura del necessario e impone che l'uccisione avvenga in maniera rapida e corretta.

    c) Trattamento e protezione dei dati personali

    I tre organismi riconosciuti utilizzano sistemi elettronici per lo scambio e la registrazione dei dati contenuti nelle attestazioni. Nessuno di essi ha segnalato problemi relativi alla protezione dei dati personali al momento dell'elaborazione delle attestazioni.

    d) Informazioni fornite tramite un codice QR

    Su richiesta della Groenlandia, la Commissione ha acconsentito all'apposizione di un'etichetta con codice QR sui prodotti derivati dalla foca, allo scopo di migliorare l'informazione dei consumatori circa l'esistenza e la legittimità dell'eccezione "Inuit o altre comunità indigene", nonché di agevolare l'immissione sul mercato dell'UE. Il codice QR si collega a una pagina web 18 che fornisce informazioni sul regime dell'UE sui prodotti derivati dalla foca.

    Great Greenland sta mettendo un codice QR su tutte le sue pelli di foca. Artisti, artigiani o piccole sartorie locali sono autorizzati ad aggiungere il proprio logo accanto al codice QR. Il Nunavut ha un codice QR che rimanda a informazioni sull'eccezione prevista nel regime dell'UE sui prodotti derivati dalla foca. Artisti e artigiani collocano il codice QR su tutti gli articoli attestati e disponibili, a seconda della necessità. Nei Territori del Nord-Ovest il codice QR è apposto sui prodotti derivati dalla foca ottenuti dalle pelli documentate/certificate.

    e) Valutazione complessiva degli organismi riconosciuti

    È stato chiesto agli organismi riconosciuti di presentare una valutazione in merito a tre aspetti del regolamento e all'eccezione "Inuit o altre comunità indigene" sul proprio territorio: il funzionamento e l'efficacia dell'eccezione, l'impatto del regolamento sullo sviluppo socioeconomico degli Inuit o di altre comunità indigene e l'impatto del regolamento sulle loro popolazioni di foche.

    La Groenlandia riconosce l'impegno dell'Unione europea a favore del rispetto e della promozione dei diritti delle popolazioni indigene, ivi incluso il diritto di svolgere liberamente le loro attività economiche. Tuttavia essa ritiene che gli effetti pratici del regime dell'UE sui prodotti derivati dalla foca siano deleteri per tali comunità. Rileva la necessità di sensibilizzare i cittadini europei e migliorarne la consapevolezza in merito alla legittimità del commercio dei prodotti derivati da foche cacciate dagli Inuit o da altre comunità indigene, ripristinando così la fiducia dei consumatori nei prodotti di questo tipo.

    Il Nunavut è dello stesso parere e vorrebbe sostituire l'attestazione con piccole etichette con un codice QR. Il Nunavut ritiene che i requisiti di certificazione si siano tradotti in un onere eccessivo e in un disincentivo per i produttori Inuit e gli acquirenti residenti nell'UE. Il Nunavut auspica che l'UE fornisca un aiuto all'organizzazione di attività di sensibilizzazione destinate a produttori, musei e rivenditori dell'Unione per quanto riguarda l'esistenza e il funzionamento dell'eccezione.

    Per i Territori del Nord-Ovest, i vantaggi diretti dell'eccezione relativa agli Inuit risulterebbero notevolmente potenziati se l'UE accettasse di considerare conformi e di conseguenza automaticamente certificate tutte le foche cacciate dagli Inuit/Inuvialuit nei Territori del Nord-Ovest. Il livello di caccia di sussistenza è rimasto abbastanza costante e il mercato nazionale e locale dei prodotti e delle materie prime derivati dalla foca è rimasto solido durante l'ultimo ciclo di riferimento. Per contro, il mercato delle esportazioni è stato limitato o inesistente.

    In Groenlandia, la caccia e il commercio di prodotti derivati dalla foca rivestono un'importanza socioeconomica e culturale fondamentale per le comunità Inuit. Nel periodo 2019-2022 il numero di foche vendute alla conceria Great Greenland A/S è aumentato di quasi il 6 % rispetto al periodo di riferimento precedente, ma è ben distante dai livelli registrati quando il divieto dell'UE non era ancora in vigore.

    Il numero totale di foche catturate in Groenlandia nel periodo 2019-2021 è diminuito del 6 % rispetto al periodo di riferimento precedente. Il grafico seguente mostra le catture di foca in Groenlandia suddivise per specie nei quattro anni del periodo di riferimento. I numeri non comprendono gli ultimi tre mesi del 2022.

    Nemmeno il valore delle pelli di foche dagli anelli, cuccioli di foca e foche groenlandiche consegnate alla conceria Great Greenland nel periodo di riferimento ha raggiunto i livelli registrati quando il divieto dell'UE non era ancora in vigore.

    Il ministero della Pesca e della caccia della Groenlandia contesta la logica alla base del regime sui prodotti derivati dalla foca e rileva che la caccia sostenibile alle foche, praticata nel pieno rispetto del benessere degli animali, sarebbe stata possibile anche senza tale regime. Il ministero nota con preoccupazione che non è stata condotta alcuna valutazione preventiva, né sulle problematiche percepite oggi dai cittadini europei come motivazione alla base del regolamento, né su eventuali metodi di risposta a possibili preoccupazioni meno restrittivi per gli scambi commerciali. Il ministero teme inoltre che il regime dell'UE sui prodotti derivati dalla foca, nonostante l'eccezione a favore degli Inuit, non stia rispettando il concetto di economia blu che l'UE sostiene invece in tutti gli altri aspetti dell'uso sostenibile delle risorse biologiche, eccetto quello relativo alle specie di foche.

    Nel Nunavut e nei Territori del Nord-Ovest, le attività di caccia, il consumo, la progettazione e la vendita per tutto l'anno di prodotti derivati dalla foca sono da lungo tempo una componente dell'espressione culturale e del sostentamento economico della società Inuit/Inuvialuit. Oggi gli Inuit/Inuvialuit dipendono dalle foche per la sicurezza alimentare e il reddito, in un territorio caratterizzato da prezzi esorbitanti dei generi alimentari venduti al dettaglio e da sbocchi occupazionali limitati. Gli Inuit/Inuvialuit commercializzano principalmente i loro prodotti derivati dalla foca a livello locale e non li esportano nell'UE. Tra le ragioni principali vi sono il timore di violare il regime dell'UE sui prodotti derivati dalla foca, gli ostacoli agli scambi derivati dal divieto stesso (perdita di interesse da parte degli acquirenti o mancanza di legami con i potenziali acquirenti), l'assenza di esperienza nel commercio internazionale e la confusione sulla differenza tra certificazione delle pelli e prodotti derivati da pelli certificate. Ad oggi il regolamento non ha avuto ripercussioni positive sullo sviluppo socioeconomico degli Inuit/Inuvialuit. Il regime dell'UE sui prodotti derivati dalla foca ha aperto uno spiraglio, ma è percepito come uno strumento sotto sorveglianza.

    Secondo il Nunavut e i Territori del Nord-Ovest, il regolamento non ha avuto alcun impatto sulle popolazioni di foche e l'eccezione non ha provocato un aumento della caccia. La caccia era e continua a essere condotta secondo le norme sulla caccia e i valori degli Inuit/Inuvialuit.

    6.Conclusioni

    Il regolamento sembra funzionare adeguatamente nell'impedire l'immissione sul mercato dell'UE di prodotti derivati dalla foca che non rientrano nell'eccezione "Inuit o altre comunità indigene". Gli Stati membri hanno stabilito sanzioni in caso di violazione, ma non ne hanno ancora imposta alcuna. Solo il Belgio ha segnalato importazioni non conformi, che sono state fermate presso le sue dogane.

    Come già espresso nelle relazioni precedenti, gli Stati membri dell'UE del Mar Baltico sarebbero favorevoli a ripristinare l'eccezione relativa alla "gestione sostenibile delle risorse marine", che è stata soppressa nel 2015 per rendere il regolamento conforme a una decisione dell'Organizzazione mondiale del commercio, in quanto ritengono che il divieto abbia ripercussioni socioeconomiche negative su di loro.

    Gli organismi riconosciuti in Canada ritengono che il regolamento sia percepito nell'UE come un divieto totale al commercio di prodotti derivati dalla foca, che l'eccezione "Inuit o altre comunità indigene" non sia sufficientemente nota nell'UE e che ciò abbia un impatto sullo sviluppo economico delle loro comunità Inuit/Inuvialuit. Le esportazioni di prodotti derivati dalla foca dal Canada verso l'UE sono insignificanti. La Groenlandia continua a esportare prodotti derivati dalla foca nell'UE, principalmente in Danimarca. Le autorità competenti dell'UE interessate non hanno segnalato un numero esiguo di importazioni dalla Groenlandia e dal Canada.

    Nel 2024 la Commissione avvierà una valutazione del regolamento sul commercio dei prodotti derivati dalla foca e della direttiva sui cuccioli di foca per verificarne il funzionamento, l'efficacia e l'impatto rispetto agli obiettivi e per valutare se continuino a essere idonei allo scopo. Ciò comporterà una valutazione del loro impatto socioeconomico e delle loro ripercussioni sulle popolazioni di foche. Sulla base dei risultati della valutazione, la Commissione valuterà la necessità di ulteriori misure.

    (1)

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1007.

    (2)

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1775.

    (3)

    https://policy.trade.ec.europa.eu/enforcement-and-protection/dispute-settlement/wto-dispute-settlement/wto-disputes-cases-involving-eu_it.

    (4)

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1850.

    (5)

    Cfr. il considerando 8 del regolamento (UE) 2015/1775.

    (6)

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A52020DC0004.

    (7)

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31983L0129.

    (8)

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31989L0370.

    (9)

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32015D1027(02).

    (10)

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.426.01.0056.01.ITA.

    (11)

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0265.

    (12)

    https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/trade-seal-products_it.

    (13)

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:282:FULL&from=EN.

    (14)

    https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/trade-seal-products_it.

    (15)

    http://stateofthebalticsea.helcom.fi/biodiversity-and-its-status/marine-mammals/.

    (16)

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701.

    (17)

    A decorrere dal 24 marzo 2023, in virtù della dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dovrebbe essere noto come "Quadro di Windsor".

    (18)

    https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/trade-seal-products_it.

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